La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le elezioni dei consigli comunali e provinciali previste per il 1969 avranno luogo nella primavera del 1970. Contemporaneamente si terranno le prime elezioni regionali in conformità a quanto stabilito dall'articolo 22 della legge 17 febbraio 1968, n. 108. Rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi consigli tutti gli organi di amministrazione di aziende municipalizzate o di altri enti che, per legge o per statuto, vengono nominati dai consigli comunali e provinciali. I consigli comunali e provinciali esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni.