DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1972, n. 1154
Art. 102. Squadra dei vigili del fuoco 1. Sulle navi che a norma del precedente art. 101 sono provviste della stazione antincendio deve essere istituita una "squadra dei vigili del fuoco" alla quale e' preposto un ufficiale di coperta. 2. La squadra dei vigili del fuoco e' costituita dal capo squadra - in genere un carpentiere - e dal numero sottoindicato di uomini di equipaggio, tra i quali deve essere compreso almeno un elettricista: 12 uomini per navi di stazza lorda superiore a 20.000 tonnellate; 8 uomini per navi di stazza lorda superiore a 10.000 tonnellate fino a 20.000 tonnellate; 4 uomini per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 5.000 tonnellate fino a 10.000 tonnellate. 3. Il personale destinato alla squadra dei vigili del fuoco deve essere scelto dal comandante fra gli elementi ritenuti piu' idonei per il complesso delle qualita' morali, fisiche, professionali e di carattere, con preferenza per coloro che abbiano frequentato un corso di addestramento inteso al migliore espletamento dei compiti di cui all'art. 212. 4. Il personale che costituisce la squadra dei vigili del fuoco indossa la divisa della propria categoria contrassegnata da un distintivo speciale costituito da due ascie incrociate ed un elmo su fondo rosso, oppure da un bracciale azzurro con le lettere V.F. in rosso. Esso deve alloggiare nelle vicinanze della stazione antincendio ed e' esente dal servizio notturno; di giorno presta il servizio inerente al proprio grado, qualifica e categoria. 5. L'alloggio dei vigili deve avere una comunicazione efficiente e diretta (telefono o portavoce) con il ponte di comando. 6. Sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 20.000 tonnellate la comunicazione telefonica o con portavoce deve essere realizzata con almeno uno dei posti di guardia notturna negli alloggi passeggeri. 7. La dotazione personale di ciascun vigile del fuoco deve comprendere un corredo individuale, quale descritto alla lettera a) del comma 2 dell'art. 100, ad eccezione della veste protettiva, ed inoltre: 1 estintore portatile; 1 cintura di cuoio dotata di idonei attrezzi. In luogo della cintura gli elettricisti che fanno parte della squadra dei vigili del fuoco devono essere forniti di borsa con gli attrezzi del mestiere; 1 maschera con filtro polivalente.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 103
Art. 103. Criterio generale sui mezzi di salvataggio L'entita' dei mezzi di salvataggio di tutte le navi deve essere stabilita secondo le pertinenti norme della convenzione e del presente regolamento e, salve le altre disposizioni speciali concernenti i mezzi di salvataggio delle navi abilitate al trasporto di merci pericolose, tenuto conto del numero massimo di persone che esse sono autorizzate a trasportare - passeggeri, equipaggio ecc. - della loro compartimentazione di galleggiabilita' e stabilita' e della specie di navigazione e servizio cui sono abilitate.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 104
Art. 104. Caratteristiche e requisiti dei mezzi di salvataggio 1. I requisiti per le caratteristiche di costruzione, le dotazioni e le sistemazioni dei mezzi individuali e collettivi di salvataggio e, per questi ultimi, i relativi mezzi di messa a mare devono rispondere alle norme della convenzione, del presente regolamento e di regolamenti dell'ente tecnico, salve le deroghe e le esenzioni di cui all'art. 107. 2. Per piccole navi le quali abbiano ponte di imbarco sulle imbarcazioni a meno di 2 metri sopra la linea di minima immersione di navigazione, le gru possono essere calcolate in base al solo peso dell'imbarcazione completa di dotazioni e con due persone di equipaggio, senza passeggeri Per tali gru non e' prescritto il riconoscimento di tipo approvato, salva l'osservanza dei regolamenti dell'ente tecnico. 3. Le zattere di salvataggio rigide devono essere di tipo approvato.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 105
Art. 105. Criterio generale per la sistemazione dei mezzi di salvataggio L'ubicazione e la sistemazione dei mezzi di salvataggio a bordo devono essere realizzate in modo che essi siano sempre adeguatamente protetti dall'azione del mare e, in condizioni d'uso, rapidamente e sicuramente impiegabili a giudizio dell'autorita' marittima, sentito l'ente tecnico.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 106
Art. 106. Sistemazione delle zattere di salvataggio lanciabili e dei salvagenti anulari 1. Le zattere di salvataggio prive di apposito dispositivo di ammainata devono essere sistemate: a) in posizione tale per cui possano essere lanciate lontane dai masconi, dallo strapiombo di poppa e ad adeguata distanza dalle eliche; b) eventualmente su apposite rampe a giudizio dell'ente tecnico. 2. Salvagente anulari muniti di boetta luminosa ad accensione automatica secondo le disposizioni degli articoli 116 e 125, devono essere sistemati: a) uno a dritta ed uno a sinistra sul ponte di comando ciascuno su scivolo di forma appropriata a giudizio dell'ente tecnico, in modo che il lancio in mare sia effettuato con la maggiore rapidita' possibile; b) due a prora, uno a dritta ed uno a sinistra, e altrettanti a poppa, del pari uno a dritta ed uno a sinistra.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 107
Art. 107. Deroghe Il ministero, sentito l'ente tecnico, puo' consentire: a) l'impiego di imbarcazioni piu' leggere e maneggevoli di quelle regolamentari quando la sistemazione di imbarcazioni regolamentari non sia pratica o ragionevole, a condizione che le imbarcazioni impiegate siano dotate di dispositivi di galleggiabilita' e siano riconosciute idonee dall'ente tecnico; b) l'impiego sulle navi da carico abilitate a navigazione costiera, internazionale o nazionale ovvero a navigazioni nazionali litoranea o locale, di zattere di salvataggio aventi caratteristiche e dotazioni diverse da quelle prescritte dalla convenzione.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 108
Art. 108. Apparecchi lanciasagole Tutte le navi soggette alla convenzione devono essere munite di un apparecchio lanciasagole rispondente ai seguenti requisiti: a) dev'essere di pronto funzionamento e di facile trasporto e puntamento; b) dev'essere dotato di non meno di 4 proiettili e 4 sagole; queste devono avere diametro non minore di 4 millimetri, devono svolgersi con facilita' ed avere una resistenza allo strappo di almeno 150 chilogrammi; c) dev'essere capace di lanciare una sagola a non meno di 230 metri con precisione sufficiente; la deviazione massima dall'una o dall'altra parte dell'obiettivo cui e' diretto il proiettile non deve essere superiore al dieci per cento della portata dei lanciasagole; d) i razzi e le sagole devono portare in modo indelebile la data di fabbricazione; e) i razzi e le cariche devono essere stagni o essere contenuti in una custodia stagna; f) l'intera apparecchiatura lanciasagole dev'essere racchiusa in una custodia stagna agli spruzzi; g) i razzi e le cariche devono funzionare regolarmente anche dopo essere stati immersi in almeno 30 centimetri di acqua per la durata di un minuto primo; h) l'accensione non deve avvenire con frizione scoperta o fiamma libera (zolfanelli ecc.).
