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LEGGE 23 dicembre 1972, n. 822

Current text a fecha 2008-12-22

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'articolo 29 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, è sostituito dal seguente: "(Spese per il funzionamento dell'ISPE). - Alle spese per il funzionamento dell'Istituto di studi per la programmazione economica si provvede mediante un contributo annuo a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica. L'importo di detto contributo è determinato in lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1972 ed in lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1973".