← Current text · History

LEGGE 24 dicembre 1974, n. 880

Current text a fecha 1975-03-22

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo indicato nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 56 dell'accordo stesso.

Art. 3

La quota della partecipazione italiana al capitale del Fondo africano di sviluppo, indicata nell'annesso A dell'accordo, e' di 10 milioni di unita' di conto pari a 10 milioni di dollari USA, versabili in tre annualita', rispettivamente di dollari USA 3 milioni per l'anno 1973, 3 milioni per l'anno 1974 e 4 milioni per l'anno 1975.

Art. 4

Al fine di effettuare i versamenti relativi alla quota di partecipazione dell'Italia al capitale del Fondo africano di sviluppo, il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad aprire presso la Banca d'Italia apposito conto corrente infruttifero intestato al Fondo africano di sviluppo medesimo. La Banca d'Italia, per quanto concerne le operazioni afferenti al predetto conto corrente, ed il Fondo africano di sviluppo, per tutto quanto attiene all'attuazione dell'accordo di cui all'articolo 2, comunicheranno con il Ministro per il tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 dell'accordo medesimo.

Art. 5

All'onere relativo all'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.890 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974, si provvede rispettivamente a carico e mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

LEONE MORO - RUMOR - COLOMBO - VISENTINI - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Agreement

AGREEMENT ESTABLISHING THE AFRICAN DEVELOPMENT FUND Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo. ACCORDO SULLA CREAZIONE DEL FONDO AFRICANO DI SVILUPPO Gli Stati parti del presente accordo e la Banca africana di sviluppo hanno convenuto di creare, col detto accordo, il Fondo africano di sviluppo che sara' regolato dalle seguenti norme: Articolo 1. 1. Le seguenti espressioni, ovunque siano usate nel presente accordo, hanno il significato qui appresso indicato, a meno che il contesto non specifichi o non richieda un significato diverso: il termine "Fondo" indica il Fondo africano di sviluppo creato dal presente accordo; il termine "Banca" indica la Banca africana di sviluppo; il termine "membro" indica un membro della Banca; il termine "partecipante" indica la Banca ed ogni Stato che diverra' parte del presente accordo; l'espressione "Stato partecipante" indica un partecipante diverso dalla Banca; l'espressione "partecipante fondatore" indica la Banca ed ogni Stato partecipante che divenga partecipante in conformita' del paragrafo 1 dell'articolo 57; il termine "sottoscrizione" indica gli ammontari sottoscritti dai partecipanti in conformita' degli articoli 5, 6 o 7; l'espressione "unita' di conto" indica una unita' di conto il cui valore e' di 0,81851265 grammi di oro fino; l'espressione "moneta liberamente convertibile" indica la moneta di un partecipante, che, a giudizio del Fondo, previa consultazione con il Fondo monetario internazionale, e' ritenuta adeguatamente convertibile in altre monete ai fini delle operazioni del Fondo; le espressioni "presidente", "consiglio dei governatori" e "consiglio di amministrazione" indicano rispettivamente il presidente, il consiglio dei governatori e il consiglio di amministrazione del Fondo, e, nel caso dei governatori e degli amministratori, esse comprendono i governatori supplenti e gli amministratori supplenti quando agiscono rispettivamente in qualita' di governatori e di amministratori; il termine "regionale" indica il continente africano e le isole africane. 2. I riferimenti ai capitoli, agli articoli, ai paragrafi e agli allegati riguardano i capitoli, gli articoli, i paragrafi e gli allegati del presente accordo. 3. I titoli dei capitoli e gli articoli non hanno altro scopo che quello di facilitare la consultazione del documento e non formano parte integrante del presente accordo.

Accordo-art. 2

Articolo 2. Obiettivi Il Fondo ha lo scopo di aiutare la Banca a contribuire, il piu' efficacemente possibile, allo sviluppo economico e sociale dei membri della Banca ed a promuovere la cooperazione (ivi compresa la cooperazione regionale e sub-regionale) ed il commercio internazionale particolarmente fra i suoi membri. Il Fondo procura mezzi di finanziamento a condizioni privilegiate per la realizzazione di obiettivi che sono di fondamentale importanza per tale sviluppo e lo favoriscano.

Accordo-art. 3

Articolo 3. Partecipazione 1. Partecipano al Fondo la Banca e gli Stati divenuti parti del presente accordo in conformita' delle sue disposizioni. 2. Sono Stati partecipanti fondatori quelli il cui nome figura all'allegato A e che sono divenuti parti del presente accordo a norma del paragrafo 1 dell'articolo 57. 3. Uno Stato che non sia partecipante fondatore puo' divenire partecipante e parte del presente accordo sempre che cio' non sia incompatibile con l'accordo stesso ed alle condizioni che saranno stabilite dal consiglio dei governatori con risoluzione unanime adottata con voto affermativo della totalita' dei voti dei partecipanti. Tale partecipazione e' aperta solo agli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o a taluna delle sue istituzioni specializzate od a coloro che siano parti dello statuto della Corte internazionale di giustizia. 4. Uno Stato puo' autorizzare un ente o un organismo che agisca in suo nome a firmare il presente accordo e a rappresentarlo in tutte le materie relative all'accordo stesso, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 55.

Accordo-art. 4

Articolo 4. Risorse Le risorse del Fondo sono costituite da: (i) le sottoscrizioni della Banca; (ii) le sottoscrizioni degli Stati partecipanti; (iii) ogni altra risorsa ottenuta dal Fondo; (iv) le somme risultanti da operazioni del Fondo o spettanti al Fondo ad altro titolo.

Accordo-art. 5

Articolo 5. Sottoscrizione della Banca La Banca versa al Fondo, a titolo di sottoscrizione iniziale, l'ammontare espresso in unita' di conto che figura a suo nome all'allegato A, servendosi a tale scopo delle somme iscritte al credito del "Fondo africano di sviluppo" della Banca. Sono applicabili al versamento le modalita' e le condizioni previste al paragrafo 2 dell'articolo 6 per il pagamento delle sottoscrizioni iniziali degli Stati partecipanti. La Banca sottoscrive in seguito ogni ammontare che puo' essere determinato dal consiglio dei governatori della Banca, in base alle modalita' e alle condizioni fissate di comune accordo con il Fondo.

Accordo-art. 6

Articolo 6. Sottoscrizioni iniziali degli Stati partecipanti 1. Diventando partecipante, ogni Stato sottoscrive l'ammontare che gli viene assegnato. Queste sottoscrizioni sono qui appresso denominate "sottoscrizioni iniziali". 2. La sottoscrizione iniziale assegnata ad ogni Stato partecipante fondatore e' uguale alla somma indicata a suo nome nell'allegato A; tale somma e' espressa in unita' di conto ed e' pagabile in moneta liberamente convertibile. L'ammontare della sottoscrizione viene versato in tre rate annue uguali in base al seguente calendario: la prima rata e' versata nel termine di trenta giorni dopo la data in cui il Fondo inizia le proprie operazioni conformemente alle disposizioni dell'articolo 60, o alla data in cui lo Stato partecipante fondatore diviene parte del presente accordo, se essa e' posteriore allo spirare del termine di cui sopra; la seconda rata e' versata nell'anno seguente e la terza nel termine di un anno a partire dalla scadenza della seconda rata o dal suo versamento se questo ha preceduto la scadenza. Il Fondo puo' chiedere il pagamento anticipato della seconda o della terza rata o di queste due assieme se le sue operazioni lo esigono, ma e' rimesso alla libera volonta' di ogni partecipante di effettuarne il pagamento anticipato. 3. Le sottoscrizioni iniziali degli Stati partecipanti che non siano partecipanti fondatori sono del pari divise in unita' di conto e pagabili in moneta liberamente convertibile. L'ammontare e le modalita' di versamento di tali sottoscrizioni sono determinate dal Fondo conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 3. 4. Fatte salve tutte le altre disposizioni che il Fondo puo' essere chiamato ad adottare, ogni Stato partecipante mantiene la libera convertibilita' delle somme da esso versate nella propria moneta, conformemente al presente articolo. 5. In deroga alle disposizioni dei precedenti paragrafi del presente articolo, ogni Stato partecipante puo' prorogare per un termine massimo di tre mesi la scadenza di un versamento previsto dal presente articolo, se la proroga sia necessaria per ragioni di bilancio od altre.

