DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1974, n. 417
Il personale docente puo' chiedere la valutazione del servizio prestato per un periodo non superiore all'ultimo triennio. Alla valutazione del servizio provvede il comitato per la valutazione del servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, sulla base di apposita relazione del direttore didattico o del preside che, nel caso in cui il docente abbia prestato servizio in altra scuola, acquisira' gli opportuni elementi di informazione. La valutazione e' motivata tenendo conto delle qualita' intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche con riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del comportamento nella scuola, dell'efficacia dell'azione educativa e didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, dell'attivita' di aggiornamento, della partecipazione ad attivita' di sperimentazione, della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, dei rapporti con le famiglie degli alunni, nonche' di attivita' speciali nell'ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla funzione docente. Essa non si conclude con giudizio complessivo, ne' analitico, ne' sintetico e non e' traducibile in punteggio. Avverso la valutazione del servizio e' ammesso ricorso al provveditore agli studi che, sentita la competente sezione per settore scolastico del consiglio scolastico provinciale, decide in via definitiva. Sono abrogate le disposizioni concernenti le note di qualifica del personale docente. Nulla e' innovato per quanto riguarda la valutazione del servizio del restante personale del presente decreto.
Capo II TRASFERIMENTI, ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E PASSAGGI DI CATTEDRA E DI RUOLO
Art. 67
Trasferimenti a domanda e d'ufficio
I trasferimenti del personale di cui al presente decreto sono disposti a domanda o d'ufficio.
Art. 68
Trasferimenti a domanda
I trasferimenti a domanda hanno luogo annualmente con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo. Essi sono disposti tenuto conto dell'anzianita' di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Nella detta tabella la valutazione del ricongiungimento al coniuge avviene indipendentemente dalla attivita' professionale dello stesso. Per il personale direttivo ed ispettivo tecnico e' valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza. I trasferimenti del personale appartenente ai ruoli provinciali sono disposti dal provveditore agli studi e quelli del personale appartenente ai ruoli nazionali dal Ministro per la pubblica istruzione. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono. I provveditori agli studi competenti a provvedere al trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di cui al precedente secondo comma. Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione saranno, annualmente, stabiliti il termine per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi competente a provvedere.
Art. 69
Trasferimenti nell'ambito dello stesso comune
I trasferimenti nell'ambito dello stesso comune sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da comune diverso.
Art. 70
Trasferimento d'ufficio
Si fa luogo al trasferimento d'ufficio soltanto in caso di soppressione di posto o di cattedra ovvero per accertata situazione di incompatibilita' di permanenza del personale nella scuola o nella sede. In caso di soppressione di posto o di cattedra si tiene conto, ai fini della scelta del personale da trasferire, ove piu' siano gli interessati, delle esigenze di famiglia di cui alla tabella prevista dall'art. 68 e della complessiva anzianita' di servizio di ruolo.
Art. 71
Organi competenti a disporre il trasferimento d'ufficio
Il trasferimento d'ufficio del personale appartenente ai ruoli provinciali e' disposto dal provveditore agli studi. Qualora sia determinato da accertata situazione di incompatibilita' di permanenza nella scuola o nella sede, esso e' disposto su conforme parere del competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale. Il trasferimento d'ufficio del personale appartenente ai ruoli nazionali e' disposto dal Ministro per la pubblica istruzione. Qualora sia determinato da accertata situazione di incompatibilita' di permanenza nella scuola o nella sede, esso e' disposto su conforme parere del competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Qualora il trasferimento d'ufficio del personale appartenente ai ruoli provinciali debba aver luogo per provincia diversa, la sede e' stabilita con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione. Quando ricorrano ragioni di urgenza, il trasferimento d'ufficio per accertata situazione di incompatibilita' di permanenza nella scuola o nella sede puo' essere disposto anche durante l'anno scolastico. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, puo' essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del direttore didattico o del preside sentito il collegio dei docenti se trattasi di personale docente, e del provveditore agli studi, se trattasi di personale direttivo. Il provvedimento va immediatamente comunicato per la convalida all'autorita' competente a disporre il trasferimento d'ufficio. In mancanza di convalida, ed in ogni caso di mancanza di presentazione della richiesta di parere dell'organo collegiale competente, nel termine di 10 giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione dal servizio e' revocato di diritto.
Art. 72
Ricorso avverso i trasferimenti
Contro i provvedimenti in materia di trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra o a domanda e' ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione, che decide su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Art. 73
Assegnazioni provvisorie di sede
Il personale direttivo e docente delle scuole materne, delle scuole elementari, della scuola media, delle scuole secondarie superiori e degli istituti d'arte e dei licei artistici, che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento, puo', a domanda, essere provvisoriamente assegnato ad una delle sedi richieste per trasferimento. Puo' essere altresi' presentata domanda di assegnazione provvisoria di sede per sopraggiunti gravi motivi da parte di coloro i quali non abbiano presentato domanda di trasferimento nei termini stabiliti. Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per cattedre o posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico. Non sono consentite assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di prima nomina. L'assegnazione provvisoria degli insegnanti elementari in soprannumero da una provincia ad altra provincia puo' essere disposta soltanto per compensazione.
Art. 74
Organo competente a disporre l'assegnazione provvisoria e durata dell'assegnazione provvisoria
L'assegnazione provvisoria e' disposta dal provveditore agli studi subito dopo i trasferimenti e le nomine del personale di ruolo, ed ha durata di un anno scolastico. Con la stessa ordinanza di cui all'art. 68 il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce i titoli valutabili ed i criteri di valutazione in base ai quali il provveditore agli studi dispone le assegnazioni provvisorie di sede, nonche' le modalita' e i termini di presentazione delle domande.
Art. 75
Passaggi di cattedra e di presidenza
Possono essere disposti passaggi di cattedra e di presidenza secondo quanto previsto dalle allegate tabelle A, B, C, D, E, F e G. I passaggi predetti sono effettuati con i criteri stabiliti per i trasferimenti e successivamente ad essi, nel limite di un quinto dei posti disponibili. Le tabelle previste dal precedente primo comma possono essere modificate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Art. 76
Passaggi di cattedra per situazioni particolari
Nei casi di modifica di ordinamenti scolastici ovvero di programmi di insegnamento, i docenti di materia o di gruppi di materie non piu' previste o comunque diversamente denominate o raggruppate; sono assegnati dal Ministro per la pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a materia o gruppo di materie affini, conservando a tutti gli effetti lo stato giuridico ed economico in godimento. Su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione il Ministro per la pubblica istruzione puo' disporre la frequenza obbligatoria di apposito corso di aggiornamento e qualificazione.
Art. 77
Passaggi di ruolo
Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianita' di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni. I passaggi predetti sono effettuati secondo i criteri previsti per i trasferimenti, esclusa la valutazione delle esigenze di famiglia. I passaggi medesimi sono disposti ogni biennio dopo i trasferimenti e dopo i passaggi di cattedra per non oltre il 10% delle cattedre che risultino disponibili dopo i trasferimenti. L'assegnazione della sede e' disposta secondo l'ordine di graduatoria e tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati. ((5))
Art. 78
Organi competenti a disporre i passaggi di cattedra, di presidenza e di ruolo
I provvedimenti relativi ai passaggi di cui agli articoli 75 e 77 sono adottati dagli organi competenti a disporre i trasferimenti a domanda.
Capo III COMANDI E COLLOCAMENTI FUORI RUOLO
Art. 79
Comandi
Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a disporre comandi annuali del personale di cui al presente decreto, presso amministrazioni statali o enti o associazioni aventi personalita' giuridica, per lo svolgimento di compiti inerenti ad attivita' formative, educative ed assistenziali, nel numero, per ciascun grado di scuola, determinato biennalmente d'intesa con il Ministro per il tesoro, tenuto anche conto dei contingenti previsti dalle leggi vigenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto. ((9)) Nessun altro comando puo' essere disposto in eccedenza al limite numerico di cui al precedente comma. I comandi possono essere disposti soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la conferma in ruolo. Il periodo trascorso in posizione di comando ai sensi del presente articolo e' valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola. (7)
Art. 80
Collocamento fuori ruolo
I collocamenti fuori ruolo del personale di cui al presente decreto restano disciplinati dalle disposizioni vigenti. Essi possono essere disposti soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la conferma in ruolo.
Capo IV RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO AGLI EFFETTI DELLA CARRIERA
Art. 81
Riconoscimento del servizio al personale docente
Al personale docente di cui al presente decreto, il servizio eccedente i quattro anni previsto dal secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576, viene riconosciuto nella misura di due terzi agli effetti giuridici ed economici e per il restante terzo ai soli fini economici. Agli stessi effetti e negli stessi limiti e' riconosciuto il servizio prestato dal personale di cui al comma precedente in qualita' di professore incaricato o assistente incaricato o straordinario nelle universita'.
Art. 82
Riconoscimento del servizio del personale direttivo
Al personale direttivo di cui al presente decreto e' riconosciuto soltanto il servizio effettivamente prestato in qualita' di insegnante di ruolo nella carriera di provenienza, nella misura ((della meta')) ai fini giuridici ed economici. Il riconoscimento di cui al precedente comma non e' cumulabile con quello previsto dall'articolo unico della legge 28 gennaio 1963, n. 28.
Art. 83
Passaggio ad altro ruolo
In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera.
Art. 84
Riconoscimento del servizio militare
Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva nonche' l'opera di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, e successive modificazioni, resi con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, sono valutati nella stessa carriera, agli effetti di cui al precedente art. 81, come servizio non di ruolo solo se prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo.
Art. 85
Periodi di servizi utili al riconoscimento
Al fine del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento e' da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validita' dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.
Art. 86
Cumulo di riconoscimenti e decorrenza dei benefici
Il riconoscimento dei servizi di cui al presente decreto non e' disposto per i servizi non di ruolo compresi in periodi che risultino gia' considerati servizio di ruolo per effetto di retrodatazione di nomina in ruolo prevista da leggi speciali. I benefici di cui ai precedenti articoli assorbono quelli previsti da altre leggi per il riconoscimento del servizio ai fini della carriera. I riconoscimenti di servizi gia' effettuati in applicazione di norme piu' favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente decreto, relativi a periodi precedentemente non riconoscibili. I riconoscimenti di servizi previsti dai precedenti articoli sono disposti all'atto della conferma in ruolo. Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, le nuove misure per il riconoscimento dei servizi, previste dagli articoli 81 e 82, hanno effetto da data non anteriore al 1 luglio 1975.
Capo V DOVERI
Art. 87
Orario di servizio del personale direttivo
Il personale direttivo delle scuole materne ed elementari, degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, e' tenuto ad un orario di servizio di 36 ore settimanali. Quando le esigenze della scuola lo richiedano, il predetto personale e' tenuto a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario normale, alle condizioni previste e con il compenso stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 418, relativo alla corresponsione di un compenso per lavoro straordinario al personale ispettivo e direttivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica. L'orario di servizio del personale direttivo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e' disciplinato dalle norme del presente articolo, in quanto compatibili.
Art. 88
Orario di servizio dei docenti
L'orario obbligatorio di servizio per le insegnanti della scuola materna e' di 36 ore settimanali. L'orario obbligatorio di servizio per i docenti delle scuole elementari e degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica e' costituito: a) delle ore da destinare all'insegnamento in ragione di 24 ore settimanali per i docenti delle scuole elementari e di 18 ore settimanali, da svolgere in non meno di cinque giorni alla settimana, per i docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica; b) delle ore riguardanti le attivita' non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola in ragione di 20 ore mensili. Nell'ambito dell'orario di servizio, gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata sono tenuti a rimanere a disposizione dell'istituto per tre ore settimanali, per le esigenze connesse con la preparazione delle esercitazioni e la cura delle attrezzature. I docenti degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria e artistica il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento, entro il predetto limite, mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze o corsi di recupero, d'integrazione ed extracurriculari e, in mancanza, rimanendo a disposizione della scuola per attivita' parascolastiche o interscolastiche. Fermo restando l'obbligo di 20 ore mensili di servizio per gli altri impegni connessi con la normale attivita' della scuola, nella scuola secondaria e artistica ogni ora di insegnamento eccedente per qualsiasi motivo le 18 ore settimanali, comprese le ore di insegnamento supplementare facoltativo previsto dalle norme vigenti e quelle eventualmente incluse nell'orario di cattedra, e' compensata per il periodo di effettiva durata della prestazione in ragione di 1/18° del trattamento economico in godimento, con esclusione della sola aggiunta di famiglia e dell'assegno di cui all'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477. Ogni ora di servizio eventualmente prestata, in eccedenza all'obbligo di 20 ore mensili ed entro il limite massimo di 3 ore settimanali, per l'attivita' di insegnamento nei corsi di recupero, di integrazione ed extracurriculari, compresa nei programmi compilati in attuazione della lettera d) dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, per quella di direttore di scuola coordinata di istituto professionale e di addetto alla vigilanza di sezione staccata, e per quella svolta con funzione vicaria dal docente di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, e' compensata secondo l'importo orario stabilito dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni. Tali prestazioni devono essere mensilmente documentate mediante dichiarazione del direttore didattico o del preside. Il precedente comma ha effetto dal 1° luglio 1975.
Art. 89
Lezioni private
Al personale docente non e' consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto. Il personale docente, ove assuma lezioni private, e' tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresi' comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside e' ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale. Nessun alunno puo' essere giudicato da docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
Art. 90
Divieto di lezioni private per il personale ispettivo e direttivo
Al personale ispettivo e direttivo e' fatto divieto di impartire lezioni private.
Art. 91
Divieto di cumulo di impieghi
L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente decreto non e' cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico e' tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore. ((5))
Art. 92
Altre incompatibilita' - Decadenza
Il personale, di cui al presente decreto, non puo' esercitare attivita' commerciale, industriale e professionale, ne' puo' assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in societa' costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in societa' od enti per i quali la nomina e' riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione. Il divieto, di cui al precedente comma, non si applica nei casi di societa' cooperative ((...)). Il personale che contravvenga ai divieti posti nei commi precedenti viene diffidato dal Ministro per la pubblica istruzione o dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilita'. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilita' sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale appartenente ai ruoli provinciali. Al personale docente e' consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio allo assolvimento di tutte le attivita' inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio. Avverso il diniego di autorizzazione e' ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva. (5)
Art. 93
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente decreto in materia di diritti e di obblighi del personale docente, educativo, direttivo ed ispettivo, si rinvia, nei limiti in cui siano applicabili, alle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.
TITOLO IV DISCIPLINA Capo I SANZIONI DISCIPLINARI
Art. 94
Sanzioni
Al personale di cui al presente decreto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: a) la censura; b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese; c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi; ((c-bis) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;)) d) la destituzione. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare e' costituito dall'avvertimento scritto consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri.
Art. 95
Censura
La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio.
Art. 96
Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese
In sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente, direttiva o ispettiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dal successivo art. 101. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta: a) per atti non conformi alle responsabilita', ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio; b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attivita' non soggetti a pubblicita'; c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.
