DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 634
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:
TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto dell'imposta
L'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa allegato A al presente decreto, agli atti soggetti a registrazione o registrati volontariamente.
Art. 2
Atti soggetti a registrazione
Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti: 1) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato; 2) i contratti verbali indicati nell'art. 3; 3) le operazioni delle societa' ed enti esteri indicate nell'art. 4; 4) gli atti formati all'estero, comprese le sentenze pronunziate dai consoli italiani, che importano trasferimento della proprieta' ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali su beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto di tali beni.
Art. 3
Contratti verbali
Sono soggetti a registrazione i contratti verbali: 1) di locazione o affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite; 2) di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite. Gli altri contratti verbali sono soggetti a registrazione quando siano enunciati in atti presentati per la registrazione, a norma dell'art. 21.
Art. 4
Operazioni di societa' ed enti esteri
Sono soggetti a registrazione: a) l'istituzione nel territorio dello Stato della sede amministrativa di societa' di ogni tipo e oggetto costituite all'estero ovvero della sede amministrativa di associazioni, enti pubblici e privati, consorzi ed altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalita' giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, parimenti costituiti all'estero; b) l'istituzione nel territorio dello Stato della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) avente la sede amministrativa in uno Stato non facente parte della Comunita' economica europea; c) il trasferimento nel territorio dello Stato, da uno Stato non facente parte della Comunita' economica europea, della sede amministrativa o della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) qualora la sede legale o rispettivamente quella amministrativa non si trovi in uno Stato della Comunita' economica europea; d) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Comunita' europea, della sede amministrativa di uno dei soggetti di cui alla lettera a) non assoggettabile nello Stato di provenienza all'imposta prevista dalla direttiva della Comunita' economica europea 17 luglio 1969, n. 335; e) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Comunita' economica europea, della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) non assoggettabile nello Stato di provenienza all'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d) ed avente la sede amministrativa in uno Stato non facente parte della Comunita' economica europea; f) la istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato di sedi secondarie di uno dei soggetti di cui alla lettera a), non avente la sede amministrativa ne' quella legale in uno Stato della Comunita' economica europea, sempreche', in caso di trasferimento, non sia stata assolta, in un altro Stato della Comunita' l'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d); g) l'aumento dei capitali destinati alle sedi secondarie stabilite nel territorio dello Stato dai soggetti di cui alla lettera a). Per sede amministrativa si intende la sede della direzione effettiva.
Art. 5
Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso
Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella parte seconda. Le scritture private non autenticate relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto sono soggette a registrazione in caso d'uso. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni di cui al sesto comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione delle locazioni non finanziarie e degli affitti di cui all'art. 10, primo comma, n. 1), del decreto stesso.
Art. 6
Caso d'uso
Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attivita' amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di una obbligazione dell'amministrazione o dell'ente.
Art. 7
Atti non soggetti a registrazione
Per gli atti indicati nella tabella allegato B non vi e' obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso; se presentati volontariamente alla registrazione l'imposta e' dovuta in misura fissa.
Art. 8
Registrazione volontaria
Chiunque vi abbia interesse puo' chiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto.
TITOLO SECONDO REGISTRAZIONE DEGLI ATTI
Art. 9
Ufficio competente
Competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali e' l'ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma dell'art. 10. La registrazione di tutti gli altri atti puo' essere eseguita da qualsiasi ufficio del registro.
Art. 10
Soggetti obbligati a richiedere la registrazione
La registrazione deve essere richiesta: 1) dalle parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero; 2) dai notai, dagli ufficiali giudiziari, dai segretari o delegati della pubblica amministrazione e dagli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi compiuti, ricevuti o autenticati; 3) dai cancellieri e segretari, per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali, alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 11
Richiesta di registrazione degli atti scritti
Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate i notai e gli altri soggetti di cui al n. 2) dell'art. 10 devono presentare, oltre l'atto del quale chiedono la registrazione, una copia certificata conforme. I funzionari indicati al n. 3) dello stesso articolo devono presentare unicamente l'originale dello atto. Per la registrazione degli atti che importano trasferimento, divisione o attribuzione di beni immobili o di diritti reali di godimento su beni immobili o costituzione dei diritti stessi deve essere presentata anche una copia in carta libera. Chi richiede la registrazione di un atto diverso da quelli previsti dal precedente comma deve presentarne all'ufficio del registro due originali ovvero un originale e una fotocopia. Se dell'atto siano stati formati piu' originali, il richiedente puo' ((presentarne)) anche piu' di due e chiedere che su tutti venga apposta la notazione di cui al quarto comma dell'art. 16. Agli atti scritti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento avanti il pretore. In mancanza di periti traduttori iscritti presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio del registro competente la traduzione e' effettuata da persona all'uopo incaricata dal presidente del tribunale. La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli atti che, con l'osservanza delle norme sulla competenza, vengono presentati agli uffici compresi nei territori dello Stato nei quali e' ammesso, per legge, l'uso della lingua straniera adoperata nella redazione dell'atto. La richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati.
Art. 12
Richiesta di registrazione dei contratti verbali e delle operazioni di societa' ed enti esteri
La registrazione dei contratti verbali che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta presentando all'ufficio una denuncia in doppio originale redatta sui modelli forniti dall'ufficio stesso. La denuncia deve essere sottoscritta da almeno una delle parti contraenti e deve indicare le generalita' ed il domicilio di queste, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto. Per le operazioni di cui all'art. 4, quando non risultino da atto scritto la denuncia deve essere firmata dal rappresentante della societa' o ente estero ovvero da uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della societa' o ente. Ai fini del presente decreto la denuncia assume qualita' di atto.
Art. 13
Termini per la richiesta di registrazione
La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta entro venti giorni dalla data dell'atto se formati in Italia, entro sessanta giorni se formati all'estero. Per gli inventari, le ricognizioni e le descrizioni dello stato di cose o di luoghi e in genere per tutti gli atti che non sono stati formati in un solo giorno il termine decorre dalla data di chiusura dell'atto; per le scritture private autenticate il termine decorre dalla data dell'ultima autenticazione e per i contratti verbali dell'inizio della loro esecuzione. Per i provvedimenti e gli atti di cui al n. 3) dell'art. 10, diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiederne la registrazione entro cinque giorni da quello in cui il provvedimento e' stato pubblicato o emanato. Nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 12 la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli articoli 2505 e seguenti del codice civile, e in ogni caso non oltre sessanta giorni dalla istituzione della sede amministrativa, legale o secondaria ovvero dal trasferimento della sede amministrativa o legale nel territorio dello Stato.
Art. 14
Termine per la richiesta di registrazione degli atti soggetti ad approvazione od omologazione
Per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione da parte della pubblica amministrazione o dell'autorita' giudiziaria ordinaria o per quelli che non possono avere esecuzione senza che sia trascorso un intervallo di tempo fissato dalla legge, il termine di cui allo articolo precedente decorre dal giorno in cui i soggetti tenuti a richiedere la registrazione hanno avuto notizia a norma del comma successivo del provvedimento di approvazione o di omologazione ovvero dal giorno in cui l'atto e' divenuto altrimenti eseguibile. Agli effetti del presente articolo i funzionari e i cancellieri preposti all'ufficio che ha provveduto all'approvazione od omologazione dell'atto devono, entro cinque giorni dall'emanazione del provvedimento, darne notizia alle parti ovvero ai notai o funzionari che hanno rogato l'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. All'atto da registrare devono essere uniti in originale o copia autentica, a cura del richiedente, il provvedimento di approvazione o di omologazione e la lettera di cui al comma precedente.
Art. 15
Registrazione d'ufficio
In mancanza di richiesta da parte dei soggetti indicati nell'art. 10 la registrazione e' eseguita d'ufficio, previa riscossione dell'imposta dovuta: 1) per gli atti pubblici e per le scritture private autenticate conservati presso il pubblico ufficiale che li ha formati o le ha autenticate; qualora non si rinvenga un atto pubblico o una scrittura privata iscritti nel repertorio, la registrazione e' eseguita sulla base degli elementi da questo desumibili; 2) per le scritture private non autenticate soggette a registrazione in termine fisso quando siano depositate presso pubblici uffici o quando l'amministrazione finanziaria ne sia venuta legittimamente in possesso; 3) per i contratti verbali di cui al n. 1) del primo comma dell'art. 3 e per le operazioni di cui all'art. 4 quando il contratto o l'operazione, in difetto di prova diretta, risulti da presunzioni gravi, precise e concordanti; 4) per i contratti verbali di cui al n. 2) del primo comma dell'art. 3 quando, in difetto di prova diretta, la loro esistenza risulti, continuando nello stesso locale o in parte di esso, la stessa attivita' commerciale, da cambiamenti nella ditta, nell'insegna o nella titolarita' dell'esercizio ovvero da altre presunzioni gravi precise e concordanti. Nelle ipotesi previste dai numeri 3) e 4) del comma precedente e' ammessa la prova contraria ad esclusione di quella testimoniale.
