DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1973, n. 1092
Nei casi di aggravamento delle infermita' o delle lesioni per le quali sia gia' stato attribuito il trattamento privilegiato, l'invalido puo' far valere i suoi maggiori diritti chiedendone la revisione senza limiti di tempo. ((E' ammessa tuttavia una ulteriore istanza trascorsi dieci anni dalla data in cui e' stata presentata la domanda definita con il terzo provvedimento negativo per non riscontrato aggravamento)). L'interessato puo' altresi' in ogni tempo far valere i suoi diritti, nei casi di aggravamento, qualora sia stato emesso provvedimento negativo di trattamento privilegiato perche' le infermita' o le lesioni non erano valutabili ai fini della classificazione ovvero quando, ai sensi delle norme concernenti lo stato giuridico del personale, le infermita' o le lesioni siano state riconosciute dipendenti da fatti di servizio, ma non invalidanti. Se, eseguiti i prescritti accertamenti sanitari, la domanda e' respinta, essa puo' essere rinnovata non piu' di due volte per la stessa infermita' o lesione; a tal fine non si tiene conto delle domande presentate prima del 12 giugno 1965. Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando si accerti che l'invalidita', sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata. La pensione o l'assegno rinnovabile spettanti in caso di aggravamento o di rivalutazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda oppure, qualora risulti piu' favorevole, dalla data della visita medica e sono corrisposti con deduzione delle quote di pensione o di assegno gia' riscosse dall'interessato dopo la decorrenza stabilita. Nel caso di nuova liquidazione di indennita' per una volta tanto, quest'ultima e' attribuita in aggiunta a quella precedentemente goduta e con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, fermo restando il limite massimo di cui al primo comma dell'art. 69. Qualora spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione o assegno rinnovabile per periodi in cui sia stata gia' liquidata indennita' per una volta tanto, l'importo dell'indennita' stessa, limitatamente a detti periodi, viene recuperato mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito dell'interessato, il recupero e' effettuato sui ratei successivi, in misura non superiore a un quinto dell'importo dei ratei stessi. Per gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilita' di cui al successivo art. 104, resta impregiudicata la facolta' di chiedere la revisione della pensione o dello assegno per aggravamento dell'invalidita' di servizio ai sensi delle norme contenute nel presente articolo. Nei confronti dei titolari di pensione privilegiata non si applica, in caso di aggravamento, l'art. 68; il nuovo trattamento spettante e' attribuito nella forma della pensione. Per le denunce di aggravamento di infermita' o lesioni delle quali in precedenza non sia stato chiesto l'accertamento si applica l'art. 169.
Art. 71
(Criteri di classificazione)
Ai fini dell'assegnazione a categoria di pensione in base alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, la perdita anatomica o funzionale dell'arto sinistro o di segmenti di esso e' equiparata alla perdita anatomica o funzionale dell'arto destro o di segmenti di esso. Le "Avvertenze alle tabelle A e B", di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono sostituite da quelle allegate alla legge 28 luglio 1971, n. 585. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano con effetto non anteriore alle decorrenze previste dalla citata legge 28 luglio 1971, n. 585.
Art. 72
(Coesistenza di piu' infermita')
Nel caso di coesistenza di due infermita' o lesioni ascrivibili a categorie dalla terza all'ottava della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle infermita' o lesioni medesime, secondo quanto previsto dalla tabella F-1 annessa alla legge suddetta. Qualora le infermita' o lesioni siano piu' di due, il trattamento complessivo e determinato aggiungendo alla categoria alla quale e' ascritta l'invalidita' piu' grave quella risultante dal complesso delle altre infermita' o lesioni, in base a quanto stabilito dalla tabella F-1 di cui al precedente comma.
Art. 73
(Perdita dell'organo superstite)
Qualora il dipendente statale, gia' affetto per causa estranea al servizio da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, perda in tutto o in parte per fatto di servizio l'organo superstite, la pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile spettano in base alla categoria corrispondente all'invalidita' complessiva risultante dalla lesione dei due organi. Lo stesso trattamento compete all'invalido che, dopo aver conseguito la pensione o l'assegno suddetti per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, venga a perdere per causa estranea al servizio in tutto o in parte l'organo superstite. Le indennita' dovute all'invalido da enti pubblici, da istituti o da privati per le lesioni di cui al comma precedente, non dipendenti da fatti di servizio, sono detratte dall'importo della pensione o dell'assegno nei modi stabiliti dall'art. 35 della legge 18 marzo 1968, n. 313, ovvero sospese e versate in conto entrate del tesoro, ai sensi del penultimo comma dello stesso articolo. Nei casi di cui al secondo comma del presente articolo la pensione o l'assegno decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
Art. 74
(Computo dell'indennita' di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo)
((Per gli ufficiali e sottufficiali che abbiano svolto attivita' di volo, di osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano percepito le relative indennita', la pensione privilegiata di prima categoria e aumentata dell'aliquota indicata nell'articolo 59 nel testo modificato dalla presente legge e nell'articolo 60, con un minimo di aumento corrispondente a diciotto ventottesimi. Per i militari di truppa non in servizio continuativo l'aumento di cui sopra e' stabilito nella misura di lire 52.000 se pilota e lire 39.000 se specialisti)). L'aumento della pensione di categoria inferiore alla prima e' determinato applicando, alla misura dell'indennita' stabilita per la prima categoria, le percentuali di cui al secondo comma dell'art. 67. In nessun caso la pensione privilegiata puo' superare l'ultimo stipendio percepito, aumentato dell'ultima indennita' di aeronavigazione, di volo o di paracadutismo, calcolata ad anno.
Art. 75
(Servizi antincendi e Corpo forestale)
Le disposizioni del presente titolo riguardanti i militari si applicano anche al personale di cui all'art. 61.
Art. 76
(Allievi delle accademie militari)
La pensione privilegiata spettante agli allievi delle accademie militari provenienti dai sottufficiali e' determinata in base al grado che essi rivestivano all'atto dell'ammissione all'accademia e al trattamento economico che sarebbe loro spettato nel grado stesso qualora fossero rimasti in servizio nella posizione di stato di sottufficiale. Per gli allievi delle accademie del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non provenienti dai sottufficiali, la pensione privilegiata e' determinata in base al grado e al trattamento economico iniziale di finanziere o di guardia di pubblica sicurezza.
Art. 77
(Malattie tropicali)
Per i dipendenti statali in servizio in Somalia ai fini dell'assistenza tecnica accordata dall'Italia allo Stato somalo sono considerate dipendenti da fatti di servizio le malattie tipicamente tropicali ivi contratte.
Art. 78
(Ricovero in ospedali psichiatrici)
In caso di ricovero in ospedali psichiatrici di titolari di trattamento privilegiato che siano assistiti dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, si applicano le disposizioni concernenti i pensionati di guerra.
Art. 79
(Opzione per trattamento a carico di Governi esteri)
Nei casi di invalidita' o di morte per fatti di servizio prestato in territori esteri, gli aventi diritto hanno facolta' di optare, con le norme vigenti in materia di pensioni di guerra, per l'eventuale indennita' che possa loro spettare a carico dei Governi di detti territori, rispettivamente in luogo del trattamento privilegiato diretto o di riversibilita' previsti dal presente testo unico.
Art. 80
(Servizio di guerra)
Il servizio di guerra o attinente alla guerra non da' titolo al trattamento privilegiato ordinario, salva l'attribuzione di tale trattamento in funzione di quello di guerra nei casi previsti e con le modalita' stabilite dalle norme vigenti in materia di pensioni di guerra. Qualora la lesione o l'infermita' per la quale e' chiesto il trattamento privilegiato ordinario sia stata riportata da militare in tempo di guerra, la pronuncia sul diritto a tale trattamento e' emessa dopo che il Ministero del tesoro abbia con proprio provvedimento negato il trattamento pensionistico di guerra perche' il servizio che ha determinato la lesione o l'infermita' non e' considerato servizio di guerra o attinente alla guerra. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il provvedimento del Ministero del tesoro e' adottato anche se la lesione o l'infermita' sia stata constatata oltre i termini previsti dall'art. 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313.
TITOLO V TRATTAMENTO DI RIVERSIBILITA'
Art. 81
(Coniuge superstite)
La vedova del dipendente statale deceduto in attivita' di servizio dopo aver maturato quindici anni di servizio effettivo ha diritto alla pensione di riversibilita'; se il dipendente era un militare in servizio permanente o continuativo la pensione spetta alla vedova purche' il dante causa avesse maturato quindici anni di servizio utile di cui dodici di servizio effettivo. La vedova del pensionato ha diritto alla pensione di riversibilita' purche' il matrimonio sia anteriore alla cessazione dal servizio o sia stato contratto prima che il pensionato compisse il sessantacinquesimo anno di eta' ovvero se dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o se con il matrimonio siano stati legittimati figli naturali. La pensione di riversibilita' spetta anche alla vedova del pensionato che ha contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio e dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta' a condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni e che la differenza di eta' tra i coniugi non superi i venticinque anni. (5) (21a) (22) (26a) La pensione non spetta alla vedova quando sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione personale per sua colpa; in tal caso, ove sussista lo stato di bisogno, e' corrisposto alla vedova un assegno alimentare. ((36)) Alla vedova del dipendente statale, civile o militare, deceduto dopo almeno un anno intero di servizio effettivo senza aver maturato l'anzianita' di cui al primo comma, spetta un'indennita' per una volta tanto. In caso di decesso della moglie dipendente civile o pensionata, la pensione spetta al vedovo quando questi sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro, risulti a carico della moglie e abbia contratto matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i cinquanta anni di eta'. Qualora sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per colpa del marito, si osserva il disposto del precedente quarto comma. (10) ((36)) La pensione di riversibilita' e l'assegno alimentare previsti dal presente articolo si perdono nel caso che il titolare passi ad altre nozze. Sono salve le disposizioni dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898.
Art. 82
(Orfani)
Gli orfani minorenni del dipendente civile o militare di cui al primo comma dell'art. 81 ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di riversibilita'; la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in eta' superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti. (23) Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad universita' o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di eta'. Sono considerati alla pari degli orfani i figli adottivi, purche' la domanda di adozione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del sessantesimo anno di eta', nonche' i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, purche' la domanda di dichiarazione giudiziale di paternita' sia anteriore alla data di morte del dante causa. Qualora non sopravvivano figli legittimi o legittimati ovvero se essi non hanno diritto a trattamento di riversibilita', tale trattamento spetta anche agli affiliati, purche' la domanda di affiliazione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del compimento del sessantesimo anno di eta'. ((24)) Si prescinde dalla condizione della convivenza quando questa sia stata interrotta per motivi di forza maggiore quali l'adempimento di obblighi di servizio, le esigenze di studio o l'internamento in luoghi di cura o in altri istituti. Agli orfani minorenni del dipendente civile o militare deceduto dopo almeno un anno intero di servizio effettivo senza aver maturato, rispettivamente, l'anzianita' prevista dall'art. 42, comma secondo, o dall'art. 52, comma primo, spetta un'indennita' per una volta tanto.
Art. 83
(Genitori)
Se al dipendente di cui al primo comma dell'art. 81 o al pensionato non sopravvivono il coniuge ne' figli o affiliati ovvero se tali congiunti non hanno diritto alla pensione di riversibilita', questa spetta al padre o, in mancanza, alla madre, purche' siano inabili a proficuo lavoro o in eta' superiore a sessanta anni nonche' nullatenenti e a carico del dipendente o del pensionato. In mancanza dei genitori legittimi o che abbiano legittimato il dante causa, la pensione spetta, nell'ordine, agli adottanti, ai genitori naturali, agli affilianti. Alla madre vedova e' equiparata quella che alla data del decesso del figlio viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza comunque riceverne gli alimenti. Ove il marito sia il padre del dante causa e possegga i requisiti per conseguire la pensione, questa e' divisa in parti uguali tra i genitori. Quando, ferme restando le altre condizioni la separazione tra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del dante causa, alla madre spetta la meta' della pensione gia' attribuita al padre o che potrebbe a questi spettare. E' equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze, ove il marito sia inabile a proficuo lavoro.
Art. 84
(Fratelli e sorelle)
In mancanza degli aventi causa indicati negli articoli precedenti del presente titolo ovvero se essi non hanno diritto alla pensione di riversibilita', questa spetta ai fratelli e alle sorelle, anche naturali, del dipendente statale di cui al primo comma dell'art. 81 o del pensionato, purche' siano minorenni ovvero inabili a proficuo lavoro o in eta' superiore a sessanta anni, nonche' conviventi a carico del dante causa e nullatenenti. Si applica l'art. 82, comma terzo.
Art. 85
(Condizioni economiche)
Ai fini del diritto alla pensione di riversibilita', gli orfani maggiorenni, i genitori e i fratelli e le sorelle maggiorenni del dipendente statale o del pensionato si considerano a carico di lui quando questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza. Agli stessi fini si considera nullatenente chi non risulti possessore di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalita' di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 960 mila annue. ((16)) L'accertamento delle condizioni previste dal precedente comma e' effettuato dall'amministrazione trasmettendo ai competenti uffici finanziari la dichiarazione resa dall'interessato sulla sussistenza delle condizioni medesime. Nel caso di morte del pensionato residente all'estero, il diritto alla pensione di riversibilita' spettante ai familiari suindicati e' subordinato alla sussistenza di condizioni economiche non superiori a quelle previste dal secondo comma, accertabili, ove occorra, mediante dichiarazione delle competenti autorita' consolari. Per la definizione delle situazioni anteriori al 1 gennaio 1974 si considera nullatenente chi non era assoggettabile, secondo le leggi allora vigenti, all'imposta complementare.
Art. 86
(Sussistenza e cessazione delle condizioni previste)
Le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento di riversibilita' devono sussistere al momento della morte del dipendente o del pensionato. Qualora dette condizioni vengano meno, la pensione di riversibilita' e' revocata. La stessa norma si applica nel caso in cui cessi lo stato di bisogno della vedova in godimento dell'assegno alimentare. La disposizione del primo comma si applica anche per la mancanza di congiunti di ordine precedente, aventi diritto alla pensione di riversibilita', salvo quanto disposto nel successivo art. 87. ((E' fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione o dell'assegno alimentare, nonche' il verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione della misura della pensione stessa ovvero soppressione degli assegni accessori)).
Art. 87
(Consolidamento)
La pensione di riversibilita' spettante al padre del dante causa si consolida, in caso di sua morte, in favore della madre. Se i genitori del dante causa vivevano separati e ciascuno di essi godeva di meta' della pensione, questa, in caso di morte dell'uno, si consolida nell'altro. Il consolidamento si attua inoltre dal genitore, al quale spettava per ultimo la pensione, ai fratelli e alle sorelle del dante causa, purche' le condizioni stabilite per l'acquisto del diritto alla riversibilita' in favore di detti collaterali risultino sussistenti dal momento della morte del dante causa a quello della morte del genitore.
Art. 88
(Misura della pensione di riversibilita' e dell'assegno alimentare)
La pensione di riversibilita' e' pari alle seguenti aliquote della pensione di cui era titolare il dante causa ovvero, se questi e' deceduto in servizio, della pensione che gli sarebbe spettata alla data della morte: a) coniuge superstite ovvero genitori: 50 per cento; b) orfani soli ovvero fratelli e sorelle: sino a due, un terzo; tre, 40 per cento; quattro, 50 per cento; piu' di quattro, 60 per cento; c) coniuge superstite con orfani minorenni aventi diritto a pensione: con un orfano, 60 per cento; con due, 65 per cento; con tre 70 per cento; con piu' di tre, 75 per cento. Quando il coniuge superstite viva separato da tutti o da qualcuno degli orfani minorenni e, in ogni caso, quando concorrano orfani maggiorenni oppure figli di precedente matrimonio del dante causa, la pensione viene ripartita nel modo seguente: 40 per cento al coniuge superstite e il rimanente, calcolato come nella precedente lettera c), diviso in parti uguali fra tutti gli orfani; pero' le quote relative agli orfani minorenni, che non siano figli di precedente matrimonio del dante causa e che convivano col coniuge superstite, spettano a quest'ultimo. Qualora venga a cessare la pensione spettante al coniuge superstite o a taluno degli orfani, le rimanenti quote si modificano secondo le norme precedenti, con effetto dal giorno successivo a quello di cessazione della pensione. La stessa disposizione si applica per la pensione dei collaterali. L'assegno alimentare previsto per il coniuge superstite nel caso di separazione legale e' pari al 20 per cento della pensione diretta; qualora esistano orfani, il predetto assegno alimentare non puo' superare la differenza tra l'importo della pensione di riversibilita', che sarebbe spettata al coniuge superstite con orfani, ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione, e l'importo della pensione dovuta agli orfani. Nel caso in cui al coniuge superstite spetti l'assegno alimentare, i genitori o i collaterali del dipendente o pensionato, i quali abbiano diritto alla pensione di riversibilita', la conseguono nella misura prevista dal primo comma con detrazione dell'importo dell'assegno alimentare.
Art. 89
(Misura dell'indennita' per una volta tanto)
L'indennita' per una volta tanto e' pari a tanti dodicesimi della base pensionabile di cui all'art. 43 o tanti ottavi della base pensionabile di cui all'art. 53, quanti sono gli anni di servizio utile maturati, rispettivamente, dal dipendente civile o dal militare. Detta indennita' e' dovuta in misura intera alla vedova se non vi sono orfani minorenni oppure se questi convivono con lei. Se la vedova vive separata da tutti o da qualcuno degli orfani minorenni e, in ogni caso, quando concorrano figli di precedente matrimonio del dante causa, l'indennita' e' attribuita per meta' alla vedova, mentre l'altra meta' e' divisa in parti uguali tra gli orfani minorenni; pero' le quote relative agli orfani che non siano figli di precedente matrimonio del dante causa e che convivano con la vedova spettano a quest'ultima. Se manca la vedova ovvero se essa non ha diritto alla indennita', questa e' divisa in parti uguali tra gli orfani minorenni. Ciascuna quota separata spettante agli orfani non puo' superare un quarto dell'indennita' intera. Se vi e' la vedova e un solo orfano con quota separata, alla vedova spettano tre quarti dell'indennita'.
Art. 90
(Riversibilita' dell'assegno rinnovabile)
I congiunti del titolare di assegno rinnovabile hanno diritto alla pensione di riversibilita' secondo le norme applicabili per i congiunti del pensionato.
Art. 91
(Scomparsa e irreperibilita')
I congiunti del dipendente o del pensionato scomparso, ai quali possa competere la pensione di riversibilita', conseguono temporaneamente il relativo trattamento quando sia stato nominato il curatore ai sensi del primo comma dell'art. 48 del codice civile o vi sia il legale rappresentante di cui al secondo comma dello stesso articolo e purche' sia stato emesso il provvedimento di cessazione dal servizio. Il trattamento temporaneo e' corrisposto con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio ovvero, se la scomparsa e' avvenuta successivamente, dal giorno a cui risale l'ultima notizia dello scomparso. Se questi ritorna o se e' provata la sua esistenza, il trattamento temporaneo cessa e le rate gia' corrisposte sono imputate alle competenze di attivita' o di quiescenza a lui spettanti; se e' accertata la sua morte, il trattamento temporaneo e' tramutato in pensione. In caso di irreperibilita' per eventi di guerra o connessi con lo stato di guerra si applicano le disposizioni della legge 1 ottobre 1951, n. 1140.
Art. 92
(Trattamento privilegiato di riversibilita')
Quando la morte del dipendente e' conseguenza di infermita' o lesioni dipendenti da fatti di servizio, spetta ai congiunti la pensione privilegiata nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra. Gli assegni accessori restano quelli previsti dalle disposizioni contenute nel successivo titolo VI. Il precedente comma si applica anche per gli eventi anteriori alla cessazione della guerra 1940-45. E' data facolta' agli aventi causa di optare per il trattamento derivante dall'applicazione delle norme contenute negli articoli precedenti di questo titolo. In tal caso le aliquote di cui al primo comma dell'art. 88 si applicano, col minimo del 50 per cento, alla pensione privilegiata diretta di prima categoria. Qualora i fatti di servizio possano dar luogo a trattamento di infortunio, si applicano agli aventi causa le disposizioni dell'art. 65, terzo comma, o dell'art. 66, secondo comma. Le disposizioni contenute nei commi precedenti del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile sia deceduto a causa delle infermita' o e lesioni per le quali aveva conseguito il trattamento privilegiato. Ai fini di quanto disposto nel presente articolo, l'applicazione delle norme in materia di pensioni di guerra non puo' avere effetto anteriore al 21 novembre 1967.
