DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1974, n. 567

Type DPR
Publication 1974-09-10
Ultimo aggiornamento 1989-11-08
State In force
Source Normattiva
articles 53
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Art. 50. Arbitrati, arbitraggi, transazioni e composizione di vertenze L'onorario spettante al ragioniere investito della funzione arbitrale e' commisurato al valore dell'arbitrato determinato sullo ammontare complessivo delle richieste di tutte le parti in contestazione nel modo seguente: fino a L. 1.000.000 il 10% fino a L. 5.000.000 il 6% fino a L. 10.000.000 il 5% per il di piu fino a L. 50.000.000 il 4% per il di piu fino a L. 100.000.000 il 3% per il di piu fino a L. 500.000.000 il 2% per il di piu e oltre L. 500.000.000 l' 1% onorario minimo L. 50.000. Le prestazioni accessorie necessarie allo svolgimento dello incarico sono compensate secondo tariffa. Se i valori non sono determinabili, si applica l'onorario a discrezione tenuto conto dei criteri di cui all'art. 2. Gli stessi onorari spettano al ragioniere consulente tecnico di parte negli arbitrati previsti dall'[art. 455 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art455). ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il [D.P.R. 25 settembre 1989, n.348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1989-09-25;348) ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Gli scaglioni di cui agli articoli 22, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, lettera b), 42, lettera g), 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, punto IV, del decreto sono aumentati del 60 per cento con arrotondamento al milione di lire per difetto se la frazione non e' superiore alle cinquecentomila e per eccesso se e' superiore. La percentuale indicata alla lettera g), n. 2, dell'art. 42 in per cento deve intendersi per mille."

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 51

Art. 51. Consulenza e patrocinio in materia tributaria Per la consulenza, la trattazione delegata, e le prestazioni varie di concetto inerenti la materia tributaria, oltre a quanto spettante per il lavoro preparatorio ed accessorio, gli onorari sono determinati con riferimento all'ammontare del tributo, agli imponibili inizialmente richiesti o accertati, o altrimenti accertabili dall'ufficio nonche' alle sopratasse, pene pecuniarie, interessi di mora, e quanto altro possa costituire ulteriore onere da iscriversi a ruolo. I predetti onorari sono cumulabili con quelli relativi alla raccolta ed elaborazione dei dati, e con quelli previsti allo art. 21 per le prestazioni non contemplate nel presente articolo. I. - Dichiarazioni. a) Dichiarazioni varie e denuncie in genere, domande di sgravio, di rimborso, di rateazione in rapporto al valore ed alla complessita' e laboriosita' delle prestazioni: da L. 5.000 a L. 50.000. b) Dichiarazione dei redditi, dell'I.V.A. e simili: l'onorario e' commisurato al volume di affari ed allo ammontare delle prestazioni fatturate dall'azienda come segue: fino a L. 5.000.000 da L. 10.000 a 20.000 per il di piu fino L. 50.000.000 da L. 30.000 a 40.000 per il di piu fino L. 500.000.000 da L. 50.000 a 150.000 per il di piu fino L. 1.000.000.000 da L. 200.000 a 300.000 per il di piu e oltre L. 1.000.000.000 a discrezione Quando il giro d'affari e' costituito prevalentemente da lavorazione "per conto terzi", gli onorari possono essere aumentati fino al 50 per cento. Per le dichiarazioni dei redditi delle persone giuridiche, e per le dichiarazioni delle persone fisiche richiedenti particolare applicazione e notevole impiego di tempo, gli onorari possono essere aumentati del 50 per cento. Per le dichiarazioni uniche di particolare semplicita' (o concernenti redditi fissi, immobiliari o simili), o comunque di natura non commerciale, gli onorari sono determinati a norma dell'art. 23 ed aumentabili fino al 50 per cento. ((1)) [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=v074U05670010051011000102&dgu=1974-11-23&art.dataPubblicazioneGazzetta=1974-11-23&art.codiceRedazionale=074U0567) ((1)) Per le pratiche definite dinanzi alle commissioni locali gli onorari a percentuale predetti sono aumentabili fino al 50%, per quelle definite dinanzi alla commissione centrale fino al 75 per cento. Per le vertenze in materia di imposte di registro e di successione gli onorari sono aumentati del 20 per cento. V. - Assistenza in sede giudiziaria. Per l'assistenza tecnica alla definizione della pratica in sede giudiziaria, gli onorari a percentuale possono essere ridotti fino al 30 per cento. ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il [D.P.R. 25 settembre 1989, n.348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1989-09-25;348) ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Gli onorari di cui agli articoli 26 e 51, punti I, II e III, del decreto sono aumentati del 60 per cento." Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Gli scaglioni di cui agli articoli 22, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, lettera b), 42, lettera g), 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, punto IV, del decreto sono aumentati del 60 per cento con arrotondamento al milione di lire per difetto se la frazione non e' superiore alle cinquecentomila e per eccesso se e' superiore. La percentuale indicata alla lettera g), n. 2, dell'art. 42 in per cento deve intendersi per mille."

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 52

Art. 52. Consulenza, assistenza, rappresentanza e patrocinio in sede amministrativa Per l'istanza, la documentazione e le pratiche tutte inerenti il conseguimento, trapasso, variazioni di intestazione di licenze commerciali o di pubblico esercizio; di voci aggiuntive e simili; per i ricorsi relativi, spetta al ragioniere, in aggiunta ai compensi per le singole prestazioni di cui all'art. 21, un onorario a discrezione avuto riguardo all'importanza della licenza, o dello esercizio, nonche' alle difficolta' incontrate. Nel caso di reiezione dell'istanza sono dovuti soltanto gli onorari di cui all'art. 21. Per lo svolgimento e l'assistenza in pratiche presso uffici pubblici e privati, l'onorario e' ugualmente determinato a discrezione.

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 53

Art. 53. Pratiche per brevetti e privative industriali Per le pratiche di conseguimento di brevetti per invenzioni industriali, compresa la domanda e sua documentazione, la descrizione tecnica e la illustrazione dei requisiti di brevettabilita' della invenzione, e' dovuto un onorario a discrezione in aggiunta a quelli previsti dall'art. 21, per le singole voci, in relazione all'importanza, alla possibilita' di sfruttamento ed ai prevedibili profitti e tenuto conto della complessita' delle pratiche svolte. In caso di mancata concessione si applicano gli onorari di cui all'art. 21. Per l'assistenza o la diretta trattazione nei contratti di sfruttamento o di cessione dei brevetti industriali, marchi e simili, si applica l'onorario previsto per i finanziamenti allo art. 37, calcolato sull'ammontare del prezzo negoziato.

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 54

Art. 54. Pratiche esaurite anteriormente all'entrata in vigore della tariffa Le pratiche esaurite anteriormente all'entrata in vigore della presente tariffa sono regolate dalla tariffa precedente. Visto, il Ministro per la grazia e giustizia ZAGAGNI

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