LEGGE 1 aprile 1975, n. 174

Type Legge
Publication 1975-04-01
Ultimo aggiornamento 1975-06-09
State In force
Source Normattiva
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Articolo IV 1. Un Consiglio direttivo del programma, composto dai rappresentanti dei partecipanti, si assume la responsabilita' del programma e prende ogni decisione a suo riguardo, in conformita' alle disposizioni del presente accordo. 2. Per i problemi riguardanti questo programma ed altro programma dell'Organizzazione, il Consiglio direttivo del programma funge da organo consultivo del Consiglio dell'Organizzazione al quale presenta tutte le raccomandazioni necessarie. 3. Il Consiglio direttivo del programma prende ogni decisione riguardante il programma stesso in conformita' con le disposizioni del presente accordo e in particolare: a) controlla lo svolgimento del programma e in particolare della fase di sviluppo determinata dal piano di sviluppo sulla base dei rapporti che sono preparati dal CNES e che gli vengono presentati dal Direttore generale dell'Organizzazione; b) controlla le prestazioni globali del razzo e i requisiti di garanzie di qualita' specifici del programma realizzate dal CNES sulla base dei rapporti che sono preparati dal CNES e che gli vengono sottoposti dal direttore generale dell'Organizzazione; c) viene informato circa la suddivisione dei lavori tra i diversi partecipanti e, all'occorrenza, costituisce, nel corso della esecuzione della fase di sviluppo del programma, l'organo di ricorso se un partecipante desidera porre obbiezioni alla scelta del costruttore fatta dal CNES; d) approva il rapporto di certificazione in volo del razzo vettore presentato dal CNES; e) decide le condizioni di partecipazione a questa fase del programma, di Stati non membri dell'Organizzazione in conformita' alle disposizioni dell'articolo XVII, paragrafo 2, del presente accordo; f) vigila a cio' che l'Organizzazione stabilisca un coordinamento efficace con potenziali utenti del razzo e definisce le specificazioni d'interfaccia tra il razzo e i carichi utili. 4. Il Consiglio direttivo del programma puo' creare gli organi consultivi che egli ritiene necessari per portare a termine la sua missione. 5. Salvo disposizioni contrarie del presente accordo, le decisioni del Consiglio direttivo del programma vengono prese a maggioranza semplice dei partecipanti.

Accordo-art. V

Articolo V 1. Il Consiglio direttivo del programma stabilisce gli elementi necessari alla decisione dei partecipanti di procedere alla fase di produzione del programma stesso. Quelli, fra i partecipanti, che si sono dichiarati interessati a partecipare alla fase di produzione concludono un nuovo accordo che definisce il contenuto di questa fase, le modalita' finanziarie della sua esecuzione cosi' come l'attribuzione dei lavori che essi si sforzeranno di mantenere, nei limiti del possibile, identica a quella definita per la fase di sviluppo. 2. I partecipanti si sforzeranno di mantenere disponibili, nel corso della fase di produzione, i mezzi industriali messi in opera nel corso della fase di sviluppo e, sia che partecipino o meno al nuovo accordo, non porranno ostacoli all'utilizzazione di questi mezzi.

Accordo-art. VI

Articolo VI 1. Le spese derivanti dall'esecuzione della fase di sviluppo del programma ai termini del presente accordo, sono sostenute dai partecipanti in conformita' alle disposizioni previste all'allegato B del presente accordo. 2. I partecipanti convengono di contribuire, sulla base di una copertura finanziaria stabile di 380.391.165 U.C.: a) alle spese dirette come sono definite nell'allegato B, paragrafo I-a), del presente accordo relative alla fase di sviluppo del programma sulla base di un ammontare di 2060 milioni di franchi francesi che rappresentano 370.891.165 U.C., secondo il tasso di conversione in vigore al primo gennaio 1973 (un U.C. rappresentando 5,55419 franchi francesi; b) alle spese interne della organizzazione previste all'allegato B, paragrafo 1-b) del presente accordo che ammontano a 2.500.000 U.C.; e c) alle spese risultanti dalla manutenzione di impianti specifici che verrebbero creati o messi a disposizione della organizzazione per la esecuzione del programma alle condizioni menzionate all'articolo XII, paragrafo 2 del presente accordo sulla base di un ammontare di 7.000.000 di U.C. Le spese del gruppo che si occupa del progetto e del personale di assistenza tecnico del CNES vengono assunte dal Governo francese. 3. I partecipanti contribuiscono alle spese sopra menzionate al paragrafo 2 secondo le tabelle dei contributi fissate nell'allegato B del presente accordo e con riserva delle disposizioni contenute nell'articolo VII. Quindi, nel caso venissero applicate le disposizioni dell'articolo VII, paragrafo 2, circa le spese previste dal paragrafo 2-a) sopra riportato, l'impegno totale dei partecipanti ammonterebbe a 454.569.398 U.C., nonostante le disposizioni del successivo articolo VII, paragrafi 1 e 2-b). 4. I bilanci annuali relativi alla fase di sviluppo del programma vengono approvati a maggioranza dei due terzi dei partecipanti che rappresenti almeno i due terzi del peso dei voti menzionato ai paragrafi 2, 3 dell'allegato B, del Consiglio direttivo del programma allo interno della copertura finanziaria stabile prevista al paragrafo 2 del presente articolo. I partecipanti s'impegnano a mettere a disposizione della Organizzazione i fondi necessari alla esecuzione del programma secondo le procedure e lo scadenzario che figura all'allegato B del presente accordo. Un aggiornamento di questo scadenzario verra' presentato ogni anno al Consiglio direttivo del programma insieme con il bilancio.

Accordo-art. VII

Articolo VII 1. Salvo disposizioni particolari previste all'allegato B, paragrafo 2.4 del presente accordo, i partecipanti convengono, al fine di permettere la revisione delle somme menzionate all'articolo VI, paragrafo 2, nel caso di variazione del livello dei prezzi: a) di applicare al contributo di ogni partecipante alle spese dirette previste dall'articolo VI, paragrafo 2-a), delle formule di revisione che utilizzino gli indici nazionali appropriati adottati dalla Organizzazione e b) di applicare al contributo di ogni partecipante alle spese previste all'articolo VI paragrafo 2-b) e c), le regole normali in vigore nell'Organizzazione. 2. Se, su parere del Consiglio direttivo del programma, l'ammontare delle spese dirette previste all'articolo VI, paragrafo 1-a), deve essere revisionato per dei motivi diversi da una variazione del livello dei prezzi, sono da applicarsi le seguenti disposizioni: a) nella misura in cui non vi siano spese aggiuntive superiori al 20 per cento di questo ammontare, eventualmente previsionato secondo le disposizioni del precedente paragrafo 1, sopra riferito, i partecipanti sono tenuti a contribuirvi in una misura proporzionale al loro contributo stabilito all'allegato B del presente accordo; b) le spese aggiuntive superiori al 20 per cento di detto ammontare, sono assunte dal governo francese nella misura in cui non eccedono il 35%; c) nessun partecipante puo' ritirarsi dal programma finche' rimangono valide le disposizioni del comma a) e del comma b) del presente paragrafo; d) quando le spese aggiuntive eccedono il 35% dell'ammontare delle spese dirette previste all'articolo VI, paragrafo 2-a), eventualmente revisionate conformemente alle disposizioni del paragrafo I di cui sopra, sia di fatto, sia secondo le previsioni accettate dal Consiglio direttivo del programma, gli obblighi del Governo francese piu' sopra menzionati cessano e i partecipanti si accordano sul seguito da dare al programma; e) il Governo francese riesaminera' il mantenimento dell'impegno previsto al comma b) piu' sopra riportato nel caso in cui i fondi necessari alla esecuzione del programma non potessero piu' essere messi a sua disposizione dall'Organizzazione per il venir meno di uno o piu' partecipanti.

Accordo-art. VIII

Articolo VIII 1. I diritti di proprieta' intellettuale e l'accesso alle informazioni tecniche derivanti dall'esecuzione della fase di sviluppo del programma sono riservate ai partecipanti; tuttavia, l'Organizzazione ha il diritto di utilizzarli gratuitamente per l'insieme dei suoi programmi.

Accordo-art. IX

Articolo IX 1. I partecipanti, attraverso la Organizzazione, mettono a disposizione del CNES i crediti di impegno e di pagamento necessari alla esecuzione della fase di sviluppo del programma, conformemente al bilancio approvato dal Consiglio direttivo del programma e alle disposizioni del paragrafo 2.4 dell'allegato B del presente accordo. 2. I contributi dei partecipanti saranno richiesti dalla Organizzazione sulla base delle sue regole in vigore e in conformita' alle disposizioni figuranti all'allegato B del presente accordo.

Accordo-art. X

Articolo X 1. Il CNES stipula i contratti necessari alla esecuzione della fase di sviluppo del programma. Al momento della stesura dei contratti e dei subcontratti per l'esecuzione di detta fase, la preferenza e' data alla esecuzione dei lavori in primo luogo sul territorio dei partecipanti e in secondo luogo sui territori degli altri Stati membri dell'Organizzazione o successivamente della Agenzia. 2. Il CNES sottopone al Consiglio direttivo del programma, prima della conclusione dello stadio di definizione, la divisione dei lavori sulla base dei contributi che figurano al paragrafo 2.1 dell'allegato B. Questa distribuzione prevede i lavori che offrono un interesse tecnologico definito, secondo la definizione accettata dal Consiglio direttivo del programma e che rappresentano l'80% dell'ammontare delle spese dirette menzionate all'articolo VI, paragrafo 2-a), di cui sopra. 3. Il CNES affida ai partecipanti dei contratti di un valore proporzionale al contributo dei partecipanti allo ammontare dei lavori piu' sopra definito. Se questo scopo non potesse essere raggiunto riguardo all'uno o a piu' partecipanti, si procedera' prima della conclusione dello stadio di definizione, a una riduzione proporzionale dei contributi del partecipante/i in questione. Se risultasse una mancanza di finanziamento della fase di sviluppo il governo francese e' responsabile di questo finanziamento. Riguardo alle spese aggiuntive menzionate all'articolo VII, paragrafo 2-a), il CNES si sforzera', al momento della stesura dei contratti, considerando la natura specifica del lavoro, la difficolta' di applicare le stesse regole di distribuzione geografica e la necessita' di assicurare un buon svolgimento della fase di sviluppo, di non pregiudicare il giusto ritorno dei partecipanti e di arrivare a una divisione dei lavori la piu' equa possibile. 4. I contratti che corrispondono a dei lavori che presentano un interesse tecnologico minore, come i lavori di infrastruttura o le forniture di materie consumabili, saranno redatti su una base competitiva. A tal fine il CNES rivolge delle richieste di offerta alle ditte i cui nomi saranno stati indicati dai partecipanti. 5. I contratti relativi a dei lavori effettuati sul territorio di uno Stato non membro dell'Organizzazione non saranno presi in considerazione nel calcolo della distribuzione geografica dei contratti tra i partecipanti. 6. Le disposizioni contrattuali sono basate sui regolamenti e le procedure in vigore nel CNES. Tuttavia, l'Organizzazione definisce il contenuto delle clausole che garantiscono il rispetto dell'applicazione degli articoli VIII e XII del presente accordo. 7. I partecipanti prendono, in conformita' alle disposizioni del protocollo sui privilegi e immunita' dell'Organizzazione, tutte le misure in vista dell'esenzione dei contratti stipulati ai sensi del presente accordo dalle imposte fiscali e doganali, o, se del caso, del rimborso delle imposte gia' percepite.

Accordo-art. XI

Articolo XI Il governo francese si fa garante del pagamento delle somme: a) che saranno versate a beneficio del programma sotto il titolo Altre entrate da uno Stato membro della Organizzazione non firmatario del presente accordo e con il quale egli avra' concluso un accordo bilaterale compatibile con le disposizioni del presente accordo, ai fini dell'esecuzione di alcuni lavori nella fase di sviluppo del programma; b) che figurano sotto la rubrica altri Stati nella tabella dell'allegato B, paragrafo 2, fintantoche' queste somme non saranno coperte in altro modo. Nessun accordo bilaterale menzionato al paragrafo a) sopra riportato non dovra' in alcun caso creare degli obblighi nei confronti degli altri partecipanti al programma. Tuttavia, per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo I dell'articolo X del presente accordo un tale Stato membro della Organizzazione viene considerato quale partecipante alla fase di sviluppo del programma.

Accordo-art. XII

Articolo XII 1. L'Organizzazione agendo per conto dei partecipanti e' proprietaria degli elementi del razzo Ariane delle installazioni e degli equipaggiamenti acquistati per la sua realizzazione e delle installazioni di lancio realizzate nel quadro del programma. 2. I partecipanti proprietari di installazioni che possano essere utilizzate ai fini del programma Ariane si impegnano a metterle a disposizione di detto programma a condizioni finanziarie limitatamente al rimborso delle spese marginali. 3. Gli elementi, strutture ed equipaggiamenti previsti al paragrafo I del presente articolo sono messi a disposizione dei partecipanti che agiscono nel quadro del loro programma o di un programma dell'organizzazione nella misura in cui la loro utilizzazione ai fini del programma Ariane lo permette. In queste condizioni i canoni chiesti per questa utilizzazione non contemplano l'ammortamento di questi beni. Il Consiglio direttivo del programma fissa le relative condizioni. 4. L'organizzazione puo' mettere questi beni a disposizione di terzi non previsti nel paragrafo 3 del presente articolo, nella misura in cui la loro utilizzazione ai fini del programma Ariane e per i bisogni dei partecipanti lo permette, e nelle condizioni finanziarie che saranno fissate dal Consiglio direttivo del programma. 5. Qualsiasi cessione di elementi, iniziati ed equipaggiamenti acquistati e' decisa dal Consiglio direttivo del programma previa consultazione con il Consiglio dell'Organizzazione.

Accordo-art. XIII

Articolo XIII 1. Il razzo Ariane, quando sara' dichiarato operativo, sara' messo a disposizione della Organizzazione e dei partecipanti per le loro necessita' secondo una decisione dei partecipanti presa attraverso il Consiglio direttivo del programma, o attraverso un organo che venga stabilito nel quadro della Agenzia menzionata all'articolo 2, e secondo le disposizioni di un nuovo accordo di cui all'articolo V, paragrafo 1. Le installazioni appartenenti al Governo francese e necessarie alla realizzazione dei lanci saranno anch'esse messe a disposizione della Organizzazione e dei partecipanti, in conformita' alle condizioni menzionate allo articolo 12, paragrafo 2, di cui sopra. 2. La decisione relativa alle condizioni secondo le quali dei modelli di volo del razzo vettore Ariane potrebbero essere messi a disposizione di altri Stati e di organizzazioni internazionali a fini pacifici, nonche' a quelle secondo le quali dei lanci potrebbero essere eseguiti per conto di questi Stati ed organizzazioni sara' presa alla maggioranza dei due terzi dei partecipanti con riserva delle disposizioni del nuovo accordo menzionato all'articolo V, paragrafo 1. 3. Le disposizioni che figurano ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche alla fornitura di elementi, sottogruppi e componenti realizzati per la fase di sviluppo del programma.

Accordo-art. XIV

Articolo XIV 1. I partecipanti risarciscono l'Organizzazione per ogni obbligo ch'essa possa contrarre nel caso che la sua responsabilita' internazionale venga coinvolta in seguito alla esecuzione della fase di sviluppo del programma. 2. Ogni risarcimento per danno subito dall'Organizzazione nel quadro della fase di sviluppo del programma e' accreditato come entrata sui bilanci annui del programma menzionati al paragrafo 4 dell'articolo VI.

Accordo-art. XV

Articolo XV 1. Ogni controversia tra due o piu' partecipanti oppure tra uno o piu' partecipanti e l'Organizzazione per quanto concerne l'interpretazione o l'applicazione dell'accordo, che non possa essere composta in via amichevole e' demandata, su richiesta di una delle parti alla controversia, ad un arbitro unico che e' nominato dal presidente della Corte internazionale di giustizia. L'arbitro non puo' essere cittadino di uno Stato parte della controversia ne' avere in questo Stato la sua residenza permanente. 2. Le parti dell'accordo che non sono parti della controversia hanno diritto di prendere parte all'istanza, e la decisione dell'arbitro e' vincolante per tutti i partecipanti e per l'Organizzazione, sia che essi abbiano preso parte o no alla istanza.

Accordo-art. XVI

Articolo XVI 1. Il presente accordo e' aperto alla firma degli Stati membri della Conferenza spaziale europea a partire dal 15 ottobre 1973 fino al 30 novembre 1973. 2. Gli Stati diventano parti dell'accordo: sia con la firma senza riserva di ratifica o di approvazione, sia col deposito di uno strumento di ratifica o di approvazione, presso il Governo della Repubblica francese, se l'accordo e' stato firmato con riserva di ratifica o di approvazione. 3. Il presente accordo entrera' in vigore quando sara' stato firmato dalla Organizzazione e quando gli Stati, la cui partecipazione ammonta al 75% del totale del peso di voti menzionato al paragrafo 2.3 dell'allegato B, saranno diventati parti dell'accordo ai termini del paragrafo 2 del presente articolo. 4. Ai fini del paragrafo 3 del presente articolo il deposito presso il governo depositario di una dichiarazione che notifichi l'intenzione di applicare l'accordo a titolo provvisorio o di cercare di ottenere, appena possibile, la ratifica o l'approvazione, e' considerato come il deposito di uno strumento di ratifica o di approvazione. 5. Il governo di uno Stato membro di una organizzazione che non abbia firmato l'accordo alla data del 30 novembre 1973 puo' dopo questa data diventare parte dell'accordo, a condizione che gli altri governi parti dell'accordo diano il loro assenso. In tal caso il governo interessato deve depositare uno strumento di adesione presso il Governo della Repubblica francese; puo' anche applicare le disposizioni menzionate nel paragrafo 4 del presente articolo, al fine di diventare parte del presente accordo. Il Consiglio direttivo del programma determina all'unanimita' le condizioni di partecipazione dello Stato aderente.

Accordo-art. XVII

Articolo XVII 1. Il Governo di uno Stato non membro dell'Organizzazione puo' presentare al Consiglio dell'Organizzazione domanda di adesione al programma. 2. Il Consiglio direttivo del programma stabilisce alla unanimita' sulla ricevibilita' della domanda che e' poi, in caso positivo sottoposta al Consiglio, il quale decide alla unanimita'. Il Consiglio direttivo del programma determina all'unanimita' le condizioni di partecipazione dello Stato aderente.

Accordo-art. XVIII

Articolo XVIII I partecipanti possono decidere all'unanimita' di mettere fine al programma; in questo caso priorita' di acquisizione degli elementi, strutture, equipaggiamenti acquistati per l'esecuzione della fase di sviluppo di questo programma sara' data al partecipante che si impegnera' a proseguire per proprio conto questo programma od un programma affine.

Accordo-art. XIX

Articolo XIX L'Organizzazione informa il Governo depositario della refiliazione del presente accordo. Questo ne da' notifica ai partecipanti.

Accordo-art. XX

Articolo XX 1. Se un partecipante desidera ritirarsi dalla fase di sviluppo del programma, in applicazione dell'art. VII, paragrafo 2-c), egli ne da' notifica all'Organizzazione. Questo ritiro ha effetto a partire dalla data di notifica con riserva delle seguenti disposizioni: a) il partecipante che si ritira e' tenuto a saldare nel modo stabilito l'ammontare dei suoi contributi al bilancio annuo in corso o dei bilanci precedenti; b) il partecipante che si ritira e' tenuto a contribuire alla sua parte dei crediti di pagamento corrispondenti ai crediti di impegno votati e utilizzati in base al bilancio dell'esercizio in corso o degli esercizi precedenti relativi alla fase di sviluppo; c) il partecipante che si ritira resta membro del Consiglio direttivo del programma fino al compimento dei suoi obblighi previsti ai precedenti commi a) e b). Egli ha diritto di voto solo sulle questioni che sono direttamente legate a tali obblighi. 2. Il partecipante che si ritira conserva i diritti acquisiti fino alla data del suo ritiro effettivo. Per le azioni e realizzazioni decise dopo il suo ritiro, nessun diritto o obbligo relativo al partecipante puo' nascere da quella parte del programma alla quale egli non contribuisce piu', a meno che non sia stato stabilito diversamente tra lui e gli altri partecipanti. Le disposizioni dell'articolo XVII della convenzione della Organizzazione si applicano mutatis mutandis. 3. Se uno Stato non membro della Organizzazione che ha aderito al programma in virtu' delle disposizioni dell'articolo XVII del presente accordo si ritira dal programma, le disposizioni del presente articolo si applicano mutatis mutandis.

Accordo-art. XXI

Articolo XXI Gli allegati A e B del presente accordo ne sono parte integrante.

Accordo-art. XXII

Articolo XXII 1. Il presente accordo puo' essere riveduto su richiesta di un partecipante o dell'Organizzazione. Gli emendamenti entrano in vigore quando tutte le parti ne avranno notificato la accettazione al Governo depositario. 2. Gli allegati al presente accordo possono essere riveduti dal Consiglio direttivo del programma in conformita' alle disposizioni particolari delle clausole di revisione di tali allegati.

Accordo-art. XXIII

Articolo XXIII Al momento dell'entrata in vigore dell'accordo il Governo della Repubblica francese lo fara' registrare presso il Segretariato delle Organizzazioni delle Nazioni Unite, in conformita' all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Accordo-art. XXIV

Articolo XXIV Il Governo della Repubblica francese e' depositario del presente accordo e notifica ai partecipanti e alla Organizzazione la data dell'entrata in vigore dell'accordo e dei suoi emendamenti, nonche' i depositi degli strumenti di ratifica, di approvazione, di adesione e di applicazione provvisoria dell'accordo. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente accordo, FATTO a Neuilly-sur-Seine il 21 settembre 1973, nelle lingue tedesca, inglese e francese, i tre testi facenti egualmente fede, in un esemplare unico che sara' depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese la quale ne trasmettera' delle copie conformi autenticate a ciascuno dei partecipanti e all'Organizzazione.

Accordo-Allegato A

ALLEGATO A dell'accordo tra alcuni Governi europei e l'Organizzazione europea delle ricerche spaziali relativo all'esecuzione del razzo vettore Ariane. 1. - SCOPI DEL PROGRAMMA. I due obiettivi principali del programma Ariane sono: 1.1. - Il primo obiettivo e' quello di permettere di disporre in Europa all'inizio degli anni 1980, di una capacita' propria di messa in orbita dei satelliti gestazionari sviluppati nel quadro dei programmi dell'organizzazione o degli Stati europei. Il razzo vettore Ariane sara' capace di porre in orbita di transfert dei carichi utili dell'ordine dei 1500 kg che permettano, con l'ausilio di un motore ad apogeo prestabilito, la messa in orbita geostazionaria di satelliti dell'ordine di 750 kg. Egli mira soprattutto ad un mercato potenziale rappresentato dai 35 ai 50 satelliti geostazionari da 400 a 700-800 kg che gli studi europei prevedono per il prossimo decennio: satelliti europei, satelliti europei facenti parte di un sistema mondiale, satelliti per richieste di terzi. Il razzo vettore Ariane e' destinato a lanciare qualora venga raggiunto lo scopo menzionato nel seguente paragrafo 12, i satelliti realizzati nel quadro del programma dell'organizzazione o degli Stati membri e il cui lancio avverra' dopo il primo novembre 1980. 1.2. - Il secondo obiettivo consiste nel determinare il razzo vettore e nell'organizzarne la produzione in modo da ottenere il costo di produzione economicamente competitivo. Il costo di produzione di un razzo vettore e' stimato sui 51.000.000 di franchi francesi (escluse le tasse e alle condizioni economiche del primo gennaio 1973) nel caso di un ritmo di lancio di due razzi all'anno e di un ragionevole raggruppamento delle commesse. A questo costo vanno aggiunte le spese di trasporto in Guiana, le spese del propellente e della squadra di lancio per un ammontare totale stimato sui 12.000.000 di franchi francesi alle stesse condizioni di cui sopra. La quota delle spese del mantenimento del Centro spaziale della Guiana imputabile al costo del lancio del razzo, che potrebbe venire ad aggiungersi alle spese precedenti, sara' oggetto di un accordo separato. 2. - DESCRIZIONE DEL RAZZO VETTORE. Il razzo vettore Ariane e' un veicolo composto di tre stadi. Misura 47,60 metri di altezza e pesa 202 tonnellate al decollo. Il primo stadio L. 140, di un diametro di 3,80 metri, contiene 140 tonnellate di propellente (N2O4 e UDMH) contenuto in due serbatoi identici, separati e pressurizzati mediante gas caldi prelevati dai motori. Essi sono in acciaio mentre le strutture portanti sono in lega leggera. La sua propulsione viene assicurata da un gruppo di 4 motori Viking 2 a turbo pompa e con uggello a parete semplice raffreddata con velo liquido. La spinta totale al decollo e' di 240 tonnellate e il tempo di combustione di 150 secondi. Il secondo stadio L 33, di un diametro di 2,60 metri contiene 33 tonnellate del medesimo propellente in due serbatoi con fondo intermedio comune in lega leggera. Il propellente e' pressurizzato da elio immagazzinato ad alta pressione. E' dotato di un motore Viking 4 derivato dal Viking 2 mediante l'adattamento dell'uggello per il funzionamento nel vuoto. Il terzo stadio "H 8" di un diametro identico a quello L 33 contiene 8 tonnellate di idrogeno liquido e di ossigeno liquido in due serbatoi a fondo intermedio comune, termicamente protetti da isolante esterno. Questi serbatoi sono fatti in lega leggera precisamente scelta per la sua resistenza alle basse temperature. Lo stesso materiale e' stato scelto per L 33 i cui serbatoi hanno una forma simile. Questi serbatoi sono pressurizzati. Lo stadio e' spinto da un motore HM 7 di 6 tonnellate di spinta. La separazione degli stadi avviene a mezzo di funicelle trincianti e l'allontanamento e' ottenuto mediante dei razzi frenanti (stadio inferiore) e dei razzi di accelerazione (stadio superiore). La cabina della strumentazione posta al di sopra del terzo stadio centralizza a mezzo di un calcolatore le funzioni di navigazione, di guida e di sequenza. Contiene inoltre delle attrezzature di telemisura, di telecomando, di traiettografia, di distruzione cosi' come la centrale di inerzia. La testa ha una forma di bulbo per permettere di sistemare i satelliti prevedibili. Assicura al carico utile un diametro utile di 3 metri su un'altezza di 4. La messa in orbita si effettua mediante iniezione diretta senza fase balistica intermedia, a 200 km di altitudine. 3. - FASE DI SVILUPPO. La fase di sviluppo comprende uno stadio di definizione e lo sviluppo vero e proprio. 3.1. - Definizione. E' iniziata il primo luglio 1973 e terminera' il 31 dicembre 1973. Il primo trimestre di questo stadio e' dedicato agli studi particolareggiati del sistema e dei suoi annessi, nonche' alla messa a punto delle procedure particolareggiate di gestione del programma. L'insieme della documentazione corrispondente comprende essenzialmente: un documento che fissa l'organizzazione industriale; un documento che fissa la procedura di controllo del progetto per i contratti e i subcontratti (regole per stabilire le clausole tecniche, l'organigramma tecnico, procedure di controllo dei costi e del calendario); un documento che fissa la procedura di gestione della configurazione del razzo (regole per la stesura e l'aggiornamento delle specifiche tecniche particolareggiate del razzo e dei suoi elementi); un documento che fissa la procedura di stesura e di controllo della documentazione tecnica e che stabilisce le tappe dello sviluppo cosi' come le revisioni del progetto del razzo; le specifiche tecniche vere e proprie. Questa parte dei lavori e' riveduta e approvata dal CNES il 1° ottobre 1973. Il secondo trimestre della tappa di definizione e' essenzialmente dedicato alla trattativa dei contratti di sviluppo e alla scelta finale dei contraenti. Parallelamente a questa attivita' vengono eseguiti alcuni lavori di pre-sviluppo o di investimento sugli elementi critici della fase di sviluppo. 3.2. - Sviluppo. Lo sviluppo si svolge in un periodo di sette anni e comprende tre periodi: un periodo di circa tre anni che comprende lo sviluppo e la certificazione degli elementi degli stadi (motori, struttura, equipaggiamenti); questo periodo comprende inoltre la realizzazione di investimenti importanti (banchi di prova degli stadi, edifici di integrazione del razzo e luogo del lancio) nonche' l'esecuzione delle prove dinamiche del razzo; un periodo di circa un anno e mezzo che corrisponde alla messa a punto e alla certificazione degli stadi cosi' come al collaudo di integrazione del razzo e del lancio; un periodo di prova in volo per due anni e mezzo che comprende la preparazione e l'esecuzione di quattro prove in volo del razzo di cui due prove di messa a punto e due prove di certificazione. I periodi precedenti suppongono che il presente accordo entri in vigore al piu' tardi il 30 novembre 1973 e che il finanziamento sia conforme alle condizioni indicate nell'allegato B. 3.3. - Carico utile. I partecipanti beneficeranno di una opzione per il finanziamento dei lavori di sviluppo del carico utile destinato ai voli di prova del razzo. 4. - FASE DELLA PRODUZIONE. La fase di produzione del razzo deve essere promossa due anni e mezzo prima dell'inizio della fase di utilizzazione operativa del veicolo ovvero verso la meta' dell'anno 1978. Il raggruppamento delle commesse cosi' come i tempi dei lanci saranno elementi determinanti del costo e della qualita' del razzo. I particolari della fase di produzione saranno definiti nel nuovo accordo menzionato all'articolo V, paragrafo 1, del presente accordo. 5. - CLAUSOLA DI REVISIONE. Le disposizioni del presente allegato possono essere rivedute per decisione unanime del Consiglio direttivo del programma.

