DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1969, n. 130

Type DPR
Publication 1969-03-27
Ultimo aggiornamento 2009-12-14
State In force
Source Normattiva
articles 138
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I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami per la copertura del posto di direttore amministrativo sono i seguenti: 1) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente ((ovvero, per i direttori amministrativi in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, diploma di scuola media superiore)); 2) qualifica di direttore o vice direttore amministrativo di ruolo di enti ospedalieri, con anzianita' di servizio nella qualifica o in entrambe le qualifiche non inferiore ad anni cinque per i concorsi presso enti da cui dipenda almeno un ospedale regionale, ad anni quattro per i concorsi presso enti da cui dipenda almeno un ospedale provinciale, ad anni tre per i concorsi presso enti da cui dipenda almeno un ospedale di zona; ovvero: qualifica non inferiore ad ispettore generale della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita'; ovvero: anzianita' di servizio di ruolo prestato nella carriera direttiva di enti ospedalieri, ovvero nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' con almeno la qualifica di direttore di sezione, non inferiore ad anni 12 per i concorsi banditi da enti da cui dipenda almeno un ospedale regionale, ad anni 10 per i concorsi banditi da enti da cui dipenda almeno un ospedale provinciale, ad anni 8 per i concorsi banditi da enti da cui dipenda almeno un ospedale di zona. ((La commissione esaminatrice e' composta da: il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente; un professore universitario di diritto amministrativo - componente; un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' - componente; un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente; un direttore amministrativo di ente ospedaliero da cui dipenda almeno un ospedale provinciale designato dall'organizzazione sindacale interessata - componente; un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - segretario)). Le prove di esame sono le seguenti: prova scritta di diritto amministrativo; prova pratica consistente in applicazione di leggi e regolamenti amministrativi con redazione di deliberazioni o di altri atti amministrativi; prova orale vertente su diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto civile, diritto penale, diritto sanitario, gestione finanziaria ed organizzazione degli enti ospedalieri. La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, cosi' ripartiti: 60 punti per titoli; 40 punti per le prove d'esame. I 40 punti delle prove d'esame sono ripartiti nel modo seguente: 15 punti per la prova scritta; 15 punti per la prova pratica; 10 punti per la prova orale. I 60 punti dei titoli sono ripartiti nel modo seguente: titoli di carriera: punti 40; titoli di studio, accademici, idoneita' e titoli vari: punti 15; pubblicazioni ed altri titoli scientifici e didattici: punti 5.((1))

Art. 103

Concorso per titoli ed esami per vice direttore amministrativo

I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami per vice direttore amministrativo sono i seguenti: diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, o altra laurea equipollente ((ovvero, per i vice direttori amministrativi in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, diploma di scuola media superiore;)) anzianita' di servizio, con funzioni direttive presso enti ospedalieri, comuni, province o amministrazioni dello Stato, di almeno 5 anni. ((La commissione esaminatrice e' composta da: il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente; un professore universitario di diritto amministrativo - componente; un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' - componente; un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente; il direttore amministrativo dell'ente ospedaliero - componente; un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione - segretario)). Le prove di esame sono le seguenti: prova scritta di diritto amministrativo; prova pratica consistente in applicazione di leggi e regolamenti amministrativi e redazione di deliberazioni e di altri atti amministrativi; prova orale vertente su diritto sanitario, elementi di diritto civile e di diritto penale, diritto amministrativo, elementi di diritto costituzionale, gestione finanziaria degli enti ospedalieri. La commissione dispone complessivamente di 100 punti; cosi' ripartiti: 60 punti per i titoli; 40 punti per le prove d'esame. Questi ultimi sono ripartiti come segue: 15 punti per la prova scritta; 15 punti per la prova pratica; 10 punti per la prova orale. I 60 punti dei titoli sono ripartiti come segue: titoli di carriera: punti 40; titoli di studio, accademici, idoneita' e titoli vari: punti 15; pubblicazioni e altri titoli scientifici e didattici: punti 5. ((1))

Art. 104

Concorsi per titoli ed esami per capo ripartizione e capo divisione amministrativa

I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami a posti di capo ripartizione e capo divisione amministrativa sono i seguenti: diploma di laurea in disciplina attinente al posto messo a concorso, indicata dai singoli regolamenti; anzianita' di servizio con funzioni direttive presso enti ospedalieri. La commissione esaminatrice e' composta da: il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente; un professore universitario di materia attinente al posto messo a concorso - componente; un funzionario della carriera direttiva amministrativa designato dal Ministro per la sanita', con qualifica non inferiore a direttore di divisione - componente; il direttore amministrativo - componente; un funzionario di ente ospedaliero che comprenda almeno un ospedale con classifica pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso e con qualifica non inferiore a direttore di divisione, designato dalle organizzazioni sindacali interessate - componente; un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'ente ospedaliero - segretario. Le prove di esame scritte e orali, comprendenti le materie messe a concorso, saranno stabilite dai singoli regolamenti tenendo presenti i criteri fissati per il posto di vice direttore amministrativo. La commissione dispone complessivamente di 100 punti, ripartiti come segue: 40 per i titoli; 60 per le prove di esame. I 60 punti per le prove di esame debbono essere cosi' ripartiti: prima prova scritta: punti 20; seconda prova scritta: punti 20; prova orale: punti 20. I 40 punti per i titoli saranno ripartiti come per il posto di vice direttore amministrativo. ((1))

Art. 105

Concorso per titoli ed esami per capo ripartizione tecnica

I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami di capo ripartizione tecnica sono i seguenti: diploma di laurea in ingegneria civile o architettura; abilitazione professionale e altri requisiti prescritti dai regolamenti. La commissione esaminatrice e' composta da: il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente; il direttore amministrativo dell'ente ospedaliero - componente; un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanita', con qualifica di ingegnere sanitario - componente; due ingegneri capi ospedalieri di ruolo, di cui uno designato dalle organizzazioni sindacali interessate - componenti; un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'ente ospedaliero - segretario. Le prove d'esame sono le seguenti: prova scritta vertente su scienza delle costruzioni, strade e ponti, costruzioni idrauliche e acquedotti; urbanistica, edilizia civile e ospedaliera, topografia, organizzazione e funzionamento degli uffici tecnici degli enti ospedalieri; prova pratica consistente nella redazione di un progetto di massima; prova orale vertente sulle materie delle prove scritte, sulla legislazione sui lavori pubblici, sulle espropriazioni per pubblica utilita'. La commissione dispone complessivamente di 100 punti, cosi' ripartiti: 60 punti per i titoli; 40 punti per le prove d'esame. Questi ultimi sono ripartiti come segue: 15 punti per la prova scritta; 15 punti per la prova pratica; 10 punti per la prova orale. I 60 punti per i titoli saranno ripartiti come segue: titoli di carriera: punti 40; titoli di studio, accademici, idoneita', titoli vari: punti 15; pubblicazioni e altri titoli scientifici e didattici: punti 5.((1))

Art. 106

Concorsi per titoli ed esami per il grado iniziale della carriera direttiva

I requisiti di ammissione ai concorsi per titoli ed esami a posti iniziali della carriera direttiva amministrativa sono: diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o altra laurea equipollente. La commissione esaminatrice e' composta da: il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente; un professore universitario di diritto amministrativo - componente; un funzionario della carriera direttiva amministrativa designato dal Ministro per la sanita', con qualifica non inferiore a direttore di divisione - componente; il direttore amministrativo dell'ente ospedaliero e un direttore di ente ospedaliero che comprenda almeno un ospedale con classifica pari o superiore a quella degli ospedali dell'ente che bandisce il concorso, designato dalle organizzazioni sindacali interessate componenti; un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'ente ospedaliero - segretario. Le prove d'esame sono le seguenti: prova scritta di diritto amministrativo; prova scritta di diritto sanitario; prova orale sulle materie delle prove scritte e sul diritto civile, penale e costituzionale. La commissione dispone complessivamente di 100 punti, cosi' ripartiti: punti 20 per i titoli; punti 80 per le prove d'esame. Questi ultimi sono ripartiti come segue: 30 punti per la prima prova scritta; 30 punti per la seconda prova scritta; 20 punti per la prova orale. ((1))

Art. 107

Concorsi per personale della carriera direttiva amministrativa non previsti dal presente decreto

La disciplina dei concorsi del personale della carriera direttiva amministrativa, non previsti nel presente decreto, e' rinviata ai regolamenti organici ospedalieri.

Art. 108

Concorsi per titoli ed esami per i posti della carriera di concetto

I requisiti di ammissione a concorsi per titoli ed esami per posti della carriera di concetto sono i seguenti: diploma di licenza liceale, magistrale, di ragioneria, geometra e di altri istituti di istruzione equipollente in relazione al posto messo a concorso, secondo l'indicazione del regolamento organico. La commissione esaminatrice e' composta da: il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente; un esperto della materia attinente al posto messo a concorso - componente; un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' - componente; il direttore amministrativo dell'ente ospedaliero - componente; un impiegato di ruolo del Ministero della sanita' con qualifica non inferiore a quella relativa al posto messo a concorso - componente; un impiegato amministrativo di ruolo dell'ente ospedaliero - segretario. Prove d'esame Per i posti di segreteria: prima prova scritta: nozioni di diritto amministrativo; seconda prova scritta: nozioni di diritto sanitario; prova orale: materie delle prove scritte e nozioni di legislazione sugli enti ospedalieri. Per i posti di ragioniere e vice ragioniere: prima prova scritta: ragioneria generale ed applicata alle aziende pubbliche; seconda prova scritta: contabilita' degli enti ospedalieri, nozioni di diritto tributario; prova orale: materie delle prove scritte e nozioni di diritto sanitario e legislazione sugli enti ospedalieri. Per i posti di geometra e vice geometra: prima prova scritta: nozioni di urbanistica, edilizia, costruzioni idrauliche, topografia; prova pratica: relazione di un progetto di massima; prova orale: legislazione sui lavori pubblici e materie delle prove scritte. Per i posti di economo e vice economo: prima prova scritta: merceologia; seconda prova scritta: contabilita' enti ospedalieri e nozioni di economia politica; prova orale sugli argomenti delle prove scritte. Punteggio a disposizione della commissione esaminatrice: la commissione dispone complessivamente di 100 punti, cosi' ripartiti: 20 punti per i titoli; 30 punti per la prova scritta; 30 punti per la prova pratica; 20 punti per la prova orale. ((1))

Art. 109

Concorsi per i posti delle carriere amministrative, d'ordine ed esecutiva

I requisiti di ammissione ai concorsi rispettivamente per titoli ed esami e per esami per i posti delle carriere d'ordine ed esecutiva sono stabiliti nei regolamenti organici. La commissione esaminatrice e' uguale a quella prescritta per la carriera di concetto. Le prove di esame sono le seguenti: prova scritta: nozioni generali sulla organizzazione ospedaliera e nozioni di contabilita'; prova pratica di dattilografia o di disegno ovvero altra prova pratica attinente al posto messo a concorso; prova orale: nozioni di archivistica e materie della prova scritta. Gli esami di concorso per i posti della carriera esecutiva comprendono le seguenti prove: prova scritta di cultura generale; prova orale sulle questioni attinenti al posto messo a concorso. Punteggio a disposizione della commissione esaminatrice: la commissione dispone complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti: per la carriera d'ordine: titoli: punti 20; prova scritta: punti 30; prova pratica: punti 30; prova orale: punti 20. per la carriera esecutiva: prova scritta: punti 60; prova orale: punti 40. ((1))

CAPO IV CONCORSI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE TECNICO

Art. 110

Concorsi di assunzione per titoli ed esami al posto di direttore tecnico

I requisiti di ammissione al concorso per direttore tecnico sono i seguenti: laurea in scienze biologiche e naturali o equipollente, laurea in chimica o equipollente, laurea in fisica o equipollente, ovvero altre discipline inerenti al posto messo a concorso; eta' non superiore a 50 anni, fatta eccezione per i direttori tecnici in servizio di ruolo presso ospedali, universita' o amministrazioni statali; servizio di ruolo per almeno otto anni come coadiutore o assistente tecnico. ((La commissione esaminatrice e' composta da: il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente; un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina messa a concorso - componente; un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanita' - componente; un direttore tecnico di ruolo laureato nella disciplina oggetto del concorso, designato dalle organizzazioni sindacali interessate - componente; un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente, designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente; un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione - segretario.))

Art. 111

Prova di esame e ripartizione del punteggio per il concorso a posto di direttore tecnico

Le prove di esame del concorso di assunzione al posto di direttore tecnico sono le seguenti: prova scritta su argomenti scientifici relativi alla disciplina oggetto del concorso; prima prova pratica consistente nella esecuzione di prove di laboratorio con relazione scritta sul procedimento seguito; seconda prova pratica relativa alla disciplina oggetto del concorso. La commissione dispone complessivamente di 100 punti, cosi' ripartiti: 60 punti per i titoli; 40 punti per le prove d'esame. Questi ultimi sono ripartiti come segue: prova scritta: punti 20; prima prova pratica: punti 10; seconda prova pratica: punti 10. I 60 punti a disposizione della commissione per i titoli sono ripartiti come segue: 1° gruppo: titoli di carriera: punti 40; 2° gruppo: titoli di studio, accademici, idoneita' e titoli vari: punti 15; 3° gruppo: pubblicazioni ed altri titoli scientifici relativi alla attivita' scientifica, didattica e tecnica dei candidati: punti 5.

Art. 112

Concorso per titoli ed esami per il posto di coadiutore tecnico

I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami al posto di coadiutore tecnico sono i seguenti: laurea in una delle discipline tecniche previste per il concorso a direttore tecnico; eta' non superiore a 45 anni, fatta eccezione per il personale in servizio di ruolo presso ospedali, universita' o in altre amministrazioni statali; servizio di assistente tecnico di ruolo per almeno 4 anni. ((La commissione esaminatrice e' composta da: il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente; un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina messa a concorso - componente; un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente, designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente; un direttore tecnico di ruolo laureato nella disciplina oggetto del concorso, designato dalle organizzazioni sindacali interessate - componente; un primario ospedaliero di ruolo di disciplina affine a quella messa a concorso - componente; un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione - segretario)).

