LEGGE 1 aprile 1975, n. 174

Type Legge
Publication 1975-04-01
Ultimo aggiornamento 1975-06-09
State In force
Source Normattiva
articles 2
Reform history JSON API

ALLEGATO A all'accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali relativo all'attuazione di un programma Spacelab. 1. - OBIETTIVI DEL PROGRAMMA SPACELAB. Il programma Spacelab comprende la definizione, la progettazione, lo sviluppo e la costruzione di moduli di laboratorio abitabili pressurizzati e di porta-strumenti non pressurizzati in vista dell'esecuzione di lavori di ricerca e d'applicazione nel quadro delle missioni della navetta. Il modulo di laboratorio ed il porta-strumenti saranno trasportati, insieme o separatamente, nel compartimento di carico utile della navetta fino ad una orbita terrestre e ritorno; essi sono fissati sui piani orbitali e vengono manovrati da esso per tutta la durata della missione. Il modulo di laboratorio e' caratterizzato da una atmosfera pressurizzata che non rende necessario l'uso di uno scafandro, da grande adattabilita' per il ricevimento del materiale di laboratorio e d'osservazione a costi minimi per gli utilizzatori, da un accesso rapido per gli utilizzatori ed un disturbo minimo per le operazioni al suolo dell'orbiter della navetta. Il porta-strumenti che accoglie i telescopi, le antenne ed altri strumenti ed apparecchi, destinati ad essere direttamente esposti nello spazio sara' di norma fissato al modulo di laboratorio e gli esperimenti saranno telecomandati dal modulo di laboratorio; tuttavia esso potra' anche essere fissato direttamente all'orbiter e comandato dalla cabina dell'orbiter stesso. Una descrizione piu' dettagliata del progetto sara' inclusa nel piano di progetto preliminare elaborato congiuntamente alla NASA. 2 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA. 2.1. - Fase di definizione (fase B). Sottofase B1: continuazione dell'analisi del progetto scelto; identificazione dei sotto-sistemi critici dal punto di vista dei costi; eventuale adattamento delle strutture industriali. Sottofase B2: elaborazione di una proposta tecnica relativa alla scelta di un sistema ed alla creazione di un opportuno piano di sviluppo con una analisi dettagliata dei costi, ed una stima dei costi da farsi da parte dell'Organizzazione per la fase di progettazione, sviluppo e costruzione. Sottofase B3: Sulla base del sistema scelto alla fine della sottofase B2 si realizzeranno i lavori seguenti: studio di progetto preliminare relativo ai sotto-sistemi corrispondenti; analisi delle operazioni; elaborazione di una proposta fissa per la fase di progettazione, sviluppo e costruzione. Questa sottofase termina con la scelta del contrattante principale per la fase seguente. 2.2. - Fase di progettazione, sviluppo e costruzione. Preparazione delle specificazioni di dettaglio e dei progetti di fabbricazione per i singoli elementi dello Spacelab. Sviluppo degli elementi dello Spacelab. Sperimentazione, montaggio e verifica dello Spacelab completo. Sono previsti per la consegna alla NASA: un'unita' di volo dello Spacelab, un modello funzionale dello Spacelab, due serie d'equipaggiamento al suolo dello Spacelab, nonche' gli eventuali pezzi di ricambio e l'opportuna documentazione. 3. - CALENDARIO. Attualmente si prevede il seguente calendario: Fase di definizione (fase B). Sottofase B1: meta' novembre 1972-fine gennaio 1973; Sottofase B2: inizio febbraio 1973-fine luglio 1973; Sottofase B3: inizio agosto 1973-fine 1973. Fase di progettazione, sviluppo e costruzione. Il primo volo dello Spacelab e' previsto per il 1979. 4.- CLAUSOLA DI REVISIONE. Le disposizioni del presente allegato possono essere riviste per decisione unanime del Direttorio di programmazione.

Accordo-Allegato B

ALLEGATO B all'accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali relativo all'attuazione del programma Spacelab. 1. - COSTI DEL PROGRAMMA. Il volume finanziario globale viene stimato a 308 milioni di unita' di conto (MUC) sulla base dei prezzi della meta' del 1973 e comprende gli elementi seguenti: Fase di definizione; il massimale finanziario per questa fase e' stato fissato a 10 MUC e si suddivide come segue: sottofase B2: 7 MUC; sottofase B3: 3 MUC. Fase di progettazione, sviluppo e costruzione: il massimale finanziario verra' fissato in conformita' coll'articolo 5 paragrafo 1 dell'accordo. I costi del contratto principale di realizzazione sono stimati a 175 MUC. Spese interne (stimate a 30 MUC) ed una parte delle spese comuni e di mantenimento (stimate a 33 MUC). Una riserva per spese supplementari, ivi compresa la tecnologia spaziale, fissata a 15 MUC, ed una voce stimata a 45 MUC per le modifiche derivanti dal programma di navette spaziali e che non sono coperte dal contratto principale di realizzazione. 2. - TABELLA DEI CONTRIBUTI. (a) Ogni Partecipante contribuisce, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del presente accordo, conformemente alla tabella seguente valida per il 1973 alle spese derivanti dall'attuazione da parte dell'Organizzazione ai sensi del presente accordo della sottofase B2 della fase di definizione. Quota di Stati contribuzione % Repubblica federale tedesca............................ 52,55 Belgio................................................. 4,20 Spagna................................................. 2,80 Francia................................................ 10,00 Paesi Bassi............................................ 2,00 Regno Unito............................................ 6,30 Svizzera............................................... 1,00 Italia ed altri Stati.................................. 21,15 Totale... 100,00 (b) La tabella dei contributi per l'attuazione della sottofase B3 e della fase di progettazione, sviluppo e costruzione verra' stabilita dagli Stati contraenti del presente accordo alla conclusione della sottofase - B2 (vedi articolo 5 del presente articolo). 3. - RESOCONTI DELL'ORGANIZZAZIONE SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA E CONTRATTUALE. Il direttore generale dell'Organizzazione impartisce, in conformita' con le disposizioni dell'ordinamento finanziario della organizzazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio dell'Organizzazione relativamente ai resoconti periodici che gli dovranno essere presentati (documento ESRO/C/306 add. 2 n. 1) Le direttive necessarie per la presentazione di resoconti sullo Stato e la distribuzione geografica dei lavori, sul ritiro dei contributi, sulle spese sostenute e sulle piu' recenti valutazioni dei costi complessivi del programma. 4. - DISPOSIZIONI FINANZIARIE. Le spese dirette derivanti dall'attuazione del programma da parte dell'Organizzazione ai sensi del presente accordo vengono contabilizzate nel bilancio del programma che viene fissato e amministrato dall'Organizzazione in base alle disposizioni del suo ordinamento finanziario. La quota parte del programma relativa alle spese comuni ed alle spese di mantenimento della Organizzazione viene determinata e contabilizzata in base ai principi ed alle procedure adottate in materia dell'Organizzazione. 5. - CLAUSOLA DI REVISIONE. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente allegato possono essere riviste per decisione unanime del Direttorio di programmazione. I paragrafi 3 e 4 del presente allegato possono essere rivisti dal Consiglio direttivo del programma alla maggioranza di due terzi.

Accordo-art. 1

ACCORDO TRA ALCUNI STATI MEMBRI DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI RICERCHE SPAZIALI E' L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI RICERCHE SPAZIALI RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA DI SATELLITI DI TELECOMUNICAZIONI. PREAMBOLO I Governi della Repubblica federale di Germania, del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, del Regno di Svezia e della Confederazione svizzera (qui di seguito denominati "i Partecipanti"), Governi di Stati parti della convenzione per la creazione di un'organizzazione europea di ricerche spaziali aperta alla firma il 14 giugno 1962 (qui di seguito denominata "la convenzione"), e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali (qui di seguito denominata "l'Organizzazione"), Considerando gli obiettivi elaborati (dopo aver consultato la Conferenza europea delle poste e telecomunicazioni "CEPT" e l'Unione europea di radiodiffusione "UER" conformemente alle risoluzioni della conferenza dei Ministri per le poste e le telecomunicazioni "Bruxelles, aprile 1970 e Vienna, aprile 1972") che son quelli di mettere a disposizione delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (qui di seguito denominate "gli utenti"), a partire dal 1980, sicuri collegamenti spaziali capaci di smaltire una parte del traffico intra-europeo di telecomunicazioni pubbliche e gli scambi di programmi televisivi; Considerando che il raggiungimento di questi obiettivi richiede rilevanti sforzi di sviluppo tecnologico che assicureranno lo sviluppo, dell'industria europea e la metteranno in grado di partecipare in maniera piu' competitiva alla realizzazione di altri sistemi di telecomunicazioni spaziali; Desiderosi a tal fine di eseguire un programma europeo comprendente il progetto, lo sviluppo, la costruzione e la messa a punto di un settore spaziale sperimentale e preoperazionale di telecomunicazioni, e la messa a disposizione degli utenti di satelliti operazionali sicuri e inoltre di sviluppare in Europa la tecnologia in questo settore; Avendo preso nota del completamento della fase preparatoria di detto programma, e ricordando, l'approvazione dell'esecuzione della fase sperimentale successiva data durante la 44ª sessione del Consiglio dell'Organizzazione il 20 dicembre 1971 (ESRO/C/XLIII/RES. 3 (Final) capitolo 1.3); Vista la dichiarazione del 13 aprile 1973 fatta dai Rappresentanti al Consiglio dell'Organizzazione dei Governi suddetti; Vista la risoluzione del Consiglio dell'Organizzazione adottata nella sua 56ª sessione relativa alla accettazione della domanda di esecuzione di tale programma nel quadro dell'Organizzazione; Visto il memorandum dell'accordo tra l'Organizzazione e il Ministero delle comunicazioni del Canada relativo alla loro cooperazione nel settore della tecnologia spaziale avanzata, firmato il 18 maggio 1972, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 I Partecipanti intraprendono un programma, strutturato in fasi, avente per fine il progetto, lo sviluppo, la costruzione e la messa a punto di un settore spaziale sperimentale e preoperazionale di telecomunicazioni rispondente agli obiettivi degli utenti nonche', al suo completamento, la messa a disposizione di questi ultimi, di satelliti operazionali sicuri. Gli elementi di tale settore spaziale sono descritti all'allegato A del presente accordo.

Accordo-art. 2

Articolo 2 1. Il programma menzionato al suddetto articolo primo si scagliona in due fasi. Esso e' stato preceduto da una fase preparatoria di definizione del programma (fase 1), attualmente terminata. Queste due fasi, la cui descrizione figura all'allegato A del presente accordo son le seguenti: a) Una fase tecnologica e sperimentale, durante la quale sono sviluppate a terra e qualificate a bordo di satelliti sperimentali e preoperazionali le tecniche di comunicazioni e le tecnologie del veicolo richieste per il programma (fase 2). Questa fase potra' essere rivista in ogni momento adatto durante la sua esecuzione in vista dell'inclusione di una sottofase (2-bis) comprendente lavori addizionali sulle tecniche avanzate e studi specializzati. b) Una fase di sviluppo di due unita' di volo operazionale e, se del caso, lancio e valutazione in orbita di un modello prototipo, nonche', a suo completamento, la messa a disposizione degli utenti potenziali di unita' di volo operazionali, l'una in orbita e l'altra a terra, a condizioni da definire tra i Partecipanti e gli utenti (fase 3). 2. Le decisioni di passaggio alla sottofase 2-bis e alla fase 3 sono prese conformemente alle disposizioni del sottoindicato articolo 5.

Accordo-art. 3

Articolo 3 1. L'Organizzazione, in applicazione dell'articolo VIII della convenzione, esegue il programma menzionato all'articolo primo di cui sopra, conformemente al calendario e alle disposizioni dell'allegato A del presente accordo. 2. Salvo stipulazione contraria del presente accordo, l'Organizzazione esegue il programma in conformita' con le regole e procedure in vigore nell'Organizzazione.

Accordo-art. 4

Articolo 4 1. Un Consiglio direttivo del programma, composto dai rappresentanti dei Partecipanti, assume la responsabilita' del programma e prende tutte le decisioni relative, in conformita' con le disposizioni del presente accordo. 2. Per i problemi che si riferiscono a questo programma e ad un altro programma dell'Organizzazione, il Consiglio direttivo del programma svolge il ruolo di organo consultivo del Consiglio dell'Organizzazione, al quale presenta tutte le necessarie raccomandazioni. 3. Il Consiglio direttivo del programma e' anche incaricato di mantenere stretti rapporti con gli organismi nazionali e internazionali di telecomunicazioni al fine di poter rispondere ad una eventuale riorientazione degli obiettivi operazionali del settore spaziale previsto; esso definisce le norme d'utilizzazione del settore spaziale della fase 2 a fini sperimentali e preoperazionali. 4. Il Consiglio direttivo del programma puo' creare gli organi consultivi che ritiene necessari per assicurare la buona esecuzione del programma. 5. Le decisioni del Consiglio direttivo del programma sono prese conformemente alle disposizioni del presente accordo. In mancanza di disposizioni espresse, le norme di voto fissate dalla convenzione o dal Regolamento di procedura del Consiglio dell'Organizzazione si applica mutatis mutandis.

Accordo-art. 5

Articolo 5 Le decisioni relative all'avviamento e al contenuto preciso della sottofase 2-bis e della fase 3 del programma sono prese dal Consiglio direttivo del programma alla maggioranza dei due terzi che rappresenti almeno i due terzi dei contributi al programma. Se la decisione relativa alla fase 3 non puo' essere presa, i Partecipanti che desiderano tuttavia proseguire l'esecuzione del programma si consultano e fissano le modalita' della Sua continuazione. Essi ne informano il Consiglio dell'Organizzazione che prende, se del caso, tutte le disposizioni necessarie.

Accordo-art. 6

Articolo 6 1. Le spese risultanti dall'esecuzione del programma da parte dell'Organizzazione ai sensi del presente accordo sono sostenute dai Partecipanti conformemente alle disposizioni dettagliate previste all'allegato B del presente accordo e nei limiti dei pacchetti finanziari fissi relativi ad ogni fase come determinati in conformita' con le disposizioni del presente articolo. 2. I Partecipanti convengono di contribuire al finanziamento della fase 2 del programma sulla base di un pacchetto finanziario fisso di 115,1 milioni d'unita' di conto (al livello dei prezzi della meta' - 1972), al quale si aggiunge una parte di spese comuni e di sostegno dell'Organizzazione attualmente stimate a 28 milioni d'unita' di conto. 3. Appena possibile durante la fase 2 e una volta soddisfatte le condizioni menzionate all'articolo 5 di cui sopra i Partecipanti determineranno, alla maggioranza menzionata al detto articolo 5, un pacchetto finanziario fisso relativo all'esecuzione della fase 3. 4. I bilanci annuali relativi al programma sono approvati alla maggioranza dei due terzi dal Consiglio direttivo del programma nel quadro del pacchetto finanziario fisso considerato.

Accordo-art. 7

Articolo 7 1. I partecipanti convengono, al fine di permettere la revisione del pacchetto finanziario fisso della fase considerata, di applicare la procedura in vigore all'Organizzazione in caso di variazione del livello dei prezzi. 2. Se un pacchetto fisso deve essere revisionato per altri motivi, diversi da una variazione del livello dei prezzi, si applicano le disposizioni seguenti: a) Nella misura in cui non vi siano eccedenze cumulative di costi superiori al 20%0 dell'ammontare del pacchetto finanziario fisso della fase in corso, nessun Partecipante puo' ritirarsi dal programma e il Consiglio direttivo del Programma fissa le spese addizionali a maggioranza dei due terzi. b) In caso di eccedenze cumulative di costi superiori al 20% dell'importo del pacchetto fisso considerato, i Partecipanti che lo desiderano possono recedere dal Programma sotto riserva delle disposizioni dell'articolo 17. Coloro che volessero proseguirne l'esecuzione si consultano e fissano le modalita' della sua continuazione. Essi ne informano il Consiglio dell'Organizzazione che prende, se del caso, tutte le disposizioni necessarie.

Accordo-art. 8

Articolo 8 I diritti di proprieta' intellettuale e l'accesso alle informazioni tecniche derivanti dall'esecuzione del programma sono riservate ai Partecipanti; tuttavia, l'Organizzazione ha il diritto di utilizzarli gratuitamente per l'insieme delle sue attivita'.

Accordo-art. 9

Articolo 9 I Partecipanti autorizzano l'Organizzazione a concludere i contratti necessari all'esecuzione del programma in conformita' dei regolamenti e delle procedure dell'Organizzazione. Tuttavia, al momento della registrazione dei contratti e sub-contratti per l'esecuzione del programma, la preferenza e' data, nel limite del possibile, all'esecuzione dei lavori sul territorio dei Partecipanti, prendendo in considerazione le decisioni del Consiglio dell'Organizzazione in materia di politica industriale e di ripartizione dei lavori.

Accordo-art. 10

Articolo 10 L'Organizzazione, agendo per conto dei Partecipanti, e' proprietaria dei satelliti realizzati nel quadro del programma nonche' degli impianti ed equipaggiamenti acquistati fino al termine della fase 3 per la sua esecuzione. Qualunque cessione degli impianti ed equipaggiamenti acquistati e' decisa dal Consiglio direttivo del programma in consultazione con il Consiglio dell'Organizzazione.

Accordo-art. 11

Articolo 11 1. I Partecipanti indennizzano l'Organizzazione per ogni obbligo in cui essa incorra se la sua responsabilita' internazionale e' coinvolta a causa dell'esecuzione del programma. 2. Ogni risarcimento per danno ricevuto dall'Organizzazione nel quadro del programma e' accreditato nei bilanci annuali del programma menzionati al paragrafo 4 dell'articolo 6.

Accordo-art. 12

Articolo 12 1. Ogni controversia tra due o piu' Partecipanti o tra uno o piu' Partecipanti e l'Organizzazione, relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'accordo, che non puo' essere regolata amichevolmente, e' sottoposta, a richiesta di una delle parti della controversia, ad un arbitro unico che e' nominato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. L'arbitro non puo' essere cittadino di uno Stato parte della controversia ne' avere in questo Stato la sua residenza permanente. 2. Le parti all'Accordo che non sono parti della controversia hanno il diritto di prendere parte all'istanza, e la decisione dell'arbitro e' opponibile a tutti i Partecipanti e all'Organizzazione, abbiano essi preso parte o meno all'istanza.

Accordo-art. 13

Articolo 13 1. Il presente accordo e' aperto alla firma dei Partecipanti dal 1° giugno 1973 fino al 21 settembre 1973. 2. Gli Stati divengono parti dell'accordo: sia mediante firma senza riserva di ratifica d'approvazione, sia mediante deposito di uno strumento di ratifica o d'approvazione presso il Governo della Repubblica francese, se l'accordo e' stato firmato sotto riserva di ratifica o d'approvazione. 3. Il presente accordo entra in vigore quando e' stato firmato dall'Organizzazione e gli Stati la cui partecipazione, conformemente alla tabella che figura all'allegato B, raggiunge i due terzi del totale dei contributi, sono divenuti parte dell'accordo ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. 4. Ai fini del paragrafo 3 del presente articolo, il deposito presso il Governo depositario di una dichiarazione notificante l'intenzione di applicare l'accordo a titolo provvisorio e cercare di ottenerne, appena possibile, la ratifica o l'approvazione e' considerato come deposito di uno strumento di ratifica o d'approvazione. 5. Il Governo di uno Stato membro dell'Organizzazione che non abbia firmato l'accordo entro il 21 settembre 1973 puo' divenire parte dell'accordo dopo la sua entrata in vigore, a condizione che gli altri Governi parti dell'accordo diano il loro assenso. Il Governo interessato deve depositare uno strumento d'adesione presso il Governo della Repubblica francese. 6. A meno che il Consiglio direttivo del programma decida altrimenti all'unanimita', un Governo che diventa parte del presente accordo dopo la sua entrata in vigore versa un contributo uguale a quello che avrebbe versato se fosse stato parte dell'accordo fin dalla sua entrata in vigore e questo contributo e' accreditato agli altri Partecipanti nel bilancio del programma pro-rata dei loro rispettivi contributi.

Accordo-art. 14

Articolo 14 Il Governo di uno Stato non membro dell'Organizzazione puo' presentare al Consiglio dell'Organizzazione domanda di adesione al programma; il Consiglio decide all'unanimita' su questa domanda in accordo con il Consiglio direttivo del programma che determina alla unanimita' le condizioni di adesione.

Accordo-art. 15

Articolo 15 L'Organizzazione da' notifica ai Partecipanti, dopo aver consultato il Consiglio direttivo del programma, del completamento del programma conformemente alle disposizioni del presente accordo che scade fin dalla ricezione di questa notifica.

Accordo-art. 16

Articolo 16 I Partecipanti possono decidere di sospendere l'esecuzione del programma alla maggioranza dei due terzi che rappresenti due terzi almeno dei contributi al programma.

Accordo-art. 17

Articolo 17 1. Se un Partecipante desidera ritirarsi dal programma in applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 e del paragrafo 2 b) dell'articolo 7, notifica il suo ritiro all'Organizzazione. Il ritiro ha effetto dalla data di notifica sotto riserva delle disposizioni qui di seguito: a) Il Partecipante che si ritira e' tenuto a versare nella maniera convenuta l'importo dei suoi contributi ai sensi del bilancio annuale in corso o dei bilanci precedenti. b) Il Partecipante che si ritira e' tenuto a contribuire alla sua parte dei crediti di pagamento corrispondente ai crediti d'investimento approvati e utilizzati ai sensi del bilancio dell'esercizio in corso o degli esercizi precedenti e relativi ad ogni fase del programma la cui esecuzione e' in corso. c) Il Partecipante che si ritira rimane membro del Consiglio direttivo del programma fino al compimento dei suoi obblighi previsti in a) e b) di cui sopra. Egli non ha diritto di voto se non sulle questioni che sono direttamente legate a tali obblighi. 2. Il Partecipante che si ritira conserva i diritti acquisiti fino alla data in cui il suo ritiro prende effetto. Per le azioni e realizzazioni decise dopo il suo ritiro, nessun diritto o obbligo relativo al Partecipante che si ritira puo' derivare dalla parte del programma a cui esso non contribuisce piu', a meno che non ne sia diversamente convenuto tra esso e gli altri Partecipanti. Le disposizioni dell'articolo XVII della convenzione della Organizzazione s'applicano mutatis mutandis. 3. Se uno Stato non membro dell'Organizzazione che ha aderito al programma in virtu' delle disposizioni dell'articolo 14 si ritira dal programma, le disposizioni del presente articolo s'applicano mutatis mutandis.

Accordo-art. 18

Articolo 18 Gli allegati A e B al presente accordo ne sono parte integrante.

Accordo-art. 19

Articolo 19 1. Il presente accordo puo' essere rivisto su richiesta di un Partecipante o dell'Organizzazione. Gli emendamenti entrano in vigore quando tutte le Parti ne hanno notificato la loro accettazione al Governo depositario. 2. Gli allegati al presente accordo possono essere rivisti dal Consiglio direttivo del programma conformemente alle disposizioni delle clausole di revisione di tali allegati.

Accordo-art. 20

Articolo 20 Fin dall'entrata in vigore dell'accordo, il Governo della Repubblica francese lo fara' registrare presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Accordo-art. 21

Articolo 21 Il Governo della Repubblica francese e' depositario del presente accordo e notifica ai Partecipanti e alla Organizzazione la data d'entrata in vigore dell'accordo e dei suoi emendamenti nonche' i depositi degli strumenti di ratifica, d'approvazione, d'adesione e d'applicazione provvisoria dell'accordo. IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato il presente accordo, FATTO a Neuilly-sur-Seine, il 12 aprile 1973 nelle lingue tedesca, inglese e francese, i tre testi facenti ugualmente fede, in un esemplare unico che sara' depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese, il quale ne rilascera' copie certificate conformi a ciascuno dei Partecipanti e all'Organizzazione. (Seguono le firme).

