DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1972, n. 1154
Art. 157. Installazione della stazione radiotelegrafica 1. La stazione radiotelegrafica deve comprendere un'installazione principale e un'installazione di riserva, elettricamente separate ed elettricamente indipendenti l'una dall'altra. 2. L'installazione principale deve comprendere un trasmettitore principale, un sistema ricevente principale ed una sorgente di energia principale rispondenti alle prescrizioni delle norme tecniche. 3. L'installazione di riserva deve comprendere un trasmettitore di riserva, un ricevitore di riserva ed una sorgente di energia di riserva, rispondenti alle prescrizioni delle norme tecniche. 4. Devono essere fornite e installate un'antenna principale e un'antenna di riserva rispondenti alle prescrizioni delle norme tecniche; tuttavia il Ministero ha facolta' di dispensare qualsiasi nave dalle disposizioni relative all'antenna di riserva se ritiene che la sua installazione non sia possibile o ragionevole, ma in tal caso la nave deve essere dotata di un'antenna di ricambio completa, che possa essere immediatamente messa in opera. Inoltre devono essere tenuti disponibili un cavo e degli isolatori per antenna, in quantitativi sufficienti per permettere l'erezione di un'antenna idonea. Se l'antenna principale e' sospesa tra sostegni soggetti a vibrazioni, essa deve essere protetta convenientemente contro le rotture. 5. Per tutti gli impianti installati prima del 14 gennaio 1968 su navi da carico di stazza lorda inferiore a 1600 tonnellate e per quelli installati prima del 19 novembre 1952 su navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate, dotati di trasmettitore principale rispondente a tutti i requisiti previsti per quello di riserva, non sussiste l'obbligo di un trasmettitore di riserva separato da quello principale. 6. Il trasmettitore principale ed il trasmettitore di riserva devono poter essere collegati rapidamente e accordati sia con l'antenna principale sia con quella di riserva, se esiste. 7. Il ricevitore principale ed il ricevitore di riserva devono poter essere collegati rapidamente con qualsiasi antenna con la quale devono essere usati. 8. Tutte le parti componenti l'installazione di riserva devono essere sistemate nel punto piu' alto possibile della nave, per assicurare il massimo grado di sicurezza. 9. Il trasmettitore principale e quello di riserva, quando collegati all'antenna principale, devono avere le portate normali minime specificate nella seguente tabella e che si intendono realizzate ove l'intensita' di campo, nel punto di ricezione, risulti di almeno 50 microvolt per metro:
```
```
| Portata minima normale
| in miglia marine
Navi |------------------------------
| Trasmettitore | Trasmettitore
| principale | di riserva
-------------------------------------|---------------|--------------
Tutte le navi da passeggeri e le navi| |
da carico di stazza lorda uguale o| |
superiore a 1600 tonnellate.........| 150 | 100
Navi da carico di stazza lorda infe-| |
riore a 1600 tonnellate.............| 100 | 75
| |
Non e' obbligatorio che il sistema ricevente sia atto a ricevere nella banda di frequenza 4 - 27,5 MHz quando e' installato su navi che non effettuano viaggi oltre lo stretto di Gibilterra, il Bosforo o il canale di Suez. Tale facilitazione non riguarda pero' le navi che dispongono di trasmettitori radiotelegrafici o radiotelefonici ad onde corte e le navi di qualsiasi tonnellaggio idonee a trasportare 200 o piu' persone, equipaggio compreso, effettuanti traversate di oltre 500 miglia tra due scali consecutivi. 11. In qualsiasi momento, durante la navigazione, deve essere disponibile un'alimentazione di energia elettrica sufficiente per far funzionare l'installazione principale alla portata normale richiesta dal precedente comma 9, nonche' per caricare tutte le batterie di accumulatori facenti parte della stazione radiotelegrafica. Nel caso di navi nuove la tensione di alimentazione dell'installazione principale deve essere mantenuta entro i limiti ± 10 per cento del valore nominale. 12. La sorgente di energia di riserva deve essere indipendente dall'energia richiesta per la propulsione della nave e da quella per l'impianto elettrico della nave. 13. La sorgente di energia di riserva deve essere sistemata nella parte piu' alta possibile della nave e deve poter essere prontamente accessibile all'ufficiale radiotelegrafista; il relativo quadro di distribuzione deve essere sistemato nella cabina radiotelegrafica. 14. Durante la navigazione le batterie di accumulatori, sia che facciano parte dell'installazione principale, sia che facciano parte di quella di riserva, devono essere giornalmente caricate a piena carica normale. 15. Sia le installazioni della stazione radio, sia le installazioni elettriche o meccaniche di bordo devono essere eseguite secondo le raccomandazioni dell'ente tecnico emanate al fine di evitare, per quanto praticamente possibile qualsiasi perturbazione alle ricezioni della stazione radio. 16. In aggiunta ai dispositivi manuali di manipolazione deve essere installato, ai fini della trasmissione del segnale radiotelegrafico di allarme, un dispositivo automatico di manipolazione di detto segnale, che manipoli sia il trasmettitore principale sia quelli di riserva. Il dispositivo deve rispondere alle prescrizioni delle norme tecniche e deve poter essere disinserito in qualsiasi momento per consentire l'immediato funzionamento manuale del trasmettitore. Se comandato elettricamente tale dispositivo automatico deve poter funzionare con la sorgente di energia elettrica di riserva. 17. Il trasmettitore di riserva deve essere provato giornalmente durante la navigazione, se non e' utilizzato per trasmissioni, usando un'apposita antenna artificiale, ed almeno una volta ogni viaggio usando l'antenna di riserva, se installata. Anche la sorgente di energia di riserva deve essere provata ogni giorno. 18. Ferme restando le disposizioni dell'art. 151, sulle navi da carico di stazza lorda inferiore a 1600 tonnellate il Ministero puo' concedere deroga dall'applicazione integrale delle prescrizioni dell'art. 156 nonche' di quelle del presente articolo, purche' la qualita' della stazione radiotelegrafica non scenda in alcun caso ad un livello inferiore a quello prescritto dagli articoli 162 e 163 per le stazioni radiotelefoniche, per quanto applicabili. In particolare, nel caso di navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate ma inferiore a 500 tonnellate, il ministero puo' concedere l'esenzione dall'obbligo di: a) un ricevitore di riserva; b) una sorgente di energia di riserva per le installazioni esistenti; c) protezione dell'antenna principale contro la rottura dovuta alle vibrazioni; d) mezzi di comunicazione tra la stazione radiotelegrafica e il ponte di comando indipendenti dal sistema principale di comunicazione della nave.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 158
Art. 158. Requisiti tecnici dell'autoallarme radiotelegrafico 1. Gli autoallarmi radiotelegrafici devono rispondere alle prescrizioni delle norme tecniche. Inoltre essi, quando sono collegati ad un'antenna, non devono influire, per quanto possibile, sulla precisione del radiogoniometro. 2. Sulle navi dotate di autoallarme radio telegrafico l'ufficiale radiotelegrafista, mentre la nave e' in navigazione, deve provare l'efficienza dell'autoallarme almeno una volta ogni 24 ore e, se l'apparecchio non e' in condizioni di funzionamento regolari, deve informarne il comandante o l'ufficiale di guardia. 3. L'ufficiale radiotelegrafista deve controllare periodicamente il buon funzionamento del ricevitore dell'autoallarme radiotelegrafico collegato alla sua antenna normale, ascoltando dei segnali e confrontandoli con uguali segnali ricevuti dall'installazione principale sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 159
