La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Con effetto dal 1 ottobre 1971, le paghe giornaliere dei militari e graduati di truppa dell'Esercito e della Aeronautica e quelle dei comuni e sottocapi della Marina sono stabilite nelle misure nette risultanti dalla tabella allegata alla presente legge. Dalla stessa data la paga giornaliera degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali è stabilita nella misura di lire 750.