DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1973, n. 156

Type DPR
Publication 1973-03-29
Ultimo aggiornamento 2025-12-18
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Art. 114. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-03-14;144)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 115

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Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 116

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Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 117

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Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 118

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Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 119

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Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 120

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Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 121

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Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 122

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Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 123

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Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 125

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Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 134

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Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 135

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Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 136

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Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 137

Art. 137. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-03-14;144)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 138

Art. 138. Credito dell'Amministrazione verso il correntista postale Rivalsa - Procedura coattiva L'Amministrazione puo' rivalersi sulle somme iscritte in conto corrente per qualsiasi credito che essa possa vantare verso il correntista in dipendenza del servizio dei conti correnti. ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-03-14;144))).

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 139

Art. 139. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-03-14;144)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 140

Art. 140. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-03-14;144)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 141

Art. 141. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-03-14;144)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 142

Art. 142. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-03-14;144)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 143

Art. 143. Conto corrente fruttifero - Entrate di bilancio I fondi eccedenti i normali bisogni di cassa sono dall'Amministrazione versati in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti. Gli interessi attivi, i proventi per tasse e di ogni altro genere, relativi al servizio dei conti correnti postali, sono versati in entrata al bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 144

Art. 144. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-03-14;144)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 145

Art. 145. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-03-14;144)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 146

Art. 146. Emissione di libretti postali - Apertura di conto Gli uffici postali ricevono per conto della Cassa depositi e prestiti somme in deposito a titolo di risparmio, aprendo un conto a favore di persone fisiche o giuridiche e rilasciando alle medesime un apposito libretto, in cui saranno iscritte le somme successivamente depositate, quelle rimborsate e gli interessi maturati. I commissari della Marina militare, in servizio a bordo delle navi o presso i corpi a terra distaccati in territorio estero, possono essere autorizzati ad eseguire operazioni per conto delle casse postali di risparmio, secondo le norme emanate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con le amministrazioni interessate. ((29a))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 147

Art. 147. Libretti nominativi e al portatore I libretti postali di risparmio sono nominativi e al portatore. I libretti al portatore sono emessi dagli uffici postali autorizzati dall'Amministrazione. ((29a))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 148

Art. 148. Emissione gratuita dei libretti postali di risparmio I libretti postali di risparmio sono forniti gratuitamente e sono esenti da imposta di bollo. Nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento di un libretto, si rilascia, previa osservanza delle norme stabilite dal regolamento, un duplicato, verso pagamento di una tassa. ((29a))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 149

Art. 149. Intestazione dei libretti postali nominativi I libretti nominativi debbono contenere tutte le indicazioni necessarie per la identificazione del titolare; se intestati a persone fisiche, oltre l'indicazione del nome e cognome, debbono recare anche quella della data e del luogo di nascita. E' ammessa l'intestazione di un libretto a piu' persone anche con facolta' all'uno o all'altro intestatario di ottenere rimborsi. All'intestazione puo' aggiungersi la dichiarazione di un rappresentante per le sole operazioni di deposito e di rimborso. I libretti possono essere rilasciati a persone minori, anche senza alcuna dichiarazione di rappresentanza. ((29a))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 150

Art. 150. Rilascio di una ricevuta per ciascun deposito Per ogni deposito eseguito nelle casse di risparmio postali, l'ufficio deve rilasciare al depositante una ricevuta, la cui efficacia e' stabilita dall'art. 166. ((29a))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 151

Art. 151. Acquisto di titoli del debito pubblico Depositi volontari A richiesta dei titolari dei libretti, gli uffici postali, con il solo rimborso delle spese, provvedono, mediante prelievo delle somme iscritte sul libretto, all'acquisto di titoli del debito pubblico o al deposito volontario presso la Cassa depositi e prestiti. ((29a))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 152

Art. 152. Riscossioni di interessi di titoli nominativi del debito pubblico I titolari dei libretti possono valersi degli uffici postali per la riscossione degli interessi di titoli nominativi del debito pubblico, purche' al netto di ritenuta. ((29a))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 153

Art. 153. Interesse sui libretti postali di risparmio Sulle somme depositate e' corrisposto un interesse, il cui saggio e' stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Quando lo esigano le condizioni di mercato, il saggio di interesse puo' essere modificato anche durante il corso dell'anno. Le variazioni dei saggi d'interesse hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto ministeriale, che le determina, sui depositi effettuati e su quelli da effettuarsi dopo la detta pubblicazione. ((29a))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 154

Art. 154. Computo degli interessi sul credito risultante nei libretti postali di risparmio L'interesse si computa con decorrenza dal 1° o dal 16 di ogni mese. Per i depositi l'interesse decorre dal primo giorno della quindicina successiva a quella in cui sono stati eseguiti. Sulle somme rimborsate l'interesse cessa dal primo giorno della quindicina in cui e' stato eseguito il rimborso. Alla fine dell'anno solare l'interesse maturato si aggiunge al capitale versato e diventa fruttifero. L'interesse e' corrisposto sulle somme superiori a lire 100 ed il calcolo viene effettuato con l'arrotondamento per difetto a lire 100. La somma liquidata e' arrotondata a lire 10 sempre per difetto. ((29a))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 155

Art. 155. Iscrizione degli interessi sui libretti L'iscrizione degli interessi maturati annualmente sui libretti di risparmio viene eseguita dagli uffici postali, ai quali gli interessati devono presentare, a tal fine, i libretti in loro possesso. Sui libretti della serie speciale per gli italiani residenti all'estero gli interessi vengono iscritti dall'Amministrazione centrale, cui gli interessati devono far pervenire i libretti stessi. ((29a))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 156

Art. 156. Custodia dei libretti di risparmio E' vietato affidare agli uffici postali i libretti di risparmio. L'Amministrazione centrale soltanto assume l'incarico della custodia. I possessori di libretti sono tenuti a presentarli, se richiesti, ai funzionari dell'Amministrazione debitamente autorizzati. Nessuna responsabilita' incombe all'Amministrazione per le conseguenze della trasgressione al divieto ed all'obbligo sanciti nel presente articolo. Ove occorra, si potra' affidare la custodia dei libretti di risparmio ad uffici decentrati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. ((29a))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 157

Art. 157. Casi di sequestro, pignoramento ed opposizione I libretti di risparmio ed i crediti in essi iscritti non sono soggetti a sequestro o pignoramento, salvo che per ordine dell'autorita' giudiziaria penale, anche per recupero di spese di giustizia. (25) Le opposizioni ai rimborsi sono ammesse solamente: a) da parte dei rappresentanti legali e dei curatori sui libretti intestati ad incapaci, interdetti o inabilitati; b) da parte di coeredi nei casi di controversia sui diritti a succedere; c) da parte di ciascuno degli intestatari sui libretti emessi a nome di piu' persone; d) da parte dei titolari, i cui libretti si trovino in possesso di altre persone. L'opposizione deve essere notificata all'ufficio di emissione. ((29a))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 158

Art. 158. Cessione e pegno di libretti postali nominativi e relativo credito Il credito dei libretti nominativi puo' essere ceduto in tutto o in parte con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da notaio. I libretti possono essere dati anche in pegno. La cessione ed il pegno debbono essere legalmente notificati all'ufficio di emissione. ((29a))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 159

Art. 159. Rimborsi sui libretti nominativi I rimborsi sui libretti nominativi vengono fatti esclusivamente agli intestatari dei libretti od ai loro rappresentanti, procuratori o delegati. La delega e' ammessa soltanto per i rimborsi richiesti agli uffici di emissione. Sui libretti intestati a minorenni senza dichiarazione di rappresentanza, i rimborsi vengono fatti ai minorenni medesimi, tranne il caso di opposizione da parte dei rappresentanti legali. Se i minorenni non hanno compiuto i 10 anni, debbono essere accompagnati, per riscuotere, da uno dei genitori, o dal tutore o da altra persona di notoria probita', la quale convalidi con la propria firma la loro firma di quietanza. Sui libretti intestati ad interdetti, o vincolati a favore di minori, i rimborsi sono soggetti alle norme del [codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262). ((29a))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 160

Art. 160. Servizio dei risparmi - Esenzione dalle imposte di bollo Sono esenti dalle imposte di bollo e di registro le procure speciali rilasciate per i rimborsi. Sono esenti inoltre dalle imposte di bollo e legalizzazione gli atti consolari concernenti le operazioni fatte dai cittadini residenti all'estero con le casse postali di risparmio. ((29a))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 161

Art. 161. Rimborsi su libretti nominativi I rimborsi non possono essere eseguiti senza l'esibizione dei libretti. Possono tuttavia ottenersi rimborsi provvisori con le modalita' stabilite dal regolamento su libretti nominativi che si trovino in possesso dell'Amministrazione. ((29a))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 162

Art. 162. Rimborsi su libretti di risparmio al portatore I rimborsi su libretti al portatore sono eseguiti a vista per qualunque somma mediante la semplice esibizione del libretto. Per i rimborsi su libretti nominativi, l'Amministrazione puo' valersi dei termini stabiliti dal regolamento. ((29a))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 163

Art. 163. Rimborsi presso uffici diversi da quello di emissione I rimborsi possono essere eseguiti in uffici diversi da quello di emissione, senza spese a carico dei richiedenti, previa conferma del credito da parte dell'ufficio di emissione. ((29a))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 164

Art. 164. Enti locali - Depositi Le regioni, le province, i comuni e gli istituti di beneficenza o di culto, giuridicamente costituiti, possono valersi delle casse postali di risparmio per il collocamento delle somme eccedenti i fabbisogni ordinari. ((29a))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 165

Art. 165. Depositi giudiziari o proventi di cancelleria Gli uffici postali sono autorizzati a ricevere versamenti in denaro per depositi giudiziari o proventi di cancelleria, a norma delle disposizioni vigenti in materia civile e penale. Tali depositi sono infruttiferi e sono soggetti a sequestro, pignoramento od opposizione. ((29a))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 166

Art. 166. Ricevute - Cedole di rimborso - Discordanze Nei casi di discordanza, fra le somme indicate nelle ricevute rilasciate ai depositanti e quelle iscritte nei libretti, fanno fede le ricevute stesse, salvo prova in contrario. Nei casi di discordanza fra le somme indicate nelle cedole di rimborso e quelle iscritte nei libretti, fanno fede le prime, salvo prova in contrario. In mancanza dei documenti sopra indicati fanno fede le scritture dell'Amministrazione centrale. ((29a))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 167

Art. 167. Reclamo - Termini Si decade dal diritto di presentazione del reclamo per irregolarita' o frodi nel servizio dei risparmi ove la richiesta relativa non sia presentata entro due anni dalla data dell'operazione contestata, purche' l'irregolarita' o la frode siano riconoscibili attraverso l'esame del libretto o della ricevuta di deposito. Tale termine e' aumentato di un anno per gli italiani residenti all'estero. ((29a))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 168

Art. 168. Prescrizione del credito dei libretti Sono prescritti a favore dell'Amministrazione delle poste i crediti dei libretti con il decorso: a) di un anno, quando non siano superiori a lire cento fra capitale e interessi; b) di cinque anni, quando non siano superiori a lire mille tra capitale e interessi; c) di trenta anni, quando si tratti di credito superiore a lire mille tra capitale e interessi. I detti termini di prescrizione si computano per interi anni solari a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo all'ultima operazione o richiesta o diffida da parte dell'interessato. Per i libretti lasciati in custodia al Ministero, la sola iscrizione degli interessi maturati non e' valida ad interrompere il corso della prescrizione. Per i libretti appartenenti a minori, i detti termini di prescrizione decorrono dal raggiungimento della maggiore eta'. ((29a))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 169

Art. 169. Controversia giudiziale - Decorrenza dei termini In caso di controversia giudiziale per qualsiasi titolo, formalmente portata a cognizione dell'Amministrazione, e in caso di opposizione, i termini di prescrizione ricominciano a decorrere dal giorno in cui la controversia sia stata definita o l'opposizione rimossa. Le prescrizioni previste alle lettere a) e b) del precedente articolo non si applicano alle somme versate a titolo di deposito giudiziale. ((29a))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 170

Art. 170. Leggi sulla Cassa depositi e prestiti - Applicabilita' al servizio dei libretti e dei buoni postali fruttiferi Le disposizioni del libro II, capo 2° e 3°, del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti, approvato con [regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453), e successive modificazioni, si applicano ai servizi regolati da questo Capo, in quanto non provvede il presente decreto. ((29a))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 171

Art. 171. Emissione di buoni postali fruttiferi Gli uffici postali, nei limiti e con le modalita' indicate dal regolamento, rilasciano buoni postali di risparmio nominativi, rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione. ((29a))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 172

Art. 172. Calcolo degli interessi sui buoni postali Gli interessi sui buoni si computano a periodi non inferiori al bimestre e sono esigibili soltanto all'atto del rimborso del capitale. Non e' corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dalla emissione. ((29a))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 173

Art. 173. Tabelle degli interessi - Variazioni Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o piu' delle precedenti serie. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi e' effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi e' eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, e' integrata con quella che e' a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali. ((29a))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 174

Art. 174. Esenzione di imposte e tasse Il capitale e gli interessi costituenti l'importo dei buoni sono esenti da ogni imposta o tassa di qualsiasi specie, presenti e future. ((29a))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 175

Art. 175. Insequestrabilita' ed impignorabilita' dei buoni postali fruttiferi I buoni postali fruttiferi non sono sequestrabili ne' pignorabili, tranne che per ordine dell'autorita' giudiziaria in sede penale. (26) Essi sono, inoltre, non cedibili, salvo il trasferimento per successione a termini di legge. ((29a))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 176

Art. 176. Prescrizione del credito dei buoni postali fruttiferi I buoni postali fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessano di essere fruttiferi di interessi e sono rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni; la prescrizione e' interrotta da un atto di richiesta o di diffida. Le somme di cui non e' stato chiesto il rimborso entro il termine stabilito dal precedente comma sono acquisite alle entrate di bilancio dell'Amministrazione postale. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai buoni emessi nell'anno 1939 e successivi, salvo quanto disposto nel comma seguente. Per quei buoni, emessi anteriormente alla data del presente decreto, per i quali sia stata interrotta a suo tempo la prescrizione con atto formalmente valido secondo le disposizioni precedentemente in vigore, il termine di 30 anni previsto dal primo comma del presente articolo decorre dal 1° gennaio successivo alla data dell'interruzione. ((29a))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 177

Art. 177. Buoni versati per cauzione I buoni postali fruttiferi sono ammessi per il loro valore integrale in tutte le cauzioni definitive da prestarsi nell'interesse dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e di ogni altra pubblica amministrazione. Per tali effetti i buoni saranno depositati presso la direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, e saranno passibili soltanto di incameramento a favore dell'ente cauzionato, nei casi previsti dalle leggi o dal contratto. Il deposito dei buoni e' esente da tassa di custodia. ((29a))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 178

Art. 178. Rimborso dei buoni I buoni postali sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione. Possono essere rimborsati da altri uffici, nei limiti di taglio in cui sono autorizzati ad emetterli, con le condizioni e modalita' indicate dal regolamento. A semplice richiesta dell'esibitore, l'Amministrazione effettua la conversione dei buoni postali in altri buoni a tasso di interesse maggiore di quello dei titoli esibiti. I nuovi buoni devono recare la medesima intestazione e gli stessi eventuali vincoli dei buoni da convertire. Nei casi di cui al precedente comma deve essere convertito l'intero montante dei titoli esibiti, salvo l'eccedenza inferiore al taglio minimo dei buoni, eventualmente residuata dall'operazione. Tale eccedenza, qualora non sia integrata dall'esibitore in modo da consentire l'emissione di un buono del taglio minimo, viene depositata su un libretto di risparmio nominativo recante la stessa intestazione e gli stessi vincoli dei titoli esibiti. ((29a))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 178 bis

Art. 178-bis (( (Ulteriori forme di rimborso anticipato dei buoni). )) ((1. Il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, puo' definire, per i sottoscrittori che ne facciano richiesta, forme di rimborso anticipato dei buoni postali fruttiferi, diverse da quelle previste dal presente capo, e la sostituzione, integrale o parziale, della quota capitale, inizialmente sottoscritta, con apposite serie di buoni postali fruttiferi denominati in euro)).

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 179

Art. 179. Rimborso dei buoni presso un ufficio diverso da quello di emissione Il rimborso di un buono, da eseguirsi da un ufficio diverso da quello di emissione, e' subordinato al pagamento della tassa di un vaglia di pari importo quando avvenga prima che sia trascorso un mese dalla data di emissione del buono stesso. ((29a))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 180

Art. 180. Duplicazione dei buoni Il buono smarrito, sottratto o distrutto viene duplicato, previa osservanza delle norme stabilite dal regolamento ed il pagamento della relativa tassa. ((29a))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 181

Art. 181. Comitato centrale dei buoni All'organizzazione e alla vigilanza del servizio dei buoni postali fruttiferi provvede il comitato centrale dei buoni. Il comitato centrale dei buoni ha sede presso il Ministero del tesoro; e' presieduto dal Ministro per il tesoro ed e' composto dal direttore della Cassa depositi e prestiti, come vice presidente, dal direttore generale del tesoro, da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato e da un altro funzionario del Ministero del tesoro nominato dal Ministro, nonche' dal direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni e dal direttore della direzione centrale per i servizi di bancoposta. Il comitato e' assistito da un segretario, scelto dal vice presidente fra i funzionari della direzione generale della Cassa depositi e prestiti. ((29a))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 182

Art. 182. Applicabilita' al servizio dei buoni delle norme relative alle Casse postali di risparmio In quanto non sia disposto diversamente dal presente capo, al servizio dei buoni postali fruttiferi si applicano le norme che regolano il servizio dei libretti postali di risparmio. ((29a))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 183

Art. 183. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 184

Art. 184. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 185

Art. 185. ((IL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259) HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 186

Art. 186. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 187

Art. 187. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 188

Art. 188. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 189

Art. 189. ((IL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259) HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 190

Art. 190. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 191

Art. 191. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 192

Art. 192. ((IL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259) HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 193

Art. 193. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 194

Art. 194. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 195

Art. 195. (Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione od autorizzazione - Sanzioni) 1. Chiunque installa od esercita un impianto di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione o autorizzazione e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 20.000.000. 2. Se il fatto riguarda impianti radioelettrici, si applica la pena dell'arresto da tre a sei mesi. ((23)) 3. Se il fatto riguarda impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena e' ridotta alla meta' se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale. 4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dalla concessione, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni. 5. Il trasgressore e tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati relativamente al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre. Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti. 6. Indipendentemente dall'azione penale, l'Amministrazione puo' provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi.

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 196

Art. 196. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 197

Art. 197. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 198

Art. 198. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 199

Art. 199. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 200

Art. 200. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 201

Art. 201. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 202

Art. 202. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 203

Art. 203. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 204

Art. 204. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 205

Art. 205. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 206

Art. 206. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 207

Art. 207. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 208

Art. 208. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 209

Art. 209. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 210

Art. 210. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 211

Art. 211. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 212

Art. 212 ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 213

Art. 213. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 214

Art. 214. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 215

Art. 215. ((IL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259) HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 216

Art. 216. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 217

Art. 217. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 218

Art. 218. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 219

Art. 219. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 220

Art. 220. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 221

Art. 221. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 222

Art. 222. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 223

Art. 223. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 224

Art. 224. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 225

Art. 225. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 226

Art. 226. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 227

Art. 227. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 228

Art. 228. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 229

Art. 229. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 230

Art. 230. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 231

Art. 231. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 232

Art. 232. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 233

Art. 233. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 234

Art. 234. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 235

Art. 235. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 236

Art. 236. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 237

Art. 237. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 238

Art. 238. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 239

Art. 239. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 240

Art. 240. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 241

Art. 241. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 242

Art. 242. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 243

Art. 243. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 244

Art. 244. Tariffe telegrafiche fissate con decreto ministeriale Le tariffe dei telegrammi e radiotelegrammi speciali, nonche' le tariffe dei servizi speciali, relative ai telegrammi e radiotelegrammi ordinari, sono stabilite e modificate dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 245

Art. 245. Abilitazione di uffici postali al servizio telegrafico Gli uffici locali e le agenzie, istituiti per i soli servizi postali, possono essere abilitati, sulla base delle direttive generali impartite dal competente organo centrale, al servizio telegrafico, con determinazione del direttore compartimentale competente per territorio o dell'organo designato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. E' necessario il parere del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, competente per territorio. Le relative spese sono a carico dell'Amministrazione.

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 246

Art. 246. Apertura e soppressione degli uffici telegrafici - Competenza L'apertura e la soppressione di uffici telegrafici permanenti o temporanei, sia in sede fissa che in sede mobile, e' disposta dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni o dall'organo da questo delegato. Le spese relative sono a carico dell'Amministrazione qualora ricorrano motivi di pubblico interesse. Rientra nella competenza del direttore provinciale l'apertura di uffici telegrafici temporanei in sede fissa, su richiesta di enti o privati che ne assumano interamente le spese a proprio carico.

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 247

Art. 247. Elenchi degli abbonati dei servizi telegrafici - Sanzioni La pubblicazione sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione, anche gratuita, di elenchi o guide generali degli abbonati ai servizi telegrafici ed i supplementi a detti elenchi o guide, sono di esclusiva competenza dell'Amministrazione o dei suoi concessionari. La loro stampa puo' essere affidata, ove necessario, direttamente all'industria privata specializzata. Gli utenti hanno diritto di chiedere che siano inserite gratuitamente le indicazioni strettamente necessarie alla propria individuazione. Elenchi parziali, notiziari, bollettini o estratti, possono essere pubblicati, venduti e distribuiti, anche a titolo gratuito, a cura di enti o privati soltanto con il consenso dell'Amministrazione. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al primo ed al terzo comma del presente articolo, e' punito con la pena dell'ammenda sino a L. 400.000.

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 248

Art. 248. Utilizzazione degli impianti degli esercenti di pubblico trasporto L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni puo' posare, sulle palificazioni di proprieta' degli esercenti di linee di pubblico trasporto, circuiti per i servizi telegrafici nel numero e con le modalita' stabilite con apposita convenzione. Puo', altresi', utilizzare con le stesse modalita' e per gli stessi fini i circuiti disponibili nei cavi di proprieta' degli stessi esercenti. Gli esercenti di linee di pubblico trasporto sono tenuti, a richiesta dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, a svolgere nei propri uffici, muniti di telegrafo, il servizio telegrafico per il pubblico, con le modalita' indicate da apposita convenzione.

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 249

Art. 249. Esclusione di responsabilita' Fermo restando quanto disposto nel precedente art. 6, la Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per i danni arrecati a persone od a cose, che possano derivare o incidentalmente essere causati da contatti di conduttori con apparecchiature terminali installate presso gli utenti dei servizi telegrafici.

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 250

Art. 250. Disciplina dei servizi telegrafici Le condizioni e le modalita' per l'ammissione ai servizi telegrafici e per lo svolgimento degli stessi, ove non previsti dal presente decreto o dal regolamento, sono stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 251

Art. 251. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 252

Art. 252. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 253

Art. 253. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 254

Art. 254. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 255

Art. 255. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 256

Art. 256. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 257

Art. 257. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 258

Art. 258. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 259

Art. 259. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 260

Art. 260. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 261

Art. 261. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 262

Art. 262. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 263

Art. 263. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 264

Art. 264. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 265

Art. 265. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 266

Art. 266. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 267

Art. 267. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 268

Art. 268. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 269

Art. 269. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 270

Art. 270. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 271

Art. 271. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 272

Art. 272. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 273

Art. 273. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 274

Art. 274. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 275

Art. 275. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 276

Art. 276. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 277

Art. 277. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 278

Art. 278. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 279

Art. 279. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 280

Art. 280. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 281

Art. 281. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 282

Art. 282. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 283

Art. 283. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 284

Art. 284. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 MARZO 1991 N. 109](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-03-28;109)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 285

Art. 285. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 MARZO 1991 N. 109](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-03-28;109)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 286

Art. 286. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 287

Art. 287. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 288

Art. 288. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 289

Art. 289. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 290

Art. 290. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 291

Art. 291. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 292

Art. 292. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 293

Art. 293. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 294

Art. 294. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 295

Art. 295. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 296

Art. 296. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 297

Art. 297. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 298

Art. 298. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 299

Art. 299. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 300

Art. 300. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 301

Art. 301. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 302

Art. 302. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 303

Art. 303. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 304

Art. 304. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 29 GENNAIO 1992, N. 58](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-29;58)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 305

Art. 305. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 306

Art. 306. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 307

Art. 307. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 308

Art. 308. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 309

Art. 309. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 310

Art. 310. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 311

Art. 311. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 312

Art. 312. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 313

Art. 313. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 314

Art. 314. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 315

Art. 315. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 316

Art. 316. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 317

Art. 317. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 318

Art. 318. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 319

Art. 319. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 320

Art. 320. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 321

Art. 321. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 322

Art. 322. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 323

Art. 323. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 324

Art. 324. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 325

Art. 325. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 326

Art. 326. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 327

Art. 327. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 328

Art. 328. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 329

Art. 329. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 330

Art. 330. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 331

Art. 331. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 332

Art. 332. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 333

Art. 333. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 334

Art. 334. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 335

Art. 335. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 336

Art. 336. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 337

Art. 337. ((IL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259) HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 338

Art. 338. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 339

Art. 339. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 340

Art. 340. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 341

Art. 341. Classi e tipi dei titoli di abilitazione I titoli di abilitazione all'esercizio di stazioni radioelettriche rilasciati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono i seguenti: a) certificato di radiotelegrafista di prima classe per navi; a1) certificato di radiotelegrafista di prima classe per aeromobili; b) certificato di radiotelegrafista di seconda classe per navi; b1) certificato di radiotelegrafista di seconda classe per aeromobili; c1) certificato speciale di radiotelegrafista per navi e per aeromobili; c2) certificato speciale di radiotelegrafista per navi; d1) certificato generale di radiotelefonista per navi e per aeromobili; d2) certificato generale di radiotelefonista per navi; e) certificato limitato di radiotelefonista per navi e per aeromobili; e1) certificato limitato di radiotelefonista per navi; e2) certificato limitato di radiotelefonista per aeromobili; f) certificato di radiotelegrafista per stazioni fisse e terrestri; f1) certificato di radiotelefonista per stazioni fisse e terrestri; g) patente di operatore di stazione di radioamatore. Ciascuno dei certificati di cui alle lettere a), u) e c) abilita il titolare anche all'esercizio dei servizi per i quali e' prescritto uno qualsiasi dei certificati che lo seguono nell'elenco e conferisce titolo all'ottenimento della patente di operatore di stazione di radioamatore di cui alla lettera g), senza sostenere esami. Il titolare di Lino dei certificati di cui alle lettere da c1) a e1), e' abilitato anche all'esercizio degli altri servizi, come segue: 1) il titolare del certificato di cui alla lettera c1) e' abilitato anche ai servizi di cui alle lettere d1), e1), f), f1) e puo' ottenere la patente di cui alta lettera g) senza sostenere gli esami; 2) il titolare del certificato di cui alla lettera d) e' abilitato anche ai servizi di cui alle lettere d1), e), e1), e 2) ed f1); 3) il titolare del certificato di cui alla lettera di) e' abilitato anche ai servizi, di cui alle lettere ci) ed f1); 4) il titolare del certificato di cui alla lettera e), e' abilitato anche ai servizi di cui alle lettere e1), e 2), f1); 5) il titolare del certificato di cui alla lettera e1) e' abilitato anche ai servizi di cui alla lettera f1). Il conseguimento dei certificati di cui al presente articolo non costituisce titolo per ottenere l'iscrizione fra la gente di mare oltre il limite di eta' previsto dall'[art. 119 del codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art119). Eventuali modifiche alle classi e tipi di certificati e patenti di cui al presente articolo, rese necessarie per l'adeguamento della legislazione italiana al regolamento internazionale delle radiocomunicazioni e ad altri accordi internazionali, sono disposti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. ((39))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 342

Art. 342. Abilitazione degli operatori delle stazioni costiere Per il disimpegno del servizio di operatore presso le stazioni costiere radiotelegrafiche, e' necessario il possesso del certificato di radiotelegrafista di 1ª o 2ª classe o speciale. Per il disimpegno del servizio di operatore presso le stazioni costiere radiotelefoniche, e' necessario il possesso del certificato di radiotelefonista, generale o limitato, a seconda della potenza della stazione. ((39))

Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 343

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