Accordo-Allegato B

ALLEGATO B all'accordo fra alcuni Governi europei e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali relativo all'esecuzione del programma del razzo vettore Ariane. 1. - COSTO DEL PROGRAMMA. Il costo totale del programma Ariane contemplato dal presente accordo, in conformita' all'articolo VI, paragrafo 2, comprende i seguenti elementi espressi (esenti di tasse alle condizioni economiche in vigore il 1° gennaio 1973): In unita' di conto a) le spese dirette relative alla fase di sviluppo del programma per le quali le stime seguenti sono sta- te stabilite (in milioni di franchi francesi): stadi ed integrazione del vei- colo completo....................... 1.586 prove al suolo e in volo...... 334 sistemazione del luogo di lan- cio................................. 140 2.160 MF che rappresentano in U.C. al tasso di conversione in vigore il 1° gen- naio 1973 (una U.C. corrispondente a 5,55419 FF)......................... 370.891.165 b) le spese interne dell'organiz- zazione che sono stimate in......... 2.500.000 c) le spese relative agli impian- ti specifici che saranno creati o messi a disposizione della organiz- zazione per l'esecuzione del pro- gramma e che vengono stimate in..... 7.000.000 Totale... 380.391.165 d) il margine di rischio stabili- to dal comma a) riportato sopra in conformita all'articolo VII paragra- fo 2 a) dell'accordo................ 74.178.233 Totale costituente l'impegno glo- bale dei partecipanti, come menzio- nato agli articoli VI e VII dell'ac- cordo............................... 454.569.398 2. - CONTRIBUTI. 2.1. - Tabella dei contributi espressi in monete nazionali relativi alla copertura finanziaria fissa menzionata al paragrafo 2 dell'articolo VI dell'accordo. (Vedere tabella che segue). Parte di provvedimento in formato grafico Ogni partecipante contribuisce nella sua moneta nazionale alle spese dirette della fase di sviluppo del programma per le somme menzionate nella colonna 2 della precedente tavola. Nel caso dell'applicazione dell'articolo VII, paragrafo 2°), le spese aggiuntive alle quali i partecipanti sono tenuti a contribuire in moneta nazionale figurano alla colonna (6) della precedente tavola. Ogni partecipanda contribuisce alle spese interne dell'organizzazione e alle spese relative agli impianti per le somme espresse in unita' di conto indicate nella precedente tavola ai tassi e in conformita' con le procedure in vigore nell'organizzazione. 2.2. - Scadenzario delle spese dirette della fase di sviluppo del programma. Lo scadenzario degli impegni e dei pagamenti basato sulla data iniziale del primo luglio 1973 per la fase di sviluppo del programma e' il seguente: Impegni Pagamenti 1973................................ 100 30 1974................................ 300 180 1975................................ 360 280 1976................................ 360 330 1977................................ 350 330 1978................................ 330 330 1979................................ 200 320 1933................................ 60 260 Totale... 2060 2060 Le cifre sono espresse in milioni di franchi francesi al livello dei prezzi del 1° gennaio 1973. 2.3. - Peso di voto. Per l'applicazione delle disposizioni degli articoli VI, paragrafo 4 e XVI paragrafo 3 dell'Accordo e del paragrafo 5 del presente allegato sono presi in considerazione i pesi di voto seguenti: Stati partecipanti Pesi di voto Repubblica federale di Germania...................... 20,12 Belgio............................................... 5,00 Danimarca............................................ 0,50 Spagna............................................... 2,00 Francia.............................................. 62,50 Italia............................................... 1,74 Paesi Bassi.......................................... 2,00 Svezia............................................... 1,10 Svizzera............................................. 1,20 Altri Stati.......................................... 1,37 (1) Altre entrate a titolo dell'articolo XI dell'accordo. 2,47 (2) (1) Peso di voto da attribuire alla Francia finche' sono in vigore le disposizioni dell'articolo XI, paragrafo b), dell'accardo. (2) Peso di voto attribuito alla Francia. 2.4. - Revisione dei contributi. Per tenere conto delle variazioni del livello dei prezzi, i contributi nazionali alle spese dirette sono riveduti ogni anno, con applicazione alla ammontante rimanenza della percentuale delle variazioni dei prezzi sopravvenuti nel corso dei precedenti dodici mesi nel paese preso in considerazione. La prima revisione dell'ammontare delle spese dirette sara' stabilito al livello dei prezzi in vigore il 30 giugno 1973. I contributi alle spese interne dell'Organizzazione e alle spese di mantenimento delle installazioni sono rivedute in conformita' ai regolamenti in vigore nell'Organizzazione. In deroga alla regola sopra esposta, il contributo alla fase di sviluppo del programma: a) della Repubblica federale di Germania sara' oggetto di una sola revisione con l'applicazione all'ammontare restante dovuto a partire dal 1° gennaio 1978, della percentuale delle variazioni intervenute nella Repubblica federale tedesca durante i 4 anni precedenti in conformita' alle regole dell'Organizzazione. b) della Repubblica italiana sara' oggetto di una sola revisione con l'applicazione all'ammontare restante dovuto, a partire dal 1 gennaio 1978, della percentuale delle variazioni intervenute in Italia dal 1° gennaio 1973 in conformita' ai regolamenti dell'Organizzazione. 2.5. - Modo di pagamento dei contributi. Con riserva delle disposizioni menzionate qui di seguito, ogni partecipante contribuira' annualmente alle spese derivanti dall'esecuzione della fase di sviluppo del programma ai termini del presente accordo sulla base del suo impegno espresso nelle summenzionate tabelle. Il volume dell'impegno preso da ciascuno dei partecipanti per quanto riguarda le spese dirette della fase di sviluppo ed espresso nella sua moneta nazionale non viene modificato da eventuali cambiamenti di parita' che potrebbero intervenire nel corso del programma. Ogni partecipante puo' essere chiamato a versare dei contributi anticipatamente alle spese effettivamente previste. Le somme cosi' disponibili vengono versate su un conto fruttifero a beneficio del programma. Il volume dell'impegno preso da ciascuno dei partecipanti nei confronti delle spese menzionate al paragrafo 1-b) e c) del presente allegato ed espresso in unita' di conto segue i regolamenti dell'Organizzazione in materia di una eventuale modifica della parita' delle monete dei partecipanti. La Repubblica federale tedesca si impegna a versare per 8 anni, il 10 gennaio di ogni anno a partire dal 10 gennaio 174 un contributo fisso di 40.000.000 di DM. Questo contributo puo' essere revisionato una volta sola secondo le disposizioni del precedente paragrafo 2.4. Nel caso in cui le somme menzionate al paragrafo 1-d) del presente allegato non fossero totalmente necessarie per il programma, in ammontare proporzionato al suo contributo del bilancio non speso sara' rimborsato alla Repubblica federale tedesca, oppure detratto dal suo contributo dovuto per il 1981. La Repubblica italiana si impegna a versare il 10 gennaio di ogni anno ad iniziare dal 10 gennaio 1975 per la durata del programma un ammontare forfettario di 5 miliardi di lire che non puo' essere revisionato con riserva delle disposizioni del precedente paragrafo 2.4. Tale somma verra' versata secondo le seguenti modalita': 1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lit. 833.000.000 1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lit. 883.000.000 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lit. 834.000.300 (a livello dei prezzi del 1 gennaio 1973) 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lit. 625.000.000 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lit. 625.000.000 1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lit. 625.000.000 1931 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lit. 625.000.000 (somme, rivalutate al 1° gennaio 1978). Nel caso in cui le somme menzionate al paragrafo 1-d) del presente allegato non fossero totalmente necessarie per il programma, un ammontare proporzionato al suo contributo del bilancio non speso sara' rimborsato alla Repubblica italiana, oppure detratto dal suo contributo dovuto per il 1981. I contributi verranno raccolti dall'Organizzazione secondo i propri regolamenti. Quest'ultima definisce con il CNES le procedure di trasferimento dei fondi necessari all'esecuzione del programma. Se i fondi non sono messi a disposizione dal CNES sulle condizioni previste nel presente paragrafo, a causa della mancanza di un partecipante, quest'ultimo dovra' sostenere, in conformita' ai regolamenti dell'Organizzazione, gli aggravi finanziari che ne derivano. 3. - RAPPORTI DELL'ORGANIZZAZIONE SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA E CONTRATTUALE. Il direttore generale dell'Organizzazione prende le misure necessarie, in accordo con il CNES, per la presentazione dei rapporti sullo stato di avanzamento dei lavori, sulla loro ripartizione geografica, sulle richieste di contributi, i conti trimestrali e annuali e le ultime valutazioni dei costi per il completamento del programma. 4. - REGOLE FINANZIARIE DA OSSERVARSI. Il direttore generale dell'Organizzazione presenta al Consiglio direttivo del programma un bilancio annuale, basato in particolare sugli elementi forniti dal CNES per quanto concerne le spese dirette. Le previsioni di bilancio comprendono l'ammontare globale dei crediti di impegno e dei crediti di pagamento che dovranno essere approvati dal Consiglio direttivo del programma prima dell'apertura dell'esercizio finanziario. Le informazioni particolareggiate sul bilancio verranno fornite in un piano finanziario a parte. 5. - CLAUSOLE DI REVISIONE. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente allegato possono essere rivedute per decisione unanime del Consiglio direttivo del programma. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente allegato possono essere rivedute dal Consiglio direttivo del programma a maggioranza dei due terzi rappresentanti almeno i due terzi dei pesi di voto menzionati al precedente paragrafo 23. (Seguono le firme).

