LEGGE 21 dicembre 1972, n. 826
ARTICOLO 61. 1. L'elemento destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione che entra nel calcolo degli oneri sulle importazioni dai paesi terzi per i prodotti soggetti ad organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali, del riso e dei prodotti trasformati a base di prodotti ortofrutticoli viene riscosso sulle importazioni dai nuovi Stati membri nella Comunita' nella sua composizione originaria. 2. Per le importazioni nei nuovi Stati membri l'ammontare di tale elemento viene determinato isolando all'interno della protezione applicata al 1 gennaio 1972 l'elemento o gli elementi che erano destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione. Tale elemento o tali elementi vengono riscossi sulla importazione dagli altri Stati membri e sostituiscono, per quanto concerne gli oneri sulle importazioni dai paesi terzi, l'elemento protettivo comunitario. 3. L'articolo 59 si applica all'elemento di cui ai paragrafi 1 e 2. Tuttavia per i prodotti che rientrano nei settori dei cereali e del riso le riduzioni o i ravvicinamenti in questione si effettuano all'inizio della campagna di commercializzazione del relativo prodotto di base.
Atto-art. 62
ARTICOLO 62. 1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente titolo. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, puo' procedere ai necessari adattamenti delle modalita' di cui ai capi 2, 3 e 4 del presente titolo, quando cio' occorra in conseguenza di una modifica della regolamentazione comunitaria.
Atto-art. 63
ARTICOLO 63. 1. Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello derivante dall'attuazione della organizzazione comune dei mercati alle condizioni previste nel presente titolo, in particolare nel caso in cui l'applicazione del nuovo regime alla data prevista incontri per alcuni prodotti notevoli difficolta', tali misure sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Tali misure possono essere adottate fino al 31 gennaio 1974; la loro applicazione non puo' andare oltre questa data. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, puo' prorogare fino al 31 gennaio 1975 la data di cui al paragrafo 1.
Atto-art. 64
ARTICOLO 64. Le disposizioni del presente titolo non pregiudicano il grado di liberta' degli scambi di prodotti agricoli che risulta dall'accordo che istituisce una zona di libero scambio tra l'Irlanda ed il Regno Unito, del 14 dicembre 1965, e dagli accordi connessi.
Atto-art. 65
ARTICOLO 65. 1. Un importo compensativo viene fissato per i prodotti ortofrutticoli per i quali: a) il nuovo Stato membro interessato applicava, nel 1971, restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, b) e' fissato un prezzo di base comune e c) il prezzo alla produzione in detto nuovo Stato membro superi sensibilmente il prezzo di base applicabile nella Comunita' nella sua composizione originaria nel periodo che precede l'applicazione del regime comunitario ai nuovi Stati membri. 2. Il prezzo alla produzione di cui al paragrafo 1, lettera c), e' calcolato applicando ai dati nazionali del nuovo Stato membro interessato i principi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 159/66/CEE relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli. 3. L'importo compensativo e' applicabile soltanto nel periodo in cui e' in vigore il prezzo di base.
Atto-art. 66
ARTICOLO 66. 1. Fino al primo ravvicinamento l'importo compensativo applicabile negli scambi tra un nuovo Stato membro nel quale sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 65, paragrafo 1, e la Comunita' nella sua composizione originaria, un altro nuovo Stato membro, ad eccezione di quelli di cui al comma seguente, o i paesi terzi, e' pari alla differenza tra i prezzi di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera c). Per gli scambi tra due nuovi Stati membri nei quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 65, paragrafo 1, l'importo compensativo e pari alla differenza fra i rispettivi prezzi alla produzione. Esso non s'applica se tale differenza e' di scarsa entita'. Le differenze di cui ai commi precedenti vengono corrette, nella misura necessaria, dell'incidenza dei dazi doganali. 2. Per le fissazioni successive l'importo compensativo e' diminuito di un quinto dell'importo originario al 1 gennaio di ogni anno; la prima riduzione effettuandosi al 1 gennaio 1974. S'applica per analogia l'articolo 52, paragrafo 3. L'importo compensativo e' abolito al 1 gennaio 1978.
Atto-art. 67
ARTICOLO 67. Per la determinazione dei prezzi d'entrata i corsi costatati nei nuovi Stati membri sono ridotti: a) dell'eventuale importo compensativo; b) dei dazi applicabili in luogo dei dazi della tariffa doganale comune alle importazioni dai paesi terzi in tali Stati membri.
Atto-art. 68
ARTICOLO 68. Le disposizioni relative alle norme comuni di qualita' si applicano alla commercializzazione della produzione indigena nel Regno Unito soltanto e decorrere: a) dal 1 febbraio 1974 per i carciofi, gli asparagi, i cavoli di Bruxelles, i sedani da coste, le cicorie witloof, gli agli e le cipolle; b) dal 1 febbraio 1975 per i fagioli, i cavoli cappucci e verzotti, le carote, le lattughe, le cicorie e scarole, i piselli da sgranare, gli spinaci e le fragole.
Atto-art. 69
ARTICOLO 69. Fino al 31 dicembre 1975 l'Irlanda ed il Regno Unito sono autorizzati a mantenere l'impiego di denominazioni composte contenenti la parola vino per la designazione di talune bevande per le quali l'uso di tale denominazione non e' compatibile con la regolamentazione comunitaria. Tuttavia questa deroga non e' applicabile ai prodotti esportati verso gli Stati membri della Comunita' nella sua composizione originaria.
Atto-art. 70
ARTICOLO 70. 1. Per i semi oleosi l'articolo 52 s'applica ai prezzi d'intervento derivati. 2. I prezzi d'intervento applicabili nei nuovi Stati membri fino al primo ravvicinamento sono fissati secondo le regole previste nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati, tenendo conto del rapporto normale che deve esistere tra il reddito che deve essere ottenuto dai semi oleosi e quelli risultanti dalla produzione dei prodotti che entrano in concorrenza con i semi nelle colture di avvicendamento.
Atto-art. 71
ARTICOLO 71. L'ammontare dell'integrazione concessa per i semi oleosi raccolti in un nuovo Stato membro viene corretto dell'importo compensativo applicabile in tale Stato, aumentato dell'incidenza dei dazi doganali ivi applicati.
Atto-art. 72
ARTICOLO 72. Per quanto concerne, gli scambi l'importo compensativo viene applicato soltanto alle restituzioni concesse all'esportazione verso i paesi terzi dei semi oleosi raccolti in un nuovo Stato membro.
Atto-art. 73
ARTICOLO 73. Nel settore dei cereali gli articoli 51 e 52 si applicano ai prezzi d'intervento derivati.
Atto-art. 74
ARTICOLO 74. Gli importi compensativi applicabili negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri, nonche' fra questi ultimi e i paesi terzi sono fissati come segue: 1. Per quanto concerne i cereali per i quali non e' fissato un prezzo di intervento derivato per i nuovi Stati membri, l'importo compensativo applicabile fino al primo ravvicinamento viene derivato da quello applicabile per il cereale concorrente per il quale e' fissato un prezzo di intervento derivato, prendendo in considerazione il rapporto esistente tra i prezzi di entrata dei cereali in questione. Tuttavia, nel caso in cui il rapporto tra i prezzi d'entrata differisca sensibilmente dal rapporto dei prezzi costatati sul mercato del nuovo Stato membro interessato, puo' prendersi in considerazione quest'ultimo rapporto. Per le fissazioni successive gli importi sono fissati sulla base di quelli di cui al primo comma e secondo le regole per il ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 52. 2. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere c) e d), del regolamento n. 120/67/CEE l'importo compensativo viene derivato dall'importo compensativo applicabile per i cereali da cui sono stati ottenuti, per mezzo dei coefficienti o delle regole adottati per la determinazione del prelievo per detti prodotti o dell'elemento mobile del prelievo.
