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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1974, n. 567

Current text a fecha 1989-11-08

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo unico della legge 28 dicembre 1952, n. 3060;

Visto l'art. 47 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068;

Sentito il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali che ha recepito nel testo sottoposto le osservazioni dei Ministeri concertanti;

Sulla

proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il tesoro; Decreta:

Articolo unico

E' approvata la tariffa che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennita' e per la liquidazione delle spese spettanti ai ragionieri e periti commerciali, nel testo allegato al presente decreto, vistato dal Ministro per la grazia e giustizia.

LEONE ZAGARI - DE MITA - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 novembre 1974

Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 140. - SCIARRETTA

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 1

TARIFFA PROFESSIONALE PER I RAGIONIERI PROFESSIONISTI Art. 1. Oggetto della tariffa I compensi spettanti ai professionisti iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali sono determinati dalla presente tariffa.

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 2

Art. 2. Criteri generali di applicazione La tariffa indica, per ogni prestazione o gruppo di prestazioni professionali, onorari minimi e massimi fondati sugli elementi obiettivi delle prestazioni stesse. Per la concreta determinazione degli onorari fra il minimo ed il massimo, si ha riguardo alle caratteristiche, alla natura ed importanza dell'incarico e ai risultati e vantaggi, anche non patrimoniali, procurati al cliente. Quando la tariffa indica una sola misura, la stessa deve intendersi quale compenso normale, aumentabile fino al doppio nei casi di incarichi di eccezionale importanza, complessita', difficolta' e disagio. Nei casi di particolare urgenza la misura degli onorari e' aumentata del 50 per cento.

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 3

Art. 3. Casi di deroga della tariffa Qualora, fra la prestazione e l'onorario, per particolari circostanze, o per l'entita' dei vantaggi anche non patrimoniali derivati al cliente, appaia una manifesta sproporzione, potranno essere superati i massimi, ovvero diminuiti i minimi indicati nelle tabelle, purche' la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente consiglio del collegio. I ragionieri residenti in citta' con popolazione inferiore a centomila abitanti, ed aventi anzianita' professionale inferiore ai dieci anni, possono ridurre gli onorari minimi fino al 20 per cento.

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 4

Art. 4. Classificazione dei compensi I compensi si distinguono in: spese, indennita', onorari. Per spese s'intendono quelle effettivamente sostenute nonche' quelle generali di studio non esattamente classificabili. Per indennita' s'intendono i compensi fissi e graduali dovuti per le prestazioni d'ordine necessarie, per le assenze dallo studio, accessi e simili, di cui all'art. 19/II. Per onorario s'intende quello spettante per l'intera esecuzione dell'incarico quale corrispettivo dell'opera intellettuale prestata.

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 5

Art. 5. Classificazione e criteri applicativi degli onorari Gli onorari si distinguono in: a) fissi: previsti e determinati dalle singole voci della presente tariffa; b) graduali: determinati secondo la divisione in scaglioni del valore della pratica ed analiticamente stabiliti nelle tabelle indicate dalle norme in cui tali onorari sono specificatamente previsti; c) a percentuale: determinati in ragione di un coefficiente da applicare sul valore complessivo della pratica e che potra' essere o costante o regressivo come indicato dalla norma relativa; d) a discrezione: applicabili con i criteri di cui all'art. 2, per le prestazioni che non si possano riferire a entita' o valori numerici, o quando gli elementi di tempo e di valore non abbiano carattere determinante. Sono ricomprese in questa voce le consultazioni ed i pareri tecnico-giuridici nelle materie commercialistiche non espressamente contemplate nella presente tariffa; e) a tempo: commisurati in relazione al tempo impiegato per le relative prestazioni. Gli onorari a tempo quando non costituiscono di per se' l'onorario principale sono cumulabili con questo. Oltre all'indennita' di assenza dallo studio, spetta al professionista un compenso per il tempo impiegato per recarsi presso il cliente o altrimenti per l'espletamento dell'incarico.

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 6

Art. 6. Criterio analogico Quando gli onorari non possono essere determinati in virtu' di una specifica norma, si ha riguardo alle disposizioni della tariffa regolanti casi simili o materie analoghe.

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 7

Art. 7. Valore dell'incarico Ai fini dell'applicazione della tariffa, il valore dell'incarico, quando non sia stato concordato col cliente, e' determinato in base a quanto previsto dai singoli articoli della presente tariffa. Per incarichi di valore indeterminato, l'onorario si determina riferendosi ai criteri indicati nell'art. 2 e partendo da un minimo di L. 5 milioni, o, per pratiche tributarie, di L. 200.000 di tributo. ((1)) L'assistenza in procedure concorsuali o in componimenti stragiudiziali e' compensata, se in favore del creditore, con riferimento all'ammontare del credito; se in favore del debitore con riferimento all'ammontare dell'attivo. Per l'assistenza in materia di successioni, divisioni e liquidazioni, si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente. Per l'assistenza in materia tributaria si ha riguardo allo ammontare dell'imposta, tassa, soprattassa, penalita' e di ogni altro accessorio. E' fatta eccezione per le dichiarazioni tributarie per le quali si ha riguardo all'ammontare del reddito imponibile dichiarato. Per le prestazioni relative ad incarico giudiziario o convenzionale di gestione amministrativa, l'onorario, ove non sia determinato dalla legge o preventivamente pattuito, e' stabilito sulla base di una percentuale delle rendite lorde dei beni amministrati e, nel caso in cui l'incarico duri meno di un anno, sulle entrate annue, proporzionalmente ridotte. ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il [D.P.R. 25 settembre 1989, n. 348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1989-09-25;348) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nell'[art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1974, n. 567](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-09-10;567~art7-com2), di seguito denominato decreto, i minimi di L. 5.000.000 e di L. 200.000 sono, rispettivamente, elevati a L. 11.000.000 e a L. 1.100.000."

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 8

Art. 8. Cumulabilita' degli onorari e delle indennita' Salvo i casi in cui la tariffa lo escluda espressamente, l'onorario stabilito per le singole funzioni e' cumulabile con gli onorari graduali analiticamente stabiliti per le prestazioni varie ed accessorie nonche' con le spese e indennita' di cui all'art. 19. Sono pure cumulabili gli onorari, le indennita' e le spese previsti agli articoli 19, e 21.

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 9

Art. 9. Pluralita' di professionisti Quando un incarico e' affidato a piu' professionisti, ciascuno di essi ha diritto all'onorario per l'opera prestata secondo la tariffa della professione alla quale appartiene. Se il collegio e' composto integralmente da ragionieri professionisti l'onorario complessivo e' costituito dall'onorario spettante ad un singolo professionista aumentato del 40% per ogni componente del collegio, oltre le spese e le indennita' a ciascuno spettanti.

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 10

Art. 10. Concorso del cliente o di terzi Nel caso in cui il cliente svolga direttamente o col concorso di terzi la pratica, il ragioniere incaricato di assisterla e di consigliarlo, avra' diritto, oltre al rimborso delle spese, alle indennita' e all'onorario ridotto fino al 50 per cento.

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 11

Art. 11. Collaboratori del professionista Quando il ragioniere si avvale dell'opera di collaboratori, a norma dell'[art. 2232 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2232), sotto la propria direzione e responsabilita', le prestazioni degli stessi sono equiparate a quelle svolte dal professionista salvo diverse disposizioni della tariffa.

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 12

Art. 12. Incarico per interessi identici o comuni Sono solidalmente obbligati nei confronti del professionista i clienti che abbiano conferito incarichi riguardanti interessi comuni. In tal caso l'onorario potra' essere ridotto per ogni cliente fino al 40% salvi i casi in cui la tariffa disponga diversamente. Qualora si renda necessario l'esame di situazioni particolari rispetto all'oggetto della pratica, il ragioniere potra' richiedere ai clienti interessati un compenso aggiuntivo a norma della presente tariffa diminuito del 30 per cento.

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 13

Art. 13. Incarico non esaurito Per gli incarichi iniziati, e non giunti a compimento per qualsiasi causa, il ragioniere, oltre al rimborso delle spese ed alle indennita', ha diritto ai compensi corrispondenti all'opera gia' prestata, tenuto conto del risultato utile derivato al cliente

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 14

Art. 14. Incarico iniziato da altro professionista Per gli incarichi iniziati da altri professionisti, spettano oltre alle spese e indennita' l'onorario e le indennita' corrispondente all'opera prestata, compreso il lavoro preparatorio per una nuova o diversa impostazione.

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 15

Art. 15. Prelievi per incarichi di lunga durata Parcelle periodiche Per incarichi di rilevante importanza o di lunga durata, il ragioniere ha diritto al compenso per le prestazioni svolte nel semestre o trimestre precedente: nel caso di mancato pagamento puo' declinare l'incarico. Previo parere del consiglio del collegio, il ragioniere e' autorizzato a prelevare dalle somme delle quali abbia la disponibilita', acconti in proporzione all'attivita' svolta od a quanto prudenzialmente possa ritenersi l'ammontare del compenso totale.

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 16

Art. 16. Anticipi Il ragioniere ha diritto di richiedere anticipi per le spese prevedibili ed acconti sui compensi. Ove il cliente non aderisca alla richiesta il ragioniere puo' declinare l'incarico dandone comunicazione scritta all'interessato.

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 17

Art. 17. Termine di pagamento delle parcelle e interessi di mora Trascorso il termine di tre mesi dall'invio della parcella senza che il cliente abbia provveduto al pagamento, si applica l'interesse di mora nella misura legale ((oltre la rivalutazione monetaria prevista dalla [legge 11 agosto 1973, n. 533](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-08-11;533).))

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 18

Art. 18. Ritenzione e deposito di atti, documenti, scritture Gli atti, i documenti e scritture del cliente, depositati dal professionista nella sede del Collegio nel caso previsto dallo art 49 dell'ordinamento professionale approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1953-10-27;1068) sono ivi conservati fino alla eventuale composizione amichevole della controversia, od alla definizione della stessa in sede giudiziale, e in ogni caso fino a quando il professionista non sia stato soddisfatto delle sue competenze. Il cliente, previa autorizzazione del consiglio del collegio, puo', a proprie spese, prendere visione e ottenere copie ed estratti degli atti e documenti depositati.

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 19

Art. 19. Spese e indennita' E' sempre riconosciuto al ragioniere ed ai suoi collaboratori, sostituti ed ausiliari, unitamente agli onorari, il rimborso delle spese documentate, nonche' di quelle altre per le quali non sia possibile o non si usi rilasciare ricevuta, e siano giustificabili. Sono in particolare riconosciute, le seguenti spese e indennita': I. - Spese. 1) di scritturazione: I) per ogni facciata dell'originale. . . . . . . . . . . . . . L. 100 II) per ogni facciata di ciascuna copia . . . . . . . . . . . . L. 50 2) di viaggio: per i trasferimenti fuori della sede dello studio oltre i 200 km, al ragioniere spetta l'uso del mezzo pubblico con diritto alla 1ª classe e le relative spese saranno rimborsate con una maggiorazione del 25% a titolo di rimborso delle spese accessorie. Entro i 200 km, in caso di mancanza o deficenza del servizio pubblico, e' concesso l'uso del mezzo privato con diritto ad una indennita' di 100 lire al chilometro, con la maggiorazione del 25% a titolo di rimborso delle spese accessorie; 3) di soggiorno: il rimborso delle spese di soggiorno (pernottamento e vitto) e' dovuto in base alla tariffa d'albergo di prima categoria con l'aumento del 10% per spese accessorie. E' altresi' dovuto il rimborso delle spese postali, telegrafiche, telefoniche, di bollo e simili; 4) generali di studio: il rimborso delle spese generali di studio puo' superare l'importo totale dei compensi esposti nella parcella sino ad un massimo del 15% se il ragioniere esercita la professione in una citta' con almeno 200.000 abitanti, e sino ad un massimo del 10% se egli esercita la professione in una citta' con un numero di abitanti inferiore. II. - Indennita'. Al ragioniere, indipendentemente dal rimborso delle spese e dagli onorari determinati in base alla presente tariffa, e sempre cumulativamente con essi, spettano le seguenti indennita': a) di trasferta e di assenza dallo studio: per brevi accessi nel luogo di residenza da L. 3.000 a L. 5.000; per 1/2 giornata nel luogo di residenza da L. 5.000 a L. 10.000; per 1 giornata nel luogo di residenza da L. 10.000 a L. 15.000; per brevi accessi fuori del luogo di residenza da L. 5.000 a L. 10.000; per 1/2 giornata fuori del luogo di residenza da L. 10.000 a L. 15.000; per 1 giornata fuori del luogo di residenza da L. 16.000 a L. 21.000. La mezza giornata e la intera giornata sono determinate con riferimento all'orario normale degli studi professionali nella citta' di residenza del ragioniere; b) di scritturazione: per scritturazione, riproduzione o stampa per ogni facciata degli originali e per i frontespizi L. 250; per ogni facciata di ogni copia successiva L. 150; c) di protocollo e archivio: per protocollo ed archiviazione della pratica, formazione del fascicolo L. 2.000; d) di ricerca di archivio: per ricerca di atti e documenti nel proprio archivio: 1) per i primi tre anni dall'inizio, oltre alle sessioni col cliente, eventuale corrispondenza e spedizione a domicilio ed ai diritti di cui al punto precedente: da L. 2.000 a L. 5.000; 2) successivamente ai primi tre anni: aumento del 10% per il cliente e del 20% per i terzi, per ciascun anno o frazione di anno; e) di copia e autenticazione: per rilascio di copie e di estratti di atti e documenti nel proprio archivio (oltre le indennita' di scritturazione): lire 2.000; f) di visura: per ispezione di registri, atti o documenti presso uffici pubblici o privati, professionisti e simili: diritto fisso, oltre alla vacazione, da L. 2.000 a L. 4.000; g) di deposito e ritiro atti: per deposito, richiesta, ritiro di documenti, certificati copie di atti, per bollatura, vidimazione, legalizzazioni ed altro per ciascun documento o copia: da L. 2.000 a L. 4.000; h) per pagamenti: per pagamento di somme per conto del cliente: 0,05% degli importi pagati, con un minimo di L. 1.500 (oltre al diritto di accesso); i) di richiesta ed esame certificati: per richiesta di documenti e certificati da rilasciarsi di pubblici uffici, enti, notai e altri: L. 2.000; l) di carteggio: per deposito, ritiro di atti e documenti per la loro registrazione, bollatura, vidimazione, legalizzazione e altro: L. 2.000; m) di disamina: 1) di corrispondenza, memorie e documentazione del cliente o della controparte (oltre agli onorari di cui al titolo III, capi I e III - e): da L. 1.000 a L. 2.000; 2) delle deduzioni dell'ufficio (oltre agli onorari): L. 1.000; 3) dei verbali degli organi di vigilanza tributaria, del lavoro ecc. (oltre agli onorari): da L. 1.000 a L. 10.000; n) di redazione scritture: per ogni ricorso, memoria, istanza e scritto in genere nell'interesse del cliente (oltre gli onorari ed alle spese): da L. 1.000 a L. 5.000; o) di mandato: per il mandato di rappresentanza del contribuente dinanzi agli uffici ed alle commissioni tributarie: L. 1.000; p) di intervento: per l'intervento alle udienze quale consulente tecnico, o dinanzi alle commissioni tributarie (oltre agli onorari): da L. 2.000 a L. 15.000; q) di pubblicazioni o vidimazioni: per ogni inserzione nella Gazzetta Ufficiale ed in altro periodico e per la vidimazione di ciascun registro: da L. 1.000 a L. 3.000; r) di spedizione parcelle: per la redazione della parcella (oltre alle spese di scritturazione ed all'onorario a vacazione): da L. 1.000 a L. 3.000; s) di revisione parcelle: per la richiesta del parere e liquidazione della parcella al consiglio del collegio: da L. 1.000 a L. 5.000; t) di deposito somme e valori: per ogni deposito presso uffici pubblici o privati, banche ecc. di somme di denaro, titoli, effetti e valori in genere (oltre al compenso dello 0,05% sull'ammontare del deposito) da L. 1.000 a L. 5.000. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il [D.P.R. 25 settembre 1989, n.348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1989-09-25;348) ha inoltre disposto (con l'art. 3 , comma 1) che "Le indennita' di cui all'art. 19 del decreto sono aumentate del 55 per cento. Gli onorari a vacazione di cui all'art. 20, secondo comma, del decreto sono fissati in L. 13.000."

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 20

Art. 20. Le prestazioni valutate in relazione al tempo impiegato sono compensate a vacazione. Ogni vacazione ha la durata di un'ora e per ciascuna e' dovuto un compenso di L. 4.000. Le vacazioni non possono superare il numero di otto in una stessa giornata. In caso di particolare disagio il compenso puo' essere aumentato fino al 50 per cento. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il [D.P.R. 25 settembre 1989, n.348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1989-09-25;348) ha inoltre disposto (con l'art. 3 , comma 1) che "Le indennita' di cui all'art. 19 del decreto sono aumentate del 55 per cento. Gli onorari a vacazione di cui all'art. 20, secondo comma, del decreto sono fissati in L. 13.000."

