DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1972, n. 1154
Art. 55. Dichiarazione di "tipo approvato" 1. La domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di tipo approvato ai sensi dell'art. 11 della legge dev'essere corredata da una relazione tecnica. 2. Fermo il disposto del secondo comma dell'art. 11 della legge, il ministero puo' incaricare l'ente tecnico o altri enti particolarmente qualificati degli accertamenti necessari per il rilascio di tale dichiarazione. 3. Fermo il disposto del quinto comma dell'art. 11 della legge, la dichiarazione di "tipo approvato" e' rilasciata dal Ministro per la marina mercantile con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del ministero. TABELLA A DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI 1) Aeroscafo: una nave avente mezzi atti a generare sotto di essa un cuscino d'aria capace di sollevarla sulla superficie del mare; 2) Aliscafo: una nave avente strutture alari, parzialmente o totalmente sommerse, atte a generare nel moto di avanzamento una portanza idrodinamica capace di sollevarne lo scafo sulla superficie del mare; 3) Apparecchio galleggiante: un mezzo galleggiante (che non sia una imbarcazione di salvataggio, una zattera di salvataggio, una cintura di salvataggio o un salvagente) destinato a sostenere un determinato numero di persone che si trovano in acqua, costruito in modo che la sua forma e le sue caratteristiche permangono durante il suo impiego in acqua; 4) Auto-allarme radiotelegrafico: un ricevitore automatico di allarme, che entra in azione quando eccitato da un segnale radiotelegrafico di allarme; 5) Convenzione: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 17 giugno 1960 e resa esecutiva in Italia con [legge 26 maggio 1966 n. 538](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-05-26;538); 6) Dispositivo per la messa in acqua: una gru o altro dispositivo adatti per ammainare in acqua, dal punto di imbarco, una zattera di salvataggio a completo carico, cioe' con tutte le persone che essa e abilitata a portare e con suo armamento; 7) Divisioni di classe A (o divisioni resistenti al fuoco): le paratie o i ponti che presentano i seguenti requisiti: a) essere costruiti in acciaio od altro materiale equivalente; b) essere convenientemente robusti; c) essere costruiti in modo da impedire il passaggio del fumo e delle fiamme fino al termine della prova regolamentare del fuoco della durata di un'ora; d) presentare un grado di isolamento termico a soddisfazione dell'ente tecnico, tenuto conto della natura degli spazi adiacenti. In generale, dove tali paratie o ponti sono richiesti per formare divisioni resistenti al fuoco tra spazi di cui l'uno o l'altra contenga, in adiacenza, strutture o rivestimenti in legno o in altro materiale combustibile, essi devono essere isolati in modo che, esponendo l'una o l'altra faccia alla prova regolamentare del fuoco della durata di un'ora, la temperatura media della faccia non esposta non salga in nessun momento durante la prova oltre 139 gradi C al di sopra della temperatura iniziale; ed inoltre la temperatura in un qualsiasi punto di detta faccia, inclusi i giunti, non salga oltre 180 gradi C al di sopra della temperatura iniziale. L'isolamento puo' essere ridotto od omesso completamente dove, a parere dell'ente tecnico, il pericolo di incendio e' limitato. L'ente tecnico puo' esigere una prova di un complesso prototipo di paratia o ponte, per assicurarsi che corrisponda alle sopraddette prescrizioni per quanto si riferisce all'integrita' ed agli aumenti di temperatura; 8) Divisione di classe B (o divisioni ritardanti il fuoco): le paratie costruite in modo da impedire il passaggio delle fiamme fino al termine della prima mezz'ora di prova regolamentare del fuoco e da presentare un grado di isolamento a soddisfazione dell'ente tecnico, tenuto conto della natura degli spazi adiacenti. In generale, dove tali paratie sono richieste per formare divisioni ritardanti la propagazione di incendio tra locali, esse devono essere di materiale tale che, esponendo l'una o l'altra faccia della paratia alla prova regolamentare del fuoco per la durata di mezz'ora, la temperatura media della faccia non esposta non salga durante la prova a piu' di 139 gradi C al di sopra della temperatura iniziale; ed inoltre la temperatura in un qualsiasi punto di detta faccia, inclusi i giunti, non salga oltre 225 gradi C al di sopra della temperatura iniziale. Per i pannelli di materiale incombustibile e' necessario che essi soddisfino ai limiti anzidetti di aumento di temperatura solamente durante i primi 15 minuti della prova regolamentare del fuoco, ma la prova deve essere continuata fino al termine di mezz'ora per provare la integrita' dei pannelli nel modo usuale. Tutto il materiale usato per la costruzione e la messa in opera di divisioni di classe B incombustibili deve essere esso stesso incombustibile. L'isolamento puo' essere ridotto od omesso completamente dove, a parere dell'ente tecnico, il pericolo d'incendio e' limitato. L'ente tecnico puo' esigere una prova di un complesso prototipo di paratia, per assicurarsi che corrisponda alle sopraddette prescrizioni per quanto si riferisce alla integrita' ed agli aumenti di temperatura; 9) Ente tecnico: l'ente definito dall'art. 3, lettera f), della legge; 10) Frequenze di soccorso: le frequenze assegnate a tale scopo dal regolamento delle radiocomunicazioni rispettivamente per la radiotelegrafia e per la radiotelefonia; 11) Galleggiamento di compartimentazione: il galleggiamento in base al quale viene determinata la compartimentazione della nave; 12) Grande locale pubblico: un locale pubblico la cui area sia uguale o superiore al piu' piccolo fra i seguenti valori: a) il quadrato della larghezza della nave. b) 500 metri quadrati; 13) Immersione: la distanza verticale, al mezzo della nave, dalla linea di costruzione al galleggiamento considerato. In ogni caso il piano di galleggiamento deve essere assunto come parallelo ai galleggiamenti del piano di costruzione; 14) Installazione radioelettrica esistente: un impianto radioelettrico totalmente installato a bordo di una nave posteriormente al 25 maggio 1966, oppure un impianto radioelettrico parzialmente montato a bordo di una nave prima del predetto giorno e completato poi con parti identiche a quelle preesistenti ovvero con parti conformi alle prescrizioni del presente regolamento; 15) Installazione radioelettrica nuova: qualsiasi impianto radioelettrico che non sia una "installazione radioelettrica esistente"; 16) Larghezza (della nave): la massima larghezza della nave fuori ossatura al di sotto del ponte di coperta. Se la nave e' soggetta a norme di compartimentazione si deve intendere per la sua larghezza, agli effetti dei computi relativi alla compartimentazione, quella massima fuori ossatura al massimo galleggiamento di compartimentazione o al di sotto di esso; 17) Legge: la [legge 5 giugno 1962, n. 616](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-06-05;616), sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; 18) Limitata attitudine a propagare la fiamma: la proprieta' di una superficie di opporsi adeguatamente al propagarsi della fiamma su di essa, in rapporto al pericolo di incendio nel locale in cui tale superficie si trova; 19) Linea limite: la linea tracciata almeno 76 millimetri al di sotto della linea d'intersezione della faccia superiore del ponte delle paratie con la murata; 20) Locali da carico: gli spazi usati per il carico (incluse le cisterne per carichi liquidi), compresi i relativi cofani; 21) Locali di alloggio: gli spazi adibiti a locali pubblici, corridoi, locali di igiene, cabine, uffici, alloggi equipaggio, sale barbieri, riposterie isolate, ripostigli e locali consimili; 22) Locali di servizio: gli spazi usati per cucine, riposterie principali, magazzini (eccettuati le riposterie isolate ed i ripostigli), locali posta, locali valori e locali consimili, compresi i relativi cofani; 23) Locali macchine: gli spazi usati per l'apparato motore di propulsione, i macchinari ausiliari, i macchinari frigoriferi, le caldaie, le pompe, le officine, i generatori, il macchinario per ventilazione e per condizionamento dell'aria, gli spazi usati per l'imbarco di combustibile liquido; gli spazi consimili, compresi i relativi cofani; 24) Locali pubblici: le parti dei locali di alloggio adibite ad atrii, a sale da pranzo, a sale di soggiorno e spazi consimili, muniti di mezzi di chiusura permanenti; 25) Lunghezza (della nave): la lunghezza tra le perpendicolari. Se la nave e' soggetta a norma di compartimentazione, la sua lunghezza, agli effetti dei computi relativi alla compartimentazione, si deve intendere quella misurata tra le perpendicolari condotte alle estremita' del massimo galleggiamento di compartimentazione. In ogni caso il galleggiamento deve essere considerato parallelo ai piani di galleggiamento del piano di costruzione. La lunghezza della nave ai fini delle norme di cui sia alla regola 28 del capitolo III della convenzione sia dell'art. 179 del presente regolamento, e quella misurata dalla faccia prodiera del dritto di prora fuori tutto alla faccia poppiera del dritto di poppa; quando il dritto di poppa non esiste la lunghezza va misurata all'asse del timone. 