LEGGE 21 dicembre 1972, n. 826

Type Legge
Publication 1972-12-21
Ultimo aggiornamento 1972-12-29
State In force
Source Normattiva
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ALLEGATO VIII Parte di provvedimento in formato grafico

Atto-Allegato IX

ALLEGATO IX Parte di provvedimento in formato grafico

Atto-Allegato X

ALLEGATO X Parte di provvedimento in formato grafico

Atto-Allegato XI

ALLEGATO XI Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo 1-art. 1

PROTOCOLLI Protocollo n. 1 concernente lo statuto della Banca europea per gli investimenti Adattamenti dello Statuto della Banca europea per gli investimenti. Articolo 1 L'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dalle seguenti disposizioni: "Articolo 3 Conformemente all'articolo 129 del trattato, i membri della Banca sono: - il Regno del Belgio; - il Regno di Danimarca; - la Repubblica federale di Germania; - la Repubblica francese; - l'Irlanda; - La Repubblica italiana; - il Granducato del Lussemburgo; - il Regno dei Paesi Bassi; - il Regno di Norvegia; - il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Protocollo 1-art. 2

Articolo 2 L'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dalle seguenti disposizioni: "1. Il capitale della Banca e' di due miliardi e settanta milioni di unita' di conto; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti: Germania . . . . . . . . . . . . . 450 milioni Francia. . . . . . . . . . . . . . 450 milioni Regno Unito. . . . . . . . . . . . 450 milioni Italia . . . . . . . . . . . . . . 360 milioni Belgio . . . . . . . . . . . . . . 118,5 milioni Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . 118,5 milioni Danimarca. . . . . . . . . . . . . 60 milioni Norvegia . . . . . . . . . . . . . 45 milioni Irlanda. . . . . . . . . . . . . . 15 milioni Lussemburgo. . . . . . . . . . . . 3 milioni

Protocollo 1-art. 3

Articolo 3 L'articolo 5 del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dalle seguenti disposizioni: "Articolo 5 1. Il capitale sottoscritto e' versato dagli Stati membri nella misura del 20 per cento degli importi fissati dall'articolo 4, paragrafo 1. 2. In caso di aumento del capitale sottoscritto il consiglio dei governatori, deliberando all'unanimita', fissa la percentuale che deve essere versata e le modalita' del versamento. 3. Il consiglio di amministrazione puo' esigere il versamento del saldo del capitale sottoscritto, sempreche' tale versamento sia necessario per far fronte alle obbligazioni della Banca nei confronti dei suoi mutuanti. Il versamento e' effettuato da ciascuno Stato membro proporzionalmente alla sua quota di capitale sottoscritto e nelle monete di cui la Banca necessita per far fronte a tali obbligazioni."

Protocollo 1-art. 4

Articolo 4 L'articolo 9, paragrafo 3, lettere a) e c), del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dalle seguenti disposizioni: "a) decide dell'aumento del capitale sottoscritto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 2, c) esercita i poteri previsti dagli articoli 11 e 13 per la nomina e le dimissioni d'ufficio dei membri del consiglio di amministrazione e del comitato direttivo, come pure quelli previsti dall'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma".

Protocollo 1-art. 5

Articolo 5 L'articolo 10 del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dalle seguenti disposizioni: "Articolo 10 Salvo contraria disposizione del presente statuto, le decisioni del consiglio dei governatori sono prese a maggioranza dei membri che lo compongono. Tale maggioranza dovra' rappresentare almeno il 40 per cento del capitale sottoscritto. Le votazioni del consiglio dei governatori sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 148 del trattato".

Protocollo 1-art. 6

Articolo 6 L'articolo 11, paragrafo 2, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dalle seguenti disposizioni: "2. Il consiglio di amministrazione composto di 19 amministratori e di 10 sostituti. Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di: 3 amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania; 3 amministratori designati dalla Repubblica francese; 3 amministratori designati dalla Repubblica italiana; 3 amministratori designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; 1 amministratore designato dal Regno del Belgio; 1 amministratore designato dal Regno di Danimarca; 1 amministratore designato dall'Irlanda; 1 amministratore designato dal Granducato del Lussemburgo; 1 amministratore designato dal Regno dei Paesi Bassi; 1 amministratore designato dal Regno di Norvegia; 1 amministratore designato dalla Commissione. I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di: 2 sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania; 2 sostituti designati dalla Repubblica francese; 2 sostituti designati dalla Repubblica italiana; 2 sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; 1 sostituto designato di comune accordo dai paesi del Benelux; 1 sostituto designato dalla Commissione. Il mandato degli amministratori e dei sostituti e' rinnovabile. I sostituti possono partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione. I sostituti designati da uno Stato o di comune accordo da piu' Stati o dalla Commissione possono sostituire i titolari designati, rispettivamente, da tale Stato, da uno di tali Stati o dalla Commissione. I sostituti non hanno diritto di voto, salvo quando sostituiscono uno o piu' titolari o hanno ricevuto delega a tale scopo in conformita' dell'articolo 12, paragrafo 1."

Protocollo 1-art. 7

Articolo 7 L'articolo 12, paragrafo 1, del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dalle seguenti disposizioni: "1. Ogni amministratore dispone di un voto nel consiglio di amministrazione. Egli puo' delegare il suo voto in tutti i casi, secondo modalita' che saranno stabilite dal regolamento interno della Banca."

Protocollo 1-art. 8

Articolo 8 La seconda frase dell'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituita dalla frase seguente: "La maggioranza qualificata richiede tredici voti."

Protocollo 1-art. 9

Articolo 9 L'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo sullo statuto della Banca sostituito dalle seguenti disposizioni: 1. Il Comitato direttivo e' composto di un presidente e di quattro vicepresidenti nominati per un periodo di sei anni dal consiglio dei governatori, su proposta del consiglio di amministrazione. Il loro mandato rinnovabile. Il consiglio dei governatori, deliberando all'unanimita', puo' modificar il numero dei membri del Comitato direttivo."

Protocollo 1-art. 10

Articolo 10 1. I nuovi Stati membri effettuano, al piu' tardi due mesi dopo l'adesione, i versamenti previsti dall'articolo 5, paragrafo 1, dello statuto della Banca, modificato dall'articolo 3 del presente protocollo. Tali versamenti devono essere effettuati nelle rispettive monete nazionali. Un quinto di versamento deve essere effettuato in contanti e quattro quinti in buoni del tesoro non fruttiferi, che scadono in quattro rate uguali, rispettivamente nove mesi, sedici mesi, ventitre' mesi e trenta mesi dopo l'adesione. I buoni del tesoro possono essere rimborsati in tutto o in parte prima della loro scadenza, d'intesa tra la Banca ed il nuovo Stato membro interessato. I versamenti in contanti nonche' il ricavato del rimborso dei buoni del tesoro devono essere liberamente convertibili. 2. Le disposizioni dell'articolo 7 dello statuto della Banca si applicano a tutti i versamenti effettuati dai nuovi Stati membri nelle rispettive monete nazionali a norma del presente articolo. Gli adeguamenti relativi ai buoni del tesoro nen ancora rimborsati devono essere effettuati alla data della scadenza o a quella del rimborso anticipato.

Protocollo 1-art. 11

Articolo 11 1. I nuovi Stati membri versano alla riserva statutaria ed alle provviste equivalenti a riserve, rilevate al 31 dicembre dell'anno che precede l'adesione, quali figurano nel bilancio approvato dalla Banca, gli importi corrispondenti alle seguenti percentuali di tali riserve: Regno Unito 30% Danimarca 4% Norvegia 3% Irlanda 1% 2. Gli importi dei versamenti di cui al presente articolo sono calcolati in unita' di conto dopo l'approvazione del bilancio annuale della Banca per l'anno che precede l'adesione. 3. Tali importi sono versati in cinque rate uguali al piu' tardi due mesi, nove mesi, sedici mesi, ventitre' mesi e trenta mesi dopo l'adesione. Ognuna delle cinque rate e' versata in moneta nazionale liberamente convertibile di ciascuno dei nuovi Stati membri.