Art. 159. Requisiti tecnici del radiogoniometro 1. Il radiogoniometro prescritto dall'art. 154 deve comprendere un ricevitore e un sistema di antenne capaci di fornire direzione e senso del segnale ricevuto e deve rispondere alle prescrizioni delle norme tecniche. 2. Il radiogoniometro deve essere sistemato in modo che la corretta determinazione dei rilevamenti sia disturbata il meno possibile da rumori di origine meccanica o di altra origine. 3. L'impianto dell'antenna del radiogoniometro deve essere eseguito in modo che la corretta determinazione dei rilevamenti sia impedita il meno possibile dalla vicinanza di altre antenne, alberi di carico, drizze metalliche od altri grossi oggetti metallici. 4. Tra il luogo ove e' posto il radiogoniometro e il ponte di comando deve essere installato un efficiente mezzo di comunicazione bilaterale per la chiamata e la conversazione. Si puo' prescindere da tale collegamento se il radiogoniometro si trova in un locale attiguo al ponte di comando e con esso comunicante. 5. Tutti i radiogoniometri, al momento del loro impianto, devono essere calibrati secondo le prescrizioni delle norme tecniche. Tale calibratura deve essere verificata dal comando di bordo ad intervalli non superiori ad tu anno e comunque ogni qualvolta siano apportate modifiche alla posizione di qualsiasi antenna o di qualsiasi struttura sul ponte. 6. Le calibrature e le verifiche della loro esattezza devono essere annotate in un quaderno adibito a questo unico scopo ed ogni annotazione deve essere vistata dal comandante. Tale quaderno deve essere reperibile al momento delle visite stabilite dall'autorita' marittima.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 160
Art. 160. Requisiti tecnici del ricetrasmettitore fisso per imbarcazioni di salvataggio a motore 1. Il ricetrasmettitore fisso per imbarcazioni di salvataggio a motore di cui agli articoli 112 e 124 deve comprendere un trasmettitore, un ricetrasmettitore, le antenne ed una, sorgente di energia elettrica. Esso deve rispondere alle prescrizioni delle norme tecniche. 2. Sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso il trasmettitore deve avere una portata normale minima, come definita al comma 9 dell'art. 157, di 25 miglia, usando l'antenna fissa. 3. La sorgente di energia elettrica deve essere costituita esclusivamente da una batteria di accumulatori adeguatamente protetta dagli spruzzi di acqua marina e di capacita' tale da permettere il funzionamento continuativo dell'apparato a tasto abbassato per un periodo non inferiore a 4 ore. A tale batteria non possono essere allacciate altre utenze, ad eccezione del proiettore, ed in questo caso la capacita' deve essere tale da assicurare il funzionamento della stazione radio per la durata suddetta anche con il proiettore sempre acceso. Devono essere previsti i mezzi adatti per caricare la batteria sia dall'impianto elettrico della nave, sia dal generatore elettrico della imbarcazione di salvataggio. 4. Durante la navigazione l'ufficiale radiotelegrafista deve provare il trasmettitore ogni settimana utilizzando l'antenna artificiale e deve caricare la batteria a piena carica.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 161
Art. 161. Requisiti tecnici del ricetrasmettitore portatile (radio portatile) per natanti di salvataggio 1. Il ricetrasmettitore portatile di cui agli articoli 112, 124, 180 e 197, deve comprendere un trasmettitore, un ricevitore, le antenne ed una sorgente di energia elettrica rispondenti alle prescrizioni delle norme tecniche e deve poter essere utilizzato sia sulle imbarcazioni di salvataggio sia sulle zattere di salvataggio sia su altri natanti di salvataggio. 2. L'apparato deve essere alimentato da una batteria di accumulatori o, preferibilmente, da un generatore azionato a mano. Se e' alimentato da una batteria questa deve essere di tipo stagno, di capacita' tale da permettere un funzionamento continuativo dell'apparato, a tasto abbassato, per un periodo non minore di 4 ore. 3. Durante la navigazione l'ufficiale radiotelegrafista o l'operatore radiotelegrafista, a seconda dei casi, deve provare il trasmettitore ogni settimana utilizzando l'antenna artificiale e deve caricare la batteria a piena carica.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 162
Art. 162. Requisiti tecnici della stazione radiotelefonica 1. La stazione radiotelefonica deve essere sistemata nella parte superiore della nave ed in modo da essere protetta il piu' possibile da disturbi che possono pregiudicare la corretta ricezione dei messaggi e dei segnali. 2. Dalla stazione deve potersi comunicare col ponte di comando a mezzo di portavoce o di telefono. Se la stazione e' attigua alla sala nautica e con essa comunicante puo' prescindersi da tale collegamento. 3. La stazione radiotelefonica deve essere fornita di un orologio da parete, antimagnetico, di tipo navale, di sicuro affidamento, con quadrante di diametro non inferiore a 12,5 centimetri, con lancetta centrale contasecondi; il quadrante deve essere marcato in modo da indicare le divisioni in secondi e i due settori relativi ai periodi di silenzio prescritti per il servizio radiotelefonico dal regolamento delle radiocomunicazioni. Detto orologio deve essere solidamente fissato in posizione tale che l'intero quadrante possa essere osservato facilmente e con precisione dal posto di lavoro radiotelefonico. 4. La stazione deve essere bene illuminata e dotata di un conveniente impianto di illuminazione di emergenza, di sicuro affidamento, indipendente da quello principale di bordo e permanentemente installato in modo da fornire una soddisfacente illuminazione dei comandi di manovra della stazione, dell'orologio prescritto dal precedente comma 3 e del quadro delle istruzioni prescritto dal successivo comma 6. 5. Se la sorgente di energia elettrica e' costituita da una o piu' batterie la stazione radiotelefonica deve essere fornita di un mezzo per misurare le condizioni di carica. 6. In posizione pienamente visibile dal posto di lavoro radiotelefonico deve essere sistemato un quadro contenente un chiaro riassunto delle istruzioni da seguire per la procedura radiotelefonica di soccorso.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 163
Art. 163. Installazione della stazione radiotelefonica 1. L'installazione radiotelefonica deve comprendere un trasmettitore, un ricevitore e una sorgente di energia elettrica rispondenti alle prescrizioni delle norme tecniche. 2. Il trasmettitore deve poter emettere il segnale di allarme radiotelefonico con un generatore automatico rispondente alle prescrizioni delle norme tecniche. Tale dispositivo deve poter essere disinserito in qualsiasi momento per consentire la trasmissione immediata di un messaggio di soccorso. 3. Se il ricevitore non ha i requisiti prescritti dalle norme tecniche per effettuare l'ascolto permanente sulla frequenza radiotelefonica di soccorso la nave deve essere dotata di un altro ricevitore a sintonia fissa su tale frequenza, munito di altoparlante e rispondente alle norme tecniche. 4. Per consentire un rapido passaggio dalla trasmissione alla ricezione quando viene usata la commutazione manuale, il comando del dispositivo di commutazione, per quanto praticamente possibile, deve essere situato sul microfono o sul microtelefono. 5. Durante la navigazione deve essere sempre disponibile una sorgente di energia elettrica principale sufficiente a far funzionare regolarmente l'installazione con il trasmettitore alla sua potenza nominale. Se vengono impiegate delle batterie, queste devono avere in qualunque circostanza una riserva di carica sufficiente a far funzionare il trasmettitore, il ricevitore e il generatore automatico del segnale di allarme per almeno 6 ore continuative nelle condizioni normali di servizio previste dalle norme tecniche e il ricevitore per l'ascolto sulla frequenza radiotelefonica di soccorso durante tutta la navigazione. 6. Nelle installazioni eseguite a partire dal 19 novembre 1952 a bordo delle navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate ma inferiore a 1600 tonnellate deve essere prevista una sorgente di energia elettrica di riserva sistemata nella parte superiore della nave. La sorgente di emergenza non e necessaria se la sorgente principale e' sistemata nella parte superiore della nave. 7. La sorgente di energia elettrica di riserva, ove esista, deve rispondere alle prescrizioni delle norme tecniche. 8. Durante la navigazione le batterie impiegate per l'impianto radiotelefonico devono essere tenute cariche, in modo da soddisfare le prescrizioni del precedente comma 5. 9. Deve essere fornita e messa in opera un'antenna che, nel caso di navi di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate ma inferiore a 1600 tonnellate, deve essere protetta contro rotture se e' sospesa tra sostegni soggetti a vibrazioni. Inoltre deve esservi un'antenna di ricambio completa, che possa essere immediatamente messa in opera.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 164
Art. 164. Precauzioni speciali contro gli incendi 1. E' fatto divieto di porre nei locali delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche materiali facilmente infiammabili. 2. I locali stessi devono essere dotati di almeno due estintori portatili da incendio, di tipo approvato per tale specifico uso dal ministero, ubicati nelle vicinanze della porta d'ingresso. 3. Sulle navi cisterna e sulle navi comunque destinate al trasporto di merci infiammabili, di merci che emanino gas o vapori tossici, di esplosivi o di merci che possano dar luogo a miscele esplosive, la ventilazione dei locali delle stazioni radiotelegrafiche e radio telefoniche deve essere particolarmente curata. 4. L'isolamento delle antenne deve essere fatto con speciale cura. I conduttori piu' soggetti alle influenze del campo elettromagnetico di trasmissione devono essere esenti da spazi spinterometrici nei quali possono prodursi scintille. In particolare, per le prese di terra e per i padiglioni delle antenne devono essere applicate le prescrizioni delle norme tecniche. 5. Tutte le condutture elettriche all'impianto radio sul ponte di coperta e sulle sovrastrutture devono rispondere alle prescrizioni dell'ente tecnico. 6. Per le navi adibite solo temporaneamente al trasporto di sostanze esplosive o di materie infiammabili il ministero puo' concedere deroghe caso per caso.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 165
Art. 165. Servizio di ascolto radiotelegrafico 1. Ogni nave che, in conformita' all'art. 150 e' dotata di una stazione radiotelegrafica deve avere a bordo, durante la navigazione almeno un ufficiale radiotelegrafista. Qualora non sia munita di autoallarme radiotelegrafico deve assicurare durante la navigazione un servizio di ascolto permanente sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso a mezzo di un ufficiale radiotelegrafista che usi una cuffia o un altoparlante. 2. Ogni nave da passeggeri che, in conformita' all'art. 150, e' dotata di una stazione radiotelegrafica deve assicurare durante la navigazione, se munita di autoallarme radiotelegrafico, un servizio di ascolto sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso a mezzo di un ufficiale radiotelegrafista che usi una cuffia od un altoparlante, con le seguenti modalita': a) 8 ore giornaliere se trasporta o e' autorizzata a trasportare non oltre 250 passeggeri in viaggi internazionali; b) 8 ore giornaliere se trasporta o e' autorizzata a trasportare oltre 250 passeggeri in viaggi internazionali, di durata, tra due porti consecutivi, inferiore a 16 ore; c) 8 ore giornaliere se trasporta o e' autorizzata a trasportare qualsiasi numero di passeggeri in viaggi nazionali; d) 16 ore giornaliere se trasporta o e' autorizzata a trasportare oltre 250 passeggeri in viaggi internazionali, di durata, tra due porti consecutivi, superiore a 16 ore. In questo caso devono essere presenti a bordo almeno due ufficiali radiotelegrafisti. 3. Ogni nave da carico, da pesca e da salvataggio che, in conformita' all'art. 150, e' dotata di una stazione radiotelegrafica, se munita di autoallarme radiotelegrafico deve assicurare durante la navigazione un servizio di ascolto sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso a mezzo di un ufficiale radiotelegrafista che usi una cuffia o un altoparlante, per un totale di almeno 8 ore giornaliere. 4. Ogni nave da carico di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate, ma inferiore a 1600 tonnellate, che, pur non avendone l'obbligo, sia dotata di stazione radiotelegrafica e non anche di stazione radiotelefonica rispondente agli articoli 162 e 163, se munita di autoallarme radiotelegrafico deve assicurare durante la navigazione un servizio di ascolto sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso, a mezzo di un ufficiale radiotelegrafista che usi una cuffia o un altoparlante, di: a) 8 ore giornaliere, se abilitata alla navigazione internazionale; b) 2 ore giornaliere, se abilitata alla navigazione nazionale. 5. Ogni nave da passeggeri che, pur non avendone l'obbligo, sia munita di stazione radiotelegrafica e non anche di stazione radiotelefonica rispondente agli articoli 162 e 163, se dotata di autoallarme radiotelegrafico deve assicurare, durante la navigazione, un servizio di ascolto sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso, a mezzo di un ufficiale radiotelegrafista che usi una cuffia o un altoparlante, non inferiore a 2 ore giornaliere. 6. Durante il periodo di servizio d'ascolto che, in conformita' del presente articolo, deve essere effettuata sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso dall'ufficiale radiotelegrafista, quest'ultimo puo' sospendere tale ascolto per il tempo in cui e' occupato nel traffico su altre frequenze o in cui svolge altri importanti doveri inerenti al suo servizio, ma soltanto se non e' praticamente possibile proseguire l'ascolto con cuffia a due padiglioni autonomi o con altoparlante. Il servizio di ascolto deve essere sempre assicurato da un ufficiale radiotelegrafista a mezzo di una cuffia o di un altoparlante durante i periodi di silenzio prescritti per il servizio radiotelegrafico dal regolamento delle radiocomunicazioni. 7. Su tutte le navi dotate di autoallarme radiotelegrafico detto apparato deve restare in funzione mentre la nave e in navigazione ogni qualvolta non venga effettuato il servizio di ascolto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo e, quando possibile, durante le operazioni radiogoniometriche. 8. Il servizio di ascolto previsto nel presente articolo deve essere mantenuto possibilmente durante i periodi prescritti per il servizio radiotelegrafico dal regolamento delle radiocomunicazioni.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 166
Art. 166. Servizio di ascolto radiotelefonico 1. Ogni nave che, conformemente all'art. 151, e' dotata di una stazione radiotelefonica, deve avere a bordo, per ragioni di sicurezza, almeno un operatore radiotelefonista (che puo' essere qualsiasi membro dell'equipaggio) titolare, di un certificato per la radiotelefonia adeguato al tipo di stazione radiotelefonica della nave. 2. Le navi di cui al comma precedente, tranne le navi da pesca, devono assicurare, durante la navigazione, un servizio di ascolto continuo sulla frequenza radiotelefonica di soccorso a mezzo di altoparlante o di altro sistema appropriato, ubicato nel punto della nave dal quale usualmente viene diretta la navigazione. 3. L'ascolto puo' essere sospeso quando l'apparecchio ricevente viene utilizzato per il traffico su un'altra frequenza e non e' disponibile un secondo ricevitore, o quando, a giudizio del comandante, le condizioni sono tali che il servizio di ascolto comprometterebbe la sicurezza della navigazione. 4. In ogni caso il servizio di ascolto deve essere mantenuto, per quanto possibile, durante i periodi di silenzio previsti dal regolamento delle radiocomunicazioni per il servizio radiotelefonico.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 167