Accordo-Allegato A

ALLEGATO A all'accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali relativo all'esecuzione di un programma di satelliti di telecomunicazioni. 1. - OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI SATELLITI EUROPEI DI TELECOMUNICAZIONI. Il programma ha per scopo la preparazione dell'installazione in Europa di un sistema operazionale di telecomunicazioni spaziali. Tale sistema fornira' collegamenti tramite satelliti che permettano di smaltire una parte sostanziale del traffico intra-europeo di telecomunicazioni previsto per il decennio 1980 al fine di rispondere agli obiettivi prevedibilmente richiesti dagli utenti. Il satellite sara' concepito in modo che i suoi obiettivi siano raggiunti al costo piu' basso possibile; la considerazione di altri obiettivi sara' possibile soltanto nel caso in cui non ne risultino costi supplementari. 2. - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA. Il programma e' strutturato in due fasi che sono le seguenti: a) una fase tecnologica, durante la quale sono sviluppate a terra e qualificate a bordo di satelliti sperimentali e preoperazionali le tecniche di telecomunicazioni e le tecnologie del veicolo richieste per il programma (fase 2); b) una fase di sviluppo di due unita' di volo operazionali e, se necessario, lancio e valutazione in orbita di un modello prototipo, nonche' a suo completamento, la messa a disposizione degli utenti potenziali di unita' di volo operazionali, l'una in orbita, l'altra a terra, a condizioni da definirsi tra i Partecipanti e gli utenti (fase 3). E' stato preceduto da una fase preparatoria circa la definizione del programma (fase 1) e che si e' conclusa nel 1971. 2.1. - Fase 2 del programma. La fase di sviluppo e sperimentazione tecnologica (fase 2), che si svolgera' dal 1972 al 1978, si concretizzera' essenzialmente, alla fine del 1976, con la satellizzazione di un veicolo sperimentale e preoperazionale, seguita dalla sua valutazione in orbita. I lavori da eseguire durante questa fase riguardano le seguenti voci: a) sistema di telecomunicazioni; b) tecnologia di sostegno; c) satelliti sperimentali; d) studi sulle configurazioni operazionali. 2.1.1. - Sistema di telecomunicazioni. I lavori della fase 2 relativi al sistema di telecomunicazioni comprendono: a) studi del sistema globale riguardanti in particolare l'analisi delle tecniche di telecomunicazioni come PCM/PSK/TDMA (modulazione mediante impulsi codificati/modulazione mediante spostamento di fase/accesso multiplo mediante ripartizione nel tempo), riutilizzazione delle frequenze mediante diversificazione della polarizzazione, accesso multiplo mediante ripartizione nello spazio, modulazione della potenza irradiata dal satellite e commutazione di bordo; b) studi di problemi di trasmissione quali i fenomeni che limitano l'efficienza del ripetitore del satellite, problemi d'interfase con le stazioni a terra; c) esperimenti di propagazione che comportano misure radiometriche per la stesura di statistiche sull'attenuazione atmosferica di misure di propagazione sui collegamenti terrestri per lo studio degli effetti di depolarizzazione e di misure che utilizzino le boe del satellite al fine di consentire una analisi diretta dei fenomeni previsti; d) studi sul settore a terra condotti in stretta collaborazione con gli utilizzatori per garantire il carattere ottimale del sistema satellite/attrezzature a terra che e' stato scelto. 2.1.2. - Tecnologia supplementare. Questa parte della fase 2 comprende lo sviluppo e la qualificazione di materiali critici nei seguenti settori: tecnologia delle telecomunicazioni; strutture e meccanismi; regolazione termica; regolazione d'attitudine e correzione dell'orbita; conversione dell'energia. Questi materiali sono necessari per lo sviluppo dei satelliti sperimentali e preoperazionali (CTS e OTS) della fase 2 nonche' per la successiva attuazione della fase 3 e richiedono un lungo periodo di sviluppo, 2.1.3. - Satelliti sperimentali e preoperazionali. La fase 2 deve terminare con gli esperimenti in orbita delle componenti sviluppate nel corso della fase "Tecnologia supplementare". Tali esperimenti sono destinati a garantire: la qualificazione in orbita dell'equipaggiamento delle telecomunicazioni a 11/14 GHZ; la qualificazione in orbita del concetto di veicolo triassiale stabilizzato e fornito di pannelli solari orientabili nonche' di un equipaggiamento sviluppato nel quadro del programma della tecnologia supplementare e considerato critico; la valutazione di tecniche di telecomunicazione previste per il sistema operazionale in collaborazione con gli utilizzatori. Per tale fase sperimentale e preoperazionale saranno utilizzati due satelliti: In conformita' con il Memorandum d'intesa firmato col Ministero delle comunicazioni del Canada, i materiali sviluppati dall'Organizzazione saranno sistemati a bordo del satellite per la tecnologia delle telecomunicazioni canadese che verra' messo in orbita nel corso del 1975. L'equipaggiamento installato a bordo interessa i settori della tecnologia delle telecomunicazioni (amplificatori tubolari ad onde progressive ed amplificatori parametrici) e la conversione dell'energia (rete solare flessibile). Il secondo e piu' importante elemento del programma sperimentale e preoperazionale sara' la messa in orbita alla fine del 1976 di un satellite sperimentale e preoperazionale denominato OTS (Orbital Test Satellite). Tale satellite verra' lanciato da un vettore della classe Della 2814. L'OTS si presentera', nelle sue grandi linee, come veicolo a stabilizzazione triassiale, della durata di tre anni, di tipo modulare e fornito di pannelli solari orientati verso il sole; la sua attrezzatura per telecomunicazioni, comprendera' dei ripetitori della potenza di 20 W e di 40-120 MHZ di larghezza di banda con coperture d'antenna spotbeam (zona limitata) ed Eurobeam (Europa intera). 2.1.4. - Studi sulle configurazioni operazionali. Nel corso della fase 2 del programma gli studi sulle configurazioni operazionali possibili verranno effettuati in collaborazione con i futuri utilizzatori in modo da consentire una scelta ottimale nel 1975-76. 2.1.5. - Sottofase (2-bis). Nel caso che la revisione della fase 2 di cui all'art. 2 paragrafo 1 lettera a) dell'accordo porti alla costituzione di una sottofase 2-bis, tale sottofase avra' lo scopo di promuovere tecniche avanzate e studi specializzati in vista delle possibili configurazioni del satellite operazionale. 2.2. - Fase 3 del programma. La successiva fase del programma, che prevede lo sviluppo e la costruzione di due unita' di volo del veicolo operazionale inizia al piu' presto possibile prima della conclusione della fase 2 del programma. La decisione relativa all'inizio della fase 3 e' prevista per il 1975; si calcola che, tenuto conto degli esperimenti in orbita, 18 mesi di dati orbitali saranno disponibili al momento degli esami critici del veicolo operazionale. La conclusione della fase 3 e' prevista per il 1980. 3. - CALENDARIO. Il calendario provvisorio e' il seguente: Fase 1 - conclusa nel 1971. Fase 2 - sviluppo delle tecnologie seguito dalla valutazione in orbita: 1972-1978. Lo sviluppo del veicolo sperimentale e preoperazionale si effettuera' nel modo seguente: fase A: settembre 1972-dicembre 1972; fase B: aprile 1973-dicembre 1973; fase C: gennaio 1974-inizio 1975; fase D: inizio 1975-dicembre 1976; Il lancio di tale veicolo e' previsto per la fine di dicembre 1976. Fase 3 - sviluppo del satellite operazionale: 1975-1980 e successivamente, al di fuori della fase 3, operazioni orbitali in configurazione operazionale a partire dal 1980. 4. - CLAUSOLA DI REVISIONE. Le disposizioni del presente allegato possono essere modificate in seguito a decisione unanime del Consiglio direttivo di programmazione.