Protocollo 1-art. 12

Articolo 12 1. Immediatamente dopo l'adesione il consiglio dei governatori completa la composizione del consiglio di amministrazione nominando: 3 amministratori designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; 1 amministratore designato dal Regno di Danimarca; 1 amministratore designato dall'Irlanda; 1 amministratore designato dal Granducato del Lussemburgo; 1 amministratore designato dal Regno di Norvegia; 2 sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. 2. Il mandato degli amministratori e sostituti cosi' nominati scade al termine della seduta annuale del consiglio dei governatori nel corso della quale viene esaminata la relazione annuale sull'esercizio 1977. 3. Al termine della seduta annuale nel corso della quale viene esaminata la relazione annuale sull'esercizio 1972, il consiglio dei governatori nomina per cinque anni: 3 amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania; 3 amministratori designati dalla Repubblica francese; 3 amministratori designati dalla Repubblica italiana; 1 amministratore designato dal Regno del Belgio; 1 amministratore designato dal Regno dei Paesi Bassi; 1 amministratore designato dalla Commissione; 2 sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania; 2 sostituti designati dalla Repubblica francese; 2 sostituti designati dalla Repubblica italiana; 1 sostituto designato di comune accordo dai paesi del Benelux; 1 sostituto designato dalla Commissione.

Protocollo 1-art. 13

Articolo 13 Immediatamente dopo l'adesione il comitato direttivo e' completato con la nomina di un vicepresidente. Il suo mandato scade contemporaneamente a quello dei membri del comitato direttivo che sono in carica al momento dell'adesione.

Protocollo 2-art. 1

Protocollo n. 2 concernente le Faeroeer Articolo 1 Fintantoche' il governo danese non abbia fatto le dichiarazioni di cui agli articoli 25, 26 e 27 dell'atto di adesione, e fino al 31 dicembre 1975 al piu' tardi, non e' richiesta alcuna modifica del regime doganale applicabile alla data dell'adesione alle importazioni di prodotti originari e provenienti dalle Faeroer nelle altre regioni della Danimarca. I prodotti importati dalle Faeroer nelle altre regioni della Danimarca in applicazione del regime sopra citato non possono essere considerati in libera pratica in detto Stato ai sensi dell'articolo 10 del trattato CEE, quando essi sono riesportati in un altro Stato membro.

Protocollo 2-art. 2

Articolo 2 Ove il governo danese faccia le dichiarazioni di cui all'articolo 1 le disposizioni dell'atto di adesione s'applicano alle Faeroeer, tenuto conto di quanto segue: - le importazioni nelle Faeroer sono sottoposte ai dazi doganali che sarebbero applicabili se il trattato e la decisione relativi all'adesione fossero stati applicati a decorrere dal 1 gennaio 1973; - le istituzioni della Comunita' cercheranno nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati per i prodotti della pesca soluzioni adeguate per i problemi specifici delle Faeroer; - le autorita' delle Faeroer possono mantenere, sotto il controllo comunitario, misure appropriate al fine di assicurare l'approvvigionamento di latte della popolazione delle Faeroer a prezzi ragionevoli.

Protocollo 2-art. 3

Articolo 3 Se durante il periodo di cui all'articolo 1 il governo danese informa il Consiglio, a seguito di una decisione adottata dal governo locale delle Faeroer, di non essere in grado di fare le dichiarazioni di cui allo stesso articolo, il Consiglio, su richiesta del governo danese, esamina la situazione creatasi. Il Consiglio decide, su proposta della Commissione, le disposizioni da prevedere per risolvere i problemi che tale situazione potrebbe creare per la Comunita' ed in particolare per la Danimarca e le Faeroer.

Protocollo 2-art. 4

Articolo 4 I cittadini danesi residenti nelle Faeroer sono considerati cittadini di uno Stato membro ai sensi dei trattati originari soltanto a decorrere dalla data alla quale tali trattati originari diverrebbero applicabili alle Faeroer.

Protocollo 2-art. 5

Articolo 5 Le dichiarazioni di cui all'articolo 1 devono essere fatte simultaneamente e devono dar luogo ad un'applicazione simultanea dei trattati originari alle Faeroeer.

Protocollo 3-art. 1

Protocollo n. 3 concernente le Isole Normanne e l'isola di Man Articolo 1 1. La regolamentazione comunitaria in materia doganale ed in materia di restrizioni quantitative, segnatamente quella dell'atto di adesione, s'applica alle Isole Normanne e all'isola di Man alle stesse condizioni che per il Regno Unito. In particolare, i dazi doganali e le tasse d'effetto equivalente fra tali territori e la Comunita' nella sua composizione originaria e fra tali territori e i nuovi Stati membri sono progressivamente ridotti, secondo il ritmo previsto dagli articoli 32 e 36 dell'atto di adesione. La tariffa doganale comune e la tariffa unificata CECA s'applicano progressivamente secondo il ritmo previsto dagli articoli 39 e 59 dell'atto di adesione, tenuto conto degli articoli 109, 110 e 119 di tale atto. 2. Per i prodotti agricoli e per i relativi prodotti trasformati che sono oggetto di un regime di scambio speciale s'applicano nei confronti dei paesi terzi i prelievi e le altre misure all'importazione previste dalla regolamentazione comunitaria applicabili da parte del Regno Unito. Sono pure applicabili le disposizioni della regolamentazione comunitaria, in particolare quelle dell'atto di adesione, necessarie per permettere la libera circolazione e il rispetto di normali condizioni di concorrenza negli scambi di tali prodotti. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina le condizioni d'applicazione a tali territori delle disposizioni di cui ai comuni precedenti.

Protocollo 3-art. 2

Articolo 2 I diritti di cui beneficiano i cittadini di tali territori nel Regno Unito non sono pregiudicati dall'atto di adesione. Detti cittadini non beneficiano tuttavia delle disposizioni comunitario relative alla libera circolazione delle persone e dei servizi.

Protocollo 3-art. 3

Articolo 3 Le disposizioni del trattato CEEA applicabili alle persone o imprese a norma dell'articolo 196 di tale trattato s'applicano alle persone o imprese stabilite nei territori suddetti.

Protocollo 3-art. 4

Articolo 4 Le autorita' di tali territori applicano lo stesso regime a tutte le persone fisiche o giuridiche della Comunita'.

Protocollo 3-art. 5

Articolo 5 Qualora nell'applicazione del regime definito nel presente protocollo sorgano, per una parte o per l'altra, difficolta' nelle relazioni tra la Comunita' e tali territori, la Commissione propone immediatamente al Consiglio le misure di salvaguardia che essa ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalita' di applicazione. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata entro il termine di un mese

Protocollo 3-art. 6

Articolo 6 Ai sensi del presente protocollo e' considerato cittadino delle Isole Normanne o dell'isola di Man, ogni cittadino del Regno Unito e delle sue colonie che possieda tale cittadinanza in virtu' del fatto che esso stesso, uno dei genitori o uno dei nonni sia nato o sia stato adottato, naturalizzato o iscritto all'anagrafe nell'isola in questione; tuttavia esso non e' considerato cittadino di questi territori se esso stesso, uno dei suoi genitori o uno dei nonni sia nato o sia stato adottato, naturalizzato o iscritto all'anagrafe nel Regno Unito. Inoltre non e' considerato cittadino di dette isole chi ad una qualsiasi epoca ha normalmente risieduto nel Regno Unito per un periodo di cinque anni. Le disposizioni amministrative necessarie per identificare le persone in questione saranno comunicate alla Commissione.

Protocollo 4-art. 1

Protocollo n. 4 concernente la Groenlandia Articolo 1 La Danimarca e' autorizzata a mantenere le disposizioni nazionali a norma delle quali un periodo di sei mesi di residenza in Groenlandia e' richiesto per poter ottenere una licenza per accedere a talune attivita' commerciali in tale regione. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 57 del trattato CEE, puo' decidere una liberalizzazione di questo sistema.

Protocollo 4-art. 2

Articolo 2 Le istituzioni delle Comunita' cercheranno, nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati per i prodotti della pesca, soluzioni adeguate per i problemi specifici della Groenlandia.

Protocollo 5-art. 1

Protocollo. n. 5 concernente lo Svalbard (Spitzberg) Articolo 1 Il Regno di Norvegia ha facolta' di ratificare il trattato relativo all'adesione alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica e di depositare il suo strumento di adesione alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio per il territorio del Regno ad esclusione dello Svalbard.

Protocollo 5-art. 2

Articolo 2 Qualora la Norvegia faccia uso di tale facolta', s'applicheranno le seguenti disposizioni: a) non e' richiesta alcuna modifica del regime doganale applicabile all'importazione in Norvegia di merci originarie dello Svalbard e da esso provenienti; b) le attuali esportazioni dello Svalbard sono rappresentate unicamente dal carbone e non sollevano alcun problema sul piano concreto. Qualora tale situazione dovesse essere modificata, particolarmente in seguito a decisioni che potrebbero essere prese nell'ambito delle politiche comuni, le istituzioni della Comunita' riesamineranno il problema per tener conto delle conseguenze che una siffatta modifica potrebbe comportare sul regime applicabile alle importazioni provenienti dallo Svalbard; c) le merci importate in Norvegia sotto il regime di cui alla lettera a) non possono essere considerate in libera pratica in tale Stato ai sensi dell'articolo 10 del trattato CEE quando esse sono riesportate in un altro Stato membro.

Protocollo 6

Protocollo n. 6 concernente talune restrizioni quantitative che interessano l'Irlanda e la Norvegia I. IRLANDA 1. Le restrizioni quantitative all'importazione in vigore in Irlanda per i prodotti sottoelencati sono progressivamente abolite mediante l'apertura dei seguenti contingenti globali: [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=072U082600900010110001&dgu=1972-12-29&art.dataPubblicazioneGazzetta=1972-12-29&art.codiceRedazionale=072U0826) Tali restrizioni sono abolite al 1 luglio 1975. 2. L'Irlanda e' autorizzata a mantenere nei confronti dei paesi diversi dal Regno Unito un contingente all'importazione per i perfosfati della voce 31.03 A I della tariffa doganale comune. Il volume di questo contingente e' fissato, prendendo come riferimento la produzione irlandese costatata nel 1970, al 3 per cento del volume di detta produzione nel 1973, al 6 per cento del volume di detta produzione nel 1974, alla meta' dell'8 per cento del volume di detta produzione per il 1° semestre 1975. Tale contingente e' abolito al 1 luglio 1975. 3. L'Irlanda e' autorizzata a mantenere fino al 1 luglio 1975 le restrizioni quantitative all'esportazione verso gli altri Stati membri per i prodotti sottoelencati:

N. della tariffa doganale comune DESIGNAZIONE DELLE MERCI

ex 41.01 44.01 44.03 44.04 44.05 ex 74.01 ex 75.01 76.01 78.01 79.01 Pelli gregge (fresche, salate, secche, passate per calce, piclate), comprese quelle di ovini munite del vello: - Pelli gregge (fresche, salate, secche, passate per calce, piclate) di ovini, comprese quelle di ovini munite del vello Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura Legno rozzo, anche scortecciato o semplice- mente sgrossato Legno semplicemente squadrato Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm Metalline cuprifere; rame greggio (rame da affinazione e rame raffinato); cascami e rottami di rame: - Cascami e rottami di rame Metalline, speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio; nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05); cascami e rottami di nichelio: - Cascami e rottami di nichelio Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio: B. Cascami e rottami Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo: B. Cascami e rottami Zinco greggio; cascami e rottami di zinco: B. Cascami e rottami

II. NORVEGIA La Norvegia e' autorizzata a mantenere fino al 31 dicembre 1974 le restrizioni quantitative all'esportazione verso gli altri Stati membri per i prodotti sottoelencati:

N. della tariffa doganale comune DESIGNAZIONE DELLE MERCI

ex 74.01 Metalline cuprifere; rame greggio (rame da affinazione e rame raffinato); cascami e rottami di rame: - Cascami e rottami di rame

Protocollo 7-art. 1

Protocollo n. 7 concernente l'importazione di autoveicoli e l'industria del montaggio in Irlanda Articolo 1. L'Irlanda e' autorizzata a mantenere fino al 1 gennaio 1985 il regime applicabile al montaggio e all'importazione di autoveicoli, di seguito denominati "Scheme", gestito secondo le disposizioni del "Motor Vehicles" (Registration of Importers) Act, 1968", di seguito denominato "Act".

Protocollo 7-art. 2

Articolo 2 1. Dal momento dell'adesione tutti gli importatori - montatori di veicoli delle marche fabbricate nella Comunita' che sono registrati in base al suddetto "Act", e che continuano a soddisfare alle condizioni necessarie per la registrazione, sono autorizzati ad importare senza restrizioni veicoli gia' montati, originari degli altri Stati membri, delle marche fabbricate in tali Stati. 2. Nell'ambito delle riduzioni tariffarie che l'Irlanda effettua conformemente alle disposizioni dell'articolo 32 dell'atto di adesione, tale Stato applica a decorrere dal 1 gennaio 1974 un regime tariffario non discriminatorio ai veicoli importati dagli importatori-montatori di cui al paragrafo 1. 3. L'Irlanda conserva la facolta' di sostituire agli elementi fiscali contenuti nei dazi doganali sugli autoveicoli e loro pezzi staccati imposte interne conformi all'articolo 95 del trattato CEE e all'articolo 38 dell'atto di adesione. Tali imposte, in particolare, non debbono implicare nessuna discriminazione tra le aliquote applicabili: - ai pezzi staccati fabbricati in Irlanda e ai pezzi staccati provenienti dagli altri Stati membri; - ai veicoli montati in Irlanda ed ai veicoli montati importati dagli altri Stati membri; - ai pezzi staccati fabbricati in Irlanda o provenienti dagli altri Stati membri ed ai veicoli montati in Irlanda o provenienti dagli altri Stati membri.

Protocollo 7-art. 3

Articolo 3 1. Il regime tariffario di cui all'articolo 2, paragrafo 2, si applica anche, a decorrere dal 1 gennaio 1974, ad un contingente globale che l'Irlanda apre dal momento dell'adesione agli altri Stati membri per i veicoli originari della Comunita' diversi da quelli che rientrano nel regime speciale derivante dallo "Scheme". 2. Il volume di tale contingente e' fissato, ogni anno, in base ad una percentuale del numero di veicoli montati in Irlanda nell'anno precedente. Tale percentuale e' pari al 3 per cento nel 1973 e aumenta ogni anno di un punto fino a raggiungere il 14 per cento nel 1984. L'Irlanda puo' ripartire il volume di detto contingente fra le seguenti categorie di veicoli: I - Automobili private a) con cilindrata di 1500 cm3 o meno b) con cilindrata di piu di 1500 cm3 II - Veicoli commerciali a) del peso a vuoto di 3,5 tonnellate o meno b) del peso a vuoto di piu di 3,5 tonnellate Il peso a vuoto e' stabilito conformemente alle norme di classificazione dei veicoli ai fini della tassa di circolazione irlandese. 3. All'interno di tale suddivisione l'Irlanda puo' effettuare le seguenti assegnazioni: Categoria I - Veicoli privati . . . . . . . . 85% del contingente globale cosi suddivisi I. a) (fino a 1500 cm3 ) . . . . . . . . . 75% I. b) (oltre 1500 cm3). . . . . . . . . . 25% Categoria II - Veicoli commerciali. . . . . . 15% del contingente globale cosi suddivisi: II. a) (fino a 3,5 tonnellate). . . . . . 75% II. b) (oltre 3,5 tonnellate) . . . . . . 25% 4. Qualora, nell'applicare il sistema dei contingenti, appaia evidente che il contingente non viene completamente utilizzato in conseguenza della sua suddivisione risultante dalle disposizioni di cui sopra, la Commissione puo' stabilire, previa consultazione del governo irlandese, le adeguate misure che quest'ultimo dovra' adottare per agevolare la completa utilizzazione del contingente globale.

Protocollo 7-art. 4

Articolo 4 Qualora l'applicazione del presente protocollo, in particolare dell'articolo 2, paragrafo 1, provocasse tra gli importatori-montatori stabiliti in Irlanda distorsioni di concorrenza tali da compromettere il progressivo passaggio dal regime applicato alla data dell'adesione al regime conforme al trattato CEE, la Commissione puo' autorizzare il governo irlandese ad adottare le misure atte a riequilibrare la situazione. Tali misure non possono rimettere in causa la data finale per l'abolizione dello "Scheme".

Protocollo 7-art. 5

Articolo 5 L'irlanda apporta ogni modifica complementare allo "Scheme" atta a facilitare il passaggio dal regime applicato alla data dell'adesione al regime conforme al trattato CEE.

Protocollo 8

Protocollo n. 8 concernente il fosforo della sottovoce 28.04 C IV della tariffa doganale comune 1. A decorrere dal 1 gennaio 1974 e fino al 31 dicembre 1977 il Regno Unito e' autorizzato ad aprire un contingente tariffario annuo per il fosforo, della sottovoce 28.04 C IV della tariffa doganale comune, di un volume corrispondente al fabbisogno di tale paese, ma non superiore a 40.000 tonnellate all'anno. 2. Per il 1974, 1975 e 1976, al contingente si applica un dazio nullo. Il Consiglio puo' decidere all'unanimita' una modifica del dazio applicato a detto contingente tariffario in relazione alla situazione della concorrenza, dell'approvvigionamento e della produzione sul mercato del fosforo. 3. Per il 1977 il Consiglio fissa all'unanimita' il dazio da applicare al contingente. In mancanza di decisione, al contingente si applica un dazio pari alla meta' del dazio applicabile della tariffa doganale comune. 4. A decorrere dal 1 gennaio 1978 il Regno Unito applica il dazio della tariffa doganale comune. 5. Il Regno Unito applica, a decorrere dal 1 aprile 1973, un dazio nullo alle importazioni di fosforo provenienti dalla Comunita' nella sua composizione originaria.

Protocollo 9

Protocollo n. 9 concernente l'ossido e l'idrossido di alluminio (allumina) della sottovoce 28.20 A della tariffa doganale comune 1. Al piu' tardi al 1 gennaio 1975 il dazio autonomo della tariffa doganale comune per l'ossido e l'idrossido di alluminio della sottovoce 28.20 A della tariffa doganale comune e' sospeso a tempo indeterminato al livello del 5,5 per cento. 2. I nuovi Stati membri effettuano il primo ravvicinamento dei loro dazi alla tariffa doganale comune per questo prodotto al 1 gennaio 1976 riducendo a tale data del 50 per cento lo scarto tra il dazio di base ed il dazio del 5,5 per cento. 3. A decorrere dal 1 luglio 1977 i nuovi Stati membri applicano il dazio del 5,5 per, cento. 4. Il Consiglio riesamina la situazione qualora la Comunita' non applicasse un dazio nullo alle importazioni di ossido ed idrossido di alluminio provenienti dai paesi indipendenti in via di sviluppo del Commonwealth, in particolare da quelli situati nelle Antille, oppure qualora le condizioni peculiari all'industria dell'alluminio lo richiedessero.

Protocollo 10

Protocollo n. 10 concernente gli estratti per concia di mimosa della sottovoce 32.01 A della tariffa doganale comune e gli estratti per concia di castagno della sottovoce ex 32.01 C della tariffa doganale comune 1. Al piu' tardi al 1 gennaio 1974 il dazio autonomo della tariffa doganale comune sugli estratti per concia di mimosa della sottovoce 32.01 A della tariffa doganale comune e' sospeso a tempo indeterminato al livello del 3 per cento. 2. L'Irlanda e il Regno Unito applicano, a decorrere dal 1 luglio 1973, un dazio nullo alle importazioni di estratti per concia di mimosa della sottovoce 32.01 A della tariffa doganale comune e di estratti per concia di castagno della sottovoce ex 32.01 C della tariffa doganale comune, provenienti dalla Comunita' nella sua composizione originaria.

Protocollo 11

Protocollo n. 11 concernente i legni compensati della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune 1. Per i seguenti prodotti: ex 44.15 Legni compensati di conifere, non commisti con altre materie, dello spessore non superiore a 9 mm, le cui superfici non siano state sfogliate ex 44.15 Legni compensati di conifere, non commisti con altre materie, levigati con pomice e dello spessore superiore a 18,5 mm a decorrere dal 1 gennaio 1974 sono aperti due contingenti tariffari comunitari autonomi a dazio nullo, i cui volumi sono decisi ogni anno allorche' si costati che tutte le possibilita' di approvvigionamento sul mercato interno della Comunita' saranno esaurite nel periodo per il quale sono aperti i contingenti. 2. Il Consiglio riesamina la situazione qualora venga apportata una rilevante modifica alle importazioni a dazio nullo di legni compensati dalla Finlandia in Irlanda e nel Regno Unito o al regime delle preferenze tariffarie applicato dalla Comunita' a taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo. 3. A decorrere dal 1 aprile 1973 la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito applicano un dazio nullo alle importazioni di legni compensati dalla Comunita' nella sua composizione originaria.

Protocollo 12

Protocollo n. 12 concernente le paste per carta della sottovoce 47.01 A II della tariffa doganale comune 1. Il dazio autonomo della tariffa doganale comune per le paste per carta della sottovoce 47.01 A II della tariffa doganale comune e' totalmente sospeso secondo un ritmo da determinarsi. 2. Per i prodotti di cui al paragrafo 1 gli Stati membri sono autorizzati ad aprire contingenti tariffari a dazio nullo sino alla data della sospensione totale del dazio summenzionato. Essi ne informano la Commissione.

Protocollo 13

Protocollo n. 13 concernente la carta da giornali della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune 1. La definizione della carta da giornali della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune viene modificata in modo da diminuire da 48 a 40 il peso minimo in grammi al m2 . 2. Il contingente tariffario a dazio nullo di 625.000 tonnellate consolidato nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio sara' ridotto. 3. Ogni anno e' aperto un contingente tariffario comunitario autonomo a dazio nullo allorche' si costati che tutte le possibilita' di approvvigionamento sul mercato interno della Comunita' saranno esaurite nel periodo per il quale e' aperto il contingente.

Protocollo 14

Protocollo n. 14 concernente il piombo greggio della sottovoce 78.01 A della tariffa doganale comune 1. Per il piombo da lavorazione corrispondente alla seguente definizione: 78.01 Al Piombo greggio con un tenore minimo di argento pari allo 0,02 per cento e destinato ad essere raffinato (piombo da lavorazione) e' aperto un contingente tariffario comunitario a dazio nullo fino all'entrata in vigore di una sospensione totale, di durata indeterminata, del dazio sul piombo da lavorazione. I nuovi Stati membri vi partecipano a decorrere dal 1 gennaio 1974. Il suo volume annuo e' pari alla somma delle domande presentate dagli Stati membri interessati piu' una riserva. Tale contingente tariffario comunitario e' gestito secondo un sistema che garantisca che il piombo da lavorazione cosi' importato sia effettivamente sottoposto a raffinazione dal beneficiario. 2. Al piombo da lavorazione si applica un dazio ad valorem del 4,5 per cento. 3. Il dazio autonomo sul piombo da lavorazione e' sospeso a un livello del 2 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1975. 4. Il Consiglio procede a un esame annuo della possibilita' di sospendere totalmente per una durata indeterminata il dazio autonomo sul piombo da lavorazione. 5. Per quanto riguarda il piombo greggio diverso dal piombo da lavorazione si applicano le misure seguenti: a) il dazio attuale di 1,32 u.c./100 kg e' trasformato, a decorrere dal 10 gennaio 1974, in un dazio ad valorem del 4,5 per cento, con una riscossione minima di 1,1 u.c./100 kg; b) a decorrere dal 1 gennaio 1974 i nuovi Stati membri partecipano al contingente tariffario comunitario di 55.000 tonnellate a dazio nullo per il piombo greggio diverso dal piombo da lavorazione. Il volume decresce a decorrere dal 1975, fino alla soppressione del contingente al 31 dicembre 1977; c) prima della soppressione del contingente il Consiglio esamina la situazione per decidere un'eventuale riduzione del dazio autonomo sul piombo greggio diverso dal piombo da lavorazione, fermo restando che il dazio cosi' ridotto deve comportare una riscossione minima di 1,1 u.c./100 kg.

