LEGGE 7 dicembre 1970, n. 1048

Type Legge
Publication 1970-12-07
Ultimo aggiornamento 1970-12-28
State In force
Source Normattiva
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Articolo 4 1. Le eventuali rimanenze del Fondo saranno impiegate fino a esaurimento secondo le stesse modalita' previste dalla Convenzione, dalla decisione e dal presente Accordo. 2. Gli Stati membri si impegnano a versare, allo scadere della Convenzione e alle condizioni previste allo articolo 3, la parte dei loro contributi che non e' ancora stata richiesta.

Accordo-art. 5

Articolo 5 Tutte le operazioni finanziarie a favore degli Stati associati, dei paesi e territori e dei dipartimenti francesi d'oltremare, si effettuano alle condizioni previste dal presente Accordo e sono imputate al Fondo, ad eccezione dei prestiti concessi dalla Banca sui propri fondi.

Accordo-art. 6

Articolo 6 1. Gli Stati membri s'impegnano - in proporzione alla loro sottoscrizione al capitale della Banca - a rendersi garanti verso la Banca medesima, rinunciando al beneficio di escussione per tutti gli impegni finanziari e pecuniari risultanti per i mutuatari dai suoi interventi sotto forma di prestiti su fondi propri concessi in applicazione della Convenzione e della decisione. 2. Tale impegno prendera' effetto quando l'ammontare totale dei prestiti concessi dalla Banca in applicazione della Convenzione e della decisione eccedera' in capitale 70 milioni di unita' di conto. 3. Tale impegno sara' limitato alla differenza fra il totale dei prestiti effettivamente accordati dalla Banca in applicazione della Convenzione e della decisione e 70 milioni di unita' di conto. 4. Gli impegni risultanti dalle disposizioni dei paragrafi precedenti formeranno oggetto di contratti di garanzia tra ciascuno Stato membro e la Banca.

Accordo-art. 7

Articolo 7 1. Per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del Protocollo n. 6 e delle corrispondenti disposizioni della decisione per i paesi e territori, e nei limiti in essi fissati, il tasso dell'abbuono degli interessi che puo' essere applicato forfettariamente sui prestiti della Banca viene stabilito come segue: a) 2% sino alla fine del quinto anno di rimborso del prestito, per gli investimenti nelle industrie manufatturiere effettuati nelle zone di influenza immediata dei principali poli di sviluppo industriale degli Stati associati; b) 3% per tutta la durata del prestito, per i medesimi investimenti effettuati in regioni o paesi poco industrializzati o molto lontani dagli accessi marittimi, nonche' per l'attrezzatura turistica; c) 2% per tutta la durata del prestito, per i prestiti accordati tramite un organismo di finanziamento dello sviluppo. 2. Il richiedente di un prestito della Banca puo', oltre ai casi previsti dal paragrafo 1, domandare la concessione di un abbuono d'interessi nei limiti fissati dall'articolo 8, paragrafo 3, del Protocollo n. 6 e dalle corrispondenti disposizioni della decisione per i paesi e territori. Detto abbuono e' deciso caso per caso, in funzione della redditivita' finanziaria dei progetti, del loro contributo allo sviluppo dell'economia complessiva del paese interessato, nonche' della capacita' di indebitamento di quest'ultimo. 3. Quando i prestiti della Banca sono accordati tramite un organismo di finanziamento dello sviluppo, l'abbuono forfettario del 2% di cui al paragrafo 1, lettera c), si cumula se del caso con gli abbuoni previsti ai paragrafi 1, lettere a) e b) o al paragrafo 2. L'organismo intermedio deve in questo caso applicare al beneficiario finale condizioni d'interessi che tengano conto integralmente degli abbuoni di cui quest'ultimo avrebbe beneficiato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b) o del paragrafo 2 se il prestito gli fosse accordato direttamente. Qualora una riduzione del tasso dell'abbuono totale degli interessi si riveli necessario per rispondere alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, del Protocollo n. 6, tale riduzione si applica per priorita' sull'abbuono accordato a norma del paragrafo 1 lettera c).

