DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1969, n. 130

Type DPR
Publication 1969-03-27
Ultimo aggiornamento 2009-12-14
State In force
Source Normattiva
articles 138
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La cessazione del rapporto d'impiego avviene: a) per collocamento a riposo di ufficio o a domanda; b) per dimissioni volontarie; c) per decadenza; d) per dispensa. a) Collocamento a riposo di ufficio o a domanda. Il collocamento a riposo e' obbligatorio ed e' eseguito di ufficio, indipendentemente da ogni altra causa: al compimento del 65° anno di eta' per il personale sanitario, tecnico laureato, amministrativo e di assistenza religiosa; al compimento del 60° anno di eta' per il restante personale. b) Dimissioni volontarie. Il personale puo', in qualunque momento, dimettersi dal servizio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto almeno quindici giorni prima della data in cui il dipendente intende lasciare il servizio. Il dipendente deve proseguire nell'adempimento dei doveri di ufficio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni. L'accettazione delle dimissioni puo' essere ritardata per motivi di servizio, comunque non oltre 30 giorni; dalla data di presentazione delle dimissioni, e puo' essere altresi' sospesa qualora a carico del dipendente sia stato in antecedenza presentato rapporto che comporti un giudizio disciplinare, anche se, al momento della presentazione delle dimissioni, non sia avvenuta la contestazione degli addebiti. In questo ultimo caso la contestazione degli addebiti deve seguire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. In mancanza della contestazione entro tale termine le dimissioni debbono essere accettate. c) Decadenza. Il dipendente incorre nella decadenza dal servizio, previa diffida all'interessato da parte dell'amministrazione, nei casi espressamente previsti dalla legge per gli impiegati civili dallo Stato. d) Dispensa dal servizio. La dispensa dal servizio del personale da parte della amministrazione dell'ente ospedaliero e' adottata: 1) quando sia stata accertata l'invalidita' permanente del dipendente a prestare servizio; 2) quando sia stato constatato il persistente insufficiente rendimento o sia stata provata la sopravvenuta incapacita' professionale del dipendente. Scaduto il periodo previsto dalla disposizione relativa alla aspettativa per infermita', il personale che risulti non idoneo a riprendere servizio, e' dispensato dal servizio stesso. La dispensa dal servizio per motivi di salute puo' essere disposta anche prima della scadenza del periodo massimo di aspettativa per infermita' a domanda del dipendente. Il provvedimento di dispensa dal servizio per motivi di salute in qualsiasi caso e' adottato previo accertamento delle condizioni di salute del dipendente mediante visita medica collegiale. Il collegio medico e' composto da tre membri, di cui uno nominato dall'amministrazione ospedaliera, uno designato dall'interessato ed uno, scelto congiuntamente dalle parti interessate, con funzioni di presidente. In caso di disaccordo delle parti sulla nomina del terzo membro, esso viene designato dall'ordine professionale competente. I membri del collegio medico non devono appartenere all'ente ospedaliero che ha promosso l'accertamento. Qualora entro sessanta giorni le parti o una di esse non provvedano alla nomina del proprio rappresentante medico, il medico provinciale provvede d'ufficio. L'onorario di tutti i componenti il collegio medico e' a carico dell'amministrazione dell'ente ospedaliero. Qualora da una relazione informativa di cui all'art. 55 risulti un persistente insufficiente rendimento del dipendente, il presidente dell'ente, sentiti i direttori amministrativi e sanitari e la commissione consultiva, sottopone il caso al consiglio di amministrazione per il provvedimento di dispensa. La decisione del consiglio, qualunque sia, viene notificata all'interessato, al quale viene assegnato un termine di 15 giorni per presentare, ove ereda, le proprie osservazioni. Il dipendente puo' chiedere di essere sentito personalmente dal consiglio di amministrazione dell'ente. La dispensa e' disposta con deliberazione del consiglio di amministrazione e deve essere motivata nel merito. E' fatto in ogni caso salvo il diritto alla indennita' di liquidazione, al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti. Quando l'attivita' del dipendente e' giudicata scadente ed insufficiente in modo grave e continuativo viene proposta la dispensa per incapacita' professionale. La proposta di dispensa viene presentata al consiglio di amministrazione: dal presidente dell'ente per il direttore amministrativo e per il sovraintendente sanitario e, ove questi non e' previsto nell'organico, per il direttore sanitario; dal sovraintendente sanitario, ed in mancanza di questi dal direttore sanitario, o dal direttore amministrativo, secondo le rispettive competenze, per il personale dipendente, su relazione scritta e circostanziata del diretto superiore del dipendente stesso. La proposta di dispensa, motivata specificatamente, deve essere notificata dall'amministrazione all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il dipendente proposto per la dispensa ha diritto di prendere visione degli atti che sono alla base della proposta stessa e di presentare, ove ereda, le sue controdeduzioni scritte entro trenta giorni dalla notifica. Qualora l'amministrazione ospedaliera non ritenga valide le controdeduzioni presentate o quando l'interessato non presenti entro il termine stabilito alcuna controdeduzione, la questione viene rimessa per un giudizio ad una speciale commissione tecnica, composta da cinque membri, di cui uno scelto dall'interessato, uno scelto dall'amministrazione, due designati dall'ordine professionale di categoria per il personale sanitario e tecnico laureato, e dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative per il restante personale, ed uno con funzione di presidente nella persona del medico provinciale. I membri della commissione devono essere di qualifica almeno uguale a quella del giudicando. Qualora l'interessato non provveda alla nomina del proprio rappresentante, l'ordine professionale di categoria e le organizzazioni sindacali designano tre, anziche' due membri. La commissione nella prima riunione puo' proporre la sospensione cautelare quando risultino motivi urgenti. La commissione deve avere ampia liberta' di indagine e possibilita' di acquisizione agli atti di tutti gli elementi di cui ritenga opportuno venire in possesso. La decisione definitiva sulla dispensa spetta al consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero. Essa e' soggetta ai gravami previsti dalla legge e non pregiudica il diritto all'indennita' di liquidazione ed al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.

TITOLO V SVOLGIMENTO DEI CONCORSI Capo I CONCORSI DEL PERSONALE SANITARIO MEDICO Sezione I. - Generalita'

Art. 61

Assunzione del personale sanitario medico

Il personale sanitario medico e' assunto, in ogni singolo ente ospedaliero, in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami. Al suddetto concorso e' ammesso il personale sanitario medico che abbia superato un esame di idoneita' per la qualifica e specialita' corrispondente, indetto, su base nazionale per i primari e direttori sanitari e su base regionale per tutte le altre qualifiche. I sovraintendenti sanitari sono nominati in seguito a concorso per soli titoli tra i sovraintendenti sanitari di ruolo ed i direttori sanitari di ruolo degli ospedali. ((Ai concorsi ad assistente e ispettore sanitario e' ammesso il personale sanitario medico che abbia svolto, con esito favorevole, il tirocinio pratico di cui agli articoli 74 e seguenti del presente decreto, o che sia in possesso della libera docenza o specializzazione nella corrispondente disciplina)). Ai concorsi di idoneita' ed ai concorsi di assunzione si applicano le norme generali dei concorsi previste dal presente decreto, nonche' le disposizioni particolari contenute negli articoli seguenti.