Accordo-Allegato B

ALLEGATO B all'accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali relative all'esecuzione di un programma di satelliti di telecomunicazioni. 1 - COSTO DEL PROGRAMMA. La fase preparatoria di definizione del programma (fase 1) e' stata finanziata con i fondi stanziati dalla conferenza spaziale europea. 1.1. - Fase 2 del programma. Il massimale finanziario fissato per la fase 2 del programma ammonta a 115,1 MUC, espresso sulla base dei prezzi della meta' del 1972. Tale ammontare corrisponde complessivamente alle spese dirette per il periodo 1972-1978, calcolate come segue: In milioni di unita di conto sulla base dei prezzi alla meta' del 1972 a) Spese interne dell'Organizzazione.................... 12,9 b) Sistema di telecomunicazioni.......................... 7,1 c) Tecnologia supplementare............................. 27,4 d) Spese dirette per i satelliti sperimentali e preoperazionali (comprese le operazioni dell'OTS)....... 64,4 e) Studi sulle configurazioni operazionali............... 3,3 Totale... 115,1 Le spese indirette, cioe' la quota parte del programma alle spese comuni e di sostegno dell'Organizzazione, dipendono dalla ampiezza del programma globale dell'Organizzazione e dal futuro metodo di ridistribuzione. Attualmente esse si calcolano di 28 MUC sulla base dei prezzi della meta' del 1972, supponendo che le spese indirette siano divise pro-rata tra tutti i programmi. 1.2. - Sottofase 2-bis). Le spese dirette e il margine di rischio della sottofase 2-bis, nel caso che ne venisse decisa la realizzazione, sono attualmente calcolate di 11 MUC sulla base dei prezzi della meta' del 1972. 1.3. - Fase 3 del programma. Il massimale finanziario indicativo previsto per la fase 3 del programma si compone come segue: In milioni di unita di conto sulla base dei prezzi della meta' del 1972 Min Max a) Spese dirette per lo sviluppo e la co- struzione di dette unita di volo del satellite operazionale: nel caso di una configurazione del sa- tellite di 400 kg............................. 121 nel caso di una configurazione del sa- tellite di 800 kg (il lancio di un modello prototipo (GO) rimanendo escluso)............. 203 eventuale lancio di un modello prototipo del satellite operazionale.................... 18 b) Quota parte delle spese comuni e di sostegno dell'Organizzazione: nel caso di una configurazione del sa- tellite operazione di 400 kg.................. 34 nel caso di una configurazione del sa- tellite operazionale di 800 kg (il lancio del mod. prototipo rimanendo escluso)............. 55 c) Quota parte del margine di rischio glo- bale dei programmi d'applicazione dell'orga- nizzazione: nel caso di una configurazione del sa- tellite operazionale di 400 kg................ 5 nel caso di una configurazione del sa- tellite operazionale di 800 kg................ 7 Totale... 160 283 2. - TAVOLA DEI CONTRIBUTI. Ogni partecipante contribuira' alle spese risultanti dalla realizzazione del programma da parte dell'Organizzazione in base al presente accordo: a) secondo la tavola seguente applicabile durante il periodo 1972-1974: Quota parte di contribuzione Stati % Repubblica federale di Germania....................... 25,01 Belgio................................................ 3,96 Danimarca............................................. 2,35 Francia............................................... 23,11 Italia................................................ 14,69 Paesi Bassi........................................... 2,50 Regno Unito........................................... 20,09 Svezia................................................ 4,90 Svizzera.............................................. 3,39 Totale... 100,00 b) Successivamente in base ad una tabella che verra' stabilita' secondo le abituali regole procedurali del Consiglio (art. XII, 1 (b) dell'accordo). 3. - RAPPORTI DELL'ORGANIZZAZIONE SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA E CONTRATTUALE. Il direttore generale dell'Organizzazione in conformita' con le disposizioni afferenti all'ordinamento finanziario dell'Organizzazione ed alle disposizioni adottate dal Consiglio dell'Organizzazione in ordine ai rapporti periodici che devono essergli presentati (documento ESRO/C/306 add. 2, Rev. 1) impartisce le istruzioni necessarie per la presentazione dei rapporti sullo stato d'avanzamento e la distribuzione geografica dei lavori, il ritiro dei contributi, le spese affrontate e le ultime valutazioni dei costi complessivi per la realizzazione del programma. 4. - DISPOSIZIONI FINANZIARIE DA OSSERVARE. Le spese dirette derivanti dall'attuazione del programma da parte dell'Organizzazione in conformita' del presente accordo verranno contabilizzate in un conto spese di programma che sara' creato e gestito dall'Organizzazione secondo le disposizioni afferenti al sito regolamento finanziario. La quota parte del programma alle spese comuni ed alle spese di sostegno dell'Organizzazione sara' fissata e imputata al conto spese di programma in base ai principi ed alle procedure adottate in materia dalla Organizzazione. 5. - CLAUSOLA DI REVISIONE. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente allegato possono essere sottoposte a revisione su decisione unanime del Consiglio direttivo del programma. I paragrafi 3 e 4 del presente allegato possono essere sottoposti a revisione dal Consiglio direttivo del programma con decisione presa a maggioranza dei due terzi.

Accordo-art. 1

ACCORDO TRA IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA E ALCUNI GOVERNI MEMBRI DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI RICERCHE SPAZIALI PER UN PROGRAMMA COOPERATIVO RELATIVO ALLO SVILUPPO, L'ACQUISIZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI UN LABORATORIO SPAZIALE IN COLLEGAMENTO CON IL SISTEMA DI NAVETTA SPAZIALE. PREAMBOLO Il Governo degli Stati Uniti d'America e i Governi della Repubblica federale di Germania, del Regno del Belgio, del Regno della Danimarca, della Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, della Confederazione svizzera, parti dell'accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali relativo all'esecuzione del programma Spacelab, aperto alla firma il primo marzo 1973 (i citati Governi europei e ogni altro Governo che aderisca al presente accordo qui di seguito denominati i s< Partners europei"), Consapevoli della sfida che l'esplorazione spaziale rappresenta e delle possibilita' in essa racchiuse e convinti che la cooperazione internazionale per la messa a punto e l'utilizzazione di nuovi meccanismi in vista dell'esplorazione spaziale rafforzera' i legami di amicizia tra i Paesi interessati e, in generale, contribuira' al mantenimento della pace mondiale; Ricordando con soddisfazione l'ampiezza considerevole della cooperazione che i Paesi interessati hanno gia' praticato e praticano attualmente nel settore spaziale; Desiderosi di prolungare e di estendere la cooperazione gia' realizzata da tali Paesi nel settore spaziale; Convinti ugualmente che una tale cooperazione procurera' dei vantaggi scientifici, tecnologici ed economici di cui beneficeranno essi stessi e nello stesso tempo l'umanita' intera; Ricordando l'offerta fatta dal Governo degli Stati Uniti d'America all'Europa di cooperare al programma spaziale post-Apollo degli Stati Uniti; Considerando che il Governo degli Stati Uniti d'America ha formulato una politica al fine di mettere a disposizione di altri paesi un aiuto per il lancio di missioni spaziali scientifiche e di applicazioni a scopi pacifici; Prendendo atto della decisione della conferenza spaziale europea di partecipare al programma post-Apollo, decisione espressa nella risoluzione adottata a Bruxelles il 20 dicembre 1972; Considerando che i Partners europei hanno incaricato l'Organizzazione europea di ricerche spaziali (qui di seguito denominata "CERS/ESRO") di intraprendere, sotto forma di progetto speciale, lo sviluppo di un laboratorio spaziale (qui di seguito denominato "SL"); Considerando che il Governo degli Stati Uniti d'America ha affidato all'"Amministrazione nazionale della aeronautica e dello spazio" (qui di seguito denominata "NASA") lo sviluppo del programma di navetta spaziale; Considerando che il concetto del "SL" e' essenziale allo sfruttamento completo della capacita' della navetta spaziale; Avendo preso atto del memorandum d'accordo tra la NASA e il CERS/ESRO, stabilito ai fini dell'esecuzione di un programma cooperativo relativo allo sviluppo, l'acquisizione e l'utilizzazione di un SL in collegamento con il sistema di navetta spaziale, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Scopi ed obiettivi Il Governo degli Stati Uniti d'America e i Partners europei intraprendono un programma cooperativo relativo ad un sistema integrato di trasporto spaziale e di veicoli orbitali al fine di assicurare: 1) il progetto, lo sviluppo, la fabbricazione e la consegna della prima unita' di volo dello SL, elemento destinato a fare parte integrante della navetta spaziale; 2) l'utilizzazione dei sistemi di navetta spaziale e di SL a fini pacifici; 3) la fabbricazione e l'acquisto di SL supplementari; 4) appropriati scambi e interazione per lo sviluppo e l'utilizzazione dei sistemi di navetta spaziale e di SL; e 5) l'esame delle possibilita' di espansione ed estensione, al momento opportuno, di tale cooperazione nella misura richiesta dell'interesse comune.

Accordo-art. 2

Articolo 2 Descrizione generale del programma di navetta spaziale e del programma SL A. Il programma di navetta spaziale prevede essenzialmente la definizione, il progetto e lo sviluppo di una navetta spaziale che: servira' a mettere in orbita terrestre dei carichi utili completi; rimarra' in orbita per missioni la cui durata sara' dell'ordine di sette giorni o piu'; assicurera' la sorveglianza e il controllo di sicurezza degli elementi del carico utile durante tutta la missione; assicurera' al suo equipaggio posti a sedere e una abitabilita' completa, nonche' una circolazione agevole tra la navetta e lo SL. B. Il programma SL prevede la definizione, il progetto, lo sviluppo e l'acquisizione di moduli di laboratorio abitabili e di piattaforme non pressurizzate (porta-strumenti) fissate alla navetta, che ne faccia parte integrante e che consenta l'esecuzione di lavori di ricerca e d'applicazione durante le missioni di uscita della navetta.

Accordo-art. 3

Articolo 3 Agenzie di cooperazione e messa in opera del programma A. La NASA e' designata quale Agenzia di cooperazione incaricata dal Governo degli Stati Uniti d'America per mettere in opera la sua parte del programma cooperativo. Il CERS/ESRO, o l'organizzazione che gli succedera', e' designato quale agenzia di cooperazione dei Partners europei per mettere in opera la loro parte di detto programma. B. Le disposizioni dettagliate relative alla messa in opera del programma cooperativo sono enunciate nel memorandum d'accordo tra la NASA e il CERS/ESRO, del 14 agosto 1973, e confermato dal presente accordo. Dopo la creazione dell'organizzazione che succedera' al CERS/ESRO, detto memorandum sara' considerato come concluso tra la NASA e questa organizzazione.

Accordo-art. 4

Articolo 4 Obblighi dei Parteners europei I Partners europei eseguiranno la loro parte del programma cooperativo nell'assolvimento dei seguenti obblighi: 1) progettare, sviluppare, fabbricare e consegnare uno SL ed equipaggiamento connesso conformemente alle specifiche e al calendario fissati di comune accordo; 2) creare in Europa i mezzi e l'infrastruttura necessari per assicurare la possibilita' di acquisto dal Governo degli Stati Uniti d'America, a dei prezzi ragionevoli, di tutti gli SL, elementi e pezzi di ricambio supplementari che saranno necessari a detto Governo; 3) assicurare la disponibilita' di una capacita' di sostentamento tecnologico che permetta allo SL di soddisfare il Governo degli Stati Uniti di America per quanto riguarda l'esecuzione delle immissioni e, 4) prendere gli accordi di circostanza necessari per permettere la produzione di SLs, di elementi e di pezzi di ricambio negli Stati Uniti nell'eventualita' in cui i Partners europei non riescano a terminare il primo SL o a produrre gli altri SL destinati ad essere acquistati dal Governo degli Stati Uniti d'America conformemente alle specifiche e al calendario convenuti a prezzi ragionevoli.

Accordo-art. 5

Articolo 5 Obblighi del Governo degli Stati Uniti d'America Il Governo degli Stati Uniti d'America eseguira' la sua parte del programma cooperativo nell'assolvimento dei seguenti obblighi: 1) fornire le informazioni e avvisi pertinenti; 2) sotto riserva della sua disponibilita' e delle leggi e regolamenti americani applicabili in materia, fornire l'assistenza voluta e prendere delle misure in vista di assicurare l'esportazione delle tecnologie, ivi compresi know-how e hardware, che, di comune accordo, saranno riconosciuti necessari alla realizzazione e alla fabbricazione dello SL; 3) acquistare dai soli Partners europei tutti gli SL, elementi e pezzi di ricambio supplementari che avranno sostanzialmente la stessa concezione e le stesse capacita' del primo SL, che saranno necessari al Governo degli Stati Uniti d'America, in particolare per i bisogni che sorgono dai suoi programmi internazionali, e che saranno disponibili conformemente a calendari convenuti e a prezzi ragionevoli; 4) astenersi dal procedere allo sviluppo separato e indipendente di ogni SL che abbia sostanzialmente la stessa concezione e le stesse capacita' del primo SL, a meno che i Partners europei non riescano a produrre detti SL, elementi e pezzi di ricambio conformemente alle specifiche e calendari convenuti e a prezzi ragionevoli; 5) utilizzare il primo SL sviluppato in Europa quale parte integrante del sistema di navetta spaziale per l'esplorazione e l'utilizzazione pacifica dello spazio extra-atmosferico; e 6) tenere i Partners europei informati dei suoi piani relativi all'utilizzazione futura del sistema di navetta spaziale e, in particolare, delle concezioni future che potrebbero condurre a delle modifiche dell'attuale concezione dello SL, al fine di prolungare ed estendere al di la' del quadro del presente accordo la cooperazione stabilita dallo stesso.

Accordo-art. 6

Articolo 6 Accesso alla tecnologia e all'informazione A. I Partners europei avranno accesso alla tecnologia, ivi compreso il kno-how, di cui dispone il Governo degli Stati Uniti d'America e che e' loro necessario per assolvere con successo i loro compiti nel quadro del programma cooperativo; agli stessi fini, il Governo degli Stati Uniti d'America avra' accesso alla tecnologia, ivi compreso il kno-how, di cui dispongono i Partners europei. B. La tecnologia, ivi compreso il know-how, che le Parti avranno bisogno di ottenere l'una dall'altra per assolvere con successo i loro compiti nel quadro del programma cooperativo sara' definita in comune. Tuttavia, il Governo degli Stati Uniti d'America e i Partners europei si riservano ciascuno il diritto, in casi eccezionali, di fare in modo che la loro rispettiva tecnologia cosi' definita sia messa a disposizione sotto forma di hardware invece di know-how. C. La tecnologia, ivi compreso il know-how, che sara' stata cosi' identificata e trasferita nel quadro del programma cooperativo e che dipende dalle norme di diritto comune in materia di licenze e di protezione della proprieta' industriale, non potra' essere messa a disposizione di beneficiari che non siano i Partners europei, i loro cittadini e il CERS/ESRO agenti per loro conto nel quadro del programma cooperativo, senza la approvazione espressa preliminare del Governo degli Stati Uniti d'America. Se i Partenrs europei, i loro cittadini o il CERS/ESRO desiderano utilizzare questa tecnologia, ivi compreso il know-how, a fini diversi dai compiti di sviluppo e di produzione previsti dal programma cooperativo e che non siano in collegamento con l'uso che essi faranno della navetta spaziale e dello SL, queste utilizzazioni potranno essere regolate caso per caso conformemente alle pratiche commerciali normali nonche' alle leggi e regolamenti americani applicabili. D. Il Governo degli Stati Uniti d'America esaminera' caso per caso le domande d'accesso alla tecnologia americana, ivi compreso il know-how, andando al di la' di cio' che e' direttamente necessario per l'esecuzione del programma SL. E. Ogni tecnologia, ivi compreso il know-how, trasferita dai Parteners europei al Governo degli Stati Uniti d'America o ai suoi cittadini nel quadro del programma cooperativo sara' sottoposta alle stesse condizioni per quanto riguarda la sua messa a disposizione e la sua utilizzazione. F. L'accesso di cui sopra alla tecnologia, ivi compreso il know-how, s'effettuera' in modo tale da non ledere i diritti di proprieta' esistenti di persone o organismi negli Stati Uniti o in Europa. G. Il Governo degli Stati Uniti d'America mettera' a disposizione dei Partners europei informazioni generali relative al progetto, allo sviluppo e all'utilizzazione del sistema di navetta spaziale di veicoli orbitali, in particolare quelli che sono necessari per la comprensione di questo sistema. H. Nel caso in cui le informazioni richieste possano essere liberamente comunicate dalle agenzie del Governo degli Stati Uniti d'America, la loro messa a disposizione si fara' a titolo gratuito; negli altri casi, il Governo degli Stati Uniti d'America si sforzera' al massimo di facilitarne la comunicazione a condizioni favorevoli. I. Il Governo degli Stati Uniti d'America e i Partners europei, pur essendo convinti che lo SL puo' essere realizzato nel quadro delle capacita' europee esistenti, riconoscono che alcuni elementi e alcuni servizi saranno probabilmente acquistati negli Stati Uniti su una base commerciale. Di conseguenza, il Governo degli Stati Uniti d'America avra' per principio, per quanto riguarda l'acquisto degli elementi e dei servizi legati alla realizzazione della navetta, che esso potra' procurarsi sul mercato, di tenere pienamente conto dei vantaggi offerti dall'Europa sul piano del costo, della qualita' o della disponibilita'. J. Le disposizioni del presente articolo sono soggette alle leggi e regolamenti applicabili.