Art. 167. Giornale radiotelegrafico 1. Il giornale radiotelegrafico prescritto dal regolamento delle radiocomunicazioni per le navi dotate di stazione radiotelegrafica deve corrispondere al modello approvato dal ministero e deve essere conservato nella cabina radiotelegrafica. 2. Ogni ufficiale radiotelegrafista deve annotare nel registro il suo nome, l'ora in cui prende e lascia il servizio di guardia e tutti gli avvenimenti concernenti il servizio radio verificatisi durante il suo turno di guardia, e in particolare quelli che possono apparire importanti per la sicurezza della vita umana in mare. 3. Nel giornale devono essere riportati inoltre i seguenti dati: a) le registrazioni prescritte dal regolamento delle radiocomunicazioni; b) dettagli sulla manutenzione delle batterie (compresa la data di carica); c) dichiarazione giornaliera che la prescrizione del comma 15 dell'art. 157 e' stata osservata; d) dei tagli delle prove del trasmettitore di riserva e della sorgente di energia di riserva eseguite conformemente al comma 18 dell'art. 157; e) sulle navi munite di autoallarme radiotelegrafico, i dettagli delle prove eseguite conformemente al comma 2 dell'art. 158; f) dettagli sulla manutenzione delle batterie (compresa la data di carica) prescritta dal comma 4 dell'art. 160, e dettagli delle prove prescritte dallo stesso comma per quanto riguarda i trasmettitori sistemati sulle imbarcazioni di salvataggio a motore; g) dettagli sulla manutenzione delle batterie (compresa la data di carica) prescritta dal comma 3 dell'art. 161, e dettagli delle prove prescritte dallo stesso comma per quanto riguarda il trasmettitore dell'apparecchio portatile per natanti di salvataggio.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 168
Art. 168. Giornale radiotelefonico 1. Il giornale radiotelefonico prescritto dal regolamento delle radiocomunicazioni per le navi dotate di stazione radiotelefonica devo corrispondere al modello approvato dal ministero e deve essere conservato nel locale in cui viene effettuato il servizio di ascolto. 2. Chiunque effettua il servizio di ascolto conformemente all'art. 166 deve annotare nel giornale il suo nome e i dettagli di tutti gli avvenimenti concernenti il servizio radio verificatisi durante il suo servizio di guardia, e in particolare quelli che possono apparire importanti per la sicurezza della vita umana in mare. 3. Nel giornale devono essere riportati inoltre i seguenti dati: a) le registrazioni prescritte dal regolamento delle radiocomunicazioni; b) l'ora in cui ha inizio il servizio di ascolto alla partenza della nave dal porto e l'ora in cui ha termine tale servizio all'arrivo della nave nel porto; c) l'ora in cui, per una qualsiasi ragione, e' interrotto il servizio di ascolto e le ragioni di tale interruzione, nonche' l'ora di ripresa del servizio stesso; d) dettagli sulla manutenzione delle batterie (compresa la data di carica) prescritta dal comma 8 dell'art. 163; e) dettagli sulla manutenzione delle batterie (compresa la data di carica) prescritta dal comma 3 dell'art. 161, e dettagli delle prove prescritte dallo stesso comma per quanto riguarda il trasmettitore dell'apparecchio portatile per natanti di salvataggio.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 169
Art. 169. Controllo dei giornali radiotelegrafico e radiotelefonico I giornali radiotelegrafico e radiotelefonico devono essere tenuti a disposizione dei funzionari autorizzati dal ministero ad eseguirne controllo.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 170
Art. 170. Documenti di cui deve essere dotata la stazione radiotelegrafica La stazione radiotelegrafica, oltre al giornale di cui all'art. 167, deve essere dotata dei seguenti documenti: a) la licenza di esercizio; b) il certificato di ogni operatore; c) il codice internazionale dei segnali e i relativi allegati; d) l'elenco alfabetico degl'indicativi di chiamata; e) la nomenclatura delle stazioni costiere; f) la nomenclatura delle stazioni di navi; g) la nomenclatura delle stazioni di radiorilevamento e che effettuano servizi speciali; h) il regolamento delle radiocomunicazioni ed il regolamento addizionale delle radiocomunicazioni, nonche' le disposizioni del presente regolamento riguardanti il servizio delle radiocomunicazioni a bordo delle navi; i) le tariffe telegrafiche dei paesi a destinazione dei quali la stazione trasmette piu' frequentemente dei radiotelegrammi; l) il regolamento telegrafico; m) le istruzioni sul servizio dei telegrammi e dei radiotelegrammi; n) un disegno di massima del profilo longitudinale della nave da cui risultino, in scala o quotate, tutte le antenne di servizio e i cavi metallici componenti l'attrezzatura della nave, correnti nelle immediate vicinanze dell'antenna principale e con andamento sensibilmente parallelo ad essa; o) il quaderno contenente i dati delle calibrazioni dei radiogoniometri e dei controlli della loro esattezza e il registro dei rilevamenti radiogoniometrici; p) le monografie degli apparati radioelettrici in dotazione della stazione; q) lo schema dell'impianto radioelettrico di bordo, per le installazioni effettuate dopo il 14 gennaio 1968.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 171
Art. 171. Documenti di cui deve essere dotata la stazione radiotelefonica La stazione radiotelefonica, oltre al giornale di cui all'art. 168, deve essere dotata dei seguenti documenti: a) la licenza di esercizio; b) il certificato dell'operatore; c) il codice internazionale dei segnali e i relativi allegati; d) documenti contenenti le informazioni necessarie per l'esecuzione del servizio; e) le monografie degli apparati radioelettrici in dotazione della stazione; f) lo schema dell'impianto radioelettrico di bordo, per le installazioni effettuate dopo il 14 gennaio 1968.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 172
Art. 172. Ora di riferimento della stazione radioelettrica 1. L'orologio di servizio della stazione radiotelegrafica e radiotelefonica deve essere regolato sul tempo medio di Greenwich. 2. Quando e' prescritta l'indicazione di un orario, questa deve essere effettuata sempre secondo l'ora indicata dall'orologio di servizio.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 173
Art. 173. Altri obblighi L'applicazione delle norme relative ai servizi radioelettrici per la sicurezza della navigazione non esonera l'armatore da ogni altro obbligo fissato dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per le stazioni di bordo, in relazione alla categoria assegnata alla nave ai fini del servizio della pubblica corrispondenza.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 174
Art. 174. Impianti non obbligatori Nel caso di navi che, pur non avendone l'obbligo, sono dotate di apparati radioelettrici, questi, se disciplinati dalle norme tecniche, devono rispondere a tutti i requisiti da tali norme stabiliti.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 175
Art. 175. Servizio meteorologico Le navi dotate di impianti radioelettrici devono osservare le norme sul servizio meteorologico determinate dal ministero di concerto con quelli delle poste e delle telecomunicazioni e della difesa.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 176
Art. 176. Cisterne del carico e altri locali pericolosi 1. La zona delle cisterne del carico deve essere separata dagli altri locali della nave a mezzo di intercapedini o altri adatti spazi, secondo i regolamenti dell'ente tecnico. 2. Idonei mezzi devono essere sistemati per lo sfogo all'esterno della nave dei gas o dei vapori generati dal carico. 3. I boccaportelli di accesso e le aperture per il lavaggio delle cisterne del carico devono essere muniti di chiusure costituite da portelli metallici stagni. 4. Opportune precauzioni, rispondenti ai regolamenti dell'ente tecnico, devono essere adottate per quei locali o zone della nave in cui possono raccogliersi gas o vapori infiammabili o esplosivi o comunque pericolosi o nocivi generati dal carico.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 177
Art. 177. Impianto elettrico E' vietato, per l'impianto elettrico delle navi cisterna, il sistema principale di distribuzione unipolare, detto del "ritorno per scafo".
