LEGGE 5 giugno 1974, n. 412
Articolo 6 Emendamenti all'articolo 14, paragrafi 1 e 2 della convenzione unica L'articolo 14, paragrafi 1 e 2 della convenzione unica sara' modificato come segue: 1. a) Se, dopo l'esame delle informazioni inviate all'Organo da parte del Governo in conformita' con le disposizioni della presente convenzione o delle informazioni comunicate da parte degli Organi delle Nazioni Unite o da istituzioni specializzate o, a condizione che esse siano approvate dalla Commissione su raccomandazione dell'Organo, da altre organizzazioni intergovernative o da organizzazioni internazionali non governative che hanno una competenza diretta in materia e che sono dotate di statuto consultivo presso il Consiglio economico e sociale in virtu' della Carta delle Nazioni Unite oppure che godono di statuto analogo per accordo speciale con il Consiglio, l'Organo ha ragioni obiettive di credere che gli scopi della presente convenzione siano seriamente compromessi dal fatto che una Parte o un Paese o un territorio non attuino le disposizioni della convenzione, l'Organo ha il diritto di proporre di entrare in consultazioni con il Governo interessato oppure di chiedergli spiegazioni. Se, senza avere mancato all'attuazione delle disposizioni della presente convenzione, una Parte o un Paese o un territorio sono diventati un centro importante di coltura, produzione, fabbricazione, traffico o consumo illeciti di stupefacenti, oppure se esiste palesemente un grave rischio che lo diventino, l'Organo ha il diritto di proporre di entrare in consultazioni con il governo interessato. Con riserva del diritto che possiede di attirare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione, cosi' come previsto qui di seguito dal comma dell'Organo dara' carattere di riservatezza alle richieste di informazioni e alle spiegazioni fornite da un Governo oppure a una proposta di consultazioni e alle consultazioni avviate con un governo in virtu' delle disposizioni del presente comma. b) Dopo aver agito conformemente al comma a) di cui sopra, l'Organo puo', se lo ritiene necessario, chiedere al Governo interessato di adottare le misure correttive che, in base alle circostanze, possano sembrare necessarie al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni della presente convenzione. c) L'organo puo', se lo considera necessario per chiarire una questione relativamente al comma a) di cui sopra, proporre al governo interessato di far intraprendere uno studio della stessa, sul proprio territorio, nel modo che quest'ultimo riterra' piu' opportuno. Qualora il governo interessato decida di intraprendere tale studio, esso puo' chiedere all'Organo di fornire mezzi tecnici ed i servizi di una o piu' persone aventi le qualifiche richieste per assistere gli agenti del governo nello studio in questione. La o le persone che l'Organo si propone di mettere a disposizione del governo saranno soggette all'approvazione di quest'ultimo. Le modalita' dello studio ed i tempi entro i quali deve essere ultimato saranno stabiliti per mezzo di consultazioni tra il governo e l'Organo. Il governo trasmettera' all'Organo i risultati dello studio indicando le misure correttive che ritiene opportuno adottare. d) Se l'Organo accerta che il governo interessato non ha dato spiegazioni soddisfacenti quando e' stato invitato a farlo in conformita' con il comma a) di cui sopra, o ha trascurato di adottare qualsiasi misura correttiva che e' stato invitato a prendere in conformita' con il comma b) di cui sopra, o se esiste una situazione grave che richieda delle misure di collaborazione internazionale dirette alla sua soluzione, esso puo', richiamare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione. L'Organo agira' in tal modo ove gli scopi della presente convenzione siano seriamente compromessi e non sia stato possibile risolvere altrimenti la questione in modo soddisfacente. Agira' nello stesso modo qualora accerti una situazione grave che esiga misure di collaborazione internazionale e ritenga che, per risolvere tale situazione, richiamare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione e' il mezzo piu' atto a facilitare tale collaborazione; previo esame dei rapporti elaborati dall'Organo, e eventualmente dalla Commissione, il Consiglio puo' richiamare l'attenzione dell'Assemblea generale sulla questione. 2. Quando esso richiama l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione su una questione in conformita' con il comma d) del paragrafo 1 di cui sopra, l'Organo puo', se ritiene necessaria tale misura, raccomandare alle Parti di sospendere l'importazione degli stupefacenti provenienti dal paese interessato, o la esportazione degli stupefacenti destinati a tale paese o territorio, o, contemporaneamente, l'importazione o la esportazione, o per un periodo determinato, o fino al momento in cui la situazione di quel paese o territorio non sara' ritenuta soddisfacente. Lo stato interessato ha il diritto di portare la questione davanti al Consiglio.
