DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1973, n. 1092

Type DPR
Publication 1973-12-29
Ultimo aggiornamento 2022-01-01
State In force
Source Normattiva
articles 276
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E' ammesso il cumulo, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, di una pensione normale diretta o di un assegno equivalente con un trattamento di attivita' quando detti trattamenti derivino da servizi resi alle dipendenze di amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, di regioni, di province, di comuni o di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di enti parastatali, di enti o istituzioni di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonche' di aziende annesse o direttamente dipendenti dalle regioni, dalle province, dai comuni o dagli altri enti suindicati. All'atto della cessazione del nuovo rapporto e' liquidato il trattamento di quiescenza in base al servizio relativo al rapporto stesso. Tale trattamento e' cumulabile con la pensione o assegno gia' conseguiti in dipendenza del precedente rapporto. Restano ferme le disposizioni concernenti il divieto di cumulo degli assegni accessori di quiescenza tra loro o con assegni accessori di attivita'.

Art. 131

(Opzione per la riunione o la ricongiunzione dei servizi)

In luogo del cumulo dei trattamenti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 130, qualora sia ammessa la riunione o la ricongiunzione del nuovo con il precedente servizio, il personale interessato puo' optare per tale riunione o ricongiunzione, con tutti gli effetti previsti dagli ordinamenti applicabili nei singoli casi. Per l'esercizio dell'opzione si osservano le disposizioni degli art. 151 e 262, ultimo comma. Il personale che abbia esercitato l'opzione perde il godimento della pensione o dell'assegno gia' conseguiti e deve rifondere le rate percepite durante la nuova prestazione di servizio. All'atto della cessazione del nuovo rapporto, spetta il trattamento di quiescenza da liquidarsi sulla base della totalita' dei servizi prestati e secondo le norme applicabili in relazione a detta cessazione. Si osservano le disposizioni dell'art. 118. Nei casi di cumulo di servizi resi con iscrizione alle casse pensioni, amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ai monti pensioni o a istituti o fondi speciali per pensioni amministrati da comuni, province o istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, non si applicano le norme contenute nei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo. In tali casi l'esercizio della opzione e la rifusione delle rate di pensione percepite si effettuano secondo le norme e le modalita' contemplate dagli ordinamenti delle casse pensioni, dei monti pensioni degli istituti o fondi speciali per pensioni sopra indicati.

Art. 132

(Effetti del precedente servizio in caso di cumulo)

Nei casi di cumulo di un trattamento di quiescenza con un trattamento di attivita', il precedente servizio che ha dato diritto alla pensione o all'assegno in godimento non si computa ai fini economici e di carriera nel nuovo rapporto ne' ai fini dell'ulteriore trattamento di quiescenza di cui al secondo comma dell'art. 130; resta altresi' esclusa l'applicazione di norme che consentano maggiorazioni a qualsiasi titolo dell'anzianita' di servizio valutabile ai fini di pensione, che siano gia' state considerate nella liquidazione della precedente pensione od assegno.

Art. 133

(Divieto di cumulo)

Il cumulo dei trattamenti di cui al primo comma dell'art. 130 non e' ammesso nei casi in cui il nuovo rapporto costituisce derivazione, continuazione o rinnovo di quello precedente che ha dato luogo alla pensione. Il divieto di cui sopra opera nei casi di: a) riammissione in servizio di personale civile; b) richiamo alle armi di personale militare provvisto di pensione per il precedente servizio militare; c) nomina all'impiego civile di sottufficiale o graduato, in applicazione delle particolari disposizioni concernenti riserva di posti in favore di detti militari; d) nomina conseguita mediante concorso riservato esclusivamente a soggetti che hanno gia' prestato servizio ovvero a tali soggetti insieme con appartenenti a particolari categorie di professionisti; e) conferimento di incarichi di insegnamento in scuole o istituti dello stesso grado di quelli presso cui e' stato prestato il servizio precedente in qualita' di incaricato; f) nomina senza concorso a posto statale o presso gli enti di cui all'art. 130, conseguita in derivazione o in continuazione o, comunque, in costanza di un precedente rapporto d'impiego rispettivamente con lo Stato o con gli enti stessi. Nei casi in cui il precedente rapporto abbia dato titolo alla liquidazione di un trattamento di pensione, il trattamento stesso e' sospeso. Al termine del nuovo servizio spetta il trattamento di quiescenza secondo il disposto del quarto comma dell'art. 131.

Art. 134

(Reiscrizioni a casse di previdenza)

Nel caso di trattamento di quiescenza che derivi da iscrizione ad una delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, amministrati dal Ministero del tesoro, seguita da continuazione di iscrizione o da reiscrizione alla stessa cassa pensioni, si applicano le disposizioni dei commi seguenti. Qualora il dipendente iscritto ad una delle casse pensioni precedentemente indicate cessi dal servizio e sia trattenuto in servizio o riprenda servizio presso lo stesso ente, con continuazione di iscrizione o con reiscrizione alla cassa medesima, le norme contenute nei primi tre commi dell'art. 133 trovano applicazione soltanto nei casi in cui la cessazione dal servizio non derivi da collocamento a riposo per limiti di eta' previsti da legge, da norme regolamentari o da contratto collettivo di lavoro a carattere nazionale. Negli altri casi di collocamento a riposo, in cui le norme indicate nel comma precedente debbano applicarsi, il dipendente puo' chiedere il trattamento di pensione spettante per la totalita' dei servizi resi con iscrizione e con continuazione di iscrizione o di reiscrizione alla cassa oppure i separati trattamenti di pensione e di pensione aggiuntiva relativi, rispettivamente, al servizio reso con iscrizione e da quello reso con continuazione di iscrizione o di reiscrizione; la pensione rimane comunque sospesa per la durata del servizio reso con continuazione di iscrizione o di reiscrizione.

Art. 135

(Personale in servizio alla data del 1 marzo 1966)

Nei confronti del personale che alla data del 1 marzo 1966 si trovava in servizio in una delle posizioni previste dall'art. 133 ed era titolare di una pensione per i servizi prestati anteriormente, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 28 febbraio 1966 in materia di cumulo fra pensione e assegni di attivita', salvo che il personale stesso abbia esercitato opzione per la riunione o ricongiunzione dei servizi.

Art. 136

(Trattamento di attivita' e pensione di riversibilita')

E' ammesso il contemporaneo godimento di un trattamento di attivita' con una pensione normale, di riversibilita' o indiretta, conseguita per i servizi prestati dal dante causa alle dipendenze delle amministrazioni o degli enti indicati nell'art. 130, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo stesso.

Art. 137

(Trattamento economico di sfollamento)

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente titolo si applicano anche nei confronti del personale militare in godimento di trattamento economico di sfollamento, nonche' nei confronti dei titolari di pensione o di assegno equivalente che, pur non derivanti dai servizi indicati nell'art. 130, siano a carico dello Stato o dell'amministrazione ferroviaria o di fondi istituiti presso le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo.

Art. 138

(Pensioni a carico dell'I.N.P.S.)