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 178
Art. 178. Protezione contro gli incendi 1. Su tutte le navi cisterna l'impianto fisso di estinzione incendi a gas inerte o a vapore o a schiuma prescritto dalla convenzione nei locali di carico deve servire non solo le cisterne del carico, ma anche le intercapedini e i locali pompe. 2. L'uso di qualsiasi fiamma libera e' vietato fuori dei locali macchine, caldaie e cucina.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 179
Art. 179. Mezzi di salvataggio 1. Su ciascun lato delle navi cisterna devono essere sistemate imbarcazioni di salvataggio aventi capacita' totale sufficiente per tutte le persone a bordo e, nel caso che la nave sia di lunghezza superiore a 150 metri e non abbia sovrastrutture centrali, anche una zattera di salvataggio, di capacita' sufficiente per almeno sei persone, ubicata il piu' possibile a prora. 2. Le navi cisterna di stazza lorda uguale o superiore a 3000 tonnellate devono avere non meno di quattro imbarcazioni di salvataggio, una meta' delle quali dev'essere sistemata nella parte poppiera e l'altra meta' a mezzo nave, ad eccezione delle navi che non hanno sovrastrutture centrali, sulle quali tutte le imbarcazioni devono essere sistemate nella parte poppiera. Quando su una nave che non abbia sovrastrutture centrali non sia possibile sistemare quattro imbarcazioni di salvataggio nella parte poppiera il ministero puo' permettere che vi sia una sola imbarcazione di salvataggio per ciascun lato della nave a condizione che siano sistemate zattere di salvataggio, oltre quella di cui al precedente comma 1, sufficienti per almeno la meta' del numero totale delle persone a bordo e che: non siano di lunghezza superiore a 8,5 metri; siano ubicate il piu' a proravia possibile in modo che l'estremita' poppiera di ciascuna imbarcazione si trovi ad una lunghezza e mezza dell'imbarcazione stessa a proravia dell'elica e che l'estremita' prodiera sia a poppavia della zona delle cisterne del carico; siano sistemate alla distanza piu' prudente possibile sul livello del mare. 3. I salvagente anulari devono essere provvisti di boette luminose ad accensione automatica, alimentate da pile elettriche.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 180
Art. 180. Apparecchio radio portatile per natanti di salvataggio Sulle navi cisterna di stazza lorda uguale o superiore a 3000 tonnellate sulle quali le imbarcazioni di salvataggio siano sistemate a mezzo nave ed a poppa, l'apparecchio radio portatile deve essere tenuto in posto adatto in vicinanza di quelle imbarcazioni di salvataggio che sono le piu' lontane dal trasmettitore radiotelegrafico principale della nave.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 181
Art. 181. Caratteristiche dello scafo e dell'apparato motore Lo scafo e l'apparato motore dei rimorchiatori e delle navi oggetto del presente titolo devono soddisfare, secondo i regolamenti dell'ente tecnico, alle seguenti caratteristiche: a) avere ponte completo, stabilita' trasversale adeguata, ampia superficie di deriva e forte insellatura avanti, ovvero, anche se il rimorchiatore o nave di salvataggio non fosse soggetta ad assegnazione di bordo libero e fosse abilitato a navigazione piu' estesa di quella portuale, mezzo o completo cassero prodiero; b) se abilitate a navigazione oltre 6 miglia dalla costa devono avere lunghezza maggiore di 20 metri ed apparato motore di potenza superiore a 400 cavalli asse; c) se abilitate a navigazione fino a 6 miglia dalla costa devono avere lunghezza maggiore di 12 metri ed apparato motore di potenza superiore a 100 cavalli asse; d) per i rimorchiatori abilitati al solo servizio portuale non sono prescritti limiti di lunghezza e di potenza dell'apparato motore.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 182
Art. 182. Dispositivi per il rimorchio 1. I ganci di rimorchio devono essere provvisti di un mezzo di sganciamento rapido, idoneo a funzionare sotto tiro ed azionabile a distanza dalla plancia comando o immediate adiacenze. 2. Quando, in luogo del gancio di rimorchio e' sistemato un verricello di rimorchio, deve essere possibile effettuarne il rilascio con un mezzo di sicurezza equivalente a quello di cui al precedente comma 1.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 183
Art. 183. Navi usate occasionalmente come rimorchiatori 1. Le navi diverse dai rimorchiatori possono essere adibite occasionalmente ad operazioni di rimorchio qualora ne sia accertata la specifica idoneita' per il viaggio prestabilito anche in relazione alla unita' da rimorchiare. Devono in ogni caso esistere a bordo della nave da rimorchiare sistemazioni marinaresche che consentano di liberarsi rapidamente e sicuramente del rimorchio in caso di necessita'. 2. I suddetti accertamenti vengono effettuati dall'ente tecnico secondo i propri regolamenti.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 184
Art. 184. Navi rimorchiate Per le navi che devono effettuare un viaggio di trasferimento a rimorchio da una localita' ad un'altra deve essere accertata dall'ente tecnico, secondo i propri regolamenti, la specifica idoneita' alla navigazione a rimorchio per la destinazione prestabilita.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 185
Art. 185. Sistemazioni di sicurezza e dotazioni 1. I mezzi di salvataggio dei rimorchiatori devono rispondere, in generale, alle pertinenti prescrizioni per le navi da carico. 2. Fermo il disposto dell'art. 107, in ogni caso deve esistere a bordo anche un battello idoneo, a giudizio del capo del compartimento marittimo, per l'impiego nei casi di emergenza. 3. Le caratteristiche delle sistemazioni di sicurezza e delle dotazioni di cui alla lettera e) del comma 2 dell'art. 10 devono rispondere alle norme dell'ente tecnico.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 186
Art. 186. Stabilita' 1. Le navi da pesca, ad eccezione di quelle a vela operanti entro tre miglia dalla costa, devono essere sottoposte a prova di stabilita' sotto il controllo dell'ente tecnico al fine di accertare i dati di stabilita' della nave almeno nelle seguenti condizioni di carico: a) nave vacante; b) nave in assetto di pesca senza carico di pesce; c) nave al rientro dalla campagna di pesca in condizioni di massimo carico. 2. Per le navi da pesca di lunghezza inferiore a 20 metri puo' essere concesso che gli accertamenti di stabilita' siano eseguiti con criteri approssimati a condizione che siano in ogni caso accertati almeno i dati di stabilita' della nave in assetto di carico che, a giudizio dell'ente tecnico, risultino piu' severi nei riguardi della stabilita'. 3. Al comandante della nave devono essere fornite, sotto la sorveglianza dell'autorita' marittima, adeguate istruzioni riguardanti la stabilita'.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 187
Art. 187. Mezzi di salvataggio 1. Le navi abilitate alla pesca oceanica oltre gli Stretti ed alla pesca d'altura nel mare Mediterraneo devono avere i seguenti mezzi collettivi di salvataggio: a) su ciascun lato della nave, imbarcazioni di salvataggio di capacita' complessiva sufficiente per accogliere la meta' del numero totale delle persone a bordo. Ogni imbarcazione deve avere lunghezza non inferiore a 4,90 metri ed essere sospesa ad una coppia di gru; b) zattere di salvataggio di capacita' complessiva sufficiente ad accogliere la meta' del numero totale delle persone a bordo. L'autorita' marittima puo' autorizzare la sostituzione massima complessiva del 25 per cento dei posti delle imbarcazioni con zattere di salvataggio gonfiabili. 2. Per le navi abilitate alla pesca d'altura del mare Mediterraneo e per quelle che esercitano la pesca lungo le coste oceaniche della Spagna, del Portogallo ed occidentali dell'Africa fino al Senegal, ad una distanza non superiore a 40 miglia da porti o ancoraggi sicuri, quando non risulti possibile sistemare imbarcazioni su ciascun lato della nave, il ministero puo' autorizzare: a) nel caso di navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, la sistemazione di una sola imbarcazione di lunghezza non inferiore a 4,90 metri e di capacita' sufficiente ad accogliere tutte le persone a bordo ferma restando la prescrizione di cui alla lettera b) del precedente comma 1; b) nel caso di navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate ed aventi a bordo non piu' di 12 persone, la sistemazione di una sola imbarcazione di salvataggio di lunghezza non inferiore a 3,70 metri, sufficiente ad accogliere la meta' delle persone imbarcate, e zattere gonfiabili in numero non inferiore a due aventi capacita' complessiva sufficiente ad accogliere il 200 per cento delle persone a bordo. 3. Le navi abilitate alla pesca ravvicinata devono avere i seguenti mezzi collettivi di salvataggio: a) una imbarcazione di salvataggio, sospesa a gru o ad apparecchi riconosciuti dall'ente tecnico di equivalente efficienza, che abbia lunghezza non inferiore a 3,70 metri e capacita' in ogni caso sufficiente ad accogliere la meta' del numero totale delle persone a bordo. b) zattere di salvataggio di capacita' complessiva sufficiente ad accogliere la meta' del numero totale delle persone a bordo. c) nel caso che sia comprovata l'impossibilita' di sistemare la suddetta imbarcazione, il capo del compartimento marittimo puo' autorizzare la sistemazione di sole zattere di salvataggio di capacita' complessiva sufficiente ad accogliere il numero totale delle persone a bordo. 4. Le navi abilitate alla pesca locale devono essere dotate di apparecchi galleggianti di capacita' sufficiente per tutte le persone a bordo a meno che, per particolari circostanze, il capo del compartimento marittimo ritenga necessario prescrivere la dotazione di zattere di salvataggio gonfiabili.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 188