Art. 62

Norme speciali relative ai concorsi per il personale sanitario

I concorsi per il personale sanitario si svolgono presso le sedi stabilite dal Ministero della sanita' per gli esami nazionali e regionali di idoneita', e dall'amministrazione dell'ente ospedaliero per i concorsi di assunzione. Nei concorsi per titoli ed esami, la valutazione dei titoli deve aver luogo prima dell'inizio delle prove di esame. All'ora stabilita per ciascuna prova, il presidente, alla presenza di tutti i componenti della commissione e del segretario, fa procedere all'appello nominale dei candidati, che prendono posto nella sala d'esame e vengono identificati. Per gli esami nazionali e regionali di idoneita' uno dei candidati estrae a sorte ((tre)) numeri corrispondenti ai numeri apposti accanto alle ((tre)) tesi da svolgere, contenute negli elenchi prefissati dal Ministero della sanita', di cui all'art. 64. Per gli esami di assunzione, la commissione prepara un elenco di casi clinici e di prove pratiche in numero superiore a quello dei candidati, dal quale ogni candidato estrae a sorte il caso clinico e la prova pratica da espletare. Nei giorni stabiliti per le prove pratiche la commissione mette a disposizione dei concorrenti apparecchi e materiali necessari. E' vietato ai concorrenti, sotto pena di esclusione dall'esame, di usare apparecchi o materiale proprio. Ciascuna prova pratica deve essere schematicamente illustrata per iscritto. L'esame clinico e le prove pratiche si svolgono alla presenza dell'intera commissione. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la media di sette decimi nelle prove di esame e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Art. 63

Esami di idoneita' del personale sanitario

L'idoneita' si consegue esclusivamente a seguito di un esame da espletarsi entro il mese di aprile di ciascun anno. Il Ministero della sanita', con un unico bando nazionale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, indice, entro il mese di ottobre, la sessione annuale degli esami di idoneita' per direttori sanitari, vice direttori sanitari, ((primari e aiuti)). Il tempo utile per la presentazione delle domande di ammissione, corredate della documentazione necessaria, scade alle ore 12 del 31 dicembre. Entro il mese di gennaio, il Ministro per la sanita', con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale nomina le commissioni esaminatrici per gli esami nazionali e regionali di idoneita', con indicazione della data e della sede delle prove di esami. Almeno venti giorni prima della data delle prove, il Ministero della sanita' provvede a comunicare a ciascun candidato l'ammissione o l'esclusione motivata dallo esame di idoneita'.

Art. 64

Modalita' relative agli esami di idoneita'

L'esame di idoneita', per ciascuna qualifica e specialita', consiste in una prova scritta vertente su ((tre)) tesi scelte per sorteggio da un elenco prefissato per ogni disciplina e qualifica dal Ministero della sanita' e pubblicato contestualmente al bando di cui al precedente articolo. ((Le tesi contenute in detto elenco, che non possono superare il numero di 150, sono divise in tre gruppi di argomenti, da ciascuno dei quali viene sorteggiata una tesi)). Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate otto ore. La prova scritta deve essere compiuta, a pena di nullita', su carta fornita dalla commissione esaminatrice, e con la osservanza delle altre disposizioni generali sui concorsi contenute nel presente decreto. Per la valutazione della prova scritta la commissione dispone complessivamente di 100 punti. Non puo' essere dichiarato idoneo il candidato che non abbia raggiunto almeno sette decimi sul totale dei punti di cui dispone la commissione esaminatrice. Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro tre mesi dalla prova scritta, ed i relativi verbali devono essere trasmessi al Ministero della sanita'. Il Ministero della sanita', con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, approva la graduatoria degli idonei e successivamente invia agli stessi il certificato di idoneita' con la votazione conseguita.

Art. 65

Elenchi nazionali dei primari, sovraintendenti e direttori sanitari per la formazione delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneita'.

Entro il mese di novembre di ogni anno, con decreto del Ministro per la sanita' da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono compilati gli elenchi nazionali aggiornati dei primari, sovraintendenti e direttori sanitari, che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneita' del personale medico degli enti ospedalieri. Detti elenchi sono distinti secondo la qualifica e la disciplina medica, e comprendono tutti i primari, sovraintendenti e direttori sanitari che al 30 settembre prestino da almeno sei mesi effettivo servizio di ruolo negli ospedali. Qualora i primari contenuti nell'elenco di una determinata disciplina siano meno di venti, l'elenco dovra' essere integrato, fino a raggiungere il numero preindicato, con nominativi di primari della disciplina maggiormente affine, in base agli elenchi prefissati dal Ministero della sanita', estratti a sorte annualmente con le modalita' stabilite dal successivo art. 68. Gli elenchi sono ordinati con numeri progressivi, accanto a ciascuno dei quali sono riportati il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, il domicilio e l'ospedale presso il quale il medico presta servizio. Avverso il decreto di cui al primo comma e' ammessa opposizione da parte degli interessati entro quindici giorni dalla sua pubblicazione e su di essa provvede il Ministero della sanita' entro quindici giorni dal ricevimento. Incorre nella cancellazione dall'elenco per un periodo di due anni il sanitario che, chiamato per sorteggio a far parte delle commissioni esaminatrici, ricusi l'incarico senza giustificati motivi.

Art. 66

Elenchi nazionali di professori universitari per gli esami d'idoneita'

Entro il mese di novembre di ogni anno, con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono compilati gli elenchi nazionali aggiornati dei professori universitari della facolta' di medicina e chirurgia che possono far parte di commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneita' del personale medico degli enti ospedalieri. Detti elenchi sono distinti secondo la disciplina medica, e comprendono tutti i professori universitari di ruolo o fuori ruolo della facolta' di medicina e chirurgia. Qualora i professori universitari di ruolo o fuori ruolo contenuti nell'elenco di una determinata disciplina siano inferiori a venti, l'elenco deve essere integrato fino a raggiungere il numero preindicato, con nominativi di professori universitari di disciplina affine o, in mancanza, per i concorsi di primario, aiuto, assistente di materia generale che la comprenda, in base agli elenchi prefissati dal Ministero della sanita', estratti a sorte annualmente con le modalita' stabilite dal successivo art. 68. Gli elenchi sono ordinati con numeri progressivi, accanto a ciascuno dei quali sono riportati il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, il domicilio e l'universita' presso la quale il professore presta servizio. Avverso il decreto di cui al primo comma e' ammessa opposizione da parte degli interessati entro quindici giorni dalla sua pubblicazione e su di essa provvede il Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione entro quindici giorni dal suo ricevimento. Incorre nella cancellazione dall'elenco per un periodo di due anni il professore universitario che, chiamato per sorteggio a far parte delle commissioni esaminatrici, ricusi l'incarico senza giustificati motivi.

Art. 67

Elenco delle discipline sanitarie affini

Il Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, emanera' un decreto con la elencazione delle discipline da considerare affini, e, per i concorsi di primario, aiuto e assistente, delle discipline generali che comprendono quelle particolari, valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici per l'ammissione all'esame di idoneita' e per la valutazione dei titoli nei concorsi ospedalieri. Con successivi decreti, ove occorra, si procedera' all'aggiornamento degli elenchi di cui sopra.

