DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1973, n. 1092

Type DPR
Publication 1973-12-29
Ultimo aggiornamento 2022-01-01
State In force
Source Normattiva
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I servizi non di ruolo prestati all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, anteriormente all'iscrizione al Fondo pensioni, dai sussidiari sistemati in ruolo in base all'art. 20 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785, ovvero all'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, e dai contrattisti inquadrati nei ruoli in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 luglio 1947, n. 667, sono computabili d'ufficio ai fini del trattamento di quiescenza nei limiti e con le modalita' stabilite dalle rispettive norme di inquadramento. Il servizio prestato dal 1 settembre 1954 al 13 aprile 1963 dal personale gia' a contratto tipo proveniente dal soppresso Ministero dell'Africa italiana o dagli enti dipendenti dai cessati governi coloniali, inquadrato nei ruoli delle ferrovie dello Stato ed iscritto al relativo Fondo pensioni in applicazione dell'art. 20 della legge 18 febbraio 1963, n. 304, e' computabile d'ufficio per intero e senza onere a carico del personale interessato, ai fini del trattamento di quiescenza sul Fondo predetto.

Art. 214

(Servizi resi ad enti diversi)

Il servizio reso all'Ente nazionale per l'energia elettrica dal personale ferroviario che, all'atto del passaggio alle dipendenze di detto ente, ha optato per la conservazione dell'iscrizione al Fondo pensioni in base all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144, e' computabile ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo stesso. Ai fini sopraindicati e', altresi', computabile il servizio prestato dal 26 ottobre 1954 alle dipendenze del Commissariato generale del Governo del territorio di Trieste dal personale che successivamente sia stato iscritto al Fondo pensioni. Nei confronti del personale, proveniente dalle ferrovie Monza-Molteno-Oggiono, Siena-Buonconvento Monte Antico, Poggibonsi-Colle Val d'Elsa, Santhia-Biella, Biella-Novara e Sondrio-Tirano, inquadrato nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed iscritto al relativo Fondo pensioni in applicazione delle leggi 30 aprile 1959, n. 286, e 24 dicembre 1959, n. 1143, e' computabile il servizio reso alle ferrovie di provenienza anteriormente alla iscrizione al Fondo pensioni a condizione che il servizio stesso risulti coperto da contribuzione assicurativa presso lo speciale Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 215

(Servizio di ruolo reso allo Stato ed altri servizi computabili ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato)

Ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni sono computabili i servizi e i periodi di cui agli articoli 8, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 La valutazione si effettua secondo le norme concernenti il trattamento di quiescenza a carico dello Stato.

Art. 216

(Servizi computabili a domanda)

A favore dei dipendenti per i quali e' previsto il trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni sono computabili a domanda, in tutto o in parte, i servizi resi all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in qualita' di: a) avventizio ordinario o straordinario; b) sussidiario; c) contrattista. Se i servizi sopra menzionati sono stati resi con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, si applica l'art. 11; se i predetti servizi non sono coperti da contribuzione nella citata assicurazione generale, si applica l'art. 14, secondo e terzo comma. I servizi resi in qualita' di sussidiario o di contrattista sono computati a domanda limitatamente ai periodi non computabili d'ufficio in base all'art. 213, primo comma. E' computabile a domanda, nei limiti e con le modalita' di cui all'art. 7 della legge 26 febbraio 1969, n. 94, il servizio reso in qualita' di assuntore anteriormente al 1 febbraio 1958. Ai servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo per l'inquadramento nei ruoli delle ferrovie dello Stato, sono estese le disposizioni contenute nello art. 15. Restano ferme le disposizioni di cui al capo VII, sezione I, della legge 27 luglio 1967, n. 658, concernenti il riscatto dei servizi non di ruolo prestati dal personale ferroviario con iscrizione alla gestione marittimi della Cassa nazionale della previdenza marinara. Per il dipendente iscritto al Fondo pensioni sono altresi' valutabili a domanda i servizi e periodi indicati nella parte I, titolo II, capo II del presente testo unico, con le modalita' e alle condizioni, ivi stabilite. I servizi e periodi di cui al precedente comma, gia' computati o riscattati presso lo Stato, si riuniscono con il servizio computabile ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni; in tal caso le ritenute, che siano ancora dovute per contributo di riscatto all'atto del passaggio alle ferrovie dello Stato, sono devolute al Fondo pensioni.

Art. 217

(Aumenti di valutazione del servizio ferroviario e di altri servizi)

Il servizio ferroviario effettivamente prestato, coperto da iscrizione al Fondo pensioni o comunque computato ovvero riscattato ai fini del trattamento di quiescenza a carico del predetto Fondo, e' valutato con l'aumento di un decimo o di un dodicesimo, secondo che esso sia stato reso con qualifiche per le quali il limite di eta' per il collocamento a riposo d'ufficio sia fissato, dall'ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio, rispettivamente in cinquantotto e sessanta anni. Gli aumenti per servizi speciali di cui alla parte I, titolo II, capo III del presente testo unico sono valutabili ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni solo se ineriscono a servizi computati o riscattati ai fini della predetta pensione ferroviaria.

Art. 218

(Disposizioni comuni)

Le disposizioni degli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche per i servizi resi dal dipendente dell'amministrazione ferroviaria. Dell'aumento previsto dall'art. 217, primo comma, si tiene conto esclusivamente ai fini della determinazione del servizio utile. Al trattamento di quiescenza disciplinato dalla presente parte sono estese le disposizioni generali di cui agli articoli 5, 6 e 7.

TITOLO III TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

Art. 219

(Diritto al trattamento normale)

Il dipendente collocato a riposo d'ufficio in base all'art. 165 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, ha diritto alla pensione normale qualunque sia l'anzianita' di servizio maturata. Nei confronti del dipendente, che sia gia' titolare di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato o del Fondo pensioni, i limiti di servizio di cui al quadro 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono sostituiti dal limite unico di servizio di anni quindici, sia agli effetti del collocamento a riposo d'ufficio sia agli effetti della liquidazione della pensione. Nei casi di decadenza e di dimissioni dall'impiego, il dipendente consegue il diritto alla pensione dopo aver maturato venti anni di servizio effettivo. Alla dipendente dimissionaria che abbia contratto matrimonio spetta, ai fini del compimento dell'anzianita' stabilita nel terzo comma, un aumento del servizio effettivo fino al massimo di cinque anni. ((41)) In tutti gli altri casi di cessazione dal servizio, il diritto alla pensione si acquista al compimento del decimo anno di servizio effettivo. Il personale cui non spetti la pensione ai sensi dei commi precedenti ha diritto ad una indennita' per una volta tanto purche' abbia compiuto un anno intero di servizio effettivo.

Art. 220

(Base pensionabile)

Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza degli iscritti al Fondo pensioni, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio e dagli assegni o indennita' pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, e' aumentata del 18 per cento: a) indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; b) indennita' pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57; c) assegno personale pensionabile. Per gli effetti del precedente comma si considerano soltanto gli assegni o indennita' previsti come utili ai fini della determinazione della base pensionabile, da disposizioni di legge. (2) Degli assegni personali di cui al comma precedente non concorre a determinare la misura della base pensionabile il "compenso combattenti". Detto compenso e' liquidato in valore capitale, da determinare moltiplicando per quindici l'importo annuo del compenso stesso per le cessazioni dal servizio decorrenti dal 1 luglio 1973 e per dieci nei casi di cessazione dal servizio anteriori a tale data. ((4a))

Art. 221

(Calcolo delle competenze accessorie)

Le competenze accessorie sono commisurate alla decima parte dello stipendio, maggiorato degli eventuali assegni pensionabili, goduto dal dipendente al momento in cui e' venuta a cessare la corresponsione in suo favore delle competenze stesse. Qualora siano intervenute modifiche nella misura del trattamento di attivita', si considerano i corrispondenti stipendi ed assegni pensionabili risultanti dall'applicazione dell'ordinamento vigente alla data della cessazione dal servizio. Il predetto decimo va attribuito: a) per intero, se il servizio per il quale il dipendente ha percepito le competenze accessorie, maggiorato degli aumenti di valutazione di cui all'art. 217, primo comma, ha durata uguale a 37 anni ovvero a quella del servizio utile per la pensione; b) per una quota proporzionale alla durata del servizio valutabile per le predette competenze ed a quella del servizio utile ai fini di pensione, negli altri casi. Ai predetti fini gli anni di servizio utile oltre il trentasettesimo si trascurano.

Art. 222

(Misura del trattamento normale)

La pensione spettante con dieci anni di servizio effettivo e' pari al 26 per cento della base pensionabile. Detta percentuale e' aumentata di 2 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'80 per cento. La pensione spettante al personale di cui all'art. 219, primo comma, e' calcolata con la percentuale della base pensionabile corrispondente all'anzianita' di servizio utile maturata, se questa non e' inferiore a quella assunta a limite di servizio per il collocamento a riposo d'ufficio nel quadro 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; negli altri casi, la pensione e' liquidata su un'anzianita' pari al predetto limite ed e' sottoposta alla ritenuta del 6 per cento a favore del Fondo pensioni per il tempo corrispondente alla differenza tra gli anni computati nella liquidazione della pensione e quelli complessivamente maturati dal dipendente. La disposizione del comma precedente, con la sola sostituzione del limite di servizio in essa richiamato con quello di 15 anni stabilito dall'art. 219, secondo comma, si applica anche nei confronti del personale che sia gia' titolare di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato o del Fondo pensioni. L'indennita' per una volta tanto e' pari ad un dodicesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.

Art. 223

(Dipendenti affetti da tubercolosi)

Al dipendente provvisto di pensione di guerra per infermita' tubercolare, che cessa dal servizio a causa di detta infermita', dichiarata contagiosa, si applicano le disposizioni dell'art. 48.

Art. 224

(Dipendenti da imprese appaltatrici di servizi)

Per i dipendenti da imprese appaltatrici di servizi, inquadrati nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi dell'art. 6 della legge 29 aprile 1971, n. 880, si applica l'art. 10 della legge stessa.

Art. 225

(Diritto alla pensione privilegiata)

Il personale che, per infermita' o lesioni dipendenti da fatti di servizio, diviene invalido al servizio ferroviario ha diritto alla pensione privilegiata. Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio. Per gli stessi effetti, le infermita' o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, al personale ferroviario si applicano le disposizioni degli articoli 73, 77 e 80, relative alla perdita dell'organo superstite, alle malattie tropicali e al servizio di guerra.

Art. 226

(Misura della pensione privilegiata)

Salvo quanto disposto nel successivo art. 227, la pensione privilegiata e' liquidata aggiungendo al trattamento continuativo di quiescenza, spettante in rapporto alla durata del servizio utile maturato, un supplemento corrispondente alla differenza fra il trattamento continuativo predetto e quello calcolato su 30 anni di servizio utile o, se piu' favorevole, sul numero di anni di servizio utile maturato, aumentato di 12. Agli effetti del comma precedente, per trattamento continuativo di quiescenza si intende la pensione normale calcolata in base agli anni di servizio utile maturati, se questi sono superiori a 10, ovvero ad un'anzianita' di servizio virtuale pari a 10 anni. Il supplemento previsto nel primo comma e' attribuito in misura proporzionale al grado di riduzione della capacita' lavorativa e, nel caso di concorso con una rendita di infortunio spettante per lesioni o malattie professionali che abbiano determinato, come causa o concausa, la cessazione dal servizio, per la parte eventualmente eccedente l'importo di detta rendita. Nei casi di cecita' o di perdita totale di due arti, causate da fatti di servizio, la pensione privilegiata e' liquidata nella misura massima prevista dal primo comma dell'art. 222.