26) Marittimo abilitato: un membro dell'equipaggio di una nave, che abbia un certificato di idoneita' rilasciato secondo le disposizioni del presente regolamento; 27) Massimo galleggiamento di compartimentazione: il galleggiamento corrispondente alla massima immersione consentita dalle regole di compartimentazione applicabili; 28) Materiale combustibile: qualunque materiale che non sia un materiale incombustibile; 29) Materiale equivalente all'acciaio: qualunque materiale che, per proprieta' intrinseche o per coibentazione di cui sia provvisto, presenti, dopo essere stato esposto al fuoco per il tempo prescritto, caratteristiche di resistenza ed integrita' equivalenti a quelle dell'acciaio; 30) Materiale incombustibile: qualunque materiale che non brucia ne' emette vapori infiammabili in quantita' sufficiente ad infiammarsi al contatto di una fiamma spia, quando e' portato ad una temperatura di circa 750 gradi C; 31) Ministero: il Ministero della marina mercantile; 32) Motonave: una nave la cui propulsione dipende da motore endotermico; 33) Motoveliero: una nave a propulsione mista, meccanica ed a vela, il cui apparato di propulsione meccanica e' capace di imprimerle una velocita' non inferiore a 7 nodi, all'andatura corrispondente al regime per il servizio continuativo, al dislocamento di pieno carico, in acqua tranquilla, senza l'ausilio delle vele; 34) Nave a vela (veliero): una nave la cui propulsione dipende da vele; 35) Nave da diporto: una nave destinata a scopi sportivi o ricreativi; 36) Nave ad uso privato: una nave destinata a scopi, diversi dal diporto, dai quali esula il fine di lucro; 37) Nave da passeggeri: una nave adibita al trasporto di passeggeri in numero superiore a dodici; 38) Nave da pesca (nave peschereccia, peschereccio): una nave adibita alla cattura di pesci, delle balene, delle foche, dei trichechi o di altri esseri viventi del mare; 39) Nave da salvataggio: una nave munita di attrezzature particolari per il servizio di soccorso a navi in avaria; 40) Nave da carico: qualsiasi nave che non sia da diporto, ad uso privato, da passeggeri, da pesca o da salvataggio; 41) Nave cisterna: una nave da carico costruita o adattata per il trasporto alla rinfusa di carichi liquidi di natura infiammabile; 42) Nave esistente: una nave la cui chiglia e' stata impostata anteriormente al 26 maggio 1966, ovvero anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento; a seconda che si tratti di navi cui si applichi o meno la convenzione; 43) Nave nucleare: una nave dotata di un impianto ad energia nucleare; 44) Nave nuova: una nave la cui chiglia e' stata impostata il 26 maggio 1966, o posteriormente, ovvero alla data di entrata in vigore del presente regolamento o posteriormente, a seconda che si tratti di navi cui si applichi o meno la convenzione; 45) Nave peschereccia: vedi nave da pesca; 46) Nave traghetto: una nave munita di attrezzature particolari che la rendano atta al trasporto di rotabili ferroviari o stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote; 47) Navigazione internazionale lunga: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa; 48) Navigazione internazionale breve (per le sole navi da passeggeri): una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana piu' di 200 miglia da un porto o da una localita' ove l'equipaggio e i passeggeri possono trovare rifugio, sempreche' la distanza fra l'ultimo porto di scalo nello Stato ove il viaggio ha origine ed il porto finale di destinazione non superi 600 miglia; 49) Navigazione internazionale costiera: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana piu' di 20 miglia dalla costa; 50) Navigazione nazionale: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato a qualsiasi distanza dalla costa; 51) Navigazione nazionale costiera: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana piu' di 20 miglia dalla costa; 52) Navigazione nazionale litoranea: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana piu' di 6 miglia dalla costa; 53) Navigazione nazionale locale: una navigazione che si svolge nell'interno di rade, porti, estuari, canali e lagune dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana piu' di 3 miglia dalla costa. 54) Norme tecniche (per gli impianti radio): le norme emanate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per la difesa, relative agli impianti e agli apparati radioelettrici a bordo delle navi mercantili; 55) Operatore radiotelefonista: una persona titolare di un certificato per tale qualifica, conforme alle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni; 56) Passeggero: qualsiasi persona imbarcata sulla nave, che non faccia parte dell'equipaggio. Non sono computate nel numero dei passeggeri le persone di eta' inferiore ad un anno nonche' le persone comunque imbarcate per le esigenze della nave; 57) Permeabilita': la percentuale del volume (calcolato fuori ossatura) di uno spazio che puo' essere occupato dall'acqua. Se lo spazio si estende sopra la linea limite, il volume va misurato solo fino all'altezza di tale linea; 58) Peschereccio: vedi nave da pesca; 59) Perpendicolare addietro: la linea verticale condotta, sul piano di simmetria della nave, in corrispondenza della intersezione della faccia poppiera del dritto di poppa o dritto del timone col piano di galleggiamento a pieno carico (centro disco per le navi munite di certificato di bordo libero); se la nave non ha dritto di poppa o dritto del timone, in luogo della faccia poppiera del dritto si considera l'asse di rotazione del timone; il piano di galleggiamento deve essere in ogni caso considerato parallelo ai galleggiamenti del piano di costruzione; 60) Perpendicolare avanti: la linea verticale condotta, sul piano di simmetria della nave, in corrispondenza della intersezione della faccia prodiera del dritto di prua col piano di galleggiamento a pieno carico (centro disco per le navi munite di certificato di bordo libero); il piano di galleggiamento deve essere in ogni caso considerato parallelo ai galleggiamenti del piano di costruzione; 61) Piroscafo: una nave la cui propulsione dipende da macchina a vapore acqueo; 62) Ponte delle paratie: il ponte piu' alto della nave al quale giungono le paratie stagne trasversali; 63) Ponte di coperta: il ponte continuo piu' alto della nave; 64) Prova regolamentare del fuoco: una prova nel corso della quale un campione di paratia o di ponte avente superficie di circa 4,65 metri quadrati e altezza di 2,44 metri, simulante il piu' possibile la costruzione prevista e, quando e' il caso, comprendente almeno un giunto, viene esposto, in un forno di prova, ad una serie di temperature progredienti col tempo, approssimativamente come segue: alla fine dei primi 5 minuti 538 gradi C; alla fine dei primi 10 minuti 704 gradi C; alla fine dei primi 30 minuti 843 gradi C; alla fine dei primi 60 minuti 927 gradi C; 65) Regolamento delle radiocomunicazioni: il regolamento delle radiocomunicazioni annesso, o considerato come annesso alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni in vigore; 66) Rimorchiatore: una nave progettata, costruita ed attrezzata per operazioni di rimorchio; 67) Segnale di allarme (per gli impianti radio): il segnale di allarme stabilito dal regolamento delle radiocomunicazioni; 68) Segnale di soccorso (per gli impianti radio): il segnale di soccorso stabilito dal regolamento delle radiocomunicazioni; 69) Spazi dei passeggeri: gli spazi destinati ad alloggio o ad altro uso dei passeggeri, ad eccezione dei locali per bagagli, magazzini, provviste, posta. Agli effetti delle norme sulla permeabilita' e sulla lunghezza ammissibile dei compartimenti contenute nel presente regolamento anche gli spazi destinati ad alloggio o ad altro uso dell'equipaggio, se situati sotto la linea limite, sono considerati come spazi dei passeggeri. I volumi e le aree degli spazi sono quelli fuori ossatura; 70) Spazio dell'apparato motore: lo spazio che si estende dalla linea di costruzione alla linea limite compreso fra le paratie stagne trasversali principali estreme