Art. 68

Modalita' del sorteggio per la nomina dei componenti delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneita'

Le operazioni di sorteggio dei nominativi dei componenti delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneita' sono pubbliche e vengono effettuate presso il Ministero della sanita' a cura di una commissione presieduta dal direttore generale degli ospedali del Ministero della sanita' e composta dal presidente della federazione degli ordini dei medici o da un medico da lui delegato, da un funzionario medico e da un funzionario amministrativo del Ministero della sanita', quest'ultimo con funzione di segretario. Della data del sorteggio e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 69

Esame nazionale di idoneita' a direttore sanitario

((I requisiti di ammissione all'esame di idoneita' a direttore sanitario sono i seguenti: laurea e abilitazione in medicina e chirurgia; anzianita' di laurea di almeno dieci anni; libera docenza o specializzazione in igiene, in igiene e tecnica ospedaliera, in igiene e medicina preventiva, in medicina preventiva, in medicina legale, in medicina sociale, in malattie infettive; ovvero servizio di ruolo per cinque anni come vice direttore sanitario, ispettore sanitario, aiuto o assistente presso istituti universitari di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o cliniche di malattie infettive, funzionario medico del Ministero della sanita', ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente presso comuni o consorzi provinciali o di consorzi di comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti; servizio di ruolo in una delle seguenti qualifiche: vice direttore sanitario per almeno due anni; assistente universitario di istituti di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o di cliniche di malattie infettive con qualifica di aiuto per almeno quattro anni; ispettore sanitario o assistente dei predetti istituti universitari o di cliniche di malattie infettive o nei ruoli dei funzionari medici del Ministero della sanita' per almeno sette anni; con qualunque qualifica a posto di sanitario in ospedali civili o militari o cliniche universitarie ovvero ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente in comuni o consorzi provinciali o di consorzi di comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti per almeno dieci anni. La commissione esaminatrice e' composta da: un funzionario medico del Ministero della sanita' con qualifica non inferiore a dirigente superiore medico - presidente; tre sovraintendenti sanitari di ruolo o direttori sanitari di ruolo - componenti; un professore universitario di ruolo o fuori ruolo d'igiene, di medicina legale, di medicina preventiva, di medicina sociale, di malattie infettive - componente; un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' - segretario)). ((1))

Art. 70

Esame regionale di idoneita' a vice direttore sanitario

((I requisiti di ammissione all'esame regionale di idoneita' a vice direttore sanitario sono i seguenti: laurea e abilitazione in medicina e chirurgia; anzianita' di laurea di almeno sei anni; ospedaliera, in igiene e medicina preventiva, in medicina preventiva, in medicina legale, in medicina sociale, in malattie infettive; ovvero servizio di ruolo per cinque anni come ispettore sanitario, aiuto o assistente presso istituti universitari di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o cliniche di malattie infettive, funzionario medico del Ministero della sanita', ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente presso comuni o consorzi provinciali o di consorzi di comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti; servizio di ruolo in una delle seguenti qualifiche: ispettore sanitario o assistente di istituti universitari di igiene, di medicina legale, di medicina sociale, di medicina preventiva o di cliniche di malattie infettive o funzionario medico del Ministero della sanita' per almeno tre anni; servizio sanitario di ruolo in ospedali civili o militari o cliniche universitarie con qualunque qualifica, ovvero ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente in comuni o consorzi provinciali o di consorzi di comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti per almeno cinque anni)). La commissione esaminatrice e' uguale a quella prescritta per l'esame di idoneita' a direttore sanitario. ((1))

Art. 71

(((Tirocinio pratico a ispettore sanitario). Ai concorsi per ispettore sanitario sono ammessi i sanitari che abbiano compiuto, con esito favorevole, sei mesi di tirocinio pratico nella disciplina o che siano in possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina))

((1))

Art. 72

Esami di idoneita' a primario

Requisiti di ammissione all'esame nazionale di idoneita' a primario sono i seguenti: laurea e abilitazione in medicina e chirurgia e iscrizione all'albo dell'ordine dei medici; anzianita' di laurea di almeno dieci anni; libera docenza o specializzazione nella stessa materia nella quale il candidato intende conseguire la idoneita', limitatamente agli esami di idoneita' di specialita' ufficialmente riconosciute, ovvero servizio di ruolo ospedaliero od universitario nella stessa disciplina per almeno cinque anni ((per gli esami di idoneita' a primario radiologo ed a primario anestesista e' comunque richiesta la libera docenza o la specializzazione nella corrispondente disciplina)); servizio di ruolo nella materia corrispondente alla idoneita' che si intende conseguire, o in mancanza, in materia affine, o, in mancanza anche di quest'ultima, in materia generale che la comprenda: a) come aiuto ospedaliero od universitario con almeno due anni nella qualifica e quattro anni di servizio in ruolo in qualita' di assistente; b) come assistente ospedaliero od universitario per almeno sette anni, due dei quali prestati anche in altra disciplina. La commissione esaminatrice e composta da: un funzionario medico del Ministero della sanita' con qualifica non inferiore a ispettore generale medico - presidente; tre primari ospedalieri di ruolo della disciplina oggetto dell'esame di idoneita', ovvero, qualora non esistano primari di ruolo della disciplina oggetto dell'esame di idoneita', di disciplina affine prescelta dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanita', dei quali, due estratti a sorte dal Ministero della sanita' ed uno estratto a sorte dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici - componenti; un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto dell'esame di idoneita', ovvero, qualora non esistano professori universitari di ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto dell'esame di idoneita', un professore universitario di disciplina, affine prescelta dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanita' - componente; un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' - segretario. ((1))

Art. 73

Esame regionale di idoneita' ad aiuto

I requisiti di ammissione all'esame regionale di idoneita' ad aiuto sono i seguenti: laurea ed abilitazione in medicina e chirurgia ed iscrizione all'albo dell'ordine dei medici; anzianita' di laurea di almeno sei anni; libera decenza o specializzazione nella materia nella quale il candidato intende conseguire l'idoneita', limitatamente agli esami di idoneita' per specialita' ufficialmente riconosciute, ovvero servizio di ruolo ospedaliero ed universitario nella stessa disciplina per almeno cinque anni ((per gli esami di idoneita' ad aiuto radiologo e ad aiuto anestesista e' comunque richiesta la libera docenza o la specializzazione nella corrispondente disciplina)); servizio di ruolo con la qualifica di assistente negli ospedali o nelle cliniche universitarie nella stessa disciplina, o, in mancanza, in materia affine, o, in mancanza anche di quest'ultima, in materia generale che la comprenda, per almeno quattro anni, uno dei quali prestato anche in altra disciplina. La commissione esaminatrice e' composta da: un funzionario medico del Ministero della sanita' con qualifica non inferiore a medico provinciale capo - tre primari ospedalieri di ruolo della disciplina oggetto dell'esame di idoneita', ovvero, qualora non esistano primari di ruolo della disciplina oggetto dell'esame di idoneita', di disciplina affine, prescelta dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanita' dei quali due estratti a sorte dal Ministero della sanita' ed uno estratto a sorte dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici - componenti; un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto dell'esame di idoneita', ovvero, qualora non esistano professori universitari di ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto dell'esame di idoneita', di professore universitario di disciplina affine prescelta dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanita' - componente; un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' - segretario. ((1))

Art. 74

(((Tirocinio pratico ad assistente). Ai concorsi per assistente sono ammessi i sanitari che abbiano compiuto, con esito favorevole, sei mesi di tirocinio pratico nella disciplina o che siano in possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina. La durata del tirocinio in radiologia ed anestesia e' di un anno))

((1))

Art. 74-bis

(((Tirocinio pratico). Il tirocinio pratico previsto dagli articoli 71, 74 e 94 del presente decreto e' svolto presso gli ospedali riconosciuti idonei a tal fine con decreto del Ministro per la sanita', sentita la regione. Sono esonerati dal tirocinio i sanitari che prestino servizio di ruolo ovvero abbiano conseguito l'idoneita' nella disciplina. La durata del tirocinio e' ridotta in ragione della meta' del servizio effettuato per i sanitari che abbiano prestato durante il servizio militare servizio medico in ospedali militari in Italia e per coloro che abbiano prestato servizio in ospedali pubblici all'estero. Detto servizio deve essere stato prestato per un periodo non inferiore a sei mesi. Per essere ammessi a frequentare il suddetto tirocinio, gli interessati devono essere in possesso rispettivamente dei diplomi di laurea e di abilitazione all'esercizio della professione di medico o di farmacista. I sanitari ammessi a frequentare il tirocinio pratico non hanno alcun rapporto di impiego ed osservano l'orario e gli obblighi del servizio a tempo pieno. I tirocinanti non possono essere adibiti a sostituzione di personale sanitario dell'ospedale))

((1))

Art. 74-ter

(Modalita' per lo svolgimento del tirocinio).

Con decreto del Ministro per la sanita', saranno indicati gli ospedali riconosciuti idonei, ivi compresi quelli clinicizzati, per il tirocinio, stabilite le modalita' per l'ammissione e lo svolgimento dello stesso e fissati i criteri di valutazione dei titoli ai fini della formulazione della graduatoria per l'assegnazione dei posti disponibili nei singoli ospedali. Il punteggio per la valutazione dei titoli sara' assegnato per meta' ai voti degli esami di profitto e di laurea e per meta' ai titoli di servizio e professionali, ai titoli accademici, scientifici e di studio e alle pubblicazioni. A parita' di punteggio si terra' conto dei carichi di famiglia e dell'eta'. Non possono essere ammessi al tirocinio aspiranti in numero superiore alla meta' della dotazione organica degli assistenti e degli aiuti della divisione o del servizio. In caso di interruzione ingiustificata o di esito sfavorevole del tirocinio il sanitario non puo' essere riammesso a frequentare il tirocinio nella stessa o in altra disciplina prima di sei mesi dall'interruzione o dal compimento del tirocinio stesso. In caso di esito favorevole il sanitario non puo' essere ammesso a frequentare il tirocinio in altra disciplina prima di un anno dal compimento del primo tirocinio. ((L'assegno mensile di cui al successivo articolo 74-quater e' dovuto, per un solo periodo, per l'intera durata del corso)). ((1))

Art. 74-quater

(((Trattamento economico e relazione sull'eseguito tirocinio). Ai tirocinanti viene corrisposto, a carico degli enti presso i quali svolgono il tirocinio, un assegno mensile nella misura del 50 per cento del trattamento economico tabellare attribuito all'ispettore sanitario o all'assistente di ruolo a tempo pieno o al farmacista di ruolo, esclusa ogni indennita'. Al termine del tirocinio pratico l'amministrazione dell'ospedale presso il quale e' stato compiuto il tirocinio, rilascia una formale certificazione. Alla certificazione dovra' essere allegato il giudizio motivato espresso collegialmente dai sanitari dirigenti delle divisioni, sezioni o servizi presso i quali il tirocinante ha svolto la sua attivita'))

((1))

Art. 75

Concorsi pubblici per titoli ed esami per l'assunzione di personale sanitario medico presso gli enti ospedalieri.

Gli enti ospedalieri, entro ((un mese)) dalla vacanza del posto, devono bandire il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto stesso. Per il posto di sovraintendente sanitario il concorso e' per soli titoli. Scaduto infruttuosamente il suddetto termine, provvede in via sostitutiva e previa diffida, l'organo di vigilanza. L'avviso del bando di concorso deve essere pubblicato a cura dell'amministrazione dell'ente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ((- parte prima. - e nel Bollettino ufficiale della regione ove ha sede l'ente ospedaliero)). Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione e della documentazione prescritta, scade improrogabilmente alle ore dodici del ((quarantacinquesimo)) giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale. La commissione esaminatrice dei concorsi di assunzione e' nominata dal consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero secondo i criteri e le modalita' stabilite negli articoli seguenti. La delibera di nomina della commissione esaminatrice deve essere adottata entro trenta giorni a decorrere dalla data di chiusura del bando di concorso. ((Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro quattro mesi dalla data di chiusura del bando di concorso)).

Art. 76

Sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici di assunzione presso gli enti ospedalieri

I primari, i sovraintendenti sanitari, i direttori sanitari, nonche' i professori universitari che dovranno essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici di assunzione presso gli enti ospedalieri, devono essere sorteggiati dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanita', di concerto con il Ministero della pubblica istruzione per quanto riguarda i professori universitari, di cui agli articoli 65, 66 e 68 del presente decreto. Il sorteggio e' effettuato, presso i singoli enti ospedalieri, da una commissione composta dal presidente dell'ente ospedaliero o da un consigliere da lui delegato con funzioni di presidente, dal presidente dell'ordine dei medici della provincia o da un medico da lui delegato e da un funzionario della carriera direttiva ((della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero)) con funzioni di segretario. ((I primari, designati dall'ordine dei medici della provincia nella quale ha sede l'ente ospedaliero, sono sorteggiati da elenchi predisposti annualmente secondo la disciplina dall'ordine dei medici e comprendenti i sanitari contenuti negli elenchi di cui all'articolo 65 del presente decreto, che prestino servizio negli ospedali della provincia o, per la Valle d'Aosta, della regione. Qualora non vi siano sanitari di una determinata disciplina il sorteggio e' effettuato dagli elenchi nazionali. Qualora i nominativi dei sanitari, contenuti nell'elenco di una determinata disciplina siano meno di dieci l'elenco dovra' essere integrato mediante sorteggio fino a raggiungere il numero preindicato con nominativi di primari della stessa disciplina contenuti nell'elenco nazionale)). Le operazioni di sorteggio sono pubbliche, e, a tal fine, la data del sorteggio deve essere comunicata ai candidati ((e, per i sorteggi di cui al precedente comma, ai presidenti degli enti ospedalieri della provincia o, per la Valle d'Aosta, della regione)). Qualora venga sorteggiato il nominativo di un sanitario che presti servizio presso un ospedale con classifica inferiore a quella dell'ospedale per il quale e' bandito il concorso, questo non sara' preso in considerazione e si procedera' ad estrazione di ulteriore nominativo.

Art. 77

Concorso per titoli per l'assunzione al posto di sovraintendente sanitario

I requisiti di ammissione al concorso per titoli per l'assunzione al posto di sovraintendente sanitario sono i seguenti: qualifica di sovraintendente sanitario di ruolo oppure servizio di direttore sanitario di ruolo da almeno cinque anni. ((La commissione esaminatrice e' composta da: il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente; un sovraintendente sanitario di ruolo - componente; un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di igiene, di medicina legale, di medicina preventiva, di medicina sociale, di malattie infettive - componente; un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanita' - componente; un funzionario medico con qualifica non inferiore a dirigente superiore medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente; un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - segretario)).

