DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 597

Type DPR
Publication 1973-09-29
Ultimo aggiornamento 1988-03-14
State In force
Source Normattiva
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Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e' costituito dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d'imposta e le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione effettivamente sostenute nel periodo stesso. Sono deducibili anche le spese per l'acquisto di beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione il cui costo unitario non sia superiore a cinquecentomila lire. Per gli altri beni strumentali, tranne gli immobili indicati nell'art. 21, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento nella misura massima stabilita, per categorie omogenee, in apposita tabella approvata con decreto del Ministro per le finanze e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. I costi e oneri non documentati sono deducibili nella misura forfettaria del tre per cento dell'ammontare lordo dei compensi. I redditi indicati nel terzo comma, lettera a), dell'art. 49 sono costituiti dall'ammontare complessivo delle somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione ed anche a titolo di partecipazione agli utili, con esclusione, relativamente alle prestazioni effettuate fuori dal comune del domicilio fiscale, delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, di vitto e alloggio, ridotto del dieci per cento a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese. I redditi indicati nel predetto comma, lettere b) e c), dello stesso art. 49 sono costituiti dall'ammontare complessivo delle somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione ed anche a titolo di partecipazione agli utili, ridotto del trenta per cento per quelli indicati alla lettera b) a titolo di deduzione forfettaria delle spese. La deduzione forfettaria delle spese non compete per i redditi di cui alla lettera b) derivanti dalla utilizzazione economica di diritti acquisiti per successione o donazione. (15A) ((Se l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta non e' superiore a 18 milioni di lire, il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e' determinato, in deroga alle disposizioni dei primi tre commi, nelle seguenti misure: 70 per cento dell'ammontare dei compensi fino a 10 milioni di lire, 75 per cento dell'ammontare dei compensi superiori a 10 milioni ma non a 14 milioni di lire, 80 per cento dell'ammontare dei compensi superiori a 14 milioni ma non a 18 milioni di lire. Il contribuente che non intende avvalersi di questa disposizione deve darne comunicazione all'ufficio nella dichiarazione annuale)). ---------------- AGGIORNAMENTO (15A) Il D.P.R. 22 dicembre 1981, n. 856, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni recate dall'art. 1 hanno effetto dal 1 gennaio 1982."

TITOLO V REDDITI D'IMPRESA

Art. 51

Reddito d'impresa

Il reddito d'impresa e' quello che deriva dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, delle attivita' commerciali di cui all'art. 2195 del codice civile anche se non organizzate in forma d'impresa. Le attivita' di prestazione di servizi a terzi, che non rientrano nell'art. 2195 del codice civile, si considerano commerciali se organizzate in forma d'impresa. I redditi derivanti dalle attivita' dirette all'allevamento di animali e alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici quando le attivita' stesse non rientrano fra quelle previste nell'art. 28 sono considerati, agli effetti fiscali, come derivanti da attivita' commerciali. Le attivita' dirette allo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne sono considerate in ogni caso attivita' commerciali. Le disposizioni di questo titolo relative al reddito d'impresa si applicano per la determinazione del reddito delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, anche se esercitano attivita' diverse da quelle indicate nei precedenti commi.

Art. 52

Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa e' costituito dagli utili netti conseguiti nel periodo d'imposta, determinati in base alle risultanze del conto dei profitti e delle perdite con le variazioni derivanti dai criteri stabiliti nelle successive disposizioni di questo titolo. Nella determinazione degli utili netti non si tiene conto delle perdite relative ai cespiti che fruiscono di esenzione ne' dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ne' dei proventi e dei costi relativi agli immobili indicati nell'art. 21 che non costituiscano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa. I redditi di tali immobili concorrono a formare il reddito di impresa nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del titolo 11. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni dell'art. 5.

Art. 53

Ricavi

Costituiscono ricavi i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, nonche' i corrispettivi delle cessioni di materie prime, materie sussidiarie, semilavorati e merci acquistati per essere impiegati nella produzione, al netto dei relativi sconti, abbuoni e premi. I titoli azionari e obbligazionari e i titoli similari si comprendono fra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa quando questa ha per oggetto specifico, ancorche' non esclusivo, l'assunzione di partecipazioni in societa' o enti, la compravendita, il possesso e la gestione di titoli pubblici o privati o alcuna di tali attivita' e, in ogni caso, per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice. I corrispettivi si considerano conseguiti: a) per le cessioni di beni mobili, alla data della consegna o della spedizione o a quella, se posteriore, in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro diritto reale; b) per le cessioni di beni immobili, alla data della stipulazione dell'atto o a quella, se posteriore, in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro diritto reale; c) per le prestazioni di servizi, alla data in cui sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alle date di maturazione dei corrispettivi. Ai fini del comma precedente non si tiene conto delle clausole di riserva della proprieta' e le locazioni con clausole di trasferimento della proprieta' vincolanti per ambedue le parti sono assimilate alle vendite con riserva della proprieta'. Si comprendono tra i ricavi: a) il valore normale dei beni indicati nel primo e nel secondo comma destinati al consumo personale, o familiare dell'imprenditore o ad altre finalita' estranee, all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci; b) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1980, N. 897)).

Art. 54

Plusvalenze patrimoniali

Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nei primi due commi dell'art. 53, concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta nel quale sono realizzate mediante la cessione dei beni a titolo oneroso. La plusvalenza e' costituita dal maggior valore realizzato rispetto all'ultimo valore riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, ivi compresa l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Nel caso di permuta la plusvalenza e' determinata con riferimento al valore normale del bene ricevuto, aumentato o diminuito dell'eventuale conguaglio in denaro. Se il bene ricevuto in permuta e' un bene ammortizzabile e viene iscritto in bilancio allo stesso valore per il quale vi era iscritto il bene dato in permuta, la plusvalenza e' costituita soltanto dal conguaglio in denaro eventualmente pattuito a favore dell'imprenditore. Nel caso di conferimento in societa' la plusvalenza e' determinata con riferimento al valore delle azioni o quote ricevute, assumendo come tale la media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre se si tratta di azioni quotate in borsa e il valore normale dei beni conferiti in ogni altro caso. Le plusvalenze realizzate ai sensi dei precedenti commi non concorrono a formare il reddito d'impresa se e nella misura in cui siano accantonate in apposito fondo del passivo e siano reinvestite in beni ammortizzabili entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello del realizzo. All'atto del reinvestimento l'ammontare reinvestito sara' trasferito al fondo di ammortamento e le quote annue di ammortamento saranno calcolate sulla differenza fra il costo dei beni acquistati o costruiti e l'ammontare reinvestito. L'ammontare non reinvestito entro il secondo periodo d'imposta concorrera' a formare il reddito del periodo stesso. ((Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti delle imprese esonerate dalla tenuta delle scritture contabili ordinarie ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. A tal fine l'ammontare delle plusvalenze realizzate dovra' essere annotato nel registro tenuto agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; i soggetti esonerati degli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto dovranno annotare l'ammontare della plusvalenza realizzata nell'apposito registro previsto dal terzo comma dell'art. 18 del citato decreto. All'atto del reinvestimento della plusvalenza dovra' essere attivato apposito prospetto in cui deve essere indicato, distintamente per ciascuno dei beni acquistati, il costo ammortizzabile determinato ai sensi dell'art. 68 del presente decreto, l'ammontare della plusvalenza trasferita al fondo di ammortamento, il costo residui ammortizzabile e, successivamente per ciascun anno, le quote di annuali ammortamenti.)) Le plusvalenze, determinate con riferimento al valore normale dei beni, si considerano realizzate e concorrono a formare il reddito d'impresa anche nel caso di destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore o ad altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa. Nei confronti delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano relativi all'impresa tutti i beni ad esse appartenenti e le plusvalenze, determinate con riferimento al valore normale dei beni, concorrono a formare il reddito anche se distribuite ai soci prima dell'alienazione o mediante assegnazione dei beni. In caso di cessione o di liquidazione dell'azienda le plusvalenze realizzate, compreso il valore di avviamento, non costituiscono reddito d'impresa e sono tassate a norma dell'art. 12, lettera a) e dell'art. 13.

Art. 55

Sopravvenienze attive

Concorrono a formare il reddito d'impresa le sopravvenienze attive derivanti dal conseguimento di proventi a fronte di costi od oneri dedotti o di passivita' iscritte in bilancio in precedenti periodi d'imposta e quelle derivanti dalla sopravvenuta insussistenza di costi od oneri dedotti o di passivita' iscritte in bilancio in precedenti periodi d'imposta. Ai fini del precedente comma sono inoltre considerati sopravvenienze attive: a) le somme in danaro e i beni in natura ricevuti a titolo di contributo o di liberalita', ad esclusione dei contributi in conto esercizio corrisposti in base a norma di legge dallo Stato e da altri enti pubblici; b) il valore nominale delle azioni ricevute gratuitamente e l'aumento gratuito del valore nominale di quelle gia' possedute, sempre che i titoli azionari non siano compresi fra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa e salvi i casi previsti dal secondo comma dell'art. 45; c) il valore nominale delle quote di societa' a responsabilita' limitata ricevute gratuitamente e l'aumento gratuito del valore nominale di quelle gia' possedute, salvi i casi previsti dal secondo comma dell'art. 45. Nei confronti delle societa' in nome collettivo o in accomandita semplice regolarmente costituite non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti dai soci in proporzione alle quote di partecipazione ne' la rinuncia da parte dei soci, nella stessa proporzione, ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti. Se le somme ricevute o corrispondenti al valore normale dei beni ricevuti, ovvero il valore nominale o l'aumento del valore nominale dei beni di cui alle lettere b) e c), vengono accantonati in apposito fondo del passivo, essi concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta e nella misura in cui il fondo e' utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o in cui i beni ricevuti vengono destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o ad altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci.

Art. 56

Costi di acquisizione di beni e servizi

I costi relativi all'acquisizione dei beni e dei servizi dai quali traggono origine i ricavi comprendono i corrispettivi e gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi. La data in cui i costi si considerano sostenuti e' determinata con criteri corrispondenti a quelli stabiliti nel terzo comma dell'art. 53. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1980, N. 897)).

Art. 57

Perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali

Nella determinazione del reddito d'impresa si tiene conto: a) delle perdite e delle sopravvenienze passive derivanti dal mancato conseguimento di ricavi e proventi imputati al conto dei profitti e delle perdite in precedenti periodi d'imposta nonche' di quelle costituite da oneri o maggiori oneri sostenuti in relazione a ricavi e proventi imputati al conto dei profitti e delle perdite in precedenti periodi di imposta; b) delle perdite e delle sopravvenienze passive derivanti dalla eliminazione totale o parziale di attivita' iscritte in bilancio in precedenti periodi d'imposta; c) delle minusvalenze patrimoniali conseguenti alle cessioni e alle altre operazioni considerate nell'art. 54, determinate con gli stessi criteri ivi stabiliti per la determinazione delle plusvalenze.

Art. 58

Interessi passivi

Gli interessi passivi, salvo quanto previsto nei successivi commi, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa, comprese le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive, e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, compresi quelli che fruiscono di esenzioni ed esclusi quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta; ((...)). Ai fini del rapporto i proventi immobiliari di cui al secondo comma dell'articolo 52 si computano nella misura ivi stabilita; i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze; le rimanenze di cui agli articoli 62 e 63 si computano nei limiti degli incrementi formati nel periodo d'imposta. Gli interessi passivi su prestiti contratti per l'acquisizione o la costruzione di beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nei primi due commi dell'art. 53, sono imputati ad aumento del costo dei beni stessi fino al periodo d'imposta anteriore a quello in cui ne e' o puo' esserne iniziata l'utilizzazione. Per le imprese di nuova costituzione, salvo il disposto del precedente comma, si applicano le disposizioni del quarto comma dell'art. 71. Gli interessi passivi non computati nella determinazione del reddito d'impresa a norma del presente articolo non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo prevista dall'art. 10.

Art. 59

Compensi a favore dell'imprenditore e dei familiari, dei soci e degli amministratori

Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso dell'opera svolta dall'imprenditore e dalle persone indicate nel terzo comma dell'art.

15.Dei compensi percepiti da tali persone non si tiene conto ai fini dell'imputazione prevista nell'art. 4. I compensi per lavoro dipendente corrisposti ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore non rientranti tra le persone indicate nel terzo comma dell'art. 15, compreso il coniuge legalmente ed effettivamente separato, sono deducibili nella misura in cui risultano dalle registrazioni eseguite ai fini dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori effettivamente versati. Nella stessa misura sono deducibili i compensi per lavoro dipendente corrisposti ai soci dalle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice. I compensi corrisposti dalle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice ai soci amministratori sono deducibili nei limiti delle misure correnti per gli amministratori non soci. Per i soci prestatori di lavoro che ricoprono anche la carica di amministratore della societa', la deduzione e' ammessa per ammontare complessivamente non superiore alla maggiore fra tale misura e quella indicata nel comma precedente. Le somme corrisposte agli amministratori delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice a titolo di partecipazione agli utili non sono ammesse in deduzione. Di esse non si tiene conto agli effetti del precedente comma.

Art. 60

Oneri di utilita' sociale

Le erogazioni liberali fatte a favore dei dipendenti per specifiche finalita' di educazione, istruzione, ricreazione, beneficenza, culto o assistenza sociale sono deducibili per un ammontare complessivamente non superiore al cinque per mille dell'ammontare delle retribuzioni per lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione annuale. Sono inoltre deducibili: a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalita' comprese fra quelle indicate nel precedente comma o finalita' di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al due per cento del reddito d'impresa dichiarato; b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalita' di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al due per cento del reddito d'impresa dichiarato; c) le erogazioni liberali fatte a favore di universita' e di istituti di istruzione universitaria, per un ammontare complessivamente non superiore al due per cento del reddito d'impresa dichiarato. Le erogazioni a titolo di liberalita' diverse da quelle considerate dai commi precedenti non sono ammesse in deduzione.

Art. 61

Altri costi e oneri

Le imposte sul reddito e quelle per le quali e' prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento o ha inizio la riscossione dei ruoli nei quali sono iscritte. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono deducibili nei limiti dell'ammontare corrispondente alle dichiarazioni annuali, agli accertamenti degli uffici o alle decisioni delle commissioni tributarie. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili se e nella misura in cui sono corrisposti in base a formale deliberazione dell'associazione e con carattere di periodicita'. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 4 NOVEMBRE 1982, N. 626)).

Art. 62

Valutazione delle rimanenze

Le rimanenze dei beni indicati nel primo comma dell'art. 53 si valutano distintamente per categorie omogenee, formate da tutti i beni del medesimo tipo e della medesima qualita'. Possono tuttavia essere inclusi nella stessa categoria beni dello stesso tipo ma di diversa qualita', i cui valori unitari non divergano sensibilmente, e beni di diverso tipo aventi uguale valore unitario. Nel primo periodo d'imposta in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo a ogni unita' il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nel periodo stesso per la loro quantita'. Nei periodi d'imposta successivi, se la quantita' delle rimanenze e' aumentata rispetto al periodo precedente, le maggiori quantita', valutate a norma del secondo comma, costituiscono voci distinte per periodo di formazione. Se invece la quantita' e' diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei periodi d'imposta precedenti, a partire dal piu' recente. Se il valore unitario dei beni, determinato a norma dei commi precedenti, e' superiore al valore normale di essi nell'ultimo trimestre del periodo d'imposta, la valutazione puo' essere fatta moltiplicando l'intera quantita' di beni, indipendentemente dal periodo di formazione, per il valore normale. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 DICEMBRE 1984, N. 853, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 FEBBRAIO 1985, N. 17)). I prodotti in corso di lavorazione sono valutati in base ai costi sostenuti nel periodo d'imposta. Ai fini delle valutazioni di cui ai precedenti commi si comprendono nei costi anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Le rimanenze di un periodo d'imposta, determinate a norma del presente articolo e tenuto anche conto delle rettifiche apportate dall'ufficio delle imposte, costituiscono le giacenze iniziali del periodo d'imposta successivo. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 DICEMBRE 1984, N. 853, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 FEBBRAIO 1985, N. 17)) . ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 DICEMBRE 1984, N. 853, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 FEBBRAIO 1985, N. 17)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 DICEMBRE 1984, N. 853, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 FEBBRAIO 1985, N. 17)) . Se per effetto dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo le rimanenze risultano rivalutate, l'ammontare della rivalutazione concorre per un quinto alla formazione del reddito di impresa nel periodo d'imposta in cui le variazioni sono apportate. Il residuo importo concorre alla formazione del reddito in quote costanti nei quattro periodi di imposta successivi.

Art. 63

Opere e servizi in corso di esecuzione

Le opere, le forniture e i servizi, pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale in contratti di appalto, somministrazione, vendita su ordinazione e simili sono compresi fra le rimanenze di ciascun periodo d'imposta al termine del quale sono in corso di esecuzione e fra le giacenze iniziali di quello successivo. La valutazione, in relazione a tutte le prestazioni effettuate fin dall'inizio di esecuzione del contratto, e' fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti, al lordo degli eventuali acconti o ritenute di garanzia. Delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali si tiene conto, finche' non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al cinquanta per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi coperta da stati di avanzamento la valutazione e' fatta in base ai corrispettivi liquidati. La valutazione fatta a norma del precedente comma puo' essere ridotta in qualsiasi periodo d'imposta, per rischio contrattuale a giudizio del contribuente, in misura non superiore al due per cento. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si comprendono tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale, e' limitata alla parte non ancora liquidata. Ogni successiva variazione dei corrispettivi e' imputata al reddito del periodo d'imposta in cui e' stata definitivamente stabilita. Alla dichiarazione annuale deve essere allegato, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio pluriennale, un prospetto recante la indicazione degli estremi del contratto, delle generalita' e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando le opere, forniture o servizi pluriennali formano oggetto, come complesso unitario e con scadenze ricadenti nello stesso periodo d'imposta, di piu' contratti fra le stesse parti. Le disposizioni stesse possono essere applicate, su richiesta del contribuente, anche quando si tratta di opere, forniture o servizi di durata contrattuale inferiore a un anno in corso di esecuzione al termine del periodo d'imposta.

Art. 64

Valutazione dei titoli

Le disposizioni dell'art. 62, in quanto applicabili, valgono anche per la valutazione dei titoli azionari, obbligazionari e similari di cui al secondo comma dell'art. 53, salvo, quanto stabilito nei successivi commi del presente articolo. Si considerano della stessa categoria i titoli emessi da uno stesso soggetto e aventi uguali caratteristiche. Il numero e il valore nominale delle azioni ricevute gratuitamente si aggiungono al numero e al costo di quelle gia' possedute in proporzione alle quantita' delle singole voci della corrispondente categoria. Nella stessa proporzione l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni gia' possedute si aggiunge al costo delle azioni stesse. Le disposizioni del precedente comma non si applicano se le azioni ricevute gratuitamente o l'aumento del valore nominale di quelle gia' possedute non costituiscono reddito ai sensi dell'art. 45. In tal caso il numero delle azioni gratuite si aggiunge al numero di quelle gia' possedute in proporzione alle quantita' delle singole voci della corrispondente categoria. Il valore normale dei titoli quotati in borsa e' determinato in base alla media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre del periodo d'imposta. Per le azioni e i titoli similari non quotati in borsa si tiene proporzionalmente conto delle diminuzioni patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle societa' emittenti, in confronto all'ultimo bilancio anteriore alla data in cui le azioni vennero acquistate, o da deliberazioni adottate ai sensi dell'art. 2446 del codice civile; per le obbligazioni e i titoli similari non quotati in borsa si tiene conto delle diminuzioni di valore comprovate da elementi certi e precisi. Le somme versate a copertura di perdite delle societa' emittenti, in base a formale deliberazione di queste e in proporzione alle quote di partecipazione, si aggiungono al costo delle azioni in proporzione alle quantita' delle singole voci della corrispondente categoria. Di esse non si tiene conto ai fini della determinazione del valore normale delle azioni non quotate in borsa.

Art. 65

Accantonamenti di quiescenza e previdenza

Gli accantonamenti relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza del personale sono deducibili nei limiti delle quote maturate nel periodo d'imposta in conformita' alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei singoli dipendenti. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa i maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi di quiescenza e di previdenza a sopravvenute modificazioni normative e retributive non possono essere ripartiti in piu' di tre periodi d'imposta, compreso quello di decorrenza degli effetti delle modificazioni.

Art. 66

Accantonamenti per rischi su crediti

Gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte dei rischi su crediti sono deducibili, in ciascun periodo di imposta, nel limite dello 0,50 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate dal primo comma dell'art. 53 o derivanti, per le aziende e gli istituti di credito, dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela. La deduzione e' ammessa entro il limite massimo dello 0,20 per cento quando l'accantonamento globale ha raggiunto il 2 per cento dei crediti sopra indicati esistenti alla fine del periodo di imposta e non e' ulteriormente ammessa quando l'accantonamento ha raggiunto il 5 per cento. Le perdite su crediti verificatesi nel periodo di imposta sono deducibili ai sensi dell'art. 57 limitatamente alla parte non compensata dagli accantonamenti. Se in un periodo di imposta l'ammontare globale dell'accantonamento risulta superiore al 5 per cento dell'ammontare dei crediti l'eccedenza concorre a formare il reddito del periodo stesso. Per le aziende e gli istituti di credito restano fermi, fino al riassorbimento, i maggiori accantonamenti effettuati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'art. 2 della legge 27 luglio 1962, n. 1228. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1975, N. 683. ((Gli accantonamenti per rischi su crediti per interessi di mora sono deducibili in ciascun periodo di imposta, se iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quello di cui al primo comma, fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi imputato al conto dei profitti e delle perdite. Si applicano le disposizioni del secondo comma, calcolando l'eccedenza con riferimento all'intero ammontare dei crediti per interessi di mora risultante in bilancio)).

Art. 67

Altri accantonamenti

Gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte di lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili sono deducibili nei limiti del cinque per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile risultante all'inizio del periodo d'imposta dal registro dei beni ammortizzabili e riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito. La differenza tra l'ammontare complessivamente dedotto e il costo effettivamente sostenuto concorre a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta in cui ha termine il ciclo. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni di questo titolo.

Art. 68

Ammortamento dei beni materiali

Le quote di ammortamento degli immobili, degli impianti, dei macchinari e degli altri beni mobili sono deducibili a partire dal primo periodo d'imposta in qualsiasi momento dal quale il bene e' stato utilizzato o avrebbe potuto essere utilizzato. Per le imprese di nuova costituzione l'inizio dell'ammortamento puo' essere differito al primo periodo d'imposta in cui sono stati conseguiti ricavi. La deduzione e' ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e al lordo degli eventuali contributi di terzi, dei coefficienti stabiliti con apposita tabella approvata con decreto del Ministro per le finanze e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi. La misura massima indicata nel precedente comma puo' essere superata, in ciascun periodo d'imposta, in proporzione alla piu' intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore e puo' essere in ogni caso aumentata a titolo di ammortamento anticipato, nel primo periodo di imposta e nei due successivi, di una quota non superiore al quindici per cento del costo. Se l'ammortamento e' fatto in misura inferiore a quella indicata nel secondo comma la differenza e' ammortizzabile nei periodi d'imposta successivi al termine del normale periodo di ammortamento. Tuttavia se l'ammortamento fatto in un periodo di imposta e' inferiore alla meta' della misura stessa il minore ammontare non concorre a formare la differenza ammortizzabile, a meno che non dipenda dalla effettiva minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo e' ammesso in deduzione, ma costituisce sopravvenienza attiva se il bene viene successivamente ceduto a titolo gratuito. Per i beni il cui costo unitario non supera lire cinquantamila e' ammessa la deduzione integrale dei costi nel periodo d'imposta in cui sono stati acquisiti. I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione sono deducibili fino al limite del cinque per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante all'inizio del periodo d'imposta dal registro dei beni ammortizzabili e riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito. L'eccedenza e' deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi. ((Per specifici settori di attivita' economiche il Ministro delle finanze puo' stabilire con apposito decreto diversi criteri e modalita' di deduzione dei predetti costi)).

Art. 69

Ammortamento dei beni immateriali

Per i diritti di brevetto industriale e gli altri diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno sono deducibili quote costanti di ammortamento del costo, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e al lordo degli eventuali contributi di terzi, rapportate alla durata di utilizzazione prevista dalla legge o dal contratto. Se la durata di utilizzazione non e' determinabile le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore a un quinto del costo. Le disposizioni del precedente comma valgono anche per i diritti di utilizzazione dei marchi di fabbrica e di commercio, per i diritti di utilizzazione di processi, formule e simili e per i diritti di utilizzazione di informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un quinto del valore stesso. Per gli ammortamenti fatti in misura diversa da quelle indicate nei precedenti commi si applicano le disposizioni del terzo e del quarto comma dell'art. 68. Le disposizioni dei commi primo, quinto e sesto dello stesso articolo valgono anche per l'ammortamento dei beni immateriali di cui al presente articolo.

Art. 70

Ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili

Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione sono deducibili, fino al periodo d'imposta anteriore a quello in cui avviene la devoluzione e indipendentemente dall'ammortamento di cui agli articoli precedenti, quote costanti di ammortamento finanziario. La quota di ammortamento finanziario deducibile e' determinata dividendo il costo originario dei beni, diminuito degli eventuali contributi corrisposti dal concedente, per il numero degli anni di durata della concessione. Se la concessione viene prorogata la quota deducibile e' proporzionalmente ridotta a partire dal periodo d'imposta in cui la proroga e' stata convenuta. In caso di incremento e di decremento del costo originario dei beni, per effetto di sostituzioni a costi superiori o inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni, di perdite e di ogni altra causa, la quota di ammortamento finanziario deducibile e' rispettivamente aumentata o diminuita, a partire dal periodo d'imposta in cui si e' verificato l'incremento o il decremento, in misura pari all'ammortamento di esso diviso per il numero dei residui anni di durata della concessione. L'eventuale differenza tra l'ammontare complessivo delle quote di ammortamento finanziario dedotte durante la concessione e l'ultimo valore dei beni riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito e non ancora ammortizzato ai sensi dei precedenti articoli concorre a formare il reddito di impresa nel periodo d'imposta in cui avviene la devoluzione. Per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche sono ammesse quote di ammortamento differenziate da calcolare sull'investimento complessivo realizzato. Le quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi con decreto del Ministro per le finanze, anche in deroga alle disposizioni del secondo comma dell'art. 58 e del quarto comma dell'art. 71, in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico finanziario della concessione.

Art. 71

Ammortamento dei costi ad utilizzazione pluriennale

((I costi relativi a studi e ricerche sono deducibili nel periodo d'imposta in cui sono stati sostenuti, ovvero in quote costanti nel periodo stesso e nei periodi successivi ma non oltre il quarto. Ai contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica l'ultimo comma dell'art. 55)). Le spese di pubblicita' sono deducibili o per l'intero ammontare nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute o per quote costanti nel periodo stesso e nei due successivi. Ogni altro costo ad utilizzazione pluriennale e' deducibile nel limite della quota imputabile a ciascun periodo d'imposta. I costi ad utilizzazione pluriennale, comprese le spese di costituzione, sostenuti dalle imprese di nuova costituzione, nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono stati conseguiti i primi ricavi sono deducibili nel periodo stesso e nei quattro successivi per una parte non superiore, in ciascun periodo, al cinquanta per cento del loro ammontare complessivo. Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese stesse nei suddetti periodi d'imposta sono deducibili, nella proporzione di cui al primo comma dell'art. 58, per un quinto del loro ammontare nel periodo d'imposta in cui sono Stati conseguiti i primi ricavi e per un quinto in ciascuno dei quattro periodi d'imposta successivi.

Art. 72

Imprese minori

Nei confronti delle imprese che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammesse alla tenuta della contabilita' semplificata e non hanno optato per il regime normale il reddito d'impresa e' costituito dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei ricavi, delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive e l'ammontare complessivo dei seguenti costi: 1) costo dei beni impiegati nella produzione nell'acquisto dei beni ceduti e dei servizi prestati, di cui all'art. 53; 2) costo dei beni di cui agli articoli 68 e 69 di costo unitario non superiore a un milione di lire; 3) quote di ammortamento dei beni di cui agli articoli 68 e 69 di costo unitario superiore a un milione di lire; 4) spese per le retribuzioni al personale dipendente; 5) compensi e altre somme corrisposti a terzi e assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o di acconto; 6) canoni di locazione; 7) interessi passivi; 8) premi di assicurazione; 9) spese per illuminazione e per energia motrice; 10) costo dei carburanti e lubrificanti; 11) perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze di cui all'art. 57; ((12) tutti gli altri costi e spese documentati. I Costi e gli oneri non documentati sono deducibili nelle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi: 2 per cento dei ricavi fino a 12 milioni; 1 per cento dei ricavi oltre i 12 e fino a 150 milioni; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni. Le percentuali sono aumentate rispettivamente al 6 per cento, al 3 per cento e all'1,50 per cento nei confronti delle imprese indicate nel primo comma dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, nonche' degli intermediari e rappresentanti di commercio)). Il reddito delle imprese che secondo le norme del predetto decreto sono esonerate anche dalla tenuta della contabilita' semplificata e' determinato in base alla effettiva situazione economica dell'impresa.

Art. 72-bis

(Particolari categorie di imprese minori).

Per le imprese artigiane iscritte nell'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 e per le imprese autorizzate all'esercizio delle attivita' di commercio al minuto, di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali, nonche' per gli intermediari e rappresentanti di commercio, esclusi i commissionari, se i ricavi conseguiti nel periodo d'imposta, determinati a norma degli ultimi due commi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non abbiano superato ((diciotto milioni di lire)), il reddito imponibile e' determinato applicando all'ammontare dei ricavi i seguenti coefficienti di redditivita' e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali eventualmente realizzate: ((a) imprese artigiane e in genere esercenti trasporti e attivita' connesse, prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali; sull'ammontare dei ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 30 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici milioni di lire il coefficiente 35 per cento e per i ricavi superiori a quattordici milioni sino a diciotto milioni di lire il coefficiente 40 per cento; b) commercianti al minuto compresi gli ambulanti; sull'ammontare dei ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 20 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici milioni di lire il coefficiente 30 per cento e per i ricavi superiori a quattordici milioni di lire sino a diciotto milioni di lire il coefficiente 35 per cento; c) vendita di generi di monopoli e di valori bollati postali e simili; sull'ammontare dei ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 50 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici milioni di lire il coefficiente 55 per cento e per i ricavi superiori a quattordici milioni di lire fino a diciotto milioni di lire il coefficiente 60 per cento; d) intermediari e rappresentanti di commercio; sull'ammontare dei ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 50 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici milioni di lire il coefficiente 55 per cento e per i ricavi superiori a quattordici milioni sino a diciotto milioni di lire il coefficiente 60 per cento)). Il contribuente che non intende avvalersi delle disposizioni del presente articolo deve darne comunicazione all'ufficio nella dichiarazione annuale dei redditi.

Art. 72-ter

((Nei confronti delle imprese che esercitano l'allevamento di animali oltre il limite indicato al punto b) dell'art. 28, il reddito relativo alla parte eccedente e' determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto della diversa incidenza dei costi. Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera dei propri familiari allorquando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare. Il valore medio ed il coefficiente di cui al comma precedente sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste)).

Art. 73

Liquidazione, trasformazione e fusione.

Nel caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa il reddito d'impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la dichiarazione di fallimento o il provvedimento di messa in liquidazione e' determinato secondo le disposizioni di questo titolo in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite allegato alla dichiarazione presentata dal curatore o dal commissario liquidatore. Le disposizioni stesse, anche se non vi e' stato esercizio provvisorio, valgono anche per la determinazione, in base alla dichiarazione presentata dal curatore o dal commissario liquidatore dopo la chiusura del fallimento o della liquidazione, del risultato finale delle relative operazioni. Nei casi di liquidazione delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, diversi da quelli contemplati dal precedente comma, si applicano le norme relative alla liquidazione delle societa' soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Nel caso di trasformazione di una societa' in nome collettivo o in accomandita semplice in societa' soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e nel caso di fusione di una societa' in nome collettivo o in accomandita semplice mediante incorporazione in una societa' soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche o mediante costituzione di una nuova societa' soggetta all'imposta stessa, il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione o la fusione e' determinato secondo le disposizioni di questo titolo in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite. Per gli effetti della trasformazione e della fusione di societa' ai fini dell'imposta valgono, in quanto applicabili, le norme relative all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Art. 74

Norme generali sui componenti del reddito d'impresa

I ricavi, proventi, costi e oneri concorrono a formare il reddito d'impresa nell'esercizio di competenza a meno che la loro esistenza non sia ancora certa o il loro ammontare non sia ancora determinabile in modo oggettivo, nel qual caso sono imputati al reddito del periodo d'imposta in cui si verificano tali condizioni. ((I costi e gli oneri sono deducibili se ed in quanto si riferiscono ad attivita' da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa; se non sono suscettibili di imputazione specifica si deducono nella proporzione stabilita dal primo comma dell'articolo 58)). I costi e gli oneri non sono ammessi in deduzione se non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite allegate alla dichiarazione. Sono tuttavia deducibili quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un periodo d'imposta precedente se e nella misura in cui la deduzione e' stata rinviata a norma degli articoli precedenti. Non sono ammessi in deduzione i costi e gli oneri di cui e' prescritta la registrazione in apposite scritture ai fini dell'imposta sul reddito, se la registrazione e' stata omessa o e' stata eseguita irregolarmente, salvo che si tratti di irregolarita' meramente formali.

Art. 75

Norme generali sulle valutazioni

Il contribuente, quando le norme di questo titolo consentono la scelta fra criteri diversi di valutazione o di impostazione contabile, deve attenersi ai criteri scelti anche nei successivi periodi d'imposta. Se intende modificarli in tutto o in parte deve darne comunicazione scritta all'ufficio delle imposte nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. La comunicazione ha effetto dal periodo d'imposta successivo, salvo opposizione motivata dell'ufficio mediante avviso notificato entro sei mesi dalla data in cui e' pervenuta la comunicazione. Nello stesso termine l'ufficio puo' stabilire modalita' da osservare per evitare che dal mutamento derivino sottrazioni di imponibile e per la sistemazione delle partite in sospeso. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 DICEMBRE 1984, N. 853, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 FEBBRAIO 1985, N. 17)). Se l'ufficio delle imposte ha rettificato le valutazioni fatte dal contribuente i valori rettificati valgono anche per il periodo d'imposta successivo. I componenti del reddito d'impresa derivanti da operazioni con soggetti non residenti che per i loro rapporti diretti o indiretti con l'impresa ne subiscono l'influenza dominante o dispongono di influenza dominante su di essa sono valutati, se ne deriva aumento del reddito imponibile, in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati o dei beni o servizi ricevuti. La disposizione si applica anche quando l'impresa e il non residente sono sottoposti all'influenza dominante di uno stesso soggetto.

TITOLO VI REDDITI DIVERSI

Art. 76

Redditi derivanti da operazioni speculative

Le plusvalenze conseguite mediante operazioni poste in essere con fini speculativi e non rientranti fra i redditi d'impresa concorrono alla formazione del reddito complessivo per il periodo d'imposta in cui le operazioni si sono concluse. La plusvalenza e' costituita dalla differenza tra il prezzo reale d'acquisto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene alienato, ed il prezzo reale conseguito, al netto dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili in quanto dovuta. Si considerano in ogni caso fatti con fini speculativi, senza possibilita' di prova contraria: 1) la lottizzazione o l'esecuzione di opere intese a rendere edificabili terreni inclusi in piani regolatori o, in programmi di fabbricazione e la successiva vendita anche parziale dei terreni stessi; 2) l'acquisto e la vendita di beni immobili non destinati alla utilizzazione personale da parte dell'acquirente o dei familiari, se il periodo di tempo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non e' superiore a cinque anni; 3) l'acquisto e la vendita di oggetti d'arte, di antiquariato o in genere da collezione, se il periodo di tempo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non e' superiore a due anni. Per i terreni di cui al n. 1) del comma precedente, che siano stati acquistati oltre cinque anni prima della loro inclusione in piani regolatori o in programmi di fabbricazione, si assume come prezzo di acquisto il valore medio corrente nel quinto anno anteriore a quello della predetta inclusione. Per i terreni acquistati posteriormente si assume come prezzo quello reale di acquisto ovvero, in caso di successione o donazione, il valore determinato ai fini della relativa imposta. La disposizione di cui al n. 2) del terzo comma si applica, alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti, anche quando le plusvalenze degli immobili sono state conseguite attraverso l'acquisizione e la successiva vendita di quote o di azioni, non quotate in borsa, di societa' il cui patrimonio e' investito prevalentemente in beni immobili.

Art. 77

Redditi derivanti da altre attivita' occasionali

I redditi derivanti da attivita' commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente concorrono a formare il reddito complessivo per il periodo d'imposta in cui sono stati percepiti, al netto delle spese specificamente inerenti alla loro produzione. La disposizione del precedente comma si applica anche per i redditi costituiti dai corrispettivi per la concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.

Art. 78

Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente

I censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, ancorche' consistenti in prodotti del fondo o commisurati ad essi, concorrono a formare il reddito complessivo, per il periodo d'imposta in cui e' stato acquisito il diritto alla loro percezione, nell'ammontare risultante dai relativi titoli e senza alcuna deduzione. I redditi di cui al precedente comma che non risultano da atti scritti o che eccedono la misura in essi indicata concorrono a formare il reddito complessivo nell'ammontare e per il periodo d'imposta in cui sono stati percepiti.

Art. 79

Redditi di beni immobili situati all'estero

I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, che non costituiscano beni strumentali per l'esercizio di imprese, concorrono alla formazione del reddito complessivo nell'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformita' dei periodi d'imposizione, con riferimento al periodo d'imposizione estera che scade nell'anno solare al quale la dichiarazione si riferisce. I predetti redditi debbono essere dichiarati dal contribuente al lordo delle imposte dovute su di essi nello Stato estero.

Art. 80

Altri redditi

Alla formazione del reddito complessivo, per il periodo d'imposta e nella misura in cui e' stato percepito, concorre ogni altro reddito diverso da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente decreto.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 81

Istituzione e decorrenza dell'imposta

L'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica con decorrenza dal 1° gennaio

1974.L'imposta si applica ai redditi che sono imputabili, a norma dell'art. 7 e delle altre disposizioni ivi richiamate, ai periodi d'imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1973, salvo quanto e' stabilito in altre disposizioni di questo titolo.

Art. 82

Abolizione di altri tributi

Con decorrenza dal 1° gennaio 1974 sono aboliti: a) le imposte sul reddito dominicale dei terreni, sul reddito agrario, sul reddito dei fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile, l'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, le relative sovrimposte erariali e locali; b) l'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, l'imposta sulle societa' e l'imposta sulle obbligazioni; c) l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e la relativa addizionale provinciale; d) le imposte comunali di famiglia, di patente, sul valore locativo e il contributo per la manutenzione delle opere di fognatura; e) il contributo speciale di cura, le contribuzioni speciali sui pubblici spettacoli e la tassa di musica applicati nelle stazioni di cura, soggiorno o turismo; f) le imposte camerali previste dall'art. 52, lettere c) e d) del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011; g) le addizionali erariali e locali agli indicati tributi. Con la stessa decorrenza sono abrogate le disposizioni relative ai tributi indicati nel precedente comma e ogni altra disposizione, non compatibili con quelle del presente decreto.((1))

Art. 83

Rapporti tributari in corso

I tributi indicati nell'art. 82 continuano ad applicarsi in relazione ai presupposti di imposizione verificatisi anteriormente al 1° gennaio

1974.La disposizione del comma precedente si applica anche per i redditi percepiti dopo il 31 dicembre 1973 che secondo le disposizioni in vigore a tale data sono imputabili al periodo d'imposta in cui e' sorto il diritto alla percezione, ancorche' secondo, le disposizioni del presente decreto siano imputabili al periodo d'imposta in cui sono effettivamente percepiti. Nelle ipotesi contemplate dal presente articolo restano fermi gli >obblighi, i termini e le procedure accertamento stabiliti dalle disposizioni relative ai tributi indicati nell'art. 82.

Art. 84

Perdite di precedenti esercizi

Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali, relative a periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1973 e determinate ai sensi dell'art. 112 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e alle condizioni ivi stabilite, possono essere portate in diminuzione del reddito d'impresa, ai soli fini dell'imposta locale sui redditi, fino al quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui si sono verificate. La disposizione del comma precedente si applica anche per le perdite delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice.

Art. 85

Imposte arretrate

Le imposte deducibili dal reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare ai sensi della lettera b) dell'art. 136 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dovute per gli anni anteriori al 1974, si deducono per la meta' del loro ammontare dal reddito complessivo, ai sensi dell'art. 10 del presente decreto, nel periodo di imposta in cui ha avuto inizio la riscossione dei ruoli in cui sono iscritte.

Art. 86

Redditi soggetti a tassazione separata

Ai fini della tassazione separata dei redditi indicati alla lettera d) dell'art. 12, percepiti negli anni 1974 e 1975, l'aliquota di cui al primo comma dell'art. 13 e' determinata: a) se la percezione e' avvenuta nell'anno 1974, sulla base della meta' del reddito complessivo netto accertato agli effetti dell'imposta complementare per il biennio 1972-1973; b) se la percezione e' avvenuta nell'anno 1975, sulla base della meta' del reddito complessivo netto accertato per l'anno 1973 agli effetti dell'imposta complementare e per l'anno 1974 agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per gli altri redditi indicati nell'art. 12 percepiti dopo il 31 dicembre 1973, il diritto alla cui percezione sia sorto negli anni 1974 e 1975, l'aliquota e' determinata nel modo indicato alla lettera a) del comma precedente se il diritto alla percezione e' sorto nel 1974 e nel modo indicato alla lettera b) se e' sorto nel 1975. Se il diritto alla percezione e' sorto anteriormente al 1° gennaio 1974, si applicano le disposizioni di cui all'art. 83; tuttavia i redditi indicati alla lettera c) dell'art. 12 percepiti dopo il 31 dicembre 1973 in virtu' di deliberazioni anteriori, sono tassati a norma dell'art. 13 e la relativa aliquota, qualora siano percepiti negli anni 1974 e 1975 e' determinata ai sensi del primo comma del presente articolo.