Art. 227

(Trattamento di confronto - Aggravamento)

In luogo del trattamento comprensivo della pensione privilegiata liquidata in applicazione dell'articolo precedente e della rendita spettante in base alle norme sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, e' attribuita, se piu' favorevole, la sola pensione liquidata in base agli anni ed allo stipendio che il dipendente avrebbe raggiunto se fosse rimasto in servizio con la stessa qualifica fino alla data del collocamento a riposo d'ufficio secondo l'ordinamento vigente all'atto della cessazione dal servizio. Il trattamento privilegiato piu' favorevole risultante dall'applicazione del precedente comma e' attribuito in via definitiva, salvo quanto disposto dal successivo comma. In caso di aggravamento delle infermita' o delle lesioni dipendenti da fatti di servizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art 70.

Art. 228

(Casi particolari)

In caso di ricovero in ospedali psichiatrici di titolari di pensione privilegiata che siano assistiti dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, si applicano le disposizioni concernenti i pensionati di guerra. Nei casi di invalidita' o di morte per fatti di servizio prestato in territori esteri, gli aventi diritto alla pensione privilegiata diretta o di riversibilita' possono avvalersi della facolta' prevista dall'art. 79.

Art. 229

(Diritto al trattamento di riversibilita')

In caso di morte in servizio dell'iscritto che abbia maturato 10 anni di servizio effettivo ovvero in caso di morte del pensionato, hanno diritto alla pensione di riversibilita' il coniuge superstite, i figli e gli affiliati, i genitori ed i collaterali, secondo le norme stabilite dagli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87. In caso di morte in servizio dell'iscritto che non abbia maturato l'anzianita' di cui sopra, ma che abbia compiuto un anno intero di servizio effettivo, la vedova e gli orfani minorenni, di cui ai citati articoli 81 e 82, hanno diritto ad una indennita' per una volta tanto.

Art. 230

(Misura della pensione di riversibilita')

La pensione di riversibilita' e' pari alle seguenti aliquote della pensione di cui era titolare il dante causa ovvero, se questi e' deceduto in servizio, della pensione che gli sarebbe spettata alla data della morte: a) coniuge superstite ovvero genitori: 50 per cento; b) orfani soli ovvero fratelli e sorelle: 40 per cento per un avente titolo; 50 per cento fino a tre aventi titolo; 60 per cento per quattro o piu' aventi titolo; c) coniuge superstite con orfani, avuti dal matrimonio con il dante causa: con uno o due, 65 per cento; con tre, 70 per cento; con quattro o piu', 75 per cento. La quota di pensione, corrispondente alla differenza tra l'aliquota determinata in rapporto al numero degli orfani compartecipi e quella indicata alla lettera a), spettante al coniuge superstite, viene divisa in parti uguali tra gli orfani quando alcuno di essi viva separato ovvero sia maggiorenne; d) coniuge superstite con o senza orfani avuti dal matrimonio con il dante causa, in concorso con figli di precedente matrimonio del dante causa: 50 per cento al coniuge con o senza figli propri e 25 per cento ai figli di precedente matrimonio, qualunque sia il loro numero. La pensione assegnata al coniuge superstite con figli propri si considera liquidata, agli effetti della ripartizione, nella percentuale che spetterebbe, ai sensi della precedente lettera c), al nucleo familiare del coniuge stesso, se con esso non concorressero orfani di precedente matrimonio del dante causa. Nel caso in cui il coniuge superstite viva separato da alcuno dei figli propri compartecipi ovvero uno di questi sia maggiorenne, al coniuge spettano, in relazione alla composizione del proprio nucleo familiare, i 50 sessantacinquesimi, i 50 settantesimi o i 50 settantacinquesimi della pensione assegnata, mentre agli orfani e' attribuita, per quote uguali, la parte restante. In ogni caso le aliquote spettanti agli orfani minori del coniuge superstite, che con lui convivono, vanno attribuite a quest'ultimo. Qualora venga a cessare la pensione al coniuge superstite o ai figli, le rimanenti quote si modificano secondo le norme precedenti. La stessa disposizione si applica per la pensione dei collaterali. Nel caso di separazione personale, di cui all'art. 81, commi quarto e sesto, la misura dell'assegno alimentare che spetti al coniuge superstite e' stabilita secondo la disposizione dell'art. 88, penultimo comma.

Art. 231

(Misura dell'indennita' una tantum - Criteri di ripartizione)

L'indennita' per una volta tanto a titolo di riversibilita' e' pari a tanti dodicesimi della base pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile maturati dal dante causa. La predetta indennita' e' assegnata in misura intera alla vedova sola o che conviva con figli avuti dal matrimonio con l'iscritto e sempre che non concorrano figli di precedente matrimonio dell'iscritto medesimo. Quando la vedova viva separata da alcuno o da tutti i figli, avuti dal matrimonio con il dante causa, l'indennita' viene ripartita nel modo seguente: a) 50 sessantacinquesimi alla vedova e 15 sessantacinquesimi ai figli, se questi sono in numero non superiore a due; b) 50 settantesimi alla vedova e 20 settantesimi ai figli, se questi sono in numero di tre; c) 50 settantacinquesimi alla vedova e 25 settantacinquesimi ai figli, se questi sono in numero non inferiore a quattro. Qualora concorrano la vedova con o senza figli avuti dal matrimonio con il dante causa e figli di precedente matrimonio di quest'ultimo, l'indennita' spetta per due terzi alla vedova con o senza figli propri compartecipi e per un terzo ai figli di precedente matrimonio del dante causa qualunque sia il loro numero. La ripartizione della quota di due terzi tra vedova e figli compartecipi va effettuata nel caso previsto dal terzo comma del presente articolo, applicando le aliquote in esso stabilite in rapporto al numero dei figli compartecipi. L'indennita' spetta per intero ai figli, se la vedova non vi ha diritto. L'indennita' ovvero la quota di essa spettante ai figli va divisa in parti uguali fra loro. In ogni caso, le aliquote dell'indennita' inerenti ai figli avuti dal matrimonio con il dante causa, conviventi con la vedova, sono corrisposte a quest'ultima.

