LEGGE 16 luglio 1974, n. 407

Type Legge
Publication 1974-07-16
Ultimo aggiornamento 1977-06-07
State In force
Source Normattiva
articles 7
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Articolo 13 1. I firmatari inseriscono nei contratti di ricerca, salvo le disposizioni del diritto nazionale, clausole che consentano di applicare le seguenti disposizioni finche' sussistono i diritti di proprieta' industriale risultanti dallo studio, dalla ricerca o dallo sviluppo, in appresso denominati "ricerca", escluso il know how: a) I diritti di proprieta' industriale sui risultati della ricerca appartenenti alle imprese o agli stabilimenti di ricerca che hanno eseguito o fatto eseguire detta ricerca per loro conto restano di loro proprieta'; il firmatario che ha stipulato i contratti la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprieta' puo' tuttavia riservarsi taluni diritti che vengono precisati nei contratti. Per i contratti stipulati con stabilimenti di ricerca e centri di ricerca pubblici o privati, istituti universitari (centri comuni) si puo' convenire che i diritti di proprieta' industriale appartengono al firmatario interessato o a qualsiasi altro organismo che esso designi. Il deposito delle domande di diritti di proprieta' industriale risultanti dalla ricerca viene comunicato ai firmatari per il tramite dello Stato o dell'organismo che finanzia la ricerca. b) Salvo le disposizioni di cui alla lettera c), il titolare dei diritti di proprieta' industriale derivanti dalla ricerca o acquisiti nel corso di quest'ultima puo' concedere licenze o cedere i diritti di proprieta' industriale, con l'obbligo di informare i firmatari della sua intenzione per il tramite dello Stato o dell'organismo che finanzia la ricerca. c) Se le disposizioni dei trattati che istituiscono le comunita' europee, le leggi ed i regolamenti vigenti sul territorio del firmatario interessato e gli obblighi precedentemente assunti dalle imprese titolari di contratti di ricerca e notificati alla conclusione dei contratti stessi non vi si oppongono, ciascun firmatario ha il diritto di opporsi alla concessione, ad imprese insediate al di fuori dei territori dei firmatari, di diritti di proprieta' industriale acquisiti dalle imprese titolari dei contratti di ricerca nel corso dell'esecuzione di tali contratti, che consentano alle imprese insediate al di fuori del territorio dei firmatari la fabbricazione o la vendita sul territorio del firmatario. d) Nei casi qui appresso elencati il titolare dei diritti di proprieta' industriale risultanti dalla ricerca, ha l'obbligo di concedere una licenza, su richiesta di un firmatario diverso da quello che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprieta': quando si devono soddisfare nei settori della sicurezza pubblica e della sanita' pubblica, le esigenze del firmatario che chiede la licenza; quando le esigenze del mercato sul territorio del firmatario che chiede la licenza non sono soddisfatte, nei qual caso la licenza deve essere concessa a favore di un'impresa designata dal firmatario stesso onde consentire a quest'ultima di soddisfare le esigenze di detto mercato. Tuttavia la licenza non viene concessa se il titolare stabilisce l'esistenza di un motivo legittimo di rifiuto, in particolare, il fatto di non aver potuto disporre di un termine adeguato. Per ottenere la concessione di queste licenze il firmatario richiedente si rivolge al firmatario che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a tali diritti di proprieta'. Le licenze vengono concesse a condizioni eque e ragionevoli e devono comportare il diritto di concedere una sublicenza alle stesse condizioni. Esse possono estendersi, alle stesse condizioni, ai diritti di proprieta' industriale e alle domande di diritti di proprieta' precedenti appartenenti al datore della licenza, nella misura necessaria al loro sfruttamento. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano mutatis mutandis alle conoscenze non coperte dai diritti di proprieta' industriale (know how, ecc.).

Allegato D-art. 14

Articolo 14 I firmatari si consultano, su richiesta di uno di essi, su qualsiasi problema posto dall'applicazione del presente accordo.

Allegato D-art. 15

Articolo 15 1. Ciascuno dei firmatari notifica al piu' presto, al Segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee, l'espletamento delle formalita' necessarie in base alle sue disposizioni interne per l'entrata in vigore del presente accordo. 2. Per i firmatari che hanno trasmesso la notifica prevista al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della notifica che assicuri la copertura di almeno due terzi del totale degli importi di cui all'articolo 7. Per i firmatari che trasmettono la notifica suddetta dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, esso entra in vigore alla data di ricezione della notifica. I firmatari che non hanno ancora trasmesso la suddetta notifica alla data di entrata in vigore del presente accordo, possono partecipare ai lavori del Comitato senza diritto di voto per un periodo di sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo. 3. Il Segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee notifica a ciascuno dei firmatari l'avvenuto deposito delle notifiche di cui al paragrafo 1 e la data di entrata in vigore del presente accordo.

Allegato D-art. 16

Articolo 16 Il presente accordo, redatto in unico esemplare, in lingua tedesca, inglese, francese, italiana e olandese, i testi facenti tutti ugualmente fede, e' depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle comunita' europee che provvede a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei firmatari. FATTO a Bruxelles addi' ventitre novembre millenovecentosettantuno. Per il Governo della Repubblica federale tedesca: Hans-Georg SACHS Hans-Hilger HAUNSCHILD Per il Governo della Spagna: Jose' Maria LOPEZ DE LETONA (Ministro dell'industria) Per il Governo della Repubblica francese: Francois-Xavier ORTOLI (Ministro dello sviluppo industriale e scientifico) Per il Governo della Repubblica italiana: Camillo RIPAMONTI (Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica) Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi: E.M.J.A. SASSEN (ambasciatore) Per il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia: Trpe JAKOVLEVSKI (membro del Consiglio federale esecutivo dello SFRY) Per il Governo della Repubblica austriaca: Herta FIRNBERG

Allegato D-Allegato

Allegato I materiali cui si riferisce il programma di ricerca descritto qui di seguito sono destinati agli impianti di desalinizzazione per distillazione per i quali le esigenze sono nel miglior modo definite. Le temperature di funzionamento da prevedere non devono superare i 120 gradi C. Oltre tale temperatura, le incrostazioni e la resistenza meccanica di varie strutture dell'impianto pongono problemi complessi. Le ricerche saranno orientate tenendo conto dei limiti economici di funzionamento degli impianti (ad esempio, velocita' massime) e delle possibilita' di un trattamento preliminare delle acque. Il programma non comprende studi specifici sulla chimica delle acque, eccetto le osservazioni negli impianti di cui al punto 3. MATERIE DI RICERCA (secondo l'ordine di priorita' adottato) 1. Acciai a lega leggera Studio delle proprieta' di acciai a lega leggera (contenenti alluminio, cromo, ecc.) che presentano un'ottima resistenza alla corrosione causata dall'acqua di mare calda (formazione di una pellicola protettiva di ossido aderente) e che possono essere utilmente impiegati come materiali di struttura degli impianti di desalinizzazione. Il costo di tali acciai dovrebbe essere inferiore al doppio del prezzo degli acciai al carbonio. Se nel corso del programma saranno sviluppati acciai ottimali, si procedera' alla loro sperimentazione in impianti di prova esistenti. 2. Leghe di rame Studio sulle possibilita' di migliorare le leghe di rame piu' economiche per quanto riguarda la loro resistenza alla corrosione-erosione nell'acqua di mare normale e in particolare nell'acqua di mare inquinata (presenza di solfuri e di ammoniaca). Prova delle leghe migliori in circuiti di prova esistenti. 3. Studio del comportamento in opera dei tubi di scambiatori nei grandi impianti di desalinizzazione Tale studio sara' eseguito in impianti da stabilire. Scopo dello studio e' individuare le proprieta' dell'acqua nell'impianto, misurare le velocita' di corrosione, identificare le cause di rottura o di fessurazione dei tubi. 4. Calcestruzzo Studio delle condizioni ottimali di utilizzazione di calcestruzzi migliorati per la costruzione di grandi impianti (cemento armato, cemento precompresso). Studio di alcune proprieta' importanti, quali la resistenza all'acqua calda, la resistenza all'erosione, il comportamento delle armature e la loro protezione. Costruzione di modelli di dimensioni adeguate per prove significative. Studio dei calcestruzzi a polimeri al fine di raccogliere i dati tecnici necessari ad elaborare un progetto di impianto che utilizzi tali materiali. 5. Rivestimenti protettivi per acciaio da costruzione Scopo degli studi sara': precisare la natura dell'aderenza dei rivestimenti ai pezzi in acciaio ed i fattori che influiscono su tale aderenza; fornire dati sulle proprieta' (in particolare la porosita' e la permeabilita) dei migliori rivestimenti disponibili e sulla loro evoluzione nel tempo; sviluppare metodi adeguati di controllo qualitativo. Dovrebbe essere costruito un impianto di prova per studiare l'affidabilita' dei rivestimenti in condizioni di funzionamento simulate.

