DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. 1077

Type DPR
Publication 1970-12-28
Ultimo aggiornamento 2004-10-27
State In force
Source Normattiva
articles 153
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Le prime tre qualifiche della carriera del personale di cancelleria, indicate nell'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate nella qualifica di cancelliere; la quarta e quinta qualifica sono unificate nella qualifica di cancelliere principale. Le prime tre qualifiche della carriera degli assistenti commerciali indicate nell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate nella qualifica di assistente commerciale; la quarta e quinta qualifica sono unificate nella qualifica di assistente commerciale principale. La dotazione organica delle singole qualifiche contemplate nei predetti articoli e' stabilita nelle seguenti percentuali nella dotazione complessiva del relativo ruolo organico: cancelliere capo e assistente commerciale capo, dieci per cento, cancelliere principale e assistente principale, quarantacinque per cento; cancelliere e assistente commerciale, quarantacinque per cento. Ai fini della determinazione della dotazione organica non si tiene conto del personale nella speciale posizione di soprannumero di cui alla legge 17 luglio 1970, n. 569. L'ultimo comma dell'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Gli impiegati di cancelleria occupano presso gli uffici all'estero posti in corrispondenza con la qualifica posseduta". Fino alla revisione della tabella di cui al penultimo comma dell'art. 46, si applicano le norme del precedente ordinamento, tenendo conto per l'individuazione delle qualifiche, delle classi di stipendio corrispondenti. Durante il suddetto periodo, i posti di cancelliere capo di prima classe presso gli uffici all'estero non possono essere aumentati oltre il limite di cinque; i posti di cancelliere capo non oltre il limite di quindici; i posti di cancelliere principale non oltre il limite di venti cinque. L'ultimo comma dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Gli impiegati della carriera degli assistenti commerciali occupano presso gli uffici all'estero posti in corrispondenza con la qualifica posseduta". Fino alla revisione delle tabelle di cui al penultimo comma dell'art. 46, si applicano le norme del precedente ordinamento, tenendo conto, per l'individuazione delle qualifiche, delle classi di stipendio corrispondenti. Durante il suddetto periodo, i posti di assistente commerciale capo di prima classe presso gli uffici all'estero non possono essere aumentati oltre il limite di due; i posti di assistente commerciale capo non oltre il limite di tre; i posti di assistente commerciale principale non oltre il limite di quattro. L'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art. 122. (Promozioni). - I posti disponibili nelle qualifiche di cancelliere principale e di assistente commerciale principale, detratti quelli riservati alla nomina di personale della carriera esecutiva, sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli che, oltre a possedere i requisiti prescritti, siano compresi in ordine di ruolo in numero pari ai due quinti dell'organico della qualifica, abbiano partecipato ai corsi di cui al secondo comma dell'articolo 121, abbiano prestato servizio nel corso della carriera per non meno di due anni al Ministero e per non meno di due anni all'estero ed abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica di cancelliere o di assistente commerciale. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono in ruolo quelli promossi per merito assoluto. Allo scrutinio per la promozione a cancelliere capo e assistente commerciale capo sono ammessi rispettivamente i cancellieri principali e gli assistenti commerciali principali che, oltre a possedere i requisiti prescritti, siano compresi in ordine di ruolo in un numero pari alla meta' dell'organico della qualifica, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica ed abbiano prestato servizio all'estero, nel corso della carriera, per non meno di sei anni, di cui almeno quattro in sedi situate nei Paesi indicati nel regolamento. Le promozioni predette sono effettuate per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto". Per la nomina alla qualifica intermedia delle carriere di concetto del Ministero degli affari esteri si applica il disposto dell'art. 21 del presente decreto. Al personale delle carriere di concetto del Ministero degli affari esteri si applica il disposto degli articoli 18, commi quarto e quinto, 39, 41, 42, 132, comma primo, 133, 134, 135, 142, 146, 148, 150, comma terzo, del presente decreto.

Art. 50

(Carriera esecutiva)

Le prime tre qualifiche della carriera esecutiva indicate dall'art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate nella qualifica di coadiutore; la quarta e quinta qualifica sono unificate nella qualifica di coadiutore principale. La qualifica di esperto per i servizi tecnici e' mutata in quella di coadiutore superiore. Il secondo comma dell'art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Gli impiegati della carriera esecutiva occupano presso gli uffici all'estero posti in corrispondenza con la qualifica posseduta". Fino alla revisione delle tabelle di cui al penultimo comma dell'art. 46 si applicano le norme del precedente ordinamento, tenuto conto, per l'individuazione delle qualifiche, delle classi di stipendio corrispondenti. Durante il suddetto periodo i posti di archivista capo e quelli di primo archivista presso gli uffici all'estero non possono essere aumentati rispettivamente oltre il limite di quindici e di trenta. L'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art. 127 (Promozioni). - I posti disponibili nella qualifica di coadiutore principale, detratti quelli riservati alla nomina di personale della carriera ausiliaria e di operai, sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori che, oltre a possedere i requisiti prescritti, siano compresi in ordine di ruolo in un numero pari al terzo dell'organico della qualifica, abbiano prestato servizio nel corso della carriera per non meno di due anni al Ministero e per non meno di due anni all'estero abbiano partecipato al corso di cui al secondo comma dell'art. 126 ed abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto. I posti disponibili nella qualifica di coadiutore superiore sono conferiti per meta' mediante scrutinio per merito comparativo e per meta' mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori principali dello stesso ruolo che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto nella rispettiva qualifica cinque anni di effettivo servizio ed abbiano prestato servizio all'estero nel corso della carriera per non meno di otto anni, di cui almeno quattro in sedi situate nei Paesi indicati nel regolamento". Per la nomina a coadiutore principale degli impiegati delle carriere ausiliarie e degli operai del Ministero degli affari esteri si applica il disposto dell'art. 27 del presente decreto. Si applica al personale della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri il disposto degli articoli 23, escluso il terzo comma, 39, 40, comma quarto, 41, 42, 43, 44, 133, 134, 135, 145, 148 e 150 comma terzo.

