LEGGE 21 dicembre 1972, n. 826
Protocollo n. 29 concernente l'accordo con l'Agenzia internazionale dell'energia atomica Il Regno di Danimarca, l'Irlanda ed il Regno di Norvegia s'impegnano ad aderire, alle condizioni che vi saranno stabilite, all'accordo tra taluni Stati membri originari e la Comunita' europea dell'energia atomica, da una parte, e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, dall'altra, per l'applicazione sul territorio di taluni Stati membri della Comunita' delle garanzie previste nel trattato di non proliferazione delle armi atomiche.
Protocollo 30
Protocollo n. 30 concernente l'Irlanda LE ALTE PARTI CONTRAENTI, desiderando risolvere taluni problemi particolari che interessano l'Irlanda, avendo convenuto le disposizioni seguenti, ricordando che gli obiettivi fondamentali della Comunita' economica europea comprendono il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei popoli degli Stati membri, nonche' lo sviluppo armonioso delle loro economie riducendo le disparita' fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite; prendono atto del fatto che il governo irlandese e' impegnato nell'esecuzione di una politica d'industrializzazione e di sviluppo economico che mira a ravvicinare il livello di vita in Irlanda a quello delle altre nazioni europee e ad eliminare la sottoccupazione, assorbendo progressivamente le differenze regionali di livello di sviluppo; riconoscono che il raggiungimento degli obiettivi di tale politica risponde al loro interesse comune; convengono di raccomandare a tale scopo alle istituzioni della Comunita' di attuare tutti i mezzi e tutte le procedure previsti dal trattato CEE, ricorrendo in particolare a un adeguato impiego delle risorse comunitarie destinate alla realizzazione dei summenzionati obiettivi della Comunita'; riconoscono in particolare che, in caso di applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE, si dovra' tener conto degli obiettivi di espansione economica e di aumento del livello di vita della popolazione.
Atto-Scambio di lettere
SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO AI PROBLEMI MONETARI Bruxelles, addi' 22 gennaio 1972 Signor G. THORN Ministro degli affari esteri del Granducato del Lussemburgo Eccellenza, 1. Nella sessione ministeriale della conferenza in data 7 giugno 1971 e' stato concordato che la dichiarazione da me fatta nella stessa sessione sui problemi monetari formi oggetto di uno scambio di lettere allegato all'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati. Pertanto mi pregio ora di confermare che nella suddetta sessione ho fatto la seguente dichiarazione: "a) Siamo disposti a prendere in considerazione una riduzione ordinata e graduale degli averi ufficiali in sterline dopo l'adesione. b) Saremo pronti a discutere, dopo l'adesione alle Comunita', quali misure potranno essere idonee ad attuare un allineamento progressivo delle caratteristiche e pratiche esterne relative alla sterlina su quelle delle altre monete della Comunita', nell'ambito dei progressi verso l'instaurazione dell'unione economica e monetaria nella Comunita' ampliata, e siamo convinti che la sterlina ufficiale () potra' essere trattata in modo da permetterci di partecipare pienamente alla realizzazione di tali progressi. c) Nel frattempo condurremo le nostre politiche nella prospettiva di stabilizzare gli averi ufficiali in sterline in modo compatibile con tali obiettivi a lungo termine. d) Spero che la Comunita' riterra' che la presente dichiarazione regoli in modo soddisfacente la questione della sterlina e i problemi connessi, in modo che restino da stabilire nel corso dei negoziati soltanto gli accomodamenti che consentano al Regno Unito di conformarsi alle direttive relative ai movimenti di capitali adottate a norma del trattato di Roma". 2. Nella stessa sessione del 7 giugno la delegazione della Comunita' si e' dichiarata d'accordo su tale dichiarazione. 3. Mi risulta che le delegazioni del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno di Norvegia hanno pure espresso il loro accordo sulla dichiarazione di cui sopra quale confermata con la presente lettera. 4. Le sarei grato se volesse cortesemente accusare ricevuta della presente lettera e confermare l'accordo dei governi degli Stati membri della Comunita' nonche' dei governi del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno di Norvegia sulla dichiarazione di cui sopra. Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia altissima considerazione. G. RIPPON Chancellor of the Duchy of Lancester () Per "sterlina ufficiale" si intende "averi ufficiali in sterline" --------------- Bruxelles, addi' 22 gennaio 1972 Signor G. RIPPON Cancelliere del Ducato di Lancaster Eccellenza, con lettera in data odierna Ella mi ha fatto la seguente comunicazione: "1. Nella sessione ministeriale della conferenza in data 7 giugno 1971 e' stato concordato che la dichiarazione da me fatta nella stessa sessione sui problemi monetari formi oggetto di uno scambio di lettere allegato all'atto relative alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati. Pertanto mi pregio ora di confermare che nella suddetta sessione ho fatto la seguente dichiarazione: a) Siamo disposti a prendere in considerazione una riduzione ordinata e graduale degli averi ufficiali in sterline dopo l'adesione. b) Saremo pronti a discutere, dopo l'adesione alle Comunita', quali misure potranno essere idonee ad attuare un allineamento progressivo delle caratteristiche e pratiche esterne relative alla sterlina su quelle delle altre monete della Comunita', nell'ambito dei progressi verso l'instaurazione dell'unione economica e monetaria nella Comunita' ampliata, e siamo convinti che la sterlina ufficiale (*) potra' essere trattata in modo da permetterci di partecipare pie- namente alla realizzazione di tali progressi. c) Nel frattempo condurremo le nostre politiche nella prospettiva di stabilizzare gli averi ufficiali in sterline in modo compatibile con tali obiettivi a lungo termine. d) Spero che la Comunita' riterra' che la presente dichiarazione regoli in modo soddisfacente la questione della sterlina e i problemi connessi, in modo che restino da stabilire nel corso dei negoziati soltanto gli accomodamenti che consentano al Regno Unito di conformarsi alle direttive relative ai movimenti di capitali adottate a norma del trattato di Roma". 2. Nella stessa sessione del 7 giugno la delegazione della Comunita' si e' dichiarata d'accordo su tale dichiarazione. 3. Mi risulta che le delegazioni del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno di Norvegia hanno pure espresso il loro accordo sulla dichiarazione di cui sopra quale confermata con la presente lettera. 4. Le sarei grato se volesse cortesemente accusare ricevuta della presente lettera e confermare l'accordo dei governi degli Stati membri della Comunita' nonche' dei governi del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno di Norvegia sulla dichiarazione di cui sopra." Mi pregio accusare ricevuta di tale comunicazione e di confermarLe l'accordo dei governi degli Stati membri della Comunita' e dei governi del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno di Norvegia sulla dichiarazione di cui al paragrafo 1 della Sua lettera. Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia altissima considerazione. G. THORN Ministre des Affaires etrangeres du Grand-Duche de Luxembourg P. HARMEL P. J. HILLERY Ministre des Affaires Etrangeres Aire Gnothai Eachtracha na du Royaume de Belgique hEireann Minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk Belgie I. NORGAARD A. MORO Kongeriget Danmarks Ministro per gli affari esteri udenrigsokonomiminister della Repubblica italiana W. SCHEEL W. K. N. SCHMELZER Bundesminister des Auswaertigen Minister van Buitenlandse ken Zavan het der Bundesrepublik Deutschland Koninkrijk der Nederlanden M. SCHUMANN A. CAPPELEN Ministre des Affaires Etrangeres Kongeriket Norges de la Republique francaise utenriksminister
Atto-Atto finale
ATTO FINALE I Plenipotenziari di Sua Maesta' il Re dei Belgi, di Sua Maesta' la Regina di Danimarca, del Presidente della Repubblica federale di Germania, del Presidente della Repubblica francese, del Presidente dell'Irlanda, del Presidente della Repubblica italiana, di Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, di Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, di Sua Maesta' il Re di Norvegia, di Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e il Consiglio delle Comunita' europee, rappresentato dal suo Presidente. Riuniti a Bruxelles, il ventidue gennaio millenovecentosettantadue, in occasione della firma del trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica, hanno costatato che i seguenti testi sono stati stabiliti e adottati alla conferenza tra le Comunita' europee e gli Stati che hanno chiesto di aderire a tali Comunita': I. il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica; II. l'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati; III. i testi qui appresso enumerati, che sono allegati all'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati; A. Allegato I. elenco di cui all'articolo 29 dell'atto di adesione, Allegato II. elenco di cui all'articolo 30 dell'atto di adesione, Allegato III. elenco dei prodotti di cui agli artico- li 32, 36 e 39 dell'atto di adesione (EURATOM), Allegato IV. elenco dei prodotti di cui all'articolo 32 dell'atto di adesione (prodotti del Commonwealth che sono oggetto di margi- ni di preferenze convenzionali nel Re- gno Unito), Allegato V. elenco di cui all'articolo 107 dell'at- to di adesione, Allegato VI. elenco dei paesi di cui all'articolo 109 dell'atto di adesione ed al proto- collo n. 22, Allegato VII. elenco di cui all'articolo 133 dell'at- to di adesione, Allegato VIII. elenco di cui all'articolo 148, para- grafo 1, dell'atto di adesione, Allegato IX. elenco di cui all'articolo 148, para- grafo 2, dell'atto di adesione, Allegato X. elenco di cui all'articolo 150 dell'at- to di adesione, Allegato XI. elenco di cui all'articolo 152 dell'at- to di adesione; B. Protocollo n. 1 concernente lo statuto della Banca eu- ropea per gli investimenti, Protocollo n. 2 concernente le Faeroeer, Protocollo n. 3 concernente le Isole Normanne e l'isola di Man, Protocollo n. 4 concernente la Groenlandia, Protocollo n. 5 concernente lo Svalbard (Spilzberg), Protocollo n. 6 concernente talune restrizioni quanti- tative che interessano l'Irlanda e la Norvegia, Protocollo n. 7 concernente l'importazione di autovei- coli e l'industria del montaggio in Irlanda, Protocollo n. 8 concernente il fosforo della sottovoce 28.04 C. IV della tariffa doganale comune, Protocollo n. 9 concernente l'ossido e l'idrossido di alluminio (allumina) della sottovoce 28.20 A della tariffa doganale comune, Protocollo n. 10 concernente gli estratti per concia di mimosa della sottovoce 32.01 A della tariffa doganale comune e gli estratti per concia di castagno della sotto- voce ex 32.01 C della tariffa doganale comune, Protocollo n. 11 concernente i legni compensati della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune, Protocollo n. 12 concernente le paste per carta della sottovoce 47.01 A II della tariffa do- ganale comune, Protocollo n. 13 concernente la carta da giornali della sottovoce 48.01 A della tariffa doga- nale comune, Protocollo n. 14 concernente il piombo greggio della sottovoce 78.01 A ella tariffa dogana- le comune, Protocollo n. 15 concernente lo zinco greggio della sot- tovoce 79.01 A della tariffa doganale comune, Protocollo n. 16 concernente gli scambi di prodotti a- gricoli, Protocollo n. 17 concernente le importazioni di zucchero nel Regno Unito, provenienti dai paesi e territori esportatori di zucchero in- dicati nell'accordo del Commonwealth sullo zucchero, Protocollo n. 18 concernente la importazione nel Regno Unito di burro e formaggio provenienti dalla Nuova Zelanda, Protocollo n. 19 concernente le bevande alcoliche otte- nute da cereali, Protocollo n. 20 concernente l'agricoltura norvegese, Protocollo n. 21 concernente il regime della pesca per la Norvegia, Protocollo n. 22 concernente le relazioni tra la Comuni- ta economica europea e gli Stati afri- cani e malgascio associati, nonche i paesi indipendenti in via di sviluppo del Commonwealth situati in Africa, nell'Oceano Indiano, nell'Oceano Paci- fico e nelle Antille, Protocollo n. 23 concernente l'applicazione, da parte dei nuovi Stati membri, del sistema delle preferenze generalizzate applica- to dalla Comunita economica europea, Protocollo n. 24 concernente la partecipazione dei nuovi Stati membri ai fondi della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, Protocollo n. 25 concernente gli scambi di cognizioni con la Danimarca nel campo dell'energia nucleare, Protocollo n. 26 concernente gli scambi di cognizioni con l'Irlanda nel campo dell'energia nucleare, Protocollo n. 27 concernente gli scambi di cognizioni con la Norvegia nel campo dell'energia nucleare, Protocollo n. 28 concernente gli scambi di cognizioni con il Regno Unito nel campo dell'ener- gia nucleare, Protocollo n. 29 concernente l'accordo con l'Agenzia in- ternazionale dell'energia atomica, Protocollo n. 30 concernente l'Irlanda; C. Scambio di lettere relativo alle questioni monetarie; D. I testi del trattato che istituisce la Comunita economi- ca europea e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, nonche i testi dei tratta- ti che li hanno modificati o completati, in lingua ingle- se, danese, irlandese e norvegese. I plenipotenziari hanno preso atto della decisione del Consiglio delle Comunita' europee del 22 gennaio 1972 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio. Inoltre i plenipotenziari ed il Consiglio hanno adottato le dichiarazioni qui appresso enumerate ed allegate al presente atto finale: 1. Dichiarazione comune concernente la Corte di giustizia; 2. Dichiarazione comune concernente le zone di sovranita' del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro; 3. Dichiarazione comune relativa alla pesca; 4. Dichiarazione comune d'intenzioni concernente lo sviluppo delle relazioni commerciali con Ceylon, l'India, la Malaysia, il Pakistan e Singapore; 5. Dichiarazione comune concernente la libera circolazione