Atto-art. 75
ARTICOLO 75. 1. L'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di suino macellato e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un chilogrammo di carni suine. 2. Per i prodotti diversi dal suino macellato, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 121/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, l'importo compensativo viene derivato da quello previsto al paragrafo 1, per mezzo dei coefficienti impiegati pur il calcolo del prelievo.
Atto-art. 76
ARTICOLO 76. 1. Fino al 31 dicembre 1975 prodotti non corrispondenti alle disposizioni del punto 23 dell'allegato I della direttiva n. 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche possono essere acquistati dagli organismi d'intervento in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito. 2. Fino al 31 ottobre 1974 il Regno Unito e' autorizzato a non applicare la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino.
Atto-art. 77
ARTICOLO 77. 1. L'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di uova in guscio e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un chilogrammo di uova in guscio. 2. L'importo compensativo applicabile, per unita', alle uova da cova e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un uovo da cova. 3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 122/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, l'importo compensativo viene derivato dall'importo compensativo per le uova in guscio, per mezzo dei coefficienti impiegati per il calcolo del prelievo.
Atto-art. 78
ARTICOLO 78. L'Irlanda e il Regno Unito possono mantenere sui loro mercati, per le norme di commercializzazione delle uova, una classificazione rispettivamente in quattro e in cinque categorie di peso, purche' la commercializzazione delle uova che corrispondono alle norme comunitarie non sia oggetto di restrizioni conseguenti alle diversita' dei sistemi di classificazione.
Atto-art. 79
ARTICOLO 79. 1. L'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di pollame macellato e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali dia Foraggio necessario nella Comunita' per produrre un chilogrammo di pollame macellato, differenziato per specie. 2. L'importo compensativo applicabile per pulcino e' calcolato in basa agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un pulcino. 3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 123/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, l'importo compensativo viene derivato dall'importo compensativo applicabile al pollame macellato, per mezzo dei coefficienti impiegati per il calcolo del prelievo.
Atto-art. 80
ARTICOLO 80. Gli importi compensativi applicabili negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, nonche' tra questi ultimi ed i paesi terzi sono fissati come segue: 1. Per il riso semigreggio a grani rotondi, il riso semigreggio e grani lunghi ed il riso spezzato (rotture), l'importo compensativo applicabile fino al primo ravvicinamento viene stabilito in base alla differenza tra il prezzo di entrata e i prezzi di mercato costatati, durante un periodo di riferimento sul mercato del nuovo Stato membro interessato. Per le fissazioni successive gli importi vengono fissati in base a quelli di cui al primo comma e secondo le regole per il ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 52. 2. Per il risone, il riso semilavorato, il riso lavorato e per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 350/67/CEE relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, l'importo compensativo viene, per ciascuno di questi prodotti, derivato dall'importo compensativo applicabile al prodotto indicato al paragrafo 1 al quale si collega, per mezzo dei coefficienti impiegati per la determinazione del prelievo o dell'elemento mobile del prelievo.
Atto-art. 81
ARTICOLO 81. Nel settore dello zucchero, gli articoli 51 e 52 si applicano al prezzo di intervento derivato dello zucchero bianco, al prezzo di intervento dello zucchero greggio e al prezzo minimo della barbabietola.
Atto-art. 82
ARTICOLO 82. Gli importi compensativi applicabili negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri, nonche' tra questi ultimi od i paesi terzi, sono derivati: a) per i prodotti diversi dalle barbabietole fresche, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1009/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, dall'importo compensativo applicabile al prodotto di base, in questione, secondo le regole vigenti per il calcolo del prelievo; b) per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE, dall'importo compensativo applicabile al prodotto di base in questione, secondo le regole vigenti per il calcolo: - del prelievo, per quanto concerne l'importo compensativo applicabile all'importazione, - della restituzione, per quanto concerne l'importo compensativo applicabile all'esportazione.
Atto-art. 83
ARTICOLO 83. L'importo di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento numero 1009/67/CEE e' corretto nei nuovi Stati membri dell'importo compensativo calcolato conformemente all'articolo 55, paragrafo 2.
Atto-art. 84
ARTICOLO 84. Le disposizioni relative alle norme comuni di qualita' sono applicabili alla commercializzazione della produzione indigena nel Regno Unito soltanto a decorrere dal 1 febbraio 1974 e per i fiori recisi a decorrere dal 1 febbraio 1975.
Atto-art. 85
ARTICOLO 85. Gli articoli 51 e 52 si applicano ai prezzi d'intervento del burro e del latte scremato in polvere.
Atto-art. 86
ARTICOLO 86. Negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione originaria o i nuovi Stati membri, nonche' tra questi ultimi ed i paesi terzi, gli importi compensativi sono fissati come segue: 1. Per i prodotti pilota diversi da quelli di cui all'articolo 85 l'importo compensativo applicabile fino al primo ravvicinamento e' stabilito in base alla differenza tra il livello del prezzo di mercato rappresentativo del nuovo Stato membro interessato ed il livello del prezzo di mercato rappresentativo della Comunita' nella sua composizione originaria rilevati in un periodo rappresentativo precedente l'applicazione della regolamentazione comunitaria nel nuovo Stato membro. Per la fissazione degli importi compensativi applicabili a decorrere dal primo ravvicinamento si tiene conto dell'importo fissato conformemente alle disposizioni del primo comma o del paragrafo 3 e delle regole per il ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 52. 2. Per i prodotti diversi dai prodotti pilota gli importi compensativi vengono derivati dall'importo compensativo applicabile al prodotto pilota del gruppo cui appartiene ciascun prodotto, secondo le regole vigenti per il calcolo del prelievo. 3. Qualora le disposizioni del paragrafo 1, primo comma, e del paragrafo 2 non si possano applicare o la loro applicazione conduca ad importi compensativi che comportino relazioni anomale di prezzi, l'importo compensativo viene calcolato in base agli importi compensativi applicabili al burro ed al latte scremato in polvere.
Atto-art. 87
ARTICOLO 87. 1. Se in un nuovo Stato membro esisteva prima, dell'adesione un regime di valorizzazione del latte differente a seconda dell'utilizzazione e se l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 86 porta a difficolta' sul mercato, l'importo compensativo applicabile sino al primo ravvicinamento per uno o piu' prodotti di cui alla voce 04.01 della tariffa doganale comune e' determinato in base alla differenza tra i prezzi di mercato. Per le determinazioni successive, l'importo compensativo e' diminuito ogni anno all'inizio della campagna di un sesto dell'importo originario e soppresso il 1 gennaio 1978. 2. Si adotteranno misure adeguate per evitare le distorsioni di concorrenza che potrebbero risultare dall'applicazione del paragrafo 1 per i prodotti in questione o per altri prodotti lattiero-caseari, e per tener conto delle eventuali modifiche del prezzo comune.
