DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1969, n. 425
Art. 83. Gli specializzandi, iscritti da almeno un anno alle scuole di specializzazione di altra sede e che vi abbiano superato tutti i relativi esami, possono chiedere il trasferimento alle scuole di specializzazione dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila purche' rientrino nel numero massimo degli ammissibili. I relativi fogli di congedo debbono pervenire entro il 15 ottobre. ((38))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 84
Art. 84. Gli allievi sono tenuti ad osservare scrupolosamente gli orari delle lezioni e delle esercitazioni e i turni di internato che verranno stabiliti anno per anno dal consiglio della scuola. Tale consiglio accerta nei modi che ritiene opportuni la frequenza degli specializzandi sia alle lezioni teoriche, sia alla partecipazione delle attivita' nell'internato. ((38))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 85
Art. 85. Le commissioni per gli esami di profitto vengono nominate dal direttore della scuola e sono composte di tre o cinque membri, scelti fra gli insegnanti della scuola per gli esami singoli; da un numero maggiore nel caso di esami a gruppo. Le domande di esami di profitto devono essere presentate nei termini che saranno stabiliti all'inizio di ogni sessione con apposito manifesto e devono essere accompagnate dal libretto di iscrizione con le prescritte attestazioni di frequenza. Il candidato che non sia in regola con il pagamento delle tasse, soprattasse e contributi non puo' essere ammesso agli esami, ne' puo' essere iscritto a successivo anno di corso. Egli inoltre non puo' ottenere nessun certificato relativo alla sua carriera scolastica, nella parte cui si riferisce il predetto difetto di pagamento, ne' il congedo per trasferirsi ad altra universita' od istituto. Al termine dell'ultimo anno di corso ha luogo l'esame di diploma. Esso consiste nella discussione di una dissertazione originale scritta, su argomento scelto dal candidato ed approvato dal consiglio della scuola, presentata alla segreteria almeno quindici giorni prima della data di discussione, ed in prove orali e tecniche che siano ritenute opportune dalla commissione. Per esservi ammessi i candidati devono: a) aver seguito i corsi e superato gli esami di profitto stabiliti per ciascuna scuola; b) essere in regola con il pagamento delle tasse, soprattasse e contributi; c) aver conseguito precedentemente, salvo disposizione diversa contenuta nelle norme particolari di ogni scuola, l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo. Essi, inoltre, devono presentare alla segreteria, nei termini che saranno stabiliti all'inizio di ogni sessione con apposito manifesto, domanda in bollo indirizzata al direttore dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia, corredata della quietanza del pagamento di L. 6.000 (soprattassa esame diploma) e del libretto di iscrizione. Le commissioni per gli esami di diploma sono nominate dal direttore dell'Istituto universitario su proposta del direttore della scuola e si compongono di sette membri scelti fra gli insegnanti della scuola stessa. ((38))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 86
Art. 86. La scuola di specializzazione per medici laboratoristi ha lo scopo di preparare sul piano scientifico e tecnico i medici che intendano dedicarsi particolarmente alle analisi di laboratorio applicate alla clinica e rilascia il diploma di specialista in analisi cliniche di laboratorio. ((38))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 87
Art. 87. Possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia. ((38))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 88
Art. 88. Le commissioni per gli esami di profitto vengono nominate dal direttore della scuola e sono composte di tre o cinque membri, scelti fra gli insegnanti della scuola per gli esami singoli; da un numero maggiore nel caso di esami a gruppo. Le domande di esami di profitto devono essere presentate nei termini che saranno stabiliti all'inizio di ogni sessione con apposito manifesto e devono essere accompagnate dal libretto di iscrizione con le prescritte attestazioni di frequenza. Il candidato che non sia in regola con il pagamento delle tasse, soprattasse e contributi non puo' essere ammesso agli esami, ne' puo' essere iscritto a successivo anno di corso. Egli inoltre non puo' ottenere nessun certificato relativo alla sua carriera scolastica, nella parte cui si riferisce il predetto difetto di pagamento, ne' il congedo per trasferirsi ad altra universita' od istituto. Al termine dell'ultimo anno di corso ha luogo l'esame di diploma. Esso consiste nella discussione di una dissertazione originale scritta, su argomento scelto dal candidato ed approvato dal consiglio della scuola, presentata alla segreteria almeno quindici giorni prima della data di discussione, ed in prove orali e tecniche