dei lavoratori. I plenipotenziari e il Consiglio hanno ugualmente preso atto della seguente dichiarazione allegata al presente atto finale: Dichiarazione del governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione a Berlino della decisione relativa all'adesione alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato relativo all'adesione alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica. I plenipotenziari e il Consiglio hanno parimenti preso atto dell'accordo, concernente la procedura d'adozione di alcune decisioni e altre misure che dovranno essere adottate durante il periodo che precede l'adesione, che e' stato raggiunto alla conferenza tra le Comunita' europee e gli Stati che hanno chiesto l'adesione a tali Comunita' e che e' allegato al presente atto finale. Infine, sono state fatte e allegate al presente atto finale le seguenti dichiarazioni: 1. Dichiarazione del governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa alla definizione del termine "cittadini", 2. Dichiarazioni concernenti lo sviluppo economico ed industriale dell'Irlanda, 3. Dichiarazioni concernenti il latte liquido, le carni suine e le uova, 4. Dichiarazione concernente il sistema di fissazione dei prezzi agricoli della Comunita', 5. Dichiarazioni concernenti le attivita' agricole nelle regioni montane. Til Bekraeftelse heraf har undertegnede befuldmaegtigede underskrevet denne Slutakt. Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmaechtigten ihre Unterschriften unter diese Schlussakte gesetzt. In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Final Act. En foi de quoi, les plenipotentiaires soussignes ont appose' leurs signatures en bas du present acte final. Da' fhianu' sin, chuir na Lanchumhachtaigh thios-sinithe a lamh leis an Ionstraim Chriochnaitheach seo. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la loro firma in calce al presente atto finale. Ten blijke waarvan de ondergetekende gelolmachtigden hun handtekening onder deze Slotakte hebben geplaatst. Til bekreftelse herav har nedenstaende befullmektigede undertegnet denne Sluttakt. Udfaerdiget i Bruxelles, den toogtyvende januar nitten hundrede og tooghalvfjerds. Geschehen zu Bruessel am zweiundzwanzigsten Januar neunzehnhundertzweiundsiebzig. Done at Brussels this twenty-second day of January in the year one thousand nine hundred and seventy-two. Fait a' Bruxelles, le vingt-deux janvier mil neuf cent soixante-douze. Arna dheanamh sa Bhruiseil, an dou' la' is fiche d'Eanair, mile naoi gcead seachto' a do'. Fatto a Bruxelles, addi' ventidue gennaio millenovecentosettantadue. Gedaan te Brussel, de tweeentwintigste januari negentienhonderdtweeenzeventig. Utferdiget i Brussel den tjueandre januar nitten hundre og syttilo. G. Eyskens P. Harmel J. van der Meulen J. Otto Krag J. Norgaard J. Christensen W. Scheel H. G. Sachs Maurice Schumann J. M. Boegner Padraig O hIrighele Sean O Loinsigh Colombo Aldo Moro Bombassei de Vettor G. Thorn J. Dondelinger W. K. N. Schmelzer Th. Westerterp Sassen Trygve Bratteli A. Cappelen S. Chr. Sommerfelt Edward Heath Alee Douglas-Home Geoffrey Rippon G. Thorn
Atto-Dichiarazioni
DICHIARAZIONE COMUNE CONCERNENTE LA CORTE DI GIUSTIZIA Le misure complementari che potrebbero rivelarsi necessarie in conseguenza dell'adesione dei nuovi Stati membri dovrebbero essere adottate dal Consiglio che, a richiesta della Corte, potrebbe portare a quattro il numero degli avvocati generali ed adattare l'articolo 32, terzo comma, del trattato CECA, l'articolo 165, terzo comma, del trattato CEE e l'articolo 137, terzo comma, del trattato CEEA. DICHIARAZIONE COMUNE CONTENENTE LE ZONE DI SOVRANITA' DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD A CIPRO Il regime applicabile alle relazioni tra la Comunita' economica europea e zone di sovranita' del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro sara' determinato nel contesto di un eventuale accordo tra la Comunita' e la Repubblica di Cipro. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL SETTORE DELLA PESCA 1. Le istituzioni della Comunita' economica europea esamineranno i problemi del settore delle farine e degli oli di pesce allo scopo di adottare le misure che potrebbero rivelarsi necessarie in detto settore per quanto riguarda la materia prima utilizzata. Tali misure dovranno rispondere alle esigenze della protezione e di uno sfruttamento razionale delle risorse biologiche del mare, evitando la creazione o il mantenimento di unita' di produzione insufficientemente redditizie. 2. L'applicazione delle norme comuni di commercializzazione per taluni pesci freschi o congelati non deve avere l'effetto di escludere alcun metodo di commercializzazione e, inversamente, alcun metodo deve ostacolare l'applicazione di dette norme; e' in questo spirito che le istituzioni della Comunita' economica europea potranno risolvere, al momento opportuno, i problemi che potrebbero presentarsi. 3. La Comunita' economica europei e' consapevole dell'importanza delle esportazioni norvegesi di prodotti della pesca nei paesi terzi, che, come le altre esportazioni della Comunita', sono soggette alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2142(70). 4. Rimane inteso che la legge norvegese del 18 dicembre 1970 sulla ""commercializzazione del pesce prove niente dalle industrie di trasformazione" sara' sottoposta quanto prima ad uno studio approfondito, onde si possa stabilire e quali condizioni essa potra' essere applicata, nel quadro delle disposizioni del diritto comunitario. DICHIARAZIONE COMUNE D'INTENZIONI CONCERNENTE LO SVILUPPO DELLE RELAZIONI COMMERCIALI CON CEYLON, L'INDIA, LA MALAYSIA, IL PAKISTAN E SINGAPORE Ispirata dalla volonta' di estendere e rafforzare le relazioni commerciali con i paesi indipendenti in via di sviluppo del Commonwealth situati in Asia (Ceylon, India, Malaysia, Pakistan o Singapore), la Comunita' economica europea e' disposta, dal momento dell'adesione, ad esaminare con detti paesi i problemi che potrebbero porsi nel settore commerciale per ricercare soluzioni appropriate, prendendo in considerazione la portata del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate nonche' la situazione dei paesi in via di sviluppo situati nella stessa regione. La questione delle esportazioni di zucchero dall'India verso la Comunita' dopo la scadenza, al 31 dicembre 1974, del termine di validita' dell'accordo del Commonwealth sullo zucchero dovra' essere risolta dalla Comunita' alla luce della presente dichiarazione d'intenzioni e tenendo conto delle disposizioni che potranno essere adottate in merito alle importazioni di zucchero dai paesi indipendenti del Commonwealth indicati nel protocollo n. 22 concernente le relazioni tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati, nonche' i paesi indipendenti in via di sviluppo del Commonwealth situati in Africa, nell'Oceano Indiano, nell'Oceano Pacifico e nelle Antille. DICHIARAZIONE COMUNE CONCERNENTE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI L'ampliamento della Comunita' potrebbe comportare talune difficolta' per la situazione sociale in uno o piu' Stati membri