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 109
Art. 109. Segnali di soccorso del ponte di comando 1. Le navi passeggeri soggette alla convenzione devono avere sul ponte di comando o nelle sue immediate vicinanze apparecchi alti ad effettuate efficaci segnali di soccorso diurni e notturni comprendenti almeno: 12 razzi a paracadute a luce rossa; 24 fuochi Very a stella rossa con pistola da 38 millimetri (sostituibili con 12 segnali a mano a stelle tosse per le navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate); 12 fuochi a mano a luce rossa (6 per le navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate). I segnali di cui sopra devono essere custoditi in cassette o recipienti stagni, dipinti di rosso, con la scritta "segnali di soccorso". 2. Le navi da carico soggette alla convenzione devono avere sul ponte di comando o nelle immediate vicinanze apparecchi atti ad effettuare efficaci segnali di soccorso diurni e notturni comprendenti almeno: 12 razzi a paracadute a luce rossa; 12 fuochi Very a stella rossa con pistola da 25 millimetri; 9 fuochi a mano a luce rossa; 1 lampada per segnalazioni diurne.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 110
Art. 110. Controllo delle cassette per corredo farmaceutico 1. Le cassette per corredo farmaceutico devono essere controllate dalle Commissioni di visita in occasione degli accertamenti relativi alla sicurezza della navigazione. 2. Sulle navi che hanno medico a bordo, questi deve provvedere a controllare saltuariamente le cassette stesse facendone annotazione sul giornale sanitario. Tale annotazione deve essere riportata sul giornale generale e di contabilita'. 3. Per le navi di stazza lorda inferiore alle 200 tonnellate, i controlli di tali cassette devono essere effettuati dall'autorita' marittima, insieme con l'autorita' sanitaria marittima, con periodicita' annuale.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 111
Art. 111. Mezzi di salvataggio delle navi da passeggeri abilitate a navigazione nazionale 1. I mezzi collettivi di salvataggio delle navi da passeggeri abilitate a navigazione nazionale alle quali siano state applicate le norme di compartimentazione di galleggiabilita' e di stabilita' della convenzione devono soddisfare alle prescrizioni del capitolo III, reg. 27, lettera b), della convenzione stessa. 2. Per le navi nei confronti delle quali, ai sensi del comma 2 dell'art. 57, non siano state integralmente applicate le norme di compartimentazione di galleggiabilita' e quelle di stabilita' della convenzione, la capacita' complessiva delle imbarcazioni di salvataggio di ciascun lato della nave dev'essere sufficiente ad accogliere il 50 per cento delle persone imbarcate sulla nave stessa ed il numero delle imbarcazioni sistemate a bordo non puo' essere inferiore: per navi di lunghezza uguale o inferiore a 58 metri, a due imbarcazioni, una per lato; per navi di lunghezza superiore a 58 metri, a quattro imbarcazioni, due per lato, ovvero a due, una per lato, se sufficienti ad accogliere tutte le persone imbarcate. 3. Sulle navi di lunghezza superiore a 100 metri devono essere sistemate due imbarcazioni di emergenza, una per lato, di cui al capitolo III, regola 27, lettera a), della convenzione, le quali possono essere ridotte ad una sulle navi di lunghezza uguale o inferiore a 100 metri. 4. Sulle navi di lunghezza superiore a 100 metri, due delle imbarcazioni di salvataggio devono essere a motore, rispondenti alle prescrizioni del capitolo III, regola 9 della convenzione, le quali possono essere ridotte ad una sulle navi di lunghezza uguale o inferiore a 100 metri. 5. Quando il numero dei posti nelle imbarcazioni di salvataggio prescritte dai precedenti commi e' inferiore al numero massimo delle persone a bordo devono essere imbarcate, ad integrazione, zattere di salvataggio ammainabili di capacita' complessiva sufficiente ad accogliere le persone che non trovano posto nelle suddette imbarcazioni. 6. Fermo il disposto del comma 1 per le navi in esso indicate, su tutte le altre navi, oltre ai mezzi collettivi di salvataggio di cui ai precedenti commi devono essere imbarcate zattere di salvataggio di capacita' complessiva sufficiente ad accogliere il 10 per cento del numero di persone che possono trovare posto nelle imbarcazioni di salvataggio e apparecchi galleggianti per il 5 per cento delle persone a bordo. 7. Per raggiungere le zattere quando queste si trovano in mare devono esistere sulla nave idonee scale od altri mezzi adeguati. 8. Il ministero puo' autorizzare la sostituzione delle zattere di salvataggio ammainabili con altre non di tale tipo quando ritenga che l'altezza del ponte di imbarco su tali ultime zattere rispetto alla linea di minima immersione di navigazione sia tale da consentire, anche in cattive condizioni di mare, l'agevole imbarco sulle zattere non ammainabili mediante l'impiego di mezzi idonei.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 112
Art. 112. Apparecchi ricetrasmettitori fisso e portatile (radio portatile) per imbarcazioni a motore ed altri natanti di salvataggio 1. Tutte le navi abilitate a navigazione nazionale, devono avere a bordo un apparecchio radio portatile rispondente alle prescrizioni dell'art. 161, ad eccezione di quelle di cui al successivo comma 2. 2. Le navi abilitate a navigazione nazionale, che siano munite di imbarcazioni di salvataggio a motore devono averne una provvista del ricetrasmettitore fisso di cui all'art. 160. 3. L'apparecchio radio portatile di cui al comma 1 deve essere sistemato nella sala nautica o in altro posto adatto, pronto ad essere messo in una qualsiasi imbarcazione o altro natante di salvataggio in caso di emergenza. 4. Il ministero puo' dispensare dall'obbligo degli apparecchi di cui al presente articolo quando questi non siano ritenuti necessari in relazione al tipo ed alle dimensioni della nave ed alla natura dei viaggi.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 113
Art. 113. Mezzi di salvataggio delle navi da passeggeri abilitate a navigazione nazionale costiera 1. Le navi da passeggeri abilitate a navigazione nazionale costiera devono avere non meno di due imbarcazioni di salvataggio sospese a gru, una per lato, di lunghezza compresa fra 4,90 e 8,50 metri, a giudizio del ministero, sentito l'ente tecnico, in relazione alla grandezza della nave ed al numero delle persone trasportabili. 2. Il ministero, sentito l'ente tecnico, puo' esentare in tutto o in parte dall'obbligo delle imbarcazioni le navi per le quali la sistemazione delle stesse non sia ritenuta pratica o ragionevole, tenuto conto del tipo e delle dimensioni della nave e della natura dei viaggi. 3. In ogni caso devono esservi zattere di salvataggio di capacita' complessiva sufficiente ad accogliere tutte le persone a bordo, ovvero quelle che non trovano posto nelle eventuali imbarcazioni esistenti. 4. Per raggiungere le zattere quando queste si trovano in mare devono esistere sulla nave idonee scale od altri mezzi adeguati. 5. Il ministero puo' consentire, in considerazione della natura dei viaggi ai quali la nave e' destinata, la parziale sostituzione delle zattere con apparecchi galleggianti fino ad un massimo del 50 per cento del numero delle persone trasportate. Il numero delle zattere non deve essere in nessun caso inferiore a due. 6. Quando non esistono imbarcazioni di salvataggio deve essere imbarcato un battello idoneo per l'impiego nei casi di emergenza.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 114
Art. 114. Mezzi di salvataggio delle navi da passeggeri abilitate a navigazioni nazionali litoranea e locale 1. Le navi da passeggeri abilitate a navigazione nazionale litoranea devono essere dotate di zattere di salvataggio per la meta' delle persone a bordo e di apparecchi galleggianti per coloro che non trovano posto nelle zattere. 2. Il ministero puo' consentire, in considerazione della natura dei viaggi ai quali la nave e' destinata, la sostituzione delle zattere di salvataggio con apparecchi galleggianti. 3. Sulle navi aventi lunghezza superiore a 20 metri, dev'essere imbarcato un battello per l'impiego nei casi di emergenza. 4. Le navi abilitate a navigazione nazionale locale devono essere dotate di apparecchi galleggianti sufficienti per tutte le persone a bordo. In sostituzione possono essere ammessi per non piu' della meta' delle persone a bordo, salvagente anulari in ragione di uno ogni due persone. 5. Nel caso di piccole navi destinate al trasporto di passeggeri per breve durata entro porti o lagune chiuse, la dotazione di apparecchi galleggianti, o di salvagente anulari in sostituzione, puo' essere ridotta a giudizio dell'autorita' marittima locale.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 115
