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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1969, n. 425

Current text a fecha 1981-08-29

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la domanda, in data 26 novembre 1968, presentata dal presidente del consorzio per la libera Universita' degli studi dell'Aquila, intesa al riconoscimento del libero istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, limitatamente ai primi tre anni del corso degli studi;

Vedute le convenzioni per il mantenimento del predetto istituto, stipulate in data 30 novembre 1968 e 10 giugno 1969 tra l'istituto stesso ed il predetto consorzio;

Riconosciuta l'opportunita' di accogliere la predetta domanda e di far luogo al riconoscimento del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila per gli anni di corso richiesti;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni, stipulate in data 30 novembre 1968 e 10 giugno 1969 tra il commissario unico del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila e il presidente del consorzio per la libera Universita' degli studi di L'Aquila, intesa al finanziamento del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila che viene riconosciuto a norma del seguente art. 2.((1))

Art. 2

E' riconosciuto il libero Istituto universitario di medicina e chirurgia, il cui statuto, annesso al presente decreto e' approvato e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione. Il predetto istituto appartiene alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed il mantenimento ne e' assicurato con i mezzi indicati nella convenzione di cui al precedente art. 1.

Art. 3

L'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e' limitato, nel predetto libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila, ai primi tre anni.((1))

Art. 4

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al consiglio di facolta' sono esercitate da un apposito comitato composto di tre professori di ruolo e fuori ruolo, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione. I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facolta', saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cessera' dalle sue funzioni allorche' alla facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In ogni caso detto comitato non potra' rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla facolta' tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalita' indicate nel primo comma del presente articolo.

SARAGAT FERRARI AGGRADI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 luglio 1969

Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 80. - GRECO

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 1

Statuto del libero ((Istituto universitario)) di medicina e chirurgia dell'Aquila Art. 1. E' istituito il libero ((Istituto universitario)) di medicina e chirurgia dell'Aquila, promosso dal Consorzio volontario universitario approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 34819-34820 del 28 settembre 1962 con sede nella citta' dell'Aquila.

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 2

Art. 2. Al mantenimento del detto libero istituto contribuiscono il Consorzio volontario universitario aquilano ed altri eventuali sovventori.

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 3

Art. 3. Il libero ((Istituto universitario)) di medicina e chirurgia dell'Aquila ha la personalita' giuridica a norma dell'art. 1, secondo comma, n. 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato dal [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), ed e' disciplinato, nel suo funzionamento, dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali, nonche' dalle norme del presente statuto. La vigilanza dello Stato sul libero ((Istituto universitario)) di medicina e chirurgia e' esercitata dal Ministero della pubblica istruzione.

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 4

Art. 4. Il libero istituto universitario di medicina attualmente e' limitato al 1° triennio biologico-premedico, che ha la funzione preminentemente propedeutica, a scopo largamente formativo, per il proseguimento ed il compimento degli studi superiori di medicina e chirurgia. Sono anche titoli di ammissione quelli previsti dall'[art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-12-11;910~art1). ((L'iscrizione al libero Istituto universitario di medicina e chirurgia e' riservato a non piu' di 100 studenti per ogni anno di corso. Pertanto saranno accolte le prime 100 domande, regolarmente documentate, per ogni anno di corso, che perverranno, in ordine di tempo a partire dalla data di apertura delle immatricolazioni e delle iscrizioni)).

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 5

Art. 5. Sono autorita' accademiche: 1) Il consiglio di amministrazione; 2) Il direttore; 3) Il consiglio di facolta'. ((4) consigli di corso di laurea e di indirizzo di laurea)).

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 6

Art. 6. Il consiglio di amministrazione si compone: a) del direttore che lo presiede; b) da tre professori di ruolo o fuori ruolo da designarsi dal consiglio di facolta'; c) di un rappresentante del Governo da designarsi dal Ministero della pubblica istruzione; d) da due rappresentanti del Consorzio volontario universitario dell'Aquila; e) di due studenti dell'istituto eletti dall'assemblea degli studenti; f) dal direttore amministrativo. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il vice presidente in funzioni vicarie. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. ((24)) ---------------- AGGIORNAMENTO (24) Il [D.P.R. 6 luglio 1978, n. 704](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-07-06;704) ha disposto (con l'articolo unico) che il testo dell'art. 6 e' abrogato e sostituito con il seguente: "Il consiglio di amministrazione si compone: a) del direttore che lo presiede; b) di quattro professori di ruolo eletti dal corpo accademico; c) di due rappresentanti di professori incaricati stabilizzati; d) di un rappresentante degli assistenti di ruolo che non siano titolari di un incarico stabilizzato; e) di sei rappresentanti degli studenti o di numero proporzionalmente minore qualora non venga raggiunto il quorum dei votanti secondo il disposto dell'[art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 523](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-10-14;523~art2); f) di un rappresentante del personale non docente; g) di un rappresentante del Governo designato dal Ministro della pubblica istruzione; h) di un membro designato dalla regione Abruzzo; i) di due rappresentanti del consorzio volontario universitario dell'Aquila; l) di due membri nominati, su terne proposte dal C.N.E.L., dal Ministro della pubblica istruzione, uno dei quali appartenente alla categoria dei lavoratori e uno a quella degli imprenditori; m) di un membro nominato, su terna proposta dal C.N.R., dal Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro per la ricerca scientifica; n) dal direttore amministrativo. I membri di cui alle lettere h) e 1) saranno scelti fra i cittadini che non abbiano con l'Istituto universitario rapporto di lavoro, ne' contratti in corso, ne' liti pendenti. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il vice-presidente con funzioni vicarie. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica due anni".

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 7

Art. 7. Il consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni ad essi demandate dagli articoli 6, 12, 58 e segg. del testo unico approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), e successive modificazioni, e dagli articoli 15, 16 e 17 del regolamento generale universitario di cui al [regio decreto 6 aprile 1924, n. 674](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674). In particolare il consiglio di amministrazione: a) ha il governo amministrativo e patrimoniale del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila; b) approva il bilancio di previsione, ed il conto consuntivo del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila; c) designa al Ministro per la pubblica istruzione per la nomina, il direttore, scegliendolo nell'ambito di una terna di nomi proposti dal consiglio di facolta' tra i professori di ruolo e fuori ruolo, ovvero tra professori in quiescenza che abbiano diretto, quali commissari o quali direttori, l'istituto universitario di medicina e chirurgia per almeno un triennio; d) conferisce gli incarichi di insegnamento; e) nomina il direttore amministrativo; f) delibera le assunzioni del personale amministrativo ed ausiliario; g) delibera i regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi del libero Istituto di medicina e chirurgia dell'Aquila; h) delibera tutti i provvedimenti relativi alle entrate ed alle spese di bilancio; i) adotta ogni provvedimento organizzativo e disciplinare nei confronti del personale di cui alla precedente lettera f). Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta di voti. A parita' di voti prevale il voto del presidente. Le deliberazioni sono valide allorche' siano presenti la meta' piu' uno dei componenti del consiglio. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente nei modi di cui all'art. 10 del regolamento generale universitario. Il consiglio di amministrazione puo' conferire incarichi particolari o delegare alcune delle sue funzioni. (11) (21) ((24)) -------------- AGGIORNAMENTO (11) Il [D.P.R. 31 ottobre 1974, n. 838](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-10-31;838) ha disposto (con l'articolo unico) che "Lo statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 7, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione, e' soppresso e sostituito dal seguente: Art. 7. - Il consiglio di amministrazione si compone: a) del rettore, che lo presiede; b) di un professore di ruolo o fuori ruolo per ciascuna facolta', designato collegialmente dai presidi della facolta'; c) di un rappresentante del Governo scelto dal Ministro fra le persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano uffici di ruolo presso le universita' e gli istituti superiori; d) di un rappresentante del consorzio universitario aquilano; e) di un rappresentante, rispettivamente, della provincia e del comune dell'Aquila; f) del direttore amministrativo. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo. Il consiglio di amministrazione dura in carica un biennio accademico. I suoi componenti possono essere confermati. Il rappresentante di cui alla lettera c), ove senza giustificati motivi non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito. ----------------- AGGIORNAMENTO (21) Il [D.P.R. 10 aprile 1978, n. 453](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-04-10;453) ha disposto (con l'articolo unico) che "A rettifica del [decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1974, n. 838](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-10-31;838), citato nelle premesse, il testo dell'art. 7 dello statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, e' sostituito con il seguente: Art. 7 - Il consiglio di amministrazione si compone: a) del rettore, che lo presiede; b) del pro-rettore; c) di un rappresentante del Governo scelto dal Ministro fra persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano uffici di ruolo presso le universita' e gli istituti superiori; d) di un rappresentante del Consorzio universitario aquilano; e) di un rappresentante, rispettivamente, della provincia e del comune dell'Aquila; f) del direttore amministrativo; g) di un membro designato dalla regione nel cui territorio ha sede l'Universita'; h) di due membri nominati, su terne proposte dal C.N.E.L., dal Ministro della pubblica istruzione, uno dei quali appartenente alla categoria dei lavoratori, e uno a quella degli imprenditori; i) di un membro nominato, su terna proposta dal C.N.R., dal Ministro della pubblica istruzione d'intesa col Ministro della ricerca scientifica; l) di quattro rappresentanti dei professori di ruolo e due rappresentanti dei professori incaricati stabilizzati; m) di un rappresentante degli assistenti di ruolo che non siano titolari di un incarico stabilizzato; n) di un rappresentante del personale non insegnante; o) di tre rappresentanti degli studenti. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo. Il consiglio di amministrazione dura in carica un biennio accademico. I suoi componenti possono essere confermati. Il rappresentante di cui alla lettera c), ove senza giustificati motivi non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito. I membri di cui alla lettera g) e h) saranno scelti tra i cittadini che non abbiamo con l'universita' rapporto di lavoro, ne' contratti in corso, ne' liti pendenti. La mancata partecipazione di una o piu' rappresentanze di cui alle lettere b), g), h), i), l), m), n), e o), non infirma la valida costituzione del consiglio di amministrazione". ---------------- AGGIORNAMENTO (24) Il [D.P.R. 6 luglio 1978, n. 704](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-07-06;704) ha disposto (con l'articolo unico) che il testo della lettera d) e' abrogato e sostituito con il seguente: "d) approva, in via preliminare, gli avvisi per il conferimento di incarichi di insegnamento richiesti dal consiglio di facolta', e successivamente, accertata la legittimita' degli atti, ratifica le proposte di nomina". Nel testo della lettera f) le parole "personale amministrativo ed ausiliario" sono modificate in "personale amministrativo, ausiliario e tecnico". Il testo della lettera i) e' abrogato e sostituito con il seguente: "i) adotta ogni provvedimento organizzativo e disciplinare nei confronti del personale amministrativo".

