LEGGE 7 dicembre 1970, n. 1048

Type Legge
Publication 1970-12-07
Ultimo aggiornamento 1970-12-28
State In force
Source Normattiva
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Articolo 10 Le domande relative all'aiuto di cui all'articolo 20 della Convenzione, presentate alla Comunita', sono corredate dei dati economici e finanziari utili per valutare le conseguenze risultanti per l'economia dello Stato interessato dalle difficolta' particolari e straordinarie che possono motivare la concessione dell'aiuto eccezionale della Comunita'. In particolare, quando le difficolta' derivano da un crollo dei prezzi mondiali, l'aiuto chiesto e' concesso tenendo conto dell'importanza che il prodotto o i prodotti in questione hanno per l'economia dello Stato interessato, nonche' della situazione economica di detto Stato.

Prtotocollo n. 6-art. 11

Articolo 11 1. Le domande di anticipazioni di cui all'articolo 21 della Convenzione sono presentate dagli organismi nazionali o interstatali che si propongono di rimediare alle conseguenze delle fluttuazioni dei corsi dei prodotti, oppure dalle associazioni di produttori, con l'accordo dello Stato associato o degli Stati associati interessati. 2. Le anticipazioni possono essere concesse per un massimo di 3 anni, indipendentemente dalla durata di applicazione della Convenzione. Esse sono esenti da interessi nel termine di rimborso stipulato. 3. Il rimborso delle anticipazioni e il pagamento di eventuali indennita' di mora sono garantiti dallo Stato associato o dagli Stati associati interessati.

Prtotocollo n. 6-art. 12

Articolo 12 1. I fascicoli di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della Convenzione sono presentati alla Comunita' indirizzandoli alla Commissione. Tuttavia, sono presentati alla Banca i progetti per i quali e' richiesto un prestito della Banca, con eventuale abbuono di interessi, oppure un contributo alla formazione dei capitali a rischio. 2. Il modo di finanziamento previsto nella domanda non pregiudica le modalita' di finanziamento che saranno adottate dalla Comunita'.

Prtotocollo n. 6-art. 13

Articolo 13 1. Gli aiuti finanziari possono essere utilizzati a copertura di spese per importazioni, nonche' spese locali necessarie alla realizzazione dei progetti di investimento approvati. 2. Essi non possono essere utilizzati a copertura delle spese correnti di amministrazione, manutenzione e funzionamento.

Prtotocollo n. 6-art. 14

Articolo 14 Le disposizioni relative ai monopoli e le restrizioni quantitative mantenute o introdotte in applicazione dell'articolo 7 della Convenzione e del Protocollo n. 3 non si applicano alle importazioni in uno Stato associato quando dette importazioni sono finanziate mediante aiuti comunitari.

Prtotocollo n. 6-art. 15

Articolo 15 La Comunita' e gli Stati associati collaborano a tutte le misure volte ad assicurare che gli importi concessi dalla Comunita' siano utilizzati conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 26 e 28 della Convenzione.

Prtotocollo n. 6-art. 16

Articolo 16 Le clausole e le condizioni generali applicabili all'aggiudicazione e all'esecuzione degli appalti pubblici finanziati dal Fondo sono stabilite in una regolamentazione comune che, su proposta della Commissione, e' adottata con decisione del Consiglio di Associazione nella prima sessione dopo l'entrata in vigore della Convenzione.

Prtotocollo n. 6-art. 17

Articolo 17 1. Le autorita' competenti degli Stati associati sono responsabili dell'esecuzione dei progetti presentati dal loro governo e finanziati dalla Comunita'. Inoltre, gli organismi regionali o interstatali e le imprese sono responsabili, per quanto li riguarda, dell'esecuzione dei progetti da essi presentati. 2. I governi degli Stati associati e, se del caso, gli istituti o altri organismi specializzati degli Stati membri o degli Stati associati, sono responsabili dell'esecuzione delle azioni di cooperazione tecnica presentate dai governi.

Prtotocollo n. 6-art. 18

Articolo 18 Le spese finanziarie ed amministrative per la gestione del Fondo e le spese inerenti al controllo dei progetti e' dei programmi sono imputate ai fondi destinati agli aiuti non rimborsabili.

Prtotocollo n. 6-art. 19

Articolo 19 Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni del Consiglio o del Comitato di Associazione quando all'ordine del giorno figurano punti inerenti ai settori che riguardano la Banca stessa.

Prtotocollo n. 7-art. 1

PROTOCOLLO N. 7 relativo al valore dell'unita' di conto Le Alte Parti contraenti, Hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate alla Convenzione: Articolo 1 Il valore dell'unita' di conto utilizzato per esprimere importi nella Convenzione di Associazione o nelle disposizioni prese in applicazione della stessa e' di 0,88867088 grammi d'oro fino.

Prtotocollo n. 7-art. 2

Articolo 2 La parita' della moneta di uno Stato membro rispetto all'unita' di conto definita all'articolo 1 e' il rapporto tra il peso d'oro fino contenuto in questa unita' di conto e il peso d'oro fino corrispondente alla parita' di tale moneta dichiarata al Fondo monetario internazionale. In mancanza di parita' dichiarata o qualora nei pagamenti correnti si applichino corsi che si discostano dalla parita' di un margine superiore a quello autorizzato dal Fondo monetario, il peso d'oro fino corrispondente alla parita' della moneta sara' calcolato in base al tasso di cambio applicato, per i pagamenti correnti nello Stato membro alla data del calcolo, ad una moneta definita direttamente o indirettamente e convertibile in oro e in base alla parita' di tale moneta convertibile dichiarata al Fondo monetario.

Prtotocollo n. 7-art. 3

Articolo 3 L'unita' di conto definita all'articolo 1 restera' immutata durante tutto il periodo di esecuzione della Convenzione. Tuttavia, qualora prima della data di scadenza di quest'ultima intervenga una modifica uniformemente proporzionale della parita' di tutte le monete rispetto all'oro decisa dal Fondo monetario internazionale, in applicazione dell'articolo 4, sezione 7 degli statuti dello stesso, il peso d'oro fino dell'unita' di conto variera' in funzione inversa alla suddetta modifica. Qualora uno o piu' Stati membri non applichino la decisione adottata dal Fondo monetario internazionale di cui al comma precedente, il peso d'oro fino dell'unita' di conto variera' in funzione inversa alla modifica decisa dal Fondo monetario internazionale. Tuttavia, il Consiglio delle Comunita' europee esaminera' la situazione creatasi ed adottera' a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previo parere del Comitato monetario, le misure necessarie.

Prtotocollo n. 8-art. 1

PROTOCOLLO N. 8 relativo allo statuto della Corte arbitrale dell'Associazione Le Alte Parti contraenti, Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione: Articolo 1 La Corte, istituita dall'articolo 41 della Convenzione, e' costituita ed esercita le proprie funzioni conformemente alle disposizioni della Convenzione e del presente statuto.

Prtotocollo n. 8-art. 2

Articolo 2 I giudici e i giudici supplenti sono nominati per la durata della Convenzione. In caso di morte o di dimissioni di un giudice o di un giudice supplente, il Presidente della Corte ne informa il Consiglio di Associazione che procede senza indugio alla nomina del nuovo giudice o giudice supplente su proposta, a seconda dei casi, del Consiglio delle Comunita' europee o degli Stati associati. In caso di dimissioni, i giudici ed i giudici supplenti rimangono in carica fino alla nomina del successore.

Prtotocollo n. 8-art. 3

Articolo 3 I membri titolari o supplenti della Corte prestano giuramento di esercitare le loro funzioni con imparzialita' e secondo coscienza e di mantenere il segreto sulle deliberazioni. Il giuramento e' prestato, nelle forme stabilite dalle rispettive leggi nazionali, nella prima udienza pubblica successiva alla nomina.

