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LEGGE 9 aprile 1971, n. 167

Current text a fecha 1971-05-09

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

In deroga all'articolo 4, lettera a), della legge 21 aprile 1962, n. 181, il contributo determinato a norma dell'articolo 3 della stessa legge sarà stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli esercizi dal 1971 al 1977 nella misura del 13 per cento.