Art. 93
(Trattamento speciale)
Alla vedova e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti di servizio ovvero del titolare di trattamento privilegiato di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' attribuito, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di prima categoria e dell'assegno complementare previsto dall'art. 101, oltre agli aumenti di integrazione di cui all'art. 106, relativi ai figli minorenni, qualunque sia la causa del decesso. Il trattamento speciale previsto dal comma precedente spetta anche agli orfani maggiorenni, purche' sussistano le condizioni stabilite dagli articoli 82 e 85; se la relativa domanda e' presentata dopo due anni dalla data di morte del dante causa, il trattamento speciale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed e' corrisposto, comunque, non oltre il restante periodo di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di morte del dante causa. Scaduto il termine di tre anni, di cui ai commi precedenti, comincia a decorrere la pensione privilegiata di riversibilita'. La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato la invalidita', sono parificati, a tutti gli effetti, alla vedova e agli orfani di caduto per servizio. Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano a decorrere dalla data da cui ha avuto effetto la legge 23 aprile 1965, n. 488. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66)). ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66)). ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66)). Restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 2, primo comma 3 e 4 della legge 27 ottobre 1973, n. 629.
TITOLO VI ASSEGNI ACCESSORI
Art. 94
(Tredicesima mensilita')
Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta una tredicesima mensilita' da corrispondere unitamente alla rata pagabile in dicembre di ogni anno. La tredicesima mensilita' e' commisurata alla rata di pensione o assegno spettante al 1 dicembre, maggiorata dell'assegno di caroviveri e degli assegni personali di cui all'art. 37 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081. Se la pensione o l'assegno non siano spettati per l'intero anno cui la tredicesima mensilita' si riferisce, questa e' dovuta, per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, in ragione di un dodicesimo del trattamento mensile dovuto ai suddetti titoli al 1 dicembre oppure all'atto della cessazione della pensione o dell'assegno, se anteriore a tale data, e va corrisposta, rispettivamente, con la rata di pensione o assegno pagabile in dicembre oppure alla cessazione della pensione o dell'assegno. La tredicesima mensilita' non e' dovuta, per le quote di pensione a carico dello Stato, ai titolari di pensione ad onere ripartito con altri enti, per cessazioni dal servizio alle dipendenze degli enti stessi, quando nella liquidazione della pensione vengono considerate mensilita' aggiuntive allo stipendio annuo o quando quest'ultimo sia corrisposto in un numero di mensilita' superiore a dodici. Per il personale militare al quale e' applicabile l'articolo 58, il rateo della tredicesima mensilita' e' calcolato in rapporto al trattamento di quiescenza anche per il periodo durante il quale il trattamento stesso e' sospeso.
Art. 95
(Tredicesima mensilita': personale militare sfollato)
All'ufficiale e al sottufficiale cessati dal servizio permanente o continuativo in applicazione delle disposizioni concernenti la riduzione dei quadri delle Forze armate, emanate dopo la guerra 1940-45, e che siano in godimento del particolare trattamento economico di sfollamento, nonche' a quelli che comunque fruiscano del medesimo trattamento in base ad altre disposizioni, la tredicesima mensilita' e' dovuta in relazione alla loro qualita' di pensionati e nella misura di cui all'art. 94, aumentata dell'assegno integratore fruito in base alle disposizioni sopra menzionate. La mensilita' suddetta non va considerata nel raffronto da istituire per il calcolo dell'assegno mensile spettante ai predetti pensionati in aggiunta al trattamento di quiescenza.
Art. 96
(Assegno di caroviveri)
Al titolare di pensione diretta o di assegno rinnovabile d'importo non superiore a L. 400.000 annue lorde e al titolare di pensione di riversibilita' d'importo non superiore a L. 300.000 annue lorde compete un assegno di caroviveri nella misura di L. 24.000 annue. Nella misura di cui sopra l'assegno di caroviveri compete anche al titolare di pensione tabellare, fatta eccezione per il titolare di pensione tabellare privilegiata diretta di categoria dalla terza all'ottava, al quale l'assegno e' dovuto nella misura di L. 11.040 annue. Al titolare di pensione diretta o di assegno rinnovabile di importo compreso tra L. 400.000 a L. 424.000 e al titolare di pensione di riversibilita' d'importo compreso tra L. 300.000 e L. 324.000 l'assegno di caroviveri spetta in misura pari alla differenza, rispettivamente, tra L. 424.000 o L. 324.000 e la pensione o l'assegno rinnovabile. Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, spetta un solo assegno di caroviveri, da ripartirsi proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascuno di essi. ((2))
Art. 97
(Sospensione della tredicesima mensilita' e dell'assegno di caroviveri)
Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile che presta opera retribuita alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici, anche se svolgano attivita' lucrativa, non competono la tredicesima mensilita' e l'assegno di caroviveri per il periodo in cui ha prestato detta opera retribuita. ((31)) Qualora, pero', l'importo della tredicesima mensilita' relativa alla pensione, compreso l'assegno di caroviveri, sia superiore a quello della tredicesima mensilita' dovuta in relazione alla nuova prestazione di opera retribuita, spetta la tredicesima mensilita' della pensione in misura pari alla differenza tra i due importi predetti.
Art. 98
(Quote di aggiunta di famiglia)
Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile competono le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, per i figli e per i genitori a carico in ragione di L. 2.500 mensili per ciascuno di detti familiari, secondo le disposizioni in vigore per il personale in servizio. La quota di aggiunta di famiglia non compete per il coniuge considerato a carico del proprio figlio dipendente statale, il quale percepisca per il genitore la quota di aggiunta di famiglia. Al titolare di piu' pensioni o assegni le quote di aggiunta di famiglia spettano una sola volta. La corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia e' sospesa nei confronti del pensionato che presti opera retribuita in dipendenza della quale percepisca le quote suddette o gli assegni familiari.