Art. 78

Punteggio per i concorsi di assunzione a posti di sovraintendente sanitario

Per la valutazione dei titoli nel concorso per la copertura del posto di sovraintendente sanitario, la commissione esaminatrice dispone globalmente di sessanta punti ripartiti nel modo seguente: titoli di carriera: punti 40; titoli accademici e di studio: punti 15; titoli scientifici e pubblicazioni: punti 5. 1. Titoli di carriera: si distinguono in cinque categorie. Prima categoria: servizio di ruolo in ospedali regionali: a) in qualita' di sovraintendente sanitario punti 2,25 per anno; b) in qualita' di direttore sanitario punti 2 per anno; c) in qualita' di vice direttore sanitario punti 1,40 per anno; d) in qualita' di ispettore sanitario punti 0,90 per anno. Seconda categoria: servizi di ruolo presso istituti universitari di igiene: a) in qualita' di direttore punti 1,75 per anno; b) in qualita' di assistente con qualifica di aiuto punti 1 per anno; c) in qualita' di assistente punti 0,50 per anno. Terza categoria: servizi di ruolo presso il Ministero per la sanita' e gli uffici sanitari comunali: a) in qualita' di ispettore generale medico capo punti 1,75 per anno; b) in qualita' di ispettore generale medico o di ufficiale sanitario in comune con piu' di cinquecentomila abitanti punti 1,50 per anno; c) in qualita' di medico provinciale capo o di ufficiale sanitario in comune con abitanti da duecentocinquantamila a cinquecentomila punti 1,10 per anno; d) in qualita' di medico provinciale superiore o di ufficiale sanitario in comune con abitanti da cinquantamila a duecentocinquantamila, punti 0,70 per anno; e) in qualita' di medico provinciale di prima o seconda classe o in qualita' di ufficiale sanitario in comune con meno di cinquantamila abitanti punti 0,40 per anno. Quarta categoria: servizi di ruolo universitari od ospedalieri compresi quelli prestati in ospedali militari: a) in qualita' di direttore di clinica o primario punti 0,80 per anno; b) in qualita' di aiuto ospedaliero o assistente universitario con qualifica di aiuto punti 0,50 per anno; c) in qualita' di assistente punti 0,30 per anno. ((Quinta categoria: servizi di ruolo presso enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale per la valutazione dei quali la commissione dispone di un punteggio massimo di punti 6, da attribuire in analogia con i criteri di ripartizione previsti nella terza categoria; altri servizi non compresi nelle categorie precedenti per la valutazione dei quali la commissione dispone di un punteggio massimo di punti 3, da attribuire secondo la natura e la durata dei servizi stessi)). I punteggi di cui alle categorie sopra indicate sono ridotti del venticinque per cento per i servizi resi in qualita' di incaricato o di straordinario; del cinquanta per cento per quelli resi in qualita' di volontario. Il servizio di ruolo reso presso l'ente che bandisce il concorso e' valutato con il punteggio di cui alle categorie sopra indicate, aumentato del venti per cento. Il servizio di ruolo a tempo pieno e' valutato con il punteggio di cui alle categorie sopra indicate, aumentato del trenta per cento. I servizi resi presso ospedali provinciali sono valutati con i rispettivi punteggi, ridotti del Venti per cento; i servizi resi presso ospedali zonali sono valutati con i rispettivi punteggi, ridotti del cinquanta per cento. In caso di servizi contemporanei e' valutato solo il servizio piu' vantaggioso per il candidato. 2. Titoli accademici e di studio: ((libera docenza in igiene, in medicina sociale, in medicina legale, in medicina preventiva, in malattie infettive punti 3; libera docenza in microbiologia, in statistica sanitaria punti 1,50; libera docenza in altra disciplina punti 0,75; specializzazione in igiene o in igiene e tecnica ospedaliera, in igiene e medicina preventiva, in medicina preventiva, in medicina legale, in medicina sociale, in malattie infettive punti 3; specializzazione in disciplina affine punti 1,50; specializzazione in altra disciplina punti 0,75)). Per la valutazione di altri titoli accademici e di studio, comprese le idoneita' nazionali e regionali in qualifiche e discipline diverse da quella messa a concorso, la commissione dispone di punti 0,50, da attribuire secondo la natura dei titoli stessi. In caso di piu' docenze o di piu' specializzazioni, e' valutata a punteggio pieno la docenza o la specializzazione piu' favorevole al candidato; le ulteriori docenze o specializzazioni sono valutate con i corrispondenti punteggi, ridotti del 75 per cento. ((I punteggi delle docenze e delle specializzazioni non sono cumulabili se inerenti alla stessa disciplina)). 3. Per la valutazione dei titoli scientifici e delle pubblicazioni la commissione dispone di punti 5, da attribuire secondo la natura dei titoli stessi.

Art. 79

Concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di direttore sanitario

I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di direttore sanitario sono i seguenti: idoneita' nazionale a direttore sanitario; eta' non superiore a 50 anni, fatta eccezione per i sanitari di ruolo ospedalieri, universitari e della carriera del Ministero della sanita'. ((La commissione esaminatrice e' composta da: il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente; un sovraintendente o direttore sanitario di ruolo - componente; un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di igiene, di medicina legale, di medicina preventiva, di medicina sociale, di malattie infettive - componente; un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanita' - componente; un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente; un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - segretario)).

Art. 80

Prove di esame e punteggio per il concorso al posto di direttore sanitario

Le prove di esame del concorso di assunzione al posto di direttore sanitario sono le seguenti: a) relazione scritta su un caso clinico attinente all'igiene con particolare riguardo alle malattie infettive e parassitarie; b) prima prova pratica vertente su argomenti di igiene; c) seconda prova pratica vertente su argomenti di tecnica ospedaliera. La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti: 60 punti per i titoli; 40 punti per le prove di esame. Questi ultimi sono ripartiti come segue: 20 punti per l'esame clinico; 10 punti per la prima prova pratica; 10 punti per la seconda prova pratica. I 60 punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti nel modo seguente: a) titoli di carriera: punti 40; b) titoli accademici e di studio: punti 15; c) titoli scientifici e pubblicazioni: punti 5. Per la valutazione dei titoli di carriera si applicano i criteri stabiliti per il concorso al posto di sovraintendente sanitario. Titoli accademici e di studio: 1) l'idoneita' relativa alla qualifica e disciplina messa a concorso e' valutata fino a punti 7,50 in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo concorso; 2) le libere docenze, specializzazioni ed altri titoli di studio sono valutati con gli stessi criteri stabiliti per il concorso a posto di sovraintendente sanitario. Per la valutazione dei titoli scientifici e della pubblicazione la commissione dispone di punti 5 da attribuire secondo la natura dei titoli stessi.

Art. 81

Concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di vice direttore sanitario

I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami al posto di vice direttore sanitario sono i seguenti: idoneita' a vice direttore sanitario; eta' non superiore a 45 anni, fatta eccezione per i sanitari di ruolo ospedalieri, universitari e della carriera del Ministero della sanita'. La commissione esaminatrice e' uguale a quella prevista per il concorso di direttore sanitario.

Art. 82

Prove di esame e punteggio per il concorso di assunzione al posto di vice direttore sanitario

Le prove d'esame, il punteggio a disposizione della commissione e la relativa ripartizione per i concorsi a posti di vice direttore sanitario sono uguali a quelli stabiliti per il concorso a posto di direttore sanitario.

Art. 83

Concorso per titoli ed esami per l'assunzione al posto di ispettore sanitario

I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami per l'assunzione al posto di ispettore sanitario sono i seguenti: ((tirocinio pratico)) a ispettore sanitario; eta' non superiore a quaranta anni, fatta eccezione per i sanitari di ruolo ospedaliero, universitari e della carriera del Ministero della sanita'. ((La commissione esaminatrice e' uguale a quella prevista per il concorso a direttore sanitario)).

