LEGGE 18 dicembre 1972, n. 864
Articolo 10 Sin dall'attuazione della politica comune della pesca, la Comunita' adotta le misure eventualmente necessarie per conservare alla Turchia possibilita' d'esportazione almeno equivalenti a quelle previste in applicazione dell'articolo 6 del Protocollo provvisorio. Il Consiglio di Associazione esamina le misure che potrebbero migliorare dette possibilita'.
Allegato 6-art. 11
Articolo 11 Il Consiglio di Associazione adotta il regime preferenziale applicabile ai vini originari della Turchia.
Allegato 6-art. 12
Articolo 12 La Comunita' adotta tutte le misure necessarie affinche' il prelievo applicabile all'importazione nella Comunita' delle merci seguenti, prodotte in Turchia e direttamente importate da questo paese nella Comunita', sia quello calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del Regolamento n. 120/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, diminuito di 0,5 unita' di conto per tonnellata:
N. della tariffa doganale comune
DESIGNAZIONE DELLE MERCI
Allegato 6-art. 13
Articolo 13 1. A condizione che la Turchia applichi, per la segala della voce 1002 della tariffa doganale comune prodotta in Turchia e direttamente importata da questo paese nella Comunita', una tassa speciale all'esportazione e che detta tassa si ripercuota sul prezzo all'importazione, la Comunita' diminuisce, di un importo uguale a quello della tassa versata ed entro i limiti di 8 unita' di conto per tonnellata, l'importo del prelievo applicabile all'importazione del prodotto in questione, calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del Regolamento n. 120/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali. Ciascuna Parte Contraente adotta le misure necessarie per assicurare l'applicazione del presente paragrafo. 2. Circa il funzionamento del sistema previsto dal presente articolo potranno aver luogo consultazioni in sede di Consiglio di Associazione.
Allegato 6-art. 14
Articolo 14 Fatta salva la riscossione di un elemento mobile determinato conformemente all'articolo 5 del Regolamento (CEE) n. 1059/69, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli, la Comunita' adotta tutte le misure necessarie affinche' sia ridotto progressivamente conformemente al ritmo previsto dall'articolo 9 del presente Allegato, l'elemento fisso riscosso al momento dell'importazione nella Comunita' delle seguenti merci originarie della Turchia: TABELLA Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 6-art. 15
Articolo 15 Per prodotti di cui al presente Allegato, la Comunita' si riserva di modificare il regime in esso previsto, in caso di modifica della regolamentazione comunitaria relativa agli stessi prodotti. Al momento della modifica di tale regime la Comunita' concede, per le importazioni originarie dalla Turchia, un vantaggio comparabile a quello previsto dal presente Allegato.
Allegato 6-art. 16
Articolo 16 Il Consiglio di Associazione stabilisce la definizione della nozione di "prodotti originari" per l'applicazione del presente capitolo.
Allegato 6-art. 17
Articolo 17 La Turchia concede alla Comunita', nell'ambito delle importazioni effettuate a titolo commerciale, un regime preferenziale che possa assicurare un aumento soddisfacente delle importazioni di prodotti agricoli originari della Comunita'.
Protocollo-art. 1
Protocollo finanziario Sua Maesta' il Re dei Belgi, Il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Il Presidente della Repubblica francese, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, e il Consiglio delle Comunita' europee, da una parte, Il Presidente della Repubblica di Turchia, dall'altra, Solleciti di favorire lo sviluppo accelerato dell'economia turca al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia, Hanno designato come plenipotenziari: Sua Maesta' il Re dei Belgi: S.E. Pierre HARMEL, Ministro degli affari esteri; Il Presidente della Repubblica Federale di Germania: S.E. Walter SCHEEL, Ministro degli affari esteri; Il Presidente della Repubblica francese: S.E. Maurice SCHUMANN, Ministro degli affari esteri; Il Presidente della Repubblica italiana: S.E. Mario PEDINI, Sottosegretario di Stato agli affari esteri; Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo: S.E. Gaston THORN, Ministro degli affari esteri; Sua Maesta' la Regina dei Paesi Passi: S.E. J.M.A.H. LUNS, Ministro degli affari esteri; Il Consiglio delle Comunita' europee: S.E. Walter SCHEEL, Presidente in carica del Consiglio delle Comunita' europee; S.E. Franco Maria MALFATTI, Presidente della Commissione delle Comunita' europee; Il Presidente della Repubblica di Turchia: S.E. thsan Sabri, CAGLAYANGIL, Ministro degli affari esteri; I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, Hanno convenuto le disposizioni che seguono: Articolo 1 Nel quadro dell'Associazione fra la Comunita' Economica Europea e la Turchia, la Comunita' partecipa, alle condizioni indicate nel presente Protocollo, alle misure atte a promuovere lo sviluppo della Turchia mediante uno sforzo complementare rispetto a quello compiuto da tale paese.
Protocollo-art. 2
Articolo 2 1. Lo Stato turco, gli enti e le imprese pubbliche o private che abbiano la sede o uno stabilimento in Turchia possono presentare domande di finanziamento alla Banca Europea per gli Investimenti, che li informa del seguito riservato alle loro domande. 2. Sono ammessi al finanziamento i progetti d'investimento che: a) contribuiscono all'aumento della produttivita' dell'economia turca e in particolare mirano a dotare la Turchia di una migliore infrastruttura economica, di un'agricoltura a reddito piu' elevato nonche' di imprese, sia industriali, sia di servizi, moderne e razionalmente gestite, indipendentemente dalla natura - pubblica o privata - della gestione; b) favoriscono la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo di Associazione; c) si inseriscono nel piano di sviluppo turco in vigore. 3. Quanto alla selezione dei progetti d'investimento, nell'ambito delle disposizioni anzidette: a) possono essere finanziati solo progetti individualizzati; b) in linea di massima, possono essere finanziati progetti di investimento da realizzare in territorio turco, in tutti i settori dell'economia. 4. Sara' riservata particolare considerazione ai progetti atti a contribuire al miglioramento della situazione della bilancia dei pagamenti della Turchia.
Protocollo-art. 3
Articolo 3 1. Le domande che vengono accolte favorevolmente sono finanziate a mezzo di prestiti della Banca Europea per gli Investimenti che agisce in virtu' di un mandato degli Stati membri della Comunita'. 2. L'ammontare totale di tali prestiti puo' raggiungere 195 milioni di unita' di conto ed essere impegnato nel corso di un periodo che scade il 23 maggio 1976. L'eventuale rimanenza sussistente alla scadenza di detto periodo sara' utilizzata fino ad esaurimento secondo le stesse modalita' previste nel presente Protocollo. 3. L'ammontare delle somme da impegnare ogni anno a titolo dei prestiti concessi deve essere ripartito il piu' regolarmente possibile su tutto il periodo di applicazione del presente Protocollo. Tuttavia, durante il primo periodo di applicazione, gli impegni potranno raggiungere - entro limiti ragionevoli - un ammontare proporzionalmente piu' elevato. 4. All'ammontare di cui al paragrafo 2 va ad aggiungersi la parte non versata dei crediti impegnati in virtu' del primo Protocollo finanziario ed annullati prima che sia stata effettuata la totalita' o una parte dei versamenti.
Protocollo-art. 4
Articolo 4 1. Le domande di finanziamento, sempre che non siano presentate dal Governo turco, possono essere accolte favorevolmente soltanto con l'accordo di questo ultimo. 2. La concessione di un prestito ad un'impresa o ad un ente pubblico diverso dallo Stato turco e' subordinata ad una garanzia dello Stato turco. 3. Le imprese i cui capitali a rischio provengono in tutto o in parte da paesi della Comunita' hanno accesso, a parita' di condizioni con le imprese a capitali di origine nazionale, ai finanziamenti previsti dal presente Protocollo.
Protocollo-art. 5
Articolo 5 1. I prestiti sono concessi sulla base delle caratteristiche economiche dei progetti al cui finanziamento essi sono destinati. 2. I prestiti che si riferiscono agli investimenti a redditivita' diffusa o differita possono essere concessi per la durata massima di trent'anni e fruire di un periodo di franchigia di ammortamento fino ad otto anni. Il saggio d'interesse di tali prestiti non potra' essere inferiore al 2,5% all'anno. 3. I prestiti che si riferiscono al finanziamento di progetti a redditivita' normale, il cui importo non puo' essere inferiore al 30% dell'importo annuo dei prestiti concessi alla Turchia, possono essere assoggettati alle condizioni seguenti: a) durata e periodo di franchigia determinati dalla Banca - nei limiti previsti al paragrafo 2 - in condizioni atte a facilitare alla Turchia il servizio dei prestiti; b) saggio d'interesse che non potra' essere inferiore al 4,5% all'anno. 4. I prestiti di cui al paragrafo precedente possono essere accordati tramite organismi turchi appropriati. La scelta dei progetti da finanziare tramite tali organismi nonche' le condizioni alle quali le somme prestate dalla Banca saranno riprestate dall'organismo o dagli organismi intermediari alle imprese beneficiarie sono subordinate all'accordo preventivo della Banca. 5. Le somme rimborsate dalle imprese beneficiarie, che non devono essere utilizzate immediatamente dagli organismi intermediari per l'ammontare dei prestiti della Banca, sono centralizzate in un conto speciale; il loro impiego e' subordinato all'accordo della Banca.
Protocollo-art. 6
Articolo 6 1. Per la concessione dei prestiti, possono partecipare alle aste, alle licitazioni, ai contratti, a parita' di condizioni, tutte le persone fisiche e giuridiche della Turchia e degli Stati membri della Comunita'. 2. I prestiti possono essere utilizzati per la copertura delle spese d'importazione, come anche delle spese interne necessarie all'attuazione dei progetti d'investimento approvati, incluse le spese di studio, per ingegneri consulenti e di assistenza tecnica. 3. La Banca vigila a che i fondi siano utilizzati nella maniera piu' razionale ed in conformita' delle finalita' dell'Accordo di Associazione.
Protocollo-art. 7
Articolo 7 Per tutta la durata dei prestiti, la Turchia si impegna a mettere a disposizione dei debitori, beneficiari di tali prestiti, le divise necessarie al servizio degli interessi, delle commissioni e al rimborso dei capitali.
Protocollo-art. 8
Articolo 8 Il concorso che ai sensi del presente Protocollo viene dato alla realizzazione di taluni progetti puo' assumere la forma di una partecipazione a finanziamenti in cui intervengano in particolare Stati terzi, organismi finanziari internazionali oppure autorita' ed istituti di credito e di sviluppo della Turchia o degli Stati membri della Comunita'.
Protocollo-art. 9
Articolo 9 1. Durante l'applicazione del presente Protocollo, la Comunita' esaminera' la possibilita' di completare l'ammontare dei prestiti di cui all'articolo 3 con prestiti accordati dalla Banca Europea per gli Investimenti con proprie risorse e alle condizioni del mercato, ed il cui ammontare complessivo potra' raggiungere 25 milioni di unita' di conto. 2. Questi prestiti saranno destinati al finanziamento di progetti a redditivita' normale da realizzare in Turchia da parte di imprese del settore privato. 3. A tali prestiti saranno applicabili le disposizioni dello statuto della Banca Europea per gli Investimenti nonche' gli articoli 4, 7 e 8 del presente Protocollo.
Protocollo-art. 10
Articolo 10 Un anno prima della scadenza del presente Protocollo, le Parti Contraenti esamineranno le disposizioni che potrebbero essere previste nel settore dell'assistenza finanziaria per un nuovo periodo.
Protocollo-art. 11
Articolo 11 Il presente Protocollo e' allegato all'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia.
Protocollo-art. 12
Articolo 12 1. Il presente. Protocollo sara' ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle loro rispettive norme costituzionali e sara' validamente concluso, per quanto concerne la Comunita', con una decisione del Consiglio presa conformemente alle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' e notificata alle Parti Contraenti dell'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione sopra previsti saranno scambiati a Bruxelles. 2. Il presente Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e dell'atto di notifica della conclusione di cui al paragrafo 1.
Protocollo-art. 13
Articolo 13 Il presente Protocollo e' redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, francese, italiana, olandese e turca, ciascuno di detti testi facenti egualmente fede. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscrittori hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo finanziario. FATTO a Bruxelles, addi' ventitre' novembre millenovecentosettanta. Pour Sa Majeste' le Roi des Belges, Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen, Pierre HARMEL Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Walter SCHEEL Pour le President de la Republique Francaise, Maurice SCHUMANN Per il Presidente della Repubblica italiana, Mario PEDINI Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Gaston THORN Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, J.M.A.H. LUNS In Namen des Rates des Europaischen Gemeinschaften, Pour le Conseil des Communautes Europeennes, Per il Consiglio delle Comunita' Europee, Voor de Raad der Europese Gemeenschappen, Walter SCHEEL Franco Maria MALFATTI Türkiye Cumhurbaskani adina, thsan Sabri CAGLAYANGIL
Accordo-art. 1
Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio Sua Maesta' il Re dei Belgi, Il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Il Presidente della Repubblica francese, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, firmato a Parigi il 17 aprile 1951, i cui Stati sono in appresso denominati Stati membri, da una parte, e il Presidente della Repubblica di Turchia, dall'altra, Considerando che gli Stati membri menzionati hanno concluso tra loro il Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, Considerando che hanno del pari concluso il Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea il cui articolo 232 prevede che le disposizioni di tale Trattato non modificano quelle del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri, Prendendo in considerazione il fatto che l'Accordo che crea una Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia non si applica ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio Solleciti tuttavia di mantenere e intensificare tra gli Stati membri e la Turchia gli scambi di tali prodotti, Hanno designato come plenipotenziari: Sua Maesta' il Re dei Belgi: S.E. Pierre HARMEL, Ministro degli affari esteri; Il Presidente della Repubblica Federale di Germania: S.E. Walter SCHEEL, Ministro degli affari esteri; Il Presidente della Repubblica francese: S.E. Maurice SCHUMANN, Ministro degli affari esteri; Il Presidente della Repubblica italiana: S.E. Mario PEDINI, Sottosegretario di Stato agli affari esteri; Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo: S.E. Gaston THORN, Ministro degli affari esteri; Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: S.E. J.M.A.H. LUNS, Ministro degli affari esteri; Il Presidente della Repubblica di Turchia: S.E. thsan Sabri CAGLAYANGIL, Ministro degli affari esteri; I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, Hanno convenuto le disposizioni che seguono: Articolo 1 Per i prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio provenienti dagli Stati membri e dalla Turchia, i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente nonche' le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente vigenti tra gli Stati membri e la Turchia, fatte salve le misure che potrebbero essere adottate in applicazione del capitolo X del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, sono progressivamente soppressi alle condizioni indicate nell'articolo 2 del presente Accordo.
Accordo-art. 2
Articolo 2 1. L'eliminazione degli ostacoli agli scambi sara' effettuata dagli Stati membri e dalla Turchia secondo un ritmo fissato di comune accordo dalle Parti Contraenti. 2. Le Parti Contraenti fissano inoltre le condizioni alle quali i prodotti di cui al presente Accordo beneficiano del regime preferenziale.
Accordo-art. 3
Articolo 3 Nei settori contemplati dal presente Accordo la Turchia non puo' fruire di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente a norma del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Tra le Parti interessate si terranno consultazioni tutte le volte che, secondo il parere di una di dette Parti, l'applicazione delle disposizioni summenzionate lo richieda.
Accordo-art. 5
Articolo 5 Il presente Accordo non modifica le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio ne' i poteri e le competenze derivanti dalle disposizioni di tale Trattato.
Accordo-art. 6
Articolo 6 L'Allegato relativo al commercio interno tedesco e ai problemi connessi costituisce parte integrante del presente Accordo.
Accordo-art. 7
Articolo 7 1. Il presente Accordo sara' ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Bruxelles. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
Accordo-art. 8
Articolo 8 Il presente Accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, francese, italiana, olandese e turca, ciascuno di tali testi facente ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo. FATTO a Bruxelles, addi' ventitre' novembre millenove centosettanta. Pour sa Majeste' le Roi des Belges, Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen, Pierre HARMEL Fur den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland. Walter SCHEEL Pour le President de la Republique francaise, Maurice SCHUMANN Per il Presidente della Repubblica italiana, Mario PEDINI Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg Gaston THORN Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden J.M.A.H. LUNS Turkiye Cumhurbaskani adina, thsan Sabri CAGLAYANGIL
Accordo-Allegato
ALLEGATO relativo al commercio interno tedesco e ai problemi connessi Le Parti Contraenti, Considerando le condizioni attualmente esistenti a causa della divisione della Germania, Hanno convenuto quanto segue: 1. Dato che gli scambi fra i territori tedeschi soggetti alla legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania e i territori tedeschi ove la legge fondamentale non e' applicabile rientrano nel commercio interno tedesco, l'applicazione dell'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio non esige alcuna modifica del regime attuale di tale commercio in Germania. 2. Ciascuna Parte Contraente informa l'altra Parte Contraente degli accordi che interessano gli scambi con i territori tedeschi ove la legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania non e' applicabile, e cosi' pure delle disposizioni prese in esecuzione degli accordi stessi. Essa vigila a che l'esecuzione di tali accordi non sia in contraddizione con i principi dell'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e adotta in particolare le misure idonee ad evitare i pregiudizi che possono essere arrecati all'economia dell'altra Parte Contraente. 3. Ciascuna Parte Contraente puo' adottare misure idonee a prevenire le difficolta' eventualmente derivanti nei suoi confronti dal commercio fra l'altra Parte Contraente e i territori tedeschi ove la legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania non e' applicabile.