Accordo-art. 7

Articolo 7. Sottoscrizioni aggiuntive degli Stati partecipanti 1. Sempre che lo ritenga opportuno, il Fondo, tenuto conto del calendario di pagamento delle sottoscrizioni iniziali dei partecipanti fondatori, e delle sue operazioni, ed a convenienti intervalli di tempo, fa il punto sulle proprie risorse e, se lo ritiene necessario, puo' autorizzare una maggiorazione generale delle sottoscrizioni degli Stati partecipanti secondo le modalita' e le condizioni da esso stesso determinate. Nonostante quanto precede, possono essere autorizzate in ogni momento delle maggiorazioni generali o individuali dell'ammontare delle sottoscrizioni a condizione che una maggiorazione individuale non sia prevista se non che a richiesta dello Stato partecipante interessato. 2. Quando una sottoscrizione aggiuntiva individuale e' autorizzata in conformita' del paragrafo 1, ogni Stato partecipante ha piena facolta' di sottoscrivere, a condizioni ragionevolmente fissate dal Fondo e non meno favorevoli di quelle prescritte dal paragrafo 1, un ammontare in base al quale esso possa preservare lo stesso valore proporzionale al proprio diritto di voto nei confronti degli altri Stati partecipanti. 3. Nessuno Stato partecipante ha l'obbligo di sottoscrivere gli ammontari aggiuntivi in caso di maggiorazione generale o individuale delle sottoscrizioni. 4. Le autorizzazioni riferentisi alle maggiorazioni generali previste dal paragrafo 1 sono accordate, e cosi' pure le decisioni relative alle dette maggiorazioni sono adottate a maggioranza dell'ottantacinque per cento della totalita' dei diritti di voto dei partecipanti.

Accordo-art. 8

Articolo 8. Altre risorse 1. Salvo le disposizioni seguenti del presente articolo, il Fondo, al fine di procurarsi altre risorse, ivi compresi donazioni e prestiti, puo' concludere accordi con i membri, con i partecipanti, con gli Stati non partecipanti, e con tutti gli altri enti pubblici o privati. 2. Le modalita' e le condizioni di tali accordi devono essere compatibili con gli obiettivi, le operazioni e la politica del Fondo e non devono costituire un onere amministrativo o finanziario eccessivo per il Fondo o per la Banca. 3. Tali accordi, ad eccezione di quelli che prevedono donazioni per l'assistenza tecnica, devono essere fissati in modo che il Fondo possa uniformarsi alle prescrizioni dei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 15. 4. I detti accordi sono approvati dal consiglio di amministrazione; in caso di accordi con uno Stato non membro o non partecipante, o con una istituzione di tale Stato, e' richiesta l'approvazione dell'ottantacinque per cento della totalita' dei voti dei partecipanti. 5. Il Fondo non puo' accettare prestiti (eccettuati gli anticipi temporanei necessari al suo funzionamento) che non siano consentiti a condizioni privilegiate. Esso non puo' contrarre prestiti su alcun mercato, ne' partecipare come mutuatario, garante o altrimenti, all'emissione di titoli su alcun mercato. Esso non emette obbligazioni negoziabili o trasferibili in riconoscimento dei debiti contratti in conformita' delle disposizioni del paragrafo 1.

Accordo-art. 9

Articolo 9. Pagamento delle sottoscrizioni Il Fondo accetta ogni quota della sottoscrizione che il partecipante ha l'obbligo di versare conformemente agli articoli 5, 6 o 7 od all'articolo 13, e di cui il Fondo non necessiti per le sue operazioni, sotto forma di buoni, lettere di credito od obbligazioni di ugual natura emessi dal partecipante o dal depositario designato eventualmente da quest'ultimo, in conformita' dell'articolo 33. Detti buoni od obbligazioni, sotto ogni forma, non sono negoziabili, ne' fruttano interessi, e sono pagabili a vista per il loro valore nominale a credito del conto aperto al Fondo presso il depositario designato, o, in assenza del depositario, secondo le direttive impartite dal Fondo. Nonostante l'emissione o l'accettazione di ogni buono, di lettera di credito o di altra forma di obbligazione di tale natura, il partecipante rimane impegnato ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 e dell'articolo 13. Per cio' che concerne le somme che esso detiene a titolo di sottoscrizioni dei partecipanti che non si avvalgono delle disposizioni del presente articolo, il Fondo puo' effettuarne il deposito o l'impiego in modo tale da ricavarne dei redditi che contribuiranno a coprire le spese di amministrazione o altre spese. Il Fondo procedera' a prelievi su tutte le sottoscrizioni in proporzione ad esse, e, per quanto possibile, a ragionevoli intervalli, al fine di finanziare le spese, quale che sia la forma adottata per tali sottoscrizioni.

Accordo-art. 10

Articolo 10. Limitazione di responsabilita' Nessun partecipante e' responsabile, a motivo della propria partecipazione, degli atti e degli impegni assunti dal Fondo.

Accordo-art. 11

Articolo 11. Utilizzazione delle monete 1. Le monete ricevute in pagamento delle sottoscrizioni fatte in conformita' dell'articolo 5 e del paragrafo 2 dell'articolo 6, o a titolo delle dette sottoscrizioni in base all'articolo 13, possono essere utilizzate e convertite dal Fondo per tutte le sue operazioni e, con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, ai fini dell'impiego temporaneo dei capitali di cui il Fondo non necessita per le proprie operazioni. 2. L'utilizzazione delle monete ricevute in pagamento delle sottoscrizioni fatte conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 6 ed ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7, o a titolo delle dette sottoscrizioni in base all'articolo 13, o a titolo delle risorse di cui all'articolo 8, e' regolata dalle modalita' e dalle condizioni secondo le quali queste monete sono ricevute oppure, quando si tratti di monete ricevute in virtu' dell'articolo 13, dalle modalita' e dalle condizioni secondo le quali sono state ricevute le monete di cui il valore e' cosi' mantenuto. 3. Tutte le altre monete ricevute dal Fondo possono essere liberamente utilizzate e da esso convertite per tutte le sue operazioni, con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, ai fini dell'impiego temporaneo dei capitali di cui non necessita per le proprie operazioni. 4. Non viene imposta alcuna restrizione che sia contraria alle disposizioni del presente articolo.

Accordo-art. 12

Articolo 12. Valutazione delle monete 1. Ogni volta che si renda necessario, ai sensi del presente accordo, determinare il valore di una moneta in rapporto ad un'altra o a piu' altre o all'unita' di conto, spetta al Fondo fissarne il valore in termini ragionevoli, previa consultazione con il Fondo monetario internazionale. 2. Se si tratta di una moneta la cui parita' non e' fissata dal Fondo monetario internazionale, il valore di tale moneta, rispetto all'unita' di conto, e' determinato, di volta in volta, dal Fondo, in conformita' del paragrafo 1 del presente articolo, e il valore cosi' determinato viene considerato come l'equivalente di tale moneta ai fini del presente accordo, ivi comprese, e senza alcuna limitazione, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 13.

Accordo-art. 13

Articolo 13. Mantenimento del valore dei beni in moneta 1. Se la parita' della moneta di uno Stato partecipante, fissata dal Fondo monetario internazionale, e' abbassata rispetto all'unita' di conto, o se il suo tasso di cambio, a giudizio del Fondo, si e' notevolmente svilito sul territorio del partecipante, quest'ultimo versa al Fondo, entro un termine ragionevole e nella propria moneta, il complemento necessario per mantenere, al valore che avevano all'epoca della sottoscrizione iniziale, i beni versati al Fondo in tale moneta dal detto partecipante, in base all'articolo 6, ed in conformita' delle disposizioni del presente paragrafo sia o no tale moneta detenuta sotto forma di buoni, lettere di credito od altre obbligazioni, accettate in conformita' dell'articolo 9, con riserva, tuttavia, che le precedenti disposizioni non si applicano se non nei casi e nella misura in cui la detta moneta non e' stata inizialmente depositata o convertita in un'altra moneta. 2. Se la parita' della moneta di uno Stato partecipante e' aumentata rispetto all'unita' di conto o se il tasso di cambio di tale moneta, a giudizio del Fondo, ha subito un rilevante aumento sul territorio del partecipante, il Fondo restituisce a tale partecipante, entro un termine ragionevole, un ammontare di tale moneta uguale all'aumento del valore dei beni in tale moneta ai quali si applicano le disposizioni del paragrafo 1. 3. Il Fondo puo' rinunciare all'applicazione delle disposizioni del presente articolo o dichiararle inoperanti quando il Fondo monetario internazionale procede ad una modifica, uniformemente proporzionale, della parita' delle monete di tutti gli Stati partecipanti.

Accordo-art. 14

Articolo 14. Utilizzazione delle risorse 1. Il Fondo fornisce i mezzi di finanziamento per i progetti e programmi tendenti a promuovere lo sviluppo economico sul territorio dei membri. Esso procura tali mezzi di finanziamento ai membri la cui situazione e le cui prospettive economiche esigono mezzi di finanziamento a condizioni privilegiate. 2. I mezzi di finanziamento forniti dal Fondo sono destinati ai fini che, a giudizio del Fondo, sono altamente prioritari dal punto di vista dello sviluppo, tenuto conto dei bisogni della regione o delle regioni considerate e, salvo circostanze speciali, sono destinati a progetti o a gruppi di progetti specifici, in particolare a quelli iscritti nel quadro dei programmi nazionali, regionali o sub-regionali, ivi compresa la concessione di mezzi di finanziamento alle banche nazionali di sviluppo o ad altre appropriate istituzioni per consentire loro di accordare prestiti per il finanziamento di progetti specifici approvati dal Fondo.

