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LEGGE 2 agosto 1975, n. 393

Current text a fecha 2010-03-23

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La localizzazione, l'autorizzazione e il nulla osta alla costruzione delle centrali elettronucleari dell'ENEL sono disciplinate dagli articoli seguenti, fatti salvi i poteri delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Bolzano e di Trento.