Atto finale
ATTO FINALE I plenipotenziari di Sua Maesta' il Re dei Belgi, del Presidente della Repubblica Federale di Germania, del Presidente della Repubblica francese, del Presidente della Repubblica italiana, di Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, di Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, e del Consiglio delle Comunita' Europee, da una parte, e del Presidente della Repubblica di Turchia, dall'altra, riuniti a Bruxelles, il ventitre novembre millenovecentosettanta, in occasione della firma - del Protocollo addizionale, ai quali sono aggiunti sei allegati, - del Protocollo finanziario, e - dell'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, al quale e' aggiunto un allegato hanno adottato le dichiarazioni comuni delle Parti Contraenti relative al Protocollo addizionale qui di seguito elencate: 1. Dichiarazione comune relativa al calcolo dei dazi doganali e delle tasse, 2. Dichiarazione comune relativa all'articolo 12 paragrafo 2, 3. Dichiarazione comune relativa all'articolo 17 paragrafo 1 e all'articolo 18 paragrafo 1, 4. Dichiarazione comune relativa all'articolo 25 paragrafo 4, 5. Dichiarazione comune relativa all'articolo 27 paragrafo 2, 6. Dichiarazione comune relativa all'articolo 34, 7. Dichiarazione comune relativa ai dazi della tariffa doganale comune di cui agli Allegati n. 2 e n. 6. I plenipotenziari hanno del pari adottato le dichiarazioni interpretative seguenti: - Dichiarazione interpretativa relativa all'articolo 25 del Protocollo addizionale, - Dichiarazione interpretativa relativa al valore dell'unita' di conto di cui all'articolo 3 del Protocollo finanziario. Hanno inoltre preso atto delle dichiarazioni del Governo della Repubblica Federale di Germania concernenti l'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio qui di seguito menzionate: 1. Dichiarazione relativa alla definizione dei cittadini tedeschi, 2. Dichiarazione concernente l'applicazione dell'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio a Berlino. Tali dichiarazioni sono allegate al presente Atto finale. I plenipotenziari hanno convenuto che le dichiarazioni allegate al presente Atto finale saranno sottoposte, qualora se ne manifesti la necessita', alle procedure interne necessarie ad assicurare la loro validita'; IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale. FATTO a Bruxelles, addi' ventitre' novembre millenovecentosettanta. Pour Sa Majeste' le Roi des Belges, Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen, Pietre HARMEL Fur den Prasidenten der Bundesrepublilc Deutschland, Walter SCHEEL Pour le President de la Republique Francaise, Maurice SCHUMANN Per il Presidente della Repubblica italiana, Mario PEDINI Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Gaston THORN Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, J.M.A.H. LUNS In Namen des Rates der Europaischen Gemeinschaften, Pour le Conseil des Communautes Europeennes, Per il Consiglio delle Comunita' Europee, Voor de Raad der Europese Gemeenschappen, Walter SCHEEL Franco Maria MALFATTI Turkiyve Cumhurbaskani adina, thsan Sabri CAGLAYANGIL
Atto finale-Dichiarazioni
ALLEGATO DICHIARAZIONI COMUNI DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVE AL PROTOCOLLO ADDIZIONALE 1. Dichiarazione comune relativa al calcolo dei dazi doganali e delle tasse. Le Parti Contraenti convengono che i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente calcolati conformemente alle norme previste dal Protocollo addizionale sono applicati arrotondando al primo decimale. 2. Dichiarazione comune relativa all'articolo 12 paragrafo 2. Le Parti Contraenti convengono che le merci giacenti in un deposito doganale o viaggianti per essere esportate, o che sono gia' state oggetto di un contratto di vendita definitivo al momento della notifica al Consiglio di Associazione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 12 del Protocollo addizionale, saranno sottoposte ai dazi doganali applicabili prima dell'adozione delle misure prese dalla Turchia conformemente alle disposizioni dello stesso articolo. 3. Dichiarazione comune relativa all'articolo 17 paragrafo 1 e all'articolo 18 paragrafo 1. Resta inteso che i dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 17, paragrafo 1 all'articolo 18, paragrafo i del Protocollo addizionale, sono i dazi della tariffa doganale comune effettivamente applicati al momento dell'allineamento della tariffa doganale turca alla tariffa doganale comune. 