Art. 113

Prove d'esame e ripartizione del punteggio per il concorso a coadiutore tecnico

Le prove d'esame del concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di coadiutore tecnico, sono le seguenti: prova scritta su argomenti scientifici relativi alla disciplina oggetto del concorso; prima prova pratica consistente nella esecuzione di prove di laboratorio con relazione scritta sul procedimento seguito; seconda prova pratica relativa alla disciplina oggetto del concorso. La commissione dispone complessivamente di 100 punti, cosi' ripartiti: 60 punti per i titoli; 40 punti per le prove d'esame. Questi ultimi sono ripartiti come segue: prova scritta: punti 20; prima prova pratica: punti 10; seconda prova pratica: punti 10. I 60 punti a disposizione della commissione per i titoli sono ripartiti come segue: 1° gruppo: titoli di carriera: punti 40; 2° gruppo: titoli di studio, accademici, idoneita' e titoli vari: punti 15; 3° gruppo: pubblicazioni ed altri titoli scientifici relativi alla attivita' scientifica, didattica e tecnica dei candidati: punti 5.

Art. 114

Concorso per titoli ed esami al posto di assistente tecnico

I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di assistente tecnico sono i seguenti: laurea in una delle discipline previste per il concorso a direttore tecnico; eta' non superiore a 40 anni, fatta eccezione per i tecnici laureati in servizio di ruolo presso ospedali, universita' o amministrazioni statali. ((La commissione esaminatrice e' composta da: il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente; un direttore tecnico di ruolo laureato nella disciplina oggetto del concorso designato dalle organizzazioni sindacali interessate - componente; un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente, designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente; un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero, designato dalla regione - segretario)).

Art. 115

Prove di esame e ripartizione del punteggio per il concorso ad assistente tecnico

Le prove di esame del concorso di assunzione al posto di assistente tecnico sono le seguenti: prova scritta su argomenti scientifici relativi alla disciplina oggetto del concorso; prima prova pratica consistente nella esecuzione di prove di laboratorio con relazione scritta sul procedimento seguito; seconda prova pratica relativa alla disciplina oggetto del concorso. La commissione dispone complessivamente di 100 punti, cosi' ripartiti: 60 punti per i titoli; 40 punti per le prove di esame. Questi ultimi sono ripartiti come segue: 20 punti per la prova scritta; 10 punti per la prima prova pratica; 10 punti per la seconda prova pratica. I 60 punti a disposizione della commissione per i titoli sono ripartiti come segue: 1° gruppo: titoli di carriera: punti 40; 2° gruppo: titoli di studio, accademici, idoneita' e titoli vari: punti 15; 3° gruppo: pubblicazioni ed altri titoli scientifici relativi alla attivita' scientifica, didattica e tecnica dei candidati: punti 5.

Art. 116

Concorsi di assunzione dei tecnici per i laboratori di indagine, diagnosi e terapie specializzate

I concorsi per il personale tecnico si svolgono per titoli ed esami. I requisiti per l'ammissione sono i seguenti: diploma o abilitazione professionale; per i concorsi a posti di capo-tecnico, aver prestato servizio di ruolo come tecnico in ospedale o cliniche ed istituti universitari per almeno tre anni; eta' non superiore ai 35 anni, fatta eccezione per coloro che sono in servizio di ruolo presso ospedali o cliniche e istituti universitari. La commissione di esame e' composta analogamente a quella per i concorsi di assunzione del personale di assistenza diretta di cui al successivo art. 120. Programmi di esame: per tecnico di radiologia: prova scritta: su argomenti di tecnica ed anatomia radiologica; prova pratica: preparazione, effettuazione e sviluppo di un radiogramma dell'apparato scheletrico con relazione scritta; prova orale: su argomenti relativi alla proteximetria fisica e medica ed al soccorso d'urgenza nella pratica radiologica; per tecnico di anatomia patologica e istologia: prova scritta: su argomenti attinenti ai compiti del tecnico; prova pratica: effettuazione su cadavere degli interventi preparatori propri del tecnico e per il tecnico di istologia allestimento di preparati istopatologici; prova orale: attinente al servizio. I programmi di esami verranno fissati dai regolamenti sulla base dell'opportunita' di accertare la preparazione tecnico-pratica allo svolgimento delle funzioni specifiche, tenendo conto della esigenza di prevedere la prova scritta, pratica ed orale conformemente a quanto stabilito per tutto il personale tecnico. Ripartizione del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice: La commissione dispone complessivamente di 100 punti, cosi' ripartiti: per i titoli: punti 10; prova scritta: punti 20; prova pratica: punti 50; prova orale: punti 20. I regolamenti ospedalieri stabiliscono analoghe norme per categorie di tecnici non contemplate dal presente articolo. ((1))

Art. 117

Concorsi di assunzione dei capo-tecnici per il laboratorio di indagini, diagnosi e terapie speciali