Art. 99
(Indennita' integrativa speciale)
Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta una indennita' integrativa speciale, determinata ogni anno con decreto del Ministro per il tesoro applicando su una base fissa di L. 32.000 la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che li considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione si trascurano le frazioni della unita' fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori. In ogni caso l'indennita' suddetta non potra' ridursi se lo scarto tra la nuova effettiva percentuale di variazione dell'indice e quella arrotondata che ha determinato la misura in atto dell'indennita' stessa non raggiunga l'unita'. Per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati si intende la media aritmetica dei rispettivi indici mensili accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio. Al titolare di piu' pensioni o assegni l'indennita' integrativa speciale compete a un solo titolo. ((32)) Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, spetta una sola indennita' integrativa speciale, da ripartirsi proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascuno di essi. L'indennita' integrativa speciale non e' cedibile ne pignorabile ne' sequestrabile. La corresponsione della suddetta indennita' e' sospesa nei confronti del titolare di pensione o di assegno che presti opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici, anche se svolgono attivita' lucrativa. 26 L'indennita' integrativa speciale e' dovuta anche alla vedova o al vedovo titolari di assegno alimentare, nella stessa percentuale prevista per detto assegno dal penultimo comma dell'art. 88. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 MARZO 1985, N.82. (28)
Art. 100
(Assegno di superinvalidita')
Gli invalidi affetti da mutilazioni o infermita' elencate nella tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, hanno diritto a un assegno di superinvalidita', non riversibile, in una delle seguenti misure, secondo le indicazioni contenute in detta tabella: ((1) lettera A . . . . . . . . . . . . . . L. 7.200.000 2) lettera A-bis . . . . . . . . . . . . L. 6.480.000 3) lettera B . . . . . . . . . . . . . . L. 5.760.000 4) lettera C . . . . . . . . . . . . . . .L. 5.040.000 5) lettera D . . . . . . . . . . . . . . .L. 4.320.000 6) lettera E . . . . . . . . . . . . . . .L. 3.600.000 7) lettera F . . . . . . . . . . . . . . .L. 2.880.000 8) lettera G . . . . . . . . . . . . . . L. 2.160.000 9) lettera H . . . . . . . . . . . . . . .L. 1.440.000)) (6) ((11))
Art. 101
(Assegno complementare)
Gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', hanno diritto a un assegno complementare, non riversibile, nella misura unica di L. 444.000 annue. ((6))
Art. 102
(Assegno di incollocamento)
I titolari di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile dalla seconda all'ottava categoria, quando siano incollocati, hanno diritto ad un assegno di incollocamento di L. 204.000 annue. L'assegno di cui sopra e' attribuito, sospeso o revocato secondo le norme concernenti i mutilati e gli invalidi di guerra. ((6))
Art. 103
(Assegno di previdenza)
Ai titolari di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile dalla seconda all'ottava categoria compete un assegno di previdenza, non riversibile ne' sequestrabile, di L. 204.000 annue quando abbiano compiuto la eta' prevista per gli invalidi di guerra aventi diritto allo analogo assegno o siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro. L'assegno e' attribuito, sospeso o revocato secondo le norme stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra. Nel computo dei redditi propri dell'interessato, ai fini dell'attribuzione dell'assegno di previdenza, e' escluso l'ammontare della pensione o dell'assegno privilegiato e degli assegni accessori. ((6))
Art. 104
(Assegno di incollocabilita')
Ai mutilati ed agli invalidi per servizio con diritto a pensione o ad assegno privilegiati per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidita' di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute od incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocabili, e' attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', un assegno di incollocabilita' nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla prima categoria senza superinvalidita' e quello complessivo di cui sono titolari, escluso l'eventuale assegno di cura. Ove il diritto all'assegno di incollocabilita' derivi da infermita' neuropsichica o epilettica, ascrivibile alla seconda, terza o quarta categoria, l'assegno stesso viene liquidato, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', in misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla prima categoria con assegno di superinvalidita' di cui alla tabella E, lettera G, della legge 18 marzo 1968, n. 313, esclusa l'indennita' di accompagnamento, e quello complessivo, di cui gli invalidi fruiscono, escluso l'eventuale assegno di cura. Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilita' vengono assimilati a tutti gli effetti, per la durata di detto assegno, agli invalidi ascritti alla prima categoria. Ai mutilati ed invalidi per servizio che, fino alla data del compimento del sessantacinquesimo anno di eta', abbiano beneficiato dell'assegno di incollocabilita' viene corrisposto, dal giorno successivo alla data predetta ed in aggiunta al trattamento stabilito per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno pari alla pensione minima prevista per gli assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'art. 10, secondo comma, lettera a), della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni. L'assegno e' cumulabile con l'assegno di previdenza. Il trattamento di incollocabilita' previsto dai precedenti commi e' attribuito, sospeso o revocato, secondo le modalita' stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.
Art. 105
(Non cumulabilita')
L'assegno di incollocamento e l'assegno di previdenza non sono cumulabili tra loro ne' con l'assegno di incollocabilita' ne' con l'indennita' integrativa speciale e con le quote di aggiunta di famiglia.
Art. 106
(Aumento di integrazione)
Il titolare di pensione od assegno privilegiati di prima categoria ha diritto, a titolo di integrazione, a un aumento annuo: a) di lire 36.000 per la moglie che non abbia un reddito proprio superiore alle lire 360.000 annue; b) di lire 72.000 per ciascuno dei figli, finche' minorenni, ed inoltre nubili, se femmine. Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni purche' siano riconosciuti, in sede di accertamenti sanitari, inabili a proficuo lavoro. In caso di inabilita' temporanea l'aumento e' attribuito nei termini e con le modalita' stabiliti per gli assegni rinnovabili. L'aumento di integrazione di cui alla lettera b) del primo comma compete anche per i figli maggiorenni, nubili se di sesso femminile, qualora siano iscritti ad universita' o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il ventiseiesimo anno di eta'. Agli effetti del presente articolo sono parificati ai figli legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio. L'aumento di integrazione spetta anche per i figli legittimati per decreto, per i figli naturali riconosciuti nonche' per i figli adottati nelle forme di legge e per gli affiliati, purche' l'adozione o l'affiliazione sia avvenuta prima del compimento del sessantesimo anno di eta' da parte dell'invalido. Se la domanda intesa ad ottenere l'aumento di integrazione sia presentata oltre un anno dal giorno in cui e' sorto il diritto, il pagamento del beneficio ha inizio con la corresponsione della rata di pensione in corso di maturazione alla data di presentazione della domanda stessa. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla donna provvista di pensione o di assegno di prima categoria. I titolari di piu' pensioni o assegni privilegiati possono conseguire, per ciascun figlio, un solo aumento di integrazione. Se entrambi i genitori siano titolari di pensione o assegno privilegiati di prima categoria, con o senza superinvalidita', l'aumento di integrazione, di cui alla lettera b) del primo comma, e' attribuito ad uno solo di essi. L'aumento di integrazione per la moglie e per i figli a carico, di cui ai precedenti commi, non e' cumulabile con le quote di aggiunta di famiglia.