Art. 115. Cinture di salvataggio 1. Tutte le navi da passeggeri devono essere provviste di una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo. Quando queste cinture non sono adattabili per bambini deve esistere a bordo, in aggiunta, un numero di cinture di salvataggio per bambini pari almeno al 10 per cento di tutte le persone a bordo. 2. Per le navi abilitate a navigazione nazionale locale sono ammessi, in sostituzione, salvagente anulari in ragione di uno ogni due persone.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 116
Art. 116. Salvagente anulari 1. Ogni nave da passeggeri deve avere almeno otto salvagente anulari. 2. Le navi abilitate a navigazione costiera, litoranea o locale possono avere un minor numero di salvagente anulari, ma non meno di: 6 salvagente per navi di lunghezza superiore a 40 metri; 4 salvagente per navi di lunghezza superiore a 20 metri ma non superiore a 40 metri; 2 salvagente per navi di lunghezza uguale o inferiore a 20 metri. 3. Meta' dei salvagente deve essere munita di boetta luminosa ad accensione automatica; inoltre, almeno due dei salvagente muniti di boetta luminosa (uno solo quando i salvagente sono soltanto due) devono essere anche muniti di segnale fumogeno. 4. I salvagente anulari esistenti a bordo a norma dei precedenti articoli 114 e 115 in sostituzione degli apparecchi galleggianti o delle cinture di salvataggio non sono computabili tra quelli prescritti dal presente articolo.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 117
Art. 117. Dotazione dei mezzi di salvataggio e loro segnali di soccorso 1. Le dotazioni dei mezzi di salvataggio devono essere quelle prescritte dalla convenzione e possedere i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 10. 2. I segnali di soccorso di cui devono essere dotate le imbarcazioni e le zattere gonfiabili e rigide di salvataggio ed i requisiti di tali segnali sono quelli stabiliti dalla convenzione. 3. I segnali a paracadute prescritti per le imbarcazioni possono essere ridotti a due. 4. Per le navi abilitate a navigazione locale non sono obbligatori: segnali a paracadute; segnali fumogeni galleggianti; specchi per segnalazioni diurne.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 118
Art. 118. Apparecchio lanciasagole Tutte le navi da passeggeri devono essere dotate di un apparecchio lanciasagole, ad eccezione delle navi aventi stazza lorda inferiore a 200 tonnellate e di quelle abilitate a navigazione nazionale locale; tale apparecchio deve avere i requisiti di cui all'art. 108.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 119
Art. 119. Segnali di soccorso del ponte di comando 1. Tutte le navi da passeggeri devono avere la seguente dotazione di segnali di soccorso per ponte di comando rispondenti ai requisiti stabiliti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 10: 2 razzi a paracadute a luce rossa; 12 fuochi Very a stella rossa con pistola da 25 millimetri (sostituibili con altrettanti segnali a mano a stelle rosse); 6 fuochi a mano a luce rossa. 2. Le navi abilitate a navigazione nazionale locale sono esentate dall'obbligo di avere i 6 segnali a paracadute. 3. Le navi di stazza lorda inferiori a 200 tonnellate sono esentate dall'obbligo di avere i 6 fuochi a mano a luce rossa 4. Per le navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate sono richiesti soltanto 6 segnali a mano a stelle rosse. 5. Per le navi di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate ed a scafo non pontato se adibite soltanto a navigazione diurna non sono richiesti segnali di soccorso del ponte di comando.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 120
Art. 120. Mezzi di salvataggio delle navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate 1. Le navi da carico: a) di stazza lorda uguale o superiore a 200 ma inferiore a 500 tonnellate, se abilitate a navigazione internazionale, e tutte quelle di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, se abilitate a navigazione nazionale, devono avere, per ogni lato, almeno una coppia di gru con sospesa una imbarcazione di salvataggio, e la capacita' totale delle imbarcazioni di ciascun lato deve essere sufficiente per tutte le persone imbarcate; b) di stazza lorda o uguale o superiore a 200 ma inferiore a 500 tonnellate abilitate a navigazione internazionale, devono essere altresi' dotate di zattere di capacita' sufficiente almeno per la meta' delle persone imbarcate. Tuttavia il ministero, quando ritiene che le condizioni dei viaggi e quelle favorevoli della navigazione siano tali da rendere non necessaria o ragionevole l'obbligatorieta' delle predette zattere di salvataggio, puo' esentare da tale obbligo navi singole o classi di navi; c) indipendentemente dalla navigazione cui sono abilitate, internazionale o nazionale, e di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate ma inferiore a 500 tonnellate, possono avere una sola gru con sospesa una imbarcazione di salvataggio capace di contenere tutte le persone imbarcate ed ammainabile da ambo i lati della nave, nonche' zattere di capacita' sufficiente per tutte le persone imbarcate. 2. Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale) devono essere dotate almeno di una gru, con sospesa una imbarcazione di salvataggio di capacita' sufficiente per tutte le persone imbarcate, e di zattere di capacita' sufficiente per tutte le persone imbarcate. Se l'imbarcazione e' ammainabile da ambo i lati della nave o in altri casi speciali a giudizio del ministero, in luogo delle zattere possono essere usati apparecchi galleggianti. 3. Le navi di stazza lorda uguale o superiore alle 200 tonnellate abilitate a navigazione nazionale litoranea, devono essere dotate almeno di zattere di salvataggio di capacita' sufficiente per la meta' delle persone imbarcate e di apparecchi galleggianti per le persone che non trovano posto nelle zattere. Devono inoltre essere dotate di un battello idoneo, a giudizio del capo di compartimento marittimo, per l'impiego nei casi di emergenza. Quando il numero delle persone che devono trovar posto nelle zattere e' superiore a 10, il numero delle zattere stesse non puo' essere inferiore a 2. 4. Le navi di stazza lorda uguale o superiore alle 200 tonnellate, abilitate a navigazione nazionale locale, devono essere dotate almeno di apparecchi galleggianti sufficienti per tutte le persone a bordo. In sostituzione sono ammessi salvagente anulari in ragione di uno per ogni due persone.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 121
Art. 121. Mezzi di salvataggio delle navi da carico di stazza lorda inferiore a 200 ed uguale o superiore a 50 tonnellate Le navi da carico di stazza lorda inferiore a 200 ed uguale o superiore a 50 tonnellate devono essere dotate: a) quando abilitate a navigazione internazionale o nazionale, almeno di una gru con sospesa una imbarcazione di salvataggio capace di contenere tutte le persone a bordo ed ammainabile da ambo i lati della nave, nonche' di zattere di capacita' sufficiente per la meta' delle persone a bordo. Se l'imbarcazione non e' ammainabile da ambo i lati della nave le suddette zattere devono essere sufficienti per tutte le persone a bordo; b) quando abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale), almeno di una gru con sospesa una imbarcazione di salvataggio capace di contenere tutte le persone a bordo, nonche' di zattere di capacita' sufficiente per la meta' delle persone a bordo. Se l'imbarcazione e' ammainabile da ambo i lati della nave, in luogo delle zattere possono essere usati apparecchi galleggianti; c) quando abilitate a navigazione nazionale litoranea, di zattere di salvataggio per almeno un terzo delle persone a bordo e di apparecchi galleggianti per le persone che non trovano posto sulle zattere. Devono inoltre essere dotate di un battello idoneo, a giudizio del capo del compartimento marittimo, per l'impiego nei casi di emergenza, come, ad esempio, il recupero di uomo in mare. Se il numero delle persone che devono trovare posto nelle zattere e' superiore a 10, il numero delle zattere stesse non puo' essere inferiore a 2; d) quando abilitate a navigazione nazionale locale, almeno di apparecchi galleggianti per tutte le persone a bordo. In sostituzione sono ammessi salvagente anulari in ragione di uno per ogni due persone.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 122