Accordo-art. 8

Articolo 8 Fatte salve le disposizioni degli articoli 13 - 16 e senza pregiudizio delle attribuzioni conferite dalla Comunita' alla Banca per la gestione di taluni aiuti, il Fondo e' gestito dalla Commissione secondo le modalita' fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 23.

Accordo-art. 9

Articolo 9 1. La Commissione e la Banca si comunicano, entro un termine massimo di due settimane, le domande di finanziamento che sono loro presentate alle condizioni previste dagli articoli 22 della Convenzione e 12 del Protocollo n. 6 e dalle corrispondenti disposizioni della decisione. Esse si informano inoltre regolarmente in merito ai progetti non ancora presentati e in particolare in merito ai contatti preliminari che le autorita' competenti degli Stati, paesi e territori associati hanno preso con esse prima della presentazione della loro domanda. 2. Le domande sono preliminarmente esaminate in comune dalla Commissione e dalla Banca per determinare il modo o i modi di finanziamento che sembrano piu' appropriati. Nel corso di tale esame, si tiene conto in particolare dell'oggetto del progetto, delle sue prospettive di redditivita' finanziaria e della capacita' di indebitamento del paese interessato. 3. In mancanza di un accordo tra la Commissione e la Banca sul modo di finanziamento piu' appropriato, il problema e' sottoposto, a titolo consultivo ed al piu' presto, al Comitato di cui all'articolo 13, in base ad un fascicolo succinto in cui sono indicate le posizioni rispettive della Commissione e della Banca. L'orientamento che si manifesta in seno al Comitato quanto al modo di finanziamento del progetto in causa lascia impregiudicate le proposte o i pareri elaborati da parte della Commissione o della Banca al termine dell'istruzione, nonche' la posizione del Comitato sulle proposte di finanziamento.

Accordo-art. 10

Articolo 10 1. La Commissione istruisce i progetti che potrebbero essere finanziati mediante aiuti non rimborsabili, le domande relative agli aiuti previsti all'articolo 20 della Convenzione, nonche' i progetti, programmi ed azioni di cooperazione tecnica. Essa elabora le necessarie proposte di finanziamento. 2. La Banca, conformemente alle disposizioni del suo statuto, istruisce i progetti o le domande di prestiti che potrebbero essere finanziati con le proprie risorse. 3. La Banca istruisce le domande di abbuoni d'interessi afferenti ai prestiti sulle proprie risorse, i progetti che potrebbero dar luogo ad un contributo alla formazione di capitali a rischio, nonche' i progetti riguardanti il settore industriale che potrebbero essere finanziati mediante un prestito a condizioni speciali. Per questi ultimi progetti l'istruzione e' svolta in contatto con la Commissione, in conformita' delle disposizioni dell'articolo 11. La Banca elabora le proposte di concessione di abbuoni, nonche' le proposte ed i piani di finanziamento relativi a tali progetti. Le proposte ed i piani di finanziamento sono presentati dalla Commissione al Comitato previsto all'articolo 13. Alle proposte della Banca e' allegato il parere della Commissione. 4. Tuttavia, se i progetti di cui al paragrafo 3 fanno parte di un progetto integrato per il cui finanziamento potrebbero essere utilizzati vari modi d'intervento del Fondo e in particolare un aiuto non rimborsabile, la Commissione e la Banca stabiliscono in stretta cooperazione la proposta e lo schema di finanziamento, ciascuna per la parte che la riguarda. Questa proposta, corredata dello schema di finanziamento, e' presentata dalla Commissione in un fascicolo unico al Comitato previsto all'articolo 13. La Commissione e la Banca fissano in comune le modalita' dell'istruzione che precisano in particolare i problemi il cui esame spetta piu' particolarmente a ciascuna di esse. In caso di divergenza sui modi di finanziamento, la Commissione e la Banca presentano ciascuna una proposta ed un piano di finanziamento. 5. La Commissione istruisce gli altri progetti o domande che potrebbero essere finanziati mediante un prestito a condizioni speciali. Essa chiede il parere della Banca su tali progetti o domande. Se la Banca esprime un parere favorevole alla concessione di tale prestito, essa sottopone alla Commissione il proprio parere accompagnato da un piano di finanziamento. La Commissione elabora una proposta di finanziamento e la presenta al Comitato previsto all'articolo 13, corredata del parere e del piano di finanziamento della Banca. Se la Banca ritiene che il progetto non possa essere oggetto di un tale prestito, ne avvisa la Commissione che puo' mantenere questo modo di finanziamento, ovvero proporre il finanziamento mediante un aiuto non rimborsabile, oppure ritirare il progetto. 6. La Commissione istruisce le domande di anticipazioni presentate alle condizioni previste dall'articolo 11, paragrafo 1, del Protocollo n. 6 e dalle corrispondenti disposizioni della decisione. Essa elabora le proposte di finanziamento per tali anticipazioni che sono esaminate secondo la procedura accelerata prevista all'articolo 16.