Art. 107
(Indennita' di assistenza e di accompagnamento)
((Ai titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, e' accordata d'ufficio una indennita' per le necessita' di assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato. L'indennita' e' concessa nelle seguenti misure mensili: lettera A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 184.000 lettera A-bis, n. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 162.000 lettera A-bis n. 2, comma secondo, e n. 3. . . . . . . L. 126.500 lettera A-bis n. 2, comma primo. . . . . . . . . . . .L. 51.500 lettera B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 45.000 lettera C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 40.000 lettera D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 35.000 lettera E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 30.000 lettera F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 25.000 lettera G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 I pensionati affetti da una delle invalidita' specificate alle lettere A; A-bis numeri 1), 2), comma secondo, 3; B numeri 1), 3), 4); C; D; E n. 1) della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, l'accompagnatore militare. In tale ipotesi, l'indennita' di cui al presente articolo e' ridotta di L. 20.000 mensili. Nessuna riduzione e' operata sull'indennita' spettante agli invalidi di cui alle lettere A; A-bis,n. 1, nel caso di assegnazione dell'accompagnatore militare. Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera A possono chiedere l'assegnazione di un secondo accompagnatore militare. In luogo del secondo accompagnatore militare i predetti invalidi possono ottenere, a domanda, la concessione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento nella misura di L. 150.000 mensili. L'indennita' e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura. Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi od assistenziali, l'indennita' e' corrisposta nella misura di quattro quinti all'istituto e per il rimanente quinto all'invalido. Nel caso in cui l'ammissione in detti istituti avvenga a carico dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o di altro ente assistenziale giuridicamente riconosciuto, i predetti quattro quinti saranno corrisposti a tali enti, i quali dovranno dare comunicazione delle ammissioni medesime alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione, agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente. Resta fermo quanto prescritto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, come risulta dopo le modificazioni disposte con l'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 993, nel senso che non si fa luogo a ritenuta quando il ricovero in istituti rieducativi o assistenziali non e' a totale carico dell'amministrazione che lo ha disposto o deriva dall'adempimento di un rapporto assicurativo al verificarsi di un determinato evento)). ((1))
Art. 108
(Assegno di cura)
A favore dei titolari di pensione od assegno privilegiato per infermita' tubercolare o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidita', e' attribuito un assegno di cura non riversibile nella misura di annue L. 96.000, se si tratti di infermita' ascrivibile ad una delle categorie dalla seconda alla quinta, e di annue L. 48.000 se l'infermita' stessa sia ascrivibile alle categorie dalla sesta all'ottava della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.
Art. 109
(Assegno per cumulo di infermita')
Nel caso in cui con una invalidita' ascrivibile alla prima categoria coesistano altre infermita' o lesioni, al mutilato o invalido e' dovuto un assegno per cumulo di infermita', non riversibile, secondo quanto stabilito e nella misura indicata nella tabella F annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313. Qualora con una invalidita' di seconda categoria coesistano altre infermita' o lesioni minori, senza che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto nella tabella F-1 annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, una invalidita' di prima categoria, e' corrisposto un assegno per cumulo, non riversibile, non superiore alla meta' ne' inferiore al decimo della differenza fra il trattamento economico complessivo della prima categoria e quello della seconda categoria, in relazione alla gravita' delle minori infermita' o lesioni coesistenti, tenendo conto dei criteri informatori della predetta tabella F-1. L'assegno per cumulo si aggiunge a quello di superinvalidita' quando anche la superinvalidita' derivi da cumulo di infermita'. Quando con una invalidita' ascrivibile alla prima categoria coesistano due o piu' infermita' o lesioni, l'assegno per cumulo, di cui al primo comma, viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidita' coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1. L'eventuale differenza in decimi, di cui al secondo comma, derivante dall'applicazione dei criteri della predetta tabella F-1, dovra' essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella F rispettivamente per coesistenza di una infermita' di prima categoria e per coesistenza di una infermita' di seconda categoria. Ove con una invalidita' ascrivibile alla prima categoria coesistano infermita' ugualmente ascrivibili alla prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', dovra' tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermita' coesistenti, secondo gli importi stabiliti dalla tabella F. ((1))
Art. 110
(Assegno speciale annuo)
Ai grandi invalidi provvisti di assegno di superinvalidita' di cui alla lettera A e alla lettera A-bis, numeri 1 e 3, della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, spetta un assegno speciale annuo, non riversibile, rispettivamente di L. 1.500.000 e di L. 1.200.000. ((1))
Art. 111
(Indennita' speciale annua)
Ai mutilati ed invalidi che al 1 dicembre di ogni anno siano titolari di pensione privilegiata o assegno rinnovabile compete una indennita' speciale annua pari alla differenza tra una mensilita' del trattamento complessivo in godimento alla data anzidetta, compresi gli assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilita'; non si considera l'indennita' integrativa speciale di cui all'art. 99. L'indennita' speciale annua e' attribuita a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopraindicata una attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e inoltre, per i soli invalidi ascritti alle categorie dalla seconda all'ottava, purche' gli interessati non risultino possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalita' di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 960 mila annue. L'indennita' speciale e' corrisposta in unica soluzione entro il 31 dicembre di ciascun anno. Nella domanda gli interessati debbono, a pena di inammissibilta', obbligarsi a comunicare tempestivamente alla competente direzione provinciale del tesoro il venir meno delle condizioni previste. La domanda e' utile anche per l'attribuzione del beneficio negli anni successivi a quello di presentazione. Per la definizione dei casi anteriori al 1 gennaio 1974, le condizioni economiche previste dal secondo comma del presente articolo si considerano equivalenti a quelle di chi non era assoggettabile all'imposta complementare.
TITOLO VII RIUNIONE E RICONGIUNZIONE DI SERVIZI Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 112
(Riunione di servizi statali)
Il dipendente che abbia prestato, presso la stessa o presso diverse amministrazioni statali, servizi per i quali e' previsto il trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato ha diritto alla riunione dei servizi stessi, ai fini del conseguimento di un unico trattamento di quiescenza sulla base della totalita' dei servizi prestati e secondo le norme applicabili in relazione alla definitiva cessazione dal servizio. ((3))
Art. 113
(Ricongiunzione di servizi resi allo Stato e ad enti locali)
Il servizio prestato dal personale civile delle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo ed il servizio militare permanente o continuativo sono ricongiungibili, ai fini del trattamento di quiescenza, con il servizio reso alle dipendenze di enti locali con iscrizione agli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro oppure a casse, fondi, regolamenti o convenzioni speciali di pensione esistenti presso gli enti predetti, nonche' con il servizio comunque prestato con iscrizione agli istituti di previdenza sopra menzionati. La ricongiunzione di cui al precedente comma si effettua anche per il servizio non permanente o non continuativo reso dai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano conseguito almeno il grado di sergente maggiore o equiparato, per quello reso dai brigadieri e vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri e dai pari grado dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia nonche' per quello prestato dai graduati e militari di truppa dell'Arma e dei Corpi predetti. Nei riguardi dei dipendenti per i quali ricorre l'applicazione dei commi precedenti, la ricongiunzione e' estensibile ai servizi ivi non contemplati, quando essa sia ammessa dagli ordinamenti dello Stato, degli istituti di previdenza o degli altri enti che concorrono alla ricongiunzione. Qualora per l'assunzione in uno dei posti ricoperti dal dipendente nel corso di un servizio ammesso a ricongiunzione sia stato prescritto il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione connessa alla laurea, si applica l'art. 25 della legge 3 maggio 1967, n. 315.