Art. 97
Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi
La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi e' inflitta: a) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravita'; b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale; c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola o per concorso negli stessi atti; d) per abuso di autorita'.
Art. 97-bis
(((Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi). ))
((
1.La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, e' inflitta per il compimento di uno o piu' atti di particolare gravita' integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali e' inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilita' del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicitazione del rapporto educativo.
2.Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti i compiti diversi, di corrispondente qualifica funzionale, presso l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e provinciali ai quali e' assegnato il personale che ha riportato detta sanzione.
Il termine previsto dall'articolo 102 e' fissato in anni cinque per il personale che ha riportato la sanzione di cui alla lettera c- bis) dell'articolo 94))
Art. 98
Effetti della sospensione dell'insegnamento o dall'ufficio
La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui al precedente art. 96 comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui al precedente art. 97 se non superiore a tre mesi comporta il ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo e' elevato a tre anni se la sospensione e superiore a tre mesi. Il ritardo di cui ai commi precedenti ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione inflitta. Per un biennio dalla data in cui e' irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione e' superiore a tre mesi, il personale ispettivo, direttivo e docente non puo' ottenere il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non puo' altresi' partecipare a concorsi per l'accesso a carriera superiore ai quali va ammesso con riserva se e' pendente ricorso avverso il provvedimento che ha inflitto la sanzione. Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e' detratto dal computo dell'anzianita' di carriera.
Art. 99
Destituzione
La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, e' inflitta: a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione; b) per attivita' dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie; c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza; d) per gravi atti di in ottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi; e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio; f) per gravi abusi di autorita'. Il personale di cui al presente decreto incorre nella destituzione, senza procedimento disciplinare, nei casi previsti dall'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.
Art. 100
Recidiva
In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui sia stata inflitta la sanzione dell'avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la sanzione immediatamente piu' grave di quella prevista per l'infrazione commessa. In caso di recidiva in una infrazione della stessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la sanzione di cui alla lettera b) o alla lettera c) del precedente art. 94, va inflitta rispettivamente la sanzione prevista nella misura massima per la infrazione commessa e nel caso in cui tale misura massima sia stata gia' irrogata la sanzione prevista per l'infrazione commessa puo' essere aumentata sino a un terzo.
Art. 101
Assegno alimentare
Nel periodo di sospensione dall'ufficio e' concesso un assegno alimentare in misura pari alla meta' dello stipendio oltre agli assegni per carichi di famiglia. La concessione dell'assegno alimentare va disposta dalla stessa autorita' competente ad infliggere la sanzione.
Art. 102
Riabilitazione
Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, puo' chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.
Capo II COMPETENZE, PROVVEDIMENTI CAUTELARI E PROCEDURE
Art. 103
Censura e avvertimento
La censura e' inflitta dal Ministro per la pubblica istruzione al personale ispettivo tecnico e dal provveditore agli studi al personale direttivo e docente in servizio nelle scuole e istituzioni scolastiche della provincia. L'avvertimento scritto e' inflitto dal competente direttore didattico o preside al personale docente.
Art. 104
Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione
Organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 94, lettere b) e c), sono: a) il provveditore agli studi, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali; b) il Ministro per la pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali. Competente ad irrogare ((le sanzioni di cui alle lettere c-bis) e d) dell'articolo 94)) e' in ogni caso il Ministro per la pubblica istruzione. Il provveditore agli studi o il Ministro per la pubblica istruzione provvedono con decreto motivato a dichiarare il proscioglimento di ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformita' del parere del consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale o del consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, in relazione all'appartenenza ai ruoli provinciali o nazionali, salvo che non ritengano di disporre in modo piu' favorevole al dipendente.
Art. 105
Ricorsi
Contro i provvedimenti del direttore didattico o del preside o del provveditore agli studi con cui vengono irrogate sanzioni disciplinari nell'ambito delle rispettive competenze, e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro per la pubblica istruzione che decide su parere conforme del competente consiglio, per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Art. 106
Provvedimenti di riabilitazione
Il provvedimento di riabilitazione di cui al precedente art. 102 e' adottato: a) con decreto del provveditore agli studi, sentito il competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali; b) con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.
Art. 107
Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale
Al personale di cui al presente decreto si applica quanto disposto dagli articoli dal 91 al 99 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti: a) dal provveditore agli studi, quando si tratta di personale appartenente ai ruoli provinciali; b) dal Ministro per la pubblica istruzione, quando si tratta di personale appartenente ai ruoli nazionali. La sospensione cautelare facoltativa e' disposta, in ogni caso, dal Ministro per la pubblica istruzione. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare puo' essere disposta dal direttore didattico o dal preside sentito il collegio dei docenti per il personale docente, o dal provveditore agli studi per il personale direttivo, salvo convalida da parte dell'autorita' competente cui il provvedimento dovra' essere immediatamente comunicato. In mancanza di convalida entro il termine di dieci giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione e' revocato di "diritto".
Art. 108
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente decreto in materia disciplinare si applicano in quanto compatibili le norme del Titolo VII del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.