Accordo-art. 7

Articolo 7 Utilizzazione della navetta spaziale e dello SL A. Il Governo degli Stati Uniti d'America, conformemente agli accordi e intese internazionali, mettera' la navetta spaziale a disposizione dei Partners europei e dei loro cittadini per le loro missioni SL (esperienze e applicazioni), su una base sia di cooperazione sia di rimborso spese. B. Per quanto riguarda le missioni spaziali dei Partners europei, il Governo degli Stati Uniti d'America mettera' i detti Partners in grado di accedere agli SL sviluppati nel quadro del programma cooperativo e di utilizzarli per le esperienze o applicazioni proposte da essi su una base di rimborso spese, preferendole a quelle dei paesi terzi, considerando equo, in ragione della partecipazione dei Partners europei al programma cooperativo, di assicurare loro la priorita' in caso di limitazione del carico utile o di conflitti di calendari. Le esperienze o applicazioni proposte nel quadro della cooperazione saranno scelte in funzione del valore di ogni proposta conformemente alla politica costante degli Stati Uniti, beneficiando le proposte dei Partners europei di una priorita' nei confronti di quelle dei paesi terzi a condizione che il loro valore sia almeno uguale a quello delle proposte di detti Paesi. I Partners europei avranno la possibilita' d'esprimere i loro punti di vista per quanto riguarda il giudizio di merito relativamente alle loro proposte di cooperazione. C. L'utilizzazione commerciale delle navette spaziali e degli SL avra' luogo su una base non discriminatoria. L'istituzione da parte del Governo degli Stati Uniti d'America o dei Partners europei di norme e condizioni relative all'utilizzazione commerciale degli esemplari di SL dara' luogo a scambi di vedute preliminari circa tali norme e condizioni e miranti ad armonizzare al massimo le rispettive politiche. Se, in casi eccezionali, questo scambio di vedute si rivelasse impossibile, esso dovrebbe aver luogo alla prima occasione. D. Per assicurarsi l'integralita' dello sfruttamento e della gestione del sistema di navetta spaziale, il Governo degli Stati Uniti d'America avra' il pieno controllo del primo esemplare dello SL dopo la sua consegna al Governo stesso, ivi compreso il diritto di fissarne definitivamente l'utilizzazione a fini pacifici. Il Governo degli Stati Uniti d'America potra' apportare al primo esemplare dello SL tutte le modifiche che esso desiderera'. Tuttavia, se le modifiche previste sono importanti, i Partners europei dovranno esserne informati anticipatamente affinche' essi abbiano la possibilita' di esprimere le loro vedute e di fornire le prestazioni relative a tali modifiche. E. Per cio' che riguarda il primo volo del primo esemplare dello SL, esso spettera' al Governo degli Sali Uniti d'America di fissare gli obiettivi degli esperimenti del sistema. Per cio' che riguarda gli esperimenti, gli obiettivi di questo primo volo saranno determinati in comune su una base di cooperazione. In seguito, i Partners europei e il CERS/ESRO saranno incoraggiati ad utilizzare in cooperazione questo primo esemplare dello SL durante tutto il suo periodo utilizzabile, non essendone tuttavia esclusa l'utilizzazione sulla base del rimborso spese. Comunque, il Governo degli Stati Uniti d'America utilizzera' il primo esemplare dello SI senza restrizione e gratuitamente. F. Il Governo degli Stati Uniti d'America offrira' ai cittadini dei Partners europei possibilita' di far parte degli equipaggi naviganti del SL in collegamento con le loro missioni spaziali comportanti l'utilizzazione di uno SL. E' previsto che un europeo sia incluso tra i membri dell'equipaggio navigante del primo volo operazionale dello SL. G. I risultati degli esperimenti della NASA e del CERS/ESRO che saranno stati effettuati durante le missioni dello SL eseguite su una base di cooperazione saranno messi gratuitamente a disposizione delle Parti del presente accordo, sotto riserva di tutti i diritti di proprieta' e delle priorita' abitualmente accordate ai diversi sperimentatori per lo sfruttamento e la pubblicazione anticipati dei dati ottenuti. H. L'uso di navette spaziali o di SL da parte dei cittadini europei puo' essere concordato tramite il CERS/ESRO o il Partner europeo competente.

Accordo-art. 8

Articolo 8 Finanziamento A. Il Governo degli Stati Uniti d'America e i Partners europei sopporteranno le spese della loro rispettiva partecipazione al programma cooperativo di cui al presente accordo. B. Ne' il Governo degli Stati Uniti d'America ne' i Partners europei cercheranno di recuperare le spese pubbliche di ricerca e di sviluppo sostenute per la realizzazione degli elementi acquisiti dall'altra parte nel quadro del programma cooperativo. C. Per cio' che riguarda le condizioni finanziarie relative ai servizi di lancio rimborsabili forniti da basi di lancio americane, i prezzi richiesti ai Partners europei, ai loro cittadini e al CERS/ESRO saranno calcolati sulla stessa base di quelli di carattere comparabile richiesti agli utenti privati americani. Gli obblighi del Governo degli Stati Uniti d'America e quelli dei Partners europei sono soggetti alle loro rispettive procedure di finanziamento.

Accordo-art. 9

Articolo 9 Consultazioni e istituzione dei piani A. Le Parti convengono di consultarsi in vista di facilitare la continuazione e l'allargamento della cooperazione nel settore dell'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico. B. Per dare ai Partners europei migliori possibilita' di determinare e di esprimere l'interesse che presenta per essi la preparazione e l'utilizzazione del sistema di navetta spaziale, e in particolare dello SL, il Governo degli Stati Uniti d'America associera' dei rappresentanti dei Partners europei, consultandoli ed invitandoli come osservatori, alla preparazione della definizione delle missioni ai fini dell'utilizzazione del sistema nonche' alla preparazione e alla gestione dello sviluppo generale del sistema. C. Il Governo degli Stati Uniti d'America consultera' i Partners europei sulle misure appropriate che dovranno essere prese in caso di sospensione del programma di navetta spaziale e, conformemente alla politica americana e agli obiettivi definiti negli articoli 7 e 8, esso mettera' a disposizione dei Partners europei o del CERS/ESRO altri dispositivi di lancio esistenti per l'esecuzione delle missioni che i Partners europei studiano in vista dei voli dello SL.

Accordo-art. 10

Articolo 10 Circolazione delle persone e dei materiali A. Il Governo degli Stati Uniti d'America e i Partners europei faciliteranno l'entrata e l'uscita dai loro territori per le persone e i materiali necessari alla realizzazione del programma cooperativo previsto nel presente accordo. B. Il Governo dagli Stati Uniti d'America e i Partners europei si sforzeranno d'ammettere in franchigia di diritti di dogana e altre tasse i materiali che sono proprieta' governativa. C. Il Governo degli Stati Uniti d'America e i Partners europei si sforzeranno d'accordare per i materiali che non sono proprieta' governativa: 1) l'entrata in franchigia di diritti di dogana e altre tasse; e 2) all'acquisto, l'esenzione dalle tasse nazionali e altre.

Accordo-art. 11

Articolo 11 Responsabilita' A. Il Governo degli Stati Uniti d'America assume la piena responsabilita' dei danni causati ai suoi cittadini e ai suoi beni dall'applicazione del presente accordo. I Partners europei assumono la piena responsabilita' dei danni causati ai loro cittadini, ai loro beni e, attraverso il CERS/ESRO, agli agenti e, ai beni di questa Organizzazione dall'applicazione del presente accordo. B. In caso di danni subiti a seguito del lancio del volo o della discesa della navetta portatrice dello SL dai cittadini dei paesi che non sono parti del presente accordo, danni che mettono in gioco la responsabilita' comune del Governo degli Stati Uniti d'America e dei Partaers europei in piu' dei principi del diritto internazionale o della convenzione sulla responsabilita' internazionale per danni causati dagli oggetti spaziali, il Governo degli Stati Uniti d'America e i Partners europei convengono di consultarsi prontamente in vista di una divisione equa dei risarcimenti chiesti. Se non e' raggiunto un accordo entro 180 giorni, il Governo degli Stati Uniti d'America e i Partners europei agiranno prontamente perche' la divisione di questi risarcimenti sia regolata senza ritardo per via d'arbitrato, conformemente al modello di norme sulla procedura arbitrale elaborata nel 1958 dalla commissione di diritto internazionale. C. Se questi danni risultanti dall'applicazione del presente accordo e non contemplati dalle disposizioni del paragrafo B di cui sopra sono causati a cittadini di paesi che non sono parti di detto accordo, la responsabilita' di questi danni sara' assunta dal Governo degli Stati Uniti d'America e/o i Partners europei, secondo la o le parti alle quali essa incombera' in virtu' della legislazione applicabile. D. Per cio' che riguarda il primo SL da fornirsi da parte dei Partners europei, il Governo degli Stati Uniti d'America, malgrado le disposizioni del paragrafo A di cui sopra, assumera' la responsabilita' dei danni causati a questo primo SL dopo la sua accettazione da parte di detto Governo, ma esso non sara' responsabile dei danni sopravvenienti al momento del lancio, del volo o della discesa di una navetta spaziale.

Accordo-art. 12

Articolo 12 Controversie La composizione di ogni controversia relativa alla messa in opera del programma cooperativo e' di competenza delle agenzie previste all'articolo 3 del presente accordo. Una controversia puo' essere sottomessa per la sua composizione a un rappresentante del Governo degli Stati Uniti d'America e a un rappresentante dei Partners europei soltanto se, a parere del Governo degli Stati Uniti d'America o dei Partners europei, esso compromette gravemente e sostanzialmente l'esecuzione del programma cooperativo. Se questi rappresentanti non riescano a comporre la controversia, essa potra' essere sottoposta ad un arbitrato la cui forma sara' fissata di comune accordo.

Accordo-art. 13

Articolo 13 Emendamenti Il presente accordo puo', su iniziativa del Governo degli Stati Uniti d'America o dei Partners europei, essere emendato di comune accordo. Un emendamento entra in vigore quando il Governo degli Stati Uniti d'America e i Partners europei hanno notificato la loro accettazione al Governo depositario.

Accordo-art. 14

Articolo 14 Entrata in vigore e depositario A. Il presente accordo sara' firmato il 14 agosto 1973 dal Governo degli Stati Uniti d'America e dai Partners europei. Esso entrera' in vigore a tale data per il Governo degli Stati Uniti e per quei Partners europei che lo firmeranno senza riserva di ratifica o d'approvazione. B. Per i Partners europei che non l'avranno firmato il 14 agosto 1973, il presente accordo restera' aperto alla firma durante il periodo dal 15 agosto 1973 al 24 settembre 1973. Esso entrera' in vigore, per i Partners europei che lo firmeranno durante tale periodo senza riserva di ratifica o d'approvazione, alla data della sua firma. C. Per i Partners europei che firmeranno il presente accordo sotto riserva di ratifica o d'approvazione e conformemente alle disposizioni del paragrafo A o del paragrafo B di cui sopra, l'accordo entrera' provvisoriamente in applicazione alla data della firma. Esso entrera' in vigore per questi Partners europei alla data del deposito del loro strumento di ratifica o d'approvazione presso il Governo depositario. D. Dopo il 24 settembre 1973, ogni nuova partecipazione al programma cooperativo sara' regolata dalle disposizioni dell'articolo 15. E. Il Governo depositario sara' il Governo della Repubblica francese.

Accordo-art. 15

Articolo 15 Adesione di altri Governi A. Con il consenso delle Parti, e sotto riserva delle condizioni che potranno essere fissate da esse di comune accordo, altri Governi potranno aderire al presente accordo a titolo di Partners europei. Tuttavia, il consenso del Governo degli Stati Uniti d'America non e' necessario per l'adesione di un Governo attualmente membro del CERS/ESRO. B. Un Governo puo' depositare il suo strumento di adesione dopo che le parti di cui al paragrafo A di cui sopra hanno notificato il loro consenso al Governo depositario, e l'adesione ha effetto alla data del deposito di detto strumento.

Accordo-art. 16

Articolo 16 Durata Il presente accordo restera' in vigore fino al 10 gennaio 1985 e per cinque anni almeno dalla data del primo volo dello SL. Esso potra' essere esteso per tre anni, a meno che il Governo degli Stati Uniti d'America o i Partners europei non notifichino la loro intenzione di porvi fine prima del 1° gennaio 1985 o prima della scadenza dei cinque anni, secondo il caso. In seguito, esso potra' essere esteso per periodi successivi fissati di comune accordo tra le Parti.

Accordo-art. 17

Articolo 17 Registrazione A. Il Governo depositario notifichera' ai firmatari e ai Governi aderenti, le firme, ratifiche o approvazioni e adesioni. B. Il presente accordo sara' registrato dal Governo depositario conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo. FATTO a Neuilly-sur-Seine, il 14 agosto 1973, nelle lingue tedesca, inglese e francese, ogni versione facente ugualmente fede, in un solo originale che sara' depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese, il quale ne rilascera' copie certificate conformi ai Governi degli Stati firmatari e aderenti. (Seguono le firme).

Accordo-art. I

ACCORDO TRA ALCUNI GOVERNI E L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI RICERCHE SPAZIALI CONCERNENTE L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DEL RAZZO VETTORE "ARIANE". PREAMBOLO I Governi degli Stati membri della Conferenza Spaziale Europea firmatari del presente accordo (qui di seguito denominati i partecipanti, e l'organizzazione europea di ricerche spaziali stabilita dalla convenzione aperta alla firma il 14 giugno 1962 (in appresso denominate rispettivamente l'Organizzazione e la convenzione); Richiamandosi alla risoluzione adottata dalla conferenza spaziale europea (CSE) il 20 dicembre 1972 al termine della quale la CSE da' il suo accordo di massima periche' venga iniziato, proseguito e gestito in un quadro europeo comune il progetto di realizzazione di un razzo vettore proposto dal governo francese in seguito all'abbandono del progetto Europa III e prendendo in considerazione le decisioni prese dalla Conferenza spaziale europea nella sua seduta del 31 luglio 1973; Considerato che l'Agenzia spaziale europea a cui si richiama la predetta risoluzione (qui di seguito denominata Agenzia) e' destinata a fornire il quadro europeo comune di questo programma affidato, in modo transitorio all'organizzazione; Considerato l'interesse che rappresenta per l'Europa la disponibilita' agli inizi degli anni 1980 di una capacita' propria ed economicamente competitiva di messa in orbita di satelliti, in particolare, di satelliti di applicazione; Considerato il vantaggio per gli Stati europei di mantenere la competenza acquisita nel campo dei razzi vettori e di utilizzare la tecnologia spaziale esistente in questi stessi Stati; Visto il progetto di sintesi in data 15 aprile 1973 sottoposto dal governo francese ai ministri della CSE; Vista la dichiarazione in data 11 agosto 1973 fatta dai rappresentanti di consiglio dell'organizzazione dai governi menzionati (ESRO/C/LIX/Dec. 1); Vista la risoluzione del Consiglio dell'Organizzazione presa nella sua 59ª seduta relativa all'accettazione della domanda concernente la esecuzione di questo programma nel quadro dell'Organizzazione, in attesa della costituzione dell'Agenzia spaziale curopac (ESRO/C/LIX/Rcs i), Hanno conseguito quanto segue: Articolo I I partecipanti si impegnano ad intraprendere alle condizioni previste dal presente accordo, la prima fase di un programma, avente per scopo lo sviluppo, inclusa anche la certificazione, di un razzo vettore di satelliti denominato Ariane; questo razzo e' destinato a porre in orbita di trasferta dei carichi utili dell'ordine di 1500 kg e permette, grazie all'utilizzazione di un motore ad apogeo prestabilito, la messa in orbita geostazionaria di satelliti dell'ordine di 750 kg. Questo programma comporta una seconda fase che avra' come fine la produzione di questo razzo e che verra' decisa ulteriormente.

Accordo-art. II

Articolo II 1. La fase di sviluppo di questo programma menz;onata all'articolo I verra' realizzata nel quadro dell'Agenzia di cui alla risoluzione della CSE del 20 dicembre 1972. In attesa della costituzione di detta Agenzia, questa fase viene iniziata nel quadro dell'Organizzazione in conformita' con le disposizioni contenute negli allegati del presente accordo. 2. Salvo clausola contraria del presente accordo o dell'accordo di cui al presente paragrafo 3, questa fase del programma sara' realizzata in conformita' alle regole e procedure in vigore nell'Organizzazione. 3. I partecipanti, tramite l'Organizzazione, affidano al Centro nazionale degli studi spaziali (CNES), istituto francese di diritto pubblico e a cio' investito dal Governo francese, l'esecuzione della prima fase del programma menzionato all'articolo I ed incaricano, per proprio conto, l'Organizzazione del controllo della sua esecuzione. L'Organizzazione e il CNES stabiliscono un trattato che definisce le modalita' particolareggiate della loro cooperazione in vista della realizzazione dei fini del presente accordo.

Accordo-art. III

Articolo III 1. Gli obiettivi del programma menzionati all'articolo I, la descrizione del razzo vettore e quella della fase di sviluppo del programma sono contenuti nell'allegato A del presente accordo. La decisione di procedere alla fase di produzione del programma verra' presa in conformita' alle disposizioni del seguente articolo V. 2. La tappa di definizione di sviluppo del programma ha per scopo di stabilire i dati specifici particolareggiati del razzo vettore sulle basi tecniche dell'allegato A del presente accordo, di stabilire un piano di sviluppo particolareggiato, di suddividere i lavori nell'industria e di adeguare il contributo finanziario di ogni partecipante al programma in conformita' alla procedura riportata nell'articolo X del presente accordo. 3. Gli elementi dell'analisi particolareggiata, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, permetteranno di realizzare la fase di sviluppo. Questa avra' termine quando verra' pronunziata la certificazione del razzo vettore a conclusione delle prove in volo.

Accordo-art. IV

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)