Accordo-art. 1

ACCORDO TRA ALCUNI STATI MEMBRI DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI RICERCHE SPAZIALI E L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI RICERCHE SPAZIALI CONCERNENTE L'ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA DI SATELLITE MARITTIMO. PREAMBOLO I Governi della Repubblica federale di Germania, del Regno del Belgio, della Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (qui di seguito denominati i Partecipanti), Governi di Stati contraenti della convenzione per la creazione di una Organizzazione europea di ricerche spaziali, aperta alla firma, a Parigi, il 14 giugno 1962 (qui di seguito denominata la Convenzione), e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali (qui di seguito denominata l'Organizzazione); Considerando che l'Organizzazione intergovernativa consultativa della navigazione marittima (OMCI) ha riconosciuto che l'utilizzazione delle tecniche spaziali potrebbe migliorare considerevolmente le comunicazioni marittime, nonche' la sicurezza e la navigazione delle navi e delle altre unita' operanti in mare e l'efficacia e l'economia della navigazione marittima che assicura l'80% o del commercio mondiale internazionale; Ritenendo che il raggiungimento di tali obiettivi richiede importanti sforzi di sviluppo tecnico che assicureranno il progresso dell'industria europea e la metteranno in grado di partecipare, in maniera piu' competitiva, alla realizzazione di altri sistemi spaziali, in particolare per applicazioni marittime; Tenendo conto delle conclusioni della Conferenza spaziale europea svoltasi a Bruxelles il 31 luglio 1973; Considerando le incertezze che ancora sussistono a proposito delle caratteristiche di un sistema pienamente operazionale nonche' il bisogno urgente di acquisire al piu' presto possibile, un'esperienza sperimentale e preoperazionale; Considerando che la piattaforma che viene attualmente sviluppata da parte dell'Organizzazione per il suo programma di satellite di telecomunicazioni e' disponibile per gli scopi di un satellite sperimentale e preoperazionale, conformemente all'auspicio espresso nel preambolo dell'accordo fra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione di un programma di satellite di telecomunicazioni; Vista la dichiarazione fatta dai rappresentanti al Consiglio dell'Organizzazione dei Governi succitati nel corso della 59ª sessione del Consiglio (ESRO/C/LIX/Dec. 2); Vista la risoluzione del Consiglio dell'Organizzazione presa nel corso della sua 59ª sessione relativa all'accettazione della domanda concernente l'esecuzione di tale programma nel quadro dell'Organizzazione (ESRO/C/LIX/Ris. 2), Hanno convenuto quanto segue; Articolo 1 I Partecipanti intraprendono un programma, qui di seguito denominato il programma Marots, avente per scopo il concepimento, lo sviluppo, la costruzione, il lancio e il funzionamento in orbita di un sistema di satellite marittimo sperimentale e preoperazionale. Gli elementi di tale programma, che tiene debito conto delle direttive dell'OMCI, sono descritti nell'allegato A del presente accordo.

Accordo-art. 2

Articolo 2 1. Il programma Marots fornira' un settore spaziale per l'acquisizione di dati sperimentali e di una esperienza preoperazionale. Come configurazione base del satellite verra' utilizzata la configurazione del satellite denominata OTS (Orbital Test Satellite) che viene sviluppata separatamente nel quadro del programma di satellite di telecomunicazioni. 2. I Partecipanti convengono che essi si sforzeranno di stabilire, separatamente o in comune, al di fuori del presente accordo, le installazioni del settore terra, a terra e a bordo delle navi, necessarie per l'utilizzazione sperimentale e preoperazionale del settore spaziale stabilito ai termini del presente accordo.

Accordo-art. 3

Articolo 3 1. L'Organizzazione, in applicazione dell'articolo VIII della convenzione, esegue il programma Marots menzionato nell'articolo 1 di cui sopra, conformemente al calendario e alle disposizioni dell'allegato A del presente accordo. 2. Salvo quanto diversamente stipulato nel presente accordo, l'Organizzazione esegue tale programma in conformita' con le regole e le procedure in vigore nell'Organizzazione. 3. Il programma Marots verru' eseguito in stretta cooperazione tra gli organismi utilizzatori dei Partecipanti.

Accordo-art. 4

Articolo 4 1. Un Direttivo del programma, composto dai rappresentanti dei Partecipanti, assume la responsabilita' del programma Marots e prende tutte le decisioni ad esso relative, in conformita' con le disposizioni del presente accordo. 2. Per i problemi riguardanti tale programma ed ogni altro programma dell'Organizzazione, il Direttivo del programma esercita il ruolo di organo consultivo del Consiglio dell'Organizzazione, al quale presenta ogni raccomandazione necessaria. 3. Il Direttivo del programma e' parimenti incaricato di mantenere stretti rapporti con gli organismi nazionali e internazionali competenti nel campo marittimo e piu' particolarmente nel campo delle telecomunicazioni marittime. Esso definisce le regole di utilizzazione del settore spaziale che risultera' dal programma Marots, tenendo in considerazione i regolamenti nazionali e internazionali relativi. 4. Il Direttivo del programma puo' creare gli organi consultivi che ritiene necessari per assicurare la buona esecuzione del programma. 5. Le decisioni del Direttivo del programma vengono prese conformemente alle disposizioni del presente accordo. In mancanza di disposizioni espresse vanno applicate mutatis mutandis le regole di voto fissate dalla convenzione e dal regolamento di procedura del Consiglio dell'Organizzazione.

Accordo-art. 5

Articolo 5 1. Le spese derivanti dall'esecuzione del programma Marots da parte dell'Organizzazione, ai termini del presente accordo vengono sostenute dai Partecipanti conformemente alle dettagliate disposizioni previste nell'allegato B del presente accordo e nei limiti del quadro finanziario fisso menzionato nel paragrafo 2 del presente articolo. 2. I Partecipanti convengono di contribuire al finanziamento del programma Marots sulla base di un quadro finanziario fisso di 75 milioni di unita' di conto (al livello dei prezzi meta-1973), che comprende una parte di spese comuni e di sostegno dell'Organizzazione attualmente stimata in 12,1 milioni di unita' di conto. 3. I bilanci annuali relativi al programma Marots vengono approvati a maggioranza di 2/3 dei partecipanti dal Direttivo del programma nell'ambito di un quadro finanziario fisso. 4. Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'irlanda del Nord si fa garante del pagamento delle somme che figurano sotto la rubrica Altri Stati della tabella dell'allegato B, paragrafo 2, fino a che tali somme non sono coperte in altro modo.

Accordo-art. 6

Articolo 6 1. I Partecipanti convengono, al fine di consentire la revisione del quadro finanziario fisso in caso di variazione dei prezzi, di applicare la procedura in vigore nell'Organizzazione. 2. Se il quadro finanziario deve essere revisionato per motivi diversi da una variazione del livello dei prezzi, le seguenti disposizioni sono applicabili: a) qualora non vi sia il superamento cumulativo dei costi superiore al 20% dell'ammontare del quadro finanziario, nessun partecipante puo' ritirarsi dal programma e il Direttivo del programma decide le spese addizionali a maggioranza di 2/3; b) in caso di superamento cumulativo dei costi superiore al 20% dell'ammontare del quadro finanziario, i Partecipanti che lo desiderano possono ritirarsi dal programma Marots salve le disposizioni dell'articolo 16. Coloro che vogliono proseguirne l'esecuzione si consultano e fissano le modalita' della sua continuazione. Essi ne informano il Consiglio dell'Organizzazione che prende, all'occorrenza, tutte le disposizioni necessarie.

Accordo-art. 7

Articolo 7 I diritti di proprieta' intellettuale e l'accesso alle informazioni tecniche derivanti dall'esecuzione del programma Marots sono riservati ai Partecipanti; tuttavia, l'Organizzazione ha il diritto di utilizzarli gratuitamente per l'insieme delle proprie attivita'.

Accordo-art. 8

Articolo 8 1. I Partecipanti autorizzano l'Organizzazione a concludere i contratti necessari all'esecuzione del programma Marots, conformemente ai regolamenti e alle procedure dell'Organizzazione. Tuttavia, nella assegnazione dei contratti e sotto-contratti per l'esecuzione del programma, la preferenza e' data, nella misura del possibile, alla esecuzione dei lavori sul territorio dei Partecipanti, prendendo in considerazione le decisioni del Consiglio dell'Organizzazione in materia di politica industriale e di ripartizione dei lavori. 2. La ripartizione dei contratti deve riflettere quanto piu' e' possibile le percentuali di contribuzione dei Partecipanti, pur senza maggiorare indebitamente il costo di questo programma, restando inteso che qualsiasi inevitabile deficienza verra' compensata nell'assegnazione di contratti per altri programmi dell'Organizzazione.

Accordo-art. 9

Articolo 9 L'Organizzazione, agendo per conto dei Partecipanti, e' proprietaria del settore spaziale realizzato, nonche' delle installazioni e attrezzature acquisite nel quadro del programma Marots. Qualsiasi cessione delle installazioni o attrezzature acquisite viene decisa dal Direttivo del programma in consultazione con il Consiglio dell'Organizzazione.

Accordo-art. 10

Articolo 10 1. I Partecipanti indennizzano l'Organizzazione per ogni obbligo che essa venga ad assumere, se la sua responsabilita' internazionale e' impegnata a seguito dell'esecuzione del programma Marots. 2. Ogni compensazione per il danno ricevuto dall'Organizzazione nel quadro del programma va accreditata nei bilanci annuali del programma menzionati nel paragrafo 3 dell'articolo 5.

Accordo-art. 11

Articolo 11 1. Ogni controversia fra due o piu' Partecipanti o fra uno o piu' Partecipanti e l'Organizzazione concernente l'interpretazione o l'applicazione dell'accordo e che non possa essere regolata in via amichevole, viene sottoposta, su richiesta di una delle parti in lite, ad un arbitro unico che viene nominato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. L'arbitro non puo' essere cittadino di uno Stato parte in lite, ne' avere la propria residenza permanente in tale Stato. 2. Le parti dell'accordo che non sono parti in lite hanno il diritto di partecipare al procedimento e la decisione dell'arbitro e' opponibile a tutti i Partecipanti e all'Organizzazione, abbiano preso o meno parte al procedimento.

Accordo-art. 12

Articolo 12 1. Il presente accordo e' aperto alla firma dei Partecipanti dal 15 ottobre 1973 fino al 30 novembre 1973. 2. Gli Stati divengono Parti contraenti di questo accordo: sia con la firma senza riserva di ratifica o d'approvazione; sia mediante il deposito di uno strumento di ratifica o d'approvazione presso il Governo della Repubblica francese, se l'accordo e' stato firmato con riserva di ratifica o d'approvazione. 3. Il presente accordo entrera' in vigore dopo che sara' stato firmato dall'Organizzazione e che gli Stati partecipanti la cui partecipazione, conformemente alla tabella figurante nell'allegato B, ammonta ai 2/3 del totale dei contributi, saranno divenuti parti dell'accordo ai termini del paragrafo 2 del presente articolo. 4. Ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, il deposito presso il Governo depositario di una dichiarazione che notifichi l'intenzione di applicare l'accordo a titolo provvisorio e di cercare di ottenerne al piu' presto possibile la ratifica o l'approvazione viene considerata come il deposito di uno strumento di ratifica o d'approvazione. 5. Il Governo di uno Stato membro dell'Organizzazione che non ha firmato l'accordo alla data del 30 novembre 1973 puo' divenire parte dell'accordo dopo la sua entrata in vigore, a condizione che gli altri Governi parte dell'accordo diano il loro assenso. Il Governo in questione deve depositare uno strumento di adesione presso il Governo depositario menzionato nell'articolo 19. 6. A meno che il Direttivo del programma non decida altrimenti all'unanimita', un Governo che diviene Parte del presente accordo dopo la sua entrata in vigore, versa un contributo uguale a quello che avrebbe versato se fosse stato parte dell'accordo dalla sua entrata in vigore e tale contributo viene portato a credito degli altri Partecipanti nel bilancio del programma in rapporto all'ammontare dei loro rispettivi contributi.

Accordo-art. 13

Articolo 13 Il Governo di uno Stato non membro dell'Organizzazione puo' presentare al Consiglio dell'Organizzazione una domanda di adesione al programma Marots; il Consiglio decide all'unanimita' riguardo a tale domanda in accordo con il Direttivo del programma che determina all'unanimita' le condizioni di adesione.

Accordo-art. 14

Articolo 14 L'Organizzazione da' notifica ai Partecipanti, dopo aver consultato il Direttivo del programma, dell'avvenuto completamento del programma Marots conformemente alle disposizioni del presente accordo che scade a ricezione di tale notifica.

Accordo-art. 15

Articolo 15 I Partecipanti possono decidere di porre fine all'esecuzione del programma a Marots a maggioranza di 2/3, la quale rappresenti almeno i 2/3 dei contributi per tale programma.

Accordo-art. 16

Articolo 16 1. Se un Partecipante desidera ritirarsi da tale programma in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2-b) dell'articolo 6 di questo accordo, esso notifica il suo ritiro all'Organizzazione. Tale ritiro ha effetto alla data della notifica, salvo le disposizioni seguenti: a) il Partecipante che si ritira e' tenuto a saldare nel modo convenuto l'ammontare dei propri contributi per il bilancio annuale in corso o i bilanci precedenti; b) il Partecipante che si ritira e' tenuto a contribuire per la sua parte di crediti di pagamento corrispondente ai crediti di contratto approvati e utilizzati nel bilancio dell'anno finanziario in corso o nei bilanci anteriori; c) il Partecipante che si ritira resta membro del Direttivo del programma fino al compimento dei propri obblighi indicati nei punti a) e b) di cui sopra. Esso ha il diritto di voto solo sulle questioni che sono direttamente legate a tali obblighi. 2. Il Partecipante che si ritira conserva i diritti acquisiti fino alla data in cui ha effetto il suo ritiro. Per le azioni e realizzazioni decise dopo il suo ritiro non puo' nascere alcun diritto o obbligo nei confronti del Partecipante che si ritira per quella parte del programma alla quale non contribuisce piu' a meno che non vi sia un accordo diverso tra lui e gli altri Partecipanti. Le disposizioni dell'articolo XVII della convenzione dell'Organizzazione si applicano mutatis mutandis. 3. Se uno Stato non membro dell'Organizzazione, il quale ha aderito al programma Marots, in virtu' delle disposizioni dell'articolo 13 si ritira da tale programma, le disposizioni del presente articolo si applicano mutatis mnutandis.

Accordo-art. 17

Articolo 17 Gli allegati A e B del presente accordo formano parte integrante di esso.

Accordo-art. 18

Articolo 18 1. Il presente accordo puo' essere riveduto su richiesta di un Partecipante o dell'Organizzazione. Gli emendamenti entrano in vigore quando tutte le Parti ne hanno notificato la loro accettazione al Governo depositario. 2. Gli allegati del presente accordo possono essere riveduti dal Direttivo del programma conformemente alle disposizioni delle clausole di revisione di tali allegati.

Accordo-art. 19

Articolo 19 Il Governo della Repubblica francese e' depositario del presente accordo e notifica ai Partecipanti e alla Organizzazione la data di entrata in vigore dell'accordo e degli emendamenti ad esso relativi, nonche' i depositi degli strumenti di ratifica, di approvazione, di adesione e di applicazione provvisoria dell'accordo.

Accordo-art. 20

Articolo 20 Subito dopo l'entrata in vigore dell'accordo, il Governo depositario lo fara' registrare presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 120 della Carta delle Nazioni Unite. IN FEDE DI CHE i rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati a cio', hanno firmato il presente accordo. FATTO a Neuilly-sur-Seine il ventuno settembre millenovecentosettantatre, nelle lingue tedesca, inglese e francese, i tre testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che verra' depositato negli archivi del Governo depositano, il quale ne trasmettera' copie conformi autenticate a ciascuno dei Partecipanti e all'Organizzazione. (Seguono le firme)

Accordo-Allegato A

ALLEGATO A all'accordo fra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione di un programma di satellite marittimo. 1. - OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI SATELLITE SPERIMENTALE ORBITALE DI NAVIGAZIONE MARITTIMA. Il programma "Marots" fornira' un settore spaziate per l'acquisizione di dati sperimentali e di un'esperienza pre-operazionale nel campo delle applicazioni spaziali ai fini marittimi. 2. - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA. Il programma "Marots" ha per scopo la messa in orbita geostazionaria, al di sopra dell'oceano Atlantico, nel 1977, e la susseguente valutazione in orbita, di un satellite che fornisca adeguate capacita' e qualita' di comunicazioni per assicurare un potenziale pre-operazionale soddisfacente tra le navi e le stazioni costiere al fine di soddisfare ai seguenti requisiti: a) Comunicazioni generali. Il satellite consentira': la valutazione di diverse configurazioni di terminali a bordo delle navi; la valutazione dei collegamenti tra le navi e le stazioni costiere ai fini delle comunicazioni telefoniche, telegrafiche e di trasmissione dei dati e di fac-simili, utilizzando frequenze in banda L tra satellite e nave, diverse tecniche di modulazione e di trattamento del segnale e una gamma di rapporti segnale/rumore; la dimostrazione della compatibilita' con le reti telefoniche e telegrafiche pubbliche; la dimostrazione dell'accesso di numerose navi e stazioni costiere alle comunicazioni via satellite. b) Soccorso, ricerca e salvataggio e sicurezza. Il satellite consentira': uno studio delle tecniche di accesso prioritario immediato alle comunicazioni di soccorso; uno studio di attrezzature speciali di soccorso comprendente segnali di soccorso che diano la posizione; la dimostrazione della diffusione di informazioni a tutte le navi e della trasmissione di dati meteorologici di rotta a singole stazioni mobili tramite satelliti. c) Localizzazione radio. Il satellite consentira' la valutazione delle tecniche di misurazione delle distanze per determinare le linee di posizione. 3. - DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SATELLITE. Il satellite sara' basato sul satellite sperimentale orbitale (OTS) in corso di sviluppo nel quadro del programma di satellite di tele-comunicazioni del CERS/ESRO, la concezione modulare di questo vincolo viene utilizzata per collocare una unita' di comunicazioni a scopi marittimi sulla piattaforma di base OTS. Il satellite "Marots" sara' conseguentemente un veicolo stabilizzato su tre assi, di concezione modulare con pannelli solari orientati verso il sole e adatto ad un lancio mediante un veicolo della classe Della. La sua durata di funzionamento non sara' inferiore a tre anni. L'unita' di comunicazioni consentira' le comunicazioni tra il satellite e le navi utilizzando le frequenze in banda L (1535 - 1542,5 MHz per i collegamenti satellite-nave e 1636,5 - 1644 MHz per i collegamenti nave-satellite). I collegamenti tra il satellite e le stazioni costiere utilizzeranno le frequenze assegnate per i servizi via satellite a 11 e 14 GHz oppure alternativamente a 4 e 6 GHz. Il transponder di comunicazione sara' capace di fornire i quattro tipi seguenti di canali: a) canali di comunicazioni per i collegamenti in fonia e a mezzo dati tra le stazioni costiere e le navi (canali di andata); b) canali di comunicazioni per i collegamenti in fonia e a mezzo dati tra le navi e le stazioni costiere (canali di ritorno); c) canali di accesso per i messaggi di accesso tra la stazione costiera e la nave (canale di andata); d) canali di comunicazioni tra le stazioni costiere per collegare i messaggi in fonia e a mezzo dati ai fini del coordinamento della rete. Alcuni dei canali indicati nei punti a) e b) dovranno avere una linearita' sufficiente per collegare i segnali telex e delle telescriventi multiple in frequenza, i segnali di misura della distanza e i segnali di soccorso. La zona di copertura comprendera' la totalita' del settore terrestre visibile dalla posizione del satellite in orbita geostazionaria. 4. - ATTREZZATURE A TERRA COMPRESE NEL SETTORE SPAZIALE MAROTS. Il settore spaziale Marots comprende i seguenti elementi a terra: a) attrezzature di controllo dei satelliti (SCF - Satellite Control Facilities): Un insieme di attrezzature di controllo dei satelliti (SCF) formato da un centro di controllo dei satelliti (SCC - Satellite Control Centre) collegato ad una stazione a terra di controllo dei satelliti (SCET - Satellite Control Earth Terminal) che sara' incaricato della telemetria, dell'inseguimento e di tutti i servizi di telecomando, nonche' delle funzioni di calibratura dei collegamenti. b) Attrezzature sperimentali elettroniche (ETS - Electronic Test Set): Alcune attrezzature sperimentali elettroniche (ETS) a sostegno della valutazione e della calibratura delle prestazioni del sistema che saranno capaci di trasmettere ai satelliti e di riceverne tutti i segnali di banda L. 5. - CALENDARIO. Il progettato calendario di sviluppo del veicolo Marots e' il seguente: fase A: ottobre 1973 - dicembre 1973; fase B: gennaio 1974 - meta' 1974; fase C/D: meta' 1974 meta' 1977. Il lancio del satellite e' previsto per la meta' 1977. 6. - CLAUSOLA DI REVISIONE. Le disposizioni del presente allegato possono essere rivedute con decisione unanime del Direttivo del programma.

Accordo-Allegato B

ALLEGATO B all'accordo fra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione di un programma di satellite marittimo. 1. - COSTO DEL PROGRAMMA. Il quadro finanziario fisso del programma Marots e' di 75 MUC al livello dei prezzi della meta' 1973. Tale somma comprende: il totale delle spese dirette per il periodo 1973-1979 comprendente: le spese interne dell'Organizzazione, lo sviluppo e la realizzazione del satellite, gli investimenti per il SCF/ETS e il suo funzionamento, il veicolo di lancio e gli studi; e la quota del programma per le spese comuni e di sostegno dell'Organizzazione. Tale quota dipendera' dall'ampiezza del programma globale dell'Organizzazione e dal metodo futuro di riassegnazione. 2. - TABELLA DEI CONTRIBUTI. Ciascun partecipante contribuisce alle spese derivanti dall'esecuzione del programma Marots da parte dell'Organizzazione ai termini del presente Accordo conformemente alla tabella seguente: Scala dei contributi Stati % Repubblica federale di Germania........................... 20,00 Belgio.................................................... 1,00 Spagna.................................................... 1,00 Francia................................................... 12,50 Italia.................................................... 2,30 Regno Unito............................................... 58,50 Altri Stati ()........................................... 4,70 Totale... 100,00 () Peso del voto da attribuire al Regno Unito fino a che valgano le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo. Il primo versamento del contributo dell'Italia verra' effettuato nel corso del mese di gennaio 1975. 3. - RAPPORTO DELL'ORGANIZZAZIONE SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA E CONTRATTUALE. Il direttore generale dell'Organizzazione da' le istruzioni necessarie per la presentazione dei rapporti sullo stato d'avanzamento, sulla ripartizione geografica dei lavori, sulle richieste di contributi, le spese incorse, e le ultime valutazioni dei costi per il completamento del programma Marots, conformemente alle relative disposizioni del regolamento finanziario dell'Organizzazione e alle disposizioni adottate dal Consiglio dell'Organizzazione per quanto riguarda i rapporti periodici da presentare (documenti ESRO/C/306, Add. 2, Rev. 1). 4. - NORME FINANZIARIE DA OSSERVARE. Le spese dirette derivanti all'Organizzazione per l'esecuzione del programma Marots, ai termini del presente accordo, sono imputate al bilancio del programma che e' istituito e gestito dall'Organizzazione conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento finanziario. La quota del programma per le spese comuni e le spese di sostegno dell'Organizzazione viene fissata e imputata al bilancio del programma conformemente ai principi e alle procedure adottate in materia dall'Organizzazione. 5. - CLAUSOLA DI REVISIONE. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente allegato possono essere rivedute con decisione unanime del Direttivo del programma. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente allegato possono essere rivedute dal Direttivo del programma a maggioranza di due terzi.

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