I requisiti di ammissione ai concorsi di assunzione per i posti di capo-tecnici per i laboratori di indagini, diagnosi e terapie speciali, la composizione della commissione esaminatrice e il relativo punteggio sono uguali a quelli previsti per il concorso a posti di capo-sala, di cui al successivo art. 120. Il programma di esame e' uguale a quello del concorso a posti di tecnico. ((1))

Capo V CONCORSO DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE SANITARIO AUSILIARIO

Art. 118

Concorso di assunzione a posti di ostetrica capo

I requisiti per l'ammissione al concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica capo sono i seguenti: diploma professionale e iscrizione all'albo; servizio di ruolo come ostetrica presso ospedali o cliniche universitarie per almeno tre anni; eta' non superiore ai 40 anni, fatta eccezione per le ostetriche in servizio di ruolo presso ospedali o cliniche universitarie o scuole di ostetricia. La commissione esaminatrice e' composta da: il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente; il direttore sanitario dell'ospedale - componente; un funzionario medico del Ministero della sanita' - componente; un primario o aiuto ostetrico-ginecologo di ruolo - componente; un'ostetrica capo designata dal collegio delle ostetriche - componente; un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'ente ospedaliero - segretario. Le prove di esame al concorso per ostetrica capo sono le seguenti: prova scritta su argomenti relativi alla funzione della ostetrica nella condotta della gravidanza, parto e puerperio, sulla diagnosi delle complicazioni della gravidanza, parto e puerperio e nei soccorsi d'urgenza ostetrici; prova pratica relativa all'esame clinico di una gestante o partoriente e discussione dei provvedimenti di competenza dell'ostetrica; prova orale: cultura ostetrica, organizzazione di un reparto di ostetricia, legislazione sanitaria della professione di ostetrica. Ripartizione del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice. La commissione dispone complessivamente di 100 punti, cosi' ripartiti: 60 punti per i titoli; 40 punti per le prove di esame. Questi ultimi sono ripartiti come segue: prova scritta: punti 20; prova pratica: punti 10; prova orale: punti 10. I 60 punti per i titoli sono ripartiti in tre gruppi: 1° gruppo: titoli di carriera: punti 40; 2° gruppo: titoli di studio, idoneita' e titoli vari: punti 15; 3° gruppo: pubblicazioni e titoli didattici: punti 5. ((1))

Art. 119

Concorso di assunzione per titoli ed esami al posto di ostetrica

I requisiti di ammissione al concorso per posto di ostetrica sono i seguenti: diploma professionale; eta' non superiore a 35 anni, fatta eccezione per le ostetriche in servizio di ruolo presso ospedali o cliniche universitarie o scuole di ostetricia ((o enti locali)). La commissione esaminatrice e' composta come quella per ostetrica capo. Le prove di esame del concorso per ostetrica sono le seguenti: prova scritta su argomenti relativi alla funzione dell'ostetrica nella condotta della gravidanza, parto e puerperio, sulla diagnosi di gravidanza, del parto, puerperio e nei soccorsi di urgenza ostetrici; prova pratica vertente sull'esame clinico di una gestante o partoriente e discussione dei provvedimenti di competenza dell'ostetrica; prova orale di cultura ostetrica e di legislazione ostetrica. Il punteggio a disposizione della commissione esaminatrice e' cosi' ripartito: per i titoli: punti 10; prova scritta: punti 40; prova pratica: punti 30; prova orale: punti 20. ((1))

Art. 120

Concorsi di assunzione per titoli ed esami a posti per il personale di assistenza diretta (Capo-sala, infermiere professionale, infermiere professionale specializzato, vigilatrice d'infanzia, infermiere generico, puericultrice).

