LEGGE 24 dicembre 1974, n. 880

Type Legge
Publication 1974-12-24
Ultimo aggiornamento 1975-03-22
State In force
Source Normattiva
articles 6
Reform history JSON API

ALLEGATO A 1. - PARTECIPANTI FONDATORI Possono diventare partecipanti fondatori del Fondo gli Stati seguenti: la Repubblica federale di Germania, il Belgio, il Brasile, il Canada, la Danimarca, la Spagna, gli Stati Uniti d'America, la Finlandia, l'Italia, il Giappone, la Norvegia, i Paesi Bassi, il Regno Unito, la Svezia, la Svizzera e la Jugoslavia. Ogni Stato di cui al paragrafo precedente, che avesse ad effettuare una sottoscrizione al Fondo di almeno 15 milioni di dollari USA dopo il 31 dicembre 1973, diverra' anche partecipante fondatore, con la riserva di firmare e ratificare il presente accordo prima del 31 dicembre 1974. 2. - SOTTOSCRIZIONI INIZIALI La Banca e gli Stati firmatari del presente accordo sottoscrivono i seguenti ammontari: Sottoscrizione in unita' Partecipante di conto - - Banca africana di sviluppo .................. 5.000.000 Belgio ...................................... 3.000.000 Brasile ..................................... 2.000.000 Canada ...................................... 15.000.000 Confederazione elvetica ..................... 3.000.000 Danimarca ................................... 5.000.000 Spagna ...................................... 2.000.000 Finlandia ................................... 2.000.000 Italia ...................................... 10.000.000 Giappone .................................... 15.000.000 Norvegia .................................... 5.000.000 Paesi Bassi ................................. 4.000.000 Repubblica federale di Germania ............. 7.447.630 Regno Unito ................................. 5.211.420 Svezia ...................................... 5.000.000 Jugoslavia .................................. 2.000.000

Accordo-Allegato B

ALLEGATO B DESIGNAZIONE E SCELTA DEGLI AMMINISTRATORI Parte prima Designazione degli amministratori da parte della Banca 1. Il presidente della Banca notifica al Fondo, al momento di ogni designazione di amministratori del Fondo da parte della Banca: (i) i nomi degli amministratori cosi' designati; (ii) il numero di voti di cui dispone ciascuno di essi. 2. Se il posto di un amministratore designato dalla Banca resta vacante, il presidente notifica al Fondo il nome dell'amministratore designato dalla Banca perche' venga rimpiazzato. Seconda parte Scelta degli amministratori da parte dei governatori rappresentanti gli Stati partecipanti 1. Per l'elezione degli amministratori, ogni governatore che rappresenta uno Stato partecipante deve dare ad un solo candidato tutti i voti attribuiti allo Stato partecipante che rappresenta. I sei candidati che raccolgono il maggior numero di voti sono dichiarati amministratori, con la riserva che nessuno e' ritenuto eletto se ottiene meno del dodici per cento della totalita' dei voti di cui dispongono i governatori che rappresentano gli Stati partecipanti. 2. Se sei amministratori non sono eletti al primo scrutinio, si procede ad un secondo scrutinio; il candidato che ottiene il minor numero di voti al primo scrutinio e' ineleggibile e votano soltanto: a) i governatori che hanno votato al primo scrutinio per un candidato che non e' stato eletto e b) i governatori i cui voti dati ad un candidato eletto sono ritenuti, ai sensi del paragrafo 3 che segue, aver portato il numero dei voti raccolti da tale candidato a piu' del quindici per cento della totalita' dei voti attribuiti agli Stati partecipanti. 3. Per stabilire se i voti espressi da un governatore devono essere ritenuti aver portato la totalita' dei voti ottenuti da un qualsiasi candidato a piu' del quindici per cento della totalita' dei voti attribuiti agli Stati partecipanti, questo quindici per cento e' ritenuto comprendere, in primo luogo, i voti del governatore che ha apportato il maggior numero di voti al detto candidato, poi quelli del governatore che ha espresso il numero di voti immediatamente inferiore, e cosi' di seguito sino alla concorrenza del quindici per cento. 4. Ogni governatore i cui voti devono essere parzialmente contati per portare la totalita' dei voti ottenuti da un candidato a piu' del dodici per cento e' ritenuto dare tutti i suoi voti al detto candidato, anche se la totalita' dei voti ottenuti dall'interessato viene, in tal modo, a superare il quindici per cento. 5. Se, dopo il secondo scrutinio, non sono ancora stati eletti sei candidati, si procede, in base ai principi precedentemente enunciati, a scrutini supplementari, con la riserva che dopo la elezione di cinque amministratori, il sesto possa essere eletto alla maggioranza semplice dei voti restanti e sia ritenuto eletto dalla totalita' dei detti voti. 6. Le norme che precedono possono essere modificate dai governatori che rappresentano gli Stati partecipanti con una maggioranza del settantacinque per cento della totalita' dei voti di cui dispongono gli Stati partecipanti. 7. Si procede ad una nuova scelta di amministratori che rappresentino gli Stati partecipanti nel corso di ciascuna delle tre prime assemblee annuali del consiglio dei governatori. 8. Ogni amministratore nomina un amministratore supplente che e' pienamente autorizzato a sostituirlo in sua assenza. Gli amministratori e gli amministratori supplenti devono essere cittadini di Stati partecipanti. (Seguono le firme).

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)