TITOLO V CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI SERVIZIO UTILIZZAZIONE IN ALTRI COMPITI RESTITUZIONE E RIAMMISSIONE Capo I CESSAZIONI
Art. 109
Collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta' e a domanda
Il personale di cui al presente decreto e' collocato a riposo, per raggiunti limiti di eta', dal 1° ottobre successivo alla data di compimento del 65° anno di eta'. Esso puo' essere collocato a riposo, su domanda, al 1° ottobre successivo al compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento.
Art. 110
Dimissioni dall'impiego
Il personale di cui al presente decreto puo' dimettersi dall'impiego. Le dimissioni presentate per iscritto decorrono normalmente dal 1° ottobre successivo a quello in cui sono state presentate. Il personale e' tenuto a prestare servizio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni. L'accettazione delle dimissioni puo' essere rifiutata o ritardata quando sia in corso procedimento disciplinare a carico del personale.
Art. 111
Decadenza dall'impiego
Al personale di cui al presente decreto si applicano, in materia di decadenza dall'impiego, le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. I provvedimenti di decadenza sono adottati dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali e dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.
Art. 112
Dispensa dal servizio
Salvo quanto previsto dall'articolo successivo, il personale di cui al presente decreto e' dispensato dal servizio per inidoneita' fisica o incapacita' o persistente insufficiente rendimento. I provvedimenti di dispensa sono adottati dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali e dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.
Capo II UTILIZZAZIONE IN ALTRI COMPITI, RESTITUZIONI E RIAMMISSIONI
Art. 113
Utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute
Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute puo', a domanda, essere utilizzato in altri compiti, tenuto conto della preparazione culturale e professionale. La utilizzazione di cui al comma precedente e' disposta dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Il personale interessato e' collocato fuori ruolo per l'intera durata dell'accertata inidoneita'.
Art. 114
Restituzione ai ruoli di provenienza
Il personale di cui al presente decreto, se gia' appartenente ad altro ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente, puo', a domanda, essere restituito al ruolo di provenienza. La restituzione ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data del relativo provvedimento. Il provvedimento di restituzione e' adottato dal Ministro per la pubblica istruzione e, per il personale appartenente ai ruoli provinciali, dal provveditore agli studi. Il personale direttivo puo' essere restituito all'insegnamento, nei casi di incapacita' o di preesistente insufficiente rendimento attinenti alla funzione direttiva, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Il personale restituito al ruolo di provenienza assume in esso la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata nel caso di permanenza nel ruolo stesso.
Art. 115
Riammissione in servizio
Al personale di cui al presente decreto si applicano, per quanto concerne la riammissione in servizio, le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3. La riammissione in servizio e' subordinata alla disponibilita' del posto o della cattedra e non puo' aver luogo se la cessazione dal servizio sia avvenuta in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciali. Il personale riammesso in servizio assume nel ruolo la posizione giuridica ed economica che vi occupava all'atto della cessazione dal rapporto di servizio. Il provvedimento di riammissione in servizio e' adottato dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali e dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale appartenente ai ruoli provinciali. La riammissione in servizio ha effetto dall'anno scolastico successivo alla data del relativo provvedimento.
TITOLO VI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA
Art. 116
Servizi utili o riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza
Per la valutazione dei servizi o periodi ai fini del trattamento di quiescenza si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Sono riscattabili anche i servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute, per i periodi in cui i servizi stessi siano stati retribuiti. Il relativo contributo di riscatto e' fissato nella misura del 18 per cento.
Art. 117
Servizi utili o riscattabili ai fini previdenziali
Per la valutazione dei servizi speciali ai fini previdenziali si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle norme sul trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. Sono riscattabili ai fini previdenziali anche i servizi previsti nel secondo comma del precedente art. 116.
TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE Capo I NORME FINALI
Art. 118
Applicabilita'
Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, escluse le universita', compresi gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti dei licei e degli istituti tecnici, gli insegnanti di arte applicata, gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici, gli accompagnatori di pianoforte e i pianisti accompagnatori, nonche' al personale direttivo ed educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale si applicano altresi', in quanto compatibili, al personale non di ruolo, salva diversa particolare disposizione della disciplina del personale non di ruolo statale.
Art. 119
Ruolo degli ispettori tecnici periferici
E' istituito il ruolo degli ispettori tecnici periferici con la seguente dotazione organica: 45 posti per la scuola materna; 245 posti per la scuola elementare; 160 posti per la scuola media; 150 posti per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, compresi gli istituti d'arte e i licei artistici. Il Ministro per la pubblica istruzione provvede, nel limite dei contingenti dei posti di organico previsti nel precedente comma per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, alla ripartizione dei posti per i settori dell'insegnamento linguistico-espressivi, delle scienze storiche e sociali, delle scienze matematiche e naturali, delle materie tecnologiche e di altre specialita' professionali, dell'educazione fisica e sportiva. Per gli istituti d'arte e i licei artistici la ripartizione e' effettuata in relazione ai vari insegnamenti plastico-visuali e tecnico-professionali. I contingenti di cui ai precedenti commi possono essere modificati ogni due anni, nel limite della complessiva dotazione, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Gli ispettori tecnici periferici sono assegnati, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, a svolgere le proprie funzioni nell'ambito di una regione o di una provincia, presso le sovrintendenze scolastiche o gli uffici scolastici provinciali. In prima applicazione del presente decreto gli ispettori tecnici periferici provenienti dal soppresso ruolo degli ispettori scolastici sono assegnati con le modalita' di cui al precedente comma, ed utilizzati, per quanto possibile, nelle zone che gia' costituivano le circoscrizioni di ispettorato scolastico di rispettiva titolarita'. Per accertamenti relativi ai singoli insegnamenti o gruppi di insegnamenti possono essere conferiti incarichi ispettivi dal Ministro per la pubblica istruzione o dai provveditori agli studi a personale direttivo e docente compreso negli elenchi di cui al precedente art. 12.
Art. 120
Ruoli dei presidi dei licei artistici e degli istituti d'arte
E' istituito il ruolo dei presidi dei licei artistici. I direttori degli istituti d'arte assumono la denominazione di presidi. Ai presidi di cui ai precedenti commi si applicano, salva particolare diversa disposizione, le norme sul trattamento giuridico ed economico dei presidi degli istituti di istruzione secondaria superiore.
Art. 121
Ruoli del personale educativo
((Sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici professionali)). Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari.
Art. 122
Trasformazione dei ruoli
Il ruolo nazionale del personale docente della scuola media e' trasformato in ruolo provinciale. La presente norma ha effetto dal 1° ottobre successivo alla costituzione del consiglio scolastico provinciale.
Art. 123
Competenze per l'amministrazione dei ruoli ed in materia di quiescenza
I ruoli nazionali e provinciali sono rispettivamente amministrati dal Ministero della pubblica istruzione e dagli uffici scolastici provinciali. Gli uffici scolastici provinciali per il personale appartenente ai ruoli provinciali provvedono a tutti gli atti e provvedimenti di stato giuridico e di carriera, ivi compresi i trattamenti di quiescenza e di previdenza. Restano ferme le vigenti disposizioni sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione. Dette disposizioni sono estese al personale dei ruoli degli istituti d'arte e dei licei artistici. L'attribuzione delle competenze in materia di trattamento di quiescenza e di previdenza si riferisce al personale che cessa dal servizio dal 1° ottobre dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli atti e provvedimenti attinenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza spettanti al personale cessato dal servizio anteriormente alla data sopra indicata, continueranno ad essere curati dall'ispettorato per le pensioni del Ministero della pubblica istruzione. Alle eventuali riliquidazioni dei trattamenti di quiescenza disposte successivamente alla data di cui al precedente quarto comma provvederanno, per il personale appartenente ai ruoli provinciali, gli uffici scolastici provinciali, anche se trattasi di trattamenti di quiescenze spettanti a personale cessato anteriormente ala data stessa.
Art. 124
Esercizio delle funzioni di ispettore tecnico centrale
Le funzioni di ispettore tecnico centrale sono esercitate dagli ispettori centrali dei settori scolastici di cui alla dotazione organica stabilita dall'allegato II, tabella IX, quadro B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Art. 125
Soppressione di ruoli e devoluzione dei compiti gia' propri degli ispettori scolastici
Sono soppressi il ruolo nazionale degli ispettori scolastici, i ruoli delle maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato e dei censori di disciplina dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Le attribuzioni non ispettive gia' spettanti agli ispettori scolastici del ruolo soppresso sono devolute ai direttori didattici eccezione fatta per il conferimento della reggenza dei circoli didattici privi di titolare e per la decisione di ricorsi avverso provvedimenti dei direttori didattici, che sono devoluti al provveditore agli studi. Con la soppressione del ruolo nazionale degli ispettori scolastici cessano di funzionare gli uffici degli ispettori scolastici.
Art. 126
Norme particolari per il personale direttivo e docente delle accademie e dei conservatori
Le norme contenute nel presente decreto si applicano anche al personale direttivo dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica e al personale docente delle predette istituzioni e delle accademie di belle arti. Restano ferme le vigenti disposizioni sul reclutamento e sull'orario di servizio e d'insegnamento del predetto personale direttivo e docente.
Art. 127
Dotazioni organiche
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione, sono determinate, entro il 31 marzo di ogni biennio, le dotazioni organiche del ruolo del personale direttivo della scuola elementare, e dei ruoli del personale educativo, tenuto conto del numero delle classi, delle unita' scolastiche e, per quanto riguarda il ruolo del personale educativo, del numero dei convittori. (L'articolo 127 non e' stato ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
Capo II NORME TRANSITORIE VARIE
Art. 128
Inquadramento nei ruoli e trattamento giuridico ed economico
Il personale appartenente ai ruoli nazionali trasformati in ruoli provinciali e' inquadrato nel ruolo della provincia in cui ha la sede di titolarita' alla data di applicazione del precedente art. 122. Le maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono chiedere, entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, l'inquadramento nel ruolo delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato o nel ruolo degli insegnanti elementari della provincia nella quale sono titolari. In sede di prima applicazione del presente decreto, le maestre istitutrici, che hanno optato per l'inquadramento nel ruolo provinciale degli insegnanti elementari, conservano il posto di insegnante elementare nell'educandato di titolarita'; in caso di insufficienza di posti, si applicano ad esse le stesse norme vigenti per i maestri elementari di ruolo trasferiti in altra scuola per soppressione di posto. Per i posti di insegnante elementare degli educandati femminili dello Stato si provvede con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 576. I censori di disciplina dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati nel ruolo degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi, con conservazione dell'attuale trattamento economico e di carriera sino al riordinamento dei ruoli previsto dall'art. 3 della legge 30 luglio 1973, n. 477. I vice rettori aggiunti dei convitti nazionali, in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati in apposito ruolo ad esaurimento. Gli ispettori scolastici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati, anche in soprannumero, nei posti di ispettore tecnico periferico relativi al contingente per la scuola elementare, utilizzando a tal fine anche il contingente previsto per la scuola materna. Il personale inquadrato ai sensi del presente comma conserva il trattamento economico e di carriera in godimento, sino al riordinamento dei ruoli previsto dall'art. 3 della legge 30 luglio 1973, numero 477. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono disposti secondo i criteri di anzianita' di cui all'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di attuazione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per la determinazione del trattamento economico spettante al predetto personale si ha riguardo all'anzianita' maturata nei ruoli di provenienza.
Art. 129
Restituzione ai ruoli di provenienza del personale ispettivo, direttivo e docente dell'istruzione elementare collocato permanentemente fuori ruolo.
Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, possono chiedere la restituzione alla funzione docente, direttiva ed ispettiva in una sede della provincia richiesta. Si applicano le modalita' stabilite dal precedente art. 114.
Capo III NORME TRANSITORIE SUI CONCORSI
Art. 130
Titoli di studio validi ai fini dell'ammissione all'insegnamento
Fino all'attuazione dell'art. 7 del presente decreto, continuano ad essere validi, ai fini dell'ammissione all'insegnamento, i titoli di studio previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Parimenti continuano ad avere valore abilitante i titoli di studio cui tale valore e' riconosciuto dalle predette vigenti disposizioni. Nei casi da queste previsti, si prescinde dal possesso di una specifica abilitazione. Le abilitazioni all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, conseguite anteriormente all'attuazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, sono valide ai fini dell'ammissione ai concorsi per titoli ed esami e per soli titoli, previsti dal presente decreto, nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado per le discipline alle quali ciascuna abilitazione si riferisce.
Art. 131
Concorsi per titoli e conferimenti di incarichi per istitutori
Ai fini della maturazione del requisito di cui alla lettera c) dell'art. 19, comma secondo, i servizi di istitutore assistente nei convitti nazionali, di istitutrice con retribuzione a carico degli educandati femminili dello Stato e di censore di disciplina nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale sono validi per l'ammissione ai concorsi per soli titoli a posti di istitutore e di istitutrice. Al primo concorso per soli titoli, che sara' indetto, ai sensi del presente decreto, a posti di istitutore e di istitutrice nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, e nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, possono partecipare, rispettivamente, gli istitutori e le istitutrici assistenti dei convitti nazionali e le maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato, i censori di disciplina non di ruolo, dei collegi annessi agli istituti tecnici e professionali, e agli istituti e scuole speciali statali, che abbiano prestato, nelle corrispondenti istituzioni, almeno due anni di servizio lodevole. In attesa dell'espletamento dei concorsi per l'immissione in ruolo degli istitutori e delle istitutrici, gli incarichi relativi sono conferiti al personale che abbia prestato servizio senza demerito nelle predette istituzioni nell'anno scolastico 1973-74.
Art. 132
Commissioni esaminatrici
Fino a quando non sia possibile chiamare a far parte delle commissioni di cui ai precedenti articoli 11 e 32 i membri scelti tra il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola materna, fra gli istitutori e le istitutrici dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, nelle commissioni dei concorsi per titoli ed esami e di quelli per soli titoli relativi a detto personale sono nominati: a) come membri di cui alle lettere b) e c) dell'art. 11 per la scuola materna, un direttore didattico e un insegnante di ruolo della scuola elementare; b) come membro di cui alla lettera c) del medesimo art. 11, per il personale educativo delle indicate istituzioni, rispettivamente un vice rettore dei convitti nazionali, una maestra istitutrice degli educandati femminili dello Stato, un insegnante di materie letterarie degli istituti tecnici e professionali; c) come membri di cui alle lettere b) e c) dell'art. 32 per la scuola materna, un ispettore tecnico del contingente della scuola elementare, e due direttori didattici della scuola elementare. I membri di cui al presente articolo sono nominati con le modalita' stabilite dal precedente art. 12.
Art. 133
Norme particolari per concorsi a posti direttivi
Nella prima applicazione del presente decreto, e' indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per i posti vacanti e disponibili, determinati secondo le modalita' di cui al precedente art. 30, di preside degli istituti e scuole di istruzione secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte. Tale concorso e' riservato al personale insegnante di ruolo nelle predette scuole, incaricato da almeno due anni della presidenza dei corrispondenti tipi di istituto e in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto per la partecipazione ai rispettivi concorsi a preside. Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i titoli valutabili, il punteggio da attribuire ai titoli stessi, che non puo' essere superiore a 50 sui 100 punti complessivi, e gli argomenti del colloquio, relativi al concorso riservato di cui al precedente primo comma. Alla prova orale del primo concorso a posti di direttore didattico che sara' bandito dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, saranno ammessi i candidati che in precedenti concorsi a posti di direttore didattico non siano stati ammessi alla prova orale, avendo riportato nella prova scritta di cultura generale una votazione non inferiore a sette decimi, e in quella di legislazione scolastica una votazione non inferiore a sei decimi. Il voto della prova scritta di cultura generale sara' rapportato in trentacinquesimi.
Art. 134
Concorsi riservati ai vice rettori aggiunti
Nei concorsi che verranno indetti a norma dell'art. 29 del presente decreto per posti di vice rettore dei convitti nazionali, e' riservata una aliquota dei posti messi a concorso, non superiore al 50%, ai vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento.
Art. 135
Utilizzazione delle graduatorie nelle scuole elementari
Non possono essere indetti concorsi per titoli a posti di maestri elementari fino a quando non saranno state esaurite le graduatorie provinciali previste dalla legge 25 giugno 1966, n. 574, e successive modificazioni, le quali non saranno ulteriormente aggiornate ed integrate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, salva la facolta' degli aspiranti inclusi nelle graduatorie stesse di chiedere, per una sola volta, entro un triennio, il trasferimento definitivo alla graduatoria di altre province, anche se esse risultino utilizzate per intero. L'utilizzazione delle predette graduatorie e' disposta per un'aliquota di posti pari al 50% di quelli vacanti e disponibili all'inizio di ogni anno scolastico a partire dal 1° ottobre 1975. Sono abrogate le disposizioni concernenti la formazione e l'aggiornamento di graduatorie permanenti previste dalla citata legge 25 giugno 1966, n. 574, e successive modificazioni.
Art. 136
Utilizzazione delle graduatorie nelle scuole secondarie
Non possono essere indetti concorsi per titoli ai sensi del presente decreto, fino a quando non saranno state esaurite le graduatorie nazionali per gli istituti e le scuole di istruzione secondaria ed artistica, gia' compilate alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi delle leggi 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni, 28 marzo 1968, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468, nonche' quelle da compilare ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074. L'utilizzazione delle predette graduatorie e' disposta per un'aliquota di posti pari al cinquanta per cento di quelli vacanti e disponibili all'inizio di ogni anno scolastico a partire dal 1° ottobre 1975. Salvo quanto disposto dai precedenti commi, sono abrogate le disposizioni concernenti la formazione di graduatorie permanenti previste dalle citate leggi.
Art. 137
Deroga dai limiti di eta'
Per l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami previsti dal titolo II, capo II, del presente decreto si prescinde dal limite di eta' per gli insegnanti dichiarati non licenziabili ai sensi del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366 convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571.
Art. 138
Regioni a statuto speciale
Nella materia disciplinata dal presente decreto, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle norme di attuazione degli statuti di regioni a statuto speciale.
Art. 139
Norme finali di rinvio
Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme concernenti gli impiegati civili dello Stato.
Art. 140
Abrogazione di norme
Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia tutte le disposizioni di legge e di regolamento, con esso comunque incompatibili, nonche' le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 e quelle successive concernenti i trasferimenti di sede del personale docente per concorso speciale.
Art. 141
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre successivo alla data della sua pubblicazione o, qualora fra la data della pubblicazione e il 1° ottobre intercorra un periodo di tempo inferiore a due mesi, il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
LEONE RUMOR - MALFATTI - COLOMBO - GUI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
(Ammesso al "Visto", con esclusione dell'art. 127, giusta
deliberazione della sezione del controllo in data 9 settembre 1974, n. 583). Per quanto sopra registrato parzialmente il 10 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 69. - CARUSO
Tabelle
TABELLA A TABELLA DEI PASSAGGI DEI PRESIDI DA UNO AD ALTRO TIPO DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE TECNICA Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA B TABELLA DI PASSAGGIO DEI PRESIDI DA ISTITUTI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE A ISTITUTI DI ISTRUZIONE TECNICA, DI ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA C TABELLA DEI PASSAGGI DI PRESIDI DAGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE TECNICA A ISTITUTI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE, DI ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA D TABELLA DEI PASSAGGI DEI PRESIDI DA ISTITUTI DI ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE AD ISTITUTI DI ISTRUZIONE TECNICA, PROFESSIONALE Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA E TABELLA DEI PASSAGGI DEI PRESIDI FRA ISTITUTI PROFESSIONALI Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA F TABELLA DEI PASSAGGI DEI PRESIDI FRA ISTITUTI DI ISTRUZIONE ARTISTICA Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA G TABELLA DEI PASSAGGI DI CATTEDRA DEL PERSONALE INSEGNANTE Parte di provvedimento in formato grafico (3) (4) TABELLA H TABELLA DEI PASSAGGI FRA RUOLI DEL PERSONALE INSEGNANTE Parte di provvedimento in formato grafico ((5))
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