Accordo-art. 15

Articolo 15. Condizioni di finanziamento 1. Il Fondo non fornisce mezzi di finanziamento necessari ad un progetto se il membro, sul territorio del quale il progetto deve essere eseguito, vi si oppone; tuttavia, il Fondo non e' tenuto ad assicurarsi che non vi sia opposizione da parte dei membri presi individualmente nel caso in cui i mezzi di finanziamento siano forniti ad un organo pubblico internazionale, regionale o sub-regionale. 2. (a) Il Fondo non fornisce mezzi di finanziamento se, a suo giudizio, tale finanziamento puo' essere assicurato con altri mezzi a condizione da esso stesso ritenute ragionevoli per il beneficiario. (b) Nell'accordare mezzi di finanziamento ad enti diversi dai membri, il Fondo adotta tutte le disposizioni necessarie perche' i vantaggi derivanti dalle condizioni privilegiate che esso concede vadano unicamente ai membri o agli enti diversi che, tenuto conto di tutti i fatti pertinenti, dovrebbero beneficiare dell'insieme o di parte di tali vantaggi. 3. Prima di ogni finanziamento, il richiedente deposita una regolare proposta, per il tramite del presidente della Banca, ed il presidente sottopone al consiglio di amministrazione del Fondo un rapporto scritto col quale viene raccomandato detto finanziamento, in base ad un esame approfondito dell'oggetto della domanda, effettuato dal personale. 4. (a) Il Fondo non impone la condizione che le somme provenienti dai suoi prestiti siano spese sul territorio di questo o di altro Stato partecipante o membro; dette somme, tuttavia, non sono utilizzate che per l'acquisto, nei territori degli Stati partecipanti o dei suoi membri, di beni prodotti in tali territori e dei servizi che ne provengano con riserva che, nel caso di fondi ricevuti in conformita' all'articolo 8, da parte di uno Stato che non sia ne' partecipante ne' membro, i territori del detto Stato che fornisce tali fondi possano ugualmente essere scelti come fonte di acquisti effettuati a mezzo di tali fondi, e possano inoltre essere scelti come fonte di acquisto a mezzo di altri fondi ricevuti a titolo del presente articolo, in base a quanto verra' determinato dal consiglio di amministrazione. (b) L'acquisto di tali beni e servizi avviene mediante appello alla concorrenza internazionale tra i fornitori che rispondono alle condizioni fissate tranne il caso in cui il consiglio di amministrazione ritenga che l'appello alla concorrenza internazionale non sia giustificato. 5. Il Fondo adotta tutte le misure necessarie anziche' le somme dei suoi prestiti siano esclusivamente destinate allo scopo per cui sono state accordate, tenendo debitamente conto delle considerazioni di economia, di resa e di concorrenza commerciale internazionale e senza preoccuparsi delle influenze o delle considerazioni di ordine politico od extra-economico. 6. I fondi da fornire a titolo di ogni operazione di finanziamento sono posti a disposizione del beneficiario solo per permettergli di far fronte alle spese connesse al progetto, a mano a mano che queste vengono realmente sostenute. 7. Il Fondo applica alle proprie operazioni i principi di una sana gestione finanziaria in materia di sviluppo. 8. Il Fondo non compie operazioni di rifinanziamento. 9. Nell'accordare un prestito, il Fondo attribuisce la giusta importanza alle previsioni concernenti la capacita' del mutuatario e, all'occorrenza, del garante, di far fronte alle loro obbligazioni. 10. Nell'esaminare una domanda di finanziamento, il Fondo tiene debitamente conto delle misure che il beneficiario ha adottate per aiutarsi da solo o, se non si tratta di un membro, del concorso apportato dal beneficiario e dal membro o dai membri ai cui territori il progetto o il programma deve dar giovamento. 11. Il Fondo adotta tutte le misure necessarie perche' le disposizioni del presente articolo siano effettivamente applicate.

Accordo-art. 16

Articolo 16. Forme e modalita' di finanziamento 1. I finanziamenti effettuati mediante le risorse fornite in virtu' degli articoli 5, 6 e 7, nonche' mediante i rimborsi e i relativi redditi sono accordati dal Fondo sotto forma di prestiti. Il Fondo puo' fornire altri mezzi di finanziamento, in particolare donazioni prelevate dalle risorse ricevute in base ad accordi conclusi in conformita' dell'articolo 8 ed autorizzanti espressamente tali forme di finanziamento. 2. (a) Fatte salve le disposizioni del paragrafo precedente, il Fondo procura mezzi di finanziamento a condizioni privilegiate, a seconda delle circostanze. (b) Quando chi prende a prestito e' un membro o un'organizzazione intergovernativa di cui fanno parte uno o piu' membri, il Fondo tiene conto, in primo luogo, per fissare le modalita' di finanziamento, della posizione e delle prospettive economiche del membro o dei membri a favore dei quali viene accordato il finanziamento, e, inoltre, della natura e delle esigenze del progetto o del programma di cui trattasi. 3. Il Fondo puo' fornire mezzi di finanziamento a: a) ogni membro, ogni suddivisione geografica o amministrativa o ad ogni organismo di tale membro; b) ogni istituzione od impresa, situata sul territorio di un membro; c) ogni istituzione od organismo, regionale o subregionale, che si occupi di sviluppo sui territori dei membri. Tutti questi mezzi di finanziamento devono essere destinati, a giudizio del Fondo, alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo. Se colui che prende a prestito non e' un membro, il Fondo esige uno o piu' idonee garanzie, governative o di altro genere. 4. Il Fondo puo' fornire delle divise per il regolamento delle spese locali relative ad un progetto, nel caso e nella misura in cui, a giudizio del Fondo, la concessione di tali divise sia necessaria od opportuna per la realizzazione degli obiettivi del prestito, tenuto debitamente conto della situazione e delle prospettive economiche del membro o dei membri chiamati a beneficiare del finanziamento procurato dal Fondo, nonche' della natura e delle esigenze del progetto. 5. Le somme date in prestito sono rimborsabili nella moneta o nelle monete in cui sono stati accordati i prestiti o nelle altre divise liberamente convertibili determinate dal Fondo. 6. Il Fondo non accorda mezzi di finanziamento ad un membro, o a favore di un membro, o per un progetto che debba essere eseguito sul territorio di un membro, se non quando ha la certezza che detto membro ha adottato, nei confronti del proprio territorio, tutte le necessarie misure legislative e amministrative che diano efficacia alle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 11 e del capitolo VIII, come se si trattasse di uno Stato partecipante; e che tale finanziamento sia subordinato al mantenimento delle dette misure legislative ed amministrative e che, in caso di controversia tra il Fondo ed un membro, ed in mancanza di disposizioni al riguardo, siano applicabili quelle dell'articolo 53, come se si trattasse di uno Stato partecipante nelle circostanze in cui trova applicazione il detto articolo.

Accordo-art. 17

Articolo 17. Analisi e valutazione Si procede ad un'analisi approfondita e continua dell'esecuzione dei progetti, dei programmi e delle attivita' finanziate dal Fondo, in modo da aiutare il consiglio di amministrazione ed il presidente a valutare l'efficacia del Fondo nella realizzazione dei propri obiettivi. Il presidente, di concerto col consiglio di amministrazione, adotta disposizioni per procedere a tale studio i cui risultati vengono portati, per il tramite del presidente, a conoscenza del consiglio di amministrazione.

Accordo-art. 18

Articolo 18. Cooperazione con altre organizzazioni internazionali, altre istituzioni e Stati Per la realizzazione dei propri obiettivi, il Fondo si sforza di cooperare e puo' concludere accordi di cooperazione con altre organizzazioni internazionali, organizzazioni regionali e sub-regionali, altre istituzioni e Stati, con riserva pero' che nessuno di questi accordi possa essere concluso con uno Stato che non sia membro o partecipante, ovvero con un'istituzione di un tale Stato, se non sia approvato dalla maggioranza di ottantacinque per cento della totalita' dei voti dei partecipanti.

Accordo-art. 19

Articolo 19. Assistenza tecnica Per la realizzazione dei suoi obiettivi, il Fondo puo' fornire un'assistenza tecnica che sara' normalmente rimborsabile se non e' finanziata da sovvenzioni speciali accordate a titolo di assistenza tecnica o da altri mezzi posti a disposizione del Fondo a tale scopo.

Accordo-art. 20

Articolo 20. Operazioni varie Oltre ai poteri specificati in altri articoli del presente accordo, il Fondo puo' intraprendere ogni altra attivita' che, nel quadro delle sue operazioni apparira' necessaria o desiderabile per permettergli di raggiungere i suoi obiettivi e sara' conforme alle disposizioni del presente accordo.

Accordo-art. 21

Articolo 21. Divieto di ogni attivita' politica Ne' il Fondo, ne' alcuno dei suoi funzionari o chiunque altro agisca in suo nome, potra' intervenire negli affari politici di un membro. Le loro decisioni non potranno essere influenzate dall'orientamento politico del membro o dei membri in causa, e dovranno esclusivamente essere motivate da considerazioni afferenti allo sviluppo economico e sociale dei membri, le quali considerazioni dovranno essere valutate imparzialmente per raggiungere gli obiettivi enunciati nel presente accordo.

Accordo-art. 22

Articolo 22. Organizzazione del Fondo Gli organi del Fondo sono: un consiglio di governatori, un consiglio di amministrazione ed un presidente. Il Fondo utilizza, per adempiere alle proprie funzioni, i funzionari e gli impiegati della Banca nonche' la sua organizzazione, i suoi servizi e le sue installazioni e, se il consiglio di amministrazione riconosce la necessita' di personale supplementare, il Fondo disporra' di tale personale, che sara' assunto dal presidente in conformita' del comma (V) del paragrafo 4 dell'articolo 30.

Accordo-art. 23

Articolo 23. Consiglio dei governatori - Poteri 1. Tutti i poteri del Fondo sono devoluti al consiglio dei governatori. 2. Il consiglio dei governatori puo' delegare tutti i suoi poteri al consiglio di amministrazione, ad eccezione del potere: (i) di ammettere nuovi partecipanti e di fissare le condizioni per la loro ammissione; (ii) di autorizzare sottoscrizioni aggiuntive a norma dell'articolo 7 e di determinarne le modalita' e le condizioni; (iii) di sospendere un partecipante; (iv) di decidere sui ricorsi proposti avverso le decisioni del consiglio di amministrazione sull'interpretazione o l'applicazione del presente accordo; (v) di autorizzare la conclusione di accordi generali di cooperazione con altre organizzazioni internazionali, salvo che si tratti di accordi di carattere temporaneo o amministrativo; (vi) di scegliere revisori dei conti estranei al Fondo, con incarico di verificare i conti del Fondo e di certificare conformi sia il bilancio che lo stato dei redditi e delle spese del Fondo; (vii) di approvare, previo esame della relazione dei commissari dei conti, il bilancio e lo stato dei redditi e delle spese del Fondo; (viii) di modificare il presente accordo; (ix) di decidere il fermo definitivo delle operazioni del Fondo e di ripartirne i beni; (x) di esercitare tutti gli altri poteri che il presente accordo conferisce espressamente al consiglio dei governatori. 3. Il consiglio dei governatori puo' in ogni momento revocare ogni delega di potere al consiglio di amministrazione.

Accordo-art. 24

Articolo 24. Consiglio dei governatori: composizione 1. I governatori e i governatori supplenti della Banca sono d'ufficio e rispettivamente governatori e governatori supplenti del Fondo. Il presidente della Banca notifica al Fondo, ove occorra, i nomi dei governatori e dei governatori supplenti. 2. Ogni Stato partecipante, che non sia membro, nomina un governatore ed un governatore supplente che restano in carica a piacimento del partecipante che li ha destinati a tali incarichi. 3. Un supplente non puo' partecipare al voto se non in assenza del governatore che rappresenta. 4. Salve le disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 60, i governatori ed i loro supplenti esercitano le loro funzioni senza essere retribuiti ne' rimborsati dal Fondo per le spese da essi sostenute.

Accordo-art. 25

Articolo 25. Consiglio dei governatori: procedura 1. Il consiglio dei governatori tiene una riunione annua ed ogni altra riunione prevista dal consiglio o convocata dal consiglio di amministrazione. Il presidente del consiglio dei governatori della Banca e', d'ufficio, presidente del consiglio dei governatori del Fondo. 2. La riunione annua del consiglio dei governatori si tiene in occasione dell'assemblea annuale del consiglio dei governatori della Banca. 3. Il quorum di ogni riunione del consiglio dei governatori e' costituito dalla maggioranza del numero totale dei governatori, che rappresenti almeno i tre quarti della totalita' dei voti dei partecipanti. 4. Il consiglio dei governatori puo', mediante regolamento, istituire una procedura che permetta al consiglio di amministrazione, quando lo ritenga opportuno, di ottenere un voto dai governatori su una determinata questione senza convocare il consiglio dei governatori. 5. Il consiglio dei governatori ed il consiglio di amministrazione, nella misura in cui questo e' autorizzato dal consiglio dei governatori, possono creare gli organi ausiliari, che ritengono necessari o idonei alla conduzione degli affari del Fondo. 6. Il consiglio dei governatori ed il consiglio di amministrazione, nella misura in cui questo e' autorizzato dal consiglio dei governatori o dal presente accordo, possono adottare i regolamenti necessari o idonei alla conduzione degli affari del Fondo purche' tali regolamenti non siano incompatibili con le disposizioni del presente accordo.

Accordo-art. 26

Articolo 26. Consiglio di amministrazione: funzioni Senza pregiudizio per i poteri del consiglio dei governatori, previsti dall'articolo 23, il consiglio di amministrazione e' incaricato della conduzione delle operazioni generali del Fondo. A tal fine, esso esercita i poteri conferitigli dal presente accordo o che ad esso sono delegati dal consiglio dei governatori ed in particolare: (i) prepara il lavoro del consiglio dei governatori; (ii) attenendosi alle direttive generali impartitegli dal consiglio dei governatori, decide sui prestiti individuali ed altri mezzi di finanziamento che il Fondo e' tenuto ad accordare in virtu' del presente accordo; (iii) adotta i regolamenti e le altre misure necessarie perche' i conti ed i registri contabili delle operazioni del Fondo siano tenuti e verificati regolarmente e in modo appropriato; (iv) vigila sul funzionamento piu' efficace e piu' economico possibile dei servizi del Fondo; (v) sottopone i conti di ogni esercizio finanziario all'approvazione del consiglio dei governatori nel corso di ogni riunione annuale, fissando nella misura necessaria una distinzione tra i conti relativi alle operazioni generali del Fondo e quelli delle operazioni finanziate mediante risorse poste a disposizione del Fondo in conformita' dell'articolo 8; (vi) sottopone annualmente all'approvazione del consiglio dei governatori, una relazione nel corso di ogni riunione annuale; (vii) approva il bilancio, il programma generale e la politica di finanziamento del Fondo, tenuto conto delle risorse che saranno rispettivamente disponibili a tali scopi.

Accordo-art. 27

Articolo 27. Consiglio di amministrazione: composizione 1. Il consiglio di amministrazione si compone di dodici amministratori. 2. Gli Stati partecipanti scelgono, conformemente all'allegato B, sei amministratori e sei amministratori supplenti. 3. La Banca designa, conformemente all'allegato B, sei amministratori e i loro supplenti tra i membri del consiglio di amministrazione della Banca. 4. Un amministratore supplente del Fondo puo' assistere a tutte le sedute del consiglio di amministrazione, ma non puo' partecipare alle deliberazioni e votare se non in assenza dell'amministratore che rappresenta. 5. Il consiglio di amministrazione invita gli altri amministratori della Banca e i loro supplenti ad assistere alle sedute del consiglio di amministrazione in qualita' di osservatori ed ogni amministratore della Banca cosi' invitato o, in sua assenza, il suo supplente, puo' partecipare alla discussione di ogni proposta di progetto presentata nell'interesse del Paese che rappresenta in seno al consiglio di amministrazione della Banca. 6. a) Un amministratore designato dalla Banca rimane in carica sino a quando il suo successore non sia stato designato in conformita' dell'allegato B ed abbia iniziato ad esercitare le proprie funzioni. Se un amministratore designato dalla Banca cessa di essere amministratore della Banca stessa, cessa altresi' di essere amministratore del Fondo. b) Il mandato degli amministratori scelti dagli Stati partecipanti dura tre anni, ma termina quando diviene effettivo un aumento generale delle sottoscrizioni, deciso conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 7. Il mandato di tali amministratori puo' essere rinnovato per uno o piu' altri periodi di tre anni. Essi restano in carica sino a quando non siano stati scelti i loro successori e non siano stati immessi nelle funzioni. Se un posto di amministratore resta vacante prima dello spirare del mandato del suo titolare, si provvedera' a sostituirlo con altro scelto dallo Stato o dagli Stati partecipanti dai quali il suo predecessore era stato autorizzato a votare. Il nuovo amministratore resta in carica per tutto il tempo residuo del mandato del suo predecessore. c) Nella vacanza del posto di un amministratore, il supplente del precedente amministratore esercita i poteri di quest'ultimo, tranne quello di nominare un supplente, a meno che non si tratti di un supplente temporaneo che lo rappresenti alle riunioni alle quali egli non puo' assistere. 7. Se uno Stato diviene Stato partecipante in conformita' del paragrafo 3 dell'articolo 3 o se uno Stato partecipante aumenta la propria sottoscrizione o, per ogni altra ragione, i diritti di voto di cui dispongono i vari Stati partecipanti sono modificati nell'intervallo dei periodi previsti per la scelta degli amministratori che rappresentano gli Stati partecipanti: (i) non vi saranno, a motivo di cio', cambiamenti di amministratori, con riserva che se un amministratore cessa di disporre dei diritti di voto, il suo mandato e quello del suo supplente cessano immediatamente; (ii) i diritti di voto di cui dispongono gli Stati partecipanti e gli amministratori da essi scelti, saranno regolati, a partire dalla data dell'aumento della sottoscrizione, in base alla nuova sottoscrizione o ad ogni altra modifica dei diritti di voto, a seconda del caso; (iii) se il nuovo Stato partecipante ha dei diritti di voto, esso puo' designare uno degli amministratori che rappresenta uno o piu' Stati partecipanti, per rappresentarlo, e per esercitare i suoi diritti di voto sino a quando si procedera' ad una prossima designazione generale degli amministratori degli Stati partecipanti. 8. Gli amministratori ed i supplenti esercitano le loro funzioni gratuitamente e senza alcun rimborso per le spese sostenute.

Accordo-art. 28

Articolo 28. Consiglio di amministrazione: procedura 1. Il consiglio di amministrazione si riunisce ogni volta che gli affari del Fondo lo richiedano. Il presidente convoca una riunione del consiglio di amministrazione ogni qualvolta essa sia richiesta da quattro amministratori. 2. Il quorum di ogni riunione del consiglio di amministrazione e' costituito dalla maggioranza del numero totale degli amministratori che dispongano almeno dei tre quarti della totalita' dei diritti di voto dei partecipanti.

Accordo-art. 29

Articolo 29. Voto 1. La Banca e il gruppo degli Stati partecipanti dispongono ciascuno di 1.000 voti. 2. Ogni governatore del Fondo che sia governatore della Banca dispone della proporzione dei voti della Banca che il presidente di questa ha notificato al Fondo, ed esercita i corrispondenti diritti di voto. 3. Ogni Stato partecipante dispone di una percentuale dell'insieme dei voti degli Stati partecipanti calcolata in funzione degli ammontari sottoscritti da tale partecipante in conformita' dell'articolo 6, ed inoltre, nella misura in cui gli Stati partecipanti hanno accettato delle sottoscrizioni aggiuntive autorizzate in base ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7, in funzione delle dette sottoscrizioni aggiuntive. Nel corso delle votazioni in seno al Consiglio dei governatori, ognuno di questi, che rappresenta uno Stato partecipante, dispone dei voti del partecipante rappresentato. 4. Nel corso delle votazioni in seno al consiglio di amministrazione, gli amministratori designati dalla Banca dispongono insieme di 1.000 voti e cosi' pure gli amministratori scelti dagli Stati partecipanti. Ogni amministratore designato dalla Banca dispone dei voti che gli sono attribuiti da questa, il numero dei quali e' indicato nella notifica relativa alla propria designazione prevista nella prima parte dell'allegato. B. Ogni amministratore scelto da uno o piu' Stati partecipanti dispone del numero dei voti che sono a disposizione del partecipante o dei partecipanti che lo hanno scelto. 5. Ogni amministratore che rappresenta la Banca deve dare in blocco tutti i voti di cui dispone. L'amministratore che rappresenta piu' di uno Stato partecipante puo' esprimere separatamente i voti di cui dispongono i vari Stati da lui rappresentati. 6. In deroga ad ogni altra disposizione del presente accordo: (i) se un membro regionale e' o diviene Stato partecipante, non dispone, per cio' solo, ne' acquista voti, e se uno Stato partecipante regionale diviene membro, non dispone piu', dal momento in cui acquista tale qualita', di alcun voto in quanto Stato partecipante; e (ii) se uno Stato non-regionale e', o diviene, al tempo stesso, Stato partecipante e membro, tale Stato viene trattato, ai soli fini dell'accordo, come se, a tutti gli effetti, non fosse un membro. 7. Salvo contrarie disposizioni del presente accordo, tutte le questioni che il consiglio dei governatori o il consiglio di amministrazione sono chiamati a conoscere, sono decise colla maggioranza dei tre quarti della totalita' dei voti dei partecipanti.

Accordo-art. 30

Articolo 30. Il presidente 1. Il presidente della Banca e', d'ufficio, presidente del Fondo. Presiede il consiglio di amministrazione, ma non partecipa alle votazioni. Puo' partecipare alle riunioni del consiglio dei governatori, ma non alle votazioni. 2. Il presidente e' il rappresentante legale del Fondo. 3. In assenza del presidente della Banca, o, in caso di vacanza del suo posto, colui che e' provvisoriamente chiamato ad esercitare le sue funzioni, esercita altresi' quelle di presidente del Fondo. 4. Con riserva di quanto disposto all'articolo 26, il presidente gestisce gli affari correnti del Fondo, ed in particolare: (i) propone il bilancio delle operazioni ed il bilancio amministrativo; (ii) propone il programma generale di finanziamento; (iii) organizza gli studi e le valutazioni di progetti e programmi destinati ad essere finanziati dal Fondo, in conformita' del paragrafo 3 dell'articolo 15; (iv) utilizza, secondo le necessita', i funzionari e gli impiegati della Banca cosi' come la sua organizzazione, i suoi servizi e le sue installazioni, per condurre a buon fine gli affari del Fondo, rimanendo responsabile, di fronte al consiglio di amministrazione, della messa in opera e del controllo della organizzazione, del personale e dei servizi necessari, previsti dall'articolo 22; (v) si avvale dei servizi del personale, ivi compresi i consulenti e gli esperti di cui il Fondo puo' aver bisogno, e puo' porre fine ai loro servizi.

Accordo-art. 31

Articolo 31. Rapporti con la Banca 1. Il Fondo rimborsa alla Banca le giuste spese per l'utilizzazione dei funzionari e degli impiegati, nonche' quelle per l'organizzazione dei servizi e delle installazioni della Banca, in conformita' degli accordi intervenuti tra il Fondo e la Banca stessa. 2. Il Fondo e' un ente giuridicamente indipendente e distinto dalla Banca ed i suoi beni sono tenuti separati da quelli della Banca. 3. Nessuna disposizione del presente accordo comporta responsabilita' del Fondo per atti od obblighi della Banca, ne' responsabilita' della Banca per atti od obblighi del Fondo.

Accordo-art. 32

Articolo 32. Sede del Fondo La sede del Fondo e' la sede della Banca.

Accordo-art. 33

Articolo 33. Depositari Ogni Stato partecipante designa la propria banca centrale od ogni altro istituto che possa essere accettato dal Fondo quale depositario presso il quale il Fondo puo' conservare i propri beni nella moneta del detto partecipante nonche' tutti gli altri averi. In mancanza di una diversa designazione, e' depositario per ogni membro, quello da lui designato ai fini dell'accordo sulla creazione della Banca.

Accordo-art. 34

Articolo 34. Procedura di comunicazione Ogni Stato partecipante designa un'autorita' competente con la quale il Fondo puo' mettersi in contatto per ogni questione attinente al presente accordo. In mancanza di una diversa designazione, la procedura di comunicazione indicata da un membro per la Banca e' la stessa che vale per il Fondo.

Accordo-art. 35

Articolo 35. Pubblicazione dei rapporti e informazione 1. Il Fondo pubblica una relazione annuale contenente un rendiconto debitamente certificato e comunica ai partecipanti ed ai membri, ad opportuni intervalli, un riassunto della propria posizione finanziaria nonche' un rendiconto delle proprie entrate ed uscite che indichino quali sono i risultati delle sue operazioni. 2. Il Fondo puo' pubblicare ogni altra relazione che ritenga utile per la realizzazione dei propri obiettivi. 3. Copie di tutte le relazioni, dei rendiconti e dei documenti pubblicati ai sensi del presente articolo, sono comunicati ai partecipanti ed ai membri.

Accordo-art. 36

Articolo 36. Destinazione del reddito netto Il consiglio dei governatori determina di tanto in tanto la ripartizione del reddito netto del Fondo, tenendo debitamente conto dei fondi da destinare alle riserve e delle scorte per gli imprevisti.

Accordo-art. 37

Articolo 37. Ritiro Ogni partecipante puo' ritirarsi dal Fondo in ogni momento, inviando a tale scopo una notifica scritta alla sede del Fondo. Il ritiro acquista efficacia dalla data del ricevimento della notifica o dalla data che sara' specificata nella notifica a condizione che questa non sia posteriore di oltre sei mesi alla data di ricevimento della notifica.

Accordo-art. 38

Articolo 38. Sospensione 1. Se un partecipante omette di adempiere a taluno dei suoi obblighi verso il Fondo, quest'ultimo puo' sospenderlo dalla sua qualita' di partecipante, con decisione del consiglio dei governatori. Il partecipante cosi' sospeso cessa automaticamente di essere partecipante un anno dopo la data della propria sospensione, a meno che una decisione del consiglio dei governatori non lo ripristini nella sua qualita' di partecipante. 2. Finche' dura la sospensione, il partecipante di cui si tratta non e' ammesso ad esercitare alcuno dei diritti conferiti dal presente accordo ad eccezione del diritto di ritiro, pur restando assoggettato a tutti i suoi obblighi.