Art. 122. Mezzi di salvataggio delle navi da carico di stazza lorda inferiore a 50 tonnellate 1. Le navi da carico di stazza lorda inferiore a 50 tonnellate devono essere dotate: a) quando abilitate a navigazione internazionale e nazionale, almeno di zattere di salvataggio sufficienti nel complesso per tutte le persone a bordo. Quando il numero delle persone che devono trovare posto nelle zattere e' superiore a 10 il numero delle zattere stesse non puo' essere inferiore a 2; b) quando abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale), almeno di zattere di salvataggio per la meta' delle persone a bordo e di apparecchi galleggianti per le persone che noti trovano posto nelle zattere; c) quando abilitate a navigazione nazionale litoranea, almeno di apparecchi galleggianti per tutte le persone a bordo; d) quando abilitate a navigazione nazionale locale, almeno di salvagente anulari in ragione di uno per ogni due persone a bordo. 2. Il ministero puo' consentire, per le navi abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale), nazionale litoranea e nazionale locale, l'uso di zattere di salvataggio aventi caratteristiche e dotazioni diverse da quelle prescritte dalla convenzione.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 123
Art. 123. Cinture di salvataggio La dotazione delle cinture di salvataggio delle navi da carico deve soddisfare alle disposizioni dell'art. 115.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 124
Art. 124. Apparecchi ricetrasmettitori fisso e portatile (radio portatile) per imbarcazioni a motore ed altri natanti di salvataggio Tutte le navi da carico abilitate a navigazione internazionale e nazionale, devono soddisfare alle disposizioni dell'art. 112.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 125
Art. 125. Salvagente anulari e relative boette luminose 1. Le navi da carico di stazza lorda superiore o uguale a 500 tonnellate devono avere almeno sei salvagente anulari di cui due con boetta luminosa ad accensione automatica. 2. Le navi di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate ma superiore o uguale a 25 tonnellate devono avere almeno quattro salvagente anulari, di cui due con boetta luminosa ad accensione automatica. 3. Le navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate devono avere almeno due salvagente anulari, di cui uno con boetta luminosa ad accensione automatica. 4. Le navi abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale), nazionale litoranea o nazionale locale, anche se hanno stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate, possono avere solo due salvagente anulari, di cui uno con boetta luminosa ad accensione automatica. 5. I salvagente anulari eventualmente imbarcati a termini dei precedenti articoli 120, comma 4, 121, lettera d) e 122, comma 1, lettera d) sono in aggiunta a quelli prescritti dal presente articolo.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 126
Art. 126. Dotazioni dei mezzi di salvataggio e loro segnali di soccorso 1. Le dotazioni dei mezzi di salvataggio delle navi da carico non soggette alla convenzione devono essere quelle prescritte dalla convenzione e possedere i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 10. 2. I segnali di soccorso per le imbarcazioni di salvataggio (i razzi a paracadute a luce rossa, i fuochi a mano a luce rossa, i segnali fumogeni galleggianti, le torcie elettriche e gli specchi per segnalazioni diurne) sono quelli richiesti dalla convenzione, con le seguenti attenuazioni: a) per le navi abilitate a navigazione internazionale sono sufficienti 2 segnali a paracadute in luogo di 4; b) per le navi abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale), a navigazione nazionale litoranea sono richiesti soltanto 6 fuochi a mano e la torcia elettrica per le segnalazioni Morse; c) per le navi abilitate a navigazione nazionale locale non e' richiesto alcun segnale di soccorso. 3. I segnali di soccorso per le zattere di salvataggio (torcie elettriche, specchio per segnalazioni diurne, fischietto per segnali, razzi a paracadute e fuochi a mano a luce rossa) sono quelli richiesti dalla convenzione, con le seguenti attenuazioni: a) per le navi abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale), a navigazione nazionale e nazionale litoranea sono richiesti soltanto 6 fuochi a mano e la torcia elettrica per segnalazioni Morse; b) per le navi abilitate a navigazione nazionale locale non e' richiesto alcun segnale di soccorso.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 127
Art. 127. Segnali di soccorso del ponte di comando Tutte le navi da carico devono avere sul ponte di comando o nelle sue immediate vicinanze, mezzi atti ad effettuare efficaci segnali di soccorso diurni e notturni, rispondenti ai requisiti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 10, secondo le disposizioni che seguono: a) razzi a paracadute a luce rossa: 12 per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, abilitate a navigazione internazionale; 6 per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, abilitate a navigazione internazionale costiera ed a navigazioni nazionali (esclusa la navigazione nazionale locale); 6 per le navi di stazza lorda inferiore a 200 ma superiore o uguale a 25 tonnellate, abilitate a navigazione internazionale; b) fuochi Very a stella rossa con pistola da 25 millimetri: 12 per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, abilitate a navigazione internazionale; 6 per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, abilitate a navigazione internazionale costiera ed a navigazioni nazionali, sostituibili con 6 segnali a mano a stelle rosse; per le navi abilitate a navigazione nazionale locale tali fuochi Very o segnali a mano devono essere 12 anziche' 6 e in tale caso non sono richiesti i 6 razzi a paracadute; c) segnali a mano a stelle rosse: 6 per le navi di stazza lorda inferiore a 200 ma superiore o uguale a 25 tonnellate, abilitate a navigazione internazionale; 12 per le navi di stazza lorda inferiore a 200 ma superiore o uguale a 25 tonnellate, abilitate a navigazione internazionale costiera ed a navigazioni nazionali; 6 per le navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate, solo se effettuano navigazione notturna fuori dei porti. Se la stazza lorda e' minore di 5 tonnellate e lo scafo non e' pontato, tali 6 segnali non sono richiesti; d) fuochi a mano a luce rossa: 9 per le navi di stazza lorda superiore o uguale a 200 tonnellate abilitate a navigazione internazionale.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 128
Art. 128. Criterio generale di sicurezza 1. Tutti i mezzi di carico e scarico ed altri mezzi di sollevamento in genere esistenti a bordo di navi o galleggianti devono essere di robustezza adeguata agli sforzi cui sono sottoposti nelle piu' severe condizioni di lavoro e presentare tutte le garanzie di sicurezza per le persone che vi sono addette, secondo le norme del decreto ministeriale di cui all'art. 130. 2. Per tutte le apparecchiature di cui sopra deve essere stabilita la portata, cioe' il peso massimo manovrabile a loro mezzo, tenuto conto dei particolari di sistemazione.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 129
Art. 129. Visite 1. Prima dell'entrata in esercizio, tutte le gru, verricelli, apparecchi di sollevamento in genere, picchi, collari di picco o di albero, perni di rotazione, golfari ed ogni altro attacco permanentemente fissato al picco, all'albero od allo scafo, usati per sollevare ed ammainare pesi, devono essere visitati e provati. 2. Tutte le catene, anelli, ganci, grilli, tornichetti e bozzelli usati nelle apparecchiature per la manovra del carico o di altri pesi ed i cavi di acciaio devono essere provati ed esaminati prima di essere messi in esercizio. 3. A seguito dell'esito favorevole delle suddette prove e visite, su ciascuna apparecchiatura deve essere riportata, in modo evidente, per i picchi: la rispettiva portata e l'elevazione minima se stabilita superiore a 15 gradi; per le gru: le portate massime e intermedie associate alle rispettive volate. 4. Tutti i picchi e attacchi permanenti, compresi gli amantigli di catena o di barra, fissati al picco, all'albero od allo scafo, usati per sollevare od ammainare pesi, devono essere ispezionati ogni dodici mesi ed assoggettati a visita completa almeno ogni quattro anni. 5. Tutte le gru, verricelli ed apparecchi di sollevamento in genere devono essere assoggettati a visita completa ogni dodici mesi. 6. Tutte le catene, anelli, ganci, grilli, tornichetti che siano deformati, modificati o riparati mediante saldatura prima di essere rimessi in esercizio devono essere adeguatamente provati ed esaminati. 