LEGGE 21 giugno 1971, n. 816
Articolo XIII Il Governo dei Paesi Bassi notifichera' agli Stati firmatari e aderenti ed all'Istituto internazionale per la unificazione del diritto privato: a) le comunicazioni ricevute ai sensi del 4° comma dell'art. I; b) le dichiarazioni e le notificazioni fatte ai sensi degli articoli II, III, IV e V; c) e ratifiche e adesioni ai sensi degli articoli VI e VII; d) le date d'entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi dell'art. VIII; e) le denunzie ricevute ai sensi dell'art. X; f) le notificazioni ricevute ai sensi dell'art. XI. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. FATTA all'Aja, il primo luglio 1964, nella lingua francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede. L'originale della presente Convenzione sara' depositato presso il Governo dei Paesi Bassi che ne trasmettera' copie certificate conformi a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti e all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato.
Allegato I-art. 1
ALLEGATO I Legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di cose mobili materiali Articolo 1 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla formazione dei contratti di vendita di cose mobili materiali quando le parti abbiano il centro dei propri affari sul territorio di Stati diversi, e a condizione che ricorra uno dei casi seguenti: a) quando risulta dalla proposta o dalla risposta che la cosa venduta formera' o ha gia' formato oggetto di un trasporto dal territorio di uno Stato a quello di altro Stato; b) quando gli atti costituenti la proposta e l'accettazione sono stati compiuti sul territorio di Stati diversi; c) quando la consegna della cosa deve effettuarsi sul territorio di uno Stato diverso da quello in cui sono stati compiuti gli atti costituenti proposta e accettazione. 2. Quando una delle parti non ha un centro dei propri affari, sara' tenuta in considerazione la sua residenza abituale. 3. La nazionalita' delle parti e' irrilevante ai fini della applicazione della presente legge. 4. La proposta e l'accettazione si considerano compiute sul territorio dello stesso Stato quando le lettere, i telegrammi od altri documenti con cui esse sono state comunicate sono stati spediti e ricevuti sul territorio di detto Stato. 5. Non si considerano come "Stati diversi" per quanto concerne il centro degli affari o la residenza abituale delle parti, quegli Stati che abbiano reso a tale effetto una dichiarazione valida ai termini dell'articolo II della Convenzione 1° luglio 1964 relativa alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di cose mobili materiali, e sempreche' tale dichiarazione sia tuttora valida. 6. La presente legge non si applica alla formazione dei contratti di vendita di: a) valori mobiliari, titoli di credito e monete; b) navi destinate alla navigazione marittima e interna e aeromobili registrati o da registrare; c) energia elettrica; d) giudiziarie od a seguito di esecuzione forzata. 7. Sono assimilati alle vendite, ai sensi della presente legge, i contratti aventi per oggetto la fornitura di cose mobili materiali da fabbricare o da produrre, a meno che il committente non siasi obbligato a fornire una parte essenziale delle materie necessarie alla fabbricazione o produzione. 8. La presente legge si applica indipendentemente dal carattere commerciale o civile delle parti e dei contratti che vengono conclusi. 9. Ai fini dell'applicazione della presente legge, e salvo i casi in cui questa disponga altrimenti, restano escluse le norme di diritto internazionale privato.
Allegato I-art. 2
Articolo 2 1. Le disposizioni degli articoli seguenti si applicano in quanto dalle trattative preliminari, dalla proposta, dalla risposta, o dalle pratiche esistenti tra le parti o dagli usi non risultino applicabili altre disposizioni. 2. E' tuttavia nulla qualsiasi clausola contenuta nella proposta che attribuisce al silenzio il valore di accettazione.
Allegato I-art. 3
Articolo 3 Nessuna forma e' prescritta per la proposta e per l'accettazione. Esse possono essere provate anche per testimoni.
Allegato I-art. 4
Articolo 4 1. La comunicazione che una persona indirizza ad una o piu' persone determinate ai fini della conclusione di un contratto di vendita costituisce proposta quando contiene elementi idonei a consentire che il contratto si perfezioni con l'accettazione, e rivela la volonta' del proponente di obbligarsi. 2. Detta comunicazione va interpretata ed integrata con le trattative preliminari, le pratiche esistenti fra le parti, gli usi e qualsiasi altra norma in materia di contratto di vendita.
Allegato I-art. 5
Articolo 5 1. La proposta non vincola il proponente sino a che non e' pervenuta al destinatario; essa non ha effetto se la revoca perviene anteriormente o contemporaneamente alla proposta stessa. 2. La proposta e' revocabile, dopo pervenuta al destinatario, a meno che la revoca sia fatta in mala fede e contro la lealta' che deve presiedere ai rapporti tra commercianti o che la proposta contenga un termine per l'accettazione o che colui che l'ha fatta siasi obbligato a mantenerla ferma o irrevocabile. 3. La dichiarazione che la proposta e' ferma e irrevocabile puo' essere espressa o risultare dalle circostanze, dalle trattative preliminari, dalle pratiche esistenti tra le parti o dagli usi. 4. La revoca della proposta ha effetto solo se perviene al destinatario prima che questi abbia spedito la sua accettazione o compiuto un atto che e' assimilate alla accettazione, ai sensi del 2° comma dell'art. 6.
Allegato I-art. 6
Articolo 6 1. L'accettazione consiste in una dichiarazione che giunga con qualsiasi mezzo a colui che ha fatto la proposta. 2. Essa puo' consistere altresi' nella spedizione della cosa o del prezzo o in qualunque altro atto che, secondo i termini della proposta, le pratiche esistenti tra le parti o gli usi, possa considerarsi equivalente alla dichiarazione prevista al comma precedente.
Allegato I-art. 7
Articolo 7 1. Qualsiasi accettazione accompagnata da aggiunte, limitazioni o altre modifiche, e' da considerarsi come rifiuto della proposta e costituisce una controproposta. 2. Tuttavia, la risposta ad una proposta che pur avendo i caratteri di un'accettazione, contenga degli elementi complementari o diversi senza alterare sostanzialmente i termini della proposta, e' considerata come accettazione, a meno che colui che ha fatto la proposta ne rilevi le differenze entro un breve termine. Ove a cio' non provveda, le condizioni del contratto saranno quelle della proposta con le modifiche contenute nell'accettazione.
Allegato I-art. 8
Articolo 8 1. La dichiarazione di accettazione produce i suoi effetti a condizione che giunga al proponente nel termine da questi prefisso o, in difetto di tale prefissione, in un congruo termine, avuto riguardo alle circostanze del caso, alla rapidita' dei mezzi di comunicazione utilizzati dal proponente e agli usi. Nel caso di proposta verbale, l'accettazione deve essere immediata, sempreche' non risulti dalle circostanze che al destinatario sia stato concesso un termine per riflettere. 2. Se il termine per l'accettazione e' fissato dal proponente in una lettera o in un telegramma, si presume che tale termine decorra dalla data della lettera o del giorno ed ora in cui il telegramma e' stato consegnato per la spedizione. 3. Se l'accettazione consiste in uno degli atti di cui all'art. 6, 2° comma, essa non ha effetto che quando si effettui nei termini previsti al 1° comma del presente articolo.
Allegato I-art. 9
Articolo 9 1. Se l'accettazione e' tardiva, il proponente puo' considerarla tempestiva, purche' ne informi l'accettante, verbalmente o con la spedizione di un avviso, entro un breve termine. 2. L'accettazione pervenuta tardivamente, deve tuttavia essere considerata tempestiva ove risulti dalla lettera o dal documento che la contiene, che e' stata spedita in condizioni tali che, se fosse stata regolarmente trasmessa, sarebbe giunta tempestivamente; a meno che il proponente non informi l'accettante, verbalmente o con la spedizione di un avviso, entro un breve termine, che esso considera decaduta la propria offerta.
Allegato I-art. 10
Articolo 10 L'accettazione e' irrevocabile a meno che la revoca pervenga al proponente prima dell'accettazione o contemporaneamente a questa.
Allegato I-art. 11
Articolo 11 La morte o l'incapacita' di una delle parti sopravvenuta prima dell'accettazione non ha effetto sulla formazione del contratto, sempreche' il contrario non risulti dall'intenzione delle parti, dagli usi o dalla natura dell'affare.
Allegato I-art. 12
Articolo 12 1. Il termine "pervenire", ai sensi della presente legge significa essere recapitato all'indirizzo del destinatario della comunicazione. 2. Le comunicazioni previste dalla presente legge debbono essere fatte con i mezzi usuali, secondo le circostanze.
Allegato I-art. 13
Articolo 13 1. Per usi s'intendono i modi di procedere che delle persone di normale diligenza della stessa condizione delle parti e poste nella medesima situazione considerano normalmente applicabili alla formazione del contratto. 2. Qualora vengano impiegati termini, clausole o formulari d'uso nel commercio, questi verranno interpretati nel senso che gli ambienti commerciali interessati vogliono attribuire ad essi.
Allegato II
ALLEGATO II Articolo 1 La presente legge si applica alla formazione dei contratti di vendita che, ove venissero conchiusi, sarebbero retti dalla legge uniforme sulla vendita internazionale di cose mobili materiali. Articolo 4 1. La comunicazione che una persona indirizza ad una o piu' persone determinate, ai fini della conclusione di un contratto di vendita, costituisce proposta quando contiene elementi idonei a consentire che il contratto si perfezioni con l'accettazione, e rivela la volonta' del proponente di obbligarsi. 2. Detta comunicazione va interpretata ed integrata con le trattative preliminari, le pratiche che esistono tra le parti, gli usi e le norme della legge uniforme sulla vendita internazionale di cose mobili materiali.
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