Accordo-art. 39

Articolo 39. Diritti ed obblighi degli Stati che cessano di essere partecipanti 1. Lo Stato che cessa dalla sua qualita' di partecipante non ha altri diritti, in base al presente accordo, che quelli conferitigli dal presente articolo e dall'articolo 53, ma, salvo disposizioni contrarie del presente articolo, e' tenuto ad adempiere tutti gli obblighi finanziari assunti verso il Fondo, sia in qualita' di partecipante, che di mutuatario, che di garante o ad altro titolo. 2. Quando uno Stato cessa dalla sua qualita' di partecipante, il Fondo e il detto Stato procedono ad una verifica dei conti. Nel quadro di tale verifica, il Fondo e lo Stato predetto possono concordare sulle somme che dovranno essere versate allo Stato in base alla sua sottoscrizione, nonche' sulla data e la moneta del pagamento. Quando viene impiegato a proposito di un partecipante, il termine "sottoscrizione" e' ritenuto, ai fini del presente articolo e dell'articolo 40, conglobare sia la sottoscrizione iniziale che ogni sottoscrizione aggiuntiva del detto partecipante. 3. In attesa della conclusione di un tale accordo, ed in ogni caso, se non e' concluso un accordo del genere nei sei mesi successivi alla data in cui lo Stato ha cessato di essere partecipante, o allo spirare di ogni periodo che possa essere stato convenuto dal Fondo e dallo Stato di cui si tratta, e' opportuno applicare le seguenti disposizioni: (i) lo Stato e' liberato da ogni ulteriore obbligo nei confronti del Fondo in base alla propria sottoscrizione, ma deve adempiere, alla scadenza, al pagamento delle somme di cui restava debitore, in base alla propria sottoscrizione, alla data in cui ha cessato di essere partecipante e che, a giudizio del Fondo, sono necessarie a quest'ultimo per onorare gli impegni che aveva, a tale data, nel quadro delle sue operazioni di finanziamento; (ii) il Fondo restituisce allo Stato le somme da questo pagate a titolo della sua sottoscrizione o provenienti da rimborsi di relative quote di capitale e che il Fondo deteneva alla data in cui lo Stato di cui si tratta ha cessato di esse partecipante, fatta salva la misura in cui il Fondo ritiene che tali somme gli sono necessarie per onorare gli impegni che a tale data aveva assunti nel quadro delle proprie operazioni di finanziamento; (iii) il Fondo versa allo Stato una parte proporzionale dell'ammontare totale dei rimborsi di quote di capitale ricevuti dal Fondo dopo la data in cui lo Stato ha cessato di essere partecipante e relativi ai prestiti accordati prima di tale data, eccettuati i prestiti accordati mediante prelevamenti da risorse fornite al Fondo in base ad accordi contenenti particolari disposizioni in materia di liquidazione. Il rapporto di tale parte dell'ammontare globale del capitale, di tali prestiti rimborsati, e' lo stesso di quello esistente tra l'ammontare totale pagato dallo Stato a titolo della propria sottoscrizione e che non gli e' stato restituito in conformita' del precedente comma (ii) e la somma totale, pagata da tutti i partecipanti a titolo delle loro sottoscrizioni, che sara' stata utilizzata, o che, a giudizio del Fondo, gli e' necessaria per onorare gli impegni che aveva nel quadro delle sue operazioni di finanziamento, nel giorno in cui lo Stato di cui si tratta ha cessato di essere partecipante. Il Fondo effettua tale pagamento con versamenti scaglionati a mano a mano che riceve somme a titolo di rimborsi di prestiti, principalmente, ma ad intervalli di almeno un anno. Tali versamenti sono fatti nelle stesse monete ricevute dal Fondo che puo', tuttavia, a sua discrezione, effettuarli anche nella moneta dello Stato di cui si tratta; (iv) il pagamento di ogni somma dovuta allo Stato, a titolo della sua sottoscrizione, puo' essere differito per tutto il tempo in cui tale Stato, od ogni suddivisione politica, od ogni servizio dell'uno o dell'altra, abbiano ancora degli impegni nei confronti del Fondo, in quanto mutuatario o garante; tale somma puo', a piacimento del Fondo, essere imputata ad uno qualsiasi degli ammontari dovuti alla loro scadenza; (v) in nessun caso lo Stato di cui si tratta potra' ricevere, in virtu' del presente paragrafo, una somma superiore al totale meno elevato dei due ammontari seguenti: 1. l'ammontare versato dello Stato a titolo della sottoscrizione, o 2. la percentuale dell'attivo netto del Fondo che figura sui suoi registri alla data in cui lo Stato di cui si tratta ha cessato di essere partecipante corrispondente alla percentuale dell'ammontare della sottoscrizione dello Stato predetto rispetto alla totalita' delle sottoscrizioni di tutti i partecipanti; (vi) tutti i calcoli previsti da queste disposizioni sono effettuati su di una base ragionevole, determinata dal Fondo. 4. In nessun caso il pagamento delle somme dovute ad uno Stato, a norma del presente articolo potra' essere effettuato prima di sei mesi dopo la data in cui lo Stato ha cessato di essere partecipante. Se, nel corso del suddetto periodo di sei mesi, a decorrere dalla data di cessazione di uno Stato dalla qualita' di partecipante, il Fondo sospende le proprie operazioni, in conformita' dell'articolo 40, tutti i diritti dello Stato di cui si tratta sono regolati dalle norme dell'articolo 40, e il detto Stato e' considerato come partecipante al Fondo, ai fini dell'articolo 40, salvo che non abbia il diritto di voto.

Accordo-art. 40

Articolo 40. Sospensione delle operazioni e regolamento degli obblighi del Fondo 1. Il Fondo puo' sospendere le sue operazioni con un voto del consiglio dei governatori. Il ritiro della Banca o di tutti gli Stati partecipanti, a norma dell'articolo 37, comporta la sospensione definitiva delle operazioni del Fondo. Dopo la sospensione delle sue operazioni, il Fondo cessa immediatamente ogni attivita' ad eccezione di quelle che hanno per oggetto la realizzazione disposta, la conservazione e la salvaguardia del suo attivo, nonche' la liquidazione dei suoi obblighi. Sino alla liquidazione definitiva di tali obblighi e sino alla ripartizione di questi beni, il Fondo continua ad esistere e tutti i diritti e gli impegni reciproci del Fondo e dei partecipanti, nel quadro del presente accordo, restano intatti, con riserva tuttavia che nessun partecipante puo' essere sospeso o ritirarsi e che nessuna ripartizione puo' essere fatta ai partecipanti se non in conformita' delle disposizioni del presente articolo. 2. Nessuna ripartizione puo' essere fatta ai partecipanti, in base alle loro sottoscrizioni, prima che siano state regolate tutte le obbligazioni a favore dei creditori o che abbiano formato oggetto di provvedimenti e prima che il consiglio dei governatori abbia deciso di procedere ad una tale ripartizione. 3. Sotto riserva di quanto precede e di tutti gli accordi speciali stipulati in merito alla ripartizione delle risorse, al momento della fornitura di esse al Fondo, questo ripartisce i suoi beni tra i partecipanti in proporzione delle somme versate dai predetti a titolo delle loro sottoscrizioni. Ogni ripartizione, ai sensi della precedente disposizione del presente paragrafo, e' subordinata, per ogni partecipante, al preliminare regolamento di tutti i crediti in corso del Fondo da parte del partecipante. Tale ripartizione e' effettuata nelle date, nelle monete, in contanti o con altri beni, nel modo che il Fondo ritiene giusto ed equo. La ripartizione tra i vari partecipanti non deve essere necessariamente uniforme per quanto concerne la natura dei beni cosi' ripartiti o delle monete nelle quali essi sono stabiliti. 4. Ogni partecipante che riceve beni ripartiti dal Fondo, in applicazione del presente articolo, o dell'articolo 39, e' surrogato in tutti i diritti che il Fondo sia su tali beni prima della loro ripartizione.

Accordo-art. 41

Articolo 41. Oggetto del presente capitolo Perche' il Fondo possa effettivamente realizzare i suoi obiettivi e svolgere le funzioni che gli competono, esso gode, sul territorio di ogni Stato partecipante, dello statuto giuridico, delle immunita', delle esenzioni e dei privilegi enunciati nel presente capitolo; ogni Stato partecipante informa il Fondo delle esatte misure adottate a tale scopo.

Accordo-art. 42

Articolo 42. Statuto giuridico Il Fondo gode della piena personalita' giuridica, ed in particolare della capacita' di: (i) stipulare contratti; (ii) acquistare o alienare beni mobili od immobili; (iii) stare in giudizio.

