DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1972, n. 670
Art. 79. Il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della [legge 24 dicembre 2012, n. 243](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;243), al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonche' all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea: a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore; b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78; c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi; d) con le modalita' di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3. 2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1. 3. Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'[articolo 117 della Costituzione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117), le province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle universita', incluse quelle non statali di cui all'[articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127~art17-com120), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti. 4. Nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilita' interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo. La regione e le province provvedono, per se' e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'[articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-03-16;266~art2), la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea. 4-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, fermi restando i ristori e le riduzioni riconosciuti dallo Stato per gli anni 2020 e 2021 correlati alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il contributo della regione e delle province alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, e' pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091 milioni di euro sono posti in capo alla regione. Per l'anno 2022 il contributo previsto dal periodo precedente e' pari a 713,71 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2023 il predetto contributo annuo e' pari a 688,71 milioni di euro. Il contributo delle province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito derivante dall'attuazione dell'[articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art13-com17), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2001, n. 214, e dell'articolo 1, commi 521](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-12-22;214~art1-com521) e [712](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-12-22;214~art1-com712), della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147), e' ripartito tra le province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale; le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo. 4-ter. A decorrere dall'anno 2028 il contributo complessivo di 688,71 milioni di euro, ferma restando la ripartizione dello stesso tra la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza rispetto al contributo di 688,71 milioni di euro e' ripartita tra le province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo precedente e' considerato il prodotto interno lordo indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile. 4-quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione e le province conseguono il pareggio del bilancio come definito dall'[articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;243~art9). Per gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze tale da garantire la neutralita' finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo l della [legge 24 dicembre 2012, n. 228](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228), e le disposizioni in materia di patto di stabilita' interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente comma. 4-quinquies. Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai [commi 460](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228~art1-com460), [461](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228~art1-com461) e [462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228~art1-com462). 4-sexies. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province e' versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo e' autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di gestione. 4-septies. E' fatta salva la facolta' da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione e delle province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi stessi. Contributi di importi superiori sono concordati con la regione e le province. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento. 4-octies. La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118), nonche' gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operativita' e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato [decreto legislativo n. 118 del 2011](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;118) per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilita' di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti. 4-novies. ((In attuazione delle regole della nuova governance economica europea e in spirito di leale collaborazione, la regione e le province autonome, per conto del sistema territoriale regionale integrato, accantonano un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 4 milioni di euro per l'anno 2029 sul bilancio della regione Trentino-Alto Adige, un importo pari a 16 milioni di euro per l'anno 2025, a 46 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 73 milioni di euro per l'anno 2029 sul bilancio della provincia autonoma di Trento e un importo pari a 19 milioni di euro per l'anno 2025, a 53 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 85 milioni di euro per l'anno 2029 sul bilancio della provincia autonoma di Bolzano. A tal fine, la regione e le province autonome, per conto del sistema integrato, iscrivono nella missione 20 della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo con stanziamento pari agli importi di cui al primo periodo. La costituzione del fondo e' finanziata attraverso le risorse di parte corrente. Su tale fondo non e' possibile disporre impegni. Il fondo e' destinato al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione ulteriore rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione, se in disavanzo, ovvero, se in avanzo di amministrazione, e' vincolato agli investimenti, anche indiretti, per l'utilizzo nell'esercizio successivo in via prioritaria rispetto alla formazione di nuovo debito. Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il suddetto fondo e' istituito entro il 31 gennaio 2025. Nel caso di mancato accantonamento del fondo ovvero di mancato rispetto, da parte della regione o delle province autonome, dell'equilibrio di bilancio di cui all'[articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com821), nell'esercizio successivo la quota accantonata e' incrementata della sommatoria in valore assoluto del minore accantonamento e del saldo negativo registrato nell'esercizio precedente. Nel caso di mancato invio entro il 31 maggio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche dei dati di consuntivo o di preconsuntivo della regione o delle province autonome relativi all'esercizio precedente, l'accantonamento e' incrementato del 10 per cento)).
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 80
Art. 80. ((1. Le province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale. 2. Nelle materie di competenza, le province possono istituire nuovi tributi locali. La legge provinciale disciplina i predetti tributi e i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalita' di riscossione e puo' consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni. 3. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalita' provvedono le province individuando criteri, modalita' e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio. 4. La potesta' legislativa nelle materie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e' esercitata nel rispetto dell'articolo 4 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea)).((5))
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 81
Art. 81. Per far fronte alle esigenze del bilinguismo la provincia di Bolzano puo' assegnare ai comuni una quota di integrazione. Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalita' e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare ((fra il Presidente della relativa Provincia)) ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni.
