DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1973, n. 67

Type DPR
Publication 1973-01-23
Ultimo aggiornamento 1973-04-09
State In force
Source Normattiva
articles 128
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Art. 114. Sono cancellati i soci che vengano a perdere i requisiti di cui all'art. 3 dello statuto ad eccezione di coloro che abbiano interposto ricorso alla Corte dei conti avverso la mancata rinnovazione del trattamento pensionistico. Nelle more del ricorso essi non possono ricoprire cariche sociali.

Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra-art. 115

Art. 115. Sulle dimissioni del socio delibera il consiglio direttivo. Le dimissioni si intendono accettate qualora il consiglio non deliberi diversamente nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione. L'accettazione delle dimissioni puo' essere rifiutata solo nel caso in cui il socio debba essere ad altro titolo escluso dalla associazione. Il socio dimissionario non potra' essere riammesso se non attraverso una nuova domanda e conseguente deliberazione del consiglio direttivo.

Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra-art. 116

Art. 116. Ai soci responsabili di violazione dei doveri di cui all'art. 4, o e di atti di indisciplina associativa, possono applicarsi, a secondo della gravita' del caso le seguenti misure disciplinari: a) la riprovazione; b) la sospensione da ogni attivita' associativa da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni; c) la espulsione. L'espulsione puo' essere deliberata solo nei casi di atti, fatti o comportamenti che ledano gravemente la personalita' morale del socio ovvero gli interessi materiali e morali dell'associazione. L'espulsione da socio comporta la revoca di titoli di benemerenza associativa.

Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra-art. 117

Art. 117. Il socio sottoposto a procedimento disciplinare puo', con deliberazione dell'organo competente per il giudizio disciplinare, essere in via cautelare sospeso dalle cariche eventualmente coperte ed anche da qualsiasi attivita' sociale.

Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra-art. 118

Art. 118. La radiazione nel caso di cui all'art. 112, la cancellazione e le sanzioni disciplinari sono adottate, salvo i casi in cui e' stabilita la competenza degli organi centrali, con deliberazione del consiglio direttivo, avverso la quale gli interessati, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre ricorso alla commissione esecutiva. Questo non ha effetto sospensivo. Il consiglio direttivo prima e di prendere le deliberazioni di cui al precedente comma deve contestare con lettera raccomandata al socio gli addebiti ed assegnargli un termine non inferiore a quindici giorni per le sue discolpe e deduzioni.

Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra-art. 119

Art. 119. Ai sensi dell'art. 33 lettera f) la competenza ad adottare provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti che rivestano cariche sociali o le abbiano rivestite nell'ultimo triennio, appartiene alla commissione esecutiva. Quest'ultima, prima di adottare i provvedimenti disciplinari, deve contestare, con lettera raccomandata, al socio gli addebiti ed assegnargli un termine non inferiore a venti giorni per le sue discolpe e deduzioni. Avverso la delibera della commissione esecutiva gli interessati, entro novanta giorni dalla comunicazione, possono proporre ricorso al comitato centrale. Sulla decisione del ricorso, che non ha effetto sospensivo, non hanno diritto al voto ne' i componenti la commissione esecutiva ne' i componenti il comitato centrale che fanno parte del consiglio direttivo della sezione di appartenenza del ricorrente.

Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra-art. 120

Art. 120. Il socio espulso non potra' essere riammesso almeno per un periodo di tre anni salvo che fatti nuovi non vengano a modificare la sua posizione. La deliberazione del consiglio direttivo che disponga una riammissione e' soggetta alla ratifica della commissione esecutiva. Il socio riammesso non potra' ricoprire cariche sociali per un periodo di tre anni dalla data della delibera di riammissione.

Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra-art. 121

Art. 121. Le sezioni e le sottosezioni sono tenute all'osservanza, oltre che dello statuto e dei regolamenti, delle direttive e delle disposizioni impartite dagli organi centrali e regionali dell'associazione e debbono ispirare sempre la loro attivita' ed il loro indirizzo ad una solidale e fraterna collaborazione con le altre sezioni e con gli altri organi onde mantenere all'organizzazione unita' e compattezza.

Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra-art. 122

Art. 122. Le sezioni e sottosezioni che vengono meno ai doveri di cui all'articolo precedente o che comunque con atti o fatti di indisciplina recano danno al prestigio e al buon andamento della associazione sono passibili a seconda della gravita' del caso: a) di richiamo al consiglio direttivo della sezione o della sottosezione; b) di scioglimento del, consiglio direttivo della sezione o della sottosezione; c) di scioglimento della sezione o della sottosezione. Il provvedimento di cui alla lettera c) puo' essere adottato solo nel caso in cui, malgrado l'applicazione della sanzione di cui alla lettera b), persistano i gravi motivi che determinarono lo scioglimento del consiglio direttivo della sezione o della sottosezione. Le sanzioni di cui sopra sono adottate, sentito il delegato regionale, con deliberazioni della commissione esecutiva soggette a ratifica da parte del comitato centrale nella sua prima riunione. Tali deliberazioni sono esecutive anche prima della ratifica. Con la deliberazione che scioglie il consiglio direttivo la commissione esecutiva nomina alla sezione o alla sottosezione uno o piu' reggenti che convocheranno l'assemblea dei soci nel termine di sei mesi. Con la deliberazione che scioglie la sezione o la sottosezione si procede alla nomina di un amministratore temporaneo. Con la stessa deliberazione o con altra successiva saranno determinate le modalita' per la ricostituzione della sezione o sottosezione o per la liquidazione delle rispettive attivita' e passivita' ai sensi dell'art. 104.

Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra-art. 123

Art. 123. Sino alla emanazione da parte del comitato centrale del regolamento al presente statuto e degli altri regolamenti, restano ferme le disposizioni regolamentari attualmente vigenti per la parte che non sia in contrasto col presente statuto.

Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra-art. 124

Art. 124. Le sezioni che attualmente esistono sono conservate quando abbiano: 1) almeno 100 soci effettivi; 2) sede sociale oppure sedi di ufficio; 3) orario fisso di ufficio almeno due volte la settimana; 4) adeguate possibilita' economiche e giustificate ragioni di utilita' organizzativa ed amministrativa. L'accertamento della esistenza delle condizioni di cui sopra e' demandato alla commissione esecutiva sentito il delegato regionale. In mancanza di una di tali condizioni la commissione esecutiva procedera' alla trasformazione della sezione a sottosezione.

Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra-art. 125

Art. 125. Le sottosezioni, che attualmente esistono sono, salva diversa deliberazione delle rispettive assemblee dei soci, conservate quando abbiano: 1) almeno 50 soci effettivi; 2) recapito fisso per i soci; 3) orario fisso di ufficio, almeno una volta la settimana; 4) giustificate ragioni di utilita' organizzativa. L'accertamento dell'esistenza delle condizioni di cui sopra e' demandato alla commissione esecutiva sentito il parere del consiglio direttivo della sezione e del delegato regionale. In mancanza di una di tali condizioni la commissione esecutiva procedera' alla trasformazione della sottosezione a fiduciariato.

Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra-art. 126

Art. 126. Le sezioni all'estero quando sono in numero non inferiore a cinque, eleggono durante il congresso un loro delegato che ha il compito di coordinare l'attivita' delle singole sezioni secondo le direttive associative.

Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra-art. 127

Art. 127. E' conservato il titolo di socio benefattore a coloro cui sia stato conferito a norma degli statuti precedentemente in vigore.

Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra-art. 128

Art. 128. Il comitato centrale e' autorizzato ad emanare le disposizioni transitorie per adeguare al presente statuto l'attuale assetto organizzativo dell'associazione e le altre norme necessarie per l'attuazione dello stesso. Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI

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