Protocollo 15

Protocollo n. 15 concernente lo zinco greggio della sottovoce 79.01 A della tariffa doganale comune 1. A decorrere dal 1 gennaio 1974 lo zinco greggio della sottovoce 79.01 A della tariffa doganale comune viene sottoposto ad un dazio del 4,5 per cento, con una riscossione minima di 1,1 u.c./100 kg. 2. A decorrere dalla stessa data i nuovi Stati membri partecipano al contingente tariffario comunitario annuo decrescente a dazio nullo per lo zinco greggio, il cui volume iniziale era di 30.000 tonnellate per il 1971. Il contingente tariffario per il 1974 e' fissato in un volume pari a quello per il 1973. A decorrere dal 1975 riprende a decrescere fino alla soppressione del contingente al 31 dicembre 1977.

Protocollo 16

Protocollo n. 16 concernente i mercati e gli scambi di prodotti agricoli 1. L'applicazione da parte dei nuovi Stati membri della regolamentazione agricola comunitaria, combinata con le misure transitorie previste nella parte quarta, titolo II dell'etto di adesione, comportera' dal momento dell'applicazione di tali disposizioni, l'estensione della preferenza comunitaria per i prodotti agricoli a tutta la Comunita'. 2. L'organizzazione dei mercati ha per caratteristica essenziale di permettere agli scambi intracomunitari di svilupparsi in condizioni comparabili a quelle che esistono su un mercato interno. 3. L'estensione geografica della Comunita' puo' tuttavia porre problemi che conviene evitare per quanto riguarda la fluidita' degli scambi, in particolare nel settore dei cereali (frumento e riso). Le istituzioni della Comunita' vigileranno a che nell'applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati la libera circolazione di tutti i prodotti rimanga assicurata conformemente agli obiettivi del trattato CEE e dei regolamenti in questione. 4. Variazioni della struttura degli scambi internazionali costituiscono un effetto normale dell'ampliamento della Comunita'. 5. Nel rispetto delle disposizioni degli articoli 39 e 110 del trattato CEE, dovrebbe essere possibile, durante il periodo d'applicazione delle misure transitorie, venire incontro, al momento opportuno, ai problemi che possono sorgere per taluni paesi terzi e in taluni casi, concreti. (1) Qualora sorgano simili problemi, le istituzioni della Comunita' esamineranno i casi concreti in funzione di tutti gli elementi pertinenti della situazione del momento, come l'hanno fatto finora in casi analoghi, e dovranno prendere in quanto necessario, durante il periodo d'applicazione delle misure transitorie, le misure idonee a risolvere tali problemi, nel rispetto dei principi e nell'ambito dei meccanismi della politica agricola comune. 6. Per superare difficolta' che potrebbero prodursi sui mercati della Comunita' in seguito all'applicazione dei meccanismi transitori, le istituzioni della Comunita' dispongono e faranno eventualmente uso dei vari mezzi di azione che risultano dalle disposizioni del trattato CEE, dagli atti adottati in applicazione di detto trattato e dalle disposizioni del presente atto.

Protocollo 17

Protocollo n. 17 concernente le importazioni di zucchero nel Regno Unito, provenienti dai paesi e territori esportatori di zucchero indicati nell'accordo del Commonwealth sullo zucchero 1. Il Regno Unito e' autorizzato ad importare, alle condizioni che seguono e fino al 28 febbraio 1975, quantitativi corrispondenti al contingente a prezzo convenuto, fissato nell'ambito dell'accordo del Commonwealth sullo zucchero, provenienti dai paesi e territori esportatori di zucchero indicati in detto accordo. 2. Su tali importazioni viene riscosso: a) uno speciale prelievo pari alla differenza tra l'equivalente cif del prezzo d'acquisto convenuto ed il prezzo al quale lo zucchero e' smerciato sul mercato del Regno Unito. Non s'applica l'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), dell'atto di adesione; b) una tassa fissata in base alla differenza tra l'equivalente cif del prezzo mondiale per lo zucchero greggio e l'equivalente cif del prezzo d'acquisto convenuto; tale tassa sara' utilizzata per finanziare la rivendita da parte dell'ufficio britannico dello zucchero. Tuttavia, se il prezzo mondiale cif dello zucchero greggio supera l'equivalente cif del prezzo d'acquisto convenuto, l'ufficio versa la differenza all'importatore. 3. Il prezzo al quale lo zucchero in questione e' smerciato sul mercato del Regno Unito viene fissato ad un livello che permetta di smaltire effettivamente i quantitativi in questione senza mettere in pericolo lo smaltimento dello zucchero della Comunita'. 4. In deroga alle disposizioni previste dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 766/68 che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero, la restituzione all'esportazione applicabile nel Regno Unito puo' essere concessa per lo zucchero bianco prodotto con zucchero greggio importato in virtu' del presente protocollo. 5. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo in maniera da assicurare il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, in particolare il rispetto del prezzo di smercio di questi zuccheri sul mercato del Regno Unito, all'atto dell'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2.

Protocollo 18-art. 1

Protocollo n. 18 concernente l'importazione nel Regno Unito di burro e formaggio provenienti dalla Nuova Zelanda Articolo 1 1. Il Regno Unito e' autorizzato, alle seguenti condizioni e a titolo transitorio, ad importare dei quantitativi di burro e di formaggio provenienti dalla Nuova Zelanda. 2. I quantitativi di cui al paragrafo 1 ammontano: a) per quanto riguarda il burro, per i primi cinque anni: nel 1973, a 165 811 tonnellate nel 1974, a 158 902 tonnellate nel 1975, a 151 994 tonnellate nel 1976, a 145 085 tonnellate nel 1977, a 138 176 tonnellate b) per quanto riguarda il formaggio: nel 1973, a 68 580 tonnellate nel 1974, a 60 960 tonnellate nel 1975, a 45 720 tonnellate nel 1976, a 30 480 tonnellate nel 1977, a 15 240 tonnellate Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' operare degli adeguamenti tra tali quantitativi di burro e di formaggio, nei limiti del quantitativo, espresso in equivalente latte, corrispondente al totale dei quantitativi previsti ogni anno per i due prodotti. 3. I quantitativi di burro e formaggio di cui al paragrafo 2 sono importati nel Regno Unito ad un prezzo il cui rispetto dovra' essere garantito nella fase cif dalla Nuova Zelanda. Questo prezzo e' fissato a un livello che permetta alla Nuova Zelanda di realizzare un prezzo corrispondente a quello di cui essa ha beneficiato mediamente sul mercato del Regno Unito negli anni 1969, 1970, 1971 e 1972. 4. I prodotti importati nel Regno Unito conformemente alle disposizioni del presente protocollo non possono formare oggetto di scambi intracomunitari o di riesportazione verso i paesi terzi.

Protocollo 18-art. 2

Articolo 2 1. Alle importazioni nel Regno Unito dei quantitativi di burro e di formaggio di cui all'articolo 1 si applicano prelievi speciali. Non s'applica l'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), dell'atto di adesione. 2. I prelievi speciali sono fissati sulla base del prezzo cif di cui all'articolo 1, paragrafo 3, e del prezzo di mercato dei prodotti in questione nel Regno Unito, a un livello che permetta lo smercio effettivo dei quantitativi di burro e di formaggio, senza mettere in pericolo lo smaltimento del burro e del formaggio della Comunita'.

Protocollo 18-art. 3

Articolo 3 IL Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie all'applicazione degli articoli 1 e 2.

Protocollo 18-art. 4

Articolo 4 La Comunita' proseguira' i suoi sforzi per promuovere la conclusione di un accordo internazionale sui prodotti lattiero-caseari, in modo da migliorare, non appena possibile, la situazione esistente sul mercato mondiale.

