La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La localizzazione, l'autorizzazione e il nulla osta alla costruzione delle centrali elettronucleari dell'ENEL sono disciplinate dagli articoli seguenti, fatti salvi i poteri delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Bolzano e di Trento.