Prtotocollo n. 8-art. 4

Articolo 4 Il Presidente della Corte e' nominato per la durata della Convenzione. In caso di morte o dimissioni del Presidente, la Corte ne informa il Consiglio di Associazione che procede senza indugio alla nomina di un nuovo Presidente. In caso di dimissioni, il Presidente rimane in carica fino alla nomina del successore.

Prtotocollo n. 8-art. 5

Articolo 5 Qualora, per un motivo particolare, uno dei membri della Corte reputi di non dover intervenire nella decisione di una causa determinata, ne informa la Corte che delibera in materia. Qualora il Presidente reputi che un giudice della Corte non debba, per un motivo particolare, intervenire nella decisione di una causa determinata, interpella in proposito la Corte che delibera in materia.

Prtotocollo n. 8-art. 6

Articolo 6 In caso d'impedimento di un giudice questi e' sostituito a titolo temporaneo dal supplente, alle condizioni in cui all'articolo 11, terzo comma; qualora anche quest'ultimo sia impedito, la sostituzione e' garantita alle stesse condizioni dal supplente dell'altro giudice, nominato su proposta delle stesse autorita'.

Prtotocollo n. 8-art. 7

Articolo 7 In caso di impedimento del Presidente per motivi diversi dal decesso, il Consiglio di Associazione puo' designare una persona destinata a sostituirlo provvisoriamente nelle sue funzioni, in tutto o in parte.

Prtotocollo n. 8-art. 8

Articolo 8 I membri della Corte godono dei privilegi, della immunita' e delle facilitazioni normalmente riconosciuti ai membri delle giurisdizioni internazionali e dai tribunali arbitrali internazionali, affinche' la Corte medesima possa assolvere nel migliore dei modi ai propri compiti. In virtu' di quanto sopra, essi non possono in particolare venir perseguiti o ricercati per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale; essi continuano a godere di tale immunita' dopo la cessazione delle funzioni. Le immunita' di cui al presente articolo, eccezion fatta per quella predisposta in favore degli atti di cui al comma precedente, possono essere revocate dalla Corte.

Prtotocollo n. 8-art. 9

Articolo 9 La Corte siede nello stesso luogo della Corte di Giustizia delle Comunita' europee.

Prtotocollo n. 8-art. 10

Articolo 10 Il funzionamento dei servizi della Corte, ed in particolare della cancelleria, e' assicurato dai servizi della Corte di Giustizia delle comunita' europee.

Prtotocollo n. 8-art. 11

Articolo 11 La Corte si riunisce secondo le proprie esigenze di funzionamento, su convocazione del Presidente. La Corte siede e delibera validamente solo se composta dal Presidente e da quattro giudici. Il giudice supplente che sia intervenuto nella trattazione di una causa, partecipa alle sedute relative a tale causa fino alla sua conclusione.

Prtotocollo n. 8-art. 12

Articolo 12 Le parti sono rappresentate da uno o piu' agenti all'uopo nominati. L'agente puo' essere assistito da un avvocato iscritto ad un albo professionale di uno Stato membro o di uno Stato associato o da un professore cittadino di uno Stato membro o di uno Stato associato la cui legislazione gli riconosca il diritto di patrocinare.

Prtotocollo n. 8-art. 13

Articolo 13 Gli agenti, gli avvocati e i consulenti godono dinanzi alla Corte, per la durata delle loro missioni e degli spostamenti necessari al loro adempimento, dei privilegi e delle immunita' di rito. Essi godono in specie dell'immunita' per le parole pronunziate e gli scritti prodotti che si riferiscano alla causa. La Corte puo' togliere i privilegi e le immunita' di cui al primo comma, quando ritenga che cio' non pregiudichi l'interesse della causa.

Prtotocollo n. 8-art. 14

Articolo 14 Il procedimento e' contraddittorio; le relative modalita' sono stabilite dal presente statuto e dal regolamento di procedura della Corte.

Prtotocollo n. 8-art. 15

Articolo 15 La Corte e' adita mediante istanza a cui la parte convenuta deve essere posta in grado di rispondere nel termine impartito dal Presidente. L'istanza contiene: l'esposizione dell'oggetto della controversia; l'esposizione sommaria dei fatti da cui risulta che, in sede di Consiglio di Associazione, non si e' pervenuti ad una soluzione in via amichevole e che le parti non hanno raggiunto di comune accordo una soluzione appropriata; le conclusioni della parte ricorrente; l'esposizione sommaria dei motivi invocati.

Prtotocollo n. 8-art. 16

Articolo 16 La cancelleria trasmette copia dell'istanza al Consiglio di Associazione che la comunica agli Stati membri, alla Comunita' e agli Stati associati, i quali possono, prima della fine della fase scritta di cui al regolamento di procedura, depositare presso la Corte le loro osservazioni scritte, senza che peraltro essi divengano parti nella vertenza. Qualora, a norma del presente statuto, si debba iniziare una procedura orale, gli Stati che hanno depositato osservazioni scritte, possono farvisi rappresentare. La stessa disposizione si applica alla Comunita'.

Prtotocollo n. 8-art. 17

Articolo 17 Le deliberazioni della Corte sono e restano segrete.

Prtotocollo n. 8-art. 18

Articolo 18 Le sentenze arbitrali della Corte sono motivate e in esse e' fatta menzione dei nomi dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione. Esse vengono lette in udienza pubblica. La Corte decide sulle spese ex equo et bono.

Prtotocollo n. 8-art. 19

Articolo 19 Dinanzi alla Corte possono essere usate le quattro lingue di cui all'articolo 66 della Convenzione, sia nelle comparse, sia nella procedura orale. Spetta alla cancelleria provvedere alla traduzione degli atti di procedura e delle deduzioni orali qualora essa sia chiesta da una delle parti o da uno Stato membro o da uno Stato associato che si sia valso delle disposizioni dell'articolo 16.

Prtotocollo n. 8-art. 20

Articolo 20 La Corte puo' assumere o far assumere mezzi istruttori. I testimoni regolarmente citati sono tenuti ad ottemperare alla citazione ed a presentarsi all'udienza. La Corte puo' denunciare alle autorita' nazionali la falsa testimonianza, la mancata comparizione dei testimoni ovvero la loro subornazione.

Prtotocollo n. 8-art. 21

Articolo 21 La Corte puo' chiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di fornire tutte le informazioni che essa ritiene necessarie. La Corte puo' del pari chiedere al Consiglio di Associazione, alla Comunita', agli Stati membri ed agli Stati associati che non siano parte in causa, tutte le informazioni necessarie alla soluzione della controversia.

Prtotocollo n. 8-art. 22

Articolo 22 Qualora la Corte decida, su richiesta di una delle parti, oppure d'ufficio, di far ricorso a mezzi istruttori straordinari, ordina alle parti, o ad una delle parti, di versare su un conto speciale l'importo dell'anticipo che ritiene necessario per far fronte a tali mezzi istruttori. La Corte, nel deliberare sulle spese, decide dell'imputazione di tale somma.

Prtotocollo n. 8-art. 23

Articolo 23 Sono considerate ripetibili le spese sostenute dalle parti e necessarie al patrocinio dei loro diritti, in specie le spese di viaggio e soggiorno ed il compenso all'agente o all'avvocato che rappresenta od assiste le parti dinanzi alla Corte, nonche' le spese per i mezzi istruttori straordinari ai sensi dell'articolo 22.

Prtotocollo n. 8-art. 24

Articolo 24 Alle spese di viaggio e soggiorno dei membri della Corte, previste al secondo comma dell'articolo 3 del Protocollo n. 10, si provvede mediante anticipi della Corte di Giustizia delle Comunita' europee. Il Presidente della Corte arbitrale, alla fine di ogni anno, trasmette al Consiglio di Associazione una distinta delle somme versate a tale titolo, allegando una relazione speciale sulle spese effettuate nonche' i singoli documenti contabili giustificativi. La distinta e' approvata dal Consiglio di Associazione che ne ordina il rimborso nel termine di due mesi a decorrere dalla decisione. Il pagamento e' per meta' a carico della Comunita', e, per l'altra meta', viene ripartito tra gli Stati associati.

Prtotocollo n. 9-art. 1

PROTOCOLLO N. 9 sui privilegi e sulle immunita' Le Alte Parti contraenti, Sollecite di favorire, con la conclusione di un Protocollo sui privilegi e sulle immunita', il buon funzionamento dell'Associazione nonche' la preparazione dei suoi lavori e l'esecuzione dei provvedimenti presi per la sua applicazione; Considerando che e' pertanto opportuno prevedere i privilegi e le immunita' di cui potranno avvalersi le persone che partecipano a lavori inerenti all'applicazione della Convenzione, nonche' il regime delle comunicazioni ufficiali relative a detti lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del Protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' Europee firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965; Considerando altresi' che e' opportuno prevedere il regime da applicare ai beni, fondi e averi del Consiglio di coordinamento ed al suo personale; Considerando che il Protocollo relativo alle misure da adottare per l'applicazione dell'articolo 45 della Convenzione, firmato in data odierna dagli Stati associati, ha istituito come organi di coordinamento degli Stati associati un Consiglio di coordinamento, composto dai membri africani e malgascio del Consiglio di Associazione istituito dalla Convenzione di Associazione, assistito da un Comitato di coordinamento, composto dai membri africani e malgascio del Comitato di Associazione istituito dalla Convenzione stessa, e che detto Consiglio e detto Comitato sono assistiti da un Segretariato di coordinamento; che l'articolo 2 di detto Protocollo riconosce al Consiglio di coordinamento la personalita' giuridica. Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione: Articolo 1 I rappresentanti dei Governi degli Stati membri e degli Stati associati ed i rappresentanti delle Istituzioni delle Comunita' europee nonche' i loro consiglieri ed esperti e i membri del personale del Segretariato di coordinamento che partecipano nel territorio degli Stati membri o degli Stati associati ai lavori delle Istituzioni dell'Associazione o degli organi di coordinamento, oppure a lavori inerenti all'applicazione della Convenzione, godono nel territorio stesso durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della missione, dei privilegi, delle immunita' o delle agevolazioni d'uso. Le disposizioni del comma precedente si applicano altresi' ai membri della Conferenza parlamentare dell'Associazione, ai membri della Corte arbitrale dell'Associazione e ai funzionari e agenti di queste, nonche' ai membri degli organi della Banca Europea per gli Investimenti e al personale di questa.

Prtotocollo n. 9-art. 2

Articolo 2 I locali e gli edifici utilizzati a fini ufficiali dal Consiglio di coordinamento sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. Salvo nella misura necessaria alle inchieste alle quali un incidente causato da un autoveicolo appartenente al Consiglio di coordinamento o circolante per conto di quest'ultimo puo' dar luogo in caso di infrazione alle norme che regolano la circolazione stradale o di incidenti causati da tale veicolo, i beni e gli averi del Consiglio di coordinamento non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte arbitrale dell'Associazione.

Prtotocollo n. 9-art. 3

Articolo 3 Gli archivi del Consiglio di coordinamento sono inviolabili.

Prtotocollo n. 9-art. 4

Articolo 4 Il Consiglio di coordinamento, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta. Ove il Consiglio di coordinamento effettui acquisti considerevoli di beni immobili o mobili che siano strettamente necessari all'esercizio delle sue attivita' amministrative ufficiali ed il cui prezzo comprenda imposte indirette o tasse sulla vendita, lo Stato ospitante adottera', ogniqualvolta cio' sia possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono e il rimborso di tali imposte e tasse. Nessuna esenzione e' concessa per le imposte, tasse, diritti e canoni che costituiscono mera rimunerazione di servizi prestati.

Prtotocollo n. 9-art. 5

Articolo 5 Il Consiglio di coordinamento e' esente da qualsiasi dazio doganale, divieto o restrizioni all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale; gli oggetti cosi' importati non possono essere venduti ne' ceduti a titolo oneroso o gratuito nel territorio del paese in cui sono stati importati, salvo che cio' avvenga a condizioni approvate dal Governo di tale paese.

Prtotocollo n. 9-art. 6

Articolo 6 Per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, la Comunita' economica europea, le Istituzioni dell'Associazione e gli organi di coordinamento godono nel territorio degli Stati firmatari del trattamento concesso alle organizzazioni internazionali. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Comunita' economica europea, delle Istituzioni dell'Associazione e degli organi di coordinamento non possono essere censurate.

Prtotocollo n. 9-art. 7

Articolo 7 Il Segretario e il Segretario aggiunto del Consiglio di coordinamento beneficiano, nello Stato che ospita la sede del Consiglio di coordinamento, sotto responsabilita' del Presidente in carica del Comitato di coordinamento, dei vantaggi riconosciuti ai membri del personale diplomatico delle missioni diplomatiche. Il coniuge e i figli minorenni conviventi beneficiano, alle stesse condizioni, dei vantaggi riconosciuti al coniuge e ai figli minorenni dei membri del personale diplomatico.

Prtotocollo n. 9-art. 8

Articolo 8 Lo Stato che ospita la sede del Consiglio di coordinamento riconosce agli agenti permanenti del Segretariato di coordinamento diversi da quelli indicati all'articolo 7 l'immunita' di giurisdizione solamente per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale e nei limiti delle loro attribuzioni. Sono esclusi dall'immunita' i casi di infrazione alle norme che regolano la circolazione degli autoveicoli da parte di un agente permanente del personale del Segretariato di coordinamento o di danni causati da un autoveicolo di sua proprieta' o da lui guidato.

Prtotocollo n. 9-art. 9

Articolo 9 I nomi, le qualifiche e gli indirizzi del Presidente in carica del Comitato di coordinamento, del Segretario e del Segretario aggiunto del Consiglio di coordinamento, nonche' degli agenti permanenti del personale del Segretariato di coordinamento sono comunicati periodicamente, a cura del Presidente del Consiglio di coordinamento, al Governo dello Stato che ospita la sede del Consiglio di coordinamento.

Prtotocollo n. 9-art. 10

Articolo 10 I privilegi, le immunita' e le agevolazioni previste dal presente Protocollo sono concessi ai beneficiari esclusivamente nell'interesse delle loro funzioni ufficiali. Le Istituzioni e gli organi di cui al presente Protocollo hanno l'obbligo di rinunciare all'immunita' ogniqualvolta reputino che cio' non sia contrario ai loro interessi.

Prtotocollo n. 9-art. 11

Articolo 11 Le disposizioni dell'articolo 53 della Convenzione sono applicabili alle vertenze relative al presente Protocollo. Il Consiglio di coordinamento e la Banca Europea per gli Investimenti possono essere parti di un'azione dinanzi alla Corte arbitrale dell'Associazione.

Prtotocollo n. 10-art. 1

PROTOCOLLO N. 10 relativo alle spese di funzionamento delle Istituzioni dell'Associazione Le Alte Parti contraenti, Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione: Articolo 1 Gli Stati membri e la Comunita', da un lato, gli Stati associati, dall'altro, assumono l'onere delle spese sostenute per partecipare alle sessioni del Consiglio di Associazione e degli organi che ne dipendono, per quanto riguarda sia le spese di personale, di viaggio e di soggiorno, sia le spese postali e di telecomunicazioni. Le spese d'interpretazione durante le sedute e di traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture, uscieri, ecc.) sono sostenute dalla Comunita' o dagli Stati associati, secondo che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato associato.

Prtotocollo n. 10-art. 2

Articolo 2 La Comunita' e gli Stati associati assumono l'onere, ciascuno per quanto lo riguarda, delle spese di viaggio e di soggiorno dei loro partecipanti alle riunioni della Conferenza parlamentare dell'Associazione e della Commissione paritetica. Alle stesse condizioni, assumono l'onere delle spese di viaggio e di soggiorno del personale necessario per queste sessioni, nonche' delle spese postali e di telecomunicazioni. Le spese d'interpretariato durante le sedute e di traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture e uscieri, ecc.) sono sostenute dalla Comunita' o dagli Stati associati, secondo che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato associato.