per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori. Gli Stati membri dichiarano di riservarsi, qualora si presentassero difficolta' di tale natura, di adire le istituzioni della Comunita' onde ottenere una soluzione del problema in conformita' delle disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunita' europee e delle disposizioni adottate per la loro applicazione. DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA IN MERITO ALL'APPLICAZIONE A BERLINO DELLA DECISIONE RELATIVA ALL'ADESIONE ALLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E DEL TRATTATO RELATIVO ALL'ADESIONE ALLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E ALLA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA. Il governo della Repubblica federale di Germania si riserva il diritto di dichiarare, al momento della presa di effetto dell'adesione alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e all'atto del deposito del suo strumento di ratifica del trattato relativo all'adesione di detti paesi alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica, che la decisione del Consiglio del 22 gennaio 1972 relativa all'adesione alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e il suddetto trattato si applicano ugualmente al Land di Berlino. DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DEL TERMINE "CITTADINI" In occasione della firma del trattato di adesione il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord fa la seguente dichiarazione: "Per quanto riguarda il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, i termini "cittadini", "cittadini degli Stati membri" o "cittadini degli Stati membri e dei paesi e territori d'oltremare" che figurano nel trattato che istituisce la Comunita' economica europea, nel trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e nel trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio o negli atti comunitari derivanti da tali trattati, indicano: a) le persone che sono cittadini del Regno Unito o delle colonie, o le persone che sono sudditi britannici che non possiedono tale cittadinanza ne' la cittadinanza di un altro paese o territorio del Commonwealth, e che, nell'uno e nell'altro caso, hanno diritto di risiedere nel Regno Unito e sono pertanto esentati dal controllo del Regno Unito sull'immigrazione; b) le persone che sono cittadini del Regno Unito e delle colonie perche' sono nate o sono state iscritte nei registri dello Stato civile o naturalizzate a Gibilterra, o il cui padre sia nato o sia stato iscritto nei registri dello Stato civile o naturalizzato a Gibilterra". DICHIARAZIONI CONCERNENTI LO SVILUPPO ECONOMICO ED INDUSTRIALE DELL'IRLANDA Alla 66 sessione ministeriale dei negoziati tra le Comunita' e l'Irlanda, il 19 ottobre 1971, il sig. A. Moro, ministro degli affari esteri della Repubblica italiana, ha fatto a nome della delegazione della Comunita' la dichiarazione di cui al punto I. Il sig. P. J. Hillery, ministro degli affari esteri dell'Irlanda, ha risposto a nome della delegazione irlandese con la dichiarazione di cui al punto II. I. Dichiarazione fatta dal sig. A. Moro, ministro degli affari esteri della Repubblica italiana, a nome della delegazione della Comunita'. I 1. La delegazione irlandese ha sottolineato che il governo del suo paese si trova di fronte a gravi squilibri economici e sociali di carattere regionale e strutturale. Essa ha dichiarato che tali squilibri dovrebbero essere corretti per raggiungere un grado di armonizzazione compatibile con gli obiettivi della Comunita', e segnatamente con l'attuazione dell'unione economica e monetaria. La delegazione irlandese ha chiesto alla Comunita' di impegnarsi a sostenere con i suoi mezzi i programmi del governo del suo paese intesi a sanare tali squilibri e di tener pienamente conto dei problemi particolari dell'Irlanda in tale settore in occasione dell'ulteriore sviluppo di una politica regionale comunitaria di vasta portata. 2. La delegazione irlandese ha presentato alla delegazione della Comunita' documenti che indicano l'orientamento e gli strumenti dei programmi regionali del suo paese. Essa ha altresi' esposto come le industrie esportatrici irlandesi sono sostenute grazie a sgravi fiscali. Anche in tal casi si tratta di misure miranti a sanare gli squilibri sociali ed economici grazie allo sviluppo dell'industria. II 1. La delegazione della Comunita' osserva in proposito che - come risulta dal preambolo del trattato di Roma - gli obiettivi fondamentali della Comunita' comportano il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei popoli degli Stati membri, nonche' lo sviluppo armonioso delle loro economie, riducendo le disparita' fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite. 2. Le politiche comuni e i vari strumenti creati dalla Comunita' nei settori economico e sociale costituiscono la realizzazione concreta dei suddetti obiettivi e d'altro canto sono destinati a svilupparsi. Il Fondo sociale europeo ha ricevuto un nuovo orientamento. La Banca europea per gli investimenti aumenta sempre piu' il suo campo d'attivita'. Attualmente le istituzioni della Comunita' hanno allo studio il problema di definire i nuovi strumenti comunitari che possono essere introdotti per attuare gli obiettivi della politica regionale, e cosi' pure le relative modalita'. Gli aiuti concessi dagli Stati, compresi quelli sotto forma di esenzioni fiscali, sono sottoposti alle regole previste negli articoli da 92 a del trattato CEE. Circa gli aiuti statali a finalita' regionale, giovera' osservare che ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), - gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita si; anormalmente basso, oppure si abbia une grave forma di sottoccupazione" possono essere considerati compatibili con il mercato comune. L'esperienza dimostra che tale disposizione e' abbastanza elastica da consentire agli organi comunitari di tener conto delle esigenze particolari delle regioni sfavorite. Le esenzioni fiscali - cosi' come gli altri aiuti esistenti in Irlanda al momento dell'adesione - saranno studiate dalla Commissione in sede normale di esame permanente degli aiuti esistenti. Se da tale esame risultasse l'impossibilita' di mantenere un qualche aiuto nella forma esistente, spettera' alla Commissione, nel rispetto delle regole del trattato, fissare i termini e le modalita' di transizione adeguati. 3. Dati i problemi particolari summenzionati che deve affrontare l'Irlanda, la delegazione della Comunita' propone di allegare all'atto di adesione un protocollo concernente lo sviluppo economico ed industriale dell'Irlanda. II. Dichiarazione fatta dal sig. P. J. Hillery, ministro degli affari esteri dell'Irlanda, a nome della delegazione irlandese. Dichiaro con soddisfazione che la delegazione irlandese accetta il testo proposto del protocollo relativo all'Irlanda, dopo le discussioni di cui ha formato oggetto fra le nostre due delegazioni e le ottime spiegazioni sul merito fornite nella sua dichiarazione introduttiva. Il testo adottato mettera' il governo irlandese in grado di far progredire i suoi piani di sviluppo economico e sociale nella consapevolezza che la Comunita', tramite le sue istituzioni ed i suoi organi, sara' pronta a collaborare con noi nel perseguire gli obiettivi che ci siano prefissi. In varie occasioni durante i negoziati ho richiamato l'attenzione sui problemi connessi alle disparita' di livello di sviluppo economico in una entita' quale la Comunita' ampliata. Mi sono altresi' sforzato di spiegarvi le difficolta' che un paese come l'Irlanda, situato alla periferia della Comunita' ampliata, deve superare per avvicinare il suo livello di sviluppo economico a quello degli altri Stati membri. Sono pienamente consapevole che la Comunita' ha la volonta' e l'intenzione di perseguire l'obiettivo formulato nel trattato CEE di assicurare il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei popoli degli Stati membri e lo sviluppo armonioso delle loro economie. Il protocollo sul quale ci siamo oggi accordati costituisce una dimostrazione convincente della determinazione della Comunita' di dare un contenuto reale a questi obiettivi fondamentali. Esso sara' uno strumento di pratica utilita' per mettere il mio paese in grado di partecipare in pieno al perseguimento di tali obiettivi nella Comunita' ampliata, la sua efficacia verrebbe sensibilmente accentuata dallo sviluppo di una globale politica comunitaria regionale. In proposito, mi sia consentito esprimere il mio compiacimento per gli sforzi che si stanno effettuando per fronteggiare questo importante problema nel quadro dell'evoluzione della Comunita'. Nella situazione dell'Irlanda, l'efficacia delle misure di sviluppo a livello internazionale e comunitario deve essere misurata in base al regresso della disoccupazione e dell'emigrazione e all'incremento del tenore di vita. Si tratta essenzialmente di procurare alla nostra crescente manodopera le necessarie possibilita' di occupazione, senza le quali una parte rilevante delle nostre risorse economiche piu' preziose restera' inutilizzata o si disperdera' nella emigrazione ed il ritmo dello sviluppo economico risultera' rallentato. Il mio governo prendera' atto con soddisfazione che le discussioni odierne hanno dimostrato che l'adesione della Irlanda alla Comunita' ci mettera' in grado di continuare a progredire verso l'attuazione degli obiettivi indicati nel protocollo. In proposito, mi riferisco in particolare alla continuazione dell'espansione industriale che costituisce il punto nevralgico del nostro sviluppo economico generale. E per noi assolutamente essenziale poter continuare a compiere progressi in tale settore attraverso l'applicazione di efficaci misure di promozione industriale. Comprendo che gli incentivi alla nostra industria, al pari di ogni altro programma d'incentivi, saranno presi in esame in base alle regole comunitarie dopo l'adesione. Noto con soddisfazione che voi riconoscete a necessita' di una politica di incentivi in Irlanda, ma che possono presentarsi problemi circa le forme particolari che il nostro programma di incentivi ha assunto nel tempo in cui siamo rimasti fuori della Comunita'. Vorrei richiamare la vostra attenzione sul fatto che in tale contesto potrebbe sorgere la questione degli impegni che abbiamo preso in precedenza. Dovremo naturalmente tener fede a tali impegni, ma saremo disposti a discutere sotto tutti gli aspetti il passaggio a qualsiasi nuovo sistema di incentivi che si possa concepire e collaboreremo adeguatamente alla soluzione di tali problemi. Sono pienamente soddisfatto di quanto avete dichiarato circa la natura flessibile della corrispondente disposizione del trattato, secondo la quale le istituzioni della Comunita', nell'esaminare i nostri incentivi, terranno permanente conto dei nostri problemi specifici. Alla luce dell'identita' di obiettivi del governo irlandese e della Comunita', prendo pure atto con soddisfazione che, nel caso in cui si rendano necessari adeguamenti di tali incentivi, il governo irlandese potra' continuare ad assicurare lo sviluppo della industria irlandese e ottenere il costante miglioramento del livello della occupazione e del tenore di vita. Infine, mi sia consentito esprimere il mio apprezzamento per la simpatia e la comprensione dimostrata dalla Comunita' nell'impostare ed esaminare i nostri problemi regionali e il problema degli incentivi all'industria che, per il mio paese, sono della massima importanza. L'accordo concluso e' una felice premessa della nostra futura cooperazione nell'ambito della Comunita' ampliata per il perseguimento degli obiettivi fondamentali del trattato. Considero tale futura cooperazione lo strumento grazie al quale noi, in Irlanda, possiamo meglio realizzare i nostri obiettivi nazionali in materia economica. DICHIARAZIONI CONCERNENTI IL LATTE LIQUIDO, LE CARNI SUINE E LE UOVA Alla 2ª sessione ministeriale dei negoziati tra la Comunita' ed il Regno Unito, il 27 ottobre 1970, il signor G. Rippon, Cancelliere del Ducato di Lancaster, a nome della delegazione del Regno Unito, ed il signor W. Scheel, ministro degli affari esteri della Repubblica federale di Germania, a nome della delegazione della Comunita', hanno fatto le due dichiarazioni che figurino qui di seguito. In conclusione, le due delegazioni hanno costatato che un accordo e' stato raggiunto sulla base di queste due dichiarazioni. I. Dichiarazione falla dal signor G. Rippon, Cancelliere del Ducato di Lancaster, a nome della delegazione del Regno Unito. 1. Alla 1ª sessione ministeriale, del 21 luglio, il mio predecessore ha dichiarato che il Regno Unito e' disposto ad adottare la politica agricola comune in una Comunita' ampliata. Egli ha tuttavia aggiunto che dovremmo esaminare accuratamente un certo numero di punti, in particolare le ripercussioni dei regimi comunitari relativi al latte, alle carni suine e alle uova sulla produzione, la commercializzazione ed il consumo nel legno Unito. 2. La materia e' poi stata ampiamente esaminata e discussa, sia colla Commissione a livello tecnico sia piu' in generale nelle riunioni dei supplenti. Nostro obiettivo e' stato di esaminare se sia presumibile si presentino gravi problemi e, in caso affermativo, di trovare il miglior modo di evitarli. Sono lieto di poter dire che la Comunita' ci ha fornito ampie spiegazioni e ha dato prova di comprensione, il che ha contribuito a chiarire notevolmente il dibattito. Posso dunque confidare che potremo raggiungere un accordo su tali problemi, che cosi' non graveranno piu' sui nostri futuri lavori. Latte Riteniamo importante, nell'interesse della Comunita' e del Regno Unito, essere in grado di fornire latte liquido in misura adeguata per soddisfare alla domanda del consumo in lutto il paese e per tutto l'anno. Alla luce della conferma, dataci dalla Comunita', che la nostra concezione della portata e della natura del sistema in vigore e proposto e' esatta, riteniamo che cio' sia possibile. E' percio' importante che io richiami i punti principali di tale concezione, e precisamente: i) uno degli obiettivi della politica agricola comune e' di utilizzare in tutta la Comunita' il latte quanto piu' possibile allo stato liquido; tale politica non dovrebbe dunque essere applicata in modo da ostacolare