DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 634
L'imposta sugli atti soggetti a registrazione in termine fisso e non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articoli 13, 14 e 15, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o si e' verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello stesso termine decorrente dal giorno in cui avrebbe dovuto essere presentata, deve essere richiesta la imposta dovuta in base alle denunce prescritte dallo art. 18. Per gli atti presentati per la registrazione, l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti: 1) dalla richiesta di registrazione se si tratta di imposta principale; 2) dalla data in cui l'accertamento di maggior valore e' divenuto definitivo o e' stata presentata la denuncia di cui all'articolo 18 se si tratta di imposta complementare. Nell'ipotesi di occultazione di corrispettivo, di cui all'art. 70, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto; 3) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all'art. 18 se si tratta di imposta suppletiva. La richiesta dell'ufficio, contenente la liquidazione dell'imposta, deve essere notificata al contribuente nei modi stabiliti nel terzo comma dell'art. 49. La sopratassa e la pena pecuniaria devono essere irrogate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l'imposta cui si riferiscono e, se questa non e' dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' avvenuta la violazione. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta in caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell'atto ai sensi dell'art. 6.
Art. 75
Decadenza dell'azione del contribuente
La restituzione dell'imposta e della sopratassa deve essere richiesta dal contribuente, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, per i contratti a prezzo indeterminato quando la restituzione dipenda dall'entita' dell'imponibile, dal giorno in cui ne e' stato definitivamente stabilito il minore ammontare; in ogni altro caso dal giorno in cui sia definitivamente acquisito il diritto alla restituzione. La domanda di restituzione deve essere presentata all'ufficio che ha eseguito la registrazione, il quale e' tenuto a rilasciarne ricevuta. Trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione la domanda si considera respinta.
Art. 76
Prescrizione del diritto alla riscossione dell'imposta liquidata
Il diritto a riscuotere l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.
TITOLO NONO DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 77
Disposizioni transitorie
((Il presente decreto si applica agli atti formati dopo la data della sua entrata in vigore nonche' a quelli indicati nell'art. 14 quando l'approvazione, l'omologazione e l'eseguibilita' sia intervenuta dopo la data suddetta; tuttavia la disposizione del terzo comma dell'art. 63 si applica anche agli atti formati, approvati, omologati o divenuti eseguibili in data anteriore)). I rapporti tributari derivanti da atti formati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono regolati dalle disposizioni anteriori, purche' il termine stabilito per la richiesta di registrazione non sia ancora scaduto a tale data. La disposizione del comma precedente si applica anche agli atti sottoposti a condizione sospensiva, registrati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, anche se la condizione si verifica o l'atto produce i suoi effetti dopo la data stessa. Gli atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 38, effettuate, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il 31 dicembre 1972, sono regolati dalle disposizioni del presente decreto, ancorche' formati anteriormente alla data di entrata in vigore di esso, qualora siano presentati per la registrazione dopo la data stessa. Per i contratti a prezzo indeterminato, compresi gli appalti di ogni specie, di cui all'art. 33, registrati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare dei corrispettivi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto non concorre a formare l'imponibile definitivo agli effetti dell'imposta di registro. Per i contratti di locazione di immobili urbani a tempo determinato di durata pluriennale di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1962 n. 1744, registrati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, l'imposta si applica, con l'aliquota indicata nella prima parte della tariffa, sull'ammontare dei corrispettivi dovuti per le annualita' decorrenti dal 1° gennaio 1973. L'imposta dev'essere assolta entro venti giorni dalla scadenza dell'annata locatizia in corso all'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 78
Disposizioni transitorie in materia di agevolazioni
Fermo restando il disposto degli articoli 5 e 38 le esenzioni e le agevolazioni in materia di imposta di registro, nonche' i regimi tributari sostitutivi di tale tributo o anche di esso, previsti da leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sara' stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi del n. 6) dell'art. 9 e del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1974.