Art. 16
Esecuzione della registrazione
La registrazione e' eseguita, previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio, con la data del giorno in cui e' stata richiesta. L'ufficio puo' differire la liquidazione dell'imposta per non piu' di tre giorni; il differimento non e' consentito qualora ritardi o impedisca l'adozione di un provvedimento ovvero il deposito dell'atto entro un termine di decadenza. ((La registrazione consiste nell'annotazione degli atti e delle denunce in appositi registri con l'indicazione del numero progressivo annuale, della data della registrazione, del nome del richiedente, della natura dell'atto, delle parti e delle somme riscosse; sono conservate in appositi volumi rilegati le richieste di registrazione, previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, cosi' come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, sulle quali viene apposto il numero e la data di registrazione)). ((L'ufficio in calce o a margine degli originali e delle copie dell'atto o della denuncia, annota la data ed il numero della registrazione ed appone la quietanza della somma riscossa ovvero dichiara che la registrazione e' stata eseguita a debito; l'annotazione dell'avvenuta registrazione deve essere fatta anche sugli atti eventualmente allegati)). L'ufficio, in calce o a margine degli originali e delle copie dell'atto o della denuncia, annota la data e il numero della registrazione, la persona nei cui interesse e' stata richiesta ed il foglio e' il numero del registro, trascrive la liquidazione dell'imposta ed appone la quietanza della somma riscossa ovvero dichiara che la registrazione e' stata eseguita a debito. L'annotazione deve essere apposta anche sugli atti eventualmente allegati, specificando la somma riscossa per la loro registrazione. Quando la registrazione e' stata eseguita con il pagamento dell'imposta in misura fissa a norma dell'art. 26 deve esserne fatta espressa menzione. Eseguita la registrazione, l'ufficio restituisce al richiedente l'originale dell'atto pubblico o un originale della scrittura privata o della denuncia. Per, le scritture private presentate in unico originale, l'ufficio restituisce la fotocopia da esso certificata conforme.
Art. 16-bis
((Registrazione delle denunce dei contratti verbali di locazione. In deroga alle disposizioni dell'articolo precedente l'imposta dovuta sulle denunce di contratti verbali di locazione ed affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, e' liquidata dallo stesso denunciante ed assolta entro venti giorni mediante versamento del relativo importo in un conto corrente postale, intestato all'ufficio del registro affitti di Roma. Il termine predetto decorre dall'inizio della esecuzione del contratto o dalla data in cui e' attuata la cessione o ha effetto la risoluzione o la proroga. La disposizione del comma precedente si applica anche alle denunce di cui all'art. 34, qualora si riferiscano a contratti scritti, gia' registrati, di locazione ed affitto di beni immobili esistenti nello Stato. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, e' stabilito il numero del conto corrente postale di cui al primo comma ed approvato lo speciale modello di versamento sul quale devono essere indicati il nome del richiedente, la natura dell'atto, le parti fra le quali questo e' stato posto in essere. L'apposizione da parte dell'ufficio postale del bollo a data e la conservazione presso l'ufficio del registro della parte del modello ad esso riservata sostituiscono la registrazione))
Art. 17
Effetti della registrazione
La registrazione attesta l'esistenza degli atti, attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi a norma dell'art. 2704 del codice civile e ne assicura la conservazione. L'ufficio del registro conserva gli originali e le copie trattenute ai sensi dell'art. 16 e, trascorsi dieci anni, li trasmette all'archivio notarile, ad eccezione delle denuncie di contratti verbali che vengono distrutte. Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione e' stata eseguita, l'ufficio del registro rilascia copia delle scritture private, delle denuncie e degli atti formati all'estero dei quali sia ancora in possesso, nonche' delle note di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone puo' avvenire soltanto su autorizzazione del pretore competente.
Art. 18
Denuncia di eventi successivi alla registrazione
L'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di un evento che a norma degli articoli 23, 26, 33 e 34 dia luogo ad ulteriore liquidazione d'imposta devono essere denunciati entro venti giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse e' stata chiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono. Il termine di cui al precedente comma e' elevato a sessanta giorni se l'evento dedotto in condizione e' connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona. Per gli aumenti di capitale di cui all'ultimo comma dell'art. 26 e per le emissioni di obbligazioni o di altri titoli di credito in serie la denuncia deve essere presentata, anziche' nel termine stabilito dal primo comma, entro sei mesi dalla data della relativa deliberazione, limitatamente alle quantita' sottoscritte o collocate in tale periodo, o di bimestre in bimestre per quelle intervenute successivamente.
TITOLO TERZO APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
Art. 19
Interpretazione degli atti
Le imposte sono applicate secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.
Art. 20
Atti che contengono piu' disposizioni
Se un atto contiene piu' disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse e' soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto. Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che da' luogo alla imposizione piu' onerosa. ((Non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni nonche' le quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si riferiscono)).
Art. 21
Enunciazione di atti non registrati
Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso e' dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 67. L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non da' luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono gia' cessati o cessano in virtu' dell'((atto che contiene le enunciazioni)). Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso e' contenuta in uno degli atti dell'autorita' giudiziaria indicati nell'art. 35, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita.
Art. 22
Disposizioni relative a beni soggetti ad aliquote diverse eredita' e comunioni indivise Se una disposizione ha per oggetto piu' beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l'aliquota piu' elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti prezzi distinti. La disposizione del comma precedente non si applica per i crediti, nonche' per i beni mobili, e le rendite facenti parte di un'eredita' indivisa, o di una comunione, i quali sono soggetti, in occasione della cessione dell'eredita' o di quote di comunione, alle aliquote stabilite per ciascuno di essi. Le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio od ornamento sono destinate. Nelle cessioni di azienda comprensiva di beni immobili, ai fini della applicazione delle diverse aliquote le passivita' si imputano ai diversi beni in proporzione del loro rispettivo valore.
Art. 23
Presunzione di trasferimento delle accessioni e delle pertinenze
Nei trasferimenti immobiliari le accessioni, i frutti pendenti e le pertinenze si presumono trasferiti all'acquirente dell'immobile, a meno che siano esclusi espressamente dalla vendita o si provi, con atto che abbia acquistato data certa mediante la registrazione, che appartengono ad un terzo o sono stati ceduti all'acquirente da un terzo. Quando, entro tre anni, le pertinenze vengano comunque a risultare di proprieta' dell'acquirente dell'immobile al cui servizio erano destinate, si applica l'imposta con l'aliquota relativa al trasferimento dell'immobile, diminuita dell'ammontare dell'imposta eventualmente pagata per il trasferimento delle pertinenze stesse separatamente intervenuto fra le stesse parti.
Art. 24
Atti a titolo oneroso e gratuito
Un atto in parte gratuito e in parte oneroso e' soggetto all'imposta prevista dal presente decreto per la parte a titolo oneroso, salva l'applicazione dell'imposta sulle successioni o donazioni per la parte a titolo gratuito.
Art. 25
Presunzione di liberalita'
I trasferimenti immobiliari posti in essere fra parenti in linea retta si presumono donazioni, con esclusione della prova contraria, se la relativa imposta risulti inferiore a quella dovuta in caso di trasferimento a titolo gratuito. Le parti contraenti devono dichiarare contestualmente se fra loro sussista un rapporto di parentela in linea retta. In mancanza di tale dichiarazione il trasferimento si considera a titolo gratuito; tuttavia la prova della inesistenza di un rapporto di parentela in linea retta puo' essere data entro un anno dalla stipulazione dell'atto ed autorizza il rimborso della maggiore imposta pagata. La presunzione non opera per i conguagli pattuiti in sede di divisione e nelle vendite ai pubblici incanti.
Art. 26
Atti sottoposti a condizione sospensiva approvazione od omologazione
Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento della imposta in misura fissa. Quando la condizione si verifica, o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l'imposta, dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto, e quella pagata in sede di registrazione. Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprieta' e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volonta' dell'acquirente o del creditore. Gli atti soggetti a condizione sospensiva che ne fa dipendere gli effetti dalla mera volonta' del venditore o dell'obbligato sono soggetti all'imposta fissa. La disposizione del primo comma si applica per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione e per gli altri atti indicati nell'art. 14, la cui registrazione venga richiesta prima della scadenza del termine ivi stabilito. Gli atti indicati nell'art. 14, quando intervenga la approvazione o l'omologazione, o quando l'atto diviene eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo fissato dalla legge, sono soggetti all'imposta nella misura indicata nella tariffa. Gli atti di cui al precedente comma quando siano presentati all'ufficio prima della scadenza del termine stabilito dall'art. 14 sono soggetti alla sola imposta fissa salvo, quando intervenga l'approvazione od omologazione e l'atto diviene eseguibile per il decorso dello intervallo di tempo fissato dalla legge, l'applicazione dell'imposta dovuta secondo le disposizioni vigenti in tale momento e previa deduzione dell'imposta fissa pagata in sede di registrazione dell'atto. Gli aumenti di capitale attuati mediante emissione di nuove azioni a pagamento e le emissioni di obbligazioni e di altri titoli di credito in serie si considerano sottoposti alla condizione sospensiva della sottoscrizione e del collocamento.
Art. 27
Risoluzione del contratto
La risoluzione del contratto e' soggetta all'imposta in misura fissa se dipende da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso ovvero se e' posta in essere mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui e' stato concluso il contratto. In ogni altro caso l'imposta e' dovuta in misura fissa se la risoluzione e' gratuita e in misura proporzionale quando e' pattuito un corrispettivo. Agli effetti della determinazione dell'imposta proporzionale il corrispettivo della risoluzione e gli effetti da questa derivanti si considerano disposizioni necessariamente connesse. Il disposto del comma precedente si applica alle transazioni.
