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LEGGE 12 febbraio 1975, n. 6

Current text a fecha 1975-02-15

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Competenza

La liberazione condizionale è chiesta alla corte d'appello, nel cui distretto, al momento della presentazione della domanda, il condannato espia la pena.