Prtotocollo n. 10-art. 3

Articolo 3 I membri della Corte arbitrale hanno diritto al rimborso delle loro spese di viaggio e delle loro spese di soggiorno. Queste ultime sono stabilite in 20 unita' di conto per ogni giorno in cui i membri della Corte arbitrale esercitano le loro funzioni. Tali somme sono pagate loro dalla Corte arbitrale. Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri della Corte arbitrale sono sostenute per meta' dalla Comunita' e per meta' dagli Stati associati. Le spese di cancelleria della Corte, per l'istruzione delle vertenze e per l'organizzazione materiale delle udienze (locali, personale, interpretazione, ecc.) sono sostenute dalla Comunita'. Le spese per misure straordinarie d'istruzione sono pagate dalla Corte insieme alle altre spese alle condizioni contemplate dal suo Statuto e sono oggetto di anticipazioni pagate dalle parti alle condizioni stabilite con l'ordinanza della Corte arbitrale o del suo Presidente, nella quale sono prescritte tali misure. Zu URKUND DESSEN haben die Bevollmachtigten der Hohen Vertragsparteien die zehn vorstehenden Protokolle unterschrieben. EN FOI DE QUOI, les plenipotentiaires des Hautes Parties Contractantes ont signe' les dix Protocoles dont le texte precede. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari delle Alte Parti Contraenti hanno firmato i dieci Protocolli il cui testo precede. TEN BLIJKE WAARVAN, Gevolmachtigden van de Overeenkomstsluitende Partijen de tien bovenstaande Protocollen hebben ondertekend. Geschehen zu Jaunde, am neunundzwanzigsten Juli neunzehnhundertneunundsechzig. Fait a' Yaounde', le vingt-neuf juillet mil neuf cent soixante-neuf. Fatto a Yaounde', il ventinove luglio millenovecentosessantanove. Gedaan te Yaounde', de negenentwintigste juli negentienhonderd negenenzestig. J.M.A.H. LUNS J. REY C. HANIN G. JAHN Y. BOURGES M. PEDINI A. BORSCHETTE J.M.A.H. LUNS L. NTAWURISHIRA V. EFON L. ALAZOULA C. KASASA C. SIANARD K. BEDIE D.W. BADAROU E. KASSA MAPSI P.C. DAMIBA J. RABEMANANJARA J.M. KONE M.O. HAIBA A. BARKIRE S. NSANZIMANA J. COLLIN A. DUALE A. LAMANA P. EKLOU

Accordo-art. 1

ACCORDO RELATIVO AI PRODOTTI DI COMPETENZA DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO Sua Maesta il Re dei Belgi, Il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Il Presidente della Repubblica Francese, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maesta la Regina dei Paesi Bassi; Parti contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 17 aprile 1951, ed i cui Stati sono in appresso denominati Stati membri, da una parte, e Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta, Il Presidente della Repubblica del Burundi, Il Presidente della Repubblica Federale del Camerun, Il Presidente della Repubblica Centroafricana, Il Presidente della Repubblica del Ciad, Il Presidente della Repubblica del Congo-Brazzaville, Capo di Stato, Il Presidente della Repubblica Democratica del Congo, Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio, Il Presidente della Repubblica del Dahomey, Il Presidente della Repubblica del Gabon, Il Presidente della Repubblica Malgascia, Il Capo di Stato della Repubblica del Mali, Il Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritania, Il Presidente della Repubblica del Niger, Il Presidente della Repubblica del Ruanda, Il Presidente della Repubblica del Senegal, Il Presidente della Repubblica Somala, Il Presidente della Repubblica del Togo, i cui Stati sono in appresso denominati Stati associati, dall'altra parte, Visto il Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, Visto il Trattato che istituisce la Comunita' economica europea e in particolare l'articolo 232, Prendendo in considerazione il fatto che la Convenzione di Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita', firmata in data odierna, non si applica ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, Solleciti tuttavia di mantenere e intensificare tra gli Stati membri e gli Stati associati gli scambi di tali prodotti, Costatando che l'Accordo intervenuto a tale scopo e firmato a Yaounde' il 20 luglio 1963 e' giunto a scadenza, Hanno designato come plenipotenziari: Sua Maesta' il Re dei Belgi: sig. Charles HANIN, Ministro del ceto medio; Il Presidente della Repubblica Federale di Germania: sig. Gerhard JAHN, Sottosegretario di Stato parlamentare presso il Ministero degli affari esteri; Il Presidente della Repubblica Francese: sig. Yvon BOURGES, Segretario di Stato al Ministero degli affari esteri; Il Presidente della Repubblica italiana: sig. Mario PEDINI, Sottosegretario agli affari esteri; Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo: sig. Albert BORSCHETTE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: sig. Joseph M.A.H. LUNS, Ministro degli affari esteri; Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta: sig. Pierre-Claver DAMIBA, Ministro del piano e dei lavori pubblici; Il Presidente della Repubblica del Burundi: sig. Lazare NTAWURISHIRA, Ministro degli affari esteri e della cooperazione; Il Presidente della Repubblica Federale del Camerun: sig. Vincent EFON, Ministro del piano e dello sviluppo; Il Presidente della Repubblica Centroafricana: sig. Louis ALAZOULA, Ministro dell'industria, delle miniere e della geologia; Il Presidente della Repubblica del Ciad: sig. Abdoulaye LAMANA, Ministro dell'economia, delle finanze e dei trasporti; Il Presidente della Repubblica del Congo-Brazzaville, Capo di Stato: sig. Charles SIANARD, Ministro degli affari finanziari ed economici; Il Presidente della Repubblica Democratica del Congo: sig. Crispin KASASA, Viceministro degli affari esteri incaricato del commercio estero; Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio: sig. Konan BEDIE, Ministro degli affari economici e finanziari; Il Presidente della Repubblica del Dahomey: sig. Daouda BADAROU, Ministro degli affari esteri; Il Presidente della Repubblica del Gabon: sig. Emile KASSA MAPSI, Ministro di Stato incaricato dell'Ambasciata del Gabon presso il Benelux e le Comunita' europee; Il Presidente della Repubblica Malgascia: sig. Jacques RABEMANANJARA, Ministro di Stato agli affari esteri; Il Capo di Stato della Repubblica del Mali: sig. Jean-Marie KONE, Ministro di Stato incaricato degli affari esteri e della cooperazione; Il Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritania: sig. Mokhtar Ould HAIBA, Ministro della pianificazione; Il Presidente della Repubblica del Niger: sig. Alidou BARKIRE, Ministro degli affari economici, del commercio e dell'industria; Il Presidente della Repubblica del Ruanda: sig. Sylvestre NSANZIMANA, Ministro del commercio, delle miniere e dell'industria; Il Presidente della Repubblica del Senegal: sig. Jean COLLIN, Ministro delle finanze; Il Presidente della Repubblica Somala: sig. Elmi Ahmed DUALE, Ministro di Stato agli affari esteri; Il Presidente della Repubblica del Togo: sig. Paulin EKLOU, Ministro per il commercio, l'industria, il turismo e il piano; I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, Hanno convenuto, per la durata della Convenzione di Associazione, le disposizioni che seguono: Articolo 1 Fatte salve le misure che potrebbero essere adottate in applicazione del Capitolo X del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, i prodotti di competenza di detta Comunita' sono ammessi all'importazione nella Comunita', quando sono originari degli Stati associati, in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente a tali dazi senza che il trattamento riservato a tali prodotti possa essere piu' favorevole di quello che gli Stati membri si accordano tra loro.

Accordo-art. 2

Articolo 2 Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 63 della Convenzione di Associazione, i prodotti summenzionati originari degli Stati membri sono ammessi all'importazione negli Stati associati in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente a tali dazi nonche' dalle restrizioni quantitative e dalle misure di effetto equivalente, a condizioni analoghe a quelle che sono previste al Capitolo I del Titolo I e all'articolo 16, paragrafo 1, della Convenzione di Associazione nonche' ai Protocolli n. 2 e 3 ad essa allegati.

Accordo-art. 3

Articolo 3 Tra le parti interessate si hanno consultazioni tutte le volte che, secondo il parere di una di dette parti, l'applicazione delle disposizioni summenzionate lo richieda.

Accordo-art. 4

Articolo 4 Il presente Accordo non modifica i poteri e le competenze derivanti dalle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.

Accordo-art. 5

Articolo 5 Il presente Accordo e' approvato da ogni Stato firmatario conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ogni Stato notifica al Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee l'adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo. L'Accordo entra in vigore alla stessa data della Convenzione di Associazione.

Accordo-art. 6

Articolo 6 Il presente Accordo e' concluso per una durata di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore e scadra' al piu' tardi il 31 gennaio 1975. Esso non avra' piu' nessun effetto nei confronti di ogni Stato firmatario che, a norma dell'articolo 64 della Convenzione di Associazione, cessa di fare parte di quest'ultima.

Accordo-art. 7

Articolo 7 Il presente Accordo, redatto in unico esemplare in lingua tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli Stati firmatari. Zu URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmachtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt. EN FOI DE QUOI, les plenipotentiaires soussignes ont appose' leurs signatures au bas du present Accord. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo. TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld. Geschehen zu Jaunde, am neunundzwanzigsten Juli neunzehnhundertneunundsechzig. Fait a' Yaounde', le vingt-neuf juillet mil neuf cent soixante-neuf. Fatto a Yaounde', il ventinove luglio millenovecentosessantanove. Gedaan te Jaoende, de negenentwintigste juli negentienhonderd negenenzestig. Pour sa Majeste' le Roi des Belges, Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen, Charles HANIN Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Gehrard JAHN Pour le President de la Republique Francaise, Yvon BOURGES Per il Presidente della Repubblica italiana, Mario PEDINI Pour Son Altesse Royale le Grand-Due de Luxembourg, Albert BORSCHETTB Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, Joseph M.A.H. LUNS Pour le President de la Republique du Burundi, Lazare NTAWURISHIRA Pour le President de la Republique Federale du Cameroun, Vincent EFON Pour le President de la Republique Centrafricaine, Louis ALAZOULA Pour le President de la Republique Democratique du Congo, Crispin KASASA Pour le President de la Republique dui Congo-Brazzaville, Chef de l'Etat, Charles SIANARD Pour le President de la Republique de la Cote d'Ivoire, Konan BEDIE Pour le President de la Republique du Dahomey, Daouda BADAROU Pour le President de la Republique Gabonaise, Emile KASSA MAPSI Pour le President de la Republique de la Haute-Volta, Pierre-Claver DAMIBA Pour le President de la Republique Malgache, Jacques RABEMANANJARA Pour le Chef de l'Etat de la Republique du Mali, Jean-Marie KONE Pour le President de la Republique Islamique de Mauritanie, Mokhtar Ould HAIBA Pour le President de la Republique du Niger, Alidou BARKIRE Pour le President de la Republique Rwandaise, Sylvestre NSANZIMANA Pour le President de la Republique du Senegal, Jean COLLIN Per il Presidente della Repubblica Somala, Ahmed DUALE Pour le President de la Republique du Tchad, Abdoulaye LAMANA Pour le President de la Republique Togolaise, Paulin EKLOU

Atto finale

ATTO FINALE I Plenipotenziari di Sua Maesta il Re dei Belgi, Il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Il Presidente della Repubblica Francese, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maesta la Regina dei Paesi Bassi, e del Consiglio delle Comunita' europee, da una parte, e di Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta, Il Presidente della Repubblica del Burundi, Il Presidente della Repubblica Federale del Camerun, Il Presidente della Repubblica Centroafricana, Il Presidente della Repubblica del Ciad, Il Presidente della Repubblica del Congo-Brazzaville, Capo di Stato, I Presidente della Repubblica Democratica del Congo, Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio, Il Presidente della Repubblica del Dahomey, Il Presidente della Repubblica del Gabon, Il Presidente della Repubblica Malgascia, Il Capo di Stato della Repubblica del Mali, Il Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritania, Il Presidente della Repubblica del Niger, Il Presidente della Repubblica del Ruanda, Il Presidente della Repubblica del Senegal, Il Presidente della Repubblica Somala, Il Presidente della Repubblica del Togo, dall'altra parte, riuniti a Yaounde', il ventinove luglio millenovecentosessantanove per la firma della Convenzione di Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita', hanno adottato i testi seguenti: la Convenzione di Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita', nonche' i Protocolli seguenti: Protocollo n. 1 relativo all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione di Associazione; Protocollo n. 2 relativo all'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione di Associazione; Protocollo n. 3 relativo all'applicazione dell'articolo 7 della Convenzione di Associazione; Protocollo n. 4 relativo all'applicazione della Convenzione di Associazione e all'attuazione di accordi internazionali per la concessione di preferenze generali; Protocollo n. 5 relativo all'azione delle Alte Parti contraenti per quanto riguarda i reciproci interessi per i prodotti tropicali in particolare; Protocollo n. 6 relativo alla gestione degli aiuti della Comunita'; Protocollo n. 7 relativo al valore dell'unita' di conto; Protocollo n. 8 relativo allo Statuto della Corte arbitrale dell'Associazione; Protocollo n. 9 sui privilegi e sulle immunita'; Protocollo n. 10 relativo alle spese di funzionamento delle Istituzioni dell'Associazione. I plenipotenziari degli Stati membri e i plenipotenziari degli Stati africani e malgascio associati hanno inoltre adottato il testo dell'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio. I plenipotenziari degli Stati membri e i plenipotenziari degli Stati africani e malgascio associati hanno altresi' adottato il testo delle dichiarazioni sotto elencate e allegate al presente Atto finale: 1. Dichiarazione delle Parti contraenti relativa all'articolo 10 della Convenzione di Associazione (Allegato I); 2. Dichiarazione delle Parti contraenti relativa ai prodotti petroliferi (Allegato II); 3. Dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei Governi degli Stati associati relativa al regime fiscale e doganale degli appalti finanziati dalla Comunita' (Allegato III); 4. Dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei Governi degli Stati associati che conferma le risoluzioni del Consiglio di Associazione relative alla cooperazione finanziaria e tecnica (Allegato IV); 5. Dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei Governi degli Stati associati relativa alla liberalizzazione dei pagamenti (Allegato V); 6. Dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei Governi degli Stati associati relativa alla non discriminazione tra Stati membri in materia di investimenti (Allegato VI); 7. Dichiarazioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei Governi degli Stati associati relative all'articolo 1 del Protocollo n. 9 sui privilegi e sulle immunita' (Allegato VII); 8. Dichiarazione delle Parti contraenti relativa a una procedura di buoni uffici (Allegato VIII); 9. Dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei Governi degli Stati associati relativa allo statuto della Corte arbitrale dell'Associazione (Allegato IX). I plenipotenziari degli Stati africani e malgascio associati hanno inoltre preso atto delle decisioni e delle dichiarazioni sotto elencate e allegate al presente Atto finale: 1. Dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativa ai prodotti nucleari (Allegato X); 2. Dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativa al contingente tariffario per le importazioni di banane (Allegato XI); 3. Dichiarazione della Comunita' relativa all'articolo 25 della Convenzione di Associazione e all'articolo 9 del Protocollo n. 6 relativo alla gestione degli aiuti della Comunita' (Allegato XII); 4. Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi (Allegato XIII); 5. Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania concernente la applicazione della Convenzione di Associazione a Berlino (Allegato XIV). Zu URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmachtigen ihre Unterschriften unter diese Sclussakte gesetzt. EN FOI DE QUOI, les plenipotentiaires soussignes ont appose' leurs signatures au bas du present Acte final. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale. TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Slotakte hebben gesteld. Geschehen zu Jaunde, am neunundzwanzigsten Juli neunzehnhundertneunundsechzig. Fait a' Yaounde', le vingt-neuf juillet mil neuf cent soixante-neuf. Fatto a Yaounde', il ventinove luglio millenovecentosessantanove. Gedaan te Jaoende', de negenentwintigste juli negentienhonderd negenenzestig. Pour Sa Majeste' le Roi des Belges, Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen, Charles HANIN Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Gehrard JAHN Pour le President de la Republique Francaise, Yvon BOURGES Per il Presidente della Repubblica italiana, Mario PEDINI Pour Son Altesse Royale le Grand-Due de Luxembourg, Albert BORSCHETTE Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, Joseph M.A.H. LUNS Im Namen des Rates der Europaischen Gemeinschaften, Pour le Conseil des Communautes Europeennes, Per il Consiglio delle Comunita' Europee, Voor de Raad der Europese Gemeenschappen, Joseph M.A.H. LUNS Jean REY Pour le President de la Republique du Burundi, Lazare NTAWURISHIRA Pour le President de la Republique Federale du Cameroun, Vincent EFON Pour le President de la Republique Centrafricaine, Louis ALAZOULA Pour le President de la Republique Democratique du Congo, Crispin KASASA Pour le President de la Republique du Congo-Brazzaville, Chef de l'Etat, Charles SIANARD Pour le President de la Republique de la Cote d'Ivoire, Konan BEDIE Pour le President de la Republique du Dahomey, Daouda BADAROU Pour le President de la Republique Gabonaise, Emile KASSA MAPSI Pour le President de la Republique de la Haute-Volta, Pierre-Claver DAMIBA Pour le President de la Republique Malgache, Jacques RABEMANANJARA Pour le Chef de l'Etat de la Republique du Mali, Jean-Marie KONE Pour le President de la Republique Islamique de Mauritanie, Mokhtar Ould HAIBA Pour le President de la Republique du Niger, Alidou BARKIRE Pour le President de la Republique Rwandaise, Sylvestre NSANZIMANA Pour le President de la Republique du Senegal, Jean COLLIN Per il Presidente della Repubblica Somala, Ahmed DUALE Pour le President de la Republique du Tchad, Abdoulaye LAMANA Pour le President de la Republique Togolaise, Paulin EKLOU