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 82
Art. 82. ((1. Le attivita' di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali)).
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 83
Art. 83. La regione, le province ed i comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare. ((La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici)).
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 84
Art. 84. I bilanci predisposti della giunta regionale o da quella provinciale e i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della giunta stessa sono approvati rispettivamente con legge regionale o provinciale. La votazione dei singoli capitoli del bilancio della regione e della provincia di Bolzano ha luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici. I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto ((la maggioranza dei voti del gruppo linguistico italiano ovvero del gruppo linguistico tedesco)) sono sottoposti nel termine di tre giorni ad una commissione di quattro consiglieri regionali o provinciali, eletta dal consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e in conformita' alla designazione di ciascun gruppo. ((I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti del gruppo linguistico ladino sono sottoposti, nel termine di tre giorni, a una commissione di tre consiglieri regionali o provinciali eletta dal Consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, composta da un consigliere appartenente al gruppo linguistico italiano, da uno appartenente al gruppo linguistico tedesco e da uno appartenente al gruppo linguistico ladino, in conformita' alla designazione di ciascun gruppo)). ((Le commissioni di cui ai commi terzo e quarto, entro quindici giorni, devono stabilire, con decisione vincolante per il Consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli di bilancio e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione e' adottata a maggioranza semplice dalla commissione di cui al terzo comma e all'unanimita' dalla commissione di cui al quarto comma, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente)). ((Se nella commissione di quattro consiglieri non si raggiunge la maggioranza o se nella commissione di tre consiglieri non si raggiunge l'unanimita' su una proposta conclusiva,)) il Presidente del Consiglio regionale o di quello provinciale trasmette, entro sette giorni, il progetto del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in Consiglio e in commissione, all'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa che, entro trenta giorni, deve decidere con lodo arbitrale la denominazione dei capitoli non approvati e l'ammontare dei relativi stanziamenti. Il procedimento di cui sopra non si applica ai capitoli di entrata, ai capitoli di spesa che riportano stanziamenti da iscrivere in base a specifiche disposizioni di legge per un importo predeterminato per l'anno finanziario e ai capitoli relativi a normali spese di funzionamento per gli organi ed uffici dell'ente. Le decisioni ((di cui ai commi quinto e sesto)) del presente articolo non sono soggette ad alcuna impugnativa ne' a ricorso davanti la Corte costituzionale. Limitatamente ai capitoli definiti con la procedura di cui ai commi precedenti, la legge di approvazione del bilancio puo' essere rinviata o impugnata dal Governo solo per motivi di illegittimita' concernenti violazioni della Costituzione o del presente statuto. Per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della regione e' necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento e di quelli della provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa e' data da un organo a livello regionale. Detto organo non puo' modificare le decisioni in ordine ai capitoli di bilancio eventualmente contestati in base a quanto previsto ((ai commi terzo, quarto, quinto e sesto)) del presente articolo e definiti con la procedura ivi contemplata.
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 85
Art. 85. Fino a quando gli scambi di prodotti con l'estero sono soggetti a limitazioni - e ad autorizzazioni dello Stato, e' facolta' della regione di autorizzare operazioni del genere nei limiti che saranno stabiliti d'accordo fra il Governo e la regione. In caso di scambi con l'estero sulla base di contingenti che interessano l'economia della regione, verra' assegnata a questa una quota parte del contingente di importazione ed esportazione, da stabilirsi d'accordo tra il Governo e la regione.
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 86
Art. 86. Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella regione. Lo Stato, tuttavia, destina, per le necessita' d'importazione della regione, una quota parte della differenza attiva fra le valute provenienti dalle esportazioni tridentine e quelle impiegate per le importazioni.
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 87
Art. 87. Nel territorio regionale sono istituiti un commissario del Governo per la provincia di Trento e un commissario del Governo per la provincia di Bolzano. Spetta ad essi: 1) coordinare, in conformita' alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella provincia e vigilare sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie; 2) vigilare sull'esercizio da parte delle province e degli altri enti pubblici locali delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunicare eventuali rilievi al ((Presidente della Provincia)); 3) compiere gli atti gia' demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente statuto o da altre leggi ad organi della regione e delle province o ad altri organi dello Stato. Il commissario del Governo in Trento esercita le attribuzioni di cui al n. 2) del precedente comma nei riguardi della regione e delle altre amministrazioni pubbliche aventi competenza sull'intero territorio regionale.
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 88
Art. 88. Il commissario del Governo provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, del quale risponde verso il Ministro per l'interno. A tale fine egli puo' avvalersi degli organi e delle forze di polizia dello Stato, richiedere l'impiego delle altre forze armate ai termini delle vigenti leggi e adottare i provvedimenti previsti nell'[art. 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art2). Restano ferme le attribuzioni devolute dalle leggi vigenti al Ministero dell'interno.
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 89
Art. 89. Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme. Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa. I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione. L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sara' effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli. Al personale dei ruoli di cui al primo comma e' garantita la stabilita' di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio e per addestramento del personale. I trasferimenti del personale di lingua tedesca ((e di lingua ladina)) saranno, comunque, contenuti nella percentuale del dieci per cento dei posti da esso complessivamente occupati. Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale ((tra i gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino)) dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. E' garantita la stabilita' di sede nella provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco ((e al gruppo linguistico ladino)), ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilita'. Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca ((e ai cittadini di lingua ladina)), fissati nel quarto comma del presente articolo.
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 90
Art. 90. Nel Trentino-Alto Adige e' istituito un tribunale regionale di giustizia amministrativa con una autonoma sezione per la provincia di Bolzano, secondo l'ordinamento che verra' stabilito al riguardo.
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 91
Art. 91. I componenti della sezione per la provincia di Bolzano di cui all'art. 90 del presente statuto devono appartenere in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici. La meta' dei componenti la sezione e' nominata dal Consiglio provinciale di Bolzano. Si succedono quali Presidenti della sezione per uguale periodo di tempo un giudice di lingua italiana ed un giudice di lingua tedesca assegnati al collegio. Il Presidente e' nominato tra i magistrati di carriera che compongono il collegio; con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Al Presidente della sezione e' dato voto determinante in caso di parita' di voti, tranne che per i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi lesivi del principio di parita' tra i gruppi linguistici e la procedura di approvazione dei bilanci regionali e provinciali.
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 92
Art. 92. Gli atti amministrativi degli enti ed organi della pubblica amministrazione aventi sede nella regione, ritenuti lesivi del principio di parita' dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico, possono essere impugnati dinanzi alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni nella provincia di Bolzano, anche da parte dei consiglieri dei comuni di tale provincia, qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico consiliare che si ritiene leso. ((Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parita' tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri comunali dei comuni delle localita' ladine, mochene o cimbre, qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del consiglio comunale)).
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 93
Art. 93. Delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d'appello sulle decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa di cui all'art. 90 del presente statuto fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca ((ovvero al gruppo di lingua ladina)) della provincia di Bolzano.
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 94
Art. 94. Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori, provvede il ((Presidente della Regione)) in virtu' di delegazione del Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario. L'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione e' data alle persone, che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento giudiziario, dal ((Presidente della Regione)). Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, provvede lo stesso Presidente. Nei comuni del territorio della provincia di Bolzano, per la nomina a conciliatori, viceconciliatori, cancellieri ed uscieri degli uffici di conciliazione e' richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca.
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 95
Art. 95. La vigilanza sugli uffici di conciliazione e' esercitata dalle giunte provinciali.
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 96
Art. 96. Nei comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice conciliatore.
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 97
Art. 97. Ferme le disposizioni contenute negli articoli 56 e 84, commi sesto e settimo, del presente statuto la legge regionale o provinciale puo' essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente statuto o del principio di parita' tra i gruppi linguistici. L'impugnazione puo' essere esercitata dal Governo. La legge regionale puo', altresi', essere impugnata, da uno dei Consigli provinciali della Regione; la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall'altro Consiglio provinciale della Regione.
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 98
Art. 98. Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal ((Presidente della Regione)) ((o da quello della Provincia)), previa deliberazione del rispettivo Consiglio, per violazione del presente statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina. Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente statuto alla regione o alle province, la regione o la provincia rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza. Il ricorso e' proposto dal ((Presidente della Regione)) ((o da quello della Provincia)), previa deliberazione della rispettiva giunta. Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano.