Protocollo 18-art. 5

Articolo 5 1. Nel corso del 1975 il Consiglio esaminera' la situazione del burro alla luce della situazione e dell'evoluzione della domanda e dell'offerta nei principali paesi produttori e consumatori del mondo, in particolare nella Comunita' e nella Nuova Zelanda. Tra l'altro saranno presi in considerazione nel corso di quest'esame i seguenti elementi: a) i progressi fatti verso la conclusione di un accordo mondiale efficace sui prodotti lattiero-caseari, di cui siano parti la Comunita' e gli altri paesi consumatori e produttori importanti, b) l'entita' dei progressi fatti dalla Nuova Zelanda sulla via della diversificazione della sua economia e delle sue esportazioni, restando inteso che la Comunita' si sforzera' di proseguire una politica commerciale che eviti di ostacolare tali sforzi. 2. Le misure idonee a garantire il mantenimento del regime derogatorio per le importazioni di burro dalla Nuova Zelanda dopo il 31 dicembre 1977 nonche' le loro modalita' sono fissate dal Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione, alla luce di questo esame. 3. Il regime derogatorio per le importazioni di formaggio non potra' piu' essere mantenuto dopo il 31 dicembre 1977.

Protocollo 19

Protocollo n. 19 concernente le bevande alcoliche ottenute da cereali 1. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato CEE, adotta le misure necessarie per facilitare l'utilizzazione di cereali comunitari per la produzione di bevande alcoliche ottenute da cereali, in particolare di whisky, esportate verso i paesi terzi, di maniera che tali misure possano applicarsi in tempo utile. 2. Queste misure, che possono essere prese nel quadro del regolamento d'organizzazione comune di mercato nel settore dei cereali o del regolamento d'organizzazione comune dei mercati che sara' adottato nel settore dell'alcole, devono inserirsi nel quadro della politica generale della Comunita' in materia di alcole, in modo da evitare qualsiasi discriminazione tra questi prodotti e le altre bevande alcoliche, tenute conto delle situazioni particolari proprie a ciascun caso.

Protocollo 20

Protocollo n. 20 concernente l'agricoltura norvegese LE ALTE PARTI CONTRAENTI, desiderando risolvere i problemi che l'adesione della Norvegia alla Comunita' economica europea pone agli agricoltori di tale paese, prendendo in considerazione le preoccupazioni espresse dal governo norvegese per il fatto che l'agricoltura norvegese e' sfavorita, per quanto riguarda la produzione, dalla situazione geografica del paese e dalla sua configurazione; che questi stessi fattori determinano i particolari problemi demografici della Norvegia e implicano per le aziende agricole di tale paese costi di produzione relativamente elevati che hanno reso necessario un sistema generale di misure di sostegno onde mantenere una struttura sociale equilibrata ed un equo livello di vita per la popolazione occupata nell'agricoltura, riconoscendo i problemi particolari che l'adesione della Norvegia alla Comunita' economica europea solleva per gli agricoltori di tale paese, particolarmente per il fatto che un semplice allineamento dei prezzi ottenuti dai produttori norvegesi sul livello dei prezzi comunitari provocherebbe una sostanziale diminuzione dei redditi, con conseguenze negative dal punto di vista sociale e demografico; riconoscendo in particolare che il periodo transitorio non potrebbe risolvere tali problemi e che e' pertanto necessario prevedere misure specifiche, che non potranno costituire un precedente, con l'obiettivo di mantenere il livello di vita degli agricoltori norvegesi, nell'osservanza delle regole della politica agricola comune; HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO 1. Fatte salve le deroghe temporanee di cui ai paragrafi seguenti, il regime applicato all'agricoltura norvegese dovra' essere concepito in modo da non compromettere il funzionamento della politica agricola comune e in particolare quello delle organizzazioni comuni dei mercati sull'insieme del territorio della Comunita'. 2. La Norvegia applica la regolamentazione agricola comunitaria in conformita' delle disposizioni previste in materia dall'atto di adesione. 3. La questione delle sovvenzioni norvegesi alle spese di trasporto, destinate a compensare le ripercussioni particolarmente sfavorevoli delle lunghe distanze fra le zone di produzione e gli sbocchi naturali e della dispersione estrema delle regioni agricole, deve trovare un'adeguata soluzione per mezzo dell'applicazione delle disposizioni del trattato CEE. 4. E introdotto in Norvegia un sistema di sostegno che deve consentire il mantenimento del livello di vita degli agricoltori. Il sostegno e' accordato nella misura necessaria al raggiungimento di tale obiettivo. Esso non puo' essere legato al prodotto venduto ne' comportare sovvenzioni in funzione dei prezzi alla produzione, il che richiedera' la conversione delle misure di sostegno attualmente applicate in Norvegia, ed e' differenziato secondo le regioni e le categorie di agricoltori. Le misure da prendere sono adattate ai diversi tipi di produzione. 5. La Norvegia ha facolta' di mantenere a titolo derogativo, fino al 31 dicembre 1975, le sovvenzioni attualmente accordate. Le sovvenzioni in funzione dei prezzi alla produzione sono ridotte degli importi corrispondenti agli aumenti dei prezzi di mercato risultanti dal ravvicinamento di questi ultimi al livello dei prezzi comuni. 6. Nel settore orticolo e per le patate, la Norvegia e' autorizzata, a titolo derogatorio e fino al 31 dicembre 1977, a sostituire le restrizioni quantitative all'importazione con disposizioni che permettano di mantenere per alcuni prodotti un livello di prezzi paragonabile a quello praticato sul mercato norvegese prima dell'adesione. Tali disposizioni consistono in un sistema di prezzi minimi, da fissare sul mercato norvegese, al di sotto dei quali potranno essere applicate tasse di compensazione alle importazioni di qualsiasi provenienza; per le importazioni dei medesimi prodotti destinati alla trasformazione la tassa di compensazione puo' essere sospesa, mentre alla consegna di prodotti nazionali per la trasformazione puo' essere concessa una restituzione corrispondente all'importo della tassa. Le disposizioni transitorie convenute per i dazi doganali restano applicabili. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie all'attuazione delle disposizioni previste nel presente paragrafo. 7. Per i prodotti del settore delle carni suine, delle uova e del pollame, l'importo compensativo applicabile all'importazione in Norvegia fino alla prima riduzione e' calcolato, in deroga agli articoli 75, 77 e 79 dell'atto di adesione, sulla base della differenza tra i prezzi dei suini macellati, delle uova in guscio e del pollame macellato, sul mercato della Norvegia, da un lato, e su quello della Comunita' nella sua composizione originaria e di ciascuno degli altri nuovi Stati membri, dall'altro. L'importo compensativo di cui al comma precedente e' ridotto di un quarto il 1 novembre 1973, di un quarto il 1 novembre 1974, di un quarto il 1 novembre 1975 ed e' soppresso il 1 novembre 1976, senza pregiudizio dall'applicazione, dopo tale data, delle disposizioni degli articoli 75, 77 e 79 dell'atto di adesione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie all'attuazione delle disposizioni previste nel presente paragrafo. 8. Al piu' tardi al 30 giugno 1974 - per il settore orticolo e per le patate al piu' tardi al 30 giugno 1976 - la Commissione presenta proposte al Consiglio, comprese eventualmente proposte concernenti le spese imputabili per un finanziamento comunitario conformemente alle disposizioni del trattato CEE, per l'attuazione, alla scadenza dei termini previsti ai paragrafi 5 e 6, del sistema di sostegno, conformemente al paragrafo 4. 9. Si adottano in Norvegia, sotto controllo comunitario e fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 1 a 8, misure alte ad assicurare un approvvigionamento di latte sufficiente a soddisfare con regolarita' il consumo di latte liquido da parte della popolazione, in modo da non pregiudicare l'attuale alto livello di consumo. Il Consiglio adotta, conformemente alla procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato CEE, le disposizioni all'uopo necessarie, che potranno comportare delle sovvenzioni. 10. Nel caso in cui l'ulteriore sviluppo della politica agricola comune o di altre politiche della Comunita' comporti misure comunitarie che consentano di risolvere in tutto o in parte i problemi particolari dell'agricoltura norvegese, tali misure comunitarie e l'eventuale conseguente finanziamento comunitario si sostituirebbero alle misure specifiche prese in Norvegia. 11. Le istituzioni della Comunita' procedono a un esame periodico delle condizioni e modalita' di applicazione del regime vigente in Norvegia.