Art. 114
(Trattamento di quiescenza in base ai servizi ricongiunti)
All'atto della definitiva cessazione dal servizio il dipendente ha diritto ad un trattamento di quiescenza determinato sulla base della totalita' dei servizi resi allo Stato e agli enti di cui all'art. 113. Il computo di tali servizi si effettua secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. Il trattamento di quiescenza, sia per il diritto che per la misura, e' stabilito secondo l'ordinamento statale se l'ultimo servizio e' stato reso allo Stato, ovvero secondo le norme che regolano il detto trattamento presso l'ente o l'istituto al quale il dipendente presta servizio o e' iscritto all'atto della definitiva cessazione. Il trattamento di quiescenza e' corrisposto integralmente dallo Stato ovvero dall'ente o dall'istituto di cui al comma precedente; ed e' considerato a tutti gli effetti a totale carico dell'amministrazione statale, dell'ente o dell'istituto che lo corrisponde, come se a tale amministrazione, ente o istituto il dipendente avesse prestato servizio o fosse stato iscritto durante l'intero periodo di servizio computato. Il trattamento di riversibilita', sia per il diritto che per la misura, si stabilisce in base all'ordinamento statale ovvero in base a quello dell'ente o dell'istituto di previdenza che ha corrisposto o - nel caso che il dipendente sia deceduto in attivita' di servizio - avrebbe dovuto corrispondere il relativo trattamento di quiescenza diretto. Resta salvo il diritto all'eventuale differenza tra il trattamento liquidato a norma del presente articolo e quello previsto dagli ordinamenti speciali degli enti locali.
Art. 115
(Rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti che concorrono alla ricongiunzione)
Se in seguito al transito, con o senza soluzione di continuita', dal servizio statale a quello di altro ente di cui all'art. 113, comma primo, debba farsi luogo alla ricongiunzione dei servizi, lo Stato determina la pensione spettante al proprio dipendente alla data di inizio del nuovo rapporto, considerando tutti i servizi valutabili, anche mediante ricongiunzione, anteriormente resi. L'importo della suddetta pensione, con esclusione degli assegni accessori, e' corrisposto in valore capitale all'ente presso il quale il dipendente ha assunto servizio ovvero all'istituto al quale il dipendente stesso viene iscritto ai fini di quiescenza. Per la determinazione del valore capitale si applicano i coefficienti di cui alla tabella I allegata alla legge 22 giugno 1954, n. 523, tenendo conto dell'eta' dell'interessato all'atto dell'assunzione del nuovo servizio. Se al dipendente spetti, anziche' la pensione, l'indennita' per una volta tanto, lo Stato ne versa l'importo all'ente o all'istituto di cui al secondo comma. Nel caso in cui sia stata gia' costituita la posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, si applica l'art. 127. Ove non spetti neppure l'indennita' per una volta tanto, lo Stato versa all'ente o all'istituto suddetti un importo corrispondente a tanti dodicesimi dell'indennita' minima prevista quanti sono i mesi computabili, trascurando le frazioni di mese. Per il personale che transita o sia transitato da uno degli enti di cui al primo comma dell'art. 113 pendenze dello Stato, l'ente di provenienza o l'istituto di previdenza cui l'interessato era iscritto liquida il trattamento di quiescenza secondo il proprio ordinamento e ne versa l'importo allo Stato, con applicazione delle norme contenute nei commi precedenti. Le amministrazioni statali e gli istituti di previdenza possono consentire che il valore in capitale della pensione a carico di enti locali sia corrisposto, anziche' in unica soluzione, mediante pagamento di corrispondenti rate annuali posticipate costanti, non superiori a dodici, comprensive degli interessi al saggio del 4,25 per cento.
Art. 116
(Ricongiunzione dei servizi statali e di quelli resi ai Banchi di Napoli e di Sicilia)
I servizi statali di cui all'art. 113, primo e secondo comma, sono ricongiungibili, ai fini del trattamento di quiescenza, con il servizio reso in qualita' di impiegato del Banco di Napoli o del Banco di Sicilia. Si applicano le disposizioni contenute nel citato articolo 113, terzo e quarto comma, e negli articoli 114 e 115.
Art. 117
(Rifusione del trattamento gia' liquidato)
Nel caso di riunione o di ricongiunzione di servizi, il dipendente che per il servizio reso in precedenza abbia conseguito pensione o assegno, normale o di privilegio, ne perde il godimento ed e' tenuto a rifondere le rate percepite durante la nuova prestazione di servizio effettuando la rifusione in unica soluzione oppure ratealmente mediante trattenute sullo stipendio, sulla paga o sulla retribuzione; le trattenute, la cui misura non puo' superare un quinto di detti assegni di attivita', sono operate per un periodo massimo di dieci anni. Il dipendente che abbia conseguito indennita' per una volta tanto e' tenuto a rifonderla in unica soluzione oppure ratealmente mediante la stessa trattenuta di cui al primo comma e, in questo caso, con l'interesse al saggio legale decorrente dalla data di inizio del nuovo rapporto. Le rate di cui ai commi precedenti, non ancora versate alla data della definitiva cessazione dal servizio, vengono recuperate sul nuovo trattamento di quiescenza, diretto e di riversibilita', con trattenute non superiori al quinto della misura mensile del trattamento stesso. Qualora sia liquidata una nuova indennita' per una volta tanto, il recupero si effettua mediante detrazione dall'indennita' stessa.
Art. 118
(Disposizioni comuni)
In tutti i casi di riunione o di ricongiunzione di servizi, ai fini della liquidazione o della riliquidazione del trattamento di quiescenza spettante sulla base dei servizi riuniti o ricongiunti, non possono essere considerati uno stipendio, una paga o una retribuzione superiori a quelli posti a base della liquidazione del precedente trattamento di quiescenza se non sia trascorso almeno un anno intero nel nuovo rapporto. Il trattamento di quiescenza suddetto non puo', comunque, essere inferiore a quello che sarebbe spettato in relazione al servizio precedente. ((3))
Capo II DISPOSIZIONI SPECIALI
Art. 119
(Dipendenti transitati per legge dallo Stato a enti diversi, o viceversa)
I dipendenti statali che per effetto di disposizioni di legge siano transitati alle dipendenze di province, comuni o altri enti conseguono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza sulla base della totalita' del servizio prestato. Lo stesso diritto ha il personale degli enti predetti che sia transitato alle dipendenze dello Stato per effetto di disposizioni di legge, purche' il servizio non statale gia' prestato fosse produttivo di trattamento pensionistico secondo le norme dell'ente di provenienza. In entrambi i casi il trattamento, sia diretto che di riversibilita', e' stabilito secondo le norme applicabili ai dipendenti statali e il relativo importo e' ripartito tra lo Stato e gli altri enti, in proporzione della durata dei servizi utili rispettivamente resi; agli effetti di tale ripartizione, il computo si effettua a mesi interi, trascurando le frazioni di mese.