Art. 188. Segnali di soccorso 1. Tutte le navi da pesca devono almeno avere sul ponte di comando o nelle sue immediate vicinanze: a) 18 razzi a paracadute a luce rossa; b) 6 segnali a mano a stelle rosse; c) lampada per segnalazioni diurne di cui all'art. 73. 2. Le navi da pesca abilitate alla pesca oceanica oltre gli Stretti devono anche avere: a) 6 razzi a paracadute a luce rossa, se di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate; b) 6 segnali a mano a stelle rosse, se di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 189
Art. 189. Scafo, apparato motore e impianto elettrico 1. I materiali e le strutture dello scafo nonche', sulla base dei criteri di cui alla lettera g), comma 2, dell'art. 10, l'apparato motore, i macchinari ausiliari e l'impianto elettrico devono corrispondere ai regolamenti dell'ente tecnico in relazione alta specie di navigazione e all'impiego cui le imbarcazioni da diporto o le navi di cui al presente titolo sono abilitate. 2. Le imbarcazioni da diporto abilitate a navigazione oltre 20 miglia dalla costa devono essere pontate secondo i regolamenti dell'ente tecnico. 3. I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i motori a combustione interna di propulsione e dei servizi ausiliari, i depositi di combustibile ed i relativi accessori devono essere separati dai locali chiusi contigui per mezzo di paratie stagne almeno ai gas o di sistemazioni equivalenti. 4. Le aperture a scafo, del fasciame esterno, del ponte e delle sovrastrutture esposte alle intemperie, devono essere provviste di mezzi di chiusura sistemati in modo permanente, atti a impedire rientrate d'acqua. 5. Gli spazi del ponte e delle sovrastrutture predette entro i quali puo' raccogliersi acqua, con particolare riguardo ai pozzetti delle imbarcazioni pontate, devono essere muniti di efficaci mezzi per lo scarico automatico di essa fuori bordo. 6. Corrimani, parapetti e altri adeguati mezzi di appiglio per le persone devono essere sistemati sul ponte e sulle sovrastrutture esposte alle intemperie. 7. Gli organi di governo e l'armamento marinaresco devono essere adeguati, secondo i regolamenti dell'ente tecnico, alla grandezza dello scafo, comprese le sovrastrutture, e deve essere sistemato un mezzo di governo ausiliario indipendente dall'apparecchio di governo principale. 8. La stabilita' deve essere accertata con apposita prova da effettuarsi sotto il controllo dell'ente tecnico, determinando il numero massimo ammissibile di persone a bordo, tenuto conto degli spazi disponibili e dell'entita' dei mezzi di salvataggio. 9. Il peso e la potenza dei motori di propulsione devono essere compatibili, a giudizio dell'ente tecnico, con la robustezza e le caratteristiche dello scafo e degli organi di governo. 10. I motori delle imbarcazioni da diporto e delle navi di cui al presente titolo devono essere collaudati in conformita' al disposto dell'[art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art1) e [15 della legge 11 febbraio 1971, n. 50](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art15), ed essere dotati di dispositivo di retromarcia, salvo il caso di motori di potenza massima inferiore a 6 cavalli che, se sprovvisti del citato dispositivo, devono essere muniti di un mezzo sostitutivo giudicato idoneo dall'ente tecnico. 11. Gli apparati motori devono essere sottoposti a prova di funzionamento intesa ad accertarne la sicura sistemazione e l'efficienza. 12. Devono essere sistemati a bordo appropriati mezzi o attrezzi di esaurimento, consistenti almeno, per le imbarcazioni da diporto e navi abilitate a navigazione fino a 20 miglia dalla costa, in una pompa.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 190
Art. 190. Protezione contro gli incendi 1. I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i motori. I depositi di combustibile e relativi accessori devono essere sempre accessibili ed ispezionabili. 2. I locali o vani predetti devono essere provvisti di propria ventilazione naturale ovvero, se usata benzina quale combustibile, di ventilazione meccanica atta ad evitare il ristagno di vapori del combustibile da cui potrebbero derivare esplosioni ed incendi. Le caratteristiche dell'impianto di ventilazione devono soddisfare le norme dell'ente tecnico. 3. I serbatoi del combustibile, le relative tubolature ed accessori devono essere in metallo o altro materiale purche' giudicato equivalente secondo le norme dell'ente tecnico. 4. Le bombole di gas eventualmente adottate per la cucina o per altri impianti ausiliari devono essere sistemate all'aperto ovvero in spazi adeguatamente ventilati, ma, comunque, fuori da locali di alloggio. 5. Sulle imbarcazioni da diporto abilitate a navigazione oltre 20 miglia dalla costa dev'essere sistemata una pompa da incendio, azionata da energia meccanica, e almeno due prese antincendio con relative manichette ed accessori. 6. Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente e sicuramente accessibile ed avere le caratteristiche di cui ai regolamenti dell'ente tecnico.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 191
Art. 191. Mezzi di salvataggio 1. Mezzi collettivi di salvataggio: a) le imbarcazioni da diporto abilitate a navigazione oltre 20 miglia dalla costa e le navi di cui al presente titolo eccezionalmente autorizzate a tale navigazione dall'autorita' marittima, devono essere fornite di una o piu' imbarcazioni di salvataggio, prontamente ammainabili aventi capacita' sufficiente, nel complesso, per tutte le persone a bordo. Possono essere impiegate imbarcazioni e zattere di salvataggio piu' leggere e maneggevoli di quelle regolamentari, purche' riconosciute idonee dall'ente tecnico. Ove la installazione di almeno una imbarcazione non sia ritenuta pratica dal capo del compartimento marittimo, sentito il parere dell'ente tecnico, possono essere consentite, in sostituzione, zattere di salvataggio gonfiabili; b) le imbarcazioni da diporto e le navi di cui al presente titolo abilitate a navigare entro 20 miglia dalla costa devono essere dotate almeno di apparecchi galleggianti sufficienti per tutte le persone a bordo. Tale dotazione non e' obbligatoria per imbarcazioni e navi abilitate a navigazione entro 3 miglia dalla costa. L'autorita' marittima puo' consentire l'impiego di apparecchi diversi da quelli regolamentari di efficienza che risulti adeguata, sentito l'ente tecnico. 2. Mezzi individuali di salvataggio: a) i natanti di cui al [primo comma dell'art. 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art13-com1), che, nell'esercizio della facolta', prevista dal terzo comma dell'articolo medesimo, di navigare fino ad un miglio dalla costa, si spingano oltre 500 metri dalla riva del mare devono essere dotati di almeno un salvagente anulare per ogni due persone a bordo; b) tutte le altre imbarcazioni e navi di cui al presente titolo devono essere dotate di una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo ovvero, se abilitate a navigazione entro 3 miglia dalla costa, di un salvagente anulare per ogni due persone a bordo; c) le imbarcazioni e le navi di cui alla precedente lettera b) devono essere dotate, ad eccezione delle imbarcazioni e navi abilitate a navigazione entro un miglio dalla costa, dei seguenti salvagente anulari oltre quelli eventualmente portati a norma della lettera b) medesima: 1, per imbarcazioni e navi di lunghezza fuori tutto non superiore a 10 metri; 2, di cui uno con boetta luminosa, per imbarcazioni e navi di lunghezza fuori tutto da 10 a 20 metri; 4, di cui 2 con boetta luminosa e segnale fumogeno, per imbarcazioni e navi di lunghezza fuori tutto superiore a 20 metri.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 192