7. Gli accessori smontabili usati in apparecchiature per la manovra del carico o di altri pesi azionate da energia meccanica, tutte le catene, anelli, ganci, grilli, tornichetti, di uso corrente, se di ferro pudellato, devono essere ricotti periodicamente. Sono esenti da tale trattamento termico periodico i seguenti accessori, a condizione che vengano sottoposti ad una visita completa almeno ogni dodici mesi: a) catene a maglie piatte; b) catene calibrate; c) anelli, ganci, grilli e tornichetti fissati permanentemente a maglie calibrate, a bozzelli o ad apparecchi di misurazione; d) ganci e tornichetti con cuscinetto a rotolamento o parti cementate; e) organi di collegamento fissati permanentemente a cavi di acciaio; f) altri elementi per i quali l'ente tecnico non ritenga necessario il trattamento termico. 8. Le catene, anelli, ganci, grilli e tornichetti costruiti con materiale diverso dal ferro pudellato devono essere sottoposti soltanto ai trattamenti termici previsti dai regolamenti dell'ente tecnico. 9. Le catene di ghisa malleabile e le catene, anelli, ganci, grilli e tornichetti di acciaio per i quali non sia obbligatorio il trattamento termico periodico devono essere accuratamente esaminati almeno ogni dodici mesi. 10. A seguito dell'esito favorevole della prova e visita ciascun accessorio deve essere contrassegnato con il suo carico di lavoro e con una marca o numero che lo distingua (da ciascun altro accessorio.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 130
Art. 130. Requisiti delle apparecchiature di sollevamento ed esecuzione delle visite ad esse 1. I requisiti e le verifiche relative alla portata massima ammissibile di ciascuna apparecchiatura, i carichi di prova ai quali devono essere assoggettati sia gli elementi costituenti le sistemazioni sia le sistemazioni complete, la frequenza delle ricotture quando prescritte e le modalita' di esecuzione delle ispezioni e delle visite complete, sono stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 2. L'ente tecnico e' incaricato della esecuzione delle verifiche, prove, ispezioni e visite complete di cui al precedente comma.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 131
Art. 131. Registro delle sistemazioni di carico e scarico ed altri mezzi di sollevamento 1. Le prove, ispezioni, verifiche e visite saranno annotate, a cura dell'ente tecnico su apposito "Registro delle sistemazioni di carico e scarico di bordo" il cui modello, rispondente alle convenzioni ed accordi internazionali in materia di protezione dei lavoratori contro gli infortuni, deve conformarsi alle istruzioni del ministero. 2. La tenuta del registro e' obbligatoria per tutte le navi abilitate a navigazioni internazionali e nazionali, con le seguenti eccezioni: a) navi da pesca, limitatamente ai mezzi di sollevamento di portata non superiore a due tonnellate; b) navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate, limitatamente ai mezzi di sollevamento di portata non superiore a una tonnellata; c) navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, limitatamente ai mezzi di sollevamento di portata non superiore a 0,5 tonnellate; d) galleggianti, per mezzi di sollevamento di portata non superiore a cinque tonnellate. 3. Per i mezzi di sollevamento di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 2, le prove, ispezioni, verifiche e visite verranno effettuate a cura dell'ente tecnico, secondo i propri regolamenti.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 132
Art. 132. Certificati 1. A seguito delle prove e visite di cui agli articoli precedenti saranno compilati i seguenti certificati: a) certificato di prova e verifica dei verricelli picchi di carico e relativi accessori prima della loro entrata in esercizio; b) certificato di prova e verifica di gru e apparecchi di sollevamento in genere e loro accessori prima della loro entrata in esercizio; c) certificato di prova e verifica di catene, anelli, ganci, grilli, tornichetti e bozzelli, prima della loro entrata in esercizio; d) certificato di verifica e prova di cavi metallici prima della loro entrata in esercizio; e) certificato di trattamento termico periodico di catene, anelli, ganci, grilli e tornichetti; f) certificato di visita completa annuale degli accessori per i quali non e' richiesto il trattamento termico periodico. 2. I certificati di cui al precedente comma 1 devono essere allegati al registro e quelli destinati alle navi e galleggianti abilitati a navigazione internazionale, devono essere compilati, unitamente al registro stesso, in lingua italiana ed in lingua inglese. 1 modelli dei suddetti certificati devono essere rispondenti alle convenzioni ed accordi internazionali in materia di protezione dei lavoratori contro gli infortuni ed essere approvati dal ministero. 3. I certificati delle navi e galleggianti per i quali a norma del precedente art. 131, comma 2, non e' obbligatoria la tenuta del registro, devono essere conformi ai modelli approvati dal ministero.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 133
Art. 133. Radar 1. Tutte le navi di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate devono essere fornite di un radar il cui indicatore, sistemato sul ponte di comando, deve essere dotato di un sistema di estrapolazione grafica dei dati rilevati ("plotting"). 2. L'obbligo del "plotting" concerne tutte le navi di cui al precedente comma la cui chiglia e' impostata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 134
Art. 134. Girobussola 1. Tutte le navi di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate abilitate a viaggi internazionali devono essere dotate di una girobussola in aggiunta alle bussole magnetiche prescritte dall'art. 139. 2. Il ministero puo' esentare da tale obbligo le navi di stazza lorda inferiore a 5000 tonnellate, quando giudica tale obbligo non ragionevole o non necessario tenuto conto delle dimensioni della nave e della durata o natura dei propri viaggi.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 135
Art. 135. Ecoscandaglio 1. Tutte le navi di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate la cui chiglia e' impostata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento devono essere dotate di un ecoscandaglio. 2. Il ministero puo' esentare da tale obbligo le navi di cui al precedente comma 1 abilitate a viaggi nazionali, tenuto conto delle dimensioni della nave e della natura dei propri viaggi.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 136
Art. 136. Difetti di funzionamento Ogni misura ragionevole deve essere presa per mantenere gli apparecchi di cui ai precedenti articoli del presente capitolo in buono stato di funzionamento; un loro difetto di funzionamento in un porto dove le riparazioni non possono essere effettuate con prontezza, non puo' essere considerato tale da rendere la nave inidonea a prendere il mare o come una ragione sufficiente per ritardare la sua partenza.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 137
Art. 137. Pilota automatico 1. Quando si fa uso del pilota automatico in zone a forte intensita' di traffico, con visibilita' ridotta, cosi' come in ogni altra circostanza che possa comportare particolari rischi della navigazione, dev'essere possibile riprendere immediatamente il governo della nave con comando a mano. 2. Nelle circostanze di cui al precedente comma dev'essere possibile all'ufficiale di guardia di avvalersi senza ritardo dell'opera di un timoniere qualificato le cui funzioni consistano esclusivamente nel riprendere la barra, quando se ne presenti la necessita'. 3. Il passaggio dal pilota automatico al comando a mano e viceversa deve essere affidato ad un ufficiale responsabile o effettuarsi sotto la sua sorveglianza.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 138
Art. 138. Carte, istruzioni e pubblicazioni nautiche 1. Tutte le navi devono essere dotate delle carte nautiche, generali e particolari, degli avvisi ai naviganti e di ogni altra pubblicazione ed istruzione nautica di cui all'art. 144 che possa essere necessaria nel corso del viaggio. 2. Le predette dotazioni devono essere costantemente e tempestivamente aggiornate. Le carte devono essere edite da servizi idrografici di Stato.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 139
Art. 139. 1. Le navi devono essere dotate di bussole secondo la seguente tabella: NAVI DA PASSEGGERI [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=072U115400101390110001&dgu=1973-05-10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1973-05-10&art.codiceRedazionale=072U1154) NAVI DA CARICO [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=072U115400101390110002&dgu=1973-05-10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1973-05-10&art.codiceRedazionale=072U1154) NAVI DA PESCA [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=072U115400101390110003&dgu=1973-05-10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1973-05-10&art.codiceRedazionale=072U1154) 2. Sulle navi abilitate a navigazione internazionale, lunga o breve, ed a navigazione nazionale, che sono dotate di una sola bussola magnetica, deve essere sistemata una bussola di rispetto completa, ad eccezione della chiesuola, uguale a quella esistente a bordo. 3. Sulle navi dotate di due o piu' bussole magnetiche queste devono essere intercambiabili. 4. Quando su una nave e' ammessa una sola bussola magnetica, questa deve essere considerata come bussola normale, e rispondere per quanto pratico e ragionevole, alle prescrizioni di cui ai commi 5 e 6 del successivo art. 140, anche se funziona da bussola di rotta. 5. Tutte le bussole magnetiche devono essere munite di un mezzo principale di illuminazione di un mezzo di rispetto per l'illuminazione di emergenza. 6. Sulle navi abilitate a navigazione internazionale lunga, le chiesuole delle bussole magnetiche devono essere dotate dell'apposito alloggio per la sbarra di Flinders.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 140
Art. 140. Bussola magnetica normale 1. La bussola normale deve essere sistemata su ponte scoperto nelle vicinanze della stazione principale di governo e deve avere una visuale dell'orizzonte quanto piu' possibile ininterrotta, al fine di consentire i rilevamenti di oggetti terrestri o di corpi celesti. In un settore di 115 gradi da un lato e dall'altro della prora, la visibilita' puo' essere interrotta solamente dagli alberi, dalle colonne di carico, da gru o da altri ostacoli similari. 2. Sulle navi per le quali, in base alla tabella del precedente art. 139 e' ammesso che la bussola di rotta abbia funzione anche di bussola normale, non e' necessario che sia assicurato il rilevamento dei corpi celesti ed e' consentita l'interruzione dell'orizzonte fra finestrino e finestrino della stazione di governo ridotta al minimo indispensabile. 3. La bussola normale deve essere sistemata nel piano di simmetria della nave e dev'essere facilmente accessibile dalla stazione di governo principale. Fra la bussola normale e la stazione di governo principale dev'essere sistemato un efficiente portavoce. 4. La bussola normale dev'essere sistemata su una piattaforma o, comunque, su strutture aventi rigidezza sufficiente ad evitare vibrazioni ritenute eccessive dall'ente tecnico. 5. La bussola normale dev'essere dotata di cerchio azimutale. 6. La bussola normale deve essere sistemata in modo che le parti ferrose costituenti la struttura (della nave risultino il piu' possibile simmetricamente disposte rispetto alla bussola stessa e che le distanze di essa dalle dette parti ferrose e dalle grandi masse ferrose non siano inferiori a quelle stabilite, in rapporto alla lunghezza fuori tutto della nave dai regolamenti dell'ente tecnico ferme le prescrizioni dell'art. 142.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 141
Art. 141. Bussole magnetiche di governo 1. Le bussole di governo principale (di rotta) devono, di regola, essere sistemate sul piano di simmetria della nave: sono ammesse deroghe di lieve entita' pur quelle bussole di rotta che non esplicano la funzione di bussola normale. Esse devono essere sistemate in posizione che il timoniere possa agevolmente leggere la rotta, con o senza lente di ingrandimento. 2. La sovrastruttura entro cui e' sistemata la bussola di rotta dev'essere di materiale amagnetico nella zona circostante la bussola stessa. E' ammesso l'impiego di materiale ferroso a condizione che le strutture, sia del ponte di sostegno della sovrastruttura sia di quest'ultima, siano disposte per quanto possibile simmetricamente rispetto alla bussola e ad una distanza da essa non inferiore al sessantacinque per cento di quella prescritta per la bussola normale; tale distanza non deve essere comunque inferiore ad un metro. 3. Le parti mobili dell'apparecchio di governo costruite con materiale ferroso devono essere disposte in modo da non influenzare la bussola di rotta. 4. Le bussole magnetiche che sono situate presso stazioni di governo ausiliarie devono essere sistemate ad una distanza da parti ed oggetti in ferro non inferiore al cinquanta per cento di quella prescritta per la bussola normale; tale distanza non dev'essere comunque inferiore ad un metro.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 142
Art. 142. Precauzioni e prescrizioni per le apparecchiature in materiale ferroso e le apparecchiature e linee elettriche nei riguardi delle bussole magnetiche. 1. Le apparecchiature di materiale ferroso, le apparecchiature elettriche ed i cavi conduttori di corrente continua devono essere sistemati ad opportuna distanza dalle bussole magnetiche, in modo da non provocare in esse deviazioni. 2. Per ciascuna apparecchiatura deve essere determinata la distanza minima dalla bussola normale (distanza di protezione) alla quale puo' essere installata l'apparecchiatura stessa. Nel caso di grandi apparecchiature e' ammesso che le grandi masse ferrose la cui sostituzione comporterebbe un lavoro considerevole siano considerate come parte integrante dello scafo e che, pertanto, la determinazione della distanza di protezione sia limitata alle sole parti facilmente smontabili. 3. La distanza di protezione deve essere determinata secondo le norme dell'ente tecnico e deve essere debitamente riportata in modo indelebile sull'apparecchiatura o sull'elemento di essa verificato. 4. Gli elementi dei quali non si conosce la distanza di protezione non possono essere installati a distanza inferiore a sette metri dalla bussola normale, salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a sessanta metri, per le quali tale distanza puo' essere ridotta a cinque metri. 5. Le distanze di protezione possono essere ridotte, per la bussola di rotta, al settantacinque per cento dei valori determinati nei riguardi della bussola normale, ed al cinquanta per cento dei valori stessi, per le bussole di governo secondarie. 6. Gli elementi dei quali non si conosce la distanza di protezione devono distare non meno di 5 metri dalla bussola di rotta e 3.50 metri dalle bussole di governo ausiliarie. 7. Il complesso di cavi elettrici conduttori di corrente continua, esclusi i solenoidi usati per la compensazione, installati a meno di 5 metri dalle bussole magnetiche, dev'essere sistemato in modo non induttivo. Le gaffe di sostegno delle condutture elettriche ed i rivestimenti di queste, nelle vicinanze delle bussole magnetiche, devono essere di materiale non ferroso.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 143
Art. 143. Sistemazione e collaudi delle bussole magnetiche; compensazione e verifiche periodiche delle stesse 1. Per le navi a scafo metallico la posizione e la sistemazione delle bussole magnetiche devono essere approvate dallo ente tecnico sulla base di disegni sottopostigli in fase di costruzione della nave. 2. Le bussole magnetiche non devono essere sistemate a meno di 2 metri una dall'altra, salvo per navi lunghe fuori tutto meno di sessanta metri, per le quali tale distanza puo' essere ridotta a 1,80 metri. 3. Le bussole magnetiche di dotazione, che devono essere di tipo corrispondente alle norme in vigore, devono essere collaudate dall'ente tecnico prima della loro messa in opera; essere quindi ispezionate a bordo almeno ogni due anni e verificate almeno ogni quattro anni. 4. Prima dell'entrata in esercizio della nave deve essere effettuata la compensazione completa delle bussole magnetiche. 5. La compensazione delle bussole magnetiche deve essere ripetuta nei seguenti casi: a) dopo una notevole trasformazione che abbia alterato la massa magnetica della nave; b) dopo importanti lavori in cui sia stato fatto uso di saldatura elettrica; c) quando la nave sia stata colpita dal fulmine; d) quando alle bussole normali o di rotta vengono comunque rilevate deviazioni anormali; e) dopo modifiche alla rete ed alle apparecchiature elettriche e radioelettriche. 6. La compensazione delle bussole magnetiche di bordo deve essere effettuata da persone particolarmente competenti, autorizzate dall'autorita' marittima. A compensazione avvenuta, devono essere rilasciate le tabelle delle deviazioni residue, tabelle che, dopo essere state controfirmate dall'autorita' marittima, devono essere esposte in punto ben visibile sul ponte di comando. 7. Il Ministero sentito il parere dell'ente tecnico, puo' concedere esenzioni dall'osservanza delle disposizioni del presente articolo.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 144
