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LEGGE 28 ottobre 1970, n. 865

Current text a fecha 1970-12-15

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Nei limiti della complessiva somma di lire un miliardo e novecento milioni sono concesse a favore degli allevatori le provvidenze di cui ai successivi articoli.