Art. 79
Restituzione di imposte a societa' ed enti della Comunita' economica europea
Le societa', gli enti e gli altri soggetti di cui alla lettera a) dell'art. 4, aventi la sede amministrativa o la sede legale nel territorio di uno Stato membro della Comunita' economica europea, hanno diritto alla restituzione delle somme o delle maggiori somme pagate a titolo di imposta di registro per le operazioni di istituzione o trasferimento in Italia di proprie sedi o di aumento dei capitali a queste destinati, compiute nell'anno 1972, che secondo le disposizioni del presente decreto non sarebbero state soggette a tributo o sarebbero state tassate in misura inferiore. Per conseguire la restituzione deve esserne fatta domanda al competente ufficio del registro entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 80
Norme abrogate
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate, salvo quanto disposto dagli articoli 77 e 78, le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni nonche' quelle di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1744, e cessa di avere applicazione l'addizionale all'imposta di registro istituita con il decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, e successive modificazioni. Restano ferme le esenzioni e le agevolazioni vigenti alla data del 31 dicembre 1972 a favore delle societa' di mutuo soccorso, delle cooperative e loro consorzi e per i trasferimenti di terreni destinati alla formazione di imprese agricole diretto-coltivatrici e all'arrotondamento dei fondi da esse posseduti.
Art. 81
Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio
LEONE ANDREOTTI - RUMOR - VALSECCHI - MALAGODI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 252, foglio n. 2. - CARUSO
Allegato A Parte I-art. 1
ALLEGATO A TARIFFA PARTE PRIMA Art. 1. - Atti traslativi a titolo oneroso del- la proprieta di beni immobili, atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godi- mento compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi, concessioni di miniere, provvedimenti di espropriazione per pubblica utilita e trasferi- mento coattivo della proprieta o di diritti rea- li immobiliari di godimento...................... 5% Se il trasferimento avviene entro cinque anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso immobile o diritto immobiliare sul quale si sia pagata l'imposta normale e fino a concor- renza del valore tassato nel precedente trasferi- mento............................................ 3,75% Se il trasferimento e a favore dello Stato, regione, province e comuni....................... L. 2.000 Se l'atto ha per oggetto immobili situati al- l'estero o diritti reali sugli stessi............ L. 2.000 Nota: Per i trasferimenti derivanti da atti so- ciali si applica il successivo art. 4. (1) (("Se il trasferimento ha per oggetto immobili di interesse storico, artistico o archeologico sog- getti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e suc- cessive modificazioni, l'aliquota di cui al primo comma e' ridotta al 50 per cento, sempreche' l'acquirente non venga meno agli obblighi della loro conservazione e protezione. Nota: Per conseguire le agevolazioni la parte acquirente: a) ove gia' sussista il vincolo previsto dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, per i beni culturali dichiarati, deve dichiarare nell' atto di acquisto gli estremi del vincolo stesso in base alle risultanze dei registri immobiliari; b) qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve presentare, contestualmente all'atto da registrare, una attestazione, da rilasciarsi dal competente organo dell'Amministra- zione per i beni culturali e ambientali, da cui risulti che e' in corso la procedura di sottoposi- zione dei beni al vincolo. L'agevolazione e' revo- cata nel caso in cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data di registrazione dell'atto, non venga documentata l'avvenuta sottoposizione del bene al vincolo. Le attestazioni relative ai beni situati nel territorio della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono rilasciate dal competente organo della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'acquirente decade altresi' dal beneficio della riduzione d'imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che siano stati adempiuti gli obblighi della loro conservazione e protezione, ovvero nel caso di mutamento di destinazione senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambien- tali, o di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili stessi. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni. In tal caso, oltre alla normale imposta, e' dovuta una soprattassa pari al 30 per cent dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni. Dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e degli accessori)). --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 383 (in G.U. 28/8/1974, n. 224) ha disposto (con l'art. 7) le modifiche delle aliquote stabilite dall'art. 1, primo comma, dall'art. 4, lettera a), n. 1), e dall'art. 8, lettera a), della prima parte della tariffa allegato A del presente decreto D.P.R. 634/72 con esclusione degli atti di concessione di aree demaniali per industria navale, anche se aventi per oggetto opifici ed impianti.