Accordo-art. 11

Articolo 11 La Commissione - tramite il suo ufficio di collegamento - e la Banca si tengono reciprocamente informate dei progressi dell'istruzione delle domande di finanziamento. Detto ufficio da' e raccoglie tutte le informazioni di carattere generale atte a favorire l'armonizzazione delle procedure di gestione e la valutazione delle domande. Esso interviene in particolare nelle procedure previste all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, ed all'articolo 10, paragrafo 4.

Accordo-art. 12

Articolo 12 1. Fatti salvi i mandati conferiti alla Banca, ai sensi del paragrafo 2, la Commissione provvede per conto della Comunita' all'esecuzione finanziaria dei progetti o programmi finanziati dal Fondo alimentato conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 ed effettua i pagamenti, in conformita' delle disposizioni del regolamento finanziario di cui all'articolo 23. 2. La Banca gestisce per conto della Comunita' i prestiti a condizioni speciali ed i contributi alla formazione di capitali a rischio, in base alle disposizioni della Convenzione, della decisione, del presente Accordo e del regolamento finanziario di cui all'articolo 23, nonche' in virtu' di un mandato ad essa conferito dalla Comunita' per ciascun progetto, su proposta della Commissione e previo parere del Comitato previsto all'articolo 13. Queste operazioni sono effettuate a nome ed a rischio della Comunita'. Quest'ultima e' titolare di tutti i diritti che ne derivano, segnatamente a titolo di creditore o di proprietario: 3. Le somme riscosse dalla Banca quali rimborsi, interessi ed accessori dei prestiti a condizioni speciali, o quali redditi, rimborsi o cessioni di contributi alla formazione di capitali a rischio o rimunerazione dell'esercizio dei diritti sociali connessi a tali contributi, dedotte le commissioni dovute alla Banca, restano acquisite alla Comunita' fino a quando non se ne disponga secondo le disposizioni previste all'articolo 19.

Accordo-art. 13

Articolo 13 1. E' istituito un Comitato del Fondo composto di rappresentanti dei Governi degli Stati membri, in appresso denominato il Comitato. Il Comitato e' presieduto da un rappresentante della Commissione. Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', stabilisce il regolamento interno del Comitato. Il segretariato del Comitato e' assicurato dalla Commissione. 3. In seno al Comitato, ai voti degli Stati membri e' attribuita la ponderazione seguente: Belgio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Repubblica federale di Germania. . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Paesi Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Il Comitato si pronuncia alla maggioranza qualificata di 67 voti.