Art. 192. Dotazioni 1. Le dotazioni delle imbarcazioni da diporto abilitate a navigazione oltre 20 miglia dalla costa sono: a) una bussola; b) un orologio; c) un barometro; d) un binocolo; e) uno scandaglio; f) una parallela; g) un compasso; h) un rapportatore; i) carte nautiche necessarie per la navigazione che si vuole intraprendere; l) un apparecchio lanciasagole o gaffe, a giudizio dell'ente tecnico; m) 6 fuochi a mano a luce rossa; n) 6 razzi a paracadute a luce rossa; o) 2 segnali fumogeni galleggianti capaci di produrre abbondante fumo di colore arancione; p) un dispositivo per segnalazioni acustiche; q) ancore con catena, o cavo, e cavi di ormeggio, secondo le norme dell'ente tecnico; r) una cassetta contenente materiale di pronto soccorso; s) fanali regolamentari; t) estintori, nel seguente numero: uno in plancia o posto di guida se l'apparato motore ha potenza massima di esercizio fino a 20 cavalli; uno in plancia ed uno in prossimita' dell'apparato motore per potenze superiori a 20 fino a 100 cavalli; tre, di cui uno in plancia e due in prossimita' dell'apparato motore per potenze superiori a 100 fino a 500 cavalli; quattro, di cui uno in plancia, uno in prossimita' del locale o vano dell'apparato motore e due entro tale locale per potenze superiori a 500 cavalli; un estintore in ciascuno degli eventuali locali o vani cucina, alloggio e delle installazioni radioelettriche. 2. Le dotazioni delle imbarcazioni da diporto e delle navi di cui al presente titolo, abilitate a navigazione tra 20 e 3 miglia dalla costa sono: a) una bussola; b) carte della zona; c) 3 fuochi a mano a luce rossa; d) 3 razzi a paracadute a luce rossa; e) un dispositivo per segnalazioni acustiche; f) un ancorotto efficiente in relazione alle dimensioni della nave o imbarcazione, con cavo di lunghezza adeguata e comunque non inferiore a 25 metri; g) una cassetta contenente materiale di pronto soccorso; h) un mezzo di governo ausiliario, anche elementare, purche' indipendente dall'apparecchio di governo principale; i) una pompa di esaurimento; l) una coppia di remi, o pagaie; m) una gaffa; n) fanali regolamentari; o) estintori come richiesto dalla lettera l) del comma 1 3. Le dotazioni delle imbarcazioni da diporto di cui al [secondo comma dell'art. 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art13-com2) e delle navi di cui al presente titolo, abilitate a navigazione fino a 3 miglia dalla costa sono: a) limitatamente alle navigazioni oltre un miglio dalla costa, un mezzo di governo ausiliario quale richiesto dalla lettera h) del comma 2 (per esempio anche un remo); b) pompa o attrezzo (sassola) di esaurimento; c) un ancorotto ed un cavo di lunghezza adeguata e comunque non inferiore a 25 metri; d) una coppia di remi, o pagaia, dotate anche di gaffa; e) 3 fuochi a mano a luce rossa e 3 segnali a mano a stelle rosse, per le imbarcazioni e navi abilitate a navigazione oltre un miglio dalla costa; f) un dispositivo per segnalazioni acustiche di richiamo (fischietto o altro analogo mezzo); g) fanali regolamentari; h) un estintore nel caso di imbarcazioni a motore o a vela con motore ausiliario.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 193
Art. 193. Installazioni radioelettriche Le installazioni radioelettriche prescritte dall'[art. 49 della legge 11 febbraio 1971, n. 50](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art49) e comunque esistenti a bordo devono rispondere alle norme tecniche vigenti ed alle altre particolari prescrizioni emanate con decreto dal Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 194
Art. 194. Disposizioni generali Sulla base delle norme di esercizio di cui alla lettera h), comma 2, dell'art. 10, per gli aliscafi ed aeroscafi la costruzione ed i materiali dello scafo, la costruzione e sistemazione a bordo dell'apparato motore, dell'impianto elettrico e relative parti di allestimento devono corrispondere ai regolamenti dell'ente tecnico.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 195
Art. 195 Protezione contro gli incendi 1. Gli aliscafi ed aeroscafi devono avere adeguata protezione contro gli incendi secondo i regolamenti dell'ente tecnico. 2. Non e' consentito l'impiego di combustibili aventi punto di infiammabilita' eguale o inferiore a 43 gradi C. 3. Tutti i locali per passeggeri ed equipaggio devono essere provvisti, a giudizio dell'ente tecnico, di mezzi atti a realizzare una sfuggita rapida ed agevole delle persone verso il ponte scoperto, continuamente illuminata da lampade di emergenza alimentate da un generatore indipendente da quello principale a mezzo di un circuito che; nel caso di mancanza di energia nel circuito principale, si chiuda automaticamente.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 196
Art. 196. Mezzi di salvataggio Gli aliscafi e gli aeroscafi devono essere provvisti dei seguenti mezzi collettivi ed individuali di salvataggio: a) almeno due zattere di salvataggio di capacita' complessiva sufficiente per il totale delle persone imbarcate; il ministero puo' consentire che per navigazioni in particolari zone riparate le zattere possano essere sostituite con apparecchi galleggianti per non piu' del sessanta per cento del totale stesso; b) una cintura di salvataggio per ognuna delle persone imbarcate, convenientemente sistemata sotto ciascun sedile; c) salvagente anulari in ragione del 4 per cento delle persone a bordo, con un minimo di 2, muniti di sagola galleggiante lunga 25 metri; meta' dei salvagente deve essere munita di boetta luminosa ad accensione automatica ed almeno due di essi (o uno quando i salvagente sono soltanto due) devono essere provvisti anche di segnale fumogeno.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 197
Art. 197. Dotazioni Gli aliscafi e gli aeroscafi devono essere provvisti delle seguenti dotazioni: a) un proiettore, di potenza non inferiore a quella richiesta per le imbarcazioni di salvataggio a motore, se sono abilitati alla navigazione in ore notturne; b) un apparecchio radio portatile per natanti di salvataggio se sono abilitati a navigazione oltre 20 miglia dalla costa; c) segnali di soccorso per ponte di comando secondo quanto disposto dal comma 1) dell'art. 109; d) un lanciasagole con 4 sagole e 4 proiettili; e) 2 segnali fumogeni galleggianti capaci di produrre abbondante fumo di colore arancione; f) un corredo farmaceutico di pronto soccorso; g) un'ascia da pompiere; h) una torcia elettrica.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 198
Art. 198. Recquisiti e norme speciali per gli aliscafi 1. Gli aliscafi devono soddisfare, secondo i regolamenti dell'ente tecnico, alle seguenti disposizioni speciali: a) la stabilita' a scafo integro deve essere adeguata, nei vari casi di esercizio, con particolare riguardo alla condizione di navigazione con scafo emerso sulle ali, determinando il numero massimo ammissibile di persone a bordo, che non puo' superare il numero dei posti a sedere, tenuto conto dei calcoli di galleggiabilita' e stabilita' in allagamento e dell'entita' dei mezzi di salvataggio; b) la galleggiabilita' e la stabilita' in allagamento, a scafo galleggiante, devono soddisfare alle norme della convenzione considerando il ponte scoperto completamente ingombro di persone; c) il bordo libero, riferito alla condizione di scafo galleggiante, deve essere assegnato, con il controllo dell'ente, tecnico. d) devono essere sistemati a bordo mezzi idonei all'esaurimento di qualsiasi compartimento, nell'ipotesi sia di nave diritta sia con moderati sbandamenti.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 199
Art. 199. Disposizioni generali 1. Lo scafo gli eventuali macchinari e l'impianto elettrico devono corrispondere ai regolamenti dell'ente tecnico in relazione alla specie di navigazione ed al servizio cui il galleggiante e' abilitato. 2. Le caratteristiche di stabilita' dei galleggianti devono essere adeguate alle loro condizioni di esercizio e devono essere accertate, a giudizio dell'ente tecnico, con prova di stabilita'. 3. Ai galleggianti non soggetti all'assegnazione del bordo libero si applicano le disposizioni di cui agli articoli 65 e 66, tenuto conto della specie di navigazione e del servizio cui essi sono abilitati. 4. I mezzi di sollevamento, quando sistemati a bordo dei galleggianti, devono soddisfare alle prescrizioni del libro secondo, titolo quinto. 5. L'idoneita' al rimorchio dei galleggianti e' accertata dall'ente tecnico secondo i propri regolamenti.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 200
Art. 200. Protezione contro gli incendi La protezione contro gli incendi deve essere commisurata ai pericoli d'incendio derivanti dalle sistemazioni di bordo e dal servizio cui il galleggiante e' destinato e al numero delle persone imbarcate. I mezzi di prevenzione, individuazione ed estinzione degli incendi devono essere adeguati: a giudizio del ministero, sentito l'ente tecnico, per i galleggianti di cui al comma 5 dell'art. 201; a giudizio del capo del compartimento marittimo sentito l'ente tecnico, negli altri casi.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 201