Art. 51

(Carriere ausiliarie)

Le prime tre qualifiche della carriera ausiliaria indicate nell'art. 129, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate nella qualifica di commesso; la quarta e quinta qualifica della carriera stessa sono unificate nella qualifica di commesso capo. Le qualifiche di agente tecnico capo e di agente tecnico di cui all'art. 129, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono mutate in quelle di autista capo (equiparato a capo autorimessa) ed autista. I commi dal secondo al sesto dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono sostituiti dai seguenti: "I posti disponibili nella qualifica di commesso capo e di autista capo sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i commessi e gli agenti tecnici che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto. Gli impiegati delle carriere ausiliarie possono essere destinati a prestare servizio presso gli uffici all'estero per un periodo non superiore a cinque anni ed entro un limite massimo complessivo fissato dal regolamento, sempre che abbiano compiuto tre anni di servizio presso l'amministrazione centrale. Dopo un periodo di servizio all'estero non possono essere nuovamente destinati se non dopo un periodo di almeno tre anni di servizio al Ministero. Gli impiegati delle carriere ausiliarie occupano presso gli uffici all'estero posti in corrispondenza con la qualifica posseduta". Si applica al personale della carriera ausiliaria del Ministero degli affari esteri il disposto degli articoli 29, 30, 31, 39, 40, comma quarto, 41, 42, 44, 132, comma primo, 133, 134, 135, del presente decreto.

Art. 52

(Ruoli e qualifiche speciali)

Le prime due qualifiche nel ruolo direttivo degli esperti nella ricerca storico-diplomatica, indicate nell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate nella qualifica di esperto nella ricerca storico-diplomatica. Nel quarto comma del medesimo art. 132 sono soppresse, nelle lettere a) e b), rispettivamente le parole "con qualifica non inferiore a direttore di seconda classe" e "con qualifica non inferiore a bibliotecario di prima classe". Nel quinto comma dell'art. 134 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono soppresse, nella lettera a), le parole "con qualifica non inferiore a bibliotecario di prima classe". Le prime tre qualifiche nel ruolo direttivo degli esperti in lingue estere indicate nell'art. 135 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate nella qualifica di esperto in lingue estere. Il quarto comma del medesimo art. 135 e sostituito dal seguente: "Le promozioni ad esperto di prima classe e ad esperto capo sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi rispettivamente gli esperti con almeno tre anni nell'ultima classe di stipendio della qualifica e gli esperti di prima classe che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 96 del presente decreto". E' abrogato l'art. 137 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Il ruolo degli ingegneri architetti e' soppresso. Le prime tre qualifiche nel ruolo di concetto degli interpreti, indicate nell'art. 138 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate in quella di interprete. La quarta e la quinta qualifica sono unificate in quella di interprete principale. Il quinto comma del medesimo art. 138 e' sostituito dal seguente: "Le promozioni ad interprete principale sono conferite per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto ai quali sono ammessi gli interpreti che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica. Le promozioni ad interprete capo sono conferite per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto ai quali sono ammessi gli interpreti principali che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto cinque anni di servizio nella qualifica e siano compresi in ordine di ruolo in un numero pari alla meta' dell'organico della qualifica. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto". Nell'ultimo comma dell'art. 135 e dell'art. 138 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole "di consigliere di prima classe" sono sostituite dalle seguenti: "del consigliere alla seconda classe di stipendio". Le prime tre qualifiche del ruolo di concetto dei periti tecnici, indicate nell'art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate in quella di perito tecnico. La quarta e quinta qualifica dello stesso ruolo sono unificate in quella di perito tecnico principale. Il terzo comma dell'art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e' sostituito dal seguente: "I periti tecnici occupano all'estero posti in corrispondenza con la qualifica posseduta". L'ultimo comma del predetto art. 139 e' sostituito dal seguente: "Le promozioni a perito tecnico principale sono conferite per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutino per merito assoluto, ai quali sono ammessi i periti tecnici che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica. Le promozioni a perito tecnico capo sono conferite per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i periti tecnici principali che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto cinque anni di servizio nella qualifica e siano compresi in ordine di ruolo in un numero pari alla meta dell'organico della qualifica. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto". Sono abrogati l'art. 141 ed il comma nono dell'articolo 254 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Sezione III MINISTERO DELL'INTERNO

Art. 53

(Carriere degli Archivi di Stato)

Ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di direttore, gli archivisti di Stato devono essere in possesso, oltre che degli altri requisiti prescritti, del diploma di archivistica, paleografia e diplomatica, rilasciato dalle scuole di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. Detto diploma deve essere altresi' posseduto dagli impiegati della carriera di concetto degli Archivi di Stato, che a norma dell'art. 16 partecipano al concorso per il conseguimento della qualifica di direttore. Le qualifiche di sovrintendente - direttore capo di 2ª classe e di ispettore generale si conseguono con le modalita' previste rispettivamente dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. L'anzianita' di servizio di cui all'art. 51 e' elevata di due anni; si osserva, in quanto applicabile, il disposto di cui all'art. 139, comma primo del presente decreto. La lettera a) del primo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e' modificata come segue: "a) esercitare, per il personale appartenente alla Amministrazione degli archivi di Stato, le attribuzioni che il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, conferisce al consiglio di amministrazione per il personale. Nell'esercizio di tali attribuzioni la giunta e' interrata da quattro rappresentanti del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato da nominarsi all'inizio di ogni biennio con le modalita' previste dall'art. 146 del citato testo unico, modificato dagli articoli 7 delle leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775".