Accordo-art. 43

Articolo 43. Azioni giudiziarie 1. Il Fondo gode dell'immunita' giurisdizionale per ogni forma di azione giudiziaria salvo che per le controversie nate o risultanti dall'esercizio del suo potere di accettare prestiti in conformita' delle disposizioni dell'articolo 8. Il Fondo, in tale ipotesi, puo' essere convenuto davanti un tribunale competente, sul territorio di uno Stato in cui abbia la propria sede o un proprio agente incaricato di ricevere citazioni o notifiche, o nel quale accetti di essere perseguito. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, nessuna azione puo' essere intentata contro il Fondo dagli Stati partecipanti, dai loro organismi o servizi, ne' da un ente o persona che agisse, direttamente o indirettamente, per conto di un partecipante, o che fosse suo avente causa o di un organismo o servizio del partecipante. I partecipanti possono avvalersi delle speciali procedure che regolano le controversie tra il Fondo e i suoi partecipanti, previste dal presente accordo, dai regolamenti del Fondo o dai contratti stipulati con il Fondo. 3. Il Fondo adotta tutte le disposizioni necessarie relative alle modalita' applicabili per la definizione delle controversie che non siano previste dalle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e degli articoli 52 e 53, concernenti le immunita' del Fondo di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 4. Nel caso in cui il Fondo, in applicazione delle disposizioni del presente accordo, non goda dell'immunita' di giurisdizione, lo stesso Fondo, i suoi beni ed i suoi averi, ovunque si trovino e da chiunque siano detenuti, sono esenti da ogni forma di pignoramento, sequestro, o misura esecutiva fino a che non passi in giudicato la decisione giudiziaria emessa contro il Fondo.

Accordo-art. 44

Articolo 44. Insequestrabilita' dei beni I beni e gli averi del Fondo, ovunque si trovino e da chiunque detenuti sono al riparo da ogni perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione o da qualunque altra forma di sequestro da parte del potere esecutivo o legislativo.

Accordo-art. 45

Articolo 45. Insequestrabilita' degli archivi Gli archivi del Fondo e, in generale, tutti i documenti che gli appartengono o che detiene sono inviolabili, ovunque si trovino.

Accordo-art. 46

Articolo 46. Esenzione dei beni da ogni restrizione Nella misura necessaria perche' il Fondo realizzi i suoi obiettivi e adempia le proprie funzioni, e con riserva delle disposizioni del presente accordo, tutti i beni e gli altri averi del Fondo sono esenti da restrizioni di controlli finanziari, di regolamentazioni o da moratorie di ogni genere.

Accordo-art. 47

Articolo 47. Privilegi in materia di comunicazioni Ogni Stato partecipante applica alle comunicazioni ufficiali del Fondo lo stesso regime delle comunicazioni ufficiali delle altre istituzioni finanziarie internazionali di cui fa parte.

Accordo-art. 48

Articolo 48. Immunita' e privilegi dei membri dei consigli e del personale Tutti i governatori e gli amministratori ed i loro supplenti, il presidente e il personale, ivi compresi gli esperti che compiono missioni per il Fondo: (i) godono dell'immunita' di giurisdizione per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; (ii) se non sono cittadini dello Stato in cui esercitano le loro funzioni, godono delle immunita' relative alle disposizioni che limitano l'immigrazione, alle formalita' di immatricolazione degli stranieri ed agli obblighi del servizio nazionale, nonche' di facilitazioni, in materia di regolamentazione dei cambi, in modo non meno favorevole di quelle riconosciute dallo Stato partecipante interessato ai rappresentanti, ai funzionari ed agli impiegati di rango corrispondente ad ogni altro istituto finanziario internazionale di cui fa parte; (iii) godono, per quanto concerne le facilitazioni di spostamento, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato, dallo Stato partecipante interessato, ai rappresentanti, ai funzionari ed agli impiegati di rango corrispondente ad ogni altro istituto finanziario internazionale di cui fa parte.

Accordo-art. 49

Articolo 49. Immunita' fiscale 1. Il Fondo, i suoi averi, beni, redditi, operazioni e transazioni sono esenti da ogni imposta diretta, nonche' da ogni diritto doganale sulle merci importate od esportate per proprio uso per fini ufficiali, e da ogni imposta che abbia effetto equivalente. Il Fondo e' del pari esente da ogni obbligo concernente il pagamento, la trattenuta o l'esazione di ogni imposta o diritto. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, il Fondo non chiedera' esonero per tasse che siano la controprestazione di prestazioni di servizi. 3. Gli articoli importati in franchigia in conformita' del paragrafo 1, non potranno essere venduti sul territorio dello Stato partecipante, che ha accordato l'esenzione, se non alle condizioni convenute con il detto partecipante. 4. Nessuna imposta potra' essere percepita sulle retribuzioni e gli emolumenti o a titolo di retribuzioni ed emolumenti che il Fondo versa al presidente ed al personale, ivi compresi gli esperti che compiono missioni per conto del Fondo.

Accordo-art. 50

Articolo 50. Clausola di rinuncia 1. Le immunita', le esenzioni ed i privilegi previsti nel presente capitolo sono accordati nell'interesse del Fondo. Il consiglio di amministrazione puo', nella misura ed alle condizioni da esso stabilite, rinunciare alle immunita', alle esenzioni ed ai privilegi sopra previsti se ritiene che tale decisione favorisce gli interessi del Fondo. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, il presidente ha la facolta' ed il dovere di togliere l'immunita' accordata a taluno dei membri del personale, ivi compresi gli esperti che compiono missioni per il Fondo, ove ritenga che essa intralcerebbe il corso della giustizia e che possa essere tolta senza pregiudizio per gli interessi del Fondo.

Accordo-art. 51

Articolo 51. 1. Ogni proposta diretta a portare modifiche al presente accordo, proveniente da un partecipante, da un governatore o dal consiglio di amministrazione, e' comunicata al presidente del consiglio dei governatori che ne investe lo stesso consiglio. Se il consiglio dei governatori approva l'emendamento proposto, il Fondo chiede ai partecipanti, per lettera o telegramma circolare, se accettano il detto emendamento. Se i tre quarti dei partecipanti che dispongono dell'ottantacinque per cento dei voti accettano l'emendamento proposto, il Fondo ne prende atto in una comunicazione ufficiale che porta a conoscenza dei partecipanti. Gli emendamenti entrano in vigore, nei confronti di tutti i partecipanti, tre mesi dopo la data della comunicazione ufficiale prevista dal presente paragrafo, a meno che il consiglio dei governatori non stabilisca una data o un termine diverso. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, il consiglio dei governatori deve approvare all'unanimita' ogni emendamento concernente: (i) la limitazione di responsabilita' di cui all'articolo 10; (ii) le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 7 relative alle sottoscrizioni aggiuntive; (iii) il diritto di recedere dal Fondo; (iv) le maggioranze di voto richieste dal presente accordo.

Accordo-art. 52

Articolo 52. Interpretazione 1. Ogni questione relativa all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente accordo che sorga tra un partecipante e il Fondo, o fra i partecipanti, e' sottoposta alla decisione del consiglio di amministrazione. Se la questione riguarda, in particolare uno Stato partecipante che non sia rappresentato al consiglio di amministrazione da un amministratore di sua nazionalita', detto Stato ha il diritto, in tal caso di farsi rappresentare direttamente. Tale diritto di rappresentanza e' regolamentato dal consiglio dei governatori. 2. In ogni questione decisa dal consiglio di amministrazione in conformita' del paragrafo I, ogni partecipante puo' chiedere che la stessa questione sia portata davanti al consiglio dei governatori, la cui decisione e' inappellabile. Nelle more della decisione del consiglio dei governatori il Fondo puo' agire, nella misura in cui lo ritiene necessario, in virtu' della decisione del consiglio di amministrazione.

Accordo-art. 53

Articolo 53. Arbitrato In caso di controversia tra il Fondo ed uno Stato che abbia cessato di essere partecipante, o tra il Fondo ed ogni partecipante al momento della cessazione definitiva delle operazioni del Fondo, detta controversia e' sottoposta all'arbitrato di un tribunale composto da tre arbitri. Un arbitro e' nominato dal Fondo, un altro dal partecipante o dal partecipante precedente interessato, e le due parti nominano il terzo arbitro che sara' presidente del tribunale arbitrale. Se, nei 45 giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato, l'una o l'altra parte non ha nominato l'arbitro o se, nei trenta giorni dalla nomina dei due arbitri, il terzo arbitro non e' stato nominato, l'una o l'altra parte puo' chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia, o ad ogni altra istanza prevista nel regolamento adottato dal consiglio dei governatori, di designare un arbitro. La procedura di arbitrato e' fissata dagli arbitri ma il terzo arbitro ha pieni poteri per definire tutte le questioni procedurali sulle quali le parti fossero in disaccordo. E' sufficiente un voto di maggioranza degli arbitri per la decisione la quale e' definitiva e vincola le parti.

Accordo-art. 54

Articolo 54. Firma Il testo originale del presente accordo resta aperto alla firma della Banca e degli Stati i cui nomi figurano all'allegato A, sino al 31 marzo 1973.

Accordo-art. 55

Articolo 55. Ratifica, accettazione o approvazione 1. Il presente accordo e' sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei firmatari. 2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso la sede della Banca da parte di ogni firmatario prima del 31 dicembre 1973, restando inteso che se l'accordo non fosse ancora entrato in vigore a tale data conformemente all'articolo 56, il consiglio di amministrazione della Banca potrebbe prorogare il termine di deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, per un periodo che non superi i sei mesi.