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente titolo non concernono le pensioni derivanti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o a carico di fondi sostitutivi gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 139

(Pensione privilegiata)

La pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile sono cumulabili con un trattamento di attivita' ovvero con altro trattamento pensionistico derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione o all'assegno anzidetti. Qualora l'interessato chieda la riunione o la ricongiunzione dei servizi, si applicano le norme di cui al titolo VII. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per i sottufficiali e i graduati che abbiano conseguito, con o senza soluzione di continuita', la nomina ad impiego civile di cui all'art. 133, lettera c).

Art. 140

(Pensione di riversibilita')

E' ammesso il cumulo della pensione di riversibilita', spettante al coniuge superstite del dipendente statale, con una pensione diretta. E' altresi' ammesso il cumulo delle pensioni di riversibilita' cui gli aventi causa abbiano diritto da parte di danti causa che siano stati dipendenti statali.

TITOLO X RITENUTE SULLA PENSIONE RECUPERO DI CREDITI PRESCRIZIONE DELLE RATE

Art. 141

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66))

Art. 142

(Ritenute non operate sugli assegni di attivita')

Se durante i periodi di servizio computati ai fini del trattamento di quiescenza non siano state operate le ritenute in conto entrate del tesoro, di cui all'art. 3, il relativo importo e' imputato al trattamento di quiescenza in unica soluzione oppure mediante trattenute mensili in misura non superiore al quinto della pensione o dell'assegno rinnovabile. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8, si debba valutare un periodo non retribuito, l'interessato e' tenuto a versare, per la durata del periodo stesso, l'importo delle ritenute in conto entrate del tesoro applicabili all'ultimo stipendio integralmente percepito.

Art. 143

(Sequestro, pignoramento, cessione)

Il trattamento di quiescenza con i relativi assegni accessori, fatta eccezione per l'indennita' integrativa speciale, e' sequestrabile e pignorabile per la realizzazione dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente all'amministrazione. Quando i crediti predetti siano stati accertati con sentenza passata in giudicato, il ristoro del danno puo' avvenire anche mediante trattenuta sugli importi da corrispondere. La pensione e l'assegno rinnovabile non possono, comunque, essere sottoposti a sequestro, a pignoramento o a trattenuta in misura superiore a un quinto, valutato al netto delle ritenute di cui all'art. 141. Si applicano il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni, e il regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295. Il termine di prescrizione previsto dal primo comma dell'art. 2 del suddetto regio decreto-legge non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione o dell'assegno rinnovabile sia portato a conoscenza dell'interessato, ai sensi delle disposizioni del presente testo unico.

Art. 144

(Recupero dell'equo indennizzo)

Nel caso in cui il dipendente al quale sia stato liquidato l'equo indennizzo ottenga successivamente, per la stessa causa, la pensione privilegiata, la meta' dell'ammontare dell'indennizzo liquidato sara' recuperata mediante trattenute mensili sulla pensione, di importo pari a un decimo dell'ammontare di questa.

PARTE SECONDA Procedimento TITOLO I DOCUMENTAZIONE, RISCATTO E RICONGIUNZIONE DEI SERVIZI

Art. 145

(Dichiarazione dei servizi e documentazione)

Il dipendente statale all'atto dell'assunzione in servizio e' tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare o ad altri enti pubblici, nonche' i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali di cui all'art. 13. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa. Il provvedimento che dispone la nomina a posto di ruolo negli impieghi statali deve contenere l'attestazione che il dipendente abbia reso la dichiarazione di cui al comma precedente; per gli insegnanti l'attestazione e' fatta nel provvedimento di nomina a ordinario. Sono ammesse dichiarazioni integrative nel termine perentorio di due anni dalla data della dichiarazione originaria; in caso di decesso del dipendente, la dichiarazione originaria puo' essere integrata dagli aventi causa. Il dipendente, inoltre, e' tenuto a dichiarare i dati relativi al suo stato di famiglia nonche' le successive variazioni. La documentazione relativa alle dichiarazioni di cui ai commi precedenti, ove non sia prodotta dall'interessato, e' acquisita d'ufficio. I servizi e i periodi non dichiarati ai sensi dei commi precedenti non possono essere valutati ai fini del trattamento di quiescenza.

Art. 146

(Trasmissione della dichiarazione)

Il capo dell'ufficio presso il quale il dipendente statale assume servizio, ricevuta la dichiarazione prevista dall'art. 145 e la documentazione eventualmente prodotta dall'interessato, trasmette gli atti all'ufficio competente a liquidare il trattamento normale diretto; quest'ultimo ufficio acquisisce la documentazione non prodotta dall'interessato.

Art. 147

(Servizi e periodi computabili a domanda)

Il dipendente statale che abbia da far valere servizi o periodi computabili a domanda, con o senza riscatto, puo' presentare la domanda contestualmente alla dichiarazione di cui all'art. 145 oppure successivamente, ma almeno due anni prima del raggiungimento del limite di eta' previsto per la cessazione dal servizio, pena la decadenza. Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine di cui al primo comma, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione. Nel caso di decesso in servizio del dipendente, anche se incorso nella decadenza di cui al primo comma, l'ufficio competente a liquidare la pensione interpella, circa il computo dei servizi e periodi suddetti, gli aventi causa, i quali possono presentare domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione dell'invito dell'ufficio.

Art. 148

(Applicabilita' delle disposizioni degli articoli precedenti)

Le disposizioni contenute negli articoli 145, 146 e 147 si osservano, in quanto applicabili, anche per i dipendenti civili non di ruolo, con esclusione soltanto di quelli che ai fini del trattamento di quiescenza sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria. Alla dichiarazione dei servizi non tenuto il personale militare non appartenente al servizio permanente o continuativo.

Art. 149

(Definizione della domanda di computo)

Sulla domanda di computo dei servizi e dei periodi di cui all'art. 147 provvede l'ufficio competente a liquidare il trattamento normale diretto. Il provvedimento e' emesso entro novanta giorni dalla ricezione della domanda o dalla acquisizione dei documenti ed e' comunicato all'interessato in forma amministrativa.

Art. 150

(Pagamento del contributo di riscatto)

Il contributo di riscatto puo' essere versato in unica soluzione oppure mediante ritenute mensili sullo stipendio, paga o retribuzione o sul trattamento diretto di quiescenza per un periodo di tempo non superiore a quello riscattato, a decorrere dal secondo mese successivo a quello di registrazione del provvedimento di cui all'art. 149. Nel caso di liquidazione di indennita' in luogo di pensione, il contributo di riscatto e le rate residue sono detratti in unica soluzione dall'indennita' stessa. Nel caso di pensione di riversibilita' l'importo delle rate di contributo non ancora versate e' ridotto proporzionalmente all'aliquota di riversibilita' della pensione, fermo restando il numero delle rate stesse.

Art. 151

(Riunione e ricongiunzione dei servizi su domanda o di ufficio)

La riunione e la ricongiunzione dei servizi sono effettuate su domanda dell'interessato nel caso in cui, per il servizio precedente, sia stato liquidato il trattamento di quiescenza e questo sia cumulabile con il trattamento di attivita' spettante in relazione al nuovo rapporto; in ogni altro caso si provvede di ufficio. La domanda deve essere presentata all'amministrazione statale o all'ente presso cui il dipendente presta il nuovo servizio ovvero all'istituto al quale e' iscritto ai fini di quiescenza. La domanda non e' ammessa se presentata oltre il termine di sei mesi dalla data di inizio del nuovo rapporto. Qualora, pero', il trattamento di quiescenza relativo al precedente servizio sia stato liquidato dopo la data di inizio del nuovo rapporto, il termine anzidetto decorre dalla data di comunicazione del provvedimento di liquidazione o, se anteriore, dalla data di riscossione della prima rata di pensione o di assegno ovvero dell'indennita' per una volta tanto. L'amministrazione, l'ente o l'istituto di cui al secondo comma, ove non respinga la domanda, ne da' comunicazione all'amministrazione o all'ente da cui il dipendente proviene ovvero all'istituto al quale era stato iscritto, entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda o dalla data di acquisizione dei documenti. Per l'amministrazione statale provvede l'ufficio competente a liquidare il trattamento normale diretto.

Art. 152

(Determinazione della pensione capitalizzata)

Il provvedimento con il quale viene determinata la pensione in valore capitale o l'indennita' per una volta tanto da versare all'amministrazione statale, all'ente o all'istituto di cui al secondo comma dell'art. 151 e' emesso entro sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al quarto comma di detto articolo. Per l'amministrazione statale provvede l'ufficio che ha liquidato o che e' competente a liquidare il trattamento di quiescenza spettante al proprio dipendente. Il provvedimento e' comunicato in forma amministrativa all'interessato nonche' all'amministrazione o all'ente a cui egli e' transitato ovvero all'istituto al quale e' iscritto ai fini di quiescenza.

Art. 153

(Riparto del trattamento di quiescenza a carico dello Stato)

Nei casi di ricongiunzione di servizi, previsti nel titolo VII, capo II, l'ufficio competente a liquidare il complessivo trattamento di quiescenza determina la quota a carico dell'ente che concorre alla ricongiunzione. Lo stesso ufficio provvede alla capitalizzazione della quota comunale nei casi di cui all'art. 123. Il provvedimento e' comunicato in forma amministrativa all'interessato e all'ente o all'istituto che concorre alla ricongiunzione.

TITOLO II LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA Capo I TRATTAMENTO NORMALE DIRETTO E DI RIVERSIBILITA' Sezione I. - Trattamento normale diretto

Art. 154

(Competenza)

Per il personale degli uffici periferici la competenza a provvedere al collocamento a riposo per raggiungimento del limite di eta' e a liquidare il relativo trattamento di quiescenza e' devoluta, per ogni amministrazione, all'ufficio periferico con circoscrizione provinciale o superiore; nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal raggiungimento del limite di eta', il trattamento di quiescenza normale e' liquidato dall'ufficio precedentemente indicato in base al provvedimento di cessazione dal servizio trasmesso dall'organo competente ovvero in base a una sentenza della Corte dei conti che dichiari essersi verificate le condizioni previste per il diritto a detto trattamento. Per il collocamento a riposo e per la liquidazione del trattamento di quiescenza del personale in servizio presso le amministrazioni centrali, dei dirigenti degli uffici periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale nonche' per il personale collocato fuori ruolo o comandato presso altre amministrazioni o enti pubblici provvede l'amministrazione centrale a cui il dipendente appartiene. Gli uffici centrali e periferici competenti a disporre il collocamento a riposo e a liquidare il relativo trattamento di quiescenza, ai sensi dei commi precedenti sono stabiliti, per ogni amministrazione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente e con il Ministro per il tesoro. Il Ministero di grazia e giustizia liquida il trattamento di quiescenza dei magistrati ordinari e del personale, centrale e periferico, dipendente dal Ministero stesso nonche' del personale degli archivi notarili; la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede per i magistrati e per il personale del Consiglio di Stato e della Corte dei conti nonche' per il personale dell'Avvocatura dello Stato. Restano ferme le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico, secondo le quali il collocamento a riposo di determinate categorie di dipendenti dello Stato e' disposto con decreto del Presidente della Repubblica. Resta ferma la competenza dell'amministrazione centrale nei casi in cui ai dipendenti uffici periferici siano demandati compiti di carattere esclusivamente tecnico.

Art. 155

(((Cessazione dal servizio per limiti di eta'). La cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di eta' e la liquidazione del trattamento di quiescenza sono disposte, ove non ostino particolari motivi, con unico decreto. Nello stesso decreto di liquidazione sono indicate, ai fini della riversibilita' della pensione, le generalita' del coniuge e dei figli minorenni. Il provvedimento e' trasmesso ai competenti organi di controllo almeno sei mesi prima del raggiungimento del limite di eta'. Entro trenta giorni dal ricevimento, la competente ragioneria invia copia del decreto di cui ai precedenti commi alla direzione provinciale del tesoro per il puntuale inizio dei pagamenti, indicandovi il numero di iscrizione da attribuire alla partita di pensione. La medesima ragioneria trasmette altresi' alla Corte dei conti, per il controllo di competenza, il provvedimento di cui al precedente terzo comma unitamente alla relativa documentazione. La direzione provinciale del tesoro, ricevuta copia del decreto di concessione della pensione, procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa sulla quale dispone il pagamento del trattamento economico sulla base di quanto previsto nel provvedimento stesso. Nel caso in cui i pagamenti disposti in base a tali atti risultino errati, si fa luogo al conguaglio a credito o a debito. All'atto della cessazione dal servizio, copia del decreto di liquidazione e' consegnata dal capo dell'ufficio al titolare, che ne rilascia ricevuta. Qualora non sia possibile per eccezionali motivati impedimenti predisporre il provvedimento nei termini stabiliti dal terzo comma del presente articolo, e' autorizzata la corresponsione del trattamento provvisorio con le procedure di cui al successivo art. 162))

Art. 156

(Altri casi di cessazione del servizio)

Nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal raggiungimento del limite di eta', il provvedimento di cessazione e' comunicato, anche prima della registrazione, all'ufficio competente affinche' proceda alla liquidazione del trattamento di quiescenza. Si osservano le disposizioni dei commi secondo e ((ottavo)) dell'art. 155.

Art. 157

(Liquidazione di ufficio)

Il trattamento normale diretto e' in ogni caso liquidato di ufficio.

Art. 158

(Competenza)

In caso di decesso in servizio il trattamento normale di riversibilita' e' liquidato dall'ufficio competente a liquidare il trattamento diretto. Per i familiari del pensionato provvede la direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita relativa alla pensione diretta; se per la liquidazione della pensione di riversibilita' sia necessario determinare nuovamente la misura della pensione diretta, provvede l'ufficio competente a liquidare il trattamento diretto. In caso di decesso di un compartecipe della pensione, alla liquidazione del nuovo trattamento in favore dell'altro o degli altri titolari del diritto provvede la direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita; la stessa direzione provinciale provvede altresi' nei casi di perdita del diritto da parte di un compartecipe della pensione nonche' nei casi di consolidamento. Per la riversibilita' della pensione in favore dei familiari dei dipendenti degli archivi notarili provvede l'amministrazione centrale.

Art. 159

(Liquidazione in caso di decesso in servizio)

Il trattamento normale di riversibilita' in favore della vedova e degli orfani minorenni del dipendente deceduto in attivita' di servizio e' liquidato di ufficio; in favore degli altri aventi diritto si provvede su domanda degli interessati.

Art. 160

(Liquidazione in caso di morte del pensionato)

In caso di morte del pensionato la direzione provinciale del tesoro, senza l'adozione di provvedimento formale, liquida la pensione di riversibilita' a favore della vedova e degli orfani minorenni, in base ai dati risultanti nel decreto di liquidazione del trattamento diretto e previo accertamento della inesistenza di sentenza di separazione personale per colpa della vedova. ((Senza provvedimento formale si procede anche in favore degli orfani in caso di decesso o di passaggio ad altre nozze del coniuge superstite titolare di pensione di riversibilita', nonche' in favore del coniuge superstite e degli orfani minori del pensionato, nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato stesso compisse il sessantacinquesimo anno di eta', ovvero dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli naturali, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni suddette)). Per gli altri aventi diritto la direzione provinciale del tesoro provvede su domanda degli interessati. Con le modalita' indicate nel primo comma del presente articolo la direzione provinciale del tesoro liquida la pensione di riversibilita' a favore della vedova e degli orfani minori anche in mancanza dei dati di cui al secondo comma del precedente articolo 155 e previo accertamento della tempestivita' del matrimonio contratto dal pensionato. Gli atti relativi alle concessioni effettuate ai sensi del precedente comma sono inviati alla Corte dei conti per il controllo successivo.

Art. 161

(Riversibilita' ordinaria del trattamento privilegiato)

Le disposizioni della presente sezione si applicano anche per la riversibilita' ordinaria della pensione privilegiata e dell'assegno rinnovabile.

Art. 162

(((Liquidazione provvisoria). Dalla data di cessazione dal servizio e sino all'inizio del pagamento della pensione diretta, la competente direzione provinciale del tesoro corrisponde al pensionato un trattamento provvisorio, determinato in relazione ai servizi risultanti dalla documentazione prodotta ovvero in possesso dell'amministrazione, purche' sussistano i presupposti per il loro riconoscimento a norma di legge, da recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva. Il trattamento di cui al precedente comma spetta anche dal coniuge ed agli orfani minorenni del dipendente deceduto in attivita' di servizio o del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio. La concessione del trattamento provvisorio di cui al primo comma e' disposta mediante apposita comunicazione, a cura dell'amministrazione centrale o periferica competente a liquidare il trattamento definitivo a norma delle disposizioni vigenti, contenente anche l'indicazione del numero di iscrizione da assegnare alla relativa partita. Lo stesso numero sara' attribuito alla pensione definitiva che verra' successivamente liquidata. Detta comunicazione, unitamente a un documento sottoscritto dall'interessato contenente le indicazioni ritenute necessarie e le dichiarazioni previste dalle norme vigenti, e' trasmessa, almeno tre mesi prima della data della cessazione dal servizio, alla direzione provinciale del tesoro territorialmente competente, la quale procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa. Nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal compimento del limite di eta' o per morte del dante causa, la comunicazione riguardante l'attribuzione della pensione provvisoria deve essere trasmessa con il documento suddetto alla direzione provinciale del tesoro entro trenta giorni dalla cessazione dal servizio o dalla morte. La direzione provinciale del tesoro dispone, con precedenza assoluta sugli affari correnti, l'immediato pagamento della pensione spettante. La comunicazione di cui al terzo comma e' estesa alla Corte dei conti per il riscontro successivo sui pagamenti. A tal fine gli occorrenti dati sono resi disponibili per la Corte medesima attraverso il sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro. In caso di decesso del pensionato, la direzione provinciale del tesoro che ha in carico la relativa partita, qualora non trovi applicazione l'art. 160, primo, secondo e quarto comma, procede, in attesa della registrazione del provvedimento, alla corresponsione in via provvisoria al coniuge ed agli orfani minori della pensione che ad essi compete ai sensi del presente testo unico. Qualora l'importo della pensione definitiva diretta o di reversibilita' risultante dal decreto di concessione registrato alla Corte dei conti non sia uguale a quello attribuito in via provvisoria, la direzione provinciale del tesoro provvede alle necessarie variazioni, facendo luogo al conguaglio a credito o a debito. I dirigenti e il personale degli uffici competenti per le liquidazioni di cui al presente articolo nonche' quelli preposti all'ordinazione dei relativi pagamenti sono responsabili dei ritardi nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo e passibili delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 78 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai dirigenti degli uffici tenuti all'espletamento di adempimenti comunque connessi con la liquidazione e il pagamento del trattamento di pensione))

Capo II TRATTAMENTO PRIVILEGIATO DIRETTO E DI RIVERSIBILITA' Sezione I. - Organi e competenza

Art. 163

(Amministrazione centrale)

Il provvedimento con il quale si liquida o si nega il trattamento privilegiato, sia diretto che di riversibilita', e' adottato dall'amministrazione centrale a cui il dipendente apparteneva, salvo quanto disposto negli articoli 164 e 188. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 SETTEMBRE 1987, N.387,CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 20 NOVEMBRE 1987, N.472)).

Art. 164

(Altri uffici)

All'ufficio centrale o periferico competente a liquidare il trattamento normale diretto e', altresi', devoluta la competenza a provvedere sulla domanda di trattamento privilegiato diretto e, qualora il dipendente sia deceduto in servizio, sulla domanda di trattamento privilegiato di riversibilita' nei casi in cui: a) la domanda non sia ammissibile ai sensi degli articoli 169 e 184, terzo comma; b) risulti manifesto che i fatti dedotti dal dipendente o dai suoi aventi causa non costituiscono fatti di servizio; c) il dipendente non si sia presentato agli accertamenti sanitari nel termine stabilito dall'art. 174. I provvedimenti emessi ai sensi del comma precedente sono definitivi.

Art. 165

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66))

Art. 166

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N.461))

Art. 167

(Iniziativa d'ufficio o su domanda)

Il trattamento privilegiato e' liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermita' o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto e' liquidato a domanda.

Art. 168

(Presentazione e contenuto della domanda)

La domanda di trattamento privilegiato diretto e' presentata all'ufficio presso il quale il dipendente ha prestato l'ultimo servizio. Nella domanda devono essere indicate le infermita' o le lesioni per le quali il trattamento e' richiesto e devono essere specificati i fatti di servizio che le determinarono. Il richiedente puo', inoltre, produrre certificazioni sanitarie ed ogni altro documento che ritenga utile.

Art. 169

(Ammissibilita' della domanda)

La domanda di trattamento privilegiato non e' ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere accertamento della dipendenza delle infermita' o delle lesioni contratte. Il termine e' elevato a dieci anni qualora l'invalidita' sia derivata da parkinsonismo. (6) ((42))

Art. 170

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N.461))

Art. 171

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N.461))

Art. 172

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66))

Art. 173

(Spese di ricovero)

Nel caso in cui gli accertamenti sanitari siano eseguiti in ospedali civili o in altri istituti sanitari a norma dell'art. 172, la spesa per il ricovero e' a carico dell'istituto erogatore dell'assistenza sanitaria.

Art. 174

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N.461))

Art. 175

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N.461))

Art. 176

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N.461))

Art. 177

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N.461))

Art. 178

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N.461))

Art. 179

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N.461))

Art. 180

(Liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul diritto al trattamento privilegiato diretto)

Quando non sia possibile espletare con sollecitudine il procedimento relativo al trattamento privilegiato diretto, si fa luogo alla liquidazione provvisoria della pensione normale, con riserva di pronuncia sulla domanda di trattamento privilegiato. Se la pensione normale non spetta e purche' il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie abbia espresso parere favorevole sul trattamento privilegiato, l'amministrazione centrale dispone la corresponsione di un trattamento provvisorio in misura pari alla pensione o all'assegno rinnovabile, con gli eventuali assegni accessori, della categoria da attribuire. Qualora sia da attribuire l'assegno rinnovabile, la durata del trattamento provvisorio di cui al comma precedente non puo' superare quella dell'assegno. All'atto dell'ammissione al pagamento della pensione privilegiata o dell'assegno rinnovabile si fa luogo al conguaglio con le somme corrisposte a titolo di trattamento provvisorio.

Art. 181

(Accertamenti sanitari per rinnovazione dell'assegno)

Sei mesi prima della scadenza dell'assegno rinnovabile, il titolare e' sottoposto a nuova visita medica. L'invalido che senza giustificato motivo, non si presenti alla visita medica entro un anno dalla convocazione oppure dalla scadenza dell'assegno, se quest'ultimo termine e' piu' favorevole, per ottenere ulteriore trattamento privilegiato deve presentare apposita domanda alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita; il nuovo trattamento non potra' decorrere che dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda suddetta. Nel caso previsto dal comma precedente la commissione medica ospedaliera, decorso l'anno, comunica i nominativi dei titolari di assegno rinnovabile, che non si sono presentati a visita, alla competente direzione provinciale del tesoro, trasmettendo i documenti comprovanti l'avvenuta convocazione.

Art. 182

(Scadenza dell'assegno rinnovabile)

Nei casi in cui, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, non sia ancora intervenuto il nuovo provvedimento di competenza dell'amministrazione centrale, la direzione provinciale del tesoro proroga i pagamenti, per non oltre due anni, nella stessa misura dell'ultima rata dell'assegno scaduto, salvo quanto disposto nel terzo comma. Se con il provvedimento dell'amministrazione centrale venga attribuito un altro assegno rinnovabile e la pensione, le somme corrisposte per proroga sono imputate all'assegno o alla pensione medesimi; tuttavia, in caso di assegnazione di categoria inferiore l'imputazione e' limitata all'importo degli arretrati costituiti dalle rate maturate del trattamento di minore categoria; oltre tale limite non si fa luogo a recupero. Qualora invece, non venga attribuito altro assegno o pensione, le somme predette sono abbuonate. Nel caso in cui il procedimento per la nuova valutazione dell'invalidita' non sia stato compiuto per mancata presentazione dell'interessato alla visita medica, la direzione provinciale del tesoro, ricevuta la comunicazione di cui all'art. 181, sospende i pagamenti relativi all'assegno prorogato e rimette gli atti all'amministrazione centrale, che provvede di conseguenza.

Art. 183

(Aggravamento)

Nel caso di aggravamento delle infermita' o delle lesioni di cui all'art. 70, la domanda di revisione e' presentata all'amministrazione centrale. Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti, entro tre mesi dalla convocazione, alla visita medica disposta per accertare il denunciato aggravamento, la commissione medica ne da' comunicazione all'amministrazione centrale, trasmettendo i documenti comprovanti l'avvenuta convocazione. L'amministrazione centrale, ricevuta la comunicazione della commissione medica ospedaliera, respinge la istanza di revisione. Gli accertamenti sanitari non possono essere effettuati che a seguito di nuova domanda; il relativo trattamento eventualmente spettante decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della nuova domanda.

Art. 184

(Decesso in servizio)

In caso di morte del dipendente in attivita' di servizio, l'avente causa che ritenga la morte dovuta al servizio stesso, per conseguire la pensione privilegiata di riversibilita' deve presentare domanda all'ufficio presso il quale il dante causa prestava servizio, salvo quanto disposto dall'ultimo comma. La domanda deve contenere le indicazioni di cui all'art. 168. La domanda non e' ammessa qualora sia presentata oltre il termine di cinque anni dalla data del decesso del dante causa, salvo che quest'ultimo avesse gia' chiesto l'accertamento di cui all'art. 169. Nel caso in cui il dipendente sia deceduto per causa violenta nell'adempimento degli obblighi di servizio, la pensione privilegiata di riversibilita' a favore della vedova e degli orfani minorenni e' liquidate d'ufficio.

Art. 185

(Adempimenti degli uffici)

Il capo dell'ufficio al quale e' stata presentata la domanda di pensione privilegiata di cui all'art. 184 procede all'accertamento dei fatti, alla redazione del rapporto informativo e alla trasmissione degli atti all'ufficio di cui all'art. 164. Quest'ultimo ufficio acquisisce il parere della commissione medica ospedaliera e rimette l'intera documentazione all'amministrazione centrale, salvo il rigetto della domanda ove ricorrano i casi previsti dall'art. 164, lettere a) o b).

Art. 186

(Decesso del titolare di trattamento diretto)

In caso di morte del titolare di trattamento privilegiato diretto, l'avente causa che ritenga la morte dovuta all'infermita' o alla lesione per la quale era stato attribuito detto trattamento, per conseguire la pensione privilegiata di riversibilita' deve presentare documentata domanda all'amministrazione centrale che ha liquidato il trattamento diretto, salvo quanto disposto nell'articolo 188. Il parere della commissione medica ospedaliera, sulle cause della morte del titolare del trattamento diretto, e' acquisito dall'amministrazione centrale.