Protocollo-art. 7
Articolo 7 Nuovo articolo 14-bis Il nuovo articolo qui di seguito sara' inserito dopo l'articolo 14 della convenzione unica. Articolo 14-bis - Assistenza tecnica e finanziaria. - Nei casi che riterra' piu' opportuni, l'Organo, d'accordo col governo interessato, puo', o parallelamente o nel luogo e posto indicato nelle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14, raccomandare agli organi competenti delle Nazioni Unite e alle istituzioni specializzate che venga fornita un'assistenza tecnica o finanziaria, oppure l'una e l'altra, al suddetto governo in appoggio agli sforzi che questo fa per rispettare le obbligazioni derivantegli dalla presente convenzione, particolarmente quelle indicate o citate agli articoli 2, 35, 38 e 38-bis.
Protocollo-art. 8
Articolo 8 Emendamento all'articolo 16 della convenzione unica L'articolo 16 della convenzione unica sara' modificato come segue: I servizi di segretariato della Commissione e dell'Organo saranno forniti dal Segretario generale. Tuttavia, il Segretario dell'Organo sara' nominato dal Segretario generale in consultazione con l'Organo.
Protocollo-art. 9
Articolo 9 Emendamenti all'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 5 della convenzione unica L'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 5 della convenzione unica sara' modificato come segue: 1. Le Parti invieranno all'Organo, ogni anno e per ciascuno dei loro territori, nel modo e nella forma di esso prescritti, stime riferentisi ai seguenti argomenti e redatte su formulari forniti dall'Organo: a) Le quantita' di stupefacenti consumate a fini medicinali e scientifici; b) Le quantita' di stupefacenti che saranno utilizzati per la fabbricazione di altri stupefacenti, dei preparati della tabella III e di sostanze non previste dalla presente convenzione; c) Le quantita' di stupefacenti che saranno in magazzino al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono le stime; d) La quantita' di stupefacenti che e' necessario aggiungere agli stocks speciali; e) La superficie (in ettari) e l'ubicazione geografica delle terre che saranno destinata alla coltura del papavero da oppio; f) La quantita' approssimativa d'oppio che sara' prodotta; g) Il numero degli stabilimenti industriali che fabbricheranno stupefacenti sintetici; e h) Le quantita' di stupefacenti sintetici che saranno fabbricati da ciascuno degli stabilimenti di cui al comma precedente. 2. a) Con riserva delle detrazioni previste dal paragrafo 3 dell'articolo 21, il totale delle stime per ogni territorio e per ogni stupefacente ad eccezione dell'oppio e degli stupefacenti sintetici sara' la somma delle quantita' specificate ai commi a), b) e d) del paragrafo 1 del presente articolo, aumentata della quantita' necessaria per portare gli stocks esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente al livello valutato in conformita' con le disposizioni del comma c) del paragrafo 1. b) Con riserva delle detrazioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 21 relativamente alle importazioni e al paragrafo 2 dell'articolo 21-bis, il totale delle stime d'oppio per ciascun territorio sara' o la somma delle quantita' specificate ai commi a), b) e d) del paragrafo 1 del presente articolo, aumentata della quantita' necessaria per portare gli stocks esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente al livello valutato conformemente alle disposizioni del comma c) del paragrafo 1, o la quantita' specificata al comma f) del paragrafo 1 del presente articolo se essa e' superiore alla prima. c) Con riserva delle detrazioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 21, il totale delle stime di ciascun stupefacente sintetico per ciascun territorio sara' o la somma delle quantita' specificate ai commi a), b) e d) del paragrafo 1 del presente articolo, aumentata della quantita' necessaria per portare gli stocks esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente al livello valutato conformemente alle disposizioni del comma c) del paragrafo 1, o la somma delle quantita' specificate al comma h) del paragrafo 1 del presente articolo se essa e' superiore alla prima. d) Le stime operate in virtu' dei commi precedenti del presente paragrafo saranno modificate nel modo piu' opportuno per tener conto di qualsiasi quantita' sequestrata e successivamente introdotta nel mercato lecito, nonche' di qualsiasi quantita' prelevata dalle scorte speciali per soddisfare le esigenze della popolazione civile. 5. Con riserva delle detrazioni previste al paragrafo 3 dell'articolo 21, e tenendo conto all'occorrenza delle disposizioni dell'articolo 21-bis, le stime non dovranno essere superate.