Art. 28
Ratifica, convalida o conferma
La ratifica, la convalida e la conferma sono soggette all'imposta in misura fissa, salvo il disposto dell'art. 21. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma e' pattuito un corrispettivo a carico dell'acquirente, la imposta si applica con l'aliquota propria dell'atto ratificato, convalidato o confermato. Se il corrispettivo non e' pagato contestualmente e' dovuta, se maggiore, l'imposta stabilita per la relativa obbligazione. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma e' pattuito un corrispettivo a carico dell'alienante e' dovuta l'imposta per l'assunzione dell'obbligazione o di quietanza a seconda che dall'atto la somma risulti promessa o pagata. Il disposto del comma precedente si applica per la ratifica, convalida o conferma di atti non traslativi della proprieta'.
Art. 29
Cessione del contratto
La cessione del contratto e' soggetta all'imposta con l'aliquota propria del contratto ceduto. Per la cessione verso corrispettivo di un contratto a titolo gratuito l'imposta si applica con l'aliquota stabilita per il corrispondente contratto a titolo oneroso.
Art. 30
Dichiarazione di nomina
La dichiarazione di nomina della persona per la quale un atto e' stato in tutto o in parte stipulato e' soggetta all'imposta in misura fissa a condizione che la relativa facolta' derivi dalla legge o da espressa riserva contenuta nell'atto cui la dichiarazione si riferisce e sia esercitata, mediante atto pubblico ovvero mediante scrittura privata autenticata o presentata per la registrazione, entro tre giorni dalla data dell'atto cui si riferisce. In ogni altro caso, nonche' quando la dichiarazione di nomina non e' conforme alla riserva o e' fatta a favore di un collicitante, e' dovuta l'imposta stabilita per l'atto cui si riferisce la dichiarazione.
Art. 31
Mandato irrevocabile e atto di surrogazione
Il mandato irrevocabile con dispensa dall'obbligo di rendiconto e' soggetto all'imposta stabilita per l'atto per il quale e' stato conferito. L'atto da cui risulta la surrogazione nei diritti del creditore, a norma degli articoli 1201 e 1203 del codice civile, e' soggetto all'imposta stabilita per la cessione del diritto spettante al creditore surrogato.
Art. 32
Divisioni e assegnazioni
((La divisione, con la quale ad un condividente siano assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, e' considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. Nelle comunioni ereditarie, la massa comune e' costituita dal valore, riferito alla data della divisione, dei beni esistenti alla data di apertura della successione, detratti gli oneri ereditari ancora gravanti sugli stessi; nelle assegnazioni di cui all'art. 4, lettera c), della parte prima della tariffa, la massa comune e' costituita dal patrimonio risultante dal bilancio o dal rendiconto; nelle altre comunioni, dai beni risultanti da precedente atto assoggettato o assoggettabile all'imposta propria dei trasferimenti)). ((I conguagli, ancorche' attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono soggetti, se superiori al 5 per cento del valore della quota di diritto, all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino all'ammontare del valore dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e per l'eventuale eccedenza con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari. Nella valutazione della massa comune si considera altresi' conguaglio il valore dei beni assegnati a ciascun condividente determinato a norma degli articoli 49 e 50, che eccede del 5 per cento quello spettante di diritto sul valore della massa comune, determinato a norma degli stessi articoli)). Le comunioni derivanti da diverse successioni a causa di morte sono considerate come una sola comunione.
Art. 33
Contratti a prezzo indeterminato
Se il corrispettivo di un contratto deve essere determinato posteriormente alla sua stipulazione, l'imposta e' applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell'art. 18. Se nel contratto e' prevista la possibilita' che il corrispettivo vari tra un minimo e un massimo, il valore da dichiarare a norma del precedente comma non puo' essere inferiore al minimo.
Art. 34
Contratti a tempo indeterminato e contratti con patto di proroga tacita o di recesso anticipato
Per i contratti a tempo indeterminato l'imposta e' applicata in base alla durata dichiarata dalla parte che ne richiede la registrazione. Se alla data indicata il rapporto non sia cessato deve essere presentata all'ufficio, a norma dell'art. 18, una nuova denuncia sulla base della quale l'imposta viene applicata in relazione alla maggiore durata del contratto. Se la durata dell'atto e' fatta dipendere dalla vita di una persona si applicano le disposizioni dell'art. 43. Per i contratti con patto di proroga tacita l'imposta e' applicata in relazione alla durata pattuita, salvo l'obbligo delle parti di denunciare a norma dell'art. 18 l'ulteriore periodo di durata del rapporto e di pagare la relativa imposta in base alle norme vigenti al momento in cui il contratto e' divenuto vincolante per il nuovo periodo. Per i contratti che attribuiscono ad una parte il diritto di recedere prima della scadenza ma dopo un determinato periodo di tempo, l'imposta e' applicata in relazione a tale periodo, salvo integrazione per la ulteriore durata.
Art. 34-bis
((Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta e' dovuta annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno o frazione di esso. L'imposta relativa alle annualita' successive alla prima, comprese le annualita' conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata, a norma dell'art. 16-bis, entro venti giorni dall'inizio dell'annualita'. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani stipulati tra il 30 luglio 1978 e la data di entrata in vigore del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 693 l'obbligo del pagamento dell'imposta di registro si considera regolarmente adempiuto ancorche' l'imposta sia stata versata limitatamente ad una annualita'. Per il pagamento delle annualita' successive si applica la disposizione del precedente comma)).
Art. 35
Sentenze e provvedimenti giudiziari
Gli atti dell'autorita' giudiziaria ordinaria che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi, i provvedimenti che rendono esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.
Art. 36
Irrilevanza della nullita' e dell'annullabilita' dell'atto
La nullita' o l'annullabilita' dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta. L'imposta assolta a norma del comma precedente deve essere restituita, per la parte eccedente la misura fissa, quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza emessa in contraddittorio anche con l'amministrazione finanziaria e passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma.
Art. 37
Atti soggetti a registrazione in caso d'uso
Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso l'imposta e' applicata in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta di registrazione.
Art. 38
Atti relativi ad operazioni soggette all'imposta sul valore
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni di cui al sesto comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione delle locazioni non finanziarie e degli affitti di cui all'art. 10, primo comma, n. 1), del decreto stesso.
Art. 39
Liquidazione dell'imposta
L'imposta, quando non e' dovuta in misura fissa, e' liquidata dall'ufficio mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile, determinata secondo le disposizioni del titolo quarto, con arrotondamento a cento lire delle frazioni inferiori. L'ammontare dell'imposta non puo' essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nella tariffa.
Art. 40
Imposta principale, suppletiva e complementare
L'imposta applicabile, ai sensi degli articoli precedenti, sugli atti non presentati per la registrazione o in aggiunta a quella assolta all'atto della registrazione e' riscossa dall'ufficio nei modi e nei termini indicati nel titolo quinto. E' principale l'imposta liquidata all'atto della registrazione; quella applicata successivamente e' suppletiva se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio in sede di liquidazione, complementare in ogni altro caso.
TITOLO QUARTO DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
Art. 41
Base imponibile
La base imponibile, salvo quanto e' disposto negli articoli seguenti, e' costituita: 1) per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, dai corrispettivi pattuiti per l'intera durata del contratto. Se i corrispettivi sono pattuiti in misura inferiore al valore venale, la base imponibile e' costituita dal valore venale del bene o del diritto alla data dell'atto ovvero, per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, ad approvazione o ad omologazione, alla data in cui se ne producono gli effetti traslativi o costitutivi; 2) per le permute di ogni genere, dal maggiore dei valori dei beni permutati; 3) per i contratti che importano l'assunzione di una obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di un bene o dell'assunzione di altra obbligazione di fare, rispettivamente dal valore venale del bene ceduto o dalle prestazioni di maggior valore; 4) per le cessioni di contratto, dall'ammontare complessivo del corrispettivo pattuito per la cessione o dal valore delle prestazioni ancora da eseguire; 5) per gli atti portanti assunzione di una obbligazione che non costituisca corrispettivo di altra prestazione o portanti estinzione di una precedente obbligazione, dall'ammontare dell'obbligazione assunta o estinta e, se questa abbia per oggetto un bene diverso dal denaro, dal valore venale del bene alla data dell'atto; 6) per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale, dalla somma garantita; se la garanzia e' prestata in denaro o in titoli dalla somma di denaro o dal valore venale dei titoli, se inferiore alla somma garantita; 7) per i contratti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, dall'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto. I debiti e gli altri oneri accollati all'acquirente e le obbligazioni dell'alienante estinte per effetto dell'atto concorrono a formare la base imponibile. I prezzi o i corrispettivi in valuta estera o in valuta oro sono ragguagliati al cambio del giorno della stipulazione dell'atto, sempreche' le parti non abbiano stabilito nei loro rapporti altra data di ragguaglio. Le disposizioni del primo comma valgono anche per gli atti dell'autorita' giudiziaria, di cui all'art. 35, relativi agli atti indicati nel comma stesso e produttivi degli stessi effetti.
Art. 42
Espropriazione forzata e trasferimenti coattivi
Per la vendita di beni mobili e immobili fatta all'incanto in sede di espropriazione forzata o comunque all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile e' costituita dal prezzo di aggiudicazione, diminuito, nell'ipotesi prevista dall'art. 587 del codice di procedura civile, della parte gia' assoggettata all'imposta. Per l'espropriazione per pubblica utilita' e per ogni altro atto della pubblica autorita' traslativo o costitutivo della proprieta' di beni mobili o immobili di aziende e di diritti reali sugli stessi la base imponibile e' costituita dall'ammontare dell'indennizzo. ((12))
Art. 43
Rendite e pensioni
Per la costituzione di rendita perpetua o vitalizia la base imponibile e' costituita dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti dal beneficiario della rendita, ovvero, se maggiore, dal valore della rendita. Il valore della rendita e' costituito: a) dal ventuplo dell'annualita' se la rendita e' perpetua o a tempo indeterminato; b) dal valore attuale dell'annualita', calcolato al saggio legale di interesse, ma in nessun caso superiore al ventuplo dell'annualita' se si tratta di rendita a tempo determinato; c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualita' per il coefficiente, indicato nella tabella allegato C, applicabile in relazione all'eta' della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita, pensione o vitalizio. Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di piu' persone, che debba cessare con la morte di una qualsiasi di esse, e' determinato a norma della lettera c) del comma precedente tenendo conto dell'eta' del meno giovane dei beneficiari. Se la rendita o pensione e' costituita congiuntamente a favore di piu' persone con diritto di accrescimento fra loro, il valore e' determinato tenendo conto dell'eta' del piu' giovane dei beneficiari. La rendita o pensione a tempo determinato, con clausola di cessazione per effetto della morte del beneficiario prima della scadenza, e' valutata nei modi previsti dalla lettera b) del secondo comma, ma il suo valore non puo' superare quello determinato nei modi previsti dalla lettera c) del secondo comma con riferimento alla durata massima della rendita o pensione. Le disposizioni del terzo e quarto comma si applicano con riferimento alla persona alla cui morte deve cessare la corresponsione della rendita o della pensione se tale persona e' diversa dal beneficiario.
Art. 44
Enfiteusi
Per la costituzione di enfiteusi e per la devoluzione o la cessione del diritto dell'enfiteuta, la base imponibile e' costituita dal ventuplo del canone annuo, ovvero, se maggiore, dal valore del diritto dell'enfiteuta. Per l'affrancazione la base imponibile e' costituita dalla somma pagata dall'enfiteuta. Il valore del diritto del concedente e' pari alla somma dovuta dall'enfiteuta per l'affrancazione. Il valore del diritto dell'enfiteuta e' pari alla differenza tra il valore venale della piena proprieta' e la somma dovuta per l'affrancazione.
Art. 45
Valore della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione
Il valore venale della proprieta' gravata da diritto di usufrutto, uso o abitazione e' costituito dalla differenza tra quello della piena proprieta' e il valore dell'usufrutto, uso o abitazione, determinato a norma dell'art. 43, assumendo come annualita' l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprieta' per il saggio legale di interesse.
Art. 46
Valore dei crediti
Per i crediti il valore imponibile e' costituito dal loro importo, senza tenere conto degli interessi non ancora maturati. Per i crediti infruttiferi che scadono almeno dopo un anno dalla data dell'atto con il quale sono stati costituiti o ceduti, il valore imponibile e' costituito dal loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse.
Art. 47
Atti ed operazioni di societa' e di associazioni
Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale di societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, comprese le cooperative, la base imponibile e' costituita dal valore nominale delle azioni o delle quote sociali sottoscritte e dall'eventuale sopraprezzo, dedotte le spese e gli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento, calcolati forfettariamente nella misura dell'uno per cento. Se sono conferiti immobili, diritti reali immobiliari o aziende la base imponibile, per la parte relativa a tali conferimenti, e' costituita dal valore venale dei beni, diritti o aziende conferite. Sono considerati aziende anche i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa gestiti distintamente e con contabilita' separata. Se l'aumento avviene mediante il passaggio di riserve a capitale, l'ammontare delle riserve gia' assoggettate all'imposta non concorre a formare la base imponibile. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di societa' diverse da quelle indicate al primo comma ovvero di enti, consorzi, associazioni o altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalita' giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, la base imponibile e' costituita dal valore degli apporti, al netto delle obbligazioni e degli oneri accollatisi dalla societa', ente, consorzio, associazione od organizzazione. La stessa disposizione si applica anche quando un ente, consorzio o altra associazione od organizzazione gia' esistente assume come oggetto esclusivo o principale della sua attivita' l'esercizio di attivita' commerciali o agricole. Per gli atti di associazione in partecipazione l'imposta si applica sul solo valore degli apporti dell'associato. Per le fusioni di societa' di ogni tipo la base imponibile e' costituita dall'ammontare, risultante dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2502 del codice civile, dei capitali e delle riserve delle societa' fuse, o di quelle incorporate se la fusione e' eseguita mediante incorporazione. Nelle ipotesi indicate alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 4 la base imponibile e' costituita dal valore netto del patrimonio appartenente ai soggetti ivi indicati al momento della istituzione o del trasferimento della sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato. Nelle ipotesi di cui alle lettere f) e g) dello stesso articolo la base imponibile e' costituita rispettivamente dall'ammontare complessivo dei capitali destinati ad operazioni nel territorio dello Stato o dall'ammontare del loro aumento.
Art. 48
Valore venale
Ai fini dei precedenti articoli si assume come valore venale dei beni o dei diritti, salvo il disposto dei commi successivi, quello dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza, il corrispettivo pattuito. ((Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari il valore di cui al primo comma e' controllato dall'ufficio avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo, alle divisioni e alle perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche o condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa localita' per gli investimenti immobiliari, ovvero agli elementi di valutazione forniti dai comuni)). Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse il valore venale dell'azienda si intende costituito dal valore complessivo dei beni che la compongono, compreso l'avviamento, al netto delle passivita' risultanti dai libri contabili obbligatori o da atti che abbiano data certa a norma del codice civile, tranne quello che l'alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere. Per la determinazione di tale valore l'ufficio del registro tiene conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e puo' procedere ad accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Art. 49
Determinazione del valore venale degli immobili e delle aziende
L'ufficio, qualora ritenga che i beni o diritti di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 48 abbiano un valore venale superiore a quello dichiarato o determinato ai sensi del primo comma dello stesso articolo, provvede alla rettifica, notificando apposito avviso. ((L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale e deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, nonche' il criterio seguito dall'ufficio per la determinazione del valore venale attribuito ai beni o diritti medesimi, secondo le indicazioni di cui al precedente articolo 48)). L'avviso e' notificato nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli uffici del registro o da messi comunali. Il contribuente puo' ricorrere contro la rettifica secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.
Art. 50
Definizione dell'imponibile per adesione
Prima che il procedimento di determinazione del valore venale si sia concluso con decisione definitiva, l'imponibile puo' essere determinato con l'adesione di tutte le parti contraenti, mediante redazione di apposito atto scritto, datato e sottoscritto dal titolare dell'ufficio o da un funzionario da lui delegato e dalle parti contraenti o da chi le rappresenta. I contribuenti hanno diritto di avere copia dell'atto di adesione. Nell'atto di adesione devono essere indicati, a pena di nullita', il valore dichiarato, quello accertato e quello determinato con l'atto stesso. Quando l'imponibile e' stato definito con l'adesione del contribuente, questi non puo' ricorrere contro la rettifica; se il ricorso e' stato gia' proposto il giudizio si estingue.
Art. 51
Atti sprovvisti di indicazioni necessarie
Se l'atto non contiene la dichiarazione di valore ne' l'indicazione del corrispettivo, l'ufficio determina la base imponibile, salva la applicazione degli articoli 49 e 50 nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma dell'art. 48. Se l'atto non contiene l'indicazione della sua data, si assume come tale, ai fini del presente decreto, quella in cui e' eseguita la registrazione, salva l'applicazione della sanzione stabilita dall'art. 72.
TITOLO QUINTO RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA
Art. 52
Riscossione dell'imposta in sede di registrazione
All'atto della richiesta di registrazione il richiedente deve pagare e, se la liquidazione e' rinviata a norma del secondo comma dell'art. 16, depositare la somma che l'ufficio ritiene corrispondente all'imposta dovuta. Della somma depositata viene rilasciata ricevuta. I funzionari indicati al n. 3) dell'art. 10 sono tenuti al pagamento o al deposito di cui al precedente comma limitatamente ai decreti di trasferimento pronunciati nei procedimenti esecutivi o agli atti da essi ricevuti. In mancanza del pagamento o del deposito l'ufficio procede, a norma dell'art. 15, numeri 1) e 2), alla registrazione d'ufficio. Quando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio, a norma dell'art. 15, l'ufficio del registro notifica apposito avviso al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati a chiedere la registrazione, con invito ad effettuare entro un termine non superiore a sessanta giorni, il pagamento dell'imposta e della pena pecuniaria per omessa registrazione. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e, se gia' determinabile, la somma da pagare.
Art. 53
Riscossione dell'imposta successivamente alla registrazione
Il pagamento dell'imposta complementare dovuta in base all'accertamento definitivo del valore imponibile o alla presentazione di una delle denuncie previste dall'art. 18 deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui e' avvenuta la notifica della relativa liquidazione. Il pagamento delle imposte suppletive deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui e' avvenuta la notifica della relativa liquidazione. Il pagamento delle imposte, delle sopratasse e delle pene pecuniarie eseguito successivamente alla registrazione deve risultare da apposita quietanza indicante gli estremi di registrazione dell'atto e le generalita' del soggetto che ha eseguito il pagamento.
Art. 54
Riscossione in pendenza del giudizio, riscossione coattiva e privilegio
Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti: a) di imposta complementare per il maggior valore accertato dall'ufficio, nel qual caso l'ufficio stesso procede, dopo la decisione di primo grado, alla riscossione della meta' dell'imposta dovuta sulla differenza fra valore deciso e valore dichiarato, e dopo la decisione di secondo grado alla riscossione dell'intera imposta ancora dovuta in relazione al valore deciso; b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della commissione centrale o della corte d'appello. Il pagamento delle imposte di cui al comma precedente e dei relativi accessori, sopratasse e interessi, deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica, da parte dell'ufficio, dell'avviso di liquidazione. Le pene pecuniarie sono riscosse dopo che la decisione della controversia e' divenuta definitiva. Per la riscossione coattiva delle imposte, delle sopratasse e delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data della registrazione.
Art. 55
Soggetti obbligati al pagamento
Oltre ai pubblici ufficiali che hanno redatto l'atto ed ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto le denuncie di cui agli articoli 12 e 18 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 796, 800 e 825 del codice di procedura civile. La responsabilita' dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive. Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva apposta a un atto sono solidalmente responsabili per il pagamento dell'imposta dovuta quando si verifica la condizione e l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa. L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti e' a carico esclusivamente di questa. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli registrati volontariamente obbligato al pagamento dell'imposta e' esclusivamente chi ha richiesto la registrazione. Nei contratti in cui e' parte lo Stato obbligato al pagamento dell'imposta e' unicamente l'altra parte contraente ((anche in deroga all'articolo 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392)). Negli atti di espropriazione per pubblica utilita' o di trasferimento coattivo della proprieta' o di diritti reali di godimento l'imposta e' dovuta solo dall'ente espropriante o dall'acquirente senza diritto di rivalsa.
Art. 56
Subingresso nelle azioni e privilegi dell'amministrazione
I soggetti indicati ai numeri 2) e 3) dell'art. 10 che hanno pagato l'imposta subentrano in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria e possono, esibendo un certificato dell'ufficio del registro attestante la somma pagata, richiedere al giudice del luogo in cui ha sede il loro ufficio una ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione. L'ingiunzione e' provvisoriamente esecutiva a norma dell'art. 642 del codice di procedura civile. Non e' ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non fossero dovute o fossero dovute in misura minore.
Art. 57
Registrazione a debito
Si registrano a debito, cioe' senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: 1) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali siano interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza ((o)) nell'interesse dei detti soggetti. La registrazione a debito non e' ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura; 2) gli atti formati nell'interesse dei detti soggetti dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione; 3) gli atti relativi alla procedura fallimentare, ai sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Art. 58
Modalita' per la registrazione a debito
La registrazione a debito si esegue a norma dello art. 16 indicando, nel contesto o a margine dell'originale di ciascun atto, che questo fu compilato o emanato ad istanza o nell'interesse dell'amministrazione dello Stato o della persona o dell'ente morale ammesso al gratuito patrocinio, facendosi in questo ultimo caso menzione della data del decreto di ammissione e dell'autorita' giudiziaria che lo ha emanato. Per i provvedimenti emessi d'ufficio si deve inoltre fare menzione di questa circostanza e indicare la parte ammessa al gratuito patrocinio.
Art. 59
Recupero delle imposte prenotate a debito
Per il recupero delle imposte prenotate a debito si applica la legge 30 dicembre 1923, n. 3282 sul gratuito patrocinio e successive modificazioni e integrazioni. I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i cancellieri, i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali abbiano richiesto la registrazione a debito quando non osservino le disposizioni contenute nel precedente articolo ovvero quando di tali atti abbiano fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito.
TITOLO SESTO DISPOSIZIONI VARIE
Art. 60
Nullita' dei patti contrari alla legge
I patti contrari alle disposizioni del presente decreto, compresi quelli che pongono l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente, sono nulli anche fra le parti.
Art. 61
Comunicazione di atti e notizie
I soggetti di cui all'art. 10 e i dirigenti dei pubblici uffici devono, se richiesti, comunicare agli uffici del registro le notizie occorrenti ai fini dell'applicazione dell'imposta. I pubblici ufficiali di cui all'art. 10, numeri 2) e 3) debbono inoltre trasmettere agli uffici stessi estratti dai loro registri e copie degli atti da loro conservati. Le copie e gli estratti di cui al precedente comma, attestati conformi all'originale, debbono essere rilasciati gratuitamente entro otto giorni dalla richiesta e, in caso di urgenza, entro un termine piu' breve. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai testamenti.
Art. 62
Attestazione degli estremi di registrazione degli atti
I pubblici ufficiali devono indicare negli atti da loro formati gli estremi della registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso enunciati negli atti stessi.
Art. 63
Divieto di allegare o enunciare atti non registrati
Salvo il disposto degli articoli 2669 e 2836 del codice civile, i pubblici ufficiali non possono allegare o enunciare negli atti da loro formati, non soggetti a registrazione in termine fisso, gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e non registrati. Gli impiegati dell'amministrazione statale, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo ed i pubblici ufficiali non possono ricevere in deposito ne' assumere a base dei loro provvedimenti gli atti di cui al precedente comma e quelli soggetti a registrazione in caso d'uso e non registrati. Il divieto di cui al precedente comma non si applica per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso allegati alle citazioni, ai ricorsi, o agli scritti defensionali, e comunque prodotti o esibiti davanti a giudici e arbitri, nonche' ai provvedimenti giurisdizionali ed ai lodi arbitrali. Tuttavia nei giudizi civili, amministrativi e arbitrali tali atti, o copia autentica di essi, devono essere inviati, a cura del cancelliere, del segretario, del presidente del collegio arbitrale o dello arbitro unico, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di deposito o di pubblicazione del provvedimento o del lodo emesso in base agli atti medesimi.
Art. 64
Divieto di rilascio di atti non registrati
I soggetti indicati ai numeri 2) e 3) dell'art. 10 possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi siano stati registrati, indicando gli estremi della registrazione con apposita attestazione da loro sottoscritta. La disposizione di cui al precedente comma non si applica: 1) agli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, di lodi arbitrali o di atti formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri, che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio; 2) agli atti richiesti d'ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 63; 3) alle copie degli atti destinate alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari. Nella ipotesi di cui al precedente comma deve essere apposta sull'originale, sulla copia o sull'estratto rilasciato prima della registrazione un'annotazione attestante l'uso per il quale e' rilasciato.
Art. 65
Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali
I soggetti indicati ai numeri 2) e 3) dell'art. 10, i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso. Sul repertorio gli atti devono essere annotati giorno per giorno, senza spazi in bianco ne' interlinee e per ordine di numero con l'indicazione della data e del luogo dell'atto o dell'autenticazione, delle generalita' e del domicilio o residenza delle parti, della natura e del contenuto dell'atto e del corrispettivo pattuito. A margine dell'annotazione di cui al comma precedente devono essere indicati gli estremi della registrazione. Negli uffici amministrativi, nei quali piu' funzionari sono incaricati della stipulazione degli atti, non si puo' tenere che un solo repertorio, salva espressa autorizzazione della competente intendenza di finanza. I fogli dei repertori dei cancellieri, segretari giudiziali, ufficiali giudiziari ed uscieri devono essere numerati e vidimati dal presidente dell'organo giurisdizionale o dal pretore dal quale dipendono; quelli degli altri soggetti indicati nel primo comma dal pretore nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio. Per i notai si applicano le norme della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 66
Controllo del repertorio
I soggetti di cui al precedente articolo devono ogni quattro mesi, nei giorni stabiliti dall'ufficio del registro competente per territorio, presentare il repertorio all'ufficio stesso, che ne rilascia ricevuta. Dopo aver controllato la regolare tenuta del repertorio e la regolare registrazione degli atti in esso iscritti, nonche' la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalita' di cui all'art. 16 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, l'ufficio appone il proprio visto sul repertorio dopo l'ultima iscrizione indicando la data di presentazione e il numero degli atti iscritti o dichiarando che non ha avuto luogo alcuna iscrizione. L'ufficio non puo' trattenere il repertorio per piu' di quarantotto ore.
TITOLO SETTIMO SANZIONI
Art. 67
Omissione o tardivita' della richiesta di registrazione e della presentazione della domanda
Per l'omissione della richiesta di registrazione degli atti e della presentazione delle denuncie previste dallo art. 18 si applica la pena pecuniaria da una a tre volte l'imposta. La pena pecuniaria e' ridotta ad un quarto, con un minimo di duemila lire, se il ritardo non supera i trenta giorni e sempreche' non sia stata notificata l'ingiunzione.
Art. 68
Tardivita' del pagamento
Se l'imposta viene pagata dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 53 si applica una sopratassa pari al venti per cento dell'imposta stessa.
Art. 69
Insufficiente dichiarazione di valore
Se l'imposta deve essere commisurata al valore venale di beni o di diritti si applica, qualora il valore definitivamente accertato superi di un quarto quello dichiarato, la pena pecuniaria da meta' a due volte la imposta dovuta sulla differenza tra i due valori. La pena pecuniaria e' raddoppiata se il valore definitivamente accertato e' superiore al doppio di quello dichiarato ed e' ridotta ad un sesto del ((massimo)) se l'accertamento e' divenuto definitivo perche' il contribuente non ha proposto ricorso o vi ha aderito, ai sensi dell'art. 50, prima della decisione della commissione tributaria di primo grado.
Art. 70
Occultazione di corrispettivo
Salva l'applicazione dell'articolo precedente, se in un atto o in una denuncia viene occultata parte del corrispettivo convenuto si applica la pena pecuniaria da quattro ad otto volte la differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in base al corrispettivo dichiarato.
Art. 71
Omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio
I pubblici ufficiali che non abbiano osservato le disposizioni dell'art. 65 sono puniti con la pena pecuniaria da diecimila a duecentomila lire. Qualora non regolarizzino il repertorio entro il termine stabilito dalla amministrazione finanziaria possono essere sospesi dallo esercizio delle funzioni. Per l'omessa o tardiva presentazione del repertorio a norma del primo comma dell'art. 66, il pubblico ufficiale e' punito con la pena pecuniaria indicata nel comma precedente, e puo' essere sospeso dall'esercizio delle funzioni quando il ritardo superi i trenta giorni. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dello ufficio del registro, promuove dall'autorita' competente l'applicazione della sospensione prevista nei commi precedenti.
Art. 72
Altre infrazioni
Chi presenta per la registrazione un atto che non contiene l'indicazione della data e' punito con la pena pecuniaria da cinquantamila a cinquecentomila lire. Il contribuente che dichiari di non possedere, rifiuti di esibire o sottragga comunque all'ispezione le scritture contabili che vi sono soggette ai sensi del terzo comma dell'art. 48 e' punito con la pena pecuniaria da lire duecentomila a un milione. In caso di inottemperanza alle richieste fatte dagli uffici del registro, ai sensi dell'art. 61, si applica la pena pecuniaria da diecimila a duecentomila lire. Ogni violazione degli obblighi e dei divieti stabiliti dal presente decreto e' punita, se non sia stato diversamente disposto, con la pena pecuniaria da diecimila a cinquantamila lire.
Art. 73
Irrogazione e pagamento delle pene pecuniarie e sopratasse
L'ufficio del registro procede alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle sopratasse previste nel presente decreto mediante notifica al contribuente di avviso motivato. Se e' dovuta anche l'imposta, la sanzione puo' essere irrogata con lo stesso avviso. Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto della gravita' del danno e del pericolo cagionato all'erario e della personalita' dell'autore della violazione, desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale. Le pene pecuniarie e le sopratasse devono essere pagate entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso, ovvero, se e' stato proposto ricorso, dalla notificazione della decisione della commissione centrale o della sentenza della corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata.
TITOLO OTTAVO PRESCRIZIONE E DECADENZA
Art. 74
Decadenza dell'azione della finanza
L'imposta sugli atti soggetti a registrazione in termine fisso e non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articoli 13, 14 e 15, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o si e' verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello stesso termine decorrente dal giorno in cui avrebbe dovuto essere presentata, deve essere richiesta la imposta dovuta in base alle denunce prescritte dallo art. 18. Per gli atti presentati per la registrazione, l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti: 1) dalla richiesta di registrazione se si tratta di imposta principale; 2) dalla data in cui l'accertamento di maggior valore e' divenuto definitivo o e' stata presentata la denuncia di cui all'articolo 18 se si tratta di imposta complementare. Nell'ipotesi di occultazione di corrispettivo, di cui all'art. 70, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto; 3) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all'art. 18 se si tratta di imposta suppletiva. La richiesta dell'ufficio, contenente la liquidazione dell'imposta, deve essere notificata al contribuente nei modi stabiliti nel terzo comma dell'art. 49. La sopratassa e la pena pecuniaria devono essere irrogate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l'imposta cui si riferiscono e, se questa non e' dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' avvenuta la violazione. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta in caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell'atto ai sensi dell'art. 6.
Art. 75
Decadenza dell'azione del contribuente
La restituzione dell'imposta e della sopratassa deve essere richiesta dal contribuente, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, per i contratti a prezzo indeterminato quando la restituzione dipenda dall'entita' dell'imponibile, dal giorno in cui ne e' stato definitivamente stabilito il minore ammontare; in ogni altro caso dal giorno in cui sia definitivamente acquisito il diritto alla restituzione. La domanda di restituzione deve essere presentata all'ufficio che ha eseguito la registrazione, il quale e' tenuto a rilasciarne ricevuta. Trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione la domanda si considera respinta.
Art. 76
Prescrizione del diritto alla riscossione dell'imposta liquidata
Il diritto a riscuotere l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.
TITOLO NONO DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 77
Disposizioni transitorie
((Il presente decreto si applica agli atti formati dopo la data della sua entrata in vigore nonche' a quelli indicati nell'art. 14 quando l'approvazione, l'omologazione e l'eseguibilita' sia intervenuta dopo la data suddetta; tuttavia la disposizione del terzo comma dell'art. 63 si applica anche agli atti formati, approvati, omologati o divenuti eseguibili in data anteriore)). I rapporti tributari derivanti da atti formati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono regolati dalle disposizioni anteriori, purche' il termine stabilito per la richiesta di registrazione non sia ancora scaduto a tale data. La disposizione del comma precedente si applica anche agli atti sottoposti a condizione sospensiva, registrati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, anche se la condizione si verifica o l'atto produce i suoi effetti dopo la data stessa. Gli atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 38, effettuate, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il 31 dicembre 1972, sono regolati dalle disposizioni del presente decreto, ancorche' formati anteriormente alla data di entrata in vigore di esso, qualora siano presentati per la registrazione dopo la data stessa. Per i contratti a prezzo indeterminato, compresi gli appalti di ogni specie, di cui all'art. 33, registrati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare dei corrispettivi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto non concorre a formare l'imponibile definitivo agli effetti dell'imposta di registro. Per i contratti di locazione di immobili urbani a tempo determinato di durata pluriennale di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1962 n. 1744, registrati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, l'imposta si applica, con l'aliquota indicata nella prima parte della tariffa, sull'ammontare dei corrispettivi dovuti per le annualita' decorrenti dal 1° gennaio 1973. L'imposta dev'essere assolta entro venti giorni dalla scadenza dell'annata locatizia in corso all'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 78
Disposizioni transitorie in materia di agevolazioni
Fermo restando il disposto degli articoli 5 e 38 le esenzioni e le agevolazioni in materia di imposta di registro, nonche' i regimi tributari sostitutivi di tale tributo o anche di esso, previsti da leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sara' stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi del n. 6) dell'art. 9 e del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1974.
Art. 79
Restituzione di imposte a societa' ed enti della Comunita' economica europea
Le societa', gli enti e gli altri soggetti di cui alla lettera a) dell'art. 4, aventi la sede amministrativa o la sede legale nel territorio di uno Stato membro della Comunita' economica europea, hanno diritto alla restituzione delle somme o delle maggiori somme pagate a titolo di imposta di registro per le operazioni di istituzione o trasferimento in Italia di proprie sedi o di aumento dei capitali a queste destinati, compiute nell'anno 1972, che secondo le disposizioni del presente decreto non sarebbero state soggette a tributo o sarebbero state tassate in misura inferiore. Per conseguire la restituzione deve esserne fatta domanda al competente ufficio del registro entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 80
Norme abrogate
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate, salvo quanto disposto dagli articoli 77 e 78, le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni nonche' quelle di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1744, e cessa di avere applicazione l'addizionale all'imposta di registro istituita con il decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, e successive modificazioni. Restano ferme le esenzioni e le agevolazioni vigenti alla data del 31 dicembre 1972 a favore delle societa' di mutuo soccorso, delle cooperative e loro consorzi e per i trasferimenti di terreni destinati alla formazione di imprese agricole diretto-coltivatrici e all'arrotondamento dei fondi da esse posseduti.
Art. 81
Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio
LEONE ANDREOTTI - RUMOR - VALSECCHI - MALAGODI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 252, foglio n. 2. - CARUSO
Allegato A Parte I-art. 1
ALLEGATO A TARIFFA PARTE PRIMA Art. 1. - Atti traslativi a titolo oneroso del- la proprieta di beni immobili, atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godi- mento compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi, concessioni di miniere, provvedimenti di espropriazione per pubblica utilita e trasferi- mento coattivo della proprieta o di diritti rea- li immobiliari di godimento...................... 5% Se il trasferimento avviene entro cinque anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso immobile o diritto immobiliare sul quale si sia pagata l'imposta normale e fino a concor- renza del valore tassato nel precedente trasferi- mento............................................ 3,75% Se il trasferimento e a favore dello Stato, regione, province e comuni....................... L. 2.000 Se l'atto ha per oggetto immobili situati al- l'estero o diritti reali sugli stessi............ L. 2.000 Nota: Per i trasferimenti derivanti da atti so- ciali si applica il successivo art. 4. (1) (("Se il trasferimento ha per oggetto immobili di interesse storico, artistico o archeologico sog- getti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e suc- cessive modificazioni, l'aliquota di cui al primo comma e' ridotta al 50 per cento, sempreche' l'acquirente non venga meno agli obblighi della loro conservazione e protezione. Nota: Per conseguire le agevolazioni la parte acquirente: a) ove gia' sussista il vincolo previsto dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, per i beni culturali dichiarati, deve dichiarare nell' atto di acquisto gli estremi del vincolo stesso in base alle risultanze dei registri immobiliari; b) qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve presentare, contestualmente all'atto da registrare, una attestazione, da rilasciarsi dal competente organo dell'Amministra- zione per i beni culturali e ambientali, da cui risulti che e' in corso la procedura di sottoposi- zione dei beni al vincolo. L'agevolazione e' revo- cata nel caso in cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data di registrazione dell'atto, non venga documentata l'avvenuta sottoposizione del bene al vincolo. Le attestazioni relative ai beni situati nel territorio della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono rilasciate dal competente organo della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'acquirente decade altresi' dal beneficio della riduzione d'imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che siano stati adempiuti gli obblighi della loro conservazione e protezione, ovvero nel caso di mutamento di destinazione senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambien- tali, o di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili stessi. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni. In tal caso, oltre alla normale imposta, e' dovuta una soprattassa pari al 30 per cent dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni. Dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e degli accessori)). --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 383 (in G.U. 28/8/1974, n. 224) ha disposto (con l'art. 7) le modifiche delle aliquote stabilite dall'art. 1, primo comma, dall'art. 4, lettera a), n. 1), e dall'art. 8, lettera a), della prima parte della tariffa allegato A del presente decreto D.P.R. 634/72 con esclusione degli atti di concessione di aree demaniali per industria navale, anche se aventi per oggetto opifici ed impianti.