Allegato E-art. 1

ALLEGATO E ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DI UN'AZIONE EUROPEA NEL SETTORE DEGLI INCONVENIENTI AMBIENTALI SUL TEMA "RICERCHE SUL COMPORTAMENTO FISICO-CHIMICO DELL'ANIDRIDE SOLFOROSA NELLA ATMOSFERA". I Governi: della Danimarca, della Repubblica federale tedesca, della Spagna, della Repubblica francese, del Regno di Grecia, della Repubblica italiana, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, della Repubblica austriaca, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio in appresso denominati "firmatari", Hanno accettato di partecipare all'azione qui di seguito definita, in appresso denominata "azione", ed hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1 I firmatari coordinano i loro sforzi nell'azione che consiste nell'effettuazione di lavori di ricerca sul comportamento fisico-chimico dell'anidride solforosa nell'atmosfera. Nell'allegato figura la descrizione generale dei lavori prospettati per detta azione. Le operazioni di ricerca sono effettuate essenzialmente mediante lavori affidati a stabilimenti pubblici di ricerca che accettino di lavorare associandosi su base multinazionale. Tuttavia possono essere stipulati contratti fra il firmatario o i firmatari interessati, da un lato, e le imprese industriali e gli altri stabilimenti di ricerca (centri di ricerca privati, istituti universitari o centri comuni), dall'altro.

Allegato E-art. 2

Articolo 2 La durata dei lavori prevista per l'azione e' di quattro anni.

Allegato E-art. 3

Articolo 3 Il presente accordo e' aperto alla firma degli altri Governi europei che hanno partecipato alla Conferenza ministeriale svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 novembre 1971 e delle Comunita' europee, con riserva dell'accordo unanime dei firmatari. Tale accordo unanime non e' tuttavia richiesto fino alla data di entrata in vigore del presente accordo, purche' l'importo destinato dai nuovi firmatari ai lavori previsti per l'azione sia almeno pari a 20.000 unita' di conto per anno.

Allegato E-art. 4

Articolo 4 E' istituito un Comitato di gestione, in appresso denominato "Comitato", composto di un rappresentante di ciascun firmatario. Ogni rappresentante puo', ove occorra, farsi rappresentare da esperti o da consulenti. Il Comitato adotta il suo regolamento interno. Questo regolamento stabilisce il quorum necessario per la validita' delle deliberazioni del Comitato. Il Comitato formula raccomandazioni motivate sulle proposte di ricerca presentategli e sull'orientamento e l'entita' dei lavori da prevedere. Queste raccomandazioni sono formulate a maggioranza semplice; in esse possono essere espressi i punti di vista minoritari e la loro motivazione. In sede di Comitato ogni rappresentante dispone di un voto. Le decisioni procedurali sono acquisite a maggioranza semplice. Ogni altra decisione e' presa all'unanimita'; tuttavia l'astensione di uno o piu' rappresentanti non costituisce ostacolo al raggiungimento dell'unanimita'.

Allegato E-art. 5

Articolo 5 Il Comitato: a) rivolge raccomandazioni agli organismi interessati sulle ricerche che a suo parere devono essere eseguite e raccomanda la suddivisione di tali compiti tra i firmatari; b) favorisce la cooperazione tra i partners dei vari Paesi; c) segue l'andamento dei lavori e, ove occorra, raccomanda le modifiche necessarie all'orientamento o all'entita' dei lavori in corso; d) ogni anno ed alla fine dell'azione pubblica una relazione, corredata di conclusioni sui risultati delle operazioni oggetto dell'azione.

Allegato E-art. 6

Articolo 6 Su richiesta dei firmatari il segretariato del Comitato viene assicurato dalla commissione delle Comunita' europee.

Allegato E-art. 7

Articolo 7 I mezzi di ricerca dedicati ai lavori previsti per l'azione sono cosi' suddivisi fra i firmatari: Importo massimo annuo Governi Firmatari in U.C. della Danimarca...................................... 40.000 della Repubblica federale tedesca.................... 40.000 della Spagna......................................... 20.000 della Repubblica francese............................ 40.000 del Regno di Grecia.................................. 20.000 della Repubblica italiana............................ 40.000 del Regno dei Paesi Bassi............................ 40.000 della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia. 60.000 della Repubblica austriaca........................... 40.000 del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.. 115.000 Comunita europea del carbone e dell'acciaio.......... 60.000 In tale ambito il finanziamento delle operazioni oggetto dell'azione e' assicurato da ciascun firmatario per quanto concerne i lavori effettuati su una iniziativa. Tuttavia, un contributo finanziario puo' essere apportato da un firmatario per lavori effettuati su iniziativa di un altro firmatario, in virtu' di un accordo tra loro stipulato. Le eventuali spese comuni sono suddivise in parti uguali tra i firmatari, escluse le spese di segretariato.

Allegato E-art. 8

Articolo 8 Possono chiedere di beneficiare di contratti a norma dell'articolo 1 le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca, preferibilmente associati tra loro, che siano in grado di eseguire in tutto o in parte le ricerche progettate o di farne eseguire talune parti per proprio conto e sotto la propria responsabilita'.

Allegato E-art. 9

Articolo 9 I firmatari trasmettono al segretariato del Comitato le proposte di ricerche loro presentate.

Allegato E-art. 10

Articolo 10 I firmatari assicurano la gestione amministrativa e finanziaria dei contratti da essi stipulati.

Allegato E-art. 11

Articolo 11 1. Le conoscenze ed i diritti di proprieta' industriale risultanti dai lavori di ciascuno dei firmatari nell'esecuzione dell'azione restano di proprieta' di tale firmatario quando gli appartengono a norma delle disposizioni del suo diritto nazionale. Egli puo' utilizzare le conoscenze appartenenti agli altri firmatari per le proprie esigenze in materia di sicurezza pubblica e di sanita' pubblica. In ragione delle esigenze di cui al primo comma, gli altri firmatari godono di una licenza non esclusiva e gratuita sulle conoscenze e sui diritti di proprieta' industriale risultanti dai lavori di un firmatario nell'esecuzione dell'azione. 2. Su richiesta di un altro firmatario, ogni firmatario concede, a condizioni eque e ragionevoli, licenze non esclusive sulle sue conoscenze e sui suoi diritti di proprieta' industriale quali previsti al paragrafo 1 alle imprese insediate sul territorio del firmatario richiedente. 3. I firmatari non impediscono l'utilizzazione delle conoscenze e diritti di proprieta' industriale di cui ai paragrafi 1 e 2, alle condizioni in essi previste, opponendo a detta utilizzazione diritti di proprieta' precedenti eventualmente in loro possesso. 4. Allorche' 4 a norma del diritto nazionale, le conoscenze ed i diritti di proprieta' industriale non appartengono a titolo esclusivo ai firmatari, essi si impegnano a farsi concedere licenze, in base alle disposizioni del loro diritto nazionale, con possibilita' di concessione di sublicenze, onde assicurare l'effettiva applicazione del presente articolo.

Allegato E-art. 12

Articolo 12 I firmatari inseriscono nei contratti una clausola che obbliga le imprese industriali o gli stabilimenti di ricerca a presentare relazioni periodiche sull'andamento dei lavori ed una relazione finale. Le relazioni periodiche sull'andamento dei lavori, che contengono informazioni tecniche dettagliate, vengono distribuite in via confidenziale soltanto ai firmatari ed al Comitato. La relazione finale viene distribuita su scala piu' vasta; le condizioni di tale distribuzione vengono adottate dal Comitato.

Allegato E-art. 13

Articolo 13 I firmatari inseriscono nei contratti di studio, di ricerca e di sviluppo, salvo le disposizioni del diritto nazionale, le clausole che consentano di applicare le seguenti disposizioni finche' sussistono i diritti di proprieta' industriale risultanti dallo studio, dalla ricerca e dallo sviluppo, in appresso denominati "ricerca", escluso il know how. 1. Per quanto riguarda i lavori finanziati separatamente: a) I diritti di proprieta' industriale sui risultati della ricerca appartenenti alle imprese o agli stabilimenti di ricerca che hanno eseguito o fatto eseguire detta ricerca per loro conto restano di loro proprieta'; il firmatario che ha stipulato i contratti la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprieta' puo' tuttavia riservarsi taluni diritti che vengono precisati nei contratti. Per i contratti stipulati con stabilimenti di ricerca (centri di ricerca pubblici o privati, istituti universitari e centri comuni) si puo' convenire che i diritti di proprieta' industriale appartengono al firmatario interessato o a qualsiasi altro organismo che esso designi. Il deposito delle domande di diritti di proprieta' industriale risultanti dalla ricerca viene comunicato ai firmatari per il tramite dei firmatari da cui dipendono gli organismi. b) Salvo le disposizioni di cui alla lettera c), il titolare dei diritti di proprieta' industriale derivanti dalla ricerca o acquisiti nel corso di quest'ultima puo' concedere licenze o cedere i diritti di proprieta' industriale, con l'obbligo di informare i firmatari della sua intenzione per il tramite dei firmatari da cui dipendono gli organismi. c) Se le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunita' europee, le leggi ed i regolamenti vigenti sul territorio del firmatario interessato e gli obblighi precedentemente assunti dalle imprese titolari di contratti di ricerca e notificati alla conclusione dei contratti stessi non vi si oppongono, ciascun firmatario ha il diritto di opporsi alla concessione, ad imprese insediate al di fuori dei territori dei firmatari, di diritti di proprieta' industriale acquisiti dalle imprese titolari dei contratti di ricerca nel corso dell'esecuzione di tali contratti, che consentano alle imprese insediate al di fuori del territorio dei firmatari la fabbricazione o la vendita sul territorio del firmatario. d) Nei casi qui appresso elencati il titolare dei diritti di proprieta' industriale risultanti dalla ricerca, ha l'obbligo di concedere una licenza, su richiesta di un firmatario diverso da quello che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprieta': quando si devono soddisfare nei settori definiti all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, le esigenze del firmatario che chiede la licenza; quando le esigenze del mercato sul territorio del firmatario che chiede la licenza non sono soddisfatte, nel qual caso la licenza deve essere concessa a favore di un'impresa designata dal firmatario stesso onde consentire a quest'ultima di soddisfare le esigenze di detto mercato. Tuttavia la licenza non viene concessa se il titolare stabilisce l'esistenza di un motivo legittimo di rifiuto, in particolare, il fatto di non aver potuto disporre di un termine adeguato. Per ottenere la concessione di queste licenze il firmatario richiedente si rivolge al firmatario che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a tali diritti di proprieta'. Le licenze vengono concesse a condizioni eque e ragionevoli e devono comportare il diritto di concedere una sublicenza alle stesse condizioni. Esse possono estendersi, alle stesse condizioni, ai diritti di proprieta' industriale e alle domande di diritti di proprieta' precedenti appartenenti al datore della licenza, nella misura necessaria al loro sfruttamento. 2. Per quanto riguarda i lavori finanziati in comune le disposizioni del punto I sono applicabili con la riserva che, nel caso in cui uno dei firmatari agisca in veste di mandatario degli altri firmatari, i diritti che puo' riservarsi in virtu' del punto 1, lettera a), sono estesi agli altri firmatari. 3. Le disposizioni dei punti 1 e 2 si applicano mutatis mutandis alle conoscenze non coperte dai diritti di proprieta' industriale (know how, ecc.).

Allegato E-art. 14

Articolo 14 I firmatari si consultano, su richiesta di uno di essi, su qualsiasi problema posto dall'applicazione del presente accordo.

Allegato E-art. 15

Articolo 15 1. Ciascuno dei firmatari notifica al piu' presto, al Segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee, l'espletamento delle formalita' necessarie in base alle sue disposizioni interne per l'entrata in vigore del presente accordo. 2. Per i firmatari che hanno trasmesso la notifica prevista al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui la maggioranza dei firmatari ha trasmesso tale notifica. Per i firmatari che trasmettono la notifica suddetta dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, esso entra in vigore alla data di ricezione della notifica. I firmatari che non hanno ancora trasmesso la notifica suddetta alla data di entrata in vigore del presente accordo, possono partecipare ai lavori del Comitato senza diritto di voto per un periodo di sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo. 3. Il Segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee notifica a ciascuno dei firmatari l'avvenuto deposito delle notifiche di cui al paragrafo 1 e la data di entrata in vigore del presente accordo.

Allegato E-art. 16

Articolo 16 Il presente accordo, redatto in unico esemplare, in lingua tedesca, inglese, francese, italiana e olandese, i testi facenti tutti ugualmente fede, e' depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunita' europee che provvede a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei firmatari. FATTO a Bruxelles, addi' ventitre novembre millenovecentosettantuno. Per il Governo della Danimarca: Ivar NORGAARD (Ministro per gli affari esteri economici) Per il Governo della Repubblica federale tedesca: Hans-Georg SACHS Hans-Hilger HAUNSCHILD Per il Governo della Spagna: Jose' Maria LOPEZ DE LETONA (Ministro dell'industria) Per il Governo della Repubblica francese: Francois-Xavier ORTOLI (Ministro dello sviluppo industriale e scientifico) Per il Governo del Regno di Grecia: Constantin PANAYOTAKIS (Ministro della cultura e delle scienze) Per il Governo della Repubblica italiana: Camillo RIPAMONTI (Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica) Per il Regno dei Paesi Bassi: E.M.J.A. SASSEN (ambasciatore) Per il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia: Trpe JAKOVLEVSKI (membro del Consiglio federale esecutivo dello SFRY) Per il Governo della Repubblica austriaca: Herta FIRNBERG Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: Frederick CORFIELD (Ministro per l'aerospazio) Per la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio: Altiero SPINELLI (membro della commissione delle Comunita' europee)

Allegato E-Allegato

Allegato 1. DEFINIZIONE DELL'AZIONE L'azione verte sulla determinazione del comportamento fisico-chimico dell'anidride solforosa nell'atmosfera. Per comportamento fisico-chimico debbono intendersi tutte le reazioni che si producono nell'atmosfera e che hanno l'effetto di modificare lo stato nell'anidride solforosa o durante le quali l'anidride solforosa subisce una trasformazione chimica che influisce in modo decisivo sul suo ulteriore comportamento o su quello dei prodotti di reazione. 2. RICERCHE PROPOSTE Tali ricerche vertono sui seguenti temi: 1) Ricerche sul meccanismo naturale di eliminazione del lavaggio e di assorbimento su superfici quali il suolo, la vegetazione, ecc. Ricerche sui profili verticali delle concentrazioni dell'anidride solforosa e dell'acido solforico dell'atmosfera. Questo tema puo' fornire dati fondamentali sulle lesioni provocate negli organismi viventi, sulla corrosione dei materiali, sull'acidificazione del suolo e dell'acqua e sulla durata della persistenza dell'anidride solforosa nell'atmosfera. 2) Messa a punto di metodi di misurazione e di tecniche di determinazione dell'acido solforico, dei solfati e dell'acidita' totale nell'atmosfera. Tali studi sono essenziali se si vogliono risolvere i problemi citati al punto precedente. Essi forniranno inoltre le informazioni necessarie per meglio valutare i rischi sanitari che presenta l'acido solforico e, abbinati alle ricerche di cui al punto 1), aiuteranno a definire criteri di qualita' dell'aria. 3) Intensificazione degli scambi di informazioni e di risultati di ricerche intraprese in questo settore, ed in particolare degli scambi che i Paesi partecipanti hanno gia' istituito organizzando riunioni e scambiando personale scientifico. 3. FABBISOGNO FINANZIARIO PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE Per realizzare le proposte sopra descritte, si ritiene necessario un importo di 260.000 unita' di conto all'anno per 4 anni. Questa somma comprende le spese relative a complessivamente 6 gruppi di lavoro (le spese inerenti a ciascun gruppo di lavoro rappresentano l'equivalente delle spese che comporta un ricercatore professionista). Le spese annue relative ad un gruppo di lavoro che si dedichi allo studio dei temi 1 e 2, sono valutate a 40.000 unita' di Conto e quelle relative al tema 3 sono valutate a 20.000 unita' di Conto. E' possibile estendere l'azione aumentando il numero di gruppi previsto al punto 3) e, quindi, il totale degli importi di cui all'articolo 7 dell'accordo.

Allegato F-art. 1

ALLEGATO F ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DI UN'AZIONE EUROPEA NEL SETTORE DEGLI INCONVENIENTI AMBIENTALI SUL TEMA "ANALISI DEI MICROCONTAMINANTI ORGANICI NELL'ACQUA". I Governi: della Danimarca, della Repubblica federale tedesca, della Spagna, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, del Regno di Norvegia, della Repubblica del Portogallo, della Confederazione svizzera, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in appresso denominati "firmatari", Hanno accettato di partecipare all'azione qui di seguito definita, in appresso denominata "azione", ed hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1 I firmatari coordinano i loro sforzi per l'azione intrapresa al fine di mettere a punto tecniche il piu' possibile complete di individuazione e determinazione dei microcontaminanti organici nell'acqua. Nell'allegato figura la descrizione generale dei lavori prospettati per detta azione. Le operazioni di ricerca e di sviluppo sono effettuate essenzialmente mediante lavori affidati a stabilimenti pubblici di ricerca che accettino di lavorare associandosi su base multinazionale. Tuttavia, possono essere stipulati contratti fra il firmatario o i firmatari interessati, da un lato, e le imprese industriali e gli altri stabilimenti di ricerca (centri di ricerca privati, istituti universitari o centri comuni) dall'altro.

Allegato F-art. 2

Articolo 2 La durata dei lavori prevista per l'azione e' di 3 anni al massimo.

Allegato F-art. 3

Articolo 3 Il presente accordo e' aperto alla firma degli altri Governi europei che hanno partecipato alla Conferenza ministeriale svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 novembre 1971 e delle Comunita' europee, con riserva dell'accordo unanime dei firmatari. Tale accordo unanime non e' tuttavia richiesto fino alla data di entrata in vigore del presente accordo, purche' l'importo destinato dai nuovi firmatari ai lavori previsti per l'azione sia almeno pari a 40.000 unita' di conto per anno.

Allegato F-art. 4

Articolo 4 E' istituito un Comitato di gestione, in appresso denominato "Comitato", composto di un rappresentante di ciascun firmatario. Ogni rappresentante puo', ove occorra, farsi accompagnare da esperti o da consulenti. Il Comitato adotta il suo regolamento interno. Questo regolamento stabilisce il quorum necessario per la validita' delle deliberazioni del Comitato. Il Comitato formula raccomandazioni motivate sulle proposte di ricerca presentategli e sull'orientamento e l'entita' dei lavori da prevedere. Queste raccomandazioni sono formulate a maggioranza semplice; in esse possono essere espressi i punti di vista minoritari e la loro motivazione. In seno al Comitato ogni rappresentante dispone di un voto. Le decisioni procedurali sono acquisite a maggioranza semplice. Ogni altra decisione e' presa all'unanimita'; tuttavia, l'astensione di uno o piu' rappresentanti non costituisce ostacolo al raggiungimento dell'unanimita'.

Allegato F-art. 5

Articolo 5 Il Comitato: a) rivolge raccomandazioni agli organismi interessati sulle ricerche che a suo parere devono essere eseguite e raccomanda la suddivisione di tali compiti tra i firmatari; b) favorisce la cooperazione fra i partners dei vari Paesi; c) segue l'andamento dei lavori e, ove occorra, raccomanda le modifiche necessarie all'orientamento o all'entita' dei lavori in corso; d) ogni anno e alla fine dell'azione pubblica una relazione corredata di conclusioni sui risultati delle operazioni oggetto dell'azione.

Allegato F-art. 6

Articolo 6 Su richiesta dei firmatari, il segretariato del Comitato viene assicurato dalla commissione delle Comunita' europee.

Allegato F-art. 7

Articolo 7 I mezzi di ricerca dedicati ai lavori previsti per l'azione sono cosi' suddivisi tra i firmatari: Importo massimo annuo Firmatari in U.C. Governi: della Danimarca..................................... 40.000 della Repubblica federale tedesca................... 130.000 della Spagna........................................ 80.000 della Repubblica francese........................... 130.000 dell'Irlanda........................................ 40.000 della Repubblica italiana........................... 130.000 del Regno dei Paesi Bassi........................... 40.000 della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia 125.000 del Regno di Norvegia............................... 40.000 della Repubblica del Portogallo..................... 80.000 della Confederazione svizzera....................... 80.000 del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. 160.000 In tale ambito il finanziamento delle operazioni oggetto dell'azione e' assicurato da ciascun firmatario per quanto concerne i lavori effettuati su sua iniziativa. Tuttavia, un contributo finanziario puo' essere apportato da un firmatario per lavori effettuati su iniziativa di un altro firmatario, in virtu' di un accordo tra loro stipulato. Le eventuali spese comuni sono suddivise in parti uguali tra i firmatari, escluse le spese di segretariato.

Allegato F-art. 8

Articolo 8 Possono chiedere di beneficiare di contratti in virtu' dell'articolo 1 le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca, preferibilmente associati tra loro, che siano in grado di eseguire in tutto o in parte le ricerche progettate o di farne eseguire talune parti per proprio conto e sotto la propria responsabilita'.

Allegato F-art. 9

Articolo 9 I firmatari trasmettono al segretariato del Comitato le proposte di ricerche loro presentate.

Allegato F-art. 10

Articolo 10 I firmatari assicurano la gestione amministrativa e finanziaria dei contratti da essi stipulati.

Allegato F-art. 11

Articolo 11 1. Le conoscenze ed i diritti di proprieta' industriale risultanti dai lavori di ciascuno dei firmatari nell'esecuzione dell'azione restano di proprieta' di tale firmatario quando gli appartengono a norma delle disposizioni del suo diritto nazionale. Egli puo' utilizzare le conoscenze appartenenti agli altri firmatari per le proprie esigenze in materia di sicurezza e di sanita' pubblica. In ragione delle esigenze di cui al primo comma, gli altri firmatari godono di una licenza non esclusiva e gratuita sulle conoscenze e sui diritti di proprieta' industriale risultanti dai lavori di un firmatario nell'esecuzione dell'azione. 2. Su richiesta di un altro firmatario, ogni firmatario concede, a condizioni eque e ragionevoli, licenze non esclusive sulle sue conoscenze e sui suoi diritti di proprieta' industriale quali previsti al paragrafo 1 alle imprese insediate sul territorio del firmatario richiedente. 3. I firmatari non impediscono l'utilizzazione delle conoscenze e diritti di proprieta' industriale di cui ai paragrafi 1 e 2, alle condizioni in essi previste, opponendo a detta utilizzazione diritti di proprieta' precedenti eventualmente in loro possesso. 4. Allorche', a norma del diritto nazionale, le conoscenze ed i diritti di proprieta' industriale non appartengono a titolo esclusivo ai firmatari, essi si impegnano a farsi concedere licenze, in base alle disposizioni del loro diritto nazionale, con possibilita' di concessioni di sublicenze, onde assicurare l'effettiva applicazione del presente articolo.

Allegato F-art. 12

Articolo 12 I firmatari inseriscono nei contratti una clausola che obbliga le imprese industriali o gli stabilimenti di ricerca a presentare relazioni periodiche sull'andamento dei lavori ed una relazione finale. Le relazioni periodiche sull'andamento dei lavori, che contengono informazioni tecniche dettagliate, vengono distribuite in via confidenziale soltanto ai firmatari ed al Comitato. La relazione finale viene distribuita su scala piu' vasta; le condizioni di tale distribuzione vengono adottate dal Comitato.

Allegato F-art. 13

Articolo 13 I firmatari inseriscono nei contratti di studio, di ricerca e di sviluppo, salvo le disposizioni del diritto nazionale, clausole che consentano di applicare le seguenti disposizioni finche' sussistono i diritti di proprieta' industriale risultanti dallo studio, dalla ricerca e dallo sviluppo, in appresso denominati "ricerca", escluso ii know how. 1. Per quanto riguarda i lavori finanziati separatamente: a) I diritti di proprieta' industriale sui risultati della ricerca appartenenti alle imprese o agli stabilimenti di ricerca che hanno eseguito o fatto eseguire detta ricerca per loro conto restano di loro proprieta'; il firmatario che ha stipulato i contratti la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprieta' puo' tuttavia riservarsi taluni diritti che vengono precisati nei contratti. Per i contratti stipulati con stabilimenti di ricerca (centri di ricerca pubblici o privati, istituti universitari e centri comuni) si puo' convenire che i diritti di proprieta' industriale appartengono al firmatario interessato o a qualsiasi altro organismo che esso designi. Il deposito delle domande di diritti di proprieta' industriale risultanti dalla ricerca viene comunicato ai firmatari per il tramite dei firmatari da cui dipendono gli organismi. b) Salvo le disposizioni di cui alla lettera c), il titolare dei diritti di proprieta' industriale derivanti dalla ricerca o acquisiti nel corso di quest'ultima puo' concedere licenze o cedere i diritti di proprieta' industriale, con obbligo di informare i firmatari della sua intenzione per il tramite dei firmatari da cui dipendono gli organismi. c) Se le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunita' europee le leggi ed i regolamenti vigenti sul territorio del firmatario interessato e gli obblighi precedentemente assunti dalle imprese titolari di contratti di ricerca e notificati alla conclusione dei contratti stessi non vi si oppongono, ciascun firmatario ha il diritto di opporsi alla concessione, ad imprese insediate al di fuori dei territori dei firmatari, di diritti di proprieta' industriale acquisiti dalle imprese titolari dei contratti di ricerca nel corso dell'esecuzione di tali contratti, che consentano alle imprese insediate al di fuori del territorio dei firmatari la fabbricazione o la vendita sul territorio del firmatario. d) Nei casi qui appresso elencati il titolare dei diritti di proprieta' industriale risultanti dalla ricerca, ha l'obbligo di concedere una licenza, su richiesta di un firmatario diverso da quello che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprieta': quando si devono soddisfare nei settori definiti all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, le esigenze del firmatario che chiede la licenza; quando le esigenze del mercato sul territorio del firmatario che chiede la licenza non sono soddisfatte, nel qual caso la licenza deve essere concessa a favore di un'impresa designata dal firmatario stesso onde consentire a quest'ultima di soddisfare le esigenze di detto mercato. Tuttavia la licenza non viene concessa se il titolare stabilisce l'esistenza di un motivo legittimo di rifiuto, in particolare, il fatto di non aver potuto disporre di un termine adeguato. Per ottenere la concessione di queste licenze il firmatario richiedente si rivolge al firmatario che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a tali diritti di proprieta'. Le licenze vengono concesse a condizioni eque e ragionevoli e devono comportare il diritto di concedere una sublicenza alle stesse condizioni. Esse possono estendersi, alle stesse condizioni, ai diritti di proprieta' industriale e alle domande di diritti di proprieta' precedenti appartenenti al datore della licenza, nella misura necessaria al loro sfruttamento. 2. Per quanto riguarda i lavori finanziati in comune le disposizioni del punto 1 sono applicabili con la riserva che, nel caso in cui uno dei firmatari agisca in veste di mandatario degli altri firmatari, i diritti che puo' riservarsi in virtu' del punto 1, lettera a), sono estesi agli altri firmatari. 3. Le disposizioni dei punti 1 e 2 si applicano mutatis mutandis alle conoscenze non coperte dai diritti di proprieta' industriale (know how, ecc.).

Allegato F-art. 14

Articolo 14 I firmatari si consultano, su richiesta di uno di essi, su qualsiasi problema posto dall'applicazione del presente accordo.

Allegato F-art. 15

Articolo 15 1. Ciascuno dei firmatari notifica al piu' presto, al Segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee, l'espletamento delle formalita' necessarie in base alle sue disposizioni interne per l'entrata in vigore del presente accordo. 2. Per i firmatari che hanno trasmesso la notifica prevista al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui la maggioranza dei firmatari ha trasmesso tale notifica. Per i firmatari che trasmettono la notifica suddetta dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, esso entra in vigore alla data di ricezione della notifica. I firmatari che non hanno ancora trasmesso la notifica suddetta alla data di entrata in vigore del presente accordo, possono partecipare ai lavori del Comitato senza diritto di voto per un periodo di sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo. 3. Il Segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee notifica a ciascuno dei firmatari l'avvenuto depositi delle notifiche di cui al paragrafo 1 e la data di entrata in vigore del presente accordo.

Allegato F-art. 16

Articolo 16 Il presente accordo, redatto in unico esemplare, in lingua tedesca, inglese, francese, italiana e olandese, i testi facenti tutti ugualmente fede e' depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunita' europee che provvede a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei firmatari. FATTO a Bruxelles, addi' ventitre novembre millenovecentosettantuno. Per il Governo della Danimarca: Ivar NORGAARD (Ministro degli affari esteri economici) Per il Governo della Repubblica federale tedesca: Hans-Georg SACHS Hans-Hilger HAUNSCHILD Per il Governo della Spagna: Jose' Maria LOPEZ DE LETONA (Ministro dell'industria), Per il Governo della Repubblica francese: Francois-Xavier ORTOLI (Ministro dello sviluppo industriale e scientifico) Per il Governo dell'Irlanda: Noel T. LEMASS (segretario parlamentare del Ministro per le finanze) Per il Governo della Repubblica italiana: Camillo RIPAMONTI (Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica) Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi: E.M.J.A. SASSEM (ambasciatore) Per il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia: Trpe JAKOVLEVSKI (membro del Consiglio federale esecutivo dello SFRY) Per il Governo del Regno di Norvegia: Bjartmar GJERDE (Ministro per l'educazione) Per il Governo della Repubblica del Portogallo: M. J. DE ABREU FARO (sottosegretario di Stato per l'educazione, amministrazione) Per il Consiglio federale svizzero: Hans-Peter TSCHUDI (Capo del Dipartimento federale dell'interno) Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: Frederick CORFIELD (Ministro per l'aerospazio)

Allegato F-Allegato

Allegato 1. DEFINIZIONE DELL'AZIONE Sviluppo di metodi che consentano di analizzare nel modo piu' completo possibile i microcontaminanti organici contenuti in un campione d'acqua. Il metodo dovrebbe applicarsi a tutta la gamma dei costituenti organici e dovrebbe permettere di identificarne e di determinarne la concentrazione entro i limiti di individuazione prestabiliti. Si spera di mettere a punto una combinazione di strumenti "multirivelatrice" (e' questo lo scopo essenziale dell'azione) e, tenuto conto delle diverse possibilita' di affrontare il problema dello sviluppo di un'unita' di questo tipo, si ritiene che il metodo piu' idoneo sia la separazione per cromatografia gassosa. Il vantaggio di questo metodo consiste nel fatto che esso richiede solo piccole quantita' di materiale e che i composti separati si presentano in modo da poter essere esaminati con differenti rivelatori sensibili e selettivi, ivi compreso uno spettrometro di massa. 2. RICERCHE PROPOSTE L'azione proposta verte su una serie di temi elencati qui di seguito: I. Determinazione di dati di riferimento (divisione 1) a) elenco dei microcontaminanti organici presenti o di cui si sospetta la presenza nelle acque contaminate; b) raccolta di dati gia' esistenti (spettri SM, IN, RMN, dati CG); c) preparazione chimica di contaminanti di riferimento (compresi i metaboliti) destinati alle misure fisico-chimiche; d) misure fisico-chimiche su contaminanti di riferimento. II. Unita' analitica a) campionamento e trattamento (divisione 2); b) tecniche di separazione e di individuazione (divisione 3); c) accoppiamento SM/CG (divisione 4); d) valutazione dell'accoppiamento SM/CG (modalita' operativa e parametri) (divisione 5). III. Trattamento dei dati (divisione 6) a) Hardware; b) Software. 3. NECESSITA' FINANZIARIE E ATTUAZIONE DELL'AZIONE Partendo dall'ipotesi che l'azione si svolga in 3 anni, si possono prevedere le seguenti spese: I. Determinazione dei dati di riferimenti...... 1.200.000 U.C. II. Unita analitica: a) campionamento e trattamento.............. 880.000 U.C. b) metodi di separazione e di individuazione 93.000 U.C. c) accoppiamento SM/CG...................... 130.000 U.C. d) operazione SM/CG......................... 300.000 U.C. III. Trattamento dei dati........................ 400.000 U.C. -------------- 3.003.000 U.C. Per l'esecuzione dei lavori sono stati previsti laboratori atti ad assicurare il coordinamento a livello internazionale per 5 delle 6 divisioni principali dell'azione, nonche' laboratori nazionali disposti ad armonizzare i loro lavori all'interno del proprio Paese per ciascuna delle divisioni. Inoltre, i lavori relativi al trattamento dei dati saranno ritardati di almeno un anno; per la divisione 6 il laboratorio di coordinamento non sara' designato e il programma dettagliato non sara' elaborato finche' saranno in corso di attuazione gli altri temi.

Allegato G-art. 1

ALLEGATO G ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA AZIONE EUROPEA NEL SETTORE DEGLI INCONVENIENTI AMBIENTALI SUL TEMA "TRATTAMENTO DELLE MELME DI DEPURAZIONE". I Governi: della Danimarca, della Repubblica federale tedesca, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, della Svezia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in appresso denominati "firmatari", Hanno accettato di partecipare all'azione qui di seguito definita, in appresso denominata "azione", ed hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1 I firmatari coordinano i loro sforzi per l'azione intrapresa al fine di confrontare i metodi di trattamento e di eliminazione delle melme di depurazione applicati in vari Paesi. Nell'allegato figura la descrizione generale dei lavori prospettati per detta azione. Le operazioni di ricerca e di sviluppo sono effettuate essenzialmente mediante lavori affidati a stabilimenti pubblici di ricerca che accettino di lavorare associandosi su base multinazionale. Tuttavia, possono essere stipulati contratti fra il firmatario o i firmatari interessati, da un lato, e le imprese industriali e gli altri stabilimenti di ricerca (centri di ricerca privati, istituti universitari o centri comuni) dall'altro.

Allegato G-art. 2

Articolo 2 La durata dei lavori prevista per l'azione e' di due anni al massimo; il tema 3 deve essere attuato dai firmatari interessati durante tale periodo.

Allegato G-art. 3

Articolo 3 Il presente accordo e' aperto alla firma degli altri Governi europei che hanno partecipato alla Conferenza ministeriale svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 novembre 1971 e delle Comunita' europee, con riserva dell'accordo unanime dei firmatari. Tale accordo unanime non e' tuttavia richiesto fino alla data di entrata in vigore del presente accordo, purche' l'importo destinato dai nuovi firmatari ai lavori previsti per l'azione sia almeno pari a 20.000 unita' di conto per anno.

Allegato G-art. 4

Articolo 4 E' istituito un Comitato di gestione, in appresso denominato "Comitato", composto di un rappresentante di ciascun firmatario. Ogni rappresentante puo', ove occorra, farsi accompagnare da esperti o da consulenti. Il Comitato adotta il suo regolamento interno. Questo regolamento stabilisce il quorum necessario per la validita' delle deliberazioni del Comitato. Il Comitato formula raccomandazioni motivate sulle proposte di ricerca presentategli e sull'orientamento e l'entita' dei lavori da prevedere. Queste raccomandazioni sono formulate a maggioranza semplice; in esse possono essere espressi i punti di vista minoritari e la loro motivazione. In seno al Comitato ogni rappresentante dispone di un volo. Le decisioni procedurali sono acquisite a maggioranza semplice. Ogni altra decisione e' presa all'unanimita'; tuttavia, l'astensione di uno o piu' rappresentanti non costituisce ostacolo al raggiungimento dell'unanimita'.

Allegato G-art. 5

Articolo 5 Il Comitato: a) rivolge raccomandazioni agli organismi interessati sulle ricerche che, a suo parere, devono essere eseguite e raccomanda la suddivisione di tali compiti tra i firmatari; b) favorisce la cooperazione tra i partners dei vari; c) segue l'andamento dei lavori e, ove occorra, raccomanda le modifiche necessarie all'orientamento o all'entita' dei lavori in corso; d) ogni anno ed alla fine dell'azione pubblica una relazione, corredata di conclusioni sui risultati delle operazioni oggetto dell'azione.

Allegato G-art. 6

Articolo 6 Su richiesta dei firmatari il segretariato del Comitato viene assicurato dalla commissione delle Comunita' europee.

Allegato G-art. 7

Articolo 7 I mezzi di ricerca dedicati ai lavori previsti per la azione sono cosi' suddivisi fra i firmatari: Importo massimo annuo Firmatari in U.C. Governi: della Danimarca......................................... 40.000 della Repubblica federale tedesca....................... 51.000 della Repubblica francese (esclusivamente per il tema 1) 45.000 della Repubblica italiana............................... 60.000 del Regno dei Paesi Bassi............................... 30.000 della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.... 40.000 del Regno di Norvegia................................... 60.000 della Confederazione svizzera........................... 120.000 della Svezia............................................ 50.000 del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord..... 20.000 In tale ambito, il finanziamento delle operazioni oggetto dell'azione e' assicurato da ciascun firmatario per quanto concerne i lavori da effettuare di sua iniziativa. Tuttavia, un contributo finanziario puo' essere apportato da un firmatario per lavori effettuati su iniziativa di un altro firmatario, in virtu' di un accordo tra loro stipulato. Le eventuali spese comuni sono suddivise in parti uguali tra i firmatari, escluse le spese di segretariato.

Allegato G-art. 8

Articolo 8 Possono chiedere di beneficiare di contratti in virtu' dell'articolo 1, le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca, preferibilmente associati tra loro, che siano in grado di eseguire in tutto o in parte le ricerche progettate o di farne eseguire talune parti per proprio conto e sotto la propria responsabilita'.

Allegato G-art. 9

Articolo 9 I firmatari trasmettono al segretariato del Comitato le proposte di ricerche loro presentate.

Allegato G-art. 10

Articolo 10 I firmatari assicurano la gestione amministrativa e finanziaria dei contratti da essi stipulati.

Allegato G-art. 11

Articolo 11 1. Le conoscenze ed i diritti di proprieta' industriale risultanti dai lavori di ciascuno dei firmatari nell'esecuzione dell'azione restano di proprieta' di tale firmatario quando gli appartengono a norma delle disposizioni del suo diritto nazionale. Egli puo' utilizzare le conoscenze appartenenti agli altri firmatari per le proprie esigenze in materia di sicurezza pubblica e di sanita' pubblica. In ragione delle esigenze di cui al primo comma, gli altri firmatari godono di una licenza non esclusiva e gratuita sulle conoscenze e sui diritti di proprieta' industriale risultanti dai lavori di un firmatario nell'esecuzione dell'azione. 2. Su richiesta di un altro firmatario, ogni firmatario concede, a condizioni eque e ragionevoli e tenendo conto della partecipazione finanziaria del firmatario richiedente, licenze non esclusive sulle sue conoscenze e sui suoi diritti di proprieta' industriale quali previsti al paragrafo 1 alle imprese insediate sul territorio del firmatario richiedente. 3. I firmatari non impediscono l'utilizzazione delle conoscenze e diritti di proprieta' industriale di cui ai paragrafi 1 e 2, alle condizioni in essi previste, opponendo a detta utilizzazione diritti di proprieta' precedenti eventualmente in loro possesso. 4. Allorche', a norma del diritto nazionale, le conoscenze ed i diritti di proprieta' industriale non appartengono a titolo esclusivo ai firmatari, essi si impegnano a farsi concedere licenze, in base alle disposizioni del loro diritto nazionale, con possibilita' di concessione di sublicenze, onde assicurare l'effettiva applicazione del presente articolo.

Allegato G-art. 12

Articolo 12 I firmatari inseriscono nei contratti una clausola che obbliga le imprese industriali o gli stabilimenti di ricerca a presentare relazioni periodiche sull'andamento dei lavori ed una relazione finale. Le relazioni periodiche sull'andamento dei lavori, che contengono informazioni tecniche dettagliate, vengono distribuite in via confidenziale soltanto ai firmatari ed al Comitato. La relazione finale viene distribuita su scala piu' vasta; le condizioni di tale distribuzione vengono adottate dal Comitato.

Allegato G-art. 13

Articolo 13 I firmatari inseriscono nei contratti di studio, di ricerca e di sviluppo, salvo le disposizioni del diritto nazionale, clausole che consentano di applicare le seguenti disposizioni finche' sussistono i diritti di proprieta' industriale risultanti dallo studio, dalla ricerca o dallo sviluppo, in appresso denominati "ricerca", escluso il know how. 1. Per quanto riguarda i lavori finanziati separatamente: a) I diritti di proprieta' industriale sui risultati della ricerca appartenenti alle imprese o agli stabilimenti di ricerca che hanno eseguito o fatto eseguire detta ricerca per loro conto restano di loro proprieta'; il firmatario che ha stipulato i contratti la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprieta' puo' tuttavia riservarsi taluni diritti che vengono precisati nei contratti. Per i contratti stipulati con stabilimenti di ricerca (centri di ricerca pubblici o privati, istituti universitari e centri comuni) si puo' convenire che i diritti di proprieta' industriale appartengono al firmatario interessato o a qualsiasi altro organismo che esso designi. Il deposito delle domande di diritti di proprieta' industriale risultanti dalla ricerca viene comunicato ai firmatari per il tramite dei firmatari da cui dipendono gli organismi. b) Salvo le disposizioni di cui alla lettera c), il titolare dei diritti di proprieta' industriale derivanti dalla ricerca o acquisiti nel corso di quest'ultima puo' concedere licenze o cedere i diritti di proprieta' industriale, con l'obbligo di informare i firmatari della sua intenzione per il tramite dei firmatari da cui dipendono gli organismi. c) Se le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunita' europee, le leggi ed i regolamenti vigenti sul territorio del firmatario interessato e gli obblighi precedentemente assunti dalle imprese titolari di contratti di ricerca e notificati alla conclusione dei contratti stessi non vi si oppongono, ciascun firmatario ha il diritto di opporsi alla concessione, ad imprese insediate al di fuori dei territori dei firmatari, di diritti di proprieta' industriale acquisiti dalle imprese titolari dei contratti di ricerca nel corso dell'esecuzione di tali contratti, che consentano alle imprese insediate al di fuori del territorio dei firmatari la fabbricazione o la vendita sul territorio del firmatario. d) Nei casi qui appresso elencati il titolare dei diritti di proprieta' industriale risultanti dalla ricerca, ha l'obbligo di concedere una licenza, su richiesta di un firmatario diverso da quello che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprieta': quando si devono soddisfare nei settori definiti all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, le esigenze del firmatario che chiede la licenza; quando le esigenze del mercato sul territorio del firmatario che chiede la licenza non sono soddisfatte, nel qual caso la licenza deve essere concessa a favore di un'impresa designata dal firmatario stesso onde consentire a quest'ultima di soddisfare le esigenze di detto mercato. Tuttavia la licenza non viene concessa se il titolare stabilisce l'esistenza di un motivo legittimo di rifiuto, in particolare, il fatto di non aver potuto disporre di un termine adeguato. Per ottenere la concessione di queste licenze il firmatario richiedente si rivolge al firmatario che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a tali diritti di proprieta'. Le licenze vengono concesse a condizioni eque e ragionevoli e devono comportare il diritto di concedere una sublicenza alle stesse condizioni. Esse possono estendersi, alle stesse condizioni, ai diritti di proprieta' industriale e alle domande di diritti di proprieta' precedenti appartenenti al datore della licenza, nella misura necessaria al loro sfruttamento. 2. Per quanto riguarda i lavori finanziati in comune le disposizioni del punto 1 sono applicabili con la riserva che, nel caso in cui uno dei firmatari agisca in veste di mandatario degli altri firmatari, i diritti che puo' riservarsi in virtu' del punto 1, lettera a), sono estesi agli altri firmatari. 3. Le disposizioni dei punti 1 e 2 si applicano mutatis mutandis alle conoscenze non coperte dai diritti di proprieta' industriale (know how, ecc.).

Allegato G-art. 14

Articolo 14 I firmatari si consultano, su richiesta di uno di essi, su qualsiasi problema posto dall'applicazione del presente accordo.

Allegato G-art. 15

Articolo 15 1. Ciascuno dei firmatari notifica al piu' presto, al Segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee, l'espletamento delle formalita' necessarie in base alle sue disposizioni interne per l'entrata in vigore del presente accordo. 2. Per i firmatari che hanno trasmesso la notifica prevista al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui la maggioranza dei firmatari ha trasmesso tale notifica. Per i firmatari che trasmettono la notifica suddetta dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, esso entra in vigore alla data di ricezione della notifica. I firmatari che non hanno ancora trasmesso la notifica suddetta alla data di entrata in vigore del presente accordo, possono partecipare ai lavori del Comitato senza diritto di voto per un periodo di sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo. 3. Il Segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee notifica a ciascuno dei firmatari l'avvenuto deposito delle notifiche di cui al paragrafo 1 e la data di entrata in vigore del presente accordo.

Allegato G-art. 16

Articolo 16 Il presente accordo, redatto in unico esemplare, in lingua tedesca, inglese, francese, italiana e olandese, i testi facenti tutti ugualmente fede, e' depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunita' europee che provvede a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei firmatari. FATTO a Bruxelles, addi' ventitre novembre millenovecentosettantuno. Per il Governo della Danimarca: Ivar NORGAARD (Ministro degli affari esteri economici) Per il Governo della Repubblica federale tedesca: Hans-Georg SACHS Hans-Hilger HAUNSCHILD Per il Governo della Repubblica francese: Francois-Xavier ORTOLI (Ministro dello sviluppo industriale e scientifico) Per il Governo della Repubblica italiana: Camillo RIPAMONTI (Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica) Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi: E.M.T.A. SASSEN (ambasciatore) Per il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia: Trpe JAKOVLEVSKI (membro del Consiglio federale esecutivo dello SFRY) Per il Governo del Regno di Norvegia: Bjartmar GJERDE (Ministro per l'educazione) Per il Consiglio federale svizzero: Hans-Peter TSCHUDI (Consigliere federale Capo del Dipartimento federale dell'interno) Per il Governo della Svezia: Sven BACKLUND (ambasciatore straordinaria e plenipotenziario della Svezia) Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: Frederick CORFIELD (Ministro per l'aerospazio)

Allegato G-Allegato

Allegato 1. DEFINIZIONE DELL'AZIONE Estimazione dei metodi di trattamento e di eliminazione delle melme di depurazione mediante valutazione comparativa, sulla base di criteri standard, degli impianti su scala industriale esistenti nei vari Paesi. Per procedere alla valutazione comparativa proposta e' necessario poter disporre di metodi uniformi per determinare la natura e le proprieta' delle melme di depurazione. E' indispensabile procedere alla suddetta armonizzazione prima di passare alle applicazioni pratiche. Di conseguenza, la prima parte del progetto comprendera' lavori di laboratorio che consentano di raggiungere un accordo sui metodi di caratterizzazione da adottare. Questa prima fase dei lavori sara' seguita da un'altra fase di lavori in laboratorio destinati a perfezionare i metodi per la caratterizzazione delle melme di depurazione. 2. RICERCHE PROPOSTE Esse vertono sui temi seguenti: a) Lavori in laboratorio. Adozione di un metodo a livello internazionale (tema 1). Lavori comuni di laboratorio per il perfezionamento dei metodi esistenti (tema 2). Le caratteristiche da studiare nell'ambito dei temi suddetti sono le seguenti: - valore calorifico, - analisi granulometrica, - resistenza specifica alla filtrazione e determinazione della struttura dello stato colloidale e degli stadi di legamento dell'acqua, - proprieta' reologiche con misurazione della viscosita' e della coesione, - centrifugabilita'. b) Applicazioni pratiche Valutazione degli impianti industriali che procedono all'incenerimento combinato delle melme e delle immondizie (tema 3). Questi impianti comprendono due tipi di inceneritori. Nel primo tipo le melme e le immondizie sono bruciate insieme nelle stesse camere di combustione secondo una tecnica detta "inceneritore unico", mentre nel secondo tipo esse sono bruciate in impianti separati situati nel medesimo luogo; il calore viene trasferito dall'inceneritore delle immondizie nell'inceneritore delle melme secondo una tecnica detta "incenerimento affiancato. I metodi e criteri di valutazione dovranno essere accuratamente precisati affinche' il confronto possa essere effettuato con la massima obiettivita'. Potrebbero essere utilizzati due mezzi. I processi verbali di esercizio, per esempio per un periodo di un anno, sarebbero mantenuti secondo uno schema uniforme analogo al modello riportato nell'allegato I al documento COST/ 100/2/71 riv. 2. Potrebbe risultare necessario attrezzare gli impianti attuali con apparecchiature di misura e di registrazione supplementari onde ottenere tutti i dati prescritti. Inoltre, almeno una volta all'anno, si procedera' durante 24 ore ad uno studio completo del rendimento dell'impianto e, in particolare, del suo bilancio termico. 3. NECESSITA' FINANZIARIE PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE Tema 1 Normalizzazione dei metodi attuali di caratterizzazione delle melme di depurazione, Durata: 1 anno, Ciascun laboratorio occuperebbe un uomo durante 6 mesi a 40.000 U.C., 10 Paesi hanno espresso la loro volonta a 40.000 U.C................................... 200.000 U.C. Tema 2 Miglioramento dei metodi attuali di caratterizzazione delle melme di depurazione, Durata: 1 anno, Ciascun laboratorio occuperebbe un uomo a 40.000 U.C. all'anno, 10 Paesi hanno espresso la loro volonta di partecipare ai lavori = 10 uomini/anno a 40.000 U.C................................... 400.000 U.C. Tema 3 Valutazione degli impianti di incenerimento combinati delle melme e delle immondizie, Durata: 1 anno, 6 impianti saranno studiati, Processi erbali a lungo termine a 10.000 U.C. per impianto = 60.000 U.C., 2 esami intensivi per impianto a 15.000 U.C. ciascuno = 180.000 U.C....................... 240.000 U.C. ------------- 840.000 U.C. Visto, il Ministro per gli affari esteri MORO

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