Art. 187

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N.461))

Art. 188

(Trattamento speciale)

In favore della vedova e degli orfani minorenni del titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria, il trattamento speciale e la pensione privilegiata di riversibilita' previsti dall'articolo 93 sono liquidati d'ufficio, senza l'adozione di provvedimento formale, dalla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita relativa al trattamento diretto, in base ai dati risultanti dal provvedimento di liquidazione di tale trattamento e previo accertamento della inesistenza di sentenza di separazione personale per colpa della vedova. Con le modalita' indicate nel primo comma del presente articolo la direzione provinciale del tesoro liquida il trattamento speciale e la pensione privilegiata di riversibilita' a favore della vedova e degli orfani minori anche in mancanza dei dati di cui al secondo comma del precedente articolo 155 e previo accertamento della tempestivita' del matrimonio contratto dal pensionato. Gli atti relativi alle concessioni effettuate ai sensi del precedente comma sono inviati alla Corte dei conti per il controllo successivo. In favore degli orfani maggiorenni del titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria, il trattamento speciale e la pensione privilegiata di riversibilita' previsti dall'articolo 93 sono liquidati dalla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione diretta, con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 160, terzo comma. ((La liquidazione del trattamento speciale e della pensione privilegiata di riversibilita' in favore del coniuge e degli orfani minorenni del titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria, nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato compisse il sessantacinquesimo anno di eta' ovvero dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli naturali, e' effettuata dalla direzione provinciale del tesoro senza l'adozione di provvedimento formale, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni suddette)).

Art. 189

(Liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul diritto alla pensione privilegiata di riversibilita')

In caso di morte del titolare di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile, inferiore alla prima categoria, in favore della vedova e degli orfani minorenni si applicano le disposizioni dell'art. 160, salvo il provvedimento sull'eventuale diritto alla pensione privilegiata di riversibilita'.

Art. 190

(Rinvio)

Nei casi di decesso di un compartecipe della pensione privilegiata di riversibilita' o di perdita del diritto a tale compartecipazione nonche' nei casi di consolidamento si applica il disposto dell'art. 158, comma terzo.

Capo III DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 191

(Decorrenza e durata della pensione e degli assegni)

La pensione diretta e l'assegno rinnovabile decorrono dalla data di cessazione dal servizio stabilita nel relativo provvedimento, salvi i casi per i quali e' diversamente disposto. La pensione di riversibilita' decorre dal giorno successivo a quello della morte del dante causa; nel caso previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423, la pensione di riversibilita' viene corrisposta con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa. Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa e' presentata oltre due anni dopo il giorno in cui e' sorto il diritto, il pagamento della pensione o dello assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti. Tuttavia, ove per la stessa infermita' l'interessato consegua ulteriore assegno rinnovabile ovvero pensione, il cui periodo di attribuzione sia in tutto o in parte contemporaneo a quello di percezione del precedente assegno, il nuovo trattamento sara' corrisposto dalla data in cui viene a cessare il pagamento di quello precedente. Per i minori non emancipati e gli interdetti, il termine di cui al comma precedente nonche' quelli stabiliti da altre disposizioni del presente testo unico rimangono sospesi finche' duri la incapacita' di agire.

Art. 192

(Domanda di liquidazione)

Nei casi in cui per la liquidazione del trattamento di quiescenza e' prevista la domanda dell'interessato, questa puo' essere spedita a mezzo di lettera raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui e' consegnata all'ufficio postale, che e' tenuto ad apporre il timbro a data sulla domanda stessa. In caso di presentazione della domanda ad ufficio non competente dell'amministrazione alla quale il dipendente appartiene o apparteneva, l'ufficio medesimo la trasmette a quello che deve provvedere, dandone comunicazione all'interessato; ai fini della decorrenza dei termini, si tiene conto della data di presentazione della domanda al primo ufficio.

Art. 193

(Comunicazione del decreto)

Il decreto relativo al trattamento di quiescenza e' comunicato all'interessato a mezzo del servizio postale ovvero e' consegnato dalla direzione provinciale del tesoro direttamente al pensionato che ne rilascia ricevuta, salvo quanto disposto dal precedente articolo 155, ((settimo)) comma. Se l'interessato e' deceduto, la comunicazione del decreto relativo al trattamento diretto e' fatta al coniuge superstite o agli orfani; in mancanza di questi, e' fatta impersonalmente agli eredi nell'ultima residenza del defunto, mediante affissione all'albo del comune. Le stesse modalita' vengono osservate per la comunicazione dei decreti relativi al trattamento di riversibilita'.

Art. 194

(Inabilita' a proficuo lavoro)

Per comprovare lo stato di inabilita' a proficuo lavoro puo' essere prodotto dall'interessato un certificato del medico provinciale, di un ufficiale medico in servizio permanente effettivo o dell'ufficiale sanitario del comune attestante tale stato e il carattere permanente di esso alla data della morte del dipendente ovvero alla data del raggiungimento della maggiore eta', se successiva con l'indicazione delle cause dell'inabilita'. Qualora l'interessato abbia prodotto documentazione diversa da quella indicata nel comma precedente ovvero abbia omesso di produrre certificazione medica, l'ufficio dispone gli accertamenti sanitari presso le competenti commissioni mediche ospedaliere.

Art. 195

(Competenza per gli assegni accessori)

L'amministrazione centrale provvede d'ufficio alla attribuzione dell'assegno di superinvalidita', dell'assegno di cura, dell'assegno per cumulo di infermita', dell'assegno complementare, dell'indennita' di assistenza ed accompagnamento e dell'assegno speciale annuo; provvede su domanda dell'interessato all'attribuzione dell'assegno di incollocabilita'. Le direzioni provinciali del tesoro provvedono di ufficio all'attribuzione della tredicesima mensilita', dell'assegno di caroviveri e della indennita' integrativa speciale; provvedono su domanda dell'interessato all'attribuzione dell'indennita' speciale annua, degli aumenti di integrazione, dell'assegno di previdenza e dell'assegno di incollocamento. Gli aumenti di integrazione sono attribuiti senza la adozione di provvedimento formale. Delle attribuzioni disposte le direzioni provinciali del tesoro danno comunicazione periodica alla competente amministrazione centrale e agli organi di controllo. Si applica il disposto di cui al secondo e al quarto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423, tenendo conto della data di decorrenza e di quella di scadenza della rata di pensione.

Art. 196

(Quote di aggiunta di famiglia)

Le quote di aggiunta di famiglia sono attribuite - senza l'adozione di provvedimento formale - dalla direzione provinciale del tesoro su domanda dell'interessato, salvo quanto e' previsto nei successivi commi. Nei confronti del dipendente cessato dal servizio l'attribuzione e' effettuata d'ufficio in base all'indicazione, contenuta nel ruolo di pensione ovvero in apposita comunicazione da parte del competente ufficio, delle generalita' delle persone per le quali era corrisposta l'aggiunta di famiglia all'atto della cessazione dal servizio ovvero, qualora trattisi di personale gia' amministrato dalla direzione provinciale del tesoro, in base alle risultanze degli atti in possesso della direzione stessa. Si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi secondo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423, tenendo conto della data di decorrenza e di quella di scadenza della rata di pensione. Nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 160 del presente testo unico, l'attribuzione della quota di aggiunta di famiglia e' effettuata d'ufficio per le persone che, in base agli atti in possesso della direzione provinciale del tesoro, siano da considerare a carico dell'avente diritto. E' fatto obbligo ai titolari di pensione che fruiscano delle quote di aggiunta di famiglia di segnalare alla direzione provinciale del tesoro il venir meno delle condizioni cui e' subordinato il diritto alla quota di aggiunta di famiglia. Il titolare di pensione che produca dichiarazione non conforme al vero o reticente incorre nella sospensione, non superiore a sei mesi, del godimento della quota di aggiunta di famiglia.

