LEGGE 23 marzo 1973, n. 163

Type Legge
Publication 1973-03-23
Ultimo aggiornamento 1973-05-04
State In force
Source Normattiva
articles 2
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Articolo 5 a) Nei sessanta giorni successivi al ricevimento della documentazione di cui alla lettera a) dell'articolo 4, le parti convenute designeranno una persona a comporre il tribunale. Nel corso dello stesso periodo le parti convenute, congiuntamente o singolarmente, potranno inviare a ciascuna delle altre parti un atto di risposta a quello di cui alla lettera a) del precedente articolo 4 contenente anche ogni domanda riconvenzionale dipendente dall'oggetto della vertenza. L'organo esecutivo provvedera' sollecitamente ad inviare copia di questo atto al presidente del gruppo di esperti. b) Qualora le parti convenute non abbiano provveduto alla designazione della persona per la composizione del tribunale, il presidente del gruppo di esperti ne designera' una tra quelle proposte all'organo esecutivo secondo il precedente articolo 3. c) Nei trenta giorni successivi alla loro designazione, i due esperti sceglieranno d'accordo una terza persona, tra quelle componenti il gruppo a sensi del precedente articolo 3, la quale assumera' le funzioni di presidente del tribunale. Nel caso in cui, nel termine anzidetto, non venga raggiunto l'accordo, ciascuno di essi potra' rivolgersi al presidente del gruppo, il quale, nel termine di dieci giorni, designera' un componente del gruppo di esperti - diverso da se stesso a fungere da presidente del tribunale. d) Il tribunale e' costituito al momento della nomina del presidente.

Annesso C-art. 6

Articolo 6 a) Quando venga a mancare uno dei membri del tribunale per motivi che il presidente o gli altri membri considerino indipendenti dalla volonta' delle parti o che siano compatibili con il regolare svolgimento della procedura arbitrale, si provvedera' alla sostituzione secondo le seguenti disposizioni: i) se si tratti di rinunzia di un membro designato da una delle parti, questa designera' il sostituto nei dieci giorni successivi; ii) se si tratti di rinunzia del presidente del tribunale o di altro membro del tribunale nominato dal presidente del gruppo di esperti, il sostituto sara' scelto tra i membri del gruppo applicandosi rispettivamente. b) Nel caso in cui si verifichi la mancanza di un membro del tribunale per ragioni diverse da quelle di cui alla precedente lettera a) e non venga provveduto alla sostituzione in conformita' a detta lettera a), i membri del tribunale rimasti in carica, su richiesta di una delle parti e in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 2, potranno decidere di procedere fino all'emissione della sentenza.

Annesso C-art. 7

Articolo 7 a) Il tribunale decidera' nel luogo e nella data delle sue riunioni. b) I dibattiti avranno luogo a porte chiuse. Tutto cio' che sara' presentato al tribunale dovra' restare riservato. Tuttavia potranno assistere alle riunioni e aver comunicazione di ogni documento ed atto l'I. le Parti e i Firmatari - nonche', rispettivamente, i Firmatari da esse designati e le Parti che li abbiano designati - che siano parti nella vertenza; nel caso in cui sia parte l'I., tutte le Parti potranno assistervi e aver comunicazione di tutto cio' che verra' presentato al tribunale. c) Nel caso in cui sorga una questione di competenza questa sara' risolta in sede preliminare e al piu' presto. d) Il procedimento si svolgera' con atti scritti e ciascuna parte potra' presentare prove scritte a sussidio delle sue argomentazioni in fatto e in diritto. Tuttavia, se il tribunale lo riterra' opportuno, potra' ricorrersi all'audizione di testimoni e a discussioni orali. e) Il procedimento avra' inizio con la presentazione di una memoria della parte attrice contenente le ragioni, l'esposizione dei fatti e delle prove che li dimostrano, i principi giuridici invocati. Alla memoria della parte attrice seguira' quella della parte convenuta e la parte attrice potra' a sua volta replicare. Ulteriori memorie potranno essere presentate solo se il tribunale lo riterra' necessario. f) Il tribunale potra' conoscere delle domande riconvenzionali dipendenti direttamente dall'oggetto della vertenza a condizione che rientrino nella sua competenza come definita dall'articolo XVIII dell'A., dallo articolo 20 dell'A.O. e dal presente Annesso. g) Se, nel corso del procedimento, le parti pervengono ad un accordo, il tribunale lo omologhera' in forma di sentenza ma con il consenso delle parti. h) In ogni momento il tribunale potra' definire il giudizio dichiarando, in base all'articolo XVIII dell'A., all'articolo 20 dell'A.O. e al pre-Annesso C, la propria incompetenza. i) Il tribunale delibera in segreto. j) Le sentenze e le decisioni del tribunale sono rese e motivate per iscritto e devono essere approvate da almeno due membri; quello dissenziente potra' esprimere per iscritto la sua opinione. Il tribunale comunichera' la sentenza all'organo esecutivo il quale provvedera' a distribuirla alle Parti e ai Firmatari tutti. l) II tribunale potra' adottare le regole procedurali complementari necessarie allo svolgimento del giudizio arbitrale e che siano compatibili con quelle stabilite dal presente Annesso C.

Annesso C-art. 8

Articolo 8 In caso di assenza di una delle parti, l'altra parte potra' chiedere che il tribunale decida in suo favore. Il tribunale, prima di decidere, accertera' la propria competenza e la fondatezza in fatto e in diritto delle ragioni addotte.

Annesso C-art. 9

Articolo 9 a) Ogni Parte potra' intervenire nel procedimento nel quale sia presente il Firmatario da essa designato. Lo intervento dovra' essere notificato per iscritto al tribunale e alle altre parti del procedimento. b) Una qualsiasi altra Parte o un qualsiasi altro Firmatario il quale ritenga di avere un apprezzabile interesse nella decisione della vertenza potra' chiedere al tribunale di essere autorizzato ad intervenire nel procedimento. Il tribunale potra' concedere l'autorizzazione se accertera' l'esistenza dell'apprezzabile interesse.

Annesso C-art. 10

Articolo 10 Il tribunale, su istanza di parte o d'ufficio, potra' procedere alla nomina di consulenti ritenuti necessari.

Annesso C-art. 11

Articolo 11 Ciascuna delle Parti, ciascun Firmatario e l'I. forniranno al tribunale le informazioni che il tribunale, su istanza di parte o d'ufficio, riterra' necessarie allo svolgimento del procedimento e alla decisione.

Annesso C-art. 12

Articolo 12 Prima di decidere e nel corso del procedimento il tribunale potra' indicare le misure cautelari ritenute idonee a conservare i diritti delle parti.

Annesso C-art. 13

Articolo 13 a) La decisione del tribunale sara' fondata: i) sulla e sull'A.O.; ii) sui principi giuridici generalmente riconosciuti. b) La decisione del tribunale - e cosi' quella resa in base alla lettera g) del precedente articolo 7 - sara' obbligatoria per le parti le quali dovranno conformarvisi secondo buona fede. Nel caso in cui l'I. sia stata parte di una vertenza e venga dichiarato che un provvedimento di uno dei suoi organi deve essere considerato nullo o inesistente perche' non permesso ne' dall'A. ne' dall'A.O. o perche' in contrasto con detti accordi, la decisione sara' obbligatoria per tutte le Parti e per tutti i Firmatari. c) In caso di disaccordo sul significato o sulla portata della decisione, lo stesso tribunale provvedera', su istanza di parte, a fornire l'interpretazione.

Annesso C-art. 14

Articolo 14 Salvo diversa decisione del tribunale, in ragione delle particolari circostanze relative alla vertenza, le spese del procedimento, compresa la retribuzione dei membri del tribunale, saranno ripartite in misura eguale tra le parti. Quando sianvi piu' parti attrici o piu' parti convenute, il tribunale ripartira' rispettivamente tra essi la quota delle spese a loro carico. Qualora l'I. sia stata parte di un procedimento arbitrale le spese a suo carico saranno considerate come spese amministrative a sensi dell'articolo 8 dell'A.O.

Annesso D

ANNESSO D DISPOSIZIONI TRANSITORIE 1. Continuita' delle attivita' dell'Intelsat. Ogni decisione presa dal Comitato Interinale per le telecomunicazioni a mezzo di satelliti in virtu' dello Accordo provvisorio e dell'Accordo speciale e che risultera' in vigore al momento della scadenza di detti accordi, continuera' ad avere pieno effetto, salvo modifica o revoca conseguente direttamente all'A. o all'A.O. o alla loro applicazione. 2. Gestione. Nel periodo successivo all'entrata in vigore dell'A. la "Communications Satellite Corporation" continuera' ad assicurare la gestione relativamente alla concezione, la messa a punto, la costruzione, la realizzazione, lo esercizio e la manutenzione del s.s. dell'I., in conformita' alle condizioni e alle clausole di servizio che la riguardavano quale gestore per effetto dell'Accordo provvisorio e dell'Accordo speciale. Nell'esercizio delle sue funzioni essa e' soggetta a tutte le relative condizioni del presente A. e dell'A.O. e specialmente alle linee direttive e alle particolari decisioni del C.d.G., fino a che: i) il C.d.G. decidera' che l'organo esecutivo e' in grado di assumere, in tutto o in parte, le sue funzioni a sensi dell'articolo XII e dell'A.; la "Communications Satellite Corporation" sara' allora esonerata da quelle funzioni che saranno gradualmente assunte dall'organo esecutivo; ii) il contratto per i servizi di gestione di cui all'alinea ii) della lettera a) dell'articolo XII dell'A. entrera' in vigore; da quel momento non avranno piu' effetto le disposizioni che precedono e relative alle funzioni che saranno regolate dal contratto. 3. Rappresentanza regionale. Nel periodo tra l'entrata in vigore dell'A. e l'assunzione delle sue funzioni da parte del Segretario Generale, l'ammissione dei gruppi di Firmatari in seno al C.d.G. a sensi della lettera c) dell'articolo IX dell'A., in relazione all'alinea iii) della lettera a) dello stesso articolo IX, sara' subordinata al ricevimento, da parte della "Communications Satellite Corporation", di una istanza scritta dei gruppi interessati. 4. Privilegi e immunita'. Le parti del presente A., che erano parti dell'Accordo provvisorio, riconosceranno alle persone e ai corrispondenti organi che le sostituiscono - e fino al momento dell'entrate in vigore, secondo i casi, dell'Accordo di sede e del Protocollo, come previsto dall'articolo XV dell'A. - i privilegi, le esenzioni e le immunita' da esse riconosciuti, prima dell'entrata in vigore dell'A., al Consorzio internazionale di telecomunicazioni a mezzo di satelliti, ai firmatari dell'Accordo speciale, al Comitato interinale per le telecomunicazioni a mezzo di satellite e ai loro rappresentanti. (Seguono le firme)

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