che limitano i locali contenenti macchinari di propulsione, principali ed ausiliari, le caldaie necessarie alla propulsione e tutti i depositi permanenti di carbone. I volumi e le aree degli spazi sono quelli fuori ossatura. Nel caso di sistemazioni fuori dell'usuale, i limiti dello spazio dell'apparato motore sono stabiliti dall'ente tecnico; 71) Stazione di governo: il posto dal quale viene manovrato un apparecchio di governo; 72) Stazioni di comando: i locali entro i quali sono sistemati gli apparecchi radio, le installazioni centrali di segnalazione degli incendi, le apparecchiature principali per la navigazione, gli elettrogeneratori di emergenza; 73) Stazione radiotelegrafica: uno o piu' trasmettitori o ricevitori, o un complesso di trasmettitori e ricevitori, compresi gli apparecchi accessori, necessari per effettuare un servizio di comunicazioni radiotelegrafiche; 74) Stazione radiotelefonica: uno o piu' trasmettitori o ricevitori, o un complesso di trasmettitori e ricevitori, compresi gli apparecchi accessori, necessari per effettuare un servizio di comunicazioni radiotelefoniche; 75) Tipo approvato: un apparecchio o un dispositivo o un materiale dichiarato di "tipo approvato" ai sensi dell'art. 11 della legge; 76) Ufficiale radiotelegrafista: una persona titolare di un certificato per tale qualifica, conforme alle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni; 77) Veliero: vedi nave a vela; 78) Veliero con motore ausiliario: una nave a propulsione mista, meccanica e a vela, il cui apparato di propulsione meccanica non e' capace di farle raggiungere una velocita' di 7 nodi, all'andatura corrispondente al regime per il servizio continuativo, al dislocamento di pieno carico, in acqua tranquilla, senza l'ausilio di vela; 79) Viaggio internazionale lungo: un viaggio che si effettua tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa; a tale effetto ogni territorio delle cui relazioni internazionali sia responsabile un paese aderente alla convenzione, o che sia sottoposto alla amministrazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e' considerato come paese autonomo; 80) Viaggio internazionale breve: un viaggio internazionale nel corso del quale una nave da passeggeri non si allontana piu' di 200 miglia da un porto o da un luogo ove i passeggeri e l'equipaggio possano trovare rifugio e nel corso del quale la distanza tra l'ultimo porto di scalo nel paese ove il viaggio ha origine e il porto finale di destinazione non supera 600 miglia; 81) Zattera di salvataggio: un mezzo galleggiante, che non sia una imbarcazione di salvataggio, un apparecchio galleggiante di salvataggio, una cintura di salvataggio o un salvagente, destinato a sostenere un determinato numero di persone fuori dall'acqua; 82) Zone verticali principali: i tratti, di lunghezza media ad ogni ponte non superiore, in generale, a 40 metri, risultanti dalla suddivisione dello scafo, delle sovrastrutture e delle toghe mediante paratie di classe A. TABELLA B CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO ALLE NAVI ESISTENTI PARTE I Alle navi esistenti si devono applicare integralmente le norme che non implicano alterazioni sostanziali o strutturali della nave e deI suoi impianti fissi e, comunque, a meno che non sia pratico o ragionevole, quelle riguardanti: a) la radiotelegrafia, la radiotelefonia e le norme sulla sicurezza della navigazione di cui al capitolo sesto del libro quarto del presente regolamento; b) l'organizzazione dei servizi di sicurezza, l'equipaggiamento e l'addestramento del personale; c) il numero massimo ammissibile di passeggeri. Tale numero, inteso in conformita' della definizione di "passeggero", deve essere il piu' basso dei tre indicati nei seguenti alinea, ma puo' essere ulteriormente ridotto in dipendenza di altri fattori, quali, ad esempio, quelli derivanti dall'applicazione delle norme per il trasporto dei passeggeri: numero dei passeggeri assunto per la determinazione del criterio di servizio nei calcoli di galleggiabilita'; numero dei passeggeri per i quali sono state verificate le condizioni di stabilita'; numero dei posti che risultano disponibili nei mezzi collettivi di salvataggio, dedotti i posti necessari per l'equipaggio e con l'esclusione dei mezzi di salvataggio prescritti in eccedenza quale percentuale di sicurezza; d) le dotazioni e sistemazioni mobili ed, in particolare, quelle soggette a periodico rinnovamento; e) la propulsione nucleare; f) la prontezza d'uso dei mezzi collettivi di salvataggio, le dotazioni e la marcatura di tali mezzi, l'imbarco nelle imbarcazioni e nelle zattere, la pronta disponibilita' delle imbarcazioni di emergenza, il numero di imbarcazioni di salvataggio a motore per le navi da passeggeri, l'apparecchio lanciasagole, i salvagente e le cinture di salvataggio, i segnali di soccorso, l'organizzazione e l'addestramento del personale, l'illuminazione dei ponti, le tende per imbarcazioni. PARTE II 1. Per le navi esistenti sono ammesse tolleranze relativamente a: a) compartimentazione e galleggiabilita' (distanza e posizione delle paratie stagne); b) stabilita' in avaria per le navi da passeggeri e stabilita' a nave integra per le navi da carico; c) lamiere rimovibili; d) porte stagne a scorrimento e a cerniera e dispositivi di manovra delle porte a scorrimento; e) doppio fondo, pozzetti di sentina; f) gallerie; g) aperture nel fasciame e relativi mezzi di chiusura; h) sistemazioni fisse relative ai mezzi di esaurimento; devono essere applicate, compatibilmente con le pratiche possibilita', le norme riguardanti le manovre dall'alto delle valvole di aspirazione, le valvole di non ritorno ed in genere quanto inteso ad evitare passaggi d'acqua da un compartimento all'altro in caso di sinistro; i) sistemazioni fisse relative agli impianti elettrici. Devono essere comunque osservate le precauzioni contro la folgorazione, l'incendio ed altri pericoli di natura elettrica; l) impianti elettrici di emergenza. Non e' obbligatorio che le navi esistenti, prive dell'impianto di emergenza perche' non richiesto dalle disposizioni preesistenti, ne vengano provvedute; m) compartimentazione tagliafuoco e altre strutture intese a prevenire o limitare gli incendi; n) impianti fissi di segnalazione e di estinzione di incendi, compresi gli impianti idrici, gli impianti a spruzzo (sprinklers), ecc. E' comunque obbligatorio il raccordo internazionale per il collegamento a terra; o) mezzi di sfuggita; p) mezzi di salvataggio, se le disposizioni da osservare comportano modificazioni strutturali o, comunque, sostanziali. 2. Per le navi da carico di stazza lorda uguale o inferiore a 1000 tonnellate esistenti prima del 19 novembre 1952 puo' essere consentito che conservino le imbarcazioni, o l'imbarcazione, esistenti, sufficienti per tutte le persone a bordo, a condizione che tali navi vengano dotate di una o piu' zattere di salvataggio, anch'esse sufficienti per tutte le persone a bordo. 3. Per le navi cisterna di stazza lorda uguale o superiore a 3000 tonnellate esistenti prima del 19 novembre 1952 puo' essere consentito che abbiano le imbarcazioni prescritte per le altre navi da carico. 4. Per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate esistenti prima del 19 novembre 1952 puo' essere consentito che non siano dotate di imbarcazioni di salvataggio a motore, sempreche' sia accertato che su di esse non siano mai esistite tali imbarcazioni. 5. Per tutte le navi esistenti prima del 19 novembre 1952 puo' essere consentito che le imbarcazioni di salvataggio aventi capacita' comprese tra 61 e 100 persone non siano ne' imbarcazioni di salvataggio a motore ne' imbarcazioni a propulsione meccanica diversa dal motore. 