che siano ritenute opportune dalla commissione. Per esservi ammessi i candidati devono: a) aver seguito i corsi e superato gli esami di profitto stabiliti per ciascuna scuola; b) essere in regola con il pagamento delle tasse, soprattasse e contributi; c) aver conseguito precedentemente, salvo disposizione diversa contenuta nelle norme particolari di ogni scuola, l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo. Essi, inoltre, devono presentare alla segreteria, nei termini che saranno stabiliti all'inizio di ogni sessione con apposito manifesto, domanda in bollo indirizzata al direttore dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia, corredata della quietanza del pagamento di L. 6.000 (soprattassa esame diploma) e del libretto di iscrizione. Le commissioni per gli esami di diploma sono nominate dal direttore dell'Istituto universitario su proposta del direttore della scuola e si compongono di sette membri scelti fra gli insegnanti della scuola stessa. ((39))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 89
Art. 89. E' istituita presso l'Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila la scuola di specializzazione in andrologia. La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. La scuola ha sede presso la cattedra di clinica medica. ((39))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 90
Art. 90. Le materie di insegnamento sono le seguenti: FONDAMENTALI. 1° Anno: 1) anatomia ed embriologia generale degli organi endocrini; 2) anatomia ed embriologia dell'apparato riproduttivo maschile; 3) fisiologia endocrina e della riproduzione nell'uomo; 4) biochimica endocrina; 5) anatomia patologica delle ghiandole endocrine e dell'apparato riproduttivo maschile I; 6) nozioni di immunopatologia; 7) semeiotica e diagnostica andrologica medica I; 8) semeiotica e diagnostica andrologica chirurgica I. 2° Anno: 1) anatomia patologica delle ghiandole endocrine e dell'apparato riproduttivo maschile II; 2) semeiotica e diagnostica andrologica medica II; 3) semeiotica e diagnostica andrologica chirurgica II; 4) immunopatologia dell'infertilita' maschile; 5) eredopatologia andrologica; 6) patologia speciale e clinica dell'apparato genitale maschile I; 7) aspetti neuropsichiatrici della patologia andrologica; 8) patologia venerologica nei riguardi dell'andrologia. 3° Anno: 1) patologia speciale e clinica dell'apparato genitale maschile II; 2) profilassi della infertilita' maschile; 3) terapia andrologica medica; 4) terapia andrologica chirurgica; 5) farmacologia endocrina della riproduzione dell'uomo. COMPLEMENTARI. Sono materie complementari le seguenti: 1) contraccezione maschile; 2) tecniche di conservazione del seme ed inseminazione artificiale; 3) tecniche di laboratorio andrologico; 4) diagnostica della infertilita' femminile e di coppia. ((39))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 91
Art. 91. Gli allievi devono seguire le lezioni e le esercitazioni e frequentare assiduamente a scopo di apprendimento pratico la clinica medica per un periodo che verra' stabilito dal direttore della scuola. Gli iscritti per ciascun anno di corso non possono superare il numero di tre, per complessivi nove iscritti. I candidati devono superare una prova per titoli ed esami. L'ammissione e' limitata ai laureati in medicina e chirurgia. Alla fine di ciascun anno di corso l'allievo deve superare gli esami fondamentali previsti dal corso di studi e, nell'ambito dei tre anni, almeno due complementari a scelta. Gli esami di profitto possono essere sostenuti solo in due sessioni annuali, una estiva a l'altra autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso. Al termine del triennio, superato il relativo esame di profitto, l'allievo dovra' sostenere un esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta su argomento approvato dal direttore della scuola. Gli insegnamenti sono accompagnati da esercitazioni pratiche e da conferenze su argomenti attinenti le discipline andrologiche. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Per quanto non compreso nel presente statuto, si fa riferimento alle norme generali delle scuole di perfezionamento e di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia contenute nel regolamento sul funzionamento dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila. ((39))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 92
Scuola di specializzazione in psichiatria Art. 92. La scuola di specializzazione in psichiatria ha sede presso la cattedra di clinica psichiatrica e conferisce il diploma di specialista in psichiatria. La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. ((39))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 93
Art. 93. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto; almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. ((38))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 94
Art. 94. La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Il numero degli allievi e' di due per anno di corso e complessivamente di otto iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. ((38))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 95
Art. 95. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) metodologia del rapporto medico-paziente; 2) psicologia; 3) elementi di genetica e biochimica; 4) struttura e funzioni integrative del S.N.C.; 5) neurologia clinica; 6) clinica psichiatrica. 2° Anno: 1) psicopatologia e psicodinamica; 2) psicoterapia I; 3) psicofarmacologia; 4) psicofarmacoterapia; 5) clinica psichiatrica II. 3° Anno: 1) psicodiagnostica ed informatica psichiatrica; 2) psichiatria sociale; 3) psichiatria infantile; 4) psicoterapia II; 5) clinica psichiatrica III. 4° Anno: 1) psicosomatica; 2) psichiatria sociale II; 3) psichiatria forense; 4) psicoterapia III; 5) clinica psichiatrica IV. Note esplicative: 1) Strutture e funzioni integrative del S.N.C.: tale materia, annuale, e' comprensiva della anatomofisiologia del S.N.C. e della psicofisiologia. 2) Neurologia clinica: tale insegnamento, annuale, deve essere comprensivo, eventualmente con sottodivisioni, di corsi di anatomia patologica del S.N., di semeiologia neurologica, clinica e strumentale di neuroradiologia. 3) Clinica psichiatrica: tale materia, quadriennale, e' comprensiva anche degli elementi di semeiotica psichiatrica, delle tecniche laboratoristiche, delle terapie biologiche. 4) Psicoterapia: tale materia, triennale, comprende e considera nel corso dei tre anni, le tecniche e i principi fondamentali delle principali psicoterapie individuali, direttive e non direttive. I principi fondamentali e le dinamiche delle piu' importanti psicoterapie di gruppo, delle prassi psicoterapiche, socioterapiche e delle sociodinamiche delle istituzioni psichiatriche. 5) Psicodiagnostica ed informatica psichiatrica: tale materia, annuale, e' comprensiva di cenni di statistica, dei reattivi mentali e psicodiagnostica strumentale e di metodologia della ricerca psichiatrica. 6) Psichiatria sociale: tale materia, biennale, con molte possibilita' di divisioni, e' comprensiva di elementi di sociologia, di antropologia culturale, di etologia, di ecologia psichiatrica, di epidemiologia psichiatrica, di psichiatria transculturale, di psichiatria preventiva e di igiene mentale, prassi ed organizzazione di assistenza psichiatrica sul territorio extra istituzionale. 7) Psicosomatica: tale materia, annuale, e' comprensiva degli aspetti psichici delle malattie somatiche della cosiddetta medicina integrata dalla endocrinologia in riferimento alla psichiatria, delle cosiddette specifiche malattie psicosomatiche. ((38))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 96
Art. 96. E' obbligatoria la frequenza per undici mesi all'anno; tale periodo comprende sia la frequenza alle lezioni, sia la frequenza obbligatoria ai fini di apprendimento nei reparti di degenza e nelle strutture ambulatoriali a disposizione della scuola. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. ((38))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 97
Art. 97. La scuola programma lo svolgimento dei corsi di insegnamento. Per il passaggio agli anni successivi e' obbligatorio il superamento degli esami per ogni singolo anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Le lezioni teoriche sono integrate da seminari anche interdisciplinari, da documentazioni cliniche e da esperienze effettuate nei vari settori della disciplina. Alla fine dei quattro anni gli allievi che hanno frequentato i corsi sono ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di un argomento pertinente alla psichiatria, in una prova orale ed in una prova pratica. Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma viene rilasciato il diploma di specialista in psichiatria valido a tutti gli effetti di legge. ((38))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 98
Art. 98. Gli iscritti al primo anno non potranno superare il numero di 10 (dieci). Nel caso di domande eccedenti, la selezione verra' effettuata mediante concorso con norme che verranno precisate nel manifesto annuale. ((38))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 99
Art. 99. La direzione della scuola viene assunta, ad anni alterni, dai professori di ruolo o fuori ruolo di chimica biologica e di microbiologia. ((38))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 100
Art. 100. Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono: 1° Anno: fisiologia; patologia generale; tecniche di laboratorio; batteriologia generale; tecnica dei prelevamenti; chimica biologica generale; nozioni di igiene applicata al laboratorio di analisi cliniche. 2° Anno: chimica biologica applicata; fisico-chimica applicate; batteriologia speciale; micologia; parassitologia e tecniche relative. 3° Anno: nozioni di statistica sanitaria; nozioni di immunologia applicata; virologia e tecniche relative; microscopia clinica; immunologia e tecniche relative. ((38))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 101
Art. 101. L'esame di diploma si svolge con le norme dell'art. 36. ((38))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 102
Art. 102. La scuola di specializzazione in cardiologia conferisce il diploma di specializzazione in cardiologia. La scuola ha sede presso la cattedra di semeiotica medica. Gli anni necessari per il conferimento del diploma sono 4; la durata complessiva del corso di studi non e' suscettibile di abbreviazioni. ((38))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 103
Art. 103. Il numero massimo degli iscritti e' di 5 per ogni anno di corso. Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale. La selezione degli aspiranti all'ammissione alla scuola avviene in base a concorso per titoli ed esami. ((38))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 104
Art. 104. La scuola di specializzazione in cardiologia conferisce il diploma di specializzazione in cardiologia. La scuola ha sede presso la cattedra di semeiotica medica. Gli anni necessari per il conferimento del diploma sono 4; la durata complessiva del corso di studi non e' suscettibile di abbreviazioni. ((38))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 105
Art. 105. Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le visite cliniche, gli ambulatori, le esercitazioni. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere cardiologico.. ((38))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 106
Art. 106. La scuola di specializzazione in, chirurgia generale conferisce il diploma di specializzazione in chirurgia generale. La scuola ha sede presso la clinica chirurgica universitaria dell'Aquila. Gli anni necessari per il conferimento del diploma sono cinque. Non sono consentite abbreviazioni di corso. ((35))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 107
Art. 107. Il numero massimo degli iscritti e' di trenta complessivamente (sei per ogni anno di corso). La selezione degli aspiranti all'ammissione alla scuola avviene in base a titoli ed esami. Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. ((38))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 108
Art. 108. I corsi sono corredati da esercitazioni pratiche. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni e' obbligatoria per tutti gli iscritti. L'internato e' obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e si svolgera' presso la clinica chirurgica e la divisione chirurgica dell'ospedale S. Salvatore con permanenza costante nelle ore di attivita' e con presenza a turno negli ambulatori, reparti di degenza e sale operatorie. Dall'obbligo dell'internato possono essere esentati a giudizio del direttore della scuola gli allievi che prestino effettivo servizio, con funzioni di assistenti o di aiuti, presso reparti di chirurgia delle universita' o degli ospedali regionali o provinciali. La frequenza nelle sale operatorie inizia a turno fin dal 1° anno di corso per trasformarsi, dopo un congruo periodo di tirocinio, in partecipazione attiva agli interventi operatori. L'allievo, che non avra' ottemperato agli obblighi di frequenza, non sara' ammesso a sostenere gli esami annuali. ((38))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 109
Art. 109 Le materie della scuola sono le seguenti, distribuite nei vari anni di corso: 1° Anno: 1) clinica chirurgica generale (I); 2) patologia speciale chirurgica (I); 3) semeiotica chirurgica (I); 4) anatomia chirurgica e corso d'operazioni (I); 5) chirurgia sperimentale; 6) anestesia e rianimazione; 7) ricerche di laboratorio. 2° Anno: 1) clinica chirurgica generale (II); 2) patologia speciale chirurgica (II); 3) semeiotica chirurgica (II); 4) anatomia chirurgica e corso di operazioni (II); 5) fisiopatologia chirurgica; 6) trattamento pre e post-operatorio; 7) anatomia ed istologia patologica (I). 3° Anno: 1) clinica chirurgica generale (III); 2) patologia speciale chirurgica (III); 3) semeiotica strumentale ed endoscopica; 4) anatomia chirurgica e corso di operazioni (III); 5) radiologia; 6) anatomia ed istologia patologica (III). 4° Anno: 1) clinica chirurgica generale (IV); 2) chirurgia ginecologica; 3) chirurgia urologica; 4) neurochirurgia; 5) traumatologia e ortopedia; 6) chirurgia pediatrica. 5° Anno: 1) clinica chirurgica generale (V); 2) chirurgia toracica; 3) chirurgia cardiovascolare; 4) chirurgia riparativa e plastica; 5) chirurgia d'urgenza; 6) medicina legale. ((38))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 110
Art. 110. La scuola di specializzazione in medicina interna conferisce il diploma di specializzazione in medicina interna. La scuola ha sede presso la clinica medica dell'Universita' dell'Aquila. Gli anni necessari per il conferimento del diploma sono cinque. ((38))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 111
Art. 111. Il numero massimo degli iscritti e' di trenta complessivi (sei per ogni anno di corso). La selezione degli aspiranti all'ammissione alla scuola avviene in base a titoli ed esami. Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. ((38))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 112
Art. 112. I corsi sono corredati da esercitazioni pratiche. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni e' obbligatoria per tutti gli iscritti. L'internato e' obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e si svolgera' presso la suddetta clinica medica universitaria, la patologia medica universitaria e la divisione medica dell'ospedale S. Salvatore, con permanenza costante nelle ore di attivita' e con presenza a turno negli ambulatori e reparti di degenza. Dall'obbligo dell'internato possono essere esentati a giudizio del direttore della scuola gli allievi che prestino effettivo servizio, con funzioni di assistenti o di aiuti, presso reparti universitari o ospedalieri. L'allievo, che non avra' ottemperato agli obblighi di frequenza, non sara' ammesso a sostenere gli esami annuali. ((38))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 113
Art. 113. La scuola di specializzazione in cardiologia conferisce il diploma di specializzazione in cardiologia. La scuola ha sede presso la cattedra di semeiotica medica. Gli anni necessari per il conferimento del diploma sono 4; la durata complessiva del corso di studi non e' suscettibile di abbreviazioni. ((38))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 114
Art. 114. L'insegnamento ufficiale e' impartito da professori di ruolo e da professori incaricati. I posti di professori di ruolo del libero istituto superiore di medicina e chirurgia sono determinati dalla Tabella A) annessa al presente statuto. Ai posti vacanti si provvede nei modi indicati dal [regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1935-06-20;1071), e successive modificazioni. ((38))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 115
Art. 115. Per quanto non previsto nel presente statuto sono applicabili ai professori di ruolo del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei professori universitari di ruolo statale. Ai fini del trattamento di previdenza, il personale insegnante di ruolo e' iscritto all'Assicurazione generale per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, a norma delle vigenti disposizioni. Tale personale ha diritto, inoltre, alla cessazione del servizio, ad indennita' di buonuscita nella misura prevista per i dipendenti statali. Nel caso di decesso durante l'attivita' di servizio la predetta indennita' di buonuscita e' liquidata agli aventi diritto secondo le norme vigenti in materia per il personale statale. All'assistenza sanitaria viene provveduto a norma di legge. ((38))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 116
Art. 116. Il numero massimo degli iscritti e' di trenta complessivamente (sei per ogni anno di corso). La selezione degli aspiranti all'ammissione alla scuola avviene in base a titoli ed esami. Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. ((38))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 117
CAPO V Personale insegnante Art. 117. I posti di assistenti di ruolo sono determinati dalla Tabella B) annessa al presente statuto. ((38))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 118
Art. 118. Gli assistenti collaborano con il professore nella ricerca scPer quanto non previsto nel presente statuto sono applicabili ai professori di ruolo del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei professori universitari di ruolo statale. Ai fini del trattamento di previdenza, il personale insegnante di ruolo e' iscritto all'Assicurazione generale per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, a norma delle vigenti disposizioni. Tale personale ha diritto, inoltre, alla cessazione del servizio, ad indennita' di buonuscita nella misura prevista per i dipendenti statali. Nel caso di decesso durante l'attivita' di servizio la predetta indennita' di buonuscita e' liquidata agli aventi diritto secondo le norme vigenti in materia per il personale statale. All'assistenza sanitaria viene provveduto a norma di legge. ((38))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 119
CAPO VI Assistenti e lettori Art. 119. Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del personale amministrativo ed ausiliario sono indicate nella Tabella C) annessa al presente statuto. ((38))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 120
Art. 120. La scuola di specializzazione in cardiologia conferisce il diploma di specializzazione in cardiologia. La scuola ha sede presso la cattedra di semeiotica medica. Gli anni necessari per il conferimento del diploma sono 4; la durata complessiva del corso di studi non e' suscettibile di abbreviazioni. ((38))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 121
Art. 121. Per quanto non previsto dal presente statuto, sono applicabili agli assistenti e lettori dell'istituto le norme sull'assunzione, sullo stato giuridico, sull'ordinamento delle carriere e sul trattamento economico degli assistenti e dei lettori di ruolo delle universita' statali. Ai fini del trattamento di cessazione del servizio e della assistenza sanitaria, si osservano le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del precedente art. 18. ((38))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 122
CAPO VII Personale di amministrazione e ausiliario Art. 122. Le carriere scolastiche sono determinate dalle norme vigenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e dal regolamento generale degli studenti. ((38))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 123
Art. 123. Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente i corsi di insegnamento ai quali sono iscritti e le relative esercitazioni e di serbare contegno corretto durante le lezioni nei locali dell'istituto. La frequenza e la diligenza degli studenti sono accertati nei modi che saranno stabiliti dal direttore. ((38))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 124
Art. 124. Gli esami sono: a) di profitto; b) di laurea. ((38))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 125
Art. 125. Gli esami di profitto devono essere ordinati in modo da accertare la maturita' intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nella disciplina sulla quale verte l'esame. ((38))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 126
Art. 126. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta ed una prova di cultura generale. La dissertazione deve essere presentata in tre copie e munita dell'attestato di un professore ufficiale o libero docente che dichiari che lo studente l'ha personalmente elaborata e redatta sotto la sua direzione. Il direttore delega per ciascuna tesi uno o piu' relatori. La prova di cultura generale verte su temi preparati e fatti tempestivamente conoscere ai laureandi nel corso dell'anno. ((38))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 127
Art. 127. Per quanto riguarda l'ammontare delle tasse e sopratasse, contributi, diritti di segreteria e norme relative, si applicano le disposizioni vigenti per le universita' statali. ((38))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 128
Art. 128. Per la composizione della commissione dell'esame di laurea, si applicano le disposizioni dell'art. 42 del regolamento studenti approvato con [regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269). ((38))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 129
CAPO IX Amministrazione Art. 129. Il servizio di cassa e' di regola disimpegnato da istituto bancario di notoria solidita', secondo apposita convenzione. ((38))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 130
Art. 130. Nel caso in cui per qualsiasi ragione il libero istituto superiore venisse a cessare, oppure venga privato della personalita' giuridica o d'autonomia, il suo patrimonio sara' devoluto al consorzio, ente fondatore. ((38))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 131
CAPO X Norme transitorie Art. 131. Fino a quando non sara' nominato il direttore e gli altri organi accademici ed amministrativi, l'istituto sara' retto da un commissario nominato dal Ministero della pubblica istruzione. ((38))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 132
Art. 132. Nella prima applicazione del presente statuto il consiglio di amministrazione, puo' conferire i posti annessi alle qualifiche iniziali dei ruoli di cui alla allegata Tabella C, mediante concorso per titoli ed esami da espletare fra coloro che abbiano svolto per almeno due anni funzioni proprie dei posti stessi, presso l'Istituto, siano in possesso dei prescritti requisiti, salvo il limite di eta' ed il titolo di studio, e risultino alle dipendenze del libero istituto all'atto della pubblicazione del relativo decreto istitutivo. ((38))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 133
Art. 133. Nelle more dell'espletamento dei concorsi per il conferimento dei posti disponibili nei ruoli di cui all'allegata Tabella C le funzioni annesse alle qualifiche iniziali di detti posti possono essere affidate per incarico, con l'osservanza delle norme contenute nell'[art. 13 della legge 3 novembre 1961, n. 1255](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1255~art13), in quanto applicabili, al personale che, alla data di entrata in vigore del presente statuto, risulti da almeno un anno in servizio presso l'istituto ((38))
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 134
Art. 134 Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari concernenti le universita' e gli istituti superiori statali, in quanto applicabili. ((38)) Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione FERRARI AGGRADI.
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- Tabelle
TABELLA A Ruolo dei professori universitari: a) fascia dei professori ordinari e straordinari: posti n. 28; b) fascia dei professori associati: posti n. 90. TABELLA B Posti di ruolo degli assistenti (I triennio). n. 20 Posti di ruolo degli assistenti (II triennio) n. 23 --- Totale... n. 40 TABELLA B-bis Posti di ruolo dei ricercatori: n. 40 TABELLA C ((Parte di provvedimento in formato grafico)) Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione FERRARI AGGRADI
Convenzione funzionamento dell'Istituto universitario di medicina Aquila-art. 1
Repertorio n. 57949 Fascicolo n. 9229 Convenzione per l'incremento ed il funzionamento dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila (Articoli 55 e 199 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 art. 45 legge 24 luglio 1962, n. 1073). REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantotto, il giorno trenta del mese di novembre, nella citta' dell'Aquila, in una sala del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia in piazza Verdi. 30 novembre 1968 Innanzi a me avv. Domenico Trecco notaio nell'Aquila, iscritto nel ruolo del collegio notarile dell'Aquila, senza l'assistenza dei testimoni per espressa e concorde rinuncia delle parti con il mio consenso, Sono presenti i signori Stefanini prof. Paride, nato a Roma il 15 gennaio 1904, domiciliato a Roma, docente universitario, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualita' di commissario unico del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, nell'interesse di quest'ultimo, a questo atto autorizzato con sua deliberazione n. 1 in data 5 novembre 1968 che, in estratto autentico da me fatto in data odierna, si allega al presente atto sotto la lettera "A"; De Rubeis dott. Tullio, nato a Prata d'Ansidonia il 17 aprile 1908, impiegato, domiciliato a L'Aquila, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualita' di presidente del consorzio volontario per la libera Universita' degli studi dell'Aquila, nell'esclusivo interesse di quest'ultima, a questo atto autorizzato con deliberazioni dell'assemblea consorziale n. 12 in data 22 ottobre 1966 che, in copia autentica da me fatta in data odierna, si allega al presente atto sotto la lettera "B", e n. 5 in data 25 novembre 1968 che in copia autentica da me fatta in data odierna, si allega al presente atto sotto la lettera "C". Le parti, delle cui identita' personali ed enunciate qualifiche io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, col quale Premesso che l'ordinamento degli studi superiori di cui al regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e le norme relative agli insegnamenti, che debbono essere impartiti negli istituti universitari di cui al regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044, e successive modificazioni ed aggiunte, espressamente prevedono la istituzione di facolta' o istituti universitari di medicina e chirurgia; che per l'art. 200 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 va deliberato lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila; che il consorzio volontario per la libera Universita' degli studi dell'Aquila, proseguendo nella sua opera di potenziamento degli studi universitari, sensibile ai ripetuti voti formulati negli anni dalle pubbliche amministrazioni, e' venuto nella determinazione, avvalendosi dei contributi messi a disposizione per lo specifico scopo dagli enti locali (comune, provincia, ecc.) di assumersi l'onere del finanziamento dei dieci posti di ruolo di professore e di venti posti di ruolo di assistente da destinare ad insegnamenti dell'istituto universitario di medicina e chirurgia limitatamente al primo triennio nonche' delle spese di funzionamento dell'istituto suindicato; che tale impegno e' stato deliberato dal consorzio predetto, con il verbale sopracitato (allegato B); che l'assemblea del Consorzio universitario dell'Aquila nella adunanza del giorno 22 ottobre 1966 ha approvato la proposta costituzione, mediante convenzione degli indicati posti di professori e di assistenti presso l'istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila ed ha deliberato, altresi', di assumere a carico del bilancio del consorzio ogni altro onere che sia per derivare dall'istituzione e dal funzionamento dell'istituto stesso. Tutto cio' premesso e considerato come parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. E' istituito in base alla disposizione di cui alla tabella annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, il libero istituto universitario di medicina e chirurgia limitatamente al primo triennio.
Convenzione funzionamento dell'Istituto universitario di medicina Aquila-art. 2
Art. 2. All'uopo sono istituiti ed assegnati al libero istituto universitario di medicina e chirurgia 1° triennio ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100 secondo comma, del testo unico predetto, n. 10 posti di professore di ruolo, da destinarsi a quegli insegnamenti dell'istituto universitario di medicina e chirurgia che verranno in primo tempo designati nelle forme dovute. In relazione alle esigenze della attivita' didattica e scientifica dell'istituto indicato, durante il periodo di validita' della presente convenzione, ciascun posto, nel momento in cui si rendera' per qualsiasi motivo vacante, potra' essere assegnato ad una cattedra anche eventualmente diversa da quella a cui in un primo tempo era stato assegnato. Per gli insegnamenti non coperti con posti di ruolo, sara' provveduto mediante incarichi annuali, con riserva, per quanto possibile, di insegnamenti comuni con le altre facolta' dell'universita' degli studi dell'Aquila.
Convenzione funzionamento dell'Istituto universitario di medicina Aquila-art. 3
Art. 3. Presso l'istituto universitario di medicina e chirurgia (1° triennio) dell'Aquila sono altresi' istituiti ed assegnati n. 20 posti di assistente ordinario. Il trattamento giuridico ed economico, nonche' il trattamento di quiescenza dei titolari dei suddetti posti di assistente, e' quello previsto dal [decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172), ratificato e modificato con la [legge 24 giugno 1950, n. 465](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-06-24;465), e successive modificazioni, riguardante l'istituzione dei ruoli stabili del personale assistente, tecnico e subalterno delle universita'.
Convenzione funzionamento dell'Istituto universitario di medicina Aquila-art. 4
Art. 4. Alla spesa annua per il finanziamento del libero istituto universitario di medicina e chirurgia (1° triennio) provvede: a) con il provento delle tasse e degli altri contributi a carico degli studenti; b) con il contributo annuo del Consorzio volontario universitario dell'Aquila; c) con eventuali altri contributi di enti pubblici o privati e donazioni e lasciti da enti pubblici e privati.
Convenzione funzionamento dell'Istituto universitario di medicina Aquila-art. 5
Art. 5. Conseguentemente, il Consorzio volontario universitario dell'Aquila, in persona del costituito legale rappresentante, si impegna ed obbliga a corrispondere all'Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, per tutta la durata della presente convenzione, la somma annua di L. 150.000.000 (centocinquantamilioni) a partire dall'anno accademico 1967-68. I contributi indicati nel precedente art. 5, sono destinati: a) nella misura di L. 60.000.000 al finanziamento di n. 10 posti di professore di ruolo convenzionati; b) nella misura di L. 67.200.000 al finanziamento di n. 20 posti di assistente di ruolo convenzionati; c) per la parte residua alla retribuzione di incarichi di insegnamento, alle spese di funzionamento e varie. Nelle cifre indicate ai predetti punti a) e b) e' compreso anche l'onere per il trattamento di previdenza ed assistenza corrispondente al 20% del trattamento economico spettante ai titolari dei posti di ruolo di cui sopra.
Convenzione funzionamento dell'Istituto universitario di medicina Aquila-art. 6
Art. 6. Il libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila in persona del costituito legale rappresentante, dichiara di accettare, come con il presente atto accetta, l'impegno e le obbligazioni, assunte dal Consorzio volontario universitario dell'Aquila, come sopra rappresentato e costituito, per il finanziamento del libero istituto convenzionato piu' sopra indicato per il primo triennio.
Convenzione funzionamento dell'Istituto universitario di medicina Aquila-art. 7
Art. 7. Il Consorzio volontario universitario dell'Aquila in persona del costituito legale rappresentante si impegna ad ospitare lo istituto universitario di medicina e chirurgia in locali idonei.
Convenzione funzionamento dell'Istituto universitario di medicina Aquila-art. 8
Art. 8. La presente convenzione ha la durata dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che la approva sino a venti anni dalla data della stipulazione dell'atto pubblico e si intende tacitamente rinnovata, di venti anni in venti anni, salvo che non intervenga da una delle parti contraenti una formale disdetta almeno un anno prima della scadenza.
Convenzione funzionamento dell'Istituto universitario di medicina Aquila-art. 9
Art. 9. Qualora la presente convenzione non venisse rinnovata alla sua scadenza, o comunque, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo venissero meno o divenissero insufficienti i mezzi messi a disposizione del Consorzio volontario universitario degli studi dell'Aquila, per il finanziamento dell'istituto universitario di medicina e chirurgia questo verra' soppresso e cesseranno dal servizio i professori di ruolo e gli assistenti ordinari ed il personale tutto i quali saranno ammessi all'eventuale trattamento di quiescenza che possa loro spettare a norma di legge.
Convenzione funzionamento dell'Istituto universitario di medicina Aquila-art. 10
Art. 10. La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse del Consorzio volontario universitario dell'Aquila, equiparato allo Stato a tutti gli effetti tributari, ai sensi dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45), sara' registrata in esenzione dalla tassa di registro, a norma dell'[art. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1923-12-30;3269~art94).
Convenzione funzionamento dell'Istituto universitario di medicina Aquila-art. 11
Art. 11. Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di ben conoscerli e di approvarli. Il presente atto scritto a macchina ai sensi di legge su otto facciate di due fogli, viene da me letto alle parti, le quali, su mia domanda lo approvano perche' conforme alla loro volonta' e con me notaio si sottoscrivono a norma di legge. Paride STEFANINI Tullio DE RUBEIS Domenico TRECCO, notaio Registrato all'Aquila, addi' 2 dicembre 1968 al n. 2481, vol. C - esatte lire: esente. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione FERRARI AGGRADI
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