Art. 54

(Carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno)

Agli impiegati che, anteriormente all'11 gennaio 1967, siano stati nominati mediante pubblici concorsi nel ruolo organico della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, gia' ruolo organico dei segretari di polizia dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e' riconosciuta, ai fini della promozione alla qualifica di segretario principale del predetto ruolo, un'anzianita' di anni quattro in aggiunta a quella effettivamente maturata. La disposizione di cui al precedente comma e' applicabile, qualora piu' favorevole, anche agli impiegati previsti dall'art. 12, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1966, n. 1116. Restano ferme, per il conferimento dei posti della qualifica iniziale del ruolo della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno che si siano resi o si rendano disponibili entro il 10 gennaio 1972, le disposizioni dell'art. 12 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116. Per la predetta carriera resta sospesa, fino al 10 gennaio 1972, l'applicazione dell'art. 21 del presente decreto.

Art. 55

(Carriere esecutive dell'Amministrazione civile)

Le promozioni a capo dell'ufficio crittografico, dell'ufficio telegrafico e cifra e dell'ufficio della biblioteca, si conseguono mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati del rispettivo ruolo con almeno tre anni di anzianita' nella qualifica inferiore.

Art. 56

(Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

In sostituzione dell'organico dei sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituite le carriere dei capi reparto e capi squadra, e dei vigili, con una dotazione organica pari, rispettivamente, al quarantacinque ed al cinquantacinque per cento del predetto organico. Tali carriere sono ordinate come appresso: a) Carriera dei capi reparto e capi squadra: Qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posti Capo reparto . . . . . . . . . . . . . . . . . 15% del ruolo organico Vice capo reparto. . . . . . . . . . . . . . . 40% del ruolo organico Capo squadra . . . . . . . . . . . . . . . . . 45% del ruolo organico Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100% b) Carriera dei vigili: Qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posti Vigile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100% del ruolo organico Il passaggio alla carriera dei capi reparto e capi squadra si consegue nel limite di due quinti dei posti disponibili mediante concorso per esame e per i restanti tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i vigili che abbiano compiuto rispettivamente quattro e sette anni di anzianita' nella carriera. Ai vigili che passano nella carriera superiore e' attribuito nella qualifica di capo squadra la classe di stipendio immediatamente superiore a quella in godimento all'atto del passaggio. La promozione a vice capo reparto e a capo reparto si consegue per meta' dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo e per meta' mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente gli impiegati della qualifica immediatamente inferiore che abbiano compiuto nella medesima quattro anni di effettivo servizio. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto. Nella prima applicazione del presente decreto i marescialli di prima classe ed i marescialli di seconda classe sono inquadrati rispettivamente nelle qualifiche di capo reparto e di vice capo reparto, conservando nelle medesime l'anzianita' riconosciuta nel grado ai sensi delle precedenti disposizioni; i marescialli di terza classe nella qualifica di capo squadra al parametro 188 conservando l'intera anzianita' riconosciuta nel grado ai sensi delle precedenti disposizioni aumentata di cinque anni; i brigadieri con piu' di tre anni di anzianita' complessiva nei gradi di brigadiere e di vice brigadiere, nella qualifica di capo squadra al parametro 188 conservando la anzianita' riconosciuta nel grado ai sensi delle precedenti disposizioni ridotta di tre anni; i brigadieri con meno di tre anni di anzianita' complessiva nei gradi di brigadiere e vice brigadiere nella qualifica di capo squadra al parametro 173 conservando l'intera anzianita' riconosciuta nel grado dalle precedenti disposizioni; i vice brigadieri nella qualifica di capo squadra al parametro 173 conservando l'intera anzianita' riconosciuta nel grado dalle precedenti disposizioni; il vigile scelto nella qualifica di vigile al parametro 165 conservando l'intera anzianita' riconosciuta nel grado dalle precedenti disposizioni; il vigile nella stessa qualifica di vigile al parametro 120 se con anzianita' inferiore a due anni ed al parametro 140 se con anzianita' superiore, conservando l'intera anzianita' riconosciuta dalle precedenti disposizioni; il vigile con oltre sei anni di anzianita' e' inquadrato direttamente nel parametro 165 conservando la intera anzianita' riconosciuta dalle precedenti disposizioni. Ai vigili ed ai vigili scelti attualmente in servizio all'atto della promozione a capo squadra e' conferito direttamente il parametro 173. Al personale attualmente in servizio temporaneo sara' riconosciuta, all'atto della nomina a vigile permanente, la valutazione del servizio prestato nella posizione di temporaneo con i limiti e le modalita' di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 3 novembre 1963, n. 1543. Il personale medesimo all'atto della promozione a capo squadra consegue il parametro 173. Gli esami per la promozione a vice brigadiere ed a maresciallo di terza classe in via di espletamento saranno portati a termine, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto siano gia' state iniziate le prove scritte. I vigili vincitori del concorso a vice brigadiere sono collocati nella qualifica di capo squadra, attribuendo nella seconda classe di stipendio la anzianita' riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti al 30 giugno 1970. Gli estranei vincitori del concorso di cui alla lettera a) dell'art. 29 della legge 16 maggio 1961, n. 469, saranno nominati allievi capo squadra con l'attribuzione del parametro, 143, a decorrere dalla data di approvazione della graduatoria, e capi squadra alla fine del corso previsto dagli articoli 33 e 34 della legge 13 maggio 1961, n. 469. I vincitori del concorso a maresciallo di terza classe saranno inquadrati, a decorrere dal 1 luglio 1970, subito dopo gli attuali marescialli, nella qualifica di capo squadra attribuendo nella terza classe di stipendio l'anzianita' riconosciuta nel grado di brigadiere. Il periodo minimo di permanenza nella qualifica di vice capo reparto per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a capo reparto e' ridotta a due anni per gli attuali marescialli di seconda e terza classe e per i vincitori del concorso di cui al comma precedente.

