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LEGGE 1 marzo 1975, n. 46

Current text a fecha 2012-06-06

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico La specificazione "Recioto" e la qualifica "Amarone" sono riservate esclusivamente ai vini veronesi regolamentati dai decreti del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 relativi al riconoscimento a d.o.c. (denominazione di origine controllata) dei vini Valpolicella e Soave. Pertanto, l'uso della specificazione "Recioto" e della qualifica "Amarone", da sole o accompagnate da qualsiasi altra espressione, è vietato per designare qualsiasi altro vino diverso da quelli di cui sopra. È fatta eccezione per il Recioto di Gambellara riconosciuto a d.o.c. (denominazione di origine controllata) con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970. I contravventori sono puniti a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 marzo 1975 LEONE MORO - MARCORA - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE