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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1973, n. 936

Current text a fecha 1981-04-30

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'articolo unico della legge 28 dicembre 1952, n. 3060, e l'art. 47 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067;

Sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti;

Sulla

proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il tesoro; Decreta:

Articolo unico

E' approvata la tariffa che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennita' e per la liquidazione delle spese spettanti ai dottori commercialisti, nel testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro per la grazia e giustizia.

LEONE ZAGARI - DE MITA - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 gennaio 1974

Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 31. - CARUSO

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 1

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI Schema della nuova tariffa professionale Art. 1. Carattere nazionale della tariffa La presente tariffa ha carattere nazionale e stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennita' e per la liquidazione delle spese, spettanti agli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 2

Art. 2. Criteri per l'applicazione della tariffa Onorari minimi e massimi Per l'applicazione della presente tariffa si deve sempre far riferimento alla natura, alle caratteristiche, alla durata ed al valore dell'incarico, alla importanza ed alla complessita' delle prestazioni: si deve tener conto della sede, dell'urgenza, dell'eventuale disagio, delle responsabilita' dal dottore commercialista assunte, del di lui prestigio e della di lui esperienza, nonche' del vantaggio morale o materiale che dall'opera del professionista e' comunque derivato al cliente. Allorquando non sono previsti, per la concreta applicazione dei criteri stabiliti nel comma precedente, un minimo e un massimo della misura o della percentuale da applicare per la determinazione dell'onorario, quello massimo si ottiene applicando la maggiorazione di un terzo alla misura o alla percentuale indicata. Per gli incarichi di eccezionale importanza, complessita' e difficolta' tutti gli onorari massimi possono essere maggiorati fino al doppio. Per le prestazioni compiute in condizione di particolare disagio o di speciale urgenza gli onorari massimi possono essere aumentati sino al 50 per cento. Le maggiorazioni contemplate nei due comma precedenti non sono cumulabili fra di loro.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 3

Art. 3. Indennita' e onorari - Riduzioni particolari Le indennita' e gli onorari minimi stabiliti nella presente tariffa per le prestazioni del dottore commercialista debbono avere sempre integrale applicazione, salvo, che disposizioni della medesima o particolari norme di leggi speciali non dispongano espressamente, in materia, in modo diverso. Il dottore commercialista esercente la professione in una citta' il cui numero di abitanti sia inferiore a 200.000 puo' applicare all'onorario minimo una riduzione massima del 15% dell'onorario medesimo. Il dottore commercialista iscritto all'albo da meno di dieci anni puo' applicare all'onorario minimo una riduzione massima del 30% dell'onorario medesimo.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 4

Art. 4. Anticipi e acconti - Mancato pagamento dei medesimi Il dottore commercialista ha diritto di chiedere e di ottenere dal cliente, all'inizio della pratica, un anticipo per le spese occorrenti nonche' un acconto sulle indennita' e sugli onorari che saranno a lui spettanti. La corresponsione di altri anticipi e di altri acconti potra' essere richiesta e dovra' essere rinnovata allorquando si rendano necessarie ulteriori spese, oltre quelle primieramente considerate, o allorquando l'incarico si prolunghi oltre il tempo previsto. La mancata corresponsione di anticipo per le spese e di acconto su indennita', ed onorari, quando le spese siano chiaramente necessarie e gli acconti richiesti siano contenuti in limiti congrui, da' facolta' al dottore commercialista di declinare l'incarico; il che dovra' essere fatto con comunicazione scritta alla parte e, ove egli lo ritenga del caso, anche alla controparte.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 5

Art. 5. Incarichi di lunga durata - Parcelle periodiche - Autorizzazione del Consiglio dell'ordine per trattenute a titolo di rimborso di spese e di indennita' e a titolo di acconti su onorari Quando l'incarico sia di lunga durata, il dottore commercialista puo' presentare al cliente la parcella per il lavoro svolto alla fine di ogni semestre (di regola a fine giugno e a fine dicembre), con diritto di ottenerne il regolare pagamento. Il mancato regolare pagamento di detta parcella da' al dottore commercialista la facolta' prevista al secondo comma dell'articolo che precede. Nel caso di incarichi importanti e di lunga durata, egli e' altresi' autorizzato a prelevare dalle somme in suo possesso, previo il parere favorevole del consiglio dell'Ordine, l'importo delle spese sino ad allora sostenute, nonche' acconti, su quanto possano prudenzialmente essere ritenute le sue competenze per indennita' ed onorari.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 6

Art. 6. Pluralita' di professionisti - Collegio di dottori commercialisti Quando un incarico e' affidato a piu' professionisti, ciascuno di essi ha diritto, nei confronti del cliente, alle competenze per l'opera prestata secondo la tariffa della rispettiva categoria professionale. Quando l'incarico e' affidato a piu' dottori commercialisti riuniti in collegio, l'onorario globale dovuto al collegio, ferme restando le spese e le indennita' spettanti a ciascun membro, e' quello dovuto ad un dottore commercialista con l'aumento del 40% per ciascun membro del collegio, salvo i casi espressamente regolati in modo diverso dalla presente tariffa.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 7

Art. 7. Incarico di piu' clienti aventi comunioni d'interessi Quando il dottore commercialista riceve incarichi da piu' clienti, che hanno finalita' ed interessi in comune, l'onorario, determinato con i criteri e le norme della presente tariffa, puo' essere ridotto fino ad un massimo del 40% nei confronti di ciascun cliente, salvo diversa specifica disposizione della presente tariffa.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 8

Art. 8. Incarico non giunto a compimento Nel caso in cui l'incarico, iniziato, non abbia potuto, per qualsiasi ragione, essere portato a compimento, il dottore commercialista ha diritto, oltre al rimborso delle spese sostenute, alle indennita' e agli onorari corrispondenti alle prestazioni svolte sino al momento della loro cessazione, tenuto anche conto del risultato utile che dalle stesse possa essere derivato al cliente.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 9

Art. 9. Incarico gia' iniziato da altri professionisti Per l'incarico gia' iniziato da altri professionisti, al dottore commercialista spettano, oltre al rimborso delle spese, le indennita' e gli onorari corrispondenti all'opera prestata, tenuto conto anche dell'eventuale lavoro preparatorio svolto per una nuova o diversa impostazione della pratica.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 10

Art. 10. Definizione della pratica con il concorso del cliente o di terzi Qualora si pervenga alla definizione della pratica, oltre che con le prestazioni svolte dal dottore commercialista, anche con il concorso effettivo del cliente o di terzi, al dottore commercialista spettano, oltre le spese, le indennita' e gli onorari di cui al successivo art. 19, se dovuti, gli onorari specificatamente previsti dalla presente tariffa per le prestazioni svolte, applicando peraltro a questi ultimi una riduzione sino a quella massima del 30 per cento. Nel caso in cui il cliente svolga direttamente la pratica, il dottore commercialista, incaricato di assisterlo e di consigliarlo, avra' diritto, oltre al rimborso delle spese, alle indennita' e a non meno della meta' degli onorari relativi alle prestazioni svolte.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 11

Art. 11. Valore della pratica Per stabilire il valore della pratica, ai fini della determinazione degli onorari, si fa riferimento ai criteri indicati nei singoli articoli della presente tariffa. In mancanza della indicazione di detti criteri e nel caso di indeterminabilita' del valore, si fara' riferimento agli onorari graduali di cui al secondo scaglione dell'art. 19. Qualora vi sia una manifesta sproporzione tra la prestazione e l'onorario previsto nel modo indicato, l'onorario dovuto potra' essere determinato con criteri e misure di equita' su conforme parere del consiglio dell'Ordine.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 12

Art. 12. Applicazione analogica Quando gli onorari non possono essere determinati secondo una specifica disposizione della presente tariffa, si ha riguardo alle disposizioni della stessa che regolano casi simili o materie analoghe.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 13

Art. 13. Collaboratori e sostituti di concetto Quando il dottore commercialista nella esecuzione dell'incarico si avvale, sotto la propria direzione e responsabilita' di collaboratori e sostituti di concetto, le prestazioni di questi sono remunerate come se svolte direttamente dal dottore commercialista, salvo che non sia diversamente disposto nella presente tariffa.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 14

Art. 14. Spese Al dottore commercialista spetta il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico; di esse dovra' essere data dimostrazione e, ove possibile, documentazione. Per i trasferimenti fuori della sede dello studio oltre i 200 km., il dottore commercialista si servira' del mezzo pubblico con diritto alla 1ª classe. Le spese di viaggio saranno rimborsate nel loro ammontare maggiorato del 25% a titolo di rimborso delle spese accessorie. Entro i 200 km., in caso di mancanza o deficienza del servizio pubblico, e' concesso l'uso del mezzo privato con diritto ad una indennita' di 100 lire al chilometro, con la maggiorazione del 25% a titolo di rimborso delle spese accessorie. E' pure dovuto il rimborso delle spese di soggiorno (pernottamento e vitto) in base alla tariffa d'albergo di prima categoria con l'aumento del 10% per spese accessorie. E' altresi' dovuto il rimborso delle spese postali, telegrafiche, telefoniche, di bollo e simili. Gli stessi criteri sono applicati per il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da collaboratori sostituti e ausiliari del dottore commercialista. A titolo di rimborso delle spese generali di studio il dottore commercialista puo' aumentare l'importo totale dei compensi a lui spettanti ed esposti nella parcella sino ad un massimo del 15%, se egli esercita la professione in una citta' con almeno 200.000 abitanti, e sino ad un massimo del 10% se egli esercita la professione in una citta' con un numero di abitanti inferiore.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 15

Art. 15. Indennita' Al dottore commercialista, indipendentemente dal rimborso delle spese e dagli onorari determinati in base alla presente tariffa, e sempre cumulativamente con essi, spettano le seguenti indennita': a) per l'assenza dallo studio: 1) nella sede dello studio: per brevi accessi da L. 3.000 a L. 5.000; per mezza giornata da L. 6.000 a L. 10.000; per l'intera giornata da L. 11.000 a L. 15.000; 2) fuori dalla sede dello studio: per mezza giornata da L. 10.000 a L. 15.000; per l'intera giornata da L. 16.000 a L. 24.000. La mezza giornata e la intera giornata sono determinate con riferimento all'orario normale degli studi professionali nella citta' di residenza del dottore commercialista: b) per scritturazione, riproduzione o stampa: per ogni facciata degli originali e per i frontespizi....... L. 250 per ogni facciata di ogni copia successiva.................." 150 c) per protocollo ed archiviazione della pratica, formazione del fascicolo...................................." 2.000 d) per rilascio di copie e di estratti di atti e documenti del proprio archivio, oltre l'indennita di scritturazione..." 2.000 e) per autenticazione di copia di lavoro del dottore commercialista.............................................." 2.000 f) per richiesta di documenti o certificati da rilasciarsi da pubblici uffici, enti, notai, ecc..........................L. 2.000 g) per deposito o ritiro di atti e documenti per la loro registrazione, bollatura, vidimazione, legalizzazione, ecc.." 2.000 h) per corrispondenza informativa, lettera, telegramma, telefonata.................................................." 500

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 16

Art. 16. Classificazione degli onorari Gli onorari si distinguono nelle seguenti categorie: a) onorari fissi, ossia quelli dichiarati tali nelle singole voci della presente tariffa con la indicazione della loro misura o del criterio per la loro determinazione; b) onorari a tempo, cioe' quelli determinati in ragione del tempo impiegato; c) onorari graduali, cioe' quelli determinati secondo la divisione in scaglioni del valore della pratica ed analiticamente stabiliti nelle tabelle indicate nei diversi articoli in cui tali onorari sono specificatamente previsti; d) onorari a percentuale, cioe' quelli determinati in ragione di una percentuale da applicare sul valore complessivo della pratica che potra' essere o costante oppure regressiva come indicato in ciascun articolo di riferimento; e) onorari a discrezione, cioe' quelli determinati con criterio di equita' avuto riguardo ai principi generali stabiliti nell'art. 2 ed ai limiti indicati nell'art. 3 della presente tariffa. E' ammesso l'onorario preconcordato, nella determinazione del quale, peraltro, si dovra' avere sempre riguardo ai principi generali ed ai limiti suddetti.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 17

Art. 17. Cumulabilita' degli onorari Gli onorari graduali previsti al successivo art. 19 sono cumulabili con qualsiasi altro onorario previsto dalla presente tariffa soltanto quando cio' e' espressamente indicato nelle correlative norme tariffarie. Peraltro, in tal caso, detti onorari graduali previsti al successivo art. 19 non potranno essere superiori a quelli, in detto articolo indicati, per una pratica del valore massimo di L. 5.000.000. Tuttavia tale limitazione non si applica nel caso della cumulabilita' con gli onorari a tempo e con gli onorari graduali di cui al successivo art. 64.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 18

Art. 18. Onorari a tempo Gli onorari a tempo sono liquidati in base alle ore o frazione di ora impiegate per lo svolgimento della pratica. L'onorario per ogni ora di prestazione va da L. 3.000 a L. 5.000 a seconda della sede del professionista e della difficolta' o complessita' del lavoro. Qualora il dottore commercialista debba valersi di collaboratori, egli avra' diritto ad una maggiorazione del 30% per ogni collaboratore. Per le prestazioni compiute in condizioni di particolare disagio e di urgenza detti compensi possono essere aumentati fino al 50 per cento.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 19

Art. 19. Onorari graduali per prestazioni di concetto e di attuazione Per le singole prestazioni di concetto e di attuazione, sotto specificate spettano al dottore commercialista i seguenti onorari graduali: VALORE DELLA PRATICA [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=v073U09360010019011000102&dgu=1974-01-23&art.dataPubblicazioneGazzetta=1974-01-23&art.codiceRedazionale=073U0936) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il [D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 129](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981-01-16;129) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che gli scaglioni di cui all'articolo 19, n. 1 e 2, della presente tariffa sono raddoppiati.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 20

Art. 20. Amministrazione di aziende Per l'amministrazione di aziende, che si protragga almeno per la durata di un esercizio, gli onorari sono costituiti: a) da un onorario fisso mensile pari all'effettivo costo globale, ragguagliato a mese, di un dirigente di prima categoria di azienda similare con mansioni analoghe, con una maggiorazione non superiore al 25 per cento; b) da una percentuale sul reddito netto effettivo di esercizio fino al 7,50 per cento. Nel caso di mancato conseguimento di reddito o nel caso in cui l'amministrazione sia limitata ad un periodo inferiore ad un esercizio aziendale, gli onorari saranno quelli indicati alla precedente lettera a) con la integrazione - in sostituzione della percentuale di cui alla lettera b) - di un compenso discrezionale, determinato con i criteri indicati all'art. 2 della presente tariffa. Per l'amministrazione di aziende aventi modeste dimensioni patrimoniali e che per la loro struttura non necessitano di un dirigente, gli onorari, verranno determinati, caso per caso, in misura discrezionale.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 21

Art. 21. Amministrazione di patrimoni Per la determinazione degli onorari relativi all'amministrazione di patrimoni si applicano i criteri relativi all'amministrazione dei singoli beni che li compongono, sempre che non ricorrano gli estremi dell'amministrazione di azienda e quindi della conseguente applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 20.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 22

Art. 22. Ammministrazione di fabbricati Gli onorari per l'amministrazione di fabbricati sono determinati secondo i seguenti criteri: a) Amministrazione di fabbricati dati in locazione: onorario fisso per ogni inquilino L. 1.000 all'anno se con affitto bloccato; L. 2.000, se con affitto libero; onorario sul provento lordo degli affitti di ogni immobile commisurato in ragione d'anno: fino a L. 5.000.000 il 5 per cento; per il di piu' oltre L. 5.000.000 il 4 per cento. Per la riscossione di fitti arretrati o litigiosi comunque ricuperati il 10% della somma riscossa. Onorario minimo per ogni fabbricato, distinto con numero civico, L. 20.000. Qualora l'amministrazione si limiti alla sola riscossione degli affitti senza alcuna altra ingerenza nell'amministrazione degli immobili relativi, gli onorari saranno ridotti fino al 50 per cento. b) Amministrazione di caseggiati in condominio ai sensi dell'[art. 128 codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art128): fino a 10 condomini: da L. 50.000 a L. 100.000 annue; da 11 a 20 condomini: da L. 75.000 a L. 150.000 annue; da 21 a 30 condomini: da L. 100.000 a L. 200.000 annue; da 31 a 50 condomini: da L. 150.000 a L. 300.000 annue; oltre i 50 condomini: da L. 200.000 a L. 500.000 annue. Compete inoltre una maggiorazione, da computarsi sui sopra elencati onorari, in ragione del 10% per ognuno dei servizi di ascensore, portineria riscaldamento centrale di cui l'immobile sia eventualmente dotato. Inoltre il dottore commercialista ha diritto ad un onorario di L. 1.000 per ogni condomino. ((2))

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 23

Art. 23. Amministrazione di fondi rustici Gli onorari per l'amministrazione di fondi rustici sono determinati secondo i seguenti criteri: a) per i fondi rustici gestiti a conduzione diretta: sul reddito netto annuo fino a......... L. 1.000.000 il 5% per il di piu' fino a................... " 3 .000.000 il 4% per il di piu' fino a................... " 10.000.000 il 3% per il di piu' oltre a.................. " 10.000.000 il 2% Ove non siano determinabili i redditi netti l'onorario sara' riferito al 20% del reddito lordo; b) per i fondi rustici affittati: sull'importo lordo dell'affitto annuo fino a................................. L. 1.000.000 il 4% per il di piu' fino a................... " 3.000.000 il 3% per il di piu' fino a................... " 10.000.000 il 2% per il di piu' oltre.................... " 10.000.000 l'1% Onorario minimo per ogni fondo L. 20.000; c) per i fondi rustici condotti a colonia o a mezzadria, si applicano le percentuali esposte alla precedente lettera b) aumentate del 50% e da calcolarsi sul reddito annuo netto, nonche' un onorario fisso di L. 5.000 per ogni mezzadro, per quelli condotti a mezzadria mista, le stesse percentuali aumentate del 60%, sempre da calcolarsi sul reddito netto, nonche' un onorario fisso di L. 4.000 per ogni colono. Onorario minimo per ogni fondo L. 20.000. ((2))

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 24

Art. 24. Amministrazione di beni mobili Gli onorari per l'amministrazione di beni mobili sono determinati secondo le seguenti percentuali da calcolarsi sul reddito lordo: reddito fino a......................... L. 3.000.000 il 3% per il di piu' fino a.................. " 10.000.000 il 2% oltre a................................ " 10.000.000 l'1% ((2))

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 25

Art. 25. Amministrazione di sindacati azionari - Rappresentante comune degli obbligazionisti Gli onorari spettanti al dottore commercialista incaricato dell'amministrazione di un sindacato azionario saranno determinati in via discrezionale con opportuno riferimento, oltre che alle prestazioni svolte, anche alle particolari situazioni che possono manifestarsi nell'espletamento dell'incarico. Con gli stessi criteri saranno determinati gli onorari spettanti al rappresentante comune degli obbligazionisti.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 26

Art. 26. Pluralita' di titolari Gli onorari previsti ai precedenti articoli di questo capo sono aumentati del 20% - o del 25% se derivanti da incarichi giudiziari - qualora l'amministrazione si riferisca a patrimoni o beni, escluso il caso del condominio, della cui proprieta' e del cui possesso siano contitolari piu' soggetti, oppure in merito ai quali piu' soggetti vantino pretese, in tutti i casi, cioe', in cui il dottore commercialista sia tenuto a rispondere nei confronti di piu' soggetti.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 27

Art. 27. Concorso di altre prestazioni Gli onorari previsti ai precedenti articoli di questo capo sono cumulabili con quelli relativi ad altre eventuali prestazioni specificatamente contemplate dalla presente tariffa e che non rientrino in quelle riguardanti la normale amministrazione cui i suddetti articoli si riferiscono. Qualora, nelle prestazioni in detti articoli previste, assumano particolare rilievo ed importanza quelle inerenti all'amministrazione di passivita', gli onorari come sopra determinati potranno essere integrati con un onorario discrezionale che tenga nel debito conto la particolarita' e l'entita' di dette prestazioni.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 28

Art. 28. Custodia e conservazione in caso di sequestro Oltre agli onorari previsti ai precedenti articoli di questo capo, al dottore commercialista spetta, a titolo di custodia e conservazione delle aziende o dei beni caduti sotto sequestro, un onorario annuo commisurato sul valore dei beni o se trattasi di aziende sull'attivo lordo risultante dalla situazione patrimoniale nel modo seguente: fino a L. 1.000.000: da L. 10.000 a L. 20.000; per il di piu' fino a L. 10.000.000: da L. 20.000 a L. 50.000; per il di piu' fino a L. 50.000.000: da L. 50.000 a L. 100.000; per il di piu' fino a L. 100.000.000: da L. 100.000 a L. 200.000; per il di piu' oltre L. 100.000.000: da L. 200.000 a L. 300.000. Per le frazioni di anno il suddetto onorario sara' proporzionalmente ridotto. Onorario minimo L. 10.000. ((2))

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 29

Art. 29. Liquidazione di aziende individuali e collettive Per la liquidazione di aziende individuali e collettive, compresi in essa la valutazione della azienda ed il progetto di impostazione ai fini della liquidazione, la redazione di inventari e di bilanci, la esecuzione delle pratiche necessarie al compimento dell'incarico, il realizzo delle attivita', la estinzione delle passivita' ed il conseguente riparto agli aventi diritto, al dottore commercialista sono dovuti i seguenti onorari: a) sul realizzo delle attivita' le seguenti percentuali: sulle prime............................ L. 10.000.000 il 5% per il di piu' fino a................... " 20.000.000 il 4% per il di piu' fino a................... " 50.000.000 il 3% per il di piu' fino a................... " 100.000.000 il 2% per il di piu' oltre a.................. " 100.000.000 l'1% Nel caso di crediti contestati o litigiosi gli onorari relativi al loro realizzo possono essere aumentati sino al 10%: al fine di determinare tale maggiorazione, l'ammontare di tale realizzo deve essere considerato nei primi scaglioni con precedenza sul realizzo di ogni altra attivita'; b) sul totale dei passi o definitivamente accertato, liquidato ed estinto con pagamento ai creditori, la percentuale, da applicarsi in misura regressiva, dall'1,50% allo 0,50%, potra' essere aumentata sino ad un massimo del 25% nel caso di debiti contestati o litigiosi. Nel caso di assegnazione in natura ai soci o di apporto in altre societa' od aziende, gli onorari di cui sopra dovranno essere ridotti fino ad un massimo del 20 per cento. Gli onorari di cui sopra non sono comprensivi degli onorari relativi ad eventuali prestazioni specificatamente contemplate in altri articoli della presente tariffa: in particolare, nel caso di gestione temporanea, i suddetti onorari saranno cumulabili con quelli di cui agli articoli precedenti del presente capo, ridotti del 20 per cento. Sono inoltre cumulativi gli onorari di cui all'art. 19 e si applicano, ove ne ricorrano gli estremi, le disposizioni dell'articolo 10 della presente tariffa. ((2))

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 30

Art. 30. Cessione di aziende, di quote di partecipazione, di azioni Al dottore commercialista che negozi e porti a compimento la cessione di aziende, di quote di partecipazione e di azioni spettano i seguenti onorari calcolati sull'ammontare complessivo del corrispettivo pattuito per la cessione: sulle prime............................ L. 10.000.000 il 5% per il di piu' fino a................... " 20.000.000 il 4% per il di piu' fino a................... " 50.000.000 il 3% per il di piu' fino a................... " 100.000.000 il 2% per il di piu' oltre a.................. " 100.000.000 l'1% Nel caso in cui la negoziazione di azioni quotate in borsa avvenga esclusivamente in base alla relativa quotazione ufficiale, gli onorari saranno determinati in via discrezionale. Qualora invece la negoziazione non avvenga con semplice riferimento alla quotazione di borsa, ma richiede particolari trattative e conseguenti difficolta', la determinazione degli onorari avverra' secondo le percentuali indicate nella tabella esposta nel primo comma. Gli onorari previsti dal presente articolo sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art. 19 della presente tariffa e non sono comprensivi di quelli spettanti per la eventuale valutazione delle aziende, delle quote di partecipazione o delle azioni, o per altre prestazioni eventualmente svolte. ((2))

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 31

Art. 31. Cessione di patrimoni e di singoli beni Per la cessione di patrimoni o di singoli beni, negoziata e portata a compimento, al dottore commercialista, spettano gli onorari di cui al precedente art. 30 con la riduzione del 25%, ferme restando le altre disposizioni nel predetto articolo contenute.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 32

Art. 32. Recesso ed esclusione di soci Al dottore commercialista per le prestazioni svolte per il recesso o la esclusione di soci competono gli onorari di cui al precedente art. 30 riferiti all'ammontare della quota liquidata, ferme restando le altre disposizioni nel predetto articolo contenute.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 33

Art. 33. Perizie e consulenze tecniche di parte Gli onorari per le perizie e consulenze tecniche di parte, per le memorie di parte, avanti autorita' giudiziarie, amministrative, finanziarie, enti pubblici e privati, arbitri e periti, nelle materie oggetto della professione del dottore commercialista, sono commisurati nel modo seguente, al valore accertato della pratica: per valori fino a...................... L. 5.000.000 il 7% per il di piu' fino a................... " 10.000.000 il 6% per il di piu' fino a................... " 25.000.000 il 5% per il di piu' fino a................... " 50.000.000 il 4% per il di piu' fino a................... " 100.000.000 il 3% per il di piu' fino a................... " 250.000.000 il 2% per il di piu' fino a................... " 500.000.000 l'1% per il di piu' oltre a.................. " 500.000.000 lo 0,50% Nel caso in cui il valore della pratica non possa essere accertato, gli onorari saranno determinati in base al tempo impiegato applicando il massimo previsto all'art. 18 della presente tariffa, salvo sempre, ove le circostanze la giustifichino, l'applicazione dei criteri di valutazione delle prestazioni e di eventuale maggiorazione degli onorari, come previsto dalle disposizioni contenute nell'art. 2 della presente tariffa. Gli onorari come sopra determinati sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art. 19 della presente tariffa. ((2))

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 34

Art. 34. Valutazione di aziende, di patrimoni, di beni e di diritti Gli onorari relativi alla valutazione di aziende, di situazioni aziendali, di patrimoni, di beni, di avviamento, di diritti di risarcimento di danni, di diritti aziendali, come ad esempio: marchi, brevetti, concessioni, procedimenti industriali, ecc., nonche' alla valutazione dei capitali assicurati, di rendite vitalizie, di censi, di livelli, di enfiteusi e di diritti congeneri, sono determinati nel modo seguente: a) sull'ammontare complessivo delle attivita' accertate: per valori fino a...................... L. 50.000.000 l'1,50 % per il di piu' fino a..................." 100.000.000 l'1 % per il di piu' fino a..................." 250.000.000 lo 0,75 % per il di piu' fino a..................." 500.000.000 lo 0,50 % per il di piu' fino a..................." 1.000.000.000 lo 0,25 % per il di piu' fino a..................." 5.000.000.000 lo 0,10 % per il di piu' fino a..................." 10.000.000.000 lo 0,05 % per il di piu' oltre a.................." 10.000.000.000 lo 0,025% b) sull'ammontare complessivo delle passivita' accertate ove esistenti: le stesse percentuali di cui alla precedente lettera a) ridotte ad un quarto. Ai predetti onorari sara' applicata una riduzione da un terzo sino ad un massimo della meta' se le prestazioni effettuate rientrano in altre piu' ampie prevedute da altri articoli della presente tariffa. Tutti i suddetti onorari non sono comprensivi di quelli spettanti per l'eventuale aggiornamento e revisione della contabilita'. Sono cumulabili gli onorari di cui all'art. 19 della presente tariffa.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 35

Art. 35. Ispezioni e revisioni amministrative e contabili Gli onorari per le ispezioni, revisioni amministrative e contabili sono determinate in base al tempo impiegato, avendo riguardo alle disposizioni degli articoli 2 e 18 della presente tariffa; la relazione e' tariffabile a tempo con l'aumento del 40 per cento. I suddetti onorari sono cumulabili con gli onorari di cui all'art. 19 e non escludono quelli spettanti per altre prestazioni eventualmente svolte.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 36

Art. 36. Organizzazioni contabili - Impianti di contabilita' Per le organizzazioni contabili, per gli impianti di contabilita' ordinarie in aziende private e pubbliche o per la attuazione del piano di organizzazione proposto, competono al dottore commercialista gli onorari a tempo aumentabili sino al doppio: essi sono cumulabili con gli onorari di cui al precedente art. 19. Per gli impianti di contabilita' meccaniche, ad impulsi elettrici ed elettroniche, nonche' per impianti contabili per i quali occorra una particolare specializzazione, gli onorari sono discrezionali ed in funzione delle difficolta', della complessita' e dell'importanza dell'incarico.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 37

Art. 37. Tenuta, aggiornamento e riordinamento di contabilita' Per incarichi di tenuta, aggiornamento e riordinamento di contabilita' al dottore commercialista, oltre agli onorari di cui al precedente art. 19 compete l'onorario a tempo. Allorquando nell'espletamento dell'incarico il dottore commercialista si avvalga delle prestazioni di dipendenti o di personale di aiuto, al suddetto onorario dovra', limitatamente alle prestazioni svolte da questi ultimi, essere applicata una riduzione da un terzo sino alla meta'.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 38

Art. 38. Inventari, rendiconti, situazioni contabili Per la compilazione di inventari, di rendiconti, di situazioni contabili per le analisi e e rilevazioni di costi per la rilevazione in materia contabile, amministrativa, finanziaria, per la redazione di conti in genere, gli onorari sono determinati secondo quanto indicato all'articolo precedente con un aumento variabile dal 20 al 40 per cento. La relazione e' tariffabile a tempo con l'aumento del 40 per cento. Sono cumulabili gli onorari di cui al precedente art. 19.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 39

Art. 39. Bilancio Gli onorari per la formazione del bilancio e del relativo conto dei profitti e delle perdite, redatti a norma di legge, e accompagnati dalla relazione tecnica illustrativa, sono determinati nel modo seguente: a) sul totale delle attivita': fino a............................... L. 50.000.000 lo 0,50 % per il di piu' fino a................. " 100.000.000 lo 0,20 % per il di piu' fino a................. " 250.000.000 lo 0,15 % per il di piu' fino a................. " 500.000.000 lo 0,10 % per il di piu' fino a................. " 1.000.000.000 lo 0,05 % per il di piu' fino a................. " 2.500.000.000 lo 0,025% per il di piu' fino a................. " 5.000.000.000 lo 0,015% per il di piu' fino a................. " 10.000.000.000 lo 0,010% per il di piu' oltre a................ " 10.000.000.000 lo 0,005% b) sul totale dei ricavi lordi: fino a............................... L. 250.000.000 l' 1,50 % per il di piu' fino a................. " 500.000.000 l' 1 % per il di piu' fino a................. " 1.000.000.000 lo 0,50 % per il di piu' fino a................. " 5.000.000.000 lo 0,20 % per il di piu' fino a................. " 10.000.000.000 lo 0,10 % per il di piu' oltre .................." 10.000.000.000 lo 0,05 % I suddetti onorari saranno ridotti sino ad un massimo della meta' se la formazione del bilancio riguarda societa', enti od imprese che non svolgono alcuna attivita' commerciale od industriale o la cui attivita' sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali. I predetti onorari saranno ridotti da meta' ad un terzo se la formazione del bilancio rientra in altre piu' ampie prestazioni prevedute da altri articoli della presente tariffa. Eventuali prestazioni per l'aggiornamento o la previsione della contabilita' sono tariffabili separatamente. Sono cumulabili gli onorari di cui al precedente art. 19. ((2))

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 40

Art. 40. Bilanci tecnici Gli onorari per la formazione di bilanci tecnici, con il calcolo di riserve matematiche, sono determinati in via discrezionale in relazione al tempo impiegato e con opportuno riguardo alle disposizioni dell'art. 2 della presente tariffa.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 41

Art. 41. Attestazioni e certificazioni Il complesso delle prestazioni occorrenti per accertare la attendibilita' dei bilanci, dei relativi conti e registrazioni contabili, con la certificazione dei medesimi, da' diritto ad un onorario calcolato sul valore della pratica, determinato secondo quanto indicato al precedente art. 39 con una maggiorazione sino al massimo del 50% e con esclusione delle riduzioni previste al terzo comma dell'articolo medesimo. Per gli incarichi di eccezionale importanza e complessita' gli onorari sono determinati con il criterio della discrezionalita'. Qualsiasi altra certificazione di singoli conti, di scritture e di ogni altro documento contabile della impresa come qualsiasi attestazione o certificazione inerente altre prestazioni professionali del dottore commercialista, da' diritto agli onorari specificatamente previsti dalla presente tariffa per tali altre prestazioni, con una maggiorazione sino al massimo del 25 per cento.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 42

Art. 42. Regolamento e liquidazione di avarie Gli onorari per il regolamento e la liquidazione di avarie sono determinati in base all'ammontare complessivo delle somme ammesse, applicando le percentuali ed i criteri di seguito indicati: Avaria comune: a) sull'ammontare complessivo delle somme ammesse: fino a............................... L. 3.000.000 il 7% per il di piu' fino a................. " 5.000.000 il 6% per il di piu' fino a................. " 10.000.000 il 5% per il di piu' fino a................. " 25.000.000 il 4% per il di piu' fino a................. " 50.000.000 il 3% per il di piu' fino a................. " 100.000.000 il 2% per il di piu' fino a................. " 200.000.000 l'1% per il di piu' fino a................. " 500.000.000 lo 0,50% per il di piu' oltre a................ " 500.000.000 lo 0,25% Onorario minimo L. 50.000; b) al liquidatore cui venisse affidato il mandato di eseguire il regolamento di avaria comune tra le parti, spetta un onorario dello 0,25% sull'importo dell'avaria comune; c) per la liquidazione dei rapporti tra assicurato ed assicuratore derivanti da liquidazioni di avaria comune, si applicano gli onorari previsti per la liquidazione di avaria particolare. Avaria particolare: sull'ammontare complessivo delle somme liquidate: fino a............................... L. 3.000.000 il 4% per il di piu' fino a................. " 5.000.000 il 3% per il di piu' fino a................. " 15.000.000 il 2% per il di piu' fino a................. " 30.000.000 l' 1% per il di piu' fino a................. " 50.000.000 lo 0,50% per il di piu' fino a................. " 100.000.000 lo 0,25% oltre a L. 100.000.000: onorario da stabilirsi in misura discrezionale. Nel caso di prestazioni di particolare complessita' o che importino notevole dispendio di tempo ai suddetti onorari puo' essere applicata una maggiorazione sino al massimo del 30 per cento. ((2))

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 43

Art. 43. Funzione di sindaco nelle societa' commerciali Al dottore commercialista, sindaco di societa' spetta, oltre al rimborso delle spese dovuto per l'espletamento della sua funzione, un onorario commisurato sull'ammontare complessivo del capitale sociale e delle riserve non costituite a fronte di specifici oneri od impegni, determinato secondo gli scaglioni che seguono: ((fino a L. 100.000.000: da L. 500.000 a L. 1.200.000; da L. 100.000.000 fino a meno di L. 200.000.000: da L. 1.200.000 a L. 1.700.000; da L. 200.000.000 fino a meno di L. 500.000.000: da L. 1.700.000 a L. 2.000.000; da L. 500.000.000 fino a meno di L. 1.000.000.000: da L. 2.000.000 a L. 2.300.000; da L. 1.000.000.000 fino a meno di L. 3.000.000.000: da L. 2.300.000 a L. 2.500.000; da L. 3.000.000.000 e oltre: da L. 2.300.000 a lire 2.500.000 piu' un aumento da L. 100.000 a L. 200.000 ogni 3.000.000.000 o frazione di 3.000.000.000 in piu')). Gli onorari di cui sopra sono cumulabili con eventuali gettoni o medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni di consiglio di amministrazione o di comitati esecutivi. Qualora il dottore commercialista abbia la carica di presidente del collegio l'onorario di cui sopra e' aumentato del 50 per cento. Qualora si tratti di societa' la cui attivita' sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili di proprieta' o al solo godimento di redditi patrimoniali, gli onorari di cui sopra dovranno essere ridotti sino al 50 per cento. Analoga riduzione dovra' essere applicata, qualora la situazione lo giustifichi, nel caso in cui la societa' si trovi in stato di liquidazione o comunque non svolga alcuna attivita'. L'onorario come sopra determinato e' sempre relativo ad una durata in carica per 12 mesi. Qualora per maggiore o minor durata dell'esercizio sociale o per maggiore o minore permanenza nella carica a qualsiasi causa cio' sia dovuto; l'onorario come sopra determinato dovra' essere aumentato o diminuito di tanti dodicesimi quanti corrispondenti al numero dei mesi della maggiore o minore permanenza nella carica.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 44

Art. 44. Arbitrati rituali ed irrituali L'onorario spettante al dottore commercialista investito della funzione di unico arbitro e' commisurato, nel modo seguente, al valore dell'arbitrato determinato avendo riguardo all'ammontare complessivo delle richieste di tutta le parti in contestazione: fino a............................... L. 1.000.000 il 10% per il di piu' fino a................. " 5.000.000 il 6% per il di piu' fino a................. " 10.000.000 il 5% per il di piu' fino a................. " 50.000.000 il 4% per il di piu' fino a................. " 100.000.000 il 3% per il di piu' fino a................. " 500.000.000 il 2% per il di piu' oltre a................ " 500.000.000 l' 1% In ogni caso l'onorario minimo e' di L. 50.000. Qualora la determinazione del valore non sia possibile, gli onorari saranno determinati in base alle disposizioni dell'art. 11 della presente tariffa. ((2))

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 45

Art. 45. Arbitrati dei consulenti tecnici Gli onorari dovuti al consulente tecnico nominato agli effetti dell'[art. 455 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art455) sono determinati con gli stessi criteri di cui all'articolo precedente.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 46

Art. 46. Sistemazioni di interessi Sono considerate sistemazioni di interessi, agli effetti della presente tariffa, le sistemazioni sociali, cioe' il regolamento di rapporti tra soci, associati, consorziati, ecc. ed in genere l'assistenza e la consulenza societaria: le sistemazioni tra debitori e creditori; le sistemazioni tra eredi, le sistemazioni tra familiari; le sistemazioni tra aziende e loro collaboratori, dipendenti ed ausiliari; le sistemazioni patrimoniali ecc.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 47

Art. 47. Costituzione di enti sociali Per tutte le prestazioni dirette alla costituzione di societa' ed associazioni di qualsiasi tipo, in esse prestazioni comprese le pratiche preliminari, le sessioni, i congressi, le conferenze, i progetti, i preventivi, la redazione di atti costitutivi e statuti, i regolamenti interni fra soci, l'assistenza e la esecuzione delle pratiche per la regolare costituzione di detti enti sociali in conformita' alle leggi ed ai regolamenti vigenti, fatta esclusione di ogni eventuale prestazione inerente la raccolta di capitali, al dottore commercialista compete un onorario commisurato, secondo la tabella che segue, sull'importo complessivo delle somme dai soci o dagli associati apportate, o da apportare secondo il programma costitutivo, sotto qualsiasi forma a titolo di capitale o di finanziamento eventualmente anche oltre il primo esercizio sociale: fino a............................... L. 10.000.000 il 3 % per il di piu' fino a................." 25.000.000 il 2,50% per il di piu' fino a................. " 50.000.000 il 2 % per il di piu' fino a................. " 100.000.000 l'1 % per il di piu' fino a................. " 250.000.000 lo 0,75% per il di piu' fino a................. " 500.000.000 lo 0,50% per il di piu' oltre.................. " 500.000.000 lo 0,25% Onorario minimo L. 50.000. Per la costituzione di cooperative all'onorario come sopra determinato dovra' essere applicata una riduzione fino al 30 per cento. Per la costituzione di consorzi, di cartelli, di sindacati e di altri enti associativi consimili, l'onorario sara' determinato in misura discrezionale avendo riguardo, ove possibile, ai criteri di cui alla precedente tabella e sempre con opportuno riferimento alle disposizioni dell'art. 2 della presente tariffa. Le prestazioni per la raccolta dei capitali sono tariffabili a norma del successivo art. 66. Qualora la costituzione non dovesse avvenire per ragioni indipendenti dal dottore commercialista, gli onorari, verranno ridotti secondo quanto previsto dal precedente art. 8. ((2))

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 48

Art. 48. Variazioni di capitale Per tutte le prestazioni preliminari e per le successive occorrenti per le variazioni in aumento del capitale sociale in qualsiasi forma effettuata, con esclusione di quelle eventualmente occorse per la raccolta di capitali, al dottore commercialista compete l'onorario determinato secondo gli scaglioni e le percentuali previsti al primo comma del precedente art. 47 con una riduzione sino al massimo del 50 per cento. Per le variazioni in diminuzione a qualsiasi titolo del capitale sociale saranno applicati soltanto gli onorari di cui all'art. 19 della presente tariffa.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 49

Art. 49. Trasformazioni di societa' Per le prestazioni occorrenti per la trasformazione di societa' da un tipo ad un altro tipo sono dovuti al dottore commercialista gli onorari di cui alla lettera a) del precedente art. 39 con una maggiorazione del 20 per cento.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 50

Art. 50. Fusione e concentrazione di societa' ed imprese Per le prestazioni occorrenti per la fusione di societa', al dottore commercialista competono gli onorari previsti al precedente art. 49, commisurati all'ammontare dall'attivo lordo di tutte le societa' che partecipano alla fusione, in qualsiasi forma essa venga realizzata. Nel caso si tratti di fusione per incorporazione, senza necessita' di aumento di capitale sociale da parte della societa' incorporante, in quanto la stessa gia' possegga tutte le azioni costituenti l'intero capitale della societa' o delle societa' incorporate, al dottore commercialista spettano gli onorari previsti di cui all'art. 49 commisurati all'ammontare dell'attivo lordo della o delle societa' incorporate per effetto della fusione. Per le prestazioni occorrenti per la concentrazione di imprese, spettano gli onorari di cui al precedente art. 49, commisurati sull'ammontare dell'attivo lordo della branca aziendale oggetto della concentrazione.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 51

Art. 51. Assistenza societaria continuativa e generica Per l'assistenza societaria continuativa e generica diretta ad assicurare il completo e regolare adempimento delle pratiche e formalita' non inerenti la gestione vera e propria della societa' e con esclusione quindi delle prestazioni previste al seguente capo XII e di ogni altra prestazione specificatamente prevista in altri articoli della tariffa, al dottore commercialista compete un onorario discrezionale nella cui determinazione dovra' essere tenuto conto del complesso delle prestazioni inerenti detta assistenza, nonche' della natura e della importanza della societa'. L'onorario potra' essere preconcordato sia nell'importo sia nella durata delle prestazioni.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 52

Art. 52. Componimenti amichevoli I componimenti amichevoli comprendono il concordato stragiudiziale, le cessioni dei beni ed in genere tutte le sistemazioni liberatorie del debitore. Al dottore commercialista per le prestazioni svolte ed in relazione al risultato raggiunto per il componimento amichevole, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2 della presente tariffa sono dovuti: a) un onorario fisso di L. 5.000 per ciascun creditore; b) un onorario sul passivo definitivamente accertato, determinato come segue: fino a............................... L. 10.000.000 il 4,50% per il di piu' fino a................. " 25.000.000 il 3,50% per il di piu' fino a................. " 50.000.000 il 2,50% per il di piu' fino a................. " 100.000.000 l' 1,50% per il di piu' oltre a................ " 100.000.000 l' 1 % Se il dottore commercialista provvede anche al realizzo delle attivita' gli compete, altresi', l'onorario previsto all'art. 29, lettera a), della presente tariffa applicando ad esso una riduzione del 50%, gli competono, altresi', gli onorari relativi ad altre diverse specifiche prestazioni eventualmente svolte. Se il componimento amichevole e' limitato ad ottenere una dilazione nei pagamenti, gli onorari spettanti al dottore commercialista saranno quelli di cui alle precedenti lettere a) e b), riducendo l'onorario dal 30 al 60 per cento. Se il componimento amichevole non riesce, al dottore commercialista, salvi in ogni caso gli onorari spettanti per altre prestazioni svolte, competono gli onorari previsti alla precedente lettera a) e quelli di cui all'art. 19 della presente tariffa; in ogni caso peraltro l'ammontare complessivo di detti onorari non dovra' essere superiore alla meta' degli onorari che sarebbero spettati se il componimento amichevole fosse pervenuto a buon fine. ((2))

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 53

Art. 53. Crediti controversi o di difficile realizzo Per l'accertamento e la liquidazione di crediti controversi o di difficile realizzo al dottore commercialista compete, per ciascun credito, l'onorario commisurato sull'ammontare incassato in base alle seguenti percentuali: fino a.............................L. 300.000 dal 10% al 15% per il di piu' fino a.............." 750.000 dall' 8% al 10% per il di piu' fino a.............." 3.000.000 dal 3% al 5% per il di piu' il 2 per cento. Qualora il realizzo del credito non abbia presentato particolari difficolta' ai suddetti onorari sara' applicata una riduzione dal 25% al 50%. ((2))

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 54

Art. 54. Sistemazione tra eredi Per le pratiche inerenti la esecuzione di disposizioni testamentarie, l'accertamento dell'asse ereditario, i progetti di divisione e di assegnazione di beni, la lottizzazione dell'asse ereditario, la assegnazione di beni, la determinazione e sistemazione di diritti di usufrutto con o senza affrancazione, il disinteressamento e la sistemazione di eredi o presunti tali, si applicano i seguenti onorari calcolati sul totale della massa attiva ereditaria: fino a............................... L. 25.000.000 il 3 % per il di piu' fino a................. " 50.000.000 il 2,50% per il di piu' fino a................. " 100.000.000 il 2 % per il di piu' fino a................. " 250.000.000 l' 1,50% per il di piu' fino a................. " 500.000.000 l' 1 % per il di piu' oltre a................ " 500.000.000 lo 0,50% Onorario minimo L. 50.000. Gli onorari cosi' calcolati saranno maggiorati del 10% per ogni erede, legatario, usufruttuario: sino ad un massimo del 50% complessivo. Gli onorari come sopra determinati sono suscettibili di congrua riduzione per le prestazioni eventualmente non svolte fra quelle sopra elencate. Per le prestazioni relative alla denuncia di successione e liquidazione della relativa imposta si applicano gli onorari di cui al capo XIII della presente tariffa. Sono altresi' cumulabili gli onorari previsti agli articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25 della presente tariffa per le prestazioni eventualmente svolte, quali in detti articoli singolarmente previste, nonche' gli onorari di cui al precedente art. 29 per le prestazioni eventualmente svolte per il realizzo di attivita', la liquidazione di passivita', con il conseguente rendiconto. Allorquando il dottore commercialista assiste un coerede, un legatario od un usufruttuario, l'onorario e' determinato con i criteri sopra esposti in relazione all'ammontare della quota di spettanza del cliente. ((2))

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 55

Art. 55. Sistemazione tra familiari Per le sistemazioni di interessi tra familiari, allorquando non soccorra l'applicazione, anche analogica, di specifica voce della presente tariffa, l'onorario sara' determinato in misura discrezionale.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 56

Art. 56. Sistemazione tra aziende e loro collaboratori, dipendenti ed ausiliari Per la sistemazione tra aziende e loro collaboratori, dipendenti ed ausiliari al dottore commercialista spetta un onorario determinato con i criteri previsti dal precedente art. 44 ed applicando ad esso la riduzione di un terzo.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 57

Art. 57. Sistemazioni patrimoniali Gli onorari relativi alle sistemazioni patrimoniali, alle divisioni ed assegnazioni di patrimoni e di beni, alla compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione, sono commisurati all'ammontare complessivo delle attivita' accertate con applicazione delle percentuali previste al precedente art. 54. Ai detti onorari dovra' applicarsi una riduzione massima del 25% qualora la sistemazione di cui e' caso non abbia presentato particolari difficolta'.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 58

Art. 58. Consulenze aziendali particolari Le consulenze aziendali particolari riguardano: a) progetti di costituzione di imprese e di aziende, formazione di preventivi d'impianto e d'esercizio; b) organizzazione di aziende: patrimoniali, agricole, immobiliari, finanziarie, industriali, commerciali, artigiane, ecc.; c) organizzazione di servizi aziendali generali ed amministrativi; d) organizzazioni commerciali di vendita, e di uffici di vendita; e) studi statistici e di mercato; f) piani pubblicitari; g) sistemazioni di aziende in crisi; h) piani di sviluppo e di potenziamento di aziende. Per le prestazioni di cui sopra o altre analoghe al dottore commercialista compete un onorario discrezionale determinato con opportuno riguardo alla natura ed alla importanza dell'azienda, nonche' ai criteri indicati all'art. 2 della presente tariffa, con l'applicazione, ove possa soccorrere il riferimento analogico, dei criteri stabiliti in altri particolari articoli della presente tariffa. Sono cumulabili gli onorari di cui all'art. 19 nonche' gli altri onorari per prestazioni accessorie eventualmente occorse per lo espletamento dell'incarico.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 59

Art. 59. Consulenza aziendale continuata e generica Gli stessi criteri di cui all'articolo precedente vengono applicati per la determinazione dell'onorario spettante al dottore commercialista qualora gli sia affidata la consulenza aziendale continuata e generica. Tale onorario potra' anche essere preconcordato con il cliente per quanto riguarda la durata e il contenuto delle prestazioni, in tal caso peraltro esso sara' vincolante per un periodo non superiore a due anni.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 60

Art. 60. Consulenza economico-finanziaria Al dottore commercialista per le prestazioni svolte per la preparazione ed elaborazione della documentazione dei piani di ammortamento per l'assunzione di prestiti, anche obbligazionari, per il calcolo di rendite vitalizie, ed ogni altro calcolo di carattere economico-finanziario, spetta un onorario calcolato a tempo. Sono cumulabili gli onorari di cui all'art. 19.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 61