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 21

Art. 21. Prestazioni varie Le prestazioni singole di concetto ed esecutive non specificatamente previste nel successivo capo III, anche se accessorie, sono retribuite separatamente. Gli onorari per le consultazioni, sessioni e congressi si intendono riferiti a prestazioni di durata normale. Per quelle di maggiore durata gli onorari sono maggiorati a discrezione. I. - Consultazioni, conferenze, sessioni, congressi (per ogni ora e frazione di ora): [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=074U056700100210110001&dgu=1974-11-23&art.dataPubblicazioneGazzetta=1974-11-23&art.codiceRedazionale=074U0567)

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 22

Art. 22. Amministrazione di imprese commerciali e industriali e di beni mobiliari in genere fino a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 20.000.000 il 3% per il di piu' fino a . . . . . . . . . . . . .L. 50.000.000 il 2% per il di piu' fino a . . . . . . . . . . . . .L. 100.000.000 l'1,50% per il di piu' fino a . . . . . . . . . . . . .L. 200.000.000 l'1% per il di piu' fino a . . . . . . . . . . . . L. 500.000.000 lo 0,50% per il di piu' oltre a. . . . . . . . . . . . L. 500.000.000 lo 0,30% compenso minimo L. 100.000 nonche' una percentuale fino al 7% sul reddito netto effettivo o, in mancanza di reddito un compenso a discrezione con i criteri di cui all'art. 2; b) Per la direzione esterna di aziende, gli onorari sono stabiliti come segue: fino a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000.000 il 3% per il di piu' fino a . . . . . . . . . . . . L. 30.000.000 l'1% per il di piu' fino a. . . . . . . . . . . . .L. 60.000.000 lo 0,75% per il di piu' fino a . . . . . . . . . . . . L. 100.000.000 lo 0,50% per il di piu' oltre a. . . . . . . . . . . . L. 100.000.000 lo 0,25% compenso minimo L. 50.000 nonche' una percentuale fino al 5% sul reddito netto effettivo e, in mancanza di reddito, un compenso da determinare come in a). c) Per l'amministrazione di beni mobili sono dovuti i seguenti onorari sul reddito lordo: fino a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 3.000.000 il 3% per il di piu' fino a . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000.000 il 2% per il di piu' oltre a . . . . . . . . . . . . . .L. 10.000.000 l'1% compenso minimo L. 20.000 per ogni bene amministrato. d) Per le aziende e i beni mobili in comunione, in usufrutto, in eredita' condizionata o contestata, sotto sequestro e simili, i predetti onorari sono aumentati del 20 per cento. e) Sull'ammontare delle spese sostenute per l'ordinaria gestione aziendale, nonche' per le erogazioni dei redditi esclusi i prelievi in contanti del proprietario, lo 0,25 per cento. f) Per le prestazioni in favore dei sindacati azionari e della rappresentanza degli obbligazionisti, gli onorari sono determinati a discrezione, tenendo conto dell'attivita' svolta e delle difficolta' dell'incarico. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il [D.P.R. 25 settembre 1989, n.348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1989-09-25;348) ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Gli scaglioni di cui agli articoli 22, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, lettera b), 42, lettera g), 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, punto IV, del decreto sono aumentati del 60 per cento con arrotondamento al milione di lire per difetto se la frazione non e' superiore alle cinquecentomila e per eccesso se e' superiore. La percentuale indicata alla lettera g), n. 2, dell'art. 42 in per cento deve intendersi per mille."

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 23

Art. 23. Amministrazione di immobili Per l'amministrazione di immobili spettano al professionista i seguenti compensi: A) Immobili non condominiali: Sull'ammontare complessivo annuo, sfitto per affittato, del provento lordo dei canoni e del rimborso per i servizi ripetibili, per ogni unita' immobiliare o appartamento: fino a lire 5.000.000 il 5%; per il di piu' il 4% onorario annuo minimo L. 15.000 diritto fisso mensile per ogni inquilino L. 2.000. Immobili locati per la prima volta: fino ad un canone annuo di L. 1.500.000 il 7% per il di piu fino a L. 5.000.000 il 6% per il di piu oltre a L. 5.000000 il 5% onorario annuo minimo L. 20.000 diritto fisso mensile per inquilino L. 2.000. Per i canoni arretrati comunque ricuperati, senza ingerenza nell'amministrazione degli immobili, i sopra specificati onorari sono ridotti del 50%, fermi restando i diritti fissi; B) Amministrazione di immobili in condominio: per l'ordinaria amministrazione: a) sull'ammontare delle spese ordinarie e di rendiconto e dei fondi di riserva annualmente stanziati: fino a lire 2.000.000, il 10%; il 5% sul di piu'; b) sull'ammontare delle spese straordinarie di qualsiasi natura il 5 per cento. Compenso minimo per ciascun condomino L. 10.000 annue comunque non inferiore a L. 100.000 per condominio. Per ogni servizio di ascensore, di portineria e di riscaldamento centrale del condominio, compete al ragioniere la maggiorazione del 10% dei sopra descritti onorari, oltre ad un onorario fisso di L. 1.000 per ogni condomino. Per tutti gli incarichi non rientranti nella ordinaria amministrazione dell'immobile, spettano al ragioniere gli onorari previsti dalla tariffa per le corrispondenti voci specifiche. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il [D.P.R. 25 settembre 1989, n.348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1989-09-25;348) ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Gli onorari fissi di cui agli articoli 23 e 24 del decreto sono aumentati del 60 per cento."

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 24

Art. 24. Amministrazione di fondi rustici I) Amministrazione di fondi rustici affittati: per i redditi fino a L. 2.500.000 il 4% per il di piu fino a L. 5.000.000 il 3% per il di piu fino a L. 10.000.000 il 2% per il di piu e oltre L. 10.000.000 l' 1% diritto fisso per ogni affittuario L. 2.000 onorario minimo L. 25.000. II) Amministrazione di fondi rustici a conduzione diretta: sul reddito netto fino a L. 1.000.000 il 5% per il di piu fino a L. 3.000.000 il 4% per il di piu fino a L. 10.000.000 il 3% per il di piu oltre a L. 10.000.000 il 2% Qualora non siano determinati i redditi netti, l'onorario e' riferito al 20% del reddito lordo. Onorario minimo L. 25.000. III) Aziende a colonia mista o mezzadria: 1) Per la compilazione del bilancio aziendale, con controllo dei documenti e magazzini, dei conti di stima e correnti dei coloni regolarmente tenuti a cura del proprietario o di un suo speciale incaricato, riflettenti il periodo di un anno o frazione di anno, e dichiarazione dei risultati finali sul libretto colonico, per ciascun podere facente parte dell'azienda, spettano i seguenti onorari: da una a cinque unita' agrarie (colonia o podere): lire 25.000; per ogni colonia o podere oltre le 5: L. 20.000; per ogni colonia o podere oltre le 15: L. 15.000. Qualora i conti colonici (di stima e correnti) siano compilati dal professionista, e' dovuta una maggiorazione di L. 5.000 per ciascuna colonia o podere. 2) Per la compilazione e lettura dei conti correnti e di stima dei coloni e dichiarazione del risultato sul libretto colonico, per il periodo di un anno o frazione di anno, e' dovuto al ragioniere, per ciascun podere o colonia, l'onorario di lire 12.000. 3) Per il solo controllo dei conti tenuti dal proprietario, e per ciascun podere o colonia e' dovuto l'onorario di L. 8.000 per podere. 4) Per i conti correnti relativi a terzi (quali affittuari, inquilini, ecc.) e' dovuto un onorario aggiuntivo di L. 4.000 per ogni interessato. 5) Per i terreni condotti a mezzadria, oltre agli onorari di cui al n. 1) aumentati del 50% da calcolarsi col reddito netto, spetta un diritto fisso di L. 5.000 per ogni mezzadro. Onorario minimo per ogni fondo L. 20.000. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il [D.P.R. 25 settembre 1989, n.348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1989-09-25;348) ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Gli onorari fissi di cui agli articoli 23 e 24 del decreto sono aumentati del 60 per cento."

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 25

Art. 25. Pluralita' di proprietari e possessori Gli onorari previsti nei precedenti articoli del presente capo, nei casi di amministrazione di patrimonio di beni (esclusa quella di condomini) appartenenti a piu' proprietari o possessori, o sui quali vantino pretese piu' soggetti, sono aumentati del 20%; oppure del 25% se trattasi di incarichi derivati da procedure giudiziali.

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 26

Art. 26. Custodia e conservazione Oltre agli onorari previsti nel presente capo, spetta al ragioniere, per la custodia e conservazione, anche sotto sequestro, dei beni mobili e delle aziende, un onorario per ciascun anno o frazione di anno, rapportato al valore, indipendentemente dai rispettivi redditi. Se trattasi di aziende, il compenso viene determinato sull'attivo lordo nella misura seguente: fino a L. 1.000.000 da L. 10.000 a L. 20.000 per il di piu' fino L. 10.000.000 da L. 20.000 a L. 50.000 per il di piu' fino L. 50.000.000 da L. 50.000 a L. 100.000 per il di piu' fino L. 100.000.000 da L. 100.000 a L. 200.000 per il di piu' oltre L. 100.000.000 a discrezione ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il [D.P.R. 25 settembre 1989, n.348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1989-09-25;348) ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Gli onorari di cui agli articoli 26 e 51, punti I, II e III, del decreto sono aumentati del 60 per cento."

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 27

Art. 27. Tutele e curatele Per le tutele e curatele di beni dell'interdetto, dell'inabilitato, del minore, per le amministrazioni di eredita' giacenti, per la rappresentanza di assenti, e scomparsi, sono dovuti gli onorari stabiliti dagli articoli da 23, 24, 25 e 26, oltre a quelli relativi alla redazione dell'inventario e alla liquidazione di beni.

