LEGGE 18 giugno 1973, n. 506
Articolo 51 Emendamenti a) Il Consiglio, alla maggioranza dei due terzi del numero complessivo dei voti di tutti i paesi produttori e alla maggioranza dei due terzi del numero complessivo dei voti di tutti i paesi consumatori, puo' raccomandare ai governi contraenti di apportare degli emendamenti all'Accordo. Nella sua raccomandazione il Consiglio prescrive il termine entro il quale ciascuno dei governi contraenti dovra' notificare al Governo depositario se ratifica, approva o accetta oppure se rifiuta l'emendamento raccomandato. b) Il Consiglio puo' prorogare il termine da esso prescritto conformemente al paragrafo a) del presente articolo per la notifica della ratifica, dell'approvazione o dell'accettazione. c) Se entro il termine fissato in virtu' del paragrafo a) del presente articolo o prorogato in virtu' del paragrafo b) del presente articolo un emendamento e' ratificato, approvato o accettato da tutti i paesi partecipanti, esso entrera' in vigore dopo che l'ultima ratifica, approvazione o accettazione sara' stata depositata presso il Governo depositario. d) Un emendamento non entrera' in vigore se entro il termine fissato in virtu' del paragrafo a) del presente articolo o prorogato in virtu' del paragrafo b) del presente articolo, non sara' ratificato, approvato o accettato dai paesi partecipanti che detengono la totalita' dei suffragi dei paesi produttori e dai paesi partecipanti che detengono i due terzi dei suffragi di tutti i paesi consumatori. e) Se allo scadere del termine fissato in virtu' del paragrafo a) del presente articolo o prorogato in virtu' del paragrafo b) del presente articolo un emendamento e' ratificato, approvato o accettato dai paesi partecipanti in nome dei paesi partecipanti che detengono la totalita' dei suffragi dei paesi produttori e dei paesi partecipanti che detengono i due terzi dei suffragi di tutti i paesi consumatori: i) L'emendamento entrera' in vigore per i paesi partecipanti ad opera dei quali e' stata notificata la ratifica, l'approvazione o l'accettazione allo scadere dei tre mesi successivi al ricevimento da parte del Governo depositario dell'ultima ratifica, approvazione o accettazione necessaria per ottenere la totalita' dei suffragi dei paesi produttori e i due terzi dei suffragi di tutti i paesi consumatori; ii) Ogni Governo contraente che non abbia ratificato, approvato o accettato un emendamento alla data della sua entrata in vigore, cessera' a tale data di partecipare all'Accordo a meno che detto Governo contraente non dimostri al Consiglio, nella prima riunione del Consiglio successiva alla data dell'entrata in vigore dell'emendamento, che gli era impossibile ratificare, approvare o accettare l'emendamento a causa di difficolta' di ordine costituzionale e che il Consiglio non decida di prolungare per detto Governo contraente il termine di ratifica, di approvazione e di accettazione finche' queste difficolta' siano state superate. f) Se un paese consumatore ritiene che i suoi interessi vengano lesi da un emendamento, esso puo', anteriormente all'entrata in vigore di tale emendamento, notificare al Governo depositario che si ritira dall'Accordo. Tale ritiro sara' effettivo alla data dell'entrata in vigore dell'emendamento. Il Consiglio puo', in qualsiasi momento, alle condizioni e secondo le modalita' che riterra' eque, autorizzare detto paese ad annullare la sua notifica di ritiro. g) Qualsiasi emendamento al presente articolo entrera' in vigore solo se e' stato ratificato, approvato o accettato da tutti i paesi partecipanti. h) Le disposizioni del presente articolo non modificano i poteri conferiti dall'Accordo circa la modifica di qualsiasi Allegato dell'Accordo.
Quarto Accordo-art. 52
Articolo 52 Ritiro Ogni paese partecipante che si ritira dall'Accordo nel periodo della sua applicazione non ha diritto a parte alcuna ne' del prodotto della liquidazione della scorta regolatrice nel quadro delle disposizioni dell'articolo 31 o dell'articolo 32, ne' degli altri attivi del Consiglio alla scadenza del presente Accordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 53 a meno che il ritiro abbia luogo: i) Conformemente alle disposizioni del paragrafo d) dell'articolo 41 o del paragrafo f) dell'articolo 51 oppure ii) Mediante preavviso di almeno dodici mesi dato al Governo depositario dopo il termine minimo di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo.
Quarto Accordo-art. 53
Articolo 53 Durata, rinnovamento, scadenza o rescissione a) Salvo disposizioni contrarie previste nel presente articolo o al paragrafo b) dell'articolo 47 l'Accordo avra' una durata di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore. b) Il Consiglio alla maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i paesi produttori e alla maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i paesi consumatori, potra' prolungare la durata dell'Accordo di uno o piu' periodi che non oltrepasseranno complessivamente i dodici mesi. c) Il Consiglio, in una raccomandazione indirizzata ai governi contraenti al piu' tardi quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, comunichera' loro se e' necessario e opportuno che l'Accordo venga rinnovato e in caso affermativo in quale forma; esaminera' in pari tempo la probabile posizione rispettiva dell'offerta e della domanda di stagno al momento dello scadere dell'Accordo. d) i) Ogni Governo contraente in qualsiasi momento potra' dare al Presidente esecutivo del Consiglio notifica scritta della sua intenzione di proporre alla prossima riunione del Consiglio la rescissione dell'Accordo; ii) Se il Consiglio adotta tale proposta alla maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i paesi produttori e di tutti i paesi consumatori, esso raccomandera' ai governi contraenti la rescissione dell'Accordo; iii) Se i governi contraenti che detengono i due terzi dei voti di tutti i paesi produttori e due terzi dei voti di tutti i paesi consumatori comunicano al Consiglio di accettare tale raccomandazione, l'Accordo sara' rescisso alla data fissata dal Consiglio; tale data non potra' essere posteriore a un periodo di sei mesi a decorrere dalla trasmissione al Consiglio dell'ultima notifica da parte di detti governi contraenti. e) Il Consiglio rimarra' in funzione finche' necessario per curare l'applicazione delle disposizioni del paragrafo f) del presente articolo, la liquidazione della scorta regolatrice, nonche' di tutte le scorte detenute nei paesi produttori in virtu' dell'articolo 36 e l'osservanza delle condizioni imposte dal Consiglio in virtu' del presente Accordo o in virtu' del terzo Accordo; il Consiglio avra' i poteri ed esercitera' le funzioni ad esso conferite dal presente Accordo nella misura a tale fine necessaria. f) Alla scadenza o alla rescissione dell'Accordo: i) La scorta regolatrice verra' liquidata conformemente alle disposizioni degli articoli 30, 31 e 32; ii) Il Consiglio valutera' gli impegni sottoscritti nei confronti del suo personale e prendera', se necessario, le misure atte ad assicurare, tramite un bilancio complementare del conto amministrativo tenuto in conformita' degli articoli 15 e 16, le risorse necessarie per onorare tali impegni; iii) Quando tutti gli impegni del Consiglio diversi da quelli che riguardano il conto della scorta regolatrice, saranno stati soddisfatti, gli attivi disponibili saranno suddivisi come stipulato nel presente articolo. g) Se il Consiglio e' prorogato o se e' costituito un organo per succedere al Consiglio, quest'ultimo consegnera' a tale organo i suoi archivi, la documentazione statistica nonche' tutti gli altri documenti che determinera' e potra', alla maggioranza ripartita dei due terzi, decidere di trasmettere a tale organo tutto o parte degli altri attivi. h) Se il Consiglio non e' prorogato o se non e' costituito un organo successore: i) Il Consiglio cedera' i suoi archivi, la documentazione statistica e tutti gli altri documenti al Segretario generale delle Nazioni Unite o ad altra organizzazione internazionale da esso designata o, in mancanza di tale designazione, come il Consiglio riterra' opportuno; ii) Il resto degli attivi del Consiglio diversi dai fondi sara' venduto e realizzato secondo le direttive del Consiglio; iii) Il prodotto di tale realizzo e tutti gli altri fondi ancora all'attivo del Consiglio saranno allora suddivisi tra tutti i paesi partecipanti in proporzione dei contributi complessivi versati da tali paesi sul conto amministrativo tenuto in virtu' dell'articolo 15.
Quarto Accordo-art. 54
Articolo 54 Notifica da parte del Governo depositario Il Governo depositario notifichera' a tutti i governi rappresentati alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno del 1970, a tutti i governi partecipanti al terzo Accordo internazionale sullo stagno, a tutti i governi che hanno aderito al presente Accordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 48, al Segretario del Consiglio e al Segretario generale delle Nazioni Unite: i) Ogni firma, ratifica, approvazione, accettazione o dichiarazione d'intenzione di ratificare, di approvare o di accettare l'Accordo, comunicata conformemente agli articoli 44, 45 o 47; ii) L'entrata in vigore dell'Accordo sia a titolo definitivo che provvisorio conformemente all'articolo 46 o all'articolo 47 iii) Qualsiasi adesione e notifica di partecipazione separata conformemente rispettivamente all'articolo 48 o all'articolo 49; iv) Ogni notifica di ratifica, di approvazione o di accettazione di emendamenti comunicata conformemente all'articolo 51 e la loro data di entrata in vigore conformemente allo stesso articolo; v) Ogni notifica di ritiro e di cessazione di partecipazione; e vi) Ogni notifica di scadenza o di rescissione dell'Accordo conformemente all'articolo 53.
Quarto Accordo-art. 55
Articolo 55 Copia certificata conforme dell'Accordo Il piu' presto possibile dopo l'entrata in vigore definitiva dell'Accordo, il Governo depositario inviera' una copia certificata conforme dell'Accordo in ognuna delle lingue menzionate all'articolo 56 al Segretario generale delle Nazioni Unite per la registrazione conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Ogni emendamento apportato all'Accordo sara' del pari comunicato al Segretario generale delle Nazioni Unite.
Quarto Accordo-art. 56
Articolo 56 Testi che fanno fede I testi del presente Accordo in lingua inglese, spagnola, francese e russa fanno ugualmente fede. I testi originali saranno depositati presso il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che ne inviera' una copia certificata conforme ad ogni governo che firmera' l'Accordo o vi aderira' nonche' al Segretario del Consiglio. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dal loro Governo, hanno firmato il presente Accordo alla data che figura accanto alla loro firma. (Seguono le firme)
Quarto Accordo-Allegato A
ALLEGATO A Percentuali e voci dei paesi produttori Parte di provvedimento in formato grafico
Quarto Accordo-Allegato B
ALLEGATO B Tonnellaggi e voci dei paesi consumatori Parte di provvedimento in formato grafico
Quarto Accordo-Allegato C
ALLEGATO C Parte I Condizioni alle quali si ritiene che lo stagno sia stato esportato per le necessita' di controllo delle esportazioni Il testo dell'Allegato C del presente Accordo sara' il testo riveduto dell'Allegato C in vigore alla data di scadenza del terzo Accordo internazionale sullo stagno. Nel caso dell'Australia, si ritiene che lo stagno sia esportato alla data di spedizione indicata sul Permesso di esportazione delle merci sottoposte a restrizione (Restricted Goods Export Permit), rilasciato in applicazione del Regolamento doganale (Esportazioni vietate), a condizione che la spedizione effettiva abbia luogo entro i quattordici giorni successivi alla data in oggetto. Parte II Importazioni nei paesi produttori Allo scopo di determinare le esportazioni nette di stagno ai sensi dell'articolo 33, le importazioni da detrarre dalle esportazioni per un periodo di controllo sono costituite dal tonnellaggio importato nel paese produttore interessato nel trimestre immediatamente precedente la data alla quale e' stato dichiarato detto periodo di controllo, restando inteso che lo stagno importato per lavorazione ed esportato non e' preso in considerazione.
Quarto Accordo-Allegato D
ALLEGATO D Condizioni per le esportazioni speciali Le condizioni menzionate all'articolo 34 sono le seguenti: le esportazioni speciali sono destinate ad essere versate ad una scorta governativa e non saranno verosimilmente impiegate a fini commerciali o industriali per la durata del presente Accordo.
Quarto Accordo-Allegato E
ALLEGATO E Scorte nei paesi produttori ai sensi dell'articolo 36 Parte di provvedimento in formato grafico
Quarto Accordo-Allegato F
ALLEGATO F Scorte supplementari necessariamente estratte Parte di provvedimento in formato grafico
Quarto Accordo-Allegato G
ALLEGATO G Norme per l'adeguamento delle percentuali attribuite ai paesi produttori Norma 1 Il primo adeguamento delle percentuali attribuite ai paesi produttori avra' luogo durante la prima sessione che il Consiglio terra' in virtu' del presente Accordo. Tale adeguamento sara' fatto sulla base degli ultimi quattro trimestri per i quali saranno noti i dati relativi alla produzione di stagno di ogni paese produttore. Norma 2 Le ulteriori operazioni di adeguamento delle percentuali sono effettuate ad intervalli di un anno, a decorrere dal primo adeguamento, a patto che nessun periodo posteriore ai trimestri considerati dalle disposizioni della norma 1 sia stato dichiarato periodo di controllo. Norma 3 Qualora un periodo sia dichiarato periodo di controllo, le percentuali saranno modificate solo al termine di un nuovo periodo di quattro trimestri consecutivi che non siano stati dichiarati periodi di controllo; un nuovo adeguamento ha allora luogo a partire dal momento in cui sono noti i dati relativi alla produzione di stagno di ogni paese produttore per i quattro trimestri consecutivi in oggetto, e le ulteriori operazioni di adeguamento sono quindi effettuate ad intervalli di un anno fino a che nessun periodo sia stato dichiarato periodo di controllo. La stessa procedura e' di applicazione qualora un altro periodo sia in seguito dichiarato periodo di controllo. Norma 4 Ai sensi delle norme 2 e 3, le operazioni di adeguamento si ritengono effettuate ad intervalli di un anno se hanno avuto luogo nello stesso trimestre dell'anno civile delle precedenti operazioni di adeguamento. Norma 5 Alla prima operazione di adeguamento prevista alla norma 1, le nuove percentuali attribuite ai paesi produttori saranno determinate in modo direttamente proporzionale alla produzione di stagno in ciascuno di essi nei quattro trimestri menzionati alla norma 1. Norma 6 Per le ulteriori operazioni di adeguamento di cui alla norma 2, le nuove percentuali sono calcolate nel modo seguente: i) Per quanto riguarda il secondo adeguamento, le percentuali sono fissate in modo direttamente proporzionale alla produzione di stagno in ciascun paese produttore nel periodo piu' recente di ventiquattro mesi consecutivi per il quale siano noti i dati; ii) Per quanto riguarda il terzo e tutti gli ulteriori adeguamenti, le percentuali sono fissate in modo direttamente proporzionale alla produzione di stagno in ciascun paese produttore nel periodo piu' recente di trentasei mesi consecutivi per il quale siano noti i dati. Norma 7 Per le ulteriori operazioni di adeguamento di cui alla norma 3, le nuove percentuali sono calcolate nel modo seguente: i) Per quanto riguarda il primo adeguamento ulteriore, le percentuali sono fissate in modo direttamente proporzionale all'importo globale della produzione di stagno in ciascun paese produttore nel periodo piu' recente di dodici mesi consecutivi per il quale siano noti i dati e per i quattro trimestri che hanno immediatamente preceduto il periodo di controllo previsto; ii) Per quanto riguarda gli adeguamenti seguenti, le percentuali, a patto che nessun periodo sia stato dichiarato periodo di controllo, sono fissate in modo direttamente proporzionale alla produzione di stagno in ciascun paese produttore nei periodi piu' recenti rispettivamente di ventiquattro e di trentasei mesi consecutivi, per i quali siano noti i dati. Norma 8 Ai fini delle norme precedenti, qualora un paese produttore non abbia comunicato al Consiglio, un mese dopo la data in cui quattro paesi produttori hanno reso noti i loro dati di produzione, i propri dati di produzione per un periodo qualunque di dodici mesi consecutivi, si calcola la sua produzione per detto periodo di dodici mesi moltiplicando per dodici la quantita' media prodotta mensilmente in tale periodo, quale essa risulta dai dati noti, deducendo il cinque per cento dall'importo cosi' stabilito. Norma 9 I dati relativi alla produzione di stagno di un paese produttore per un periodo anteriore ai quarantadue mesi precedenti alla data di adeguamento delle percentuali non sono considerati ai fini delle operazioni di adeguamento. Norma 10 Nonostante le disposizioni delle precedenti norme, il Consiglio puo' diminuire la percentuale attribuita a qualsiasi paese produttore che non abbia esportato il tonnellaggio totale autorizzato fissato in conformita' del paragrafo k) dell'articolo 33 od ogni tonnellaggio superiore da esso accettato conformemente al paragrafo n) di detto articolo. All'atto della decisione, il Consiglio accetta come circostanza attenuante il fatto che il paese produttore interessato abbia rinunciato, in conformita' del paragrafo n) dell'articolo 33, ad una parte del tonnellaggio delle sue esportazioni autorizzate, ad una data che consenta agli altri paesi di prendere ogni misura necessaria per colmare tale disavanzo, o il fatto che il paese produttore interessato, pur non avendo esportato il tonnellaggio fissato in conformita' del paragrafo o) dell'articolo 33, abbia tuttavia esportato la totalita' del tonnellaggio delle esportazioni autorizzate fissato conformemente alle disposizioni del paragrafo k) o del paragrafo n) dell'articolo 33. Norma 11 Qualora la percentuale attribuita ad un paese produttore sia diminuita ai sensi della norma 10, la percentuale cosi' resa disponibile e' ripartita tra gli altri paesi produttori proporzionalmente alle percentuali in vigore alla data in cui viene presa la decisione di procedere alla diminuzione summenzionata. Norma 12 Se, in applicazione delle norme precedenti, la percentuale di un paese produttore scende al di sotto della cifra minima autorizzata in virtu' della condizione di cui al comma i) del paragrafo m) dell'articolo 33, essa viene ricondotta a tale cifra minima e le percentuali degli altri paesi produttori sono ridotte proporzionalmente, in modo che il totale delle percentuali sia di nuovo uguale a cento. Norma 12 Ai sensi del comma ii) del paragrafo m) dell'articolo 33, i seguenti avvenimenti possono essere considerati come situazioni eccezionali: una catastrofe nazionale, uno sciopero importante che abbia paralizzato l'industria per l'estrazione dello stagno per un periodo considerevole, una seria interruzione nell'erogazione di energia o nei trasporti sulla principale via di comunicazione verso la costa. Norma 14 Ai sensi delle presenti norme, il calcolo relativo ai paesi produttori che sono grandi consumatori di stagno proveniente dalla loro produzione mineraria interna sara' basato sulle loro esportazioni di stagno e non sulla produzione mineraria di stagno. All'atto del primo adeguamento dell'Allegato A effettuato in virtu' della norma 1, il calcolo relativo all'Australia sara' fatto sulla base degli ultimi quattro trimestri per i quali siano noti i dati relativi alle esportazioni di stagno, purche' la percentuale ottenuta corrisponda ad un tonnellaggio non inferiore a 4.572 tonnellate. Norma 15 Nel presente allegato l'espressione "produzione di stagno" e' da considerarsi come riferentesi esclusivamente alla produzione mineraria; non sara' dunque tenuto conto della produzione delle fonderie.