Art. 144. Strumenti e dotazioni di rotta 1. Le navi abilitate a viaggi internazionali lunghi e viaggi internazionali brevi devono essere dotate di: a) un cronometro; b) un orologio di precisione, mostra o cronografo, per osservazioni astronomiche; c) due orologi da parete: uno nella stazione di governo principale e uno nel locale macchine; d) un barometro. Le navi abilitate al trasporto passeggeri in viaggi internazionali lunghi devono altresi' essere dotate di un barometro registratore; e) un termometro; f) due binocoli, di cui almeno uno di tipo speciale per visione notturna. Le navi abilitate al trasporto passeggeri devono essere inoltre dotate di un binocolo prismatico di grande portata; g) due semicerchi graduati con alidada di rilevamento sistemati sulle ali del ponte di comando, oppure un cerchio, o semicerchio, sistemati sul ponte di comando in posizione centrale, purche' abbia libera la visione almeno nei due quartieri prodieri della nave; h) due scandagli comuni con sagola sufficiente per fondali di quaranta metri, debitamente graduata, e piombo di peso circa otto chilogrammi; i) uno scandaglio comune con sagola, sufficiente per fondali di cento metri, debitamente graduata, e piombo di peso circa quindici chilogrammi; l) uno scandaglio per piccole profondita' con sagola sufficiente per fondali di venticinque metri, debitamente graduata, e piombo di peso circa cinque chilogrammi; m) un solcometro meccanico (le navi abilitate al trasporto passeggeri in viaggi internazionali lunghi devono essere inoltre dotate di apparecchi contagiri delle eliche sistemati nella stazione di governo principale); n) carte, istruzioni e pubblicazioni nautiche di cui al precedente art. 138, come portolani, effemeridi astronomiche, elenchi dei fari, fanali e segnalamenti marittimi, annuari delle maree, tavole nautiche; o) compasso, parallele e rapportatore: due mute per tutte le navi abilitate a viaggi internazionali lunghi e per le navi da passeggeri abilitate a viaggi internazionali brevi; p) codice dei segnali per tutte le navi abilitate a navigazione oltre 20 miglia dalla costa e per tutte le navi munite di apparato radioelettrico; q) una serie completa delle bandiere prescritte dal codice dei segnali e inoltre le bandiere del proprio nominativo internazionale; r) lampada per segnalazioni diurne; s) due sestanti; t) [codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327) e relativo regolamento, presente regolamento, [codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262), regolamento per evitare gli abbordi in mare. 2. Le navi abilitate a navigazione nazionale devono avere le dotazioni di cui al precedente primo comma, con le seguenti varianti: se non e' imbarcato almeno un diplomato capitano di lungo corso non sono prescritti il sestante, il cronometro, l'orologio di precisione, le effemeridi astronomiche e gli annuari delle maree; non e' prescritta la dotazione del [codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262); e' sufficiente la dotazione di: a) un binocolo di tipo normale per visione diurna; b) due scandagli comuni con sagola debitamente graduata per fondali di quaranta metri e di uno scandaglio per piccole profondita'; per i velieri, inoltre, il solcometro puo' non essere meccanico. 3. Le navi abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale) devono avere le seguenti dotazioni: a) un orologio, un barometro, uno scandaglio per piccole profondita', un solcometro, un binocolo; b) due semicerchi di rilevamento sulle ali del ponte di comando, oppure un cerchio o semicerchio, con buona visibilita' nei settori prodieri; c) carte nautiche, portolani, elenchi dei fari, fanali e segnalamenti marittimi, in relazione ai viaggi da effettuare; d) compasso, parallele e rapportatore; e) [codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327) e relativo regolamento, regolamento per evitare gli abbordi in mare e codice dei segnali nei casi previsti dal precedente comma 1; f) le bandiere del proprio nominativo internazionale, per le navi alle quali e' stato assegnato. 4. Le navi abilitate a navigazioni nazionali litoranea e locale devono avere le seguenti dotazioni: a) un orologio; b) uno scandaglio per piccole profondita'; c) carte nautiche della zona; d) bandiere del nominativo, se assegnato; e) codice dei segnali, nei casi previsti dal precedente comma 1.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 145
Art. 145. Materiali di servizio e di rispetto delle navi a propulsione meccanica abilitate a navigazione internazionale, lunga e breve, e nazionale. Le navi a propulsione meccanica abilitate a navigazione internazionale, lunga o breve, ed a navigazione nazionale, oltre agli strumenti e dotazioni di cui al precedente art. 144, devono avere i seguenti materiali di servizio e di rispetto: A) Materiali di servizio: a) alberatura secondo i piani della nave; ancore, catene e cavi secondo i regolamenti dell'ente tecnico; b) fanali e segnali, come prescritto dalle norme per evitare gli abbordi in mare; c) un fischio ed una sirena, secondo i regolamenti dell'ente tecnico; d) un corno da nebbia azionato con mezzo meccanico, secondo i regolamenti dell'ente tecnico, un altoparlante autonomo portatile; un megafono; un gong; e) almeno una campana il cui diametro alla base non deve essere inferiore a venticinque centimetri (le navi abilitate al trasporto passeggeri, di stazza lorda uguale o superiore a 800 tonnellate, devono avere almeno due campane) e, comunque, in numero sufficiente perche' siano udite in qualsiasi parte della nave i prescritti segnali; f) tele cerate, o equivalenti, per le boccaporte a chiusura non stagna, secondo i regolamenti dell'ente tecnico. B) Materiali di rispetto: a) una muta dei fanali di navigazione ed un fanale di fonda; b) una muta completa delle tele cerate per le boccaporte a chiusura non stagna; c) pezzi di rispetto per la manovra del timone, secondo i regolamenti dell'ente tecnico.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 146
Art. 146. Materiali di servizio e dispensa dei materiali di rispetto per le navi a propulsione meccanica abilitate a navigazione costiera, internazionale o nazionale, nazionale litoranea e locale. 1. Le navi a propulsione meccanica abilitate a navigazione costiera, internazionale o nazionale, a navigazione nazionale litoranea e locale devono essere dotate dei materiali di servizio di cui al precedente art. 145 con la variante del diametro della campana, la cui base non deve essere inferiore a quindici centimetri. 2. Per le navi di cui al precedente comma non sono prescritti i materiali di rispetto.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 147
Art. 147. Dotazioni degli apparati motori Le dotazioni di servizio e di rispetto degli apparati motori (caldaie, motrici alternative a vapore, turbine, motori a combustione interna) sono quelle stabilite dai regolamenti dell'ente tecnico.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 148
Art. 148. Dotazioni delle navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate Ferma l'osservanza del regolamento per evitare gli abbordi in mare e salvo che non sia diversamente disposto dal presente regolamento, le navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate devono avere dotazioni di scafo, di apparato motore, di rotta, dotazioni varie e per la prevenzione ed estinzione degli incendi secondo le prescrizioni dei regolamenti dell'ente tecnico.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 149
Art. 149. Dotazioni delle navi speciali Le navi speciali devono essere fornite delle particolari dotazioni stabilite caso per caso dal ministero, sentito l'ente tecnico.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 150
Art. 150. Obbligo della stazione radiotelegrafica Devono essere dotate di una stazione radiotelegrafica ad onde ettometriche rispondente alle prescrizioni dei successivi articoli e delle norme tecniche: a) le navi da passeggeri, eccetto quelle di stazza lorda uguale od inferiore a 500 tonnellate abilitate esclusivamente a navigazione nazionale costiera, nazionale litoranea o nazionale locale; b) le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate; c) le navi da pesca di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate che compiono viaggi oltre gli stretti; d) le navi da salvataggio abilitate a svolgere servizio oltre 50 miglia dalla costa.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 151