la realizzazione di tale proposito; ii) la differenza di prezzo fra il latte destinato alla trasformazione ed il latte per uso alimentare contemplata nella risoluzione del Consiglio del 24 luglio 1966 non ha carattere obbligatorio; tale risoluzione sara' sostituita a tempo debito da una regolamentazione comunitaria nel settore del latte; a norma delle disposizioni attualmente vigenti, gli Stati membri sono liberi di fissare prezzi per la vendita al dettaglio del latte destinato all'uso alimentare, ma non ne hanno l'obbligo; iii) il regolamento (CEE) n. 804/68 si riferisce soltanto alle misure che i governi degli Stati membri adottano per consentire un equilibrio dei prezzi; pertanto una organizzazione non governativa di produttori, a condizione che agisca in conformita' delle disposizioni del trattato CEE e del diritto derivato, e' libera di fornire, di propria iniziativa, latte ovunque essa reputi vantaggioso per i propri membri, di raccogliere le entrate in un fondo comune e di retribuire i propri membri come meglio intende. Carni suine Consideriamo che sia nell'interesse di una Comunita' ampliata, che secondo le previsioni sara' piu' che autosufficiente nel settore delle carni suino, assicurare un'adeguata stabilita' del marcato, compresa la stabilita' sul mercato britannico del bacon. Il sistema attuale della Comunita', com'e' naturale, non ha tenuto conto di questo mercato importante che assorbe annualmente un quantitativo di circa 640.000 tonnellate di bacon pari a oltre un miliardo di u. c. Tale mercato potrebbe pero' dare un grande contributo alla stabilita' non solo a vantaggio dei produttori di bacon del Regno Unito e di altri paesi, i quali sono direttamente interessati, ma di tutti i produttori di carni suine in una Comunita' allargata. Noi non abbiamo concluso, dalle nostre discussioni, che la regolamentazione comunitaria attuale nel settore delle carni suine sia necessariamente inadeguata o non idonea alla nuova situazione conseguente all'ampliamento. Consideriamo pero' un punto essenziale ottenere il vostro riconoscimento dell'importanza intrinseca del mercato del bacon in una Comunita' ampliata; dei benefici che la sua ulteriore stabilita' in eque condizioni di concorrenza apportera' alla produzione di carni suine in tutta la Comunita'; e della necessita', quindi, di tenere sotto attento controllo questa situazione durante il periodo transitorio e al di la' di esso. Uova La Comunita' ampliata sara' autosufficiente quanto al suo fabbisogno di uova, per cui i prezzi saranno determinati piuttosto da fattori del mercato interno che dall'applicazione di misure relative alle importazioni. Poiche' cio' gia' vale sia per la Comunita' attuale che per il Regno Unito, il mercato della Comunita' ampliata potra' essere soggetto a fluttuazioni di prezzi della stessa natura, per quanto forse un po' piu' accentuate, di quelle registrate attualmente sui singoli mercati. D'altro canto, la tendenza alla concentrazione della produzione nelle mani di produttori specializzati e gli sviluppi paralleli nella commercializzazione dovrebbero avere l'effetto di ridurre, a lungo termine, la instabilita'. Credo percio' che saremo in grado di adattarci ai regimi comunitari. 3. Se ora voi siete in grado di confermare formalmente che la nostra concezione delle possibilita' a noi aperte nel settore del latte e' esatta; se inoltre potete accettare le opinioni che ho espresso circa l'importanza e le caratteristiche del mercato del bacon in una Comunita' ampliata e riconoscere l'esigenza di stabilita' nel settore delle carni suine e delle uova, da parte nostra possiamo confermare di non aver bisogno di sollevare ulteriori problemi su tale prodotto nel corso dei negoziati, se non nel contesto generale delle misure transitorie. II. Dichiarazione fatta dal signor W. Scheel, ministro degli affari esteri della Repubblica federale di Germania, a nome della delegazione della Comunita'. La delegazione della Comunita' condivide la vostra analisi sugli obiettivi della politica comune nel settore del latte e sulle attuali possibilita' nel settore della fissazione del prezzo al minuto del latte alimentare e nel settore delle attivita' delle organizzazioni non governative di produttori. Essa ricorda, ove fosse necessario, che il divieto delle misure nazionali che consentono una perequazione tra i prezzi dei vari prodotti lattiero-caseari, stipulato nel regolamento (CEE) n. 804/68, comprende del pari tutte le legislazioni nazionali che perseguono tale perequazione. La delegazione della Comunita' puo' accettare la vostra dichiarazione circa l'importanza e le caratteristiche del mercato del bacon in una Comunita' ampliata. Sulla scorta degli obiettivi perseguiti dalla politica comune nel settore delle carni suine e delle uova, essa condivide la vostra preoccupazione di stabilita' in questi settori. Nel prendere atto della dichiarazione della delegazione del Regno Unito, la delegazione della Comunita' e' lieta di costatare che le vigenti regolamentazioni nei tre settori menzionati non dovranno essere modificate per tener conto delle preoccupazioni manifestate dalla delegazione del Regio Unite. DICHIARAZIONE CONCERNENTE IL SISTEMA DI FISSAZIONE DEI PREZZI AGRICOLI DELLA COMUNITA' Alla 2ª sessione ministeriale dei negoziati tra la Comunita' ed il Regno Unito, il 27 ottobre 1970, il signor W. Scheel, ministro degli affari esteri della Repubblica federale di Germania, ha fatto a nome della delegazione della Comunita' una dichiarazione concernente il sistema di fissazione dei prezzi agricoli della Comunita'. Il signor G. Rippon, Cancelliere del Ducato di Lancaster, ha dato, a nome della delegazione del Regno Unito, il suo consenso su tale dichiarazione. Egli ha aggiunto di non dubitare dell'importanza, per tutti, di tali esami, del settore agricolo e dell'intenzione di mantenere contatti sostanziali ed efficaci in particolare con le organizzazioni professionali di produttori organizzate a livello comunitario. In conclusione, le due delegazioni danno costatato che un accordo e' stato raggiunto nei termini indicati nella seguente dichiarazione del signor W. Scheel: "1. Dopo le discussioni svoltesi nel 1962 su questo stesso argomento, e' stato instaurato nella Comunita' un esame annuale della situazione della agricoltura e dei mercati agricoli, posto nel contesto della procedura di fissazione dei prezzi comunitari. Tale procedura presenta le seguenti caratteristiche: In generale, i vari regolamenti agricoli stipulano che il Consiglio, su proposta della Commissione, fissi ogni anno per la Comunita', anteriormente al 1 agosto, per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo, l'insieme dei prezzi agricoli per i quali l'organizzazione comune dei mercati impone tale fissazione dei prezzi. Nel presentare le sue proposte, la Commissione trasmette una relazione annuale sulla situazione dell'agricoltura e dei mercati agricoli. La trasmissione di questa relazione annuale e' fatta in ossequio ad obblighi giuridici e ad impegni assunti dalla Commissione. La relazione viene elaborata dalla Commissione e si basa sugli adeguati dati statistici