TITOLO III PAGAMENTI

Art. 197

(Pagamento delle pensioni e degli assegni).

Le pensioni e gli assegni rinnovabili sono pagati a rate mensili o bimestrali scadenti, rispettivamente, alla Fine del mese o del bimestre. La tredicesima mensilita' viene pagata unitamente all'ultima rata dell'anno. La periodicita' dei pagamenti e' stabilita con decreto del Ministro del tesoro. I pagamenti delle rate vengono effettuati nel corso del mese o del bimestre alle date stabilite dal Ministro del tesoro con proprio decreto. Tutte le ritenute non erariali, che in atto vengono versate mensilmente, sono effettuate e versate agli enti creditori con la stessa periodicita' stabilita per il pagamento della rata di pensione, anche in deroga a pattuizioni ed obblighi degli interessati. In caso di decesso del titolare prima del giorno di scadenza della rata di pensione o di assegno non si richiede la restituzione della quota di pensione o di assegno relativa al periodo intercorrente tra la data di morte del titolare e la scadenza della rata e si fa luogo alla corresponsione del rateo della tredicesima mensilita' soltanto per la parte eccedente la predetta quota. Le pensioni e gli assegni pagabili all'estero sono corrisposti a trimestre intero maturato, alla data che sara' stabilita dal Ministro del tesoro con il decreto di cui al secondo comma. Nel caso di cessazione del diritto da parte di un compartecipe della pensione di riversibilita', la riduzione della misura della pensione si effettua, ai fini del pagamento, dal primo del mese successivo all'evento che determina la cessazione del diritto stesso. ((E' fatto obbligo al titolare di pensione o di assegno rinnovabile di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento ovvero la variazione della misura della pensione o dell'assegno nonche' la riduzione o la soppressione degli assegni accessori. Analogo obbligo e' fatto anche al rappresentante legale del titolare di pensione o di assegno nonche' al rappresentante volontario per gli eventi di cui egli possa essere a conoscenza per motivi inerenti all'incarico a lui conferito. Il rappresentante risponde dei danni eventualmente arrecati all'erario a causa della omessa o tardiva comunicazione di cui al precedente comma)).

Art. 198

(Arrotondamento)

((L'importo annuo della pensione o dell'assegno rinnovabile e' arrotondato, per eccesso, a lire cinquecento)). ((2)) Per l'arrotondamento dell'importo netto mensile delle suddette competenze, si applicano le norme generali sulle competenze spettanti ai dipendenti statali.

Art. 199

(Nomina del rappresentante)

I titolari di pensione o di assegno rinnovabile possono nominare mediante mandato speciale con firma autenticata anche in via amministrativa, da prodursi alla competente direzione provinciale del tesoro, un proprio rappresentante per la riscossione continuativa del trattamento loro spettante.

Art. 200

(Documenti validi per la riscossione)

La tessera personale di riconoscimento rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato in attivita' di servizio ed in quiescenza ed ai loro familiari e' documento valido anche ai fini della riscossione dei titoli di spesa dello Stato emessi per il pagamento delle pensioni e degli assegni, senza limiti di importo. Le amministrazioni competenti al rilascio o le direzioni provinciali del tesoro appongono sulla tessera di riconoscimento apposita annotazione con l'indicazione del numero d'iscrizione della relativa partita di pensione o di assegno. A coloro che sono sprovvisti della tessera di cui sopra viene rilasciato apposito documento da valere per la riscossione. Continuano ad avere validita', ai fini della riscossione, i certificati di iscrizione rilasciati anteriormente all'entrata in vigore del presente testo unico.

Art. 201

(Pagamento dei ratei insoluti)

In caso di decesso del titolare di pensione o di assegno rinnovabile, il rateo di pensione o assegno, lasciato insoluto, spetta al coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa o, in mancanza, ai figli. Qualora non esistano i soggetti indicati nel comma precedente, il rateo e' devoluto a favore degli eredi del dipendente secondo le norme di legge in materia di successione. La riscossione del rateo puo' essere delegata ad uno degli aventi diritto mediante scrittura privata con firma autenticata anche in via amministrativa.

Art. 202

(Adeguamento delle norme sui pagamenti e sulla imputazione delle spese per pensioni)

Il Ministro per il tesoro, con decreto da sottoporre alla registrazione della Corte dei conti, potra' emanare disposizioni sui servizi concernenti il pagamento delle pensioni in relazione all'aggiornamento delle tecniche meccanografiche ed elettroniche. Le pensioni ordinarie e gli assegni temporanei e rinnovabili dei dipendenti civili e militari delle amministrazioni dello Stato e dei loro congiunti, pagabili a mezzo di ruoli di spesa fissa, con esclusione dei trattamenti di quiescenza gravanti sui bilanci di amministrazioni ed Aziende autonome, sono imputati ad apposito capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. L'esercizio finanziario di decorrenza e le modalita' di attuazione della disposizione di cui al comma precedente saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro. Restano ferme le attribuzioni delle competenti amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di liquidazione e di ordinazione di pagamento delle pensioni nonche' quelle dei rispettivi organi di controllo centrali e periferici.

TITOLO IV REVOCA E MODIFICA DEL PROVVEDIMENTO

Art. 203

(Competenza)

Il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza puo' essere revocato o modificato dall'ufficio che lo ha emesso, secondo le norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 204

(Motivi)

La revoca o la modifica di cui all'articolo precedente puo' aver luogo quando: a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti; b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennita' o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennita'; c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo la emissione del provvedimento; d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi.

Art. 205

(Iniziativa e termini)

La revoca e la modifica sono effettuate d'ufficio o a domanda dell'interessato. Nei casi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 204 il provvedimento e' revocato o modificato d'ufficio non oltre il termine di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso; nei casi di cui alle lettere c) e d) di detto articolo il termine e' di sessanta giorni dal rinvenimento dei documenti nuovi o dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsita' dei documenti. La domanda dell'interessato deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti dal comma precedente; nei casi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 204 il termine decorre dalla data in cui il provvedimento e' stato comunicato all'interessato.

Art. 206

(Effetti)

Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennita', risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato. ((15)) ((Il mancato recupero derivante dall'applicazione della norma del presente articolo puo' essere addebitato all'impiegato soltanto in caso di dolo o colpa grave)).

Art. 207

(Revoca o modifica su domanda nuova)

Fuori dei casi previsti negli articoli precedenti, il provvedimento puo' essere sempre revocato o modificato quando l'interessato presenti una domanda nuova che incida su materia che non abbia formato oggetto del precedente provvedimento.

Art. 208

(Perdita del diritto alla pensione di riversibilita')

Nel caso in cui il titolare di pensione di riversibilita' o di assegno alimentare, in adempimento dell'obbligo stabilito dall'ultimo comma dell'art. 86, comunichi alla competente direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione o dell'assegno, la stessa direzione provinciale sospende i pagamenti e, ove abbia emesso il provvedimento di liquidazione, lo revoca. Se il provvedimento di liquidazione sia stato emesso da altro ufficio, la direzione provinciale del tesoro, sospesi i pagamenti, trasmette la comunicazione dell'interessato all'ufficio liquidatore, che procede alla revoca Nel caso in cui, pur non essendo pervenuta comunicazione da parte dell'interessato, risulti alla competente direzione provinciale del tesoro che le condizioni richieste per il diritto alla pensione o all'assegno siano cessate, la direzione provinciale stessa comunica allo interessato, in via amministrativa, gli elementi in suo possesso, per le eventuali deduzioni da presentarsi entro trenta giorni. Scaduto detto termine senza che l'interessato abbia prodotto deduzioni, si procede a norma di quanto disposto dal primo e dal secondo comma. Qualora l'interessato abbia prodotto le proprie deduzioni, provvede in merito la direzione provinciale de tesoro ovvero l'ufficio liquidatore, ai sensi dei commi precedenti.

PARTE TERZA Trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato TITOLO I FONDO PENSIONI

Art. 209

(Disposizioni di carattere generale)

Per i dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e per i loro familiari il trattamento di quiescenza e' erogato a carico del Fondo pensioni istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418. Al fondo pensioni sono iscritti obbligatoriamente i dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nonche' quelli non di ruolo assunti in servizio per un periodo non inferiore a un anno. Per il personale inquadrato nei ruoli ferroviari per effetto di disposizioni legislative, continuano ad applicarsi, per quanto riguarda l'iscrizione al Fondo pensioni, le rispettive norme di inquadramento. Il Fondo pensioni e' dotato di un patrimonio costituito: con le somme rappresentanti, al 31 dicembre 1908, i patrimoni della Cassa pensioni del consorzio di mutuo soccorso e dell'istituto di previdenza di cui alla legge 24 marzo 1907, n. 132; con gli avanzi di gestione del Fondo stesso; con altre entrate per titoli diversi. Il patrimonio di cui sopra e' custodito e amministrato gratuitamente dalla Cassa depositi e prestiti e le relative somme possono essere investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in mutui al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e negli altri modi stabiliti dalla legge. Sulle somme investite in mutui al personale ferroviario viene corrisposto, a carico della "gestione dei mutui al personale" del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, l'interesse annuo del cinque per cento. Alle spese del Fondo pensioni si provvede con le entrate dello stesso Fondo e con un contributo dello Stato. Le spese, le entrate e il contributo di cui sopra sono evidenziati in apposito paragrafo del titolo "gestioni speciali ed autonome" del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 210

(Spese ed entrate del Fondo)

Le spese a carico del Fondo pensioni sono costituite: a) dalle pensioni da corrispondersi agli aventi diritto; b) dalle indennita' una tantum da corrispondersi in luogo di pensione e dai trattamenti similari; c) dai contributi per l'assistenza sanitaria a favore dei pensionati, da corrispondersi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali. Le entrate del Fondo pensioni sono costituite: a) dalle ritenute ordinarie e straordinarie a carico degli iscritti, previste dal successivo art. 211; b) da un contributo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, da stanziare nelle spese correnti del bilancio della stessa azienda, in ragione di cinque volte e mezzo l'ammontare delle ritenute ordinarie e straordinarie a carico negli iscritti; c) dalle quote di trattamento liquidate a favore del Fondo pensioni dalla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara in applicazione della legge 27 luglio 1967, n. 658; d) dagli interessi sul patrimonio di cui al precedente articolo e da ogni altro eventuale provento di competenza del Fondo pensioni. Lo Stato partecipa alla copertura delle spese del Fondo pensioni indicate nel primo comma del presente articolo con un contributo da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza tra le stesse spese e le entrate del Fondo. Tale contributo e' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, correlativamente, nello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in apposito capitolo della gestione del Fondo pensioni; esso viene corrisposto all'Azienda suddetta in rate mensili.

Art. 211

(Ritenute a carico degli iscritti)

Gli iscritti al Fondo sono sottoposti alle seguenti ritenute: a) Gli iscritti al Fondo sono sottoposti alla ritenuta ordinaria del 7 per cento ((...)): 1) dello stipendio lordo e della tredicesima mensilita'; 2) dell'indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; 3) dell'indennita' pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57; 4) dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilita'. In caso di riduzione dello stipendio la ritenuta ordinaria va commisurata allo stipendio intero. (2) (13) (19) ((31)) b) straordinaria: 1) del decimo sull'80 per cento dello stipendio annuo assegnato all'atto dell'assunzione, pagabile in una sola volta ovvero in ventiquattro rate mensili consecutive senza interessi. Fatta eccezione per i dipendenti inquadrati in ruolo in applicazione della legge 7 ottobre 1969, n. 747, detta ritenuta, nei confronti degli altri dipendenti che hanno compiuto trenta anni di eta', viene aumentata di un centesimo per ogni anno compiuto oltre il trentesimo; 2) del quindicesimo di ogni aumento di stipendio o assegno utile a pensione, da ritenersi nel primo mese nel quale incomincia il godimento. In detto mese la ritenuta ordinaria continua ad essere commisurata alla precedente retribuzione.

TITOLO II SERVIZI COMPUTABILI

Art. 212

(Servizi resi alle ferrovie dello Stato con iscrizione al Fondo pensioni)

Tutti i servizi prestati alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con iscrizione al relativo Fondo pensioni si computano ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo medesimo, salve le disposizioni contenute nell'art. 216. Il computo si effettua dalla data di iscrizione al Fondo pensioni fino alla data di cessazione del rapporto di impiego o di servizio, senza tener conto dei periodi trascorsi: a) in aspettativa per motivi di carattere privato; b) durante la detenzione per condanna penale; c) in posizione di sospensione con cessazione completa dello stipendio; d) in assenza giustificata con cessazione completa dello stipendio ai sensi dell'art. 87 dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425. In deroga a quanto disposto nel comma precedente, il periodo di sospensione e' computabile nella misura massima di due anni: a) d'ufficio, previo recupero delle corrispondenti ritenute ordinarie sullo stipendio e sugli assegni personali pensionabili da effettuare in una sola volta ovvero in ragione di due mesi arretrati per ogni mese corrente, se la sospensione o l'assenza giustificata e' seguita dalla riammissione in servizio; b) su domanda del dipendente o dei suoi aventi causa, se durante la sospensione sia intervenuta la cessazione dal servizio o, rispettivamente, la morte del dipendente e sempreche' siano versate al Fondo pensioni le ritenute di cui alla precedente lettera a). Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego per condanna penale o per motivi disciplinari, cui segua la riammissione in servizio con diritto allo stipendio ed agli assegni non percepiti, disposta in conseguenza di revisione del procedimento penale o di quello disciplinare, si computa il tempo decorso dalla data di risoluzione del rapporto di impiego a quella di riammissione in servizio.

Art. 213

(Servizi resi alle ferrovie dello Stato senza iscrizione al Fondo pensioni)

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