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 28

Art. 28. Sequestro e pignoramento di beni Spettano al ragioniere per il sequestro e pignoramento: a) di immobili, gli onorari annui di cui agli articoli 23 e 24; b) di aziende commerciali e industriali, beni mobili, gli onorari previsti dall'art. 22; c) di documenti, le indennita' e gli onorari di cui agli articoli 19 e 21, oltre al rimborso delle spese di assicurazione. Quando il ragioniere sequestratario non abbia anche l'obbligo dell'amministrazione dei beni sotto sequestro o pignoramento, gli onorari sono ridotti del 20 per cento. Per i beni improduttivi di reddito l'onorario e' determinato a discrezione.

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 29

Art. 29. Costituzione di societa' e associazioni Per tutte le prestazioni dirette alla costituzione di societa' ed associazioni di qualsiasi tipo, spetta al ragioniere, sulle somme sottoscritte o comunque apportate a titolo di capitale, l'onorario rapportato alle percentuali seguenti, con un minimo di L. 50.000: fino a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000.000 il 3% per il di piu' fino a. . . . . . . . . . . . .L. 25.000.000 il 2,50% per il di piu' fino a . . . . . . . . . . . . L. 50.000.000 il 2% per il di piu' fino a . . . . . . . . . . . . L. 100.000.000 l'1,50% per il di piu' fino a . . . . . . . . . . . . L. 250.000.000 lo 0,75% per il di piu' fino a . . . . . . . . . . . . L. 500.000.000 lo 0,50% per il di piu' oltre a. . . . . . . . . . . . L. 500.000.000 lo 0,25% Per la costituzione di cooperative, consorzi, cartelli, sindacati e di altre forme associative similari, l'onorario, quando non sia determinabile con i criteri sopraesposti e con quelli generali dell'art. 2, e' stabilito a discrezione. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il [D.P.R. 25 settembre 1989, n.348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1989-09-25;348) ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Gli scaglioni di cui agli articoli 22, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, lettera b), 42, lettera g), 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, punto IV, del decreto sono aumentati del 60 per cento con arrotondamento al milione di lire per difetto se la frazione non e' superiore alle cinquecentomila e per eccesso se e' superiore. La percentuale indicata alla lettera g), n. 2, dell'art. 42 in per cento deve intendersi per mille."

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 30

Art. 30. Trasformazione e fusione di societa' Per la trasformazione di societa' l'onorario e' calcolato sul valore del capitale effettivo delle riserve, del fondo di rivalutazione monetaria e sugli eventuali conti correnti dei soci nelle seguenti percentuali: fino a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000.000 lo 0,70% per il di piu' fino a . . . . . . . . . . . . L. 100.000.000 lo 0,25% per il di piu' fino a . . . . . . . . . . . . L. 250.000.000 lo 0,20% per il di piu' fino a . . . . . . . . . . . . L. 500.000.000 lo 0,10% per il di piu' fino a . . . . . . . . . . . L. 1.000.000.000 lo 0,07% per il di piu' fino a. . . . . . . . . . . L. 2.500.000.000 lo 0,035% per il di piu' fino a . . . . . . . . . . . L. 5.000.000.000 lo 0,02% per il di piu' fino a . . . . . . . . . . L. 10.000.000.000 lo 0,015% per il di piu' oltre a. . . . . . . . . . L. 10.000.000.000 lo 0,007% per la fusione per incorporazione: senza aumento di capitale della societa' incorporante, l'onorario e' determinato a norma dell'art. 21; per la fusione e concentrazioni di societa' ed imprese: l'onorario a percentuale previsto dalla prima parte di questo articolo e calcolato sull'ammontare complessivo dell'attivo lordo di tutte le societa' partecipanti in qualsiasi forma alla fusione e concentrazione, ridotto del 40 per cento. E' retribuita a parte l'opera del ragioniere per la valutazione ai fini della trasformazione, fusione, ecc. delle societa' o imprese interessate, nonche' quella per la formazione o analisi dei rispettivi bilanci, la situazione patrimoniale e finanziaria del nuovo ente, riducendo di un terzo gli onorari previsti per tali operazioni. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il [D.P.R. 25 settembre 1989, n.348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1989-09-25;348) ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Gli scaglioni di cui all'art. 30 del decreto sono aumentati del 65 per cento."

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 31

Art. 31. Variazioni di capitale Per prestazioni preliminari e successive concernenti le variazioni di capitale spettano sull'importo della variazione le percentuali previste all'art. 29 riducibili fino al massimo del 50 per cento.

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 32

Art. 32. Recesso ed esclusione di soci Per le prestazioni svolte per il recesso e la esclusione di soci, spettano gli onorari di cui all'art. 38 con riferimento alla quota liquidata, ferme le altre disposizioni di detto articolo.

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 33

Art. 33. Assistenza societaria in via continuativa Per l'assistenza societaria continuativa e generica, spetta al ragioniere un onorario a discrezione tenuto conto del complesso delle prestazioni nonche' della natura ed importanza della societa'.

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 34

Art. 34. Funzioni sindacali Al ragioniere sindaco effettivo nelle societa' commerciali e revisore dei conti di enti di qualsiasi specie, anche a partecipazione statale, ispettore delle societa' finanziarie e di revisione sono dovuti i seguenti emolumenti sull'ammontare complessivo del capitale sociale, delle riserve non costituite a fronte di oneri od impegni specifici, o del patrimonio inteso in senso lato, per ogni anno o frazione di anno di carica, commisurati sulla base dei massimi valori rilevati nel corso del periodo considerato: fino a L. 15.000.000 L. 100.000 da L. 15.000.000 a 25.000.000 da L. 125.000 a 175.000 da L. 25.000.000 a 50.000.000 da L. 175.000 a 250.000 da L. 50.000.000 a 75.000.000 da L. 250.000 a 300.000 da L. 75.000.000 a 100.000.000 da L. 300.000 a 350.000 da L. 100.000.000 a 250.000.000 da L. 350.000 a 400.000 da L. 250.000.000 a 500.000.000 da L. 400.000 a 500.000 da L. 500.000.000 a 750.000.000 da L. 500.000 a 600.000 da L. 750.000.000 a 1.000.000.000 da L. 600.000 a 700.000 oltre L. 1.000.000.000 minimo L. 1.000.000. Qualora si tratti di societa' la cui attivita' si limita all'amministrazione di immobili di proprieta' o al solo godimento dei redditi patrimoniali, gli emolumenti sono ridotti fino al 50 per cento. Analoga riduzione puo' essere praticata nel caso di societa' in liquidazione o che non svolga alcuna attivita'. Per le societa' cooperative l'emolumento e' determinato sull'ammontare delle attivita' sociali al lordo come segue: fino a L. 5.000.000 L. 50.000 da L. 5.000.000 L. 50.000.000 L. 125.000 da L. 50.000.000 L. 100.000.000 L. 200.000 da L. 100.000.000 L. 500.000.000 L. 300.000 da L. 500.000.000 L. 1.000.000.000 L. 500.000 Proporzionali aumenti si applicano per capitali e attivita' maggiori. Gli emolumenti, indennita' ed onorari tutti del ragioniere presidente del collegio sindacale sono maggiorati del 50 per cento. Nel caso di variazioni di capitale e degli elementi equiparati delle attivita' sociali, nelle cooperative, gli emolumenti sono adeguatamente modificati con effetto dall'inizio dell'anno solare cui si riferiscono. Ove la funzione sindacale venga svolta per un periodo inferiore ad un anno i relativi emolumenti vengono calcolati in dodicesimi. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il [D.P.R. 25 settembre 1989, n.348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1989-09-25;348) ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Gli scaglioni e gli emolumenti di cui all'art. 34 del decreto sono aumentati del 65 per cento con arrotondamento alle centomila lire, per difetto se la frazione non e' superiore alle lire cinquantamila e per eccesso se e' superiore."

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 35

Art. 35. Successioni e divisioni di eredita', comunioni, patrimoni Per pratiche relative alla successione, accertamento dell'asse ereditario e dei diritti successori, posizione dei beni costituenti le quote legittime o testamentarie di ciascun concorrente, determinazione e sistemazione di diritti di usufrutto con o senza affrancazione, e per la divisione di fatto spettano al ragioniere sulla massa attiva ereditaria: fino a L. 5.000.000 dal 4 al 6% fino a L. 15.000.000 dal 3 al 4% fino a L. 50.000.000 dal 2,50 al 3% fino a L. 100.000.000 dal 1,50 al 2% fino a L. 500.000.000 dal 1 al 1,50% oltre L. 500.000.000 dal l'1% L'onorario cosi' calcolato e' aumentato del 10% per ogni erede, legatario o usufruttuario. Per il realizzo delle attivita', spettano a parte gli onorari a percentuale di cui all'art. 39, lettera a), della presente tariffa, sull'ammontare del realizzo. Per la denuncia di successione e liquidazione delle relative imposte, la ricognizione delle consistenze attive e passive, la formazione dell'inventario, le relative valutazioni, lo stato di graduazione dei creditori e legatari, relativi piani di liquidazione, la gestione e amministrazione della comunione ereditaria e sua contabilizzazione, la curatela dell'eredita' giacente; le funzioni di esecutore testamentario, la collaborazione nei giudizi ereditari e per ogni altra eventuale prestazione accessoria, sono dovuti a parte gli onorari contemplati dalla tariffa alle voci corrispondenti. Per la divisione di patrimoni in comunione e relativi piani di graduazione, spettano sulla massa attiva gli onorari di cui al primo comma del presente articolo riducibili, nei casi di particolare semplicita' dell'operazione, fino al 30 per cento. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il [D.P.R. 25 settembre 1989, n.348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1989-09-25;348) ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Gli scaglioni di cui agli articoli 22, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, lettera b), 42, lettera g), 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, punto IV, del decreto sono aumentati del 60 per cento con arrotondamento al milione di lire per difetto se la frazione non e' superiore alle cinquecentomila e per eccesso se e' superiore. La percentuale indicata alla lettera g), n. 2, dell'art. 42 in per cento deve intendersi per mille."

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 36

Art. 36. Sistemazioni tra familiari Per la sistemazione d'interessi fra familiari spetta al ragioniere un onorario a discrezione, tenuto conto della natura delle prestazioni e dei criteri enunciati nell'art. 2.

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 37

Art. 37. Finanziamenti Per i finanziamenti di gestione, per imprese industriali o commerciali, con studio e presentazione di bilanci, conti economici, progetti, od apporti di capitale e di beni, ottenuti mediante la sua opera, spetta al ragioniere un onorario del 2% sull'ammontare delle disponibilita' conseguite. Tale onorario e' aumentabile fino al 3% per i finanziamenti industriali a lungo termine, ed e' congruamente ridotto nei casi di mutui a lungo e medio termine con garanzia immobiliare e di rinuncia prima della concessione, tenuto conto dello stato della pratica svolta. L'onorario e' pure congruamente ridotto fino al 50%, per i finanziamenti di durata inferiore ad un anno. Per ciascun anno di durata del finanziamento, oltre al primo, spetta un onorario supplementare dello 0,50 per cento. Per il rinnovo del finanziamento il ragioniere ha diritto all'onorario dell'1% sul relativo ammontare. Per le pratiche di concessione di contributi agevolati a fondo perduto, spetta al ragioniere un onorario fino al 5% sull'ammontare dei contributi medesimi, avuto sempre riguardo ai criteri dell'art. 2. Per l'eventuale lavoro preparatorio di revisione, per la formazione del bilancio e conto economico e per la valutazione aziendale; per la preparazione ed elaborazione della documentazione dei piani di ammortamento; per i calcoli di rendite vitalizie e per ogni altro calcolo di carattere economico-finanziario; per l'assunzione di prestiti anche obbligazionari, sono dovuti anche gli onorari a tempo e, ove applicabili, quelli di cui all'art. 42. In caso di esito non favorevole della pratica spetta l'onorario a tempo cumulabile con quello di cui all'art. 21.

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 38

Art. 38. Cessione di aziende, di quote, di patrimoni, di azioni e di singoli beni Al ragioniere sono dovuti per il reperimento del contraente, l'opera di negoziatore, la determinazione delle condizioni e modalita' del trasferimento, del pagamento e di ogni altra clausola contrattuale i seguenti onorari, sul prezzo della cessione o sul valore della quota del cedente: fino a L. 10.000.000 il 5% per il di piu' fino a L. 20.000.000 il 4% per il di piu' fino a L. 50.000.000 il 3% per il di piu' fino a L. 100.000.000 il 2% per il di piu' oltre a L. 100.000.000 il l'1% onorario minimo L. 30.000. Nel caso in cui la negoziazione di azioni quotate in borsa avvenga esclusivamente in base alla relativa quotazione ufficiale, gli onorari saranno determinati in via discrezionale. Qualora invece la negoziazione non avvenga con semplice riferimento alla quotazione di borsa, ma richieda particolari trattative e conseguenti difficolta', la determinazione degli onorari avverra' secondo le percentuali indicate nella tabella esposta nel primo comma. Gli onorari previsti dal presente articolo sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art. 21 della presente tariffa e non sono comprensivi di quelli spettanti per la eventuale valutazione delle aziende, delle quote di partecipazione o delle azioni, o per altre prestazioni eventualmente svolte. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il [D.P.R. 25 settembre 1989, n.348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1989-09-25;348) ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Gli scaglioni di cui agli articoli 22, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, lettera b), 42, lettera g), 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, punto IV, del decreto sono aumentati del 60 per cento con arrotondamento al milione di lire per difetto se la frazione non e' superiore alle cinquecentomila e per eccesso se e' superiore. La percentuale indicata alla lettera g), n. 2, dell'art. 42 in per cento deve intendersi per mille."

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 39

Art. 39. Liquidazione di aziende collettive e individuali Per la liquidazione di aziende, progetto, inventario, bilancio, realizzo delle attivita', riparto del netto, ed esecuzione delle pratiche necessarie al compimento dell'incarico, sono dovuti al ragioniere, oltre alle spettanze di cui agli articoli 20 e 21, i seguenti onorari calcolati sull'attivo realizzato: a) fino a L. 10.000.000 il 5% per il di piu fino a L. 20.000.000 il 4% per il di piu fino a L. 50.000.000 il 3% per il di piu fino a L. 100.000.000 il 2% per il di piu oltre a L. 100.000.000 il l'1% Gli onorari suddetti sono ridotti del 20% per la liquidazione di beni provenienti da concordato stragiudiziale. Qualora in detta attivita' concorra l'opera del cliente, l'onorario e' ridotto fino al 50 per cento. Per i crediti contestati o litigiosi spetta un onorario suppletivo pari al 10% dell'ammontare realizzato; b) per la liquidazione e pagamento dei creditori od accollo delle passivita' ai soci, e' dovuto al ragioniere un onorario variante dallo 0,5,0% all'1,50% sull'ammontare delle passivita' estinte, con l'aumento fino al 10% per i debiti contestati o litigiosi; c) per le assegnazioni in natura di attivita' o apporti in altre aziende e' dovuto l'onorario di cui alla precedente lettera a) ridotto fino al 30 per cento. Nel caso di piu' liquidatori gli onorari vanno calcolati a norma dell'art. 9. Nel caso di gestione temporanea, oltre agli onorari del presente articolo, sono dovuti quelli di cui agli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 ridotti del 20 per cento. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il [D.P.R. 25 settembre 1989, n.348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1989-09-25;348) ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Gli scaglioni di cui agli articoli 22, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, lettera b), 42, lettera g), 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, punto IV, del decreto sono aumentati del 60 per cento con arrotondamento al milione di lire per difetto se la frazione non e' superiore alle cinquecentomila e per eccesso se e' superiore. La percentuale indicata alla lettera g), n. 2, dell'art. 42 in per cento deve intendersi per mille."

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 40

Art. 40. Componimenti amichevoli, moratorie e concordati Per i componimenti amichevoli, concordati stragiudiziali, cessione dei beni ai creditori, mandato a liquidare e per tutte le sistemazioni liberatorie del debitore, spettano al ragioniere i seguenti onorari principali: a) sul passivo definitivamente accertato: fino a L. 10.000.000 il 4,50% per il di piu fino L. 25.000.000 il 3,50% per il di piu fino L. 50.000.000 il 2,50% per il di piu fino L. 100.000.000 l' 1,50% per il di piu oltre L. 100.000.000 l' 1 % onorario minimo L. 100.000; b) sul realizzo delle attivita', gli onorari previsti per il liquidatore di aziende, ridotti alla meta'; c)nel caso in cui il componimento amichevole sia limitato ad ottenere una dilazione dei pagamenti, gli onorari a percentuale sono ridotti dal 30 al 60% in relazione alla durata della dilazione ottenuta; d) nel caso di mancata sistemazione rinuncia del professionista o sua sostituzione, il compenso e' ridotto in relazione al numero delle partite concordate, e del loro complessivo ammontare, fermi restando gli onorari graduali, indennita' e spese, nonche' gli onorari per le prestazioni contemplate in altre voci della tariffa, che si fossero rese necessarie pur la preparazione e lo svolgimento dell'incarico. Per tutte le ipotesi e' dovuto inoltre un diritto fisso di L. 3.000 per ogni creditore accertato. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il [D.P.R. 25 settembre 1989, n.348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1989-09-25;348) ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Gli scaglioni di cui agli articoli 22, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, lettera b), 42, lettera g), 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, punto IV, del decreto sono aumentati del 60 per cento con arrotondamento al milione di lire per difetto se la frazione non e' superiore alle cinquecentomila e per eccesso se e' superiore. La percentuale indicata alla lettera g), n. 2, dell'art. 42 in per cento deve intendersi per mille."