Art. 232

(Pensione privilegiata di riversibilita'- Morte del dipendente in attivita' di servizio) Quando la morte del dipendente e' conseguenza di infermita' o lesioni dipendenti da fatti di servizio, spetta ai congiunti indicati nell'art. 229 la pensione privilegiata di riversibilita'. La suddetta pensione si calcola applicando le percentuali di riversibilita' di cui all'art. 230 agli importi del trattamento continuativo di quiescenza e del supplemento previsti dall'art. 226, primo comma, separatamente considerati. Se alcuno degli aventi titolo alla riversibilita' ha diritto ad una rendita di infortunio, questa va detratta dall'importo del supplemento a lui spettante. In luogo del trattamento, comprensivo della pensione di riversibilita' privilegiata risultante dall'applicazione del comma precedente e dell'eventuale rendita di infortunio, va assegnata, se piu' favorevole, la pensione di riversibilita' liquidata applicando le percentuali previste dall'art. 230 alla pensione che sarebbe spettata al dipendente in base all'art. 227.

Art. 233

(Pensione privilegiata di riversibilita' Morte del pensionato)

La disposizione contenuta nell'articolo precedente si applica anche in caso di morte del titolare di trattamento privilegiato diretto, quando la morte si sia verificata in conseguenza della medesima infermita' o lesione che aveva dato diritto a tale trattamento. In caso di morte del titolare del trattamento privilegiato diretto, che sia dovuta ad altre cause, il trattamento privilegiato di riversibilita' spettante ai familiari di cui all'art. 229 e' liquidato applicando le percentuali stabilite dall'art. 230, al trattamento privilegiato diretto in godimento. Ai soli effetti indicati nel comma precedente, anche il dante causa che sia titolare del trattamento previsto dall'art. 226 si considera, alla data della morte, in godimento del trattamento costituito dalla sola pensione, liquidata con il criterio stabilito dall'art. 227

Art. 234

(Scomparsa e irreperibilita) Nei casi di scomparsa e di irreperibilita' dell'iscritto, i familiari aventi diritto alla pensione di riversibilita' conseguono il relativo trattamento alle condizioni e con le modalita' stabilite dall'art. 91.

Art. 235

(Pensione di riversibilita' a carico del Fondo speciale "equo trattamento") Ai congiunti degli aventi diritto alla pensione sul Fondo speciale "equo trattamento" a carico dell'esercizio ferroviario istituito con regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2529, sono estese le disposizioni contenute negli articoli da 229 a 234. Agli effetti della determinazione della pensione di riversibilita', si applicano le norme di cui al citato regio decreto, relative alla decurtazione dell'assegno liquidato dal Fondo per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, gestito dall'Istituto razionale della previdenza sociale.

Art. 236

(Assegni accessori)

In aggiunta alla pensione, spettano, nella misura ed alle condizioni stabilite negli articoli 94, 96, 97, 98 e 99 del presente testo unico, la tredicesima mensilita', l'assegno di caroviveri, le quote di aggiunta di famiglia e l'indennita' integrativa speciale. L'indennita' integrativa speciale e' dovuta anche al coniuge superstite, titolare di assegno alimentare, nella percentuale stabilita per la determinazione della misura dell'assegno stesso. Ai titolari di pensione privilegiata, oltre agli assegni accessori previsti nel primo comma, competono, alle condizioni e con le modalita' stabilito dagli articoli 100 e seguenti, l'assegno di superinvalidita', l'assegno complementare, l'assegno di presidenza, gli alimenti di integrazione, l'indennita' di assistenza e di accompagnamento, l'assegno di cura, l'assegno per cumulo di infermita', l'assegno speciale annuo e l'indennita' speciale annua.

Art. 237

(Riunione di servizi)

Nel caso in cui il dipendente abbia prestato servizi per i quali e' previsto il trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato o del Fondo pensioni, i vari periodi possono essere riuniti ai fini di un unico trattamento secondo le norme applicabili in relazione alla definitiva cessazione dal servizio. Il trattamento di quiescenza sulla totalita' dei servizi fara' carico al Fondo pensioni se la cessazione definitiva dal servizio abbia luogo presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 238

(Casi particolari di riunione di servizi)

Il dipendente dell'amministrazione ferroviaria passato, anteriormente al 15 novembre 1949, ad alta amministrazione statale con diritto a rimanere iscritto al Fondo pensioni consegue un unico trattamento di quiescenza sulla base della totalita' dei servizi prestati. Tale trattamento, e quello di riversibilita', sono liquidati con le norme della presente parte del testo unico e ripartiti tra il Fondo pensioni e lo Stato in proporzione della durata dei servizi computabili rispettivamente resi dal dipendente. Agli effetti del riparto, il computo si effettua a mese intero, trascurando le frazioni di mese. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nei confronti del personale ferroviario transitato in base al regio decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1262, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, al Ministero dei lavori pubblici, per il servizio delle nuove costruzioni ferroviarie, e successivamente passato ad altra amministrazione statale la tal caso, il servizio reso alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici si considera prestato, ai fini del riparto del trattamento di quiescenza, alle ferrovie dello Stato.

Art. 239

(Ricongiunzione di servizi resi alle ferrovie dello Stato e ad enti pubblici)

La ricongiunzione dei servizi resi all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e ad enti pubblici e' disciplinata dalle disposizioni della parte I, titolo VII, del presente testo unico. Agli effetti della ricongiunzione, il servizio ferroviario e' equiparato al servizio statale.

Art. 240

(Disposizioni comuni)

In tutti i casi di riunione o di ricongiunzione di servizi, il dipendente che abbia conseguito ii trattamento di quiescenza per il servizio reso in precedenza ne perde il godimento ed e' tenuto alla rifusione prevista dall'art. 117. Ai fini della liquidazione o della riliquidazione del trattamento di quiescenza spettante sulla base dei servizi riuniti o ricongiunti, si applicano le disposizioni comuni di cui all'art. 118.

Art. 241

(Posizione assicurativa presso l'I.N.P.S.)

Le norme sulla posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, di cui agli articoli da 124 a 127, sono applicabili anche al personale delle ferrovie dello Stato. Per gli effetti previsti dall'art. 126, l'assegno vitalizio di diritto a carico dell'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato e' equiparato all'assegno vitalizio di diritto a carico del Fondo di previdenza per i dipendenti statali.

Art. 242

(Cumulo di pensioni e stipendi)

Le disposizioni della parte I, titolo IX, del presente testo unico, concernenti il cumulo di pensioni e stipendi, si applicano anche al personale ferroviario quando uno di tali trattamenti sia a carico del Fondo pensioni ovvero del bilancio dell'amministrazione ferroviaria.

Art. 243

(Ritenute)

Se durante i periodi di servizio computati ai fini del trattamento di quiescenza non siano state operate le ritenute in favore del Fondo pensioni, il relativo importo e' trattenuto sull'indennita' per una volta tanto in unica soluzione e sulla pensione mediante ritenute mensili in misura non superiore al quinto della pensione stessa. Al trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 141, ultimo comma, e 143, in materia di ritenute per assistenza sanitaria ed imposte erariali, di sequestro, pignoramento e cessione della pensione, di recupero di crediti e di prescrizione delle rate di pensione.

TITOLO IV PROCEDIMENTO

Art. 244

(Documentazione, riscatto e ricongiunzione dei servizi)

Il dipendente con diritto all'iscrizione al Fondo pensioni, all'atto dell'assunzione in servizio, e' tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo resi in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare, o ad altri enti pubblici, nonche' i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa. Salvo quanto disposto nel comma seguente si osservano gli articoli 145, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 146, 147, 149, 150, 151, 152 e 153. La ritenuta per contributo di riscatto, in caso di pagamento rateale, ha inizio dal secondo mese successivo a quello in cui il provvedimento di riscatto dei servizi o di liquidazione della pensione e' comunicato all'interessato.

Art. 245

(Liquidazione del trattamento di quiescenza normale)

In tutti i casi di cessazione dal servizio, la competenza a liquidare il trattamento normale di quiescenza diretto e' devoluta al capo della divisione cui, in base all'ordinamento vigente, e' affidato, nell'ambito del servizio del personale ed in sede centrale, il servizio delle pensioni. Lo stesso organo provvede a liquidare il trattamento normale di riversibilita' in caso di morte del dipendente durante l'attivita' di servizio. Quando spetta la pensione e non e' possibile liquidarla tempestivamente, possono essere disposte, in relazione ai servizi utili accertati, anticipazioni mensili sulla pensione, da recuperare in sede di liquidazione definitiva. La direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione diretta normale provvede a liquidare la pensione di riversibilita' in caso di morte del pensionato. Per la liquidazione dei trattamenti contemplati nei commi primo, secondo e quarto del presente articolo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella parte II, titolo II, capo I del presente testo unico, fatta eccezione per gli articoli 154, 155 primo, terzo ed ultimo comma, 161 e 162. I provvedimenti di cui al primo e al secondo comma del presente articolo sono definitivi.

Art. 246

(Trattamento privilegiato diretto - Iniziativa - Competenza)

Il trattamento privilegiato diretto e' liquidato d'ufficio in caso di dispensa dal servizio ferroviario per inidoneita' fisica, riconosciuta dipendente da fatti di servizio. In ogni altro caso, tale trattamento e' liquidato a domanda degli interessati. La domanda di trattamento privilegiato diretto deve contenere l'indicazione delle infermita' o lesioni per le quali il trattamento e' richiesto e la specificazione dei fatti di servizio che le determinarono. L'interessato puo' allegare alla domanda tutta la documentazione che ritiene utile. La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata al servizio centrale o al compartimento presso il quale e' stato prestato l'ultimo servizio. La domanda non e' ammessa se il dipendente: a) ha lasciato decorrere il termine di cinque anni dalla data di cessazione dal servizio o di dieci anni da tale data in caso di parkinsonismo, senza chiedere l'accertamento della dipendenza da fatti di servizio delle infermita' o lesioni denunciate; b) non ha richiesto, ove ne ricorra il caso, la visita per la revisione del trattamento di quiescenza ai fini del riconoscimento della causa di servizio, nel termine e con le modalita' stabilite dall'art. 164 dello stato giuridico per il personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425; c) e' stato dispensato dal servizio per inidoneita' fisica, non riconosciuta dipendente da fatti di servizio anche a seguito della visita di revisione; d) non si e' sottoposto, senza giustificato motivo, agli accertamenti sanitari entro il termine di un anno nei casi previsti dal comma precedente, la domanda e' respinta con provvedimento definitivo del direttore del servizio centrale o del compartimento competente. In tutti gli altri casi il provvedimento con il quale si liquida o si nega il trattamento privilegiato diretto e' adottato con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, emesso previo parere del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato. Il Ministro, qualora non condivida il parere del consiglio di amministrazione, fa risultare nel decreto i motivi del dissenso. Quando non sia possibile espletare con sollecitudine il procedimento relativo al trattamento privilegiato diretto e sempre che spetti la pensione normale sono corrisposte, in relazione ai servizi utili accertati, anticipazioni mensili sulla pensione normale stessa da recuperare in sede di liquidazione del trattamento definitivamente spettante.

Art. 247

(Trattamento privilegiato diretto - Istruttoria)

L'ufficio al quale e' stata presentata la domanda di trattamento privilegiato diretto procede all'accertamento dei fatti ed acquisisce il parere dell'ispettorato sanitario, nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza. All'ispettorato sanitario deve essere trasmesso un rapporto informativo sui fatti accertati, redatto dal capo dell'ufficio, unitamente alla relativa documentazione amministrativa e sanitaria. Gli accertamenti sanitari sono eseguiti dall'ispettorato sanitario con l'osservanza delle norme dettate dagli articoli 172, 173 e 174. All'ispettorato sanitario compete esprimere il proprio parere sulla dipendenza da fatti di servizio delle infermita' e delle lesioni denunciate, sull'ascrivibilita' di esse per assimilazione alle tabelle applicabili e sulle conseguenze che ne derivino relativamente alla capacita' lavorativa del dipendente. Ricevuto il verbale contenente il parere dell'organo sanitario l'ufficio competente cura la trasmissione degli atti, per il tramite del servizio del personale, al consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato per il prescritto parere.

Art. 248

(Trattamento di riversibilita' - Morte in servizio del dipendente)

La pensione privilegiata di riversibilita' e' liquidata di ufficio a favore della vedova e degli orfani minorenni del dipendente deceduto per causa violenta nell'adempimento degli obblighi di servizio. Salvo quanto disposto dal comma precedente, in caso di morte del dipendente in attivita' di servizio lo avente causa che ritenga la morte dovuta al servizio stesso deve presentare, per conseguire la pensione privilegiata di riversibilita', motivata domanda al servizio centrale o al compartimento presso il quale il dante causa prestava servizio. La domanda, prodotta oltre il termine di cinque anni dalla data della morte del dipendente, non e' ammissibile: essa e' respinta con provvedimento definitivo del direttore del servizio o del compartimento competente. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il dipendente avesse gia' chiesto l'accertamento della dipendenza delle infermita' o lesioni contratte. Salvo il disposto del terzo comma del presente articolo, alla liquidazione o al diniego della pensione privilegiata di riversibilita' si provvede con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, adottato previo parere del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in base al giudizio medico, quando sia ritenuto necessario, dell'ispettorato sanitario competente, sulla relazione causale tra l'infermita' o la lesione da cui e' derivata la morte del dipendente e i fatti denunciati. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 246, ultimo comma, e 247.

Art. 249

(Trattamento di riversibilita' - Morte dell'iscritto in quiescenza)

In caso di morte del titolare di trattamento privilegiato diretto, la pensione privilegiata di riversibilita' e' liquidata su domanda degli aventi diritto con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. Nel caso previsto dal comma precedente, se l'avente causa ritiene che la morte sia dovuta all'infermita' o alla lesione per la quale era stato attribuito il trattamento privilegiato diretto, il Ministro competente provvede sulla domanda con proprio decreto dopo che sulla domanda stessa si e' pronunciato l'ispettorato sanitario ed ha espresso parere il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato. In caso di morte dell'iscritto, verificatasi dopo la cessazione dal servizio, l'avente causa che ritenga di aver titolo alla pensione privilegiata deve presentare domanda al servizio centrale o al compartimento, presso il quale l'iscritto presto' l'ultimo servizio. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'art. 247. La domanda di cui al comma precedente e' dichiarata inammissibile con provvedimento definitivo del direttore del servizio o del compartimento competente se e' presentata oltre il termine perentorio di due anni dalla morte del dante causa ovvero se, pur essendo stata prodotta entro il termine predetto, il dante causa sia incorso nelle decadenze stabilite dall'art. 246, quinto comma, lettere a), b).

Art. 250

(Disposizioni comuni)

Salvo quanto disposto nei commi successivi, al trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni ed ai relativi assegni accessori si applicano le disposizioni comuni contenute nella parte II, titolo II, capo III del presente testo unico. Il provvedimento relativo al trattamento di quiescenza puo' essere comunicato all'interessato, oltre che nei modi stabiliti dall'art. 193, anche per il tramite dell'amministrazione ferroviaria. Gli accertamenti sanitari, relativamente agli aventi causa del dipendente deceduto in attivita' di servizio, sono effettuati dall'ispettorato sanitario nella cui circoscrizione il richiedente la pensione ha la residenza.

Art. 251

(Pagamento delle pensioni - Revoca e modifica del provvedimento)

Le disposizioni di cui ai titoli III e IV della parte II del presente testo unico si applicano, rispettivamente, al pagamento delle pensioni ferroviarie nonche' alla revoca e alla modifica dei provvedimenti relativi a dette pensioni.

PARTE QUARTA DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 252

(Data di entrata in vigore)

Il presente testo unico entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto disposto nello articolo seguente.

Art. 253

(Norme sulla competenza degli uffici periferici)

Le disposizioni dell'art. 154, relative alla competenza degli uffici periferici a provvedere al collocamento a riposo del personale per raggiungimento del limite di eta' e a liquidare il trattamento normale diretto nonche' le altre disposizioni che attribuiscono agli stessi uffici la competenza ad adottare provvedimenti definitivi si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1976. Si applicano a decorrere dalla stessa data le disposizioni della parte terza che stabiliscono nuove competenze ad adottare provvedimenti definitivi nei confronti del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 254

(Norme abrogate)

Sono abrogati il regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni, il regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, e successiva integrazioni e modificazioni, nonche' tutte le altre norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, vigenti alla data del 21 dicembre 1973, salve le disposizioni richiamate dal presente testo unico. Qualora nelle leggi o nei regolamenti sia fatto richiamo alle norme abrogate ai sensi del comma precedente, si intendono richiamate le corrispondenti norme del presente testo unico. Sono, inoltre, abrogati l'art. 9, quinto comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e le altre norme che, per i dipendenti civili non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, prevedono la perdita del diritto al trattamento di cessazione dal servizio nei casi di licenziamento per motivi disciplinari o di dimissioni volontarie.

Art. 255

(Norme sul controllo e sull'impugnabilita' dei provvedimenti in materia di riscatto)

Le norme che regolano il controllo della Corte dei conti sui provvedimenti relativi al riscatto di servizi ai fini di quiescenza nonche' le norme che regolano l'impugnabilita' di tali provvedimenti sono applicabili anche per quanto concerne i provvedimenti di cui all'art. 149.

Art. 256

(Casi in corso di trattazione)

Ai casi in corso di trattazione, in sede amministrativa o giurisdizionale, alla data di entrata in vigore del presente testo unico si applicano le disposizioni del testo unico stesso, anche per gli effetti anteriori alla data predetta. Tuttavia le disposizioni del testo unico non possono essere applicate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1958, data da cui ebbe effetto la legge 15 febbraio 1958, n. 46, nei casi in cui il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di riversibilita', sia stato introdotto da tale legge. La base pensionabile non puo' essere determinata in misura diversa da quella prevista dalle norme che erano applicabili alla data in cui la base stessa deve essere riferita. Per quanto concerne gli assegni accessori del trattamento di quiescenza e gli aumenti della pensione relativi alle indennita' di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo non possono essere fissate decorrenza e misura diverse da quelle stabilite dalle disposizioni che erano applicabili nei periodi relativamente ai quali detti assegni e aumenti spettano.

Art. 257

(Domande presentate dopo l'entrata in vigore del testo unico)

L'art. 256 si osserva anche nei casi di domande di trattamento di quiescenza presentate dopo l'entrata in vigore del presente testo unico da dipendenti cessati dal servizio anteriormente a tale data o dai loro aventi causa, nei confronti dei quali non sia stato gia' emesso provvedimento ai fini di detto trattamento.

Art. 258

(Applicabilita' a domanda di norme del testo unico)

I dipendenti cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico o i loro aventi causa hanno diritto, a domanda, all'applicazione nei propri confronti delle seguenti norme: a) art. 11, relativamente ai servizi che, ai sensi delle precedenti disposizioni, non erano riscattabili ne' altrimenti computabili ai fini del trattamento di quiescenza statale; b) art. 12, relativamente alla computabilita' dei servizi non di ruolo resi alle dipendenze delle assemblee legislative ovvero degli enti e degli istituti di cui allo stesso articolo e relativamente alla computabilita' dei servizi di ruolo da parte dei dipendenti collocati a riposo per causa diversa dal raggiungimento del limite di eta'; c) art. 13, relativamente alla riscattabilita' dei periodi di iscrizione agli albi professionali e dei periodi di pratica necessari per il conseguimento dell'abilitazione; d) art. 14, per quanto concerne la riscattabilita' del servizio prestato, rispettivamente, in qualita' di incaricato tecnico, di amanuense di cancelleria e di amanuense ipotecario; e) art. 42, secondo comma, relativamente all'anzianita' minima di venti anni di servizio effettivo stabilita per l'acquisto del diritto alla pensione normale da parte del dipendente civile dimissionario; f) art. 81, terzo comma, sul diritto alla pensione di riversibilita' in favore della vedova del pensionato; g) articoli 82 e 84, per la parte in cui, ai fini del diritto alla pensione di riversibilita' in favore degli orfani maggiorenni e dei collaterali del dipendente statale o del pensionato, e' prevista l'eta' sessagenaria quale condizione alternativa di quella dell'inabilita' a proficuo lavoro; h) art. 219, terzo comma, relativamente all'anzianita' di servizio di venti anni stabilita per l'acquisto del diritto a pensione da parte del personale ferroviario nei casi di decadenza e di dimissioni dall'impiego; i) art. 226, secondo comma, relativamente alla misura del trattamento continuativo di quiescenza diretto, concorrente a determinare la pensione privilegiata ferroviaria; l) art. 233, relativamente al criterio di determinazione della pensione privilegiata diretta ai soli fini della riversibilita'. Se la domanda di cui al comma precedente e' presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le norme suindicate sono applicabili con effetto dalla data predetta; negli altri casi sono applicabili con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente testo unico, che abbia da far valere servizi o periodi di cui alle lettere a), b), c) o d), puo' presentare la domanda nel termine perentorio di due anni dalla data predetta, qualora tale termine sia piu' favorevole di quelli previsti dall'art. 147, primo e secondo comma. In caso di decesso il diritto puo' essere esercitato dagli aventi causa nel termine stabilito dal terzo comma del citato articolo. Per i casi in corso di trattazione, di cui all'art. 256, le disposizioni richiamate nelle lettere da e) a l) sono applicabili d'ufficio, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente testo unico. Nei casi di domande di trattamento di quiescenza, di cui all'art. 257, le disposizioni richiamate nelle lettere da e) a l) sono applicabili anche senza espressa richiesta dell'interessato. Se la domanda di trattamento di quiescenza e' presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le citate disposizioni sono applicabili con effetto da tale data; negli altri casi sono applicabili con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 259

(Revisione di provvedimenti)

Nel caso in cui le norme del presente testo unico, non indicate dall'art. 258, risultino piu' favorevoli delle norme anteriori, l'interessato nei cui confronti sia stato gia' emesso provvedimento definitivo puo' chiederne la revisione entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, con effetto dalla data stessa. La domanda di revisione deve essere motivata, a pena di inammissibilita'.

Art. 260

(Riscatto dei periodi di iscrizione ad albi professionali)

Il dipendente cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico, che, avvalendosi della facolta' prevista dall'art. 258, primo comma, chieda il riscatto dei periodi di iscrizione ad albi professionali ovvero dei periodi di pratica necessari per il conseguimento dell'abilitazione, e' tenuto al pagamento del contributo di riscatto commisurato al 18 per cento dello stipendio spettante, alla data di presentazione della domanda, al personale in attivita' di servizio che abbia qualifica o grado pari a quello rivestito dall'interessato all'atto della cessazione dal servizio.

Art. 261

(Riscatto di servizi resi ad enti diversi)

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente testo unico puo' chiedere, entro il termine perentorio di un anno dalla data predetta, il riscatto totale o parziale dei servizi di ruolo prestati alle dipendenze delle assemblee legislative ovvero degli enti o degli istituti di cui all'art. 12, verso pagamento di un contributo pari al 18 per cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione ai periodi riscattati. Se la domanda e' presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo e' calcolato sull'ultimo stipendio o sull'ultima paga o retribuzione. Nei casi di riscatto effettuato ai sensi del comma precedente non si applicano l'art. 6, primo comma, e l'art. 12, secondo comma.

Art. 262

(Pensioni a onere ripartito)

Per i dipendenti statali che alla data di entrata in vigore del presente testo unico siano gia' transitati ad altro ente di cui agli articoli 113 e 116, si applicano le norme vigenti alla data suddetta in materia di pensioni a onere ripartito, anche se non siano stati ancora emessi provvedimenti definitivi. La disposizione del comma precedente si osserva anche nei casi di passaggio al servizio dello Stato di personale proveniente da altro ente di cui agli articoli sopra citati. Il termine di decadenza stabilito dall'art. 151, comma terzo, e' riaperto, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, nei riguardi del personale che non sia cessato definitivamente dal servizio anteriormente a tale data.