6. Per tutte le navi esistenti prima del 19 novembre 1952 puo' essere consentito che le pompe a mano delle imbarcazioni di salvataggio non siano di tipo approvato, purche' le pompe di cui tali imbarcazioni sono dotate fossero gia' in opera alla data predetta e risultino efficienti. TABELLA C APPARECCHI, DISPOSITIVI E MATERIALI DI "TIPO APPROVATO" Sono dichiarati di tipo approvato dal ministero, ai sensi dell'art. 11 della legge, gli apparecchi, dispositivi e materiali delle singole voci del seguente elenco, i cui riferimenti (articolo del regolamento e capitolo e regola della convenzione) hanno carattere meramente indicativo, per agevolare la consultazione, fermo restando il disposto dell'art. 15. [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=072U115400100550110001&dgu=1973-05-10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1973-05-10&art.codiceRedazionale=072U1154) TABELLA D DOCUMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE a) certificato di sicurezza per navi da passeggeri: per le navi da passeggeri in navigazioni internazionali; b) certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico: per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate in navigazioni internazionali; c) certificato di sicurezza per le dotazioni di nave da carico: per le navi da carico di cui al precedente punto b); d) certificato di sicurezza radiotelegrafica per nave da carico: per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate in navigazioni internazionali; e) certificato di sicurezza radiotelefonica per nave da carico: per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate e inferiore a 1600 tonnellate, in navigazioni internazionali; f) certificato di sicurezza per nave da passeggeri a propulsione nucleare: per le navi da passeggeri a propulsione nucleare in navigazioni sia internazionali sia nazionali; g) certificato di sicurezza per nave da carico a propulsione nucleare: per le navi da carico a propulsione nucleare in navigazioni sia internazionali sia nazionali; h) certificato di esenzione: per le navi indicate nelle lettere precedenti, per le quali sia stata accordata l'esenzione dell'applicazione di una o piu' norme della legge o del presente regolamento; i) allegato al certificato di sicurezza per nave da passeggeri: per le navi da passeggeri di cui all'art. 45; l) certificato di idoneita': per le navi da carico di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate in navigazioni internazionali, nonche' per le navi da passeggeri o da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate in navigazioni nazionali; m) annotazioni di sicurezza: per le navi ed i galleggianti di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge e cioe': navi da passeggeri di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate in navigazioni nazionali, compresi i traghetti abilitati al trasporto di passeggeri nei suddetti limiti di stazza e navigazioni; navi da carico di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate in navigazioni sia internazionali sia nazionali, compresi i traghetti non abilitati al trasporto di passeggeri, i rimorchiatori, le navi di salvataggio, le navi da pesca, nei suddetti limiti di stazza e navigazioni; navi ed imbarcazioni da diporto e ad uso privato di qualsiasi stazza e adibite a qualsiasi navigazione; galleggianti di qualsiasi stazza e adibiti a qualsiasi navigazione o zona d'impiego.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 56
Art. 56. Robustezza strutturale I dimensionamenti strutturali ed i materiali di costruzione dello scafo di qualsiasi nave devono assicurarne, secondo i regolamenti dell'ente tecnico, robustezza adeguata alla navigazione ed al servizio cui e' destinata.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 57
Art. 57. Compartimentazione di galleggiabilita' 1. Tutte le navi da passeggeri abilitate alle navigazioni internazionali devono essere compartimentate il piu' efficacemente possibile, affinche' quando uno o piu' compartimenti vengano a trovarsi in libera comunicazione con il mare sia assicurata la galleggiabilita' delle navi stesse, con un grado di compartimentazione stabilito in funzione della lunghezza della nave e del servizio cui essa e' destinata, in modo che il piu' alto grado di compartimentazione di galleggiabilita' corrisponda alle navi di maggiore lunghezza e che trasportano maggior numero di passeggeri. 2. Alle navi da passeggeri abilitate alle navigazioni nazionali si applicano, per quanto pratico e ragionevole, a giudizio del ministero, sentito l'ente tecnico, le stesse norme di compartimentazione stabilite dalla convenzione per le navi da passeggeri che effettuano viaggi internazionali; per la compartimentazione delle navi o classi di navi da passeggeri abilitate alle navigazioni nazionali costiera, litoranea o locale, il ministero, sentito l'ente tecnico, puo' consentire ulteriori attenuazioni a dette norme della convenzione o deroghe ad esse.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 58
Art. 58. Paratie stagne 1. La sistemazione e la costruzione delle paratie stagne devono soddisfare alle norme della convenzione e dei regolamenti dello ente tecnico ad esse pertinenti. 2. Su tutte le navi devono comunque essere sistemate le seguenti paratie: a) paratia del gavone di prora, di collisione, situata ad una distanza dalla perpendicolare avanti non inferiore al 5 per cento della lunghezza della nave ed estesa, stagna all'acqua, fino al ponte di bordo libero ovvero delle paratie se la nave ha compartimentazione di galleggiabilita' e, se esiste una lunga sovrastruttura prodiera, prolungata, stagna alle intemperie, fino al ponte di tale sovrastrutture. Il ministero puo' consentire attenuazioni o deroghe alla realizzazione del prolungamento predetto, sentito l'ente tecnico, tenendo conto del grado di compartimentazione di galleggiabilita', dell'altezza di piattaforma di cui alle norme del bordo libero e delle particolari esigenze di servizio della nave; b) una paratia del gavone di poppa estesa al ponte di bordo libero, o delle paratie se la nave ha compartimentazione di galleggiabilita'. Puo' essere consentito, a giudizio dell'ente tecnico, che tale paratia sia arrestata ad un copertino stagno situato convenientemente al di sopra del galleggiamento di pieno carico; c) paratie stagne separanti locali apparato motore o macchinari da locali adibiti a carico o sistemazioni di abitabilita'. Tali paratie devono estendersi fino al ponte di bordo libero, ovvero delle paratie se la nave ha compartimentazione di galleggiabilita', salvo casi speciali da considerare volta per volta, a giudizio dell'ente tecnico.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 59
Art. 59. Stabilita' della nave allo stato integro 1. Tutte le navi devono avere, allo stato integro, caratteristiche di stabilita' adeguate al servizio cui sono destinate, e tali caratteristiche devono comunque soddisfare ai regolamenti dello ente tecnico. 2. Tutte le navi di cui all'art. 57; comma 1, nonche' quelle di cui al comma 2 dello stesso articolo per le quali vengono giudicate applicabili le norme di compartimentazione di galleggiabilita' della convenzione, devono avere, nelle diverse condizioni di servizio, stabilita' allo stato integro tale da resistere alla situazione finale di allagamento nelle ipotesi per esse prescritte dalla convenzione.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 60
Art. 60. Stabilita' in allagamento Le navi da passeggeri di cui al precedente art. 59, comma 2, devono soddisfare nelle situazioni finali di allagamento le relative condizioni di stabilita' prescritte dalla convenzione.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 61
Art. 61. Prova di stabilita' Ogni nave deve essere sottoposta, sotto la sorveglianza dello ente tecnico, ad una prova che permetta di determinare gli elementi di stabilita': a) dopo il suo completamento; b) dopo il completamento di modifiche che ne abbiano variato in modo apprezzabile, a giudizio dell'ente tecnico, gli elementi di stabilita'.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 62
Art. 62. Istruzioni sulla stabilita' 1. Al comandante della nave, sotto la sorveglianza dell'autorita' marittima, devono essere fornite istruzioni necessarie perche' egli possa determinare in modo semplice e rapido le caratteristiche di stabilita' della nave nelle varie condizioni di esercizio. 2. Nel caso previsto dal precedente art. 61, lettera b), devono essere redatte e fornite al comandante nuove istruzioni. 3. Le istruzioni di cui al presente articolo devono essere controllate dall'ente tecnico, che deve trasmetterne copia al Ministero.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 63
Art. 63. Dispensa dalla prova di stabilita' Una nave puo' essere dispensata dalla prova di stabilita', purche' l'ente tecnico disponga di elementi dedotti dalla prova di stabilita' di una nave gemella tali che le caratteristiche di stabilita' della nave dispensata siano sicuramente attendibili e consentano di formulare istruzioni pienamente valide.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 64
Art. 64. Modifica dei limiti stagionali del mare Mediterraneo Il n. 3 della sezione II dell'art. 122 del regolamento speciale approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1967, n. 579](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-03-13;579), e' modificato nei nuovi termini previsti dal punto 3 della regola 51 della convenzione internazionale sulla linea di massimo carico, firmata a Londra il 5 aprile 1966 e resa esecutiva in Italia con [decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1968-04-08;777).