Atto-art. 88
ARTICOLO 88. 1. L'Irlanda e' autorizzata a concedere una sovvenzione al consumo del burro nella misura necessaria a permettere durante il periodo transitorio un progressivo adattamento del prezzo pagato dal consumatore al livello del prezzo praticato nella Comunita' nella sua composizione originaria. Qualora l'Irlanda s'avvalga dell'autorizzazione di cui al primo comma, essa accorda una sovvenzione al consumo, di eguale entita', per il burro importato proveniente dagli altri Stati membri. 2. Tale sovvenzione e' abolita in sei tappe che coincidono con le tappe di ravvicinamento del prezzo del burro.
Atto-art. 89
ARTICOLO 89. 1. E' autorizzata fino al 31 dicembre 1975 nel Regno Unito e fino al 31 dicembre 1977 in Irlanda la fornitura al consumatore, come latte intero di latte il cui tenore in materia grassa non raggiunga il 3,50 per cento. Il latte venduto come latte intero in virtu' del primo comma non deve tuttavia aver subito alcuna scrematura. Per il resto le disposizioni concernenti il tallo intero sono applicabili a questo latte. 2. La Danimarca e' autorizzata a mantenere fino al 31 dicembre 1977 le concessioni di fornitura di latte in esclusiva esistenti alla data dell'adesione in talune zone. Tuttavia le concessioni che scadono prima del 1 gennaio 1978 non possono essere rinnovate.
Atto-art. 90
ARTICOLO 90. Gli articoli 51 e 52 si applicano al prezzo d'orientamento per i bovini adulti e per i vitelli.
Atto-art. 91
ARTICOLO 91. 1. L'importo compensativo per i vitelli ed i bovini adulti calcolato conformemente all'articolo 55 viene corretto, nella misura necessaria, dell'incidenza dei dazi doganali. Se l'incidenza del dazio doganale applicabile negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, nonche' tra i nuovi Stati membri, e' superiore all'importo compensativo calcolato in conformita' dell'articolo 55, il dazio doganale e' sospeso ad un livello tale che la sua incidenza corrisponda a tale importo compensativo. 2. In caso di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, o dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, vengono prese le misure appropriate che consentano di mantenere la preferenza comunitaria e di evitare deviazioni di traffico. 3. L'importo compensativo per i prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 805/68 e' fissato tenendo conto delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 e per mezzo delle regole previste per la fissazione dei prelievi applicabili a tali prodotti.
Atto-art. 92
ARTICOLO 92. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 805/68 la restituzione alle esportazioni dai nuovi Stati membri verso i paesi terzi viene corretta dell'incidenza della differenza tra i dazi doganali applicati sui prodotti elencati nell'allegato di detto regolamento alle importazioni provenienti dai paesi terzi nella Comunita' nella sua composizione originaria, da un lato, e nei nuovi Stati membri, dall'altro.
Atto-art. 93
ARTICOLO 93. Fintantoche' in virtu' dell'articolo 54 il Regno Unito concede sovvenzioni alla produzione per il bestiame da macello, l'Irlanda e' autorizzata a mantenere, per evitare distorsioni nel mercato irlandese del bestiame, le misure in materia di esportazione di carni bovine che essa applicava prima della adesione in correlazione con il regime di sovvenzioni applicato nel Regno Unito.
Atto-art. 94
ARTICOLO 94. Gli importi compensativi sono fissati in base agli importi compensativi stabiliti, secondo i casi, per lo zucchero, il glicosio o lo sciroppo di glucosio e secondo le regole per il calcolo: - del prelievo, per quanto riguarda l'importo compensativo applicabile all'importazione; - della restituzione, per quanto riguarda l'importo compensativo applicabile all'esportazione.
Atto-art. 95
ARTICOLO 95. 1. L'importo dell'aiuto per il lino e' fissato per i nuovi Stati membri in base allo scarto tra il reddito che devono conseguire i produttori di lino ed il ricavo risultante dal prezzo di mercato prevedibile per tale prodotto. 5. Il reddito che deve essere conseguito dai produttori di lino e' stabilito tenendo conto del prezzo dei prodotti concorrenti delle colture di avvicendamento del nuovo Stato membro e del rapporto esistente nella Comunita' nella sua composizione originaria tra il reddito risultante dalla produzione di lino e quello risultante dalla produzione dei prodotti concorrenti.
Atto-art. 96
ARTICOLO 96. Qualora venga concesso un aiuto alla produzione di sementi, l'importo dell'aiuto puo' essere fissato per i nuovi Stati membri ad un livello diverso da quello fissato per la Comunita' nella sua composizione originaria se in precedenza il reddito conseguito dai produttori di un nuovo Stato membro era sensibilmente diverso da quello conseguito dai produttori della Comunita' nella sua composizione originaria. In tal caso l'importo dell'aiuto per il nuovo Stato membro deve tener conto del reddito anteriormente conseguito dai produttori di sementi e della necessita' d'evitare ogni distorsione nella struttura della produzione e di ravvicinare progressivamente tale importo all'importo comunitario.
Atto-art. 97
ARTICOLO 97. Gli importi compensativi sono stabiliti in base agli importi compensativi fissati per i prodotti di base e secondo le regole per il calcolo delle restituzioni previste dal regolamento (CEE) n. 204/69 che stabilisce, per alcuni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo.
Atto-art. 98
ARTICOLO 98. Per i prodotti della pesca gli articoli 51 e 52 s'applicano ai prezzi di orientamento. Il ravvicinamento dei prezzi s'effettua all'inizio della campagna di pesca e per la prima volta al 1 febbraio 1973.
Atto-art. 99
ARTICOLO 99. Gli importi compensativi vengono corretti, nella misura necessaria, dell'incidenza dei dazi doganali.
Atto-art. 100
ARTICOLO 100. 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2141/70 relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca, gli Stati membri della Comunita' sono autorizzati a limitare fino al 31 dicembre 1982 l'esercizio della pesca nelle acque soggette alla loro sovranita' o giurisdizione, situate entro un limite di sei miglia marine calcolate a partire dalle linee di base dello Stato membro rivierasco, alle navi da pesca la cui attivita' e' tradizionalmente esercitata in tali acque partendo dai porti della zona geografica rivierasca; tuttavia le navi da pesca delle altre regioni della Danimarca possono continuare a esercitare la loro attivita' nelle acque della Groenlandia al piu' tardi sino al 31 dicembre 1977. Gli Stati membri, se fanno ricorso a tale deroga, non possono disciplinare la pesca in dette acque in maniera meno restrittiva di quella effettivamente applicata al momento dell'adesione. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 e dell'articolo 101 non pregiudicano i diritti particolari di pesca che ciascuno degli Stati membri originari o dei nuovi Stati membri poteva vantare alla data del 31 gennaio 1971 nei confronti di uno o piu' altri Stati membri; gli Stati membri possono valersi di tali diritti fintantoche' il regime di deroga resta in vigore nelle zone in questione. Tuttavia per quanto concerne le acque della Groenlandia i diritti particolari spirano alle date per essi previste. 3. Qualora uno Stato membro portasse i suoi limiti di pesca in determinate zone a dodici miglia marine, l'esercizio della pesca esistente al di qua delle dodici miglia deve essere continuato in modo che non si verifichi un regresso in materia rispetto alla situazione esistente al 31 gennaio 1971. 4. Per permettere nella Comunita' l'instaurazione di un equilibrio globale soddisfacente in materia di esercizio della pesca durante il periodo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono non fare integralmente uso delle possibilita' offerte dalle disposizioni del primo comma del paragrafo 1 in talune zone delle acque marittime soggette alla loro sovranita' o giurisdizione. Gli Stati membri informano la Commissione circa le misure che adottano a tal fine; in base ad una relazione di quest'ultima il Consiglio esamina la situazione e rivolge eventualmente raccomandazioni agli Stati membri.