Allegato A Tariffa Parte Prima-art. 1 bis
((Art. 1-bis. - Atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, atti traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 per cento Se il trasferimento avviene entro cinque anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso terreno agricolo o diritto immobiliare sul quale si sia pagata la imposta normale e fino a concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,25 per cento Se il trasferimento e a favore dello Stato, regioni, province e comuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 Nota: Per i trasferimenti derivanti da atti soci- ali: si applica il successivo articolo 4. Salvo quanto previsto dall'articolo 80, secondo comma, del presente decreto e dall'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per gli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale o da associazioni o soc- ieta' cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, l'imposta si applica con l'aliquota stabilita dal precedente articolo 1. L'acquirente deve produrre al notaio rogante la certificazione della sussistenza dei suddetti requisiti in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 della legge 9 maggio 1975,n. 153. Il beneficio predetto e' esteso altresi' agli acquirenti che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire i sopra indicati requisiti e che entro il triennio producano la stessa certifica- zione; qualora al termine del triennio non sia stata prodotta la documentazione prescritta l'ufficio di registro competente provvede al recupero della dif- ferenza di imposta. Si decade dal beneficio nel caso di destina- zione dei terreni e relative pertinenze diversa dall'uso agricolo che avvenga entro dieci anni dal trasferimento. Il mutamento di destinazione deve essere comunicato entro un anno all'ufficio del registro competente. In caso di omessa denuncia si applica una soprattas- sa pari alla meta' della maggiore imposta dovuta in dipendenza del mutamento di destinazione))
Allegato A Tariffa Parte Prima-art. 2
Art. 2. - Atti traslativi a titolo oneroso di beni e diritti diversi da quelli indicati nel- l'art. 1, trasferimenti coattivi di detti beni e diritti.......................................... ((3%)) Nota: Per i trasferimenti derivanti da atti so- ciali si applica il successivo art. 4. Per gli atti aventi per oggetto autoveicoli si applica il successivo art. 7.
Allegato A Tariffa Parte Prima-art. 3
Art. 3. Atti di natura dichiarativa relativi a beni e rapporti di qualsiasi natura............ ((1%)) Nota: Per le assegnazioni e gli altri eventuali atti di natura dichiarativa derivanti da atti so- ciali si applica la lettera c) del successivo ar- ticolo 4. Per gli atti di natura dichiarativa aventi ad oggetto autoveicoli si applica il suc- cessivo art. 7.
Allegato A Tariffa Parte Prima-art. 4
Art. 4. - Atti ed operazioni delle societa ed enti assimilati: a) Costituzioni e relativi aumenti di capita- le di societa di qualunque tipo e oggetto, non- che di associazioni, consorzi, enti ed organiz- zazioni di persone e di beni con o senza persona- lita giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita commerciali: 1) con conferimento di immobili e diritti reali immobiliari di godimento................... 5% (1) (( 1-bis. - Con conferimento di terreni agricoli, relative pertinenze e diritti reali im- mobiliari di godimento dei medesimi . . . . . . . . 15 per cento)) 2) con conferimento di costruzioni destina- te specificamente all'esercizio di attivita com- merciale e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione.................... 2% 3) con conferimento di beni e diritti di- versi da quelli indicati nei numeri precedenti compreso il denaro............................... 1% Nota: Sono assimilabili alle costituzioni le proroghe deliberate dopo la scadenza, le opera- zioni di cui all'art. 4 del presente decreto non- che il cambiamento dell'oggetto da parte di enti diversi dalle societa che importi l'assunzione di attivita commerciali come oggetto esclusivo, o principale. b) Fusioni di societa di qualunque tipo; conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, fatti da una societa ad altra societa esistente o da co- stituire; analoghe operazioni poste in essere da- gli altri soggetti indicati nella precedente let- tera a).......................................... Le stesse aliquote di cui alla let- tera a) ridotte a meta' Nota: Per tali fusioni e conferimenti, se posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui all'art. 78, si applicano le agevolazioni previste dalla [legge 18 marzo 1965, n. 170](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-03-18;170), e successive modificazioni, sempre che sussi- stano le condizioni di cui all'art. 3 della legge stessa. Se la societa risultante dalla fusione o in- corporante o destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in un altro Stato membro della Comunita economica europea, per la registrazione dell'atto e dovuta la sola imposta fissa di L. 2.000. c) Assegnazioni a soci da societa di ogni tipo e oggetto e assegnazione ad associati o par- tecipanti fatte da soggetti indicati nella let- tera a): 1) quando hanno per oggetto beni soggetti all'imposta sul valore aggiunto nonche azioni, obbligazioni od altri titoli non rappresentativi di merci, quote sociali o associative ovvero de- naro a titolo di dividendo....................... L. 2.000 2) quando hanno per oggetto beni diversi da quelli di cui al n. 1)........................... Le stesse aliquote di cui alla pre- cedente lettera a) d) Altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni, deliberate dai soggetti indicati nella precedente lettera a)...................... L. 2.000 e) Deliberazioni o verbali di emissione di obbligazioni o di altri titoli di credito emessi in serie......................................... 1% --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il [D.L. 6 luglio 1974, n. 254](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1974-07-06;254), convertito con modificazioni dalla [L. 17 agosto 1974, n. 383](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-08-17;383) (in G.U. 28/8/1974, n. 224) ha disposto (con l'art. 7) le modifiche delle aliquote stabilite dall'art. 1, primo comma, dall'art. 4, lettera a), n. 1), e dall'art. 8, lettera a), della prima parte della tariffa allegato A del presente decreto [D.P.R. 634/72](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;634) con esclusione degli atti di concessione di aree demaniali per industria navale, anche se aventi per oggetto opifici ed impianti.
Allegato A Tariffa Parte Prima-art. 5
Art. 5. - a) Locazioni e affitti di beni immo- bili: 1) quando hanno per oggetto fondi rustici.... 0,50% 2) in ogni altro caso........................ 2% b) Concessioni di diritti d'acqua a tempo de- terminato, cessioni e surrogazioni relative; soc- cide; convenzioni per pascolo o per alimento di animali.......................................... 0,50%
Allegato A Tariffa Parte Prima-art. 6
Art. 6. - Garanzie reali e personali, se non richieste dalla legge, quietanze, compensazioni e remissioni di debiti, cessioni di crediti fatte da imprese commerciali e agricole a favore di istituti e aziende di credito.................... ((0,50%)) Nota: Per le quietanze rilasciate mediante scrittura privata non autenticata si applica lo art. 5 della parte seconda della presente ta- riffa.
Allegato A Tariffa Parte Prima-art. 7
Art. 7. - Atti di natura traslativa o dichiara- tiva aventi per oggetto autoveicoli: A) motocicli di qualsiasi tipo, motocarroz- zette e trattrici agricole....................... L. 8.000 B) Veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone e cose: 1) fino a 8 CV................................... " 10.000 2) da oltre 8 fino a 12 CV...................... " 15.000 3) da oltre 12 fino a 20 CV...................... " 20.000 4) da oltre 20 fino a 30 CV...................... " 30.000 5) da oltre 30 fino a 40 CV...................... " 40.000 6) oltre 40 CV................................... " 50.000 C) veicoli a motore destinati al trasporto di cose: di portata: 1) fino a 7 quintali............................. " 18.000 2) da oltre 7 fino a 15 quintali.......... " 33.000 3) da oltre 15 fino a 30 quintali.......... " 39.000 4) da oltre 30 fino a 45 quintali.......... " 48.000 5) da oltre 45 fino a 60 quintali.......... " 60.000 6) da oltre 60 fino a 80 quintali.......... " 71.000 7) da oltre 80 quintali.................... " 92.000 D) rimorchi, di portata: 1) fino a 20 quintali...................... " 29.000 2) da oltre 20 fino a 50 quintali.......... " 44.000 3) oltre 50 quintali....................... " 60.000 E) rimorchi per trasporto di persone: 1) fino a 15 posti......................... " 23.000 2) da 16 a 25 posti........................ " 27.000 3) da 26 a 40 posti........................ " 35.000 4) oltre i 40 posti........................ " 45.000 ((7))
Allegato A Tariffa Parte Prima-art. 8
Art. 8. - Atti dell'autorita giudiziaria ordi- naria o speciale in materia di controversia civi- le che definiscono, anche parzialmente, il giudi- zio, compresi i decreti ingiuntivi, provvedimenti di aggiudicazione e assegnazione, sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi ar- bitrali: a) aventi per oggetto trasferimenti o costi- tuzioni di diritti reali su beni immobili........ 5% (1) a-bis) aventi per oggetto trasferimenti o costitu- zioni di diritti reali su terreni agricoli e relative pertinenze . . . . . . . . . . . . . . . 15 per cento b) aventi per oggetto autoveicoli............ Le stesse imposte di cui al prece- dente art. 7 c) aventi per oggetto beni e diritti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) o portan- ti condanna al pagamento di somme, valori ed al- tre prestazioni o alla consegna di beni di qual- siasi natura..................................... ((3%)) d) di mero accertamento dei diritti di cui alle lettere a), b) e c) o di altri diritti a contenuto patrimoniale........................... ((1%)) e) non portanti condanna ne accertamento di diritti a contenuto patrimoniale................. L. 2.000 f) di omologazione........................... " 2.000 Nota: Gli atti di cui al presente articolo sono soggetti all'imposta proporzionale di cui alle lettere c) e d) anche quando la condanna ha per oggetto corrispettivi soggetti all'imposta sul valore aggiunto. ------------------ AGGIORNAMENTO (1) Il [D.L. 6 luglio 1974, n. 254](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1974-07-06;254), convertito con modificazioni dalla [L. 17 agosto 1974, n. 383](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-08-17;383) (in G.U. 28/8/1974, n. 224) ha disposto (con l'art. 7) le modifiche delle aliquote stabilite dall'art. 1, primo comma, dall'art. 4, lettera a), n. 1), e dall'art. 8, lettera a), della prima parte della tariffa allegato A del presente decreto [D.P.R. 634/72](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;634) con esclusione degli atti di concessione di aree demaniali per industria navale, anche se aventi per oggetto opifici ed impianti.