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 41

Art. 41. Realizzo di crediti controversi o di difficile recupero Per l'accertamento e la liquidazione di crediti controversi e di difficile recupero, spettano al ragioniere, sull'ammontare delle somme realizzate, i seguenti onorari: fino a L. 500.000 dal 10 al 15 % per il di piu fino a L. 1.000.000 dal 8 al 10 % per il di piu fino a L. 3.000.000 dal 3 al 6 % per il di piu fino a L. 5.000.000 dal 2 al 4 % per il di piu e oltre L. 5000.000 dallo 0,50 all' 1 % compenso minimo L. 10.000. In caso di mancato realizzo e di diverso regolamento del credito, in sostituzione degli onorari a percentuale, sono dovuti, oltre alle spese, indennita' e diritti, soltanto gli onorari graduali di cui all'art. 21 aumentati fino al 20 per cento. Qualora il recupero del credito non abbia presentato difficolta', i suddetti onorari sono ridotti dal 25 al 50 per cento. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il [D.P.R. 25 settembre 1989, n.348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1989-09-25;348) ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Gli scaglioni di cui agli articoli 22, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, lettera b), 42, lettera g), 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, punto IV, del decreto sono aumentati del 60 per cento con arrotondamento al milione di lire per difetto se la frazione non e' superiore alle cinquecentomila e per eccesso se e' superiore. La percentuale indicata alla lettera g), n. 2, dell'art. 42 in per cento deve intendersi per mille."

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 42

Art. 42. Consulenza in materia di economia aziendale e di ragioneria, di tecnica commerciale, amministrativa, finanziaria, bancaria, doganale. a) Per le ispezioni e le revisioni amministrative e contabili, l'onorario a tempo previsto dall'art. 20 della presente tariffa, e' aumentato del 10 per cento. b) Per gli accertamenti relativi all'attivita' aziendale e veridicita' dei conti e delle registrazioni, a richiesta del cliente o di terzi, e' dovuto in aggiunta all'onorario di cui alla precedente lettera a), un supplemento calcolato sull'attivo e passivo come segue: fino a L. 25.000.000 l' 1 % per il di piu fino a L. 100.000.000 lo 0,50% per il di piu fino a L. 500.000.000 lo 0,25% per il di piu fino a L. 1.000.000.000 lo 0,15% per il di piu e oltre L. 1.000.000.000 a discrezione onorario minimo L. 50000. Qualsiasi altro accertamento di conti, di scritture e di documentazioni contabili, come qualsiasi altra attestazione in ordine ad altre prestazioni professionali del ragioniere, da' diritto agli onorari specificatamente previsti, maggiorati fino al 25 per cento. ((1)) c) Per i progetti di costituzione di imprese e di aziende in genere e relativi preventivi di impianto e d'esercizio, i piani dei conti, le organizzazioni e riorganizzazioni contabili, gli impianti di contabilita', di servizi aziendali generali amministrativi; di aziende private e pubbliche, e l'attuazione di piani di organizzazione e programmazione aziendale, studi statistici e di mercato, di distribuzione e di investimenti; determinazione dei costi; piani di sviluppo e pubblicitari, sistemazione di aziende in crisi, spettano gli onorari a tempo previsti dall'art. 20, aumentati fino al doppio. d) Per gli impianti di contabilita' meccanici ad impulsi elettrici od elettronici, nonche' per quelli per i quali occorra una particolare specializzazione, gli onorari sono determinati a norma dell'art. 2 della presente tariffa. e) Per il riordinamento di contabilita' arrettre e confuse e' dovuto l'onorario a tempo aumentabile nel massimo fino al 100 per cento. f) Per la compilazione di inventari, rendiconti, situazioni contabili, analisi per le rilevazioni dei costi e per la determinazione dei profitti e delle perdite: per le rilevazioni contabili, amministrative e finanziarie, i piani di ammortamento e per qualsiasi altro lavoro contabile non espressamente previsto dalla presente tariffa, competono gli onorari di cui precedente lettera a) aumentati fino al 40 per cento. g) Per la formazione dei bilanci, dei relativi certi profitti e perdite, di rendiconti di societa' e di altri enti pubblici o privati, l'esame della regolarita' dei libri, delle scritture, delle valutazioni, della costituzione delle riserve ed accantonamenti, la determinazione dell'utile netto o della perdita, spettano i seguenti onorari: 1) sull'ammontare dell'attivo: fino a L. 50.000.000 lo 0, 50 % per il di piu fino a L. 100.000.000 lo 0, 20 % per il di piu fino a L. 300.000.000 lo 0, 15 % per il di piu fino a L. 500.000.000 lo 0, 10 % per il di piu fino a L. 500.000.000 lo 0, 05 % per il di piu fino a L. 2 500.000.000 lo 0,025 % per il di piu fino a L. 5.000.000.000 lo 0,015 % per il di piu fino a L. 10.000.000.000 lo 0,010 % per il di piu e oltre L. 10.000.000.000 lo 0,005 % 2) sul totale dei ricavi lordi: fino a L. 250.000.000 l' 1,50 % per il di piu fino a L. 500.000.000 l' 1 % per il di piu fino a L. 1.000.000.000 lo 0,50 % per il di piu fino a L. 5.000.000.000 lo 0,25 % per il di piu fino a L. 10.000.000.000 lo 0,15 % per il di piu e oltre L. 10.000.000.000 lo 0,05 % I suddetti onorari sono riducibili fino alla meta' se la formazione del bilancio riguarda la societa', enti ed imprese che non svolgono alcuna attivita' commerciale od industriale o la cui attivita' sia limitata alla sola amministrazione; di beni immobili, ed al solo godimento di redditi patrimoniali. ((1)) h) Per la formazione di bilanci tecnici con calcolo delle riserve matematiche, e di bilanci consolidati, per la compilazione delle relazioni sul lavoro svolto, compete l'onorario a discrezione, tenuto conto del tempo impiegato e dei criteri stabiliti dall'art. 2. i) Per l'ordinaria tenuta di contabilita' e' dovuto l'onorario a tempo. l) Per la consulenza in materia di programmazione e per i piani di sviluppo nazionali e regionali, si applicano gli onorari a tempo. Per la consulenza e assistenza tecnica aziendale prestata in via continuativa, gli onorari sopraprevisti sono ridotti dal 25 al 50% salvo diversa convenzione fra le parti che non puo' superare comunque il biennio. Eventuali prestazioni per l'aggiornamento e la revisione della contabilita', ed altre accessorie sono compensate a norma di tariffa. Per tutti gli incarichi contemplati nel presente articolo, che presentino particolare importanza e complessita', l'onorario e determinato a discrezione. ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il [D.P.R. 25 settembre 1989, n.348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1989-09-25;348) ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Gli scaglioni di cui agli articoli 22, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, lettera b), 42, lettera g), 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, punto IV, del decreto sono aumentati del 60 per cento con arrotondamento al milione di lire per difetto se la frazione non e' superiore alle cinquecentomila e per eccesso se e' superiore. La percentuale indicata alla lettera g), n. 2, dell'art. 42 in per cento deve intendersi per mille."

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 43

Art. 43. Perizie e valutazioni a) Perizie e consulenze tecniche. Per le perizie e consulenze fiscali e contabili in genere; per le perizie e le consulenze tecniche e memorie di parte avanti all'autorita' giudiziaria o amministrativa, arbitri o periti; per i motivati pareri nelle materie di competenza e per le relazioni di inchieste sulle responsabilita' amministrative, gli onorari sono calcolati sul valore accertato della pratica, secondo la seguente tabella: fino a L. 10.000.000 il 6 % per il di piu fino a L. 25.000.000 il 5 % per il di piu fino a L. 50.000.000 il 4 % per il di piu fino a L. 100.000.000 il 3 % per il di piu fino a L. 250.000.000 il 2 % per il di piu fino a L. 500.000.000 l' 1 % per il di piu fino a L. 1.500.000.000 lo 0,75 % per il di piu oltre L. 1.500.000.000 lo 0,50 % Ove non sia possibile accertare il valore della pratica, l'onorario e' determinato a tempo. b) Valutazioni. Per la valutazione di aziende industriali, commerciali, agricole, di enti patrimoniali, beni, diritti, valore di avviamento (marchi e brevetti, processi industriali, capitali assicurati, rendite vitalizie, censi, livelli, canoni enfiteutici e simili) gli onorari sono commisurati come segue all'ammontare complessivo delle attivita', valori e passivita' accertati: fino a L. 50.000.000 l' 1,50 % per il di piu fino a L. 100.000.000 l' 1 % per il di piu fino a L. 250.000.000 lo 0,75 % per il di piu fino a L. 500.000.000 lo 0,50 % per il di piu fino a L. 1.000.000.000 lo 0,25 % per il di piu fino a L. 5.000.000.000 lo 0,10 % per il di piu fino a L. 10.000.000.000 lo 0,05 % per il di piu oltre L. 10.000.000.000 lo 0,25 % I predetti onorari sono ridotti da un terzo alla meta', qualora la prestazione considerata nel presente articolo rientri in altre voci della tariffa. Gli onorari spettanti per l'aggiornamento e la revisione delle scritture contabili, vanno sempre conteggiati a parte. c) Piani di graduazione. Per i piani di liquidazione nei giudizi di graduazione, oltre a un compenso fisso da L. 5.000 a L. 10.000 per ciascun creditore concorrente, e' dovuto un onorario aggiuntivo pari al 2% dell'ammontare di ciascun credito. d) Relazioni. Per le relazioni compete a parte l'onorario di cui all'art. 42 penultimo comma. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il [D.P.R. 25 settembre 1989, n.348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1989-09-25;348) ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Gli scaglioni di cui agli articoli 22, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, lettera b), 42, lettera g), 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, punto IV, del decreto sono aumentati del 60 per cento con arrotondamento al milione di lire per difetto se la frazione non e' superiore alle cinquecentomila e per eccesso se e' superiore. La percentuale indicata alla lettera g), n. 2, dell'art. 42 in per cento deve intendersi per mille."