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 99
Art. 99. Nella regione la lingua tedesca e' parificata a quella italiana che e' la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente statuto e' prevista la redazione bilingue.
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 100
Art. 100. I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la loro lingua nei rapporti cogli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonche' con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa. Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, della provincia di Bolzano e degli enti locali in tale provincia puo' essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca. Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella, lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui e' destinata. Salvo i casi previsti espressamente - e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalita' dei cittadini, negli atti - individuali destinati ad uso pubblico e negli atti destinati a pluralita' di uffici - e' riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare.
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 101
Art. 101. Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione.
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 102
Art. 102. Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palu' del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attivita' culturali, di stampa e ricreative, nonche' al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse. Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove e' parlato il ladino, il mocheno o il cimbro e' garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca. ((Al Comun General de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio coincidente con quello dei comuni di cui all'articolo 48, terzo comma, la regione e la provincia di Trento possono attribuire, trasferire o delegare funzioni amministrative, compiti o attivita' proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina)).
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 103
Art. 103. ((Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi. Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale)).
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 104
Art. 104. ((Fermo quanto disposto dall'articolo 103)) le norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province. Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o della provincia di Bolzano.
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 105
Art. 105. Nelle materie attribuite alla competenza della regione o della provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato.
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 106
Art. 106. Nelle materie trasferite dalla competenza della regione a quella delle province, le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della [legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1), continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 107
Art. 107. Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco ((o ladino)). In seno alla commissione di cui al precedente comma e' istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. ((Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano puo' rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino)).
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 108
Art. 108. Salvi i casi espressamente previsti, i decreti legislativi contenenti le norme di attuazione dello statuto saranno emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della [legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1). Se nei primi diciotto mesi le commissioni di cui all'articolo precedente non hanno emesso in tutto o in parte i propri definitivi pareri sugli schemi delle norme di attuazione, il Governo provvede nei successivi sei mesi alla emanazione dei relativi decreti, prescindendo dal parere delle commissioni stesse. Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della [legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1), sono determinati i beni di cui all'art. 68 del presente statuto che passano alle province, nonche' le modalita' per la consegna dei beni stessi.
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 109
Art. 109. Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della [legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1), sono indicati i beni del patrimonio storico ed artistico di interesse nazionale, esclusi dalla competenza provinciale di cui all'art. 8, n. 3) del presente statuto. Entro lo stesso termine sono emanate le norme di attuazione dell'art. 19 del presente statuto. Qualora le norme di cui ai commi precedenti non siano emanate nel termine stabilito, le province possono assumere, con legge, le relative funzioni amministrative.
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 110
Art. 110. La data di inizio e le modalita' tecniche per l'applicazione delle norme in materia finanziaria contenute nella [legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1), che integrano e modificano le disposizioni contenute nella [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5), sono stabilite con norme di attuazione da emanare tempestivamente in relazione al passaggio delle funzioni alle province e comunque non oltre il termine di cui al primo comma dell'art. 108 del presente statuto.
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 111
Art. 111. In relazione al trasferimento di competenza dalla regione alle province, disposto dalla [legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1), si provvede al passaggio di uffici e personale dalla regione alle province, con decreto del ((Presidente della Regione)), sentita la giunta provinciale interessata, facendo salvi la posizione di stato e trattamento economico del personale trasferito, e tenendo conto delle esigenze familiari, della residenza e del gruppo linguistico dei dipendenti.
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 112
Art. 112. Con convenzioni stipulate tra la regione e la provincia interessata si provvede alla sistemazione degli oneri finanziari relativi ai mutui passivi pluriennali stipulati per competenze devolute dalla [legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1), dalla regione alle province, nonche' alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali e finanziari.
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 113
Art. 113. Restano ferme le disposizioni contenute nella legge della provincia di Bolzano 5 gennaio 1958, n. 1, concernenti l'assistenza a studenti universitari, salva la potesta' della provincia stessa di aggiornare i limiti di valore e di modificare il numero delle borse di studio.
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 114
Art. 114. La traduzione in lingua tedesca del presente testo unico concernente lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige (Trentino-Siidtirol) sara' pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" della regione.
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 115
Art. 115. Le disposizioni di cui all'art. 25, secondo e quarto comma, del presente statuto si applicano dalla prima scadenza del Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della [legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1). Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI
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