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 65
Art. 65. Obblighi delle navi non soggette all'assegnazione della linea di massimo carico Le navi non soggette all'assegnazione della linea di massimo carico devono, a giudizio dell'ente tecnico: a) avere le scale delle immersioni di cui all'[art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1967, n. 579](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-03-13;579~art17), senza obbligo di indicazioni in piedi inglesi; b) soddisfare alle condizioni di cui alla parte II ovvero all'[art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1967, n. 579](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-03-13;579~art120), a seconda che non esercitino o esercitino la navigazione in zone riparate.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 66
Art. 66. Accertamenti per il massimo carico delle navi prive del certificato di bordo libero 1. Per le navi non munite di certificato di bordo libero, fermo il disposto dell'art. 19 della legge, l'autorita' marittima o consolare ha facolta' di accertare, in qualunque momento, che la caricazione non abbia superato i limiti della normale portata, tenuto conto della robustezza e stabilita' della nave, della natura del viaggio da compiere e delle relative condizioni della navigazione. 2. Ai fini dei suddetti accertamenti e della determinazione dell'eventuale eccesso di carico da sbarcare, l'autorita' marittima o consolare puo' richiedere anche l'intervento dell'ente tecnico, rifiutando le spedizioni alla nave, a norma dell'[art. 179 del codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art179), sino a quando l'eccesso di carico non sia stato sbarcato.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 67
Art. 67. Mezzi di governo per le navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate 1. Il mezzo di governo principale delle navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate puo' avere manovra a braccia sempre che, a giudizio dell'ente tecnico, la grandezza del timone e la velocita' della nave rendano possibile tale manovra. 2. Sulle navi a vela o a propulsione mista quando sia possibile manovrare direttamente a braccia la barra del timone la manovra stessa potra' essere realizzata senza l'intervento di apparecchi di governo. 3. Nei casi in cui la manovra del timone sia effettuata a braccia direttamente sulla barra del timone deve esservi a bordo una barra di rispetto per sostituire, in caso di avaria, quella in uso.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 68
Art. 68. Armamento marinaresco Tutte le navi devono essere munite di armamento marinaresco secondo i regolamenti dell'ente tecnico.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 69
Art. 69. Obbligo della manovra a motore per gli argani o mulinelli delle ancore e per gli argani o verricelli di ormeggio e tonneggio 1. Nelle navi da carico a propulsione meccanica di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, gli argani o il mulinello per la manovra delle ancore devono essere azionabili a motore. 2. Nelle navi a propulsione meccanica di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate le operazioni di ormeggio e tonneggio devono potersi eseguire sollecitamente, a prora ed a poppa, impiegando argani o verricelli azionabili a motore.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 70
Art. 70. Scale costituenti mezzi di sfuggita 1. In tutti i locali di alloggio per passeggeri ed equipaggio, nei locali in cui l'equipaggio presta normalmente servizio, in quelli dell'apparato motore, delle caldaie e nelle gallerie assi devono essere sistemate scale e scalette idonee ad assicurare un rapido mezzo di sfuggita per raggiungere il ponte delle imbarcazioni. 2. Le scale devono soddisfare su ogni nave alle norme della convenzione, salvo il disposto dell'art. 4, comma 2, ed essere sistemate con i criteri di cui al presente libro, titolo terzo, art. 93.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 71
Art. 71. Trasmissione d'ordini dal ponte di comando 1. Tutte le navi devono avere due mezzi di comunicazione diretta tra il ponte di comando ed il locale macchine. Uno di questi mezzi deve essere un telegrafo di macchina, dotato di suoneria, atto a trasmettere i comandi a ciascuna motrice principale ed a ricevere conferma sul ponte; l'altro dev'essere un portavoce ovvero un telefono nei casi in cui, a giudizio dello ente tecnico, il portavoce sia inadeguato. 2. Se oltre alla stazione di governo del ponte di comando esiste altra stazione di governo a poppa e gli apparecchi principali ed ausiliari per la manovra del timone distano piu' di 50 metri dal ponte di comando, oppure sono a distanza minore ma fuori della sua visuale, deve essere assicurata, a soddisfazione dell'ente tecnico, la possibilita' di comunicazione degli ordini fra il ponte di comando, la stazione di governo ausiliario ed i locali dove sono ubicati gli apparecchi di governo. 3. La stessa disposizione vale per gli ordini da trasmettere per la manovra delle ancore e dei cavi di ormeggio a poppa, quando non sia agevole altra segnalazione diretta dal ponte di comando. 4. Le navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate possono essere esentate, a giudizio del ministero, sentito l'ente tecnico, dall'obbligo dei mezzi di trasmissione d'ordini dal ponte di comando.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 72
Art. 72. Posizione delle installazioni di emergenza La fonte di energia elettrica, le pompe di incendio, le pompe di sentina, installate per l'emergenza, le batterie di bombole di CO2, per l'estinzione degli incendi e tutte le altre installazioni di emergenza essenziali per la sicurezza della nave sono sistemate secondo i regolamenti dell'ente tecnico e devono essere ubicate a poppavia della paratia di collisione.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 73
Art. 73. Lampada per segnalazioni diurne Le navi di stazza lorda superiore a 150 tonnellate adibite alle navigazioni internazionali o alla navigazione nazionale oltre 20 miglia dalla costa devono avere a bordo una lampada per segnalazioni diurne il cui funzionamento non deve dipendere unicamente dalla fonte principale di energia elettrica della nave.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 74
Art. 74. Scaletta per piloti 1. Tutte le navi adibite a viaggi durante i quali possa essere imbarcato il pilota, devono avere una, scaletta per piloti come prescritto dalla convenzione. 2. Nel caso in cui la nave sia munita, oltre che della scaletta obbligatoria di cui al precedente comma, anche di dispositivi meccanici per l'imbarco e lo sbarco del pilota, tali dispositivi devono essere di tipo approvato.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 75
Art. 75. Criterio generale per la costruzione e sistemazione dell'apparato motore, dei macchinari ausiliari e dell'impianto elettrico Su tutte le navi la costruzione e la sistemazione a bordo dell'apparato motore, dei macchinari ausiliari e relative parti di allestimento e dell'impianto elettrico devono corrispondere alle norme della convenzione, del presente regolamento e dei regolamenti dell'ente tecnico.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 76
Art. 76. Mezzi di marcia indietro 1. L'apparato di propulsione deve avere una sufficiente potenza di marcia indietro in modo da assicurare un adeguato controllo della nave in ogni circostanza normale. 2. In occasione delle prove in mare prima che la nave entri in servizio, l'ente tecnico deve accertare che l'apparato motore di propulsione abbia la capacita' di invertire, in condizioni di manovra normali, la direzione della spinta del propulsore in un tempo conveniente, in modo da arrestare l'abbrivio della nave partendo dalla massima velocita' di esercizio in marcia avanti.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 77