Atto-art. 101
ARTICOLO 101. Il limite di sei miglia marine di cui all'articolo 100 e' esteso a dodici miglia per le zone seguenti: 1. Danimarca: - le Faeroeer; - la Groenlandia; - la costa occidentale, da Thyboron a Blaavandshuk; 2. Francia: Le coste dei dipartimenti: Manche, Ille-et-Vilaine, Cotes-du-Nord, Finistere e Morbihan; 3. Irlanda: - le coste settentrionale ed occidentale, da Lough Foyle a Cork Ilabour nel Sud-Ovest; - la costa orientale, da Carlingford Lough a Carnsore Point, per la pesca dei crostacei e dei molluschi ("shellfish"); 4. Norvegia: La costa tra Egersund ed il confine tra la Norvegia e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche; 5. Regno Unito: - le Shetland e le Orcadi; - il Nord e l'Est della Scozia, da Capo Wrath a Berwick; - il Nord-Est dell'Inghilterra, dal fiume Coquet a Flamborough Head; - il Sud-Ovest, da Lyme Regis a Hartland Point (comprese 12 miglia marine intorno a Lundy Island); - la Contea di Down.
Atto-art. 102
ARTICOLO 102. Al piu' tardi a decorrere dal sesto anno dopo l'adesione, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, determina le condizioni d'esercizio della pesca in vista di assicurare la protezione dei fondali e la conservazione delle risorse biologiche del mare.
Atto-art. 103
ARTICOLO 103. Entro il 31 dicembre 1982 la Commissione presenta al Consiglio una relazione concernente lo sviluppo economico e sociale delle zone costiere degli Stati membri e la situazione del patrimonio ittico. In base a detta relazione ed agli obiettivi della politica comune della pesca il Consiglio, su proposta della Commissione, esamina le disposizioni che potrebbero far seguito alle deroghe in vigore fino al 31 dicembre 1982.
Atto-art. 104
ARTICOLO 104. La direttiva n. 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina viene applicata tenendo conto delle seguenti disposizioni: 1. I nuovi Stati membri sono autorizzati a mantenere fino al 31 dicembre 1977, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato CEE, le loro regolamentazioni nazionali applicabili all'importazione di animali da allevamento, da ingrasso e da macello, esclusi, per la Danimarca, i bovini da macello. Nel quadro di tali regolamentazioni saranno ricercati degli adattamenti in vista di assicurare il progressivo sviluppo degli scambi; a tal fine queste regolamentazioni formeranno oggetto di un esame in sede di Comitato veterinario permanente. 2. Fino al 31 dicembre 1977 gli Stati membri destinatari accordano agli Stati membri speditori d'animali della specie bovina il beneficio della deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 1, sub A, lettera a), della direttiva. 3. I nuovi Stati membri sono autorizzati a mantenere fino al 31 dicembre 1977 i metodi applicati sul loro territorio per dichiarare un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi o indenne da brucellosi ai sensi dell'articolo 2 della direttiva, fatta salva l'applicazione delle disposizioni della direttiva relative alla presenza di animali vaccinati contro la brucellosi. Le disposizioni relative agli esami previsti per gli animali che formano oggetto di scambi intracomunitari restano applicabili, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 4 e 6. 4. Fino al 31 dicembre 1977 le esportazioni di bovini dall'Irlanda verso il Regno Unito possono essere effettuate: a) in deroga alle disposizioni della direttiva concernente la brucellosi; tuttavia le disposizioni relative all'esame previsto per gli animali che formano oggetto di scambi intracomunitari rimangono applicabili alle esportazioni di bovini non castrati; b) in deroga alle disposizioni della direttiva concernenti la tubercolosi, a condizione che all'atto dell'esportazione sia fatta una dichiarazione che attesti che l'animale esportato proviene da un allevamento dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi secondo i metodi vigenti in Irlanda; c) in deroga alle disposizioni della direttiva concernenti l'obbligo di separare gli animali da allevamento o da ingrasso, da una parte, e gli animali da macello, dall'altra. 5. Fino al 31 dicembre 1975 la Danimarca e' autorizzata ad utilizzare l'alttubercolina in deroga alle disposizioni dell'allegato B della direttiva. 6. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie concernenti la commercializzazione all'interno degli Stati membri per quanto attiene alla materia cui si applica la direttiva, l'Irlanda ed il Regno Unito sono autorizzati a mantenere le loro regolamentazioni nazionali degli scambi tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord. Gli Stati membri in questione adottano le misure adatte per limitare questa deroga ai soli scambi sopramenzionati.
Atto-art. 105
ARTICOLO 105. La direttiva n. 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche viene applicata tenendo conto della seguente disposizione: L'Irlanda, la Norvegia ed il Regno Unito per quanto concerne l'Irlanda del Nord sono autorizzati a mantenere fino al 31 dicembre 1977, per le importazioni di carni fresche, le loro regolamentazioni nazionali concernenti la protezione contro l'afta epizootica, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato CEE.
Atto-art. 106
ARTICOLO 106. Prima dello scadere dei termini di cui agli articoli 104 e 105 un esame della situazione nell'insieme della Comunita' e nelle sue varie parti sara' effettuato alla luce dell'evoluzione nel settore veterinario. Al piu' tardi al 1 luglio 1976 la Commissione presenta al Consiglio un rapporto e, se necessario, proposte appropriate, tenendo conto di tale evoluzione.
Atto-art. 107
ARTICOLO 107. Gli atti indicati nell'elenco riportato dall'allegato V del presente atto s'applicano ai nuovi Stati membri alle condizioni previste in tale allegato.
Atto-art. 108
ARTICOLO 108. 1. Dal momento dell'adesione i nuovi Stati membri applicano le disposizioni degli accordi di cui al paragrafo 3, tenendo conto delle misure transitorie e degli adattamenti che potranno rivelarsi necessari e che saranno oggetto di protocolli che saranno conclusi con i paesi terzi contraenti e saranno allegati a detti accordi. 2. Tali misure transitorie, che terranno conto delle corrispondenti misure adottate all'interno della Comunita' e non potranno superarne la durata, tendono ad assicurare l'applicazione progressiva, da parte della Comunita', di un regime unico nelle sue relazioni con i paesi terzi contraenti, nonche' l'identita' dei diritti e degli obblighi degli Stati membri. 3. I paragrafi 1 e 2 s'applicano agli accordi con la Grecia, la Turchia, la Tunisia, il Marocco, Israele, la Spagna e Malta. Tali disposizioni s'applicano anche agli accordi che la Comunita' avra' concluso con altri paesi terzi della regione mediterranea prima dell'entrata in vigore del presente atto.
Atto-art. 109
ARTICOLO 109. 1. I regimi che risultano dalla Convenzione di associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita', del 29 luglio 1969, nonche' dall'Accordo che crea un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenia, del 24 settembre 1969, non sono applicabili nelle relazioni tra i nuovi Stati membri e gli Stati associati alla Comunita' in forza degli atti summenzionati. I nuovi Stati membri non sono tenuti ad aderire all'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, del 29 luglio 1969. 2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 110 e 111, i prodotti originari degli Stati associati di cui al paragrafo I restano sottoposti, all'importazione nei nuovi Stati membri, al regime che era loro applicato prima dell'adesione. 3. Fatte salve le disposizioni degli articoli 110 e 111, i prodotti originari dei paesi indipendenti del Commonwealth indicati nell'allegato VI del presente atto restano sottoposti, all'importazione nella Comunita', al regime che era loro applicato prima dell'adesione.
Atto-art. 110
ARTICOLO 110. All'importazione dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato CEE che siano oggetto di un'organizzazione comune dei mercati e dei prodotti la cui importazione nella Comunita' e' sottoposta ad una regolamentazione specifica conseguente all'attuazione della politica agricola comune, che siano originari degli Stati associati di cui all'articolo 109, paragrafo 1, o dei paesi indipendenti del Commonwealth di cui all'articolo 109, paragrafo 3, i nuovi Stati membri applicano la regolamentazione comunitaria alle condizioni previste dal presente atto e fatte salve le seguenti disposizioni: a) quando la regolamentazione comunitaria prevede la riscossione di dazi doganali all'importazione da paesi terzi, i nuovi Stati membri applicano, fatte salve le disposizioni dell'articolo 111, il regime tariffario che applicavano prima dell'adesione; b) per quanto riguarda gli elementi protettivi diversi dai dazi doganali, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina, se la necessita' se ne manifesta, gli adattamenti della regolamentazione comunitaria che assicurino alle importazioni di tali prodotti condizioni analoghe a quelle esistenti prima dell'adesione.
Atto-art. 111
ARTICOLO 111. Qualora il ravvicinamento alla tariffa doganale comune porti in un nuovo Stato membro ad una riduzione del dazio doganale, alle importazioni di cui agli articoli 109 e 110 s'applica il nuovo dazio doganale cosi' ridotto.
Atto-art. 112
ARTICOLO 112. 1. I prodotti importati nel Regno Unito fino alle date di cui all'articolo 115, originari dei paesi indipendenti del Commonwealth di cui all'articolo 109, paragrafo 3, non possono essere considerati in libera pratica in detto Stato, ai sensi dell'articolo 10 del trattato CEE, qualora siano riesportati verso un altro nuovo Stato membro o verso la Comunita' nella sua composizione originaria. 2. I prodotti originari degli Stati associati di cui all'articolo 109, paragrafo 1, importati nella Comunita' nella sua composizione originaria durante lo stesso periodo non possono esservi considerati in libera pratica ai sensi dell'articolo 10 del trattato CEE, qualora siano riesportati verso i nuovi Stati membri. 3. La Commissione puo' apportare deroghe alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 se non esiste alcun rischio di deviazione di traffico e in particolare in caso di disparita' minime nei regimi delle importazioni.
Atto-art. 113
ARTICOLO 113. 1. Dal momento dell'adesione i nuovi Stati membri comunicano agli Stati membri originari ed alla Commissione le disposizioni relative al regime che applicano all'importazione di prodotti originari o in provenienza dai paesi indipendenti del Commonwealth di cui all'articolo 109, paragrafo 3, nonche' dagli Stati associati di cui, all'articolo 109, paragrafo 1. 2. Dal momento dell'adesione la Commissione comunica ai nuovi Stati membri le disposizioni interne o convenzionali relative al regime applicabile alle importazioni, nella Comunita' nella sua composizione originaria, dei prodotti originari o in provenienza dai paesi indipendenti del Commonwealth di cui all'articolo 109, paragrafo 3, nonche' dagli Stati associati di cui all'articolo 109, paragrafo 1.
Atto-art. 114
ARTICOLO 114. Le decisioni che il Consiglio deve adottare ed i pareri che il Comitato per il Fondo europeo di sviluppo deve dare nell'ambito dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione di associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita', del 29 luglio 1969, dell'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', del 29 luglio 1969, e dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenia del 24 settembre 1969, sono adottati computando soltanto i voti degli Stati membri originari in conformita', secondo i casi, della ponderazione dei voti in vigore prima dell'adesione per il calcolo della maggioranza qualificata oppure delle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita'.
Atto-art. 115
ARTICOLO 115. 1. Gli articoli da 109 a 114 s'applicano fino al 31 gennaio 1975. 2. Tuttavia le importazioni originarie dei paesi indipendenti del Commonwealth di cui all'articolo 109, paragrafo 3, che prima di tale data avranno disciplinato le loro relazioni con la Comunita' su di una base diversa da quella dell'associazione sono sottoposte nei nuovi Stati membri, a decorrere dalla data d'entrata in vigore del loro accordo con la Comunita' e per i settori da questo non coperti, al regime paesi terzi che e' loro applicabile tenuto conto delle disposizioni transitorie del presente atto. 3. In caso di applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 62, secondo comma, della Convenzione di associazione tra la Comunita' europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita', del 29 luglio 1969, o all'articolo 36, secondo comma, dell'Accordo che crea una associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya, del 24 settembre 1969, e per la durata di dette disposizioni transitorie, il Consiglio, deliberando all'unanimita' previa consultazione della Commissione, puo' decidere di riportare la data di cui al paragrafo 1.
Atto-art. 116
ARTICOLO 116. 1. L'articolo 109, paragrafo 3, e gli articoli da 110 a 113 s'applicano fino al 31 dicembre 1977 ai prodotti originari o in provenienza dalla Papuasia - Nuova Guinea importati nel Regno Unito. 2. Questo regime puo' essere riveduto, in particolare se tale territorio diventi indipendente prima del 1 gennaio 1978. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, se del caso, le disposizioni appropriate che dovessero rivelarsi necessarie.
Atto-art. 117
ARTICOLO 117. 1. L'associazione dei territori non europei che mantengono con la Norvegia o il Regno Unito relazioni particolari e del condominio franco-britannico delle Nuove Ebridi, di cui all'articolo 24, paragrafo 2, prende effetto non prima del 1 febbraio 1975 su decisione del Consiglio adottata in virtu' dell'articolo 136 del trattato CEE. 2. I nuovi Stati membri non sono tenuti ad aderire all'accordo relativo agli scambi con i paesi e territori d'oltremare dei prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, del 14 dicembre 1970.
Atto-art. 118
ARTICOLO 118. Le disposizioni della terza parte del protocollo n. 22 concernente le relazioni tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati, nonche' i paesi indipendenti in via di sviluppo del Commonwealth situati in Africa, nell'Oceano Indiano, nell'Oceano Pacifico e nelle Antille s'applicano ai paesi e territori d'oltremare di cui all'articolo 117 ed ai paesi e territori non europei che mantengono relazioni particolari con gli Stati membri originari.
Atto-art. 119
ARTICOLO 119. 1. Il regime derivante dalla decisione del Consiglio del 29 settembre 1970, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunita' economica europea, non e' applicabile nelle relazioni fra tali paesi e territori ed i nuovi Stati membri. 2. I prodotti originari dei paesi e territori associati alla Comunita' sono sottoposti, all'importazione nei nuovi Stati membri, al regime che era loro applicato prima dell'adesione. I prodotti originari dei territori non europei che mantengono con la Norvegia o il Regno Unito relazioni particolari e del condominio franco-britannico delle Nuove Ebridi, di cui all'articolo 24, paragrafo 2, sono sottoposti, all'importazione nella Comunita', al regime che era loro applicato prima dell'adesione. Gli articoli da 110 a 114 sono applicabili. 3. Il presente articolo s'applica fino al 31 gennaio 1975. In caso di applicazione dell'articolo 115, paragrafo 3, tale data puo' essere riportata secondo la procedura ed alle condizioni di cui a tale articolo.
Atto-art. 120
ARTICOLO 120. 1. I nuovi Stati membri possono differire, alle condizioni e nei termini di cui agli articoli da 121 a 126, la liberalizzazione dei movimenti di capitali prevista dalla prima direttiva del Consiglio dell'11 maggio 1960 per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato CEE e dalla seconda direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1962 che completa e modifica la prima direttiva per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato CEE. 2. Fra i nuovi Stati membri e la Commissione si tengono, in tempo utile, idonee consultazioni sulle modalita' d'applicazione delle misure di liberalizzazione o di mitigazione la cui attuazione puo' essere differita a norma delle disposizioni che seguono.
Atto-art. 121
ARTICOLO 121. 1. La Danimarca puo' differire: a) per un periodo di due anni dall'adesione la liberalizzazione degli acquisti, da parte di non residenti, di obbligazioni stilate in corone danesi e trattate in borsa in Danimarca, ivi compresi i movimenti materiali di tali titoli; b) per un periodo di cinque anni dall'adesione la liberalizzazione degli acquisti, da parte di residenti in Danimarca, di titoli stranieri trattati in borsa e quella dei riacquisti dall'estero di titoli danesi trattati in borsa e stilati interamente o parzialmente in valuta estera, ivi compresi i movimenti materiali di tali titoli. 2. La Danimarca procedera', a partire dall'adesione, ad una liberalizzazione progressiva delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettera a).
Atto-art. 122
ARTICOLO 122. 1. L'Irlanda puo' differire: a) per un periodo di due anni dall'adesione la liberalizzazione degli investimenti diretti effettuati negli Stati membri da' residenti in Irlanda e la liberalizzazione della liquidazione degli investimenti diretti effettuati negli Stati membri da residenti in Irlanda; b) per un periodo di trenta mesi dall'adesione la liberalizzazione dei seguenti movimenti di capitali a carattere personale: - trasferimenti di capitali appartenenti a residenti in Irlanda che emigrano, diversi da quelli connessi alla libera circolazione dei lavoratori, i quali sono invece liberalizzati dal momento dell'adesione; - donazioni e dotazioni, doti, imposte di successione, investimenti immobiliari diversi da quelli connessi alla libera circolazione dei lavoratori, i quali sono invece liberalizzati dal momento dell'adesione; c) per un periodo di cinque anni dall'adesione la liberalizzazione delle operazioni comprese nell'elenco B allegato alle direttive di cui all'articolo 120 ed effettuate da residenti in Irlanda. 2. L'Irlanda, riconoscendo che e' auspicabile procedere, dal momento dell'adesione, ad una forte mitigazione delle norme che disciplinano le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), procurera' di adottare le misure idonee a tal fine.
Atto-art. 123
ARTICOLO 123. 1. La Norvegia puo' differire: a) per un periodo di due anni dall'adesione la liberalizzazione delle importazioni di capitali destinate ad investimenti diretti, sotto forma di prestiti a lungo termine, in imprese gia' stabilite in Norvegia; b) per un periodo di due anni dall'adesione la liberalizzazione dei crediti commerciali fino a cinque anni, allorche' il finanziatore straniero e' un istituto finanziario; c) per un periodo di due anni dall'adesione la liberalizzazione degli acquisti, da parte di non residenti, di azioni stilate in corone norvegesi e trattate in borsa in Norvegia, ivi compresi i movimenti materiali di tali titoli; d) per un periodo di cinque anni dall'adesione la liberalizzazione delle operazioni effettuate da residenti in Norvegia su titoli stranieri trattati in borsa, ivi compresi i movimenti materiali di tali titoli. 2. La Norvegia, nell'accordare, dopo l'adesione, autorizzazioni per le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), evitera' discriminazioni tra imprese norvegesi, siano o meno sotto il controllo di imprese di altri Stati membri. 3. Per quanto riguarda le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), la Norvegia procurera' di ricorrere a strumenti di politica economica compatibili con la regolamentazione comunitaria piuttosto che a restrizioni di cambio. 4. La Norvegia, riconoscendo l'opportunita' di procedere, a partire dall'adesione, ad una liberalizzazione progressiva delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), procurera' di adottare le misure idonee a tal fine.
Atto-art. 124
ARTICOLO 124. 1. Il Regno Unito puo' differire: a) per un periodo di due anni dall'adesione la liberalizzazione degli investimenti diretti effettuati negli Stati membri da residenti nel Regno Unito e la liberalizzazione della liquidazione degli investimenti diretti effettuati negli Stati membri da residenti nel Regno Unito; b) per un periodo di trenta mesi dall'adesione la liberalizzazione dei seguenti movimenti di capitali a carattere personale: - trasferimenti di capitali appartenenti ai residenti nel Regno Unito che emigrano, diversi da quelli connessi alla libera circolazione dei lavoratori, i quali sono invece liberalizzati dal momento dell'adesione; - donazioni e dotazioni, doti, imposte di successione, investimenti immobiliari diversi da quelli connessi alla libera circolazione dei lavoratori, i quali sono invece liberalizzati dal momento dell'adesione; c) per un periodo di cinque anni dall'adesione la liberalizzazione delle operazioni comprese nell'elenco B allegato alle direttive di cui all'articolo 120 ed effettuate da residenti nel Regno Unito. 2. Il Regno Unito procedera', a partire dall'adesione, ad una forte mitigazione delle norme che disciplinano le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera a).
Atto-art. 125
ARTICOLO 125. Se le circostanze lo permettono i nuovi Stati membri attuano la liberalizzazione dei movimenti di capitali di cui agli articoli da 121 a 124 prima della scadenza dei termini previsti in tali articoli.
Atto-art. 126
ARTICOLO 126. Per l'applicazione delle disposizioni del presente titolo la Commissione puo' procedere alla consultazione del Comitato monetario e presentare ogni utile proposta al Consiglio.
Atto-art. 127
ARTICOLO 127. La decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunita', qui in appresso denominata "decisione del 21 aprile 1970", s'applica tenendo conto delle disposizioni seguenti.
Atto-art. 128
ARTICOLO 128. Le entrate di cui all'articolo 2 della decisione del 21 aprile 1970 comprendono anche: a) fra quelle denominate prelievi agricoli gli introiti provenienti da qualsiasi importo compensativo riscosso all'importazione a norma degli articoli 47 e 55 nonche' dagli elementi fissi applicati a norma dell'articolo 61 negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, nonche' tra i nuovi Stati membri; b) fra quelle denominate dazi doganali i dazi doganali riscossi dai nuovi Stati membri negli scambi con i paesi terzi e quelli riscossi negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, nonche' tra i nuovi Stati membri.
Atto-art. 129
ARTICOLO 129. 1. I contributi finanziari degli Stati membri, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione del 21 aprile 1970, sono ripartiti come segue: - tra i nuovi Stati membri: Danimarca 2,42 per cento; Irlanda 0,60 per cento; Norvegia 1,66 per cento; Regno Unito 19,00 per cento - e tra gli Stati membri originari secondo la chiave di ripartizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione del 21 aprile 1970, previa deduzione dei contributi finanziari dei nuovi Stati membri qui sopra indicati. 2. Per il 1973 si assumono come riferimento per calcolare le variazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione del 21 aprile 1970: - per i nuovi Stati membri, le percentuali indicate al paragrafo precedente; - per gli Stati membri originari, le loro parti relative dell'anno precedente, tenuto conto delle percentuali dei nuovi Stati membri sopra indicate.