Art. 87

Redditi dominicali dei terreni e redditi agrari

Per i periodi d'imposta anteriori a quello in cui avranno effetto le modificazioni derivanti dalla prima revisione delle tariffe d'estimo effettuata ai sensi del terzo comma dell'art. 24 e del secondo comma dell'art. 30 i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari saranno aggiornati mediante l'applicazione di coefficienti stabiliti almeno ogni biennio con decreto del Ministro per le finanze, anche per singoli comuni o sezioni censuarie e per singole qualita' e classi, su conforme parere della commissione censuaria centrale, tenute anche presenti le eventuali segnalazioni dei comuni interessati.

Art. 88

Redditi dei fabbricati

Per i periodi d'imposta anteriori a quello in cui avranno effetto le modificazioni derivanti dalla prima revisione effettuata ai sensi del secondo comma dell'art. 34 i redditi dei fabbricati saranno aggiornati mediante la applicazione di coefficienti stabiliti annualmente, per singole categorie di unita' immobiliari urbane, con decreto del Ministro per le finanze su conforme parere della commissione censuaria centrale. Fino allo stesso termine continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, restando fermo, nell'ipotesi indicata dal primo comma dello stesso articolo, l'obbligo del possessore di dichiarare il reddito effettivo. ((L'aggiornamento dei redditi degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, e' effettuato mediante l'applicazione del minore tra i coefficienti previsti per i fabbricati. Qualora i predetti immobili risultino allibrati al catasto terreni, il relativo reddito catastale aggiornato e' ridotto a meta' ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito. Il mutamento di destinazione degli immobili di cui al precedente comma senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie. Resta ferma ogni altra sanzione. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni)).

Art. 88-bis

Riferimenti legislativi ad imposte abolite.

Il riferimento contenuto nelle norme vigenti a redditi, o a determinati ammontari di reddito, assoggettati ad imposte abolite dal 1 gennaio 1974 va inteso come fatto agli stessi redditi nell'ammontare netto determinato ai fini delle singole categorie di reddito previste dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Se il riferimento e' fatto alla non assoggettabilita' all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, la condizione si considera soddisfatta quando il reddito complessivo netto determinato ai sensi dell'art. 8, al netto delle detrazioni previste nell'art. 10, aumentato dei redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, diversi da quelli indicati nei commi primo, secondo e terzo dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera le 960.000 lire. Quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47, lettere a) e b), il predetto ammontare viene elevato di 360.000 lire per ogni reddito di lavoro dipendente considerato. Se il riferimento e' fatto ad un reddito complessivo netto agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo non superiore ad un determinato ammontare indicato nella legge, la condizione si considera soddisfatta quando il reddito complessivo netto determinato ai sensi dell'art. 8 aumentato dei redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, diversi da quelli indicati nei commi primo, secondo e terzo dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera l'ammontare indicato nella legge stessa, aumentato come previsto nel comma precedente quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente. Se il riferimento e' fatto ad un ammontare dell'imponibile dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo iscritto a ruolo, la condizione si considera soddisfatta se il reddito complessivo, determinato ai sensi dell'art. 8, aumentato dei redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, diversi da quelli indicati nei commi primo, secondo e terzo dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta non supera la somma indicata dalla legge, aumentata di 240.000 lire per il contribuente, di 100.000 lire per ciascun componente la famiglia che risulti a carico del contribuente al 31 dicembre dell'anno per il quale l'imposta e' dovuta, e di 360.000 lire per ogni reddito di lavoro dipendente. Se il riferimento e' fatto alla quota esente dall'imposta complementare progressiva sul reddito o ad un suo multiplo, tale ammontare e' determinato in 240.000 lire o nel rispettivo multiplo. Se il riferimento e' fatto ad una quota o ad un determinato ammontare del reddito imponibile di una o piu' categorie dell'imposta di ricchezza mobile, il riferimento stesso va fatto per le categorie B e C/l ai redditi netti d'impresa e di lavoro autonomo determinati ai sensi dei titoli IV e V, diminuiti di 360.000 lire, e per la categoria C/ 2 ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati determinati ai sensi del titolo IV, diminuiti di 840.000 lire. Nelle ipotesi di cui all'art. 5 il riferimento va fatto alla quota del reddito d'impresa o di lavoro autonomo della societa' o associazione, diminuito di 360.000 lire, imputabile all'interessato. Se il riferimento e' fatto alla non iscrizione nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, la condizione si intende soddisfatta se il contribuente non possiede redditi di impresa o redditi di lavoro autonomo di ammontare superiore a 360.000 lire ovvero redditi derivanti da capitali dati a mutuo o redditi diversi. Se i benefici conseguiti consistono in somme che concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di esse somme non si tiene conto agli effetti della verifica dei limiti stabiliti dalle singole leggi per la concessione dei benefici medesimi. Nelle domande agli uffici delle imposte volte ad ottenere i certificati da cui risultino le condizioni previste nel presente articolo, il richiedente deve dichiarare, se ed in quale misura possiede redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta e redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, diversi da quelli indicati nei commi primo, secondo e terzo dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Gli uffici delle imposte rilasciano i certificati di cui al precedente comma anche in base a dichiarazione attestante i fatti oggetto della certificazione, resa dall'interessato ad un funzionario dell'ufficio competente. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per il rilascio dei certificati sono in ogni caso dovuti i diritti previsti nei numeri 1 e 4 della tabella allegata A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. ((Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresi' per il rilascio di certificati concernenti la presentazione della dichiarazione dei redditi e la situazione reddituale da esse risultanti)).

Art. 89

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio

LEONE RUMOR - COLOMBO - TAVIANI - LA MALFA - GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 ottobre 1973

Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 29. - VALENTINO

Tabella

TABELLA ((POSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ALIQUOTE PERCENTUALI PER SCAGLIONI DI REDDITO Reddito Aliquota (scaglioni in milioni di lire) % - - fino a 11 18 oltre 11 fino a 24 27 oltre 24 fino a 30 35 oltre 30 fino a 38 37 oltre 38 fino a 60 41 oltre 60 fino a 120 47 oltre 120 fino a 250 56 oltre 250 fino a 500 62 oltre 500 65))

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