Allegato A Tariffa Parte Prima-art. 1 bis
((Art. 1-bis. - Atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, atti traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 per cento Se il trasferimento avviene entro cinque anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso terreno agricolo o diritto immobiliare sul quale si sia pagata la imposta normale e fino a concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,25 per cento Se il trasferimento e a favore dello Stato, regioni, province e comuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 Nota: Per i trasferimenti derivanti da atti soci- ali: si applica il successivo articolo 4. Salvo quanto previsto dall'articolo 80, secondo comma, del presente decreto e dall'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per gli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale o da associazioni o soc- ieta' cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, l'imposta si applica con l'aliquota stabilita dal precedente articolo 1. L'acquirente deve produrre al notaio rogante la certificazione della sussistenza dei suddetti requisiti in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 della legge 9 maggio 1975,n. 153. Il beneficio predetto e' esteso altresi' agli acquirenti che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire i sopra indicati requisiti e che entro il triennio producano la stessa certifica- zione; qualora al termine del triennio non sia stata prodotta la documentazione prescritta l'ufficio di registro competente provvede al recupero della dif- ferenza di imposta. Si decade dal beneficio nel caso di destina- zione dei terreni e relative pertinenze diversa dall'uso agricolo che avvenga entro dieci anni dal trasferimento. Il mutamento di destinazione deve essere comunicato entro un anno all'ufficio del registro competente. In caso di omessa denuncia si applica una soprattas- sa pari alla meta' della maggiore imposta dovuta in dipendenza del mutamento di destinazione))
Allegato A Tariffa Parte Prima-art. 2
Art. 2. - Atti traslativi a titolo oneroso di beni e diritti diversi da quelli indicati nel- l'art. 1, trasferimenti coattivi di detti beni e diritti.......................................... ((3%)) Nota: Per i trasferimenti derivanti da atti so- ciali si applica il successivo art. 4. Per gli atti aventi per oggetto autoveicoli si applica il successivo art. 7.
Allegato A Tariffa Parte Prima-art. 3
Art. 3. Atti di natura dichiarativa relativi a beni e rapporti di qualsiasi natura............ ((1%)) Nota: Per le assegnazioni e gli altri eventuali atti di natura dichiarativa derivanti da atti so- ciali si applica la lettera c) del successivo ar- ticolo 4. Per gli atti di natura dichiarativa aventi ad oggetto autoveicoli si applica il suc- cessivo art. 7.
Allegato A Tariffa Parte Prima-art. 4
Art. 4. - Atti ed operazioni delle societa ed enti assimilati: a) Costituzioni e relativi aumenti di capita- le di societa di qualunque tipo e oggetto, non- che di associazioni, consorzi, enti ed organiz- zazioni di persone e di beni con o senza persona- lita giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita commerciali: 1) con conferimento di immobili e diritti reali immobiliari di godimento................... 5% (1) (( 1-bis. - Con conferimento di terreni agricoli, relative pertinenze e diritti reali im- mobiliari di godimento dei medesimi . . . . . . . . 15 per cento)) 2) con conferimento di costruzioni destina- te specificamente all'esercizio di attivita com- merciale e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione.................... 2% 3) con conferimento di beni e diritti di- versi da quelli indicati nei numeri precedenti compreso il denaro............................... 1% Nota: Sono assimilabili alle costituzioni le proroghe deliberate dopo la scadenza, le opera- zioni di cui all'art. 4 del presente decreto non- che il cambiamento dell'oggetto da parte di enti diversi dalle societa che importi l'assunzione di attivita commerciali come oggetto esclusivo, o principale. b) Fusioni di societa di qualunque tipo; conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, fatti da una societa ad altra societa esistente o da co- stituire; analoghe operazioni poste in essere da- gli altri soggetti indicati nella precedente let- tera a).......................................... Le stesse aliquote di cui alla let- tera a) ridotte a meta' Nota: Per tali fusioni e conferimenti, se posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui all'art. 78, si applicano le agevolazioni previste dalla [legge 18 marzo 1965, n. 170](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-03-18;170), e successive modificazioni, sempre che sussi- stano le condizioni di cui all'art. 3 della legge stessa. Se la societa risultante dalla fusione o in- corporante o destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in un altro Stato membro della Comunita economica europea, per la registrazione dell'atto e dovuta la sola imposta fissa di L. 2.000. c) Assegnazioni a soci da societa di ogni tipo e oggetto e assegnazione ad associati o par- tecipanti fatte da soggetti indicati nella let- tera a): 1) quando hanno per oggetto beni soggetti all'imposta sul valore aggiunto nonche azioni, obbligazioni od altri titoli non rappresentativi di merci, quote sociali o associative ovvero de- naro a titolo di dividendo....................... L. 2.000 2) quando hanno per oggetto beni diversi da quelli di cui al n. 1)........................... Le stesse aliquote di cui alla pre- cedente lettera a) d) Altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni, deliberate dai soggetti indicati nella precedente lettera a)...................... L. 2.000 e) Deliberazioni o verbali di emissione di obbligazioni o di altri titoli di credito emessi in serie......................................... 1% --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il [D.L. 6 luglio 1974, n. 254](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1974-07-06;254), convertito con modificazioni dalla [L. 17 agosto 1974, n. 383](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-08-17;383) (in G.U. 28/8/1974, n. 224) ha disposto (con l'art. 7) le modifiche delle aliquote stabilite dall'art. 1, primo comma, dall'art. 4, lettera a), n. 1), e dall'art. 8, lettera a), della prima parte della tariffa allegato A del presente decreto [D.P.R. 634/72](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;634) con esclusione degli atti di concessione di aree demaniali per industria navale, anche se aventi per oggetto opifici ed impianti.
Allegato A Tariffa Parte Prima-art. 5
Art. 5. - a) Locazioni e affitti di beni immo- bili: 1) quando hanno per oggetto fondi rustici.... 0,50% 2) in ogni altro caso........................ 2% b) Concessioni di diritti d'acqua a tempo de- terminato, cessioni e surrogazioni relative; soc- cide; convenzioni per pascolo o per alimento di animali.......................................... 0,50%
Allegato A Tariffa Parte Prima-art. 6
Art. 6. - Garanzie reali e personali, se non richieste dalla legge, quietanze, compensazioni e remissioni di debiti, cessioni di crediti fatte da imprese commerciali e agricole a favore di istituti e aziende di credito.................... ((0,50%)) Nota: Per le quietanze rilasciate mediante scrittura privata non autenticata si applica lo art. 5 della parte seconda della presente ta- riffa.
Allegato A Tariffa Parte Prima-art. 7
Art. 7. - Atti di natura traslativa o dichiara- tiva aventi per oggetto autoveicoli: A) motocicli di qualsiasi tipo, motocarroz- zette e trattrici agricole....................... L. 8.000 B) Veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone e cose: 1) fino a 8 CV................................... " 10.000 2) da oltre 8 fino a 12 CV...................... " 15.000 3) da oltre 12 fino a 20 CV...................... " 20.000 4) da oltre 20 fino a 30 CV...................... " 30.000 5) da oltre 30 fino a 40 CV...................... " 40.000 6) oltre 40 CV................................... " 50.000 C) veicoli a motore destinati al trasporto di cose: di portata: 1) fino a 7 quintali............................. " 18.000 2) da oltre 7 fino a 15 quintali.......... " 33.000 3) da oltre 15 fino a 30 quintali.......... " 39.000 4) da oltre 30 fino a 45 quintali.......... " 48.000 5) da oltre 45 fino a 60 quintali.......... " 60.000 6) da oltre 60 fino a 80 quintali.......... " 71.000 7) da oltre 80 quintali.................... " 92.000 D) rimorchi, di portata: 1) fino a 20 quintali...................... " 29.000 2) da oltre 20 fino a 50 quintali.......... " 44.000 3) oltre 50 quintali....................... " 60.000 E) rimorchi per trasporto di persone: 1) fino a 15 posti......................... " 23.000 2) da 16 a 25 posti........................ " 27.000 3) da 26 a 40 posti........................ " 35.000 4) oltre i 40 posti........................ " 45.000 ((7))
Allegato A Tariffa Parte Prima-art. 8
Art. 8. - Atti dell'autorita giudiziaria ordi- naria o speciale in materia di controversia civi- le che definiscono, anche parzialmente, il giudi- zio, compresi i decreti ingiuntivi, provvedimenti di aggiudicazione e assegnazione, sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi ar- bitrali: a) aventi per oggetto trasferimenti o costi- tuzioni di diritti reali su beni immobili........ 5% (1) a-bis) aventi per oggetto trasferimenti o costitu- zioni di diritti reali su terreni agricoli e relative pertinenze . . . . . . . . . . . . . . . 15 per cento b) aventi per oggetto autoveicoli............ Le stesse imposte di cui al prece- dente art. 7 c) aventi per oggetto beni e diritti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) o portan- ti condanna al pagamento di somme, valori ed al- tre prestazioni o alla consegna di beni di qual- siasi natura..................................... ((3%)) d) di mero accertamento dei diritti di cui alle lettere a), b) e c) o di altri diritti a contenuto patrimoniale........................... ((1%)) e) non portanti condanna ne accertamento di diritti a contenuto patrimoniale................. L. 2.000 f) di omologazione........................... " 2.000 Nota: Gli atti di cui al presente articolo sono soggetti all'imposta proporzionale di cui alle lettere c) e d) anche quando la condanna ha per oggetto corrispettivi soggetti all'imposta sul valore aggiunto. ------------------ AGGIORNAMENTO (1) Il [D.L. 6 luglio 1974, n. 254](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1974-07-06;254), convertito con modificazioni dalla [L. 17 agosto 1974, n. 383](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-08-17;383) (in G.U. 28/8/1974, n. 224) ha disposto (con l'art. 7) le modifiche delle aliquote stabilite dall'art. 1, primo comma, dall'art. 4, lettera a), n. 1), e dall'art. 8, lettera a), della prima parte della tariffa allegato A del presente decreto [D.P.R. 634/72](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;634) con esclusione degli atti di concessione di aree demaniali per industria navale, anche se aventi per oggetto opifici ed impianti.