Atto-art. 130
ARTICOLO 130. Le risorse proprie e i contributi finanziari nonche' gli eventuali contributi di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, della decisione del 21 aprile 1970 sono dovuti dai nuovi Stati membri soltanto nella misura: - del 45,0 per cento nel 1973; - del 56,0 per cento nel 1974; - del 67,5 per cento nel 1975; - del 79,5 per cento nel 1976; - e del 92,0 per cento nel 1977.
Atto-art. 131
ARTICOLO 131. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1978 le risorse proprie, nonche' eventualmente i contributi di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, della decisione del 21 aprile 1970 sono integralmente dovuti dai nuovi Stati membri, fatte salve le seguenti disposizioni: a) l'aumento della parte relativa che ogni nuovo Stato membro deve versare a titolo di risorse proprie e di contributi per il 1978 rispetto alla parte relativa dovuta per il 1977 non deve superare i due quinti della differenza fra la parte relativa dovuta a titolo di risorse proprie e di contributi per il 1977 e la parte relativa che tale nuovo Stato membro avrebbe dovuto versare allo stesso titolo e per lo stesso anno se tale parte relativa fosse stata calcolata secondo il regime previsto dalla decisione del 21 aprile 1970 per gli Stati membri originari a decorrere dal 1978; b) per il 1979, l'aumento della parte relativa di ogni nuovo Stato membro rispetto al 1978 non deve superare quello del 1978 rispetto al 1977. 2. La Commissione procede ai calcoli necessari all'applicazione del presente articolo.
Atto-art. 132
ARTICOLO 132. Fino al 31 dicembre 1979 la frazione del bilancio delle Comunita' che rimanesse non coperta a seguito dell'applicazione degli articoli 130 e 131 viene sommata all'importo risultante per gli Stati membri originari dalla ripartizione effettuata a norma dell'articolo 129. L'importo totale cosi' ottenuto viene ripartito tra gli Stati membri originari secondo le disposizioni della decisione del 21 aprile 1970.
Atto-art. 133
ARTICOLO 133. Gli atti elencati nell'allegato VII del presente atto s'applicano nei confronti dei nuovi Stati membri alle condizioni previste in tale allegato.
Atto-art. 134
ARTICOLO 134. 1. La Commissione esamina con i governi interessati, nei cinque anni successivi all'adesione, se le misure esistenti, risultanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti nei nuovi Stati membri che, se fossero state adattate dopo l'adesione, cadrebbero sotto l'articolo 67 del trattato CECA, possano, in relazione alle misure in vigore negli Stati membri originari, provocare gravi distorsioni delle condizioni di concorrenza nelle industrie del carbone e dell'acciaio nell'ambito del mercato comune o sui mercati d'esportazione. La Commissione, dopo aver consultato il Consiglio, puo' proporre ai governi interessati ogni azione che essa ritenga appropriata per correggere tali misure o compensarne gli effetti. 2. Fino al 31 dicembre 1977 i prezzi praticati dalle imprese per le vendite d'acciaio sul mercato irlandese, ragguagliati al loro equivalente franco partenza dal punto scelto per la determinazione del loro listino, non possono essere inferiori ai prezzi previsti da detto listino per le transazioni paragonabili, salvo autorizzazione concessa dalla Commissione d'accordo col governo irlandese, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 60, paragrafo 2, lettera b), ultimo comma, del trattato CECA. 3. Qualora la decisione n. 1/64 dell'Alta Autorita', del 15 gennaio 1964, che vieta l'allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici e di ghisa provenienti da paesi e territori a commercio di Stato, sia prorogata dopo l'adesione, fino al 31 dicembre 1975 tale divieto non s'applica ai prodotti destinati ai mercati danese e norvegese.
Atto-art. 135
ARTICOLO 135. 1. Fino al 31 dicembre 1977 in caso di difficolta' gravi di un settore dell'attivita' economica, che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficolta' che possano determinare grave perturbazione in una situazione economico regionale, un nuovo Stato membro puo' domandare di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato comune. 2. Su richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura l'urgenza, stabilisce senza indugio le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalita' d'applicazione. 3. Le misure autorizzate a termini del paragrafo 2 possono importare deroghe alle norme del trattato CEE e del presente atto nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure dovra' accordarsi la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune. 4. Alle stesse condizioni e secondo la stessa procedura uno Stato membro originario puo' domandare di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia nei confronti di uno o piu' nuovi Stati membri.
Atto-art. 136
ARTICOLO 136. 1. Qualora, entro il 31 dicembre 1977, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di qualsiasi altro interessato, costati l'esistenza di pratiche di dumping esercitate tra la Comunita' nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri oppure tra i nuovi Stati membri, essa rivolge raccomandazioni all'autore od agli autori di tali pratiche per porvi termine. Se le pratiche di dumping continuano a sussistere, la Commissione autorizza lo Stato membro o gli Stati membri lesi ad adottare le misure di protezione di cui essa definisce le condizioni e le modalita'. 2. Per l'applicazione del presente articolo ai prodotti elencati nell'allegato II del trattato CEE la Commissione valuta tutte le cause, in particolare il livello dei prezzi ai quali si effettuano le importazioni di altre provenienze sul mercato in questione, tenendo conto delle disposizioni del trattato CEE relative all'agricoltura e in particolare di quelle dell'articolo 39.
Atto-art. 137
ARTICOLO 137. 1. In deroga all'articolo 136, l'Irlanda puo' adottare da sola, fino al 31 dicembre 1977, le misure necessarie in caso d'estrema urgenza. Essa notifica immediatamente tali misure alla Commissione che puo' decidere di sopprimerle o di modificarle. 2. Questa disposizione non e' applicabile ai prodotti elencati nell'allegato II del trattato CEE.
Atto-art. 138
ARTICOLO 138. In deroga all'articolo 95, secondo comma, del trattato CEE, la Danimarca puo' mantenere fino al 30 giugno 1974 l'imposta speciale di consumo sul vino da tavola importato in bottiglie ed in altri recipienti analoghi.
Atto-art. 139
ARTICOLO 139. 1. I Parlamenti dei nuovi Stati membri sono richiesti di designare immediatamente dopo l'adesione i loro delegati all'Assemblea. 2. L'Assemblea si riunisce non piu' tardi di un mese dopo l'adesione. Essa apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
Atto-art. 140
ARTICOLO 140. 1. Dal momento dell'adesione la presidenza del Consiglio e' esercitata dal membro del Consiglio che, conformemente all'articolo 2 del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' europee nel suo testo originario, deve esercitare la presidenza. Scaduto tale mandato, la presidenza e' in seguito esercitata nell'ordine degli Stati membri fissato dall'articolo sopracitato, modificato dall'articolo 11. 2. Il Consiglio apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
Atto-art. 141
ARTICOLO 141. 1. Il presidente, i vicepresidenti e i membri della Commissione sono nominati immediatamente dopo l'adesione. La Commissione entra in carica il quinto giorno successivo alla nomina dei suoi membri. Scade simultaneamente il mandato dei membri che sono in carica al momento dell'adesione. 2. La Commissione apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
Atto-art. 142
ARTICOLO 142. 1. Immediatamente dopo l'adesione la Corte di giustizia e' completata con la nomina di quattro giudici. 2. Il mandato di due dei giudici nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 6 ottobre 1976. Questi due giudici sono designati a sorte. Il mandato degli altri due giudici scade il 6 ottobre 1979. 3. Immediatamente dopo l'adesione e' nominato un terzo avvocato generale. Il suo mandato scade il 6 ottobre 1979. 4. La Corte apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione. Il regolamento di procedura cosi' adattato e' sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio. 5. Per la pronuncia sulle cause pendenti davanti alla Corte al 1 gennaio 1973 per le quali la procedura orale sia stata aperta prima di tale data, la Corte in seduta plenaria o le sezioni si riuniscono nella composizione che avevano prima dell'adesione ed applicano il regolamento di procedura vigente al 31 dicembre 1972.