Art. 151. Obbligo della stazione radiotelefonica Devono essere dotate di una stazione radiotelefonica ad onde ettometriche rispondente alle prescrizioni dei successivi articoli e delle norme tecniche: a) le navi da passeggeri di stazza lorda uguale od inferiore a 500 tonnellate abilitate a navigazione nazionale costiera, nazionale litoranea o nazionale locale, se non sono gia' dotate della stazione radiotelegrafica di cui all'art. 150; b) le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate ma inferiore a 1600 tonnellate, se non sono dotate della stazione radiotelegrafica di cui all'art. 150; c) le navi da pesca di stazza lorda uguale o superiore a 30 tonnellate, se non sono dotate della stazione radiotelegrafica di cui all'art. 150; d) tutte le navi da salvataggio, anche se gia' munite della stazione radiotelegrafica a norma della lettera d) dell'art. 150; e) le navi da diporto di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate, se non sono dotate della stazione radiotelegrafica di cui all'art. 150; f) tutte le navi alle quali, ai sensi dell'art. 155, sia Stata concessa esenzione permanente o temporanea dall'obbligo della stazione radiotelegrafica. In questo caso la stazione radiotelegrafica deve essere dotata, oltre che dell'impianto ad onde ettometriche, di un impianto radiotelecronico ricetrasmittente ad onde metriche rispondente alle norme tecniche.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 152
Art. 152. Obbligo del ricevitore radiofonico Devono essere dotate di un ricevitore radiofonico rispondente alle prescrizioni delle norme tecniche, a meno che siano gia' dotate di una stazione radiotelegrafica o radiotelefonica, le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate ma inferiore a 300 tonnellate, eccetto quelle abilitate a navigazione nazionale litoranea o nazionale locale.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 153
Art. 153. Obbligo dell'impianto radiotelegrafico trasmittente ad onde decametriche Devono essere dotate anche di un impianto radiotelegrafico trasmittente ad onde decametriche, rispondente alle prescrizioni delle norme tecniche, le stazioni radiotelegrafiche delle navi, da passeggeri e da carico, di stazza lorda uguale o superiore a 5000 tonnellate e di quelle di qualunque stazza autorizzate ad inalberare il guidone postale, qualora effettuino viaggi oltre lo stretto di Gibilterra od il canale di Suez.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 154
Art. 154. Obbligo del radiogoniometro 1. Devono essere dotate di un impianto radiogoniometrico, sistemato conformemente alle prescrizioni delle norme tecniche e rispondente ai requisiti stabiliti dall'art. 159: a) le navi, sia da passeggeri, sia da carico, di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate; b) le navi da pesca, di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate che compiono viaggi oltre gli Stretti; c) le navi da salvataggio abilitate a svolgere servizio oltre 50 miglia dalla costa. 2. In casi eccezionali il ministero puo' concedere a singole navi l'esenzione dall'obbligo dell'impianto radiogoniometrico, sempreche' le navi in questione siano di stazza lorda inferiore a 5000 tonnellate e l'uso di tale apparecchio sia ritenuto non necessario, in relazione al servizio svolto, alle zone in cui si effettua la navigazione ed alle esigenze della sicurezza della navigazione.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 155
Art. 155. Esenzioni 1. In casi eccezionali, per giustificati motivi, il ministero puo' concedere a singole navi o a categorie di navi esenzioni di carattere parziale eventualmente condizionate, od anche l'esenzione totale dalle prescrizioni del presente libro. 2. Le esenzioni di cui al precedente comma possono essere concesse a navi adibite a viaggi nel corso dei quali la distanza massima dalla costa, la lunghezza dei viaggi stessi, l'assenza di rischi abituali della navigazione e le altre condizioni che riguardano la sicurezza siano tali da rendere non giustificata o non necessaria l'applicazione delle prescrizioni del presente titolo.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 156
Art. 156. Requisiti tecnici della stazione radiotelegrafica 1. La stazione deve essere sistemata nel punto piu' alto possibile della nave, in modo da assicurare il massimo grado di sicurezza, e preferibilmente nelle vicinanze del ponte di comando. 2. I locali costituenti la stazione devono essere solidamente fissati alla struttura della nave e risultare a tenuta d'acqua. Il soffitto e le pareti esterne devono avere un rivestimento protettivo contro l'umidita'. 3. La stazione deve essere sistemata in modo da evitare che dannose interferenze prodotte da disturbi estranei di origine meccanica, od altra, impediscano la buona ricezione dei segnali radio. 4. La stazione deve essere prontamente accessibile, sia per l'uso immediato in caso di pericolo, sia per le riparazioni. Essa deve essere costituita da diversi locali da adibire rispettivamente a cabina radio (eventualmente suddivisa in locali distinti per i trasmettitori ed i ricevitori), a locale per i macchinari e a locale per gli accumulatori. 5. I locali della stazione devono essere di dimensioni sufficienti ed avere una ventilazione adeguata per un buon funzionamento, l'esercizio e la manutenzione delle installazioni radiotelegrafiche principali e di riserva. 6. L'alloggio di almeno uno degli ufficiali radiotelegrafisti deve essere ubicato quanto piu' vicino possibile alla cabina radiotelegrafica. Sulle navi nuove tale alloggio non deve trovarsi entro la stessa cabina radiotelegrafica. 7. Tra la cabina radio ed il ponte di comando ed eventualmente qualsiasi altro posto da cui la nave venga governata deve essere installato un efficiente mezzo di comunicazione bilaterale per la chiamata e la conversazione, indipendente da quello principale della nave. 8. I locali della stazione non devono essere utilizzati per altro scopo che possa ostacolare il funzionamento della stazione stessa. 9. L'impianto radiotelegrafico deve essere sistemato in posizione tale da restare protetto dagli effetti dannosi dell'acqua o da eccessi di temperatura. Esso deve essere prontamente accessibile, sia per l'uso immediato in caso di pericolo, sia per le riparazioni. 10. La cabina radio deve essere provvista di un orologio da parete, antimagnetico, di tipo navale, di sicuro affidamento, con quadrante di diametro non inferiore a 12,5 centimetri, con lancetta centrale contasecondi; ii quadrante deve essere marcato in modo da indicare le divisioni in secondi e i due settori relativi ai periodi di silenzio prescritti per il servizio radiotelegrafico dal regolamento delle radiocomunicazioni. Detto orologio deve essere solidamente fissato in posizione tale che l'intero quadrante possa essere osservato facilmente e con precisione dall'ufficiale radiotelegrafista dal suo posto di lavoro e dalla posizione di prova del ricevitore dell'autoallarme radiotelegrafico. 11. La cabina radio deve essere bene illuminata e dotata di un conveniente impianto di illuminazione di emergenza, di sicuro affidamento, indipendente da quello principale di bordo. Tale impianto deve comprendere almeno due lampade elettriche installate permanentemente in parallelo ed atte a fornire una soddisfacente illuminazione degli organi di comando e di controllo delle installazioni principali e di riserva, nonche' dello orologio prescritto dal precedente comma 10. Nelle installazioni nuove tali lampade, se alimentate dalla sorgente di energia di riserva prescritta dall'art. 157, devono essere comandate da commutatori sistemati vicino all'ingresso principale della cabina radiotelegrafica, nonche' sul posto di lavoro dell'ufficiale radiotelegrafista, a meno che la disposizione della cabina radiotelegrafica faccia ritenere ingiustificata tale sistemazione. Detti commutatori devono essere provvisti di chiare iscrizioni che indichino il loro scopo. 12. La cabina radio deve essere provvista di una lampada elettrica trasportabile per ispezioni, alimentata dalla sorgente di energia di riserva prescritta dall'art. 157, munita di cavo flessibile di adeguata lunghezza, e di una lampada portatile a pila. 13. La stazione radiotelegrafica deve essere dotata di parti di ricambio, utensili e strumenti di misura che permettano di mantenere la stazione stessa in piena efficienza di funzionamento durante la navigazione. Tra gli strumenti di misura devono essere compresi un voltmetro per corrente alternata e continua ed un ohmetro. 14. Nelle navi destinate al trasporto dei passeggeri la cabina radio deve essere facilmente accessibile per la presentazione dei radiotelegrammi. L'instradamento dei passeggeri deve essere facilitato mediante opportune indicazioni. 15. Se esiste un locale separato per l'installazione radiotelegrafica di riserva devono applicarsi anche a tale locale le prescrizioni dei precedenti commi 7, 9, 10, 11 e 12.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 157
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)