Accordo-art. 14

Articolo 14 1. Il Comitato emette il proprio parere in merito alle proposte di finanziamento sottopostegli in conformita' dell'articolo 10. 2. Tali proposte di finanziamento espongono in particolare la posizione del progetto o dei progetti nel contesto delle prospettive di sviluppo del paese o dei paesi associati interessati; esse indicano inoltre l'utilizzazione dei precedenti aiuti della Comunita' fatta in tali paesi. Inoltre il Comitato e' tenuto informato dalla Commissione, per quanto possibile, sugli altri aiuti bilaterali e multilaterali concessi o previsti a favore dei paesi associati interessati. 3. Il Comitato, ove occorra, emette inoltre il proprio parere in merito: a) alle richieste di abbuoni d'interessi, restando inteso che non e' autorizzato a pronunciarsi su una modificazione del tasso degli abbuoni fissati forfettariamente in conformita' dell'articolo 7, paragrafo 1; b) al mandato di gestione conferito alla Banca per le proposte di finanziamento che comportano un prestito a condizioni speciali o un contributo alla formazione di capitali a rischio; c) all'applicazione al progetto o programma considerato delle disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione e delle corrispondenti disposizioni della decisione. 4. Il Comitato, dopo aver deliberato in merito ad una proposta di finanziamento, puo' chiedere l'emendamento della proposta senza nuova discussione, oppure la ripresa dell'istruzione su taluni punti determinati. In questo caso, la proposta di finanziamento riveduta o completata e' sottoposta nuovamente al Comitato in una delle sue successive riunioni.

Accordo-art. 15

Articolo 15 1. Le proposte di finanziamento corredate del parere del Comitato sono sottoposte per decisione alla Commissione. 2. La Commissione, qualora decida di scostarsi dal parere espresso dal Comitato o in mancanza di un parere favorevole di quest'ultimo, puo' ritirare la proposta di finanziamento ovvero adire il Consiglio che decide secondo le stesse modalita' di voto del Comitato.

Accordo-art. 16

Articolo 16 Per la concessione da parte della Comunita' degli aiuti previsti all'articolo 20 della Convenzione e delle anticipazioni previste all'articolo 21 della Convenzione e ai corrispondenti articoli della decisione nonche', eventualmente, per progetti o programmi che presentano un carattere d'urgenza, e' istituita dal regolamento finanziario di cui all'articolo 23 e dal regolamento interno del Comitato una procedura accelerata.

Accordo-art. 17

Articolo 17 Ai fini dell'informazione prevista all'articolo 14, paragrafo 2, nonche' per permettere la documentazione degli Stati membri, la Commissione raccoglie ogni utile informazione sugli aiuti agli Stati, paesi e territori associati e ai dipartimenti francesi d'oltremare, previsti o concessi sia dagli Stati membri, sia dalle Istituzioni internazionali o da altre fonti d'aiuti. Ciascuno Stato membro trasmette regolarmente alla Commissione i dati necessari.

Accordo-art. 18

Articolo 18 Fatti salvi i mandati conferiti alla Banca, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, la Commissione provvede all'esecuzione finanziaria dei progetti o programmi finanziati dal Fondo ed effettua i pagamenti, in conformita' delle disposizioni del regolamento finanziario di cui all'articolo 23.

Accordo-art. 19

Articolo 19 1. Per la durata del presente Accordo, le somme versate alla Banca a titolo di pagamenti effettuati dai beneficiari di prestiti a condizioni speciali concesse rispettivamente agli Stati associati e ai paesi e territori successivamente al 1 giugno 1964 sono accreditate al Fondo, previa deduzione delle provvigioni dovute alla Banca per la gestione dei prestiti a condizioni speciali e dei contributi alla formazione di capitali a rischio finanziati con i mezzi del Fondo. Dette somme si aggiungono rispettivamente agli importi stabiliti all'articolo 18, lettera a), secondo trattino, della Convenzione e al corrispondente articolo della decisione. 2. Le operazioni di contributo alla formazione di capitali a rischio sono temporanee. Non appena la situazione del beneficiario di dette operazioni lo consenta, esse sono risolte quanto prima e alle migliori condizioni possibili. I ricavi della cessione e i redditi derivanti da queste operazioni sono accreditati al Fondo, per la durata del presente Accordo, e si aggiungono rispettivamente agli importi di cui all'articolo 18, lettera a), secondo trattino, della Convenzione e al corrispondente articolo della decisione. 3. Dopo la scadenza del presente Accordo, le somme di cui ai paragrafi 1 e 2, previa deduzione delle provvigioni di cui al paragrafo 1, sono versate agli Stati membri in proporzione ai loro contributi al Fondo con i cui mezzi sono stati finanziati i relativi progetti, a meno che il Consiglio non decida all'unanimita' di destinarle ad altre operazioni.