Art. 61. Consulenza tecnico - contrattuale Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione di contratti, anche transattivi, e nella redazione di atti, di scritture private, di preliminari e per ogni altra prestazione in materia contrattuale non espressamente prevista dalla presente tariffa, al dottore commercialista spettano gli onorari determinati applicando al valore della pratica le seguenti percentuali: fino a............................... L. 500.000 il 7 % per il di piu' fino a................. " 1.000.000 il 5 % per il di piu' fino a................. " 5.000.000 il 3 % per il di piu' fino a................. " 10.000.000 il 2 % per il di piu' fino a................. " 25.000.000 l' 1,50% per il di piu' fino a................. " 50.000.000 l' 1 % per il di piu' fino a................. " 100.000.000 lo 0,50% per il di piu' fino a................. " 200.000.000 lo 0,25% per il di piu' oltre a................ " 200.000.000 lo 0,15% Allorquando il dottore commercialista partecipa soltanto alla formazione tecnica del contratto gli spetta l'onorario di cui sopra applicando ad esso una riduzione dal 15 al 30 per cento. Allorquando il dottore commercialista e' incaricato soltanto della stesura della convenzione scritta, all'onorario determinato con le percentuali indicate al primo comma verra' applicata una riduzione dal 25% al 50 per cento. Gli onorari relativi a contratti di locazioni di immobili si calcolano sul canone del primo anno di affitto. Ove la locazione sia pluriennale si computera' una maggiorazione del 50% per il secondo anno di locazione e del 20% per ciascuno degli anni successivi. Gli onorari per i contratti di locazione di immobili urbani ad uso abitazione e' ridotto del 60% e quello per i fondi rustici e' ridotto di un terzo. ((2))

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 62

Art. 62. Assistenza in procedure concorsuali Per le prestazioni svolte per l'assistenza del debitore, che non rientrino in quelle previste al precedente art. 52, siano effettuate nel periodo preconcorsuale oppure nel corso delle diverse procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa) gli onorari spettanti al dottore commercialista saranno determinati come segue: a) nel caso in cui dette procedure si concludano con esito concordatario o comunque favorevole competeranno gli onorari stabiliti dal precedente art. 52 applicando ad essi una riduzione dal 30 al 50 per cento. b) nel caso in cui dette procedure non vengano concluse con esito concordatario o comunque positivo competeranno gli onorari di cui all'art. 19 della presente tariffa. In ogni caso sono cumulabili gli onorari per eventuali altre prestazioni specificatamente previste nella presente tariffa.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 63

Art. 63. Consulenza e patrocinio tributario Per la consulenza ed il patrocinio tributario al dottore commercialista competono gli onorari graduali di cui al successivo art. 64 e quelli a percentuale di cui al successivo art. 65. Qualora il dottore commercialista con la sua opera di assistenza e consulenza collabori alla definizione della pratica in sede giudiziaria, agli onorari a lui spettanti e determinati secondo criteri di cui al comma che precede, dovra' essere applicata una riduzione sino alla misura massima del 30 per cento. I suddetti onorari sono altresi' cumulabili con ogni altro onorario spettante per altre diverse prestazioni eventualmente occorse.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 64

Art. 64. Onorari graduali per consulenza e patrocinio tributario in materia tributaria Gli onorari graduali spettanti al dottore commercialista per la consulenza e il patrocinio tributario in materia tributaria sono determinati secondo il valore della pratica come segue: A) Dichiarazione e denuncia in base al valore e alla laboriosita' della pratica: da L. 10.000 a L. 80.000. Se la pratica comporta un particolare studio per le sue complessita': da L. 30.000 a L. 150.000. VALORE DELLA PRATICA [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=v073U09360010064011000102&dgu=1974-01-23&art.dataPubblicazioneGazzetta=1974-01-23&art.codiceRedazionale=073U0936) Il valore della pratica e' determinato in base all'ammontare delle imposte, delle tasse o dei contributi oggetto della dichiarazione o dell'accertamento, o di cui comunque e' fatto carico al cliente. A tale effetto devono essere anche considerate le soprattasse, le penali e quant'altro possa costituire un ulteriore onere per il cliente. I suddetti onorari graduali sono cumulabili con quelli previsti al precedente art. 19 per le prestazioni in esso indicate e che non siano specificatamente comprese nella tabella che precede, e senza che trovi applicazione la limitazione prevista al secondo comma dell'art. 17 della presente tariffa. ((2))

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 65

Art. 65. Onorari a percentuale per consulenza e patrocinio tributario Gli onorari a percentuale spettanti al dottore commercialista per la consulenza ed il patrocinio tributario sono commisurati, secondo la tabella che segue, all'importo risultante dalla differenza fra l'ammontare dell'imposta, della tassa e del contributo dovuti in conseguenza della raggiunta definizione e l'ammontare che sarebbe stato dovuto in base all'accertamento o alle motivate richieste del competente Ufficio fiscale, tenuto conto delle prestazioni svolte dal dottore commercialista nei confronti di detti uffici eventualmente anche prima dell'accertamento e considerando altresi' ai suddetti effetti le soprattasse, penali e quant'altro inerente a carico del cliente: fino a.............................. L. 500.000 dall'8% al 12% per il di piu fino a................ " 1.000.000 dal 60% al 9% per il di piu fino a................ " 3.000.000 dal 5% al 7,50% per il di piu fino a................ " 5.000.000 dal 4% al 6% per il di piu fino a................ " 10.000.000 dal 3% al 4,50% per il di piu fino a................ " 25.000.000 dal 2% al 3% per il di piu fino a................ " 50.000.000 dall'1 all'1,50% oltre L. 50.000.000 lo 0,50%. I suddetti criteri per la determinazione e commisurazione degli onorari non si applicano qualora la definizione avvenga sulla base di riduzioni normalmente concesse dagli Uffici fiscali oppure rese possibili a causa di errore materiale commesso da detti uffici. In tal caso al dottore commercialista compete un onorario discrezionale, nella cui determinazione verra' tenute conto delle prestazioni da lui effettivamente svolte nei confronti di detti uffici eventualmente anche prima dell'accertamento. Qualora la definizione avvenga a seguito di decisioni delle commissioni amministrative, agli onorari determinati in base alla suddetta tabella potra' essere applicata una maggiorazione fino al 50 per cento. Indipendentemente dai criteri di determinazione e commisurazione degli onorari quali sopra enunciati, nel caso in cui il risultato della pratica ottenuto per l'opera del dottore commercialista si manifesti di particolare rilievo, in relazione anche alla importanza delle prestazioni da lui svolte, l'onorario potra' essere determinato od anche preconcordato in via discrezionale, di tutto tenuto il debito conto. ((2))

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 66

Art. 66. Apporti, finanziamenti e contributi Per l'apporto di capitali e di beni di qualsiasi natura e per i finanziamenti ottenuti merce' l'opera del dottore commercialista, questi ha diritto ad un onorario determinato con riguardo alla importanza, alla complessita' e difficolta' della pratica, alla durata ed alle altre condizioni del finanziamento, nonche' alla utilita' derivata al cliente, tale onorario non sara' superiore in ogni caso alla percentuale massima del 2% sull'ammontare dell'apporto o del finanziamento e dovra' essere adeguatamente ridotto qualora il finanziamento abbia durata inferiore ad un anno. Per i finanziamenti industriali a lungo termine detta percentuale potra' essere aumentata fino al 3 per cento. Gli stessi criteri per la determinazione dell'onorario spettante al dottore commercialista saranno applicati nel caso di contributi agevolativi a fondo perduto ottenuti con le prestazioni da lui svolte. I suddetti onorari sono cumulabili con gli onorari previsti al precedente art. 60 per le prestazioni in esso contemplate. Gli onorari potranno essere anche preconcordati. Qualora la pratica non abbia avuto esito favorevole gli onorari spettanti al dottore commercialista per le prestazioni da lui svolte saranno quelli previsti al precedente art. 60.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 67

Art. 67. Disposizioni transitorie Gli onorari, le indennita' e le spese afferenti le pratiche esaurite anteriormente alla entrata in vigore della presente tariffa saranno determinati in base alla tariffa in vigore alla cessazione dell'incarico. Visto, il Ministro per la grazia e giustizia ZAGARI