Art. 77. Punto d'infiammabilita' del combustibile liquido 1. Il combustibile liquido per le caldaie e per gli apparati motori a combustione interna di propulsione ed ausiliari deve avere punto d'infiammabilita' non inferiore a 61 gradi C salvo specifiche deroghe autorizzate dal Ministero. 2. Nessun motore a combustione interna il cui funzionamento necessiti dell'uso di combustibile liquido avente punto d'infiammabilita' uguale o inferiore a 43 gradi C dev'essere impiegato per qualsiasi installazione fissa di bordo. 3. I punti d'infiammabilita' di cui ai precedenti commi si intendono determinati col sistema a vaso chiuso.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 78
Art. 78. Mezzi di esaurimento delle navi da carico Tutte le navi da carico devono essere fornite di mezzi di esaurimento conformi alle disposizioni degli articoli seguenti del presente capitolo.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 79
Art. 79. Disposizioni generali per l'impianto di esaurimento Le navi devono essere dotate di un efficiente impianto di pompe e di tubolature atte ad esaurire ed a prosciugare qualsiasi compartimento stagno, a nave sia diritta che inclinata, salvo i compartimenti destinati permanentemente a contenere combustibile liquido o acqua. Tale impianto deve corrispondere a quanto disposto nei seguenti articoli ed ai regolamenti dell'ente tecnico.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 80
Art. 80. Numero delle pompe di sentina 1. Salvo quanto stabilito al seguente art. 81 tutte le navi devono avere almeno due pompe di sentina azionate da energia meccanica, ciascuna della potenza prescritta all'art. 83. 2. Puo' essere ammesso che in luogo di ciascuna pompa di sentina siano sistemate due o piu' pompe di portata complessiva uguale almeno a quella richiesta per ogni suddetta pompa di sentina, a condizione che le pompe cosi' frazionate assicurino lo stesso servizio. 3. Qualora i gavoni non siano adibiti ad uso di cisterna e non siano serviti dall'impianto di sentina devono essere sistemate pompe speciali, per il loro esaurimento, a motore o a braccia. 4. Le pompe di igiene, le pompe di zavorra, le pompe per i servizi generali e, a giudizio dell'ente tecnico, gli elettori idraulici possono essere considerati come pompe di sentina quando hanno i necessari collegamenti con l'impianto di esaurimento delle sentine ed hanno la potenza richiesta dall'art. 83.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 81
Art. 81. Disposizioni per i velieri, compresi quelli con motore ausiliario Sui velieri e sui velieri con motore ausiliario devono essere sistemate pompe a braccia in numero sufficiente per assicurare l'esaurimento ed il prosciugamento di tutti i locali. Il numero delle pompe non deve comunque essere inferiore a 2 e la loro potenza deve rispondere alle prescrizioni dell'ente tecnico.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 82
Art. 82. Aspirazione delle pompe di sentina 1. Nei locali dove sono sistemate le pompe di sentina devono essere previste aspirazioni dirette di sentina in numero e posizione stabiliti dalle norme dell'ente tecnico. 2. Sulle navi con combustione a carbone nello spazio del locale antistante i forni, dev'essere sistemata in aggiunta alle altre aspirazioni previste dal presente articolo, una tubazione flessibile di aspirazione di diametro conveniente e di lunghezza sufficiente, che possa essere collegata con l'aspirazione di una pompa indipendente ad energia meccanica. 3. Oltre all'aspirazione o aspirazioni dirette di sentina richieste dai commi 1 e 2 del presente articolo, nel locale apparato motore vi dev'essere una diretta aspirazione da una pompa principale di circolazione, con imbocco di aspirazione a livello idoneo per il prosciugamento del locale e munito di valvola di non ritorno. 4. Se a giudizio dell'ente tecnico la pompa di circolazione di cui al precedente comma non e' adatta allo scopo, nel locale dell'apparato motore dev'essere sistemata un'aspirazione diretta di emergenza connessa con la piu' potente pompa meccanica indipendente, che sia tale anche dal circuito di sentina, con imbocco di aspirazione a livello idoneo per il prosciugamento del locale. La potenza di tale pompa non dev'essere inferiore a quella richiesta per una pompa di sentina. 5. Se il combustibile e', o puo' essere, carbone e non esista paratia stagna fra le macchine e le caldaie, ogni pompa di circolazione (o sostitutiva) che sia impiegata secondo quanto prescritto ai precedenti commi deve avere uno scarico fuori bordo o, in via alternativa, una valvola connessa alla tubolatura di scarico.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 83
Art. 83. Potenza delle pompe di sentina Ogni pompa di sentina azionata da energia meccanica deve avere potenza sufficiente ad imprimere all'acqua una velocita' non inferiore a 122 metri al minuto primo nel collettore principale di sentina, calcolato come prescritto al successivo art. 84.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 84
Art. 84. Diametri delle tubolature di sentina 1. Il diametro interno del collettore principale di sentina dev'essere calcolato, in millimetri, con la formula seguente, assumendo il valore piu' vicino ai diametri delle norme di unificazione nazionale: /¯¯¯¯¯¯¯¯ d = 1,68 \/ L (B + D) + 25 dove: L = lunghezza della nave in metri; B = larghezza della nave in metri; D = altezza di costruzione della nave in metri, misurata al ponte delle paratie. 2. Nelle navi cisterna od anche in altre navi nelle quali le pompe di sentina devono provvedere al solo esaurimento del locale apparato motore, il diametro interno del collettore di sentina puo' essere inferiore a quello calcolato con la formula data al precedente comma, ma non deve essere inferiore a quello risultante, in millimetri, dalla seguente formula: /¯¯¯¯¯¯¯¯¯ do = 3 \/ Lo (B + D) + 35 dove B e D hanno lo stesso significato indicato al precedente comma ed Lo e' la lunghezza del locale apparato motore in metri. Se pero' il valore do risulta superiore al valore d calcolato con la formula data al precedente comma, e' sufficente quest'ultimo valore. 3. I casi particolari di navi nelle quali le pompe di sentina debbono provvedere all'esaurimento di un solo locale che non sia quello dell'apparato motore, od anche di navi nelle quali le pompe di sentina devono provvedere all'esaurimento di due o piu' locali, compreso o meno quello dell'apparato motore, di lunghezza complessiva modesta rispetto a quella della nave, saranno valutati volta per volta dall'ente tecnico, secondo i propri regolamenti. 4. Il diametro della tubolatura di aspirazione connessa, secondo quanto disposto nell'art. 82, con la pompa di circolazione principale dev'essere, per i piroscafi, almeno uguale a due terzi del diametro dell'orifizio di aspirazione della pompa stessa e, per le motonavi, almeno uguale al diametro del detto orifizio. 5. Nel caso di cui all'art. 82, comma 4, il diametro della tubolatura di aspirazione dev'essere almeno uguale al diametro del tubo di aspirazione della pompa sostitutiva. 6. In nessun caso il diametro del collettore di sentina puo' essere inferiore a 60 millimetri ne' possono essere, inferiori a 50 millimetri i diametri dei branchetti diramati.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 85
Art. 85. Impianti di sentina e di zavorra 1. La sistemazione dell'impianto di sentina e di zavorra deve essere tale da impedire che l'acqua passi dal mare o dalle cisterne di zavorra nelle stive o nei locali dell'apparato motore o da un compartimento ad un altro. Devono essere adottate speciali misure per impedire che una stiva cisterna collegata con tubolature di sentina e con tubolature di zavorra possa essere inavvertitamente messa in comunicazione con il mare quando contiene carico o, quando contiene acqua di zavorra, possa essere prosciugata attraverso un tubo di sentina. 2. In generale la zavorra d'acqua non deve essere messa nei depositi destinati al combustibile liquido, ma nel caso che cio' non sia praticamente possibile la nave deve essere dotata, a soddisfazione dell'ente tecnico, di un impianto di separazione del combustibile dall'acqua oppure di un altro mezzo per depurare l'acqua di zavorra inquinata prima che sia scaricata fuori bordo. 3. Tutte le cassette di distribuzione, i rubinetti e le valvole relativi all'impianto di esaurimento di sentina devono essere situati in posizione sempre accessibile nelle ordinarie condizioni di servizio.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 86
Art. 86. Separazione dell'impianto di sentina da altri impianti Tutte le tubature relative alle pompe di esaurimento delle stive e dei locali dell'apparato motore devono essere completamente distinte dalle tubolature che possono venire usate per riempire o vuotare i depositi destinati al trasporto di acqua o di combustibile liquido.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 87
Art. 87. Materiale delle tubolature Tutte le tubolature di esaurimento delle sentine situate entro o sotto i depositi di carbone o di combustibile liquido o nei locali di macchine o di caldaie, compresi i locali in cui sono sistemate casse di decantazione o pompe del combustibile liquido, devono essere di acciaio o di altro materiale di cui all'art. 15.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 88
Art. 88. Fonte principale dell'energia elettrica Tutte le navi sulle quali l'energia elettrica costituisce l'unico mezzo per azionare servizi ausiliari indispensabili alla propulsione e alla sicurezza della nave devono essere provviste di almeno due gruppi elettrogeni principali. La potenza di questi gruppi dev'essere tale che nel caso di arresto di uno di essi sia possibile assicurare i servizi essenziali per la sicurezza.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 89
Art. 89. Circuiti elettrici per le comunicazioni di sicurezza, allarme ed emergenza I circuiti elettrici per le comunicazioni essenziali per la sicurezza e per gli impianti di allarme e di emergenza devono essere sistemati in modo da evitare cucine, locali macchine ed altri spazi chiusi che presentino elevato rischio di incendio, tranne dove il passaggio dei circuiti in detti locali sia necessario per assicurare in essi delle comunicazioni o dare in essi l'allarme.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 90
Art. 90. Circuiti e motori elettrici delle timonerie elettriche o elettroidrauliche I circuiti per i motori elettrici delle timonerie elettriche o elettroidrauliche devono essere protetti soltanto contro il corto circuito e deve essere sistemato un dispositivo che segnali otticamente o acusticamente, nella posizione ritenuta idonea dall'ente tecnico, quando uno di questi circuiti si trova in sovraccarico, senza provocare l'apertura del circuito stesso.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 91
Art. 91. Criterio generale per la protezione contro gli incendi I materiali di costruzione dello scafo, la compartimentazione tagliafuoco e le altre sistemazioni e misure contro gli incendi devono essere idonee, tenuto conto del servizio cui le navi sono destinate, a prevenire, segnalare, limitare ed estinguere gli incendi a bordo secondo le pertinenti norme della convenzione, del presente regolamento e dei regolamenti dell'ente tecnico e salve le altre disposizioni speciali concernenti il trasporto delle merci pericolose o nocive all'ambiente.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 92
Art. 92. Mezzi di chiusura delle aperture nelle paratie delimitanti le zone verticali principali 1. Su tutte le navi le porte tagliafuoco devono essere di acciaio, o materiale equivalente, ed avere resistenza al fuoco corrispondente a quella delle relative paratie. 2. Sulle navi da passeggeri devono essere adottate le seguenti disposizioni: a) I passaggi delle condotte di ventilazione attraverso paratie di zone verticali principali devono essere ridotti il piu' possibile e il tratto di condotta tra la paratia e la serranda dev'essere di acciaio o di altro materiale equivalente ed avere grado di isolamento rispondente al presente articolo, comma 1. b) La serranda deve essere munita da almeno un lato della paratia di un indicatore ben visibile che mostri se la serranda e' in posizione di apertura o di chiusura. c) Nel caso di cofani o di condotte di ventilazione aventi sezione uguale o superiore a 200 centimetri quadrati attraversanti divisioni di zone principali devono essere osservate le seguenti altre prescrizioni: per cofani e condotte aventi sezione compresa tra 200 e 750 centimetri quadrati le serrande di intercettazione devono essere a chiusura automatica di sicurezza, oppure tali cofani e condotte devono essere isolati per almeno 450 millimetri di lunghezza, su ciascun lato della divisione, con lo stesso grado di isolamento della divisione stessa; per cofani e condotte aventi sezione di oltre 750 centimetri quadrati le serrande devono essere a chiusura automatica di sicurezza. d) Le porte tagliafuoco devono poter essere aperte da ciascun lato della paratia da una sola persona e quelle delle paratie delle zone verticali principali e dei cofani delle scale, eccettuate le porte stagne azionate meccanicamente e quelle che sono normalmente chiuse a chiave, devono avere un dispositivo di chiusura automatica e devono poter essere chiuse con una inclinazione contraria di tre gradi e mezzo. e) Tutte le porte tagliafuoco, eccetto quelle che restano normalmente chiuse a chiave, devono poter essere chiuse con manovra a distanza da un unico posto di comando, o tutte insieme o a gruppi, ed anche, singolarmente, da altro posto adiacente alla porta. Il meccanismo di manovra deve essere tale che nel caso di avaria del sistema di comando la porta si chiuda automaticamente ovvero possa essere a chiusura comandata, a soddisfazione dell'ente tecnico. f) Non sono ammessi dispositivi di ritenuta delle porte predette non comandabili da un posto di manovra. Quando sono ammesse porte a due battenti esse devono avere un chiavistello che si chiuda automaticamente con la chiusura della porta.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 93
Art. 93. Scale, corridoi e porte di sfuggita Le scale di cui all'art. 70, i corridoi e le porte costituenti mezzi di sfuggita devono essere sistemate con i seguenti criteri: a) almeno 1 scala per ogni locale, o gruppi di locali, destinati a 50 persone o meno; - almeno 2 scale per ogni locale, o gruppo di locali, destinati ad oltre 50 e fino a 120 persone; - almeno 3 scale per ogni locale, o gruppo di locali, destinati ad oltre 120 e fino a 200 persone; - almeno 3 scale, piu' tante altre scale quante sono le centinaia (o frazione) di persone oltre le 200, per ogni locale, o gruppo di locali, destinati ad oltre 200 persone. b) Per le scale esterne si ammette una portata di persone doppia di quella sopra indicata. c) Non sono ammesse scale, scalette, corridoi e porte per la sfuggita di larghezza inferiore a 65 centimetri. Una scala di larghezza uguale o superiore a 120 centimetri puo' essere considerata una scala doppia in quanto percorribile da due persone affiancate. Il Ministero puo' autorizzare un numero di scale inferiore a quello sopra indicato, tenuto conto della posizione e della larghezza delle scale stesse. d) Gli scalini delle scale devono avere un'alzata non superiore a 20 centimetri ed una pedata non inferiore alla differenza fra 46 e l'alzata, in centimetri. In ogni caso i passaggi devono essere realizzati in modo che la loro ampiezza sia, a giudizio dell'ente tecnico, sufficiente quando, ad una stessa scala o corridoio o porta debbano affluire simultaneamente. In caso di allarme, le persone provenienti da diversi locali inferiori per raggiungere i ponti superiori.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 94