Sezione IV MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Art. 57

(Ruolo ispettivo tecnico industriale e agrario)

La nomina in prova alla qualifica di ispettore del ruolo ispettivo tecnico industriale ed agrario si consegue mediante concorso per titoli ed esami al quale sono ammessi coloro che siano muniti del diploma di laurea in ingegneria o in scienze agrarie e siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dal presente decreto. Il bando stabilisce per quale delle due specializzazioni e' indetto il concorso. Agli impiegati iscritti nel ruolo alla data dalla quale ha effetto il presente decreto e' attribuito lo stipendio corrispondente all'ex coefficiente in godimento, conservando nello stesso l'anzianita' maturata con l'ex coefficiente.

Art. 58

(Carriera di concetto del personale di educazione addetto agli istituti di rieducazione dei minorenni)

Il personale della carriera di concetto del ruolo di rieducazione assume le seguenti qualifiche in sostituzione di quelle a fianco di ciascuna indicata: educatore capo censore dirigente di prima classe; / censore dirigente di seconda classe; educatore principale < \ censore; / primo educatore; educatore....... < educatore; \ educatore aggiunto.

Art. 59

(Coadiutori dattilografi giudiziari)

Fino alla revisione dei ruoli organici prevista dall'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e successive modificazioni ed integrazioni, il personale del ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari svolge anche le mansioni indicate nell'art. 24, comma primo, del presente decreto.

Art. 60

(Carriera ausiliaria dell'Amministrazione della giustizia)

Al personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione della giustizia si applicano le norme del presente decreto, fermo restando il disposto di cui all'art. 203 del testo organico approvato con regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271.

Sezione V MINISTERO DELLE FINANZE

Art. 61

(Carriera direttiva dell'amministrazione centrale)

L'art. 253 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' abrogato. Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio per il conseguimento della seconda classe di stipendio nella qualifica di consigliere e per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a direttore di sezione nei confronti degli impiegati della carriera direttiva del personale amministrativo dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, o che conseguiranno la nomina nel ruolo successivamente a seguito di concorsi indetti alla data predetta, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1961, n. 712, salvo il disposto di cui al comma terzo del precedente art. 41.

Art. 62

(Capo ufficio cifra e telegrafo)

L'art. 258 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: "Art. 258 (Attribuzione della qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo). - La qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo del Ministero delle finanze e' conferita, con decreto del Ministro per le finanze, sentito il parere del consiglio di amministrazione, ad un impiegato della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza con almeno otto anni di effettivo servizio nella carriera".

Art. 63

(Cassieri degli uffici del registro)

Il primo comma dell'art. 266 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto previsto dal primo comma dell'art. 5, un terzo dei posti messi a concorso nella qualifica iniziale del ruolo dei cassieri e riservato al personale della carriera esecutiva degli uffici del registro in possesso dello specifico titolo di studio prescritto per l'accesso al predetto ruolo".

Art. 64

(Carriera esecutiva del personale tecnico del catasto e dei servizi tecnici erariali)

E' abrogato l'art. 259 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 65

(Carriere esecutive delle dogane e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione)

E' abrogato l'art. 260 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 66

(Commessi tecnici dei laboratori chimici delle dogane e dei bollatori delle tasse e imposte indirette sugli affari)

Alle carriere dei commessi tecnici dei laboratori chimici delle dogane e dei bollatori delle tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano le norme relative alle carriere ausiliarie tecniche.

Art. 67

Limiti di applicabilit

Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale del Ministero delle finanze sino a quando non saranno emanate nuove disposizioni con esse incompatibili, in attuazione della riforma tributaria.

Sezione VI MINISTERO DEL TESORO

Art. 68

(Amministrazione del tesoro - Personale addetto ai servizi meccanografici e di elaborazione dei dati con sistemi elettronici)

Al personale addetto ai servizi meccanografici e di elaborazione dei dati con sistemi elettronici dell'Amministrazione del tesoro, con funzioni di direzione, analisi e programmazione, nonche' agli operatori degli apparati in dotazione ai centri meccanografici ed elettronici, formalmente istituiti, spetta il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico. I contingenti del personale che svolge le funzioni di cui al precedente comma da data anteriore al 1 luglio 1970 sono trasformati in autonomi ruoli organici con le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 132. L'inquadramento del personale nei nuovi ruoli e' stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 69

(Ordinamenti delle carriere direttive della scuola dell'arte della medaglia e del sanitario della Zecca)

Restano fermi gli ordinamenti della carriera direttiva della scuola dell'arte della medaglia e di quella del sanitario della Zecca istituita con l'art. 3 della legge 6 aprile 1968, n. 309.

Art. 70

(Incisori della Zecca)

L'ordinamento e la dotazione organica della carriera di concetto degli incisori della Zecca sono stabiliti come segue: Qualifiche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posti Incisore capo (equiparato a perito capo). . . . . . . . . . . . . . 2 Incisore principale (equiparato a perito principale). . . . . . . . 5 Incisore (equiparato a perito). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 I posti di incisore e di incisore capo sono conferiti mediante pubblici concorsi per titoli ed esperimento per l'ammissione ai quali non e' chiesto il possesso di titoli di studio. Il limite massimo di eta' per l'ammissione al concorso per la nomina a incisore capo e' stabilito in quarantacinque anni. Gli impiegati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestano la qualifica di incisore principale conseguono la promozione alla qualifica di incisore capo secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data predetta.