Allegati-Allegato I

ALLEGATO I Dichiarazione delle Parti contraenti relativa all'articolo 10 della Convenzione di Associazione Le Alte Parti contraenti, Nel decidere di prorogare i testi riguardanti la nozione di "prodotti originari" adottati in applicazione della Convenzione di Associazione firmata a Yaounde' il 20 luglio 1963, Consapevoli dell'utilita' che un testo unico contenente tutte queste disposizioni potrebbe rivestire per una buona applicazione della Convenzione di Associazione, Convengono di incaricare la Commissione delle Comunita' europee di preparare prontamente un progetto di testo unico affinche' esso sia esaminato al piu' presto possibile dopo l'entrata in vigore della Convenzione suddetta.

Allegati-Allegato II

ALLEGATO II Dichiarazione delle Parti contraenti relativa ai prodotti petroliferi Per i prodotti petroliferi la Comunita' si riserva di modificare il regime previsto al Capitolo I del Titolo I della Convenzione di Associazione all'atto della definizione di una politica comune. In questo caso la Comunita' concede alle importazioni di tali prodotti originari degli Stati associati vantaggi comparabili a quelli previsti nella Convenzione suddetta.

Allegati-Allegato III

ALLEGATO III Dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei Governi degli Stati associati relativa al regime fiscale e doganale degli appalti finanziati dalla Comunita'. Fino all'entrata in vigore della decisione prevista all'articolo 27 della Convenzione di Associazione, il regime vigente in ciascuno Stato associato alla data del 31 maggio 1969 continua ad essere applicato.

Allegati-Allegato IV

ALLEGATO IV Dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei Governi degli Stati associati con cui si confermano le risoluzioni del Consiglio di Associazione relative alla cooperazione finanziaria e tecnica. I rappresentanti dei Governi degli Stati membri ed i rappresentanti dei Governi degli Stati associati rinnovano, ove occorra e quando esse si riferiscono all'applicazione di disposizioni riprese nella nuova Convenzione le risoluzioni adottate dal Consiglio di Associazione in base all'articolo 27 della Convenzione di Associazione firmata a Yaounde' il 20 luglio 1963 per la definizione dell'orientamento generale della cooperazione finanziaria e tecnica.

Allegati-Allegato V

ALLEGATO V Dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei Governi degli Stati associati relativa alla liberalizzazione dei pagamenti. I Governi degli Stati membri e i Governi degli Stati associati si sforzeranno di procedere, entro i limiti delle loro competenze in materia, alla liberalizzazione dei pagamenti di cui all'articolo 37 della Convenzione di Associazione oltre a quanto previsto dall'articolo stesso nella misura in cui cio' sia ad essi consentito dalla loro situazione economica generale e, in particolare, della situazione della loro bilancia dei pagamenti.

Allegati-Allegato VI

ALLEGATO VI Dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei Governi degli Stati associati relativa alla non discriminazione tra Stati membri in materia di investimenti. Al fine di tener conto delle conseguenze derivanti, per taluni Stati associati, dalla loro appartenenza a gruppi monetari regionali, resta inteso che la parita' di cui all'articolo 39, paragrafo 2, della Convenzione di Associazione anche se non esclude assolutamente una possibile differenziazione di talune formalita' amministrative alle quali sono soggette le operazioni menzionate nell'articolo suddetto, a seconda che esse siano realizzate o no da cittadini della stessa zona monetaria, deve, in pratica, garantire una perfetta parita' di trattamento tra cittadini dei vari Stati membri.

Allegati-Allegato VII

ALLEGATO VII Dichiarazioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei Governi degli Stati associati concernenti l'articolo 1 del Protocollo n. 9 sui privilegi e sulle immunita'. 1. Per privilegi, immunita' o agevolazioni d'uso si intendono i privilegi, le immunita' o agevolazioni d'uso che sono previsti all'articolo 11 del Protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee, dell'8 aprile 1965. 2. I Governi degli Stati membri e i Governi degli Stati associati procureranno di facilitare al massimo per le persone di cui all'articolo 1 del Protocollo n. 9 sui privilegi e sulle immunita' la concessione alle condizioni piu' favorevoli dei visti temporanei eventualmente necessari al compimento della loro missione.

Allegati-Allegato VIII

ALLEGATO VIII Dichiarazione delle Parti contraenti relativa a una procedura di buoni uffici Le Parti contraenti, che sono parti di una Controversia ai sensi dell'articolo 53 della Convenzione di Associazione sono disposte, se le circostanze lo permettono e salvo informarne il Consiglio di Associazione in modo che tutte le parti interessate possano far valere i loro diritti, a ricorrere, prima di portare la controversia davanti al Consiglio di Associazione, a una procedura di buoni uffici.

Allegati-Allegato IX

ALLEGATO IX Dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei Governi degli Stati associati relativa allo statuto della Corte arbitrale dell'Associazione. I Governi degli Stati membri e i Governi degli Stati associati si impegnano ad adottare ogni disposizione intesa ad assicurare che i delitti di cui all'articolo 20, terzo comma, dello statuto della Corte arbitrale della Associazione siano puniti come i delitti corrispondenti di fronte ad un tribunale nazionale che deliberi in materia civile.

Allegati-Allegato X

ALLEGATO X Dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativa ai prodotti nucleari Risulta dalle disposizioni abbinate del Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea che le disposizioni del Titolo I della Convenzione di Associazione sono applicabili ai beni e ai prodotti di cui agli articoli 92 e seguenti del Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica.