Art. 94. Disposizioni particolari relative ai ventilatori ed alle valvole di intercettazione delle tubolature per nafta 1. Tutte le navi da carico di stazza lorda inferiore a 4000 ma non a 500 tonnellate devono soddisfare alle seguenti disposizioni: a) devono essere installati dispositivi per arrestare i ventilatori dei locali macchine e dei locali da carico e per chiudere tutti i passaggi, le condotte di ventilazione, le intercapedini perimetrali intorno alle ciminiere ed altre eventuali aperture di tali locali. In caso di incendio questi dispositivi si devono poter manovrare dall'esterno di detti locali e la ventilazione meccanica dei locali macchine deve poter essere arrestata da un punto facilmente accessibile situato al di fuori dei locali stessi e dei relativi cofani; b) le macchine azionanti ventilatori per il tiraggio forzato o attivato, le pompe per il travaso del combustibile liquido, le pompe del servizio del combustibile liquido ed altre simili pompe devono essere munite di comandi a distanza collocati fuori dei loro locali in modo da poter fermare tali macchinari nel caso di incendio nel locale ove essi sono situati; c) i tubi collegati alla cassa nafta in posizione tale per cui risultano sotto battente devono essere muniti di valvole di intercettazione, in acciaio o altro materiale giudicato idoneo dall'ente tecnico, applicate direttamente al fasciame delle casse stesse e provviste di comando da fuori locale, oppure essere di tipo a chiusura automatica. 2. Nel caso speciale di cisterne contigue ad una galleria d'assi o ad una galleria di tubi, devono essere sistemate valvole su di esse, ma la manovra di chiusura deve poter essere effettuata mediante valvole addizionali sistemate sulla tubolatura o sulle tubolature al di fuori della galleria e delle gallerie.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 95
Art. 95. Segnale di allarme degli impianti fissi di estinzione incendi con gas inerte Il segnale sonoro per dare l'allarme dell'immissione del gas inerte in un locale deve precedere l'immissione stessa di un tempo adeguato a permettere, a giudizio dell'ente tecnico, la sfuggita da esso delle persone che possono trovarvisi.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 96
Art. 96. Segnalazione degli incendi mediante avvisatori e rivelatori automatici 1. Quando sulle navi da carico esistano impianti di segnalazione automatica di incendio, i dispositivi di cui alla tabella C allegata al libro primo devono essere tali da indicare automaticamente, mediante segnali ottici ed acustici sul ponte di comando o in altro idoneo locale ad esso collegato con un mezzo di comunicazione diretta, l'indizio o la presenza di un incendio e la sua ubicazione. 2. Per gli impianti di cui al precedente comma, relativi alle stive, e' ammessa la sola segnalazione ottica.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 97
Art. 97. Pompe e relativo collettore principale da incendio 1. Le navi da carico di stazza lorda inferiore a 1000 tonnellate devono avere almeno una pompa da incendio 2. Il collettore principale di incendio su tutte le navi deve erogare acqua immediatamente, per quanto possibile, o mantenendola sempre in pressione o munendo la pompa da incendio di comando a distanza prontamente accessibile e facilmente azionabile. 3. Nelle navi da carico di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate e nelle navi a vela le pompe da incendio possono essere azionate dai motori di propulsione o a braccia.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 98
Art. 98. Prese da incendio; ugelli per impianti ad acqua spruzzata sotto pressione 1. Sulle navi in cui puo' essere trasportato carico in coperta la posizione delle prese da incendio deve essere tale che esse siano sempre prontamente accessibili e le tubolature devono essere collaudate, per quanto possibile, in modo da evitare il rischio di subire danni in conseguenza di tale carico. 2. Su tutte le navi le tubolature e le prese da incendio devono essere sistemate in modo da poter facilmente innestare le manichette alle prese. 3. Quando in locali autorimessa sia installato un impianto fisso di estinzione incendi ad acqua spruzzata sotto pressione gli ugelli spruzzatori devono essere di tipo approvato.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 99
Art. 99. Estintori 1. Le navi devono essere dotate, secondo le norme di cui alla lettera i) del comma 2 dell'art. 10 e dei regolamenti dell'ente tecnico, di estintori aventi caratteristiche adatte al loro impiego in numero sufficiente ed ubicazione appropriata.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 100
Art. 100. Equipaggiamenti da vigile del fuoco 1. Sulle navi da passeggeri e da carico devono essere sistemati a bordo i seguenti equipaggiamenti da vigile del fuoco: 1 sulle navi da passeggeri di stazza lorda inferiore o uguale a 10.000 tonnellate, salvo il disposto del comma 2, prima alinea, dell'art. 101; 1 sulle navi da carico di stazza lorda inferiore o uguale a 15.000 tonnellate; 2 sulle navi da carico di stazza lorda superiore a 15.000 e inferiore o uguale a 30.000 tonnellate; 3 sulle navi da carico di stazza lorda superiore a 30.000 tonnellate. 2. Un equipaggiamento da vigile del fuoco deve comprendere: a) Un corredo individuale composto da: ((una tuta antincendio costituita da:)) una veste protettiva di un materiale che protegga la pelle dal calore radiante del fuoco e dalle bruciature o dalle scottature da vapore e la cui superficie esterna sia resistente all'acqua; stivali e guanti di gomma od altro materiale non conduttore di elettricita'; un casco rigido che protegga efficacemente dagli urti; una lampada elettrica di sicurezza, portatile, con un periodo minimo di funzionamento di tre ore; un'ascia rispondente ai regolamenti dell'ente tecnico. b) Un apparecchio di respirazione, che puo' essere: un casco contro il fumo o una maschera contro il fumo munito di un'adatta pompa d'aria e di una manichetta d'aria di lunghezza sufficiente a raggiungere qualsiasi parte delle stive o dei locali macchine da punti del ponte scoperto adeguatamente lontani, a giudizio dell'ente tecnico, dalle relative boccaporte e porte. Se per soddisfare questa norma fosse necessaria una manichetta di lunghezza superiore a 36 metri deve esservi, in sostituzione od in aggiunta, un apparecchio di respirazione autonomo su determinazione del ministero, sentito l'ente tecnico; oppure: un apparecchio di respirazione autonomo, che deve avere un periodo di funzionamento stabilito dal ministero. 3. Per ogni apparecchio di respirazione deve esservi un cavo di sicurezza resistente al fuoco, di lunghezza e robustezza adeguati all'impiego dell'apparecchio, collegabile per mezzo di un moschettone ai finimenti dell'apparecchio o ad una cintura separata.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 101
Art. 101. Stazione antincendio 1. Sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 5000 tonnellate abilitate a trasportare un numero uguale o superiore a 400 passeggeri, il servizio di prevenzione di estinzione incendi deve essere accentrato in un locale denominato "stazione antincendio". 2. La stazione antincendio deve essere provvista delle seguenti dotazioni: 2 equipaggiamenti completi come descritti nell'art. 100, oltre quello prescritto alla prima alinea del comma I del medesimo art. 100; 2 maschere con filtro polivalente; 2 coperte di amianto; 2 estintori portatili; un numero di pile e lampadine elettriche di ricambio sufficienti per almeno il 50% di quelle che fanno parte di tutte le lampade di sicurezza esistenti a bordo; 2 cinture di cuoio dotate di idonei attrezzi come previsto nell'art. 102; 1 borsa per elettricisti, con gli attrezzi del mestiere; 4 buglioli muniti di cavetto di adeguata lunghezza; 1 robusto palo di ferro ad unghia (pie' di porco); 1 scala portatile, provvista di ganci, con prolunga proporzionata all'altezza dei locali; 1 trapano elettrico portatile che permetta di aprire una via di accesso di emergenza attraverso ponti, cofani e paratie divisionali antincendio; 1 estintore a CO2 da almeno 20 chilogrammi su carrello, ubicato in locale adatto per poter essere prontamente usato. 3. Per le navi di stazza lorda superiore a 20.000 tonnellate possono essere prescritte dal ministero piu' di una stazione antincendio 6 dotazioni aggiuntive di quelle di cui al precedente comma 2, su proposta del capo del compartimento marittimo, ad esso eventualmente anche avanzata dall'ente tecnico. 4. La stazione antincendio deve avere congrua capacita' ed essere provvista di tutte le sistemazioni per la custodia degli apparecchi ed attrezzi costituenti le dotazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 102
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