DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1974, n. 416
Fino a quando non saranno insediati gli organi collegiali previsti dal presente decreto, restano in carica e continuano a svolgere le attribuzioni loro spettanti gli organi collegiali attualmente esistenti.
Art. 39
Primo esercizio finanziario
Per le istituzioni scolastiche alle quali il presente decreto attribuisce autonomia amministrativa, il primo esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio successivo alla data di insediamento dell'organo competente a deliberare il bilancio.
Art. 40
Norme particolari per i conservatori di musica, per le accademie di belle arti, per le accademie nazionali di danza e d'arte drammatica.
Le norme del presente decreto non si applicano ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, alla Accademia nazionale d'arte drammatica e all'Accademia nazionale di danza, salvo quelle che si riferiscono al comitato di valutazione di cui al precedente art. 8, al Consiglio nazionale della pubblica istruzione e, nell'ambito di questo ultimo, ai consigli di disciplina e per il contenzioso. Nulla e' innovato per quanto riguarda gli altri organi collegiali esistenti presso le istituzioni di cui al precedente comma.
Art. 41
Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali
La partecipazione agli organi collegiali previsti dal presente decreto e' gratuita. Ai componenti degli organi collegiali a livello distrettuale e provinciale spetta il rimborso delle spese di viaggio. Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione spetta il trattamento di missione nei casi e secondo le modalita' previsti dalle vigenti leggi.
TITOLO II ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
Art. 42
Diritto di assemblea
Gli studenti della scuola secondaria superiore ed artistica e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalita' previste dai successivi articoli.
Art. 43
Assemblee studentesche
Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore e artistica costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della societa' in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilita' dei locali l'assemblea di istituto puo' articolarsi in assemblea di classi parallele. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto. E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non puo' essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile puo' svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilita' dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, puo' essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio di istituto. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attivita' di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino.
Art. 44
Funzionamento delle assemblee studentesche
L'assemblea d'istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio d'istituto. L'assemblea d'istituto e' convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilita' di ordinato svolgimento dell'assemblea.
Art. 45
Assemblee dei genitori
Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto. I rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il direttore didattico o preside. Nel caso previsto dal precedente terzo comma l'assemblea di classe e' convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di interclasse o di classe; l'assemblea di istituto e' convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli altri. Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o d'istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilita' dei locali, l'assemblea di istituto puo' articolarsi in assemblee di classi parallele. All'assemblea di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il direttore didattico o il preside e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'istituto.
Art. 46
Norma finanziaria
All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 47
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il 1 ottobre successivo alla data della sua pubblicazione o, qualora fra la data della pubblicazione e il 1 ottobre intercorra un periodo di tempo inferiore a due mesi, il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
LEONE RUMOR - MALFATTI - COLOMBO - GUI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addi' 6 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 26. - CARUSO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)