Allegato A Tariffa Parte Prima-art. 9
Art. 9. - Atti diversi da quelli altrove indi- cati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale..................................... ((3%))
Allegato A Tariffa Parte Prima-art. 10
Art. 10. - Contratti preliminari di ogni specie L. 2.000
Allegato A Tariffa Parte Prima-art. 11
Art. 11. - Atti pubblici e scritture private autenticate non aventi contenuto patrimoniale o aventi per oggetto gli atti previsti nella tabel- la allegato B al presente decreto e atti di ogni specie per i quali il decreto prevede l'applica- zione dell'imposta in misura fissa............... L. 2.000
Allegato A Parte Seconda Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso-art. 1
PARTE SECONDA ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE SOLO IN CASO D'USO Art. 1. - Atti indicati: a) negli articoli 2, 3, 6, 9 e 10 della parte prima formati mediante corrispondenza, ad ecce- zione di quelli per i quali dal [codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262) e' richiesta a pena di nullita la forma scritta nonche' di quelli aventi per oggetto cessioni di aziende o costituzioni di diritti di godimento reali o personali sulle stesse................... Le stesse impo- ste previste per i corrispondenti atti nella parte prima b) nell'art. 5, secondo comma, del decreto quando riguardano cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore ag- giunto........................................... idem
Allegato A Parte Seconda Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso-art. 2
Art. 2. - ((scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a L. 20.000)) o quando abbiano per oggetto la negoziazione dei titoli indicati nell'art. 8 della tabella allegato B.... L. 2.000
Allegato A Parte Seconda Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso-art. 3
Art. 3. - Locazioni e affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata au- tenticata, quando il corrispettivo annuo, o rap- portato ad anno, non supera ((lire 1.200.000))........... Le stesse imposte previste dallo art. 5 della parte prima
Allegato A Parte Seconda Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso-art. 4
Art. 4. - Scritture private non aventi contenu- to patrimoniale, conti e rendiconti di ogni ge- nere, scritti, disegni, modelli, fotografie e simili........................................... L. 2.000
Allegato A Parte Seconda Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso-art. 5
Art. 5. - Quietanze rilasciate mediante scrit- ture private non autenticate..................... 0,25%
Allegato A Parte Seconda Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso-art. 6
Art. 6. - Procure, deleghe e simili rilasciate per il compimento di un solo atto e per l'inter- vento in assemblea............................... L. 2.000
Allegato A Parte Seconda Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso-art. 7
Art. 7. - Atti riguardanti l'espropriazione per pubblica utilita' diversi da quelli indicati nel- l'art. 1 della parte prima....................... L. 2.000
Allegato A Parte Seconda Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso-art. 8
Art. 8. - Mandati ed ordini di pagamento sulle ((casse)) di pubbliche amministrazioni, girate e quietanze apposte sui medesimi................... L. 2.000
Allegato A Parte Seconda Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso-art. 9
Art. 9. - Libretti di conto corrente e di ri- sparmio e relative lettere di accreditamento..... L. 2.000
Allegato A Parte Seconda Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso-art. 10
Art. 10. - Contratti di lavoro, collettivi e individuali, contratti aventi per oggetto servizi personali........................................ L. 2.000
Allegato A Parte Seconda Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso-art. 11
Art. 11. - Atti formati all'estero diversi da quelli indicati al n 4) dell'art. 2 del presente decreto.......................................... Le stesse impo- ste previste per i corrisponden- ti atti formati nello Stato Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI
Allegato B Tabella per gli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione-art. 1
ALLEGATO B Tabella degli atti per i quali non vi e' obbligo di chiedere la registrazione Art. 1. - Atti del potere legislativo, atti relativi a referendum; atti posti in essere dalla amministrazione dello Stato, delle regioni, province e comuni diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni.