Protocollo-art. 10
Articolo 10 Emendamenti all'articolo 20 della convenzione unica L'articolo 20 della convenzione unica sara' modificato come segue: 1. Le Parti invieranno all'Organo, per ciascuno dei loro territori, nel modo e nella forma da esso prescritti, delle statistiche sugli argomenti qui di seguito indicati, redatte su formulari forniti dall'Organo: a) Produzione o fabbricazione di stupefacenti; b) Utilizzazione di stupefacenti per la fabbricazione di altri stupefacenti, di preparati della tabella III e di sostanze non previste dalla presente convenzione ed utilizzazione della paglia di papavero per la fabbricazione di stupefacenti; c) Uso di stupefacenti; d) Importazione ed esportazione di stupefacenti e di paglia di papavero; e) Sequestri di stupefacenti e destinazione delle quantita' sequestrate; f) Stocks di stupefacenti al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono le statistiche; e g) Superficie determinabile delle colture di papavero da oppio. 2. a) Le statistiche, riferentisi agli argomenti menzionati al paragrafo 1, fatta eccezione per il comma d), saranno stabilite annualmente e trasmesse all'Organo non piu' tardi del 30 giugno dell'anno seguente a quello in cui si riferiscono: b) Le statistiche riguardanti gli argomenti menzionati al comma d) del paragrafo 1, saranno redatte trimestralmente e saranno trasmesse all'Organo entro il termine di un mese dalla fine del trimestre al quale esse si riferiscono. 3. Le parti non sono tenute a fornire statistiche concernenti gli stocks speciali, ma forniranno separatamente statistiche concernenti gli stupefacenti importati o acquistati nel paese o territorio per i bisogni speciali, nonche' le quantita' di stupefacenti prelevate dagli stocks speciali per soddisfare i bisogni della popolazione civile.
Protocollo-art. 11
Articolo 11 Nuovo articolo 21-bis Il nuovo articolo qui di seguito sara' inserito dopo l'articolo 21 della convenzione unica: Articolo 21-bis - Limitazione della produzione d'oppio. - 1. La produzione d'oppio da parte di qualunque paese o territorio sara' organizzata e controllata in modo tale che, per quanto possibile, la quantita' prodotta nel corso di un dato anno non sia superiore alla stima, stabilita ai sensi del paragrafo 1 f) dell'articolo 19, della quantita' d'oppio che sara' prodotta. 2. Se l'Organo accerta, in base ad informazioni fornite in conformita' con le disposizioni della presente convenzione, che una Parte che ha fornito una stima in conformita' al paragrafo 1 f) dell'articolo 19 non ha limitato l'oppio prodotto all'interno delle proprie frontiere ai fini leciti in virtu' delle stime relative, e che una quantita' importante di oppio prodotta, lecitamente o illecitamente, all'interno delle frontiere di tale Parte, e' stata introdotta nel mercato illecito, l'Organo puo', dopo aver esaminato le spiegazioni della Parte interessata, da presentare entro un mese dalla notifica del suddetto accertamento, decidere di detrarre in tutto o in parte questa quantita' da quella che sara' prodotta e dal totale delle stime, come viene definito nel paragrafo 2 b) dell'articolo 19 per il primo anno in cui tale detrazione sara' tecnicamente applicabile, tenendo conto dell'epoca dell'anno e degli impegni contrattuali ai quali la Parte in causa avra' sottoscritto allo scopo di esportare oppio. Questa decisione dovra' entrare in vigore 90 giorni dopo che la Parte interessata ne avra' ricevuto notifica. 3. L'Organo, dopo aver notificato alla Parte interessata la sua decisione relativa ad una detrazione presa in applicazione del paragrafo 2 di cui sopra, entrera' in consultazioni con essa al fine di dare una soluzione soddisfacente alla situazione. 4. Qualora la situazione non venga risolta in modo soddisfacente, l'Organo puo' eventualmente applicare le disposizioni dell'articolo 14. 5. Prendendo la decisione relativa alla detrazione prevista al paragrafo 2 di cui sopra, l'Organo terra' conto non solo di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di quelle che danno luogo al problema del traffico illecito contemplato dal paragrafo 2 di cui sopra, ma anche di qualsiasi nuova misura adeguata di controllo che la Parte abbia potuto adottare.