Art. 71

(Ruolo dei coadiutori tecnici della Zecca)

E' istituito il ruolo dei coadiutori tecnici della Zecca, detraendo le corrispondenti unita' dalla dotazione organica del ruolo della carriera esecutiva del personale delle direzioni provinciali del tesoro, con le seguenti qualifiche e dotazioni: Qualifiche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posti Coadiutore tecnico superiore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Coadiutore tecnico principale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Coadiutore tecnico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 I coadiutori tecnici espletano mansioni di assistente del laboratorio chimico del servizio sanitario e del servizio tecnico nonche' di collaborazione in genere in compiti di carattere tecnico. In sede di prima applicazione, un quarto dei posti disponibili nel ruolo sono conferiti mediante concorso riservato per esame consistente in una prova pratica, prescindendo dal titolo di studio, agli impiegati delle carriere esecutiva ed ausiliaria nonche' agli operai che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati adibiti per un periodo non inferiore a tre anni a mansioni esecutive di carattere tecnico.

Sezione VII MINISTERO DELLA DIFESA

Art. 72

(Commissari di leva)

Restano salve le speciali disposizioni che concernono il personale del ruolo dei commissari di leva.

Art. 73

(Cancellieri della giustizia militare)

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2397 e successive modificazioni, ai gradi di capitano, tenente e sottotenente del ruolo ordinario, categoria cancellieri, del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare corrisponde la qualifica di cancelliere, rispettivamente alla terza, seconda e prima classe di stipendio, del ruolo della carriera di concetto dei cancellieri della giustizia militare.

Art. 74

(Personale del servizio dei fari e segnalamento marittimo)

La carriera del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo e' ordinata come segue: Qualifiche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posti Tecnico capo dei fari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Tecnico dei fari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Totale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 I posti disponibili nella qualifica di tecnico capo sono conferiti per un terzo mediante scrutinio per merito comparativo e per due terzi mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i tecnici che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto. I tecnici capi ed i tecnici, se riconosciuti permanentemente non idonei alle mansioni della propria carriera a giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, possono essere utilizzati in mansioni di ufficio.

Art. 75

(Carriere esecutive tecniche)

I ruoli degli assistenti e quello dei disegnatori restitutisti e calcolatori delle carriere esecutive tecniche di cui alle tabelle numeri 41, 44, 45, 47, 48, 49 e 50 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, assumono la denominazione di ruoli dei capi tecnici delle rispettive specializzazioni.

Sezione VIII MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Art. 76

(Carriere ausiliarie delle soprintendenze ed istituti delle antichita' e delle arti)

In sostituzione della carriera ausiliaria dei custodi e guardie notturne sono istituite la carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici e la carriera ausiliaria dei custodi e delle guardie notturne. La dotazione complessiva dei singoli ruoli e' pari, rispettivamente, al quindici e all'ottantacinque per cento del soppresso ruolo dei custodi e delle guardie notturne. La dotazione organica delle singole qualifiche e' determinata ai sensi del secondo comma dell'art. 29. L'inquadramento nei ruoli e' effettuato, con l'osservanza del disposto di cui al secondo comma dell'articolo 133, a scelta del consiglio di amministrazione tenuto conto delle mansioni prevalentemente svolte.

Art. 77

(Carriera esecutiva tecnica dell'istituto di patologia del libro)

La carriera esecutiva tecnica dei fotografi, restauratori, stampatori, meccanici, disinfestatori e cartai e' ordinata come segue: Qualifiche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posti Assistente superiore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Assistente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 La promozione ad assistente superiore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli assistenti con almeno quindici anni di effettivo servizio nel ruolo.

Art. 78

(Carriera di concetto dei tecnici delle universita' e degli istituiti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici)

Le carriere di concetto dei tecnici coadiutori, dei calcolatori degli osservatori astronomici, dei tecnici degli uffici tecnici universitari, dei tecnici coadiutori degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano, dei tecnici dietisti, dei tecnici ortottici e dei tecnici terapisti sono cosi' ordinate: Qualifiche Posti --- --- Tecnico coadiutore capo, \ Calcolatore capo, tecnico capo, \ dieci per cento del Tecnico dietista capo, tecnico > rispettivo ruolo ortottico capo e tecnico / terapista capo; / Tecnico coadiutore, calcolatore, \ tecnico, tecnico dietista, tecni- > novanta per cento co ortottico e tecnico terapista / del rispettivo ruolo La promozione alla qualifica di tecnico coadiutore capo, o equiparate, si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati del rispettivo ruolo con almeno diciotto anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza.

Art. 79

(Carriera di concetto delle ostetriche)

La carriera di concetto delle ostetriche dell'amministrazione universitaria e' ordinata come segue: Qualifiche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posti Ostetrica capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Ostetrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Totale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 La promozione alla qualifica di ostetrica capo si consegue mediante concorso per esami al quale sono ammesse le ostetriche con almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera.

Art. 80

(Carriere esecutive dei tecnici di radiologia medico, delle infermiere diplomate, delle infermiere abilitate e assistenti sanitarie visitatrici delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria).