((I requisiti per l'ammissione ai concorsi per personale di assistenza diretta sono i seguenti: diploma o abilitazione professionale; non aver superato i 35 anni, fatta eccezione per coloro che sono in regolare servizio presso ospedali, cliniche universitarie ovvero scuole per infermieri che prevedano, in base a convenzione, un tirocinio pratico presso ospedali o cliniche universitarie; per il concorso a posti di capo-sala, aver prestato regolare servizio come infermiere professionale o rispettivamente vigilatrice d'infanzia in ospedali, cliniche universitarie o scuole per infermieri che prevedano, in base a convenzione, un tirocinio pratico presso ospedali o cliniche universitarie, per almeno tre anni, essere in possesso del diploma di abilitazione a mansioni direttive e non aver superato i 40 anni di eta', fatta eccezione per il personale in servizio regolare presso lo stesso ospedale)). La commissione esaminatrice e' composta da: il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente; il direttore sanitario dell'ospedale - componente; un funzionario medico del Ministero della sanita' - componente; un primario o un aiuto di ruolo di materia attinente al posto messo a concorso - componente; un rappresentante delle organizzazioni sindacali interessate, di qualifica non inferiore a quella messa a concorso - componente; un funzionario amministrativo dell'ente ospedaliero - segretario. Le prove d'esame sono le seguenti: per capo-sala: prova scritta su elementi di tecnica assistenziale infermieristica; prova pratica: compilazione di prospetti riassuntivi dell'attivita' della sezione, desunti dai quaderni e dalle schede; prova orale: cultura infermieristica - igiene ospedaliera; per infermiere professionale specializzato e per vigilatrice d'infanzia: prova scritta: argomenti di assistenza infermieristica ospedaliera previsti dai programmi delle scuole e dei corsi attinenti alla branca in concorso; prova pratica: esecuzione di tecniche infermieristiche attinenti alla branca in concorso; prova orale: cultura infermieristica e igiene ospedaliera; per infermiere professionale: prova scritta: elementi di fisiologia e patologia secondo i programmi delle scuole; prova pratica: esecuzione di tecniche infermieristiche; prova orale: cultura infermieristica e igiene ospedaliera; per infermiere generico e puericultrice: prova pratica: esecuzione di tecniche infermieristiche; prova orale: cultura infermieristica e igiene ospedaliera. Ripartizione del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice. La commissione dispone complessivamente di 100 punti, cosi' ripartiti: titoli: punti 10; prova scritta: punti 40; prova pratica: punti 30; prova orale: punti 20. Nei concorsi per infermiere generico e puericultrice la suddivisione del punteggio a disposizione della commissione e' la seguente; titoli: punti 10; prova pratica: punti 50; prova orale: punti 40. Nel concorso per capo-sala, per titoli ed esami, la commissione dispone complessivamente di 100 punti, cosi' ripartiti: 60 punti per i titoli; 20 punti per la prova scritta; 10 punti per la prova pratica; 10 punti per la prova orale. I 60 punti per i titoli sono cosi' ripartiti: 35 punti per titoli di carriera; 20 punti per titoli di studio e di specializzazione; 5 punti per titoli didattici e culturali. ((1))

Art. 121

Concorsi di assunzione per il personale di assistenza sanitaria e assistenza sociale

I requisiti di ammissione al concorso per assistente sanitaria visitatrice e a quello di assistente sociale sono uguali a quelli richiesti per l'ammissione ai concorsi per personale di assistenza diretta, con l'esonero dal limite di eta' per coloro che sono in servizio presso enti pubblici in qualita' rispettivamente di assistente sanitaria o di assistente sociale. La composizione della commissione esaminatrice del concorso al posto di assistente sanitaria visitatrice e' analoga a quella della commissione per il concorso al posto di capo-sala. La commissione esaminatrice del concorso al posto di assistente sociale e' composta da: il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato, presidente; il direttore sanitario dell'ospedale, componente; il direttore amministrativo dell'ente ospedaliero, componente; due rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate, di qualifica non inferiore a quella del posto messo a concorso, componenti; un funzionario amministrativo dell'ente ospedaliero che bandisce il concorso, segretario. Le prove di esame sono le seguenti: per assistente sanitaria visitatrice: prova scritta su argomenti di medicina preventiva e sociale compresi nei programmi delle scuole; prova pratica; discussione degli interventi della assistente sanitaria visitatrice in uno o piu' casi presentati dalla commissione; prova orale: igiene ospedaliera - educazione sanitaria; per assistente sociale: prova scritta su argomenti di tecniche di servizio sociale applicate all'assistenza ospedaliera; prova pratica consistente nella discussione suI provvedimenti da adottare su di un caso prospettato dalla commissione; prova orale sulla educazione sanitaria, su elementi di psicologia e sui regolamenti ospedalieri. I concorsi per assistente sanitaria visitatrice e per assistente sociale sono per titoli ed esami. La commissione dispone complessivamente di 100 punti, cosi' ripartiti: 60 punti per i titoli; 20 punti per la prova scritta; 10 punti per la prova pratica; 10 punti per la prova orale. I 60 punti per i titoli sono cosi' ripartiti: 35 punti per titoli di carriera; 20 punti per titoli di studio e di specializzazione; 5 punti per titoli didattici e culturali. ((1))

