La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma è dotata di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese di funzionamento inerenti il servizio bibliotecario ad essa demandato con esclusione di quelle per il personale. A tal fine, è costituito un comitato di gestione composto da: a) il direttore della biblioteca, presidente; b) un funzionario della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali in servizio presso la biblioteca; c) due funzionari della carriera direttiva appartenenti, rispettivamente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Ministero del tesoro; d) un rappresentante del personale in servizio presso la biblioteca, eletto dal personale stesso secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per beni culturali e ambientali. Le funzioni di segretario sono esercitate da un ragioniere economo della biblioteca. I componenti di cui alle lettere b), c) e d) ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. Durano in carica tre anni e sono riconfermabili.