4. Dichiarazione comune relativa all'articolo 25 paragrafo 4. Le Parti Contraenti dichiarano che nel calcolo del valore totale dell'insieme dei contingenti che devono formare oggetto di un aumento periodico del 10% in conformita' delle disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 4 del Protocollo addizionale non si deve tener conto del valore delle importazioni liberalizzate dalla Turchia durante i periodi contemplati nello stesso paragrafo. 5. Dichiarazione comune relativa all'articolo 27 paragrafo 2. Le Parti Contraenti dichiarano che le disposizioni dell'articolo 27 paragrafo 2, del Protocollo addizionale si applicano anche ai metalli non ferrosi. 6. Dichiarazione comune relativa all'articolo 34. Le Parti Contraenti convengono che i lavori con i quali dovranno essere preparate le constatazioni cui dovra' procedere il Consiglio di Associazione conformemente all'articolo 34 del Protocollo addizionale, potranno incominciare un anno prima della fine del periodo di ventidue anni. 7. Dichiarazione comune relativa ai dazi della tariffa doganale comune di cui agli Allegati n. 2 e n. 6. Resta inteso che i dazi della tariffa doganale comune di cui agli Allegati n. 2 e n. 6 sono i dazi della tariffa doganale comune effettivamente applicati in ogni momento nei confronti delle Parti Contraenti al GATT. DICHIARAZIONI INTERPRETATIVE Dichiarazione interpretativa relativa all'articolo 25 del Protocollo addizionale. Resta inteso che le importazioni realizzate: a) con risorse speciali di assistenza connesse con determinati progetti d'investimento; b) senza concessione di divise; c) nel quadro della legge sull'incoraggiamento degli investimenti di capitali stranieri, non potranno essere imputati all'ammontare dei contingenti aperti in favore della Comunita' conformemente all'articolo 25 del Protocollo addizionale ed in ispecie ai paragrafi 4 e 5. Dichiarazione interpretativa relativa al valore dell'unita' di conto di cui all'articolo 3 del Protocollo finanziario. Le Parti Contraenti dichiarano che: 1. Il valore dell'unita' di conto utilizzata per esprimere l'ammontare di cui all'articolo 3 del Protocollo finanziario e' di 0,88867088 grammi d'oro fino. 2. La parita' della moneta di uno Stato membro della Comunita' rispetto all'unita' di conto definita nel precedente paragrafo 1 e' il rapporto tra il peso d'oro fino contenuto in tale unita' di conto e il peso d'oro fino corrispondente alla parita' di detta moneta dichiarata al Fondo monetario internazionale. In mancanza di parita' dichiarata o nel caso in cui nei pagamenti correnti si applichino corsi che si discostino dalla parita' di un margine superiore a quello autorizzato dal Fondo monetario, il peso d'oro fino corrispondente alla parita' della moneta sara' calcolato in base al tasso di cambio applicato nello Stato membro per i pagamenti correnti, nel giorno del calcolo, ad una moneta definita direttamente o indirettamente e convertibile in oro, e in base alla parita' dichiarata al Fondo monetario di tale moneta convertibile. 3. L'unita' di conto definita nel precedente paragrafo 1, restera' immutata durante tutto il periodo di esecuzione del Protocollo finanziario. Tuttavia, qualora prima della data di scadenza di quest'ultimo dovesse intervenire una modifica uniformemente proporzionale della parita' di ogni moneta rispetto all'oro, decisa dal Fondo monetario internazionale a norma dell'articolo 4, sezione 7, del suo statuto, il peso d'oro fino dell'unita' di conto variera' in funzione inversa a tale modifica. Qualora uno o piu' Stati membri della Comunita' non dessero applicazione alla decisione presa dal Fondo monetario internazionale, di cui al comma precedente, il peso d'oro fino dell'unita' di conto variera' in funzione inversa alla modifica decisa dal Fondo monetario internazionale. Tuttavia il Consiglio delle Comunita' Europee esaminera' la situazione in tale modo creatasi e adottera', a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previo parere del Comitato monetario, le misure necessarie. DICHIARAZIONI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA CONCERNENTI L'ACCORDO RELATIVO AI PRODOTTI DI COMPETENZA DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO 1. Dichiarazione relativa alla definizione dei cittadini tedeschi. Devono esser considerati cittadini della Repubblica Federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla Legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania. 2. Dichiarazione concernente l'applicazione dell'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio a Berlino. L'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio si applica ugualmente al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica Federale di Germania non faccia alle Parti Contraenti, entro tre mesi, una dichiarazione contraria.