Art. 122

Concorsi di assunzione per il personale addetto ai servizi speciali

Per l'ammissione al concorso valgono gli stessi requisiti richiesti per il personale di assistenza diretta; la commissione di esame ha la stessa composizione di quella prevista per il concorso a capo-sala. Le prove di esame sono le seguenti: per dietista: prova scritta su elementi di igiene dell'alimentazione e di tecnologia alimentare; prova pratica: elaborazione di tabelle dietetiche o di diete speciali; prova orale: su elementi di fisiologia dell'alimentazione e di organizzazione del tempo dietetico; per terapisti della riabilitazione: prova scritta su argomenti di anatomia e fisiologia relativi alla branca in concorso; per terapista della riabilitazione la prova scritta vertera' su argomenti di riabilitazione medico-sociale: prova pratica consistente nella esecuzione di tecniche della materia oggetto del concorso; prova orale di cultura specifica della materia messa a concorso; igiene ospedaliera ed elementi di psicologia dello invalido. Nei concorsi per massofisioterapista cieco e per massaggiatore abilitato le prove di esame sono le seguenti: prova pratica: consistente nell'esecuzione di tecniche di massoterapia; prova orale: elementi di anatomia e fisiologia. La commissione dispone di 100 punti, cosi' ripartiti: nei concorsi per dietista, fisiochinesiterapista, logopedista, ortottista, terapista della riabilitazione: 60 punti per i titoli; 40 punti per le prove d'esame; secondo la distribuzione gia' prevista dall'art. 121 per il personale di assistenza sanitaria e assistenza sociale; per i concorsi per massofisioterapista cieco e massaggiatore abilitato, i 100 punti vengono cosi' suddivisi: 50 punti per la prova pratica; 50 punti per la prova orale. ((1))

Art. 123

Concorsi di assunzione per capo dei servizi sanitari ausiliari e di direzione didattica

((Per i concorsi a posti di capo dei servizi sanitari ausiliari sono richiesti requisiti analoghi a quelli previsti per capo-sala ed inoltre una anzianita' di regolare servizio non inferiore a tre anni in qualifica di caposala presso ospedali, cliniche universitarie o scuole per infermieri che prevedano, in base a convenzione, un tirocinio pratico presso ospedali o cliniche universitarie)). Il programma del concorso per titoli ed esami e' il seguente: prova scritta su argomenti di organizzazione dei servizi di assistenza infermieristica; prova pratica: svolgimento di una conversazione di aggiornamento professionale per personale infermieristico su di un argomento proposto dalla commissione; prova orale di igiene e tecnica ospedaliera; regolamento dell'ospedale. Per i concorsi a posti di direttore e vice direttore didattici i requisiti sono analoghi a quelli richiesti per l'ammissione al concorso di capo-sala con le seguenti aggiunte: possesso di un titolo di scuola media superiore; possesso del diploma di abilitazione a mansioni direttive. La commissione esaminatrice ha la stessa composizione di quella del personale di assistenza diretta di cui all'art. 120 sostituendo al primario il provveditore agli studi o un funzionario da lui delegato. Le prove d'esame sono le seguenti: prova scritta su argomenti attinenti l'organizzazione delle scuole infermieristiche ed allo svolgimento pedagogico dei programmi; prova pratica: svolgimento di una lezione di tecnica infermieristica; prova orale: igiene e tecnica ospedaliera; legislazione sulle professioni sanitarie ausiliarie. La commissione ha a disposizione 100 punti per entrambi i concorsi. La ripartizione e' analoga a quella prevista per i concorsi di assistente sanitaria visitatrice ed assistente sociale. ((1))

Capo VI CONCORSI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE ESECUTIVO

Art. 124

Concorsi di assunzione per il personale esecutivo

I requisiti di ammissione, la nomina delle commissioni esaminatrici e le modalita' dei concorsi per il personale esecutivo, sono rinviati ai regolamenti organici degli enti ospedalieri.

TITOLO VI INTERNATO DEI NEO LAUREATI

Art. 125

Misura dell'assegno mensile

I laureati ammessi all'internato hanno diritto ad un assegno mensile pari al terzo dello stipendio minimo attribuito all'assistente di ruolo ospedaliero esclusa ogni altra indennita'.

TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 126

((I sanitari in servizio di ruolo possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione nella corrispondente qualifica e disciplina a prescindere dal possesso del requisito della idoneita' nazionale o regionale. I sanitari che abbiano conseguito la idoneita' nella corrispondente qualifica o disciplina in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 9 agosto 1954, n. 653, e siano in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al relativo esame di idoneita', possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione nella corrispondente qualifica e disciplina a prescindere dal possesso della idoneita' nazionale o regionale. Gli aiuti dirigenti di ruolo che siano in possesso dei requisiti di ammissione all'esame di idoneita' a primario possono partecipare ai concorsi di assunzione in detta qualifica della stessa disciplina a prescindere dal possesso dell'idoneita' nazionale. Il Ministro per la sanita' predispone distinti elenchi dei sanitari di cui ai precedenti commi secondo la qualifica e la disciplina. All'uopo i sanitari interessati devono presentare documentata domanda di inclusione negli elenchi predetti)). I servizi prestati dai sanitari ospedalieri in dipendenza di nomina conseguita a seguito di pubblico concorso ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e della legge 9 agosto 1954, n. 653, sono considerati a tutti gli effetti servizi di ruolo, ancorche' non siano stati istituiti i ruoli relativi. I servizi prestati presso ospedali gia' classificati di prima, seconda e terza categoria, sono equiparati a quelli prestati rispettivamente negli ospedali regionali, provinciali e di zona.

Art. 127

I concorsi, i cui termini per la presentazione delle domande di ammissione siano scaduti prima della entrata in vigore del presente decreto, sono portati a termine con la procedura della legge vigente alla data del bando.