Art. 84

Prove d'esame e punteggio per il concorso di assunzione al posto di ispettore sanitario

Le prove di esame del concorso di assunzione al posto di ispettore sanitario sono le seguenti: a) relazione scritta su un caso clinico attinente all'igiene, con particolare riguardo alle malattie infettive e parassitarie; b) prima prova pratica su argomenti di micrografia e batteriologia; c) seconda prova pratica su argomenti di tecnica ospedaliera. ((La commissione dispone complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti: 50 punti per i titoli; 50 punti per le prove di esame. Questi ultimi sono ripartiti come segue: 30 punti per l'esame clinico; 10 punti per la prima prova pratica; 10 punti per la seconda prova pratica. I 50 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti come segue: a) titoli di carriera: punti 30; b) titoli accademici e di studio in discipline sanitarie: punti 10; c) titoli scientifici e pubblicazioni: punti 10. Per la valutazione si applicano i criteri stabiliti per il concorso a direttore sanitario. L'idoneita' relativa alla disciplina e' valutata fino a punti 1,50 in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame)).

Art. 85

Concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di primario

I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di primario sono i seguenti: idoneita' a primario nella disciplina per la quale il concorso e' bandito; eta' non superiore a cinquanta anni, fatta eccezione per i sanitari di ruolo ospedalieri e universitari. ((La commissione esaminatrice e' composta da: il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato presidente; due primari della disciplina oggetto del concorso, o qualora non esistano primari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, estratti a sorte dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanita', di cui all'articolo 65 e utilizzati per il sorteggio dei commissari dell'esame di idoneita' della stessa disciplina: uno dei detti primari e' sorteggiato dalla apposita commissione istituita presso l'ente ospedaliero, l'altro e' sorteggiato dall'ordine dei medici della provincia nella quale ha sede l'ente ospedaliero componenti; un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto del concorso o, qualora non esistano professori universitari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, sorteggiato secondo i criteri di cui al precedente comma - componente; un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanita' - componente; un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente; un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente con funzioni anche di segretario)).

Art. 86

Prove di esame del concorso di assunzione al posto di primario

Le prove di esame del concorso di assunzione al posto di primario sono le seguenti: relazione scritta su caso clinico inerente alla disciplina messa a concorso; due distinte prove pratiche, a seconda della disciplina messa a concorso, sugli argomenti seguenti: a) medicina generale, cardiologia, geriatria, pediatria, malattie infettive: lettura di tracciati elettrocardiografici e di lastre radiografiche, interpretazione dei risultati di esami di laboratorio; b) neurologia: lettura di tracciati elettroencefalografici, di lastre radiografiche inerenti alla specialita', interpretazione dei risultati di esami specifici di laboratorio; c) dermosifilopatia: lettura di preparati citologici ed istologici inerenti alla specialita' e interpretazione dei risultati di esami specifici di laboratorio; d) endocrinologia: interpretazione dei risultati di prove funzionali e di esami specifici di laboratorio; e) nefrologia: interpretazione dei risultati di prove funzionali e di esami specifici di laboratorio; f) ematologia: lettura di preparati ematologici (sangue, midollo, ecc.); interpretazione dei risultati di esami specifici di laboratorio; g) chirurgia generale, ostetricia e ginecologia, ortopedia e traumatologia, oculistica, otorinolaringoiatria, urologia, odontoiatria, stomatologia, cardiochirurgia, neurochirurgia, chirurgia plastica, chirurgia toracica e altre specialita' chirurgiche: prove di tecnica operatoria relativa alla specialita', con illustrazione dei vari metodi e procedimenti operatori; h) radiologia e fisioterapia: prove pratiche di diagnostica radiologica e radioterapica, e di fisioterapia; i) anatomia ed istologia patologica: prove pratiche di istologia patologica e di tecnica microscopica o istocitologica; l) laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia: esecuzione corretta di un esame chimicoclinico con illustrazione del metodo impiegato, nonche' prova pratica di ematologia o microbiologia o sierologia e parassitologia; m) anestesia e rianimazione: prove pratiche di anestesia, con illustrazione dei vari metodi e procedimenti anestesiologici; n) immunoematologia e servizio trasfusionale: prove pratiche di prelievo di sangue, sua tipizzazione e successiva assegnazione ad un determinato infermo, nonche' preparazione ed assegnazione di emoderivati; o) medicina nucleare: lettura e interpretazione dei risultati delle ricerche con radioisotopi; metodiche sulla protezione contro le radiazioni ionizzanti; p) medicina legale e delle assicurazioni sociali: indagine peritale autoptica, tossicologica, infortunistica. Per le altre specialita' medico-chirurgiche le prove pratiche verteranno su argomenti relativi alla disciplina messa a concorso a giudizio della commissione esaminatrice.

Art. 87

Punteggio per il concorso di assunzione al posto di primario

La commissione dispone complessivamente di 100 punti, cosi' ripartiti: 60 punti per i titoli; 40 punti per le prove di esame; Questi ultimi sono cosi' ripartiti: 20 punti per la relazione scritta sul caso clinico; 10 punti per la prima prova pratica; 10 punti per la seconda prova pratica. I 60 punti attribuiti ai titoli sono cosi' ripartiti: a) titoli di carriera: punti 40; b) titoli accademici e di studio: punti 15; c) titoli scientifici e pubblicazioni: punti 5. I titoli di carriera si distinguono in tre categorie. Prima categoria: servizi presso ospedali o istituti e cliniche universitarie, come medico con funzioni di diagnosi e cura, nella disciplina messa a concorso: a) in qualita' di primario o direttore, punti 2,00 per anno; b) in qualita' di aiuto ospedaliero o di assistente universitario con qualifica di aiuto, punti 1,40 per anno; c) in qualita' di assistente ospedaliero o universitario, punti 0,90 per anno. Seconda categoria: servizi presso ospedali o istituti e cliniche universitarie, come medico con funzioni di diagnosi e cura, in disciplina affine a quella messa a concorso: a) in qualita' di primario o direttore, punti 1,50 per anno; b) in qualita' di aiuto ospedaliero o di assistente universitario con qualifica di aiuto, punti 1,10 per anno; c) in qualita' di assistente ospedaliero o universitario, punti 0,70 per anno. Terza categoria: servizi in qualita' di medico con funzioni igienico-organizzative e in discipline non affini: a) in qualita' di sovraintendente sanitario, punti 0,85 per anno; b) in qualita' di direttore sanitario o primario, punti 0,75 per anno; c) in qualita' di vice direttore sanitario o aiuto, punti 0,50 per anno; d) in qualita' di ispettore sanitario o assistente, punti 0,30 per anno. I punteggi di cui alle categorie sopra indicate sono riferiti ai servizi di ruolo. I punteggi stessi sono ridotti del 25 per cento per i servizi resi in qualita' di incaricato o di straordinario, del 50 per cento per quelli resi in qualita' di volontario. Il servizio di ruolo presso l'ente ospedaliero che bandisce il concorso e' valutato con il punteggio di cui alla categorie sopra elencate aumentato del 20 per cento. Il servizio di ruolo in qualita' di medico con funzioni di diagnosi e cura a tempo pieno e' valutato con il punteggio di cui alle categorie sopra indicate aumentato del 30 per cento. In caso di servizi contemporanei e' valutato solo il servizio piu' favorevole al candidato. Titoli accademici e di studio: 1) l'idoneita' relativa alla qualifica ed alla disciplina messa a concorso e' valutata fino a punti 7,50 in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo concorso; 2)((libera docenza nella disciplina messa a concorso: punti 3; libera docenza in disciplina affine: punti 1,50; libera docenza in altra disciplina: punti 0,75;)) 3) specializzazione nella disciplina messa a concorso punti 3; specializzazione in disciplina affine punti 1,50; specializzazione in altra disciplina punti 0,75; 4) per altri titoli accademici e di studio, comprese le idoneita' nazionali e regionali a qualifiche e discipline diverse da quelle messe a concorso, la commissione dispone di punti 0,50, da attribuire secondo la natura dei titoli stessi. In caso di piu' docenze o di piu' specializzazioni, e' valutata a punteggio pieno la docenza o la specializzazione piu' favorevole al candidato; le ulteriori docenze o specializzazioni sono valutate con i corrispondenti punteggi ridotti del 75 per cento. ((I punteggi delle docenze e delle specializzazioni non sono cumulabili se inerenti alla stessa disciplina.)) Per la valutazione dei titoli scientifici e delle pubblicazioni la commissione dispone di punti 5, da attribuire secondo la natura dei titoli stessi.