Atto-art. 143
ARTICOLO 143. Immediatamente dopo l'adesione il Comitato economico e sociale e completato con la nomina di cinquantun membri in rappresentanza delle varie categorie della vita economica e sociale dei nuovi Stati membri. Il mandato dei membri cosi' nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
Atto-art. 144
ARTICOLO 144. Immediatamente dopo l'adesione il Comitato consultivo della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e' completato con la nomina di membri supplementari. Il mandato dei membri cosi' nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
Atto-art. 145
ARTICOLO 145. Immediatamente dopo l'adesione si procede alla nomina dei membri del Comitato scientifico e tecnico secondo la procedura prevista dall'articolo 134 del trattato CEEA. Il Comitato entra in carica il quinto giorno successivo alla nomina dei suoi membri. Scade simultaneamente il mandato dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
Atto-art. 146
ARTICOLO 146. Immediatamente dopo l'adesione il Comitato monetario e' completato con la nomina dei membri che rappresenteranno i nuovi Stati membri. Il loro mandato scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
Atto-art. 147
ARTICOLO 147. Gli adattamenti degli statuti e dei regolamenti interni dei comitati istituiti dai trattati originari, resi necessari dall'adesione, sono effettuati non appena possibile dopo l'adesione.
Atto-art. 148
ARTICOLO 148. 1. Per i comitati elencati nell'allegato VIII, il mandato dei nuovi membri scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione. 2. I comitati elencati nell'allegato IX sono integralmente rinnovati immediatamente dopo l'adesione.
Atto-art. 149
ARTICOLO 149. Dal momento dell'adesione i nuovi Stati membri sono considerati come destinatari e come aventi ricevuto notificazione delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell'articolo 189 del trattato CEE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, nonche' delle raccomandazioni e decisioni ai sensi dell'articolo 14 del trattato CECA, purche' tali direttive, raccomandazioni e decisioni siano state notificate a tutti gli Stati membri originari.
Atto-art. 150
ARTICOLO 150. L'applicazione, in ogni nuovo Stato membro, degli atti elencati nell'allegato X del presente atto e' rinviata fino alle date indicate in tale elenco.
Atto-art. 151
ARTICOLO 151. 1. Sono differite fino al 1 febbraio 1973: a) l'applicazione ai nuovi Stati membri della regolamentazione comunitaria instaurati per la produzione ed il commercio dei prodotti agricoli e per gli scambi di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli che sono sottoposti ad un regime speciale; b) l'applicazione alla Comunita' nella sua composizione originaria delle modifiche apportate a tale regolamentazione dal presente atto, comprese quelle che risultano dall'articolo 153. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non s'applicano agli adattamenti previsti dalla parte II, punto A, dell'allegato I di cui all'articolo 29. 3. Fino al 31 gennaio 1973 agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunita' nella sua composizione originaria, gli altri nuovi Stati membri i paesi terzi s'applica il regime vigente prima dell'adesione.
Atto-art. 152
ARTICOLO 152. I nuovi Stati membri mettono in vigore le misure loro necessarie per conformarsi, dal momento dell'adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell'articolo 189 del trattato CEE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, nonche' delle raccomandazioni e delle decisioni ai sensi dell'articolo 14 del trattato CECA, fatti salvi gli eventuali termini previsti nell'elenco riportato nell'allegato XI o in altre disposizioni del presente atto.
Atto-art. 153
ARTICOLO 153. 1. Gli adattamenti degli atti delle istituzioni delle Comunita' non contenuti nel presente atto o nei suoi allegati ed effettuati dalle istituzioni prima dell'adesione secondo la procedura del paragrafo 2 per mettere tali atti in concordanza con le disposizioni del presente atto, in particolare quelle contenute nella parte quarta, entrano in vigore dal momento dell'adesione. 2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, a seconda che gli atti iniziali siano stati emanati dall'una o dall'altra di queste due istituzioni, stabiliscono i testi necessari a tal fine.
Atto-art. 154
ARTICOLO 154. In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, i principi relativi ai regimi generali d'aiuti a finalita' regionale, elaborati nel quadro dell'applicazione degli articoli dai 92 a 94 del trattato CEE e contenuti nella comunicazione della Commissione del 23 giugno 1971 nonche' nella risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 20 ottobre 1971, s'applicano ai nuovi Stati membri al piu' tardi al 1 luglio 1973. Tali testi saranno completati per tener conto della nuova situazione della Comunita' dopo l'adesione, affinche' tutti gli Stati membri si trovino nella stessa situazione nei loro confronti.
Atto-art. 155
ARTICOLO 155. I testi degli atti delle istituzioni della Comunita' anteriori all'adesione e redatti dal Consiglio o dalla Commissione in lingua danese, in lingua inglese e in lingua norvegese, fanno fede, dal momento dell'adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle quattro lingue originarie. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee ogniqualvolta i testi nelle lingue originarie siano stati oggetto di tale pubblicazione.
Atto-art. 156
ARTICOLO 156. Gli accordi, decisioni e pratiche concertate esistenti al momento dell'adesione e che in conseguenza dell'adesione rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 65 del trattato CECA devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi dall'adesione. Soltanto gli accordi e decisioni notificate restano provvisoriamente in vigore fino alla decisione della Commissione.
Atto-art. 157
ARTICOLO 157. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio dei nuovi Stati membri, la protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate da questi Stati alla Commissione, conformemente all'articolo 33 del trattato CEEA, entro tre mesi dall'adesione.
Atto-art. 158
ARTICOLO 158. Gli allegati da I a XI, i protocolli da n. 1 a n. 30 e lo scambio di lettere concernente i problemi monetari, uniti al presente atto, ne costituiscono parte integrante.
Atto-art. 159
ARTICOLO 159. Il governo della Repubblica francese rimettera' ai governi del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord copia certificata conforme del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e dei trattati che l'hanno modificato.
Atto-art. 160
ARTICOLO 160. Il governo della Repubblica italiana rimettera' ai governi del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord copia certificata conforme del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e dei trattati che li hanno modificati o completati, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca. I testi del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e dei trattati che li hanno modificati o completati, redatti in lingua danese, in lingua inglese, in lingua irlandese e in lingua norvegese sono allegati al presente atto. Tali testi fanno fede alle stesse condizioni dei testi originari dei suddetti trattati.
Atto-art. 161
ARTICOLO 161. Il segretario generale rimettera' ai governi dei nuovi Stati membri copia certificata conforme degli accordi internazionali depositati negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunita' europee.
Atto-Allegato I
ALLEGATO I Elenco di cui all'articolo 29 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico
Atto-Allegato II
ALLEGATO II Parte di provvedimento in formato grafico
Atto-Allegato III
ALLEGATO III Parte di provvedimento in formato grafico
Atto-Allegato IV
ALLEGATO IV Parte di provvedimento in formato grafico
Atto-Allegato V
ALLEGATO V Parte di provvedimento in formato grafico
Atto-Allegato VI
ALLEGATO VI Parte di provvedimento in formato grafico
Atto-Allegato VII
ALLEGATO VII Parte di provvedimento in formato grafico
Atto-Allegato VIII
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