Protocollo 21

Protocollo n. 21 concernente il regime della pesca per la Norvegia LE ALTE PARTI CONTRAENTI, riconoscendo la grandissima importanza che la pesca riveste per la Norvegia, considerando che, data la particolare situazione geografica della Norvegia, la pesca e le industrie ad essa connesse costituiscono un'attivita' essenziale per la popolazione di una gran parte della regione costiera ove altre possibilita' di lavoro sono limitate, consapevoli dell'importanza, sia per la Norvegia che per la Comunita' nel suo insieme, di mantenere un soddisfacente equilibrio demografico nelle regioni di questo paese che dipendono essenzialmente dall'esercizio della pesca costiera e condividendo gli obiettivi del governo norvegese in questo settore, confermano che, nel quadro delle disposizioni dell'articolo 101 dell'atto di adesione, la Norvegia e autorizzata a limitare l'esercizio della pesca nelle acque sottoposte alla sua sovranita' o alla sua giurisdizione, entro un limite di dodici miglia marine, tra Egersund e il confine tra la Norvegia e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, convengono di raccomandare alle istituzioni della Comunita' di tenere particolarmente conto, all'atto dell'esame previsto all'articolo 103 dell'atto di adesione, dei problemi che la Norvegia incontra nel settore della pesca, tanto nel quadro della sua economia generale quanto per i motivi dipendenti dalle strutture demografiche e sociali proprie di tale paese, e di fare in modo che le disposizioni che potranno allora essere prese vengano definite di conseguenza; tali disposizioni potranno includere, tra altri provvedimenti, una proroga oltre il 31 dicembre 1982 del regime derogatorio nella misura appropriata e secondo regole da determinare.

Protocollo 22

Protocollo n. 22 concernente le relazioni tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati, nonche' i paesi indipendenti in via di sviluppo del Commonwealth situati in Africa, nell'Oceano Indiano, nell'Oceano Pacifico e nelle Antille I. 1. La Comunita' economica europea offre ai paesi indipendenti del Commonwealth indicati nell'allegato VI dell'atto di adesione la scelta del modo di regolare le relazioni con essa nello spirito della dichiarazione di intenzioni adottata dal Consiglio nella sessione del 1 e 2 aprile 1963, secondo una delle seguenti formule: - partecipazione alla convenzione di associazione che regolera', alla scadenza della Convenzione di associazione del 29 luglio 1969, le relazioni tra la Comunita' e gli Stati africani e malgascio associati firmatari di tale convenzione; - conclusione di una o piu' convenzioni di associazione particolari sulla base dell'articolo 238 del trattato CEE, comportanti diritti e obblighi reciproci, in particolare nel settore degli scambi commerciali; - conclusione di accordi commerciali per facilitare e sviluppare gli scambi tra la Comunita' e detti paesi. 2. Per ragioni pratiche la Comunita' auspica che i paesi indipendenti del Commonwealth cui a' rivolta l'offerta della Comunita' prendano posizione su di essa al piu' presto possibile dopo l'adesione. La Comunita' propone ai paesi indipendenti del Commonwealth indicati nell'allegato VI dell'atto di adesione che i negoziati previsti per la conclusione degli accordi in base ad una delle tre formule dell'offerta inizino al 1 agosto 1973. La Comunita' invita di conseguenza quei paesi indipendenti del Commonwealth che avranno scelto di negoziare nel quadro della prima formula a partecipare insieme agli Stati africani e malgascio associati ai negoziati per la convenzione che fara' seguito a quelle del 29 luglio 1969. 3. Qualora il Botswana, il Lesotho o lo Swaziland optassero per una delle prime due formule dell'offerta: - si devono trovare soluzioni appropriate per regolare i problemi specifici posti dalla speciale situazione di questi paesi che si trovano in unione doganale con un paese terzo; - la Comunita' deve beneficiare, sul territorio di tali Stati, di un trattamento tariffario altrettanto favorevole che quello che essi applicano allo Stato terzo piu' favorito; - le modalita' del regime applicato, in particolare le regole relative all'origine, devono permettere di evitare ogni rischio di deviazione di traffico a danno della Comunita', derivante dava partecipazione di questi Stati ad un'unione doganale con un paese terzo. II. 1. Per quanto riguarda il regime di associazione da prevedere allo scadere della Convenzione di associazione del 29 luglio 1969, la Comunita' e' disposta a proseguire la sua politica di associazione sia nei confronti degli Stati africani e malgascio associati sia nei confronti dei paesi indipendenti in via di sviluppo del Commonwealth che saranno parti di tale associazione. 2. L'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunita' e l'eventuale estensione della politica di associazione non dovrebbero dare origine ad un indebolimento delle relazioni della Comunita' con gli Stati africani e malgascio associati parti della Convenzione di associazione del 29 luglio 1969. Le relazioni della Comunita' con gli Stati africani e malgascio associati assicurano a questi Stati un complesso di vantaggi e si basano su strutture che conferiscono all'associazione un carattere proprio nel settore delle relazioni commerciali, della cooperazione finanziaria e tecnica e delle istituzioni paritetiche. 3. L'obiettivo della Comunita' nella sua politica di associazione resta quello di salvaguardare quanto e' stato acquisito e i principi fondamentali sopra ricordati. 4. Le modalita' di tale associazione, chi saranno definite nei negoziati di cui alla parte I, punto 2, terzo comma, del presente protocollo, devono tenere conto in modo analogo delle condizioni economiche particolari comuni ai paesi indipendenti in via di sviluppo del Commonwealth situati in Africa, nell'Oceano Indiano, nell'Oceano Pacifico e nelle Antille ed agli Stati africani e malgascio associati, dell'esperienza acquisita nel quadro dell'associazione, dei desideri degli Stati associati e delle conseguenze, per questi ultimi, dell'attuazione del sistema delle preferenze generalizzate. III. La Comunita' avra' a cuore la salvaguardia degli interessi del complesso dei paesi indicati nel presente protocollo, la cui economia dipende in notevole misura dall'esportazione di prodotti di base, in particolare di zucchero. Il caso dello zucchero sara' disciplinato in tale contesto e tenendo conto, per quanto riguarda l'esportazione di tale prodotto, della sua importanza per l'economia di parecchi di questi paesi, in particolare di quelli del Commonwealth.

Protocollo 23

Protocollo n. 23 concernente l'applicazione da parte dei nuovi Stati membri del sistema delle preferenze generalizzate applicato dalla Comunita' economica europea 1. I nuovi Stati membri sono autorizzati a differire fino al 1 gennaio 1974 l'applicazione del regime delle preferenze tariffarie generalizzate applicato dalla Comunita' economica europea per i prodotti originari di paesi in via di sviluppo. 2. Tuttavia per i prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n. 2796/71, n. 2797/71, n. 2798/71 e n. 2799/71 l'Irlanda e' autorizzata ad applicare fino al 31 dicembre 1975, nei confronti dei paesi beneficiari di preferenze generalizzate, dazi doganali uguali a quelli applicati per gli stessi prodotti nei confronti degli Stati membri diversi dal Regno Unito.

Protocollo 24

Protocollo n. 24 concernente la partecipazione dei nuovi Stati membri ai fondi della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio I contributi dei nuovi Stati membri ai fondi della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio sono cosi' fissati: Regno Unito 57.000.000 u.c. Norvegia 1.162.500 u.c. Danimarca 635.500 u.c. Irlanda 77.500 u.c. Tali contributi sono versati, in tre rate annue uguali, a cominciare dall'adesione. Ognuna di queste rate e' versata in moneta nazionale liberamente convertibile di ciascuno dei nuovi Stati membri.