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 44

Art. 44. Regolamento e liquidazione di avarie I. - Avarie comuni. Per le avarie cosiddette "comuni" spetta sull'ammontare complessivo delle somme ammesse il seguente onorario: a) fino a L. 3.000.000 il 7 % per il di piu fino a L. 5.000.000 il 6 % per il di piu fino a L. 10.000.000 il 5 % per il di piu fino a L. 25.000.000 il 4 % per il di piu fino a L. 50.000.000 il 3 % per il di piu fino a L. 100.000.000 il 2 % per il di piu fino a L. 200.000.000 l' 1 % per il di piu fino a L. 500.000.000 lo 0,50 % per il di piu oltre L. 500.000.000 lo 0,25 % compenso minimo per ogni liquidazione L. 50.000. b) per l'esecuzione del regolamento di avaria comune tra le parti, spetta un onorario pari allo 0,25% sull'importo della avaria comune; c) per la liquidazione dei rapporti, tra assicurato e assicuratore derivanti da liquidazione di avaria comune, spettano gli onorari previsti per le liquidazioni di avaria particolare. II. - Avarie particolari. Per le avarie particolari spettano al ragioniere i seguenti onorari: sull'ammontare complessivo delle somme liquidate: fino a L. 3.000.000 il 5 % per il di piu fino a L. 5.000.000 il 4 % per il di piu fino a L. 15.000.000 il 2 % per il di piu fino a L. 30.000.000 l' 1 % per il di piu fino a L. 50.000.000 lo 0,50 % per il di piu fino a L. 100.000.000 il 0,25 % per il di piu oltre L. 100.000.000 a discrezione. Nel caso di liquidazioni d'avarie particolarmente complesse o litigiose, spetta una maggiorazione fissa del 30 per cento. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il [D.P.R. 25 settembre 1989, n.348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1989-09-25;348) ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Gli scaglioni di cui agli articoli 22, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, lettera b), 42, lettera g), 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, punto IV, del decreto sono aumentati del 60 per cento con arrotondamento al milione di lire per difetto se la frazione non e' superiore alle cinquecentomila e per eccesso se e' superiore. La percentuale indicata alla lettera g), n. 2, dell'art. 42 in per cento deve intendersi per mille."

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 45

Art. 45. Liquidazione di danni Per la liquidazione stragiudiziale di danni patrimoniali di qualsiasi specie e per l'assistenza nelle transazioni relative, spettano al ragioniere gli onorari seguenti sul valore originario della cosa danneggiata: fino a L. 3.000.000 il 3 % per il di piu fino a L. 9.000.000 il 2,50 % per il di piu fino a L. 15.000.000 il 2 % per il di piu fino a L. 30.000.000 l' 1 % per il di piu fino a L. 50.000.000 lo 0,50 % per il di piu oltre L. 50.000.000 a discrezione Spettano inoltre sull'ammontare del danno liquidato le seguenti percentuali: fino a L. 500.000 il 10 % per il di piu fino a L. 3.000.000 il 5 % per il di piu fino a L. 10.000.000 il 3 % per il di piu fino a L. 50.000.000 il 2 % per il di piu oltre L. 50.000.000 a discrezione onorario minimo L. 50.000. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il [D.P.R. 25 settembre 1989, n.348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1989-09-25;348) ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Gli scaglioni di cui agli articoli 22, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, lettera b), 42, lettera g), 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, punto IV, del decreto sono aumentati del 60 per cento con arrotondamento al milione di lire per difetto se la frazione non e' superiore alle cinquecentomila e per eccesso se e' superiore. La percentuale indicata alla lettera g), n. 2, dell'art. 42 in per cento deve intendersi per mille."

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 46

Art. 46. Consulenza in materia tecnico-contrattuale Per la consulenza ed assistenza in materia contrattuale, di convenzioni e simili anche se in concorso con altri professionisti e consulenti della controparte spettano al ragioniere sul corrispettivo del contratto o della convenzione: a) nelle transazioni non espressamente indicate in altre voci della presente tariffa, la trattazione e stipulazione di contratti in genere, redazione di atti, scritture private, preliminari, impegnative e promesse di vendita, e per ogni altra prestazione in materia contrattuale: fino a L. 500.000 il 7 % per il di piu fino a L. 1.000.000 il 5 % per il di piu fino a L. 5.000.000 il 3 % per il di piu fino a L. 10.000.000 il 2 % per il di piu fino a L. 25.000.000 l' 1,50 % per il di piu fino a L. 50.000.000 l' 1 % per il di piu fino a L. 100.000.000 lo 0,50 % per il di piu fino a L. 200.000.000 il 0,25 % per il di piu oltre a L. 200.000.000 il 0,10 % Se l'opera del ragioniere consiste nell'assistenza per la sola stesura del contratto o convenzione, senza clausole particolari, gli onorari sono ridotti a seconda dei casi fino al 50 per cento. Onorario minimo L. 20.000; b) per la partecipazione alla sola formazione tecnica del contratto l'onorario e' ridotto fino al 30 per cento; c) per i contratti di locazione di immobili gli onorari si calcolano sul canone di affitto del primo anno; d) per l'eventuale anno successivo si applica l'onorario del primo anno ridotto del 50% e per ciascuno degli anni seguenti del 20 per cento; e) per le locazioni di immobili ad uso di abitazione l'onorario e' ridotto del 60%, e per i fondi rustici del 30 per cento. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il [D.P.R. 25 settembre 1989, n.348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1989-09-25;348) ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Gli scaglioni di cui agli articoli 22, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, lettera b), 42, lettera g), 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, punto IV, del decreto sono aumentati del 60 per cento con arrotondamento al milione di lire per difetto se la frazione non e' superiore alle cinquecentomila e per eccesso se e' superiore. La percentuale indicata alla lettera g), n. 2, dell'art. 42 in per cento deve intendersi per mille."

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 47

Art. 47. Consulenza e assistenza nelle procedure concorsuali e stragiudiziali Per la consulenza e assistenza tecnico-amministrativa nelle procedure concorsuali e stragiudiziali e nelle liquidazioni giudiziarie, sono dovuti al ragioniere: a) per la domanda di ammissione al passivo le indennita' e gli onorari previsti dagli articoli 19 e 21; b) per l'assistenza del debitore, quando le procedure si concludono con un concordato o comunque con esito favorevole, le percentuali stabilite dall'art. 40, ridotte dal 30 al 50 per cento; Nel caso di esito sfavorevole spettano le indennita' e gli onorari degli articoli 19 e 21. c) per l'assistenza ai creditori nelle procedure concorsuali, come pure nei concordati stragiudiziali, i seguenti onorari: 1) sull'ammontare dei crediti ammessi al passivo, indipendentemente dal realizzo: fino a L. 2.500.000 il 2 % per il di piu fino a L. 5.000.000 il 11,50 % per il di piu fino a L. 25.000.000 lo 0,50 % per il di piu fino a L. 100.000.000 il 0,25 % per il di piu oltre L. 100.000.000 a discrezione 2) sulle somme realizzate, in aggiunta all'onorario sopraindicato: fino a L. 5.000.000 il 3 % per il di piu fino a L. 25.000.000 l' 1 % per il di piu fino a L. 100.000.000 lo 0,50% per il di piu e oltre L. 100.000.000 a discrezione onorario minimo L. 25.000. Gli onorari suddetti sono cumulabili con quelli di altre prestazioni, specificatamente previste nella presente tariffa. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il [D.P.R. 25 settembre 1989, n.348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1989-09-25;348) ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Gli scaglioni di cui agli articoli 22, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, lettera b), 42, lettera g), 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, punto IV, del decreto sono aumentati del 60 per cento con arrotondamento al milione di lire per difetto se la frazione non e' superiore alle cinquecentomila e per eccesso se e' superiore. La percentuale indicata alla lettera g), n. 2, dell'art. 42 in per cento deve intendersi per mille."