e contabili provenienti di tutte le fonti disponibili, nazionali e comunitarie. L'analisi contenuta nella relazione comprende l'esame: - della situazione economica dell'agricoltura e della sua evoluzione complessiva, a livello nazionale e comunitario, nonche' nel contesto della economia generale; - del mercato per prodotti o gruppi di prodotti, onde dare un sommario della situazione e dell'evoluzione delle caratteristiche del medesimo. L'esame dei dati svolto dalla Commissione comprende in particolare informazioni concernenti le tendenze dei prezzi e dei costi, l'occupazione, la produttivita' e i redditi agricoli. I prezzi agricoli vengono stabiliti secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato CEE; cio' implica la consultazione dell'Assemblea. A tal fine le proposte della Commissione, accompagnate dalla relazione annuale, le vengono inviate e danno luogo ad un dibattito generale sulla politica agricola comune. Il Comitato economico e sociale, composto da rappresentanti delle varie categorie della vita economica e sociale, viene d'altronde regolarmente consultato circa le proposte e la relazione in questione. Per quanto attiene alle funzioni che tale Comitato deve svolgere, l'articolo 47 del trattato CEE prevede che la sezione dell'agricoltura e' incaricata di tenersi a disposizione della Commissione per preparare le deliberazioni del Comitato conformemente alle disposizioni degli articoli 197 e 198 del trattato CEE. Prima durante e dopo l'elaborazione della relazione annuale e delle proposte dei prezzi da parte della Commissione, si svolgono contatti con le organizzazioni professionali agricole, organizzate a livello comunitario. Tali contatti comprendono una discussione dei dati statistici e degli altri dati che incidono sulla situazione e sulle prospettive economiche dell'agricoltura che la Commissione prende in considerazione nella sua relazione al Consiglio. La natura dei prezzi adottati nel contesto della politica agricola comune ha indotto la Commissione a non limitare questi contatti ai soli settori agricoli, ma a mantenerli del pari con gli ambienti industriali, commerciali e sindacali e con i consumatori. Questi contatti offrono a tutti gli ambienti interessati l'occasione di esporre le loro osservazioni o rivendicazioni. Essi consentono d'altronde alla Commissione di elaborare con piena cognizione della posizione degli interessati la sua relazione annuale sulla situazione dell'agricoltura e le sue proposte in materia di prezzi. Le consultazioni dell'Assemblea e del Comitato economico e sociale durante il processo di formazione della volonta' politica che portera' alla decisione finale del Consiglio, insieme ai contatti continui e diretti tra la istituzione incaricata dell'elaborazione della relazione e delle proposte e le organizzazioni degli ambienti interessati, offrono l'adeguata garanzia che sono tenuti in equilibrata considerazione gli interessi di tutti coloro che le decisioni in discussione concernono. 2. Resta inteso che questa procedura non esclude che anche gli Stati membri procedano ad esami annuali della situazione della loro agricoltura, in contatto con le organizzazioni professionali interessate e secondo le procedure nazionali. 3. La delegazione della Comunita' propone: - che la conferenza costati che le procedure e le prassi comunitarie, nonche' le procedure e le prassi nazionali vigenti, prevederanno adeguati contatti con gli organismi professionali interessati; - che la conferenza prenda inoltre atto dell'intenzione delle istituzioni della Comunita' di estendere alla Comunita' ampliata le prassi e le procedure esposte sopra, al paragrafo 1; - che la conferenza consideri che, in applicazione dei due capoversi precedenti, nella Comunita' ampliata verra' garantito un sistema che consenta di esaminare le condizioni economiche e le prospettive dell'agricoltura e di mantenere gli appropriati contatti con le organizzazioni professionali di produttori nonche' con le altre organizzazioni e gli altri ambienti interessati." DICHIARAZIONI CONCERNENTI LE ATTIVITA' AGRICOLE NELLE REGIONI MONTANE All'8ª sessione ministeriale dei negoziati tra la Comunita' ed il Regno Unito, il 21, 22 e 23 giugno 1971, il signor G. Rippon, Cancelliere del Ducato di Lancaster, ha fatto a nome della delegazione del Regno Unito la dichiarazione che figura qui di seguito al punto I. Il signor M. Schumann, ministro degli affari esteri della Repubblica francese, ha risposto a nome della delegazione della Comunita' con la dichiarazione che figura qui di seguito al punto II. I. Dichiarazione fatta dal signor G. Rippon, Cancelliere del Ducato di Lancaster, a nome della delegazione del Regno Unito. Nella sua dichiarazione inaugurale alla Conferenza del 30 giugno 1970, il signor Barber fra gli altri problemi agricoli accenno' a quelli inerenti alle regioni montane. La Scozia, il Galles, l'Irlanda del Nord e l'Inghilterra settentrionale e sud-occidentale sono costituite in parte da regioni montane, le quali, per motivi climatici, di struttura del terreno e geografici, sono adatte soltanto all'allevamento estensivo del bestiame. Le aziende agricole di tali regioni hanno una sfera d'attivita' limitata e per forza di cose sono particolarmente sensibili alle condizioni del mercato; elevati prezzi finali non sono sufficienti per salvaguardarne la vitalita'. Sotto il nostro attuale regime esse ricevono pertanto assistenza sia nell'ambito della nostra politica economica e sociale in generale, sia nell'ambito della nostra politica agricola. Vari membri attuali della Comunita' hanno certamente regioni con problemi simili e beninteso tratteremo i nostri, come gia' state facendo, conformemente al trattato e alla politica agricola comune. Gradirei che la Comunita' confermasse il mio punto di vista al riguardo, ossia che e' necessario che tutti i membri della Comunita' ampliata che si trovano di fronte a situazioni del genere cerchino di mantenere equi redditi agli agricoltori delle regioni in questione. II. Dichiarazione fatta dal signor M. Schumann, ministro degli affari esteri della Repubblica francese, a nome della delegazione della Comunita'. La delegazione della Comunita' ha preso attenta nota della dichiarazione della delegazione del Regno Unito relativa alle attivita' agricole nelle regioni montane del Regno Unito stesso ed alle misure adottate in loro favore. In risposta alla dichiarazione, la delegazione della Comunita' e' in grado di fare la seguente comunicazione: La Comunita' e' consapevole delle condizioni particolari delle regioni agricole montane rispetto alle altre regioni del Regno Unito, come del resto delle differenze, a volte assai rilevanti, fra regioni e regioni degli Stati membri della Comunita' attuale. Le condizioni particolari di talune regioni della Comunita' ampliata possono in effetti richiedere azioni intese a cercare di risolvere i problemi da esse creati, segnatamente per conservare equi redditi agli agricoltori delle regioni stesse. Naturalmente tali azioni, come teste' avete fatto presente, devono essere conformi alle disposizioni del trattato e della politica agricola comune.