Protocollo-art. 12
Articolo 12 Emendamento all'articolo 22 della convenzione unica L'articolo 22 della convenzione unica sara' modificato come segue: 1. Quando la situazione nel paese o un territorio di Una Parte e' tale che la proibizione della coltivazione del papavero da oppio, dell'albero della coca e della pianta di cannabis e, a suo avviso, la misura piu' adatta al fine di proteggere la salute pubblica ed evitare che gli stupefacenti siano deviati verso il traffico illecito, la Parte interessata ne vietera' la coltivazione. 2. La parte che vieta la coltivazione del papavero da oppio oppure della pianta di cannabis adottera' le misure atte a sequestrare le piantine coltivate illecitamente e per distruggerle, salvo per piccole quantita' necessarie alla Parte a scopi di ricerca, scientifica.
Protocollo-art. 13
Articolo 13 Emendamento all'articolo 35 della convenzione unica L'articolo 35 della convenzione unica sara' modificato come segue: Tenuto debito conto dei loro ordinamenti costituzionali, giuridici e amministrativi, le Parti: a) assicureranno sul piano nazionale un coordinamento dell'azione preventiva e repressiva contro il traffico illecito; a tale scopo potranno istituire un servizio adeguato incaricato di tale coordinamento; b) si aiuteranno reciprocamente nella lotta contro il traffico illecito; c) collaboreranno strettamente tra loro e con le organizzazioni internazionali competenti di cui fanno parte per condurre una lotta coordinata contro il traffico illecito; d) controlleranno che la cooperazione internazionale dei servizi competenti sia attuata con sistemi rapidi; e) si assicureranno che qualora vengano trasmessi da un paese all'altro atti giudiziari per il perseguimento di un'azione giudiziaria, la trasmissione sia effettuata con mezzi rapidi all'indirizzo delle giurisdizioni designate dalle Parti; tale disposizione non pregiudica il diritto delle Parti di richiedere che gli atti di cui sopra vengano loro inviati per via diplomatica; f) forniranno all'Organo e alla Commissione, se lo ritengono opportuno, per il tramite del Segretario generale, oltre alle informazioni richieste in virtu' dell'articolo 18, informazioni riguardanti le attivita' illecite accertate all'interno delle loro frontiere e relative in particolare alla coltivazione, produzione, fabbricazione, uso e traffico illecito degli stupefacenti; e g) forniranno le informazioni di cui al paragrafo precedente, nella misura del possibile, nel modo e alle date fissati dall'Organo; da parte sua, su richiesta di una Parte, l'Organo potra' aiutarla a fornire informazioni e appoggiare gli sforzi da essa intrapresi per ridurre le attivita' illecite in materia di stupefacenti allo interno delle proprie frontiere.
Protocollo-art. 14
Articolo 14 Emendamenti all'articolo 36, paragrafi 1 e 2 della convenzione unica L'articolo 36, paragrafo 1 e 2 della convenzione unica sara' modificato come segue: 1. a) Compatibilmente con le proprie norme costituzionali, ciascuna Parte adottera' le misure necessarie affinche' la coltivazione e la produzione, la fabbricazione, l'estrazione, la preparazione, la detenzione, l'offerta, la messa in vendita, la distribuzione, l'acquisto, la vendita, la consegna per qualunque scopo, la mediazione, l'invio, la spedizione in transito, il trasporto, la importazione e la esportazione di stupefacenti non conformi alle disposizioni della presente convenzione o qualunque atto reputato dalla detta Parte e contrario alle disposizioni della presente convenzione, siano considerati infrazioni punibili qualora siano commesse intenzionalmente e sempreche' le infrazioni gravi siano passibili di una pena adeguata, in particolare di pene che prevedono la reclusione o altre pene detentive. b) Nonostante le disposizioni di cui al comma precedente, quando persone utilizzanti in modo abusivo stupefacenti avranno commesso tali infrazioni, le Parti potranno, invece che condannarle o pronunciare una sanzione penale a loro danno, oppure quale complemento della condanna o della sanzione penale, sottoporre queste persone a misure di cura, correzione, postcura, riabilitazione e reinserimento sociale conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 38. 