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 48

Art. 48. Consulenza e patrocinio in materie di rapporti di lavoro a) Per la consulenza in abbonamento annuale, compresi i calcoli delle retribuzioni e dei contributi, la compilazione di buste paga, la tenuta dei documenti di lavoro, previdenza e assistenza sociale, la compilazione delle denunce e moduli, i periodici adempimenti presso gli istituti previdenziali sono dovuti i seguenti onorari: per ciascun dipendente fino a 12 L. 2.000 per ciascun dipendente fino a 25 L. 1.500 per ciascun dipendente fino a 50 L. 1.250 per ciascun dipendente fino a 100 L. 1.000 oltre, a discrezione. I conteggi relativi alle mensilita' aggiuntive (13ª e 14ª) sono compensati con la maggiorazione dal 50 all'80% degli onorari liquidati per il mese di competenza. Tali onorari potranno essere congruamente ridotti quando la prestazione non comprende i conteggi delle retribuzioni e dei contributi. L'abbonamento per un periodo non inferiore a un anno, deve risultare da atto scritto. Qualora per circostanze indipendenti dal ragioniere, le prestazioni vengono a cessare nel corso dell'anno, e' dovuto, a titolo di indennizzo, un supplemento del 20% degli onorari maturati alla data della cessazione per ciascun mese non scaduto. b) Per lo svolgimento di pratiche singole, compete l'onorario di L. 3.000, per ciascun dipendente e per ciascuna operazione, oltre le vacazioni eventualmente dovute. c) Per l'aggiornamento e la regolarizzazione di posizioni arretrate si applicano gli onorari a tempo. d) Per l'iscrizione agli istituti previdenziali, all'ispettorato del lavoro e simili, compete un onorario fisso da L. 5.000 a L. 20.000. e) Per dilazioni di pagamento e regolamento finanziario di contributi ed accessori arretrati di rimborso, per riduzione di sanzioni, interessi di mora, penalita', ecc., competono gli onorari previsti dall'art. 21. f) Per la sistemazione tra aziende, loro collaboratori dipendenti ed ausiliari, compete l'onorario previsto dall'art. 50, ridotto della meta' quando trattasi di cliente abbonato per la consulenza, e di un terzo negli altri casi, con un compenso minimo di L. 20.000. g) Per la sistemazione con piazzisti, produttori di affari, rappresentanti, agenti, compresa la regolarizzazione dei rapporti di rappresentanza, con o senza deposito, di agenzia o di qualsiasi altra natura, nonche' per la liquidazione di diritti e di indennita', in relazione ai rapporti sopra nominati, spetta l'onorario previsto dall'art. 50 per gli arbitrati, ridotto di un terzo. Qualora peraltro la sistemazione assuma il carattere di arbitrato o di composizione di vertenza, con pronuncia di lodo, e' dovuto il predetto onorario per intero.

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 49

Art. 49. Consulenza e assistenza tecnica e varia in via continuativa Per la consulenza aziendale, tecnico-contabile, amministrativa, economico-finanziaria e commerciale, prestata in via continuativa per non meno di un anno, gli onorari previsti dalla presente tariffa alle singole voci, sono ridotti dal 25% al 50 per cento. L'incarico in via continuativa deve risultare da atto scritto. Nel caso di cessazione della consulenza prima del termine contrattuale previsto oltre il primo anno, l'onorario complessivo e' ridotto in proporzione. Qualora la cessazione avvenga entro il primo anno e per cause indipendenti dal professionista, al medesimo compete una indennita' pari al 20% degli onorari spettanti per il rimanente periodo.

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 50

Art. 50. Arbitrati, arbitraggi, transazioni e composizione di vertenze L'onorario spettante al ragioniere investito della funzione arbitrale e' commisurato al valore dell'arbitrato determinato sullo ammontare complessivo delle richieste di tutte le parti in contestazione nel modo seguente: fino a L. 1.000.000 il 10% fino a L. 5.000.000 il 6% fino a L. 10.000.000 il 5% per il di piu fino a L. 50.000.000 il 4% per il di piu fino a L. 100.000.000 il 3% per il di piu fino a L. 500.000.000 il 2% per il di piu e oltre L. 500.000.000 l' 1% onorario minimo L. 50.000. Le prestazioni accessorie necessarie allo svolgimento dello incarico sono compensate secondo tariffa. Se i valori non sono determinabili, si applica l'onorario a discrezione tenuto conto dei criteri di cui all'art. 2. Gli stessi onorari spettano al ragioniere consulente tecnico di parte negli arbitrati previsti dall'[art. 455 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art455). ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il [D.P.R. 25 settembre 1989, n.348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1989-09-25;348) ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Gli scaglioni di cui agli articoli 22, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, lettera b), 42, lettera g), 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, punto IV, del decreto sono aumentati del 60 per cento con arrotondamento al milione di lire per difetto se la frazione non e' superiore alle cinquecentomila e per eccesso se e' superiore. La percentuale indicata alla lettera g), n. 2, dell'art. 42 in per cento deve intendersi per mille."

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 51

Art. 51. Consulenza e patrocinio in materia tributaria Per la consulenza, la trattazione delegata, e le prestazioni varie di concetto inerenti la materia tributaria, oltre a quanto spettante per il lavoro preparatorio ed accessorio, gli onorari sono determinati con riferimento all'ammontare del tributo, agli imponibili inizialmente richiesti o accertati, o altrimenti accertabili dall'ufficio nonche' alle sopratasse, pene pecuniarie, interessi di mora, e quanto altro possa costituire ulteriore onere da iscriversi a ruolo. I predetti onorari sono cumulabili con quelli relativi alla raccolta ed elaborazione dei dati, e con quelli previsti allo art. 21 per le prestazioni non contemplate nel presente articolo. I. - Dichiarazioni. a) Dichiarazioni varie e denuncie in genere, domande di sgravio, di rimborso, di rateazione in rapporto al valore ed alla complessita' e laboriosita' delle prestazioni: da L. 5.000 a L. 50.000. b) Dichiarazione dei redditi, dell'I.V.A. e simili: l'onorario e' commisurato al volume di affari ed allo ammontare delle prestazioni fatturate dall'azienda come segue: fino a L. 5.000.000 da L. 10.000 a 20.000 per il di piu fino L. 50.000.000 da L. 30.000 a 40.000 per il di piu fino L. 500.000.000 da L. 50.000 a 150.000 per il di piu fino L. 1.000.000.000 da L. 200.000 a 300.000 per il di piu e oltre L. 1.000.000.000 a discrezione Quando il giro d'affari e' costituito prevalentemente da lavorazione "per conto terzi", gli onorari possono essere aumentati fino al 50 per cento. Per le dichiarazioni dei redditi delle persone giuridiche, e per le dichiarazioni delle persone fisiche richiedenti particolare applicazione e notevole impiego di tempo, gli onorari possono essere aumentati del 50 per cento. Per le dichiarazioni uniche di particolare semplicita' (o concernenti redditi fissi, immobiliari o simili), o comunque di natura non commerciale, gli onorari sono determinati a norma dell'art. 23 ed aumentabili fino al 50 per cento. ((1)) [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=v074U05670010051011000102&dgu=1974-11-23&art.dataPubblicazioneGazzetta=1974-11-23&art.codiceRedazionale=074U0567) ((1)) Per le pratiche definite dinanzi alle commissioni locali gli onorari a percentuale predetti sono aumentabili fino al 50%, per quelle definite dinanzi alla commissione centrale fino al 75 per cento. Per le vertenze in materia di imposte di registro e di successione gli onorari sono aumentati del 20 per cento. V. - Assistenza in sede giudiziaria. Per l'assistenza tecnica alla definizione della pratica in sede giudiziaria, gli onorari a percentuale possono essere ridotti fino al 30 per cento. ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il [D.P.R. 25 settembre 1989, n.348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1989-09-25;348) ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Gli onorari di cui agli articoli 26 e 51, punti I, II e III, del decreto sono aumentati del 60 per cento." Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Gli scaglioni di cui agli articoli 22, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, lettera b), 42, lettera g), 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, punto IV, del decreto sono aumentati del 60 per cento con arrotondamento al milione di lire per difetto se la frazione non e' superiore alle cinquecentomila e per eccesso se e' superiore. La percentuale indicata alla lettera g), n. 2, dell'art. 42 in per cento deve intendersi per mille."

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 52

Art. 52. Consulenza, assistenza, rappresentanza e patrocinio in sede amministrativa Per l'istanza, la documentazione e le pratiche tutte inerenti il conseguimento, trapasso, variazioni di intestazione di licenze commerciali o di pubblico esercizio; di voci aggiuntive e simili; per i ricorsi relativi, spetta al ragioniere, in aggiunta ai compensi per le singole prestazioni di cui all'art. 21, un onorario a discrezione avuto riguardo all'importanza della licenza, o dello esercizio, nonche' alle difficolta' incontrate. Nel caso di reiezione dell'istanza sono dovuti soltanto gli onorari di cui all'art. 21. Per lo svolgimento e l'assistenza in pratiche presso uffici pubblici e privati, l'onorario e' ugualmente determinato a discrezione.

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 53

Art. 53. Pratiche per brevetti e privative industriali Per le pratiche di conseguimento di brevetti per invenzioni industriali, compresa la domanda e sua documentazione, la descrizione tecnica e la illustrazione dei requisiti di brevettabilita' della invenzione, e' dovuto un onorario a discrezione in aggiunta a quelli previsti dall'art. 21, per le singole voci, in relazione all'importanza, alla possibilita' di sfruttamento ed ai prevedibili profitti e tenuto conto della complessita' delle pratiche svolte. In caso di mancata concessione si applicano gli onorari di cui all'art. 21. Per l'assistenza o la diretta trattazione nei contratti di sfruttamento o di cessione dei brevetti industriali, marchi e simili, si applica l'onorario previsto per i finanziamenti allo art. 37, calcolato sull'ammontare del prezzo negoziato.

Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 54

Art. 54. Pratiche esaurite anteriormente all'entrata in vigore della tariffa Le pratiche esaurite anteriormente all'entrata in vigore della presente tariffa sono regolate dalla tariffa precedente. Visto, il Ministro per la grazia e giustizia ZAGAGNI