Atto-Procedura
PROCEDURA PER L'ADOZIONE DI TALUNE DECISIONI E ALTRE MISURE DA PRENDERE DURANTE IL PERIODO CHE PRECEDE L'ADESIONE I PROCEDURA D'INFORMAZIONE E DI CONSULTAZIONE PER L'ADOZIONE DI TALUNE DECISIONI 1. Allo scopo di garantire l'adeguata informazione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, denominati in appresso Stati aderenti, ogni proposta o comunicazione della Commissione delle Comunita' europee che possa condurre a decisioni del Consiglio di detta Comunita' viene resa nota agli Stati aderenti dopo la trasmissione al Consiglio. 2. Le consultazioni hanno luogo su domanda motivata di uno Stato aderente, che espone in modo esplicito i suoi interessi in quanto futuro membro delle Comunita' e presenta le sue osservazioni. 3. Le decisioni di ordinaria amministrazione non devono in generale dar luogo a consultazioni. 4. Le consultazioni hanno luogo nell'ambito di un Comitato interinale, composto da rappresentanti delle Comunita' e degli Stati aderenti. 5. Da parte delle Comunita', membri del Comitato interinale sono i membri del Comitato dei rappresentanti permanenti o coloro che essi designano a tal fine e che, di regola, sono i loro aggiunti. La Commissione e' invitata a farsi rappresentare in questi lavori. 6. Il Comitato interinale e' assistito da un segretariato, che a quello della conferenza, all'uopo mantenuto in funzione. 7. Le consultazioni avvengono di norma non appena i lavori preperatori svolti sul piano delle Comunita' ai fini della adozione di decisioni da parte del Consiglio abbiano permesso di ottenere orientamenti comuni che consentano di tenere utilmente siffatte consultazioni. 8. Qualora le consultazioni lasciassero sussistere serie difficolta', in questione puo' essere discussa a livello ministeriale, su domanda di uno Stato aderente. 9. La procedura prevista ai paragrafi precedenti si applica arche ad ogni decisione che debba essere presa dagli Stati aderenti e che sia suscettibile d'influire sugli impegni risultanti dalla loro qualita' di futuri membri delle Comunita'. II Il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna, e Irlanda del Nord prendono le misure necessarie affinche' la loro adesione agli accordi o convenzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati abbia luogo, per quanto possibile ed alle condizioni previste in tale atto, contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione. Nella misura in cui accordi e convenzioni tra gli Stati membri, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, e paragrafo 2, esistano soltanto allo stato di progetto e non siano ancora firmati e non possano probabilmente esserlo durante il periodo che precede l'adesione, gli Stati aderenti saranno invitati a partecipare, dopo la firma del trattato di adesione e secondo le procedure appropriate, all'elaborazione di tali progetti con spirito costruttivo e in maniera da favorirne la conclusione. III Per quanto riguarda le trattative per gli accordi previsti con gli Stati dell'EFTA che non hanno chiesto l'adesione alle Comunita' europee nonche' le trattative per taluni adattamenti degli accordi conclusi nel quadro dei trattati CECA e CEE, rappresentanti degli Stati aderenti sono associati ai lavori in qualita' di osservatori accanto ai rappresentanti degli Stati membri originari. Taluni accordi non preferenziali conclusi dalla Comunita' e che resteranno in vigore dopo il 1 gennaio 1973 potranno essere oggetto di adattamenti o modifiche per tener conto dell'allargamento della Comunita'. Tali adattamenti o modifiche saranno negoziati dalla Comunita' associandovi i rappresentanti degli Stati aderenti secondo la procedura di cui al comma precedente. IV Per quanto riguarda il trattato di non proliferazione delle armi atomiche, il Regno di Danimarca, l'Irlanda e il Regno di Norvegia coordinano le loro posizioni con quella della Comunita' europea dell'energia atomica delle trattative per un accordo di controllo con l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA). Essi chiedono di includere negli accordi di controllo che potrebbero concludere con l'AIEA una clausola che permetta loro di sostituirli prontamente dopo l'adesione con l'accordo di controllo che la Comunita' avesse concluso con l'Agenzia. Il Regno Unito e la Comunita' incominciano durante il periodo che precede l'adesione le consultazioni risultanti dal fatto che il sistema di controllo e l'ispezione applicabile in virtu' dell'accordo tra taluni Stati membri e la Comunita' europea dell'energia atomica, da una parte, e la AIEA, dall'altra, sara' accettato dal Regno Unito. V Le consultazioni tra gli Stati membri aderenti e la Commissione, di cui all'articolo 120, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati, iniziano ancora prima dell'adesione. VI Gli Stati aderenti s'impegnano a che la concessione delle licenze di cui all'articolo 2 dei protocolli da 25 a 28 concernenti gli scambi di cognizioni nel campo dell'energia nucleare non sia deliberatamente accelerata prima dell'adesione allo scopo di ridurre la portata degli impegni contenuti in detti protocolli. VII Le istituzioni delle Comunita' emanano in tempo utile i testi di cui all'articolo 153 dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati. VIII La Comunita' adotta le disposizioni necessarie affinche' le misure indicate nel protocollo n. 19 concernente le bevande alcoliche ottenute da cereali entrino in vigore dal momento dell'adesione. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MEDICI --------------- (1) La conferenza tra le Comunita' europee e gli Stati che hanno chiesto l'adesione a tali Comunita' ha constatato, nelle sessioni dell'11 e del 12 maggio 1971 con il Regno Unito, del 7 giugno 1971 con l'Irlanda, del 21 giugno 1971 con la Norvegia e del 12 luglio 1971 con la Danimarca, che tali casi concreti "per quanto possa essere attualmente previsto, si limiteranno al burro, allo zucchero, al bacon e a taluni ortofrutticoli".
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