← Current text · History

LEGGE 17 luglio 1970, n. 568

Current text a fecha 1970-08-22

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I tartufi destinati al consumo devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo: 1) Tuber melanosporum Vitt. - Detto volgarmente tartufo nero pregiato di Norcia o di Spoleto; 2) Tuber magnatum Pico. - Detto volgarmente tartufo bianco del Piemonte o di Alba, e tartufo bianco di Acqualagna; 3) Tuber brumale Vitt. - Detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera; 4) Tuber melanosporum var. moschatum De Ferry. - Detto volgarmente tartufo moscato; 5) Tuber aestivum Vitt. - Detto volgarmente tartufo d'estate o Scorzone; 6) Tuber mesentericum Vitt. - Detto volgarmente tartufo nero ordinario o tartufo di Bagnoli; 7) Terfezia leonis. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle sette specie commerciabili sopra indicate sono riportate nell'Allegato n. 1 che fa parte integrante della presente legge.