Art. 88

Concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di aiuto

I requisiti di ammissione al concorso per i titoli ed esami di assunzione al posto di aiuto sono i seguenti: a) idoneita' di aiuto nella materia per la quale e' bandito il concorso; b) eta' non superiore a 45 anni, fatta eccezione per i sanitari di ruolo ospedalieri e universitari. ((La commissione esaminatrice e' composta da: il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente; due primari della disciplina oggetto del concorso o, qualora non esistano primari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, estratti a sorte dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanita', di cui all'articolo 65 e utilizzati per il sorteggio dei commissari dell'esame di idoneita' della stessa disciplina: uno dei detti primari e' sorteggiato dalla apposita commissione istituita presso l'ente ospedaliero, l'altro e' sorteggiato dall'ordine dei medici della provincia nella quale ha sede l'ente ospedaliero - componenti; un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto del concorso o, qualora non esistano professori universitari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, sorteggiato secondo i criteri di cui al precedente comma - componente; un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente; un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione - segretario)).

Art. 89

Prove di esame e ripartizione del punteggio per il concorso di assunzione al posto di aiuto

Per il concorso di aiuto si applicano le stesse disposizioni previste per il concorso di primario.

Art. 90

Concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di assistente

I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami al posto di assistente sono i seguenti: ((tirocinio pratico)) nella materia per la quale e' bandito il concorso; eta' non superiore a 35 anni, fatta eccezione per i sanitari di ruolo ospedalieri e universitari. ((La commissione esaminatrice e' composta da: il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente; un primario della disciplina oggetto del concorso o, qualora non esistano primari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, estratto a sorte dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanita' di cui all'articolo 65 ed utilizzati per il sorteggio dei commissari dell'esame di idoneita' della stessa disciplina a cura dell'ordine dei medici della provincia in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente; un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente; un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione - segretario)).

Art. 91

Prove di esame e punteggio per il concorso di assunzione al posto di assistente

Le prove di esame del concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di assistente sono le seguenti: relazione scritta su un caso clinico; due prove pratiche relative alla disciplina messa a concorso. ((La commissione dispone complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti: 50 punti per i titoli; 50 punti per le prove di esame. Quest'ultimi sono ripartiti come segue: 30 punti per la prova scritta; 10 punti per la prima prova pratica; 10 punti per la seconda prova pratica. I 50 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti come segue: a) titoli di carriera: punti 30; b) titoli accademici e di studio in discipline sanitarie: punti 10; c) titoli scientifici e pubblicazioni: punti 10. Per la valutazione si applicano i criteri stabiliti per il concorso a primario. L'idoneita' alla disciplina e' valutata fino a punti 1,50 in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame)).

Capo II CONCORSI DEL PERSONALE SANITARIO FARMACISTA Sezione I. - Esami di idoneita'

Art. 92

Concorso per il personale sanitario di farmacia: direttori di farmacia e farmacisti

Il personale sanitario di farmacia, che comprende i direttori di farmacia e i farmacisti, e' assunto in ogni singolo ente ospedaliero, a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami. Al concorso sono ammessi i sanitari che abbiano superato un esame di idoneita' nazionale per i direttori di farmacia ((e il tirocinio pratico)) per ifarmacisti. Gli esami di idoneita' hanno luogo ogni anno e si svolgono in base alle disposizioni e secondo le modalita' previste per gli esami di idoneita' nazionale ((. . . )) del personale sanitario medico, di cui al presente decreto. Entro il mese di novembre di ogni anno, con decreto del Ministro per la sanita', da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono formulati gli elenchi nazionali aggiornati dei direttori di farmacia ((. . . )); e, con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono compilati gli elenchi dei professori universitari di ruolo o fuori ruolo di chimica farmaceutica e di tecnica farmaceutica e legislazione farmaceutica che possono far parte (( della commissione dell'esame di idoneita' nazionale)) per i direttori di farmacia e farmacisti, con le stesse modalita' e secondo le disposizioni prescritte per i sanitari medici contenute nel presente decreto. Il sorteggio dei nominativi dei componenti delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneita' nazionali ((. . . )) per direttori di farmacia ((. . . )), e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 68 a cura di una commissione presieduta dal direttore generale degli ospedali del Ministero della sanita' e composta dal presidente della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani o da un farmacista da lui delegato, da un funzionario medico e da un funzionario amministrativo del Ministero della sanita' con funzioni di segretario.

Art. 93

Esame nazionale di idoneita' a direttore di farmacia

I requisiti di ammissione all'esame nazionale di idoneita' a direttore di farmacia sono i seguenti: laurea e abilitazione in farmacia, o titolo equipollente e iscrizione all'albo professionale; anzianita' di laurea di almeno dieci anni; servizio di ruolo con la qualifica di farmacista per almeno due anni, sia in ospedale civile che militare o psichiatrico; o presso farmacia dipendente da enti pubblici; o servizio di ruolo negli istituti universitari di farmacologia, igiene, chimica biologica; o nella carriera di ruolo dei farmacisti del Ministero della sanita' per almeno sei anni; ovvero attivita' professionali diverse da quelle sopra elencate, per almeno dieci anni, svolte da farmacisti abilitati alla professione. La commissione esaminatrice e' composta da: un funzionario medico del Ministero della sanita' con qualifica non inferiore a ispettore generale medico - presidente; tre direttori di farmacia ospedaliera di ruolo - componenti; un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di chimica farmaceutica o tecnica farmaceutica e legislazione farmaceutica - componente; un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' - segretario.

Art. 94

(((Tirocinio pratico a farmacista). Ai concorsi per farmacista sono ammessi i sanitari che abbiano compiuto, con esito favorevole, sei mesi di tirocinio pratico nella disciplina o che siano in possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina))

Art. 95

Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di personale sanitario di farmacia presso gli enti ospedalieri

I concorsi per l'assunzione presso gli enti ospedalieri dei direttori di farmacia e farmacisti si svolgono con le modalita' e secondo le disposizioni di cui agli articoli 62, 75, 76 del presente decreto. Il sorteggio dei direttori di farmacia che dovranno essere nominati componenti delle commissioni di esame dei concorsi di assunzione, e' effettuato a norma degli articoli 76 e 92 del presente decreto da una commissione composta dal presidente dell'ente ospedaliero o da un consigliere da lui delegato, con funzioni di presidente; dal presidente della Federazione dell'ordine dei farmacisti della provincia o da un farmacista da lui delegato; da un funzionario della carriera direttiva ((della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero)) con funzioni di segretario.

Art. 96

Concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di direttore di farmacia

I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami al posto di direttore di farmacia sono i seguenti: idoneita' nazionale a direttore di farmacia; eta' non superiore a 50 anni fatta eccezione per i direttori di farmacia e farmacisti di ruolo in servizio presso enti ospedalieri e policlinici universitari. ((La commissione esaminatrice e' composta da: il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente; due direttori di farmacia di ruolo in servizio presso ospedali con classifica pari o superiore a quella dell'ospedale per il quale e' bandito il concorso: dei quali uno sorteggiato dall'apposita commissione istituita presso l'ente ospedaliero, l'altro sorteggiato dall'ordine dei farmacisti della provincia nella quale ha sede l'ente ospedaliero, secondo le modalita' indicate negli articoli precedenti - componenti; un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di chimica farmaceutica o tecnica e legislazione farmaceutica, sorteggiato secondo le modalita' indicate negli articoli precedenti-componente; un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanita' - componente; un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente; un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente con funzioni anche di segretario)).

Art. 97

Prove d'esame del concorso di assunzione al posto di direttore di farmacia

Le prove d'esame del concorso di assunzione al posto di direttore di farmacia sono le seguenti: 1) una operazione tecnico-farmaceutica atta a dimostrare le conoscenze del concorrente nel campo delle scienze farmaceutiche, con relazione scritta; 2) un saggio analitico qualitativo e quantitativo di una sostanza iscritta nella farmacopea ufficiale; 3) un saggio bromatologico di comune esecuzione sulle sostanze alimentari comprese nelle diete ospedaliere; 4) una prova orale riguardante: la materia delle prove pratiche; la legislazione sanitaria ospedaliera, con particolare riguardo al funzionamento del servizio farmaceutico, compresi gli aspetti tecnici, amministrativi e contabili.

Art. 98

Ripartizione del punteggio per il concorso di assunzione per direttore di farmacia

La commissione dispone complessivamente di 100 punti, cosi' ripartiti: 60 punti per i titoli; 40 punti per le prove di esame. Questi ultimi sono ripartiti come segue: 10 punti per ciascuna delle tre prove pratiche; 10 punti per la prova orale. I 60 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti in tre gruppi: a) titoli di carriera: punti 40; b) titoli di studio, accademici, idoneita' e titoli vari: punti 15; c) pubblicazioni e titoli scientifici relativi all'attivita' scientifica, didattica e tecnica dei candidati: punti 5. I 40 punti attribuiti ai titoli di carriera devono essere ripartiti come segue: Prima categoria: servizio di farmacista ospedaliero o presso policlinico universitario: come direttore di farmacia, per anno: punti 2; come farmacista, per anno: punti 1,25. Seconda categoria: servizio presso istituti universitari di farmacologia, igiene, chimica biologica della facolta' di medicina e chirurgia o presso istituti universitari di chimica farmaceutica e di tecnica e legislazione farmaceutica: come direttore, per anno: punti 1,75; come aiuto, per anno: punti 1,10; come assistente, per anno: punti 0,60. Terza categoria: servizi nella carriera dei farmacisti del Ministero della sanita' o dell'istituto superiore di sanita', del Ministero della difesa ed altre amministrazioni dello Stato, o presso farmacie municipali: come direttore o capo del servizio, per anno: punti 1,50; come coadiutore, per anno: punti 0,90; come funzionario di grado iniziale, per anno: punti 0,50. Quarta categoria: altri servizi non compresi nelle categorie precedenti, per anno: fino a punti 0,30. I punteggi indicati nelle varie categorie si riferiscono a servizi di ruolo. I servizi di incaricato o di straordinario saranno ridotti del 25 per cento; i servizi di volontario saranno ridotti del 50 per cento. Il servizio di ruolo presso l'ente ospedaliero che bandisce il concorso e' valutato con il punteggio di cui alle categorie sopra elencate aumentato del 20 per cento. In caso di servizi contemporanei e' valutato solo il servizio piu' favorevole al candidato. Titoli accademici e di studio: 1) l'idoneita' nazionale alla qualifica di direttore di farmacia e' valutata fino a 7,50 punti in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo concorso; 2) ((libera docenza nella disciplina relativa al posto messo a concorso: punti 3; libera docenza in disciplina affine: punti 1,50; libera docenza in altra disciplina: punti 0,75;)) 3) specializzazione nella disciplina relativa al posto messo a concorso punti 3; specializzazione in disciplina affine punti 1,50; specializzazione in altra disciplina punti 0,75; 4) per altri titoli accademici e di studio la commissione dispone di punti 0,50, da attribuire secondo la natura dei titoli stessi, comprese le idoneita' nazionali o regionali in qualifica diversa da quella messa a concorso. In caso di piu' docenze o di piu' specializzazioni, e' valutata a punteggio pieno la docenza o la specializzazione piu' favorevole al candidato; le ulteriori docenze o specializzazioni sono valutate con i corrispondenti punteggi ridotti del 75 per cento. ((I punteggi delle docenze e delle specializzazioni non sono cumulabili se inerenti alla stessa disciplina)). Per la valutazione dei titoli scientifici e delle pubblicazioni la commissione dispone di punti 5, da attribuire secondo la natura dei titoli stessi.

Art. 99

Concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di farmacista

I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami al posto di farmacista sono i seguenti: ((tirocinio pratico)) a farmacista; eta' non superiore a 45 anni, fatta eccezione per i direttori di farmacia e i farmacisti di ruolo in servizio presso enti ospedalieri o cliniche universitarie. ((La commissione esaminatrice e' composta da: il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente; un direttore di farmacia di ruolo in servizio presso ospedale con classifica pari o superiore a quella dell'ospedale per il quale e' bandito il concorso, sorteggiato presso l'ente ospedaliero secondo le modalita' indicate negli articoli precedenti - componente; un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente; un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione - segretario)).

Art. 100

Prove di esame del concorso di assunzione per farmacista

Le prove di esame del concorso di assunzione al posto di farmacista sono le seguenti: 1) la spedizione di una ricetta medica, con relazione scritta; 2) il riconoscimento di una sostanza medicamentosa iscritta nella farmacopea ufficiale, con relativi saggi di purezza; 3) un colloquio sulla legislazione farmaceutica, con particolare riguardo a quella ospedaliera.

Art. 101

Punteggio per il concorso per titoli ed esami al posto di farmacista

((La commissione dispone complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti: 50 punti per i titoli; 50 punti per le prove di esame. Questi ultimi sono ripartiti come segue: 20 punti per la prima prova pratica; 20 punti per la seconda prova pratica; 10 punti per la prova orale. I 50 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti come segue: a) titoli di carriera: punti 30; b) titoli accademici e di studio in discipline sanitarie: punti 10; c) titoli scientifici e pubblicazioni: punti 10. Per la valutazione si applicano i criteri stabiliti per il concorso a direttore di farmacia. L'idoneita' nella disciplina e' valutata fino a punti 1,50 in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame)).

CAPO III CONCORSI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Art. 102

Concorso per la copertura del posto di direttore amministrativo

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