Allegato A Tariffa Parte Prima-art. 9
Art. 9. - Atti diversi da quelli altrove indi- cati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale..................................... ((3%))
Allegato A Tariffa Parte Prima-art. 10
Art. 10. - Contratti preliminari di ogni specie L. 2.000
Allegato A Tariffa Parte Prima-art. 11
Art. 11. - Atti pubblici e scritture private autenticate non aventi contenuto patrimoniale o aventi per oggetto gli atti previsti nella tabel- la allegato B al presente decreto e atti di ogni specie per i quali il decreto prevede l'applica- zione dell'imposta in misura fissa............... L. 2.000
Allegato A Parte Seconda Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso-art. 1
PARTE SECONDA ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE SOLO IN CASO D'USO Art. 1. - Atti indicati: a) negli articoli 2, 3, 6, 9 e 10 della parte prima formati mediante corrispondenza, ad ecce- zione di quelli per i quali dal [codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262) e' richiesta a pena di nullita la forma scritta nonche' di quelli aventi per oggetto cessioni di aziende o costituzioni di diritti di godimento reali o personali sulle stesse................... Le stesse impo- ste previste per i corrispondenti atti nella parte prima b) nell'art. 5, secondo comma, del decreto quando riguardano cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore ag- giunto........................................... idem
Allegato A Parte Seconda Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso-art. 2
Art. 2. - ((scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a L. 20.000)) o quando abbiano per oggetto la negoziazione dei titoli indicati nell'art. 8 della tabella allegato B.... L. 2.000
Allegato A Parte Seconda Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso-art. 3
Art. 3. - Locazioni e affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata au- tenticata, quando il corrispettivo annuo, o rap- portato ad anno, non supera ((lire 1.200.000))........... Le stesse imposte previste dallo art. 5 della parte prima
Allegato A Parte Seconda Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso-art. 4
Art. 4. - Scritture private non aventi contenu- to patrimoniale, conti e rendiconti di ogni ge- nere, scritti, disegni, modelli, fotografie e simili........................................... L. 2.000
Allegato A Parte Seconda Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso-art. 5
Art. 5. - Quietanze rilasciate mediante scrit- ture private non autenticate..................... 0,25%
Allegato A Parte Seconda Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso-art. 6
Art. 6. - Procure, deleghe e simili rilasciate per il compimento di un solo atto e per l'inter- vento in assemblea............................... L. 2.000
Allegato A Parte Seconda Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso-art. 7
Art. 7. - Atti riguardanti l'espropriazione per pubblica utilita' diversi da quelli indicati nel- l'art. 1 della parte prima....................... L. 2.000
Allegato A Parte Seconda Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso-art. 8
Art. 8. - Mandati ed ordini di pagamento sulle ((casse)) di pubbliche amministrazioni, girate e quietanze apposte sui medesimi................... L. 2.000
Allegato A Parte Seconda Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso-art. 9
Art. 9. - Libretti di conto corrente e di ri- sparmio e relative lettere di accreditamento..... L. 2.000
Allegato A Parte Seconda Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso-art. 10
Art. 10. - Contratti di lavoro, collettivi e individuali, contratti aventi per oggetto servizi personali........................................ L. 2.000
Allegato A Parte Seconda Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso-art. 11
Art. 11. - Atti formati all'estero diversi da quelli indicati al n 4) dell'art. 2 del presente decreto.......................................... Le stesse impo- ste previste per i corrisponden- ti atti formati nello Stato Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI
Allegato B Tabella per gli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione-art. 1
ALLEGATO B Tabella degli atti per i quali non vi e' obbligo di chiedere la registrazione Art. 1. - Atti del potere legislativo, atti relativi a referendum; atti posti in essere dalla amministrazione dello Stato, delle regioni, province e comuni diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni.
Allegato B Tabella per gli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione-art. 2
Art. 2. - Atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa, dell'autorita' giudiziaria in sede civile e penale, della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali, delle commissioni tributarie e degli altri organi di giurisdizione speciale e dei relativi procedimenti, nonche' atti del contenzioso in materia elettorale, dei procedimenti disciplinari; atti delle relative procedure, comprese le procure alle liti.
Allegato B Tabella per gli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione-art. 3
Art. 3. - Atti di qualsiasi natura formati per essere prodotti: a) in procedimenti amministrativi, non giurisdizionali, iniziati d'ufficio od a richiesta di parte per ottenere provvedimenti di interesse pubblico; b) presso enti di assistenza, beneficenza e previdenza relativi a persone non assoggettate alle imposte sul reddito. Nota: Il mancato assoggettamento alle imposte sul reddito deve essere comprovato mediante certificato del competente ufficio delle imposte attestante che il richiedente non e' assoggettato a tributo.
Allegato B Tabella per gli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione-art. 4
Art. 4. - Atti di ultima volonta'.
Allegato B Tabella per gli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione-art. 5
Art. 5. - Atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione e riscossione delle imposte e tasse a chiunque dovute, compresi gli atti relativi agli appalti di esattorie; garanzie richieste da leggi, anche regionali; atti e documenti formati in relazione al servizio militare obbligatorio ((atti, documenti e provvedimenti previsti dall'[articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-08-11;533~art10))).
Allegato B Tabella per gli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione-art. 6
Art. 6. - Atti per la formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati.
Allegato B Tabella per gli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione-art. 7
Art. 7. - Contratti di assicurazione e di riassicurazione, capitalizzazione e vitalizi ed atti dipendenti dai medesimi, comprese le ricevute dei premi e delle somme assicurate, stipulati da persone od enti assoggettati all'imposta di cui alla [legge 29 ottobre 1961, n. 1216](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-10-29;1216) e successive modificazioni; polizze dei monti di pieta', di pegno e frumentari e delle casse sociali di mutuo soccorso.
Allegato B Tabella per gli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione-art. 8
Art. 8. - Azioni, quote sociali e quote di partecipazione delle societa', enti, associazioni ed organizzazioni, con o senza personalita' giuridica, i cui atti sono soggetti all'imposta di cui allo art. 4 della tariffa allegato A, parte prima, al presente decreto; obbligazioni ed altri titoli di credito in serie. Nota: L'esenzione non esclude l'applicazione dell'art. 4 della tariffa, parte prima, ne' la tassazione delle delibere di emissione di obbligazioni ed altri titoli di credito. Per le sentenze, gli atti pubblici e le scritture private relative alla negoziazione dei titoli indicati nel presente articolo si applicano rispettivamente gli articoli 8 e 11 della parte prima e l'art. 2 della parte seconda della tariffa.
Allegato B Tabella per gli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione-art. 9
Art. 9. - Scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, relative a contratti per i quali siano stati usati i foglietti bollati di cui al [regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3278), e successive modificazioni. Nota: Dal contesto degli atti di contro indicati devono risultare gli estremi dei foglietti se di data anteriore; in caso contrario, gli estremi dei foglietti devono essere annotati, sugli atti entro trenta giorni dalla data apposta sui foglietti stesi.
Allegato B Tabella per gli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione-art. 10
Art. 10. - Sentenze e verbali dei conciliatori.
Allegato B Tabella per gli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione-art. 11
Art. 11. - Cambiali, vaglia cambiari, assegni bancari e circolari, loro accettazione, girate, avalli, quietanze ed altre dichiarazioni cambiarie fatte sui medesimi; atti di protesto cambiario, da chiunque redatti, e conti di ritorno. Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI
Allegato C
ALLEGATO C Valori attuali dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie riferiti all'annualita' di una lira e calcolati al saggio d'interesse del 5%. Eta' del beneficiario Valore (anni compiuti) del diritto ---- ---- da 0 a 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 da 21 a 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 da 31 a 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 da 41 a 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 da 46 a 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 da 51 a 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 da 54 a 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 da 57 a 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 da 61 a 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 da 64 a 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 da 67 a 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 da 70 a 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 da 73 a 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 da 76 a 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 da 79 a 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 da 83 a 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 da 87 a 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 da 93 a 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI