DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1972, n. 1154
Art. 207. Imbarcazioni e zattere di salvataggio delle navi da passeggeri 1. Come capo lancia di ogni imbarcazione di salvataggio deve essere designato un ufficiale di coperta o un marittimo abilitato; deve essere altresi' designato un capo lancia supplente. 2. Il capo lancia deve avere l'elenco dell'equipaggio dell'imbarcazione e deve assicurarsi che ciascun membro di esso conosca e sappia eseguire i compiti assegnatigli. 3. Il comando dell'imbarcazione spetta al capo lancia o, in caso di suo impedimento, al capo lancia supplente, anche se prendano posto nell'imbarcazione persone estranee al personale di coperta, di grado superiore a quello del capo lancia. 4. Il comandante ed il comandante in seconda o, in mancanza di questo, il primo ufficiale, non devono mai essere designati quali capo lancia; essi assumono il comando dell'imbarcazione nella quale eventualmente prendono posto. 5. Quando nell'imbarcazione prendono posto ufficiali di coperta, questi assumono il comando dell'imbarcazione se hanno grado superiore a quello del capo lancia. 6. Quando su una imbarcazione non vi sono ne', ufficiali di coperta ne' il capo lancia o il suo supplente, ne' marittimi abilitati, il comando dell'imbarcazione stessa spetta alle altre persone dell'equipaggio della nave, secondo l'ordine gerarchico di cui all'[art. 321 del codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art321). 7. Ad ogni imbarcazione provvista di motore deve essere assegnata una persona capace di condurre il motore stesso. 8. Ad ogni imbarcazione dotata di apparecchio radiotelegrafico deve essere assegnato un operatore qualificato. 9. Qualora l'imbarcazione sia dotata di proiettore, il capo lancia ed il supplente devono essere capaci di adoperarlo. 10. il punto di imbarco per ogni imbarcazione deve essere chiaramente indicato. 11. Ad ogni zattera di salvataggio deve essere assegnata una persona pratica del suo maneggio e della sua manovra. 12. Su ogni nave dotata di zattere di salvataggio gonfiabili, il comando di bordo deve avere a sua disposizione, per l'istruzione degli ufficiali e dell'equipaggio, due copie di un manuale esplicativo, edito dalla casa costruttrice delle zattere, sul funzionamento delle zattere stesse e di ogni singolo accessorio, nonche' due copie delle "Istruzioni per la sopravvivenza". Tali istruzioni devono essere contenute in un opuscolo e fornire istruzioni semplici ed accurate sull'uso della zattera e sulla sopravvivenza in essa; devono essere redatte in lingua italiana ed inglese. 13. Su ogni nave dotata di zattere gonfiabili devono essere esposte in posizioni ben visibili, in prossimita' degli alloggi equipaggio ed in numero adeguato alla consistenza di questo, ma in nessun caso inferiore a due, tavole illustranti la manovra di lancio e di ammainata delle zattere stesse, nonche' i particolari relativi all'imbarco delle persone e le precauzioni che devono essere prese. 14. Il manuale, le istruzioni e le tavole devono rispondere ai regolamenti dell'ente tecnico. 15. La parte delle istruzioni che riguarda i viveri, l'acqua e le note mediche deve essere approvata dal ministero. 16. In occasione delle revisioni annuali delle zattere gonfiabili di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 10, salvo giustificata impossibilita', almeno una zattera deve essere fatta funzionare a bordo in presenza della maggior parte possibile dell'equipaggio. Nel caso di zattere per cui sono prescritti gru o altri dispositivi di ammainata, deve essere eseguita tale manovra, eventualmente senza persone a bordo. Non e' necessario che la zattera sia fatta galleggiare. 17. Le predette esercitazioni devono essere effettuate sotto la direzione del comando di bordo con il controllo del personale addetto alla revisione delle zattere, che illustrera' il funzionamento delle zattere stesse, di ogni singolo loro accessorio e delle loro dotazioni. 18. In ogni caso, il comando di bordo deve provvedere ad una costante istruzione dell'equipaggio sulla manovra e sull'uso delle zattere gonfiabili. 19. L'autorita' marittima, in occasione delle visite per la preparazione professionale degli equipaggi, si accertera' del grado di addestramento di questi sulla manovra e sull'uso delle zattere gonfiabili.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 208
Art. 208. Imbarcazioni di emergenza 1. Le imbarcazioni di emergenza, oltre alle normali dotazioni, devono essere fornite di una cintura di salvataggio per ogni persona di armamento e di due salvagente anulari dotati di sagola galleggiante. 2. Quando tali imbarcazioni sono servite da gru abbattibili, di regola devono essere tenute fuori, ma il comando di bordo ha la facolta' di tenerle rientrate in relazione allo stato del mare. 3. Quando le imbarcazioni sono tenute fuori, esse devono essere guarnite di lunghe barbette a prora e a poppa, assicurate a bordo a mezzo di ventriere e con le bozze in cavo tolte, in modo che le imbarcazioni stesse possano essere liberate prontamente. 4. Al traversino che unisce le due teste delle gru devono essere guarniti tanti penzoli quanti sono i banchi della lancia, piu' due.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 209
Art. 209. Marittimi abilitati per imbarcazioni di salvataggio Le navi da passeggeri devono avere, per ciascuna imbarcazione di salvataggio, un numero di marittimi abilitati non minore di quello stabilito nella seguente tabella: Capacita massima ammessa Numero minimo per l'imbarcazione di marittimi abilitati Meno di 41 persone.................................... 2 da 41 a 61............................................ 3 da 62 a 85............................................ 4 oltre 85 persone...................................... 5
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 210
Art. 210. Brevetti di marittimi abilitati 1. L'espressione "marittimo abilitato" designa qualsiasi persona dell'equipaggio che abbia un brevetto di abilitazione rilasciato dalla autorita' marittima. 2. Per ottenere tale brevetto il candidato deve provare che e' stato istruito in tutte le operazioni inerenti alla messa in mare delle imbarcazioni e degli altri mezzi di salvataggio, nonche' all'uso dei remi e dei mezzi di propulsione meccanica, di possedere la conoscenza pratica della manovra delle imbarcazioni e degli altri mezzi di salvataggio ed inoltre di essere capace di comprendere i segnali e di eseguire gli ordini relativi a tutti i mezzi di salvataggio in genere. 3. Le norme relative al rilascio del brevetto di marittimo abilitato sono emanate dal ministero.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 211
Art. 211. Personale per la manovra degli impianti fissi antincendio 1. Alla manovra degli impianti fissi per l'estinzione degli incendi devono essere destinati drappelli fissi particolarmente addestrati. 2. I drappelli devono essere di almeno due uomini e la loro composizione deve essere regolata in modo che sia assicurato in ogni caso l'immediato impiego degli impianti suddetti.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 212
Art. 212. Compiti della squadra dei vigili del fuoco La squadra dei vigili del fuoco di cui all'art. 102 deve possedere particolare conoscenza della compartimentazione tagliafuoco della nave, degli impianti esistenti a bordo per la prevenzione, segnalazione ed estinzione degli incendi, nonche' dell'impianto di ventilazione, ed adempiere ai seguenti compiti: a) provvedere affinche' tutto il materiale affidatole venga sempre tenuto in efficienza; b) provare almeno una volta nelle ventiquattro ore l'efficienza dei telefoni dei portavoce e delle suonerie che interessano il proprio servizio, come pure delle lampade elettriche portatili.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 213
Art. 213. Zone antincendio Sulle navi che devono avere la squadra dei vigili del fuoco deve essere predisposta la seguente organizzazione: a) tutti i locali interni devono essere raggruppati in zone antincendio limitate da paratie tagliafuoco. Ad ogni zona verra' assegnato, di preferenza, il personale che abitualmente vi lavora, agli ordini di un capo zona prescelto fra i piu' capaci e possibilmente di grado piu' elevato; b) per ogni zona deve essere stabilito un punto di riunione possibilmente in vicinanza di un telefono interno (se esiste) ed ubicato alla confluenza di scale e passaggi; c) in ogni zona, al punto di riunione, deve essere affisso un quadro contenente il piano della parte di nave inclusa nella zona stessa, con l'indicazione a mezzo di simboli, della sistemazione di tutta l'apparecchiatura ivi esistente (prese, manichette, estintori, porte tagliafuoco, serrande, ventilatori, ecc.). In foglio a parte di colorazione rossa, da includere nello stesso quadro, deve essere riportato un riassunto delle principali istruzioni ed il numero dei componenti il gruppo destinato a tale zona.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 214
Art. 214. Manutenzione ed efficienza dei macchinari, impianti fissi ed attrezzi antincendio 1. La responsabilita' della manutenzione e dell'efficienza degli impianti e materiali anticendio attinenti al servizio di macchina, nonche' dei macchinari e degli impianti fissi della nave (pompe da incendio, tubolature, valvole, mezzi per segnalazione incendi, ecc.) compete al direttore di macchina. 2. La responsabilita' della manutenzione e dell'efficienza degli attrezzi contro gli incendi, degli estintori portatili, eccetto quelli destinati ai locali macchine, e dei mezzi di comunicazione, propri del servizio anticendio, prescritti dal presente regolamento, compete all'ufficiale preposto ai vigili del fuoco, o, sulle navi non provviste di squadra di vigili del fuoco, all'ufficiale alla sicurezza di cui all'art. 204.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 215
Art. 215. Compiti dell'ufficiale addetto alla squadra dei vigili del fuoco 1. L'ufficiale addetto alla squadra dei vigili del fuoco deve: a) accertarsi, con frequenti ispezioni e prove, che tutto il materiale destinato alla prevenzione, alla segnalazione e alla estinzione degli incendi, esclusi gli impianti e materiali attinenti ai locali macchine, sia sempre mantenuto in ordine ed in efficienza; b) verificare che tutti i segnali e le indicazioni riguardanti l'organizzazione antincendio non presentino deficienze; c) curare l'addestramento dei vigili del fuoco e di tutto il personale all'appropriato impiego del materiale predetto. 2. L'istruzione del personale di macchina per i casi di emergenza che prevedono l'impiego dello stesso personale nei locali macchine, deve essere curata d'intesa con il direttore di macchina.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 216
Art. 216. Addestramento del personale sulle navi senza stazione antincendio Sulle navi che non hanno l'obbligo della stazione antincendio e quindi della squadra vigili del fuoco, spetta all'ufficiale addetto alla sicurezza di curare l'addestramento di tutte le persone dell'equipaggio ai sensi dell'art. 215 e di esplicare, in quanto applicabili, gli altri compiti dallo stesso articolo attribuiti all'ufficiale addetto alla squadra.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 217
Art. 217. Ronda 1. Su tutte le navi da passeggeri deve essere effettuato un servizio di ronda in modo che i locali accessibili al servizio stesso vengano visitati il piu' frequentemente possibile, in relazione al tipo ed alle dimensioni della nave, ed ogni principio di incendio possa essere prontamente rivelato. 2. Ogni membro della ronda deve essere istruito sulle sistemazioni della nave e sull'ubicazione e funzionamento di tutte le apparecchiature che puo' essere chiamato ad usare. 3. Deve essere effettuata almeno una ronda dalla mezzanotte alle quattro. 4. Sulle navi che debbono avere la squadra dei vigili del fuoco, questi partecipano alle ronde, che devono essere effettuate almeno due volte durante il giorno ed almeno tre volte durante la notte. 5. Alla fine di ogni ronda, deve essere fatto rapporto all'ufficiale di guardia sul ponte di comando, che ne prende nota a giornale nautico. 6. I locali di alloggio dei passeggeri devono essere convenientemente vigilati, durante la notte, da apposito personale di guardia.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 218
Art. 218. Sorveglianza antincendi sulle navi nei porti 1. Durante la sosta delle navi nei porti, gli impianti e i servizi di bordo per la segnalazione e l'estinzione degli incendi devono essere mantenuti in efficienza. Nel caso di lavori di riparazione o di manutenzione agli impianti suddetti, e con nave a secco in bacino, devono essere provveduti adeguati mezzi sostitutivi. 2. Eventuali esenzioni possono essere accordate, per motivate ragioni, dal comandante del porto. 3. Sulle navi che hanno l'obbligo della squadra dei vigili del fuoco, anche quando non vi siano passeggeri, almeno un terzo dei componenti la squadra deve essere sempre a bordo pronto per ogni evenienza. 4. I doveri e la responsabilita' dell'ufficiale preposto alla squadra dei vigili del fuoco in porto sono assunti, in sua assenza, dall'ufficiale di coperta di servizio. 5. Sulle navi che effettuano lavori, giornalmente, in caso di sospensione dei lavori stessi, dev'essere effettuato un accurato controllo nelle zone interessate dai lavori, e adiacenti, nei riguardi di possibili pericoli di incendio.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 219
Art. 219. Precauzioni sull'uso del combustibile liquido 1. Ogni precauzione deve essere presa dal personale di servizio per evitare i pericoli d'incendio durante: a) le operazioni di imbarco e sbarco del combustibile; b) l'accensione, la condotta e lo spegnimento delle caldaie; c) la condotta dei motori principali ed ausiliari; d) il funzionamento delle cucine a combustibile liquido. 2. Devono essere impediti i goccioli e le perdite di combustibile nonche' l'accumularsi di acqua ed olio nelle sentine, le quali devono essere prosciugate prima di entrare in porto, attenendosi alle vigenti norme per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 220
Art. 220. Manovra delle porte stagne 1. L'ufficiale di guardia sul ponte e quello di guardia in macchina devono sempre essere avvertiti delle manovre di apertura e chiusura delle porte stagne prima e dopo che sono eseguite e devono ricevere assicurazione che a manovra ultimata il tutto ha ripreso l'assetto prescritto per la navigazione. 2. La chiusura delle porte stagne deve essere controllata da un ufficiale o sottufficiale di macchina.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 221
Art. 221. Boccaporti e boccaportelli delle carbonaie e delle stive di carbone In navigazione, ogni qualvolta lo stato del tempo lo consenta, i boccaporti e i boccaportelli delle carbonaie e delle stive di carbone devono essere mantenuti aperti, durante le ore del giorno, per agevolare lo sfogo dei gas.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 222
Art. 222. Capacita' di manovra e distanze d'arresto Devono essere tenuti in evidenza, sul ponte di comando, tutti gli elementi relativi alla capacita' di manovra ed alle distanze di arresto della nave, in relazione all'immersione ed alla velocita' della stessa.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 223
Art. 223. Posizione della nave Nel corso della navigazione, ogni due ore (tempo medio di Greenwich), a mezzo di biglietto scritto e firmato dall'ufficiale di guardia, deve essere comunicata al marconista di servizio la posizione della nave. Per le navi la cui velocita' superi le venticinque miglia orarie, la posizione deve essere comunicata ogni ora.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 224
Art. 224. Lavori a bordo di navi cisterna Per i lavori da eseguire a bordo delle navi cisterna cariche o non degassificate devono essere osservate le prescrizioni stabilite dalla autorita' marittima.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 225
Art. 225. Chiusura delle boccaporte, portellini, ecc. 1. Prima della partenza della nave, tutti i portellini di murata e i controportellini che devono rimanere chiusi durante la navigazione devono essere controllati da personale di bordo permanentemente designato a tale incarico, e possibilmente da ufficiali, per accertare che essi siano chiusi in modo stagno e sicuro. 2. La stessa verifica deve essere fatta per la chiusura dei portelloni di murata, delle boccaporte, dei barcarizzi, dei portelloni da merci e di ogni altra apertura che deve rimanere chiusa durante la navigazione, in applicazione delle norme del presente regolamento. 3. Il personale incaricato deve; darne notizia, a verifica ultimata, al proprio capo servizio, che deve provvedere a sua volta ad informarne il comandante. 4. All'arrivo della nave in porto, le aperture di cui sopra devono essere aperte soltanto da personale autorizzato, il quale deve riferirne al proprio capo servizio. Di tali operazioni deve essere tempestivamente informato l'ufficiale di coperta di servizio. 5. Opportune istruzioni devono essere date dal comando di bordo perche' durante la navigazione i portellini e le altre aperture che devono rimanere chiusi non siano aperti all'insaputa del comandante; degli stessi giornalmente, in navigazione, deve essere controllato lo stato di chiusura da parte di personale specificatamente incaricato.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 226
Art. 226. Controlli delle chiusure stagne Tutti i mezzi di chiusura stagna di passaggi attraverso paratie e ponti stagni devono essere mantenuti in perfetto stato ed ispezionati da un ufficiale di macchina che ne abbia l'incarico permanente, prima di ogni partenza, per accertarne la buona manutenzione e la sicura manovrabilita'. Il direttore di macchina deve riferire al comandante sull'esito dell'ispezione.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 227
Art. 227. Precauzioni per prevenire gli incendi Il comando di bordo deve vigilare affinche': a) sia osservato il divieto di fumare: in coperta, durante l'imbarco dei combustibili liquidi, in prossimita' dei punti d'imbarco e degli sfoghi d'aria dei depositi in riempimento; nelle stive, durante le operazioni di carico e scarico; in prossimita' delle pompe per combustibili; in tutti i locali nei quali il fumare sia pericoloso e nei quali apposite targhe devono segnalare il divieto di fumare; b) non siano abbandonati o gettati fuori bordo, ancora accesi, fiammiferi e mozziconi di sigari o sigarette, che devono essere, invece, in qualunque modo spenti in appositi portacenere distribuiti per tutta la nave; c) i liquidi combustibili e le sostanze pericolose in genere non siano conservati in magazzini, depositi, cambuse e armadi personali, ma collocati nell'apposito locale infiammabili; d) gli apparecchi elettrodomestici, quali stufe, ferri da stiro, bollitori e simili, il cui uso deve essere sempre autorizzato dal comando di bordo, non siano lasciati sotto tensione in assenza di coloro che li adoperano; e) gli stracci, i rifiuti, gli imballaggi e simili non siano lasciati abbandonati, ma tempestivamente rimossi e raccolti in speciali recipienti; f) l'impianto elettrico non sia arbitrariamente modificato o manomessa; g) non si faccia uso, per le porte di accesso a qualsiasi locale, di serrature, lucchetti o chiusure personali, a meno che un duplicato della chiave non venga depositato nella custodia di emergenza di bordo; h) prima della partenza sia effettuato un accurato controllo su tutta la nave nei riguardi di possibili pericoli di incendio, specialmente se la nave e' stata sottoposta a lavori.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 228
Art. 228. Altri controlli 1. Devono essere controllati con la massima frequenza consentita dal loro numero, con opportuno criterio di rotazione, in modo che gli intervalli fra una verifica e l'altra siano piu' brevi che possibile, i mezzi di salvataggio, i mezzi di esaurimento e di bilanciamento, nonche' le condotte di ventilazione con le relative serrande. 2. Per le navi da passeggeri devono essere inoltre accertati giornalmente gli elementi variabili per la determinazione della stabilita'. 3. Per le navi da carico il controllo degli elementi di stabilita' deve essere effettuato ogni qualvolta si verifichino notevoli variazioni nelle condizioni del carico. 4. Nessun imbarco, sbarco o travaso di liquidi (acqua, anche di zavorra, o combustibili) puo' essere effettuato senza l'autorizzazione del comandante. 5. I sondaggi delle sentine, delle intercapedini e dei depositi di liquidi devono essere eseguiti almeno una volta al giorno e annotati su apposito registro.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 229