Accordo-art. 56

Articolo 56. Entrata in vigore Il presente accordo entra in vigore nella data in cui la Banca e otto Stati firmatari, di cui la somma di sottoscrizioni, specificata nell'allegato A del presente accordo, rappresenti almeno 55 milioni di unita' di conto, avranno depositato i propri strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Accordo-art. 57

Articolo 57. Partecipazione 1. Il firmatario, il cui strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, sia depositato nella data o prima della data di entrata in vigore del presente accordo diviene partecipante alla detta data. Il firmatario il cui strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione e' depositato successivamente e prima della data fissata al paragrafo 2 dell'articolo 55 o in virtu' di tale paragrafo, diviene partecipante alla data di tale deposito. 2. Uno Stato che non sia partecipante fondatore puo' diventare partecipante in conformita' del paragrafo 3 dell'articolo 3 e, in deroga alle disposizioni degli articoli 54 e 55, tale partecipazione avviene mediante la firma del presente accordo ed il deposito, presso la Banca, di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, che acquista efficacia alla data di tale deposito.

Accordo-art. 58

Articolo 58. Riserva Uno Stato partecipante puo', all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, dichiarare: (i) che l'immunita' di cui e' previsto il conferimento col paragrafo 1 dell'articolo 43 e col comma (i) dell'articolo 48 non si applica nel suo territorio in materia di azione civile sorta a seguito di un incidente causato da un veicolo a motore appartenente al Fondo o condotto per suo conto, ne' in materia di infrazioni al codice della strada commesse dal conducente di un veicolo di tal genere; (ii) che si riserva la facolta', al pari delle sue suddivisioni politiche, di sottoporre ad imposta gli stipendi e gli emolumenti versati dal Fondo ai cittadini, dipendenti e residenti del detto Stato partecipante; (iii) che, secondo la propria interpretazione, il Fondo non chiedera', in linea di massima, l'esonero dai diritti di accisa pretesi dallo Stato sulle merci prodotte sul proprio territorio ne' dalle imposte sulla vendita di beni mobili ed immobili, che siano comprese nel prezzo, ma che, se il Fondo procede, per uso proprio, a fini ufficiali, ad acquisti notevoli di beni sui quali i detti diritti ed imposte sono stati riscossi o che ne siano assoggettati, opportune misure amministrative saranno adottate dal detto Stato, tutte le volte che cio' sara' possibile per la rimessa o il rimborso di tali diritti ed imposte; (iv) che le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 49 si applicano quando vi e' l'abbuono o il rimborso dei diritti o delle imposte sugli articoli in base alle disposizioni amministrative di cui al comma (iii).

Accordo-art. 59

Articolo 59. Notifica La Banca rende noto a tutti i firmatari: a) ogni firma del presente accordo; b) ogni deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; c) la data di entrata in vigore del presente accordo, e d) ogni dichiarazione in vigore del presente accordo; ed e) ogni dichiarazione od ogni riserva formulata al momento del deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Accordo-art. 60

Articolo 60. Assemblea costitutiva 1. Con l'entrata in vigore del presente accordo, ogni Stato partecipante nomina un governatore, e il presidente del consiglio dei governatori convoca l'assemblea costitutiva del consiglio dei governatori. 2. Al momento della convocazione di tale assemblea costitutiva: (i) vengono nominati e scelti, conformemente ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 27, dodici amministratori; (ii) vengono adottate disposizioni al fine di determinare la data in cui il Fondo iniziera' le sue operazioni. 3. Il Fondo informa tutti i partecipanti della data in cui iniziera' le sue operazioni. 4. Verranno rimborsate dal Fondo le spese ragionevoli e necessarie che la Banca sosterra' al momento della creazione del Fondo, ivi comprese le indennita' di sussistenza dei governatori e dei loro supplenti, durante la loro partecipazione all'assemblea costitutiva. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo. FATTO ad Abidjan, il ventinove novembre millenovecentosettantadue, in un unico esemplare nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede, e che verra' depositato presso la Banca. La Banca rimettera' ad ogni firmatario copie certificate conformi del presente accordo.

Accordo-Allegato A

ALLEGATO A 1. - PARTECIPANTI FONDATORI Possono diventare partecipanti fondatori del Fondo gli Stati seguenti: la Repubblica federale di Germania, il Belgio, il Brasile, il Canada, la Danimarca, la Spagna, gli Stati Uniti d'America, la Finlandia, l'Italia, il Giappone, la Norvegia, i Paesi Bassi, il Regno Unito, la Svezia, la Svizzera e la Jugoslavia. Ogni Stato di cui al paragrafo precedente, che avesse ad effettuare una sottoscrizione al Fondo di almeno 15 milioni di dollari USA dopo il 31 dicembre 1973, diverra' anche partecipante fondatore, con la riserva di firmare e ratificare il presente accordo prima del 31 dicembre 1974. 2. - SOTTOSCRIZIONI INIZIALI La Banca e gli Stati firmatari del presente accordo sottoscrivono i seguenti ammontari: Sottoscrizione in unita' Partecipante di conto - - Banca africana di sviluppo .................. 5.000.000 Belgio ...................................... 3.000.000 Brasile ..................................... 2.000.000 Canada ...................................... 15.000.000 Confederazione elvetica ..................... 3.000.000 Danimarca ................................... 5.000.000 Spagna ...................................... 2.000.000 Finlandia ................................... 2.000.000 Italia ...................................... 10.000.000 Giappone .................................... 15.000.000 Norvegia .................................... 5.000.000 Paesi Bassi ................................. 4.000.000 Repubblica federale di Germania ............. 7.447.630 Regno Unito ................................. 5.211.420 Svezia ...................................... 5.000.000 Jugoslavia .................................. 2.000.000

Accordo-Allegato B

ALLEGATO B DESIGNAZIONE E SCELTA DEGLI AMMINISTRATORI Parte prima Designazione degli amministratori da parte della Banca 1. Il presidente della Banca notifica al Fondo, al momento di ogni designazione di amministratori del Fondo da parte della Banca: (i) i nomi degli amministratori cosi' designati; (ii) il numero di voti di cui dispone ciascuno di essi. 2. Se il posto di un amministratore designato dalla Banca resta vacante, il presidente notifica al Fondo il nome dell'amministratore designato dalla Banca perche' venga rimpiazzato. Seconda parte Scelta degli amministratori da parte dei governatori rappresentanti gli Stati partecipanti 1. Per l'elezione degli amministratori, ogni governatore che rappresenta uno Stato partecipante deve dare ad un solo candidato tutti i voti attribuiti allo Stato partecipante che rappresenta. I sei candidati che raccolgono il maggior numero di voti sono dichiarati amministratori, con la riserva che nessuno e' ritenuto eletto se ottiene meno del dodici per cento della totalita' dei voti di cui dispongono i governatori che rappresentano gli Stati partecipanti. 2. Se sei amministratori non sono eletti al primo scrutinio, si procede ad un secondo scrutinio; il candidato che ottiene il minor numero di voti al primo scrutinio e' ineleggibile e votano soltanto: a) i governatori che hanno votato al primo scrutinio per un candidato che non e' stato eletto e b) i governatori i cui voti dati ad un candidato eletto sono ritenuti, ai sensi del paragrafo 3 che segue, aver portato il numero dei voti raccolti da tale candidato a piu' del quindici per cento della totalita' dei voti attribuiti agli Stati partecipanti. 3. Per stabilire se i voti espressi da un governatore devono essere ritenuti aver portato la totalita' dei voti ottenuti da un qualsiasi candidato a piu' del quindici per cento della totalita' dei voti attribuiti agli Stati partecipanti, questo quindici per cento e' ritenuto comprendere, in primo luogo, i voti del governatore che ha apportato il maggior numero di voti al detto candidato, poi quelli del governatore che ha espresso il numero di voti immediatamente inferiore, e cosi' di seguito sino alla concorrenza del quindici per cento. 4. Ogni governatore i cui voti devono essere parzialmente contati per portare la totalita' dei voti ottenuti da un candidato a piu' del dodici per cento e' ritenuto dare tutti i suoi voti al detto candidato, anche se la totalita' dei voti ottenuti dall'interessato viene, in tal modo, a superare il quindici per cento. 5. Se, dopo il secondo scrutinio, non sono ancora stati eletti sei candidati, si procede, in base ai principi precedentemente enunciati, a scrutini supplementari, con la riserva che dopo la elezione di cinque amministratori, il sesto possa essere eletto alla maggioranza semplice dei voti restanti e sia ritenuto eletto dalla totalita' dei detti voti. 6. Le norme che precedono possono essere modificate dai governatori che rappresentano gli Stati partecipanti con una maggioranza del settantacinque per cento della totalita' dei voti di cui dispongono gli Stati partecipanti. 7. Si procede ad una nuova scelta di amministratori che rappresentino gli Stati partecipanti nel corso di ciascuna delle tre prime assemblee annuali del consiglio dei governatori. 8. Ogni amministratore nomina un amministratore supplente che e' pienamente autorizzato a sostituirlo in sua assenza. Gli amministratori e gli amministratori supplenti devono essere cittadini di Stati partecipanti. (Seguono le firme).