Art. 128

Il personale ospedaliero della carriera esecutiva che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, occupi, per incarico formale dell'amministrazione, da almeno 5 anni, un posto di ruolo vacante o di nuova istituzione, puo' essere nominato in ruolo, mediante concorso interno riservato da espletarsi a norma di regolamento entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, anche in difetto del titolo di studio prescritto per il posto occupato. Gli enti ospedalieri devono, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, determinare le proprie piante organiche tenendo presenti le effettive necessita' di servizio e l'esistenza di personale non di ruolo assunto per esigenze di carattere permanente. I posti di ruolo che risultino vacanti, salvo per il personale delle carriere direttive, sono conferiti, in sede di prima applicazione del presente decreto, al personale di ruolo e non di ruolo in servizio alla data del 31 dicembre 1968, mediante concorso interno da espletarsi con le modalita' previste dalle norme contenute nel presente decreto a nei regolamenti dei singoli enti.

Art. 129

Gli istituti e gli enti i cui ospedali siano stati classificati ai sensi del quinto e sesto comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ove i propri ordinamenti siano equipollenti alle disposizioni del presente decreto, possono ottenere, a domanda, con decreto del Ministro per la sanita', l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale ai servizi e ai titoli acquisiti dal personale in servizio presso ospedali di uguale classifica, amministrati da enti ospedalieri.

Art. 130

Il servizio non di ruolo prestato dagli aiuti ed assistenti ospedalieri od universitari che all'entrata in vigore del presente decreto siano in servizio di ruolo, di incaricato, di straordinario o di volontario, e' equiparato al servizio di ruolo, ai fini dell'ammissione agli esami di idoneita' nazionali e regionali banditi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, e ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione che saranno banditi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto. Limitatamente al primo triennio di applicazione del presente decreto, il periodo d'anzianita' di laurea richiesta per l'ammissione agli esami di idoneita' di cui agli articoli 69 e seguenti e' ridotto di un anno.

Art. 131

Nella prima applicazione del presente decreto, ai fini dell'ammissione al concorso di assunzione al posto di direttore tecnico o di coadiutore tecnico, il servizio non di ruolo prestato presso ospedali o universita' da laureati non medici e' valutato come servizio di ruolo.

Art. 132

Fino a quando non saranno emanate norme legislative riguardanti l'ordinamento delle scuole di formazione professionale di alcune categorie di personale sanitario ausiliario e tecnico, ai fini della ammissione ai concorsi di assunzione, saranno considerati idonei i seguenti titoli di studio: 1) terapisti della riabilitazione: diploma di scuola speciale universitaria, alla quale si accede con diploma di scuola media di secondo grado; diploma di infermiere professionale e diploma di corso di specializzazione in fisiochinesiterapia ai sensi dell'art. 3 della legge 19 luglio 1940, n. 1090; diploma di corso, almeno annuale, riconosciuto dalle autorita' competenti, al quale si accede con diploma di scuola media di primo grado; 2) dietisti: diploma di scuola di dietologia ospedaliera ufficialmente riconosciuta; diploma di economa dietista conseguito presso Istituti tecnici femminili accompagnato da certificato di tirocinio ospedaliero; diploma di infermiere specializzato in dietetica ai sensi della legge 19 luglio 1940, n. 1090; 3) tecnico di laboratorio medico: diploma di scuola speciale universitaria alla quale si accede con diploma di scuola media di secondo grado; titolo acquisito a seguito di concorso ospedaliero svolto ai sensi dell'art. 88 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631; titolo di perito chimico ad orientamento analitico integrato da certificato di corso ospedaliero di perfezionamento in tecnico di laboratorio medico; titolo di istituto tecnico femminile ad orientamento specifico; 4) assistente sociale: titolo rilasciato da una scuola di durata triennale alla quale si accede con diploma di scuola media di secondo grado.

Art. 133

L'attivita' presso le case di cura private da parte dei medici ospedalieri con rapporto di lavoro a tempo definito e' consentita fino a quando l'ente ospedaliero non abbia assicurato la disponibilita' di appositi ambienti qualitativamente idonei, a giudizio dell'amministrazione, per l'esercizio dell'attivita' professionale allo interno dell'ospedale e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 1975, di cui all'art. 43, lettera d), della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Art. 134

L'adeguamento dei servizi ospedalieri di cui alle prescrizioni dei decreti previsti dall'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, deve essere gradualmente attuato secondo le indicazioni del piano nazionale e del piano regionale ospedaliero, fermi, in ogni caso, i criteri stabiliti dall'art. 32 della legge medesima per la determinazione della retta giornaliera di degenza.

Art. 135

E' abrogata ogni disposizione incompatibile con le norme contenute nel presente decreto.

SARAGAT RUMOR - RIPAMONTI - COLOMBO - FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 aprile 1969

Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 56. - GRECO

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