Allegato B Tabella per gli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione-art. 2
Art. 2. - Atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa, dell'autorita' giudiziaria in sede civile e penale, della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali, delle commissioni tributarie e degli altri organi di giurisdizione speciale e dei relativi procedimenti, nonche' atti del contenzioso in materia elettorale, dei procedimenti disciplinari; atti delle relative procedure, comprese le procure alle liti.
Allegato B Tabella per gli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione-art. 3
Art. 3. - Atti di qualsiasi natura formati per essere prodotti: a) in procedimenti amministrativi, non giurisdizionali, iniziati d'ufficio od a richiesta di parte per ottenere provvedimenti di interesse pubblico; b) presso enti di assistenza, beneficenza e previdenza relativi a persone non assoggettate alle imposte sul reddito. Nota: Il mancato assoggettamento alle imposte sul reddito deve essere comprovato mediante certificato del competente ufficio delle imposte attestante che il richiedente non e' assoggettato a tributo.
Allegato B Tabella per gli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione-art. 4
Art. 4. - Atti di ultima volonta'.
Allegato B Tabella per gli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione-art. 5
Art. 5. - Atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione e riscossione delle imposte e tasse a chiunque dovute, compresi gli atti relativi agli appalti di esattorie; garanzie richieste da leggi, anche regionali; atti e documenti formati in relazione al servizio militare obbligatorio ((atti, documenti e provvedimenti previsti dall'[articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-08-11;533~art10))).
Allegato B Tabella per gli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione-art. 6
Art. 6. - Atti per la formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati.
Allegato B Tabella per gli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione-art. 7
Art. 7. - Contratti di assicurazione e di riassicurazione, capitalizzazione e vitalizi ed atti dipendenti dai medesimi, comprese le ricevute dei premi e delle somme assicurate, stipulati da persone od enti assoggettati all'imposta di cui alla [legge 29 ottobre 1961, n. 1216](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-10-29;1216) e successive modificazioni; polizze dei monti di pieta', di pegno e frumentari e delle casse sociali di mutuo soccorso.
Allegato B Tabella per gli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione-art. 8
Art. 8. - Azioni, quote sociali e quote di partecipazione delle societa', enti, associazioni ed organizzazioni, con o senza personalita' giuridica, i cui atti sono soggetti all'imposta di cui allo art. 4 della tariffa allegato A, parte prima, al presente decreto; obbligazioni ed altri titoli di credito in serie. Nota: L'esenzione non esclude l'applicazione dell'art. 4 della tariffa, parte prima, ne' la tassazione delle delibere di emissione di obbligazioni ed altri titoli di credito. Per le sentenze, gli atti pubblici e le scritture private relative alla negoziazione dei titoli indicati nel presente articolo si applicano rispettivamente gli articoli 8 e 11 della parte prima e l'art. 2 della parte seconda della tariffa.
Allegato B Tabella per gli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione-art. 9
Art. 9. - Scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, relative a contratti per i quali siano stati usati i foglietti bollati di cui al [regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3278), e successive modificazioni. Nota: Dal contesto degli atti di contro indicati devono risultare gli estremi dei foglietti se di data anteriore; in caso contrario, gli estremi dei foglietti devono essere annotati, sugli atti entro trenta giorni dalla data apposta sui foglietti stesi.
Allegato B Tabella per gli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione-art. 10
Art. 10. - Sentenze e verbali dei conciliatori.
Allegato B Tabella per gli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione-art. 11
Art. 11. - Cambiali, vaglia cambiari, assegni bancari e circolari, loro accettazione, girate, avalli, quietanze ed altre dichiarazioni cambiarie fatte sui medesimi; atti di protesto cambiario, da chiunque redatti, e conti di ritorno. Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI
Allegato C
ALLEGATO C Valori attuali dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie riferiti all'annualita' di una lira e calcolati al saggio d'interesse del 5%. Eta' del beneficiario Valore (anni compiuti) del diritto ---- ---- da 0 a 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 da 21 a 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 da 31 a 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 da 41 a 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 da 46 a 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 da 51 a 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 da 54 a 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 da 57 a 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 da 61 a 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 da 64 a 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 da 67 a 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 da 70 a 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 da 73 a 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 da 76 a 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 da 79 a 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 da 83 a 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 da 87 a 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 da 93 a 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI
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