Art. 229. Esercitazioni all'uso delle imbarcazioni e delle zattere di salvataggio 1. Su tutte le navi devono essere eseguite esercitazioni generali e particolari finche' l'equipaggio raggiunga un efficiente grado di preparazione tanto nella manovra tecnica delle imbarcazioni e zattere di salvataggio quanto nella conoscenza dei doveri per tutti i casi di prevedibile emergenza. 2. Ogni esercitazione generale deve essere preceduta dai prescritti segnali previsti dall'art. 244. 3. Gruppi diversi di imbarcazioni di salvataggio devono essere usati a turno nel corso di esercitazioni successive e tutte le imbarcazioni devono essere messe fuori ed ammainate in mare almeno una volta ogni quattro mesi. Le esercitazioni devono essere fatte in modo che l'equipaggio comprenda pienamente e prenda pratica dei doveri che deve compiere, incluse le istruzioni sul maneggio e sulla manovra delle zattere di salvataggio, quando vi sono. 4. Sulle navi da passeggeri tutte le lance di salvataggio devono essere messe fuori almeno una volta nel viaggio di andata ed una volta nel viaggio di ritorno, controllando il buon funzionamento dei vari apparati. Quando cio' non sia possibile nei porti capolinea o di scalo per esigenze commerciali o per la brevita' delle soste, dette esercitazioni devono avvenire in navigazione nel luogo e nel tempo ritenuti piu' favorevoli. 5. Per le navi da passeggeri impiegate in viaggi di durata complessiva non superiore ad un mese, l'esercitazione di messa fuori delle imbarcazioni puo' essere limitata ad una sola durante l'intero viaggio di andata e ritorno. 6. Nelle esercitazioni deve essere oggetto di speciale cura da parte del comando il controllo della capacita' di ogni componente dell'equipaggio di mettere in mare con la massima sollecitudine possibile tutte le imbarcazioni e le zattere di salvataggio, specialmente per quanto riguarda la successione delle relative operazioni.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 230
Art. 230. Appello per imbarcazioni ed abbandono nave 1. Sulle navi da passeggeri l'appello dell'equipaggio per le esercitazioni delle imbarcazioni deve avere luogo, se possibile, almeno una volta alla settimana; in ogni caso tale appello deve avere luogo quando la nave lascia l'ultimo porto di partenza per un viaggio internazionale lungo. 2. Sulle navi da carico l'appello deve avere luogo ad intervalli non superiori ad un mese. 3. Se una nave parte da un porto dove sia stato sostituito piu' del venticinque per cento dell'equipaggio, un appello deve avere luogo entro 24 ore dalla partenza. 4. In occasione degli appelli mensili sulle navi da carico, devono essere controllate le dotazioni delle imbarcazioni per assicurarsi che esse siano al completo. 5. Sulle navi da passeggeri abilitate a navigazione internazionale lunga un appello dei passeggeri deve essere fatto entro 24 ore dalla partenza, per esercitazione di abbandono nave, secondo le prescrizioni dell'art. 246.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 231
Art. 231. Appello per esercitazione anticendio 1. Sulle navi da passeggeri l'appello dell'equipaggio per esercitazione anticendio deve avere luogo, quando possibile, almeno una volta alla settimana; in ogni caso tale esercitazione deve avere luogo quando la nave lascia l'ultimo porto di partenza per un viaggio internazionale lungo. Nel corso della esercitazione le istruzioni interessanti l'equipaggio devono essere chiaramente illustrate, rivolgendo particolare attenzione ai marittimi che abbiano un limitato periodo di navigazione o che siano di recente imbarcati e verificando che ogni persona dell'equipaggio conosca il proprio compito e sappia assolverlo. Ogni membro dell'equipaggio deve dimostrare familiarita' con le sistemazioni, le apparecchiature e le attrezzature della nave che puo' essere chiamato ad usare. 2. Sulle navi da carico l'esercitazione predetta deve avere luogo ad intervalli non superiori ad un mese. 3. Se una nave parte da un porto dove sia stato sostituito piu' del venticinque per cento dell'equipaggio, una esercitazione di incendio deve avere luogo entro 24 ore dalla partenza. 4. Sulle navi, sia da passeggeri sia da carico, nel corso delle esercitazioni, deve essere scaricato almeno un estintore portatile, il quale deve essere immediatamente ricaricato o sostituito con altro di riserva. Quando il numero degli estintori di bordo e' inferiore rispettivamente a 52 per le navi da passeggeri e a 12 per le altre navi, e' sufficiente che ogni estintore portatile sia scaricato una volta ogni due anni nel corso delle esercitazioni. 5. Prima della partenza della nave, ed ogni sette giorni nel caso di viaggi di durata superiore ad una settimana, devono essere provate le manovre a distanza delle valvole di intercettazione di sicurezza (combustibile liquido, ventilazione, impianti fissi antincendio, ecc.).
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 232
Art. 232. Esercitazioni per l'"uomo, in mare" 1. L'esercitazione per l'emergenza di "uomo in mare" deve essere fatta con frequenza sufficiente affinche' il comando della nave abbia la fondata certezza che, quando se ne presenti il bisogno, il personale destinato ad armare ed ammainare l'imbarcazione di emergenza si trovi nel piu' breve tempo al proprio posto. 2. I passeggeri devono essere preventivamente informati della esercitazione.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 233
Art. 233. Manovra delle porte stagne, ecc. 1. Su tutte le navi deve essere effettuata giornalmente la manovra delle porte stagne azionate da energia meccanica e delle porte stagne a cerniera situate nelle paratie trasversali principali, quando tali porte vengono usate in navigazione. 2. Su tutte le navi si deve procedere settimanalmente ad esercitazione di manovra delle porte stagne a scorrimento azionate a mano e manovra a mano delle porte stagne azionate da energia meccanica, delle valvole e dei meccanismi di chiusura degli ombrinali, degli scarichi delle ceneri e dei rifiuti. 3. Ispezioni settimanali devono essere fatte alle porte stagne ed ai meccanismi ed indici ad esse connessi, a tutte le valvole la cui chiusura e' necessaria per rendere stagno un compartimento, nonche' a tutte le valvole il cui funzionamento sia necessario per la manovra di bilanciamento in caso di avaria. 4. Sulle navi che effettuano viaggi di durata superiore ad una settimana, una esercitazione completa di tutti i meccanismi di cui al precedente comma 3 deve essere fatta prima di lasciare il porto; altre esercitazioni devono essere fatte, almeno una volta alla settimana, durante la navigazione.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 234
Art. 234. Manovra delle porte tagliafuoco Sulle navi da passeggeri le porte tagliafuoco devono essere manovrate ed ispezionate ogni qualvolta sia effettuata l'esercitazione di incendio. Se tale esercitazione e' limitata ad una sola zona della nave, la manovra e l'ispezione possono essere limitate alle porte tagliafuoco della zona stessa. Comunque, tutte le porte tagliafuoco devono essere manovrate ed ispezionate almeno una volta al mese.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 235
Art. 235. Esercitazioni sull'uso dell'apparecchio lanciasagole Sulle navi devono essere impartite istruzioni al personale di bordo sull'uso dell'apparecchio lanciasagole. Una prova pratica sull'uso di tale apparecchio deve essere fatta ogni sei mesi, con il lancio di una sagola.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 236
Art. 236. Verifica della stazione di governo di poppa Sulle navi che ne siano dotate, deve essere eseguita, ad intervalli non superiori ad un mese, una prova di manovra del timone dalla stazione di governo di poppa.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 237
Art. 237. Verifica del mezzo di governo ausiliario Sulle navi dotate di un mezzo di governo ausiliario distinto dal principale, deve essere eseguita, ad intervalli non superiori ad un mese, una prova di funzionamento di tale mezzo.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 238
Art. 238. Verifica del gruppo di emergenza, degli accumulatori e dei dispositivi automatici Su tutte le navi deve essere eseguita ad intervalli non superiori ad una settimana, una prova del gruppo di emergenza, nonche' un controllo degli accumulatori e dei dispositivi automatici relativi all'impianto elettrico di emergenza.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 239
Art. 239. Verifica delle pompe di sentina Su tutte le navi deve essere eseguita, ad intervalli non superiori ad una settimana, una prova delle singole pompe di sentina, di quella di emergenza, se esiste, e delle valvole sistemate sulle tubolature di esaurimento, specie se manovrate a distanza.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 240
Art. 240. Verifica della deviazione delle bussole e della correzione assoluta dei cronometri 1. Nel corso della navigazione, almeno due volte nelle ventiquattro ore deve essere compiuta, sempre che possibile, la verifica della deviazione delle bussole con osservazioni di astri o con rilievi terrestri. I risultati ottenuti devono essere annotati sull'apposito registro delle deviazioni delle bussole. 2. Nel corso della navigazione, almeno una volta nelle ventiquattro ore, deve essere rilevato, a mezzo degli appositi segnali orari radiotelegrafici, la correzione assoluta dei cronometri, da annotarsi sull'apposito registro.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 241
Art. 241. Utilizzazione del materiale di navigazione 1. I comandanti delle navi devono utilizzare tutto il materiale di navigazione di cui dispongono a bordo. 2. Essi devono inoltre procedere il piu' spesso possibile a controlli ed esercitazioni in mare di detto materiale quando le circostanze lo permettono ed in particolare quando si prevedono condizioni difficili di navigazione. Tali controlli ed esercitazioni devono essere annotati a giornale nautico.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 242
Art. 242. Annotazioni sul giornale nautico 1. Sul giornale generale e di contabilita', e sul giornale di macchina per la sola parte di competenza, devono essere annotati tutti i controlli, esercitazioni, verifiche ecc. prescritti dal presente regolamento. 2. Quando i controlli, esercitazioni, verifiche ecc. non vengono eseguiti entro i termini prescritti o vengono eseguiti solo parzialmente, devono essere annotate le ragioni della mancata effettuazione o dell'effettuazione ridotta, nonche' descritte le operazioni effettuate. 3. Sul giornale generale e di contabilita' e sul giornale di macchina devono essere altresi' annotati i controlli giornalieri ed occasionali relativi alla determinazione degli elementi di stabilita' della nave.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 243
Art. 243. Giornale del servizio antincendio e inventario dei relativi mezzi 1. Su tutte le navi devono essere tenuti, a cura del comando, un giornale antincendio ed un inventario dei mezzi anticendio. 2. Sul primo devono essere registrati: a) i controlli, le verifiche e le manutenzioni dei mezzi anticendio; b) le istruzioni e le esercitazioni effettuate; c) le visite ed i controlli dell'autorita' marittima; d) l'elenco completo, effettivi e riserve, della squadra dei vigili del fuoco, se esiste; e) tutte le altre indicazioni ritenute opportune. 3. Nell'inventario debbono essere elencate tutte le apparecchiature anticendio, fisse e portatili, dell'intera nave. 4. Le pagine del giornale e dell'inventario devono essere numerate e firmate dall'autorita' marittima; nella prima pagina devono essere indicati il numero delle pagine e le date del rilascio del documento. 5. Il giornale e l'inventario debbono essere esibiti, per il controllo, all'autorita' marittima ad ogni approdo.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 244
Art. 244. Segnali d'allarme 1. Sulle navi devono essere fatti conoscere alle persone imbarcate a mezzo di cartelli stampati con grossi caratteri, i segnali di allarme per i seguenti casi di emergenza: a) uomo in mare: uno squillo di sirena oppure un colpo lungo di fischio, quando manchi la sirena; b) incendio grave a bordo: due squilli lunghi di sirena oppure due colpi lunghi di fischio, quando manchi la sirena; tale segnale, deve essere seguito dal suono rapido e continuo, per non meno di dieci secondi, delle campane e dei campanelli d'allarme di bordo con l'indicazione, a mezzo altoparlante, se esiste, del punto dove si trova il focolaio dell'incendio; c) abbandono della nave: una successione di non meno di sette colpi brevi di fischio o squilli brevi di sirena, seguiti da uno lungo, insieme con il suono della suoneria di allarme e degli altri apparecchi sonori eventualmente esistenti nei vari locali. 2. Sulle navi da passeggeri abilitate a navigazione internazionale lunga e sulle navi da' carico di lunghezza non inferiore a 46 metri abilitate a navigazione internazionale, e' obbligatorio un impianto di segnali d'allarme funzionanti elettricamente, azionato dal ponte di comando, esteso a tutta la nave. 3. Il significato di tutti i segnali che interessano i passeggeri, con le precise istruzioni su cio' che essi devono fare in caso di emergenza, deve essere chiaramente indicato, nelle lingue appropriate, in appositi avvisi affissi nelle loro cabine ed in punti ben visibili degli altri locali ad essi destinati.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 245
Art. 245. Ammainata delle imbarcazioni e delle zattere per abbandono nave 1. Udito il segnale di abbandono nave, tutte le persone di armamento delle imbarcazioni e delle zattere di salvataggio devono raggiungere con la massima sollecitudine il loro posto e, senza ulteriore ordine, a meno che non ne venga dato altro contrario dal comando, devono approntare la manovra per la messa in mare della propria imbarcazione o zattera e coadiuvare eventualmente per la messa in mare delle altre che dovessero scendere in mare prima della propria. 2. Prima dell'ammainata, il capo lancia e gli uomini dello armamento devono prendere posto nell'imbarcazione; su ciascuna zattera ammainabile deve prendere posto la persona pratica ad essa assegnata a norma del precedente art. 207. 3. Salvo che non sia diversamente disposto dal comando di bordo, le persone di equipaggio non destinate ad armare le imbarcazioni e le zattere di salvataggio devono prestare la propria opera per l'ammainata delle imbarcazioni o zattere dei passeggeri prima di recarsi ai propri mezzi di salvataggio.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 246