Le carriere esecutive dei tecnici di radiologia medica, delle infermiere diplomate, delle infermiere abilitate a funzioni direttive e delle assistenti sanitarie visitatrici, sono ordinate come segue: Qualifiche Posti --- --- Tecnico superiore di radiologia medica;\ Infermiera capo sala; \ dieci per cento del Infermiera abilitata superiore o > rispettivo ruolo assistente sanitaria visitatrice / superiore. / Tecnico di radiologia medica; \ Infermiera diplomata; \ novanta per cento del Infermiera abilitata o assistente > rispettivo ruolo sanitaria visitatrice. / / La promozione alle qualifiche di tecnico superiore, ed equiparate, si consegue, per meta' dei posti mediante scrutinio per merito comparativo e per meta' mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i tecnici di radiologia e qualifiche equiparate con almeno diciotto anni di effettivo servizio nella carriera. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

Art. 81

(Carriere di concetto degli istituti di istruzione secondaria ed artistica)

Le carriere di concetto dei segretari, dei segretari economi, dei segretari ragionieri economi, dei censori di disciplina, degli economi, dei ragionieri economi, degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, degli istituti e scuole d'arte, degli istituti tecnici e professionali, della scuola media, dei convitti annessi agli istituti tecnici, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e licei artistici annessi, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, dei convitti nazionali ed educandati femminili, e delle altre scuole ed istituti speciali sono cosi' ordinate: Qualifiche Posti --- --- / dieci per cento del Segretario capo ed equiparate < rispettivo ruolo \ / novanta per cento del Segretario ed equiparate. . . < rispettivo ruolo \ I posti disponibili nella qualifica di segretario capo, od equiparate, sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi gli impiegati del rispettivo ruolo con almeno diciotto anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

Art. 82

(Carriere esecutive degli istituti di istruzione secondaria ed artistica)

Le carriere esecutive degli applicati di segreteria, degli addetti di segreteria, degli aiutanti tecnici, dei magazzinieri, degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, degli istituti tecnici e professionali, della scuola media, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e annessi licei artistici, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, degli istituti e scuole d'arte e delle altre scuole ed istituti speciali sono ordinate come segue: Qualifiche Posti --- --- Applicato superiore ed / dieci per cento del equiparate < rispettivo ruolo \ / novanta per cento del Applicato ed equiparate.. < rispettivo ruolo \ I posti disponibili nella qualifica di applicato superiore, o equiparate, sono conferiti per meta' mediante Scrutinio per merito comparativo e per meta' mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi gli impiegati del rispettivo ruolo con almeno diciotto anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

Art. 83

(Carriera direttiva dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e degli annessi licei artistici, delle accademie di arte drammatica e di danza)

Alla carriera direttiva dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e degli annessi licei artistici, delle accademie di arte drammatica e di danza si applica il trattamento giuridico ed economico delle carriere direttive amministrative delle amministrazioni dello Stato.

Art. 84

(Nomina ad ispettore centrale dell'istruzione elementare)

Alla lettera b) del secondo comma dell'art. 276 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono soppresse le seguenti parole: "equiparata, per il trattamento economico a quella di segretario principale".

Art. 85

Limiti di applicabilit

Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale non insegnante delle scuole di istruzione secondaria ed artistica sino a quando non saranno emanate nuove disposizioni con esse incompatibili, ad integrazione del relativo stato giuridico.

Sezione IX MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Art. 86

(Personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria)

Le carriere del personale dei ruoli dei direttori, dei direttori di sezione e degli sperimentatori degli istituiti di ricerca e di sperimentazione agraria, anche non liberi docenti, si sviluppano per classi di stipendio secondo le norme relative, rispettivamente, alle carriere dei professori, dei professori aggregati e degli assistenti delle universita' ed alle valutazioni dei periodi di servizio di ruolo e non di ruolo, ivi compreso il tirocinio, in qualita' di borsista, di cui all'art. 52, lettera b), del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489 e successive modificazioni.

Art. 87

(Personale del ruolo ad esaurimento della carriera di concetto dell'alimentazione con funzioni direttive)

Al personale dei servizi dell'alimentazione il quale, assunto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 1945 in qualita' di esperto con funzioni di carattere direttivo, sia stato inquadrato nel ruolo ad esaurimento della carriera di concetto dei servizi dell'alimentazione ai sensi della legge 6 marzo 1958, n. 199 ed abbia conservato le funzioni direttive ai sensi dell'art. 12 della suddetta legge n. 199, e' attribuito "ad personam" il trattamento economico relativo ai parametri 257, 307 e 387 in luogo rispettivamente di quello corrispondente agli ex coefficienti di stipendio 325, 402 e 500. Gli impiegati con parametro 387 che svolgono funzioni di capo compartimento conseguono, al compimento di otto anni di effettivo servizio senza demerito in tale funzione, il parametro di stipendio 530.

Art. 88

(Personale tecnico addetto alla conduzione degli automezzi)

Le qualifiche di primo autista ed autista dei ruoli del personale addetto alla conduzione degli automezzi dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria sono sostituite dall'unica qualifica di autista. Si applicano le norme di cui agli articoli 134 e 135 del presente decreto.

Sezione X MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Art. 89

(Collocatori degli uffici del lavoro e della massima occupazione)

Per i collocatori degli uffici del lavoro e della massima occupazione i periodi minimi di effettivo servizio previsti negli articoli 26 e 28 per il conseguimento delle promozioni sono ridotti di due anni. Sono abrogati gli articoli 6 e 7 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336 come sostituiti dall'art. 1 della legge 10 gennaio 1968, n. 8.

Art. 90

(Carriere esecutive degli uffici del lavoro)

La tabella di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 951, e' sostituita dalla seguente: a) Carriera degli addetti al servizio avviamento dei lavoratori: Qualifiche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posti Addetto superiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Addetto principale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 Addetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 Totale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.260 b) Carriera del personale di archivio: Qualifiche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posti Coadiutore superiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Coadiutore principale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Coadiutore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Totale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840 Nella carriera di cui al punto a) sono inquadrati, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, gli impiegati di cui alla soppressa tabella annessa alla legge 9 ottobre 1967, n. 951, sulla base delle funzioni svolte nel servizio di avviamento dei lavoratori e dei giudizi complessivi, in ogni caso non inferiori a buono, conseguiti nell'ultimo triennio, nella qualifica corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza, conservando a tutti gli effetti l'anzianita' di qualifica e di carriera posseduta. Nei confronti del personale di cui al precedente comma si applica la riduzione di anzianita' prevista dall'articolo 89.