Protocollo 25-art. 1

Protocollo n. 25 concernente gli scambi di cognizioni con la Danimarca nel campo dell'energia nucleare Articolo 1 1. Dal momento dell'adesione le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato CEEA, sono messe a disposizione della Danimarca, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni di cui allo stesso articolo. 2. Dal momento dell'adesione la Danimarca mette a disposizione della Comunita' europea dell'energia atomica un volume equivalente di cognizioni nei settori sottoelencati. L'esposizione dettagliata di dette cognizioni formera' oggetto di un documento trasmesso alla Commissione. Quest'ultima comunica le cognizioni stesse alle imprese della Comunita', alle condizioni di cui al summenzionato articolo 13. 3. I settori nei quali la Danimarca mette delle informazioni a disposizione della Comunita' sono i seguenti: - D.O.R. Reattore moderato ad acqua pesante e raffreddato a liquido organico; - DT-350, DK-400 Reattori ad acqua pesante a contenitore pressurizzato; - circuito a gas ad alta temperatura; - strumentazione e apparecchiatura elettronica speciale; - "reliability"; - fisica dei reattori, dinamica dei reattori e trasferimento del calore; - prove di materiali ed attrezzature in pila. 4. La Danimarca si impegna a fornire alla Comunita' ogni informazione complementare alle relazioni che trasmette, specialmente nel corso di visite di agenti della Comunita' o degli Stati membri al Centro di Riso, a condizioni da determinare di volta in volta di comune accordo.

Protocollo 25-art. 2

Articolo 2 1. Nei settori in cui la Danimarca mette delle cognizioni a disposizione della Comunita', gli organismi competenti, attualmente l'"Atomenergikommission", concedono a richiesta licenze a condizioni commerciali agli Stati membri e alle persone e imprese della Comunita', qualora essi abbiano diritti di esclusivita' su brevetti depositati negli Stati membri della Comunita' e purche' non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti. 2. Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva la Danimarca incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunita' da parte dei detentori di tali licenze. Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale.

Protocollo 26-art. 1

Protocollo n. 26 concernente gli scambi di cognizioni con l'Irlanda nel campo dell'energia nucleare Articolo 1 1. Dal momento dell'adesione le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato CEEA, sono messe a disposizione dell'Irlanda, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni di cui allo stesso articolo. 2. Dal momento dell'adesione l'Irlanda mette a disposizione della Comunita' europea dell'energia atomica cognizioni a diffusione limitata acquisite in Irlanda nel settore nucleare, purche' non si tratti di applicazione di carattere strettamente commerciale. La Commissione comunica le cognizioni stesse alle imprese della Comunita', alle condizioni di cui al summenzionato articolo 13. 3. Le suddette informazioni riguardano principalmente gli studi per lo sviluppo di un reattore di potenza ed i lavori sui radioisotopi e sulle loro applicazioni in medicina, compresi i problemi della radioprotezione.

Protocollo 26-art. 2

Articolo 2 1. Nei settori in cui l'Irlanda mette delle cognizioni a disposizione della Comunita', gli organismi competenti concedono a richiesta licenze a condizioni commerciali agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunita', qualora essi abbiano diritti di esclusivita' su brevetti depositati negli Stati membri della Comunita' e purche' non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti. 2. Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva l'Irlanda incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunita' da parte dei detentori di tali licenze. Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale.

Protocollo 27-art. 1

Protocollo n. 27 concernente gli scambi di cognizioni con la Norvegia nel campo dell'energia nucleare Articolo 1 1. Dal momento dell'adesione le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato CEEA, sono messe a disposizione della Norvegia, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni di cui allo stesso articolo. 2. Dal momento dell'adesione la Norvegia mette a disposizione della Comunita' europea dell'energia atomica un volume equivalente di cognizioni nei settori sottoelencati. L'esposizione dettagliata di dette cognizioni formera' oggetto di un documento trasmesso alla Commissione. Quest'ultima comunica le cognizioni stesse alle imprese della Comunita', alle condizioni di cui al summenzionato articolo 13. 3. I settori nei quali la Norvegia mette delle informazioni a disposizione della Comunita' sono i seguenti: - tecnologia dei reattori; - tecnologia dei combustibili e dei materiali; - dinamica dei reattori, controllo e strumenti; - sicurezza nucleare; - tecnologia dei radioisotopi; - chimica del ritrattamento e metodi di analisi; - ricerca in fisica fondamentale; - propulsione navale; - varie (riviste, relazioni di attivita', eccetera). 4. La Norvegia si impegna a fornire alla Comunita' ogni informazione complementare alle relazioni che trasmette, specialmente nel corso di visite di agenti della Comunita' o degli Stati membri all'"Institutt for Atomenergi (IFA)", a condizioni da determinare di volta in volta di comune accordo.

Protocollo 27-art. 2

Articolo 2 1. Nei settori in cui la Norvegia mette delle cognizioni a disposizione della Comunita', gli organismi competenti, attualmente l'"Institutt for Atomenergi", concedono a richiesta licenze a condizioni commerciali agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunita', qualora essi abbiano diritti di esclusivita' su brevetti depositati negli Stati membri della Comunita' e purche' non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti. 2. Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva la Norvegia incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunita' da parte dei detentori di tali licenze. Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale.

Protocollo 28-art. 1

Protocollo n. 28 concernente gli scambi di cognizioni con il Regno Unito nel campo dell'energia nucleare Articolo 1 1. Dal momento dell'adesione le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato CEEA, sono messe a disposizione del Regno Unito, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni di cui allo stesso articolo. 2. Dal momento dell'adesione il Regno Unito mette a disposizione della Comunita' europea dell'energia atomica un volume equivalente di cognizioni nei settori di cui all'elenco allegato. L'esposizione dettagliata di dette cognizioni formera' oggetto di un documento trasmesso alla Commissione. Quest'ultima comunica le cognizioni stesse alle imprese della Comunita', alle condizioni di cui al summenzionato articolo 13. 3. Considerato l'interesse piu' accentuato della Comunita' per alcuni settori, il Regno Unito pone piu' particolarmente l'accento sulla trasmissione di cognizioni nei seguenti settori: - ricerca e sviluppo in materia di reattori veloci (compresa la sicurezza); - ricerca di base (applicabile alle filiere di reattori); - sicurezza dei reattori diversi dai reattori veloci; - metallurgia, acciai, leghe di zirconio e calcestruzzo; - compatibilita' dei materiali strutturali; - fabbricazione sperimentale del combustibile; - termoidrodinamica; - strumentazione

Protocollo 28-art. 2

Articolo 2 1. Nei settori in cui il Regno Unito mette delle cognizioni a disposizione della Comunita', gli organismi competenti, attualmente la "United Kingdom Atomic Energy Authority" e gli "United Kingdom Generating Boards", concedono a richiesta licenze a condizioni commerciali agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunita', qualora essi abbiano diritti di esclusivita' su brevetti depositati negli Stati membri della Comunita' e purche' non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti. 2. Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva il Regno Unito incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunita', da parte dei detentori di tali licenze. Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale.

Protocollo 28-Allegato

ALLEGATO ELENCO DEI SETTORI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2 I. Scienza fondamentale - Fisica dei reattori - Lavori fondamentali di metallurgia e di chimica - Lavori sugli isotopi - Ingegneria chimica II. Reattori a) Lavori di ricerca e di sviluppo sui sistemi di reattori b) Esperienza d'esercizio dei reattori Magnox (comprese le ricerche sul funzionamento dei reattori) c) Sicurezza dei reattori (ad eccezione dei reattori veloci) d) Lavori di ricerca e di sviluppo sui reattori veloci (compresa la sicurezza) e) Esperienza d'esercizio dei reattori per prove di materiali III. Materiali e componenti a) Chimica della grafite e del termovettore b) Compatibilita' dei materiali strutturali per reattori c) Acciaio e calcestruzzo (compresa la corrosione): saldatura e prove di saldatura d) Fabbricazione sperimentale del combustibile e valutazione della progettazione e prestazioni e) Scambiatori di calore f) Metallurgia IV. Strumentazione (compresa la strumentazione di fisica sanitaria) V. Radiobiologia VI. Propulsione navale

Protocollo 29

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