Accordo-art. 20

Articolo 20 Il regolamento finanziario di cui all'articolo 23 precisa le modalita' di assegnazione degli eventuali introiti del Fondo diversi da quelli di cui all'articolo 19.

Accordo-art. 21

Articolo 21 1. La Commissione si accerta delle condizioni alle quali gli aiuti della Comunita' finanziati dal Fondo sono posti in atto dagli Stati associati, dai paesi e territori o dagli altri eventuali beneficiari. 2. La Commissione si accerta del pari delle condizioni alle quali le realizzazioni finanziate dal Fondo sono utilizzate dai beneficiari. 3. La Commissione informa il Consiglio, almeno una volta all'anno, in merito alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 13, prende le necessarie decisioni.

Accordo-art. 22

Articolo 22 1. Al termine di ciascun esercizio, la Commissione chiude il conto della gestione trascorsa nonche' il bilancio del Fondo. 2. La commissione di controllo prevista all'articolo 206 del Trattato esercita i propri poteri anche nei confronti delle operazioni del Fondo. Le condizioni in cui detta commissione esercita i propri poteri sono fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 23. 3. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 13, da' atto alla Commissione della gestione finanziaria del Fondo.

Accordo-art. 23

Articolo 23 Le disposizioni di applicazione del presente Accordo formano oggetto di un regolamento finanziario adottato, sin dall'entrata in vigore della Convenzione, dal Consiglio che delibera alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 13, in base ad un progetto della Commissione e previo parere della Banca per quanto riguarda le disposizioni che interessano quest'ultima.

Accordo-art. 24

Articolo 24 1. Le rimanenze del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, istituito dalla Convenzione di applicazione allegata al Trattato, continueranno, salvo eccezioni previste dalla Convenzione di Associazione firmata a Yaounde' il 29 luglio 1969, ad essere amministrate alle condizioni previste da detta Convenzione di applicazione nonche' dalla regolamentazione in vigore il 31 dicembre 1962. Le rimanenze del Fondo istituito dall'Accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita' firmato a Yaounde' il 20 luglio 1963 continueranno, salvo eccezioni previste dalla Convenzione di Associazione firmata a Yaounde' il 29 luglio 1969, ad essere amministrate alle condizioni previste da detto Accordo interno nonche' dalla regolamentazione in vigore il 31 maggio 1969. 2. Qualora per mancanza di mezzi dovuta all'esaurimento delle rimanenze fosse compromessa la soddisfacente realizzazione di progetti finanziati nel quadro dei Fondi di cui al paragrafo 1, la Commissione potra' presentare proposte supplementari di finanziamento alle condizioni stabilite all'articolo 13.

Accordo-art. 25

Articolo 25 Il presente Accordo e' approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee lo adempimento delle procedure richieste per la relativa entrata in vigore. Il presente Accordo e' concluso per la stessa durata della Convenzione. Tuttavia esso restera' in vigore nella misura necessaria per l'esecuzione integrale di tutte le operazioni finanziate a titolo del Fondo.

Accordo-art. 26

Articolo 26 Il presente Accordo, redatto in unico esemplare in lingua tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli Stati firmatari. Zu URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmachtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt. EN FOI DE QUOI, les plenipotentiaires soussignes ont appose' leurs signatures au bas du present Accord. IN FEDE DI CHE, i plenipontenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo. TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld. Geschehen zu Jaunde, am neunundzwanzigsten Juli neunzehnhundertneunundsechzig. Fait a' Yaounde', le vingt-neuf juillet mil neuf cent soixante-neuf. Fatto a Yaounde', il ventinove luglio millenovecentosessantanove. Gedaan te Yaounde', de negenentwintigste juli negentienhonderd negenenzestig. Joseph M. A. H. LUNS Charles HANIN Gehrard JAHM Yvon BOURGES Mario PEDINI Albert BORSCHETTE Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MORO

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