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LEGGE 10 luglio 1969, n. 469

Current text a fecha 2010-12-16

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al primo comma dell'art. 33 della legge 5 giugno 1965, n. 707, e dell'art. 24 della legge 13 luglio 1965, n. 882, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "L'eventuale periodo di servizio prestato in eccedenza sarà conteggiato in occasione del successivo avanzamento".