Art. 263

(Pensione dell'I.N.P.S.)

Nel caso in cui il dipendente acquisti il diritto alla pensione normale per effetto delle disposizioni richiamate dall'art. 258, comma primo, lo Stato o il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato subentrano nei diritti dell'interessato alla pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, gia' liquidata ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora non sia stata ancora liquidata la pensione a carico dell'Istituto suddetto, si applica l'art. 127. Il primo comma dell'art. 41 non si osserva per i dipendenti statali che, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, abbiano gia' ottenuto o chiesto il riscatto di servizi non di ruolo con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 20, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376.

Art. 264

(Assegno personale per titolari di pensione di riversibilita) Nel caso in cui le pensioni spettanti, secondo le norme anteriori alla data di entrata in vigore del presente testo unico, al coniuge e agli orfani del dipendente o del pensionato siano di importo superiore alla quota loro dovuta ai sensi delle norme del testo unico stesso, la differenza e' conservata a titolo di assegno personale, riassorbibile in occasione di successivi aumenti della misura delle pensioni.

Art. 265

(Benefici previsti dalla legge 25 febbraio 1971, n. 95)

Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, non siano stati ancora attribuiti i benefici previsti dalla legge 25 febbraio 1971, n. 95, a favore degli invalidi per servizio e dei loro congiunti, si osservano le disposizioni degli articoli 20, 21, 22 e 23 della legge stessa.

Art. 266

(Personale del Ministero della difesa)

Nei confronti degli impiegati e degli operai non di ruolo del Ministero della difesa che, nel periodo 1 gennaio 1950-31 dicembre 1959, cessarono dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si avvalsero dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in dipendenza di improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagevole sistemazione, si osservano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 214.

Art. 267

(Incaricati tecnici)

Nei confronti degli incaricati tecnici che, ai sensi del primo comma dell'art. 258, chiedano l'applicazione dell'art. 14, lettera d), il contributo di riscatto e' commisurato all'80 per cento dello stipendio previsto, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, per la qualifica iniziale del ruolo di appartenenza, se la domanda e' presentata entro il termine perentorio di un anno dalla data predetta.

Art. 268

(Operai dei monopoli di Stato)

Gli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 1971, n. 1024, hanno diritto di riscattare i servizi di cui alla legge medesima, secondo le norme in essa contenute, salva l'applicazione delle norme del presente testo unico, se piu' favorevoli.

Art. 269

(Personale scolastico dell'ex comune di Fiume)

Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici che alla data del 31 dicembre 1933 risultavano iscritti al regolamento di pensione dell'ex comune di Fiume hanno diritto, su domanda, alla liquidazione della pensione loro spettante in base alle norme del regolamento comunale gia' in vigore. La pensione e' a totale carico dello Stato.

Art. 270

(Personale addetto alla tenuta di Racconigi)

Al personale addetto alla tenuta demaniale di Racconigi e' riconosciuto, ai soli fini del trattamento di quiescenza, il servizio di cui alla legge 3 novembre 1971, n. 1068, secondo le norme contenute nella legge stessa.

Art. 271

(Matrimoni anteriori al 24 febbraio 1958)

Ai fini del diritto alla pensione vedovile spettante ai sensi delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente testo unico, la norma contenuta nell'articolo unico della legge 28 aprile 1967, n. 264, relativa ai matrimoni anteriori alla pubblicazione della legge 15 febbraio 1958, n. 46, ha effetto dal 1 gennaio 1958.

Art. 272

(Orfani di dipendente o di pensionato deceduto anteriormente al 1 gennaio 1958)

E' riconosciuto diritto a pensione agli orfani maggiorenni del dipendente o del pensionato deceduto anteriormente al 1 gennaio 1958, che siano stati conviventi a carico dello stesso all'atto del suo decesso e che alla data suddetta fossero inabili al lavoro proficuo e nullatenenti, anche se le condizioni di inabilita' al lavoro e di nullatenenza non sussistevano alla data di morte del dipendente o del pensionato. La pensione spettante in applicazione del comma precedente decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 273

(Ciechi titolari di pensione di riversibilita')

I ciechi che hanno perduto il diritto alla pensione di riversibilita' per essere stati collocati al lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, di aziende di Stato e di privati o per avere intrapreso un lavoro autonomo possono optare, entro trenta giorni dalla cessazione dell'attivita' lavorativa, per la pensione di riversibilita' di cui gia' godevano. I ciechi di cui al comma precedente che hanno gia' cessato dall'attivita' lavorativa alla data dell'entrata in vigore del presente testo unico possono esercitare la facolta' di opzione entro un anno dalla stessa data.

Art. 274

(Procedimenti amministrativi in corso)

Per i procedimenti di liquidazione del trattamento di quiescenza, in corso alla data del 1 gennaio 1976, l'ufficio competente secondo le norme anteriori mantiene la competenza sugli affari di cui e' investito. Tutti gli atti del procedimento, compiuti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico, restano validi ad ogni effetto. I provvedimenti di riscatto o di riconoscimento di servizi, emessi sino alla data di entrata in vigore del presente testo unico, in conseguenza dei quali abbia gia' avuto inizio il pagamento rateale del contributo a carico dell'interessato o siano stati gia' regolati i rapporti tra lo Stato o il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, hanno integrale esecuzione secondo le norme anteriori alla data suddetta.

Art. 275

(Regolamento)

Rimangono in vigore le norme regolamentari compatibili con le disposizioni del presente testo unico sino a quando non sara' emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, il nuovo regolamento. Il Presidente del Consiglio dei Ministri RUMOR

Tabella n. 1

TABELLA N. 1 PERCENTUALI DI AUMENTO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI DEGLI UFFICIALI CESSATI DAL SERVIZIO PERMANENTE Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella n. 2

((TABELLA A PENSIONI NORMALI DEI GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA Parte di provvedimento in formato grafico )) ((2))

Tabella n. 3

TABELLA B PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE TABELLARI Parte di provvedimento in formato grafico (2) (6) ((11))

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