Art. 246. Salvataggio dei passeggeri e dell'equipaggio 1. Al segnale di abbandono della nave, passeggeri ed equipaggio devono indossare immediatamente e conservare indosso fino ad esplicito ordine in contrario del comandante, le cinture di salvataggio e recarsi ai punti di riunione od alle destinazioni di emergenza rispettivamente stabiliti, seguendo la via indicata con scritte, frecce ed altri segnali. 2. Nessuno puo' portare con se' nei mezzi di salvataggio bagagli ed oggetti comunque ingombranti, a meno di esplicita autorizzazione del comandante. 3. Ad ogni punto di riunione, gli ufficiali ed il personale hanno il compito di dare gli ordini e le indicazioni per l'imbarco dei passeggeri sui mezzi di salvataggio, con seguente criterio di precedenza: ammalati, bambini, vecchi, donne, altri passeggeri. 4. I membri dell'equipaggio che non fanno parte dell'armamento delle imbarcazioni destinate ai passeggeri non devono abbandonare la nave prima dei passeggeri, a meno che non sia dato dal comandante un ordine contrario. 5. Di massima gli ufficiali ed i sottufficiali, esclusi i capi lancia, devono lasciare la nave dopo l'equipaggio, in ordine inverso di grado.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 247
Art. 247. Azione per il caso di emergenza di "uomo in mare" 1. Al segnale di "uomo di mare" tutto il personale avente una destinazione per tale emergenza in base al ruolo d'appello deve raggiungere immediatamente il proprio posto, adoperandosi, a seconda dei rispettivi incarichi, per armare ed ammainare con ogni sollecitudine l'imbarcazione indicata dal comandante e per ogni altro adempimento dal detto ruolo stabilito, secondo gli ordini dallo stesso comandante impartiti. 2. Negli avvisi di cui all'ultimo comma dell'art. 244 deve essere indicato che chiunque veda cadere una persona in mare deve lanciare un grido di "uomo in mare a dritta" o "uomo in mare a sinistra" a secondo il lato dove e' caduto, e gettare in mare immediatamente il piu' vicino salvagente od altro oggetto galleggiante; deve anche essere indicato che chiunque o da il grido di "uomo a mare" deve ripeterlo o farlo arrivare al piu' presto sul ponte di comando. 3. Ammainata l'imbarcazione per recuperare il naufrago, dal ponte di comando della nave possono essere indicati alla imbarcazione i cambiamenti della direzione da seguire con i seguenti segnali: un fischio breve: accostare a dritta; due fischi brevi: accostare a sinistra; tre fischi brevi: governate alla via; quattro fischi brevi: ritornate a bordo.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 248
Art. 248. Azione per il caso d'incendio Qualunque membro dell'equipaggio che noti qualsiasi fatto capace di determinare incendio (scintillii nei circuiti elettrici, surriscaldamenti di caloriferi ed apparecchi elettrici in genere, ecc.) o che sia sospetto di inizio d'incendio (fumo, odore di bruciato, anormali elevazioni della temperatura ambiente, ecc.) deve con ogni mezzo a sua disposizione, immediatamente adoperarsi per l'estinzione e provvedere ad avvertire o a fare avvertire il comando.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 249
Art. 249. Compiti della squadra dei vigili del fuoco in caso di incendio La squadra dei vigili del fuoco e l'ufficiale ad essa preposto devono accorrere immediatamente, con i propri attrezzi, nel luogo dove si e' manifestato l'incendio. L'ufficiale suddetto deve dirigere l'azione iniziale di spegnimento fino all'intervento del comandante o di chi per esso.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 250
Art. 250. Squadra antincendio 1. Sulle navi da passeggeri per le quali non e' prescritta la squadra vigili del fuoco e sulle navi da carico le consegne da osservarsi nel caso di incendio a norma dell'art. 205 devono prevedere la formazione di una squadra antincendio al comando di un ufficiale di coperta o sottufficiale particolarmente qualificato, avente il compito di intervenire prontamente nel luogo in cui si e' manifestato l'incendio e di iniziarne lo spegnimento con ogni mezzo disponibile. 2. Detta squadra avra' a sua disposizione gli equipaggiamenti da vigile del fuoco prescritti dall'art. 100, al cui impiego deve essere particolarmente addestrato.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 251
Art. 251. Squadra di pronto intervento 1. Sulle navi da passeggeri deve esistere una squadra di pronto intervento, composta di idoneo personale ed opportunamente attrezzata, con il compito di intervenire prontamente per effettuare speciali operazioni quali, ad esempio, l'apertura di porte o la rimozione di lamiere allo scopo di liberare persone rimaste bloccate nell'interno dei locali, puntellamenti e blocco di vie d'acqua. 2. L'attrezzatura e le dotazioni della squadra suddetta per l'esecuzione di tali operazioni sono stabilite dal ministero.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 252
Art. 252. Informazioni per gli avvisi di pericolo Ferme restando tutte le disposizioni del cap. V della convenzione, che si applicano a qualsiasi nave, nel trasmettere gli avvisi di pericolo di cui alla regola 3 del capitolo stesso devono essere adottate le indicazioni delle seguenti tabelle rispettivamente per: TABELLE [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=072U115400102520110001&dgu=1973-05-10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1973-05-10&art.codiceRedazionale=072U1154)
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 253
Art. 253. Separazione ed organizzazione del traffico Allo scopo di ridurre il rischio del verificarsi di sinistri tutte le navi sono tenute ad osservare le norme di separazione ed organizzazione del traffico contenute nei decreti di cui al comma 2, lettera 1), dell'art. 10.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)