2. Compatibilmente con le norme costituzionali di ciascuna Parte, del suo ordinamento giuridico e della sua legislazione interna, a) i) ognuna delle infrazioni enumerate al paragrafo 1 verra' considerata come una distinta infrazione, se le infrazioni sono commesse in paesi diversi; ii) la partecipazione intenzionale a una qualunque delle predette infrazioni, l'associazione o l'intesa al fine di commettere tale infrazione o il tentativo di commetterla, gli atti preparatori e le operazioni finanziarie compiute dolosamente, relative alle infrazioni di cui al presente articolo, saranno considerate infrazioni passibili delle pene previste al paragrafo 1; iii) le condanne pronunciate all'estero per tali infrazioni saranno prese in considerazione per determinare la recidiva; e iv) le predette infrazioni gravi, indipendentemente dal fatto che siano commesse da cittadini o da stranieri, saranno perseguite dalla Parte sul cui territorio l'infrazione e' stata commessa, oppure dalla Parte sul cui territorio si trova il delinquente, se la sua estradizione non puo' essere concessa in base alla legislazione della Parte alla quale e' stata rivolta la domanda di estradizione e se il predetto delinquente non e' stato gia' perseguito e giudicato. b) i) Ciascuna delle infrazioni elencate ai paragrafi 1 e 2, a) ii) del presente articolo rientra a pieno diritto come caso di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione concluso fra le Parti. Le Parti s'impegnano a includere tali infrazioni come casi di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione che deve essere fra le parti stipulato. ii) Qualora una Parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato riceva una richiesta di estradizione da un'altra Parte con la quale essa non sia legata da trattato d'estradizione, essa ha facolta' di considerare la presente convenzione come base giuridica per l'estradizione relativamente alle infrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, a) ii), del presente articolo. L'estradizione e' subordinata alle altre condizioni previste dal diritto della Parte oggetto della richiesta. iii) Le parti che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato riconoscono le infrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 a), ii) del presente articolo come casi di estradizione fra le stesse Parti nelle condizioni previste dal diritto della Parte oggetto della richiesta. iv) L'estradizione sara' accordata in base alla legislazione della Parte alla quale e' stata indirizzata la domanda di estradizione e, senza pregiudizio delle disposizioni dei commi b), i), ii) e iii) del presente paragrafo, la predetta Parte avra' il diritto di rifiutare di concedere l'estradizione qualora le autorita' competenti ritengano che l'infrazione non sia sufficientemente grave.
Protocollo-art. 15
Articolo 15 Emendamento all'articolo 38 della convenzione unica ed al suo titolo L'articolo 38 della convenzione unica e il suo titolo saranno modificati come segue: Misure contro l'abuso degli stupefacenti. 1. Le parti prenderanno in particolare considerazione l'abuso degli stupefacenti e adotteranno tutte le misure possibili per prevenirlo e per assicurare la pronta diagnosi, cura, correzione, post-cura, riabilitazione e reinserimento sociale delle persone interessate; per tali fini esse coordineranno i loro sforzi. 2. Le Parti favoriranno, per quanto possibile, la formazione di un personale che assicuri la cura, la postcura, la riabilitazione e il reinserimento sociale delle persone che fanno abuso di stupefacenti. 3. Le Parti adotteranno tutte le misure possibili per aiutare le persone che ne hanno bisogno nell'esercizio della loro professione ad acquisire la conoscenza dei problemi posti dall'abuso degli stupefacenti e dalla sua prevenzione, ed esse svilupperanno altresi' tale conoscenza fra il grosso pubblico se e' il caso di temere che l'abuso di stupefacenti si diffonda molto largamente.
Protocollo-art. 16
Articolo 16 Nuovo articolo 38-bis Il nuovo articolo qui di seguito sara' inserito dopo l'articolo 38 della convenzione unica: Articolo 38-bis - Accordi per l'istituzione di centri regionali. - Se una Parte lo ritiene auspicabile, nella lotta che essa stessa conduce contro il traffico illecito della droga e tenendo conto del proprio ordinamento costituzionale, giuridico e amministrativo, essa fara' in modo, sollecitando, se lo desidera, i pareri tecnici dell'Organo o delle istituzioni specializzate, che vengano presi accordi, in consultazione con le altre Parti interessate della regione, per la creazione di centri regionali di ricerca scientifica e di correzione al fine di lottare contro i problemi derivanti dall'uso e dal traffico illeciti degli stupefacenti.
Protocollo-art. 17
Articolo 17 Lingue del protocollo e procedura relativa alla firma, alla ratifica e all'adesione 1. Il presente protocollo, i cui testi in inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sara' aperto fino al 31 dicembre 1972 alla firma di tutte le Parti alla convenzione unica o di tutti i suoi firmatari. 2. Il presente protocollo e' soggetto alla ratifica degli Stati che l'hanno firmato e che hanno ratificato o aderito alla convenzione unica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale. 3. Il presente protocollo sara' aperto dopo il 31 dicembre 1972 all'adesione delle Parti alla convenzione unica che non avranno firmato il protocollo. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale.