Art. 120
(Servizi con iscrizione ai fondi speciali per il personale postelegrafonico e telefonico)
In caso di passaggio, con o senza soluzione di continuita', del personale degli uffici locali e delle agenzie postali nei ruoli delle amministrazioni statali, o viceversa, per la ricongiunzione dei servizi resi con iscrizione al fondo istituito presso l'Istituto postelegrafonici, o riscattati secondo le norme del fondo stesso, con quelli prestati allo Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 119. In caso di passaggio, con o senza soluzione di continuita', del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici iscritto alla Cassa integrativa di previdenza, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, nei ruoli di altre amministrazioni statali, per la ricongiunzione dei servizi si applicano le disposizioni della legge 22 giugno 1954, n. 523. Per il personale iscritto alla Cassa medesima, assicurato presso l'istituto nazionale delle assicurazioni, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, la destinazione del capitale garantito dalla relativa polizza sara' stabilita con il regolamento di esecuzione previsto dall'art. 275 del presente testo unico.
Art. 121
(Istituti di istruzione con fondi speciali di pensione)
Il servizio reso presso Istituti non statali di Istruzione, con iscrizione a fondi speciali di pensione, e' ricongiungibile con il servizio successivamente prestato in qualita' di dipendente statale. All'atto della definitiva cessazione dal servizio, il dipendente consegue un unico trattamento di quiescenza sulla base della totalita' dei servizi resi a detti istituti e allo Stato, computati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. Per la determinazione del trattamento di cui sopra e per la ripartizione del relativo onere finanziario si applica l'art. 119, ultimo comma.
Art. 122
(Servizi resi, con polizza assicurativa, presso istituti di istruzione)
La disposizione del primo comma dell'art. 121 si applica anche nei casi di servizi prestati presso istituti non statali di istruzione, con polizza assicurativa. Il trattamento di quiescenza, sulla base della totalita' dei servizi resi presso detti istituti e presso lo Stato, e' liquidato secondo le norme relative ai dipendenti statali. Per la ripartizione dell'onere finanziario si applica l'art. 119, ultimo comma. Gli istituti di istruzione hanno diritto di rivalsa nei confronti degli interessati.
Art. 123
(Insegnanti elementari e personale scolastico gia' comunale)
Gli insegnanti elementari, che anteriormente al 1 gennaio 1934 furono iscritti a fondi speciali di comuni aventi autonomia scolastica, e successivamente al Monte pensioni per gli insegnanti elementari, conseguono il trattamento di quiescenza per la totalita' dei servizi in base alle norme relative ai dipendenti statali; a tali fini, il servizio reso con iscrizione al Monte pensioni per gli insegnanti elementari si considera come reso allo Stato. L'onere relativo al trattamento di quiescenza e' ripartito tra lo Stato e i comuni in proporzione alla durata dei rispettivi servizi utili espressa in mesi, trascurando le frazioni di mese. L'ente locale versa allo Stato la propria quota capitalizzata a norma delle disposizioni di cui alla legge 22 giugno 1954, n. 523. La eventuale differenza tra il trattamento anzidetto e quello previsto dagli ordinamenti speciali dei comuni fa carico all'ente locale ed e' da questo determinata e direttamente corrisposta all'interessato. Il presente articolo si applica anche agli insegnanti elementari che, posteriormente al 31 dicembre 1933, erano ancora iscritti a regolamenti comunali di pensione, intendendosi in ogni caso cessata l'iscrizione a tali regolamenti a decorrere dal 1 ottobre 1948; nonche' ai direttori didattici, agli ispettori scolastici, ai direttori centrali e in genere al personale di cui all'art. 59 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, in servizio alle dipendenze dello Stato successivamente al 30 settembre 1948.
TITOLO VIII RAPPORTI CON L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Art. 124
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122))
Art. 125
(Contributi)
I contributi da versare all'istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa sono determinati, senza interessi, in base agli stipendi, paghe o retribuzioni pensionabili, percepiti nel periodo cui si riferisce la costituzione della posizione anzidetta. Per i servizi non di ruolo riscattati i contributi sono determinati, senza interesse, in base allo stipendio, alla paga o alla retribuzione considerati per il riscatto. In nessun caso gli stipendi, le paghe o le retribuzioni di cui ai precedenti commi si considerano di importo superiore o inferiore, rispettivamente, ai massimali o ai minimali previsti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Art. 126
(Casi di esclusione)
Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione: a) che abbiano titolo all'assegno vitalizio di diritto a carico del Fondo di previdenza per i dipendenti statali, salvo che non optino per la costituzione della posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le norme vigenti; b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente. La costituzione della posizione anzidetta e' parimenti esclusa qualora, in caso di morte del dipendente in attivita' di servizio, non sussista per i superstiti diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria dell'istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 127
(Annullamento della posizione assicurativa)
La posizione assicurativa e' annullata qualora, dopo la sua costituzione, il dipendente acquisti titolo allo assegno vitalizio di cui alla lettera a) dell'articolo precedente o assuma un altro servizio di cui alla lettera b) dello stesso articolo, ovvero quando venga riconosciuto, in favore del dipendente o dei suoi superstiti, diritto a pensione. Qualora la posizione assicurativa abbia gia' fatto conseguire la pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o la indennita' di cui all'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni, gli interessati, per essere ammessi alla ricongiunzione dei servizi o per il conseguimento della pensione a carico dello Stato, devono rinunciare alla pensione di detto Istituto e rifondere ad esso le rate o le indennita' riscosse con gli interessi composti al saggio annuo del 5 per cento. Nei casi di annullamento della posizione assicurativa costituita in relazione a servizi statali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale restituisce allo Stato l'importo dei contributi versati.
Art. 128
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66))
Art. 129
(Operai)
Gli operai nominati in ruolo anteriormente al 1 luglio 1956 sono iscritti all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e i relativi contributi sono assunti interamente a carico dello Stato. Lo Stato subentra nei diritti dei predetti operai e dei loro aventi causa alla pensione o quota di pensione relativa all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per i servizi resi dal 1 gennaio 1926 con iscrizione all'assicurazione predetta, che sono valutati anche per la pensione statale. Per gli operai in servizio al 1 luglio 1956, che anteriormente alla data stessa abbiano acquisito il diritto alla pensione di invalidita', di vecchiaia o per i superstiti, il disposto del precedente comma si applica a partire dalla data di cessazione dal servizio. Gli operai di cui al precedente comma che, alla data del 30 aprile 1952, si trovavano nelle condizioni richieste per conseguire la pensione di invalidita' e vecchiaia, salvo il requisito dell'eta', hanno diritto, quando siano in possesso anche di tale requisito, alla pensione sopracitata per la parte assicurativa gia' costituita alla data del 30 aprile 1952, ferma restando l'applicazione del terzo comma. Il secondo comma non e' applicabile agli operai che, alla data del 1 luglio 1956, erano titolari di pensione privilegiata. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche agli operai che abbiano ottenuto od ottengano la nomina o il passaggio ad impiego civile o militare, e ai loro aventi causa.
TITOLO IX CUMULO DI PENSIONI E STIPENDI
Art. 130
(Pensione normale diretta e trattamento di attivita')
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