Art. 91

(Personale del ruolo dell'ispettorato del lavoro)

La tabella B allegata alla legge 22 luglio 1961, n. 628, e' modificata come segue: CARRIERA ESECUTIVA a) Carriera degli addetti alla vigilanza: Qualifiche Posti --- --- Addetto superiore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Addetto principale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 Addetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 --- Totale . . . . . . . . . . .1.029 b) Carriera del personale d'archivio: Qualifiche Posti --- --- Coadiutore superiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Coadiuttore principale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 Coadiutore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 --- Totale. . . . . . . . . . . 686 Nella carriera di cui al punto a) sono inquadrati, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, gli impiegati di cui alla tabella b) allegata alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sulla base delle funzioni svolte nel servizio della vigilanza e dei giudizi complessivi, in ogni caso non inferiori a buono, conseguiti nell'ultimo triennio nella qualifica corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza, conservando a tutti gli effetti l'anzianita' di qualifica e di carriera posseduta. Nei confronti del personale di cui al precedente comma si applica la riduzione di anzianita' prevista dall'articolo 89. Sono abrogati i commi quarto e successivi dell'art. 8 della legge 22 luglio 1961, n. 628.

Art. 92

(Ruolo ad esaurimento degli uffici del lavoro e della massima occupazione)

Al personale, assunto prima del 16 maggio 1956 nella tabella C del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 aprile 1948, n. 381, il quale abbia svolto per almeno un quinquennio le funzioni di vice direttore, di capo servizio degli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione o di capo sezione ministeriale, sono estese le norme dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, modificato dall'art. 339 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, su conforme parere del consiglio di amministrazione. Agli stessi sono attribuiti rispettivamente i parametri di stipendio 257, 307 e 387 in corrispondenza degli ex coefficienti 325, 402 e 500 e, al compimento di quattro anni di effettivo servizio senza demerito col parametro 387, il parametro 426. La determinazione del contingente del personale di cui ai commi precedenti e' stabilita ai sensi dell'art. 132, ultimo comma, del presente decreto.((3))

Sezione XI MINISTERO DELLA SANITA'

Art. 93

Guardie di sanit

La carriera delle guardie di sanita' e' ordinata come segue: Qualifiche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posti Capo guardia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Guardia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Totale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 I posti disponibili nella qualifica di capo guardia sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi le guardie che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella carriera. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

Art. 94

(Carriere direttive tecniche)

La promozione alla qualifica di ricercatore aggiunto e' disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 15 del presente decreto. Le promozioni alle qualifiche di ricercatore e di primo ricercatore rimangono disciplinate dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750.

Art. 95

(Carriere ausiliarie tecniche)

Gli impiegati che attualmente rivestono la qualifica di sorvegliante tecnico capo e sorvegliante tecnico vengono inquadrati con la qualifica di sorvegliante tecnico capo. Agli impiegati provenienti dalla qualifica attuale di sorvegliante tecnico capo e' attribuita, nella qualifica di inquadramento, la seconda classe di stipendio con l'anzianita' posseduta nella qualifica di provenienza.

CAPO V DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE AZIENDE AUTONOME Sezione I AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 96

(Carriere)

Il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si distingue in: personale direttivo; personale degli uffici; personale dell'esercizio. Ai ruoli ad esaurimento del personale dell'ex Azienda monopoli banane si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni del presente decreto.

Art. 97

(Carriere del personale direttivo)

Le carriere del personale direttivo sono distinte come segue: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Restano ferme le disposizioni che concernono le nomine di cui alle tabelle I e II. L'avanzamento nelle carriere direttive di cui alle precedenti tabelle III e IV e' disciplinato dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del presente decreto, relative al personale direttivo tecnico. L'anzianita' di tre anni prevista dal primo comma dell'art. 139 e' ridotta a due anni. Non si applica il disposto di cui all'ultimo comma del citato art. 139.

Art. 98

(Carriere del personale degli uffici)

Le carriere del personale degli uffici sono distinte come segue: TABELLA V Carriera di concetto. Qualifiche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posti Interprete traduttore principale (equiparato a segretario principale). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Interprete traduttore (equiparato a segretario) . . . . . . . . . . 4 Totale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 TABELLA VI Carriera esecutiva - Ruolo del personale di dattilografo Qualifiche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posti Dattilografo operatore elettrocontabile (equiparato a coadiutore principale). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Dattilografo (equiparato a coadiutore). . . . . . . . . . . . . . 125 Totale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 TABELLA VII Carriera ausiliaria Qualifiche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posti Commesso capo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Commesso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Totale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Le promozioni ed i passaggi di carriera del personale degli uffici sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del presente decreto concernenti l'avanzamento alle qualifiche corrispondenti od equiparate.

Art. 99

(Carriere dell'esercizio)

Le carriere del personale dell'esercizio sono distinte come segue: TABELLA VIII ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- TABELLA IX ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- TABELLA X Qualifiche Posti ---- --- Computista superiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Computista principale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Computista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 ----- Totale. . . . . .600 TABELLA XI Qualifiche Posti ---- --- Agente di custodia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Agente di controllo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 ----- Totale . . . . . 275 I posti disponibili nelle qualifiche di capo revisore ed equiparate, quelli disponibili nelle qualifiche di capo tecnico principale e computista principale, nonche' quelli disponibili nella qualifica di agente di custodia sono conferiti agli impiegati della qualifica iniziale del relativo ruolo, o contingente, rispettivamente ai sensi degli articoli 20, 26 e 32; l'anzianita' minima di servizio ivi prevista e' stabilita in sette anni. I posti disponibili nelle qualifiche di dirigente amministrativo, e qualifiche equiparate, e quelli di capo tecnico superiore e di computista superiore sono conferiti agli impiegati della qualifica immediatamente inferiore del relativo ruolo, o contingente, rispettivamente ai sensi degli articoli 22 e 28, ultimo comma. Ai concorsi di passaggio alle qualifiche di capo revisore, ed equiparate, ed a quelle di capo tecnico principale e di computista principale sono ammessi, nei limiti, con le modalita' ed i requisiti di cui agli articoli 21 e 27, rispettivamente gli impiegati che rivestono le qualifiche terminale o intermedia delle carriere di cui alle tabelle IX e X e gli impiegati della tabella XI ed i capi operai, gli operai specializzati, gli operai qualificati e gli operai comuni. Al concorso per la nomina a capo revisore sono ammessi altresi' i dattilografi operatori elettrocontabili che, se sprovvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 100