Accordo-art. 1
Accordo interno relativo al Protocollo finanziario I rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunita' economica europea, riuniti in seno al Consiglio, Visto il Protocollo finanziario allegato all'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia, Considerando che e' necessario definire le condizioni interne per l'applicazione di detto Protocollo finanziario, Hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1 I prestiti previsti dall'articolo 3 del Protocollo finanziario sono concessi dalla Banca Europea per gli Investimenti che agisce in virtu' di un mandato degli Stati membri.
Accordo-art. 2
Articolo 2 Le operazioni rientranti nel mandato sono effettuate dalla Banca per conto e a rischio degli Stati membri, qualunque sia la provenienza delle risorse utilizzate. Il rischio su ciascun prestito e' ripartito tra gli Stati membri proporzionalmente alla rispettiva quota, fissata dall'articolo 4.
Accordo-art. 3
Articolo 3 Il finanziamento dei prestiti previsti dal presente Accordo e' assicurato: a) mediante fondi messi direttamente o indirettamente a disposizione della Banca dagli Stati membri, in particolare durante un periodo iniziale di due anni, oppure b) mediante risorse che la Banca puo' raccogliere con: 1. lo smobilizzo parziale o totale dei prestiti, 2. l'accensione di mutui diretti presso investitori pubblici o parastatali.
Accordo-art. 4
Articolo 4 L'importo di 195 milioni di unita' di conto previsto dall'articolo 3 del Protocollo finanziario e' ripartito fra gli Stati membri nel modo seguente: - Belgio [14,5] milioni di unita di conto - Repubblica Fe- [65,2] milioni di unita di conto derale di Ger- mania - Francia [65,2] milioni di unita di conto - Italia [35,7] milioni di unita di conto - Lussemburgo [ 0,31 milioni di unita di conto - Paesi Bassi [14,1] milioni di unita di conto Ogni Stato membro si impegna a mettere a disposizione della Banca, alle condizioni previste dall'articolo 5, le risorse necessarie per la concessione di prestiti fino a concorrenza della propria quota.
Accordo-art. 5
Articolo 5 Nella misura in cui uno Stato membro fornisce alla Banca la propria quota in unita' di conto delle somme necessarie al finanziamento dei prestiti concessi sino al rimborso di questi ultimi, tale Stato membro non e' tenuto a fornire contributi supplementari ne' ad assumere altri oneri o rischi. Nella misura in cui uno Stato membro non fornisce alla Banca le somme necessarie al finanziamento dei prestiti concessi sino al rimborso di questi ultimi, tale Stato membro s'impegna a sostenere gli oneri relativi alla provvista dei fondi corrispondenti alla propria quota in unita' di conto. Tale impegno puo' in particolare assumere le forme seguenti: a) messa a disposizione della Banca delle somme necessarie al finanziamento dei prestiti concessi sino a che la Banca abbia ottenuto altre risorse nei modi indicati nell'articolo 3, lettera b); b) messa a disposizione della Banca, a titolo di saldatura, delle somme necessarie ad assicurare il rimborso delle risorse ottenute nei modi indicati nell'articolo 3, lettera b), quando tale rimborso deve avvenire prima di quello dei prestiti concessi; c) concessione delle garanzie necessarie per consentire alla Banca di ottenere risorse presso terzi; d) conguaglio delle differenze tra il costo dei capitali impiegati dalla Banca e il ricavato degli interessi dei prestiti concessi. Per l'importo e le condizioni delle operazioni di cui all'articolo 3, lettera b), e' necessario l'accordo preliminare dello Stato membro sulla cui quota saranno imputate queste operazioni.
Accordo-art. 6
Articolo 6 Man mano che i prestiti vengono concessi, la Banca rende noto agli Stati membri il ritmo prevedibile dei versamenti da effettuare a beneficio dei mutuatari. Queste previsioni sono oggetto di una ricapitolazione semestrale il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
Accordo-art. 7
Articolo 7 Gli importi forniti da ogni Stato membro o raccolti per suo conto sono imputati alla quota di detto Stato in base alle parita' rispetto all'unita' di conto in vigore alla data del ritiro dei fondi in vista del versamento ai mutuatari. I movimenti di fondi fra la Banca e gli Stati membri vengono effettuati a scelta di questi ultimi, sia traendo sul Tesoro degli Stati membri, sia mediante conti aperti da ciascuno Stato membro presso il Tesoro nazionale o presso enti da esso designati. I ritiri di fondi da parte della Banca hanno luogo man mano che detti fondi vengano effettivamente utilizzati.
Accordo-art. 8
Articolo 8 Gli importi delle linee di credito corrispondenti ad ogni singolo prestito accordato dalla Banca sono espressi in unita' di conto ed imputati nel giorno della firma di ogni contratto di prestito, sull'ammontare globale dell'aiuto finanziario, quale e' fissato nell'articolo 3 del Protocollo finanziario. Ove una linea di credito sia annullata prima che la totalita' o una parte dei versamenti ad essa attinenti siano stati eseguiti, la parte non versata e' ritenuta non essere stata concessa. I versamenti ai mutuatari sono effettuati nelle monete di cui la Banca dispone in applicazione dell'articolo 3; le somme versate sono imputate alle linee di credito in base alla parita' in vigore alla data del versamento tra l'unita' di conto e la moneta versata. I prestiti sono rimborsabili nelle monete versate fino a concorrenza degli importi versati in ciascuna di esse; gli interessi sono pagabili nelle monete nelle quali e' rimborsabile l'importo del prestito. Gli importi incassati dalla Banca in capitale ed interessi su ciascun prestito sono ripartiti fra gli Stati membri proporzionalmente al capitale di tale prestito imputato alla loro quota. Tali importi vengono restituiti secondo modalita' da convenire tra la Banca e ciascun Stato membro.
Accordo-art. 9
Articolo 9 Laddove non siano fissati nel Protocollo finanziario, i principi generali concernenti la scelta dei progetti e le condizioni dei prestiti vengono stabiliti nel mandato conferito alla Banca Europea per gli Investimenti. Il Consiglio dei Governatori della Banca stabilisce le direttive relative alla politica che la Banca dovra' seguire tenendo particolarmente conto degli obiettivi fissati dall'Accordo di Associazione.
Accordo-art. 10
Articolo 10 I prestiti vengono accordati dalla Banca secondo la stessa procedura prevista dal suo Statuto per le sue operazioni normali, fatte salve le disposizioni seguenti: Le domande di prestiti che abbiano formato oggetto di un parere favorevole del Governo turco vengono trasmesse dalla Banca agli Stati membri ed alla Commissione, accompagnate da ogni osservazione utile. Si ritiene che la domanda di prestito non solleva obiezioni se la Banca - entro quattro settimane a decorrere dall'invio dei documenti - non riceve, da parte di uno Stato membro, una richiesta di consultazione fra gli Stati membri. In caso contrario, un Comitato formato da un rappresentante di ciascuno Stato membro ed al quale partecipa un rappresentante della Commissione esamina la ricevibilita' della domanda. Il Comitato invita esperti della Banca ad assistere alle sue riunioni. Il Comitato si pronuncia a maggioranza qualificata di 67 voti, in base alla seguente ponderazione: - Belgio [ 8] - Repubblica Federale di Germania [33] - Francia [33] - Italia [18] - Lussemburgo [ 1] - Paesi Bassi [ 7]
Accordo-art. 11
Articolo 11 In proporzione della quota sottoscritta del capitale della Banca, gli Stati membri si impegnano a rendersi garanti verso la Banca, rinunciando al beneficio della escussione, di tutti gli impegni finanziari e pecuniari derivanti per i suoi mutuatari dai suoi interventi sotto forma di prestiti su fondi propri concessi in applicazione dell'articolo 9 del Protocollo finanziario, nei limiti di un importo equivalente a 25 milioni di unita' di conto. Gli impegni derivanti dalle disposizioni del paragrafo precedente formeranno oggetto di contratti di garanzia tra ciascuno Stato membro e la Banca.
Accordo-art. 12
Articolo 12 Il presente Accordo sara' approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notifichera' al Segretariato del Consiglio delle Comunita' Europee l'adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo. Quest'ultimo entrera' in vigore alla data della notifica effettuata dal Governo che procedera' per ultimo a detta notifica.
Accordo-art. 13
Articolo 13 Il presente Accordo, redatto in unico esemplare in lingua tedesca, francese, italiana, olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' Europee che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo. FATTO a Bruxelles, addi' ventitre' novembre millenovecentosettanta Pierre HARMEL Walter SCHEEL Maurice SCHUMANN Mario PEDINI Gaston THORN J.M.A.H. LUNS Visto d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MEDICI
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