Art. 201. Mezzi di salvataggio 1. Ai galleggianti, su cui sia imbarcato un equipaggio, che operano o navigano a distanza superiore alle 20 miglia dalla costa, si applicano in materia di mezzi collettivi di salvataggio le stesse norme previste dal presente regolamento per le navi da carico, in relazione alla navigazione (internazionale o nazionale) cui sono abilitati. 2. I galleggianti su cui sia imbarcato un equipaggio che operano o navigano a distanza non superiore alle 20 miglia dalla costa, devono essere provvisti di mezzi collettivi di salvataggio aventi capacita' sufficiente per tutte le persone a bordo, secondo quanto stabilito dall'autorita' marittima in relazione alle condizioni di impiego. 3. Tutti i galleggianti devono essere provvisti di una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo e di almeno un salvagente anulare munito di boetta luminosa e di segnale fumogeno. 4. Per i galleggianti che operano nell'ambito portuale o nelle immediate vicinanze l'autorita' marittima puo' consentire che le cinture di salvataggio siano sostituite da salvagente anulari in ragione di uno ogni due persone. 5. Il ministero, sentito l'ente tecnico, stabilisce i mezzi di salvataggio dei galleggianti di cui al seguente art. 202 e di quelli impiegati in servizi pericolosi, come lo sfruttamento di giacimenti sottomarini di idrocarburi.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 202
Art. 202. Trasporto di merci pericolose Ai galleggianti abilitati al trasporto di merci pericolose si applicano, a giudizio del ministero, sentito l'ente tecnico, le disposizioni relative alle navi munite della stessa abilitazione tenuto conto del numero di persone imbarcate e della pericolosita' delle merci che il galleggiante e' abilitato a trasportare.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 203
Art. 203. Composizione e forza minima dell'equipaggio Fermo il disposto dell'[art. 164 del codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art164) nell'attuazione degli articoli 317 dello stesso codice e 426 del relativo regolamento di esecuzione (navigazione marittima) deve essere tenuta presente l'esigenza che l'equipaggio delle navi sia numericamente sufficiente e qualitativamente idoneo ad assolvere i servizi di bordo secondo le prescrizioni contenute nel presente libro.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 204
Art. 204. Preparazione dell'equipaggio 1. Il comandante, il direttore di macchina e gli ufficiali di coperta e di macchina devono conoscere la compartimentazione della nave, l'ubicazione ed i mezzi di manovra delle porte e portelli stagni, la potenza dei mezzi di esaurimento e la loro possibilita' ed efficacia d'azione nei diversi locali, gli effetti dell'allagamento nei diversi locali sulla stabilita' e galleggiabilita' della nave, nonche' le condizioni di stabilita' e le necessita' di zavorramento anche nelle piu' sfavorevoli condizioni di esercizio e di avaria. 2. Ogni componente dell'equipaggio deve conoscere il posto ed i compiti che gli sono stati assegnati in base al ruolo di appello di cui al successivo art. 205. Ogni ufficiale od equiparato deve conoscere i compiti assegnati alle persone destinate alle proprie dipendenze ed accertarsi della loro capacita' di assolverli. 3. Gli ufficiali e i sottufficiali di macchina devono conoscere e sapere praticamente manovrare le porte stagne e le valvole o rubinetti relativi ai mezzi di esaurimento; devono altresi' conoscere i mezzi e le manovre da fare per il travaso dei liquidi ai fini del bilanciamento della nave e devono saper mettere in funzione i gruppi di emergenza. 4. Fermo restando che i servizi di sicurezza dipendono direttamente dal comandante, sulle navi, sia da passeggeri sia da carico, aventi piu' di un primo ufficiale di coperta, uno di essi deve essere preposto a tali servizi, assumendo la denominazione di ufficiale alla sicurezza, con le seguenti mansioni: organizzazione generale dei servizi di sicurezza per i vari casi di emergenza; addestramento del personale ed esecuzione delle esercitazioni per gli stessi singoli casi; controllo dello stato di efficienza dei mezzi di salvataggio collettivi, con relativi mezzi di ammainata e dotazioni, nonche' individuali, di bordo; verifiche delle condizioni di stabilita' ed assetto longitudinale della nave; vigilanza sulle portellerie, ai fini della rigorosa osservanza delle disposizioni del comandante per la loro chiusura; controllo dell'efficienza e della buona manutenzione del materiale antincendio. Detto ufficiale e' preposto alla squadra dei vigili del fuoco ed a quella di pronto intervento di cui all'articolo 251, se esistono. 5. Sulle navi aventi un solo primo ufficiale di coperta, le suelencate mansioni sono ad esso affidate, con facolta' per il comandante di designare altro ufficiale di coperta a capo della squadra vigili del fuoco, se questa esiste, con le attribuzioni dal presente libro previste per l'ufficiale preposto alla detta squadra. 6. In ogni guardia, il personale di macchina deve essere sufficientemente istruito per poter dare immediato corso al funzionamento dei mezzi di esaurimento e delle pompe d'incendio di cui dispone la nave. 7. Piani particolareggiati ed aggiornati di tutti i mezzi di esaurimento con le relative tubolature, valvole ed accessori, disegnati su fondo bianco in grande scala e tinteggiati, devono essere tenuti a bordo in punti tali da permetterne la facile consultazione agli ufficiali e sottufficiali di macchina. 8. All'inizio del viaggio, il personale di camera, sotto la direzione degli ufficiali commissari, deve assicurarsi che tutti i passeggeri al cui servizio e' destinato conoscano l'ubicazione delle proprie cinture di salvataggio, il modo di indossarle, il rispettivo punto di riunione e come raggiungerlo nel modo piu' celere, i segnali di allarme.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 205
Art. 205 Ruolo di appello 1. Su ogni nave deve essere redatto, prima della partenza, a cura del comandante, il ruolo di appello, per stabilire le consegne di ogni persona dell'equipaggio nei casi di emergenza, particolarmente per l'incendio a bordo e l'abbandono della nave. Copie del ruolo di appello devono essere affisse nei punti piu' frequentati della nave ed in particolare nei locali dell'equipaggio. 2. Sul ruolo di appello devono essere indicati, per ogni persona dell'equipaggio, il punto da raggiungere, il posto da occupare e le consegne da eseguire, in particolare per: a) la chiusura delle porte stagne, la manovra dei dispositivi per il bilanciamento e per la chiusura delle valvole, degli ombrinali, degli scarichi ceneri, delle porte tagliafuoco e delle serrande della ventilazione, l'arresto della ventilazione meccanica, l'intercettazione dell'energia elettrica; b) la preparazione in generale dei mezzi di salvataggio; c) l'armamento delle imbarcazioni di salvataggio, comprese le sistemazioni radioelettriche e gli apparecchi radio portatili, ove esistano; d) l'imbarco delle persone sulle imbarcazioni di salvataggio e l'ammainata di queste; e) l'armamento e la messa in mare delle zattere e degli apparecchi galleggianti, l'imbarco delle persone sulle zattere di salvataggio; f) l'estinzione degli incendi. 3. Sulle navi che trasportano passeggeri, il ruolo d'appello deve indicare, inoltre, i punti di riunione dei passeggeri nei casi di emergenza e deve stabilire le consegne per ciascun componente del personale del servizio di camera con speciale riguardo ai seguenti adempimenti: a) avvisare i passeggeri; b) curare che i passeggeri siano convenientemente vestiti e che indossino in modo appropriato le cinture di salvataggio, assicurandosi che nessuno sia rimasto nelle cabine od altri locali di alloggio; c) tenere l'ordine nei passaggi e nelle scale e, in generale, regolare il movimento dei passeggeri; d) radunare i passeggeri ai punti di riunione; e) disciplinare l'imbarco dei passeggeri sui mezzi di salvataggio; f) curare che una conveniente provvista di coperte sia collocata nelle imbarcazioni; g) impiegare la squadra di pronto intervento. 4. Nel ruolo di appello debbono essere specificati, oltre ai segnali per i casi di allarme previsti dall'art. 244, i particolari segnali per richiamare l'equipaggio ai propri posti per le imbarcazioni e per le zattere e per i casi di incendio. Tutti questi segnali devono essere azionati dal ponte di comando.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 206
Art. 206. Libretto o scheda personale 1. Prima della partenza della nave, il comando di bordo deve munire ogni componente dell'equipaggio di un libretto o scheda personale che contenga oltre alle generalita': a) la qualifica relativa allo specifico servizio assegnatogli a bordo; b) le destinazioni nei casi di emergenza e le relative consegne da seguire. 2. Tutti i componenti l'equipaggio devono conoscere il contenuto del proprio libretto o scheda personale.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 207
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