DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. 1293

Type DPR
Publication 1972-09-22
Ultimo aggiornamento 1973-12-10
State In force
Source Normattiva
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Roma, 9 novembre 1970 Signor Ambasciatore, riferendomi all'accordo di coproduzione cinematografica concluso oggi tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, ho l'onore di proporre a Vostra Eccellenza che nell'applicazione dell'accordo stesso siano osservate le seguenti norme: 1. Particolare importanza e' attribuita alla disposizione dell'articolo 5 dell'accordo, per quanto si riferisce all'assegnazione di un ruolo principale ad un attore del Paese del coproduttore minoritario. 2. Nell'applicazione dell'articolo 5, comma 3) dello accordo e' decisiva, per quanto riguarda il valore artistico e culturale del film, la valutazione delle autorita' competenti del Paese cui appartiene il coproduttore maggioritario. In caso di film a partecipazione equilibrata (50-50) questa valutazione e' fatta concordemente dalle autorita' dei due Paesi. 3. Le competenti autorita' dei due Paesi vigileranno attentamente affinche' sia mantenuto l'equilibrio delle coproduzioni. All'uopo, se necessario, esse terranno riunioni ogni sei mesi o anche ad intervalli piu' ravvicinati. 4. Con riferimento al comma 3) dell'articolo 6 dell'accordo, saranno obbligatoriamente utilizzati, nel quadro di ciascuna partecipazione minoritaria del 20%, due elementi scelti tra un autore, un interprete di un ruolo principale e un tecnico qualificato. Con riferimento allo stesso comma, un film di coproduzione non puo' essere riconosciuto di nazionalita' italiana dal punto di vista e per gli effetti della prima direttiva in materia cinematografica del Consiglio della Comunita' economica europea del 15 ottobre 1963, se gli apporti artistici e tecnici del coproduttore o dei coproduttori, aventi la nazionalita' di uno Stato membro della Comunita', siano nel loro insieme inferiori al 30%. 5. Lo sviluppo del negativo di un film di coproduzione e' effettuato nel Paese del coproduttore maggioritario, cosi' come la stampa delle copie destinate alla programmazione in tale Paese. Le copie destinate alla programmazione del film nel Paese del coproduttore minoritario sono stampate in tale Paese. Ogni deroga a tale principio; giustificata da ragioni tecniche, deve essere concordata di volta in volta dalle autorita' dei due Paesi in casi particolari. Nel caso di film da stamparsi con il sistema Technicolor, le cui copie siano ottenute da matrici Technicolor, sara' sufficiente che ciascun produttore sia proprietario di un negativo o di un mastro positivo a colori. 6. Nella valutazione dei costi delle coproduzioni dei film sara' tenuto conto anche delle spese per l'approntamento delle diverse versioni dei Paesi dei coproduttori. 7. Il saldo della partecipazione minoritaria puo' essere regolato, tra i coproduttori, mediante compensazione con i proventi o con le vendite nei terzi Paesi, qualora tale compensazione si effettui nel termine previsto per il conferimento della totalita' dell'apporto del coproduttore minoritario. Non sono ammesse le cessioni di quote dei diritti di utilizzazione economica dei film tra i coproduttori dei due Paesi. 8. Per quanto si riferisce alla ripartizione dei mercati di cui all'articolo 10, comma 2) dell'accordo, il mercato italiano e' riservato al coproduttore italiano ed il mercato brasiliano al coproduttore brasiliano, mentre i proventi degli altri Paesi saranno ripartiti in proporzione alla quota di partecipazione. 9. L'equilibrio previsto dall'articolo 7 dell'accordo sara' esaminato per la prima volta alla scadenza del primo anno di validita'. Saro' grato a Vostra Eccellenza se vorra' cortesemente comunicarmi l'accordo del Governo brasiliano su quanto precede. Infine, con riferimento all'articolo 2 dell'accordo, ritengo opportuno precisare che la legge italiana 4 novembre 1965, n. 1213 ha, fra l'altro, stabilito: a) all'articolo 4, che gli interpreti aventi la nazionalita' di un Paese non appartenente alla Comunita' economica europea, e che risiedono in Italia da piu' di tre anni, possono essere assimilati ai nazionali per lavorare nell'industria cinematografica. In generale, il lavoro dei cittadini degli Stati membri della CEE e' disciplinato dal regolamento n. 38 del Consiglio della CEE del 25 marzo 1964; b) all'articolo 19, terzo comma, che il riconoscimento della coproduzione decade "ipso jure" qualora il coproduttore minoritario non versi il saldo della sua partecipazione nel termine di sessanta giorni dalla consegna del materiale, come previsto dall'articolo 9 dell'accordo; in tal caso, il film perdera' anche la nazionalita' italiana qualora non presenti tutte le condizioni richieste dagli articoli 4 e 10 della legge sopra citata. c) all'articolo 19, sesto comma, che il numero del film che ciascuna impresa italiana puo' realizzare in coproduzione con quota minoritaria non puo' superare il doppio dei film realizzati dalla medesima, da sola o in coproduzione con quota maggioritaria, riconosciuti nazionali da non oltre due anni. Voglia gradire, signor Ambasciatore, gli atti della mia piu' alta considerazione. Franco EVANGELISTI A Sua Eccellenza il signor Carlos MARTINS THOMPSON FLORES Ambasciatore del Brasile ROMA TESTO IN LINGUA Parte di provvedimento in formato grafico Roma, 9 novembre 1970 Signor Ambasciatore, riferendomi all'articolo 13 dell'accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, concluso in data odierna, ho l'onore di proporre a Vostra Eccellenza che le norme di procedura della coproduzione siano stabilite come segue: Le istanze di ammissione al beneficio della coproduzione cinematografica debbono essere depositate in Italia presso il Ministero del turismo e dello spettacolo ed in Brasile presso l'istituto nazionale del cinema almeno 30 giorni prima dell'inizio delle riprese del film come previsto dall'articolo 8 dell'accordo. La documentazione completa per l'ammissione, che deve pervenire alle autorita' competenti dei due Paesi prima dell'inizio della lavorazione del film, deve comprendere i seguenti elementi redatti nella lingua nazionale di ciascuno dei Paesi: I. la sceneggiatura con i dialoghi del film; II. un documento comprovante che la proprieta' dei diritti di autore per l'adattamento cinematografico e' stata legalmente acquistata o, in mancanza, una opzione valida; III. il contratto di coproduzione (un esemplare firmato e parafato e tre copie conformi) concluso con riserva d'approvazione da parte delle autorita' competenti dei due Paesi. Tale documento deve precisare: 1) il titolo del film; 2) il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria; 3) il nome del regista (una clausola di salvaguardia e' ammessa per il suo cambiamento); 4) l'ammontare del costo; 5) l'ammontare degli apporti dei coproduttori; 6) la ripartizione dei proventi e dei mercati; 7) l'impegno dei coproduttori a partecipare agli eventuali superi o a beneficiare delle economie sul costo del film in proporzione ai rispettivi apporti. La partecipazione ai superi puo' essere limitata al 30% del costo del film; 8) una clausola del contratto deve prevedere che l'ammissione al beneficio dell'accordo non impegna le autorita' competenti dei due Paesi a rilasciare il visto di proiezione in pubblico. Un'altra clausola deve, di conseguenza, precisare le condizioni del regolamento finanziario tra i contraenti nel caso in cui le autorita' competenti dell'uno e dell'altro Paese non accordassero l'ammissione richiesta dopo aver esaminato l'incartamento completo. Una clausola analoga deve essere prevista anche per il caso in cui le autorita' competenti non autorizzassero la proiezione del film nell'uno o nell'altro dei due Paesi o la sua esportazione. Una clausola particolare deve ugualmente prevedere il regolamento dei rapporti tra i coproduttori nel caso in cui i versamenti degli apporti finanziari non siano stati effettuati secondo le esigenze previste dall'articolo 9 dell'accordo; 9) il periodo previsto, in linea di massima, per lo inizio delle riprese del film; IV. il piano di finanziamento; V. l'elenco degli elementi tecnici ed artistici con l'indicazione della loro nazionalita' e dei ruoli attribuiti agli attori; VI. il piano di lavorazione. Le autorita' competenti dei due Paesi possono richiedere tutti i documenti e tutte le precisazioni complementari ritenute necessarie. Modifiche contrattuali, ivi compresa la sostituzione di uno dei coproduttori, possono essere apportate al contratto originario di coproduzione depositato; esse dovranno essere sottoposte all'approvazione delle autorita' competenti dei due Paesi prima di terminare il film. La sostituzione di un coproduttore non potra' essere ammessa che in casi eccezionali, per motivi riconosciuti validi dalle autorita' competenti dei due Paesi che si informano reciprocamente della loro decisione allegando una copia dell'incartamento. I coproduttori potranno essere informati, della decisione sulle istanze solo dopo che e' stato raggiunto un accordo tra le autorita' competenti dei due Paesi. Saro' grato a Vostra Eccellenza se vorra' cortesemente comunicarmi l'accordo del Governo brasiliano su quanto precede. Voglia gradire, signor Ambasciatore, gli atti della mia piu' alta considerazione. Franco EVANGELISTI A Sua Eccellenza il Signor Carlos MARTINS THOMPSON FLORES Ambasciatore del Brasile ROMA TESTO IN LINGUA Parte di provvedimento in formato grafico Roma, 9 novembre 1970 Signor Ambasciatore, nel corso delle conversazioni sulle relazioni cinematografiche tra i nostri due Paesi, e' stata esaminata anche la possibilita' che, nel caso di una coproduzione, il coproduttore maggioritario possa associarsi con un produttore di un terzo Paese anche se questo terzo Paese e il Paese del coproduttore minoritario non sono legati fra loro da un accordo di coproduzione. Resta inteso che in tal caso i diritti del coproduttore minoritario derivantigli dall'Accordo di coproduzione concluso in data odierna non debbono essere pregiudicati. Saro' grato a Vostra Eccellenza se vorra' comunicarmi l'accordo del Governo brasiliano su quanto precede. Voglia gradire, signor Ambasciatore, gli atti della mia piu' alla considerazione. Franco EVANGELISTI A Sua Eccellenza il signor Carlos MARTINS THOMPSON FLORES Ambasciatore del Brasile ROMA TESTO IN LINGUA Parte di provvedimento in formato grafico Scambio di note tra l'Italia e la Francia complementare allo scambio di note relativo alle coproduzioni cinematografiche del 16 febbraio 1970. Parte di provvedimento in formato grafico AMBASCIATA D'ITALIA PARIGI Parigi, 7 agosto 1971 Signor Ministro, con lettera in data 12 luglio u.s. Ella ha voluto comunicare all'Ambasciatore d'Italia Franco Malfatti quanto segue: "Ho l'onore di riferirmi allo scambio di lettere in data 16 febbraio 1970 relativo all'applicazione dell'"Accordo di coproduzione cinematografica italo-francese del 10 agosto 1966". Durante la VI sessione della commissione mista tenutasi a Roma il 6 e 7 luglio 1971, le due delegazioni hanno proceduto all'esame dei risultati conseguiti con l'applicazione dei mezzi concordati tra i due Governi nel citato scambio di lettere per porre rimedio allo squilibrio a sfavore dell'Italia risultante dall'applicazione dell'accordo. Le due delegazioni hanno constatato che, per ragioni di ordine pratico, appariva opportuno apportare a detto scambio di lettere una precisazione complementare. Sulla base dell'articolo 14 dell'accordo esse hanno pertanto deciso di sottoporre ai loro rispettivi Governi una proposta a tal fine. Ho l'onore di portare a Sua conoscenza che il Governo della Repubblica francese e' d'accordo che, entro il termine massimo del 31 dicembre 1972, su domanda delle competenti autorita' italiane, i titoli dei film di nazionalita' italiana per i quali le autorita' stesse hanno entro il 31 dicembre 1971 richiesto, in conformita' del citato scambio di lettere, la concessione dei benefici riservati ai film di coproduzione, siano sostituiti dai titoli di altri film di nazionalita' italiana, inediti in Francia, secondo le condizioni fissate di comune accordo dalle Amministrazioni dei due Paesi. Se tale disposizione, che ha per scopo di poter risolvere con soddisfazione di entrambe le Parti, talune difficolta' d'ordine pratico risultanti dall'applicazione dello scambio di lettere del 16 febbraio 1970, ricevera' l'approvazione del Governo italiano, ho l'onore di proporre che la presente lettera e la lettera di risposta di Vostra Eccellenza costituiscano un accordo tra i nostri due Governi che entrera' in vigore alla data della seconda di tali comunicazioni". Ho l'onore di informarla che il Governo italiano ha dato il proprio accordo alle disposizioni contenute nella lettera suddetta. La prego di gradire, signor Ministro, i sensi della mia piu' alta considerazione. L'incaricato d'affari a.i. Walter GARDINI Signor Maurice SCHUMANN Ministro degli affari esteri PARIGI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MEDICI Scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per la modifica dell'accordo cinematografico del 27 luglio 1966. (Bonn, 20 ottobre - 9 novembre 1971) Parte di provvedimento in formato grafico Bonn, li' 9 novembre 1971 Signor Segretario di Stato, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 20 ottobre 1971 del seguente tenore: "Ho l'onore di riferirmi al processo verbale del 12 giugno 1971 della commissione mista tedesco-italiana prevista dall'accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo della Repubblica italiana, concluso a Bonn il 27 luglio 1966 e, in base a quanto indicato nel suddetto documento, ho l'onore di proporLe che l'accordo sopra citato sia modificato come segue: a) il testo dell'articolo 2 viene sostituito dal seguente nuovo testo: "1) I coproduttori devono soddisfare alle condizioni tecniche, artistiche e finanziarie richieste per la realizzazione delle coproduzioni. 2) L'ammissione di un produttore ai benefici della coproduzione minoritaria e' regolata dalle norme relative vigenti nel suo Paese. 3) Gli elementi artistici e tecnici devono avere la cittadinanza delle Parti contraenti oppure ispirarsi alla espressione culturale delle medesime, salvo quanto previsto nei seguenti commi 4 e 5. 4) Gli elementi artistici di Paesi terzi che risiedono e lavorano abitualmente nel territorio di una delle Parti contraenti possono, eccezionalmente, partecipare alla realizzazione di film in coproduzione e in tal caso sono considerati ai fini del presente accordo come se fossero cittadini dello Stato nel quale risiedono. 5) Gli elementi artistici che hanno la cittadinanza di un Paese terzo possono, eccezionalmente, in considerazione delle esigenze del film e previa consultazione tra le autorita' competenti delle Parti contraenti, partecipare ad una coproduzione. 6) I cittadini tedeschi che risiedono e lavorano abitualmente in Italia e i cittadini italiani che risiedono e lavorano abitualmente nella Repubblica federale di Germania, non possono partecipare alla coproduzione che come appartenenti al Paese della loro nazionalita'. 7) Per comprovate esigenze di sceneggiatura o ambientazione possono essere autorizzate riprese di esterni o di scenari dal vero in un Paese che non partecipi alla coproduzione. Per le riprese in interni, i teatri di posa di un terzo Stato possono essere utilizzati soltanto se il tema richiede che riprese di esterni siano fatte in tale Paese. In tal caso e' consentito girare in detto Paese al massimo il 30% delle riprese in teatri di posa; se la maggior parte del film viene girata in luoghi originali, i teatri di posa del luogo possono essere usati anche per piu' del 30% delle riprese in teatri di posa". b) Il testo dell'articolo 5 viene sostituito dal seguente nuovo testo: "1) La partecipazione dei coproduttori e' costituita da apporti finanziari, artistici e tecnici. Gli apporti artistici e tecnici debbono essere di massima commisurati alle rispettive quote di partecipazione dei coproduttori al costo di produzione del film. 2) La partecipazione minoritaria non puo' essere inferiore al 30% del costo di produzione di ciascun film. 3) L'apporto del coproduttore minoritario deve obbligatoriamente consistere in una partecipazione tecnica ed artistica effettiva: essa deve essere di almeno un autore, un tecnico, un attore in un ruolo principale ed un attore in un ruolo secondario". c) Articolo 6 - il comma (2) e il comma (4) sono soppressi; il comma (3) diviene il comma (2). d) Testo italiano dell'articolo 7 - primo capoverso - dopo le parole "dalla commissione mista" sono aggiunte le parole: "di cui all'articolo 14". e) Testo italiano dell'articolo 8 - dopo la parola: "competenti" vengono inserite le parole: "delle due Parti contraenti". f) Articolo 14, comma (1) - il primo capoverso viene modificato come segue: "(1) Durante il periodo di validita' del presente accordo, una commissione mista e' convocata normalmente ogni anno, alternativamente in Italia e nella Repubblica federale di Germania". g) Articolo 14, comma (3) e' sostituito dal seguente nuovo testo: "(3) In caso di modifiche importanti nella legislazione di uno dei due Paesi, o per altre importanti ragioni, la commissione mista sara' convocata nel termine di tre mesi a richiesta di una delle Parti". h) Viene aggiunto un nuovo articolo che diviene l'articolo 15, redatto come segue: "Le norme contenute nel presente accordo saranno applicate in quanto non risultino in contrasto con le legislazioni nazionali delle Parti contraenti". i) L'articolo 16 e' soppresso e l'articolo 15 assume il numero 16. j) Viene aggiunto un nuovo articolo, che diviene l'articolo 17, redatto come segue: "Le norme del presente accordo si applicano ai film per i quali le domande di riconoscimento della coproduzione sono state presentate alle autorita' competenti dei due Paesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo". k) Viene aggiunto un nuovo articolo, che diviene l'articolo 18, redatto come segue: "Il presente accordo rimane in vigore fino al 31 dicembre 1972 e sara' rinnovato di anno in anno, per tacita riconduzione, salvo denuncia di una delle Parti contraenti con un preavviso scritto di almeno tre mesi. Se il Governo della Repubblica italiana concorda su quanto precede, la presente nota e quella di analogo tenore che Vostra Eccellenza vorra' farmi pervenire, costituiranno un accordo tra i nostri due Governi che entrera' in vigore alla - data della Sua risposta. L'accordo stesso sara' valido anche per il Land Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia una dichiarazione contraria nei confronti del Governo della Repubblica italiana entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente scambio di note". Ho l'onore di comunicarLe che il mio Governo e' d'accordo sul suo contenuto. Voglia gradire, signor Segretario di Stato, l'assicurazione della mia piu' alta considerazione. Mario LUCIOLLI Al signor Segretario di Stato Sigismund FREIHERR VON BRAUN Auswaertiges Amt BONN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MEDICI Scambi di note tra l'Italia e il Messico per la coproduzione cinematografica con allegato (Citta' del Messico, 19 novembre 1971) N. 4141 Mexico, D.F. 19 novembre 1971 Signor Ministro, durante le conversazioni intercorse tra rappresentanti dei nostri due Governi in materia cinematografica, e' stato constatato che: I. - il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani sono coscienti dell'importanza che nei rispettivi Paesi hanno l'industria e l'arte cinematografica nella nobile Missione di elevare il livello culturale dei due popoli e di rafforzare i legami di mutua comprensione e di amicizia che li uniscono; II. - entrambi i Governi sono consapevoli delle grandi possibilita' della coproduzione cinematografica nei rispettivi Paesi e dei vantaggi che da essa ne derivano; III. - la "Ley de la industria cinematografica" (Legge dell'industria cinematografica) degli Stati uniti messicani, vigente dal 1949, regola la produzione, distribuzione e proiezione dei film nel suo territorio, attraverso la Direzione generale della cinematografia dipendente della "Secretaria de Gobernacion"; IV. - con la legge "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia", vigente dal 1965, il Governo della Repubblica italiana regola la produzione, distribuzione e proiezione dei film nel suo territorio, tramite la Direzione generale dello spettacolo del Ministero del turismo e dello spettacolo. A tale riguardo ho l'onore di proporre a Vostra Eccellenza che la coproduzione di film sia regolata dalle seguenti disposizioni: 1° - I film di lungo metraggio realizzati in coproduzione ed ammessi al beneficio del presente accordo, sono considerati come film nazionali dei due Paesi. Essi beneficiano dei vantaggi che ne risultano in virtu' delle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate in ciascun Paese. I vantaggi sono acquisiti solamente dal produttore del Paese che li accorda. 2° - La realizzazione dei film in coproduzione deve ricevere la approvazione delle autorita' competenti dei due Paesi previa reciproca consultazione: in Italia la Direzione generale dello spettacolo del Ministero del turismo e dello spettacolo e nel Messico la Direzione generale della cinematografia della "Secretaria de Gobernacion". 3° - Per usufruire del beneficio della coproduzione, i film devono essere realizzati da produttori italiani e messicani che abbiano idonei requisiti organizzativi e finanziari riconosciuti dalle autorita' nazionali dalle quali dipendono. L'ammissione di un produttore al beneficio della coproduzione minoritaria e' regolata dalle norme relative vigenti nel suo Paese. 4° - Per ogni film realizzato in coproduzione debbono essere approntati due negativi o un negativo e un controtipo. Ciascun coproduttore e' proprietario di un negativo o di un controtipo. Nel caso che esista un solo negativo, ogni coproduttore potra' liberamente servirsene. 5° - I film devono essere prodotti alle seguenti condizioni: La proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi puo' variare dal 30% al 70% per ogni film e la partecipazione minoritaria non puo' essere inferiore al 30% del costo di produzione del film. Il coproduttore minoritario deve corrispondere il proprio apporto finanziario al maggioritario entro i 60 giorni successivi alla consegna del materiale. L'inadempimento di questo obbligo da parte del coproduttore minoritario ha come conseguenza il disconoscimento della coproduzione senza pregiudizio per la nazionalita' del film, che potra' essere quella del coproduttore maggioritario. 6° - I film devono essere realizzati da registi, tecnici ed artisti di nazionalita' italiana o messicana o che lavorino abitualmente in uno dei due Paesi. La partecipazione di elementi artistici o tecnici aventi nazionalita' di Paesi terzi puo' essere ammessa eccezionalmente, previa intesa fra le autorita' dei due Paesi, tenendo conto delle esigenze del film in questione. In ogni film deve esservi, almeno, un aiuto regista o un tecnico qualificato, un autore, un attore in ruolo principale e un attore in un ruolo secondario della nazionalita' del coproduttore la cui partecipazione finanziaria e' minoritaria. 7° - Sia negli apporti finanziari ed artistici che nello impiego dei mezzi tecnici dei due Paesi (studi e laboratori), deve realizzarsi un equilibrio generale. La commissione mista prevista dal punto 14° del presente accordo esaminera' se questo equilibrio e' stato rispettato e, in caso contrario, indichera' le misure che si ritengono necessarie per ristabilirlo. L'equilibrio generale di cui al comma precedente deve intendersi nell'insieme delle coproduzioni realizzate durante il periodo di validita' dell'accordo. 8° - La ripartizione dei proventi deve essere proporzionale agli apporti totali dei coproduttori. Questa ripartizione puo' effettuarsi mediante una assegnazione proporzionale dei proventi o mediante una ripartizione geografica dei territori di sfruttamento; in quest'ultimo caso deve tenersi conto della differenza di volume che puo' esistere tra i mercati dei due Paesi; oppure attraverso una combinazione di entrambe le formule. La ripartizione deve essere sottoposta alla approvazione delle autorita' competenti dei due Paesi. - Di massima, l'esportazione dei film di coproduzione compete al coproduttore maggioritario. 9° - I titoli di festa ("creditos"), le presentazioni e il materiale pubblicitario dei film realizzati in coproduzione devono menzionare la coproduzione tra Italia e Messico. La presentazione ai festival cinematografici dei film di coproduzione compete al Paese al quale appartiene il produttore maggioritario salvo accordo particolare fra le autorita' indicate al punto 2° del presente accordo. I film nei quali la partecipazione sia paritaria sono presentati dal Paese della nazionalita' del regista. 10° - Le autorita' competenti dei due Paesi incoraggeranno la realizzazione in coproduzione di film di qualita' internazionale tra loro e con i Paesi con i quali l'uno o l'altro sono legati da accordi di coproduzione. Le condizioni per approvare questi film saranno oggetto di esame caso per caso. 11° - Al personale artistico e tecnico che collabora ai film di coproduzione sara' concessa ogni facilitazione per la circolazione e il soggiorno nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti, come pure per l'importazione o l'esportazione in ciascun Paese del materiale necessario per la realizzazione e lo sfruttamento dei film di coproduzione (pellicola vergine, materiale tecnico, costumi, scenari e materiale pubblicitario). La introduzione di materiale non consumabile sara' sottoposta alle regole della importazione temporanea. 12° - Le Parti contraenti si impegnano a comunicarsi tutte le informazioni che riguardano l'intercambio dei film e le coproduzioni, cosi' come tutte le notizie interessanti in generale i rapporti cinematografici tra i due Paesi. 13° - La procedura della coproduzione e' regolata dalle norme contenute nell'allegato alla presente nota. 14° - Una commissione mista e' costituita con il compito di sorvegliare l'applicazione del presente accordo e di studiarne eventuali proposte di modifica. La commissione si riunira', di massima, ogni anno, alternativamente in Italia e nel Messico; potra' tuttavia essere convocata a richiesta di una delle Parti contraenti, soprattutto nel caso in cui la legislazione o la regolamentazione concernente l'industria cinematografica nell'uno o nell'altro Paese subiscano importanti modifiche. 15° - Le modifiche concordate secondo quanto stabilito nel precedente punto 14° formeranno oggetto di uno scambio di note diplomatiche che entrera' in vigore quando le Parti contraenti si saranno reciprocamente notificato di aver adempiuto a quanto necessario a tal fine. L'allegato al presente accordo potra' essere modificato mediante scambio di note. La presente nota e quella di risposta con la quale Vostra Eccellenza vorra' comunicarmi che il Suo Governo concorda su quanto precede, costituiranno un accordo tra i nostri due Paesi sulla materia, che entrera' in vigore alla data in cui le Parti contraenti si notificheranno di aver adempiuto a quanto necessario a tal fine. Esso avra' una durata di due anni a partire dalla data della sua entrata in vigore, sara' rinnovabile annualmente per tacita riconduzione e potra' essere denunciato da ciascuna delle Parti mediante notifica scritta all'altra Parte, con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data in cui la denuncia deve produrre effetto. Voglia gradire, signor Ministro, gli atti della mia piu' alta considerazione. Luigi BOLLA S. E. Avv. Emilio O. RABASA Ministro degli affari esteri degli Stati uniti messicani CITTA'

Accordo - Allegato

ALLEGATO NORME DI PROCEDURA DI CUI AL PUNTO 13° DELLA NOTA Le istanze di ammissione al beneficio della coproduzione cinematografica devono essere depositate in Italia presso la Direzione generale dello spettacolo del Ministero del turismo e dello spettacolo e in Messico presso la Direzione generale della cinematografia della "Secretarna de Gobernacion" almeno trenta giorni prima dell'inizio delle riprese del film. La documentazione per l'ammissione deve comprendere i seguenti elementi redatti nella lingua nazionale di ciascuno dei Paesi; I - un trattamento dettagliato; II - un documento comprovante che la proprieta' dei diritti di autore per l'adattamento cinematografico e' stata legalmente acquistata o, in mancanza, una opzione valida; III - il contratto di coproduzione (un esemplare firmato e parafato e tre copie conformi) concluso con riserva di approvazione da parte delle autorita' competenti dei due Paesi. Tale documento deve precisare: 1° - il titolo del film, 2° - il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria, 3° - il nome del regista (una clausola di salvaguardia e' ammessa per il suo cambiamento), 4° - l'ammontare del costo, 5° - l'ammontare degli apporti dei coproduttori, 6° - la ripartizione dei proventi e dei mercati, 7° - l'impegno dei coproduttori a partecipare agli eventuali superi o a beneficiare delle economie sul costo del film in proporzione ai rispettivi apporti. La partecipazione ai superi puo' limitarsi al 30% del costo del film, 8° - una clausola del contratto deve prevedere che l'ammissione al beneficio dell'accordo non impegna le autorita' competenti dei due Paesi a rilasciare il visto di proiezione in pubblico. Un'altra clausola deve, di conseguenza, precisare le condizioni del regolamento finanziario tra i contraenti nel caso in cui le autorita' competenti dell'uno o dell'altro Paese non accordassero la ammissione richiesta dopo aver esaminato l'incartamento completo. Un'altra clausola analoga deve essere prevista anche per il caso in cui le autorita' competenti non autorizzassero la proiezione del film nell'uno o nell'altro dei due Paesi o all'estero. Una clausola particolare deve ugualmente prevedere il regolamento dei rapporti tra i coproduttori nel caso in cui i versamenti degli apporti finanziari non siano stati effettuati secondo le esigenze previste dal punto 5° della nota; 9° - il periodo previsto, in linea di massima, per l'inizio delle riprese del film; IV - il piano di finanziamento, V - l'elenco degli elementi tecnici ed artistici con l'indicazione della loro nazionalita' e dei ruoli attribuiti agli attori, VI - il piano di lavorazione. Le autorita' competenti dei due Paesi possono richiedere tutti i documenti e tutte le precisazioni complementari ritenute necessarie. La sceneggiatura e i dialoghi dei film devono pervenire alle suddette autorita', in linea di massima, prima dell'inizio delle riprese. Modifiche contrattuali, ivi compresa la sostituzione di uno dei coproduttori, possono essere apportate al contratto originario di coproduzione depositato; esse dovranno essere sottoposte alla approvazione delle autorita' competenti dei due Paesi prima di terminare il film. La sostituzione di un coproduttore non potra' essere ammessa che in casi eccezionali, per motivi riconosciuti validi dalle due amministrazioni. Le amministrazioni si informano reciprocamente della loro decisione allegando una copia dell'incartamento. TESTO IN LINGUA Parte di provvedimento in formato grafico N. 4142 Mexico, D.F. 19 novembre 1971 Signor Ministro, con riferimento all'accordo per la coproduzione di film concluso in data odierna mediante scambio di note, ho l'onore di proporre a Vostra Eccellenza che in merito ai punti 6° e 10° venga precisato quanto segue: a) per quanto riguarda il punto 6°: che in ogni caso la partecipazione italiana ai film di coproduzione con registi, o elementi artistici e tecnici, aventi la nazionalita' di Paesi terzi, sia che lavorino o meno abitualmente in Italia, deve avvenire, comunque, nel rispetto delle norme italiane; b) per quanto riguarda il punto 10°: che da parte italiana non possono comunque essere approvate coproduzioni multilaterali se i Paesi in queste interessati non sono tutti legati da accordi di coproduzione con l'Italia, ammettendosi peraltro che da parte messicana possano essere autorizzate coproduzioni multilaterali anche con Paesi con cui solo l'Italia sia legata da accordi di coproduzione. Qualora da parte messicana si convenga su quanto precede, la presente nota e quella di risposta dello stesso tenore con la quale Vostra Eccellenza vorra' comunicarmi tale assenso, costituiranno un accordo tra i nostri due Paesi che avra' la stessa durata dell'accordo cinematografico concluso in data odierna. Voglia gradire, Eccellenza, gli atti della mia piu' alta considerazione. Luigi BOLLA S.E. Avv. Emilio O. RABASA Ministro degli affari esteri degli Stati uniti messicani CITTA' TESTO IN LINGUA Parte di provvedimento in formato grafico

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