Quarto Accordo-Allegato H
ALLEGATO H Procedura da seguire per stabilire le parti nelle scorte regolatrici Per stabilire la parte di ogni paese che contribuisce alle scorte regolatrici, il Direttore procedera' come segue: i) I contributi alle scorte regolatrici di ogni paese contribuente (escluso un contributo volontario o parte di contributo volontario fatto ai sensi del paragrafo a) dell'articolo 22 e rimborsato in conformita' dal paragrafo c) dello stesso articolo) saranno valutati; a tale scopo il valore di un contributo o parte di contributo fatto in metallo da parte di un paese contribuente sara' calcolato al prezzo minimo esistente alla data d'entrata in vigore del presente Accordo e verra' aggiunto ai contributi totali effettuati in contanti da parte di detto paese. ii) Il valore di tutto lo stagno-metallo detenuto dal Direttore alla data in cui l'Accordo scadra' o sara' rescisso, sara' calcolato sulla base del corso di compensazione in contanti dello stagno alla Borsa dei metalli di Londra alla stessa data; dopo che la somma prevista al paragrafo a) dell'articolo 31 sara' stata accantonata in riserva, l'importo corrispondente a tale valore sara' aggiunto al totale dei contanti da lui detenuti alla stessa data. iii) Qualora la somma totale stabilita in conformita' della clausola ii) del presente Allegato sia superiore alla somma totale di tutti i contributi fatti alle scorte regolatrici dai paesi contribuenti (calcolata conformemente alla clausola i) del presente Allegato), l'eccedenza sara' ripartita tra i paesi contribuenti, proporzionalmente ai contributi totali fatti alle scorte regolatrici da ciascuno di essi, moltiplicati per il numero di giorni per i quali detti contributi sono rimasti a disposizione del Direttore, e cio' fino alla scadenza od alla rescissione dell'Accordo. A tale scopo, i contributi in stagno-metallo saranno valutati conformemente alle disposizioni della clausola i) del presente Allegato, ed ogni contributo individuale (in metallo o in contanti) sara' moltiplicato per il numero di giorni per i quali esso e' rimasto a disposizione del Direttore; per calcolare il numero di giorni per i quali un contributo e' rimasto a disposizione del Direttore non sara' tenuto conto ne' dal giorno in cui il contributo e' stato da lui percepito ne' del giorno di scadenza o rescissione dell'Accordo. L'importo dell'eccedenza cosi' attribuita ad ogni paese contribuente sara' aggiunto al totale dei contributi di tale paese (calcolato secondo la clausola i) del presente Allegato), restando inteso che, nello stabilire la ripartizione di tale eccedenza, un contributo di un paese decaduto dai suoi diritti non sara' considerato essere stato a disposizione del Direttore per tutta la durata del periodo di decadenza. iv) Qualora l'importo totale stabilito conformemente alle disposizioni della clausola ii) del presente Allegato sia inferiore alla somma totale di tutti i contributi fatti alle scorte regolatrici da parte di tutti i paesi contribuenti, il disavanzo sara' ripartito tra i paesi contribuenti proporzionalmente ai loro contributi globali. L'importo del disavanzo addebitato ad ogni paese contribuente sara' dedotto dal totale dei contribuenti di tale paese. I contributi considerati nella presente clausola saranno calcolati secondo la clausola i) del presente Allegato. v) Il risultato dei calcoli di cui sopra sara' considerato, per ogni paese contribuente, come la parte di tale paese nelle scorte regolatrici.
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