La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
In deroga all'articolo 4, lettera a), della legge 21 aprile 1962, n. 181, il contributo determinato a norma dell'articolo 3 della stessa legge sarà stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli esercizi dal 1971 al 1977 nella misura del 13 per cento.