Protocollo-art. 18
Articolo 18 Entrata in vigore 1. Il presente protocollo e gli emendamenti che esso contiene entreranno in vigore allo scadere di trenta giorni che seguiranno la data del deposito del quarantesimo strumento di ratifica o di adesione in conformita' con l'articolo 17. 2. Per ogni altro Stato che depositera' uno strumento di ratifica o di adesione dopo la data del deposito del predetto quarantesimo strumento, il presente protocollo entrera' in vigore allo scadere del trentesimo giorno successivo al deposito da parte di tale Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.
Protocollo-art. 19
Articolo 19 Effetto dell'entrata in vigore Qualsiasi stato che diventi Parte della commissione unica dopo l'entrata in vigore del presente protocollo ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 18 di cui sopra viene considerato, se non ha espresso diversa intenzione, come: a) Parte alla convenzione unica emendata; b) Parte alla convenzione unica non emendata nei confronti di qualsiasi Parte alla convenzione che non e' legata dal presente protocollo.
Protocollo-art. 20
Articolo 20 Disposizioni transitorie 1. Le funzioni dell'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti di cui agli emendamenti contenuti nel presente protocollo saranno, a partire dalla data di entrata in vigore del presente protocollo (paragrafo 1, articolo 18) esercitate dall'Organo cosi' come viene costituito dalla convenzione unica non emendata. 2. Il Consiglio economico e sociale fissera' la data in cui l'Organo cosi' come sara' costituito in virtu' degli emendamenti contenuti nel presente protocollo entrera' in funzione. A tale data, l'Organo cosi' costituito assumera', nei confronti delle Parti alla convenzione unica non emendata e delle Parti ai trattati di cui all'articolo 44 della predetta convenzione che non sono Parti al presente protocollo, le funzioni dell'Organo costituito in virtu' della convenzione unica non emendata. 3. Per quanto attiene ai membri nominati durante le prime elezioni successive all'aumento del numero dei membri dell'Organo, che passera' da 11 a 13, le funzioni dei cinque membri cesseranno dopo tre anni e quelle degli altri sette membri cesseranno dopo cinque anni. 4. I membri dell'Organo le cui funzioni cesseranno al termine del periodo iniziale di tre anni succitato saranno designati per sorteggio effettuato dal Segretario generale immediatamente dopo che sara' stata fatta la prima elezione.
Protocollo-art. 21
Articolo 21 Riserve 1. Qualsiasi Stato puo', al momento della firma, della ratifica o dell'adesione al presente protocollo, avanzare una riserva su qualsiasi emendamento che esso contiene diverso dagli emendamenti all'articolo 2, paragrafi 6 e 7 (articolo 1 del presente protocollo), articolo 9, paragrafi 1, 4 e 5 (articolo 2 del presente protocollo), articolo 10, paragrafi 1 e 4 (articolo 3 del presente protocollo), articolo 11 (articolo 4 del presente protocollo), articolo 14-bis (articolo 7 del presente protocollo), articolo 16 (articolo 8 del presente protocollo), articolo 22 (articolo 12 del presente protocollo), articolo 35 (articolo 13 del presente Protocollo), articolo 36, paragrafo 1, comma (b) (articolo 14 del presente protocollo), articolo 31 (articolo 15 del presente protocollo) e articolo 38-bis (articolo 16 del presente protocollo). 2. Lo Stato che avra' avanzato delle riserve potra' in qualsiasi momento e per mezzo di notifica scritta sciogliere le sue riserve in tutto o in parte.
Protocollo-art. 22
Articolo 22 Il Segretario generale trasmettera' una copia conforme autenticata del presente protocollo a tutte le Parti alla convenzione unica e a tutti i suoi firmatari. Quando il presente protocollo entrera' in vigore ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 18 di cui sopra, il Segretario generale stabilira' il testo della convenzione unica cosi' come viene modificata dal presente protocollo e ne trasmettera' la copia conforme autenticata a tutti gli Stati Parti o abilitati a diventare Parti alla convenzione nella sua forma modificata. FATTO a Ginevra, il venticinque marzo millenovecentosettantadue, in un unico originale che sara' conservato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo in nome dei loro rispettivi Governi. (Seguono le firme)
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