Il personale dei ruoli organici di cui alle tabelle E, F, G, H, I, L, M, annesse alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, e successive modificazioni, e' inquadrato con le qualifiche stabilite dagli articoli 98 e 99 secondo la corrispondenza appresso specificata: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestivano la qualifica di capo tecnico principale di prima classe precedono nell'ordine di ruolo della qualifica di capo tecnico superiore quelli che rivestivano la qualifica di capo tecnico principale. I primi conseguono la seconda classe dello stipendio previsto per la qualifica di capo tecnico superiore al compimento di tre anni di effettivo servizio nella qualifica di provenienza ed in quella di inquadramento.

Art. 101

(Limiti di eta' per l'ammissione agli impieghi)

Per l'ammissione agli impieghi nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si osservano i limiti di eta' previsti per le corrispondenti carriere dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sezione II AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA STRADE

Art. 102

(Carriere)

Le carriere del personale dell'A.N.A.S. sono distinte come segue: CARRIERE DIRETTIVE TABELLA I Qualifica Posti --- --- Direttore generale dell'A.N.A.S.. . . . . . . . . . . . . . . 1 TABELLA II Qualifiche Posti --- --- Direttore centrale amministrativo . . . . . . . . . . . . . . 1 Direttore centrale tecnico. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 --- Totale. . . . . . . . 3 TABELLA III Ruolo del personale amministrativo Qualifiche Posti --- --- Ispettore generale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Ispettore capo e direttore di divisione. . . . . . . . . . . 14 Ispettore superiore e direttore di sezione . . .\ Ispettore e consigliere. . . . . . . . . . . . . >. . . . . .86 / --- Totale . . . . . . . 106 TABELLA IV Ruolo del personale tecnico Qualifiche Posti --- --- Ispettore generale e capo compartimento di 1ªclasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16() Capo compartimento di 2ª classe, ingegnere capo e ispettore capo. . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Ingegnere superiore e ispettore superiore . . . \ Ingegnere e ispettore . . . . . . . . . . . . . > . . . . .162 / --- Totale. . . . . . . 200 _____ ()Di cui nove posti per la funzione di capo compartimento di prima classe. CARRIERE DI CONCETTO TABELLA V Ruolo del personale amministrativo Qualifiche Posti --- --- Segretario capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Segretario principale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Segretario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 --- Totale . . . . . . . 80 TABELLA VI Ruolo dei geometri Qualifiche Posti --- --- Geometra capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Geometra principale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Geometra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 --- Totale . . . . . . . 440 TABELLA VII Ruolo dei disegnatori Qualifiche Posti --- --- Disegnatore capo (equiparato a geometra capo) . . . . . . . . .5 Disegnatore principale (equiparato a geometra principale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Disegnatore (equiparato a geometra) . . . . . . . . . . . . . 23 --- Totale. . . . . . . . 50 TABELLA VIII Ruolo dei ragionieri Qualifiche Posti --- --- Ragioniere capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Ragioniere principale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Ragioniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 --- Totale . . . . . . . . 75 CARRIERE ESECUTIVE TABELLA IX Ruolo del personale tecnico Qualifiche Posti --- --- Assistente superiore (equiparato a coadiutore superiore tecnico) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Assistente principale (equiparato a coadiutore principale tecnico). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 --- Assistente (equiparato a coadiutore tecnico) . . . . . . . . . 65 --- Totale . . . . . . . 145 TABELLA X Ruolo del personale d'archivio e copia Qualifiche Posti --- --- Coadiutore superiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Coadiutore principale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Coadiutore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 --- Totale . . . . . . . 476 CARRIERE AUSILIARIE TABELLA XI Ruolo del personale addetto ai caselli delle autostrade Qualifiche Posti --- --- Capo casellante (equiparato a commesso capo). . . . . . . . . 135 Casellante (equiparato a commesso). . . . . . . . . . . . . . 315 --- Totale . . . . . . . 450 TABELLA XII Ruolo dei cantonieri stradali Qualifiche Posti --- --- Capo cantoniere (equiparato a commesso capo). . . . . . . . 1.780 Cantoniere (equiparato a commesso). . . . . . . . . . . . . 4.155 --- Totale . . . . . . .5.935 TABELLA XIII Ruolo degli agenti tecnici Qualifiche Posti --- --- Agente tecnico capo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Agente tecnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 --- Totale . . . . . . . . 65 TABELLA XIV Ruolo dei commessi Qualifiche Posti --- --- Commesso capo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Commesso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 --- Totale . . . . . . . .146 Restano ferme le disposizioni che concernono la nomina alle qualifiche di cui alle tabelle I e II. Le promozioni ed i passaggi di carriera per i ruoli di cui alle tabelle dalla III alla XIV sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del presente decreto concernenti l'avanzamento alle qualifiche corrispondenti od equiparate. La promozione ad ispettore superiore, o equiparato, del ruolo di cui alla tabella III e l'avanzamento a segretario principale sono disciplinati dalle disposizioni concernenti il corrispondente personale tecnico.

Sezione III AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 103

(Carriere)

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