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 8

Art. 8. Il presidente del consiglio di amministrazione: a) presiede le adunanze del consiglio stesso; b) cura l'esecuzione dei provvedimenti del detto consiglio, salva la competenza del direttore in materia scientifica e didattica; c) adotta le deliberazioni di urgenza sulle materie indicate alle lettere a), e), f), i), del precedente art. 7, riferendone al consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza.

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 9

Art. 9. Il direttore e' nominato dal Ministro secondo la designazione di cui alla lettera c) del precedente art. 7. Dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato. Il direttore: a) rappresenta il libero istituto di medicina e chirurgia nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici; b) esercita l'alta sorveglianza sul libero istituto di medicina e chirurgia dell'Aquila e sull'attivita' del personale docente; c) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sull'attivita' scientifica e didattica del libero istituto; d) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario; e) prevede all'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica; f) infligge le punizioni disciplinari agli studenti; g) esercita tutte le funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione superiore universitaria. In caso di assenza o di impedimento il direttore delega a sostituirlo un professore di ruolo. Al direttore spetta un'indennita' di carica non computabile ai fini del trattamento di quiescenza, nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione nei limiti delle norme vigenti sull'indennita' di carica spettante ai direttori degli istituti superiori statali. ((24)) ---------------- AGGIORNAMENTO (24) Il [D.P.R. 6 luglio 1978, n. 704](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-07-06;704) ha disposto (con l'articolo unico) che il testo del secondo comma della lettera f) e' abrogato e sostituito con il seguente: "Conferisce gli incarichi di insegnamento su proposta del consiglio di facolta' e previa ratifica del consiglio di amministrazione". Il testo della lettera g) e' integrato con le seguenti parole: "comprese quelle disciplinari". Il penultimo comma e' integrato con le seguenti parole: "della facolta'."

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 10

Art. 10. ((Il consiglio di facolta' ha le attribuzioni esercitate dal senato accademico, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592. Inoltre al consiglio di facolta' spettano le attribuzioni previste dalle norme vigenti per le universita' statali. Il consiglio di facolta' e' composto dal direttore che lo presiede, da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo, e dalle rappresentanze dei ricercatori universitari, secondo le modalita' che seguono. Ne fanno parte, con voto consultivo, i professori a contratto. I professori associati partecipano alle deliberazioni del consiglio di facolta' per tutte le questioni previste dall'[art. 9 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1973-10-01;580~art9), convertito, con modificazioni, nella [legge 30 novembre 1973, n. 766](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-11-30;766), ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti di professore ordinario, le dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative ai posti di professore ordinario nonche' le questioni relative alle persone dei professori ordinari. Fino alla cessazione degli incarichi di insegnamento restano ferme nel consiglio di facolta' le rappresentanze dei professori incaricati non stabilizzati e degli assistenti di ruolo secondo le modalita' e le percentuali previste dall'[art. 9 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1973-10-01;580~art9), convertito, con modificazioni, nella [legge 30 novembre 1973, n. 766](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-11-30;766). Con le stesse limitazioni di cui al precedente terzo comma, estese alla destinazione a concorso di posti di professore di ruolo, alle dichiarazioni di vacanze, alle chiamate, nonche' alle questioni concernenti le persone dei professori associati, partecipano altresi' ai consigli di facolta' tre rappresentanti dei ricercatori universitari e degli assistenti del ruolo ad esaurimento.)) ---------------- AGGIORNAMENTO (24) Il [D.P.R. 6 luglio 1978, n. 704](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-07-06;704) ha disposto (con l'articolo unico) che il testo del secondo comma e' abrogato e sostituito con il seguente: "Il consiglio della facolta' e' composto dal direttore che lo presiede e da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila. Per tutte le questioni non attinenti alla dichiarazione di vacanza, alla messa a concorso di posti di professore universitario, alla chiamata di professori straordinari ed ordinari e alla richiesta di nuovi posti di ruolo, nonche' alla persona di professori straordinari, ordinari e fuori ruolo, partecipano ai consigli di facolta', con voto deliberativo, i professori incaricati stabilizzati. Partecipano, inoltre, ai consigli di facolta' con le attribuzioni di professori incaricati stabilizzati fuorche' per quanto riguarda l'attivazione ed il conferimento di incarichi: a) quattro rappresentanti complessivamente dei professori incaricati non stabilizzati e degli assistenti di ruolo; b) un rappresentante dei titolari di contratti quadriennali per laureati; c) un rappresentante dei titolari degli assegni biennali di formazione scientifica e didattica. Alle adunanze di cui al precedente comma puo' intervenire una rappresentanza degli studenti in ragione di cinque eletti. Gli eletti hanno diritto di parola e di proposta, sulle materie che ritengano di interesse degli studenti. Sulle loro proposte il consiglio di facolta' e' tenuto a pronunciarsi con deliberazione motivata. E' altresi' valido il disposto di cui all'art. 15, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), e successive modificazioni".

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 11

Art. 11. ((Il consiglio di corso di laurea o di indirizzo di laurea: 1) coordina le attivita' di insegnamento e di studio per il conseguimento della laurea e dei diplomi previsti nello statuto; 2) esamina e approva i piani di studio che gli studenti svolgono per il conseguimento della laurea o del diploma; 3) formula proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie attinenti ai corsi di laurea o di indirizzo o ai corsi di diploma interessati; 4) propone al consiglio di facolta' l'attivazione di insegnamenti previsti dallo statuto; 5) propone, eventualmente d'intesa con gli altri consigli di corso di laurea e di indirizzo di laurea, l'impiego di mezzi, delle attrezzature e del personale non docente al fine di organizzare nella maniera piu' efficace le attivita' di insegnamento e il loro coordinamento con le attivita' di ricerca; 6) adotta nuove modalita' didattiche, anche mediante l'impiego di docenti per corsi di insegnamento diversi da quelli di cui sono titolari, secondo le disposizioni contenute nel [decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-07-11;382). Il consiglio di corso di laurea o di indirizzo e' costituito da tutti i professori di ruolo afferenti al corso o indirizzo, ivi compresi i professori a contratto, da una rappresentanza dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento, non superiore ad un quinto dei docenti, da un rappresentante del personale non docente e da una rappresentanza di tre studenti. La partecipazione delle diverse componenti avviene nei limiti delle disposizioni che seguono. Ogni consiglio di corso di laurea o di indirizzo elegge nel suo seno, tra i professori ordinari del corso medesimo, un presidente. L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle convocazioni successive. Il presidente sovraintende e coordina le attivita' del rispettivo corso o indirizzo. Dura in carica tre anni accademici. Gli atti dei consigli di corso di laurea o di indirizzo sono pubblici. Partecipano altresi' al consiglio di corso di laurea e indirizzo, fino alla cessazione degli incarichi di insegnamento, tutti gli incaricati stabilizzati nonche' i rappresentanti degli incaricati non stabilizzati e degli assistenti di ruolo secondo le modalita' e le percentuali previste dall'[art. 9 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1973-10-01;580~art9), convertito, con modificazioni, nella [legge 30 novembre 1973, n. 766](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-11-30;766). I professori associati partecipano alle deliberazioni dei consigli di corso di laurea o di indirizzo per tutte le questioni ad eccezione di quelle relative alla destinazione dei posti di ruolo di professore ordinario ed alle persone dei professori ordinari. I rappresentanti dei ricercatori universitari e degli studenti partecipano a tutte le sedute dei consigli di corso di laurea o di indirizzo, ad eccezione di quelle relative a questioni concernenti la destinazione dei posti di ruolo e le persone dei professori ordinari ed associati e, qualora esistano, dei professori incaricati e degli assistenti ordinari. I rappresentanti di cui al precedente comma durano in carica due anni.))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 12

Art. 12. Il direttore amministrativo esercita le funzioni previste dall'[art. 3 della legge 6 luglio 1940, n. 1038](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1940-07-06;1038~art3) e di conseguenza sovraintende, in conformita' alle disposizioni del consiglio di amministrazione, del direttore, del consiglio di facolta', a tutti i servizi amministrativi e contabili ed ha la direzione degli uffici di segreteria. Egli e' responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari. Egli inoltre e' responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari. ((38)) ------------- AGGIORNAMENTO (38) Il [D.P.R. 6 gennaio 1982, n. 230](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1982-01-06;230), ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 10 e' inserito, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, il nuovo articolo 11 concernente le attribuzioni del consiglio di corso di laurea o di indirizzo di laurea.

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 13

CAPO III Ordinamento degli studi Art. 13. Nel libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, gli insegnamenti si distinguono in fondamentali e complementari a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni. All'inizio di ciascun anno accademico il consiglio di facolta' stabilisce e rende noto agli studenti gli insegnamenti complementari che verranno impartiti entro l'anno. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 14

Art. 14. Allo svolgimento di ogni corso sia fondamentale che complementare, debbono essere dedicate non meno di tre ore settimanali, integrate da un congruo numero di esercitazioni. (38) ((40)) ------------------ AGGIORNAMENTO (18) Il [D.P.R. 31 ottobre 1977, n.1224](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-10-31;1224) ha disposto (con l'articolo unico) che "il testo della seconda frase del secondo comma dell'art. 14 e' abrogato e sostituito con il seguente: "La selezione degli studenti da iscrivere al primo anno sara' effettuata mediante esame attitudinale e psicodiagnostico, che permetta di valutare, tenendo conto anche del curriculum di studi dei candidati, l'attitudine a seguire gli studi superiori di medicina"." ----------------- AGGIORNAMENTO(19) Il [D.P.R. 22 marzo 1978, n. 407](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-03-22;407) ha disposto (con l'articolo unico) che "il testo della prima frase del secondo comma dell'art. 14, concernente il numero degli studenti che possono essere iscritti, per ogni anno di corso, e' abrogato e sostituito con il seguente: L'iscrizione al libero Istituto di medicina e chirurgia e' riservata a non piu' di 122 studenti per ogni anno di corso". ------------------ AGGIORNAMENTO (38) Il [D.P.R. 6 gennaio 1982, n. 230](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1982-01-06;230), ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 10 e' inserito, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, il nuovo articolo 11 concernente le attribuzioni del consiglio di corso di laurea o di indirizzo di laurea.

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 15

Art. 15. E' titolo di ammissione al libero Istituto universitario di medicina e chirurgia il diploma di maturita' classica o scientifica. In aggiunta al predetto numero di studenti, l'Istituto universitario potra' immatricolare al 1° anno n. 15 studenti proposti dalla Italo-American medical education Foundation Ltd, nel quadro degli scambi culturali con l'estero. ((41))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 16

Art. 16. Il libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila rilascia le seguenti lauree: laurea in medicina e chirurgia; laurea in odontoiatria e protesi dentaria. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 17

Art. 17. La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia e' di sei anni divisi in due trienni. Sono insegnamenti fondamentali: 1° Triennio: 1) Chimica; 2) Fisica; 3) Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze; 4) Anatomia umana normale (biennale); 5) Fisiologia umana (biennale al 2° e 3° anno); 6) Patologia generale (biennale al 2° e 3° anno); 7) Chimica biologica; 8) Microbiologia; 9) NUMERO SOPPRESSO DAL [D.P.R. 6 AGOSTO 1970, N. 800](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1970-08-06;800). 10) Patologia speciale medica e metodologia clinica I; 11) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica I. II triennio: 1) Farmacologia (IV anno); 2) Patologia speciale medica e metodologia clinica II; 3) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica II; 4) Fisiopatologia chirurgica ed organi artificiali (IV anno); 5) Chirurgia sostitutiva (VI anno); 6) Anatomia ed istologia patologica (dal IV anno); 7) Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale al IV anno); 8) Clinica medica generale e terapia medica (dal V anno); 9) Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (dal V anno); 10) Clinica oculistica (semestrale al IV anno); 11) Clinica pediatrica (VI anno); 12) Clinica ostetrica e ginecologica (VI anno); 13) Medicina legale e delle assicurazioni (VI anno); 14) Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale al V anno); 15) Clinica dermosifilopatica (semestrale al V anno); 16) Clinica odontoiatrica (semestrale al V anno); 17) Igiene (V anno); 18) Radiologia (semestrale al V anno). Sono insegnamenti complementari: 1) Istologia ed embriologia generale; 2) Istituzioni di matematica; 3) Parassitologia; 4) Semeiotica medica; 5) tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio; 6) Malattie infettive; 7) Medicina del lavoro; 8) Psicologia; 9) Urologia; 10) Anatomia chirurgica e corso di operazioni; 11) Medicina costituzionale ed endocrinologia; 12) Genetica medica; 13) Semeiotica chirurgica; 14) Anestesiologia; 15) Neurochirurgia; 16) Neuropsichiatria infantile; 17) Chirurgia di pronto soccorso; 18) Statistica sanitaria; 19) Immunologia clinica; 20) Virologia; 21) Chirurgia sperimentale; 22) Psichiatria. 23) Lingua inglese; 24) Terapia medica sistematica; 25) Ematologia; 26) Chirurgia toracica; 27) Chirurgia vascolare; 28) Medicina nucleare; 29) Medicina sociale e preventiva; 30) Chimica e microscopia clinica; 31) Chirurgia pediatrica; 32) Chirurgia plastica; 33) rianimazione e terapia intensiva; 34) Tossicologia clinica; 35) Audiologia; 36) Immunochimica; 37) Applicazioni tecnologiche in chirurgia; 38) Radiobiologia medica; 39) Clinica ortopedica; 40) Scienza dell'alimentazione; 41) Cardiochirurgia; Programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari; Neurofisiopatologia; Reumatologia; Biologia molecolare; Chemioterapia; Gerontologia e geriatria; Immunologia generale; neuropsicofarmacologia; Patologia dell'apparato locomotore; Psicopatologia generale; Neuroradiologia; Clinica neurologica; Chirurgia sostitutiva; Genetica. Cardiologia; Fisiologia applicata. gastroenterologia; endocrinologia ginecologica; tecnica e diagnostica istopatologica; nefrologia d'interesse chirurgico; Fisiopatologia chirurgica ed organi artificiali (IV anno); traumatologia facciale; urologia pediatrica; ottica fisiopatologica. dermatologia allergologica e professionale; biofisica; fisiopatologia respiratoria; anatomia topografica; istochimica; igiene mentale; biologia dello sviluppo; medicina criminologica e psichiatria forense; biochimica applicata; fisiopatologia della riproduzione; nefrologia medica; patologia ostetrica e ginecologica; puericultura; tossicologia forense; cronobiologia. Per l'insegnamento di Anatomia ed Istologia patologica" e' prescritto, alla fine del IV anno, un colloquio sulle "Istituzioni" e sulla "Istologia patologica", ed un esame su tutta la materia alla fine del V anno; lo studente che non abbia superato questo esame non puo' essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del VI anno. (13) Le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali sono obbligatorie per tutti gli studenti; le esercitazioni nelle discipline complementari sono obbligatorie, invece, solo per gli studenti che seguono i corsi relativi. Per ottenere l'iscrizione al secondo triennio, lo studente deve aver seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti per il 1° triennio e superato tutti gli esami, con l'eccezione di due relativi a quelle discipline fondamentali il cui insegnamento si completa nel 1° triennio. Per gli insegnamenti complementari e' prescritto un corso semestrale. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche. Lo studente puo' altresi' predisporre, a norma dell'[art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-11-30;924~art4), un piano di studio diverso da quello indicato nel comma precedente, piano che dovra' essere presentato entro il 31 dicembre di ciascun anno accademico per essere sottoposto all'approvazione del consiglio di facolta'. I singoli piani di studio dovranno tuttavia prevedere lo studio di tutte le discipline fondamentali del 1° triennio e di quelle discipline fondamentali del 2° triennio che siano svolte con corsi annuali o biennali, dovranno inoltre essere completate almeno due discipline, tra quelle a carattere semestrale, elencate come discipline fondamentali del 2° triennio. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovra' aver seguito i corsi e superato gli esami relativi agli insegnamenti stabiliti dal vigente ordinamento didattico. Gli insegnamenti facoltativi dovranno essere scelti, salvo motivata proposta accettata dal consiglio di facolta', in modo da configurare uno dei seguenti orientamenti didattici all'interno del corso di laurea in medicina e chirurgia: a) orientamento di ricerca biomedica di base; b) orientamento clinico-terapeutico generale; c) orientamento di medicina igienico-preventiva di interesse pubblico; d) orientamento psico-patologico. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 18

Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria Art. 18. La durata del corso di studi e' di cinque anni, suddivisi in un biennio ed un triennio. Il titolo di ammissione e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Il numero degli iscritti e' di venti per anno di corso. L'accesso al corso di laurea verra' regolato da un esame di ammissione. Il punteggio da attribuire nell'esame sara' cosi' ripartito: il 30% sara' riservato al voto riportato dal candidato nell'esame di diploma di scuola secondaria superiore ed il 70% sara' riservato alla prova di esame di ammissione al corso di laurea con tests a scelta multipla su argomenti di biologia generale, chimica, fisica e matematica secondo i programmi della scuola secondaria superiore. Sono insegnamenti fondamentali: Biennio: 1) anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale); 2) biologia generale applicata agli studi medici; 3) chimica; 4) chimica biologica; 5) farmacologia (semestrale); 6) fisica medica; 7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico; 8) igiene e odontoiatria preventiva e sociale - con epidemiologia (semestrale); 9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico; 10) istituzioni di anatomia ed istologia patologica; 11) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia); 12) materiali dentari; 13) microbiologia (semestrale); 14) odontoiatria conservatrice (triennale - 2°, 3° e 4° anno); 15) patologia generale. Triennio: 16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale - 3° e 4° anno); 17) clinica odontostomatologica (biennale - 4° e 5° anno); 18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale); 19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale); 20) ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) (biennale - 4° e 5° anno); 21) parodontologia (biennale - 4° e 5° anno); 22) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica; 23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria); 24) patologia speciale odontostomatologica; 25) pedodonzia (semestrale); 26) protesi dentaria (triennale - 3°, 4° e 5° anno); 27) radiologia generale speciale odontostomatologica (semestrale). Insegnamenti complementari: 1) chirurgia maxillo-facciale; 2) dermatologia e venereologia (semestrale); 3) otorinolaringoiatria (semestrale); 4) statistica sanitaria; altri insegnamenti complementari nel piano della facolta' sempre mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia. Gli insegnamenti segnati con asterisco sono mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia. Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la loro frequenza e' obbligatoria. Gli insegnamenti specificatamente odontostomatologici di ordine clinico comportano anche un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami. Gli allievi, che non conseguono le attestazioni di frequenza, non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esame. Il tirocinio pratico, relativo ad ogni insegnamento clinico, deve prevedere da parte di componenti dell'organico, una assistenza didattica adeguata al numero degli studenti. Non si puo' essere ammessi Se non si e' superato a sostenere l'esame di: l'esame di: Fisiologia umana e dell'apparato Istituzioni di anatomia Stomatognatico umana normale e dell'apparato Patologia generale stomatognatico Chimica Biologia generale applicata agli studi medici Fisica medica Patologia speciale medica Fisiologia umana e del- e metodologica clinica l'apparato stomatognatico (compresa la pediatria) Patologia generale Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica Clinica odontostomatologica Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica Istituzioni di anatomia e istologia patologica Patologia speciale odonto- stomatologica Chirurgia speciale odonto- stomatologia Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, lo studente deve aver seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due insegnamenti scelti tra i complementari ed aver, inoltre, seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomenti di odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso. Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso non possono superare l'ammissione oltre il secondo anno, subordinatamente al numero dei posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami di biologia generale applicata agli studi medici, chimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale (compresa la citologia). Per i laureati in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso potranno essere concesse, sempre con iscrizione al secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento dalla laurea precedente. Per esercitare la professione i laureati in odontoiatria e protesi dentaria devono superare un apposito esame di Stato. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 19

Art. 19. Tutti gli insegnamenti della facolta' di medicina e chirurgia sono essenzialmente dimostrativi e completati da esercitazioni pratiche. Tali esercitazioni devono avere, negli insegnamenti clinici, il piu' largo sviluppo non solo nel campo diagnostico ma anche in quello della terapia. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 20

Scuola di specializzazione in neurologia Art. 20. La scuola di specializzazione in neurologia ha sede presso la cattedra di clinica neurologica dell'Istituto di medicina e chirurgia dell'Aquila. ((38)) ---------------------- AGGIORNAMENTO (31) Il D.P.R. 31 ottobre 1979, n. 900 ha disposto (con l'articolo unico) che "Lo statuto del libero istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: I comma primo e secondo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1977, n. 865, sono soppressi e sostituiti dal seguente: "La direzione delle scuole di specializzazione e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della materia o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine"."

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 21

Art. 21. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 22

Art. 22. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 23

Art. 23. La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 24

Art. 24. Il numero massimo degli allievi per l'intero corso di studi e' complessivamente di quindici. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 25

Art. 25. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 26

Art. 26. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia ed istologia del sistema nervoso; fisiologia del sistema nervoso; biochimica del sistema nervoso; elementi di genetica; psicologia generale; semeiotica psichiatrica; psicopatologia. 2° Anno: anatomia ed istologia patologica del sistema nervoso; semeiotica neurologica; patologia speciale e diagnostica neurologica (1°); neuroradiologia; endocrinologia e neurologia vegetativa. 3° Anno: patologia speciale e diagnostica neurologica (2°); clinica neurologica (1°); elettroencefalografia; elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia; neuro-oftalmologia; neuro-otologia; esami di laboratorio. 4° Anno: clinica neurologica e terapia (2°); neurochirurgia; teoria e clinica della riabilitazione; neuro-traumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale; neurologia in rapporto alla patologia internistica. Tutte le discipline devono essere svolte sotto forma di lezioni, dimostrazioni pratiche, illustrazioni di casi cinici. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 27

Art. 27. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutti e quattro gli anni i corsi ed effettuare quotidianamente esercitazione pratica nei reparti dell'Istituto per tutti e quattro gli anni con diritto ad un mese di vacanza all'anno. Per i medici che prestano regolare servizio in reparti neurologici ed altri ospedali, la frequenza nei reparti neurologici puo' essere ridotta a non meno di sei mesi all'anno. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 28

Art. 28. Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi devono superare tutte le prove d'esame delle materie impartite durante l'anno accademico. Alla fine dei quattro anni gli allievi che hanno frequentato i corsi e hanno superato tutte le materie di insegnamento previste per i quattro anni, sono ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di un argomento pertinente alla neurologia. Scuola di specializzazione in medicina del lavoro. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 29

Art. 29. La scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha sede presso la cattedra di medicina del lavoro del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila e conferisce il diploma di specialista in medicina del lavoro. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 30

Art. 30. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 31

Art. 31. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 32

Art. 32. La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 29

Art. 33. Il numero massimo degli allievi e' di cinque per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per anno di corso di studi. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 34

Art. 34. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 35

Art. 35. Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: a) igiene del lavoro (1° corso); b) fisiologia del lavoro ed ergonomia (1° corso); c) tecnologia industriale; d) statistica medica e biometria; e) tecniche di laboratorio. 2° Anno: a) patologia e clinica delle malattie del lavoro (1° corso); b) igiene del lavoro (2° corso); c) fisiologia del lavoro ed ergonomia (2° corso); d) psicologia del lavoro; e) tossicologia industriale. 3° Anno: a) patologia e clinica delle malattie del lavoro (2° corso); b) prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro (1° corso); c) epidemiologia delle malattie da lavoro; d) radiobiologia e radioprotezione; e) dermatologia professionale. 4° Anno: a) patologia e clinica delle malattie da lavoro (3° corso); b) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro (2° corso); c) pronto soccorso; d) medicina legale e delle assicurazioni; e) organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro. Gli esami delle discipline svolte in corsi pluriennali vengono sostenuti alla fine dell'ultimo corso. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 36

Art. 36. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 37

Art. 37. Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie biennali o triennali l'esame e' sostenuto alla fine del biennio o del triennio. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina del lavoro, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 38

Scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva Art. 38. La scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva ha sede presso la cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, e conferisce il diploma di specialista in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 39

Art. 39. La direzione della scuola e affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della materia o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 40

Art. 40. Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 41

Art. 41. La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 42

Art. 42. Il numero massimo degli allievi e di cinque per anno di corso e complessivamente di venticinque iscritti per l'intero corso di studi. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 43

Art. 43. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 44

Art. 44. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia descrittiva e topografica specialistica (primo corso); 2) fisiopatologia e semeiotica funzionale (primo corso); 3) anatomia ed istologia patologica (primo corso); 4) patologia chirurgica (primo corso). 2° Anno: 5) anatomia descrittiva e topografica specialistica (secondo corso); 6) fisiopatologia e semeiotica funzionale (secondo corso); 7) anatomia ed istologia patologica (secondo corso); 8) patologia chirurgica (secondo corso); 9) semeiotica chirurgica (primo corso); 10) radiologia e medicina nucleare (primo corso); 11) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (primo corso). 3° Anno: 12) patologia chirurgica (terzo corso); 13) semeiotica chirurgica (secondo corso); 14) radiologia e medicina nucleare (secondo corso); 15) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (secondo corso); 16) clinica e terapia chirurgica (primo corso); 17) tecniche operatorie (primo corso). 4° Anno: 18) semeiotica chirurgica (terzo corso); 19) radiologia e medicina nucleare (terzo corso); 20) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (terzo corso); 21) clinica e terapia chirurgica (secondo corso); 22) tecniche operatorie (secondo corso); 23) anestesia e rianimazione; 24) riabilitazione in chirurgia digestiva. 5° Anno: 25) clinica chirurgica e terapia chirurgica (terzo corso); 26) tecniche operatorie (terzo corso); 27) chirurgia d'urgenza dell'apparato digerente; 28) chirurgia pediatrica dell'apparato digerente; 29) terapia intensiva. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 45

Art. 45. La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e obbligatoria per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno e condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 46

Art. 46. Al termine del quinquennio, per ottenere il diploma, i candidati devono presentare una, dissertazione scritta su un argomento di chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva da discutere davanti all'apposita commissione e devono inoltre sostenere una prova clinica. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 47

Art. 47. Scuola di specializzazione in pediatria Art. 47. La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso la cattedra di clinica pediatrica e conferisce il diploma di specialista in pediatria. Non sono consentite abbreviazioni di corso. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 48

Art. 48. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo e fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 49

Art. 49. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorita' competente. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 50

Art. 50. La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 51

Art. 51. Il numero massimo di allievi e' di cinque per anno di corso e complessivamente di venti per l'intero corso di studi. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 52

Art. 52. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 53

Art. 53. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: genetica; auxologia; alimentazione; epidemiologia; malattie infettive; clinica pediatrica I. 2° Anno: radiologia; legislazione del minore; organizzazione sanitaria; psicologia pediatrica; oculistica ed ortottica; otorino e foniatria; odonto; neonatologia I; chirurgia pediatrica I; pediatria preventiva e sociale I; clinica pediatrica II. 3° Anno: neurologia; psichiatria infantile; nefrologia ed urologia; ginecologia pediatrica; neonatologia II; chirurgia pediatrica II; pediatria preventiva e sociale II; cardiologia II; endocrinologia I; ematologia I; immunologia I; gastroenterologia I; clinica pediatrica III. 4° Anno: oncologia; pneumologia; ortopedia e traumatologia; dermatologia; cardiologia II; endocrinologia II; ematologia II; Immunologia II; gastroenterologia II; clinica pediatrica IV. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 54

Art. 54. La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 55

Art. 55. Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 56

Scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia Art. 56. La scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia ha sede presso la clinica ostetrica e ginecologica del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila e conferisce il diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 57

Art. 57. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 58

Art. 58. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 59

Art. 59. La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 60

Art. 60. Il numero massimo degli allievi e' di otto per anno di corso e complessivamente di trentadue iscritti per l'intero corso di studi. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 61

Art. 61. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 62

Art. 62. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: a) elementi di genetica medica; b) elementi di embriologia; anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile; anatomia della pelvi; c) elementi di fisiopatologia della riproduzione umana; d) fisiologia ostetrica; e) endocrinologia ginecologica ed ostetrica; f) semeiotica e diagnostica ostetrica; g) patologia ostetrica e ginecologica I; h) lingua straniera (inglese) I. 2° Anno: a) semeiotica e diagnostica ginecologica; b) operazioni ostetriche I; c) anatomia e istologia patologica della sfera genitale femminile; d) citologia ginecologica; e) patologia ostetrica e ginecologica II; f) diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia; g) lingua straniera (inglese) II. 3° Anno: a) puericultura prenatale; b) immunologia ostetrica e ginecologica; c) analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia; d) operazioni ostetriche II; e) operazioni ginecologiche I; f) ostetricia e ginecologia forense; g) terapia medica in ostetricia e ginecologia; h) clinica ostetrica e ginecologica I; i) psicosomatica ostetrica e ginecologica; l) lingua straniera (inglese) III. 4° Anno: a) neonatologia; b) urologia ginecologica; c) radio-diagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia; d) chirurgia addominale; e) operazioni ginecologiche II; f) clinica ostetrica e ginecologica II; g) lingua straniera (inglese) IV. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 63

Art. 63. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 64

Art. 64. I corsi sono corredati da esercitazioni pratiche. La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni e' obbligatoria per tutti gli iscritti. L'internato e' obbligatorio durante tutti e tre gli anni del corso e si svolgera' presso la clinica otorinolaringoiatrica dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila con permanenza costante nelle ore di attivita' e con presenza a turno negli ambulatori, reparti di degenza e sale operatorie. Dall'obbligo dell'internato potranno essere esentati gli allievi che prestino effettivo servizio, con funzioni di assistenti o di aiuti, presso reparti otorinolaringoiatrici universitari od ospedalieri. L'allievo che non avra' ottemperato agli obblighi di frequenza non sara' ammesso a sostenere gli esami annuali. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 65

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria Art. 65. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia; fisiologia; audiologia (I); semeiotica otorinolaringoiatrica; tecnica di laboratorio; patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale (I); anatomia e istologia patologica otorinolaringoiatrica. 2° Anno: tecnica operatoria in otorinolaringoiatria; anestesia in otorinolaringoiatria; patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale (II); radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria; pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria; audiologia (II); otoneurologia; foniatria. 3° Anno: patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale (III); terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria; neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria; chirurgia plastica; tracheobroncoscopia; medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria; oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 66

Art. 66. Alla facolta' e' annessa la seguente scuola di specializzazione: medici laboratoristi ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 67

Art. 67. Le scuole di specializzazione hanno lo scopo di condurre gli allievi ad una approfondita conoscenza ed a una completa capacita' tecnica nei singoli rami della medicina e chirurgia. Esse conducono al conseguimento del diploma di specializzazione. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 68

Art. 68. Nelle norme particolari sono indicati la durata dei corsi, la sede ed il numero degli allievi. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 69

Capo IV SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE Art. 69. Il direttore della scuola e', di norma, il professore di ruolo, titolare della materia che forma oggetto della specializzazione. Quando la cattedra non sia coperta da un professore di ruolo o quando la scuola non si intitoli ad un insegnamento del corso di studi, il direttore della scuola viene nominato tra i professori ufficiali della materia della facolta', per un biennio, dal direttore dello Istituto universitario di medicina e chirurgia, su designazione del competente consiglio di facolta', e puo' essere confermato. Il direttore della scuola, su conforme parere del consiglio di facolta', puo' proporre che un insegnante della scuola assuma le funzioni di vice-direttore con l'incarico di coadiuvarlo o sostituirlo, e alla nomina provvede il direttore dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia. Il consiglio di ciascuna scuola si compone di tutti i professori che vi insegnano ed e' presieduto dal direttore della scuola stessa. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 70

Art. 70. Gli insegnanti di ciascuna scuola sono proposti annualmente dal direttore della scuola fra i professori di ruolo, fuori ruolo, gli aiuti e gli assistenti universitari e fra i cultori della materia. Tali proposte sono subordinate all'approvazione del consiglio di facolta' ed alla nomina provvede il direttore dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 71

Art. 71. Alle scuole possono essere ammessi solo laureati in medicina e chirurgia. La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami, salvo quanto stabilito negli statuti delle singole scuole. Le modalita' dell'esame sono determinate dal consiglio delle singole scuole secondo le particolari esigenze dei relativi corsi di studio. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 72

Art. 72. Le domande di ammissione devono essere dirette al direttore dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia e presentate all'ufficio segreteria entro e non oltre il 30 novembre, corredate di un certificato di laurea contenente l'indicazione dei voti conseguiti nei singoli esami, nonche' di tutti quegli altri titoli che l'aspirante ritenga opportuno produrre. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 73

Art. 73. Gli esami di ammissione al primo anno avranno luogo entro il mese di gennaio e la data viene decisa dal direttore della scuola. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 74

Art. 74. Non sono previste abbreviazioni di corso. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 75

Art. 75. I candidati ammessi debbono regolarizzare la loro posizione nel termine loro notificato, pena la decadenza, presentando alla segreteria i seguenti documenti: a) diploma originale di studi medi; b) certificato di laurea; c) due fotografie firmate dal titolare di cui una autenticata su carta da bollo di L. 700, sia in ordine alla firma che alla fotografia; d) quietanza di pagamento delle tasse, soprattasse e contributi; e) stato di famiglia con dichiarazione del reddito complessivo netto della famiglia, da parte dell'ufficio delle imposte dirette. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 76

Art. 76. Tasse e soprattasse per specializzandi in corso: 1ª Rata (da pagarsi all'atto dell'iscrizione): primo corso L. 81.400, anni successivi L. 60.000. 2ª Rata (da pagarsi entro il 31 gennaio) contr. laborat.: primo corso L. 37.375, anni successivi L. 27.375. 3ª Rata (da pagarsi entro il 31 marzo) contr. laborat.: primo corso L. 37.375, anni successivi L. 27.375. 4ª Rata (da pagarsi entro il 31 maggio) contr. laborat.: primo corso L. 37.375, anni successivi L. 27.375. Tasse, soprattasse per specializzandi fuori corso: annue L. 17.500. Tassa di diploma: L. 6.000 ([art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-12-18;1551~art7)). L'ammontare della prima rata per il primo corso e' suddiviso in: tassa di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . " 18.000 soprattassa di esami. . . . . . . . . . . . . . " 7.000 rimborso spese stampati . . . . . . . . . . . . " 100 tessere e libretto. . . . . . . . . . . . . . . " 300 L'ammontare della prima rata per gli anni successivi e' suddiviso in: soprattassa di esami. . . . . . . . . . . . . . " 7.000 rimborso spese stampati . . . . . . . . . . . . " 100 I contributi vengono fissati annualmente dal consiglio di amministrazione, udito il consiglio di facolta' e di scuola. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 77

Art. 77. Non sono previste abbreviazioni di corso. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 78

Art. 78 Se il reddito della famiglia dello specializzando supera i 3 milioni annui, l'interessato deve versare un contributo suppletivo di L. 5.400 da devolvere all'opera universitaria ai sensi dell'[art. 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-12-18;1551~art4). ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 79

Art. 79. Gli specializzandi che negli esami di profitto annuali abbiano ottenuto una votazione media di 27/30 (o di 45/50 nel caso di esami a gruppo) possono aspirare alla esenzione dal pagamento delle tasse e soprattasse su parere del direttore della scuola, quando siano di famiglia disagiata. L'esonero e' concesso con decreto del direttore, su deliberazione del consiglio di facolta'. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 80

Art. 80. Gli specializzandi che non abbiano ottenuto una o piu' attestazioni di frequenza debbono ripetere la frequenza dei relativi insegnamenti e devono nuovamente pagare le tasse, soprattasse e contributi. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 81

Art. 81. Sono considerati fuori corso gli specializzandi che, pure in possesso delle attestazioni di frequenza, non abbiano superato i relativi esami o quello di diploma fino a quando non superino detti esami. Sono anche considerati fuori corso gli specializzandi che, per qualunque motivo, non abbiano chiesto ed ottenuto l'iscrizione all'anno di corso successivo a quello frequentato, e per tutta la durata di interruzione degli studi, a meno che non intervenga a decadenza a norma di legge. Gli specializzandi in posizione di fuori corso non hanno ulteriore obbligo di frequenza degli insegnamenti frequentati. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 82

Art.82. Il rinnovo delle iscrizioni ad anni successivi deve essere effettuato dal 1 agosto al 5 novembre. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 83

Art. 83. Gli specializzandi, iscritti da almeno un anno alle scuole di specializzazione di altra sede e che vi abbiano superato tutti i relativi esami, possono chiedere il trasferimento alle scuole di specializzazione dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila purche' rientrino nel numero massimo degli ammissibili. I relativi fogli di congedo debbono pervenire entro il 15 ottobre. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 84

Art. 84. Gli allievi sono tenuti ad osservare scrupolosamente gli orari delle lezioni e delle esercitazioni e i turni di internato che verranno stabiliti anno per anno dal consiglio della scuola. Tale consiglio accerta nei modi che ritiene opportuni la frequenza degli specializzandi sia alle lezioni teoriche, sia alla partecipazione delle attivita' nell'internato. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 85

Art. 85. Le commissioni per gli esami di profitto vengono nominate dal direttore della scuola e sono composte di tre o cinque membri, scelti fra gli insegnanti della scuola per gli esami singoli; da un numero maggiore nel caso di esami a gruppo. Le domande di esami di profitto devono essere presentate nei termini che saranno stabiliti all'inizio di ogni sessione con apposito manifesto e devono essere accompagnate dal libretto di iscrizione con le prescritte attestazioni di frequenza. Il candidato che non sia in regola con il pagamento delle tasse, soprattasse e contributi non puo' essere ammesso agli esami, ne' puo' essere iscritto a successivo anno di corso. Egli inoltre non puo' ottenere nessun certificato relativo alla sua carriera scolastica, nella parte cui si riferisce il predetto difetto di pagamento, ne' il congedo per trasferirsi ad altra universita' od istituto. Al termine dell'ultimo anno di corso ha luogo l'esame di diploma. Esso consiste nella discussione di una dissertazione originale scritta, su argomento scelto dal candidato ed approvato dal consiglio della scuola, presentata alla segreteria almeno quindici giorni prima della data di discussione, ed in prove orali e tecniche che siano ritenute opportune dalla commissione. Per esservi ammessi i candidati devono: a) aver seguito i corsi e superato gli esami di profitto stabiliti per ciascuna scuola; b) essere in regola con il pagamento delle tasse, soprattasse e contributi; c) aver conseguito precedentemente, salvo disposizione diversa contenuta nelle norme particolari di ogni scuola, l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo. Essi, inoltre, devono presentare alla segreteria, nei termini che saranno stabiliti all'inizio di ogni sessione con apposito manifesto, domanda in bollo indirizzata al direttore dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia, corredata della quietanza del pagamento di L. 6.000 (soprattassa esame diploma) e del libretto di iscrizione. Le commissioni per gli esami di diploma sono nominate dal direttore dell'Istituto universitario su proposta del direttore della scuola e si compongono di sette membri scelti fra gli insegnanti della scuola stessa. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 86

Art. 86. La scuola di specializzazione per medici laboratoristi ha lo scopo di preparare sul piano scientifico e tecnico i medici che intendano dedicarsi particolarmente alle analisi di laboratorio applicate alla clinica e rilascia il diploma di specialista in analisi cliniche di laboratorio. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 87

Art. 87. Possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 88

Art. 88. Le commissioni per gli esami di profitto vengono nominate dal direttore della scuola e sono composte di tre o cinque membri, scelti fra gli insegnanti della scuola per gli esami singoli; da un numero maggiore nel caso di esami a gruppo. Le domande di esami di profitto devono essere presentate nei termini che saranno stabiliti all'inizio di ogni sessione con apposito manifesto e devono essere accompagnate dal libretto di iscrizione con le prescritte attestazioni di frequenza. Il candidato che non sia in regola con il pagamento delle tasse, soprattasse e contributi non puo' essere ammesso agli esami, ne' puo' essere iscritto a successivo anno di corso. Egli inoltre non puo' ottenere nessun certificato relativo alla sua carriera scolastica, nella parte cui si riferisce il predetto difetto di pagamento, ne' il congedo per trasferirsi ad altra universita' od istituto. Al termine dell'ultimo anno di corso ha luogo l'esame di diploma. Esso consiste nella discussione di una dissertazione originale scritta, su argomento scelto dal candidato ed approvato dal consiglio della scuola, presentata alla segreteria almeno quindici giorni prima della data di discussione, ed in prove orali e tecniche che siano ritenute opportune dalla commissione. Per esservi ammessi i candidati devono: a) aver seguito i corsi e superato gli esami di profitto stabiliti per ciascuna scuola; b) essere in regola con il pagamento delle tasse, soprattasse e contributi; c) aver conseguito precedentemente, salvo disposizione diversa contenuta nelle norme particolari di ogni scuola, l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo. Essi, inoltre, devono presentare alla segreteria, nei termini che saranno stabiliti all'inizio di ogni sessione con apposito manifesto, domanda in bollo indirizzata al direttore dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia, corredata della quietanza del pagamento di L. 6.000 (soprattassa esame diploma) e del libretto di iscrizione. Le commissioni per gli esami di diploma sono nominate dal direttore dell'Istituto universitario su proposta del direttore della scuola e si compongono di sette membri scelti fra gli insegnanti della scuola stessa. ((39))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 89

Art. 89. E' istituita presso l'Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila la scuola di specializzazione in andrologia. La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. La scuola ha sede presso la cattedra di clinica medica. ((39))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 90

Art. 90. Le materie di insegnamento sono le seguenti: FONDAMENTALI. 1° Anno: 1) anatomia ed embriologia generale degli organi endocrini; 2) anatomia ed embriologia dell'apparato riproduttivo maschile; 3) fisiologia endocrina e della riproduzione nell'uomo; 4) biochimica endocrina; 5) anatomia patologica delle ghiandole endocrine e dell'apparato riproduttivo maschile I; 6) nozioni di immunopatologia; 7) semeiotica e diagnostica andrologica medica I; 8) semeiotica e diagnostica andrologica chirurgica I. 2° Anno: 1) anatomia patologica delle ghiandole endocrine e dell'apparato riproduttivo maschile II; 2) semeiotica e diagnostica andrologica medica II; 3) semeiotica e diagnostica andrologica chirurgica II; 4) immunopatologia dell'infertilita' maschile; 5) eredopatologia andrologica; 6) patologia speciale e clinica dell'apparato genitale maschile I; 7) aspetti neuropsichiatrici della patologia andrologica; 8) patologia venerologica nei riguardi dell'andrologia. 3° Anno: 1) patologia speciale e clinica dell'apparato genitale maschile II; 2) profilassi della infertilita' maschile; 3) terapia andrologica medica; 4) terapia andrologica chirurgica; 5) farmacologia endocrina della riproduzione dell'uomo. COMPLEMENTARI. Sono materie complementari le seguenti: 1) contraccezione maschile; 2) tecniche di conservazione del seme ed inseminazione artificiale; 3) tecniche di laboratorio andrologico; 4) diagnostica della infertilita' femminile e di coppia. ((39))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 91

Art. 91. Gli allievi devono seguire le lezioni e le esercitazioni e frequentare assiduamente a scopo di apprendimento pratico la clinica medica per un periodo che verra' stabilito dal direttore della scuola. Gli iscritti per ciascun anno di corso non possono superare il numero di tre, per complessivi nove iscritti. I candidati devono superare una prova per titoli ed esami. L'ammissione e' limitata ai laureati in medicina e chirurgia. Alla fine di ciascun anno di corso l'allievo deve superare gli esami fondamentali previsti dal corso di studi e, nell'ambito dei tre anni, almeno due complementari a scelta. Gli esami di profitto possono essere sostenuti solo in due sessioni annuali, una estiva a l'altra autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso. Al termine del triennio, superato il relativo esame di profitto, l'allievo dovra' sostenere un esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta su argomento approvato dal direttore della scuola. Gli insegnamenti sono accompagnati da esercitazioni pratiche e da conferenze su argomenti attinenti le discipline andrologiche. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Per quanto non compreso nel presente statuto, si fa riferimento alle norme generali delle scuole di perfezionamento e di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia contenute nel regolamento sul funzionamento dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila. ((39))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 92

Scuola di specializzazione in psichiatria Art. 92. La scuola di specializzazione in psichiatria ha sede presso la cattedra di clinica psichiatrica e conferisce il diploma di specialista in psichiatria. La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. ((39))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 93

Art. 93. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto; almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 94

Art. 94. La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Il numero degli allievi e' di due per anno di corso e complessivamente di otto iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 95

Art. 95. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) metodologia del rapporto medico-paziente; 2) psicologia; 3) elementi di genetica e biochimica; 4) struttura e funzioni integrative del S.N.C.; 5) neurologia clinica; 6) clinica psichiatrica. 2° Anno: 1) psicopatologia e psicodinamica; 2) psicoterapia I; 3) psicofarmacologia; 4) psicofarmacoterapia; 5) clinica psichiatrica II. 3° Anno: 1) psicodiagnostica ed informatica psichiatrica; 2) psichiatria sociale; 3) psichiatria infantile; 4) psicoterapia II; 5) clinica psichiatrica III. 4° Anno: 1) psicosomatica; 2) psichiatria sociale II; 3) psichiatria forense; 4) psicoterapia III; 5) clinica psichiatrica IV. Note esplicative: 1) Strutture e funzioni integrative del S.N.C.: tale materia, annuale, e' comprensiva della anatomofisiologia del S.N.C. e della psicofisiologia. 2) Neurologia clinica: tale insegnamento, annuale, deve essere comprensivo, eventualmente con sottodivisioni, di corsi di anatomia patologica del S.N., di semeiologia neurologica, clinica e strumentale di neuroradiologia. 3) Clinica psichiatrica: tale materia, quadriennale, e' comprensiva anche degli elementi di semeiotica psichiatrica, delle tecniche laboratoristiche, delle terapie biologiche. 4) Psicoterapia: tale materia, triennale, comprende e considera nel corso dei tre anni, le tecniche e i principi fondamentali delle principali psicoterapie individuali, direttive e non direttive. I principi fondamentali e le dinamiche delle piu' importanti psicoterapie di gruppo, delle prassi psicoterapiche, socioterapiche e delle sociodinamiche delle istituzioni psichiatriche. 5) Psicodiagnostica ed informatica psichiatrica: tale materia, annuale, e' comprensiva di cenni di statistica, dei reattivi mentali e psicodiagnostica strumentale e di metodologia della ricerca psichiatrica. 6) Psichiatria sociale: tale materia, biennale, con molte possibilita' di divisioni, e' comprensiva di elementi di sociologia, di antropologia culturale, di etologia, di ecologia psichiatrica, di epidemiologia psichiatrica, di psichiatria transculturale, di psichiatria preventiva e di igiene mentale, prassi ed organizzazione di assistenza psichiatrica sul territorio extra istituzionale. 7) Psicosomatica: tale materia, annuale, e' comprensiva degli aspetti psichici delle malattie somatiche della cosiddetta medicina integrata dalla endocrinologia in riferimento alla psichiatria, delle cosiddette specifiche malattie psicosomatiche. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 96

Art. 96. E' obbligatoria la frequenza per undici mesi all'anno; tale periodo comprende sia la frequenza alle lezioni, sia la frequenza obbligatoria ai fini di apprendimento nei reparti di degenza e nelle strutture ambulatoriali a disposizione della scuola. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 97

Art. 97. La scuola programma lo svolgimento dei corsi di insegnamento. Per il passaggio agli anni successivi e' obbligatorio il superamento degli esami per ogni singolo anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Le lezioni teoriche sono integrate da seminari anche interdisciplinari, da documentazioni cliniche e da esperienze effettuate nei vari settori della disciplina. Alla fine dei quattro anni gli allievi che hanno frequentato i corsi sono ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di un argomento pertinente alla psichiatria, in una prova orale ed in una prova pratica. Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma viene rilasciato il diploma di specialista in psichiatria valido a tutti gli effetti di legge. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 98

Art. 98. Gli iscritti al primo anno non potranno superare il numero di 10 (dieci). Nel caso di domande eccedenti, la selezione verra' effettuata mediante concorso con norme che verranno precisate nel manifesto annuale. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 99

Art. 99. La direzione della scuola viene assunta, ad anni alterni, dai professori di ruolo o fuori ruolo di chimica biologica e di microbiologia. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 100

Art. 100. Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono: 1° Anno: fisiologia; patologia generale; tecniche di laboratorio; batteriologia generale; tecnica dei prelevamenti; chimica biologica generale; nozioni di igiene applicata al laboratorio di analisi cliniche. 2° Anno: chimica biologica applicata; fisico-chimica applicate; batteriologia speciale; micologia; parassitologia e tecniche relative. 3° Anno: nozioni di statistica sanitaria; nozioni di immunologia applicata; virologia e tecniche relative; microscopia clinica; immunologia e tecniche relative. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 101

Art. 101. L'esame di diploma si svolge con le norme dell'art. 36. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 102

Art. 102. La scuola di specializzazione in cardiologia conferisce il diploma di specializzazione in cardiologia. La scuola ha sede presso la cattedra di semeiotica medica. Gli anni necessari per il conferimento del diploma sono 4; la durata complessiva del corso di studi non e' suscettibile di abbreviazioni. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 103

Art. 103. Il numero massimo degli iscritti e' di 5 per ogni anno di corso. Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale. La selezione degli aspiranti all'ammissione alla scuola avviene in base a concorso per titoli ed esami. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 104

Art. 104. La scuola di specializzazione in cardiologia conferisce il diploma di specializzazione in cardiologia. La scuola ha sede presso la cattedra di semeiotica medica. Gli anni necessari per il conferimento del diploma sono 4; la durata complessiva del corso di studi non e' suscettibile di abbreviazioni. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 105

Art. 105. Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le visite cliniche, gli ambulatori, le esercitazioni. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere cardiologico.. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 106

Art. 106. La scuola di specializzazione in, chirurgia generale conferisce il diploma di specializzazione in chirurgia generale. La scuola ha sede presso la clinica chirurgica universitaria dell'Aquila. Gli anni necessari per il conferimento del diploma sono cinque. Non sono consentite abbreviazioni di corso. ((35))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 107

Art. 107. Il numero massimo degli iscritti e' di trenta complessivamente (sei per ogni anno di corso). La selezione degli aspiranti all'ammissione alla scuola avviene in base a titoli ed esami. Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 108

Art. 108. I corsi sono corredati da esercitazioni pratiche. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni e' obbligatoria per tutti gli iscritti. L'internato e' obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e si svolgera' presso la clinica chirurgica e la divisione chirurgica dell'ospedale S. Salvatore con permanenza costante nelle ore di attivita' e con presenza a turno negli ambulatori, reparti di degenza e sale operatorie. Dall'obbligo dell'internato possono essere esentati a giudizio del direttore della scuola gli allievi che prestino effettivo servizio, con funzioni di assistenti o di aiuti, presso reparti di chirurgia delle universita' o degli ospedali regionali o provinciali. La frequenza nelle sale operatorie inizia a turno fin dal 1° anno di corso per trasformarsi, dopo un congruo periodo di tirocinio, in partecipazione attiva agli interventi operatori. L'allievo, che non avra' ottemperato agli obblighi di frequenza, non sara' ammesso a sostenere gli esami annuali. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 109

Art. 109 Le materie della scuola sono le seguenti, distribuite nei vari anni di corso: 1° Anno: 1) clinica chirurgica generale (I); 2) patologia speciale chirurgica (I); 3) semeiotica chirurgica (I); 4) anatomia chirurgica e corso d'operazioni (I); 5) chirurgia sperimentale; 6) anestesia e rianimazione; 7) ricerche di laboratorio. 2° Anno: 1) clinica chirurgica generale (II); 2) patologia speciale chirurgica (II); 3) semeiotica chirurgica (II); 4) anatomia chirurgica e corso di operazioni (II); 5) fisiopatologia chirurgica; 6) trattamento pre e post-operatorio; 7) anatomia ed istologia patologica (I). 3° Anno: 1) clinica chirurgica generale (III); 2) patologia speciale chirurgica (III); 3) semeiotica strumentale ed endoscopica; 4) anatomia chirurgica e corso di operazioni (III); 5) radiologia; 6) anatomia ed istologia patologica (III). 4° Anno: 1) clinica chirurgica generale (IV); 2) chirurgia ginecologica; 3) chirurgia urologica; 4) neurochirurgia; 5) traumatologia e ortopedia; 6) chirurgia pediatrica. 5° Anno: 1) clinica chirurgica generale (V); 2) chirurgia toracica; 3) chirurgia cardiovascolare; 4) chirurgia riparativa e plastica; 5) chirurgia d'urgenza; 6) medicina legale. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 110

Art. 110. La scuola di specializzazione in medicina interna conferisce il diploma di specializzazione in medicina interna. La scuola ha sede presso la clinica medica dell'Universita' dell'Aquila. Gli anni necessari per il conferimento del diploma sono cinque. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 111

Art. 111. Il numero massimo degli iscritti e' di trenta complessivi (sei per ogni anno di corso). La selezione degli aspiranti all'ammissione alla scuola avviene in base a titoli ed esami. Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 112

Art. 112. I corsi sono corredati da esercitazioni pratiche. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni e' obbligatoria per tutti gli iscritti. L'internato e' obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e si svolgera' presso la suddetta clinica medica universitaria, la patologia medica universitaria e la divisione medica dell'ospedale S. Salvatore, con permanenza costante nelle ore di attivita' e con presenza a turno negli ambulatori e reparti di degenza. Dall'obbligo dell'internato possono essere esentati a giudizio del direttore della scuola gli allievi che prestino effettivo servizio, con funzioni di assistenti o di aiuti, presso reparti universitari o ospedalieri. L'allievo, che non avra' ottemperato agli obblighi di frequenza, non sara' ammesso a sostenere gli esami annuali. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 113

Art. 113. La scuola di specializzazione in cardiologia conferisce il diploma di specializzazione in cardiologia. La scuola ha sede presso la cattedra di semeiotica medica. Gli anni necessari per il conferimento del diploma sono 4; la durata complessiva del corso di studi non e' suscettibile di abbreviazioni. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 114

Art. 114. L'insegnamento ufficiale e' impartito da professori di ruolo e da professori incaricati. I posti di professori di ruolo del libero istituto superiore di medicina e chirurgia sono determinati dalla Tabella A) annessa al presente statuto. Ai posti vacanti si provvede nei modi indicati dal [regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1935-06-20;1071), e successive modificazioni. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 115

Art. 115. Per quanto non previsto nel presente statuto sono applicabili ai professori di ruolo del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei professori universitari di ruolo statale. Ai fini del trattamento di previdenza, il personale insegnante di ruolo e' iscritto all'Assicurazione generale per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, a norma delle vigenti disposizioni. Tale personale ha diritto, inoltre, alla cessazione del servizio, ad indennita' di buonuscita nella misura prevista per i dipendenti statali. Nel caso di decesso durante l'attivita' di servizio la predetta indennita' di buonuscita e' liquidata agli aventi diritto secondo le norme vigenti in materia per il personale statale. All'assistenza sanitaria viene provveduto a norma di legge. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 116

Art. 116. Il numero massimo degli iscritti e' di trenta complessivamente (sei per ogni anno di corso). La selezione degli aspiranti all'ammissione alla scuola avviene in base a titoli ed esami. Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 117

CAPO V Personale insegnante Art. 117. I posti di assistenti di ruolo sono determinati dalla Tabella B) annessa al presente statuto. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 118

Art. 118. Gli assistenti collaborano con il professore nella ricerca scPer quanto non previsto nel presente statuto sono applicabili ai professori di ruolo del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei professori universitari di ruolo statale. Ai fini del trattamento di previdenza, il personale insegnante di ruolo e' iscritto all'Assicurazione generale per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, a norma delle vigenti disposizioni. Tale personale ha diritto, inoltre, alla cessazione del servizio, ad indennita' di buonuscita nella misura prevista per i dipendenti statali. Nel caso di decesso durante l'attivita' di servizio la predetta indennita' di buonuscita e' liquidata agli aventi diritto secondo le norme vigenti in materia per il personale statale. All'assistenza sanitaria viene provveduto a norma di legge. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 119

CAPO VI Assistenti e lettori Art. 119. Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del personale amministrativo ed ausiliario sono indicate nella Tabella C) annessa al presente statuto. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 120

Art. 120. La scuola di specializzazione in cardiologia conferisce il diploma di specializzazione in cardiologia. La scuola ha sede presso la cattedra di semeiotica medica. Gli anni necessari per il conferimento del diploma sono 4; la durata complessiva del corso di studi non e' suscettibile di abbreviazioni. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 121

Art. 121. Per quanto non previsto dal presente statuto, sono applicabili agli assistenti e lettori dell'istituto le norme sull'assunzione, sullo stato giuridico, sull'ordinamento delle carriere e sul trattamento economico degli assistenti e dei lettori di ruolo delle universita' statali. Ai fini del trattamento di cessazione del servizio e della assistenza sanitaria, si osservano le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del precedente art. 18. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 122

CAPO VII Personale di amministrazione e ausiliario Art. 122. Le carriere scolastiche sono determinate dalle norme vigenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e dal regolamento generale degli studenti. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 123

Art. 123. Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente i corsi di insegnamento ai quali sono iscritti e le relative esercitazioni e di serbare contegno corretto durante le lezioni nei locali dell'istituto. La frequenza e la diligenza degli studenti sono accertati nei modi che saranno stabiliti dal direttore. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 124

Art. 124. Gli esami sono: a) di profitto; b) di laurea. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 125

Art. 125. Gli esami di profitto devono essere ordinati in modo da accertare la maturita' intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nella disciplina sulla quale verte l'esame. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 126

Art. 126. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta ed una prova di cultura generale. La dissertazione deve essere presentata in tre copie e munita dell'attestato di un professore ufficiale o libero docente che dichiari che lo studente l'ha personalmente elaborata e redatta sotto la sua direzione. Il direttore delega per ciascuna tesi uno o piu' relatori. La prova di cultura generale verte su temi preparati e fatti tempestivamente conoscere ai laureandi nel corso dell'anno. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 127

Art. 127. Per quanto riguarda l'ammontare delle tasse e sopratasse, contributi, diritti di segreteria e norme relative, si applicano le disposizioni vigenti per le universita' statali. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 128

Art. 128. Per la composizione della commissione dell'esame di laurea, si applicano le disposizioni dell'art. 42 del regolamento studenti approvato con [regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269). ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 129

CAPO IX Amministrazione Art. 129. Il servizio di cassa e' di regola disimpegnato da istituto bancario di notoria solidita', secondo apposita convenzione. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 130

Art. 130. Nel caso in cui per qualsiasi ragione il libero istituto superiore venisse a cessare, oppure venga privato della personalita' giuridica o d'autonomia, il suo patrimonio sara' devoluto al consorzio, ente fondatore. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 131

CAPO X Norme transitorie Art. 131. Fino a quando non sara' nominato il direttore e gli altri organi accademici ed amministrativi, l'istituto sara' retto da un commissario nominato dal Ministero della pubblica istruzione. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 132

Art. 132. Nella prima applicazione del presente statuto il consiglio di amministrazione, puo' conferire i posti annessi alle qualifiche iniziali dei ruoli di cui alla allegata Tabella C, mediante concorso per titoli ed esami da espletare fra coloro che abbiano svolto per almeno due anni funzioni proprie dei posti stessi, presso l'Istituto, siano in possesso dei prescritti requisiti, salvo il limite di eta' ed il titolo di studio, e risultino alle dipendenze del libero istituto all'atto della pubblicazione del relativo decreto istitutivo. ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 133

Art. 133. Nelle more dell'espletamento dei concorsi per il conferimento dei posti disponibili nei ruoli di cui all'allegata Tabella C le funzioni annesse alle qualifiche iniziali di detti posti possono essere affidate per incarico, con l'osservanza delle norme contenute nell'[art. 13 della legge 3 novembre 1961, n. 1255](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1255~art13), in quanto applicabili, al personale che, alla data di entrata in vigore del presente statuto, risulti da almeno un anno in servizio presso l'istituto ((38))

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 134

Art. 134 Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari concernenti le universita' e gli istituti superiori statali, in quanto applicabili. ((38)) Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione FERRARI AGGRADI.

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- Tabelle

TABELLA A Ruolo dei professori universitari: a) fascia dei professori ordinari e straordinari: posti n. 28; b) fascia dei professori associati: posti n. 90. TABELLA B Posti di ruolo degli assistenti (I triennio). n. 20 Posti di ruolo degli assistenti (II triennio) n. 23 --- Totale... n. 40 TABELLA B-bis Posti di ruolo dei ricercatori: n. 40 TABELLA C ((Parte di provvedimento in formato grafico)) Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione FERRARI AGGRADI

Convenzione funzionamento dell'Istituto universitario di medicina Aquila-art. 1

Repertorio n. 57949 Fascicolo n. 9229 Convenzione per l'incremento ed il funzionamento dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila (Articoli 55 e 199 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 art. 45 legge 24 luglio 1962, n. 1073). REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantotto, il giorno trenta del mese di novembre, nella citta' dell'Aquila, in una sala del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia in piazza Verdi. 30 novembre 1968 Innanzi a me avv. Domenico Trecco notaio nell'Aquila, iscritto nel ruolo del collegio notarile dell'Aquila, senza l'assistenza dei testimoni per espressa e concorde rinuncia delle parti con il mio consenso, Sono presenti i signori Stefanini prof. Paride, nato a Roma il 15 gennaio 1904, domiciliato a Roma, docente universitario, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualita' di commissario unico del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, nell'interesse di quest'ultimo, a questo atto autorizzato con sua deliberazione n. 1 in data 5 novembre 1968 che, in estratto autentico da me fatto in data odierna, si allega al presente atto sotto la lettera "A"; De Rubeis dott. Tullio, nato a Prata d'Ansidonia il 17 aprile 1908, impiegato, domiciliato a L'Aquila, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualita' di presidente del consorzio volontario per la libera Universita' degli studi dell'Aquila, nell'esclusivo interesse di quest'ultima, a questo atto autorizzato con deliberazioni dell'assemblea consorziale n. 12 in data 22 ottobre 1966 che, in copia autentica da me fatta in data odierna, si allega al presente atto sotto la lettera "B", e n. 5 in data 25 novembre 1968 che in copia autentica da me fatta in data odierna, si allega al presente atto sotto la lettera "C". Le parti, delle cui identita' personali ed enunciate qualifiche io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, col quale Premesso che l'ordinamento degli studi superiori di cui al regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e le norme relative agli insegnamenti, che debbono essere impartiti negli istituti universitari di cui al regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044, e successive modificazioni ed aggiunte, espressamente prevedono la istituzione di facolta' o istituti universitari di medicina e chirurgia; che per l'art. 200 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 va deliberato lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila; che il consorzio volontario per la libera Universita' degli studi dell'Aquila, proseguendo nella sua opera di potenziamento degli studi universitari, sensibile ai ripetuti voti formulati negli anni dalle pubbliche amministrazioni, e' venuto nella determinazione, avvalendosi dei contributi messi a disposizione per lo specifico scopo dagli enti locali (comune, provincia, ecc.) di assumersi l'onere del finanziamento dei dieci posti di ruolo di professore e di venti posti di ruolo di assistente da destinare ad insegnamenti dell'istituto universitario di medicina e chirurgia limitatamente al primo triennio nonche' delle spese di funzionamento dell'istituto suindicato; che tale impegno e' stato deliberato dal consorzio predetto, con il verbale sopracitato (allegato B); che l'assemblea del Consorzio universitario dell'Aquila nella adunanza del giorno 22 ottobre 1966 ha approvato la proposta costituzione, mediante convenzione degli indicati posti di professori e di assistenti presso l'istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila ed ha deliberato, altresi', di assumere a carico del bilancio del consorzio ogni altro onere che sia per derivare dall'istituzione e dal funzionamento dell'istituto stesso. Tutto cio' premesso e considerato come parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. E' istituito in base alla disposizione di cui alla tabella annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, il libero istituto universitario di medicina e chirurgia limitatamente al primo triennio.

Convenzione funzionamento dell'Istituto universitario di medicina Aquila-art. 2

Art. 2. All'uopo sono istituiti ed assegnati al libero istituto universitario di medicina e chirurgia 1° triennio ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100 secondo comma, del testo unico predetto, n. 10 posti di professore di ruolo, da destinarsi a quegli insegnamenti dell'istituto universitario di medicina e chirurgia che verranno in primo tempo designati nelle forme dovute. In relazione alle esigenze della attivita' didattica e scientifica dell'istituto indicato, durante il periodo di validita' della presente convenzione, ciascun posto, nel momento in cui si rendera' per qualsiasi motivo vacante, potra' essere assegnato ad una cattedra anche eventualmente diversa da quella a cui in un primo tempo era stato assegnato. Per gli insegnamenti non coperti con posti di ruolo, sara' provveduto mediante incarichi annuali, con riserva, per quanto possibile, di insegnamenti comuni con le altre facolta' dell'universita' degli studi dell'Aquila.

Convenzione funzionamento dell'Istituto universitario di medicina Aquila-art. 3

Art. 3. Presso l'istituto universitario di medicina e chirurgia (1° triennio) dell'Aquila sono altresi' istituiti ed assegnati n. 20 posti di assistente ordinario. Il trattamento giuridico ed economico, nonche' il trattamento di quiescenza dei titolari dei suddetti posti di assistente, e' quello previsto dal [decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172), ratificato e modificato con la [legge 24 giugno 1950, n. 465](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-06-24;465), e successive modificazioni, riguardante l'istituzione dei ruoli stabili del personale assistente, tecnico e subalterno delle universita'.

Convenzione funzionamento dell'Istituto universitario di medicina Aquila-art. 4

Art. 4. Alla spesa annua per il finanziamento del libero istituto universitario di medicina e chirurgia (1° triennio) provvede: a) con il provento delle tasse e degli altri contributi a carico degli studenti; b) con il contributo annuo del Consorzio volontario universitario dell'Aquila; c) con eventuali altri contributi di enti pubblici o privati e donazioni e lasciti da enti pubblici e privati.

Convenzione funzionamento dell'Istituto universitario di medicina Aquila-art. 5

Art. 5. Conseguentemente, il Consorzio volontario universitario dell'Aquila, in persona del costituito legale rappresentante, si impegna ed obbliga a corrispondere all'Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, per tutta la durata della presente convenzione, la somma annua di L. 150.000.000 (centocinquantamilioni) a partire dall'anno accademico 1967-68. I contributi indicati nel precedente art. 5, sono destinati: a) nella misura di L. 60.000.000 al finanziamento di n. 10 posti di professore di ruolo convenzionati; b) nella misura di L. 67.200.000 al finanziamento di n. 20 posti di assistente di ruolo convenzionati; c) per la parte residua alla retribuzione di incarichi di insegnamento, alle spese di funzionamento e varie. Nelle cifre indicate ai predetti punti a) e b) e' compreso anche l'onere per il trattamento di previdenza ed assistenza corrispondente al 20% del trattamento economico spettante ai titolari dei posti di ruolo di cui sopra.

Convenzione funzionamento dell'Istituto universitario di medicina Aquila-art. 6

Art. 6. Il libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila in persona del costituito legale rappresentante, dichiara di accettare, come con il presente atto accetta, l'impegno e le obbligazioni, assunte dal Consorzio volontario universitario dell'Aquila, come sopra rappresentato e costituito, per il finanziamento del libero istituto convenzionato piu' sopra indicato per il primo triennio.

Convenzione funzionamento dell'Istituto universitario di medicina Aquila-art. 7

Art. 7. Il Consorzio volontario universitario dell'Aquila in persona del costituito legale rappresentante si impegna ad ospitare lo istituto universitario di medicina e chirurgia in locali idonei.

Convenzione funzionamento dell'Istituto universitario di medicina Aquila-art. 8

Art. 8. La presente convenzione ha la durata dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che la approva sino a venti anni dalla data della stipulazione dell'atto pubblico e si intende tacitamente rinnovata, di venti anni in venti anni, salvo che non intervenga da una delle parti contraenti una formale disdetta almeno un anno prima della scadenza.

Convenzione funzionamento dell'Istituto universitario di medicina Aquila-art. 9

Art. 9. Qualora la presente convenzione non venisse rinnovata alla sua scadenza, o comunque, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo venissero meno o divenissero insufficienti i mezzi messi a disposizione del Consorzio volontario universitario degli studi dell'Aquila, per il finanziamento dell'istituto universitario di medicina e chirurgia questo verra' soppresso e cesseranno dal servizio i professori di ruolo e gli assistenti ordinari ed il personale tutto i quali saranno ammessi all'eventuale trattamento di quiescenza che possa loro spettare a norma di legge.

Convenzione funzionamento dell'Istituto universitario di medicina Aquila-art. 10

Art. 10. La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse del Consorzio volontario universitario dell'Aquila, equiparato allo Stato a tutti gli effetti tributari, ai sensi dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45), sara' registrata in esenzione dalla tassa di registro, a norma dell'[art. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1923-12-30;3269~art94).

Convenzione funzionamento dell'Istituto universitario di medicina Aquila-art. 11

Art. 11. Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di ben conoscerli e di approvarli. Il presente atto scritto a macchina ai sensi di legge su otto facciate di due fogli, viene da me letto alle parti, le quali, su mia domanda lo approvano perche' conforme alla loro volonta' e con me notaio si sottoscrivono a norma di legge. Paride STEFANINI Tullio DE RUBEIS Domenico TRECCO, notaio Registrato all'Aquila, addi' 2 dicembre 1968 al n. 2481, vol. C - esatte lire: esente. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione FERRARI AGGRADI