Allegati-Allegato XI

ALLEGATO XI Dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativa al contingente tariffario per le importazioni di banane. Qualora i quantitativi chiesti dalla Repubblica federale di Germania superino il contingente tariffario ad essa riservato in virtu' del Protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni di banane (ex 08.01 della Nomenclatura di Bruxelles), firmato dagli Stati membri il 25 marzo 1957, gli Stati associati esportatori saranno consultati sulle loro possibilita' di fornire, in condizioni appropriate, in tutto o in parte i quantitativi chiesti dalla Repubblica federale di Germania.

Allegati-Allegato XII

ALLEGATO XII Dichiarazione della Comunita' relativa all'articolo 25 della Convenzione di Associazione ed all'articolo 9 del Protocollo n. 6 relativo alla gestione degli aiuti della Comunita'. Consapevole che l'articolo 25, paragrafo 1, della Convenzione di Associazione non esclude la possibilita' di partecipazioni nelle banche di sviluppo degli Stati associati, la Comunita' attira tuttavia l'attenzione di questi ultimi sul fatto che tali partecipazioni avverranno soltanto in casi eccezionali e se la Comunita' stessa disporra' di garanzie sufficienti da definire se del caso.

Allegati-Allegato XIII

ALLEGATO XIII Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi. Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.

Allegati-Allegato XIV

ALLEGATO XIV Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione della Convenzione di Associazione a Berlino. La Convenzione di Associazione si applica ugualmente al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre Parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della Convenzione, una dichiarazione contraria. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MORO

Accordo-art. 1

Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione di Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita'. Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunita' (Firmati il 29 luglio 1969) ACCORDO INTERNO RELATIVO AI PROVVEDIMENTI DA PRENDERE E ALLE PROCEDURE DA SEGUIRE PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E GLI STATI AFRICANI E MALGASCIO ASSOCIATI A TALE COMUNITA' I rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunita' economica europea, riuniti in sede di Consiglio, Visto il Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in appresso denominato il Trattato, e la Convenzione di Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita', in appresso denominata la Convenzione, Considerando che e' necessario fissare le modalita' secondo le quali sara' definita la posizione comune che i rappresentanti della Comunita' dovranno adottare in seno al Consiglio di Associazione istituito dalla Convenzione, nonche' le disposizioni d'applicazione di diversi articoli di questa Convenzione che possono richiedere un'azione della Comunita', un'azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro, Considerando che e' necessario stabilire le norme secondo le quali saranno presi i provvedimenti per l'applicazione, all'interno della Comunita' delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri del Consiglio di Associazione, Considerando che bisogna inoltre prevedere le procedure in base alle quali gli Stati membri regoleranno le vertenze che possono sorgere fra di loro per quanto riguarda la Convenzione, Previa consultazione della Commissione delle Comunita' europee, Hanno convenuto le disposizioni che seguono: Articolo 1 1. La posizione comune che i rappresentanti della Comunita' devono prendere in seno al Consiglio di Associazione e' adottata in conformita' delle disposizioni seguenti: a) quando il Consiglio di Associazione e' investito di problemi oggetto del Titolo I della Convenzione relativo agli scambi commerciali tra la Comunita' e gli Stati associati e dei Protocolli 1, 2, 3 e 5, la posizione comune e' fissata dal Consiglio che delibera alle condizioni in cui, in conformita' del Trattato, esso stabilisce la politica commerciale della Comunita' nei confronti dei paesi terzi e determina l'azione di quest'ultima nell'ambito delle organizzazioni internazionali; b) per l'applicazione degli articoli 20, 29 e 36 della Convenzione, la posizione comune e' fissata dal Consiglio che delibera all'unanimita' dopo che la Commissione e' stata invitata a dare il proprio parere; c) negli altri casi ed in particolare quando, in applicazione dell'articolo 49 della Convenzione, il Consiglio di Associazione intende delegare al Comitato di Associazione il potere di prendere decisioni o di formulare raccomandazioni o pareri, la posizione comune e' fissata dal Consiglio che delibera all'unanimita', previa consultazione della Commissione. 2. La posizione comune che i rappresentanti della Comunita' prendono in seno al Comitato di Associazione e' adottata alle stesse condizioni di quelle fissate nel paragrafo 1.

Accordo-art. 2

Articolo 2 1. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio di Associazione sui problemi oggetto del Titolo I della Convenzione relativo agli scambi commerciali tra la Comunita' e gli Stati associati e dei Protocolli 1, 2, 3 e 5 sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti del Consiglio che delibera alle condizioni in cui, in conformita' del Trattato, esso stabilisce la politica commerciale della Comunita' nei confronti dei paesi terzi, e determina l'attivita' di quest'ultima nell'ambito delle organizzazioni internazionali. Le decisioni e raccomandazioni adottate dal Consiglio di Associazione in applicazione degli articoli 20, 29 e 36 della Convenzione sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti del Consiglio che delibera all'unanimita' dopo che la Commissione e' stata invitata a dare il proprio parere. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio di Associazione negli altri casi sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti del Consiglio che delibera all'unanimita', previa consultazione della Commissione. 2. Qualora le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di Associazione interessino un settore che, ai termini del Trattato, non e' di competenza della Comunita' stessa, gli Stati membri prendono le necessarie misure di applicazione. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono anche applicabili per le decisioni e le raccomandazioni prese dal Comitato di Associazione in applicazione dell'articolo 49 della Convenzione.

Accordo-art. 3

Articolo 3 Per l'applicazione delle disposizioni del Titolo I della Convenzione di Associazione e dei Protocolli 1, 2, 3 e 5 che prevedono la possibilita' per la Comunita' di chiedere una consultazione, e' adottata la seguente procedura: a) la domanda di consultazione presentata da uno Stato membro o dalla Commissione comporta automaticamente una deliberazione del Consiglio al fine di determinare la posizione comune della Comunita'; b) la posizione comune della Comunita' e' quella dello Stato membro richiedente o della Commissione, a meno che il Consiglio non decida diversamente a maggioranza qualificata. In quest'ultimo caso, il Consiglio esamina se e a quali condizioni lo Stato membro interessato possa eccezionalmente esporre esso stesso davanti al Consiglio di Associazione le ragioni che hanno motivato la domanda di consultazione; c) la domanda di consultazione e' trasmessa al Consiglio di Associazione dal Presidente in carica del Consiglio della Comunita' economica europea a nome della Comunita' di quest'ultima.

Accordo-art. 4

Articolo 4 Qualsiasi trattato, convenzione, accordo o intesa e qualsiasi parte di trattato, di convenzione, di accordo o di intesa che riguardi talune materie trattate nella Convenzione, di qualsiasi forma o natura, concluso o da concludere tra uno o piu' Stati membri e uno o piu' Stati associati, e' comunicato senza indugio, a cura dello Stato o degli Stati membri interessati, agli altri Stati membri e alla Commissione. A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, il testo comunicato e' oggetto di una deliberazione del Consiglio.

Accordo-art. 5

Articolo 5 1. Per l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2 della Convenzione e per permettere ad uno Stato membro di far fronte alle difficolta' menzionate in questo articolo, la Commissione puo' autorizzare detto Stato a prendere le misure di salvaguardia necessarie, comprese quelle destinate a far fronte a una deviazione di traffico. 2. A richiesta di qualsiasi Stato membro interessato, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sul mantenimento, la soppressione o la modifica della decisione della Commissione. 3. In caso di urgenza, lo stesso Stato membro interessato puo' prendere le misure di salvaguardia necessarie. Ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione. Quest'ultima puo' decidere se tali misure debbano essere modificate o soppresse. In tal caso sono applicabili le disposizioni del paragrafo 2. 4. In caso di gravi difficolta' della propria bilancia dei pagamenti, uno Stato membro puo' prendere le misure necessarie, secondo le disposizioni degli articoli 108 e 109 del Trattato. 5. Nell'applicazione del presente articolo debbono essere scelte con priorita' le misure che turbino il meno possibile il funzionamento del Mercato comune. 6. La notificazione della Comunita' al Consiglio di Associazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, della Convenzione, e' fatta dalla Commissione.

Accordo-art. 6

Articolo 6 Quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere all'articolo 53 della Convenzione per i settori che non sono di competenza della Comunita', consulta in precedenza gli altri Stati membri. Se il Consiglio di Associazione e' indotto a prender posizione sull'azione dello Stato membro di cui al paragrafo precedente, la posizione sostenuta dalla Comunita' e' quella dello Stato membro interessato, a meno che i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, non decidano diversamente all'unanimita'. Il presente articolo e' del pari applicabile quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere alla procedura di buoni uffici prevista all'Allegato VIII dell'Atto finale.

Accordo-art. 7

Articolo 7 Le controversie sorte tra Stati membri, tra uno Stato membro e una Istituzione della Comunita' o tra Istituzioni della Comunita' circa la Convenzione, i Protocolli che vi sono allegati nonche' gli Accordi interni firmati per l'applicazione della Convenzione sono sottoposte, a richiesta della Parte piu' diligente, alla Corte di giustizia delle Comunita' alle condizioni previste dal Trattato e dal Protocollo relativo allo statuto della Corte di giustizia allegato a detto Trattato.

Accordo-art. 8

Articolo 8 Il Consiglio, deliberando all'unanimita', previa consultazione della Commissione, puo' modificare o completare in qualsiasi momento le disposizioni del presente Accordo.

Accordo-art. 9

Articolo 9 Il presente Accordo e' approvato da ogni Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notifica al segretariato del Consiglio delle Comunita' europee l'adempimento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore. Il presente Accordo entra in vigore, nella misura in cui siano adempiute le condizioni di cui al primo comma, alla medesima data della Convenzione di Associazione. Esso rimane in applicazione per la stessa durata delle disposizioni di questa.

Accordo-art. 10

Articolo 10 Il presente Accordo, redatto in un unico esemplare in lingua tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti tutti egualmente fede, sara' depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee che ne trasmettera' copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari. Zu URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmachtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt. EN FOI DE QUOI, les plenipotentiaires soussignes ont appose' leurs signatures au bas du present Accord. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo. TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld. Geschehen zu Jaunde, am neunundzwanzigsten Juli neunzehnhundertneunundsechzig. Fait a' Yaounde', le vingt-neuf juillet mil neuf cent soixante-neuf. Fatto a Yaounde', il ventinove luglio millenovecentosessantanove. Gedaan te Yaounde', de negenentwintigste juli negentienhonderd negenenzestig. Joseph M. A. H. LUNS Charles HANIN Gehrard JAHN Yvon BOURGES Mario PEDINI Albert BORSCHETTE

Accordo-art. 1

ACCORDO INTERNO RELATIVO AL FINANZIAMENTO E ALLA GESTIONE DEGLI AIUTI DELLA COMUNITA' I rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunita' economica europea, riuniti in sede di Consiglio, Visto il Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in appresso denominato il Trattato, Considerando che i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 26 giugno 1969, hanno fissato a 918 milioni di unita' di conto lo aiuto a favore degli Stati africani e malgascio associati, in appresso denominati Stati associati e a 82 milioni di unita' di conto l'aiuto a favore dei paesi e territori d'oltremare che intrattengono relazioni particolari con la Francia e i Paesi Bassi, in appresso denominati paesi e territori, e dei dipartimenti francesi d'oltremare; Considerando che per quanto riguarda gli Stati associati e' stata oggi firmata una Convenzione di Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita', in appresso denominata la Convenzione; che tale Convenzione contiene un Titolo II concernente la cooperazione finanziaria e tecnica e un Protocollo n. 6 relativo alla gestione degli aiuti della Comunita'; Considerando che per quanto riguarda i paesi e territori che la loro associazione alla Comunita' dovra' essere oggetto di una decisione del Consiglio delle Comunita' europee in appresso denominata la decisione che conterra' anch'essa un Titolo concernente la cooperazione finanziaria e tecnica e un allegato relativo alla gestione degli aiuti; Considerando che per l'attuazione di queste disposizioni e' necessario istituire un nuovo Fondo europeo di sviluppo e fissare le modalita' per la sua dotazione nonche' i contributi degli Stati membri a tale dotazione; Considerando che e' peraltro necessario determinare la procedura di approvazione delle domande di finanziamento e le condizioni di esecuzione finanziaria e di controllo dell'impiego degli aiuti; Previa consultazione della Commissione delle Comunita' europee, Hanno convenuto le disposizioni che seguono: Articolo 1 1. Gli Stati membri istituiscono un Fondo europeo di sviluppo (1969), in appresso denominato il Fondo. 2. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione, incaricata di gestire il Fondo alle condizioni previste all'articolo 8, un importo di 900 milioni di unita' di conto, secondo la seguente ripartizione: Belgio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 milioni Repubblica federale di Germania . . . . . . . . . . . . 298,5 milioni Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298,5 milioni Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,6 milioni Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 milioni Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 milioni 3. L'importo di cui al paragrafo 2 e' cosi' suddiviso: a) 828 milioni di unita' di conto per gli Stati associati, di cui 748 milioni sotto forma di aiuti non rimborsabili e 80 milioni sotto forma di prestiti a condizioni speciali e di contributi alla formazione di capitali a rischio; b) 72 milioni di unita' di conto per i paesi e territori e i dipartimenti francesi d'oltremare, di cui 62 milioni sotto forma di aiuti non rimborsabili e 10 milioni sotto forma di prestiti a condizioni speciali e di contributi alla formazione di capitali a rischio.

Accordo-art. 2

Articolo 2 All'importo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, si aggiungono, fino a concorrenza di 100 milioni di unita' di conto, prestiti concessi dalla Banca Europea per gli investimenti, in appresso denominata la Banca, sui propri fondi, alle condizioni da essa fissate in conformita' delle disposizioni del suo Statuto. Questi prestiti sono destinati: a) fino a concorrenza di 90 milioni di unita' di conto, ad operazioni di finanziamento realizzate negli Stati associati; b) fino a concorrenza di 10 milioni di unita' di conto, ad operazioni di finanziamento realizzate nei paesi e territori e nei dipartimenti francesi d'oltremare.

Accordo-art. 3

Articolo 3 1. Entro un mese dall'entrata in vigore della Convenzione, e, successivamente, anteriormente al 1 settembre di ogni anno, la Commissione elabora e comunica al Consiglio uno stato di previsione degli impieghi da effettuare durante ciascun esercizio finanziario. 2. Alle stesse condizioni, la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio l'importo complessivo dei pagamenti da prevedere per ciascun esercizio. In base a tale importo e tenuto conto delle necessita' di tesoreria comprese quelle per far fronte alle anticipazioni di cui allo articolo 21 della Convenzione, essa stabilisce uno scadenzario delle richieste di contributi che determinera' la loro esigibilita'; le modalita' di versamento di tali contributi da parte degli Stati membri sono determinate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 23 del presente Accordo. La Commissione sottopone lo scadenzario al Consiglio che si pronuncia alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 13 del presente Accordo. Qualora i contributi siano insufficienti per far fronte alle effettive necessita' del Fondo nell'esercizio considerato, la Commissione sottopone al Consiglio, che si pronuncia entro il termine di un mese, proposte di versamenti complementari. 3. I fondi, fino al loro impiego da parte della Commissione per il finanziamento dei progetti o programmi adottati alle condizioni di cui agli articoli 9 - 17, rimangono depositati sui conti speciali aperti da ogni Stato membro presso il Tesoro nazionale o presso organismi che esso designa secondo le modalita' fissate dal regolamento finanziario. 4. I fondi, a decorrere dalla data della loro esigibilita' e per la durata del suddetto deposito, conservano il valore corrispondente alla parita' in vigore il giorno della loro esigibilita' in rapporto all'unita' di conto definita dal Protocollo n. 7 allegato alla Convenzione e dalle corrispondenti disposizioni della decisione.

Accordo-art. 4

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